30.2022.2
Qualifica dell'attività di un consulente di cucina italiano domiciliato in Italia ed ivi affiliato quale lavoratore autonomo. Alla luce del caso concreto, anche l'attività svolta in favore della società ricorrente va qualificata di indipendente
3 giugno 2022Italiano56 min
i canali pubblicitari come chef indipendente, dispone di una propria partita
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.2
cs
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 ottobre
2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 7 dicembre 2021
(doc. 1), la Cassa CO 1 ha stabilito che TERZ 1, nato nel 1984, attivo quale “consulente
di cucina”, è dipendente della RI 1.
1.2. Con
ricorso del 31 gennaio 2022 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al
TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento
(doc. I). L’insorgente evidenzia di essere una società avente quale scopo
quello di promuovere e offrire servizi e/o prodotti che possano favorire il
benessere fisico e mentale e sostiene un metodo di nutrizione sano e
consapevole.
Alfine
di migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri clienti, il 7 dicembre
2020 la società ha stipulato un contratto di consulenza con lo chef TERZ 1,
cuoco specializzato nella cucina salutistica. L’intento era di poter contare
sull’esperienza di un professionista esterno alla società che, all’occasione,
avrebbe dovuto fornire un supporto nello sviluppo di progetti dedicati ad un
metodo di nutrizione sano.
Nel
merito la società sostiene che non vi è alcun vincolo di subordinazione tra le
parti (art. 2 del contratto sottoscritto da TERZ 1 e dalla ricorrente), che
l’interessato non riceve istruzioni nello svolgimento della propria attività,
che la regolarità nel pagamento del compenso non è sintomo di dipendenza, che
nel periodo in esame TERZ 1 ha svolto numerose prestazioni anche per altre
società e/o persone (il totale complessivo fatturato nel 2021 ammonta a Euro
61'661, di cui solo Euro 26'764 nei confronti della ricorrente). Il carattere
imprenditoriale dell’attività svolta emerge anche attraverso un esame del suo
profilo social o del suo sito internet, dove figurano le consulenze prestate a
molteplici aziende in svariati progetti, nei quali applica e sviluppa la
propria idea di cucina gourmet del benessere. TERZ 1 si è inoltre assunto un
rischio economico, acquistando un computer, un cellulare altamente performante,
una divisa lavorativa personale ed investendo in un proprio sito internet.
Per
la ricorrente TERZ 1 ha agito verso l’esterno con una propria identità di
libero professionista, non quale impiegato della società, presentandosi tramite
Fatti
i canali pubblicitari come chef indipendente, dispone di una propria partita
IVA in Italia, ha emesso fatture per diversi mandanti, ha potuto organizzarsi
liberamente nella gestione della propria attività (il fatto di aver garantito
una certa disponibilità circa le ore da dedicare alla ricorrente non può essere
parificato e considerato alla stregua di un’imposizione dell’organizzazione e
dell’orario di lavoro di un lavoratore indipendente), si è dotato autonomamente
dei mezzi necessari per svolgere la propria professione ed ha effettuato gli
investimenti del caso.
1.3. Con
risposta del 23 febbraio 2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.4. Con decreto del 25 febbraio
2022 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un
termine scadente il 16 maggio 2022, per, a crescita in giudicato del decreto,
l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura postulando
l’acquisizione di eventuali prove (doc. V). TERZ 1 ha visionato l’incarto il 13
aprile 2022 ed ha preso posizione con scritto del 26 aprile 2022, pervenuto al
TCA il 10 maggio 2022 (doc. VI) e trasmesso alle parti per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il 16 maggio 2022 (doc.
VI-VIII). L’interessato sostiene di essere indipendente.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Come
già indicato nel decreto di chiamata in causa del 25 febbraio 2022, con
sentenza pubblicata in DTF 132 V 257, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha modificato la sua giurisprudenza in materia di impugnazione delle
comunicazioni circa i rifiuti di affiliazione ad una Cassa di compensazione
quale indipendente. Secondo la prassi precedente le decisioni di rifiuto di
affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in
una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo
eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione
quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della
prima decisione di fissazione dei contributi. Con la nuova prassi instaurata
dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione è
ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di
compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa
aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso
all’autorità giudiziaria.
In una sentenza
30.2008.24+25 del 6 agosto 2008, questo Tribunale, in applicazione della DTF
132.
V 257, al consid. 2.8 ha stabilito che a differenza di quanto
vale per gli assicurati che chiedono (invano) l’affiliazione come indipendenti
e per i quali la Cassa in caso di rifiuto è tenuta ad emettere una decisione
formatrice, i datori di lavoro a cui viene comunicata l’affiliazione di un
assicurato come loro dipendente, essendo debitori dei relativi contributi
paritetici, hanno la possibilità di ottenere dalla Cassa di compensazione una
decisione condannatoria.
Se una
decisione condannatoria non è stata emessa, un ricorso è possibile solo se la
Cassa, vista la particolarità del caso, è tenuta ad emanare una decisione di
accertamento, ossia, di norma, in casi complessi, nei quali non si può
ragionevolmente esigere che i conteggi dei contributi sociali siano effettuati
prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e l’obbligo di
contribuire del datore di lavoro siano stati stabiliti. Tale situazione può
presentarsi in particolare quando numerosi assicurati sono toccati dalla
decisione notificata al datore di lavoro o se la questione giuridica alla base
dello statuto contributivo a causa di condizioni particolari non è ancora stata
risolta (cfr. a questo proposito la sentenza 9C_494/2019 del 16 settembre 2019,
consid. 1.2, non pubblicato in DTF 145 V 320 e la sentenza 9C_250/2017 del 30
ottobre 2017, consid. 1.2.1. pubblicata in SVR 2018, AHV nr. 49: “Bei Verfügungen über das
AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein Feststellungsinteresse
namentlich bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über
paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn
bereits feststeht, dass eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und
die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder
Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines
schutzwürdigen Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl
von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem
Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 132 V 257 E. 2.1 S. 260 mit Hinweisen; Urteil 9C_477/2012 vom 21. September 2012
E. 2.1).”).
Nel
caso di specie TERZ 1, domiciliato in Italia, nell’ambito di un controllo delle
notifiche di entrata in Svizzera dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr.
risposta di causa, doc. III), si è presentato come indipendente (cfr. allegato
doc. 7, foglio di controllo, questionario, risposta 6), producendo il “certificato
relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato”
del regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. allegato al doc. 7) ed il
contratto di consulenza con la RI 1 (cfr. allegato al doc. 7).
In sostanza con la
decisione formale del 20 ottobre 2021, trasmessa in copia ad TERZ 1, anch’egli
toccato dal provvedimento, la Cassa di compensazione ha rifiutato l’affiliazione
dell’interessato come indipendente.
Di conseguenza la succitata
decisione va intesa come decisione di natura formatrice contro cui anche TERZ 1
può aggravarsi sia mediante opposizione che mediante ricorso all’autorità
giudiziaria.
Questo Tribunale può
pertanto esaminare l’impugnativa inoltrata dalla società ricorrente.
2.2
L’insorgente
sostiene che la Cassa non si sarebbe espressa in merito alle censure sollevate
in sede di opposizione. Essa fa implicitamente valere una violazione del suo
diritto di essere sentita.
Per l'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3
pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020
del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 7 dicembre 2021 ha
indicato approfonditamente le ragioni per le quali ha confermato l’affiliazione
quale dipendente (doc. 1). Pur non avendo preso posizione su ogni singola
censura (ossia l’assenza di vincoli di subordinazione, l’esercizio a nome
proprio e per proprio conto di diverse attività in qualità di indipendente, il
rischio economico; cfr. doc. 3), l’amministrazione ha elencato i motivi secondo
cui l’interessato non può essere qualificato quale indipendente (cfr. in
particolare pag. 3: presta la sua manodopera nel medesimo ramo professionale
della società, deve fornire formazione e assistenza ai clienti della società,
fornisce supervisione e controllo della qualità dei servizi forniti dalla
società, si impegna a svolgere il proprio incarico in base alle indicazioni
fornite dalla società, riceve un rimborso spese extra che sono a carico della
società, è tenuto al segreto professionale, non può delegare le attività a lui
assegnate a terzi, non ha un rischio di incasso in quanto non fattura
direttamente al cliente finale, lavora per conto dei clienti della società).
La
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base dell’affiliazione
quale dipendente di TERZ 1 e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con
un ricorso a questo Tribunale (doc. I).
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. III).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e
l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento
della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una
tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero
compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito
di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.
2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid.
3.1
con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità
(art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle
assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il
diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria
diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del
10.
luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3
La
Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino italiano (cfr.
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile
all’interessato; allegati doc. 7), domiciliato in Italia, che ha lavorato per
una società con sede in Svizzera nel 2021.
Va quindi preliminarmente
stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato
membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in
materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno
Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste
persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione
vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n.
883/2004;
b. regolamento (CE) n.
987/2009;
c. regolamento (CE) n. 1408/71;
d. regolamento (CE) n. 574/72.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede
le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del
Principato del Liechtenstein.
Secondo l’art. 153a cpv. 3
LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione
europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica
dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le
espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità
europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea”
designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone.
A
questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti
applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in
vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle
Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement
aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1).
2.4
La
Cassa ha accertato la posizione assicurativa di un cittadino italiano residente
in Italia, che ha lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2021.
Ratione temporis sono pertanto
applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione
(cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007,
C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45; cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019 e STCA 30.2014.9
del 16 ottobre 2014).
L'ALC ed il regolamento si
applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità italiana e
pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l’assicurato,
residente in Italia, ha lavorato in Svizzera (cfr. anche STCA 30.2019.13+23-24
del 13 novembre 2019; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014; cfr. pure STCA
30.2017.8+15 del 17 luglio 2017).
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità
assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e)
le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e
malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di
disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni
familiari (art. 3 n. 1).
In concreto trovano pertanto
applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr.
anche STCA 30.2019.13+23-24 del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16
ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16
ottobre 2014).
2.5
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b
del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201;
sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; STCA 30.2019.13+23-24
del 13 novembre 2019; STCA 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017; STCA 30.2017.8+15
del 17 luglio 2017; STCA 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).
L'assoggettamento delle persone
che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o
indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si
determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività
lucrativa.
Sono segnatamente considerati
quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale
destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union
européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle
Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere
definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in
considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto
la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali
percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid.
6.4.4).
Sono più in generale da
considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V
395.
consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio
(attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai
sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
2.6
L'art.
11.
par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in
funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2
a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).
L'art. 11 del regolamento (CE)
n. 883/2004 prevede:
"1. Le persone alle quali
si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente
titolo.
2.
Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo
o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni
in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3.
Fatti salvi gli articoli 12-16:
a) una persona che esercita
un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è
soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva
indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che
non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni
del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in
virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."
Per l'art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004:
"
1.
La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata in due
o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di
residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato
membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa
o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa
non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di
residenza.
2.
La persona che esercita
abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è
soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se
esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova
il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati
membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3.
La persona che esercita
abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari
Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita
un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più
Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4.
Una persona occupata in
qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata
e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5.
Le persone di cui ai
paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di
queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività
subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello
Stato membro in questione."
Anche
le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N.
2016.
che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato
(art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).
Questa regola non si applica
alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno
Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni
di sicurezza sociale oppure la LAVS.
2.7
Come
visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le
attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa
previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono
svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).
In
concreto, è pacifico che TERZ 1 è affiliato quale indipendente in Italia (cfr.
allegati doc. 7). Egli, secondo le sue affermazioni, svolge un’attività
indipendente anche in Svizzera.
Da
parte sua la Cassa sostiene che l’attività svolta in favore della società
ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza
l’assoggettamento dell’intero reddito conseguito in Svizzera visto che TERZ 1
non esercita un’attività subordinata in Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento
883/04; cfr. per un caso di un’attività indipendente svolta sia in Svizzera sia
in un Paese dell’UE [Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività
dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell’UE [Germania]: sentenza
9C_539/2018 del 29 gennaio 2019).
Per
stabilire la qualifica dell’attività svolta in favore della società ricorrente
in Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito
così conseguito nel 2021 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza
9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).
2.8
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.9
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità
di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.10
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una
certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.11
Il Tribunale federale ha
pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra
categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.12. Il Tribunale federale ha
avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività
lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum
sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su
stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI
2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista
economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico
(sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e
delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio
conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i
propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento
alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
4.2
pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente
diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di
lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161
consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se
possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o
datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti
o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a
titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b
pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04
del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.13. Nel caso di specie, TERZ 1,
domiciliato in Italia, nell’ambito di un controllo delle notifiche di entrata
in Svizzera dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. risposta di causa,
doc. III), si è presentato come indipendente (cfr. allegato doc. 7, foglio di
controllo, questionario, risposta 6), producendo il “certificato relativo
alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato” del
regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. allegato al doc. 7) ed il
contratto di consulenza con la RI 1 (cfr. allegato al doc. 7).
Dal rapporto stilato dal
funzionario emerge che TERZ 1, nel 2021 è stato inviato dalla RI 1 presso l’Hotel
__________ di __________ e presso l’Hotel __________ di __________, entrambi
clienti della ricorrente, per svolgere l’attività di consulente di cucina. Per
il funzionario il caso va considerato quale “mancata assunzione d’impiego”
presso la ricorrente.
La società insorgente,
iscritta a registro di commercio il __________ 2012, ha quale scopo __________.
Il 7 dicembre 2020 le
parti hanno sottoscritto un contratto di consulenza (doc. E). Nella premessa
figura che la società è attiva nel settore del benessere fisico e psichico
della persona e, oltre a organizzare specifici percorsi di allenamento,
massaggi e cure, essa sviluppa il progetto __________ che ha come finalità
quella di proporre un modo di mangiare consapevole, sano e piacevole.
La società fornisce
consulenza e programmi di benessere ad alberghi e strutture e fornisce corsi di
formazione alle cucine degli stessi, alfine di consentire la prestazione di
servizi benessere ad ampio raggio, attraverso programmi di attività fisiche e
mentali che comprendono il mangiare sano.
TERZ 1 è uno chef che si è
specializzato nella cucina wellness, studiando ricette con prodotti naturali e
sani, che fornisce consulenza a diverse strutture attive nel benessere, a
livello internazionale. Per questo motivo la società ha deciso di avvalersi di
una figura professionale in grado di migliorare e sviluppare le attività svolte
segnatamente nel settore della cucina sana e della consegna a domicilio del
cibo, nonché della consulenza ai clienti stessi della Società, in particolare
alle brigate di cucina, finalizzata alla preparazione di ricette benessere in
senso lato.
L’art. 1 del contratto ne
descrive l’oggetto: la società incarica il consulente, il quale accetta, di
prestare la propria attività di consulenza per sviluppare le attività legate
alla ristorazione, segnatamente per sviluppare i progetti __________ e __________,
compresi snack bites, di supervisionare la qualità dei prodotti e dei piatti,
di sviluppare nuove ricette basate sulle tendenze e gli sviluppi nei mercati
del cibo e della ristorazione. Il consulente dovrà inoltre, laddove richiesto,
fornire formazione e assistenza ai clienti della società, fornendo la propria
supervisione e il controllo della qualità dei servizi forniti dalla società,
con particolare riferimento ai progetti __________ e __________ e ai protocolli
di produzione e igiene. L’obiettivo è di mettere in condizione i clienti di
fornire un servizio di alto livello, garantendo il rispetto dell’immagine e la
reputazione della società e dei clienti della stessa, dal punto di vista
dell’efficienza e degli standard quantitativi più elevati. Il consulente svolge
inoltre un ruolo di supporto alle strategie di marketing e nello sviluppo del
progetto __________ e del progetto delivery.
Secondo l’art. 2 del
contratto (modalità di svolgimento dell’incarico) il consulente si impegna a
svolgere il proprio incarico con professionalità, in maniera conforme alle
normative applicabili in materia, nonché alle indicazioni fornite dalla
società. Egli eseguirà l’incarico in modo indipendente, eventualmente mediante
la propria organizzazione di mezzi e personale, in coordinamento con la
società. L’incarico sarà svolto senza alcun obbligo di presenza fissa presso la
società o i clienti della stessa, fermo restando il necessario coordinamento
tra le parti per la migliore e più efficace esecuzione dell’incarico. Le parti
si danno reciprocamente atto che il consulente avrà la massima flessibilità di
orari e presenze, ammesso che egli garantirà una presenza di 84 giorni
nell’arco dell’anno solare, da definirsi tra le parti coordinando le proprie
reciproche esigenze, presso la società o presso i clienti della stessa, alfine
di garantire la massima efficacia del proprio incarico.
Resta inteso che con il
presente contratto la società e il consulente hanno inteso concludere
esclusivamente un contratto di consulenza e restano espressamente esclusi
qualsiasi vincolo di subordinazione tra la società e il consulente, il
conferimento al consulente di qualsivoglia diritto di rappresentanza da parte
della società, la conclusione tra le parti di contratti di lavoro, agenzia, procacciamento,
distribuzione o similari, la creazione di rapporti commerciali o societari di
qualsiasi genere, diversi dalla semplice fornitura di servizi di consulenza
come specificamente disciplinata e descritta nel presente contratto.
Per l’art. 3, il contratto
entra in vigore il 1° gennaio 2021 e può essere sempre revocato o disdetto da
entrambe le parti. Resta riservato il dovere di risarcire l’altra parte in caso
di disdetta intempestiva.
L’art. 4 del contratto
(corrispettivo), prevede che per lo svolgimento del proprio incarico la società
versa al consulente un corrispettivo pari a CHF 380.- al giorno, IVA esclusa.
Inoltre, eventuali spese extra inerenti l’esecuzione del contratto saranno a
carico della società solo se preventivamente concordate e autorizzate per
iscritto da quest’ultima e in ogni caso dietro presentazione di idonea
documentazione comprovante la spesa sostenuta. Il pagamento avviene tramite
bonifico bancario, previa presentazione di un report delle attività svolte e di
una fattura riepilogativa, mensile, nella quale dovrà essere indicato, da parte
del consulente il numero di giornate effettuate e approvate dalla società. Il
pagamento viene effettuato entro 30 giorni per la fine del mese della data
della fattura.
Secondo l’art. 5 del
contratto il consulente garantisce che ogni informazione, dato, materiale,
documento ricevuti dalla società o dai clienti della società e ogni e qualsiasi
altra informazione o conoscenza relativa alla società o ai clienti della
società saranno considerati e trattati come strettamente riservati e
confidenziali.
Ai sensi dell’art. 6 del
contratto il consulente non potrà direttamente o indirettamente cedere o
trasferire a terzi il contratto e/o i diritti che gli sono stati concessi,
eventualmente anche le relative obbligazioni, o le attività che è richiesto di
svolgere in base al contratto, senza espressa autorizzazione scritta della
società.
2.14. A
proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza
pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica
(dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico d’impresa.”
L’attività dell’assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel
fornire una consulenza nell’ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in
Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.
Alla
fine di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la
sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato
quale indipendente.
Per l’Alta Corte il contenuto
del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in
favore di un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva
svolgere la sua funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda
e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della
società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo
e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel
periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]
Die erwähnten Bestimmungen,
welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten
sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit
Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art.
11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des
Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner
unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine
Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die
Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht
der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6
f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss
der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit
ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft
sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des
Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste.
Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes
(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)
und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die
grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren
Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei
denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige
Erwerbstätigkeit handelt“).
Nei contratti di consulenza
il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene
ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“Bei
Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko
vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten
Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del
resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente
investe poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines
Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige
spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich
diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in
Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es
nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit
mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen,
weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die
Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von
Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch
bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des
Unternehmerrisikos zu betrachten“).
In una
sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, il TF ha confermato la qualifica di
indipendente attribuita dal Tribunale cantonale e contestata in sede federale
dall’UFAS ad un assicurato che aveva continuato a lavorare in maniera
importante per l’azienda presso la quale era dipendente prima di costituire una
propria società e che aveva concluso anche un’ulteriore collaborazione con
un'altra ditta.
Il TF ha respinto il ricorso
dell’UFAS. Ha evidenziato che il contratto in essere non contempla l’obbligo
per l’assicurato di seguire delle direttive, ma lascia all’interessato una
grande libertà per quanto concerne l’organizzazione del proprio lavoro.
L’utilizzo delle strutture della società non è previsto. Inoltre l’interessato
è attivo anche per altre ditte o ha perlomeno, come emerge dai documenti
prodotti, la possibilità di esserlo. Le affermazioni dell’UFAS secondo cui
l’interessato per l’acquisizione della clientela o la pubblicità utilizza le
strutture della società non sono invece comprovate. Al contrario il fatto di
utilizzare una carta da visita propria fa semmai ritenere che l’interessato
agisce in nome proprio e per proprio conto. La remunerazione in funzione del
tempo di lavoro, controllato dal committente, la presentazione di una lista
delle spese separata e l’obbligo di produrre dei rapporti di lavoro contemplano
effettivamente i tipici elementi di un’attività dipendente. Tuttavia queste
modalità sono presenti anche in attività che sono palesemente indipendenti
(avvocati, medici, ecc.). Anche il fatto che non è il lavoro in sé, bensì il
tempo di lavoro ad essere remunerato e che il contratto prevede una clausola di
disdetta inusuale potrebbe far ritenere un’attività dipendente. Tuttavia il
precedente datore di lavoro non ha garantito all’assicurato un lavoro
determinato che gli permette di avere una certezza circa il compenso
conseguito. Inoltre, l’assenza di un’assicurazione in caso di perdita di
guadagno per malattia o servizio militare è tipica dell’attività indipendente.
L’Alta Corte ha poi precisato
che l’attività svolta dall’interessato nell’ambito del contratto concluso con
il precedente datore di lavoro contiene effettivamente numerosi elementi di
un’attività dipendente. Tuttavia in un lavoro in cui gli investimenti non sono
per forza importanti occorre mettere l’accento sull’aspetto organizzativo
dell’attività. In virtù della grande libertà di cui dispone l’interessato sia
dal punto di vista dell’orario di lavoro che dal punto di vista dell’attività
stessa, gli sforzi per ottenere altri lavori presso altre società e l’assenza
di altri incarichi da parte del precedente datore di lavoro fanno sì che gli
elementi a favore di un’attività indipendente sono maggiori. Ciò vale a maggior
ragione se si tien conto che l’interessato è all’inizio dell’attività
indipendente e dunque una certa dipendenza economica nei confronti di un solo
committente è usuale.
In una
sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF
110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4
con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha
rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che
vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici
in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in
un rapporto di lavoro con il cliente (“In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder
wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder
organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem
Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als
selbstständigerwerbende Personen”).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale,
come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità
cantonali quale dipendente della “A AG” poiché si presentava quale “A AG
Consultant” presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note
d’onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al
consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto.
Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il
mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata
dell’intervento, il contenuto, il luogo e l’importo versato. L’interessato
doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale
doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò
che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto
che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua
ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la
quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale
società.
Il
Tribunale federale ha evidenziato che l’autorità cantonale non ha rilevato che
in realtà l’assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte
di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella
sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La
società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che
necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per
risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell’ambito di un cosiddetto
contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell’incarico in
questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla
società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il
compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente.
Al
consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato riconosciuto (consid. 3.2) che se una società
si avvale dei servizi di una persona fisica che è stata inviata da una terza
società, la questione del suo statuto AVS si pone in maniera particolare. In
una tale costellazione, sia il soggetto che presta il servizio sia il soggetto
che ne usufruisce (azienda cliente) possono essere considerati come potenziali
datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. Al fine di valutare
se e chi, per la retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato
come datore di lavoro ai sensi dell’AVS, occorre stabilire preliminarmente in
quale rapporto contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si
sono verificati i fatti rilevanti per lo statuto contributivo.
In
concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso)
costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica
dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata)
integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell’ambito
del rapporto tra la società committente ed il consulente.
Al
consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie
l’origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra
la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest’ultimo ha fornito
i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato
dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale.
Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha
poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid.
3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal
tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società
ricorrente.
Il
fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende “clienti” al
consulente non determina una subordinazione gerarchica (“Daran ändern - in
diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und
Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung
zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts. Im Umstand, dass die
Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fliessen,
kommt nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck”).
Con
la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le
proprie provvigioni.
La
responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare
periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli
"standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo
del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell’attività
effettuata quale base per la fatturazione.
Un
altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il
consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo
dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda “cliente”. Il rischio
dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente.
L'esistenza
di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società
sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo
rischio viene trasferito al consulente.
Il
Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie,
che il consulente nel contratto viene denominato “indipendent contractor”,
“associate partner of A AG”, viene fatto riferimento ad una “cooperation”
e deve pagare un contributo mensile (“partner contribution”) alla
società ricorrente.
Il
ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava
la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.
2.15. Nel
caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della
documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei
precedenti considerandi, questo TCA non può confermare la decisione impugnata.
TERZ 1 è affiliato quale
indipendente in Italia, dove svolge l’attività di consulente. Egli ha allestito
uno specifico sito web dove pubblicizza la sua attività che consiste nel
mettere a disposizione, per consulenze, la sua __________ esperienza
nell’ambito della cucina __________ __________, __________ (cfr. https://__________
consultato il 18 maggio 2022).
Allo stesso tempo è a disposizione per “__________”
(cfr. https://__________ consultato il 18 maggio 2022).
Egli organizza inoltre
corsi di cucina __________ ed ha messo in vendita un libro, da lui redatto,
dedicato alla cucina __________.
TERZ 1 dispone pure di un sito
instagram (www.__________) dove pubblicizza la sua attività.
L’interessato, che afferma di
aver terminato il lavoro quale dipendente nel corso del mese di marzo 2019
(cfr. allegato doc. 7 doc. VI), ha iniziato a collaborare come consulente per
numerose società e/o persone a partire dal __________ (cfr. il citato
sito internet: __________; __________; __________; __________; __________; __________;
__________; __________).
Per quanto concerne il 2021 egli
ha emesso fatture per complessivi Euro 61’661, di cui Euro 23'620 nei confronti
della ricorrente (cfr. plico doc. E).
Oltre che per la RI 1, l’interessato
ha emesso fatture per una signora di __________ (__________) in gennaio, marzo,
maggio e novembre, per la società __________ di __________, per il __________
di __________, numerose fatture per __________ di __________, per un’altra
signora di __________ in maggio, numerose fatture per __________ di __________,
due fatture per __________ di __________, per __________ a __________, per una
signora di __________, per __________ di __________, per __________ di __________
e per __________ di __________ (cfr. plico doc. H).
In relazione all’attività
svolta in favore della ricorrente, va rilevato che TERZ 1 non è tenuto a
rispettare orari di lavoro, si presenta a nome e per conto proprio (cfr.
allegato doc. 7, domanda 13) e non deve sottostare a direttive particolari.
L’unico vincolo con la società è costituito dal fatto che le parti hanno
concordato una presenza di 84 giorni all’anno, pari ad una media di 7 giorni al
mese; la presenza, tuttavia, viene concordata tra le parti, coordinando le
reciproche esigenze. Non vi è pertanto alcun obbligo per TERZ 1 di essere
presente in periodi predefiniti. Tant’è che nel 2021 egli ha effettivamente
lavorato per la ricorrente non più di 50 giorni (e nel 2022, fino al 26 aprile,
8 giorni; cfr. doc. VI).
La pluralità dei committenti,
la circostanza che il reddito conseguito con l’insorgente costituisce solo una
parte dell’importo guadagnato nel 2021 con la sua attività di consulente, il
fatto che l’interessato non è tenuto ad alcuna clausola di divieto di concorrenza,
riservata l’usuale clausola di riservatezza, e gode, in questo ambito, della
massima libertà imprenditoriale, sono tutti elementi determinanti in favore
della qualifica di attività indipendente.
Egli
del resto, dopo una lunga carriera quale dipendente, si è messo in proprio nel
corso del 2019 e per questo motivo solo con il tempo ha iniziato a
diversificare la sua clientela. Va rammentato che
all’avvio di una nuova attività indipendente è abbastanza usuale che un unico
grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti
potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (sentenza
9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 consid. 4.3; sentenza H 149/06- H155/06 del 24
gennaio 2008; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1; sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005 consid. 4.3).
Certo, egli ha affermato di
seguire e sviluppare il suo lavoro in base al manifesto gastronomico che la
ricorrente gli ha fornito e che rappresenta la filosofia della società. Egli deve
inoltre fornire formazione e consulenza ai clienti della società con
l’obiettivo di metterli in condizione di dotarli di un servizio di alto
livello, impegnandosi a svolgere il proprio incarico in base a indicazioni della
società (cfr. art. 1 del contratto).
Tuttavia questo non è un
motivo per ritenere TERZ 1 suo dipendente. Infatti, come rilevato in sede di
ricorso, la ricorrente si limita ad illustrare al consulente la propria idea di
cucina ed il messaggio da far passare alla clientela. Spetta tuttavia
all’interessato rivedere liberamente, sulla base della propria esperienza e
della propria creatività, le proposte gastronomiche (doc. I). Il consulente ha
quale obiettivo quello di espandere le attività legate alla ristorazione,
segnatamente i progetti della società, e supervisionare la qualità dei prodotti
e dei piatti, oltre che sviluppare nuove ricette. Il fatto che debba poi
fornire formazione ed assistenza anche ai clienti della società e controllare
la qualità dei servizi non lo rende ancora suo dipendente. Nell’ambito della
consulenza è infatti usuale che la persona interessata venga chiamata a
verificare e controllare se quanto spiegato e consigliato venga poi applicato
in modo corretto e conforme ai precetti esposti.
L’interessato non ha diritto a
vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio,
come è invece usuale nell’ambito di una attività di carattere dipendente (cfr.
sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del
30 settembre 2010 consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33).
L’utilizzo
delle strutture della società non è previsto.
La retribuzione giornaliera di
fr. 380, subordinata alla presentazione di un report delle attività svolte e di
una fattura riepilogativa mensile con l’indicazione del numero di giornate
effettuate ed approvate dalla ricorrente e la necessità di previamente
concordare eventuali spese, non può invece portare automaticamente a qualificare
l’attività di dipendente, ritenuto che anche altre attività tipicamente
indipendenti (avvocati, medici od altri fornitori di servizi), prevedono forme
di retribuzione simili (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
4.2: “[…] Die Vergütung nach Zeitaufwand (unter
Voraussetzung eines monatlich vom Endkunden zu prüfenden, den Anforderungen der
P.________ AG entsprechenden Erfolgs und der vom Endkunden
visierten/bestätigten "verbrauchten Arbeitszeit"), die separate
Spesenabrechnung und das Erfordernis der Arbeitszeitrapporte kommen nach den
zutreffenden Vorbringen in der Beschwerde typischerweise bei unselbständigen
Erwerbstätigkeiten vor. Gleichwohl kann allein daraus nicht zwingend auf eine
Abhängigkeit des Beschwerdegegners geschlossen werden, umso weniger als solche
Modalitäten beispielsweise bei selbständig erwerbenden Anwälten, Ärzten oder
anderen (Dienst-) Leistungserbringern ebenfalls durchaus üblich sind (vgl.
Urteil 9C_1094/2009 vom 31. Mai 2010 E. 3.7, in: SVR 2010 AHV Nr. 12 S. 42) […]”).
Rilevante, nel caso di specie,
è inoltre la circostanza che il contratto può essere disdetto da entrambe le
parti in qualsiasi momento senza alcun preavviso, ciò che comporta un rischio
aziendale estremamente elevato, e che l’interessato svolge la sua funzione
senza essere inserito nell’organizzazione o nell’amministrazione della società
ricorrente. A questo proposito, ed in relazione all’investimento, poco
importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per
natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano
di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello
statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI
2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 5.2).
In
concreto sia il rischio aziendale estremamente elevato, sia l’assenza di
dipendenza organizzativa-lavorativa, fanno propendere per un’attività
indipendente. Nel caso di specie il
criterio principale dell’assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed
organizzativa nella ricorrente è adempiuta.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve di conseguenza concludere
che gli elementi a favore di un’attività indipendente (possibilità
di disdire il contratto in qualsiasi momento da entrambe le parti, riservato il
dovere di risarcimento in caso di disdetta intempestiva, pluralità dei
committenti, il reddito conseguito con l’insorgente costituisce solo una parte
dell’importo guadagnato nel 2021 con la sua attività di consulente,
l’interessato non è tenuto ad alcuna clausola di divieto di concorrenza, e
gode, in questo ambito, della massima libertà imprenditoriale, rischio
aziendale estremamente elevato, assenza di dipendenza organizzativa-lavorativa,
assenza di una integrazione
funzionale) sono predominanti rispetto a quelli a
favore di un’attività dipendente (segnatamente il fatto di
seguire e sviluppare il lavoro in base al manifesto gastronomico che la
ricorrente ha fornito e che rappresenta la filosofia della società ed il fatto
che deve inoltre fornire formazione e consulenza ai clienti della società con
l’obiettivo di metterli in condizione di dotarli di un servizio di alto
livello, impegnandosi a svolgere il proprio incarico in base a indicazioni della
società).
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata.
2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 31 gennaio 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; A.
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21
juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances
selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Alla ricorrente,
rappresentata da un legale, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
fr. 2'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti