30.2023.12
Coniugi contestano costituzionalità e conformità alla CEDU dell'art. 35 cpv. 1 LAVS (plafonamento delle rendite per coniugi). Ricorso respinto sulla base della DTF 140 I 77 tuttora attuale. Esame delle successive modifiche legislative
25 settembre 2023Italiano33 min
massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2023.12
cs
Lugano
25 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 (recte:
17) agosto 2023 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su
opposizione del 24 luglio 2023 emanata da
CO 1
in materia di rendite
AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 3 maggio 2023 (doc. A3 e A4), confermate dalla decisione
su opposizione del 24 luglio 2023 (doc. A1), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha
fissato l’ammontare della rendita di vecchiaia in favore di RI 2, nata nel
1959, dal 1° giugno 2023 ed ha ricalcolato la rendita in favore del marito, RI
1, nato nel 1957. In particolare, stabilito l’importo delle singole prestazioni,
l’amministrazione ha proceduto con il calcolo del plafonamento delle rendite ai
sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS, attribuendo un importo di fr. 1'822 a RI 2 (in
luogo di fr. 1'830 senza riduzione) e di fr. 1'853 a RI 1 (in luogo di fr.
1'862 senza riduzione).
1.2. RI 2 e RI
1 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo in
via principale il versamento di due rendite individuali anziché di una rendita
ridotta per persone sposate ed in via subordinata di rinviare l’incarto all’amministrazione
per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Preliminarmente
Fatti
i ricorrenti fanno implicitamente valere una violazione del loro diritto di
essere sentiti poiché la Cassa non avrebbe esaminato le censure di violazione
della Costituzione e della CEDU. Gli insorgenti affermano che “non abbiamo
affatto messo in dubbio la correttezza del calcolo che tuttavia, a nostro
parere, è fondato su parametri errati. (…) La questione era, ed è tuttora, se
sussistono le condizioni per cui alle coppie sposate possa essere versata una
“pensione ridotta” rispetto alle coppie non sposate. Noi crediamo che non sia
(più) così. (…) Nessuno trae alcun vantaggio da una sentenza che elenca
ragioni il cui contenuto non è mai stato messo in discussione.”
Nel merito
gli assicurati chiedono il versamento di due rendite individuali, che tengano
conto individualmente dei contributi, degli accrediti per compiti educativi e
delle lacune contributive ai sensi dell’art. 29bis LAVS. Essi
sostengono che il pagamento di una prestazione ridotta ai sensi dell’art. 35
cpv. 1 LAVS, ossia una “rendita per coniugi”, è incompatibile con l’uguaglianza
giuridica ai sensi dell’art. 8 Cost. fed e con il divieto di discriminazione ai
sensi dell’art. 14 CEDU.
I
ricorrenti chiedono che la Cassa sospenda “immediatamente la rendita
“ridotta” che continua a dedurre ai coniugi secondo l’art. 35 cpv. 2 LAVS e
garantire il rispetto e l’osservanza dei diritti costituzionali fondamentali
dei coniugi”.
Gli
insorgenti invocano l’art. 8 Cost. fed., diritto fondamentale il cui principio
dell’uguaglianza giuridica si opporrebbe all’art. 21 cpv. 1 LAVS secondo cui
viene versata una rendita per coniugi in luogo di una rendita individuale
quando il secondo coniuge ha diritto ad una rendita AVS. Essi ritengono che
l’art. 8 Cost. fed. trovi applicazione sulla base dell’art. 35 cpv. 1 Cost.
fed., per il quale i diritti fondamentali devono essere applicati in tutto
l’ordinamento giuridico.
I
ricorrenti sostengono, sulla base dell’art. 36 cpv. 2 Cost. fed., che non vi
sarebbe alcun interesse pubblico che giustifichi che le coppie sposate siano
trattate differentemente dalle coppie non sposate e non è comprensibile per
quale motivo queste ultime dovrebbero trovarsi in una situazione migliore delle
coppie sposate. Non è neppure adempiuto il requisito della protezione dei
diritti fondamentali altrui. L’art. 21 cpv. 1 LAVS, secondo i ricorrenti, è di
conseguenza incostituzionale.
Gli
assicurati sottolineano che per l’art. 36 cpv. 3 Cost. fed. le restrizioni dei
diritti fondamentali devono essere proporzionate. Essi rilevano che forse ciò
era il caso 50 o più anni fa, quando generalmente solo le coppie sposate
gestivano un’economica domestica. In effetti un’economia domestica può ridurre
i costi ed una volta le economie domestiche erano composte da coppie sposate o
da persone singole che avevano costi superiori. Nel frattempo le norme sociali
sono cambiate. Nessuno è obbligato a vivere da solo al giorno d’oggi e vi sono
diversi modi che permettono di risparmiare vivendo insieme. Un gran numero di
coppie vive in appartamenti condivisi, famiglie patchwork, coppie che convivono
senza sposarsi e che, a differenza del passato, non violano alcuna norma
“sociale”. Per gli insorgenti, la circostanza che solo le coppie ufficialmente
sposate siano penalizzate nel calcolo delle prestazioni sarebbe assurdo e
violerebbe il principio di proporzionalità.
L’art.
21 cpv. 1 LAVS, secondo i ricorrenti, si appalesa manifestamente
incostituzionale.
Essi
rilevano pure che per l’art. 36 cpv. 4 Cost. fed. i diritti fondamentali sono
intangibili nella loro essenza e mettere le persone sposate in una posizione
peggiore rispetto agli altri modi di vita rappresenta una chiara violazione del
principio della parità di trattamento.
Da cui
il diritto ad avere due rendite individuali non ridotte.
Per i
ricorrenti la norma violerebbe anche l’art. 14 CEDU, poiché crea una
discriminazione tra persone sposate e non sposate.
1.3. Con
risposta del 30 agosto 2023 la Cassa propone la reiezione del ricorso,
rinviando a quanto già indicato nella decisione su opposizione (doc. III).
1.4. Con
replica del 12 settembre 2023 i ricorrenti ribadiscono le loro censure e
rilevano in sostanza che l’amministrazione non le avrebbe contestate con la
risposta di causa (doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente
i ricorrenti si lamentano che la Cassa non avrebbe esaminato le censure da loro
sollevate in merito all’incostituzionalità dell’art. 21 (recte: 35) cpv. 1 LAVS
ed alla violazione dell’art. 14 CEDU. Essi, facendo valere una carenza di
motivazione, sollevando implicitamente una violazione del loro diritto di
essere sentiti.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere
sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di
massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020
del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Nel
caso di specie nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione, dopo
aver esposto dettagliatamente il calcolo alla base dell’ammontare delle rendite
dei due coniugi, comprese le norme sul plafonamento delle prestazioni, ha
affermato che per “quanto riguarda le argomentazioni sugli aspetti legali e
discriminatori indicati in fase di opposizione, esula dalla Cassa esprimersi
nel merito delle decisioni adottate dal legislatore. La Cassa in questo senso
si occupa unicamente di applicare le vigenti disposizioni legali” (doc.
A1).
Seppur
succintamente l’amministrazione si è pertanto espressa in merito alla censura
dei ricorrenti secondo cui le norme sul plafonamento sarebbero incostituzionali
e contrarie alla CEDU, affermando in sostanza di essere tenuta ad una
pedissequa applicazione delle norme in vigore volute dal legislatore federale.
Nel
caso di specie non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere
sentito degli insorgenti, i quali hanno potuto comprendere i motivi che hanno
condotto l’amministrazione a respingere le loro censure (cfr. anche STF
9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e far nuovamente valere le loro
ragioni innanzi ad un Tribunale che dispone del pieno potere cognitivo.
A questo proposito va rammentato che,
come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid.
4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere
sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse
della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della
procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF
8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque
ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale
da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire
i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.
5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se i ricorrenti hanno diritto a due
rendite di vecchiaia individuali non ridotte, ossia senza il plafonamento
previsto dalla LAVS. Contestato è il principio della riduzione delle
prestazioni, non, di per sé, il calcolo effettuato dall’amministrazione (cfr.
doc. I: “la decisione dell’autorità spiega in dettaglio le modalità di
calcolo dell’importo delle pensioni. Tuttavia, non abbiamo affatto messo in
dubbio la correttezza del calcolo che tuttavia, a nostro parere, è fondato su
parametri errati”).
2.3. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce
il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
- una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio
del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso
si compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
2.4. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi
agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità
parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.
52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa
con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f
cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi
i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una
rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
Per
l’art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi
che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione
giudiziaria.
L’art.
35 cpv. 3 LAVS prevede che:
" Le due rendite devono essere
ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non
ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la
Considerandi
riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di
contribuzione incompleta."
Facendo
uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del
seguente tenore:
" Se uno dei coniugi non presenta
una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite
corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete
(art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale
corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale
corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve
essere diviso per tre."
2.6
Nel caso
di specie i ricorrenti non contestano il calcolo delle loro rendite (cfr. doc.
I e consid. 2.2), ma sostengono che esse non devono essere ridotte.
Gli
assicurati affermano che l’art. 21 cpv. 1 LAVS (recte: art. 35 cpv. 1 LAVS),
sarebbe contrario alla Costituzione federale perché violerebbe l’art. 8 Cost.
fed. sulla parità di trattamento e l’art. 36 Cost. fed. sui limiti dei diritti
fondamentali. La norma non rispetterebbe neppure l’art. 14 CEDU.
2.7
Per
l’art. 8 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può
essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del
sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche,
mentali o psichiche (cpv. 2).
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali devono
avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima.
Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e
non altrimenti evitabile.
Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 2 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali
devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di
diritti fondamentali altrui.
L’art.
36.
cpv. 3 Cost. fed. prevede che esse devono essere proporzionate allo scopo o
dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
Per
l’art. 36 cpv. 4 Cost. fed. i diritti fondamentali sono intangibili nella loro
essenza.
Va
ancora rammentato che per l’art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto
internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre
autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
Secondo
l’art. 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna
specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a
una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2.8
In
concreto, la questione sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dal
Tribunale federale nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in
DTF 140 I 77.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35
LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner
registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in
rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in
maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU
non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per
l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine
d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di
sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di
assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche
registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della
CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione
illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle
pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10).
Il
Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già
all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica
ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di
una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il
costo di un nucleo composto di una sola persona. Con l’entrata in vigore del
nuovo diritto matrimoniale nel 1988, nell’ambito della 10.a revisione della
LAVS, nel 1997, la rendita per coniugi è stata sostituita da due rendite
individuali, calcolate in base alla ripartizione dei redditi conseguiti durante
il matrimonio, e dove la somma delle due rendite individuali non può superare
il 150 per cento della rendita massima. Per il Tribunale federale
non vi è dubbio alcuno che il plafonamento delle rendite pone i coniugi in una
situazione peggiore rispetto alle coppie non sposate che vivono in comune (“Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr
1948.
eingeführten Ehepaarrente (Art. 35 AHVG) war die dem damaligen Normalfall
entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die
Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 11 /2 -Fache
eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im
Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch
Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt,
wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht
übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die
Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als
unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu
prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.”).
Dopo
aver rammentato il contenuto dell’art. 8 CEDU e della relativa giurisprudenza,
al consid. 6.1 il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente può essere
seguito laddove sostiene che sia i coniugi che i concubini di principio
provvedono congiuntamente alle spese della propria comunione domestica. Tuttavia, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti
negli ultimi decenni, tra i coniugi ed i concubini permangono delle differenze
giuridiche (“Ungeachtet
der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten
persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige
(rechtliche) Unterschiede”). Il diritto
delle persone coniugate ad essere trattate in maniera uguale ai concubini, e
viceversa, non è assoluto, ma va esaminato prendendo in considerazione ogni
volta il caso concreto al quale si vuole applicare la legge (STF 9C_522/2010
del 29 settembre 2010, consid. 3; SVR 2011 AHV n. 10 con riferimento alla DTF
125.
V 221, consid. 3e/aa). Secondo il diritto civile, negli effetti
patrimoniali del matrimonio sono compresi il diritto successorio reciproco
(art. 462 CC), l’obbligo di reciproca assistenza e fedeltà (art. 150 cpv. 3 CC)
e il debito mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Per il momento non vi è
invece alcuna norma simile, a livello legislativo o di ordinanza, per quanto
concerne i concubini. Manca ad esempio un obbligo legale di mantenimento
reciproco. Il concubinato non soggiace ad alcuna restrizione materiale o
formale e può essere sciolto informalmente in ogni momento.
Al
consid. 6.2 il TF ha rilevato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali
non è stata creata alcuna base legale particolare per tutelare i concubini. Al
contrario, nell’ambito dell’AVS, il matrimonio, e dal 1° gennaio 2007 il
partenariato registrato, godono di una protezione particolare, nella misura in
cui solo i coniugi o i partner registrati hanno diritto ad una rendita in caso
di decesso del partner (art. 23 e seguenti LAVS) o ad un supplemento del 20%
sulla rendita di vecchiaia in caso di vedovanza (art. 35bis LAVS).
Vi è poi un’esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 3 LAVS o
il computo dei crediti educativi (art. 29septies LAVS). I coniugi ed
i partner registrati, al contrario dei concubini, possono quindi percepire
prestazioni dell’AVS e dell’AI o beneficiare di una riduzione nel pagamento dei
contributi. Ciò vale anche per altre assicurazioni sociali. Complessivamente,
nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo il Tribunale federale non vi è
uno svantaggio o una discriminazione delle coppie sposate o in partenariato
registrato rispetto ai concubini. Vi è
semmai una solidarietà delle persone non sposate nei confronti delle persone
coniugate (“Insgesamt liegt im Sozialversicherungsbereicheine Übervorteilung
oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner
gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer
Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von
den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des Bundesamtes
für Sozialversicherungen [BSV] vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils
der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5,
abrufbar unter www.parlament.ch).”).
L’eliminazione
del plafonamento di cui all’art. 35 cpv. 1 LAVS non permetterebbe di
raggiungere una parità di trattamento, ma semmai aggiungerebbe un’ulteriore
disparità a favore delle coppie sposate (“Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1
AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde
vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren)
Bevorzugung der Ehepaare führen.”).
Il Tribunale federale aggiunge che
un’abolizione del plafonamento avrebbe vantaggi unicamente per i redditi medi e
alti che, grazie anche alle rendite del secondo pilastro, sono già benestanti
in termini di pensioni, mentre per le persone con redditi bassi e molto bassi
il deplafonamento non avrebbe effetti (“Der Beschwerdeführer klammert im
Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe
Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind -
Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die
Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff.
4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten.”).
Non
è del resto certo se si può ritenere una disparità di trattamento incostituzionale
e contraria al diritto internazionale laddove una norma in una visione globale
è vantaggiosa o neutra, ciò che la Corte costituzionale tedesca ha già avuto
modo di negare (“Fraglich bleibt im
Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen
Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer
Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was
beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat
(Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend
Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden
Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen]).”).
Il Tribunale federale al consid. 7 ha poi rammentato che
secondo costante giurisprudenza l’art. 14 CEDU non vieta agli Stati membri di
trattare diversamente gruppi di persone diversi, alfine di correggere
disuguaglianze di fatto (“Nach ständiger
Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14 EMRK den Konventionsstaaten
nicht, verschiedene Personengruppen unterschiedlich zu behandeln, um
"tatsächliche Ungleichheiten" zu korrigieren. Eine allein auf dem Geschlecht basierende
Ungleichbehandlung kann allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen ("very
weighty reasons") als konventionskonform betrachtet werden (z.B. der in E.
7.2
hienach angeführte Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik, Nr.
6268/08 vom 17. Februar 2011 § 49).”).
Il
TF ai consid. 7.1-7.4 ha illustrato alcuni casi giudicati dalla CEDU ed al
consid. 8 ha rilevato che il concetto di discriminazione della CEDU per ragioni
storiche va tendenzialmente interpretato in maniera restrittiva, laddove
oggetto del contendere è la richiesta di prestazioni statali derivanti dalle
assicurazioni sociali. Lo scopo degli estensori della Convenzione
era quello di allestire un catalogo di diritti di difesa con l’esplicita
negazione della protezione dei diritti sociali (“Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus
entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein
Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die
Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu
konzipieren unter ausdrücklicher Negation des Schutzes
sozialer Rechte (ARNO FROHWERK, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR,
Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe,
Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European
Convention on Human Rights, Vol. I,
1975, S. 219).”).
Inoltre,
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito dell’organizzazione dei
sistemi di sicurezza sociale, riconosce agli Stati membri un ampio margine di
apprezzamento. Ciò vale segnatamente per i sistemi pensionistici che sono
influenzati da fattori interni ai singoli Stati e si trovano in un equilibrio
sottile. I giudici europei attribuiscono alla coerenza del sistema nazionale
una grande importanza e non ritengono contraria alla Convenzione né la
compensazione di disparità derivanti da periodi contributivi precedenti, anche
se comporta una certa diseguaglianza per quanto concerne i diritti, né la
compensazione di altre differenze di fatto tra diversi modi di vita attraverso
prestazioni statali strutturate diversamente (“Darüber
hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der
Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten
Beurteilungsspielraum zu. Dies
gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren
beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen
Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme
(hiezu das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X. gegen Österreich )
auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die
Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-)Zeiten, auch wenn sie
zu gewissen Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den
Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen
durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als
konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrle [E.
7.2
hievor] und Stec [E. 7.3 hievor]).”).
Al
consid. 9 il Tribunale federale ha rammentato che il matrimonio ed il
concubinato, nel diritto svizzero, costituiscono forme di convivenza con
effetti giuridici differenti. Come visto al consid. 6, esistono motivi fondati
per applicare il plafonamento delle rendite solo ai coniugi e ai partner
registrati. Anche se a queste forme di convivenza sono riconosciute rendite più
basse, esse beneficiano pure di numerosi privilegi. Non vi è di conseguenza
spazio per ritenere una violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. o dell’art. 9
Cost. fed., non essendoci complessivamente alcuna discriminazione dell’unità
economica delle coppie sposate o dei partner registrati, né una violazione del
diritto al rispetto della vita familiare. Del resto, come già indicato, una discriminazione
delle coppie sposate e dei partner registrati rispetto ai concubini non
potrebbe essere risolta con la sola eliminazione del plafonamento delle rendite
ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS o con l’introduzione del plafonamento delle
rendite per i concubini. Sarebbe invece necessario rivedere completamente il
sistema pensionistico, prendendo in considerazione tutta la complessità del
meccanismo ed i vantaggi e gli svantaggi di ogni singolo modo di vita nel suo
insieme al fine di eliminare la disparità per quanto concerne l’ammontare delle
rendite di vecchiaia e ciò indipendentemente dallo stato civile dei
beneficiari. Anche dal punto di vista della CEDU non è ravvisabile alcuna
violazione del divieto del principio della discriminazione per quanto concerne
l’art. 35 cpv. 1 LAVS in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 CEDU in relazione con
l’art. 14 CEDU (“Ehe und Konkubinat sind (in der
schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit
unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen
Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer
Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E.
6.
hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden,
indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des
Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder
willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der)
Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des
Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die
Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern
gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung
gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für
Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine
umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen
Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen
Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der
Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig
auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier
strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige
Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne
von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden.
Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das
Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege.”).
2.9
I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento
giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione
quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun
motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale.
Del
resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite
per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS né nell’ambito della riforma
relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti),
entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr.
comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021), né nell’ambito
della “riforma AVS 21” (FF 2021, pag. 2995 e seguenti) che entrerà in
vigore, anch’essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024 (cfr.
comunicato stampa del Consiglio federale del 30 agosto 2023), se non per
l’aggiunta dell’ipotesi dell’erogazione di una percentuale della rendita di
vecchiaia in caso di differimento o anticipazione della riscossione della
prestazione (cfr. nuovi art. 35 cpv. 1 LAVS, 39 LAVS e 40 LAVS).
Non va
poi dimenticato che il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha pubblicato un
rapporto su concubinato e Pacs, giungendo alla conclusione che “un Pacs
adeguato alla Svizzera potrebbe rappresentare in futuro una possibile
alternativa al matrimonio e al concubinato. Spetterebbe al legislatore definire
gli effetti del Pacs nei diversi settori giuridici, qualora optasse per
l’introduzione di un istituto di questo tipo” (comunicato stampa del
Consiglio federale del 30 marzo 2022).
Sulla
base di quanto contenuto nel citato rapporto, il Consigliere agli Stati Andrea
Caroni, PLR, ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.448 depositata il 16
giugno 2022 intitolata “un Pacs adeguato alla Svizzera”, sostenuta sia
dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (3 novembre
2022) che dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (12
gennaio 2023). L’iniziativa è entrata nella seconda fase del suo iter e la
Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è stata incaricata
di elaborare un progetto di atto legislativo entro due anni (Comunicato stampa
del 13 gennaio 2023 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio
nazionale).
Al
momento, di conseguenza, non è ancora dato a sapere se il progetto porterà ad
una modifica anche delle norme della LAVS.
Va poi
rammentato che sull’argomento sollevato dai ricorrenti l’Alleanza del Centro ha
lanciato un’iniziativa popolare federale intitolata “Sì a rendite AVS eque
anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!”, il cui
scopo è quello di eliminare il plafonamento delle rendite e il cui termine per
la raccolta delle firme scade il 27 marzo 2024 (FF 2022, pag. 2287).
Infine,
agli insorgenti non può essere d’aiuto la sentenza della Grande Camera della
Corte europea dei diritti dell’Uomo dell’11 ottobre 2022 nella causa B. contro
Svizzera (n. 78630/12), che ha confermato la violazione della CEDU da parte
della Svizzera per avere discriminato un vedovo uomo rispetto ad una vedova
donna a causa della soppressione del diritto alla rendita di vedovanza con il
compimento del 18esimo anno di età dell’ultimo figlio del ricorrente.
Tale
violazione concerne infatti una specifica disparità di trattamento tra uomo e
donna e non tra coppie sposate e concubini. Essa ha comportato una modifica
della prassi nella concessione della rendita di vedovanza, ma solo per le
fattispecie identiche a quelle oggetto della sentenza ed a determinate
condizioni (cfr. bollettino no. 460 dell’UFAS). In seguito alla sentenza della
CEDU, il Consiglio federale il 28 giugno 2023 ha adottato “gli assi della
riforma del sistema delle rendite per superstiti dell’AVS” (cfr. comunicato
stampa del Consiglio federale di medesima data).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto occorre concludere
che l’art. 35 cpv. 1 LAVS non è contrario né alla Costituzione federale
(art. 8 e 36 Cost. fed.). Va poi, in ogni caso, ritenuto che, in base all’art.
73.
cpv. 2 Cost. TI “I Tribunali (ticinesi ndr) … decidono in modo
indipendente e sono vincolati dalla legge, essi non possono applicare norme
cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione
cantonale”, mentre in base all’art. 190 Cost. fed., le leggi federali sono
determinanti per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto a
prescindere dall’esame della loro costituzionalità (STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022 con rinvio alla DTF 144 I 340, consid. 3.2 e DTF 144 I 126,
consid. 3), e alla conformità alla CEDU (art. 14).
In
queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
Con
l’emanazione della sentenza, la richiesta di ordinare all’ “autorità AVS”
di sospendere immediatamente “la rendita “ridotta” che continua a dedurre ai
coniugi secondo l’art. 35 cpv. 2 LAVS”, diventa priva di oggetto (cfr. anche sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016
del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).
2.10
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi
di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti