Lexipedia

Decisione

30.2023.12

Coniugi contestano costituzionalità e conformità alla CEDU dell'art. 35 cpv. 1 LAVS (plafonamento delle rendite per coniugi). Ricorso respinto sulla base della DTF 140 I 77 tuttora attuale. Esame delle successive modifiche legislative

25 settembre 2023Italiano33 min

massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2023.12

cs

Lugano

25 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Christian

Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 (recte:

17) agosto 2023 di

1. RI 1

2. RI 2

contro

la decisione su

opposizione del 24 luglio 2023 emanata da

CO 1

in materia di rendite

AVS

ritenuto in

fatto

1.1. Con due

distinte decisioni del 3 maggio 2023 (doc. A3 e A4), confermate dalla decisione

su opposizione del 24 luglio 2023 (doc. A1), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha

fissato l’ammontare della rendita di vecchiaia in favore di RI 2, nata nel

1959, dal 1° giugno 2023 ed ha ricalcolato la rendita in favore del marito, RI

1, nato nel 1957. In particolare, stabilito l’importo delle singole prestazioni,

l’amministrazione ha proceduto con il calcolo del plafonamento delle rendite ai

sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS, attribuendo un importo di fr. 1'822 a RI 2 (in

luogo di fr. 1'830 senza riduzione) e di fr. 1'853 a RI 1 (in luogo di fr.

1'862 senza riduzione).

1.2. RI 2 e RI

1 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo in

via principale il versamento di due rendite individuali anziché di una rendita

ridotta per persone sposate ed in via subordinata di rinviare l’incarto all’amministrazione

per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Preliminarmente

Fatti

i ricorrenti fanno implicitamente valere una violazione del loro diritto di

essere sentiti poiché la Cassa non avrebbe esaminato le censure di violazione

della Costituzione e della CEDU. Gli insorgenti affermano che “non abbiamo

affatto messo in dubbio la correttezza del calcolo che tuttavia, a nostro

parere, è fondato su parametri errati. (…) La questione era, ed è tuttora, se

sussistono le condizioni per cui alle coppie sposate possa essere versata una

“pensione ridotta” rispetto alle coppie non sposate. Noi crediamo che non sia

(più) così. (…) Nessuno trae alcun vantaggio da una sentenza che elenca

ragioni il cui contenuto non è mai stato messo in discussione.”

Nel merito

gli assicurati chiedono il versamento di due rendite individuali, che tengano

conto individualmente dei contributi, degli accrediti per compiti educativi e

delle lacune contributive ai sensi dell’art. 29bis LAVS. Essi

sostengono che il pagamento di una prestazione ridotta ai sensi dell’art. 35

cpv. 1 LAVS, ossia una “rendita per coniugi”, è incompatibile con l’uguaglianza

giuridica ai sensi dell’art. 8 Cost. fed e con il divieto di discriminazione ai

sensi dell’art. 14 CEDU.

I

ricorrenti chiedono che la Cassa sospenda “immediatamente la rendita

“ridotta” che continua a dedurre ai coniugi secondo l’art. 35 cpv. 2 LAVS e

garantire il rispetto e l’osservanza dei diritti costituzionali fondamentali

dei coniugi”.

Gli

insorgenti invocano l’art. 8 Cost. fed., diritto fondamentale il cui principio

dell’uguaglianza giuridica si opporrebbe all’art. 21 cpv. 1 LAVS secondo cui

viene versata una rendita per coniugi in luogo di una rendita individuale

quando il secondo coniuge ha diritto ad una rendita AVS. Essi ritengono che

l’art. 8 Cost. fed. trovi applicazione sulla base dell’art. 35 cpv. 1 Cost.

fed., per il quale i diritti fondamentali devono essere applicati in tutto

l’ordinamento giuridico.

I

ricorrenti sostengono, sulla base dell’art. 36 cpv. 2 Cost. fed., che non vi

sarebbe alcun interesse pubblico che giustifichi che le coppie sposate siano

trattate differentemente dalle coppie non sposate e non è comprensibile per

quale motivo queste ultime dovrebbero trovarsi in una situazione migliore delle

coppie sposate. Non è neppure adempiuto il requisito della protezione dei

diritti fondamentali altrui. L’art. 21 cpv. 1 LAVS, secondo i ricorrenti, è di

conseguenza incostituzionale.

Gli

assicurati sottolineano che per l’art. 36 cpv. 3 Cost. fed. le restrizioni dei

diritti fondamentali devono essere proporzionate. Essi rilevano che forse ciò

era il caso 50 o più anni fa, quando generalmente solo le coppie sposate

gestivano un’economica domestica. In effetti un’economia domestica può ridurre

i costi ed una volta le economie domestiche erano composte da coppie sposate o

da persone singole che avevano costi superiori. Nel frattempo le norme sociali

sono cambiate. Nessuno è obbligato a vivere da solo al giorno d’oggi e vi sono

diversi modi che permettono di risparmiare vivendo insieme. Un gran numero di

coppie vive in appartamenti condivisi, famiglie patchwork, coppie che convivono

senza sposarsi e che, a differenza del passato, non violano alcuna norma

“sociale”. Per gli insorgenti, la circostanza che solo le coppie ufficialmente

sposate siano penalizzate nel calcolo delle prestazioni sarebbe assurdo e

violerebbe il principio di proporzionalità.

L’art.

21 cpv. 1 LAVS, secondo i ricorrenti, si appalesa manifestamente

incostituzionale.

Essi

rilevano pure che per l’art. 36 cpv. 4 Cost. fed. i diritti fondamentali sono

intangibili nella loro essenza e mettere le persone sposate in una posizione

peggiore rispetto agli altri modi di vita rappresenta una chiara violazione del

principio della parità di trattamento.

Da cui

il diritto ad avere due rendite individuali non ridotte.

Per i

ricorrenti la norma violerebbe anche l’art. 14 CEDU, poiché crea una

discriminazione tra persone sposate e non sposate.

1.3. Con

risposta del 30 agosto 2023 la Cassa propone la reiezione del ricorso,

rinviando a quanto già indicato nella decisione su opposizione (doc. III).

1.4. Con

replica del 12 settembre 2023 i ricorrenti ribadiscono le loro censure e

rilevano in sostanza che l’amministrazione non le avrebbe contestate con la

risposta di causa (doc. V).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente

i ricorrenti si lamentano che la Cassa non avrebbe esaminato le censure da loro

sollevate in merito all’incostituzionalità dell’art. 21 (recte: 35) cpv. 1 LAVS

ed alla violazione dell’art. 14 CEDU. Essi, facendo valere una carenza di

motivazione, sollevando implicitamente una violazione del loro diritto di

essere sentiti.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere

sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di

massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020

del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il

diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende

tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa

in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa

essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente

e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle

tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta

stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le

circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

Nel

caso di specie nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione, dopo

aver esposto dettagliatamente il calcolo alla base dell’ammontare delle rendite

dei due coniugi, comprese le norme sul plafonamento delle prestazioni, ha

affermato che per “quanto riguarda le argomentazioni sugli aspetti legali e

discriminatori indicati in fase di opposizione, esula dalla Cassa esprimersi

nel merito delle decisioni adottate dal legislatore. La Cassa in questo senso

si occupa unicamente di applicare le vigenti disposizioni legali” (doc.

A1).

Seppur

succintamente l’amministrazione si è pertanto espressa in merito alla censura

dei ricorrenti secondo cui le norme sul plafonamento sarebbero incostituzionali

e contrarie alla CEDU, affermando in sostanza di essere tenuta ad una

pedissequa applicazione delle norme in vigore volute dal legislatore federale.

Nel

caso di specie non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere

sentito degli insorgenti, i quali hanno potuto comprendere i motivi che hanno

condotto l’amministrazione a respingere le loro censure (cfr. anche STF

9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e far nuovamente valere le loro

ragioni innanzi ad un Tribunale che dispone del pieno potere cognitivo.

A questo proposito va rammentato che,

come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid.

4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere

sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi

superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse

della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della

procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF

8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque

ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale

da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire

i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.

5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se i ricorrenti hanno diritto a due

rendite di vecchiaia individuali non ridotte, ossia senza il plafonamento

previsto dalla LAVS. Contestato è il principio della riduzione delle

prestazioni, non, di per sé, il calcolo effettuato dall’amministrazione (cfr.

doc. I: “la decisione dell’autorità spiega in dettaglio le modalità di

calcolo dell’importo delle pensioni. Tuttavia, non abbiamo affatto messo in

dubbio la correttezza del calcolo che tuttavia, a nostro parere, è fondato su

parametri errati”).

2.3. A norma

dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che

hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per

l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce

il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età

stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono

pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi

diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di

accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.

29 cpv. 1 LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.

a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44

(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52

OAVS).

Il

calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,

dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti

educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età

conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

- una

persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29

quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

2.4. Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f

cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. Secondo

l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al

massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi

i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una

rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

Per

l’art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi

che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione

giudiziaria.

L’art.

35 cpv. 3 LAVS prevede che:

" Le due rendite devono essere

ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non

ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la

Considerandi

riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di

contribuzione incompleta."

Facendo

uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del

seguente tenore:

" Se uno dei coniugi non presenta

una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite

corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete

(art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale

corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale

corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve

essere diviso per tre."

2.6

Nel caso

di specie i ricorrenti non contestano il calcolo delle loro rendite (cfr. doc.

I e consid. 2.2), ma sostengono che esse non devono essere ridotte.

Gli

assicurati affermano che l’art. 21 cpv. 1 LAVS (recte: art. 35 cpv. 1 LAVS),

sarebbe contrario alla Costituzione federale perché violerebbe l’art. 8 Cost.

fed. sulla parità di trattamento e l’art. 36 Cost. fed. sui limiti dei diritti

fondamentali. La norma non rispetterebbe neppure l’art. 14 CEDU.

2.7

Per

l’art. 8 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può

essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del

sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle

convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche,

mentali o psichiche (cpv. 2).

Secondo

l’art. 36 cpv. 1 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali devono

avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima.

Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e

non altrimenti evitabile.

Ai

sensi dell’art. 36 cpv. 2 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali

devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di

diritti fondamentali altrui.

L’art.

36.

cpv. 3 Cost. fed. prevede che esse devono essere proporzionate allo scopo o

dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

Per

l’art. 36 cpv. 4 Cost. fed. i diritti fondamentali sono intangibili nella loro

essenza.

Va

ancora rammentato che per l’art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto

internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre

autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Secondo

l’art. 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella

presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna

specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a

una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2.8

In

concreto, la questione sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dal

Tribunale federale nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in

DTF 140 I 77.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35

LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner

registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in

rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in

maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU

non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per

l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine

d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di

sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di

assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche

registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della

CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione

illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle

pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10).

Il

Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già

all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica

ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di

una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il

costo di un nucleo composto di una sola persona. Con l’entrata in vigore del

nuovo diritto matrimoniale nel 1988, nell’ambito della 10.a revisione della

LAVS, nel 1997, la rendita per coniugi è stata sostituita da due rendite

individuali, calcolate in base alla ripartizione dei redditi conseguiti durante

il matrimonio, e dove la somma delle due rendite individuali non può superare

il 150 per cento della rendita massima. Per il Tribunale federale

non vi è dubbio alcuno che il plafonamento delle rendite pone i coniugi in una

situazione peggiore rispetto alle coppie non sposate che vivono in comune (“Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr

1948.

eingeführten Ehepaarrente (Art. 35 AHVG) war die dem damaligen Normalfall

entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die

Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 11 /2 -Fache

eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im

Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch

Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt,

wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht

übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die

Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als

unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu

prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.”).

Dopo

aver rammentato il contenuto dell’art. 8 CEDU e della relativa giurisprudenza,

al consid. 6.1 il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente può essere

seguito laddove sostiene che sia i coniugi che i concubini di principio

provvedono congiuntamente alle spese della propria comunione domestica. Tuttavia, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti

negli ultimi decenni, tra i coniugi ed i concubini permangono delle differenze

giuridiche (“Ungeachtet

der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten

persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige

(rechtliche) Unterschiede”). Il diritto

delle persone coniugate ad essere trattate in maniera uguale ai concubini, e

viceversa, non è assoluto, ma va esaminato prendendo in considerazione ogni

volta il caso concreto al quale si vuole applicare la legge (STF 9C_522/2010

del 29 settembre 2010, consid. 3; SVR 2011 AHV n. 10 con riferimento alla DTF

125.

V 221, consid. 3e/aa). Secondo il diritto civile, negli effetti

patrimoniali del matrimonio sono compresi il diritto successorio reciproco

(art. 462 CC), l’obbligo di reciproca assistenza e fedeltà (art. 150 cpv. 3 CC)

e il debito mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Per il momento non vi è

invece alcuna norma simile, a livello legislativo o di ordinanza, per quanto

concerne i concubini. Manca ad esempio un obbligo legale di mantenimento

reciproco. Il concubinato non soggiace ad alcuna restrizione materiale o

formale e può essere sciolto informalmente in ogni momento.

Al

consid. 6.2 il TF ha rilevato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali

non è stata creata alcuna base legale particolare per tutelare i concubini. Al

contrario, nell’ambito dell’AVS, il matrimonio, e dal 1° gennaio 2007 il

partenariato registrato, godono di una protezione particolare, nella misura in

cui solo i coniugi o i partner registrati hanno diritto ad una rendita in caso

di decesso del partner (art. 23 e seguenti LAVS) o ad un supplemento del 20%

sulla rendita di vecchiaia in caso di vedovanza (art. 35bis LAVS).

Vi è poi un’esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 3 LAVS o

il computo dei crediti educativi (art. 29septies LAVS). I coniugi ed

i partner registrati, al contrario dei concubini, possono quindi percepire

prestazioni dell’AVS e dell’AI o beneficiare di una riduzione nel pagamento dei

contributi. Ciò vale anche per altre assicurazioni sociali. Complessivamente,

nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo il Tribunale federale non vi è

uno svantaggio o una discriminazione delle coppie sposate o in partenariato

registrato rispetto ai concubini. Vi è

semmai una solidarietà delle persone non sposate nei confronti delle persone

coniugate (“Insgesamt liegt im Sozialversicherungsbereicheine Übervorteilung

oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner

gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer

Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von

den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des Bundesamtes

für Sozialversicherungen [BSV] vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils

der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5,

abrufbar unter www.parlament.ch).”).

L’eliminazione

del plafonamento di cui all’art. 35 cpv. 1 LAVS non permetterebbe di

raggiungere una parità di trattamento, ma semmai aggiungerebbe un’ulteriore

disparità a favore delle coppie sposate (“Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1

AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde

vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren)

Bevorzugung der Ehepaare führen.”).

Il Tribunale federale aggiunge che

un’abolizione del plafonamento avrebbe vantaggi unicamente per i redditi medi e

alti che, grazie anche alle rendite del secondo pilastro, sono già benestanti

in termini di pensioni, mentre per le persone con redditi bassi e molto bassi

il deplafonamento non avrebbe effetti (“Der Beschwerdeführer klammert im

Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe

Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind -

Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die

Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff.

4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten.”).

Non

è del resto certo se si può ritenere una disparità di trattamento incostituzionale

e contraria al diritto internazionale laddove una norma in una visione globale

è vantaggiosa o neutra, ciò che la Corte costituzionale tedesca ha già avuto

modo di negare (“Fraglich bleibt im

Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen

Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer

Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was

beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat

(Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend

Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden

Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen]).”).

Il Tribunale federale al consid. 7 ha poi rammentato che

secondo costante giurisprudenza l’art. 14 CEDU non vieta agli Stati membri di

trattare diversamente gruppi di persone diversi, alfine di correggere

disuguaglianze di fatto (“Nach ständiger

Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14 EMRK den Konventionsstaaten

nicht, verschiedene Personengruppen unterschiedlich zu behandeln, um

"tatsächliche Ungleichheiten" zu korrigieren. Eine allein auf dem Geschlecht basierende

Ungleichbehandlung kann allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen ("very

weighty reasons") als konventionskonform betrachtet werden (z.B. der in E.

7.2

hienach angeführte Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik, Nr.

6268/08 vom 17. Februar 2011 § 49).”).

Il

TF ai consid. 7.1-7.4 ha illustrato alcuni casi giudicati dalla CEDU ed al

consid. 8 ha rilevato che il concetto di discriminazione della CEDU per ragioni

storiche va tendenzialmente interpretato in maniera restrittiva, laddove

oggetto del contendere è la richiesta di prestazioni statali derivanti dalle

assicurazioni sociali. Lo scopo degli estensori della Convenzione

era quello di allestire un catalogo di diritti di difesa con l’esplicita

negazione della protezione dei diritti sociali (“Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus

entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein

Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die

Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu

konzipieren unter ausdrücklicher Negation des Schutzes

sozialer Rechte (ARNO FROHWERK, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR,

Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe,

Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European

Convention on Human Rights, Vol. I,

1975, S. 219).”).

Inoltre,

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito dell’organizzazione dei

sistemi di sicurezza sociale, riconosce agli Stati membri un ampio margine di

apprezzamento. Ciò vale segnatamente per i sistemi pensionistici che sono

influenzati da fattori interni ai singoli Stati e si trovano in un equilibrio

sottile. I giudici europei attribuiscono alla coerenza del sistema nazionale

una grande importanza e non ritengono contraria alla Convenzione né la

compensazione di disparità derivanti da periodi contributivi precedenti, anche

se comporta una certa diseguaglianza per quanto concerne i diritti, né la

compensazione di altre differenze di fatto tra diversi modi di vita attraverso

prestazioni statali strutturate diversamente (“Darüber

hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der

Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten

Beurteilungsspielraum zu. Dies

gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren

beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen

Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme

(hiezu das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X. gegen Österreich )

auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die

Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-)Zeiten, auch wenn sie

zu gewissen Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den

Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen

durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als

konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrle [E.

7.2

hievor] und Stec [E. 7.3 hievor]).”).

Al

consid. 9 il Tribunale federale ha rammentato che il matrimonio ed il

concubinato, nel diritto svizzero, costituiscono forme di convivenza con

effetti giuridici differenti. Come visto al consid. 6, esistono motivi fondati

per applicare il plafonamento delle rendite solo ai coniugi e ai partner

registrati. Anche se a queste forme di convivenza sono riconosciute rendite più

basse, esse beneficiano pure di numerosi privilegi. Non vi è di conseguenza

spazio per ritenere una violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. o dell’art. 9

Cost. fed., non essendoci complessivamente alcuna discriminazione dell’unità

economica delle coppie sposate o dei partner registrati, né una violazione del

diritto al rispetto della vita familiare. Del resto, come già indicato, una discriminazione

delle coppie sposate e dei partner registrati rispetto ai concubini non

potrebbe essere risolta con la sola eliminazione del plafonamento delle rendite

ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS o con l’introduzione del plafonamento delle

rendite per i concubini. Sarebbe invece necessario rivedere completamente il

sistema pensionistico, prendendo in considerazione tutta la complessità del

meccanismo ed i vantaggi e gli svantaggi di ogni singolo modo di vita nel suo

insieme al fine di eliminare la disparità per quanto concerne l’ammontare delle

rendite di vecchiaia e ciò indipendentemente dallo stato civile dei

beneficiari. Anche dal punto di vista della CEDU non è ravvisabile alcuna

violazione del divieto del principio della discriminazione per quanto concerne

l’art. 35 cpv. 1 LAVS in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 CEDU in relazione con

l’art. 14 CEDU (“Ehe und Konkubinat sind (in der

schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit

unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen

Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer

Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E.

6.

hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden,

indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des

Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder

willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der)

Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des

Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die

Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern

gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung

gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für

Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine

umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen

Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen

Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der

Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig

auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier

strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige

Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne

von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden.

Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das

Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”).

2.9

I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento

giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione

quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun

motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale.

Del

resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite

per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma

relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti),

entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr.

comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021), né nell’ambito

della “riforma AVS 21” (FF 2021, pag. 2995 e seguenti) che entrerà in

vigore, anch’essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024 (cfr.

comunicato stampa del Consiglio federale del 30 agosto 2023), se non per

l’aggiunta dell’ipotesi dell’erogazione di una percentuale della rendita di

vecchiaia in caso di differimento o anticipazione della riscossione della

prestazione (cfr. nuovi art. 35 cpv. 1 LAVS, 39 LAVS e 40 LAVS).

Non va

poi dimenticato che il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha pubblicato un

rapporto su concubinato e Pacs, giungendo alla conclusione che “un Pacs

adeguato alla Svizzera potrebbe rappresentare in futuro una possibile

alternativa al matrimonio e al concubinato. Spetterebbe al legislatore definire

gli effetti del Pacs nei diversi settori giuridici, qualora optasse per

l’introduzione di un istituto di questo tipo” (comunicato stampa del

Consiglio federale del 30 marzo 2022).

Sulla

base di quanto contenuto nel citato rapporto, il Consigliere agli Stati Andrea

Caroni, PLR, ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.448 depositata il 16

giugno 2022 intitolata “un Pacs adeguato alla Svizzera”, sostenuta sia

dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (3 novembre

2022) che dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (12

gennaio 2023). L’iniziativa è entrata nella seconda fase del suo iter e la

Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è stata incaricata

di elaborare un progetto di atto legislativo entro due anni (Comunicato stampa

del 13 gennaio 2023 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio

nazionale).

Al

momento, di conseguenza, non è ancora dato a sapere se il progetto porterà ad

una modifica anche delle norme della LAVS.

Va poi

rammentato che sull’argomento sollevato dai ricorrenti l’Alleanza del Centro ha

lanciato un’iniziativa popolare federale intitolata “Sì a rendite AVS eque

anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!”, il cui

scopo è quello di eliminare il plafonamento delle rendite e il cui termine per

la raccolta delle firme scade il 27 marzo 2024 (FF 2022, pag. 2287).

Infine,

agli insorgenti non può essere d’aiuto la sentenza della Grande Camera della

Corte europea dei diritti dell’Uomo dell’11 ottobre 2022 nella causa B. contro

Svizzera (n. 78630/12), che ha confermato la violazione della CEDU da parte

della Svizzera per avere discriminato un vedovo uomo rispetto ad una vedova

donna a causa della soppressione del diritto alla rendita di vedovanza con il

compimento del 18esimo anno di età dell’ultimo figlio del ricorrente.

Tale

violazione concerne infatti una specifica disparità di trattamento tra uomo e

donna e non tra coppie sposate e concubini. Essa ha comportato una modifica

della prassi nella concessione della rendita di vedovanza, ma solo per le

fattispecie identiche a quelle oggetto della sentenza ed a determinate

condizioni (cfr. bollettino no. 460 dell’UFAS). In seguito alla sentenza della

CEDU, il Consiglio federale il 28 giugno 2023 ha adottato “gli assi della

riforma del sistema delle rendite per superstiti dell’AVS” (cfr. comunicato

stampa del Consiglio federale di medesima data).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto occorre concludere

che l’art. 35 cpv. 1 LAVS non è contrario né alla Costituzione federale

(art. 8 e 36 Cost. fed.). Va poi, in ogni caso, ritenuto che, in base all’art.

73.

cpv. 2 Cost. TI “I Tribunali (ticinesi ndr) … decidono in modo

indipendente e sono vincolati dalla legge, essi non possono applicare norme

cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione

cantonale”, mentre in base all’art. 190 Cost. fed., le leggi federali sono

determinanti per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto a

prescindere dall’esame della loro costituzionalità (STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022 con rinvio alla DTF 144 I 340, consid. 3.2 e DTF 144 I 126,

consid. 3), e alla conformità alla CEDU (art. 14).

In

queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Con

l’emanazione della sentenza, la richiesta di ordinare all’ “autorità AVS”

di sospendere immediatamente “la rendita “ridotta” che continua a dedurre ai

coniugi secondo l’art. 35 cpv. 2 LAVS”, diventa priva di oggetto (cfr. anche sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016

del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

2.10

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi

di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti