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Decisione

30.2022.17

Conferma del carattere commerciale di una società in nome collettivo. Giurisprudenza in merito alle condizioni del passaggio della sostanza commerciale nella sostanza privata. Principio della legalità dell'attività amministrativa di principio prevale sul principio della parità di trattamento

24 gennaio 2023Italiano57 min

da RI 1, secondo la quale la società in nome collettivo con sede nel Canton __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.17

cs

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 29 settembre 2022 emanate

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 è affiliata presso la Cassa CO

1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989. Oltre a svolgere

un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia, nella misura di 2/5

(cfr. doc. I, pag. 5), della società in nome collettivo “__________” con sede a

__________ presso __________ (doc. 2). Per gli anni di contribuzione dal 2010

fino al 2013, in seguito alle perdite subite negli anni precedenti

nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata ha pagato il contributo

minimo (doc. 4-7).

1.2. Con decisione del 3 giugno 2020 la

Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25 di

contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare

Fatti

i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione

del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita

di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal

Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000

(doc. 8).

1.3. Con decisione del 29 luglio 2020 CO

1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015, cui ha

aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale ticinese

ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr. 513'272,

una ripresa dell’affitto di una villa di fr. 156'322, una ripresa per spese

private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante in

ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935 (doc.

10).

1.4. In seguito alle censure sollevate

da RI 1, secondo la quale la società in nome collettivo con sede nel Canton __________

consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e 13), CO 1, dopo

aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili appartengono alla

sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte decisioni su

opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i redditi

soggetti a contribuzione.

1.5. RI 1, rappresentata da RA 1, è

insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la

correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc.

I).

1.6. Con STCA 30.2020.9 del 22 febbraio

2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, ha

annullato le decisioni su opposizione impugnate ed ha rinviato gli atti alla

Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti.

Il TCA al consid. 2.7. ha in

particolare stabilito:

" (…) Alla

luce di quanto sopra esposto, e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del

Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton __________ e della

successiva decisione della Cassa di compensazione __________ di annullare

l’obbligo contributivo quale indipendente per uno dei soci della società in

nome collettivo __________ per la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla

società, le decisioni su opposizione impugnate non possono essere confermate

senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto

necessari anche dalla medesima Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e

che, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28

maggio 2010, consid. 8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in

forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale

l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4.).

Come rileva

correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un altro

socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato l’assicurato

dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi conseguiti

dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere alla

stessa conclusione anche nel caso di specie.

La Cassa di compensazione __________ ha

infatti esaminato la fattispecie relativa ad un periodo precedente a quello in

esame e si è fondata su accertamenti che non sono stati prodotti dalla

ricorrente. La __________ nella sua decisione di annullamento dell’affiliazione

come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6) fa segnatamente riferimento ad

alcune precisazioni (“Ausführungen”) del rappresentante degli allora

ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono presenti agli atti (cfr. doc.

A6).

Occorrerà pertanto, in primo luogo,

richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la documentazione alla base

del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione dall’affiliazione come

indipendente per i redditi conseguiti dalla società in nome collettivo è

tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del defunto socio della

società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro come indipendenti e,

in caso di risposta affermativa, per quale motivo.

In secondo luogo, rilevato che

l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre alcuna

documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che il reddito

conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da immobili

appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti

autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali

differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010.

Non va infatti dimenticato che

in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico

vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e

dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella

misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse

appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid.

4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa

sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19

maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del

principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a

repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Dopo aver effettuato gli

accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________ ed il fisco,

l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui va rammentato

il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e permetterle

di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da numerosi anni non

corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).

Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla

delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e

redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a

contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa

dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie,

negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio

se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.

Dopodiché la Cassa di compensazione

convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli anni 2014 e 2015. Se

confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà stabilire, oltre al reddito

da attività indipendente, anche l’eventuale ammontare dell’interesse del

capitale investito da dedurre dal reddito aziendale (cfr. art. 23 OAVS).”

1.7. Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari, la Cassa CO 1, con due decisioni formali del 9 settembre 2021 (per

gli anni 2014 e 2015; doc. A4 e A4.1) ed una decisione formale del 10 settembre

2021 (per il 2016; doc. A6), confermate da 3 distinte decisioni su opposizione

del 29 settembre 2022, ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2014 (su fr.

142'332.25), 2015 (su fr. 528'786.25) e 2016 (su fr. 537'667.95; cfr. doc. 54,

55 e 56).

Nella decisione su opposizione

relativa al 2014, simile alle altre, la Cassa ha affermato:

" (…) A

questo proposito è stato dunque necessario determinare se la società in nome

collettivo __________ è una società in nome collettivo commerciale o non

commerciale e, di conseguenza, se gli immobili e i redditi locativi generati

dagli stessi si qualificano come beni aziendali (nel caso di una società in

nome collettivo commerciale) o come beni privati (nel caso di una società in

nome collettivo non commerciale).

2.2.

Per la qualifica della società in nome

collettivo __________ e/o degli immobili in essa contenuti, si può fare

riferimento alla decisione del TF del 2 novembre 2012 (2C_419/2012 e

20_420/2012) dove il TF ha dovuto necessariamente chiarire la natura commerciale

(o meno) della società in nome collettivo __________, giungendo alla

conclusione che la stessa era una società gestita come un’impresa e che i

redditi della stessa erano quindi redditi da operazioni commerciali.

Gli immobili da essa detenuti costituivano

dunque tutti dei beni d’impresa, motivo per cui anche i redditi da locazione

dovevano essere dichiarati dai soci della società alla Cassa come reddito da

lavoro autonomo e soggetti contributi AVS/AI/IPG.

Non solo, l’Ufficio cantonale delle imposte

del Canton __________, vista la sentenza del TF del 2 novembre 2012 (2C_419 e

2C_420/2012), in data 31 maggio 2022 ha anch’esso concluso che la società in

parola doveva essere qualificata come una società commerciale.

A questo proposito si rileva che la società

in nome collettivo __________ in passato aveva esercitato attività commerciali.

Peraltro, gli immobili della società in nome collettivo __________ sono sempre

stati dichiarati indicandone il valore contabile, al netto egli ammortamenti.

In effetti, è stato accertato che per diversi anni sono stati effettuati

ammortamenti sostanziali sugli immobili appartenenti alla società in nome

collettivo __________.

Ora, questa è un’ulteriore conferma del

fatto che la società in nome collettivo __________ è una società commerciale e

quindi possiede beni immobili come attività commerciale non essendo possibile

effettuare ammortamenti su immobili di una società non commerciale o su

immobili di proprietà privata. Va inoltre sottolineato che i consistenti

ammortamenti sono stati effettuati sull’arco di diversi anni (1958-1985).

Questa procedura rappresenta una ripetuta e chiara espressione della volontà

dei soci della società in nome collettivo __________ di trattare gli immobili

come beni aziendali.

Inoltre, va notato che anche l’accertata

compensazione delle perdite nei periodi d’imposta 2013 e 2014 è applicabile

solo alle perdite aziendali, configura un’ulteriore chiara indicazione del

fatto che gli immobili della società in nome collettivo __________ devono

essere assegnati al patrimonio aziendale. In caso contrario, tale compensazione

delle perdite non sarebbe stata possibile.

A questo proposito, come affermato dal TF

con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012) non vi è alcun

trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato a causa del trascorrere

del tempo. La giurisprudenza più recente del TF afferma inoltre che il recesso

privato richiede la formazione cumulativa di una volontà (elemento soggettivo)

e l’espressione di una volontà (elemento oggettivo) (E. 2.2.3, 2C_390/2020). Si

veda anche a questo proposito la sentenza del Tribunale federale del 17

febbraio 2021 (9C_809/2019, consid. 3.3.1.2).

Con la loro condotta, i soci della società

in nome collettivo __________, tra i quali la signora RI 1, hanno manifestato

per atti concludenti la loro intenzione di mantenere i beni della società nella

sostanza commerciale e non è mai stato richiesto né tantomeno comprovato un

eventuale passaggio da sostanza commerciale e sostanza privata.

(…).

A questo proposito, va ricordato che la

decisione del 18 ottobre 2009 del Tribunale cantonale del Canton __________

(inc. __________) a cui l’opponente fa riferimento, non si era pronunciata nel

merito della questione a sapere quale qualifica, commerciale o meno, doveva

essere attribuita alla società in nome collettivo __________, ma si era

limitata a rinviare gli atti all’amministrazione affinché fossero espletati

ulteriori accertamenti in merito.

La decisione in parola non è dunque in

nessun modo vincolante per la Cassa in merito alla natura della società in nome

collettivo __________ né può fondare un qualsivoglia diritto in favore della

signora RI 1.

Ne va diversamente della qualifica quale

società commerciale fatta dal TF con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e

2C_420/2012). Benché la decisione in parola scaturisce da un procedimento di

diritto tributario di un socio della società __________, essa è applicabile,

quantomeno per analogia, alla signora __________, in quanto entrambi i soggetti

sono soci della stessa società in nome collettivo.

(…).

Nella fattispecie, anche vista la presa di

posizione di data 15 marzo 2021 dell’Ufficio circondariale di Tassazione di __________,

non vi sono indicazioni né che la signora RI 1 abbia dichiarato in modo errato

i redditi percepiti come indipendente nel 2014 né che l’Amministrazione fiscale

del Canton Ticino li abbia qualificati in modo errato vista altresì la mancata

esplicita richiesta di trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato.

Ne consegue che nella fattispecie il

reddito da lavoro rilevante per l’anno 2014 determinato sulla base della

valutazione legalmente valida per l’imposta federale diretta (cfr. art. 9 cpv.

3 LAVS e art. 23 cpv. 1 OAVS) è pertanto vincolante per la Cassa.

(…).

Infine, la signora RI 1 ha sostenuto che la

__________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della

società in nome collettivo __________ e che lei avrebbe sempre avuto solo un

ruolo passivo.

A questo proposito si ricorda che i soci di

una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a

prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che

le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano

un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili

realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i

lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la

presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale

può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha

eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).

Nel caso di specie la signora RI 1 non ha

mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________

non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter

beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della

decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ che aveva esonerato i

ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della società in

nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che però

risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2 novembre

2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).

Di conseguenza la signora RI 1 non può

trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei

diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma

unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc.

A8)

1.8. RI 1, sempre rappresentata da RA 1,

è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone

l’annullamento (doc. I).

La ricorrente, secondo cui la Cassa

non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva della società in

nome collettivo “__________”, malgrado l’indicazione in tal senso contenuta

nella STCA del 22 febbraio 2021, sostiene a questo proposito che i soci non

svolgono alcuna attività ma si limitano da sempre ad incassare i redditi degli

immobili.

La ditta __________ di __________

si è sempre occupata per conto dei soci della gestione immobiliare (gestione

amministrativa, tecnica e contabile, nonché il versamento degli utili ai

proprietari), peraltro unica attività svolta dalla società come confermato

dalla presidente del CdA della __________ di __________, mentre i soci, che con

il passare degli anni, in seguito alle eredità, continuano ad aumentare, hanno

unicamente un ruolo passivo.

La forma giuridica scelta, che

impone di prendere decisioni per consenso unanime e l’assenza di qualsiasi

regolamentazione organizzativa, sono segni di un’attività che non ha carattere

commerciale.

L’insorgente ritiene inoltre che

la classificazione a livello fiscale del reddito (“da attività indipendente”)

e del capitale investito ha valenza solo quantitativa e non è vincolante per la

qualifica dell’attività svolta.

La legislazione fiscale non

contempla l’obbligo di difendere i propri interessi assicurativi già in sede fiscale

e nemmeno dà al contribuente la possibilità formale di farlo. Da parte sua il

contribuente è costretto a dichiarare i redditi della società in nome

collettivo come redditi da attività indipendente. Non è prevista nei moduli

fiscali una distinzione tra società in nome collettivo commerciali e società in

nome collettivo non commerciali.

L’insorgente rileva in seguito

che oltre agli attuali 5 immobili la società in nome collettivo in passato ha

posseduto un terreno edificabile a __________ che è stato venduto nel 2004 e

che ha portato l’autorità fiscale a dover decidere se la società apparteneva al

patrimonio privato dei suoi soci o se svolgeva attività commerciali; ciò al

fine di risolvere il quesito di natura fiscale a sapere se l’utile della

vendita potesse essere tassato malgrado il contenuto dell’art. 16 cpv. 3 LIFD.

In quel caso il Tribunale federale (STF 2_C419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre

2012) ha confermato la decisione dell’autorità fiscale e della Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello della natura commerciale della società.

Secondo la ricorrente le sentenze “furono errate, non per colpa dei

tribunali, ma dei soci e/o dei loro legali”. Il valore della sentenza del

Tribunale federale è relativo, poiché il ricorso è stato respinto non per una

questione di merito, ma attraverso regole giurisprudenziali secondo cui il

contribuente deve provare il passaggio di un bene già definito commerciale nella

sostanza privata a fronte della presunzione che le società in nome collettivo

svolgono normalmente attività di carattere commerciale e secondo cui l’onere della

prova spetta al contribuente. In quel caso la prova non era stata fornita,

rispettivamente determinate prove non erano state prodotte. Per l’assicurata

nulla viene invece detto circa l’applicabilità di tale sentenza in ambito di

assicurazioni sociali.

L’insorgente evidenzia poi che la

Cassa avrebbe dovuto stabilire se l’amministrazione degli immobili, nel caso di

specie, ha o meno carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede

quella di semplice amministratore di immobili. Se la Cassa avesse svolto anche

questo compito avrebbe dovuto rinunciare all’assoggettamento del reddito

proveniente dalla società in nome collettivo agli oneri sociali, viste le reali

attività della società stessa. A tale conclusione erano già giunte in

precedenza le Casse __________ e __________:

" (…) Quella

__________ con la decisione del 28.10.2009 relativa alla Comunione Ereditaria __________,

che vale evidentemente anche per i soci __________, come i __________ residenti

all’estero e quindi tassati a __________.

È tuttavia soprattutto interessante

constatare che, malgrado la sentenza del TF del 2.11.2012, che riguardava la

contribuente __________ signora __________, vedova ed erede di __________, i suoi

redditi da locazione dell’anno 2004 e seguenti provenienti dalla SNC non sono

stati assoggettati all’AVS.

Sulla base della sentenza 13.3.2012 della

Camera di diritto tributario, oggetto di conferma nella citata sentenza del TF

del 2.11.2012, l’__________ ha ipotizzato la sottomissione all’AVS della

signora __________, ma ha poi rinunciato all’assoggettamento tenendo conto

della decisione del __________ di __________ in re CE __________. In data

14.9.2012 la Cassa __________ ha deciso infatti di non poter considerare il

reddito ordinario proveniente dalla SNC quale reddito immobiliare

professionale, bensì quale reddito della sostanza privata e quindi non l’ha

assoggettato a prelievo assicurativo (Allegato 13: verbale del 14.9.2012 della

Cassa __________).

L’insorgente esamina poi le

indicazioni date dal TCA nella sentenza del 22 febbraio 2021 e giunge alla

conclusione che la verifica della documentazione presso la Cassa di

compensazione __________ di __________ ha confermato che gli altri soci non

sono assoggettati agli oneri sociali. Per contro l’autorità fiscale ticinese secondo

la ricorrente si è espressa con una breve nota in modo impreciso e non corretto,

senza mai esaminare in profondità la natura dell’attività svolta per i beni

della società e citerebbe una non precisata e dubbia “specifica

giurisprudenza” sostenendo che non è concessa a priori la distinzione tra

sostanza privata e aziendale in ambito di società in nome collettivo, ciò che

non sarebbe corretto.

La ricorrente sostiene poi che

l’autorità fiscale ticinese è stata sbrigativa nell’affermare che la notifica

di tassazione mostra la qualifica “aziendale” e che la contribuente ha

dichiarato i redditi in questione come “reddito da lavoro autonomo”. La

qualifica “aziendale” per la società in nome collettivo non è mai stata

esplicitata alla ricorrente e le dichiarazioni fiscali permettono di collocare

i redditi delle società in nome collettivo solo nella rubrica “reddito da

attività indipendente” e non è prevista una posizione per società in nome

collettivo per la qualifica “non gestita commercialmente”.

L’insorgente evidenzia di essere

proprietaria, a titolo individuale, del __________ di __________ i cui redditi

ma anche le perdite sono sempre confluiti nelle tassazioni personali.

L’autorità fiscale ha creato confusione non indicando che solo le perdite del __________

venivano riportate di anno in anno, non quelle riferibili alla società in nome

collettivo.

Per cui la Cassa sostiene

erroneamente che la ricorrente ha riportato le perdite della società in nome

collettivo del 2013 e del 2014.

L’assicurata contesta anche la

presa di posizione del 31 maggio 2022 dell’autorità fiscale del Canton __________.

Per la ricorrente, sembrerebbe che il fisco __________ non si è mai posto il

quesito della qualifica dei redditi della società in nome collettivo, visto che

erano in ogni caso tassabili.

Solo alla luce della sentenza del

Tribunale federale del 2 novembre 2012 il fisco __________ sembra aver preso

atto del tema ed ha reagito con commenti che, secondo l’insorgente, appaiono di

compiacenza, pretendendo che gli accertamenti alla base della decisione del 28

ottobre 2009 del Sozialversicherungsgericht del Canton __________ sarebbero stati

incompleti.

Secondo la ricorrente, la Cassa

non ha verificato, o solo in modo superficiale, se lo scopo della società in

nome collettivo corrisponde ancora alla realtà.

Ora, in concreto, il parco

immobiliare della società è stato costante nel tempo, non c’è mai stato nessun

investimento in partecipazioni di società immobiliari e non è mai stata svolta

l’amministrazione di alberghi e ristoranti. Per la ricorrente, la Cassa non ha

risposto alla domanda se l’amministrazione degli immobili ha o meno avuto

carattere economico. L’avesse fatto, si sarebbe accorta che l’attività svolta

dalla società in nome collettivo è solo una normale gestione immobiliare.

L’insorgente fa valere una

violazione della parità di trattamento tra i soci, poiché nessuno dei soci

della società in nome collettivo ad oggi è mai stato assoggettato al prelievo

degli oneri sociali per i redditi ordinari della società in nome collettivo e

solo CO 1 ha proceduto in tal senso. Del resto una socia in passato era stata

liquidata in modo da poter uscire dalla società in nome collettivo e in tale

occasione le plusvalenze non erano state assoggettate agli oneri sociali,

sancendo di fatto la realizzazione di un guadagno attribuibile fiscalmente alla

sostanza privata. La ricorrente si chiede per quale motivo la qualifica di “patrimonio

privato” definita nel 2009 ed accettata da tutte le parti coinvolte, debba

venire rivista con la qualifica dei beni quale “patrimonio commerciale”.

La ricorrente contesta che la

tenuta della contabilità possa considerarsi un segnale di attività commerciale,

ma è uno strumento indispensabile di gestione delle informazioni, per ragioni

di trasparenza e di ordine, che non prevede da ormai 4 decenni, secondo prassi

interna consolidata, ammortamenti e compensazioni di perdite con utili.

Secondo l’insorgente, la Cassa

sostiene erroneamente che avrebbe dichiarato gli immobili ai valori contabili

confermando di fatto che lei stessa li considera quali valori aziendali. Ai

fini della dichiarazione delle imposte dirette i valori contabili sono sempre

dapprima convertiti nei valori di stima fiscali, capitalizzando ad un tasso

stabilito dall’autorità fiscale __________ i redditi da locazione e in un

secondo tempo integrati nel capitale sociale dichiarato come sostanza

imponibile. Le decisioni di tassazione hanno sempre avvallato tale approccio,

ossia che il capitale sociale imponibile comprendeva i valori fiscali degli immobili

e non semplicemente il valore contabile.

1.9. Con risposta del 25 novembre 2022 CO

1, rappresentata dall’avv. RA 2, propone la reiezione del ricorso, con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente fa implicitamente

valere una violazione del suo diritto di essere sentita, sostenendo che la

Cassa non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva, malgrado

l’indicazione nella STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio 2021 al consid.

2.7, pag. 12 (“[…]

la Cassa dovrà esaminare se l’amministrazione

degli immobili, nel caso di specie, negli anni oggetto del contendere, ha o

meno avuto carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella

di semplice amministratore di immobili”).

Per l'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137.

I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto

di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere

concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere

efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha

anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità

sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie l’amministrazione si è

chinata sulla questione di sapere se la ricorrente ha avuto un ruolo passivo od

attivo.

Al consid. 2.5 delle decisioni impugnate

l’amministrazione ha infatti affrontato l’argomento, affermando:

" Infine, la

signora RI 1 ha sostenuto che la __________ si è sempre occupata della gestione

degli immobili per conto della società in nome collettivo __________ e che lei

avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo.

A questo proposito si ricorda che i soci di

una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a

prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che

le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano

un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili

realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i

lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la

presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale

può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha

eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).

Nel caso di specie la signora RI 1 non ha

mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________

non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter

beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della

decisione del 12 luglio 2010 della Cassa di compensazione __________ che aveva

esonerato i ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della

società in nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che

però risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2

novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).

Di conseguenza la signora RI 1 non può

trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei

diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma

unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc.

A8)

Nel

caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere

sentita dell’insorgente, la quale ha potuto

comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a respingere le sue

censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).

Va pure rammentato che, come emerge dalla STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente

sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal

ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che

si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in

caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si

realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile

formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18.

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.3

I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4

Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5

Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20.

gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19.

ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione

devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del

reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto

alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e

riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita"

incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno

di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere

correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

Va ancora

rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.6

Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i membri

di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di

persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica,

devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.

Il

marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito:

DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano

costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo

lucrativo. Spetta ai soci provare il contrario.

Secondo il marginale 1025 DIN i

membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti

un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione

personale nella società.

Ai sensi del marginale 1026 DIN i

membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi

sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto,

spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l’usufruttuario

ha la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari

della società.

In DTF 121 V 80 il Tribunale

federale, circa la portata

dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto

concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente

desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di

società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri

rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che

l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle

condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).

Con

sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi

di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte

della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo

contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche

se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque

presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello

fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli

immobili devoluti (consid. 5.2).

2.7

Nel

caso di specie, CO 1 in seguito alla STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio

2021, ha confermato l’assoggettamento di RI 1 al pagamento dei contributi

sociali sul reddito derivante dalla società in nome collettivo “__________”, il

cui scopo consiste __________, per gli anni 2014 e 2015 ed ha fissato i

contributi sociali anche per il 2016. Sulla base degli accertamenti effettuati,

l’amministrazione ha ritenuto il carattere commerciale dell’attività della società

in nome collettivo.

Da parte sua la ricorrente

sostiene che la società in nome collettivo non esercita alcuna attività

commerciale e che i redditi conseguiti vanno attribuiti al patrimonio privato e

dunque esclusi dal prelievo dei contributi.

2.8

Questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte dalla Cassa

di compensazione nelle decisioni su opposizione impugnate.

Nell’ambito degli accertamenti

effettuati in seguito alla STCA di rinvio la Cassa ha segnatamente interpellato

l’autorità fiscale del Canton __________, la quale in un approfondito e

motivato parere di 6 pagine del 31 maggio 2022 (doc. 41) ha confermato il

carattere commerciale dei redditi e dei patrimoni della società in nome

collettivo “__________”, anche sulla base di una sentenza del Tribunale

federale 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche le sentenze

2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012 del 2 novembre 2012), concernente

la medesima società e non conosciuta in precedenza né dalla Cassa di

compensazione, né da questo Tribunale.

Nel caso giudicato dal Tribunale

federale il reddito straordinario percepito dalla società in nome collettivo “__________”

in seguito alla vendita di un immobile sito a __________, nel 2004, è stato

assoggettato all’imposta federale diretta. Per il fisco ticinese il guadagno

non andava qualificato quale utile in capitale conseguito nella realizzazione

di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD), ma quale provento derivante da

un’attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD).

Gli eredi (la vedova per ½ e i 3

figli per 1/6) di un socio (per 1/5) della società in nome collettivo “__________”

avevano contestato fino al Tribunale federale il carattere commerciale della

società attribuito dal fisco ticinese e confermato dalla sentenza del 13 marzo

2012.

della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.

Nella STF 2C_419/2012;

2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche per gli altri soci le sentenze

2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012) l’Alta Corte al consid. 4.1 ha

rammentato che l’imposta sul reddito ha tra l’altro quale oggetto tutti i

proventi periodici e unici provenienti da un’attività lucrativa indipendente

(art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD); tra essi figurano quelli percepiti dai soci

di una società in nome collettivo (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006

consid. 2.1; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, Therwil/Basilea 2001,

ad art. 18 LIFD n. 19). Come nel caso delle comunioni ereditarie, il reddito di

società in nome collettivo è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli

soci, ciascuno per la loro parte (art. 10 cpv. 1 LIFD). Gli utili in capitale

conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da

imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD).

Come emerge dal consid. 2.2 della

sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del 13

marzo 2012 (cfr. incarto 80.2010.31 pubblicato in sentenze.ti.ch e che concerne

la sentenza 2C_415/2012), cui rinvia il Tribunale federale al consid. 4.3, una

società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle

società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione

fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che

è sostanza commerciale (ASA 62, pag. 409, consid. 3d).

I beni impiegati a scopo

commerciale non passano alla sostanza privata per effetto del semplice

trascorrere del tempo (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2).

Se un bene che contiene delle

riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui non è più possibile

assoggettare queste ultime all’imposta sul reddito, si verifica una

realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta l’assoggettamento

all’imposta. È il caso del prelevamento privato che avviene al momento della

cessazione dell’attività commerciale, ma anche per esempio quello del

trasferimento di un immobile commerciale di un’impresa nella sostanza privata

del titolare o del socio. L’imposizione presuppone che l’autorità fiscale venga

a conoscenza del prelevamento privato o del trasferimento nella sostanza

privata, cioè che le venga manifestata la volontà univoca di togliere il bene

in questione dalla sostanza commerciale. L’imposizione di un utile in capitale

presuppone infatti che sia inequivocabilmente chiaro che si è verificato uno

dei presupposti della realizzazione (sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con

riferimenti).

Finché non viene assoggettato all’imposta sul reddito l’utile

in capitale, l’immobile rimane nella sostanza commerciale. Ciò si verifica

anche se un contribuente cessa la sua attività lucrativa indipendente e lo

comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro esplicitamente di avere

l’intenzione di vendere gli attivi dell’impresa nel quadro della liquidazione

della stessa o di voler temporaneamente affittare l’azienda, per esempio fino

alla progettata vendita della ditta ad un terzo o al suo trasferimento ad un

erede (cfr. sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti).

I

giudici federali al consid. 4.3, sempre riferendosi alla sentenza cantonale,

hanno inoltre rammentato che nella misura in cui sono obbligate a tenere una contabilità, le società in nome collettivo

possono avere solo sostanza commerciale (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 3.1) e che una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza

commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice

trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una

comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione

di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (sentenza 2A.105/2007 del

3.

settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria

appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale

passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta in realtà al

contribuente (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha poi

confermato che la società in nome collettivo “__________” ha un carattere

commerciale, affermando, al consid. 5.1.1, che in

base a una giurisprudenza applicata anche in ambito fiscale, vale una specifica

presunzione, secondo cui una società in nome collettivo dev'essere considerata

un'impresa volta ad ottenere un guadagno: con relativo obbligo di iscriversi a

registro di commercio e quindi pure con obbligo - determinante per la

classificazione dei suoi beni nella sostanza commerciale - di condurre una

contabilità (sentenza 2A.570/2002 del 3 giugno 2003 consid. 2.4.4 con rinvio

alla DTF 121 V 80).

I

giudici federali hanno rammentato, al consid. 5.1.2, che “determinante per

la classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale

(precedente consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1),

tale presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata

in concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo

iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80

consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci

viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al

riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).”

Inoltre

l’Alta Corte ha evidenziato che la stessa contabilità della società in nome

collettivo “__________” che la società era obbligata

a tenere – “ha attribuito agli immobili un valore contabile e ha addirittura

qualificato quale "provento straordinario" l'utile conseguito con la

vendita dell'immobile in discussione. Sempre secondo giurisprudenza, nello

stabilire l'appartenenza di un determinato bene alla sostanza commerciale,

anche il trattamento contabile è infatti un aspetto cui viene attribuito un

particolare rilievo probatorio (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006

consid. 2.2 con ulteriori rinvii).”

Infine, i giudici federali hanno

affermato che “non può però essere condivisa

nemmeno l'affermazione - formulata in subordine, nella denegata ipotesi dovesse

essere dato per accertato che la società in nome collettivo aveva in passato

svolto un'attività commerciale - per cui un passaggio dalla sostanza

commerciale alla sostanza privata era comunque già avvenuto e spettava al fisco

dimostrare il contrario. In base a quanto rilevato (precedente consid.

4.3), l'onere della prova relativo ad un simile passaggio non grava in effetti

il fisco - al quale non può per altro essere chiesto di dimostrare un fatto

negativo - bensì alla contribuente stessa (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre

2007.

consid. 5.2).”

Tali

considerazioni, in un’altra fattispecie, sono state nuovamente ribadite dal

Tribunale federale nella sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017, ai consid.

4.3

e seguenti, dove al consid. 5.3 i giudici federali hanno affermato che, stabilita l'appartenenza di un bene alla

sostanza commerciale, la prova del suo passaggio alla sostanza privata non

compete all'autorità fiscale bensì al contribuente (con rinvio alle sentenze

2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.3 e 2A.105/2007 del 3 settembre 2007

consid. 5.2).

2.9

Alla luce della sentenza

2C_419/2012 del 2 novembre 2012 (e 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e

2C_418/2012 di medesima data), che concerne proprio la società in nome

collettivo “__________”, dove viene confermato che la medesima ha un carattere

commerciale, questo Tribunale non ha alcun motivo per giungere ad un’altra

conclusione.

Tanto più che nella motivata

presa di posizione del 31 maggio 2022, l’autorità fiscale cantonale del Canton __________,

oltre ad indicare che avrebbe immediatamente comunicato il reddito da attività

indipendente alla Cassa __________ per i soci a lei affiliati ai fini dell’assoggettamento

ai contributi sociali per gli anni non ancora prescritti (cfr. a tal proposito

la STF 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4 dove il Tribunale federale ha

stabilito che la circostanza che un reddito in passato non sia stato soggetto a

contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti

[{…} Vielmehr

waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________

aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den

genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht

wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat

ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während

35.

Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet

ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

{…}”]), apporta ulteriori elementi e numerosa documentazione a supporto

della qualifica di attività commerciale della società in nome collettivo.

La

società, inizialmente proprietaria di 7 immobili (4 a __________, 1 a __________,

1.

a __________ e 1 a __________), dopo la vendita degli immobili di __________

nel 1988 e di __________ nel 2004 (quest’ultima oggetto delle sentenze del 2

novembre 2012 del Tribunale federale), detiene tuttora 5 immobili.

Secondo la tabella degli

ammortamenti (doc. 41/4) la società in nome collettivo ha proceduto dal 1958 al

1985.

ad ammortamenti per complessivi fr. 2'855'464. Ciò è possibile unicamente

per gli immobili di carattere commerciale. L’assenza di ulteriori ammortamenti

dal 1986 è dovuta alla circostanza che con il 31 dicembre 1985 è stato

raggiunto il limite massimo, rendendo impossibile procedere con ulteriori

deduzioni (pag. 3 punto 1 presa di posizione del fisco del Canton __________).

Ciò dimostra la volontà dei soci della società in nome collettivo di

qualificare gli immobili quali beni commerciali. Di rilievo, come afferma il

fisco __________, è che l’immobile di __________ non è stato, a differenza

degli altri, oggetto di ammortamenti, ma è stato comunque qualificato di bene

commerciale (pag. 4 punto 3 presa di posizione del fisco del Canton __________).

Poiché la società in nome

collettivo secondo la sentenza 2C_419/2012 del 2 novembre 2012 ha carattere

commerciale, tutti gli immobili di sua proprietà ed i relativi redditi lo sono (pag.

3.

punto 2 presa di posizione del fisco del Canton __________).

Rilevato che anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ribadisce che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), assente nel caso

concreto, mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio

dalla sostanza commerciale a quella privata, la mancata prova da parte

dell’insorgente, anche in questa procedura, del passaggio dei beni commerciali alla sostanza privata conferma

il carattere commerciale della società. Ella non può pertanto rimproverare

alcun errore agli altri soci ed ai loro rappresentanti in relazione con la

sentenza federale.

Del resto l’esperto fiscale del

Canton __________ che si occupava all’epoca della ricorrente, in scritti del 19

agosto 2013 (doc. 41/11.1-2) e del 16 dicembre 2013 (doc. 12.1-4), quest’ultimo

trasmesso in copia alla ricorrente ed all’attuale rappresentante, pur affermando

di non condividere la sentenza federale, ha preso atto del carattere

commerciale della società e delle conseguenze a livello fiscale (doc. 41/12.3-4,:

“[…] Es liegt mir aber sehr daran, dass nun endlich korrekte Veranlagungen

der __________ überhaupt steuerlich zu würdigen sei. Bekanntlich hatte das

Sozialversicherungsgericht bezüglich von Mitbeteiligen entschieden, es handle

sich um Privatvermögen. Bezüglich der steuerlichen Beurteilung steht nun aber

der Bundesgerichstentscheid bei anderen Beteiligen dem entgegen, denn dort

wurde das Vermögen als Geschäftsvermögen eingestuft. Allerdings

bin ich der Auffassung, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Ich verweise

auf mein Schreiben vom 19. August 2013 mit eingehender Begründung. Da es sich um

ein letzinstanzliches Urteil handelt, ist für die Zukunft davon auszugehen,

dass das Vermögen der __________, Geschäftsvermögen ist”; cfr. anche doc. 41/5.4).

L’interessata

non può pertanto essere seguita laddove sostiene che “la qualifica

“aziendale” per la SNC non è mai stata esplicitata in precedenza alla signora

[…]”.

2.10

La qualifica della natura

commerciale della società in nome collettivo, oltre che dal Tribunale federale

e dal fisco del Canton __________, è stata confermata anche dal fisco ticinese,

in particolare con lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. 22).

A questo proposito va rilevato

che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114,

il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS,

che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto

fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al consid. 3.4.2 il Tribunale

federale ha segnatamente affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito

di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la

sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto

riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la

qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti

circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono

effettuare accertamenti (“Für die

vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem

umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen

qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein

gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den

Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von

Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in

der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen

nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,

nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La

regola tra origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma

in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti

ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento

giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la

qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la

Cassa di compensazione (“Hintergrund

dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare

steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten

Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände -

wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem

Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis

im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von

der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene -

Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu

erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit

zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden

diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel

an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014

E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3

S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

In concreto, alla luce delle

sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012

del 2 novembre 2012, che hanno stabilito il carattere commerciale della

partecipazione nella società in nome collettivo “__________” e dell’assenza di

qualsiasi prova, anche in epoca successiva, del passaggio dalla sostanza

commerciale alla sostanza privata della ricorrente dei beni della società in

nome collettivo, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla

comunicazione fiscale (cfr. anche art. 20 cpv. 3 OAVS; DTF 134 V 250 e DTF 147 V 114).

Le asserite imprecisioni sollevate

dalla ricorrente in merito alla presa di posizione del fisco ticinese, non sono

atte a modificare la qualifica della natura commerciale della società.

Il fatto che in realtà le uniche

perdite dichiarate al fisco sarebbero quelle dell’attività indipendente legata

al __________ e non alla società in nome collettivo o la circostanza che la

ricorrente è tenuta ad indicare il reddito della SNC quale reddito da attività

indipendente poiché lo impone la dichiarazione fiscale, in considerazione delle

più volte citate sentenze federali inerenti la società in nome collettivo “__________”

e della motivata ed approfondita presa di posizione del 31 maggio 2022 del

fisco del Canton __________, non permettono di sovvertire le conclusioni

dell’amministrazione in relazione alla qualifica commerciale della società.

Neppure il fatto che la Cassa

avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente ha dichiarato gli immobili ai

valori contabili confermando di considerarli quali valori aziendali incide

sull’esito della procedura. Gli elementi indicati in precedenza in favore

dell’attività commerciale della società sono infatti sufficienti per

determinare la qualifica del patrimonio e dei redditi conseguiti.

Né può essergli d’aiuto la

critica in merito alla tenuta della contabilità da parte della società in nome

collettivo. Questo elemento è infatti solo uno dei tanti che fanno propendere

per la qualifica commerciale della società.

La circostanza che la __________ si

è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome

collettivo “__________” e che la ricorrente avrebbe sempre avuto solo un ruolo

passivo non modifica l’esito della procedura.

La ricorrente, anche alla luce

della sentenza federale, che ha stabilito il carattere commerciale della

società, non è infatti riuscita a provare che l’iscrizione dello scopo della

società a registro di commercio non corrisponde più alle condizioni reali (DTF

121.

V 80; cfr. anche sentenza 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012,

consid. 5.1.2: “[…] determinante per la

classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale (precedente

consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1), tale

presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata in

concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo

iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80

consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci

viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al

riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).”).

Come ha già avuto modo di dire la

Cassa di compensazione, i soci di una società in nome collettivo sono

considerati lavoratori indipendenti a prescindere dal grado di coinvolgimento

personale nella società e i soci devono versare i contributi con gli utili

realizzati dalla società in nome collettivo (marg. 1024-1026 DIN).

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto va confermata la natura commerciale della società in nome collettivo “__________”.

2.11

La ricorrente sostiene tuttavia che

nessuno degli altri soci versa contributi sui redditi conseguiti dalla società

e che una socia in passato sarebbe stata liquidata in modo da poter uscire

dalla società in nome collettivo senza che le plusvalenze siano state

assoggettate agli oneri sociali.

Ella fa valere una disparità di

trattamento e si riferisce alla sentenza del 28

ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di __________

cui ha fatto seguito la decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ del

Canton __________ e la decisione della Cassa __________ (sulla base di un

verbale del 14 settembre 2012) che avrebbero esonerato gli altri soci dal

pagamento dei contributi.

La

censura va respinta.

La sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali

del Cantone di __________ non stabilisce se i soci vanno affiliati quali

indipendenti o meno, ma rinvia gli atti alla Cassa __________ per ulteriori

accertamenti.

Tale

sentenza, del resto, così come la decisione del 12 luglio 2010 di quest’ultima

Cassa e il verbale del 14 settembre 2012 della Cassa cantonale di

compensazione, sono in ogni caso antecedenti alle sentenze

2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del

2.

novembre 2012 del Tribunale federale che hanno stabilito il carattere commerciale

del patrimonio della società, accettato dall’allora consulente fiscale della

ricorrente (cfr. il già citato doc. 41/12.3-4).

Inoltre, di regola, il principio

della legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità

di trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3

marzo 2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può

pretendersi vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando

questa è correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in

maniera sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2).

Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata

impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni

legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento

nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà

nell’inosservanza della legge (sentenza

9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non

abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in

qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante

imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con

rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17

giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6). Tuttavia, l’esistenza in

altri Cantoni di una prassi contraria alla legge non permette di invocare il

principio dell’uguaglianza nell’illegalità (DTF 134 V 34, consid. 9).

In concreto, i presupposti per

non applicare la legge in maniera conforme non sono dati. La cassa di

compensazione, che ha sempre rispettato la legge, ha infatti chiaramente

espresso la sua volontà di assoggettare la ricorrente al prelievo dei

contributi sociali conformemente alla qualifica del carattere commerciale della

società in nome collettivo. Inoltre nel caso di specie vi è chiaramente un

interesse pubblico al rispetto della legalità.

Del resto, come già rilevato, il 31 maggio 2022 l’autorità fiscale del

Canton __________, ha espressamente indicato che avrebbe segnalato il carattere

commerciale della società in nome collettivo alla Cassa __________ di __________

al fine di assoggettare al pagamento dei contributi sociali per gli anni non

ancora prescritti i soci della società a lei affiliati (doc. 41).

2.12

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto va confermato il carattere commerciale della

società in nome collettivo “__________” e di conseguenza l’assoggettamento al

prelievo dei contributi sociali dei redditi generati dagli immobili della

società.

In queste condizioni le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.

2.13

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Alla Cassa di compensazione,

malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno

assegnate ripetibili.

Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili

viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico

(STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149

consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche

art. 30 cpv. 3 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti