30.2022.16
Calcolo dei contributi dovuti come indipendente. Conferma dell'ammontare del capitale proprio investito nell'azienda comunicato dal fisco. Di principio i dati sono vincolanti
30 gennaio 2023Italiano35 min
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente
Source ti.ch
______________________________Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.16
cs
Lugano
30 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 31
ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2012
dall’avv. dr. RI 1, sulla base di un reddito da attività indipendente di fr.
132'907, da cui ha dedotto l’1% del capitale investito di fr. 129'206
(arrotondato a fr. 130'000), pari fr. 1'300 (doc. 14). Dopo aver riportato il
totale intermedio, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, al lordo (fr.
145'744.20), l’amministrazione ha fissato in fr. 14'633.60 l’importo dei
contributi sociali dovuti. Con decisione di medesima data la Cassa ha calcolato
in fr. 1'746.65 gli interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
ottobre 2017 (doc. 14).
1.2. In seguito alle censure sollevate
dall’assicurata, l’amministrazione, dopo aver accertato, presso l’autorità
fiscale, la crescita in giudicato della tassazione su reclamo 2012 emessa il 4
marzo 2020, con un’unica decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 ha
confermato gli elementi di calcolo dei contributi e degli interessi di mora
(doc. 2).
1.3. L’avv. dr. RI 1 è insorta al TCA
contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’assicurata chiede in via
principale che il capitale proprio investito nell’azienda sia determinato
complessivamente in fr. 369'207, in via subordinata che sia fissato in fr.
368'434.63 ed in via ancora più subordinata che sia confermato in fr. 129'206
ma che il reddito da attività lucrativa indipendente sia pari a fr. 0. Gli
interessi di mora devono essere ricalcolati in funzione del capitale proprio
investito nell’azienda stabilito dal Tribunale, rispettivamente in funzione del
reddito da attività lucrativa indipendente pari a fr. 0.
L’assicurata, domanda in sostanza
che, come nel 2009 e nel 2010, il capitale proprio investito nell’azienda sia
determinato, oltre che dal capitale effettivo, anche dal goodwill di fr.
240'000.
La ricorrente rammenta a questo
proposito di aver acquistato, con effetto dal 1° gennaio 2009, al prezzo di fr.
353'150, di cui fr. 240'000 di goodwill, la quota del 20% nel capitale sociale
della società in nome collettivo __________.
Dopo la sua entrata nella
società, e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, la citata società in
nome collettivo è stata scissa e trasformata nella __________ e nella società
semplice __________.
L’importo di fr. 240'000
(goodwill) è stato parte di un ammortamento nel 2009 (fr. 120'000) e nel 2010
(fr. 120'000), che secondo l’insorgente ha tuttavia un’incidenza solo in ambito
fiscale e non anche in ambito di assicurazioni sociali.
In concreto per l’assicurata fa
infatti stato il ruling fiscale del __________ che regola l’entrata dei nuovi
soci nello studio legale.
Per agevolare l’ingresso nello
studio legale di nuove leve ed evitare l’indebitamento dei nuovi soci nei
confronti dei soci cedenti, il prezzo di entrata veniva pagato dal socio entrante
mediante attribuzione della spettanza di utili ai soci cedenti, nella misura in
cui lo studio generava effettivamente utili.
Poiché il socio cedente acquista
nei confronti del socio entrante soltanto una pretesa condizionata, secondo il
citato ruling fiscale il socio cedente consegue un reddito imponibile soltanto
al momento dell’incasso di utile riattribuito dal socio entrante e al socio
entrante è contestualmente riconosciuto un costo di ammortamento nel momento
della riattribuzione della sua parte di utile. Questa riattribuzione di utili
dal socio entrante al socio cedente perdura fintanto che non è pagato il prezzo
di ingresso.
In seguito ad una verifica
fiscale delle tassazioni per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 riguardante
l’uscita dalla compagine societaria dell’avv. __________, la susseguente
scissione in due studi legali e notarili e la successiva scissione e
trasformazione della società in nome collettivo __________ nella __________ e nella
società semplice __________, le azioni di __________ sono state qualificate
facenti parte della sostanza aziendale dei soci e dunque anche della
ricorrente, in quanto frutto della scissione della società semplice __________
in __________ da un lato e __________ dall’altro.
Considerato che la ricorrente è
entrata a far parte della __________ prima della scissione e trasformazione
dello studio legale in una società anonima, e che contestualmente e con effetto
dalla data di costituzione di __________ l’accordo fiscale del __________
decadeva integralmente, con verbale di audizione del __________ è stato
stabilito che “a titolo eccezionale le era stata concessa l’applicazione del
vecchio ruling fiscale valevole per la __________ limitatamente all’ammortamento
su due anni del goodwill acquistato e meglio di CHF 120'000 nel 2009 e di CHF
120'000 nel 2010”.
Invece ai fini dell’imposta sulla
sostanza il valore nominale delle azioni di __________ è stato fissato in fr. __________
per il 2009 e in fr. __________ per il 2010 per ogni azione del valore nominale.
Dal 1° gennaio 2011 il valore
delle azioni __________ facenti parte della sostanza aziendale corrisponde al
valore nominale. Ne è risultato un reddito da attività lucrativa indipendente
negativo di fr. – 114'282 (quota utile __________ di fr. 5'718 – ammortamento di
fr. 120'000) per il 2009 rispettivamente di fr. – 99'123 (quota utile __________
di fr. 4'487 + 50% quota dividendo 2009 da __________ di fr. 32'780.40 –
ammortamento di fr. 120'000).
La ricorrente evidenzia che nel
calcolo dei contributi 2009 (decisione del 25 novembre 2014) e 2010 (decisione
del 19 novembre 2015) la Cassa tuttavia non ha tenuto conto degli ammortamenti
di fr. 120'000 all’anno, ma del capitale investito di fr. 359'000 (ossia il
prezzo d’acquisto pagato di fr. 353'150 + la quota di capitale proprio di __________
di fr. 5’718) nel 2009 e di fr. 365'000 nel 2010.
Il 31 ottobre 2017 la Cassa ha
emanato la decisione formale relativa ai contributi del 2012 prendendo in
considerazione il reddito da attività indipendente di fr. 132'907 composto dal
dividendo della __________ di fr. 118'262 e della quota dell’utile di __________
di fr. 16'056.
Oltre ai contributi sociali
pagati, è stato dedotto l’interesse dell’1% calcolato sul capitale investito di
fr. 130'000 composto dal valore nominale della partecipazione acquistata nel
capitale sociale di __________ pari a fr. 113'150 e la quota nel capitale di __________
di fr. 16'056 al 31 dicembre 2012, ossia in base alla tassazione fiscale 2012
non ancora cresciuta in giudicato. Lo stesso giorno è stata emessa la decisione
sugli interessi di mora.
Con decisione dell’8 settembre
2022 la Cassa ha confermato le predette decisioni.
La ricorrente evidenzia che il
fisco ha comunicato alla Cassa i seguenti importi:
prezzo d’acquisto
capitale nominale
quota capitale proprio notarile
capitale investito nell’azienda
dividendo
quota utile notarile
contributi AVS
pagata
Totale reddito attività indipen-
dente
al 31.12.2009
353'151.00
5’718.00
358'869.00
5'718.00
5'718.00
al 31.12.2010
353'151.00
4'487.00
357'638.00
32'780.00
4'487.00
32'267.00
al 31.12.2011
113'150.00
27'907.00
141’057.00
31'483.00
27'907.00
-1'121.00
58'269.00
al 31.12.2012
113'150.00
16'056.00
126'206.00
118'252.59
16'056.00
-1'400.75
132'907.84
al 31.12.2013
113'150.00
15'892.00
129'042.00
67'402.00
15'892.00
-18'725.45
64'568.55
Dal 2011, quale capitale
investito, è sempre stata comunicata la quota di capitale proprio di __________
e il prezzo di acquisto pagato al netto dell’ammortamento sul goodwill, senza
mai indicare alla Cassa tale ammortamento in deduzione dal reddito da attività
lucrativa indipendente.
Secondo la ricorrente la
concessione dell’ammortamento del goodwill di complessivamente fr. 240'000 sui
due anni nel 2009 e 2010 aveva rilevanza unicamente ai fini fiscali e serviva
per evitare un trattamento iniquo rispetto agli altri soci avendo la ricorrente,
a differenza degli altri soci entrati prima di lei, pagato l’intero prezzo al
momento dell’entrata utilizzando redditi da attività lucrativa dipendente
imposti precedentemente e non tramite il meccanismo di attribuzione della quota
di dividendi di propria competenza ai soci cedenti per la tassazione in loro
capo. Trattandosi di una deduzione concessa in via eccezionale e unicamente ai
fini fiscali secondo la ricorrente ci troviamo in una costellazione che non
permette di considerare le indicazioni dell’autorità fiscale come vincolanti.
Per l’insorgente la circostanza che
l’ammortamento sia stato concesso solo ai fini fiscali e sia irrilevante ai
fini delle assicurazioni sociali si evince dai seguenti fatti:
-
alla riduzione del capitale investito tra il 31.12.2010 e il 31.12.2011
di fr. 240'000, passando dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore
nominale della partecipazione di __________, non corrisponde alcuna comprovata
diminuzione effettiva di valore, come si evince anche dal fatto che in data
02.12.2015 la ricorrente ha comprato dal socio uscente __________ un ulteriore __________
del capitale di __________ al prezzo di fr. __________. Il capitale proprio
investito nell’azienda comunicato __________ delle contribuzioni risulta troppo
basso ed arbitrario.
-
Tale ammortamento non è mai stato considerato in deduzione nell’ambito
della determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente (sic) determinato
__________, perché si trattava di una questione puramente fiscale.
-
Tale ammortamento non ha soltanto permesso di annullare completamente il
reddito da attività indipendente imponibile degli anni 2009 e 2010, bensì nella
misura in cui tali ammortamenti superavano i redditi da attività lucrativa
indipendente anche di ridurre il reddito da attività lucrativa dipendente (già
assoggettato agli oneri sociali), rispettivamente altri redditi imponibili
della ricorrente non soggetti a contributi sociali.
-
Tale ammortamento non ha alcun impatto sul fatto che la ricorrente abbia
pagato complessivamente fr. 353'151 per acquistare la sua quota nell’azienda __________
composta da __________ e di __________ e che tale capitale investito della
ricorrente al fine di poter partecipare agli utili di __________ e di __________
debba essere remunerato ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS.
Secondo la ricorrente
l’ammortamento ha una rilevanza solo fiscale e nessun impatto sulla
determinazione del reddito da attività indipendente, rispettivamente del
capitale proprio investito nell’azienda e dunque della determinazione
dell’ammontare dei contributi AVS come indipendente ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
lett. f LAVS. Il capitale investito deve essere calcolato in base ai mezzi
effettivamente investiti pari a fr. 353'151 per la partecipazione del 20% nel
capitale sociale della società in nome collettivo __________, che oltre al
capitale nominale di fr. 113'150 includeva anche un goodwill di fr. 240'000.
Per la ricorrente se il Tribunale
dovesse giungere alla conclusione che come capitale investito nell’azienda fa
stato il prezzo pagato al netto dell’ammortamento del goodwill, tale
ammortamento per motivi di sistematica contabile dev’essere considerato anche
ai fini della determinazione del reddito da attività indipendente assoggettato
agli oneri sociali anche nel caso in cui gli ammortamenti sul goodwill non sono
mai stati comunicati dal fisco alla Cassa nell’ambito delle comunicazioni
fiscali rispettivamente nell’ambito degli accertamenti esperiti successivamente
dalla Cassa presso il fisco.
1.4. Con risposta dell’11 novembre 2022
la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. La ricorrente ha replicato in data
28 novembre 2022 (doc. V). L’assicurata rileva di aver ritirato le opposizioni
contro le decisioni relative ai contributi 2011 e 2013 in seguito alla minaccia
di una “reformatio in peius” dell’amministrazione ed afferma che il
fisco continua a comunicare alla Cassa l’importo del capitale proprio senza
l’ammortamento di fr. 240'000 e si rifiuta di fornire informazioni in merito al
ruling fiscale concluso nel __________ poiché non di competenza della Cassa
AVS. Poiché la tassazione 2012 è stata emessa correttamente secondo il ruling
fiscale e non essendo la ricorrente stata coinvolta nella corrispondenza tra amministrazione
e fisco, l’unico modo per ottenere una verifica della determinazione del
capitale aziendale investito è il presente ricorso. L’insorgente sostiene di
avere comunque anche in tali procedure contestato l’ammontare del capitale
proprio ed afferma che dalla dichiarazione di tassazione 2014 in poi ha chiesto
al fisco di voler comunicare alla Cassa l’importo 353'151 quale capitale
proprio.
1.6. L’amministrazione ha duplicato con
scritto del 7 dicembre 2022, ribadendo la sua richiesta di respingere il
ricorso (doc. VII).
1.7. Il 9 gennaio 2023 l’insorgente ha
preso ulteriormente posizione, sostenendo di aver difeso i suoi diritti laddove
possibile (doc. IX). Secondo la ricorrente siamo in presenza di una
costellazione particolare (ruling fiscale valevole unicamente ai fini fiscali,
rispettivamente mancata comunicazione dell’ammortamento del goodwill nel caso in
cui il ruling fiscale avesse anche valenza ai fini dei contributi sociali) che
non consente di fare affidamento alla comunicazione fiscale rispettivamente di
considerare le comunicazioni fiscali vincolanti per la Cassa CO 1.
1.8. Il 10 gennaio 2023 il Tribunale ha
assegnato alla Cassa un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in
merito (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere, come rileva
la ricorrente, è unicamente la determinazione del capitale proprio investito nell’azienda
ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAVS e la questione di sapere se e in che misura
l’ammortamento del goodwill (di complessivi fr. 240'000) ammesso ai fini
fiscali debba essere considerato nella determinazione del reddito da attività
lucrativa indipendente soggetto al prelievo dei contributi sociali (doc I, pag.
6, punto 6).
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non
corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di
contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione
non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in
reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4. Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5. Va ancora rammentato che ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b.
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel
periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale,
purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni
fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e.
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza,
per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato
nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei
prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio
federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo
proveniente dall’attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS
il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale
proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali
e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al
reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il
diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e
all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100
per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
Per quanto concerne il capitale
proprio, va qui aggiunto che secondo il marginale 1119 delle direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) il capitale proprio investito nell’azienda
corrisponde alla differenza tra la sostanza commerciale e il debito
commerciale.
Il valore d’avviamento acquisito
mediante l’acquisto fa parte della sostanza commerciale (marg. 1130 DIN).
Questa marginale rinvia alla DTF
100 V 48, per la quale il valore
d'avviamento pagato dal compratore di un'azienda costituisce capitale proprio
investito nell'azienda (adattamento della giurisprudenza; consid. 2).
L’Alta Corte ha affermato:
" C.-
Agissant pour le compte de
François L., Gustave L. interjette recours de droit administratif. Il reprend
ses conclusions de première instance et fait valoir que les autorités qui
seraient chargées de la taxation de l'IDN dû sur la fortune par les personnes
physiques, si cet impôt existait encore, ont changé d'opinion quant à la nature
du "goodwill" acquis par l'acheteur d'une entreprise et qu'elles
seraient disposées désormais à compter cette valeur comme un élément de la
fortune imposable.
La commission de recours et la caisse intimée
s'en rapportent à justice.
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances
sociales relève que l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 10
juin 1974, après avoir consulté la Conférence des fonctionnaires fiscaux
d'Etat, dont les avis furent presque unanimes, que le "goodwill"
acquis à titre onéreux devrait entrer dans la fortune commerciale. Aussi
l'office propose-t-il d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la
caisse de compensation pour nouveau calcul des cotisations de 1973, qui tienne
compte d'une fortune commerciale englobant le "goodwill" de 488 500
francs.
(…).
2.
Pour
étayer sa décision niant au "goodwill" acquis à titre onéreux la
qualité de capital propre investi dans l'entreprise, au sens des normes de
l'assurance-vieillesse et survivants, la Cour de céans s'est fondée
essentiellement, dans l'arrêt publié au RO 99 V Bl, sur le fait que la
jurisprudence relative à l'impôt pour la défense nationale, applicable à la
cotisation AVS/AI/APG en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS, ne considérait pas le
"goodwill" comme un élément de la fortune. Le Tribunal fédéral des
assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était pas exclu,
"si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux cantonaux
devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le
"goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce
qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux.
Certes s'agit-il en l'occurrence d'une nouvelle opinion de l'Administration
fédérale des contributions, partagée par la grande majorité des fiscs
cantonaux. Mais, l'impôt complémentaire sur la fortune ayant été supprimé, sans
que l'art. 18 al. 2 RAVS ait été modifié pour autant (afin de garantir une
uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales
cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise), un tel avis doit être
désormais décisif pour l'AVS, en lieu et place d'une législation abrogée et de
la jurisprudence qui l'aurait interprétée. Que la nouvelle solution puisse
présenter certains inconvénients, cela est possible. Mais il en allait de même
sous l'empire de la pratique fiscale antérieure, ce qui n'a pas empêché la Cour
de céans de s'en tenir à la norme claire de l'art. 18 al. 2 RAVS, qui prescrit l'évaluation
du capital propre engagé dans l'exploitation suivant les dispositions de la
législation fédérale sur l'IDN. Il ne saurait en aller autrement aujourd'hui.
Cette adaptation de la
jurisprudence a été approuvée par la Cour plénière.”
Per il
calcolo dei contributi è determinante il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di
contribuzione (marg. 1138 DIN).
Per il marg. 4008 DIN il capitale
proprio investito nell’azienda va determinato in base alla tassazione
dell’imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). La valutazione determinante
per le autorità fiscali lo è anche per l’AVS.
2.6. Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250
consid. 3.3 e riferimenti).
In
DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto
fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr.
sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle
decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una
tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della
decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
Considerandi
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo
di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato
la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,
formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche DTF 147 V 114,
consid. 3.4.2.
2.7
Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti dalla
ricorrente nel 2012 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr.
132'907 e di un capitale investito nell’azienda di fr. 129'206 (arrotondato a
fr. 130'000), fondandosi sui dati evinti dalla tassazione fiscale 2012 emessa
su reclamo il 4 marzo 2020 e cresciuta incontestata in giudicato (doc. 5 e 6;
cfr. anche doc. VII/A), come da comunicazione del 29 aprile 2020 dell’ufficio
circondariale di tassazione (doc. 6).
L’insorgente
contesta l’ammontare del capitale investito nell’azienda, ritenuto in
particolare che occorrerebbe aggiungere il goodwill di fr. 240'000 o, in caso
contrario, occorrerebbe dedurre il goodwill di fr. 240'000 dal reddito
aziendale.
La
censura va respinta.
Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS, marg. 4008 DIN) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dai
dati, vincolanti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), comunicati dal fisco (DTF
147.
V 114).
Il goodwill di fr. 240’000, come
ammesso dalla medesima ricorrente, è infatti già stato ammortizzato fiscalmente
negli anni precedenti, nella misura di fr. 120'000 nel 2009 e di fr. 120'000
nel 2010 (cfr. doc. I).
L’ammortamento è stato preso in
considerazione tramite riduzione del reddito della società in nome collettivo
sia nella tassazione cantonale su reclamo del 2009 emessa il 22 gennaio
2020.
(doc. F: cfr. “reddito da soc. coll., in acc. o semplici coniuge”:
– 114'282; cfr. ricorso pag. 3 punto 4), sia nella tassazione cantonale su
reclamo del 2010, di medesima data (doc. G: cfr. “reddito da soc. coll., in
acc. o semplici coniuge”: - 99'213; cfr. ricorso pag. 3 punto 4).
Esso poteva essere fatto valere (ciò
che non significa ancora che va preso in considerazione, ma che la censura andrebbe
semmai esaminata) negli anni di contribuzione 2009 (dove comunque l’interessata
deve pagare solo il contributo minimo [doc. I]) e 2010. L’eventuale assenza di
contestazioni dei contributi dovuti in quel biennio, non può essere un motivo
per procedere con la presa in conto dell’ammortamento complessivo di fr.
240'000 nel 2012.
È vero che le decisioni relative ai
contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 apparentemente non tengono conto
dell’ammortamento (cfr. doc. I e J). Tuttavia la decisione definitiva del 2009
è stata emanata il 25 novembre 2014 (doc. I), mentre quella del 2010 il 19
novembre 2015 (doc. J), ossia prima dell’emissione delle tassazioni su reclamo
del 22 gennaio 2020 degli anni 2009 e 2010 (quest’ultima apparentemente
impugnata alla Corte di diritto tributario del Tribunale d’appello [cfr. doc. 5]),
dove solo in seguito alle censure sollevate dalla ricorrente sono stati presi
in considerazione gli ammortamenti di fr. 120'000 (cfr. doc. F e G: “dati
accertati” e “dati accertati su reclamo” punto 2.3 relativo al
reddito della società in nome collettivo “coniuge” che passa da 5'718 a
– 114'282 nel 2009 e da 0 a – 99'123 nel 2010).
Per cui la Cassa di compensazione,
quando ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi del 2009 e del 2010
sulla base dei dati allora a disposizione, non poteva tenere in considerazione l’ammortamento
di fr. 120'000.
Accertato che il fisco, nel 2009 e
nel 2010, ha proceduto con l’ammortamento del goodwill, dal 2011 l’importo di
fr. 240'000 non può più far parte del capitale proprio investito nella società.
Del resto la stessa ricorrente nelle
successive dichiarazioni fiscali ha indicato in fr. 113'150 il valore della
sostanza netta investita nella società __________ (cfr. dichiarazione 2014, doc.
W, pag. 5 [punto 28.1], pag. 7 [cfr. anche pag. 24]; cfr. ricorso, doc. I, pag.
7, tabella punto 8).
La ricorrente non può da una parte,
in sede fiscale, beneficiare di una riduzione dell’importo imposto quale
sostanza netta investita in società di persone dal 2011, quando è passata
dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore nominale della partecipazione
di __________, e dall’altro, in sede di calcolo dei contributi sociali,
continuare a far valere il capitale proprio comprendente il goodwill di fr.
240'000, ormai ammortizzato in sede fiscale.
A giusta ragione il fisco ha pertanto
comunicato alla Cassa, quale capitale investito nell’azienda nel 2012, il
capitale nominale della __________ (fr. 113'150) e la quota del capitale
proprio notarile (fr. 16’056), per complessivi fr. 129’206.
Del resto anche dalla DTF 100 V 48,
citata dalla ricorrente e dal marginale 1130 DIN, emerge che il goodwill, e
meglio il valore d'avviamento
pagato dal compratore di un'azienda, costituisce capitale proprio investito
nell'azienda, ma solo nella misura in cui esso viene preso
in considerazione nella sostanza imponibile (“Le Tribunal fédéral des assurances a même déclaré qu'un
réexamen du problème n'était pas exclu, "si les efforts entrepris pour
harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir" et "si
l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans la fortune
imposable". Or
c'est précisément ce qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux.”, sottolineatura del redattore).
Ciò a conferma che vincolante è la tassazione fiscale.
Ancora recentemente, nella già citata
DTF 147 V 114, al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che,
per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è
in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di
commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto
stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha
un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la
correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono
effettuare accertamenti (“Für die
vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem
umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen
qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein
gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn
ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und
Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf
die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann
vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der
Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,
nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).
La
regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di
norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha
importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello
dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS,
occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di
norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche
Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in
aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der
verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens
- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der
Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die
steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im
Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die
Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch
die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit
steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere
Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der
Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.
in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).
Nel caso di specie la valutazione
del capitale proprio della ricorrente ha ripercussioni anche in sede fiscale
(cfr. punto 29.1 [ora: 28.1] della tassazione “sostanza netta investita in
società di persone”). Essa è pertanto oggetto di attenta valutazione anche
da parte delle autorità di tassazione.
Non vi è pertanto alcun motivo
per scostarsi dalle indicazioni del fisco.
Va a questo
proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
In queste condizioni la ricorrente
non può essere seguita laddove afferma che l’ammortamento ed il ruling fiscale
ha conseguenze unicamente in ambito fiscale e non nell’ambito delle
assicurazioni sociali.
2.8
La ricorrente chiede il
ricalcolo degli interessi di mora nella misura in cui l’ammontare del capitale
proprio investito nell’azienda o del reddito da attività indipendente è
modificato da questo Tribunale.
Accertato
che l’amministrazione ha utilizzato i dati corretti, l’importo degli interessi
di mora va confermato.
Del resto, va rammentato che
per costante giurisprudenza l'interesse moratorio non ha
carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo
di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se
il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente
oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA
30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA
30.2017.47
del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli
interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si
giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato
in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134.
V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o
no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse
moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti
sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una
perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un
finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
2.9
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita
conferma.
2.10
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio
della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore
federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti