30.2022.9
AGI negata dalla Cassa. Ricorso. Nuovi elementi probatori. Adesione della Cassa al gravame. Richiesta di decisione nel merito al TCA della ricorrente. Ricorso accolto. Rinvio atti per nuovo provvedimento dopo accertamenti
25 maggio 2022Italiano14 min
mediante la decisione 8 marzo 2022 che ha riconosciuto il diritto dell’assicurata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2022.9
IR/sc
Lugano
25
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2022 emanata da
CO 1
in materia di assegno per grandi invalidi AVS
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1949, beneficiaria di una rendita in base alla LAVS, ha presentato una
richiesta di assegno per grandi invalidi, istruita dalla Cassa ed evasa
mediante la decisione 8 marzo 2022 che ha riconosciuto il diritto dell’assicurata
ad un AGI di grado lieve a decorrere dal 1° novembre 2021 trascorso l’anno di
attesa per il sussistere di una dipendenza da terzi per vestirsi e svestirsi,
lavarsi e spostarsi rispettivamente stabilire contatti. L’assicurata,
rappresentata dalla figlia RA 1, si è opposta a questa decisione il 15 marzo
2022 postulando il riconoscimento di un AGI di grado medio.
B. Con
decisione su opposizione del 18 marzo 2022 la Cassa CO 1 ha respinto la
contestazione dell’assicurata con le seguenti motivazioni:
"
(…) Dagli atti emerge che l’assicurata - per il tramite della figlia
(RA 1) – ha compilato la "Richiesta: Assegno per grandi invalidi AVS"
(cfr. il punto 4.7 della stessa).
L'assicurata, alle domande
riguardanti la grande invalidità, ha affermato che essa necessita - dal mese di
novembre 2020 - dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tre atti
ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, cura del corpo e
spostarsi/mantenimento dei contatti sociali).
Va ancora rilevato che al punto 4.2.
del questionario l’assicurata ha affermato di necessitare di cure
infermieristiche di giorno (a far tempo dal mese di novembre 2020).
Infine, alla domanda "E
possibile rimanere da solo per almeno una o due ore al giorno?",
l’assicurata ha risposto in maniera affermativa.
Nella presente fattispecie, l’assicurata
- per il tramite di sua figlia RA 1 - ha risposto a tutte le domande,
univocamente. Non vi è pertanto motivo alcuno per non ritenere veridiche le
affermazioni contenute nel formulario di cui sopra. Tanto è vero che lo stesso
curante Dr. med. __________ della Clinica __________ ha confermato che le
indicazioni sulla grande invalidità fornite dall'assicurata con la propria richiesta
di prestazioni concordano con le sue constatazioni mediche (cfr. a tal
proposito l'annotazione 24.12.2021 del medico curante al punto 7.7).
Oltre a ciò, lo stesso Dr. med. __________
della Clinica __________ - in risposta ad un'esplicita richiesta
dell'amministrazione - ha chiaramente attestato in data 28.02.2022 che l’assicurata,
dal mese di novembre 2020, necessita dell'aiuto di terze persone per i tre atti
di vestirsi/svestirsi, cura del corpo e spostarsi.
Tali conclusioni non possono ora
venir modificate da quanto addotto dalla figlia dell'assicurata con la propria
opposizione datata 15 marzo 2022 (secondo la quale la Signora RI 1 - da almeno
un anno - necessiterebbe altresì dell'aiuto di terze persone per fare i propri
bisogni).
(…).
Oltre a ciò, nell'evenienza
concreta, l’assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre
eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie
argomentazioni. (…)” (Doc. A1)
C. Dissentendo
da queste conclusioni l’assicurata, sempre per il tramite della figlia RA 1, ha
impugnato il provvedimento dinanzi a questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni con gravame del 6 aprile 2022 in cui, minuziosamente, ripercorre
le difficoltà e gli impedimenti causati dalla patologia che l’affligge (doc.
I). Il gravame postula la rivalutazione della decisione impugnata.
Invitata
a prendere posizione in merito l’11 aprile 2022 (doc. III), la Cassa CO 1 ha
sottoposto la documentazione medica pervenuta tramite la rappresentante
dell’assicurata (prodotta al Tribunale cantonale delle assicurazioni) al Dr.
med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, per una nuova
valutazione (doc. IV/1). Questi ha concluso per la necessità di un’inchiesta a
domicilio (atto mai eseguito in precedenza) per determinare con la necessaria
chiarezza il grado di grande invalidità dell’assicurata.
Sulla
scorta di tale atto la Cassa CO 1 ha quindi proposto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni la retrocessione degli atti per lo svolgimento dei
necessari accertamenti in conformità con quanto suggerito dal SMR e
l’emanazione di una nuova decisione (doc. IV p. 2).
Invitata
a prendere posizione in merito l’assicurata, sempre per il tramite della
figlia, si è opposta all’esecuzione di una inchiesta a domicilio siccome la
patologia di cui soffre (malattia di Alzheimer) permette, a tratti, momenti di
autonomia che si alternano a momenti di dipendenza da terzi. La reale necessità
di assistenza non sarebbe appurabile mediante tale atto. Le osservazioni 23
maggio 2022 dell’assicurata (doc. VI) propongono una “controproposta”
destinata all’amministrazione: l’inchiesta a domicilio dovrebbe durare una
settimana (per almeno 4 ore al giorno). L’assicurata richiama la necessità poi
di sentire (interpellare) le badanti, assistenti e volontarie che la seguono,
rispettivamente il geriatra che la cura (Dr. __________). Le osservazioni del
23 maggio 2022 propongono poi l’invio dei protocolli del personale curante per
integrare le valutazioni necessarie a una decisione.
D. L’atto è
trasmesso alla Cassa in uno con la presente decisione. Non sono state acquisite
ulteriori prove.
in diritto
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
2.
Come
correttamente evoca la decisione su opposizione impugnata l'art. 43bis cpv. 1
LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del
mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento
in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un
anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv.
3.
LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,
quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di
grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo
34.
cpv. 5.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis
LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione
della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di
determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.
Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento
arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art.
46.
cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv.
2.
LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi
più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv.
1.
LPGA.
Sono accordati pagamenti
retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i
fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua
richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di
tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2
dell’art. 37 OAI, prevede che la grande invalidità è di grado
medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste
un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato
unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è
regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso
1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti
conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
La giurisprudenza ha precisato che
l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i
seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere
all'igiene personale (cura del corpo)
- andare
al gabinetto (fare i propri bisogni)
- spostarsi
(in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
3.
Nel
caso concreto, con il ricorso l’assicurata ha prodotto atti medici tali da
porre in dubbio la correttezza della decisione impugnata. L’assicuratore, in
luogo e vece di annullare il proprio provvedimento mediante l’atto di risposta
di causa, propone l’accoglimento del gravame e il rinvio degli atti. In
sostanza è proposto l’annullamento della decisione impugnata a fronte delle
argomentazioni mediche addotte con l’impugnativa.
Tale
soluzione appare corretta. La documentazione medica, d’avviso dello psichiatra
specialista SMR incaricato, è tale da imporre un’ulteriore verifica ed
approfondimento. Il suggerimento del dr. med. __________ è quello di allestire
un’inchiesta a domicilio per un concreto accertamento. A tale atto s’oppone
l’assicurata.
4.
La
decisione impugnata deve essere annullata siccome, come invocato dalla
ricorrente e confermato dal SMR, la documentazione medica prodotta agli atti
con il gravame non permette di ritenere che il provvedimento sia stato adottato
dopo le necessarie verifiche e gli approfondimenti che il caso impone. La
patologia, i suoi effetti e le capacità dell’assicurata di far fronte ai
bisogni elencati in precedenza vanno approfonditi. Mezzo idoneo per eseguire
l’accertamento è l’inchiesta a domicilio. Come suggerito dallo specialista.
A
questo proposito si annoti che, con sentenza 30.2019.21 del 18 novembre 2019
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva imposto alla Cassa di
svolgere un’inchiesta a domicilio per indagare adeguatamente le necessità
dell’assicurato. Quel giudizio era stato impugnato dalla Cassa al Tribunale
federale con l’argomento che la situazione era adeguatamente indagata e non
sussisteva il diritto dell’assicurato all’AGI. Il Tribunale federale (STF
9C_818/2019) ha respinto il ricorso dell’amministrazione.
5.
In
concreto la decisione impugnata va annullata. Gli atti rinviati alla Cassa
affinché verifichi le condizioni per il riconoscimento di un AGI
all’assicurata, riprendendo l’istruttoria della procedura. Il rinvio è aperto nel
senso che la Cassa potrà certamente procedere con l’inchiesta a domicilio
suggerita dal SMR ma procederà anche all’acquisizione delle ulteriori
informazioni utili al suo giudizio. L’offerta dei protocolli del personale che
segue l’assicurata (doc. VI pag. 2) potrebbe rivelarsi utile alla valutazione
del caso, gli stessi potranno, se del caso, essere raccolti dall’assistente
sociale che sarà chiamato/a a eseguire l’inchiesta a domicilio. Si annoti qui
che gli incaricati di svolgere tali inchieste sono persone debitamente formate,
cui sono note le caratteristiche delle patologie cui sono confrontati, e
l’assicurata non deve temere che un momento di lucidità – possibile nella
malattia di Alzheimer – possa essere in qualche modo frainteso. L’assicurata
potrà, se del caso e laddove lo ritenesse utile, fare allestire un rapporto di
dettaglio al geriatra curante dr. med. __________, da produrre alle Cassa CO 1.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso è accolto. La decisione impugnata annullata.
Gli atti rinviato alla Cassa per un approfondimento dell’istruttoria necessaria
e la resa di una nuova decisione. Resta, in ogni modo, garantito il diritto
(minimo) all’AGI di grado lieve in favore dell’assicurata. Non sono prelevate
tasse e spese, che permangono a carico dello Stato. Benché vincente in causa,
non essendo rappresentata da un legale, alla ricorrente non sono assegnate
ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso formulato il 6 aprile 2022 da RI 1, __________ contro la decisione resa
su opposizione il 18 marzo 2022 dalla Cassa CO 1 è accolto.
2. La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il
completamento degli accertamenti e la resa di una nuova decisione sulla
richiesta di AGI dell’assicurata.
3. Alla
ricorrente è comunque garantito il diritto all’AGI di grado lieve riconosciuto
dalla Cassa.
4. Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti