30.2022.17
Conferma del carattere commerciale di una società in nome collettivo. Giurisprudenza in merito alle condizioni del passaggio della sostanza commerciale nella sostanza privata. Principio della legalità dell'attività amministrativa di principio prevale sul principio della parità di trattamento
24 gennaio 2023Italiano57 min
da RI 1, secondo la quale la società in nome collettivo con sede nel Canton __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.17
cs
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 29 settembre 2022 emanate
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 è affiliata presso la Cassa CO
1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989. Oltre a svolgere
un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia, nella misura di 2/5
(cfr. doc. I, pag. 5), della società in nome collettivo “__________” con sede a
__________ presso __________ (doc. 2). Per gli anni di contribuzione dal 2010
fino al 2013, in seguito alle perdite subite negli anni precedenti
nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata ha pagato il contributo
minimo (doc. 4-7).
1.2. Con decisione del 3 giugno 2020 la
Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25 di
contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare
Fatti
i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione
del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita
di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal
Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000
(doc. 8).
1.3. Con decisione del 29 luglio 2020 CO
1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015, cui ha
aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale ticinese
ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr. 513'272,
una ripresa dell’affitto di una villa di fr. 156'322, una ripresa per spese
private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante in
ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935 (doc.
10).
1.4. In seguito alle censure sollevate
da RI 1, secondo la quale la società in nome collettivo con sede nel Canton __________
consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e 13), CO 1, dopo
aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili appartengono alla
sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte decisioni su
opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i redditi
soggetti a contribuzione.
1.5. RI 1, rappresentata da RA 1, è
insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la
correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc.
I).
1.6. Con STCA 30.2020.9 del 22 febbraio
2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, ha
annullato le decisioni su opposizione impugnate ed ha rinviato gli atti alla
Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti.
Il TCA al consid. 2.7. ha in
particolare stabilito:
" (…) Alla
luce di quanto sopra esposto, e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del
Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton __________ e della
successiva decisione della Cassa di compensazione __________ di annullare
l’obbligo contributivo quale indipendente per uno dei soci della società in
nome collettivo __________ per la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla
società, le decisioni su opposizione impugnate non possono essere confermate
senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto
necessari anche dalla medesima Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e
che, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28
maggio 2010, consid. 8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in
forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4.).
Come rileva
correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un altro
socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato l’assicurato
dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi conseguiti
dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere alla
stessa conclusione anche nel caso di specie.
La Cassa di compensazione __________ ha
infatti esaminato la fattispecie relativa ad un periodo precedente a quello in
esame e si è fondata su accertamenti che non sono stati prodotti dalla
ricorrente. La __________ nella sua decisione di annullamento dell’affiliazione
come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6) fa segnatamente riferimento ad
alcune precisazioni (“Ausführungen”) del rappresentante degli allora
ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono presenti agli atti (cfr. doc.
A6).
Occorrerà pertanto, in primo luogo,
richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la documentazione alla base
del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione dall’affiliazione come
indipendente per i redditi conseguiti dalla società in nome collettivo è
tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del defunto socio della
società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro come indipendenti e,
in caso di risposta affermativa, per quale motivo.
In secondo luogo, rilevato che
l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre alcuna
documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che il reddito
conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da immobili
appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti
autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali
differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010.
Non va infatti dimenticato che
in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico
vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e
dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella
misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse
appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid.
4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa
sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19
maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato rispetto del
principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a
repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Dopo aver effettuato gli
accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________ ed il fisco,
l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui va rammentato
il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e permetterle
di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da numerosi anni non
corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).
Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla
delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e
redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a
contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa
dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie,
negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio
se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.
Dopodiché la Cassa di compensazione
convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli anni 2014 e 2015. Se
confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà stabilire, oltre al reddito
da attività indipendente, anche l’eventuale ammontare dell’interesse del
capitale investito da dedurre dal reddito aziendale (cfr. art. 23 OAVS).”
1.7. Esperiti gli accertamenti ritenuti
necessari, la Cassa CO 1, con due decisioni formali del 9 settembre 2021 (per
gli anni 2014 e 2015; doc. A4 e A4.1) ed una decisione formale del 10 settembre
2021 (per il 2016; doc. A6), confermate da 3 distinte decisioni su opposizione
del 29 settembre 2022, ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2014 (su fr.
142'332.25), 2015 (su fr. 528'786.25) e 2016 (su fr. 537'667.95; cfr. doc. 54,
55 e 56).
Nella decisione su opposizione
relativa al 2014, simile alle altre, la Cassa ha affermato:
" (…) A
questo proposito è stato dunque necessario determinare se la società in nome
collettivo __________ è una società in nome collettivo commerciale o non
commerciale e, di conseguenza, se gli immobili e i redditi locativi generati
dagli stessi si qualificano come beni aziendali (nel caso di una società in
nome collettivo commerciale) o come beni privati (nel caso di una società in
nome collettivo non commerciale).
2.2.
Per la qualifica della società in nome
collettivo __________ e/o degli immobili in essa contenuti, si può fare
riferimento alla decisione del TF del 2 novembre 2012 (2C_419/2012 e
20_420/2012) dove il TF ha dovuto necessariamente chiarire la natura commerciale
(o meno) della società in nome collettivo __________, giungendo alla
conclusione che la stessa era una società gestita come un’impresa e che i
redditi della stessa erano quindi redditi da operazioni commerciali.
Gli immobili da essa detenuti costituivano
dunque tutti dei beni d’impresa, motivo per cui anche i redditi da locazione
dovevano essere dichiarati dai soci della società alla Cassa come reddito da
lavoro autonomo e soggetti contributi AVS/AI/IPG.
Non solo, l’Ufficio cantonale delle imposte
del Canton __________, vista la sentenza del TF del 2 novembre 2012 (2C_419 e
2C_420/2012), in data 31 maggio 2022 ha anch’esso concluso che la società in
parola doveva essere qualificata come una società commerciale.
A questo proposito si rileva che la società
in nome collettivo __________ in passato aveva esercitato attività commerciali.
Peraltro, gli immobili della società in nome collettivo __________ sono sempre
stati dichiarati indicandone il valore contabile, al netto egli ammortamenti.
In effetti, è stato accertato che per diversi anni sono stati effettuati
ammortamenti sostanziali sugli immobili appartenenti alla società in nome
collettivo __________.
Ora, questa è un’ulteriore conferma del
fatto che la società in nome collettivo __________ è una società commerciale e
quindi possiede beni immobili come attività commerciale non essendo possibile
effettuare ammortamenti su immobili di una società non commerciale o su
immobili di proprietà privata. Va inoltre sottolineato che i consistenti
ammortamenti sono stati effettuati sull’arco di diversi anni (1958-1985).
Questa procedura rappresenta una ripetuta e chiara espressione della volontà
dei soci della società in nome collettivo __________ di trattare gli immobili
come beni aziendali.
Inoltre, va notato che anche l’accertata
compensazione delle perdite nei periodi d’imposta 2013 e 2014 è applicabile
solo alle perdite aziendali, configura un’ulteriore chiara indicazione del
fatto che gli immobili della società in nome collettivo __________ devono
essere assegnati al patrimonio aziendale. In caso contrario, tale compensazione
delle perdite non sarebbe stata possibile.
A questo proposito, come affermato dal TF
con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012) non vi è alcun
trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato a causa del trascorrere
del tempo. La giurisprudenza più recente del TF afferma inoltre che il recesso
privato richiede la formazione cumulativa di una volontà (elemento soggettivo)
e l’espressione di una volontà (elemento oggettivo) (E. 2.2.3, 2C_390/2020). Si
veda anche a questo proposito la sentenza del Tribunale federale del 17
febbraio 2021 (9C_809/2019, consid. 3.3.1.2).
Con la loro condotta, i soci della società
in nome collettivo __________, tra i quali la signora RI 1, hanno manifestato
per atti concludenti la loro intenzione di mantenere i beni della società nella
sostanza commerciale e non è mai stato richiesto né tantomeno comprovato un
eventuale passaggio da sostanza commerciale e sostanza privata.
(…).
A questo proposito, va ricordato che la
decisione del 18 ottobre 2009 del Tribunale cantonale del Canton __________
(inc. __________) a cui l’opponente fa riferimento, non si era pronunciata nel
merito della questione a sapere quale qualifica, commerciale o meno, doveva
essere attribuita alla società in nome collettivo __________, ma si era
limitata a rinviare gli atti all’amministrazione affinché fossero espletati
ulteriori accertamenti in merito.
La decisione in parola non è dunque in
nessun modo vincolante per la Cassa in merito alla natura della società in nome
collettivo __________ né può fondare un qualsivoglia diritto in favore della
signora RI 1.
Ne va diversamente della qualifica quale
società commerciale fatta dal TF con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e
2C_420/2012). Benché la decisione in parola scaturisce da un procedimento di
diritto tributario di un socio della società __________, essa è applicabile,
quantomeno per analogia, alla signora __________, in quanto entrambi i soggetti
sono soci della stessa società in nome collettivo.
(…).
Nella fattispecie, anche vista la presa di
posizione di data 15 marzo 2021 dell’Ufficio circondariale di Tassazione di __________,
non vi sono indicazioni né che la signora RI 1 abbia dichiarato in modo errato
i redditi percepiti come indipendente nel 2014 né che l’Amministrazione fiscale
del Canton Ticino li abbia qualificati in modo errato vista altresì la mancata
esplicita richiesta di trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato.
Ne consegue che nella fattispecie il
reddito da lavoro rilevante per l’anno 2014 determinato sulla base della
valutazione legalmente valida per l’imposta federale diretta (cfr. art. 9 cpv.
3 LAVS e art. 23 cpv. 1 OAVS) è pertanto vincolante per la Cassa.
(…).
Infine, la signora RI 1 ha sostenuto che la
__________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della
società in nome collettivo __________ e che lei avrebbe sempre avuto solo un
ruolo passivo.
A questo proposito si ricorda che i soci di
una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a
prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che
le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano
un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili
realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i
lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la
presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale
può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha
eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).
Nel caso di specie la signora RI 1 non ha
mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________
non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter
beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della
decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ che aveva esonerato i
ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della società in
nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che però
risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2 novembre
2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).
Di conseguenza la signora RI 1 non può
trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei
diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma
unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc.
A8)
1.8. RI 1, sempre rappresentata da RA 1,
è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I).
La ricorrente, secondo cui la Cassa
non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva della società in
nome collettivo “__________”, malgrado l’indicazione in tal senso contenuta
nella STCA del 22 febbraio 2021, sostiene a questo proposito che i soci non
svolgono alcuna attività ma si limitano da sempre ad incassare i redditi degli
immobili.
La ditta __________ di __________
si è sempre occupata per conto dei soci della gestione immobiliare (gestione
amministrativa, tecnica e contabile, nonché il versamento degli utili ai
proprietari), peraltro unica attività svolta dalla società come confermato
dalla presidente del CdA della __________ di __________, mentre i soci, che con
il passare degli anni, in seguito alle eredità, continuano ad aumentare, hanno
unicamente un ruolo passivo.
La forma giuridica scelta, che
impone di prendere decisioni per consenso unanime e l’assenza di qualsiasi
regolamentazione organizzativa, sono segni di un’attività che non ha carattere
commerciale.
L’insorgente ritiene inoltre che
la classificazione a livello fiscale del reddito (“da attività indipendente”)
e del capitale investito ha valenza solo quantitativa e non è vincolante per la
qualifica dell’attività svolta.
La legislazione fiscale non
contempla l’obbligo di difendere i propri interessi assicurativi già in sede fiscale
e nemmeno dà al contribuente la possibilità formale di farlo. Da parte sua il
contribuente è costretto a dichiarare i redditi della società in nome
collettivo come redditi da attività indipendente. Non è prevista nei moduli
fiscali una distinzione tra società in nome collettivo commerciali e società in
nome collettivo non commerciali.
L’insorgente rileva in seguito
che oltre agli attuali 5 immobili la società in nome collettivo in passato ha
posseduto un terreno edificabile a __________ che è stato venduto nel 2004 e
che ha portato l’autorità fiscale a dover decidere se la società apparteneva al
patrimonio privato dei suoi soci o se svolgeva attività commerciali; ciò al
fine di risolvere il quesito di natura fiscale a sapere se l’utile della
vendita potesse essere tassato malgrado il contenuto dell’art. 16 cpv. 3 LIFD.
In quel caso il Tribunale federale (STF 2_C419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre
2012) ha confermato la decisione dell’autorità fiscale e della Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello della natura commerciale della società.
Secondo la ricorrente le sentenze “furono errate, non per colpa dei
tribunali, ma dei soci e/o dei loro legali”. Il valore della sentenza del
Tribunale federale è relativo, poiché il ricorso è stato respinto non per una
questione di merito, ma attraverso regole giurisprudenziali secondo cui il
contribuente deve provare il passaggio di un bene già definito commerciale nella
sostanza privata a fronte della presunzione che le società in nome collettivo
svolgono normalmente attività di carattere commerciale e secondo cui l’onere della
prova spetta al contribuente. In quel caso la prova non era stata fornita,
rispettivamente determinate prove non erano state prodotte. Per l’assicurata
nulla viene invece detto circa l’applicabilità di tale sentenza in ambito di
assicurazioni sociali.
L’insorgente evidenzia poi che la
Cassa avrebbe dovuto stabilire se l’amministrazione degli immobili, nel caso di
specie, ha o meno carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede
quella di semplice amministratore di immobili. Se la Cassa avesse svolto anche
questo compito avrebbe dovuto rinunciare all’assoggettamento del reddito
proveniente dalla società in nome collettivo agli oneri sociali, viste le reali
attività della società stessa. A tale conclusione erano già giunte in
precedenza le Casse __________ e __________:
" (…) Quella
__________ con la decisione del 28.10.2009 relativa alla Comunione Ereditaria __________,
che vale evidentemente anche per i soci __________, come i __________ residenti
all’estero e quindi tassati a __________.
È tuttavia soprattutto interessante
constatare che, malgrado la sentenza del TF del 2.11.2012, che riguardava la
contribuente __________ signora __________, vedova ed erede di __________, i suoi
redditi da locazione dell’anno 2004 e seguenti provenienti dalla SNC non sono
stati assoggettati all’AVS.
Sulla base della sentenza 13.3.2012 della
Camera di diritto tributario, oggetto di conferma nella citata sentenza del TF
del 2.11.2012, l’__________ ha ipotizzato la sottomissione all’AVS della
signora __________, ma ha poi rinunciato all’assoggettamento tenendo conto
della decisione del __________ di __________ in re CE __________. In data
14.9.2012 la Cassa __________ ha deciso infatti di non poter considerare il
reddito ordinario proveniente dalla SNC quale reddito immobiliare
professionale, bensì quale reddito della sostanza privata e quindi non l’ha
assoggettato a prelievo assicurativo (Allegato 13: verbale del 14.9.2012 della
Cassa __________).
L’insorgente esamina poi le
indicazioni date dal TCA nella sentenza del 22 febbraio 2021 e giunge alla
conclusione che la verifica della documentazione presso la Cassa di
compensazione __________ di __________ ha confermato che gli altri soci non
sono assoggettati agli oneri sociali. Per contro l’autorità fiscale ticinese secondo
la ricorrente si è espressa con una breve nota in modo impreciso e non corretto,
senza mai esaminare in profondità la natura dell’attività svolta per i beni
della società e citerebbe una non precisata e dubbia “specifica
giurisprudenza” sostenendo che non è concessa a priori la distinzione tra
sostanza privata e aziendale in ambito di società in nome collettivo, ciò che
non sarebbe corretto.
La ricorrente sostiene poi che
l’autorità fiscale ticinese è stata sbrigativa nell’affermare che la notifica
di tassazione mostra la qualifica “aziendale” e che la contribuente ha
dichiarato i redditi in questione come “reddito da lavoro autonomo”. La
qualifica “aziendale” per la società in nome collettivo non è mai stata
esplicitata alla ricorrente e le dichiarazioni fiscali permettono di collocare
i redditi delle società in nome collettivo solo nella rubrica “reddito da
attività indipendente” e non è prevista una posizione per società in nome
collettivo per la qualifica “non gestita commercialmente”.
L’insorgente evidenzia di essere
proprietaria, a titolo individuale, del __________ di __________ i cui redditi
ma anche le perdite sono sempre confluiti nelle tassazioni personali.
L’autorità fiscale ha creato confusione non indicando che solo le perdite del __________
venivano riportate di anno in anno, non quelle riferibili alla società in nome
collettivo.
Per cui la Cassa sostiene
erroneamente che la ricorrente ha riportato le perdite della società in nome
collettivo del 2013 e del 2014.
L’assicurata contesta anche la
presa di posizione del 31 maggio 2022 dell’autorità fiscale del Canton __________.
Per la ricorrente, sembrerebbe che il fisco __________ non si è mai posto il
quesito della qualifica dei redditi della società in nome collettivo, visto che
erano in ogni caso tassabili.
Solo alla luce della sentenza del
Tribunale federale del 2 novembre 2012 il fisco __________ sembra aver preso
atto del tema ed ha reagito con commenti che, secondo l’insorgente, appaiono di
compiacenza, pretendendo che gli accertamenti alla base della decisione del 28
ottobre 2009 del Sozialversicherungsgericht del Canton __________ sarebbero stati
incompleti.
Secondo la ricorrente, la Cassa
non ha verificato, o solo in modo superficiale, se lo scopo della società in
nome collettivo corrisponde ancora alla realtà.
Ora, in concreto, il parco
immobiliare della società è stato costante nel tempo, non c’è mai stato nessun
investimento in partecipazioni di società immobiliari e non è mai stata svolta
l’amministrazione di alberghi e ristoranti. Per la ricorrente, la Cassa non ha
risposto alla domanda se l’amministrazione degli immobili ha o meno avuto
carattere economico. L’avesse fatto, si sarebbe accorta che l’attività svolta
dalla società in nome collettivo è solo una normale gestione immobiliare.
L’insorgente fa valere una
violazione della parità di trattamento tra i soci, poiché nessuno dei soci
della società in nome collettivo ad oggi è mai stato assoggettato al prelievo
degli oneri sociali per i redditi ordinari della società in nome collettivo e
solo CO 1 ha proceduto in tal senso. Del resto una socia in passato era stata
liquidata in modo da poter uscire dalla società in nome collettivo e in tale
occasione le plusvalenze non erano state assoggettate agli oneri sociali,
sancendo di fatto la realizzazione di un guadagno attribuibile fiscalmente alla
sostanza privata. La ricorrente si chiede per quale motivo la qualifica di “patrimonio
privato” definita nel 2009 ed accettata da tutte le parti coinvolte, debba
venire rivista con la qualifica dei beni quale “patrimonio commerciale”.
La ricorrente contesta che la
tenuta della contabilità possa considerarsi un segnale di attività commerciale,
ma è uno strumento indispensabile di gestione delle informazioni, per ragioni
di trasparenza e di ordine, che non prevede da ormai 4 decenni, secondo prassi
interna consolidata, ammortamenti e compensazioni di perdite con utili.
Secondo l’insorgente, la Cassa
sostiene erroneamente che avrebbe dichiarato gli immobili ai valori contabili
confermando di fatto che lei stessa li considera quali valori aziendali. Ai
fini della dichiarazione delle imposte dirette i valori contabili sono sempre
dapprima convertiti nei valori di stima fiscali, capitalizzando ad un tasso
stabilito dall’autorità fiscale __________ i redditi da locazione e in un
secondo tempo integrati nel capitale sociale dichiarato come sostanza
imponibile. Le decisioni di tassazione hanno sempre avvallato tale approccio,
ossia che il capitale sociale imponibile comprendeva i valori fiscali degli immobili
e non semplicemente il valore contabile.
1.9. Con risposta del 25 novembre 2022 CO
1, rappresentata dall’avv. RA 2, propone la reiezione del ricorso, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente fa implicitamente
valere una violazione del suo diritto di essere sentita, sostenendo che la
Cassa non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva, malgrado
l’indicazione nella STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio 2021 al consid.
2.7, pag. 12 (“[…]
la Cassa dovrà esaminare se l’amministrazione
degli immobili, nel caso di specie, negli anni oggetto del contendere, ha o
meno avuto carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella
di semplice amministratore di immobili”).
Per l'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137.
I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto
di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere
concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere
efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha
anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità
sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie l’amministrazione si è
chinata sulla questione di sapere se la ricorrente ha avuto un ruolo passivo od
attivo.
Al consid. 2.5 delle decisioni impugnate
l’amministrazione ha infatti affrontato l’argomento, affermando:
" Infine, la
signora RI 1 ha sostenuto che la __________ si è sempre occupata della gestione
degli immobili per conto della società in nome collettivo __________ e che lei
avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo.
A questo proposito si ricorda che i soci di
una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a
prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che
le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano
un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili
realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i
lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la
presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale
può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha
eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).
Nel caso di specie la signora RI 1 non ha
mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________
non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter
beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della
decisione del 12 luglio 2010 della Cassa di compensazione __________ che aveva
esonerato i ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della
società in nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che
però risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2
novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).
Di conseguenza la signora RI 1 non può
trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei
diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma
unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc.
A8)
Nel
caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere
sentita dell’insorgente, la quale ha potuto
comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a respingere le sue
censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).
Va pure rammentato che, come emerge dalla STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non
particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente
sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal
ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che
si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in
caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si
realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18.
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2
Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3
I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non
corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di
contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione
non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in
reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4
Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5
Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20.
gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19.
ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione
devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del
reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto
alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e
riferimenti).
In
DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in
diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in
giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per
analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si
basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata
oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività
indipendente.
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo
di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita"
incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno
di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere
correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha
contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,
formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche la DTF 147 V 114,
consid. 3.4.2.
Va ancora
rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
2.6
Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i membri
di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di
persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica,
devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.
Il
marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito:
DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano
costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo
lucrativo. Spetta ai soci provare il contrario.
Secondo il marginale 1025 DIN i
membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti
un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione
personale nella società.
Ai sensi del marginale 1026 DIN i
membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi
sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto,
spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l’usufruttuario
ha la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari
della società.
In DTF 121 V 80 il Tribunale
federale, circa la portata
dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto
concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente
desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di
società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri
rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che
l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle
condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).
Con
sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi
di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte
della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo
contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche
se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque
presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello
fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli
immobili devoluti (consid. 5.2).
2.7
Nel
caso di specie, CO 1 in seguito alla STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio
2021, ha confermato l’assoggettamento di RI 1 al pagamento dei contributi
sociali sul reddito derivante dalla società in nome collettivo “__________”, il
cui scopo consiste __________, per gli anni 2014 e 2015 ed ha fissato i
contributi sociali anche per il 2016. Sulla base degli accertamenti effettuati,
l’amministrazione ha ritenuto il carattere commerciale dell’attività della società
in nome collettivo.
Da parte sua la ricorrente
sostiene che la società in nome collettivo non esercita alcuna attività
commerciale e che i redditi conseguiti vanno attribuiti al patrimonio privato e
dunque esclusi dal prelievo dei contributi.
2.8
Questo Tribunale, per i motivi che
seguono, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte dalla Cassa
di compensazione nelle decisioni su opposizione impugnate.
Nell’ambito degli accertamenti
effettuati in seguito alla STCA di rinvio la Cassa ha segnatamente interpellato
l’autorità fiscale del Canton __________, la quale in un approfondito e
motivato parere di 6 pagine del 31 maggio 2022 (doc. 41) ha confermato il
carattere commerciale dei redditi e dei patrimoni della società in nome
collettivo “__________”, anche sulla base di una sentenza del Tribunale
federale 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche le sentenze
2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012 del 2 novembre 2012), concernente
la medesima società e non conosciuta in precedenza né dalla Cassa di
compensazione, né da questo Tribunale.
Nel caso giudicato dal Tribunale
federale il reddito straordinario percepito dalla società in nome collettivo “__________”
in seguito alla vendita di un immobile sito a __________, nel 2004, è stato
assoggettato all’imposta federale diretta. Per il fisco ticinese il guadagno
non andava qualificato quale utile in capitale conseguito nella realizzazione
di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD), ma quale provento derivante da
un’attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD).
Gli eredi (la vedova per ½ e i 3
figli per 1/6) di un socio (per 1/5) della società in nome collettivo “__________”
avevano contestato fino al Tribunale federale il carattere commerciale della
società attribuito dal fisco ticinese e confermato dalla sentenza del 13 marzo
2012.
della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.
Nella STF 2C_419/2012;
2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche per gli altri soci le sentenze
2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012) l’Alta Corte al consid. 4.1 ha
rammentato che l’imposta sul reddito ha tra l’altro quale oggetto tutti i
proventi periodici e unici provenienti da un’attività lucrativa indipendente
(art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD); tra essi figurano quelli percepiti dai soci
di una società in nome collettivo (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006
consid. 2.1; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, Therwil/Basilea 2001,
ad art. 18 LIFD n. 19). Come nel caso delle comunioni ereditarie, il reddito di
società in nome collettivo è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli
soci, ciascuno per la loro parte (art. 10 cpv. 1 LIFD). Gli utili in capitale
conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da
imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD).
Come emerge dal consid. 2.2 della
sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del 13
marzo 2012 (cfr. incarto 80.2010.31 pubblicato in sentenze.ti.ch e che concerne
la sentenza 2C_415/2012), cui rinvia il Tribunale federale al consid. 4.3, una
società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle
società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione
fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che
è sostanza commerciale (ASA 62, pag. 409, consid. 3d).
I beni impiegati a scopo
commerciale non passano alla sostanza privata per effetto del semplice
trascorrere del tempo (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2).
Se un bene che contiene delle
riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui non è più possibile
assoggettare queste ultime all’imposta sul reddito, si verifica una
realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta l’assoggettamento
all’imposta. È il caso del prelevamento privato che avviene al momento della
cessazione dell’attività commerciale, ma anche per esempio quello del
trasferimento di un immobile commerciale di un’impresa nella sostanza privata
del titolare o del socio. L’imposizione presuppone che l’autorità fiscale venga
a conoscenza del prelevamento privato o del trasferimento nella sostanza
privata, cioè che le venga manifestata la volontà univoca di togliere il bene
in questione dalla sostanza commerciale. L’imposizione di un utile in capitale
presuppone infatti che sia inequivocabilmente chiaro che si è verificato uno
dei presupposti della realizzazione (sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con
riferimenti).
Finché non viene assoggettato all’imposta sul reddito l’utile
in capitale, l’immobile rimane nella sostanza commerciale. Ciò si verifica
anche se un contribuente cessa la sua attività lucrativa indipendente e lo
comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro esplicitamente di avere
l’intenzione di vendere gli attivi dell’impresa nel quadro della liquidazione
della stessa o di voler temporaneamente affittare l’azienda, per esempio fino
alla progettata vendita della ditta ad un terzo o al suo trasferimento ad un
erede (cfr. sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti).
I
giudici federali al consid. 4.3, sempre riferendosi alla sentenza cantonale,
hanno inoltre rammentato che nella misura in cui sono obbligate a tenere una contabilità, le società in nome collettivo
possono avere solo sostanza commerciale (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 3.1) e che una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza
commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice
trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una
comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione
di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (sentenza 2A.105/2007 del
3.
settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria
appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale
passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta in realtà al
contribuente (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha poi
confermato che la società in nome collettivo “__________” ha un carattere
commerciale, affermando, al consid. 5.1.1, che in
base a una giurisprudenza applicata anche in ambito fiscale, vale una specifica
presunzione, secondo cui una società in nome collettivo dev'essere considerata
un'impresa volta ad ottenere un guadagno: con relativo obbligo di iscriversi a
registro di commercio e quindi pure con obbligo - determinante per la
classificazione dei suoi beni nella sostanza commerciale - di condurre una
contabilità (sentenza 2A.570/2002 del 3 giugno 2003 consid. 2.4.4 con rinvio
alla DTF 121 V 80).
I
giudici federali hanno rammentato, al consid. 5.1.2, che “determinante per
la classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale
(precedente consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1),
tale presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata
in concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo
iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80
consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci
viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al
riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).”
Inoltre
l’Alta Corte ha evidenziato che la stessa contabilità della società in nome
collettivo “__________” che la società era obbligata
a tenere – “ha attribuito agli immobili un valore contabile e ha addirittura
qualificato quale "provento straordinario" l'utile conseguito con la
vendita dell'immobile in discussione. Sempre secondo giurisprudenza, nello
stabilire l'appartenenza di un determinato bene alla sostanza commerciale,
anche il trattamento contabile è infatti un aspetto cui viene attribuito un
particolare rilievo probatorio (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006
consid. 2.2 con ulteriori rinvii).”
Infine, i giudici federali hanno
affermato che “non può però essere condivisa
nemmeno l'affermazione - formulata in subordine, nella denegata ipotesi dovesse
essere dato per accertato che la società in nome collettivo aveva in passato
svolto un'attività commerciale - per cui un passaggio dalla sostanza
commerciale alla sostanza privata era comunque già avvenuto e spettava al fisco
dimostrare il contrario. In base a quanto rilevato (precedente consid.
4.3), l'onere della prova relativo ad un simile passaggio non grava in effetti
il fisco - al quale non può per altro essere chiesto di dimostrare un fatto
negativo - bensì alla contribuente stessa (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre
2007.
consid. 5.2).”
Tali
considerazioni, in un’altra fattispecie, sono state nuovamente ribadite dal
Tribunale federale nella sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017, ai consid.
4.3
e seguenti, dove al consid. 5.3 i giudici federali hanno affermato che, stabilita l'appartenenza di un bene alla
sostanza commerciale, la prova del suo passaggio alla sostanza privata non
compete all'autorità fiscale bensì al contribuente (con rinvio alle sentenze
2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.3 e 2A.105/2007 del 3 settembre 2007
consid. 5.2).
2.9
Alla luce della sentenza
2C_419/2012 del 2 novembre 2012 (e 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e
2C_418/2012 di medesima data), che concerne proprio la società in nome
collettivo “__________”, dove viene confermato che la medesima ha un carattere
commerciale, questo Tribunale non ha alcun motivo per giungere ad un’altra
conclusione.
Tanto più che nella motivata
presa di posizione del 31 maggio 2022, l’autorità fiscale cantonale del Canton __________,
oltre ad indicare che avrebbe immediatamente comunicato il reddito da attività
indipendente alla Cassa __________ per i soci a lei affiliati ai fini dell’assoggettamento
ai contributi sociali per gli anni non ancora prescritti (cfr. a tal proposito
la STF 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4 dove il Tribunale federale ha
stabilito che la circostanza che un reddito in passato non sia stato soggetto a
contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti
[{…} Vielmehr
waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________
aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den
genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht
wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat
ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während
35.
Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet
ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012
{…}”]), apporta ulteriori elementi e numerosa documentazione a supporto
della qualifica di attività commerciale della società in nome collettivo.
La
società, inizialmente proprietaria di 7 immobili (4 a __________, 1 a __________,
1.
a __________ e 1 a __________), dopo la vendita degli immobili di __________
nel 1988 e di __________ nel 2004 (quest’ultima oggetto delle sentenze del 2
novembre 2012 del Tribunale federale), detiene tuttora 5 immobili.
Secondo la tabella degli
ammortamenti (doc. 41/4) la società in nome collettivo ha proceduto dal 1958 al
1985.
ad ammortamenti per complessivi fr. 2'855'464. Ciò è possibile unicamente
per gli immobili di carattere commerciale. L’assenza di ulteriori ammortamenti
dal 1986 è dovuta alla circostanza che con il 31 dicembre 1985 è stato
raggiunto il limite massimo, rendendo impossibile procedere con ulteriori
deduzioni (pag. 3 punto 1 presa di posizione del fisco del Canton __________).
Ciò dimostra la volontà dei soci della società in nome collettivo di
qualificare gli immobili quali beni commerciali. Di rilievo, come afferma il
fisco __________, è che l’immobile di __________ non è stato, a differenza
degli altri, oggetto di ammortamenti, ma è stato comunque qualificato di bene
commerciale (pag. 4 punto 3 presa di posizione del fisco del Canton __________).
Poiché la società in nome
collettivo secondo la sentenza 2C_419/2012 del 2 novembre 2012 ha carattere
commerciale, tutti gli immobili di sua proprietà ed i relativi redditi lo sono (pag.
3.
punto 2 presa di posizione del fisco del Canton __________).
Rilevato che anche la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,
consid. 2.2.3) ribadisce che il passaggio dalla sostanza commerciale alla
sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)
e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), assente nel caso
concreto, mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio
dalla sostanza commerciale a quella privata, la mancata prova da parte
dell’insorgente, anche in questa procedura, del passaggio dei beni commerciali alla sostanza privata conferma
il carattere commerciale della società. Ella non può pertanto rimproverare
alcun errore agli altri soci ed ai loro rappresentanti in relazione con la
sentenza federale.
Del resto l’esperto fiscale del
Canton __________ che si occupava all’epoca della ricorrente, in scritti del 19
agosto 2013 (doc. 41/11.1-2) e del 16 dicembre 2013 (doc. 12.1-4), quest’ultimo
trasmesso in copia alla ricorrente ed all’attuale rappresentante, pur affermando
di non condividere la sentenza federale, ha preso atto del carattere
commerciale della società e delle conseguenze a livello fiscale (doc. 41/12.3-4,:
“[…] Es liegt mir aber sehr daran, dass nun endlich korrekte Veranlagungen
der __________ überhaupt steuerlich zu würdigen sei. Bekanntlich hatte das
Sozialversicherungsgericht bezüglich von Mitbeteiligen entschieden, es handle
sich um Privatvermögen. Bezüglich der steuerlichen Beurteilung steht nun aber
der Bundesgerichstentscheid bei anderen Beteiligen dem entgegen, denn dort
wurde das Vermögen als Geschäftsvermögen eingestuft. Allerdings
bin ich der Auffassung, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Ich verweise
auf mein Schreiben vom 19. August 2013 mit eingehender Begründung. Da es sich um
ein letzinstanzliches Urteil handelt, ist für die Zukunft davon auszugehen,
dass das Vermögen der __________, Geschäftsvermögen ist”; cfr. anche doc. 41/5.4).
L’interessata
non può pertanto essere seguita laddove sostiene che “la qualifica
“aziendale” per la SNC non è mai stata esplicitata in precedenza alla signora
[…]”.
2.10
La qualifica della natura
commerciale della società in nome collettivo, oltre che dal Tribunale federale
e dal fisco del Canton __________, è stata confermata anche dal fisco ticinese,
in particolare con lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. 22).
A questo proposito va rilevato
che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114,
il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS,
che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto
fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.
Al consid. 3.4.2 il Tribunale
federale ha segnatamente affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito
di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la
sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto
riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la
qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti
circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono
effettuare accertamenti (“Für die
vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem
umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen
qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein
gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den
Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von
Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in
der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen
nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der
Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,
nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).
La
regola tra origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma
in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti
ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento
giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la
qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la
Cassa di compensazione (“Hintergrund
dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare
steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten
Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände -
wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem
Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis
im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von
der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene -
Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu
erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit
zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden
diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel
an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014
E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3
S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).
In concreto, alla luce delle
sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012
del 2 novembre 2012, che hanno stabilito il carattere commerciale della
partecipazione nella società in nome collettivo “__________” e dell’assenza di
qualsiasi prova, anche in epoca successiva, del passaggio dalla sostanza
commerciale alla sostanza privata della ricorrente dei beni della società in
nome collettivo, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla
comunicazione fiscale (cfr. anche art. 20 cpv. 3 OAVS; DTF 134 V 250 e DTF 147 V 114).
Le asserite imprecisioni sollevate
dalla ricorrente in merito alla presa di posizione del fisco ticinese, non sono
atte a modificare la qualifica della natura commerciale della società.
Il fatto che in realtà le uniche
perdite dichiarate al fisco sarebbero quelle dell’attività indipendente legata
al __________ e non alla società in nome collettivo o la circostanza che la
ricorrente è tenuta ad indicare il reddito della SNC quale reddito da attività
indipendente poiché lo impone la dichiarazione fiscale, in considerazione delle
più volte citate sentenze federali inerenti la società in nome collettivo “__________”
e della motivata ed approfondita presa di posizione del 31 maggio 2022 del
fisco del Canton __________, non permettono di sovvertire le conclusioni
dell’amministrazione in relazione alla qualifica commerciale della società.
Neppure il fatto che la Cassa
avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente ha dichiarato gli immobili ai
valori contabili confermando di considerarli quali valori aziendali incide
sull’esito della procedura. Gli elementi indicati in precedenza in favore
dell’attività commerciale della società sono infatti sufficienti per
determinare la qualifica del patrimonio e dei redditi conseguiti.
Né può essergli d’aiuto la
critica in merito alla tenuta della contabilità da parte della società in nome
collettivo. Questo elemento è infatti solo uno dei tanti che fanno propendere
per la qualifica commerciale della società.
La circostanza che la __________ si
è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome
collettivo “__________” e che la ricorrente avrebbe sempre avuto solo un ruolo
passivo non modifica l’esito della procedura.
La ricorrente, anche alla luce
della sentenza federale, che ha stabilito il carattere commerciale della
società, non è infatti riuscita a provare che l’iscrizione dello scopo della
società a registro di commercio non corrisponde più alle condizioni reali (DTF
121.
V 80; cfr. anche sentenza 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012,
consid. 5.1.2: “[…] determinante per la
classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale (precedente
consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1), tale
presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata in
concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo
iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80
consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci
viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al
riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).”).
Come ha già avuto modo di dire la
Cassa di compensazione, i soci di una società in nome collettivo sono
considerati lavoratori indipendenti a prescindere dal grado di coinvolgimento
personale nella società e i soci devono versare i contributi con gli utili
realizzati dalla società in nome collettivo (marg. 1024-1026 DIN).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto va confermata la natura commerciale della società in nome collettivo “__________”.
2.11
La ricorrente sostiene tuttavia che
nessuno degli altri soci versa contributi sui redditi conseguiti dalla società
e che una socia in passato sarebbe stata liquidata in modo da poter uscire
dalla società in nome collettivo senza che le plusvalenze siano state
assoggettate agli oneri sociali.
Ella fa valere una disparità di
trattamento e si riferisce alla sentenza del 28
ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di __________
cui ha fatto seguito la decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ del
Canton __________ e la decisione della Cassa __________ (sulla base di un
verbale del 14 settembre 2012) che avrebbero esonerato gli altri soci dal
pagamento dei contributi.
La
censura va respinta.
La sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali
del Cantone di __________ non stabilisce se i soci vanno affiliati quali
indipendenti o meno, ma rinvia gli atti alla Cassa __________ per ulteriori
accertamenti.
Tale
sentenza, del resto, così come la decisione del 12 luglio 2010 di quest’ultima
Cassa e il verbale del 14 settembre 2012 della Cassa cantonale di
compensazione, sono in ogni caso antecedenti alle sentenze
2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del
2.
novembre 2012 del Tribunale federale che hanno stabilito il carattere commerciale
del patrimonio della società, accettato dall’allora consulente fiscale della
ricorrente (cfr. il già citato doc. 41/12.3-4).
Inoltre, di regola, il principio
della legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità
di trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3
marzo 2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può
pretendersi vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando
questa è correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in
maniera sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2).
Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata
impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni
legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento
nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà
nell’inosservanza della legge (sentenza
9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non
abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in
qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante
imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con
rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17
giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6). Tuttavia, l’esistenza in
altri Cantoni di una prassi contraria alla legge non permette di invocare il
principio dell’uguaglianza nell’illegalità (DTF 134 V 34, consid. 9).
In concreto, i presupposti per
non applicare la legge in maniera conforme non sono dati. La cassa di
compensazione, che ha sempre rispettato la legge, ha infatti chiaramente
espresso la sua volontà di assoggettare la ricorrente al prelievo dei
contributi sociali conformemente alla qualifica del carattere commerciale della
società in nome collettivo. Inoltre nel caso di specie vi è chiaramente un
interesse pubblico al rispetto della legalità.
Del resto, come già rilevato, il 31 maggio 2022 l’autorità fiscale del
Canton __________, ha espressamente indicato che avrebbe segnalato il carattere
commerciale della società in nome collettivo alla Cassa __________ di __________
al fine di assoggettare al pagamento dei contributi sociali per gli anni non
ancora prescritti i soci della società a lei affiliati (doc. 41).
2.12
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto va confermato il carattere commerciale della
società in nome collettivo “__________” e di conseguenza l’assoggettamento al
prelievo dei contributi sociali dei redditi generati dagli immobili della
società.
In queste condizioni le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.
2.13
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Alla Cassa di compensazione,
malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno
assegnate ripetibili.
Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili
viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico
(STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149
consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche
art. 30 cpv. 3 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti