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Decisione

30.2022.21

Contributi di persona senza attività lucrativa.La metà del reddito del marito conseguito all'estero va considerata come reddito conseguito in forma di rendita.Il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco è equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendite.Tassazione fiscali vincolanti

16 febbraio 2023Italiano23 min

un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.21

TB

Lugano

16 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 novembre 2022 emanata

da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione definitiva del 5

aprile 2022 (doc. 13) di fissazione dei contributi per persone senza attività

lucrativa per l'anno 2018, la Cassa CO 1 ha stabilito i contributi dovuti da RI

1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 in Fr. 11'349,65,

considerando un reddito sotto forma di rendita di Fr. 2'325'000.- (Fr. 116'250

x 20) e una sostanza netta al 31 ottobre 2018 di Fr. 1'789'479,50, per una

sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50.

Questa decisione sostituiva la precedente dell'8 aprile 2019.

Al netto dei contributi già versati (Fr. 406,55) e degli interessi

di mora (Fr. 1'086,70), l'importo da far pervenire alla Cassa entro il 5 maggio

2022 ammontava a Fr. 12'029,80.

1.2. All'opposizione dell'assicurata del

3 maggio 2022 (doc. 12), che ha sostenuto che nel 2018 il marito, all'estero,

ha guadagnato soltanto Fr. 30'000.- mentre lei non ha percepito alcun reddito,

ha fatto seguito il 17 maggio 2022 (doc. 9), a richiesta della Cassa (doc. 10),

la conferma dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ che il

reddito d'altra fonte di Fr. 232'500, stabilito d'ufficio così come la sostanza

di Fr. 3'000'000.-, si riferiva all'attività all'estero del marito, e i

restanti Fr. 578'959.- rappresentavano la sostanza immobiliare in Svizzera.

1.3. Una prima decisione su opposizione,

del 22 giugno 2022 (doc. 6), non è pervenuta all'opponente domiciliata all'estero

ed è ritornata alla Cassa (doc. 5) che, il 20 settembre 2022 (doc. 4), le ha

notificato, all'indirizzo presso dei parenti nel Cantone, la medesima fattura

di chiusura per l'anno 2018, ma maggiorata di Fr. 20.- per le spese di diffida

(Fr. 12'049,80).

L'opposizione del 4 ottobre 2022 (doc. 3) dell'assicurata è stata

respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 10

novembre 2022 (doc. A1), che le è stata notificata all'estero (doc. 1). Secondo

giurisprudenza, la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito

all'estero rappresenta un reddito proveniente da rendite e va considerato

oggetto di contribuzione; inoltre, la sostanza e il reddito conseguito dai

coniugi sotto forma di rendita devono essere addizionati. Considerato che la

tassazione fiscale è vincolante ed è cresciuta incontestata in giudicato, la

Cassa ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2018.

1.4. Con ricorso del 3 dicembre 2022

(doc. I) RI 1 ha evidenziato di avere presentato la dichiarazione d'imposta 2018

con importi diversi da quelli ritenuti dall'Ufficio di tassazione, esponendo un

reddito imponibile nel nostro Cantone di Fr. 12'600.- (doc. A2). Nel 2018 il

marito è andato all'estero per fare un'esperienza di vita e ha guadagnato meno

di Fr. 30'000.-, quindi non il reddito di Fr. 228'896.- considerato dall'autorità

fiscale (doc. A3), reddito che è servito per il vitto e l'alloggio, le spese

quotidiane, ecc. A suo dire, l'Ufficio di tassazione ha approfittato della loro

assenza per inserire nella dichiarazione delle cifre inesatte e inventato ma,

essendo in viaggio, non hanno potuto fare reclamo.

Inoltre, non hanno esposto i Fr. 30'000.- incassati all'estero perché

credevano di dovere dichiarare solo gli importi percepiti in Svizzera visto che

il marito non era più domiciliato qui.

La ricorrente ha infine osservato come sia inaccettabile dovere

versare contributi di oltre il 50% del reddito conseguito nel 2018, calcolati

sui nove mesi trascorsi in Svizzera senza lavorare.

1.5. Nella risposta del 30 dicembre 2022

(doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che l'opponente è stata affiliata

nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1°

gennaio 2017 e che, in quanto, tale era tenuta a pagare i contributi sulla

sostanza e sui redditi conseguiti in forma di pensioni (art. 10 LAVS) secondo

quanto disposto dagli articoli 28 e 29 OAVS.

Considerato che ha stabilito i contributi della ricorrente in base

ai dati forniti dall'autorità fiscale, che sono vincolanti (art. 23 cpv. 4

OAVS), la Cassa ha interpellato il competente Ufficio di tassazione sulla

correttezza di questi dati, il quale ha confermato che la sostanza estera è

stata valutata d'ufficio così come il reddito d'altra fonte riferito all'attività

svolta all'estero dal marito.

La Cassa ha perciò confermato la decisione su opposizione.

1.6. Il 10 gennaio 2023 (doc. V) la

ricorrente ha prodotto due conferme dello stipendio percepito dal marito nel

2018 (docc. V1 e V/2), pari a Fr. 27'500.-.

1.7. La Cassa di compensazione ha

ribadito il 16 gennaio 2023 (doc. VII) che i contributi sono stati calcolati

sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e

sulla sostanza al 31 dicembre 2018. Ricordato l'art. 29 cpv. 4 e cpv. 5 OAVS

sul reddito conseguito sotto forma di rendita e che la tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà, l'amministrazione ha ribadito di avere accertato

presso l'autorità fiscale la presenza di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.-

valutato d'ufficio, poiché "I contribuenti

non sono mai stati collaborativi in sede di accertamento fiscale.".

Poiché il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dall'autorità fiscale è

equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita, il calcolo dei

contributi quale persona senza attività lucrativa è corretto.

1.8. La ricorrente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente

in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non

esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio

dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine

del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di

sesso maschile.

Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il

contributo minimo è di 422 franchi (nel 2018: Fr. 392.-); il contributo massimo

corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 422

franchi (nel 2018: Fr. 392.-), incluso il contributo di un eventuale datore di

lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio

federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali

dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività

lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo

minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31

dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza

attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto

sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite

finanziariamente da terzi (lett. c).

2.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per

le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è

previsto il contributo minimo annuo di 422 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2018:

392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito

conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non

rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (DTF 143 V 254).

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in

funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita

moltiplicato per 20.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore

nel 2018).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone

senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla

sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato

per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).

2.3. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale

federale ha costantemente interpretato la nozione di "reddito

conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non

dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo

irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto

che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito

determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF

141 V 186).

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione,

indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle

rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle

come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano

un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF

141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176).

La giurisprudenza del Tribunale federale considera come reddito

conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa,

conseguiti all'estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione

svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).

L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività

lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta reddito proveniente da rendite

e va considerato oggetto di contribuzione.

Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244,

l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata

riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS,

ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata

senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i

mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera

analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique

VSI 1999 pag. 207).

Nello stesso senso le Direttive sui lavoratori indipendenti e le

persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N.

2089 in fine, mentre il N. 2090 DIN elenca le prestazioni che non

rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di

rendite.

Per lo stesso motivo per sostanza ai sensi dell'art. 28

OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di

proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC

1952 pag. 94; Käser,

Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da

considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i

beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V

178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser,

Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i

relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni

della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361;

SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b;

DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un'attività lucrativa

è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere

sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29

settembre 2010, consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è

imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in

considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28

cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo

oggetto.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività

lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e

sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e

anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di

fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner

registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i

contributi (DTF 125 V 230; DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie,

domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e

risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo

di residenza alla luce del diritto comunitario (cfr. consid. 8.1). I contributi

versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi

svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 9)).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è

conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA H 199/00 del

18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.5. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali

(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19

novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle

autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).

Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di

Considerandi

rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della

sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,

ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione,

che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr.

invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai

sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF

141.

V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la

fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività

lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla

Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si

informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto

avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a

riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30

del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA

30.2012.26

del 26 novembre 2012).

Determinante per il calcolo del reddito conseguito

sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle

persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo

delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito

effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA

30.2012.26

del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei

contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N.

2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere

determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate

sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione

delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del

possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4

OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le

casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto

fiscale e in quello dell'AVS.").

2.6

Nel caso di specie, la Cassa ha

fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività

lucrativa a decorrere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sulla base dei dati

evinti dalla tassazione dei coniugi IC 2018 del 27 maggio 2021 (doc. A2),

cresciuta incontestata in giudicato.

L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di

Fr. 3'578'959.- per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.-

conseguito dal marito all'estero (doc. 10).

Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha preso in considerazione

un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 116'250.- (Fr. 232'500 : 2 x 20) e una

sostanza di Fr. 1'789'479,50 (Fr. 3'578'959 : 2), per giungere a una sostanza

determinante di Fr. 4'114'479,50 e ha quindi fissato in Fr. 11'349,65 il

contributo AVS/AI/IPG complessivo dovuto per il 2018 dall'assicurata come

persona senza attività lucrativa (doc. 13).

Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1

LAVS) e corretta. Essendo la ricorrente senza attività lavorativa e non avendo

il marito pagato, in Svizzera (gli eventuali contributi pagati all'estero dal

marito non sono assimilati ai contributi versati in Svizzera e quindi l'assicurata

non può beneficiare dell'esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, che è

oggettivamente giustificato dalla circostanza che il proprio coniuge non

contribuisce al sistema assicurativo svizzero con l'eventuale pagamento dei

contributi al sistema previdenziale estero, cfr. STCA 30.2021.4 del 18 maggio

2021), almeno più del doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a

LAVS), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività

lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e

dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (art. 28

OAVS), indipendentemente dalla circostanza che nel 2018 vivevano separati (il

marito era all'estero). I redditi conseguiti sotto forma di rendita,

moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

2.7

Per quanto concerne il calcolo

effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 17 maggio 2022 (doc. 9),

presso l'Ufficio di tassazione competente, che il reddito d'altra fonte ritenuto di Fr. 232'500.- "si riferisce all'attività all'estero

del marito, esso è stato stabilito d'ufficio (cod. 168)" e che "La

sostanza estera è stata anch'essa valutata d'ufficio in CHF 3'000'000.-

(proprietà marito), i restanti CHF 578'959.- rappresentano la sostanza

immobiliare in Svizzera alla situazione 10.10.2018" (doc. 9).

L'autorità fiscale ha inoltre precisato che "I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede

di accertamento fiscale." (doc. 9).

Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di

rendite va intesa in senso lato e che include i redditi da attività

lucrativa conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione

svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1), e che quindi la metà del reddito da

attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito

proveniente da rendite, ne segue che l'amministrazione ha calcolato

correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2018 quale

persona senza attività lucrativa.

Va pure ritenuto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale che,

di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene

equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2015.30 del 15

gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11

maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10

dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).

2.8

I due certificati di

salario del 17 febbraio 2019 (docc. V/1 e V/2) per l'anno 2018 concernenti il

marito prodotti dalla ricorrente pendente causa non portano a una diversa

soluzione.

Il TCA rileva, al riguardo, che queste attestazioni

in inglese, non firmate, rilasciate da una società __________, recano la stessa

data e hanno identico contenuto, eccetto l'importo dello stipendio versato da

gennaio a dicembre 2018 a __________, che in una dichiarazione ammonta a __________

$ 208'000.- e in un'altra a __________ $ 217'750.-; accanto figura su entrambi

i certificati la cifra scritta a mano in matita di Fr. 27'500.-.

Come visto, però, quale reddito d'altra fonte,

tassato d'ufficio non avendo ottenuto la necessaria collaborazione da parte dei

contribuenti, l'autorità fiscale ha ritenuto un reddito da attività lucrativa

all'estero del marito pari a Fr. 232'500.-.

Sia che le predette attestazioni di salario siano

state trasmesse a suo tempo all'autorità fiscale ticinese e che quindi siano già

comprese nel summenzionato reddito, sia che le stesse non siano invece state

considerate ai fini della tassazione dei coniugi o non siano state ricevute, ad

ogni modo il Tribunale si attiene al risultato dell'accertamento che la Cassa

di compensazione, in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, ha effettuato il 10 maggio

2022.

presso il competente Ufficio di tassazione. In quell'occasione, infatti, l'autorità

fiscale ha ben spiegato la natura dei redditi - e della sostanza - dei coniugi

e da questi dati non v'è motivo di scostarsi.

2.9

Da quanto precede

discende che la Cassa di compensazione, a giusta ragione, ha preso in

considerazione, nel calcolo per determinare i contributi dovuti dalla

ricorrente per l'anno 2018 come persona senza attività lucrativa, sia il

reddito conseguito all'estero dal marito, sia la sostanza da esso detenuta all'estero,

valori stabiliti entrambi d'ufficio dall'autorità fiscale per assenza di

collaborazione da parte dei contribuenti.

Ne segue che il calcolo della Cassa che ha preso in

considerazione metà della sostanza netta dei coniugi, pari a Fr. 1'789'479,50,

cui ha aggiunto metà del reddito conseguito all'estero dal marito, pari a Fr. 116'250.-,

moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50, è

corretto e va tutelato (art. 28 cpv. 2-4 OAVS).

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione su

opposizione impugnata integralmente confermata.

L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti