30.2022.21
Contributi di persona senza attività lucrativa.La metà del reddito del marito conseguito all'estero va considerata come reddito conseguito in forma di rendita.Il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco è equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendite.Tassazione fiscali vincolanti
16 febbraio 2023Italiano23 min
un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.21
TB
Lugano
16 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 novembre 2022 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione definitiva del 5
aprile 2022 (doc. 13) di fissazione dei contributi per persone senza attività
lucrativa per l'anno 2018, la Cassa CO 1 ha stabilito i contributi dovuti da RI
1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 in Fr. 11'349,65,
considerando un reddito sotto forma di rendita di Fr. 2'325'000.- (Fr. 116'250
x 20) e una sostanza netta al 31 ottobre 2018 di Fr. 1'789'479,50, per una
sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50.
Questa decisione sostituiva la precedente dell'8 aprile 2019.
Al netto dei contributi già versati (Fr. 406,55) e degli interessi
di mora (Fr. 1'086,70), l'importo da far pervenire alla Cassa entro il 5 maggio
2022 ammontava a Fr. 12'029,80.
1.2. All'opposizione dell'assicurata del
3 maggio 2022 (doc. 12), che ha sostenuto che nel 2018 il marito, all'estero,
ha guadagnato soltanto Fr. 30'000.- mentre lei non ha percepito alcun reddito,
ha fatto seguito il 17 maggio 2022 (doc. 9), a richiesta della Cassa (doc. 10),
la conferma dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ che il
reddito d'altra fonte di Fr. 232'500, stabilito d'ufficio così come la sostanza
di Fr. 3'000'000.-, si riferiva all'attività all'estero del marito, e i
restanti Fr. 578'959.- rappresentavano la sostanza immobiliare in Svizzera.
1.3. Una prima decisione su opposizione,
del 22 giugno 2022 (doc. 6), non è pervenuta all'opponente domiciliata all'estero
ed è ritornata alla Cassa (doc. 5) che, il 20 settembre 2022 (doc. 4), le ha
notificato, all'indirizzo presso dei parenti nel Cantone, la medesima fattura
di chiusura per l'anno 2018, ma maggiorata di Fr. 20.- per le spese di diffida
(Fr. 12'049,80).
L'opposizione del 4 ottobre 2022 (doc. 3) dell'assicurata è stata
respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 10
novembre 2022 (doc. A1), che le è stata notificata all'estero (doc. 1). Secondo
giurisprudenza, la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito
all'estero rappresenta un reddito proveniente da rendite e va considerato
oggetto di contribuzione; inoltre, la sostanza e il reddito conseguito dai
coniugi sotto forma di rendita devono essere addizionati. Considerato che la
tassazione fiscale è vincolante ed è cresciuta incontestata in giudicato, la
Cassa ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2018.
1.4. Con ricorso del 3 dicembre 2022
(doc. I) RI 1 ha evidenziato di avere presentato la dichiarazione d'imposta 2018
con importi diversi da quelli ritenuti dall'Ufficio di tassazione, esponendo un
reddito imponibile nel nostro Cantone di Fr. 12'600.- (doc. A2). Nel 2018 il
marito è andato all'estero per fare un'esperienza di vita e ha guadagnato meno
di Fr. 30'000.-, quindi non il reddito di Fr. 228'896.- considerato dall'autorità
fiscale (doc. A3), reddito che è servito per il vitto e l'alloggio, le spese
quotidiane, ecc. A suo dire, l'Ufficio di tassazione ha approfittato della loro
assenza per inserire nella dichiarazione delle cifre inesatte e inventato ma,
essendo in viaggio, non hanno potuto fare reclamo.
Inoltre, non hanno esposto i Fr. 30'000.- incassati all'estero perché
credevano di dovere dichiarare solo gli importi percepiti in Svizzera visto che
il marito non era più domiciliato qui.
La ricorrente ha infine osservato come sia inaccettabile dovere
versare contributi di oltre il 50% del reddito conseguito nel 2018, calcolati
sui nove mesi trascorsi in Svizzera senza lavorare.
1.5. Nella risposta del 30 dicembre 2022
(doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che l'opponente è stata affiliata
nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1°
gennaio 2017 e che, in quanto, tale era tenuta a pagare i contributi sulla
sostanza e sui redditi conseguiti in forma di pensioni (art. 10 LAVS) secondo
quanto disposto dagli articoli 28 e 29 OAVS.
Considerato che ha stabilito i contributi della ricorrente in base
ai dati forniti dall'autorità fiscale, che sono vincolanti (art. 23 cpv. 4
OAVS), la Cassa ha interpellato il competente Ufficio di tassazione sulla
correttezza di questi dati, il quale ha confermato che la sostanza estera è
stata valutata d'ufficio così come il reddito d'altra fonte riferito all'attività
svolta all'estero dal marito.
La Cassa ha perciò confermato la decisione su opposizione.
1.6. Il 10 gennaio 2023 (doc. V) la
ricorrente ha prodotto due conferme dello stipendio percepito dal marito nel
2018 (docc. V1 e V/2), pari a Fr. 27'500.-.
1.7. La Cassa di compensazione ha
ribadito il 16 gennaio 2023 (doc. VII) che i contributi sono stati calcolati
sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e
sulla sostanza al 31 dicembre 2018. Ricordato l'art. 29 cpv. 4 e cpv. 5 OAVS
sul reddito conseguito sotto forma di rendita e che la tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà, l'amministrazione ha ribadito di avere accertato
presso l'autorità fiscale la presenza di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.-
valutato d'ufficio, poiché "I contribuenti
non sono mai stati collaborativi in sede di accertamento fiscale.".
Poiché il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dall'autorità fiscale è
equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita, il calcolo dei
contributi quale persona senza attività lucrativa è corretto.
1.8. La ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente
in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non
esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine
del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di
sesso maschile.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività
lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il
contributo minimo è di 422 franchi (nel 2018: Fr. 392.-); il contributo massimo
corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 422
franchi (nel 2018: Fr. 392.-), incluso il contributo di un eventuale datore di
lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio
federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali
dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività
lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo
minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31
dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto
sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite
finanziariamente da terzi (lett. c).
2.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per
le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di 422 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2018:
392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito
conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non
rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in
funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita
moltiplicato per 20.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività
lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in
forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va
addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito
annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere
arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore
nel 2018).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma
di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno
civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante
il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo
il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso
del coniuge.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni
sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone
senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).
2.3. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31
dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è
convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.
2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto
dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita
incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il
calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere
equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente
tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di
contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in
questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili
per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.
7 prima frase OAVS).
2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale
federale ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF
141 V 186).
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle
come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano
un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF
141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176).
La giurisprudenza del Tribunale federale considera come reddito
conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa,
conseguiti all'estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione
svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).
L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività
lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta reddito proveniente da rendite
e va considerato oggetto di contribuzione.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244,
l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata
riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS,
ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata
senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i
mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera
analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique
VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso le Direttive sui lavoratori indipendenti e le
persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N.
2089 in fine, mentre il N. 2090 DIN elenca le prestazioni che non
rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di
rendite.
Per lo stesso motivo per sostanza ai sensi dell'art. 28
OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di
proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC
1952 pag. 94; Käser,
Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da
considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i
beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V
178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser,
Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i
relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni
della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361;
SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b;
DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un'attività lucrativa
è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere
sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29
settembre 2010, consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è
imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in
considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28
cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo
oggetto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività
lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e
anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
347 N. 25 ad art. 10 LAVS).
Questa regola vale anche nei casi di separazione di
fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner
registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i
contributi (DTF 125 V 230; DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie,
domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e
risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo
di residenza alla luce del diritto comunitario (cfr. consid. 8.1). I contributi
versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi
svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 9)).
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è
conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA H 199/00 del
18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.5. Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali
(STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19
novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle
autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire
adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).
Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di
Considerandi
rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della
sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,
ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione,
che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr.
invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai
sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF
141.
V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la
fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività
lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla
Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si
informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto
avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a
riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30
del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA
30.2012.26
del 26 novembre 2012).
Determinante per il calcolo del reddito conseguito
sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle
persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo
delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito
effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA
30.2012.26
del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei
contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N.
2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere
determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate
sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione
delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del
possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4
OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le
casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto
fiscale e in quello dell'AVS.").
2.6
Nel caso di specie, la Cassa ha
fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività
lucrativa a decorrere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sulla base dei dati
evinti dalla tassazione dei coniugi IC 2018 del 27 maggio 2021 (doc. A2),
cresciuta incontestata in giudicato.
L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di
Fr. 3'578'959.- per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.-
conseguito dal marito all'estero (doc. 10).
Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha preso in considerazione
un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 116'250.- (Fr. 232'500 : 2 x 20) e una
sostanza di Fr. 1'789'479,50 (Fr. 3'578'959 : 2), per giungere a una sostanza
determinante di Fr. 4'114'479,50 e ha quindi fissato in Fr. 11'349,65 il
contributo AVS/AI/IPG complessivo dovuto per il 2018 dall'assicurata come
persona senza attività lucrativa (doc. 13).
Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1
LAVS) e corretta. Essendo la ricorrente senza attività lavorativa e non avendo
il marito pagato, in Svizzera (gli eventuali contributi pagati all'estero dal
marito non sono assimilati ai contributi versati in Svizzera e quindi l'assicurata
non può beneficiare dell'esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, che è
oggettivamente giustificato dalla circostanza che il proprio coniuge non
contribuisce al sistema assicurativo svizzero con l'eventuale pagamento dei
contributi al sistema previdenziale estero, cfr. STCA 30.2021.4 del 18 maggio
2021), almeno più del doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività
lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e
dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (art. 28
OAVS), indipendentemente dalla circostanza che nel 2018 vivevano separati (il
marito era all'estero). I redditi conseguiti sotto forma di rendita,
moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).
2.7
Per quanto concerne il calcolo
effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 17 maggio 2022 (doc. 9),
presso l'Ufficio di tassazione competente, che il reddito d'altra fonte ritenuto di Fr. 232'500.- "si riferisce all'attività all'estero
del marito, esso è stato stabilito d'ufficio (cod. 168)" e che "La
sostanza estera è stata anch'essa valutata d'ufficio in CHF 3'000'000.-
(proprietà marito), i restanti CHF 578'959.- rappresentano la sostanza
immobiliare in Svizzera alla situazione 10.10.2018" (doc. 9).
L'autorità fiscale ha inoltre precisato che "I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede
di accertamento fiscale." (doc. 9).
Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di
rendite va intesa in senso lato e che include i redditi da attività
lucrativa conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione
svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1), e che quindi la metà del reddito da
attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito
proveniente da rendite, ne segue che l'amministrazione ha calcolato
correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2018 quale
persona senza attività lucrativa.
Va pure ritenuto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale che,
di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene
equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2015.30 del 15
gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11
maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10
dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).
2.8
I due certificati di
salario del 17 febbraio 2019 (docc. V/1 e V/2) per l'anno 2018 concernenti il
marito prodotti dalla ricorrente pendente causa non portano a una diversa
soluzione.
Il TCA rileva, al riguardo, che queste attestazioni
in inglese, non firmate, rilasciate da una società __________, recano la stessa
data e hanno identico contenuto, eccetto l'importo dello stipendio versato da
gennaio a dicembre 2018 a __________, che in una dichiarazione ammonta a __________
$ 208'000.- e in un'altra a __________ $ 217'750.-; accanto figura su entrambi
i certificati la cifra scritta a mano in matita di Fr. 27'500.-.
Come visto, però, quale reddito d'altra fonte,
tassato d'ufficio non avendo ottenuto la necessaria collaborazione da parte dei
contribuenti, l'autorità fiscale ha ritenuto un reddito da attività lucrativa
all'estero del marito pari a Fr. 232'500.-.
Sia che le predette attestazioni di salario siano
state trasmesse a suo tempo all'autorità fiscale ticinese e che quindi siano già
comprese nel summenzionato reddito, sia che le stesse non siano invece state
considerate ai fini della tassazione dei coniugi o non siano state ricevute, ad
ogni modo il Tribunale si attiene al risultato dell'accertamento che la Cassa
di compensazione, in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, ha effettuato il 10 maggio
2022.
presso il competente Ufficio di tassazione. In quell'occasione, infatti, l'autorità
fiscale ha ben spiegato la natura dei redditi - e della sostanza - dei coniugi
e da questi dati non v'è motivo di scostarsi.
2.9
Da quanto precede
discende che la Cassa di compensazione, a giusta ragione, ha preso in
considerazione, nel calcolo per determinare i contributi dovuti dalla
ricorrente per l'anno 2018 come persona senza attività lucrativa, sia il
reddito conseguito all'estero dal marito, sia la sostanza da esso detenuta all'estero,
valori stabiliti entrambi d'ufficio dall'autorità fiscale per assenza di
collaborazione da parte dei contribuenti.
Ne segue che il calcolo della Cassa che ha preso in
considerazione metà della sostanza netta dei coniugi, pari a Fr. 1'789'479,50,
cui ha aggiunto metà del reddito conseguito all'estero dal marito, pari a Fr. 116'250.-,
moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50, è
corretto e va tutelato (art. 28 cpv. 2-4 OAVS).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione su
opposizione impugnata integralmente confermata.
L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo, cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti