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Decisione

30.2022.9

AGI negata dalla Cassa. Ricorso. Nuovi elementi probatori. Adesione della Cassa al gravame. Richiesta di decisione nel merito al TCA della ricorrente. Ricorso accolto. Rinvio atti per nuovo provvedimento dopo accertamenti

25 maggio 2022Italiano14 min

mediante la decisione 8 marzo 2022 che ha riconosciuto il diritto dell’assicurata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2022.9

IR/sc

Lugano

25

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di assegno per grandi invalidi AVS

ritenuto, in fatto

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1949, beneficiaria di una rendita in base alla LAVS, ha presentato una

richiesta di assegno per grandi invalidi, istruita dalla Cassa ed evasa

mediante la decisione 8 marzo 2022 che ha riconosciuto il diritto dell’assicurata

ad un AGI di grado lieve a decorrere dal 1° novembre 2021 trascorso l’anno di

attesa per il sussistere di una dipendenza da terzi per vestirsi e svestirsi,

lavarsi e spostarsi rispettivamente stabilire contatti. L’assicurata,

rappresentata dalla figlia RA 1, si è opposta a questa decisione il 15 marzo

2022 postulando il riconoscimento di un AGI di grado medio.

B. Con

decisione su opposizione del 18 marzo 2022 la Cassa CO 1 ha respinto la

contestazione dell’assicurata con le seguenti motivazioni:

"

(…) Dagli atti emerge che l’assicurata - per il tramite della figlia

(RA 1) – ha compilato la "Richiesta: Assegno per grandi invalidi AVS"

(cfr. il punto 4.7 della stessa).

L'assicurata, alle domande

riguardanti la grande invalidità, ha affermato che essa necessita - dal mese di

novembre 2020 - dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tre atti

ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, cura del corpo e

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali).

Va ancora rilevato che al punto 4.2.

del questionario l’assicurata ha affermato di necessitare di cure

infermieristiche di giorno (a far tempo dal mese di novembre 2020).

Infine, alla domanda "E

possibile rimanere da solo per almeno una o due ore al giorno?",

l’assicurata ha risposto in maniera affermativa.

Nella presente fattispecie, l’assicurata

- per il tramite di sua figlia RA 1 - ha risposto a tutte le domande,

univocamente. Non vi è pertanto motivo alcuno per non ritenere veridiche le

affermazioni contenute nel formulario di cui sopra. Tanto è vero che lo stesso

curante Dr. med. __________ della Clinica __________ ha confermato che le

indicazioni sulla grande invalidità fornite dall'assicurata con la propria richiesta

di prestazioni concordano con le sue constatazioni mediche (cfr. a tal

proposito l'annotazione 24.12.2021 del medico curante al punto 7.7).

Oltre a ciò, lo stesso Dr. med. __________

della Clinica __________ - in risposta ad un'esplicita richiesta

dell'amministrazione - ha chiaramente attestato in data 28.02.2022 che l’assicurata,

dal mese di novembre 2020, necessita dell'aiuto di terze persone per i tre atti

di vestirsi/svestirsi, cura del corpo e spostarsi.

Tali conclusioni non possono ora

venir modificate da quanto addotto dalla figlia dell'assicurata con la propria

opposizione datata 15 marzo 2022 (secondo la quale la Signora RI 1 - da almeno

un anno - necessiterebbe altresì dell'aiuto di terze persone per fare i propri

bisogni).

(…).

Oltre a ciò, nell'evenienza

concreta, l’assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia produrre

eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie

argomentazioni. (…)” (Doc. A1)

C. Dissentendo

da queste conclusioni l’assicurata, sempre per il tramite della figlia RA 1, ha

impugnato il provvedimento dinanzi a questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni con gravame del 6 aprile 2022 in cui, minuziosamente, ripercorre

le difficoltà e gli impedimenti causati dalla patologia che l’affligge (doc.

I). Il gravame postula la rivalutazione della decisione impugnata.

Invitata

a prendere posizione in merito l’11 aprile 2022 (doc. III), la Cassa CO 1 ha

sottoposto la documentazione medica pervenuta tramite la rappresentante

dell’assicurata (prodotta al Tribunale cantonale delle assicurazioni) al Dr.

med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, per una nuova

valutazione (doc. IV/1). Questi ha concluso per la necessità di un’inchiesta a

domicilio (atto mai eseguito in precedenza) per determinare con la necessaria

chiarezza il grado di grande invalidità dell’assicurata.

Sulla

scorta di tale atto la Cassa CO 1 ha quindi proposto al Tribunale cantonale

delle assicurazioni la retrocessione degli atti per lo svolgimento dei

necessari accertamenti in conformità con quanto suggerito dal SMR e

l’emanazione di una nuova decisione (doc. IV p. 2).

Invitata

a prendere posizione in merito l’assicurata, sempre per il tramite della

figlia, si è opposta all’esecuzione di una inchiesta a domicilio siccome la

patologia di cui soffre (malattia di Alzheimer) permette, a tratti, momenti di

autonomia che si alternano a momenti di dipendenza da terzi. La reale necessità

di assistenza non sarebbe appurabile mediante tale atto. Le osservazioni 23

maggio 2022 dell’assicurata (doc. VI) propongono una “controproposta”

destinata all’amministrazione: l’inchiesta a domicilio dovrebbe durare una

settimana (per almeno 4 ore al giorno). L’assicurata richiama la necessità poi

di sentire (interpellare) le badanti, assistenti e volontarie che la seguono,

rispettivamente il geriatra che la cura (Dr. __________). Le osservazioni del

23 maggio 2022 propongono poi l’invio dei protocolli del personale curante per

integrare le valutazioni necessarie a una decisione.

D. L’atto è

trasmesso alla Cassa in uno con la presente decisione. Non sono state acquisite

ulteriori prove.

in diritto

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

2.

Come

correttamente evoca la decisione su opposizione impugnata l'art. 43bis cpv. 1

LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del

mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento

in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un

anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale

le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv.

3.

LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%,

quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di

grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo

34.

cpv. 5.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis

LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione

della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di

determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento

arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art.

46.

cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv.

2.

LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi

più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato

soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv.

1.

LPGA.

Sono accordati pagamenti

retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i

fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua

richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di

tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la

grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2

dell’art. 37 OAI, prevede che la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste

un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è

regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso

1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i

seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere

all'igiene personale (cura del corpo)

- andare

al gabinetto (fare i propri bisogni)

- spostarsi

(in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

3.

Nel

caso concreto, con il ricorso l’assicurata ha prodotto atti medici tali da

porre in dubbio la correttezza della decisione impugnata. L’assicuratore, in

luogo e vece di annullare il proprio provvedimento mediante l’atto di risposta

di causa, propone l’accoglimento del gravame e il rinvio degli atti. In

sostanza è proposto l’annullamento della decisione impugnata a fronte delle

argomentazioni mediche addotte con l’impugnativa.

Tale

soluzione appare corretta. La documentazione medica, d’avviso dello psichiatra

specialista SMR incaricato, è tale da imporre un’ulteriore verifica ed

approfondimento. Il suggerimento del dr. med. __________ è quello di allestire

un’inchiesta a domicilio per un concreto accertamento. A tale atto s’oppone

l’assicurata.

4.

La

decisione impugnata deve essere annullata siccome, come invocato dalla

ricorrente e confermato dal SMR, la documentazione medica prodotta agli atti

con il gravame non permette di ritenere che il provvedimento sia stato adottato

dopo le necessarie verifiche e gli approfondimenti che il caso impone. La

patologia, i suoi effetti e le capacità dell’assicurata di far fronte ai

bisogni elencati in precedenza vanno approfonditi. Mezzo idoneo per eseguire

l’accertamento è l’inchiesta a domicilio. Come suggerito dallo specialista.

A

questo proposito si annoti che, con sentenza 30.2019.21 del 18 novembre 2019

questo Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva imposto alla Cassa di

svolgere un’inchiesta a domicilio per indagare adeguatamente le necessità

dell’assicurato. Quel giudizio era stato impugnato dalla Cassa al Tribunale

federale con l’argomento che la situazione era adeguatamente indagata e non

sussisteva il diritto dell’assicurato all’AGI. Il Tribunale federale (STF

9C_818/2019) ha respinto il ricorso dell’amministrazione.

5.

In

concreto la decisione impugnata va annullata. Gli atti rinviati alla Cassa

affinché verifichi le condizioni per il riconoscimento di un AGI

all’assicurata, riprendendo l’istruttoria della procedura. Il rinvio è aperto nel

senso che la Cassa potrà certamente procedere con l’inchiesta a domicilio

suggerita dal SMR ma procederà anche all’acquisizione delle ulteriori

informazioni utili al suo giudizio. L’offerta dei protocolli del personale che

segue l’assicurata (doc. VI pag. 2) potrebbe rivelarsi utile alla valutazione

del caso, gli stessi potranno, se del caso, essere raccolti dall’assistente

sociale che sarà chiamato/a a eseguire l’inchiesta a domicilio. Si annoti qui

che gli incaricati di svolgere tali inchieste sono persone debitamente formate,

cui sono note le caratteristiche delle patologie cui sono confrontati, e

l’assicurata non deve temere che un momento di lucidità – possibile nella

malattia di Alzheimer – possa essere in qualche modo frainteso. L’assicurata

potrà, se del caso e laddove lo ritenesse utile, fare allestire un rapporto di

dettaglio al geriatra curante dr. med. __________, da produrre alle Cassa CO 1.

6.

Alla

luce di quanto precede il ricorso è accolto. La decisione impugnata annullata.

Gli atti rinviato alla Cassa per un approfondimento dell’istruttoria necessaria

e la resa di una nuova decisione. Resta, in ogni modo, garantito il diritto

(minimo) all’AGI di grado lieve in favore dell’assicurata. Non sono prelevate

tasse e spese, che permangono a carico dello Stato. Benché vincente in causa,

non essendo rappresentata da un legale, alla ricorrente non sono assegnate

ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso formulato il 6 aprile 2022 da RI 1, __________ contro la decisione resa

su opposizione il 18 marzo 2022 dalla Cassa CO 1 è accolto.

2. La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il

completamento degli accertamenti e la resa di una nuova decisione sulla

richiesta di AGI dell’assicurata.

3. Alla

ricorrente è comunque garantito il diritto all’AGI di grado lieve riconosciuto

dalla Cassa.

4. Non si

prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti