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30.2022.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2023Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale

federale ha costantemente interpretato la nozione di "reddito

conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non

dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo

irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto

che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito

determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF

141 V 186).

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione,

indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle

rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle

come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano

un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF

141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176).

La giurisprudenza del Tribunale federale considera come reddito

conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa,

conseguiti all'estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione

svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).

L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività

lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta reddito proveniente da rendite

e va considerato oggetto di contribuzione.

Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244,

l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata

riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS,

ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata

senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i

mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera

analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique

VSI 1999 pag. 207).

Nello stesso senso le Direttive sui lavoratori indipendenti e le

persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N.

2089 in fine, mentre il N. 2090 DIN elenca le prestazioni che non

rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di

rendite.

Per lo stesso motivo per sostanza ai sensi dell'art. 28

OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di

proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC

1952 pag. 94; Käser,

Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da

considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i

beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V

178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser,

Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i

relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni

della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361;

SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b;

DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un'attività lucrativa

è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere

sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29

settembre 2010, consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è

imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in

considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28

cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo

oggetto.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività

lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e

sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e

anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di

fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner

registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i

contributi (DTF 125 V 230; DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie,

domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e

risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo

di residenza alla luce del diritto comunitario (cfr. consid. 8.1). I contributi

versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi

svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 9)).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è

conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA H 199/00 del

18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.5. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali

(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19

novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle

autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).

Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di

Considerandi

rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della

sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,

ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione,

che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr.

invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai

sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF

141.

V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la

fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla

Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si

informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto

avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a

riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30

del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA

30.2012.26

del 26 novembre 2012).

Determinante per il calcolo del reddito conseguito

sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle

persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo

delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito

effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA

30.2012.26

del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei

contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N.

2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere

determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate

sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione

delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del

possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4

OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le

casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto

fiscale e in quello dell'AVS.").

2.6

Nel caso di specie, la Cassa ha

fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività

lucrativa a decorrere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sulla base dei dati

evinti dalla tassazione dei coniugi IC 2018 del 27 maggio 2021 (doc. A2),

cresciuta incontestata in giudicato.

L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di

Fr. 3'578'959.- per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.-

conseguito dal marito all'estero (doc. 10).

Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha preso in considerazione

un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 116'250.- (Fr. 232'500 : 2 x 20) e una

sostanza di Fr. 1'789'479,50 (Fr. 3'578'959 : 2), per giungere a una sostanza

determinante di Fr. 4'114'479,50 e ha quindi fissato in Fr. 11'349,65 il

contributo AVS/AI/IPG complessivo dovuto per il 2018 dall'assicurata come

persona senza attività lucrativa (doc. 13).

Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1

LAVS) e corretta. Essendo la ricorrente senza attività lavorativa e non avendo

il marito pagato, in Svizzera (gli eventuali contributi pagati all'estero dal

marito non sono assimilati ai contributi versati in Svizzera e quindi l'assicurata

non può beneficiare dell'esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, che è

oggettivamente giustificato dalla circostanza che il proprio coniuge non

contribuisce al sistema assicurativo svizzero con l'eventuale pagamento dei

contributi al sistema previdenziale estero, cfr. STCA 30.2021.4 del 18 maggio

2021), almeno più del doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a

LAVS), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività

lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e

dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (art. 28

OAVS), indipendentemente dalla circostanza che nel 2018 vivevano separati (il

marito era all'estero). I redditi conseguiti sotto forma di rendita,

moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

2.7

Per quanto concerne il calcolo

effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 17 maggio 2022 (doc. 9),

presso l'Ufficio di tassazione competente, che il reddito d'altra fonte ritenuto di Fr. 232'500.- "si riferisce all'attività all'estero

del marito, esso è stato stabilito d'ufficio (cod. 168)" e che "La

sostanza estera è stata anch'essa valutata d'ufficio in CHF 3'000'000.-

(proprietà marito), i restanti CHF 578'959.- rappresentano la sostanza

immobiliare in Svizzera alla situazione 10.10.2018" (doc. 9).

L'autorità fiscale ha inoltre precisato che "I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede

di accertamento fiscale." (doc. 9).

Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di

rendite va intesa in senso lato e che include i redditi da attività

lucrativa conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione

svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1), e che quindi la metà del reddito da

attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito

proveniente da rendite, ne segue che l'amministrazione ha calcolato

correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2018 quale

persona senza attività lucrativa.

Va pure ritenuto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale che,

di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene

equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2015.30 del 15

gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11

maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10

dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).

2.8

I due certificati di

salario del 17 febbraio 2019 (docc. V/1 e V/2) per l'anno 2018 concernenti il

marito prodotti dalla ricorrente pendente causa non portano a una diversa

soluzione.

Il TCA rileva, al riguardo, che queste attestazioni

in inglese, non firmate, rilasciate da una società __________, recano la stessa

data e hanno identico contenuto, eccetto l'importo dello stipendio versato da

gennaio a dicembre 2018 a __________, che in una dichiarazione ammonta a __________

$ 208'000.- e in un'altra a __________ $ 217'750.-; accanto figura su entrambi

i certificati la cifra scritta a mano in matita di Fr. 27'500.-.

Come visto, però, quale reddito d'altra fonte,

tassato d'ufficio non avendo ottenuto la necessaria collaborazione da parte dei

contribuenti, l'autorità fiscale ha ritenuto un reddito da attività lucrativa

all'estero del marito pari a Fr. 232'500.-.

Sia che le predette attestazioni di salario siano

state trasmesse a suo tempo all'autorità fiscale ticinese e che quindi siano già

comprese nel summenzionato reddito, sia che le stesse non siano invece state

considerate ai fini della tassazione dei coniugi o non siano state ricevute, ad

ogni modo il Tribunale si attiene al risultato dell'accertamento che la Cassa

di compensazione, in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, ha effettuato il 10 maggio

2022.

presso il competente Ufficio di tassazione. In quell'occasione, infatti, l'autorità

fiscale ha ben spiegato la natura dei redditi - e della sostanza - dei coniugi

e da questi dati non v'è motivo di scostarsi.

2.9

Da quanto precede

discende che la Cassa di compensazione, a giusta ragione, ha preso in

considerazione, nel calcolo per determinare i contributi dovuti dalla

ricorrente per l'anno 2018 come persona senza attività lucrativa, sia il

reddito conseguito all'estero dal marito, sia la sostanza da esso detenuta all'estero,

valori stabiliti entrambi d'ufficio dall'autorità fiscale per assenza di

collaborazione da parte dei contribuenti.

Ne segue che il calcolo della Cassa che ha preso in

considerazione metà della sostanza netta dei coniugi, pari a Fr. 1'789'479,50,

cui ha aggiunto metà del reddito conseguito all'estero dal marito, pari a Fr. 116'250.-,

moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50, è

corretto e va tutelato (art. 28 cpv. 2-4 OAVS).

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione su

opposizione impugnata integralmente confermata.

L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3

; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti