30.2022.19
Conferma della ripresa quale rimborso in natura e dunque salario determinante dell'importo che la società ricorrente ha assunto per l'affitto di due appartamenti in Svizzera tedesca messi a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari di un permesso per frontalieri
3 aprile 2023Italiano43 min
natura di fr. 11.50 a notte. In concreto 3 notti a settimana per 24 mesi per TERZ
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.19
cs
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2
novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
6 ottobre 2022 emanata da
chiamati in causa:
CO 1
TERZ 2
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione
di tassazione d’ufficio del 5 settembre 2022 (doc. 1), confermata dalla
decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 (doc. A3), la Cassa CO 1, in
seguito alla revisione della RI 1, società che fornisce prodotti per
saloni/parrucchieri in tutta la Svizzera (cfr. doc. 2), per il periodo dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, ha effettuato delle riprese per gli anni 2019
e 2020, considerando, tra l’altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante,
l’importo che la società ha assunto per l’affitto di due appartamenti in
Svizzera tedesca, messi a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari
di un permesso “G” per frontaliere.
Accertato
che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente oltre
Gottardo da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr.
11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ
1.
1.2. RI 1,
rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendo in via principale che l’intero costo per l’affitto
dell’appartamento in Svizzera tedesca sia considerato di carattere aziendale ed
ammesso in deduzione di altri costi societari e non sia considerato salario (doc.
I). In via subordinata domanda che la quota parte di salario in natura sia di
fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1, o di un altro importo che tenga
correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non
privati.
La ricorrente
contesta l’applicazione da parte della Cassa dell’art. 7 lett. f OAVS,
dell’art. 13 OAVS e delle marginali 2078 e seguenti delle direttive sul salario
determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (in seguito: DSD).
L’insorgente
sostiene che nel caso di specie gli appartamenti locati dalla società (dal 16
gennaio 2019 a __________ sostituito dal 1° ottobre 2020 dall’appartamento di __________),
composti di 4 locali, rispettivamente 4.5 locali, non sono stati messi a
disposizione solo ai due dipendenti, i quali possono utilizzare solo un locale,
ma sono condivisi con altre persone.
Le DSD
prevedono invece che vi è reddito in natura d’altra specie se al salariato è
messo a disposizione più di un locale.
Al
caso di specie tale direttiva non può essere applicata.
La
società censura anche l’attribuzione del 50% della totalità dei costi degli
appartamenti ai due dipendenti, che la Cassa ha calcolato facendo valere una
giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza tuttavia citarla
nella decisione su opposizione impugnata.
La
ricorrente afferma che gli appartamenti non permettono solo l’alloggio ai due frontalieri
tre notti alla settimana. Altri dipendenti (rappresentanti) che vanno a visitare
Fatti
i clienti in quella zona si fermano nell’appartamento così da non dover tornare
il giorno stesso (diversamente le spese dell’albergo andrebbero a carico della
società), tecnici/stilisti organizzano corsi di formazione nell’appartamento
per i clienti della zona (diversamente si dovrebbero affittare sale
espositive/formative in alberghi o strutture simili). Vi si tengono riunioni
mensili con capo area e riunioni regolari con il direttore di __________. Il
direttore vi soggiorna regolarmente, diversamente dovrebbe andare in albergo
così come gli arredatori che vanno a visitare i clienti per seguire i cantieri
di arredamento (la società fornisce ai propri clienti anche l’arredamento,
oltre ai prodotti. La fase di installazione deve essere seguita da dipendenti
della società), Gli appartamenti fungono anche da deposito della merce,
campionatura e cartellonistica.
Non è
pertanto corretto addossare l’intero costo ai due dipendenti.
La
ricorrente evidenzia che in via subordinata già in sede di opposizione era
stato chiesto di calcolare il salario in natura secondo la “Circolare
Contributi 2.1, al punto 12 – salari in natura”, che prevede un salario in
natura di fr. 11.50 a notte. In concreto 3 notti a settimana per 24 mesi per TERZ
2 e per 18 mesi per TERZ 1. L’amministrazione non si è tuttavia espressa in
merito.
1.3. Con
risposta del 17 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc.
III), affermando:
"
(…) Alla luce della direttiva menzionata emerge che laddove al
dipendente viene assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale
reddito in natura d’altra specie quando il salariato dispone di più di un
locale.
Ciò non significa
tuttavia – e lo ribadiamo anche in questa sede – che se l’assicurato utilizza
solo un locale (o una camera) o lo deve condividere con altre persone non si è
in presenza di una prestazione in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.
Infatti per l’art. 7
lett. f OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma parte
del reddito determinante.
Nella misura in cui,
come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute
regolarmente e non sono occasionali, esse vanno pertanto assoggettate ai
contributi sociali.
La circostanza che i
lavoratori sono domiciliati in Italia è un ulteriore comprova della circostanza
che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione,
rilevato che la messa a disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare
di doverlo pagare personalmente.
Se il datore di lavoro
non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a
loro spese.
Del resto ciò non è
contrario ed anzi è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di
norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale,
anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura,
come già evidenziato da codesto Tribunale (cfr. STCA del 23 ottobre 2014, inc.
N. 30.2014.30, pubblicata in: sentenze.ti.ch).
Evidenziamo che tale
sentenza era stata citata alla signora __________, in sede di controllo, a
sostegno delle riprese che avremmo effettuato.
8.
In conclusione, per
quanto attiene alla richiesta – già fatta in sede di opposizione – di
subordinatamente calcolare il salario in natura secondo quanto descritto dalla
Circolare Contributi 2.01, al punto 12, applicando l’art. 11 cpv. 1 OAVS:
(…).
deve essere respinta.
In effetti, quando il
datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento il cui
valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate dall’art. 11 OAVS,
il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.”
1.4. In data
28 novembre 2022 la ricorrente ha preso posizione, contestando
approfonditamente la risposta dell’amministrazione (doc. V). La società evidenzia
di essere costretta a mettere a disposizione dei due dipendenti un tetto dove
dormire, conformemente a quanto prevede l’art. 327 CO. Essa garantisce ad ogni
agente, sia operante su territorio ticinese che a quelli che operano in
Svizzera interna, le stesse identiche condizioni salariali, ossia il minimo
garantito dal contratto collettivo di lavoro. La ricorrente sostiene che
secondo la Cassa se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori
avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro carico; ciò significa che gli
agenti che operano nella Svizzera interna avrebbero avuto uno stipendio
inferiore (al netto del costo dell’alloggio), rispetto ai colleghi che operano
in Ticino: Questo comporterebbe agli agenti che operano in Svizzera interna un
salario netto sotto la soglia minima del CCL, ponendo il datore di lavoro
nell’illegalità. Inoltre si creerebbe una ingiustificata disparità salariale
tra agenti che operano in Ticino (con salario più alto) e agenti che operano
nella Svizzera tedesca (con salario più contenuto perché devono pagare l’AVS e
le imposte su un salario superiore a quello percepito realmente).
La
ricorrente contesta poi il riferimento alla STCA del 23 ottobre 2014, poiché la
Cassa ha omesso di citare anche il riferimento al promemoria 2/2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dove figurano gli stessi
importi che la ricorrente ha indicato nel proprio ricorso, ossia fr. 11.50 a
notte.
L’insorgente
censura il rifiuto della Cassa di accogliere la domanda proposta in via
subordinata e la circostanza che l’amministrazione non risponde alla questione
di sapere per quale motivo l’intero canone di locazione viene attribuito ai due
lavoratori allorché solo un locale su quattro è utilizzato da loro:
"
(…) Sarebbe stato sufficiente un calcolo di verifica e di buon senso:
A) CALCOLO SECONDO
LA QUOTA DI UTILIZZO - per un utilizzo costante mensile
Affitto annuo per 4.5 locali (vedi
allegato) = 22'720.-
Quota parte attribuibile per solo
locale + utilizzo cucina e bagni = 22'720 / 3 (abbondante) = 7'573.-
B) CALCOLO SECONDO
LA CIRCOLARE Contributi 2.0, punto 12
CHF 11.50/giorno per 30 giorni x 12
mesi x 2 collaboratori = 8'280.-
Ciò a dimostrazione del fatto che
qualora IAS avesse veramente applicato l’art 13 OAVS (le prestazioni in natura
di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione
secondo le circostanze) e se avesse veramente tenuto conto delle reali
circostanze circa l’utilizzo dell’appartamento da parte dei due lavoratori, il
risultato sarebbe stato quasi il medesimo rispetto all’applicazione dell’art.
11 OAV e sarebbe giunta a conclusioni decisamente diverse.” (doc. V)
1.5. Con
osservazioni del 12 dicembre 2022, trasmesse alla ricorrente con facoltà di
presentare un’eventuale presa di posizione scritta entro il 9 gennaio 2023
(doc. VIII), la Cassa ha affermato:
"
(…).
. i dipendenti TERZ 2 e TERZ 1
(frontalieri con permesso G rientro settimanale) soggiornano nell’appartamento
sito a __________ (il cui affitto è pagato dal DL) sistematicamente dal martedì
al venerdì di ogni settimana lavorativa in quanto gli stessi svolgono
l’attività di rappresentante per la RI 1 nella Svizzera tedesca;
. il fatto che i lavoratori sono domiciliati
in Italia è un’ulteriore comprova della circostanza che essi hanno beneficiato
di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a
disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare di doverlo pagare
personalmente.
Se il datore di lavoro non fosse
intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro
spese.
Visto quanto precede, la Cassa contesta
recisamente le affermazioni della società ricorrente inerenti ad una presunta
violazione del diritto del lavoro, in quanto la fattispecie in oggetto nulla ha
a che vedere con l’art. 327 CO che presuppone che i dipendenti siano in
trasferta e non sul luogo di lavoro abituale, come nella fattispecie in esame,
dove i dipendenti lavorano stabilmente nella Svizzera tedesca.
Di conseguenza non va garantito ai due
dipendenti oggetto del contendere “(…) un tetto dove dormire, qualora le
esigenze lavorative gli impediscano il rientro a domicilio”.
Del resto, come appurato
telefonicamente con l’ufficio imposte alla fonte (doc. 20), i dipendenti con
permesso G rientro settimanale devono essere dichiarati nel Cantone dove
soggiornano, in Canton Ticino i signori TERZ 2 e TERZ 1 non sono notificati…
Per quanto attiene – invece – ad una
presunta disparità salariale con un agente che opera in Ticino, facciamo
rilevare che costui l’affitto se lo deve pagare di tasca propria.
D’altro canto se la società avesse
assunto personale della Svizzera tedesca non gli avrebbe certamente pagato
l’affitto presso la propria residenza (…).
Infine, la Cassa – per quanto concerne
il calcolo del vantaggio in natura – contesta recisamente il calcolo proposto
dalla società ricorrente, poiché non è credibile che i due dipendenti, avendo a
disposizione un appartamento di 4.5 locali, vivano in una camera comune (letto
a castello?) senza utilizzare gli altri locali (le cui porte sono forse state
sigillate?) e ribadisce che quando il datore di lavoro mette a disposizione del
salariato un appartamento, come nel caso in discussione, il cui valore locativo
(CHF 22'720) supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS (CHF
8'280), il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13
OAVS, come già stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale.” (doc.
VII)
1.6. Dopo
aver interpellato le parti per conoscere l’indirizzo di TERZ 2 e di TERZ 1 in
Italia (doc. da IX a XII), il 23 gennaio 2023 il Giudice delegato del TCA ha
chiamato in causa i due dipendenti, assegnando loro un termine scadente il 17
marzo 2023 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti e
determinarsi in merito (doc. XIV).
1.7. Il 17
marzo 2023 l’invio trasmesso a TERZ 1 è stato ritornato al Tribunale con
l’indicazione “al mittente compiuta giacenza”. Lo stesso giorno il TCA
ha ritrasmesso per conoscenza all’interessato la chiamata in causa rendendolo
attento che tale invio non avrebbe fatto rinascere i suoi diritti (doc. XV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. L’insorgente
fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita
poiché nella decisione su opposizione la Cassa ha citato una sentenza di questo
Tribunale senza indicarne gli estremi e non ha preso posizione sulla domanda
subordinata di calcolare la ripresa in base alla Circolare sui contributi,
tenendo in considerazione un importo di fr. 11.50 a notte.
Per
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite.
Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020
del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
2.2. Nel
caso di specie la Cassa ha violato il diritto di essere sentita della
ricorrente poiché da una parte non ha indicato gli estremi della sentenza
cantonale sulla quale si è appoggiata per respingere l’opposizione (pag. 3,
punto 4: “[…] Ne consegue che i vantaggi ottenuti dai dipendenti dalla messa
a disposizione del soggiorno gratuito da parte del datore di lavoro devono
essere assoggettati al prelievo dei contributi (art. 13 OAVS), come già
stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni”)
e dall’altra non si è espressa in merito alla domanda presentata in via
subordinata di calcolare la ripresa considerando l’art. 11 OAVS.
Rilevato
tuttavia che la Cassa ha preso posizione su entrambe le questioni con la
risposta di causa (doc. III) e che la ricorrente ha prodotto le sue
osservazioni in merito, unitamente ad ulteriore documentazione (doc. V), la
violazione del diritto di essere sentita è stata sanata in questa sede (cfr.
anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).
Infatti, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che
si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in
caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si
realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.3. I contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4
cpv. 1 LAVS).
Dal reddito
di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è
prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2019 applicabile ai contributi del 2019 [cfr. DTF 140 V 154
consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma,
applicabile ai contributi del 2020, prevede che è prelevato un contributo del
4,35 per cento).
Ai sensi dell'art.
5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere
dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le
elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in
occasione di avvenimenti particolari.
Questo
reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno
una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag.
102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,
indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine
settimana.
Per ottenere
il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità
versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che
incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore
di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali
spese generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9
cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte
nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non
rientrano nel salario determinante.
Ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità
periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro
abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.4. Conformemente al marginale n. 3003
delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese
generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma
non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio
al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti
DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza
H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza
H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per
il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura
in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le
spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali
da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento
professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in
stretta relazione con l’attività professionale del salariato.
Ai sensi del marginale n. 3006 DSD
non rientrano nelle indennità per le spese generali:
- l’indennizzo regolare del
viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
- l’indennizzo regolare dei pasti
usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.
Di principio
si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività
professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza
9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994
pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo
meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente
sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1,
destinata a pubblicazione; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre
infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle
spese effettive (sentenza H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso
sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere
complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza
9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique
VSI 1994 pag. 170).
Di
conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise,
producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le
relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11
settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio
è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza
di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato
in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg.
171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione,
che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza
9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46
pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto
conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e
che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;
RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.
140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione
non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a
provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto
agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo
è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili.
Alla luce
del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad
Considerandi
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42
consid. 4).
2.5
In concreto la Cassa di compensazione
ha effettuato delle riprese per gli anni 2019 e 2020, considerando, tra
l’altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante, l’importo che
la società ha assunto per l’affitto di un appartamento a __________ (Canton __________)
da gennaio 2019 poi sostituito dall’appartamento sito a __________ (Canton __________)
da ottobre 2020 a dicembre 2020, messo a disposizione di due dipendenti
residenti in Italia e titolari di un permesso “G” per frontaliere.
Accertato
che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente in
Svizzera tedesca da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019
e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 (dal mese di giugno) e
fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1.
Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30
del 23 ottobre 2014.
2.6
Per l'art. 7 lett. f OAVS le
prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante.
A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il
vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale
domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. Per
il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo
totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena fr.
8.- e alloggio fr. 11.50.
Secondo l’art. 13 OAVS le
prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa
di compensazione secondo le circostanze.
Il marg. n. 2078 nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di
altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente
per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner
registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del
salariato più di un locale.
Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al
31.
dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del
salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo
dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si
discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.
In una sentenza del 13 dicembre
1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF),
ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento
messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario
determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio
concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua rimunerazione,
non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio
conseguito.
Con sentenza del 7 settembre 1988,
pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che il
valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un
appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione di un’automobile a scopi
privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi
carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di
pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri
i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e
mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della
squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e
la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha
considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi
giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa.
Con sentenza del 17
gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165, l'Alta Corte, in un
caso in cui non era contestato l’assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma
l’ammontare dell’importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che
quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un
appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente
le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere
calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.
L'Alta Corte
si è così espressa:
" Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont
été
engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise
qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un
appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage
de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès
l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300
francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de
compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux
montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de
l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du
revenu- en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce
montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an).
(…).
b. Les premiers juges
considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au
sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur
l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant
mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations
pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes
époux.
c. La recourante et l'OFAS
critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le
Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies
directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique
(RCC 1983 p. 515).
Lorsque l'employeur met
gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien,
dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées,
l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV,
p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble
appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié
Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).
Le fait que l'employeur consent
un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser
certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La
somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en
nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée
dans le revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme
d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre
1986.
en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2
n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer,
d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).
4.
Pour l'estimation de la
prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement,
l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en
opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci
est sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région
concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA
1965.
p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).
En l'espèce, la caisse de
compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage
en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce
montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu
élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers
sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de
l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces
circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain
montant au titre d'inconvénients de service.
Au demeurant, il faut relever
que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de
fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en
cause."
Va ancora
segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato
la ripresa quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita
(appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società
ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.
Cfr. pure la sentenza H 443/00 del
19.
febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha confermato l’aumento
dell’importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a disposizione dell’alloggio
alle proprie dipendenti, nonché le sentenze cantonali: STCA 30.2014.30 del 23
ottobre 2014 e STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020).
Sul tema, cfr. anche: Ueli Kieser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 171 ad art. 5, pag. 135.
2.7
Nel caso di specie, dalle tavole
processuali emerge che la società ricorrente ha sottoscritto, il 16 gennaio
2019, un contratto di locazione per un appartamento composto di 4 locali e sito
a __________ nel Canton __________. L’affitto netto ammontava a fr. 1'540 al
mese, oltre a fr. 100 quale acconto per riscaldamento e acqua calda, fr. 68
quale acconto per il custode e fr. 32 quale acconto per la televisione (doc.
13).
Nel corso del mese di settembre
2020.
la società ha concluso un contratto di locazione valido dal 1° ottobre
2020.
per un appartamento di 4.5 locali, sito a __________, nel Canton __________,
per un affitto mensile di fr. 2'020 al mese ed un acconto spese di fr. 180
mensili (doc. 14).
La Cassa ha ripreso gli importi della
locazione pagati dalla ricorrente, ritenendoli quali reddito in natura in
favore di due dipendenti frontalieri che vi soggiornavano da martedì a venerdì.
La ricorrente contesta la decisione
su opposizione della Cassa, sostenendo che gli interessati hanno utilizzato
solo uno dei locali, ciò che esclude l’applicazione del marg. 2078 DSD e dunque
la ripresa. Essa fa inoltre valere che gli appartamenti sono condivisi con
altre persone.
La
società sostiene di essere costretta a mettere a disposizione dei due
dipendenti un tetto dove dormire, conformemente a quanto prevede l’art. 327 CO
ed a garantire, ad ogni agente, sia a quelli operanti su territorio ticinese
che a quelli che operano in Svizzera interna, le stesse identiche condizioni
salariali, ossia il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro.
Senza
la messa a disposizione dell’appartamento, i lavoratori avrebbero dovuto
cercare una sistemazione a loro carico, con conseguente riduzione dello stipendio
rispetto agli altri colleghi, ciò che avrebbe comportato un salario netto sotto
la soglia minima del CCL ed una conseguente disparità di trattamento tra
dipendenti.
2.8
Le
censure della ricorrente vanno respinte.
Per
quanto concerne il contenuto del marginale 2078 DSD questo Tribunale, nella
STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, al consid. 2.6, in relazione con il
marginale 2062 DSD sostituito dal marginale 2078 DSD dal 1° gennaio 2019 e di
medesimo tenore, ha già rilevato che secondo la direttiva
menzionata laddove al dipendente viene assegnata un’abitazione gratuita, essa
va ritenuta quale reddito in natura d’altra specie quando il salariato dispone
di più di un locale, ma che ciò non significa che se l’assicurato utilizza solo
un locale (o una camera), o lo deve condividere con altre persone, non si è in
presenza di una prestazione in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.
Infatti
per l’art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura, se sono regolari, fanno di
norma parte del reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1
à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS],
Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5).
Nella
misura in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono
riconosciute regolarmente, e non sono occasionali (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, op. cit.),
esse vanno pertanto assoggettate ai contributi sociali. Del resto, come si
vedrà in seguito, solo i due dipendenti hanno usufruito degli appartamenti
(cfr. di seguito: consid. 2.10).
In
concreto, i due dipendenti, frontalieri al beneficio di un permesso “G”, attivi
quali rappresentanti della società ricorrente per la Svizzera tedesca, dove vi
lavorano da martedì a venerdì (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro), hanno
avuto a disposizione dapprima l’appartamento sito a __________ (Canton __________),
in seguito quello sito a __________ (Canton __________) per le tre notti in cui
soggiornavano oltre Gottardo (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro).
Essi,
se il datore di lavoro non avesse concesso loro gratuitamente l’utilizzo degli
appartamenti, avrebbero dovuto locarne uno personalmente, anche perché abitano
in Italia e alla luce della distanza tra il loro domicilio (__________,
Provincia di __________, rispettivamente __________, provincia di __________)
ed il luogo di lavoro (Svizzera tedesca).
L’art.
327.
CO, invocato dalla ricorrente a giustificazione della messa a disposizione
dei locali e il cui cpv. 1 prevede che salvo accordo o uso contrario, il datore
di lavoro deve fornire al proprio impiegato gli utensili e il materiale di cui
ha bisogno per il lavoro, non è d’aiuto alla società.
I
dipendenti, quando sono in Svizzera tedesca, non si trovano in trasferta, ma
sul luogo abituale di lavoro e di conseguenza non sono assimilabili ai
lavoratori che necessitano, da parte del proprio datore di lavoro, di un luogo
dove dormire qualora, a causa del lavoro, non possono rientrare al proprio
domicilio.
Non vi
è inoltre alcuna disparità salariale tra i dipendenti che lavorano in Svizzera
tedesca rispetto ai dipendenti che lavorano in Ticino, né una violazione delle
norme sul salario minimo del CCL. Tutti sono pagati alla stessa maniera.
La
circostanza che i primi devono assumersi anche i costi di un appartamento in
Svizzera tedesca, accollandosi un onere supplementare, perché lavorano
abitualmente lontano dal loro luogo di domicilio, è dovuto al fatto che la
società ha assunto due dipendenti che abitano lontano dal luogo di lavoro e che
non hanno trasferito il loro domicilio in loco. Ciò tuttavia deriva da una
scelta individuale e non è un motivo per non assoggettare tali spese ai
contributi sociali.
Se
entrambi i lavoratori si fossero trasferiti in Svizzera tedesca essi non
avrebbero avuto la necessità di avere un appartamento nel luogo di lavoro e
l’altro nel luogo di domicilio. Tale scelta non può essere messa a carico della
comunità.
Del
resto ciò è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la
messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se
occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura. Il
promemoria N2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo
ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e
dell’alloggio dei dipendenti, elenca le quote applicabili, giornalmente,
mensilmente e annualmente, tra l’altro per l’alloggio in camera (cfr. su questo
aspetto la STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014). La
direttiva precisa che la quota tiene conto di un’eventuale occupazione
cumulativa della camera e che se il datore di lavoro mette a disposizione non
soltanto una camera ma un appartamento, si aggiungerà l’importo dell’affitto
corrispondente al prezzo del locale invece delle quote, rispettivamente
l’importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali
nella località per un appartamento analogo.
Alla luce di
quanto sopra esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo
dei contributi sociali i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione ai propri
dipendenti degli appartamenti siti in Svizzera tedesca.
Resta da
esaminare l’entità della ripresa.
2.9
Nel caso di specie
l’amministrazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr. 43'600 (14'790 +
6'090 + 11'360 + 11'360).
L’insorgente,
nella misura in cui, come è il caso in concreto, il principio della ripresa
fosse confermato, chiede che il salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e
di fr. 2'484 per TERZ 1 per entrambi gli anni, o di un altro importo che tenga
correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non
privati.
La
società fa in particolare riferimento all’art. 11 OAVS per il quale se il
datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è pari a
fr. 11.50 al giorno.
A
questo proposito la ricorrente ha prodotto una sua dichiarazione secondo la
quale questi appartamenti, oltre che per i dipendenti frontalieri con permesso
G a rientro settimanale che svolgono il lavoro di rappresentante nella Svizzera
tedesca dal martedì al venerdì, sono stati messi a disposizione anche a
dipendenti (rappresentanti) che vanno a visitare i clienti in quella zona e si
fermano a dormire, a tecnici e/o stilisti, con regolare fattura per i corsi che
fanno ai clienti della zona e che si svolgono generalmente di domenica e
lunedì, per la riunione mensile con il capo area e/o il direttore con i
venditori assunti per la zona (quelli fissi e quelli che vivono lì), agli arredatori
che vanno a visitare i clienti per stilare il contratto di vendita e
successivamente per seguire i cantieri e come deposito della merce che hanno in
dotazione i venditori come campionatura (doc. B3).
I
dipendenti frontalieri con permesso G a rientro settimanale utilizzavano una
camera con due letti singoli, i dipendenti occasionali e i tecnici utilizzavano
le altre camere libere, la stanza con tavolo è utilizzata per le riunioni e un
locale quale deposito (doc. B3).
Secondo
la società, non è pertanto corretto addossare l’intero costo ai due dipendenti.
2.10
Le
affermazioni della ricorrente secondo cui gli appartamenti sono stati
utilizzati anche per altri scopi, oltre che per il soggiorno di TERZ 2 e di TERZ
1, non trovano conferma nelle tavole processuali.
Nel
contratto di locazione dell’appartamento di __________, sottoscritto il 16
gennaio 2019, e con inizio il medesimo giorno alle ore 12, figura
esplicitamente che l’ente locato è abitato da TERZ 2, nato il __________ 1994 e
che una eventuale modifica deve essere obbligatoriamente ed immediatamente
segnalata all’amministrazione (doc. 13; pag. 4: “[…] die Wohnung wird von
Herrn TERZ 2, geb. __________ 1994 bewohnt. Eine allfällige änderung ist
zwingend und unverzüglich der Verwaltung zu melden” (doc. 13, pag. 4).
Esso
infatti era stato inizialmente concluso per una sola persona (cfr. doc. 13,
pag. 1: “Anzahl pers. 1”) e a scopo abitativo (cfr. doc. 13, pag. 1: “Benützungsart:
Wohnräume”).
L’art.
8.
del medesimo contratto prevede inoltre che il locatario è obbligato ad
utilizzare l’ente locato quale appartamento. È vietata qualsiasi attività
commerciale nell’ente locato o in parti di esso (doc. 13, pag. 2 “Zweck der
Gebrauchsüberlassung” […] “der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt
als Wohnung zu benützen. Untersagt ist jede gewerbliche Tätigkeit im Mietobjekt
oder Teilen davon”) e che ogni modifica dell’utilizzo per un altro scopo
rispetto a quanto pattuito necessita la previa autorizzazione scritta del
locatore (“Jede Änderung der Benützung zu einem anderen als dem vereinbarten
Gebrauchszweck bedarf der vorgängig einzuholenden Schriftlichen Zustimmung des
Vermieters”). Anche il subaffitto necessita l’autorizzazione del locatore
(doc. 13, art. 14: “Die Untervermietung bedarf der vorgängigen schriftlichen
Zustimmung der Vermieterin. Im Übrigen gilt Art. 262 OR”).
Agli
atti vi è inoltre il pagamento al Comune di __________ di una tassa annuale per
il posteggio all’ufficio controllo abitanti per TERZ 2 (doc. 15).
L’insorgente,
oltre a confermare che anche TERZ 1, da giugno 2019 (cfr. doc. 16), soggiornava
nell’appartamento, non ha prodotto pattuizioni scritte particolari con il
locatore circa un eventuale diverso utilizzo rispetto a quanto pattuito il 16
gennaio 2019.
L’impiego
dell’appartamento di __________ per scopi differenti rispetto a quelli
contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali riunioni,
corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre persone, e
che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la società e il
locatore, non sono di conseguenza comprovati. Non è stato prodotto alcun
accordo scritto derogante il contratto.
L’appartamento
era destinato unicamente all’abitazione di TERZ 2 e da giugno 2019 anche di TERZ
1.
La
situazione non è diversa per quanto concerne l’appartamento sito a __________,
di 4 locali e mezzo e locato dalla società dal 1° ottobre 2020 in luogo di
quello di __________.
Nel
contratto, sottoscritto nel corso del mese di settembre 2020, figura che esso è
destinato al massimo a due persone adulte (doc. 14, pag. 1, punto 5.1: “Maximale
Anzahl erwachsener Personen: 2”)
e
che il locatario si
impegna ad utilizzare l’ente locato durante l’intera locazione per lo scopo
pattuito nel contratto, ossia quale appartamento (doc. 14, pag. 1, punto 5.1 “Gebrauchszweck”:
“der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache während der gesamten Mietdauer
zum vertraglich vereinbarten Zweck, das heisst als Wohnung zu gebrauchen”
(doc. 14). Modifiche nell’utilizzo dell’oggetto necessitano della previa
autorizzazione scritta del locatore, in particolare circa l’aumento del numero
delle persone adulte previste contrattualmente (doc. 14, pag. 5, punto 9.3: “Änderungen
im Gebrauch bedürfen der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Vermieters,
insbesondere auch die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Anzahl erwachsener
Personen”), così come il subaffitto (doc. 14, pag. 8, punto 9.9).
Neppure
l’utilizzo dell’ente locato per scopi commerciali è permesso senza
autorizzazione scritta (doc. 14, pag. 8, punto 9.11: “Dem Mieter sind ohne
schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie der zuständigen Behörde die
teilweise oder vollumfängliche gewerbliche Nutzung der Wohnung sowie die
Erteilung von Musikunterricht untersagt”).
Anche
per l’appartamento di __________, l’impiego per scopi differenti rispetto a
quelli contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali
riunioni, corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre
persone, e che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la
società e il locatore, non sono comprovati. Non è stato prodotto alcun accordo
scritto derogante il contratto.
Ne
segue che, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, consid.
4.5
con rinvio alla DTF 126 V 353, consid. 5b con riferimenti), occorre
concludere che solo TERZ 2 e TERZ 1 utilizzavano regolarmente gli appartamenti siti
in Svizzera tedesca.
Di
conseguenza l’intero reddito in natura va loro computato.
2.11
La Cassa
ha calcolato la ripresa in base agli affitti pagati dalla ricorrente nel 2019 e
nel 2020, secondo quanto figura negli estratti conto (doc. 11 e 12), e meglio:
- nel
2019.
fr. 870 nel mese di gennaio 2019 ed in seguito fr. 1'740 al mese fino al
31.
dicembre 2019; a partire da giugno 2019, con l’inizio dell’attività
lavorativa di TERZ 1, l’importo è stato attribuito per metà a carico dei due
dipendenti, per complessivi fr. 14'790 per TERZ 2 e fr. 6'090 per TERZ 1 (cfr.
doc. 11);
- nel
2020.
è invece stato calcolato un importo di fr. 1'740 al mese da gennaio ad agosto
2020.
(1'740 X 8) e di fr. 2'200 da ottobre 2020 a dicembre 2020 per 4 mesi
(2'200 X 4), per complessivi fr. 22'720, divisi a metà tra i due dipendenti, pari
a fr. 11'360 a testa (doc. 12).
La
ricorrente chiede che l’importo sia calcolato in fr. 11.50, come previsto dall’art.
11.
OAVS.
A
torto.
Se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma
un appartamento, si aggiunge l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo
del locale, invece delle quote (fr. 11.50), rispettivamente l’importo di cui la
pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un
appartamento analogo (cfr. promemoria N 2/2007 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la
stima del vitto e dell’alloggio dei dipendenti).
Per giurisprudenza
(cfr. sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165;
citata al consid. 2.6), se il valore locativo supera sensibilmente le
norme fissate dall’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso va calcolato conformemente
all’art. 13 OAVS, ossia le prestazioni in natura di altra specie sono valutate,
caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.
In
concreto, rilevato che l’ammontare effettivo della locazione è conosciuto (fr.
20'880 nel 2019 e fr. 22'720 nel 2020) e che esso supera sensibilmente
l’importo calcolato secondo l’art. 11 OAVS (fr. 8'280 secondo il calcolo della
ricorrente: doc. V, pag. 3), la ripresa calcolata dalla Cassa merita tutela.
2.12
In queste
condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata.
2.13
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza
8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai
Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone
in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o
soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il
principio della gratuità generalizzata (STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese
giudiziarie.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti