30.2022.8
Conferma della qualifica di salario determinante su importi fatti valere quali spese. Nessuna sospensione in attesa dell'esito della vertenza penale
16 agosto 2022Italiano28 min
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.8
cs
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
marzo 2022 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su tassazione
d’ufficio del 17 novembre 2020 (doc. 2), confermata dalla decisione su
opposizione del 7 marzo 2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
paritetici dovuti dalla RI 1 per gli anni 2015, 2016 e 2017 sugli importi
percepiti da TERZ 1, nato nel 1962, socio e direttore con diritto di firma
individuale della società ricorrente, per un ammontare complessivo dovuto pari
a CHF 6'997.60.
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA conto la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento (doc. I).
La ricorrente sostiene che le
riprese sono il frutto di un accertamento sbrigativo e semplicistico della
Cassa e non tengono conto del fatto che TERZ 1 non ha conseguito alcun salario,
non è mai stato dipendente dalla società e che i prelievi da lui effettuati dal
conto della RI 1 costituiscono dei semplici rimborsi per spese personali, per
benzina e per pasti.
L’insorgente afferma di non
essere stata in grado di presentare la documentazione usualmente richiesta
poiché le persone che si occupavano della contabilità sono state oggetto, come
lo stesso TERZ 1, di un procedimento penale e la documentazione non è più
reperibile.
La società sostiene inoltre che
la decisione su opposizione impugnata non si è espressa in merito alla
richiesta di sospendere la procedura amministrativa in attesa dell’esito del
procedimento penale e non mette quindi in condizione l’insorgente di tutelare
la propria posizione in modo definitivo in quanto non vi sono ancora gli
estremi per chiarire nel dettaglio la reale situazione esistente.
La ricorrente evidenzia inoltre
che il decreto di accusa del 31 dicembre 2020 che condanna TERZ 1 ad una pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30 cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni per avere, tra l’altro,
omesso di annunciare alla Cassa di compensazione i prelievi da lui effettuati
sul conto corrente postale intestato a RI 1 a copertura delle proprie spese
vive (pasti, veicolo, ecc.), è stato oggetto di opposizione, non ancora evasa,
inoltrata l’8 gennaio 2021.
La Cassa non avrebbe pertanto
potuto esprimersi prima della fine del procedimento penale.
L’insorgente afferma infine che “l’attività
presso la RI 1 era per lui un diversivo e gli dava la possibilità di evadere
dalle proprie problematiche di salute che l’avevano portato ad ottenere una
rendita d’invalidità”.
1.3. Con risposta del 16 maggio 2022 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 24 maggio 2022 il Giudice
delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un termine scadente
il 14 luglio 2022 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti
e determinarsi in merito (doc. V).
1.5. Il 14 luglio 2022 l’avv. RA 1 ha
visionato gli atti e con scritto di medesima data ha affermato che TERZ 1 non
ha osservazioni da formulare e non postula l’acquisizione di eventuali
ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente si lamenta,
implicitamente, di una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la
Cassa “non si è minimamente chinata sull’ulteriore richiesta contenuta
nell’atto di opposizione ovvero quella di sospendere la procedura
amministrativa sintanto che non sarebbe terminata la procedura penale,
procedura nel corso della quale il signor TERZ 1 avrà la facoltà di chiarire la
propria posizione” (doc. I).
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
Fatti
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
La censura della ricorrente va respinta.
Infatti, da un’attenta lettura dell’opposizione del 30 novembre 2020,
completata il 21 dicembre 2020 in seguito all’ingiunzione della Cassa del 15
dicembre 2020 (doc. 3), non emerge che l’insorgente abbia esplicitamente
chiesto di sospendere la procedura in attesa dell’esito del procedimento
penale.
Nello scritto del 30 novembre 2020 TERZ 1 ([“vi scrivo a nome e per
conto del signor TERZ 1”]) si limita a ribadire, “conformemente a quanto
già [sic] indicato al Procuratore pubblico competente (…) di non aver mai
ricevuto dei salari e contesta quindi la tassazione d’ufficio da voi inviata”
ed afferma che il “presente scritto, in attesa di definire il tutto con le
competenti autorità penali, vale quale formale opposizione a norma di legge”.
Nel complemento del 21 dicembre 2020 oltre alla contestazione della
qualifica di salario degli importi percepiti, figura solo che “la
documentazione riguardante la società è stata versata agli atti e si trova
quindi presso il Ministero Pubblico a __________, documentazione che potrà essere
consultata al momento opportuno secondo procedura” e che “Mi sembra
comunque chiaro che, sintanto che non sarà stata evasa la procedura penale ed
il signor TERZ 1 avrà chiarito la sua posizione, non sarà possibile prendere
posizione in modo preciso e documentato in relazione alla vostra richiesta”.
Un’esplicita domanda di sospensione della procedura non è stata formulata.
In queste condizioni non vi sono motivi per ritenere una violazione del
diritto di essere sentita.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività
dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un
contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2019 applicabile al caso di specie [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1;
DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma prevede che è
prelevato un contributo del 4,35%).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende
inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le
provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per
vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4
LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante
le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore
di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque
tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica
con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),
incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono
state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS è
considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente
assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 LAVS. Per l’art. 12 cpv. 2
LAVS sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno
uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.
Per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro
quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese
generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono
spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della
propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario
determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e
per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali
indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.3. Conformemente
al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD,
sia nella versione rivista valida dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 che
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019), edite dall'UFAS, configurano, di
norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e
alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv.2 OAVS; v. anche marginali
3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.
anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46
pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per
il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di
domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di
formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e
materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale
del salariato.
Ai
sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese
generali:
- l’indennizzo
regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
- l’indennizzo
regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.
Di principio si deve dedurre
l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio
dell'attività professionale obbliga
il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del
9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.
3b).
Spetta poi al
datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere
verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute
(Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC
1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i
costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza
H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi
forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che
sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96
dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati
sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze
giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le
prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile
derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese
generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal
caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza
9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46
pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto
conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e
che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172;
RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.
140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può
quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili.
Alla luce del principio
inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid.
4).
2.4. In concreto dalle tavole
processuali emerge che l’amministrazione ha effettuato delle riprese salariali alla
società ricorrente per il periodo dal 2013 al 2017 relative ad importi percepiti
da TERZ 1 e sui quali non erano stati prelevati i contributi sociali (doc. III,
pag. 5).
La
Cassa ha ripreso CHF 3'500 nel 2013 (pari a CHF 528.30 di contributi e CHF
174.40 di interessi di mora), CHF 8'400 nel 2014 (pari a CHF 1'267.95 di
contributi e CHF 355.25 di interessi di mora), CHF 8'400 nel 2015 (pari a CHF
1'267.95 di contributi e CHF 291.85 di interessi di mora), CHF 21'253 nel 2016
(pari a CHF 3'197.30 di contributi e CHF 575.95 di interessi di mora), CHF
11'059 nel 2017 (pari a CHF 1'664.55 di contributi e CHF 0.00 di interessi di
mora).
Circa
la composizione degli importi, l’amministrazione ha rilevato che dal verbale di
interrogatorio del 27 febbraio 2020 innanzi al Ministero Pubblico è emerso che TERZ
1 ha effettuato prelievi mensili da conti della società pari a CHF 500 per
spese dell’auto e a CHF 200 per spese personali (pag. 9 e 10 del verbale, doc.
10) e che il 26 marzo 2020 è stato prodotto il bilancio e il conto economico
della società per gli anni dal 2014 al 2017 da cui emerge che per l’anno 2016 i
costi contabilizzati per auto e trasporto ammontano a CHF 12'853 e nel 2017 a
CHF 7'559.
Da
cui una ripresa, per gli anni litigiosi di CHF 8'400 (700 X 12 mesi) nel 2015,
CHF 21'253 (700 X 12 + 12'853) nel 2016 e CHF 11'059 (700 X 5 mesi + 7'559) nel
2017.
Dalla
documentazione prodotta si evince inoltre che la Cassa ha emesso le seguenti
decisioni:
- decisione di
risarcimento danni ai sensi degli art. 16 e 52 LAVS del 17 novembre 2020 per
gli anni 2013 e 2014 per l’importo di CHF 2'325.90 nei confronti della RI 1,
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 11);
- decisione
di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS del 9 luglio 2021 per gli anni
2013, 2014 e 2019 per l’importo di CHF 4'865.10 nei confronti di TERZ 1,
confermata dalla decisione su opposizione del 27 agosto 2021, cresciuta
incontestata in giudicato (doc. 13 e 14);
- decisione di
tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 38 OAVS del 17 novembre 2020 per gli
anni 2015, 2016 e 2017 nei confronti di RI 1, per l’importo di CHF 6'997.60,
confermata dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2022, qui impugnata.
Per
effettuare le riprese la Cassa si è fondata sulla documentazione contabile e
penale a sua disposizione (doc. 5 – 7/1-2).
L’amministrazione
è stata interpellata il 20 ottobre 2020 dal Ministero Pubblico, nell’ambito del
procedimento penale di cui all’INC.__________, sfociato nel decreto d’accusa
del 31 dicembre 2020 (DA __________) con cui TERZ 1 è stato messo in stato di
accusa per truffa, per ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione
sociale o dell’aiuto sociale e per ripetuta infrazione alla LF
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per aver omesso di
annunciare alla Cassa i prelievi da lui effettuati dal conto corrente intestato
alla RI 1, mediamente di CHF 700.- mensili, a titolo di copertura di sue spese
vive come pasti e costi legati all’utilizzo del veicolo aziendale a lui in uso,
sottraendosi in questo modo al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG dal 2013 al
Considerandi
2017.
per complessivi CHF 7'926.05.
Contro
il decreto d’accusa, l’8 gennaio 2021 è stata inoltrata opposizione (doc. C).
2.5
In concreto, la ricorrente chiede
che la procedura amministrativa sia sospesa in attesa dell’esito del
procedimento penale ritenuto come non vi siano ancora gli estremi per chiarire
nel dettaglio la reale situazione esistente e non sarebbe possibile per la
Cassa esprimersi compiutamente con una decisione di tassazione.
Secondo
giurisprudenza, di regola, qualora non vi sia ancora un giudizio penale,
l’amministrazione e, se del caso, il Tribunale delle assicurazioni devono
procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta di
restituzione, rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi si
fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF 138
V 74 consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid. 4a,
dove l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio in
ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle
assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle
norme di diritto penale; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014
confermata dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF
9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata
l’assenza di una sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle
assicurazioni per determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere
ad una valutazione preliminare o sospendere la procedura).
Con sentenza 8C_242/2015 del 19
gennaio 2016, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove era in discussione
la “decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore
della persona assicurata decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2
OAINF” (cfr. consid. 2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la
sospensione della procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il
Tribunale federale ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle
assicurazioni sociali non è generalmente legato da una sentenza penale,
pertanto una sospensione si giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.
Il giudice delle assicurazioni
sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice
penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate,
né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si
scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive
di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23
ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U
87, p. 56).
2.6
In
concreto, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, non vi è alcun motivo
per sospendere la procedura giudiziaria pendente innanzi a questo Tribunale in
attesa dell’esito del procedimento penale.
Il
TCA può infatti decidere in maniera autonoma se nel caso di specie gli importi
percepiti da TERZ 1 dal 2015 al 2017 e prelevati dal conto postale della
società ricorrente vanno qualificati di salario determinante, come stabilito
dalla Cassa, oppure se si tratta di spese non soggette al prelievo dei
contributi sociali come sostenuto con il ricorso. La qualifica della natura di
tali importi (salario determinante o spese deducibili dal salario) si fonda
infatti esclusivamente sulle norme del diritto delle assicurazioni sociali
(cfr. consid. 2.2 e 2.3).
Come
si vedrà qui di seguito agli atti è del resto stata prodotta tutta la
documentazione disponibile e necessaria per permettere a questo Tribunale di
decidere nel merito della vertenza.
L’esito del procedimento penale
nei confronti di TERZ 1 è irrilevante ai fini della procedura amministrativa.
2.7
Nel caso di specie l’insorgente
contesta le riprese effettuate sostenendo che sono il frutto di un accertamento
assolutamente sbrigativo e semplicistico della Cassa che non tiene conto delle
spese personali di TERZ 1. Secondo la ricorrente quest’ultimo non riceveva alcun
salario e non è mai stato dipendente della società.
A torto.
Nel verbale del 1° giugno 2017
dell’Ufficio __________, TERZ 1 ha confermato di essere socio e direttore con
firma individuale della RI 1 dal __________ e di occuparsi “della parte
amministrativa, controllo contabile, dell’elaborazione delle fatture, del
contatto con i clienti, stipulazione dei contratti, come pure del controllo
presso il magazzino di __________” (doc. 6).
Chiamato a quantificare in media
mensile le ore impiegate per svolgere le mansioni di cui sopra presso la
società ricorrente, TERZ 1 ha affermato di essere “presente
approssimativamente una quarantina di ore al mese presso RI 1, __________”
(doc. 6).
Alla questione di sapere se per
la sua funzione di socio e direttore con firma individuale e per le eventuali
mansioni finora svolte, ha percepito compensi/emolumenti, retribuzioni o altro,
l’interessato ha rilevato che “non ho mai percepito nulla, ma posso fare dei
prelevamenti dal conto postale della RI 1, __________”.
Alla domanda: “A quanto
ammontano circa in franchi i prelevamenti mensili che lei ha finora fatto dal
conto postale della RI 1, __________?”, il direttore ha risposto: “Finora
non ha mai percepito una retribuzione fissa, ma mensilmente ho finora avuto la
possibilità di prelevare direttamente dal conto postale della RI 1, __________,
la somma mensile di Fr. 500.- per spese dell’auto intestata alla RI 1, __________
che utilizzo, e Fr. 200.- per le mie spese personali”.
Egli ha pure confermato di
essersi occupato personalmente dell’assunzione, dal 10 febbraio 2017, di un
collaboratore della società, di aver stipulato il relativo contratto di lavoro
e di aver compilato il formulario individuale di domanda per frontaliere G
datato 7 febbraio 2017. TERZ 1 “personalmente” controlla “le ore di
lavoro svolte” da parte del dipendente della società e le consegna al
contabile che si occupa dell’elaborazione dei conteggi salariali mensili.
Dalle risposte fornite emerge
pure che l’altra socia della ricorrente non ha invece mai svolto alcuna
attività lavorativa all’interno della società (risposte, 23, 24 e 25; doc. 6).
Nell’interrogatorio del 27
febbraio 2020 innanzi all’allora Segretario giudiziario __________, agente su
delega del Procuratore Pubblico __________, TERZ 1 ha confermato il contenuto
del verbale dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nei passaggi riportati
nella STCA 32.2018.28 del 28 gennaio 2019 che lo concerne (doc. 10) ed ha
affermato che “attualmente prendo CHF 350.- per coprire le spese vive mentre
in precedenza era qualcosa in più, non ricordo con precisione, anche perché
variava ogni mese, ma era all’incirca CHF 500.-. Con spese vive intendo la
benzina per muovermi, i pasti e la possibilità di usare l’auto aziendale.”
Egli ha inoltre affermato che “Io, quando posso, le gestisco la ditta.
Faccio delle telefonate, passo in ditta e controllo l’operaio come peraltro ho
già detto all’Ufficio invalidità”, che “solo io ho la firma sui conti
della società presso __________” e che “stiamo attualmente cercando un
direttore in quanto io desidero uscire” (doc. 10, pag. 8, righe da 20 a
29).
Alla luce di quanto sopra
esposto, come peraltro già stabilito nella STCA 32.2018.28 del 28 gennaio 2019,
cresciuta incontestata in giudicato, il cui passaggio rilevante è stato ripreso
dalla Cassa in sede di risposta (doc. III), non vi è alcun dubbio che TERZ 1,
socio e direttore della società ne era a tutti gli effetti un suo dipendente. Questo
Tribunale ribadisce che sottoscrivere contratti di lavoro, richiedere permessi
di lavoro alle competenti autorità, occuparsi della sorveglianza del
lavoratore, tenere nota delle ore da quest’ultimo lavorate, controllare la
contabilità e le fatture emesse dalla Sagl, ricevere le telefonate dai clienti
e tenere i contatti con essi, non può di certo essere considerata come
un’attività di volontariato esente dall’essere ricompensata monetariamente. TERZ
1.
era a tutti gli effetti il deus ex machina della ricorrente ed i suoi
compiti non potevano non essere remunerati. Nell’evenienza concreta, però,
tutto ciò non avveniva apparentemente sotto forma di uno stipendio fisso, ma
mediante la possibilità che egli aveva – e metteva molto spesso in pratica - di
prelevare per sé direttamente dai conti a cui aveva accesso.
2.8
Accertato
che TERZ 1 nel periodo in esame ha lavorato per la RI 1 e ne era suo
dipendente, va ancora esaminato se l’ammontare del salario da lui conseguito, e
dunque della ripresa, è stato correttamente calcolato dall’amministrazione.
TERZ
1.
ha ammesso di aver effettuato prelievi mensili dai conti della società per
coprire le sue spese vive, e meglio CHF 200 per spese personali e CHF 500 per
spese dell’auto intestata alla società ricorrente (cfr. verbale del 1° giugno
2017.
dell’Ufficio __________: “[…] ma mensilmente ho finora avuto la
possibilità di prelevare direttamente dal conto postale della RI 1, __________
la somma mensile di Fr. 500.- per spese dell’auto intestata alla RI 1, __________
che utilizzo, e Fr. 200.- per le mie spese personali
[…]”). Egli ha
pure evidenziato che con spese vive, intende la benzina per muoversi, i pasti e
la possibilità di usare l’auto aziendale.
Da
cui l’importo di CHF 700 al mese calcolato dalla Cassa.
A
questo ammontare l’amministrazione ha aggiunto i costi contabilizzati dalla
società per auto e trasporto che nel 2016 ammontavano a CHF 12'853.53 e nel
2017.
a CHF 7'559.45 (cfr. doc. 11).
La
ripresa è corretta.
Infatti,
come rammenta il marginale 3002 DSD, le spese generali sono generate in
aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe sostenere in modo uguale o
analogo anche senza attività lucrativa. Le spese sostenute dal salariato per
la vita privata non sono dovute allo svolgimento della professione e non hanno
quindi carattere di spesa generale.
Inoltre,
per il marginale 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese
generali: (…) l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto
di lavoro abituale.
Infine,
secondo il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio
nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.
In concreto, le spese personali, sostenute per la vita privata di TERZ
1.
(come i CHF 200 per spese personali, le spese dei pasti o i CHF 500 per
l’utilizzo dell’auto per scopi privati), vanno riprese già solo per il motivo
che esse fanno parte senza alcun dubbio del reddito determinante (marg. 3002,
3006.
e 3010 DSD).
Come emerge dagli accertamenti della Cassa inoltre il dettaglio
delle schede contabili e i relativi giustificativi non sono a disposizione
neppure per quanto concerne i costi auto e di trasporto presenti nella
contabilità della ricorrente nel 2016 (CHF 12'853) e nel 2017 (CHF 7'559) e
fino al 9 febbraio 2017 la ricorrente non ha avuto dipendenti, oltre a TERZ 1.
L’insorgente non ha prodotto alcuna prova per rendere perlomeno
verosimile che le spese siano state effettivamente sostenute. Egli non ha
fornito indicazioni precise, non ha prodotto un conteggio esaurientemente dettagliato
e non ha allegato le relative pezze giustificative. La circostanza che la
documentazione rilevante non sarebbe più reperibile non è un motivo per
esimerlo dall’apportare le prove necessarie.
Del resto l’attività da lui svolta in favore della società
ricorrente e che consiste nel sottoscrivere contratti di lavoro, richiedere
permessi di lavoro alle competenti autorità, occuparsi della sorveglianza del
lavoratore, tenere nota delle ore da quest’ultimo lavorate, controllare la
contabilità e le fatture emessa dalla Sagl, ricevere le telefonate dai clienti
e tenere i contatti con essi, non necessita delle spese fatte valere
dall’interessato.
Non
vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dall’ammontare della ripresa
effettuata dalla Cassa.
La
qualifica di salario determinante degli importi fissati nella tassazione
d’ufficio, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, merita di
conseguenza piena conferma.
In
queste condizioni il ricorso va respinto.
2.9
L’art. 61
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 7 aprile 2022, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera
imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora
il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107]).
Ne discende che nel presente caso
non si riscuotono spese giudiziarie.
2.10
In data 14 luglio 2022, l’avv. RA 1,
rappresentante della società ricorrente, ha visionato l’incarto presso il TCA
(doc. V). Lo stesso giorno il medesimo avv. RA 1 ha indicato di aver proceduto
all’esame degli atti e di rappresentare anche TERZ 1, chiamato in causa (doc.
VI).
Ritenuto che l’allegata procura,
del 10 gennaio 2018, è tuttavia stata sottoscritta da TERZ 1 unicamente per la
pratica “contenzioso concernente la decisione di sospensione provvisionale
della rendita AI” (doc. VI/1) e non per la causa in esame, una copia della
presente sentenza sarà notificata direttamente anche a TERZ 1, che già aveva
ricevuto personalmente il decreto di chiamata in causa (cfr. anche, a proposito
della validità di una procura per una causa diversa da quella per la quale era
stata sottoscritta originariamente: STF 9C_183/2022 del 1° giugno 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti