30.2023.1
Conferma dell'assoggettamento al prelivo dei contributi sociali dell'importo della locazione pagato dalla propria ditta individuale all'assicurato affiliato quale indipendente
7 luglio 2023Italiano37 min
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2023.1
cs
Lugano
7 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1949, titolare
dell’impresa di costruzioni “__________” è affiliato come indipendente presso
la Cassa CO 1. La ditta individuale occupa parzialmente il fondo __________ RFD
di __________ di proprietà dello stesso assicurato.
1.2. Con 6 decisioni formali del 22
agosto 2022, confermate da un’unica decisione su opposizione del 5 dicembre
2022 (doc. A), la Cassa ha fissato i contributi dell’interessato per gli anni
dal 2015 al 2020 compresi, sulla base di fr. 206'500, fr. 123'700, fr. 139'600,
fr. 105'000, fr. 98'000 e fr. 30'000, a cui sono stati aggiunti i contributi
sociali dovuti e da cui è stata dedotta la franchigia in favore dei lavoratori
già al beneficio della rendita AVS.
Gli importi sono stati fissati in
base al reddito conseguito dalla ditta individuale, cui sono stati aggiunti i
dividendi e gli affitti commerciali, come da comunicazione dell’ufficio
circondariale di tassazione di __________.
1.3. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando
unicamente la presa in considerazione degli affitti commerciali (fr. 40'000 nel
2015, fr. 36'000 nel 2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel
2020), ossia le pigioni che la ditta individuale paga al ricorrente per la
locazione dei locali siti in __________, sostenendo che tali redditi sono di
natura privata e non aziendale.
L’insorgente censura
l’affermazione della Cassa secondo cui l’immobile figura nei bilanci della
ditta ed afferma che nessun immobile è mai stato allibrato al bilancio né ora
né in passato. Inoltre, in occasione di una verifica fiscale per gli anni 2015,
2016 e 2017, avvenuta dal 14 al 16 maggio 2019, l’ispettorato fiscale,
Divisione delle contribuzioni, ha effettuato un sopralluogo sul posto per
accertare la natura dell’immobile, riscontrando una preponderanza privata dello
stesso, sia per quanto riguarda l’occupazione degli spazi, sia confrontando gli
affitti incassati. Dall’allegato rapporto dell’ispettorato fiscale di cui al
doc. H, secondo il ricorrente risulta che l’immobile litigioso è stato
dichiarato nella parte fiscale privata e non figura nella contabilità della
ditta.
1.4. Dopo aver chiesto (doc. III), ed
ottenuto (doc. IV), una proroga, la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 2, ha
chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.5. Il ricorrente ha prodotto la sua
replica il 13 marzo 2023 (doc. VIII), mentre la Cassa ha duplicato il 27 marzo
2023 (doc. X). L’insorgente si è nuovamente espresso il 5 aprile 2023 (doc.
XII).
1.6. Il 6 aprile 2023 il TCA ha posto
alcune domande all’assicurato (doc. XIII), che ha risposto, dopo la concessione
di una proroga (doc. XV), il 3 maggio 2023 (doc. XVI), affermando:
" (…)
1. La ditta
individuale __________ occupa parzialmente immobile in __________ di cui al
fondo mappale __________ RFD di __________ sin dalla fondazione della ditta (____________________).
Si tiene a precisare che l’occupazione degli spazi è sempre stata soltanto
parziale, a preponderanza privata e nelle proporzioni accertate dal funzionario
dell’ispettorato.
La ditta individuale __________ non
ha mai occupato altri uffici o magazzini oltre agli spazi summenzionati in __________.
2. L’immobile
in __________ di cui al fondo mappale __________ RFD di __________ non ha mai
fatto parte della sostanza aziendale.
3. Non è stato
stipulato alcun contratto di locazione in forma scritta, ritenuto che locatore
e locatario sono la stessa persona.
4. Dall’anno
2014 in avanti è stata stabilita una pigione con componente fissa (CHF 20'000)
e una componente variabile determinata in funzione della cifra d’affari media
degli ultimi due anni realizzata dalla ditta (…)”
1.7. Il 5 maggio 2023 questo Tribunale
ha interpellato l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (doc.
XVIII), chiedendo la trasmissione del rapporto dell’ispettorato fiscale
inerente RI 1 e di cui è stata prodotta solo la pag. 10 (doc. H) e domandando
di voler precisare se, alla luce del contenuto di tale rapporto, l’immobile in
esame è stato qualificato, dalla Divisione delle contribuzioni, di aziendale o
di privato o se la qualifica definitiva spetta al competente ufficio
circondariale di tassazione (in concreto: __________). L’ispettorato fiscale ha
risposto il 31 maggio 2023, allegando il rapporto del 6 settembre 2019 relativo
all’ispezione del 14, 15 e 16 maggio 2019 per i periodi fiscali 2015, 2016 e
2017 (doc. XXI).
1.8. Il 1° giugno 2023 alle parti è
stato concesso un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. XXII). Il
ricorrente ha prodotto le sue osservazioni il 9 giugno 2023, sostenendo che la
Divisione delle contribuzioni conferma la sua tesi, ossia la preponderanza
privata dell’immobile di cui alla particella __________ RFD. “Il fisco
precisa altresì che il suddetto immobile (con i relativi redditi) rientra
interamente nella sostanza privata del signor RI 1. Di conseguenza tutti (e non
quindi solo una quota parte) i redditi riconducibili al predetto immobile sono
di natura privata da assoggettare alle imposte dirette ma non ai contributi AVS”
e rileva che la Divisione delle contribuzioni si dilunga spiegando il concetto
di commercio professionale di immobili che però non ha nulla a che vedere con
il contenzioso in esame (doc. XXV). Da parte sua la Cassa, dopo aver ottenuto
una proroga, il 15 giugno 2023 ha sostenuto che i complementi istruttori hanno
confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata. La Cassa evidenzia
che non solo gli uffici al piano terreno dello stabile amministrativo di cui al
mappale __________ RFD di __________ erano destinati all’impresa, ma anche lo
stabile __________ è stato considerato quale capannone della ditta. Inoltre non
vi è stato alcun valido, né tempestivo trasferimento nella sostanza privata
degli affitti pagati dall’azienda. L’amministrazione evidenzia poi che locatore
e locatario sono la stessa persona. L’insorgente si “autopaga” il canone di
locazione con il patrimonio ed i redditi dell’azienda, sicché il suo
assoggettamento si impone. Tant’è che gli affitti incassati dalla ditta sono
stati considerati quale reddito con riferimento alla natura commerciale degli
stessi (cfr. decisioni fiscali IC 2016: correzione al punto 5.1 aggiunta
valore locativo dei propri locali commerciali (fr. 36'000 come da conto
economico) e IC 2017 punto 5.3 aggiunta affitto ditta). Del resto la
definizione dei canoni di locazione dipendeva dal 2014 anche dall’andamento
(cifra d’affari media degli ultimi due anni) dell’azienda. Infine anche
l’ispettorato fiscale ha confermato che il reddito accertato IFD è comprensivo
delle operazioni immobiliari e che gli affitti aziendali 2016 e 2017 di CHF
36'000 annui non sono stati riportati nei rispettivi moduli 7, precisando che
il contribuente risulta commerciante professione di immobili e che l’UT di __________
ha continuato ad applicare la stessa sistematica risalente perlomeno al 2010,
integrando al reddito aziendale comunicato all’AVS gli affitti relativi
all’immobile di __________. Per cui, indipendentemente dalla natura privata o
commerciale dell’immobile, dal profilo fiscale è confermato che gli affitti
incassati dalla ditta individuale rientrano nel reddito aziendale e devono
essere assoggettati all’AVS (doc. XXVI).
1.9. Le rispettive osservazioni sono
state trasmesse alle parti per eventualmente esprimersi in merito entro il 26
giugno 2023 (doc. XXVII e XVIII). La Cassa ha presentato osservazioni il 20
giugno 2023 (doc. XXIX), l’insorgente il 21 giugno 2023 (doc. XXX). Le risposte
sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente ed all’amministrazione il 22
giugno 2023 (doc. XXXI e XXXII).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono
tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito
deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il
reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non
corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di
contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione
non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in
reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata
in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione
dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione
controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per
analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per
le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il
reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per
stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi
sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni
necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i
giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,
consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;
sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019
del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250
consid. 3.3 e riferimenti).
In
DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in
diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in
giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per
analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si
basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto
della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale
Considerandi
cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -
nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né
l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-
quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la
Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi
di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a
pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo
di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di
vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza
privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare
di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-
nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni
altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta
collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le
provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non
sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha
contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata
dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente
causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a
valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito
della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli
non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è
passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,
secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna
privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.
DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte
va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza
per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra
attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112
seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate
sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti
giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte
dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del
provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare
avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto
ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di
sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto
deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,
indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della
giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche la
DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.
Va ancora
rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
2.5
Con sentenza pubblicata in DTF 134
V 250 l’Alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte
della sostanza commerciale, che i redditi
locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale
soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità
di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano
l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti
esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale,
un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili
devoluti (consid. 5.2).
In
DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza
commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a
contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al
momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere
considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività
indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività
commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):
"
(…) Fragen der beitragsrechtlichen
Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen
Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2,
9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können
sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23.
Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht
von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen
beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein Unternehmer
ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus dem
Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der
Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf
seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen
verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in
das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON
AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).
Mit Blick auf die steuer- und
AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat
vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht steht
zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich mit der
Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines
Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich
für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt
diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen
Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die
Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von
der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen
rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von
Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den
dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem
Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn
aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach
wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften
AHV-beitragspflichtig (BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”
Cfr.
anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:
" (…)
4.2
Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im
Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen
Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich
genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers
nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten
lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen
belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin
Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte
ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze
wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an,
der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt, die
Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich nicht
vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die stillen
Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge
beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).
4.3
Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist
konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach
Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks
Dispositivo
auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine
Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen
mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des
Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV)
erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis
2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die
darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht.
Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1)
bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”
2.6. Nel
caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dell’insorgente per gli anni
dal 2015 al 2020 compresi, sulla base di fr. 206'500 (2015), fr. 123'700 (2016),
fr. 139'600 (2017), fr. 105'000 (2018), fr. 98'000 (2019) e fr. 30'000 (2020),
a cui sono stati aggiunti i contributi sociali dovuti e da cui è stata dedotta
la franchigia di fr. 16’800 in favore dei beneficiari della rendita AVS.
Gli importi sono stati fissati in
base al reddito conseguito dalla ditta individuale, cui sono stati aggiunti i
dividendi e gli affitti commerciali.
Il ricorrente non contesta né il
reddito conseguito dalla ditta individuale, né l’ammontare dei dividendi, ma
censura la presa in considerazione degli affitti commerciali (fr. 40'000 nel
2015, fr. 36'000 nel 2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel
2020), ossia le pigioni che la ditta individuale paga al ricorrente per la
locazione dei locali siti in __________ e sostiene che tali redditi sono di natura
privata e non aziendale. Di conseguenza non farebbero parte del reddito da
attività indipendente soggetto a contribuzione.
L’insorgente chiede che il
reddito complessivo sia ridotto a fr. 166'500 per il 2015, a fr. 87'700 per il
2016, a fr. 103'600 per il 2017, a fr. 80'000 per il 2018, a fr. 73'000 per il
2019 e a fr. 10'000 per il 2020.
2.7. Dalle tavole processuali emerge che
la ditta “__________”, sin dalla sua fondazione nel __________, occupa
parzialmente l’immobile sito in __________ di cui al fondo __________ RFD di __________
(doc. XVI).
Tra la ditta individuale
dell’insorgente ed il ricorrente stesso non è mai stato stipulato alcun
contratto di locazione in merito all’immobile in esame (doc. XVI). Dal 2014 è
comunque stata stabilita una pigione con una componente fissa pari a fr. 20'000
all’anno ed una componente variabile in funzione della cifra d’affari degli
ultimi due anni (doc. XVI).
Nel conto economico l’ammontare della
locazione dell’immobile litigioso figura quale “costo uso immobili”,
rispettivamente dal 2018 quale “costo dei locali” ed è registrato nel
conto __________ “Affitti e manutenzione”.
L’insorgente è stato oggetto di
una verifica fiscale ad opera dell’Ispettorato fiscale della Divisione delle
contribuzioni per il periodo dal 2015 al 2017 (doc. XXI).
Per quanto concerne il reddito
aziendale accertato secondo l’imposta federale diretta, il 19 luglio 2019 il
fisco e la ditta si sono accordati in merito ad un importo di fr. 161'500 per
il 2015, di fr. 82'700 per il 2016 e di fr. 93'600 per il 2017 (doc. I).
A pagina 10 del rapporto della
Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale, figura che per svolgere “la
propria attività la ditta individuale occupa parzialmente il fondo __________
RFD di __________ di proprietà del Sig. RI 1. La particella è costituita da
cinque edifici (…). Avendo svolto la verifica presso la sede dell’individuale,
abbiamo effettuato un sopraluogo per cercare di accertare il carattere
dell’immobile. Sull’immobile __________, strutturato su tre piani, si trovano
al pian terreno gli uffici dell’impresa, mentre gli altri due piani sono
utilizzati privatamente. Gli edifici __________ sono anch’essi occupati
privatamente. Mentre sul mappale __________ è presente il capannone
dell’impresa. A nostro parere la preponderanza è privata (anche confrontando
gli affitti incassati). Invitiamo comunque l’UT a svolgere gli accertamenti del
caso qualora dovessero intervenire dei cambiamenti” (doc. H e doc. 198).
Dal medesimo documento emerge che
non è in vigore una prassi particolare, che l’immobile è dichiarato nella
partita fiscale privata, che non è contabilizzato, che l’immobile è utilizzato
a fini aziendali in parte, che l’utilizzatore non beneficia di vantaggi e che
il contribuente è qualificabile quale commerciante professionale di immobili
(doc. H e 198).
Al punto 5.1 “Valore locativo,
affitti” nelle tassazioni su reclamo 2015 e 2016, rispettivamente al punto
5.3 “Affitti incassati” nelle tassazioni dal 2017 (su reclamo), 2018,
2019 e 2020, sono stati dichiarati e tassati sia gli affitti percepiti dal
ricorrente per la locazione degli spazi commerciali della sua ditta, sia gli
affitti conseguiti per la locazione dei suoi immobili. Nel 2015, ad esempio, l’importo
complessivo degli affitti ammontava a fr. 1'044'424, di cui fr. 40'000 di
affitti dall’immobile litigioso.
Dagli importi dichiarati e
tassati, l’Ufficio di tassazione di __________ ha estrapolato gli affitti
incassati per la locazione degli spazi commerciali della ditta e li ha
comunicati alla Cassa di compensazione (fr. 40'000 nel 2015, fr. 36'000 nel
2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel 2020).
Va qui evidenziato che nella
tassazione 2016 del 23 ottobre 2019 che era stata emessa prima del reclamo del
ricorrente, nelle motivazioni figurava: “5.1 Aggiunta valore locativo dai
propri locali commerciali (fr. 36'000 come da conto economico)” (doc. 113),
mentre in quella del 2017 di medesima data, emessa prima del reclamo
dell’insorgente, si poteva leggere: “5.3 aggiunta affitto ditta (36'000 fr)”
(doc. 122 e 129).
Con email del 30 settembre 2022
al rappresentante dell’assicurato, il funzionario dell’Ufficio circondariale di
tassazione di __________ che si è occupato delle tassazioni del ricorrente, ha
precisato quanto segue:
" (…) con
riferimento all’opposizione da voi notificata contro i contributi AVS e alla
richiesta di delucidazioni, per vostra informazione vi invio il dettaglio di
quanto è stato tassato negli anni oggetto di contenzioso:
2015: 164'125 fr. (reddito dichiarato
121'644 fr. + 42'981 fr. Ripresi ./. acc. Avs 500 fr.) + 40'000 fr. (affitto
aziendale) + ripresa spese per calcolo AVS 2'375 fr. (corrispondente alla
riduzione su partecipazioni del 50% - dividendo al 100% 5000 fr) >> reddito
segnalato su decisione su reclamo 206'500 fr.
2016: 85’325 fr. (reddito dichiarato 47'791
fr. + Costi Ripresi ./. acc. Avs 37'534 fr.) + 36'000 fr. (affitto aziendale) +
ripresa spese per calcolo AVS 2'375 (corrispondente alla riduzione su
partecipazioni del 50% - dividendo al 100% 5000 fr) >> reddito
segnalato su decisione su reclamo 123'700 fr.
2017: 93'600 reddito aziendale IFD + 36'000
affitto aziendale + 10'000 fr. (dividendo) >> reddito segnalato su
decisione su reclamo 139'600 fr
2018: 75’000 reddito aziendale IFD + 25'000
affitto aziendale + 5'000 fr. (dividendo) >> reddito segnalato 105'000
fr
2019: 63’000 reddito aziendale IFD + 25'000
affitto aziendale + 10'000 dividendo >> reddito segnalato 98'000 fr
2020: reddito aziendale rettificato a zero
+ 20'000 affitto aziendale + 10'000 dividendo >> reddito 30'000 fr
Tutte le decisioni sono cresciute in
giudicato
Come già ho ribadito alla sig.ra __________
su tali decisioni non posso più intervenire in quanto definitive.
Rilevo inoltre un’inesattezza su quanto ha
comunicato alla Sig.ra __________ quanto al punto da lei indicato nella sua
mail del 14.09.2022, ovvero che “In occasione del controllo dei bilanci della
ditta individuale, il funzionario dell’ispettorato fiscale aveva accertato la
preponderanza privata dell’immobile occupato dalla ditta (vedi allegato)”.
Nell’ispezione fiscale il mio collega ha
ben sottolineato il fatto che l’accertamento del caso viene demandato all’UT
competente. Non è stato quindi stabilito alcunché.
Rileviamo a questo proposito che la quota
d’affitto aziendale in contabilità è passata dai 40'000 fr. del 2015 a 20'000
fr. del 2020.” (doc. X/1, sottolineatura in originale)
Alla luce del contenuto della pagina
10 del rapporto della Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale,
secondo cui per l’immobile in esame “la preponderanza è privata (anche
confrontando gli affitti incassati). Invitiamo comunque l’UT a svolgere gli
accertamenti del caso qualora dovessero intervenire dei cambiamenti” e del
contenuto dell’email 30 settembre 2022 dell’UT di __________ per il quale “Nell’ispezione
fiscale il mio collega ha ben sottolineato il fatto che l’accertamento del caso
viene demandato all’UT competente. Non è stato quindi stabilito alcunché”,
questo Tribunale, in particolare circa la qualifica di aziendale o privato
dell’immobile in esame e la questione di sapere se tale qualifica spetta al
competente Ufficio circondariale di tassazione (in concreto: __________), ha
interpellato la Divisione delle contribuzioni, che ha affermato:
" (…)
L’Ispettorato fiscale ha esperito una verifica fiscale per i periodi fiscali
2015, 2016 e 2017 della ditta individuale (a conduzione famigliare) __________,
che opera nel settore edile e immobiliare da diversi anni, dove il core
business è la progettazione, lo sviluppo e l’esecuzione di opere edili con
particolare riguardo all’attività di capomastro.
Oltre alla clientela terza, l’impresa edifica/ristruttura immobili
di proprietà del signor RI 1. Oltre al titolare, la ditta individuale occupa a
fine 2017 cinque collaboratori, tra cui il figlio __________ attivo
nell’amministrazione. Per svolgere la propria attività, la ditta individuale
occupa parzialmente il fondo __________ RFD di __________ di proprietà del
signor RI 1. La particella è costituita da cinque edifici (__________).
Avendo svolto la verifica presso la sede della ditta individuale,
l’Ispettorato fiscale ha effettuato un sopralluogo per determinare la qualifica
fiscale (o privata o aziendale) dell’immobile. Nell’immobile __________,
strutturato su tre piani, si trovano al pian terreno gli uffici dell’impresa,
mentre agli altri due piani vi sono spazi utilizzati privatamente. Gli edifici __________
sono anch’essi occupati privatamente, mentre l’edificio __________ è adibito a
capannone dell’impresa.
Sulla base di quanto scaturito dalla verifica fiscale,
l’Ispettorato fiscale è dell’avviso che l’immobile sia di preponderanza
privata, anche confrontando gli affitti incassati.
Secondo il principio della preponderanza gli oggetti ad uso misto,
che servono interamente o in misura preponderante all’attività lucrativa
indipendente, vengono assegnati nella loro totalità alla sostanza commerciale
(art. 17 cpv. 2 LT e art. 18 cpv. 2 LIFD). Per contro, come è il caso
dell’immobile citato, gli oggetti non utilizzati prevalentemente a fini
commerciali rientrano nella sostanza privata, anche se in parte vengono
impiegati a scopi commerciali.
L’attribuzione alla sostanza privata o alla sostanza commerciale
deve avvenire sulla base dell’attuale destinazione presso il proprietario o la
persona legittimata all’uso del bene economico. Ciò significa che il criterio
di assegnazione determinante va individuato nella funzione tecnico-economica
che il bene esercita presso il proprietario, rispettivamente l’avente diritto
all’uso. Unicamente quando, sulla base dell’attuale destinazione, non si può
procedere a un’inequivocabile assegnazione del bene economico alla sostanza
privata o a quella commerciale ci si deve basare su indizi. Vanno presi in
considerazione quali indizi determinanti in primo luogo la gestione contabile e
il motivo dell’acquisto.
L’Ispettorato fiscale ha comunque invitato l’autorità di
tassazione a svolgere gli accertamenti del caso qualora dovessero intervenire
dei cambiamenti.
Tuttavia, nell’ambito della definizione delle decisioni di
tassazioni, per l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il
contribuente risulta commerciante professionale di immobili.
Secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è
commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolga un’attività
che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato
immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di
realizzare un profitto. In particolare sono a tutt’oggi considerati indizi di
un’attività lucrativa, il modo di procedere (sistematico o pianificato), la
frequenza delle operazioni, la breve durata del possesso, l’esistenza di legami
tra tali operazioni e l’attività professionale del contribuente, il fatto che
questi si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la
partecipazione a una società di persone, l’uso di notevoli crediti e il
reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari.
Ognuno di questi indizi può, con altri, ma talvolta persino
singolarmente, permettere di concludere che si è in presenza di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 18 LIFD. Il Tribunale federale ha poi
avuto modo di precisare che nella valutazione dell’insieme delle circostanze
concrete del singolo caso, anche in assenza di quegli elementi tipici di
un’attività lucrativa indipendente, determinante rimane l’intento di conseguire
un profitto.
Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente
inizialmente, al momento dell’acquisto, ma quella che risulta al momento della
vendita. Così un’operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può
perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al
momento, determinante, della vendita e viceversa.
A tale riguardo, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________,
ha continuato ad applicare la stessa sistematica risalente perlomeno al 2010,
integrando al reddito aziendale comunicato all’AVS, gli affitti relativi
all’immobile di __________.
Ad oggi, purtroppo, dopo diversi anni, dall’analisi dell’incarto
fiscale non abbiamo rilevato evidenze, a supporto della sistematica applicata.”
(doc. XXI)
2.8. Va ancora rammentato che per l’art.
179 della Legge Tributaria (LT; RL 640.100), il Consiglio di Stato esercita la
vigilanza sull’applicazione della legge per il tramite del Dipartimento
competente.
Secondo l’art. 180 cpv. 1 LT
l’applicazione della legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che
elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle
ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.
Ai sensi dell’art. 180 cpv. 3 LT
il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle
contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici.
Per l’art. 322 cpv. 1 LT il Consiglio
di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge.
Esso definisce le autorità
competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti
alle autorità amministrative a lui subordinate (art. 322 cpv. 2 LT).
L’art. 13 del Regolamento della
legge Tributaria (RLT; RL 640.110) prevede che al Dipartimento delle Finanze e
dell’Economia è affidata la vigilanza sull’applicazione della legge tributaria
e della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. a
RLT quale autorità di tassazione sono designati gli Uffici circondariali di
tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari
delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di
tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT.
2.9. In concreto, va preliminarmente
ribadito che, di principio, laddove l’autorità fiscale stabilisce che un
immobile fa parte della sostanza commerciale, i relativi introiti vanno
considerati redditi aziendali e vanno assoggettati al prelievo dei contributi
AVS (DTF 140 V 241 e DTF 134 V 250 consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich
bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten
Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der
AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum
Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es
sich bei der Vermietung um eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder
nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum
Geschäftsvermögen beantwortet”).
Una
volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio
alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni,
né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di
tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla
sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF
9C_436/2021 del 10 dicembre 2021, consid. 4.3; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio
2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre
2007 consid. 3.3). Una volta stabilita
l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un
tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al
contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).
Anche la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,
consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla
sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)
e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice trascorrere
del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata.
Di norma non è possibile
scostarsi dalla qualifica effettuata dal fisco, tranne laddove esistono seri
dubbi (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2).
Nel caso di specie l’ufficio
circondariale di tassazione di __________, autorità competente ad emettere le
tassazioni del ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a RLT), ha qualificato di
commerciale l’immobile parzialmente occupato dalla ditta individuale del
ricorrente ed ha comunicato alla Cassa di compensazione l’ammontare degli
affitti incassati, ritenuti redditi aziendale.
Di diverso parere la Divisione
delle contribuzioni, autorità di vigilanza, il cui ispettorato fiscale, che di
norma procede ad ispezioni fiscali esterne in funzione delle esigenze di
accertamento richieste dagli Uffici di tassazione o da parte della Direzione
della divisione (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/if), oltre ad aver
accertato che l’immobile è stato dichiarato nella partita fiscale privata e non
è stato contabilizzato dalla ditta (doc. H e doc. 198), dopo un esame
approfondito della fattispecie, ha stabilito la preponderanza privata
dell’immobile, anche confrontando gli affitti incassati (doc. H e doc. 198). La
Divisione delle contribuzioni, che per quanto concerne gli anni dal 2015 al
2017 oggetto della verifica fiscale, aveva stabilito, insieme all’insorgente,
l’ammontare del reddito aziendale, senza inserirvi gli affitti dell’immobile
litigioso (doc. I), aveva invitato l’ufficio circondariale di tassazione “a
svolgere gli accertamenti del caso qualora dovessero intervenire dei
cambiamenti” (sottolineatura del redattore; doc. H e doc. 198).
Interpellata in merito, la
Divisione delle contribuzioni ha spiegato i motivi per i quali la qualifica
dell’immobile va ritenuta a preponderanza privata ed ha evidenziato che
l’Ufficio circondariale di __________ (UT) ha qualificato l’immobile di
commerciale in base alla circostanza che l’interessato è stato qualificato quale
commerciante professionale di immobili. L’UT ha applicato la stessa sistematica
risalente perlomeno al 2010, integrando al reddito aziendale comunicato
all’AVS, gli affitti relativi all’immobile di __________.
L’Ispettorato fiscale ha tuttavia
affermato che “purtroppo, dopo diversi anni, dall’analisi dell’incarto
fiscale non abbiamo rilevato evidenze, a supporto della sistematica applicata”
(doc. XXI).
Alla luce di quanto sopra, questo
Tribunale non può confermare la decisione su opposizione della Cassa di
compensazione.
Come affermato dall’ispettorato
fiscale della Divisione delle contribuzioni, sulla base della verifica
effettuata presso la sede della ditta individuale è emerso che l’immobile sito
in __________ è di preponderanza privata, anche confrontando gli affitti
incassati, mentre l’ufficio circondariale di tassazione, ritenuto che
l’insorgente risulta commerciante professionale di immobili, lo ha qualificato
di commerciale sulla base di una sistematica risalente perlomeno al 2010 per le
quali non vi sono evidenze nell’incarto fiscale (doc. XXI).
Considerato che l’insorgente ha
affermato che l’immobile in esame non ha mai fatto parte della sostanza
aziendale (doc. XVI) e che non vi sono elementi che possano smentirlo, tenuto
conto della verifica effettuata sul posto dall’ispettorato fiscale della
Divisione delle contribuzioni, la comunicazione dell’autorità circondariale di
tassazione secondo cui l’immobile in questione è di carattere commerciale non
può essere confermata.
All’insorgente, del resto, non
può essere rimproverato di non aver contestato questi aspetti in sede fiscale.
Infatti, gli affitti percepiti dall’immobile litigioso sono integrati alla voce
“affitti incassati” (punto 5.3) e una loro contestazione non avrebbe
avuto alcuna influenza sull’importo imponibile.
L’assoggettamento dei proventi
degli affitti per la locazione dei locali messi a disposizione della propria
ditta va tuttavia confermata per un altro motivo fatto valere dalla Cassa,
ossia la circostanza secondo cui l’occupazione da parte della ditta individuale
dei locali adibiti ad ufficio aziendale di proprietà del ricorrente hanno
natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate dalla ditta traggono
origine e sono funzionali all’attività commerciale dello stesso ricorrente.
La ditta individuale
dell’insorgente ha infatti preso in locazione dal medesimo assicurato i locali
commerciali nei quali svolge la propria attività.
Le pigioni sono contabilizzate
quali costi nel conto economico della ditta individuale (conto __________ doc.
E1, E2, E3, E4, E5, E6) e vanno conseguentemente a ridurre l’utile lordo
d’esercizio della medesima ditta, aumentando parallelamente, e per lo stesso
importo, il reddito conseguito dal ricorrente. Ciò non avverrebbe se la ditta
individuale locasse gli spazi commerciali da un terzo o se utilizzasse locali
commerciali propri senza pagare alcuna pigione.
Locando parte degli immobili di
sua proprietà alla propria ditta individuale, l’attività del ricorrente
acquisisce il carattere di un’impresa commerciale ed il reddito conseguito va
di conseguenza assoggettato al prelievo dei contributi sociali.
La decisione su opposizione della
Cassa va pertanto confermata.
2.10. L’art.
61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.11. Alla Cassa di compensazione,
malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno
assegnate ripetibili.
Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili
viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico
(STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149
consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche
art. 30 cpv. 3 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti