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Decisione

30.2022.16

Calcolo dei contributi dovuti come indipendente. Conferma dell'ammontare del capitale proprio investito nell'azienda comunicato dal fisco. Di principio i dati sono vincolanti

30 gennaio 2023Italiano35 min

dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente

Source ti.ch

______________________________Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.16

cs

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 emanata

da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale del 31

ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2012

dall’avv. dr. RI 1, sulla base di un reddito da attività indipendente di fr.

132'907, da cui ha dedotto l’1% del capitale investito di fr. 129'206

(arrotondato a fr. 130'000), pari fr. 1'300 (doc. 14). Dopo aver riportato il

totale intermedio, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, al lordo (fr.

145'744.20), l’amministrazione ha fissato in fr. 14'633.60 l’importo dei

contributi sociali dovuti. Con decisione di medesima data la Cassa ha calcolato

in fr. 1'746.65 gli interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31

ottobre 2017 (doc. 14).

1.2. In seguito alle censure sollevate

dall’assicurata, l’amministrazione, dopo aver accertato, presso l’autorità

fiscale, la crescita in giudicato della tassazione su reclamo 2012 emessa il 4

marzo 2020, con un’unica decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 ha

confermato gli elementi di calcolo dei contributi e degli interessi di mora

(doc. 2).

1.3. L’avv. dr. RI 1 è insorta al TCA

contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

L’assicurata chiede in via

principale che il capitale proprio investito nell’azienda sia determinato

complessivamente in fr. 369'207, in via subordinata che sia fissato in fr.

368'434.63 ed in via ancora più subordinata che sia confermato in fr. 129'206

ma che il reddito da attività lucrativa indipendente sia pari a fr. 0. Gli

interessi di mora devono essere ricalcolati in funzione del capitale proprio

investito nell’azienda stabilito dal Tribunale, rispettivamente in funzione del

reddito da attività lucrativa indipendente pari a fr. 0.

L’assicurata, domanda in sostanza

che, come nel 2009 e nel 2010, il capitale proprio investito nell’azienda sia

determinato, oltre che dal capitale effettivo, anche dal goodwill di fr.

240'000.

La ricorrente rammenta a questo

proposito di aver acquistato, con effetto dal 1° gennaio 2009, al prezzo di fr.

353'150, di cui fr. 240'000 di goodwill, la quota del 20% nel capitale sociale

della società in nome collettivo __________.

Dopo la sua entrata nella

società, e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, la citata società in

nome collettivo è stata scissa e trasformata nella __________ e nella società

semplice __________.

L’importo di fr. 240'000

(goodwill) è stato parte di un ammortamento nel 2009 (fr. 120'000) e nel 2010

(fr. 120'000), che secondo l’insorgente ha tuttavia un’incidenza solo in ambito

fiscale e non anche in ambito di assicurazioni sociali.

In concreto per l’assicurata fa

infatti stato il ruling fiscale del __________ che regola l’entrata dei nuovi

soci nello studio legale.

Per agevolare l’ingresso nello

studio legale di nuove leve ed evitare l’indebitamento dei nuovi soci nei

confronti dei soci cedenti, il prezzo di entrata veniva pagato dal socio entrante

mediante attribuzione della spettanza di utili ai soci cedenti, nella misura in

cui lo studio generava effettivamente utili.

Poiché il socio cedente acquista

nei confronti del socio entrante soltanto una pretesa condizionata, secondo il

citato ruling fiscale il socio cedente consegue un reddito imponibile soltanto

al momento dell’incasso di utile riattribuito dal socio entrante e al socio

entrante è contestualmente riconosciuto un costo di ammortamento nel momento

della riattribuzione della sua parte di utile. Questa riattribuzione di utili

dal socio entrante al socio cedente perdura fintanto che non è pagato il prezzo

di ingresso.

In seguito ad una verifica

fiscale delle tassazioni per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 riguardante

l’uscita dalla compagine societaria dell’avv. __________, la susseguente

scissione in due studi legali e notarili e la successiva scissione e

trasformazione della società in nome collettivo __________ nella __________ e nella

società semplice __________, le azioni di __________ sono state qualificate

facenti parte della sostanza aziendale dei soci e dunque anche della

ricorrente, in quanto frutto della scissione della società semplice __________

in __________ da un lato e __________ dall’altro.

Considerato che la ricorrente è

entrata a far parte della __________ prima della scissione e trasformazione

dello studio legale in una società anonima, e che contestualmente e con effetto

dalla data di costituzione di __________ l’accordo fiscale del __________

decadeva integralmente, con verbale di audizione del __________ è stato

stabilito che “a titolo eccezionale le era stata concessa l’applicazione del

vecchio ruling fiscale valevole per la __________ limitatamente all’ammortamento

su due anni del goodwill acquistato e meglio di CHF 120'000 nel 2009 e di CHF

120'000 nel 2010”.

Invece ai fini dell’imposta sulla

sostanza il valore nominale delle azioni di __________ è stato fissato in fr. __________

per il 2009 e in fr. __________ per il 2010 per ogni azione del valore nominale.

Dal 1° gennaio 2011 il valore

delle azioni __________ facenti parte della sostanza aziendale corrisponde al

valore nominale. Ne è risultato un reddito da attività lucrativa indipendente

negativo di fr. – 114'282 (quota utile __________ di fr. 5'718 – ammortamento di

fr. 120'000) per il 2009 rispettivamente di fr. – 99'123 (quota utile __________

di fr. 4'487 + 50% quota dividendo 2009 da __________ di fr. 32'780.40 –

ammortamento di fr. 120'000).

La ricorrente evidenzia che nel

calcolo dei contributi 2009 (decisione del 25 novembre 2014) e 2010 (decisione

del 19 novembre 2015) la Cassa tuttavia non ha tenuto conto degli ammortamenti

di fr. 120'000 all’anno, ma del capitale investito di fr. 359'000 (ossia il

prezzo d’acquisto pagato di fr. 353'150 + la quota di capitale proprio di __________

di fr. 5’718) nel 2009 e di fr. 365'000 nel 2010.

Il 31 ottobre 2017 la Cassa ha

emanato la decisione formale relativa ai contributi del 2012 prendendo in

considerazione il reddito da attività indipendente di fr. 132'907 composto dal

dividendo della __________ di fr. 118'262 e della quota dell’utile di __________

di fr. 16'056.

Oltre ai contributi sociali

pagati, è stato dedotto l’interesse dell’1% calcolato sul capitale investito di

fr. 130'000 composto dal valore nominale della partecipazione acquistata nel

capitale sociale di __________ pari a fr. 113'150 e la quota nel capitale di __________

di fr. 16'056 al 31 dicembre 2012, ossia in base alla tassazione fiscale 2012

non ancora cresciuta in giudicato. Lo stesso giorno è stata emessa la decisione

sugli interessi di mora.

Con decisione dell’8 settembre

2022 la Cassa ha confermato le predette decisioni.

La ricorrente evidenzia che il

fisco ha comunicato alla Cassa i seguenti importi:

prezzo d’acquisto

capitale nominale

quota capitale proprio notarile

capitale investito nell’azienda

dividendo

quota utile notarile

contributi AVS

pagata

Totale reddito attività indipen-

dente

al 31.12.2009

353'151.00

5’718.00

358'869.00

5'718.00

5'718.00

al 31.12.2010

353'151.00

4'487.00

357'638.00

32'780.00

4'487.00

32'267.00

al 31.12.2011

113'150.00

27'907.00

141’057.00

31'483.00

27'907.00

-1'121.00

58'269.00

al 31.12.2012

113'150.00

16'056.00

126'206.00

118'252.59

16'056.00

-1'400.75

132'907.84

al 31.12.2013

113'150.00

15'892.00

129'042.00

67'402.00

15'892.00

-18'725.45

64'568.55

Dal 2011, quale capitale

investito, è sempre stata comunicata la quota di capitale proprio di __________

e il prezzo di acquisto pagato al netto dell’ammortamento sul goodwill, senza

mai indicare alla Cassa tale ammortamento in deduzione dal reddito da attività

lucrativa indipendente.

Secondo la ricorrente la

concessione dell’ammortamento del goodwill di complessivamente fr. 240'000 sui

due anni nel 2009 e 2010 aveva rilevanza unicamente ai fini fiscali e serviva

per evitare un trattamento iniquo rispetto agli altri soci avendo la ricorrente,

a differenza degli altri soci entrati prima di lei, pagato l’intero prezzo al

momento dell’entrata utilizzando redditi da attività lucrativa dipendente

imposti precedentemente e non tramite il meccanismo di attribuzione della quota

di dividendi di propria competenza ai soci cedenti per la tassazione in loro

capo. Trattandosi di una deduzione concessa in via eccezionale e unicamente ai

fini fiscali secondo la ricorrente ci troviamo in una costellazione che non

permette di considerare le indicazioni dell’autorità fiscale come vincolanti.

Per l’insorgente la circostanza che

l’ammortamento sia stato concesso solo ai fini fiscali e sia irrilevante ai

fini delle assicurazioni sociali si evince dai seguenti fatti:

-

alla riduzione del capitale investito tra il 31.12.2010 e il 31.12.2011

di fr. 240'000, passando dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore

nominale della partecipazione di __________, non corrisponde alcuna comprovata

diminuzione effettiva di valore, come si evince anche dal fatto che in data

02.12.2015 la ricorrente ha comprato dal socio uscente __________ un ulteriore __________

del capitale di __________ al prezzo di fr. __________. Il capitale proprio

investito nell’azienda comunicato __________ delle contribuzioni risulta troppo

basso ed arbitrario.

-

Tale ammortamento non è mai stato considerato in deduzione nell’ambito

della determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente (sic) determinato

__________, perché si trattava di una questione puramente fiscale.

-

Tale ammortamento non ha soltanto permesso di annullare completamente il

reddito da attività indipendente imponibile degli anni 2009 e 2010, bensì nella

misura in cui tali ammortamenti superavano i redditi da attività lucrativa

indipendente anche di ridurre il reddito da attività lucrativa dipendente (già

assoggettato agli oneri sociali), rispettivamente altri redditi imponibili

della ricorrente non soggetti a contributi sociali.

-

Tale ammortamento non ha alcun impatto sul fatto che la ricorrente abbia

pagato complessivamente fr. 353'151 per acquistare la sua quota nell’azienda __________

composta da __________ e di __________ e che tale capitale investito della

ricorrente al fine di poter partecipare agli utili di __________ e di __________

debba essere remunerato ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS.

Secondo la ricorrente

l’ammortamento ha una rilevanza solo fiscale e nessun impatto sulla

determinazione del reddito da attività indipendente, rispettivamente del

capitale proprio investito nell’azienda e dunque della determinazione

dell’ammontare dei contributi AVS come indipendente ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

lett. f LAVS. Il capitale investito deve essere calcolato in base ai mezzi

effettivamente investiti pari a fr. 353'151 per la partecipazione del 20% nel

capitale sociale della società in nome collettivo __________, che oltre al

capitale nominale di fr. 113'150 includeva anche un goodwill di fr. 240'000.

Per la ricorrente se il Tribunale

dovesse giungere alla conclusione che come capitale investito nell’azienda fa

stato il prezzo pagato al netto dell’ammortamento del goodwill, tale

ammortamento per motivi di sistematica contabile dev’essere considerato anche

ai fini della determinazione del reddito da attività indipendente assoggettato

agli oneri sociali anche nel caso in cui gli ammortamenti sul goodwill non sono

mai stati comunicati dal fisco alla Cassa nell’ambito delle comunicazioni

fiscali rispettivamente nell’ambito degli accertamenti esperiti successivamente

dalla Cassa presso il fisco.

1.4. Con risposta dell’11 novembre 2022

la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.5. La ricorrente ha replicato in data

28 novembre 2022 (doc. V). L’assicurata rileva di aver ritirato le opposizioni

contro le decisioni relative ai contributi 2011 e 2013 in seguito alla minaccia

di una “reformatio in peius” dell’amministrazione ed afferma che il

fisco continua a comunicare alla Cassa l’importo del capitale proprio senza

l’ammortamento di fr. 240'000 e si rifiuta di fornire informazioni in merito al

ruling fiscale concluso nel __________ poiché non di competenza della Cassa

AVS. Poiché la tassazione 2012 è stata emessa correttamente secondo il ruling

fiscale e non essendo la ricorrente stata coinvolta nella corrispondenza tra amministrazione

e fisco, l’unico modo per ottenere una verifica della determinazione del

capitale aziendale investito è il presente ricorso. L’insorgente sostiene di

avere comunque anche in tali procedure contestato l’ammontare del capitale

proprio ed afferma che dalla dichiarazione di tassazione 2014 in poi ha chiesto

al fisco di voler comunicare alla Cassa l’importo 353'151 quale capitale

proprio.

1.6. L’amministrazione ha duplicato con

scritto del 7 dicembre 2022, ribadendo la sua richiesta di respingere il

ricorso (doc. VII).

1.7. Il 9 gennaio 2023 l’insorgente ha

preso ulteriormente posizione, sostenendo di aver difeso i suoi diritti laddove

possibile (doc. IX). Secondo la ricorrente siamo in presenza di una

costellazione particolare (ruling fiscale valevole unicamente ai fini fiscali,

rispettivamente mancata comunicazione dell’ammortamento del goodwill nel caso in

cui il ruling fiscale avesse anche valenza ai fini dei contributi sociali) che

non consente di fare affidamento alla comunicazione fiscale rispettivamente di

considerare le comunicazioni fiscali vincolanti per la Cassa CO 1.

1.8. Il 10 gennaio 2023 il Tribunale ha

assegnato alla Cassa un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in

merito (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere, come rileva

la ricorrente, è unicamente la determinazione del capitale proprio investito nell’azienda

ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAVS e la questione di sapere se e in che misura

l’ammortamento del goodwill (di complessivi fr. 240'000) ammesso ai fini

fiscali debba essere considerato nella determinazione del reddito da attività

lucrativa indipendente soggetto al prelievo dei contributi sociali (doc I, pag.

6, punto 6).

2.2. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5. Va ancora rammentato che ai sensi

dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente

è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b.

gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali

consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel

periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,

purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni

fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

e.

i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,

per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato

nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei

prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio

federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo

proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS

il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale

proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali

e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al

reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il

diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e

all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100

per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per quanto concerne il capitale

proprio, va qui aggiunto che secondo il marginale 1119 delle direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) il capitale proprio investito nell’azienda

corrisponde alla differenza tra la sostanza commerciale e il debito

commerciale.

Il valore d’avviamento acquisito

mediante l’acquisto fa parte della sostanza commerciale (marg. 1130 DIN).

Questa marginale rinvia alla DTF

100 V 48, per la quale il valore

d'avviamento pagato dal compratore di un'azienda costituisce capitale proprio

investito nell'azienda (adattamento della giurisprudenza; consid. 2).

L’Alta Corte ha affermato:

" C.-

Agissant pour le compte de

François L., Gustave L. interjette recours de droit administratif. Il reprend

ses conclusions de première instance et fait valoir que les autorités qui

seraient chargées de la taxation de l'IDN dû sur la fortune par les personnes

physiques, si cet impôt existait encore, ont changé d'opinion quant à la nature

du "goodwill" acquis par l'acheteur d'une entreprise et qu'elles

seraient disposées désormais à compter cette valeur comme un élément de la

fortune imposable.

La commission de recours et la caisse intimée

s'en rapportent à justice.

Pour sa part, l'Office fédéral des assurances

sociales relève que l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 10

juin 1974, après avoir consulté la Conférence des fonctionnaires fiscaux

d'Etat, dont les avis furent presque unanimes, que le "goodwill"

acquis à titre onéreux devrait entrer dans la fortune commerciale. Aussi

l'office propose-t-il d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la

caisse de compensation pour nouveau calcul des cotisations de 1973, qui tienne

compte d'une fortune commerciale englobant le "goodwill" de 488 500

francs.

(…).

2.

Pour

étayer sa décision niant au "goodwill" acquis à titre onéreux la

qualité de capital propre investi dans l'entreprise, au sens des normes de

l'assurance-vieillesse et survivants, la Cour de céans s'est fondée

essentiellement, dans l'arrêt publié au RO 99 V Bl, sur le fait que la

jurisprudence relative à l'impôt pour la défense nationale, applicable à la

cotisation AVS/AI/APG en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS, ne considérait pas le

"goodwill" comme un élément de la fortune. Le Tribunal fédéral des

assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était pas exclu,

"si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux cantonaux

devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le

"goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce

qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux.

Certes s'agit-il en l'occurrence d'une nouvelle opinion de l'Administration

fédérale des contributions, partagée par la grande majorité des fiscs

cantonaux. Mais, l'impôt complémentaire sur la fortune ayant été supprimé, sans

que l'art. 18 al. 2 RAVS ait été modifié pour autant (afin de garantir une

uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales

cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise), un tel avis doit être

désormais décisif pour l'AVS, en lieu et place d'une législation abrogée et de

la jurisprudence qui l'aurait interprétée. Que la nouvelle solution puisse

présenter certains inconvénients, cela est possible. Mais il en allait de même

sous l'empire de la pratique fiscale antérieure, ce qui n'a pas empêché la Cour

de céans de s'en tenir à la norme claire de l'art. 18 al. 2 RAVS, qui prescrit l'évaluation

du capital propre engagé dans l'exploitation suivant les dispositions de la

législation fédérale sur l'IDN. Il ne saurait en aller autrement aujourd'hui.

Cette adaptation de la

jurisprudence a été approuvée par la Cour plénière.”

Per il

calcolo dei contributi è determinante il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di

contribuzione (marg. 1138 DIN).

Per il marg. 4008 DIN il capitale

proprio investito nell’azienda va determinato in base alla tassazione

dell’imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). La valutazione determinante

per le autorità fiscali lo è anche per l’AVS.

2.6. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250

consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto

fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr.

sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle

decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una

tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della

decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

Considerandi

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato

la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

2.7

Nel

caso di specie la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti dalla

ricorrente nel 2012 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr.

132'907 e di un capitale investito nell’azienda di fr. 129'206 (arrotondato a

fr. 130'000), fondandosi sui dati evinti dalla tassazione fiscale 2012 emessa

su reclamo il 4 marzo 2020 e cresciuta incontestata in giudicato (doc. 5 e 6;

cfr. anche doc. VII/A), come da comunicazione del 29 aprile 2020 dell’ufficio

circondariale di tassazione (doc. 6).

L’insorgente

contesta l’ammontare del capitale investito nell’azienda, ritenuto in

particolare che occorrerebbe aggiungere il goodwill di fr. 240'000 o, in caso

contrario, occorrerebbe dedurre il goodwill di fr. 240'000 dal reddito

aziendale.

La

censura va respinta.

Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS, marg. 4008 DIN) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dai

dati, vincolanti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), comunicati dal fisco (DTF

147.

V 114).

Il goodwill di fr. 240’000, come

ammesso dalla medesima ricorrente, è infatti già stato ammortizzato fiscalmente

negli anni precedenti, nella misura di fr. 120'000 nel 2009 e di fr. 120'000

nel 2010 (cfr. doc. I).

L’ammortamento è stato preso in

considerazione tramite riduzione del reddito della società in nome collettivo

sia nella tassazione cantonale su reclamo del 2009 emessa il 22 gennaio

2020.

(doc. F: cfr. “reddito da soc. coll., in acc. o semplici coniuge”:

– 114'282; cfr. ricorso pag. 3 punto 4), sia nella tassazione cantonale su

reclamo del 2010, di medesima data (doc. G: cfr. “reddito da soc. coll., in

acc. o semplici coniuge”: - 99'213; cfr. ricorso pag. 3 punto 4).

Esso poteva essere fatto valere (ciò

che non significa ancora che va preso in considerazione, ma che la censura andrebbe

semmai esaminata) negli anni di contribuzione 2009 (dove comunque l’interessata

deve pagare solo il contributo minimo [doc. I]) e 2010. L’eventuale assenza di

contestazioni dei contributi dovuti in quel biennio, non può essere un motivo

per procedere con la presa in conto dell’ammortamento complessivo di fr.

240'000 nel 2012.

È vero che le decisioni relative ai

contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 apparentemente non tengono conto

dell’ammortamento (cfr. doc. I e J). Tuttavia la decisione definitiva del 2009

è stata emanata il 25 novembre 2014 (doc. I), mentre quella del 2010 il 19

novembre 2015 (doc. J), ossia prima dell’emissione delle tassazioni su reclamo

del 22 gennaio 2020 degli anni 2009 e 2010 (quest’ultima apparentemente

impugnata alla Corte di diritto tributario del Tribunale d’appello [cfr. doc. 5]),

dove solo in seguito alle censure sollevate dalla ricorrente sono stati presi

in considerazione gli ammortamenti di fr. 120'000 (cfr. doc. F e G: “dati

accertati” e “dati accertati su reclamo” punto 2.3 relativo al

reddito della società in nome collettivo “coniuge” che passa da 5'718 a

– 114'282 nel 2009 e da 0 a – 99'123 nel 2010).

Per cui la Cassa di compensazione,

quando ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi del 2009 e del 2010

sulla base dei dati allora a disposizione, non poteva tenere in considerazione l’ammortamento

di fr. 120'000.

Accertato che il fisco, nel 2009 e

nel 2010, ha proceduto con l’ammortamento del goodwill, dal 2011 l’importo di

fr. 240'000 non può più far parte del capitale proprio investito nella società.

Del resto la stessa ricorrente nelle

successive dichiarazioni fiscali ha indicato in fr. 113'150 il valore della

sostanza netta investita nella società __________ (cfr. dichiarazione 2014, doc.

W, pag. 5 [punto 28.1], pag. 7 [cfr. anche pag. 24]; cfr. ricorso, doc. I, pag.

7, tabella punto 8).

La ricorrente non può da una parte,

in sede fiscale, beneficiare di una riduzione dell’importo imposto quale

sostanza netta investita in società di persone dal 2011, quando è passata

dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore nominale della partecipazione

di __________, e dall’altro, in sede di calcolo dei contributi sociali,

continuare a far valere il capitale proprio comprendente il goodwill di fr.

240'000, ormai ammortizzato in sede fiscale.

A giusta ragione il fisco ha pertanto

comunicato alla Cassa, quale capitale investito nell’azienda nel 2012, il

capitale nominale della __________ (fr. 113'150) e la quota del capitale

proprio notarile (fr. 16’056), per complessivi fr. 129’206.

Del resto anche dalla DTF 100 V 48,

citata dalla ricorrente e dal marginale 1130 DIN, emerge che il goodwill, e

meglio il valore d'avviamento

pagato dal compratore di un'azienda, costituisce capitale proprio investito

nell'azienda, ma solo nella misura in cui esso viene preso

in considerazione nella sostanza imponibile (“Le Tribunal fédéral des assurances a même déclaré qu'un

réexamen du problème n'était pas exclu, "si les efforts entrepris pour

harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir" et "si

l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans la fortune

imposable". Or

c'est précisément ce qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux.”, sottolineatura del redattore).

Ciò a conferma che vincolante è la tassazione fiscale.

Ancora recentemente, nella già citata

DTF 147 V 114, al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che,

per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è

in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di

commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto

stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha

un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la

correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono

effettuare accertamenti (“Für die

vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem

umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen

qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein

gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn

ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und

Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf

die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann

vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,

nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La

regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di

norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha

importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello

dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS,

occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di

norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche

Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in

aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der

verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der

Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die

steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im

Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die

Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch

die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit

steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere

Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.

in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

Nel caso di specie la valutazione

del capitale proprio della ricorrente ha ripercussioni anche in sede fiscale

(cfr. punto 29.1 [ora: 28.1] della tassazione “sostanza netta investita in

società di persone”). Essa è pertanto oggetto di attenta valutazione anche

da parte delle autorità di tassazione.

Non vi è pertanto alcun motivo

per scostarsi dalle indicazioni del fisco.

Va a questo

proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

In queste condizioni la ricorrente

non può essere seguita laddove afferma che l’ammortamento ed il ruling fiscale

ha conseguenze unicamente in ambito fiscale e non nell’ambito delle

assicurazioni sociali.

2.8

La ricorrente chiede il

ricalcolo degli interessi di mora nella misura in cui l’ammontare del capitale

proprio investito nell’azienda o del reddito da attività indipendente è

modificato da questo Tribunale.

Accertato

che l’amministrazione ha utilizzato i dati corretti, l’importo degli interessi

di mora va confermato.

Del resto, va rammentato che

per costante giurisprudenza l'interesse moratorio non ha

carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo

di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se

il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente

oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA

30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA

30.2017.47

del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli

interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si

giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato

in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti

potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o

no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse

moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti

sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di

pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il

creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un

finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.10

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti