Lexipedia

Decisione

30.2023.1

Conferma dell'assoggettamento al prelivo dei contributi sociali dell'importo della locazione pagato dalla propria ditta individuale all'assicurato affiliato quale indipendente

7 luglio 2023Italiano37 min

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2023.1

cs

Lugano

7 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1949, titolare

dell’impresa di costruzioni “__________” è affiliato come indipendente presso

la Cassa CO 1. La ditta individuale occupa parzialmente il fondo __________ RFD

di __________ di proprietà dello stesso assicurato.

1.2. Con 6 decisioni formali del 22

agosto 2022, confermate da un’unica decisione su opposizione del 5 dicembre

2022 (doc. A), la Cassa ha fissato i contributi dell’interessato per gli anni

dal 2015 al 2020 compresi, sulla base di fr. 206'500, fr. 123'700, fr. 139'600,

fr. 105'000, fr. 98'000 e fr. 30'000, a cui sono stati aggiunti i contributi

sociali dovuti e da cui è stata dedotta la franchigia in favore dei lavoratori

già al beneficio della rendita AVS.

Gli importi sono stati fissati in

base al reddito conseguito dalla ditta individuale, cui sono stati aggiunti i

dividendi e gli affitti commerciali, come da comunicazione dell’ufficio

circondariale di tassazione di __________.

1.3. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, contestando

unicamente la presa in considerazione degli affitti commerciali (fr. 40'000 nel

2015, fr. 36'000 nel 2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel

2020), ossia le pigioni che la ditta individuale paga al ricorrente per la

locazione dei locali siti in __________, sostenendo che tali redditi sono di

natura privata e non aziendale.

L’insorgente censura

l’affermazione della Cassa secondo cui l’immobile figura nei bilanci della

ditta ed afferma che nessun immobile è mai stato allibrato al bilancio né ora

né in passato. Inoltre, in occasione di una verifica fiscale per gli anni 2015,

2016 e 2017, avvenuta dal 14 al 16 maggio 2019, l’ispettorato fiscale,

Divisione delle contribuzioni, ha effettuato un sopralluogo sul posto per

accertare la natura dell’immobile, riscontrando una preponderanza privata dello

stesso, sia per quanto riguarda l’occupazione degli spazi, sia confrontando gli

affitti incassati. Dall’allegato rapporto dell’ispettorato fiscale di cui al

doc. H, secondo il ricorrente risulta che l’immobile litigioso è stato

dichiarato nella parte fiscale privata e non figura nella contabilità della

ditta.

1.4. Dopo aver chiesto (doc. III), ed

ottenuto (doc. IV), una proroga, la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 2, ha

chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.5. Il ricorrente ha prodotto la sua

replica il 13 marzo 2023 (doc. VIII), mentre la Cassa ha duplicato il 27 marzo

2023 (doc. X). L’insorgente si è nuovamente espresso il 5 aprile 2023 (doc.

XII).

1.6. Il 6 aprile 2023 il TCA ha posto

alcune domande all’assicurato (doc. XIII), che ha risposto, dopo la concessione

di una proroga (doc. XV), il 3 maggio 2023 (doc. XVI), affermando:

" (…)

1. La ditta

individuale __________ occupa parzialmente immobile in __________ di cui al

fondo mappale __________ RFD di __________ sin dalla fondazione della ditta (____________________).

Si tiene a precisare che l’occupazione degli spazi è sempre stata soltanto

parziale, a preponderanza privata e nelle proporzioni accertate dal funzionario

dell’ispettorato.

La ditta individuale __________ non

ha mai occupato altri uffici o magazzini oltre agli spazi summenzionati in __________.

2. L’immobile

in __________ di cui al fondo mappale __________ RFD di __________ non ha mai

fatto parte della sostanza aziendale.

3. Non è stato

stipulato alcun contratto di locazione in forma scritta, ritenuto che locatore

e locatario sono la stessa persona.

4. Dall’anno

2014 in avanti è stata stabilita una pigione con componente fissa (CHF 20'000)

e una componente variabile determinata in funzione della cifra d’affari media

degli ultimi due anni realizzata dalla ditta (…)”

1.7. Il 5 maggio 2023 questo Tribunale

ha interpellato l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (doc.

XVIII), chiedendo la trasmissione del rapporto dell’ispettorato fiscale

inerente RI 1 e di cui è stata prodotta solo la pag. 10 (doc. H) e domandando

di voler precisare se, alla luce del contenuto di tale rapporto, l’immobile in

esame è stato qualificato, dalla Divisione delle contribuzioni, di aziendale o

di privato o se la qualifica definitiva spetta al competente ufficio

circondariale di tassazione (in concreto: __________). L’ispettorato fiscale ha

risposto il 31 maggio 2023, allegando il rapporto del 6 settembre 2019 relativo

all’ispezione del 14, 15 e 16 maggio 2019 per i periodi fiscali 2015, 2016 e

2017 (doc. XXI).

1.8. Il 1° giugno 2023 alle parti è

stato concesso un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. XXII). Il

ricorrente ha prodotto le sue osservazioni il 9 giugno 2023, sostenendo che la

Divisione delle contribuzioni conferma la sua tesi, ossia la preponderanza

privata dell’immobile di cui alla particella __________ RFD. “Il fisco

precisa altresì che il suddetto immobile (con i relativi redditi) rientra

interamente nella sostanza privata del signor RI 1. Di conseguenza tutti (e non

quindi solo una quota parte) i redditi riconducibili al predetto immobile sono

di natura privata da assoggettare alle imposte dirette ma non ai contributi AVS”

e rileva che la Divisione delle contribuzioni si dilunga spiegando il concetto

di commercio professionale di immobili che però non ha nulla a che vedere con

il contenzioso in esame (doc. XXV). Da parte sua la Cassa, dopo aver ottenuto

una proroga, il 15 giugno 2023 ha sostenuto che i complementi istruttori hanno

confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata. La Cassa evidenzia

che non solo gli uffici al piano terreno dello stabile amministrativo di cui al

mappale __________ RFD di __________ erano destinati all’impresa, ma anche lo

stabile __________ è stato considerato quale capannone della ditta. Inoltre non

vi è stato alcun valido, né tempestivo trasferimento nella sostanza privata

degli affitti pagati dall’azienda. L’amministrazione evidenzia poi che locatore

e locatario sono la stessa persona. L’insorgente si “autopaga” il canone di

locazione con il patrimonio ed i redditi dell’azienda, sicché il suo

assoggettamento si impone. Tant’è che gli affitti incassati dalla ditta sono

stati considerati quale reddito con riferimento alla natura commerciale degli

stessi (cfr. decisioni fiscali IC 2016: correzione al punto 5.1 aggiunta

valore locativo dei propri locali commerciali (fr. 36'000 come da conto

economico) e IC 2017 punto 5.3 aggiunta affitto ditta). Del resto la

definizione dei canoni di locazione dipendeva dal 2014 anche dall’andamento

(cifra d’affari media degli ultimi due anni) dell’azienda. Infine anche

l’ispettorato fiscale ha confermato che il reddito accertato IFD è comprensivo

delle operazioni immobiliari e che gli affitti aziendali 2016 e 2017 di CHF

36'000 annui non sono stati riportati nei rispettivi moduli 7, precisando che

il contribuente risulta commerciante professione di immobili e che l’UT di __________

ha continuato ad applicare la stessa sistematica risalente perlomeno al 2010,

integrando al reddito aziendale comunicato all’AVS gli affitti relativi

all’immobile di __________. Per cui, indipendentemente dalla natura privata o

commerciale dell’immobile, dal profilo fiscale è confermato che gli affitti

incassati dalla ditta individuale rientrano nel reddito aziendale e devono

essere assoggettati all’AVS (doc. XXVI).

1.9. Le rispettive osservazioni sono

state trasmesse alle parti per eventualmente esprimersi in merito entro il 26

giugno 2023 (doc. XXVII e XVIII). La Cassa ha presentato osservazioni il 20

giugno 2023 (doc. XXIX), l’insorgente il 21 giugno 2023 (doc. XXX). Le risposte

sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente ed all’amministrazione il 22

giugno 2023 (doc. XXXI e XXXII).

considerato in diritto

2.1. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250

consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto

della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

Considerandi

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate

sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la

DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora

rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.5

Con sentenza pubblicata in DTF 134

V 250 l’Alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte

della sostanza commerciale, che i redditi

locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale

soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità

di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano

l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti

esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale,

un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili

devoluti (consid. 5.2).

In

DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):

"

(…) Fragen der beitragsrechtlichen

Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen

Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2,

9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können

sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23.

Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht

von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen

beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein Unternehmer

ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus dem

Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der

Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf

seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist

grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen

verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in

das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON

AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).

Mit Blick auf die steuer- und

AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat

vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht steht

zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich mit der

Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines

Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich

für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt

diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen

Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die

Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von

der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen

rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von

Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den

dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem

Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn

aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach

wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften

AHV-beitragspflichtig (BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”

Cfr.

anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:

" (…)

4.2

Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im

Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen

Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich

genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers

nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten

lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen

belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin

Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte

ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze

wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an,

der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt, die

Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich nicht

vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die stillen

Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge

beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).

4.3

Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist

konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach

Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks

Dispositivo

auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine

Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen

mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des

Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV)

erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis

2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die

darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht.

Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1)

bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”

2.6. Nel

caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dell’insorgente per gli anni

dal 2015 al 2020 compresi, sulla base di fr. 206'500 (2015), fr. 123'700 (2016),

fr. 139'600 (2017), fr. 105'000 (2018), fr. 98'000 (2019) e fr. 30'000 (2020),

a cui sono stati aggiunti i contributi sociali dovuti e da cui è stata dedotta

la franchigia di fr. 16’800 in favore dei beneficiari della rendita AVS.

Gli importi sono stati fissati in

base al reddito conseguito dalla ditta individuale, cui sono stati aggiunti i

dividendi e gli affitti commerciali.

Il ricorrente non contesta né il

reddito conseguito dalla ditta individuale, né l’ammontare dei dividendi, ma

censura la presa in considerazione degli affitti commerciali (fr. 40'000 nel

2015, fr. 36'000 nel 2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel

2020), ossia le pigioni che la ditta individuale paga al ricorrente per la

locazione dei locali siti in __________ e sostiene che tali redditi sono di natura

privata e non aziendale. Di conseguenza non farebbero parte del reddito da

attività indipendente soggetto a contribuzione.

L’insorgente chiede che il

reddito complessivo sia ridotto a fr. 166'500 per il 2015, a fr. 87'700 per il

2016, a fr. 103'600 per il 2017, a fr. 80'000 per il 2018, a fr. 73'000 per il

2019 e a fr. 10'000 per il 2020.

2.7. Dalle tavole processuali emerge che

la ditta “__________”, sin dalla sua fondazione nel __________, occupa

parzialmente l’immobile sito in __________ di cui al fondo __________ RFD di __________

(doc. XVI).

Tra la ditta individuale

dell’insorgente ed il ricorrente stesso non è mai stato stipulato alcun

contratto di locazione in merito all’immobile in esame (doc. XVI). Dal 2014 è

comunque stata stabilita una pigione con una componente fissa pari a fr. 20'000

all’anno ed una componente variabile in funzione della cifra d’affari degli

ultimi due anni (doc. XVI).

Nel conto economico l’ammontare della

locazione dell’immobile litigioso figura quale “costo uso immobili”,

rispettivamente dal 2018 quale “costo dei locali” ed è registrato nel

conto __________ “Affitti e manutenzione”.

L’insorgente è stato oggetto di

una verifica fiscale ad opera dell’Ispettorato fiscale della Divisione delle

contribuzioni per il periodo dal 2015 al 2017 (doc. XXI).

Per quanto concerne il reddito

aziendale accertato secondo l’imposta federale diretta, il 19 luglio 2019 il

fisco e la ditta si sono accordati in merito ad un importo di fr. 161'500 per

il 2015, di fr. 82'700 per il 2016 e di fr. 93'600 per il 2017 (doc. I).

A pagina 10 del rapporto della

Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale, figura che per svolgere “la

propria attività la ditta individuale occupa parzialmente il fondo __________

RFD di __________ di proprietà del Sig. RI 1. La particella è costituita da

cinque edifici (…). Avendo svolto la verifica presso la sede dell’individuale,

abbiamo effettuato un sopraluogo per cercare di accertare il carattere

dell’immobile. Sull’immobile __________, strutturato su tre piani, si trovano

al pian terreno gli uffici dell’impresa, mentre gli altri due piani sono

utilizzati privatamente. Gli edifici __________ sono anch’essi occupati

privatamente. Mentre sul mappale __________ è presente il capannone

dell’impresa. A nostro parere la preponderanza è privata (anche confrontando

gli affitti incassati). Invitiamo comunque l’UT a svolgere gli accertamenti del

caso qualora dovessero intervenire dei cambiamenti” (doc. H e doc. 198).

Dal medesimo documento emerge che

non è in vigore una prassi particolare, che l’immobile è dichiarato nella

partita fiscale privata, che non è contabilizzato, che l’immobile è utilizzato

a fini aziendali in parte, che l’utilizzatore non beneficia di vantaggi e che

il contribuente è qualificabile quale commerciante professionale di immobili

(doc. H e 198).

Al punto 5.1 “Valore locativo,

affitti” nelle tassazioni su reclamo 2015 e 2016, rispettivamente al punto

5.3 “Affitti incassati” nelle tassazioni dal 2017 (su reclamo), 2018,

2019 e 2020, sono stati dichiarati e tassati sia gli affitti percepiti dal

ricorrente per la locazione degli spazi commerciali della sua ditta, sia gli

affitti conseguiti per la locazione dei suoi immobili. Nel 2015, ad esempio, l’importo

complessivo degli affitti ammontava a fr. 1'044'424, di cui fr. 40'000 di

affitti dall’immobile litigioso.

Dagli importi dichiarati e

tassati, l’Ufficio di tassazione di __________ ha estrapolato gli affitti

incassati per la locazione degli spazi commerciali della ditta e li ha

comunicati alla Cassa di compensazione (fr. 40'000 nel 2015, fr. 36'000 nel

2016 e 2017, fr. 25'000 nel 2018 e 2019 e fr. 20'000 nel 2020).

Va qui evidenziato che nella

tassazione 2016 del 23 ottobre 2019 che era stata emessa prima del reclamo del

ricorrente, nelle motivazioni figurava: “5.1 Aggiunta valore locativo dai

propri locali commerciali (fr. 36'000 come da conto economico)” (doc. 113),

mentre in quella del 2017 di medesima data, emessa prima del reclamo

dell’insorgente, si poteva leggere: “5.3 aggiunta affitto ditta (36'000 fr)”

(doc. 122 e 129).

Con email del 30 settembre 2022

al rappresentante dell’assicurato, il funzionario dell’Ufficio circondariale di

tassazione di __________ che si è occupato delle tassazioni del ricorrente, ha

precisato quanto segue:

" (…) con

riferimento all’opposizione da voi notificata contro i contributi AVS e alla

richiesta di delucidazioni, per vostra informazione vi invio il dettaglio di

quanto è stato tassato negli anni oggetto di contenzioso:

2015: 164'125 fr. (reddito dichiarato

121'644 fr. + 42'981 fr. Ripresi ./. acc. Avs 500 fr.) + 40'000 fr. (affitto

aziendale) + ripresa spese per calcolo AVS 2'375 fr. (corrispondente alla

riduzione su partecipazioni del 50% - dividendo al 100% 5000 fr) >> reddito

segnalato su decisione su reclamo 206'500 fr.

2016: 85’325 fr. (reddito dichiarato 47'791

fr. + Costi Ripresi ./. acc. Avs 37'534 fr.) + 36'000 fr. (affitto aziendale) +

ripresa spese per calcolo AVS 2'375 (corrispondente alla riduzione su

partecipazioni del 50% - dividendo al 100% 5000 fr) >> reddito

segnalato su decisione su reclamo 123'700 fr.

2017: 93'600 reddito aziendale IFD + 36'000

affitto aziendale + 10'000 fr. (dividendo) >> reddito segnalato su

decisione su reclamo 139'600 fr

2018: 75’000 reddito aziendale IFD + 25'000

affitto aziendale + 5'000 fr. (dividendo) >> reddito segnalato 105'000

fr

2019: 63’000 reddito aziendale IFD + 25'000

affitto aziendale + 10'000 dividendo >> reddito segnalato 98'000 fr

2020: reddito aziendale rettificato a zero

+ 20'000 affitto aziendale + 10'000 dividendo >> reddito 30'000 fr

Tutte le decisioni sono cresciute in

giudicato

Come già ho ribadito alla sig.ra __________

su tali decisioni non posso più intervenire in quanto definitive.

Rilevo inoltre un’inesattezza su quanto ha

comunicato alla Sig.ra __________ quanto al punto da lei indicato nella sua

mail del 14.09.2022, ovvero che “In occasione del controllo dei bilanci della

ditta individuale, il funzionario dell’ispettorato fiscale aveva accertato la

preponderanza privata dell’immobile occupato dalla ditta (vedi allegato)”.

Nell’ispezione fiscale il mio collega ha

ben sottolineato il fatto che l’accertamento del caso viene demandato all’UT

competente. Non è stato quindi stabilito alcunché.

Rileviamo a questo proposito che la quota

d’affitto aziendale in contabilità è passata dai 40'000 fr. del 2015 a 20'000

fr. del 2020.” (doc. X/1, sottolineatura in originale)

Alla luce del contenuto della pagina

10 del rapporto della Divisione delle contribuzioni, Ispettorato fiscale,

secondo cui per l’immobile in esame “la preponderanza è privata (anche

confrontando gli affitti incassati). Invitiamo comunque l’UT a svolgere gli

accertamenti del caso qualora dovessero intervenire dei cambiamenti” e del

contenuto dell’email 30 settembre 2022 dell’UT di __________ per il quale “Nell’ispezione

fiscale il mio collega ha ben sottolineato il fatto che l’accertamento del caso

viene demandato all’UT competente. Non è stato quindi stabilito alcunché”,

questo Tribunale, in particolare circa la qualifica di aziendale o privato

dell’immobile in esame e la questione di sapere se tale qualifica spetta al

competente Ufficio circondariale di tassazione (in concreto: __________), ha

interpellato la Divisione delle contribuzioni, che ha affermato:

" (…)

L’Ispettorato fiscale ha esperito una verifica fiscale per i periodi fiscali

2015, 2016 e 2017 della ditta individuale (a conduzione famigliare) __________,

che opera nel settore edile e immobiliare da diversi anni, dove il core

business è la progettazione, lo sviluppo e l’esecuzione di opere edili con

particolare riguardo all’attività di capomastro.

Oltre alla clientela terza, l’impresa edifica/ristruttura immobili

di proprietà del signor RI 1. Oltre al titolare, la ditta individuale occupa a

fine 2017 cinque collaboratori, tra cui il figlio __________ attivo

nell’amministrazione. Per svolgere la propria attività, la ditta individuale

occupa parzialmente il fondo __________ RFD di __________ di proprietà del

signor RI 1. La particella è costituita da cinque edifici (__________).

Avendo svolto la verifica presso la sede della ditta individuale,

l’Ispettorato fiscale ha effettuato un sopralluogo per determinare la qualifica

fiscale (o privata o aziendale) dell’immobile. Nell’immobile __________,

strutturato su tre piani, si trovano al pian terreno gli uffici dell’impresa,

mentre agli altri due piani vi sono spazi utilizzati privatamente. Gli edifici __________

sono anch’essi occupati privatamente, mentre l’edificio __________ è adibito a

capannone dell’impresa.

Sulla base di quanto scaturito dalla verifica fiscale,

l’Ispettorato fiscale è dell’avviso che l’immobile sia di preponderanza

privata, anche confrontando gli affitti incassati.

Secondo il principio della preponderanza gli oggetti ad uso misto,

che servono interamente o in misura preponderante all’attività lucrativa

indipendente, vengono assegnati nella loro totalità alla sostanza commerciale

(art. 17 cpv. 2 LT e art. 18 cpv. 2 LIFD). Per contro, come è il caso

dell’immobile citato, gli oggetti non utilizzati prevalentemente a fini

commerciali rientrano nella sostanza privata, anche se in parte vengono

impiegati a scopi commerciali.

L’attribuzione alla sostanza privata o alla sostanza commerciale

deve avvenire sulla base dell’attuale destinazione presso il proprietario o la

persona legittimata all’uso del bene economico. Ciò significa che il criterio

di assegnazione determinante va individuato nella funzione tecnico-economica

che il bene esercita presso il proprietario, rispettivamente l’avente diritto

all’uso. Unicamente quando, sulla base dell’attuale destinazione, non si può

procedere a un’inequivocabile assegnazione del bene economico alla sostanza

privata o a quella commerciale ci si deve basare su indizi. Vanno presi in

considerazione quali indizi determinanti in primo luogo la gestione contabile e

il motivo dell’acquisto.

L’Ispettorato fiscale ha comunque invitato l’autorità di

tassazione a svolgere gli accertamenti del caso qualora dovessero intervenire

dei cambiamenti.

Tuttavia, nell’ambito della definizione delle decisioni di

tassazioni, per l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il

contribuente risulta commerciante professionale di immobili.

Secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è

commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolga un’attività

che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato

immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di

realizzare un profitto. In particolare sono a tutt’oggi considerati indizi di

un’attività lucrativa, il modo di procedere (sistematico o pianificato), la

frequenza delle operazioni, la breve durata del possesso, l’esistenza di legami

tra tali operazioni e l’attività professionale del contribuente, il fatto che

questi si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la

partecipazione a una società di persone, l’uso di notevoli crediti e il

reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari.

Ognuno di questi indizi può, con altri, ma talvolta persino

singolarmente, permettere di concludere che si è in presenza di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 18 LIFD. Il Tribunale federale ha poi

avuto modo di precisare che nella valutazione dell’insieme delle circostanze

concrete del singolo caso, anche in assenza di quegli elementi tipici di

un’attività lucrativa indipendente, determinante rimane l’intento di conseguire

un profitto.

Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente

inizialmente, al momento dell’acquisto, ma quella che risulta al momento della

vendita. Così un’operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può

perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al

momento, determinante, della vendita e viceversa.

A tale riguardo, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________,

ha continuato ad applicare la stessa sistematica risalente perlomeno al 2010,

integrando al reddito aziendale comunicato all’AVS, gli affitti relativi

all’immobile di __________.

Ad oggi, purtroppo, dopo diversi anni, dall’analisi dell’incarto

fiscale non abbiamo rilevato evidenze, a supporto della sistematica applicata.”

(doc. XXI)

2.8. Va ancora rammentato che per l’art.

179 della Legge Tributaria (LT; RL 640.100), il Consiglio di Stato esercita la

vigilanza sull’applicazione della legge per il tramite del Dipartimento

competente.

Secondo l’art. 180 cpv. 1 LT

l’applicazione della legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni che

elabora le direttive di applicazione della legge, dei regolamenti e delle

ordinanze ed è responsabile della tassazione corretta ed uniforme nel Cantone.

Ai sensi dell’art. 180 cpv. 3 LT

il Consiglio di Stato disciplina l’organizzazione della Divisione delle

contribuzioni e stabilisce le competenze della stessa e dei suoi Uffici.

Per l’art. 322 cpv. 1 LT il Consiglio

di Stato emana i regolamenti e i decreti esecutivi di applicazione della legge.

Esso definisce le autorità

competenti previste dalla legge ed è autorizzato a delegare i propri compiti

alle autorità amministrative a lui subordinate (art. 322 cpv. 2 LT).

L’art. 13 del Regolamento della

legge Tributaria (RLT; RL 640.110) prevede che al Dipartimento delle Finanze e

dell’Economia è affidata la vigilanza sull’applicazione della legge tributaria

e della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.

Secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. a

RLT quale autorità di tassazione sono designati gli Uffici circondariali di

tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari

delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di

tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT.

2.9. In concreto, va preliminarmente

ribadito che, di principio, laddove l’autorità fiscale stabilisce che un

immobile fa parte della sostanza commerciale, i relativi introiti vanno

considerati redditi aziendali e vanno assoggettati al prelievo dei contributi

AVS (DTF 140 V 241 e DTF 134 V 250 consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich

bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten

Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der

AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum

Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es

sich bei der Vermietung um eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder

nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum

Geschäftsvermögen beantwortet”).

Una

volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio

alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni,

né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di

tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla

sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF

9C_436/2021 del 10 dicembre 2021, consid. 4.3; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio

2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre

2007 consid. 3.3). Una volta stabilita

l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un

tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al

contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice trascorrere

del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata.

Di norma non è possibile

scostarsi dalla qualifica effettuata dal fisco, tranne laddove esistono seri

dubbi (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2).

Nel caso di specie l’ufficio

circondariale di tassazione di __________, autorità competente ad emettere le

tassazioni del ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a RLT), ha qualificato di

commerciale l’immobile parzialmente occupato dalla ditta individuale del

ricorrente ed ha comunicato alla Cassa di compensazione l’ammontare degli

affitti incassati, ritenuti redditi aziendale.

Di diverso parere la Divisione

delle contribuzioni, autorità di vigilanza, il cui ispettorato fiscale, che di

norma procede ad ispezioni fiscali esterne in funzione delle esigenze di

accertamento richieste dagli Uffici di tassazione o da parte della Direzione

della divisione (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/if), oltre ad aver

accertato che l’immobile è stato dichiarato nella partita fiscale privata e non

è stato contabilizzato dalla ditta (doc. H e doc. 198), dopo un esame

approfondito della fattispecie, ha stabilito la preponderanza privata

dell’immobile, anche confrontando gli affitti incassati (doc. H e doc. 198). La

Divisione delle contribuzioni, che per quanto concerne gli anni dal 2015 al

2017 oggetto della verifica fiscale, aveva stabilito, insieme all’insorgente,

l’ammontare del reddito aziendale, senza inserirvi gli affitti dell’immobile

litigioso (doc. I), aveva invitato l’ufficio circondariale di tassazione “a

svolgere gli accertamenti del caso qualora dovessero intervenire dei

cambiamenti” (sottolineatura del redattore; doc. H e doc. 198).

Interpellata in merito, la

Divisione delle contribuzioni ha spiegato i motivi per i quali la qualifica

dell’immobile va ritenuta a preponderanza privata ed ha evidenziato che

l’Ufficio circondariale di __________ (UT) ha qualificato l’immobile di

commerciale in base alla circostanza che l’interessato è stato qualificato quale

commerciante professionale di immobili. L’UT ha applicato la stessa sistematica

risalente perlomeno al 2010, integrando al reddito aziendale comunicato

all’AVS, gli affitti relativi all’immobile di __________.

L’Ispettorato fiscale ha tuttavia

affermato che “purtroppo, dopo diversi anni, dall’analisi dell’incarto

fiscale non abbiamo rilevato evidenze, a supporto della sistematica applicata”

(doc. XXI).

Alla luce di quanto sopra, questo

Tribunale non può confermare la decisione su opposizione della Cassa di

compensazione.

Come affermato dall’ispettorato

fiscale della Divisione delle contribuzioni, sulla base della verifica

effettuata presso la sede della ditta individuale è emerso che l’immobile sito

in __________ è di preponderanza privata, anche confrontando gli affitti

incassati, mentre l’ufficio circondariale di tassazione, ritenuto che

l’insorgente risulta commerciante professionale di immobili, lo ha qualificato

di commerciale sulla base di una sistematica risalente perlomeno al 2010 per le

quali non vi sono evidenze nell’incarto fiscale (doc. XXI).

Considerato che l’insorgente ha

affermato che l’immobile in esame non ha mai fatto parte della sostanza

aziendale (doc. XVI) e che non vi sono elementi che possano smentirlo, tenuto

conto della verifica effettuata sul posto dall’ispettorato fiscale della

Divisione delle contribuzioni, la comunicazione dell’autorità circondariale di

tassazione secondo cui l’immobile in questione è di carattere commerciale non

può essere confermata.

All’insorgente, del resto, non

può essere rimproverato di non aver contestato questi aspetti in sede fiscale.

Infatti, gli affitti percepiti dall’immobile litigioso sono integrati alla voce

“affitti incassati” (punto 5.3) e una loro contestazione non avrebbe

avuto alcuna influenza sull’importo imponibile.

L’assoggettamento dei proventi

degli affitti per la locazione dei locali messi a disposizione della propria

ditta va tuttavia confermata per un altro motivo fatto valere dalla Cassa,

ossia la circostanza secondo cui l’occupazione da parte della ditta individuale

dei locali adibiti ad ufficio aziendale di proprietà del ricorrente hanno

natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate dalla ditta traggono

origine e sono funzionali all’attività commerciale dello stesso ricorrente.

La ditta individuale

dell’insorgente ha infatti preso in locazione dal medesimo assicurato i locali

commerciali nei quali svolge la propria attività.

Le pigioni sono contabilizzate

quali costi nel conto economico della ditta individuale (conto __________ doc.

E1, E2, E3, E4, E5, E6) e vanno conseguentemente a ridurre l’utile lordo

d’esercizio della medesima ditta, aumentando parallelamente, e per lo stesso

importo, il reddito conseguito dal ricorrente. Ciò non avverrebbe se la ditta

individuale locasse gli spazi commerciali da un terzo o se utilizzasse locali

commerciali propri senza pagare alcuna pigione.

Locando parte degli immobili di

sua proprietà alla propria ditta individuale, l’attività del ricorrente

acquisisce il carattere di un’impresa commerciale ed il reddito conseguito va

di conseguenza assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

La decisione su opposizione della

Cassa va pertanto confermata.

2.10. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.11. Alla Cassa di compensazione,

malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno

assegnate ripetibili.

Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili

viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico

(STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149

consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche

art. 30 cpv. 3 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti