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Decisione

30.2022.5

Richiesta di posticipare l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia. La domanda nel preciso caso di specie è tempestiva. La Cassa avrebbe dovuto debitamente informare l'assicurato, che si era rivolto all'amministrazione, indicando la sua volontà di rinvio del diritto alla prestazione

11 aprile 2022Italiano24 min

rendita grazie all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.5

cs

Lugano

11 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1955, il 25 gennaio 2021 si è rivolto alla Cassa CO 1 affermando che “vorrei

rinviare la mia rendita, di almeno 1 anno. La mia intenzione sarebbe di andare

in pensione fine novembre o a fine dicembre 2021. Devo ancora decidere la data

esatta per chiudere la mia ditta”. Egli ha inoltre precisato di aver

lavorato anche in Italia ed ha posto alcune domande in merito alla possibilità

di percepire una rendita anche dall’estero (doc. 1).

1.2. Il 1° febbraio 2021 la Cassa CO

1 ha trasmesso a RI 1 uno scritto intitolato “richiesta di una rendita di

vecchiaia”, indicando che “in allegato le inviamo un formulario

“Richiesta di una rendita di vecchiaia” da riempire e ritornare per il tramite

dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio. Allegato anche il

formulario per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS” (doc. 2).

1.3. Il 24/30 novembre 2021 (cfr.

doc. 6) la Cassa CO 1 ha ricevuto da RI 1 il modulo “richiesta di una

rendita di vecchiaia”, debitamente compilato, con l’indicazione che l’interessato

vuole posticipare l’inizio del diritto alla rendita (punto. 8.2, doc. 6: “vado

in pensione il 30.11.2021”). Al formulario ha allegato una lettera dove ha affermato

che come “preavvisato inizio 2021, ho rinviato la mia pensione fino in data

30.11.2021. Ho deciso di andare in pensione il 01.12.2021” (doc. 6-11/11).

1.4. Con scritto del 30 novembre

2021 RI 1 si è rivolto all’amministrazione, rilevando di aver ricevuto una

chiamata dalla Cassa secondo cui la sua richiesta di posticipare la rendita dal

1° giugno 2020 al 30 novembre 2021 non può essere accettata “in quanto non

esiste un dossier […]”. L’assicurato ha affermato:

" Avevo

inviato per raccomandata in data 25.01.2021 una lettera con la mia richiesta di

posticipare la mia rendita per fine novembre o dicembre 2021. In seguito avevo

ricevuto da parte vostra una lettera con formulari allegati, che concerne “richiesta

di una rendita di vecchiaia” (vedi copia allegato).

Vi ho ritornato la richiesta per una rendita di

vecchiaia in novembre 2021, quando ho saputo quando potevo andare in pensione

(01.12.2021).

Su la vostra lettera non era indicato che il

formulario doveva essere ritornato anche per il rinvio o entro una data. Per me

era chiaro che i formulari nominati nella lettera come “Richiesta di una

rendita di vecchiaia” erano da ritornare quando richiedevo la rendita di

vecchiaia e non prima. Non noto in nessuna parte che la nostra lettera

raccomandata del 25.01.2021, non viene accettata per il rinvio della mia AVS.

Inoltre la lettera della signora __________, fa riferimento a una richiesta di

una rendita di vecchiaia, e non a un rinvio della pensione.

Richiedo che il mio dossier viene elaborato come da me

richiesto, come AVS rinviato di 1 anno 6 mesi, con un aumento della mia rendita

di 8%. Non e la mia intenzione di avere lavorato durante questi 18 mesi, per

ricevere degli importi AVS retroattivi.” (doc. 7)

1.5. Con decisione del 10 dicembre

2021 (doc. 13), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2022

(doc. 19), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta dell’assicurato di

posticipare il versamento della rendita AVS. L’amministrazione rileva in sostanza

che al punto 8.2 del formulario per la richiesta di una rendita AVS è

chiaramente indicato che il rinvio può essere fatto valere solo entro un anno

dal raggiungimento dell’età di pensionamento e il versamento della rendita può

essere rinviato di al minimo un anno e al massimo 5 anni. È inoltre indicato

che per maggiori informazioni è possibile consultare l’Opuscolo 3.04 “Riscossione

flessibile della rendita”. La Cassa evidenzia inoltre che in applicazione

dell’art. 67 cpv. 2 OAVS sul sito __________ vengono regolarmente pubblicate

informazioni aggiornate, tra cui quelle relative al termine da rispettare per

il deposito della domanda di rendita di vecchiaia posticipata. Le stesse

informazioni sono desunte dal sito del centro d’informazione AVS/AI.

1.6. RI 1, rappresentato da RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, richiamando

l’incarto della Cassa e chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata poiché l’interessato ha validamente rinviato di 18 mesi l’inizio del

godimento della rendita di vecchiaia (doc. I). Rammentata la fattispecie, le

norme applicabili e la giurisprudenza, il ricorrente rileva di aver

tempestivamente indicato di voler rinviare l’inizio del versamento della

prestazione tramite la raccomandata del 25 gennaio 2021 e di aver creduto che

il formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia”, considerata la

denominazione dello stesso, gli fosse stato inviato per compilarlo al momento

in cui avesse deciso di richiedere il pagamento della prestazione. Ciò che ha

fatto nel mese di novembre 2021, chiedendo il versamento dal 1° dicembre 2021.

Secondo l’insorgente il testo di legge impone la forma scritta per la richiesta

di rinvio, ma non richiede l’utilizzo di uno specifico formulario, come del resto

già deciso dal TCA con STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 al consid. 2.13.

Anche se la dichiarazione del 25 gennaio 2021 non rispettasse le esigenze di

forma, questa data sarebbe determinante per quanto concerne l’osservanza del

termine, ciò anche sulla base dell’art. 29 cpv. 2 LPGA. Egli ritiene inoltre

che vi sia una violazione dei principi del divieto di formalismo eccessivo e di

arbitrio (art. 9 cost. fed.).

1.7. Con risposta del 10 marzo

2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 propone la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

in diritto

2.1. Giusta

l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le

persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che

esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri

che lavorano all'estero a determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv.

1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono

Fatti

i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di

vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art.

18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a

LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla

rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui

è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte

del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

2.2. La LAVS dà la possibilità di

rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della

rendita grazie all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la

retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances

sociales” in: SJ 2016 II p. 95-124).

L'art. 39 LAVS

regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

"

1 Le persone aventi diritto a una rendita di

vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,

l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante

tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

Considerandi

2.

La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per

superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della

prestazione non ricevuta.

3.

Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme,

le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura.

Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

Gli art. 55bis-55quater

OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57

OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza

9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

L'art. 55ter OAVS

stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da

1.

a 5) di rinvio e l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui

tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

" 1

Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il

raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1

LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio

del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu

presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le

disposizioni generali vigenti.

2.

La revoca va fatta per iscritto.

3.

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese

seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4.

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta

la revoca del rinvio."

Con sentenza 9C_531/2020

del 17 dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha

stabilito che il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1

seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla

rendita è conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).

Circa la prova della

tempestività della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.

Il calcolo

anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la

riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a

LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59

OAVS).

Quanto

all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto

alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere

presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e

seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla

richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge,

i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i

terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro

mani.

Per l’art. 67 cpv. 1bis

OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere

il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non

può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno

almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,

richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni

di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

Va ancora rilevato che

secondo il marginale 6307 delle direttive sulle rendite (DR), nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2015, il beneficiario della rendita deve far valere il

diritto al rinvio tramite il modulo <<Richiesta di una rendita di

vecchiaia>> (318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della

cifra 8.2 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il

beneficiario rinunci al rinvio.

Per il marginale 6308 DR

il rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.

2.3

In concreto l’insorgente, nato il

__________ 1955, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2020, con

possibilità di chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio del godimento della

rendita entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio

(art. 55quater cpv. 1 OAVS), per un lasso di tempo massimo di 5 anni

(art. 39 cpv. 1 LAVS).

Nel caso di specie il

ricorrente, con raccomandata del 25 gennaio 2021, ossia entro il termine di cui

all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS, ha scritto alla Cassa

di compensazione che “vorrei rinviare la mia rendita, di almeno 1

anno. La mia intenzione sarebbe di andare in pensione fine novembre o a fine

dicembre 2021. Devo ancora decidere la data esatta per chiudere la mia ditta”.

Egli ha inoltre affermato:

" Prima di

arrivare in Svizzera nel __________, ho lavorato per circa 14-15 anni in

Italia, dove ho pagato i contributi per la pensione italiana. In questo caso,

la Svizzera interviene per la pensione anche in Italia presso la INPS o cosa

dovrei fare personalmente e quando? Esiste un Ente speciale in Svizzera per

questa mia richiesta o viene elaborato la domanda da voi? Ho la nazionalità

Svizzera e Italiana e sono domiciliato in Svizzera. Non ho intenzione di

ritornare in Italia dopo la mia pensione. Ad oggi non percepisco nessuna

pensione da parte della Svizzera ne da parte del Italia. La Svizzera ha Accordi

Bilaterali con l’Italia e quali?

Aspetto volentieri una vostra conferma per iscritto, che avete

presa nota della mia decisione di rinviare la mia pensione e una risposta in

merito la pensione italiana all’indirizzo suddetto” (doc. 1)

Il 1° febbraio 2021,

tramite una lettera intitolata “richiesta di una rendita di vecchiaia”

la Cassa di compensazione si è rivolta a RI 1 affermando che “in allegato le

inviamo un formulario “Richiesta di una rendita di vecchiaia” da riempire e

ritornare per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio.

Allegato anche il formulario per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS”

(doc. 2).

Nel corso del mese di

novembre 2021 RI 1 ha trasmesso alla Cassa CO 1 il formulario “richiesta di

una rendita di vecchiaia”, debitamente compilato, con l’indicazione di

voler posticipare l’inizio del diritto alla rendita (doc. 6, punto 8.2). Al

formulario ha allegato una lettera dove ha affermato che come “preavvisato

inizio 2021, ho rinviato la mia pensione fino in data 30.11.2021. Ho deciso di

andare in pensione il 01.12.2021” (doc. 6-11/11).

La Cassa di compensazione

ha ritenuto la richiesta di rinvio tardiva, poiché trasmessa solo nel mese di

novembre 2021, ossia oltre il termine di cui all’art. 55quater

cpv. 1 seconda frase OAVS.

2.4

Rammentato che, come emerge

anche dal marginale 6308 delle direttive sulle rendite il “rinvio può essere

fatto valere anche in forma di lettera” (cfr. anche STCA 30.2015.19 del 2

dicembre 2015, consid. 2.13: “[…] In concreto l’insorgente non ha comprovato

di aver inoltrato (tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei

termini di cui all’art. 55quater OAVS. Certo, come rileva l’assicurato (cfr.

ricorso al TF, pag. 5), questo disposto prevede che la dichiarazione di rinvio

sia presentata per iscritto ma non impone l’utilizzo di alcun formulario

specifico […]”; cfr. anche

DTF 147 V 70, consid. 3.1: “Es steht fest und ist unbestritten, dass

der Versicherte gegenüber der AHV den Aufschub seiner Altersrente erstmals im

September 2018 (mit dem Gesuch um Rentenvorausberechnung) thematisiert und

somit nicht innert der Ende 2016 abgelaufenen Frist von Art. 55quater Abs. 1 AHVV (SR 831.101)

schriftlich erklärt hat”), occorre stabilire se lo scritto del 25

gennaio 2021, inoltrato alla Cassa entro un anno dall'inizio del

periodo di rinvio (art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS), è

sufficiente per ritenere che l’insorgente ha chiesto tempestivamente il rinvio dell’inizio del godimento della rendita.

La

risposta è positiva.

L’assicurato,

nello scritto del 25 gennaio 2021, ha infatti manifestato chiaramente e senza

ambiguità la sua volontà di voler rinviare la percezione della rendita di

vecchiaia di “almeno 1 anno” e di avere l’intenzione di andare in

pensione a fine novembre 2021 o a fine dicembre 2021 (doc. 1).

È

vero che l’insorgente non ha indicato con precisione il periodo di rinvio della

rendita, lasciando aperta la possibilità di chiedere il rinvio fino al mese di

novembre 2021 o di dicembre 2021, poiché “devo ancora decidere la data

esatta per chiudere la mia ditta” (doc. 1).

Tuttavia,

ricevuto lo scritto dell’insorgente, semplice cittadino a digiuno di conoscenze

nelle assicurazioni sociali, la Cassa di compensazione, malgrado le numerose

domande ivi contenute, si è limitata, in uno scritto intitolato “richiesta

di una rendita di vecchiaia”, a trasmettere il formulario “da riempire e

ritornare per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio”,

oltra al modulo per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS”.

L’amministrazione,

malgrado le esplicite richieste dell’interessato e la chiara volontà di

rinviare il versamento della prestazione, è rimasta silente circa i termini per

ritornare il formulario debitamente compilato e non ha detto nulla circa la (eventuale)

mancata accettazione della sua dichiarazione di rinvio.

L’assicurato

poteva di conseguenza ritenere di essere stato tempestivo e sufficientemente

preciso nell’indicare, con due date alternative, la sua intenzione di rinviare

il versamento della rendita e, come da lui sostenuto, di aver ricevuto dalla

Cassa il formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia” alfine di

compilarlo al momento in cui avesse deciso la data esatta del rinvio del

pagamento della rendita di vecchiaia.

A

questo proposito non va dimenticato che per l’art. 27 cpv. 2 LPGA ognuno ha

diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e

obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali

gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.

Nel

caso di specie la Cassa, a fronte dello scritto del 25 gennaio 2021 del

ricorrente, non avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere, senza ulteriore

aggiunta, il modulo per la “richiesta di una rendita di vecchiaia”, ma,

se non avesse ritenuto sufficiente quanto contenuto nella lettera, avrebbe

dovuto indicare esplicitamente e chiaramente all’assicurato come avrebbe dovuto

agire per poter far valere i suoi diritti in buona e dovuta forma. Essa avrebbe

poi dovuto rispondere alle domande poste dall’assicurato in merito ai

contributi versati in Italia ed all’eventuale diritto alla pensione italiana.

Limitandosi

a trasmettere due formulari senza spendere alcuna ulteriore parola, salvo poi,

in un secondo tempo, ritenere tardiva la richiesta di rinvio poiché trasmessa

solo nel corso del mese di novembre 2021, l’amministrazione ha violato l’art.

27.

cpv. 2 LPGA.

A questo proposito il

Tribunale federale, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata

in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento,

in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TF ha tuttavia accolto

il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al

Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere

rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era

disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela

della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con sentenza C 36/06 del

16.

aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto

che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in

cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza di informazioni

in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla

legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In una sentenza 9C_97/2009

del 14 ottobre 2009 il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era

stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie

effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione

trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva

sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in

Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF

l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il

ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni.

La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le

norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto,

l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

Nella già

citata DTF 147 V 70, consid. 3.4, il Tribunale federale ha ribadito che

per poter far valere la propria buona fede è necessaria un’esplicita richiesta

di informazioni all’amministrazione.

Nel caso concreto, nella

misura in cui la Cassa non avesse ritenuto sufficientemente precisa la

richiesta dell’assicurato, poiché non aveva indicato il periodo esatto entro il

quale voleva rinviare il versamento della rendita di vecchiaia, avrebbe dovuto

reagire ed informare l’insorgente della necessità di essere più chiaro, tramite

la compilazione dell’allegato formulario, indicando i termini entro i quali il

modulo avrebbe dovuto essere ritornato.

Limitandosi a trasmettere

il formulario senza alcuna indicazione particolare, l’interessato poteva

partire da presupposto che la sua domanda fosse tempestiva.

Anche perché, l’art. 29 cpv. 3 LPGA prevede che se una domanda non rispetta le

esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto

riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o

inoltrata a tale servizio.

Quanto alla circostanza

che la Cassa di compensazione, conformemente all’art. 67 cpv. 2 OAVS, mediante

pubblicazioni in internet nel sito dell’IAS ha pubblicato informazioni

aggiornate anche in merito ai termini entro i quali far valere il rinvio della

rendita di vecchiaia, va rilevato che essa ha così adempiuto al suo dovere di

carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, come

previsto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA (cfr. anche DTF 147 V 70, consid. 3.4).

Questa norma prevede un

obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli

interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad

esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,

internet, ecc. (cfr. anche DTF 147 V 70, consid. 3.4).

Tale dovere, non va però

confuso con il diritto soggettivo e individuale di ogni assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso

preciso, che può essere fatto valere in giustizia e di cui al citato art. 27

cpv. 2 LPGA (Su questi aspetti cfr. in particolare STF C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131

V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STF C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung

von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS/RSAS

2002.

pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Alla luce di quanto sopra

esposto occorre concludere che il ricorrente, con lo scritto del 25 gennaio

2021, ha esercitato tempestivamente il suo diritto al rinvio della rendita di

vecchiaia.

Non deve pertanto essere

qui esaminato se l’amministrazione ha violato i principi del divieto di

formalismo eccessivo e del divieto di arbitrio.

La decisione su

opposizione impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché calcoli l’ammontare della rendita dell’insorgente,

tempestivamente posticipata, a far tempo dal 1° dicembre 2021.

All’assicurato,

rappresentato da RA 1, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 lett. g

LPGA).

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 25 febbraio 2022, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1.,

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. le sentenze 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti