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Decisione

30.2023.13

Contestazione della qualifica di dipendente per un'attività nell'ambito dei servizi. Nel preciso caso di specie gli elementi a favore di un'attività indipendente (assenza di subordinazione economica e organizzativo-lavorativa) sono predominanti

26 febbraio 2024Italiano48 min

i datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2023.13

cs

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 agosto 2023 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

TERZ 1

TERZ 2

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 2 febbraio 2023

(doc. 8), confermata dalla decisione su opposizione del 10 agosto 2023 (doc.

18), dopo aver chiesto il parere della “TERZ 2”, la Cassa CO 1 ha respinto la

richiesta di affiliazione come indipendente di TERZ 1, nata nel 1975, e l’ha ritenuta

dipendente di RI 1.

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento (doc. I).

Il ricorrente afferma di essere

designer indipendente, di vivere e lavorare a __________ e di essere

proprietario dell’abitazione denominata “__________” a __________.

L’abitazione, costruita nel __________, dispone di una piscina e di una vista

aperta sul lago.

L’insorgente rileva di offrire la

sua abitazione in locazione a terzi, anche per brevi periodi, tramite i

principali siti internet e portali.

Alcuni anni fa il ricorrente ha

incaricato TERZ 1 di gestire gli affitti di __________. Egli le ha dato grande

indipendenza nella scelta dei veicoli di promozione e nella gestione a terzi

della locazione dell’abitazione. Il ricorrente sostiene di non fare altro e di

non occuparsene più. L’accordo orale fra le parti sul compenso in favore di TERZ

1 è stato pattuito in funzione degli affitti, con una quota dell’incassato del

10%. In assenza di locazione, non vi è alcun guadagno. L’intera gestione degli

affitti di __________ è stata affidata ad TERZ 1, la quale è stata incaricata

di allestire la piattaforma di AirBnB tramite la quale viene offerta __________,

di cui è diventata co-host insieme a __________. Negli anni 2020, 2021 e 2022,

la locazione ha avuto un grande successo ed TERZ 1 si è occupata di ogni fase

del processo di locazione, dalla gestione dei rapporti iniziali con gli

interessati sino all’accoglienza, dalla riconsegna delle chiavi alla pulizia

finale. TERZ 1 ha dichiarato le sue entrate come proventi da attività

indipendente. Si tratta di fr. 14'487 nel 2021 e di fr. 8'137 nel 2022.

Preliminarmente l’assicurato

chiede a questo Tribunale di verificare la competenza della Cassa CO 1 a

decidere in merito alla domanda di affiliazione inoltrata da TERZ 1, poiché il

ricorrente e l’interessata risiedono in due Cantoni diversi e chiede che la Cassa

__________ di __________ produca tutta la documentazione sulla quale si è

fondata per stabilire che TERZ 1 è sua dipendente.

Nel merito il ricorrente sostiene

che TERZ 1 vada qualificata come indipendente. Ella è completamente libera per

quanto concerne l’impiego e l’organizzazione del suo lavoro di promozione e

locazione a terzi di __________. Non ha alcun rapporto di subordinazione con RI

1 e può fare quello che vuole. Non ha neppure alcun rapporto di dipendenza

economica. Ella gestisce la sua attività accanto a quella di mamma, lavora

quando può e non dipende economicamente da nessuno. Il reddito principale che

permette il sostentamento della famiglia proviene dal marito. Di principio ella

si occupa dei figli. L’attività di promozione della locazione per brevi periodi

di __________ è un’attività accessoria che esercita accanto al lavoro di mamma.

In concreto mancano sia il rapporto di subordinazione che il rapporto di

dipendenza economica.

TERZ 1 mette in atto la propria

attività di gestione di immobili in proprio nome e per proprio conto. Ha una

carta intestata, ha allestito un locale nella propria abitazione per questo

scopo, si è procurata un nuovo computer, stampante e tutto quanto necessario

per poter lavorare (anche se da casa). L’idea di TERZ 1 è di fare allestire un

sito internet della sua attività e di sviluppare la sua iniziativa semmai anche

con la costituzione di una società. Il ricorrente chiede che l’interessata

venga sentita e che venga indetta un’udienza a questo scopo. TERZ 1 lavora

anche per terze persone: è attiva quale economa esterna della __________ di __________,

gestisce un altro appartamento a __________ di sua proprietà. Ella lavora

inoltre per __________, quale consulente per il Canton Ticino su chiamata con

un contratto ad ore. Nel futuro intende ampliare la sua attività. Ella è

all’inizio dell’attività ed è pertanto normale che lavori da casa e (quasi) per

un solo committente.

L’insorgente afferma che la Cassa

ha concluso che TERZ 1 non ha alcun rischio imprenditoriale perché le spese di

manutenzione dell’immobile sono a carico di RI 1. In realtà se la casa non

viene affittata, TERZ 1 non percepisce alcun compenso. In tempi recenti la

locazione di __________ ha avuto un rallentamento e quindi il compenso è molto

diminuito. TERZ 1 sta cercando altri e nuovi veicoli per promuovere __________

e aumentare il proprio compenso. Ella corre un rischio imprenditoriale proprio.

L’insorgente contesta anche la conclusione secondo cui TERZ 1 non agirebbe

verso l’esterno con la ragione sociale della sua attività ma in nome e per

conto di RI 1, proprietario dell’immobile. Ciò non è corretto. Le persone che

affittano __________ hanno contatti sin dall’inizio solo ed esclusivamente con TERZ

1. Mai parlano o interagiscono con RI 1. I primi contatti avvengono tramite il

profilo AirBnB, dietro il quale vi è però TERZ 1. I contatti con gli inquilini

avvengono sulla piattaforma e sono gestiti direttamente ed esclusivamente tramite

il numero di cellulare di TERZ 1. Gli inquilini non sanno nemmeno chi sia RI 1.

TERZ 1 gestisce in maniera autonoma anche eventuali richieste particolari

durante il soggiorno (servizio concierge), si occupa di organizzare eventi,

fare la spesa e dopo la consegna gestisce autonomamente anche gli acquisti

necessari per la casa (prodotti di pulizia, sacchi dell’immondizia, prodotti

per doccia e cucina, bombole a gas, ecc.). In alcuni casi si occupa delle

pulizie, per le quali riceve una retribuzione a parte.

La Cassa deduce inoltre il

rapporto di dipendenza dal fatto che TERZ 1, pur potendo scegliere a quale

ditta subappaltare i lavori di manutenzione della casa, non ne assume i costi

che sono a carico del proprietario. È evidente che le spese di manutenzione

dell’immobile siano pagate dal proprietario e non il contrario. Il fatto che TERZ

1 sceglie chi incaricare porta a concludere che ella può gestire la propria

attività in maniera del tutto indipendente.

Da tutto quanto sopra esposto,

secondo il ricorrente, l’unica conclusione possibile è che TERZ 1 sia

considerata quale indipendente.

L’insorgente chiede che venga

indetta un’udienza dove TERZ 1 possa spiegare come avviene la sua attività e

domanda l’edizione dell’intera corrispondenza tra la Cassa __________ e le

parti e/o TERZ 1 e dalla Cassa __________ di __________ dell’intera

corrispondenza fra le parti e/o TERZ 1 e degli accertamenti fatti.

1.3. Con risposta del 9 ottobre 2023,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.4. Con decreto del 23 ottobre 2023 il

Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e la TERZ 2, assegnando loro

un termine scadente il 15 dicembre 2023 per, alla crescita in giudicato del

decreto, pronunciarsi in merito (doc. V).

1.5. In data 27 ottobre 2023

l’insorgente ha ribadito il contenuto del ricorso, affermando di non avere

ulteriori mezzi di prova e chiedendo la trasmissione dell’incarto prodotto

dalla Cassa.

1.6. Il 30 ottobre 2023 il TCA ha

scritto al ricorrente informandolo che gli atti gli sarebbero stati inviati

dopo la crescita in giudicato del decreto del 23 ottobre 2023 e l’eventuale

presa di posizione delle parti chiamate in causa (doc. VI).

1.7. Il 13 dicembre 2023 TERZ 1 ha

chiesto una proroga del termine fino al 20 gennaio 2024 (doc. VIII), concessale

fino al 10 gennaio 2024 (doc. IX).

1.8. Il 12 gennaio 2024 il TCA ha

trasmesso al ricorrente i documenti della Cassa CO 1 non ancora in suo possesso

e rilevanti per il caso di specie (doc. X). Poiché lo scritto è stato ritornato

al Tribunale da “La Posta” con l’avviso “l’invio è stato danneggiato durante

la lavorazione. Ci scusiamo per l’accaduto” e ritenuto che nel Track and

Trace figura l’indicazione “ritardo”, esso è stato ritrasmesso al legale

del ricorrente con data 16 gennaio 2024, sia per email che per raccomandata

(cfr. doc. XIII e allegati).

1.9. Il 15 gennaio 2024 sono pervenute

al TCA le osservazioni di TERZ 1 datate 9 gennaio 2024 (doc. XI), trasmesse

alle parti per produrre eventuali osservazioni entro il 23 gennaio 2024 (doc.

XII).

1.10. Dopo aver chiesto (doc. XV), ed

ottenuto (doc. XVI), una proroga, il ricorrente in data 2 febbraio 2024 si è

nuovamente espresso in merito, insistendo sulla necessità di verificare la

competenza della Cassa CO 1 e ribadendo che TERZ 1 va affiliata quale indipendente

(doc. XVII). Lo scritto è stato trasmesso alle parti per conoscenza in data 5

febbraio 2024 (doc. XVIII).

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il

giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e

di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento

amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.2. La

Cassa CO 1 in data 18 gennaio 2024 ha scritto al Tribunale comunicando una

circostanza concernente una persona non coinvolta nel presente procedimento “a

titolo confidenziale” (doc. XIV).

Ritenuto

che con la sua lettera l’amministrazione, perlomeno implicitamente, nella

misura in cui scrive al TCA “a titolo confidenziale”, chiede di non

informare le altre parti circa il contenuto del suo scritto, che peraltro

concerne una terza persona, tale atto non viene preso in considerazione per la

risoluzione della presente fattispecie e non viene trasmesso né al ricorrente

né alle chiamate in causa.

2.3. In primo luogo il ricorrente chiede

che il Tribunale verifichi la competenza della Cassa CO 1 nel decidere circa la

domanda di affiliazione quale indipendente di TERZ 1.

Per l’art. 64 cpv. 1 LAVS sono

affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e

le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di

una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di

un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno,

a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione

professionale o a quella dell’associazione interprofessionale.

Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAVS

sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e

le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte

di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale,

nonché le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati a

dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

Ai sensi dell’art. 64 cpv. 3 LAVS

l’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a

tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei

contributi.

Inoltre per l’art. 64 cpv. 5 LAVS

Fatti

i datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente,

le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti

da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono

già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.

Per l’art. 117 cpv. 1 OAVS se un

datore di lavoro o una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente

fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di

compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può

più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di tre o di

cinque anni indicato nell’articolo 99, a meno che non si avverino più le

condizioni per l’affiliazione alla cassa designata.

Secondo l’art. 117 cpv. 2 OAVS i

datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente

che non sono membri di un’associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di

compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale

l’azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo

dell’amministrazione o dell’azienda, con il consenso delle casse di

compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova

l’amministrazione, l’azienda o una parte principale di questa.

Ai sensi dell’art. 117 cpv. 4

OAVS i datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa

indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono

riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.

Secondo il marginale 1051 delle

direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN), se è difficile determinare lo

statuto contributivo dell’assicurato, la cassa di compensazione può chiedere le

informazioni necessarie per stabilire se l’attività è dipendente o indipendente

alla cassa di compensazione che sarebbe competente per la riscossione dei

contributi in caso di attività dipendente. Entrambe le casse collaborano per

determinare lo statuto contributivo.

Per il marginale 1048 delle

direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette

all’obbligo di contribuzione (DCC), per i datori di lavoro e le persone che

esercitano un’attività lucrativa indipendente che, secondo la legge o in base

alla propria scelta, devono pagare i contributi a una cassa di compensazione

cantonale, di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di

domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l’azienda o che corrisponde al

luogo dell’amministrazione di quest’ultima (art. 117 cpv. 2 OAVS).

2.4. Nel caso di specie TERZ 1,

domiciliata a __________, Canton Ticino, il 30 agosto 2022 ha chiesto di essere

affiliata come indipendente per l’attività di “Airbnb (gestione x conto

terzi)” presso la Cassa CO 1, la quale ha coinvolto anche la Cassa __________

del Canton __________, Cantone di domicilio del proprietario dell’immobile

offerto in locazione e potenziale datore di lavoro dell’interessata.

In applicazione degli art. 64

cpv. 2 LAVS e 117 cpv. 2 OAVS, nonché del marginale 1048 DCC in concreto

competente per decidere in merito circa l’affiliazione di TERZ 1 quale

indipendente è la Cassa CO 1. Considerato inoltre che lo statuto contributivo

dell’assicurata non era facilmente determinabile, in applicazione del marginale

1051 DIN, a giusta ragione la Cassa CO 1 per stabilire se l’attività è

dipendente o indipendente ha coinvolto la Cassa di compensazione che sarebbe

competente per la riscossione dei contributi in caso di attività dipendente,

ossia la Cassa __________ del Canton __________.

In queste condizioni il Tribunale

può entrare nel merito del ricorso.

2.5. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

Considerandi

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza

9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza

H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.6

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.7

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.8

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.9. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento

su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid.

4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid.

3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e

delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i

propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento

alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.10. Nel

caso di specie TERZ 1, nata nel 1975, coniugata, il 30 agosto 2022 ha chiesto

alla Cassa CO 1 di essere affiliata quale persona indipendente per l’attività

di “Airbnb (gestione x conto terzi)” (doc. 1).

Ella

ha indicato di svolgere dal 2017 un’attività di freelance, su chiamata, presso __________,

di essere dal 2019 __________ su chiamata del __________ e di esercitare dal

2021 l’attività di __________ presso la __________.

Nelle

domande poste nel formulario l’interessata ha precisato di svolgere questa

attività, come le altre, a titolo accessorio, di non agire a suo nome e per

proprio conto nei confronti del cliente finale, di non fatturare direttamente

al cliente finale, di non disporre di un locale di lavoro equipaggiato, di non

aver dovuto acquistare mezzi o strumenti propri, di non ricevere un rimborso

spese da parte del committente, di non aver dovuto sottoscrivere una polizza RC

professionale, di non essere iscritta a registro di commercio, di non far parte

di un’associazione professionale, di non occupare dipendenti e di prevedere un

reddito annuo presumibile tra fr. 5'000 e fr. 15'000.

Il 5 dicembre 2022 TERZ 1 ha

precisato di occuparsi di gestione di case di vacanza (tenuta chiavi,

accoglimento ospiti, sopralluoghi e interventi, manutenzione piscine, pulizia,

ecc.), di avere solo un cliente ma di voler aumentare l’attività in futuro

quando i figli cresceranno e non dovrà più occuparsi dei suoi genitori anziani,

con i quali è parecchio impegnata (doc. 3). L’assicurata ha aggiunto di non

emettere fatture poiché il proprietario della casa che ha in gestione lavora

tramite il portale Airbnb ed è inserita quale co-hosting nel portale che le

gira automaticamente una provvigione per i suoi servizi su ogni prenotazione.

Figura tutto nel portale e non ha alcun accordo scritto (doc. 3).

Non ha spese per materiale,

poiché tutto quello che serve per la manutenzione della piscina o per i

soggiorni viene messo a disposizione e pagato direttamente dal proprietario.

Il suo è un lavoro di

intermediazione poiché il proprietario vive lontano da casa.

L’attività ha avuto inizio a

maggio 2019 (doc. 3).

In un successivo scritto (doc.

4), circa le funzioni/mansioni che svolge, l’interessata ha precisato: gestione

casa di vacanza, tenuta chiavi, sopralluoghi, coordinazione e supervisione ev.

interventi, controllo posta, accoglienza ospiti, manutenzione piscina e

organizzazione pulizia finale, manutenzione casa e piccoli interventi.

Circa il calcolo delle

retribuzioni, ha indicato: 10% di commissione sui pernottamenti + quota per

pulizie finali.

Alla questione di sapere se

sopporta i costi dell’attività ha risposto: no, la commissione è al netto delle

spese.

Il 23 dicembre 2022 la Cassa CO 1

ha scritto alla “TERZ 2”, allegando tutta la documentazione prodotta e

chiedendole di accertare se l’interessata svolge un’attività dipendente o

indipendente (doc. 5).

Il 26 gennaio 2023 la Cassa __________

ha affermato che “Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der geltenden

AHV-Rechtssprechung betrachten wir Frau TERZ 1 bezüglich der Tätigkeit bei RI 1

als unselbständigerwerbend. Den Beschreib der Tätigkeiten die für RI 1

ausgeführt werden,schliessen auf ein Abhängigkeitsverhältnis. Denn die

Tätigkeiten wie Ferienwohnung verwalten, Post kontrollieren, Gäste willkommen

heissen, Reinigungskraft organisieren, Reparaturen erledigen, etc. all dieses

Tätigkeiten werden im Namen von Herr RI 1 erledigt und gilt als Haushaltshilfe.

Es fehlt das wirtschaftliche Unternehmensrisiko, sowie die wirtschaftliche/arbeitsorganisatorische

Unabhängigkeit:

-

Keine Verlusttragung

-

Sie tragen kein Inkasso- und Delkredererisiko

-

Weisungsgebundenheit

-

Keine wesentliche Investitionen

Die

definitive Beurteilung obliegt jedoch abschliessend Ihrer Ausgleichskasse” (doc. 7).

Il 23 febbraio 2023 RI 1 si è

opposto alla decisione di affiliare TERZ 1 quale sua dipendente, sostenendo di

averla assunta come collaboratrice indipendente per la gestione e l’affitto di __________

e di essere stato il primo cliente dell’assicurata. A causa dell’epidemia TERZ

1 non ha ancora potuto ampliare la sua clientela. TERZ 1 non è sua dipendente,

non le fornisce le infrastrutture di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro,

ha un suo home office, che lui non paga, per organizzare le prenotazioni, usa

il suo telefono per comunicare con gli ospiti senza essere risarcita, usa i

suoi mezzi di trasporto per procurarsi e trasportare diversi materiali e

mobili. Decide da sola quando lavorare, e quando assume imprese esterne per

lavori di manutenzione e pulizia, le sceglie lei e le paga lei (doc. 9).

Lo stesso giorno TERZ 1, ha

affermato che RI 1 è stato il primo cliente ed è tuttora quello principale, ma

vi sono anche la __________, l’architetto __________ di __________, nonché i

signori __________ e __________ di __________, per i quali sta attualmente

agendo in qualità di intermediaria per l’acquisto di un terreno a __________,

presso lo studio dell’avv. __________. Ella gestisce amministrativamente anche

le proprietà della __________. Ha pure funto da intermediaria tra i signori __________

e __________ di __________ ed il __________ (ed è tuttora la loro persona di

contatto), nella firma di un contratto di locazione, gestendo personalmente la

trattativa fino alla firma del contratto e facendo da referente.

Da gennaio 2023 gestisce

inoltre un altro appartamento di vacanza di proprietà a __________ (“questo

dunque a mio nome e per mio conto”) per il quale ha un rischio d’incasso e

fattura direttamente tramite la piattaforma Airbnb che utilizza.

Per il suo genere di attività

non necessita di locali commerciali ma può lavorare in home office. Non ha

nemmeno avuto bisogno di investimenti importanti. Utilizza il suo PC, la

stampante, il suo telefono e la sua auto, tutte cose che aveva già e che non ha

dovuto acquistare per l’attività. Dispone di una carta intestata e di biglietti

da visita. L’unico investimento è quello per un sito internet: __________.

Il 16 marzo 2023 TERZ 1 ha

scritto alla Cassa per avere notizie in merito alla sua affiliazione, avendo un

nuovo cliente per il quale gestisce una casa di vacanza.

Il 30 marzo 2023 la Cassa ha

chiesto nuovamente alla “TERZ 2” una nuova presa di posizione in merito

alla documentazione trasmessa da RI 1 (doc. 14).

Il 17 luglio 2023 quest’ultima

ha affermato: “Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der geltenden

AHV-Rechtssprechung betrachten wir Frau TERZ 1 bezüglich der Tätigkeit bei RI 1

weiterhin als unselbständigerwerbend.

Bei den neu eingereichten

Unterlagen ist nicht zu sehen, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat

bezüglich der Tätigkeit bei RI 1. Sie erledigt weiterhin die Tätigkeiten wie Ferienwohnung

verwalten, Post kontrollieren, Gäste willkommen heissen, Reinigungskraft

organisieren, etc. im Namen von Herr RI 1 und gilt als Haushilfe. Wie bereits

im Schreiben von Frau __________ vom 26. Januar 2023 erwähnt, fehlt weiterhin

das wirtschaftliche Unternehmerrisiko sowie die

wirtschaftliche/arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit” (doc. 17).

Con scritto

del 9 gennaio 2024, TERZ 1 ha affermato:

" (…) Ritengo

che la mia attività svolta nella gestione di __________ di proprietà del sig. RI

1 sia da qualificare di natura indipendente. In effetti gestisco il sito

tramite il quale l’abitazione viene affittata in maniera totalmente autonoma,

evidentemente nel rispetto degli interessi del proprietario.

Prendo contatto con gli interessati,

fornisco i miei recapiti diretti. Concordo con loro tempi e modalità di

consegna della casa e li seguo nel corso del soggiorno per qualunque loro

necessità. Mi occupo di eseguire la riconsegna e di organizzare le pulizie.

Senza nulla togliere alla funzione di custode/governante, ritengo che la mia

attività sia diversa e comporti molte più responsabilità che gestisco in

maniera del tutto autonoma.

L’attività che svolgo di gestione di __________

è solo una fra quelle che ho assunto. Recentemente si sono rivolte a me per la

stessa attività la Sig.ra __________, anch’essa proprietaria di una casa di vacanza

a __________, la quale desiderava avere una persona di fiducia sul posto. Lo

stesso mi è stato chiesto da una famiglia di __________ che ha recentemente

acquistato anche una casa di vacanza sempre qui a __________, la sig.ra __________.

Naturalmente queste attività sono all’inizio e vedrò come si svilupperanno.

Come già indicato è mia intenzione

sviluppare la mia attività tramite un sito __________. Per l’allestimento del

sito ho seguito un corso specifico per il quale ho chiaramente investito dei soldi.

Il sito non è ancora pronto ma vorrei poterlo mettere online a breve.

Non ho costituito una società per la mia

attività perché attualmente si tratta di un’attività accessoria che svolgo

accanto ad altre attività e all’attività di mamma, ho tre figli ed un marito da

seguire, nonché dei genitori anziani. L’idea di questa attività è nata perché

negli anni mi è stato chiesto da più vicini di casa residenti all’estero di

tenere le chiavi della loro casa di vacanza e fungere da intermediario in caso

di bisogno.

A __________ vi sono altre attività di

questo tipo, la __________ è una di queste e la sig.ra __________ quando lho

interpellata mi ha detto di non aver avuto nessun problema con l’ufficio AVS

per la sua attività da indipendente.

Oltre a questa attività, gestisco anche un

appartamento di proprietà, sempre a __________. Lavoro inoltre come economa

esterna per la __________ di __________ (ho ripreso l’attività della persona che

mi ha preceduta, che era dipendente). Lavoro poi su mandato per __________, su

chiamata con contratto ad ore. Mi riservo in futuro di espandere l’attività di

gestione case di vacanza, compatibilmente con gli impegni famigliari.

Svolgo tutte le mie attività nel mio

ufficio che per ora è una stanza all’interno della mia proprietà. Lavoro su

computer e con il telefono dunque per il momento non necessito di altre

strutture.

L’accordo con il signor RI 1 per la mia

retribuzione è che percepisco il 10% di provvigione sugli affitti versati. Dopo

aver consultato l’ufficio tassazione mi è stato indicato di esporre nella

dichiarazione tale reddito quale provento da attività indipendente, ciò che ho

sempre fatto. Il reddito che percepisco è del tutto irregolare e dipende

esclusivamente dalla presenza o meno di inquilini. Se nel periodo della

pandemia la casa ha avuto un notevole successo, devo rilevare che è un po’

calato in tempi recenti. Se non vi sono inquilini non percepisco nulla. Mi

interesso pertanto ad eventuali iniziative per promuovere l’affitto di __________,

che mi sto adoperando per inserire anche su Google Maps, come ho già fatto

anche per il mio appartamento di vacanza.

Una eventuale decisione diversa della mia

qualifica da parte del Tribunale, come ha fatto __________ che ritiene la mia

attività di natura dipendente, mi sembrerebbe del tutto in contrasto con quella

dell’autorità fiscale e con altre attività, per altro anche di minor

responsabilità, svolte nella mia zona e qualificate come di natura indipendente

(esempio citato in precedenza della __________) senza che sorga alcun problema.”

(doc. XI)

2.11. Alla

luce della circostanza che l’insorgente è attiva nell’ambito dei servizi, va

qui rammentato che in una sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è

pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di

un’assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie

per diverse persone.

L’Alta Corte, ha innanzitutto

rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività dell’allora

ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va

posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello

del rischio aziendale.

In seguito il TF ha rilevato che

la circostanza che nel caso di specie l’interessata aveva effettuato pochi

investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a

priori la presenza di un’attività indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto

2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L’alta Corte ha poi

lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un’assicurazione è

un criterio rilevante per l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché,

in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza

organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der

Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und

den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit

nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000

E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes

Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben,

da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten

Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht

beizumessen ist“).

Per il TF né la

pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva le chiavi di

numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva far

concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere

Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse

auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der

Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und

verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur

persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen,

insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich.

Weiter sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die

Wohnungsschlüssel mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren

Abwesenheit erledigt und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens

frei einteilen kann, weder für noch gegen eine relevante

arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).

L’Alta Corte ha

poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di

commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture

a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen

Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem

Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).

Per il TF, in

che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla

clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era

assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata

dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera

mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare

il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In welchem Ausmass

dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des

Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die

Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen

Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen

eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer

Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine

regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche

ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine

Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

Il TF ha

evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese di

gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva

svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich

den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier

Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von

rund vier Stunden tätig war“).

L’Alta Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale cantonale

affinché accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore

documentazione, se la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi

clienti (tre) oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di

clientela, aveva aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per

diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata

come indipendente (“Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der

Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob

die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von

wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht

als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie

durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt

hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist

sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).

In una

sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e con riferimento anche all’appena

citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha confermato

una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Zurigo che

ha qualificato di indipendente un’assicurata che svolgeva l’attività di “Haushaltshilfe,

Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr. consid. 4.2 della citata

sentenza).

L’Alta Corte ha rilevato che

l’insorgente svolge un lavoro nell’ambito dei servizi. La circostanza che in

questo caso non sono stati effettuati investimenti di una certa importanza

(acquisto di un veicolo di servizio, di materiali di pulizia e di lavoro), non

esclude la qualifica di attività indipendente. Semmai, ai fini della qualifica

dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF

9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che, decisiva è la questione di

sapere se nel caso di specie il rischio economico si esaurisce nella sola dipendenza

del successo personale e se in caso perdita del rapporto lavoro la persona si

trova nella medesima situazione di colui che perde il proprio posto di lavoro

oppure se la persona assicurata dimostra di avere un’attività di acquisizione

regolare e mirata che le permette di costituire il proprio portafoglio di

clienti come di solito ha una piccola impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin (Haushaltshilfe, Betreuung,

Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um Dienstleistungen. Der Umstand

allein, dass dabei keine als erheblich einzustufenden Investitionen anfielen

und anfallen (Anschaffung eines Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte und

Arbeitsmaterial in üblichem Umfang, Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten,

Logo-Türmagnete), wie von der Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine

selbstständige Erwerbstätigkeit deshalb - im Sinne der Verneinung eines

Unternehmerrisikos - rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl.

E. 2.3 am Ende hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E.

4.2 mit Hinweis). Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die

Beschwerdegegnerin zurzeit weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch

eigenes Personal verfügt.

Vielmehr kommt in Konstellationen wie der vorliegenden dem Merkmal der

arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht zu. Dabei ist - so das

Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5.

August 2008 E. 4.2) - in erster Linie ausschlaggebend, ob sich das

wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen

Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine

Situation wie beim Stellenverlust einer arbeitnehmenden Person eintritt oder ob

sich die im Fokus stehende Person über eine regelmässige und zielgerichtete

Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer

Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein Kleinstunternehmen üblicherweise

verfügt.”).

Nel caso giudicato dal Tribunale

federale l’interessata si è iscritta a registro di commercio dal 2017 come

ditta individuale e fa pubblicità attiva tramite flyer, carte da visita e su

veicoli commerciali dove figurano i suoi estremi. Ella mostra in maniera

visibile che fattura e si presenta in proprio nome e per proprio conto. Ciò,

unitamente alla conclusione di un’assicurazione per la ditta individuale, è un

indizio in favore di un rischio aziendale. Inoltre migliora le proprie

prospettive lavorative, con una formazione continua nell’ambito in cui è

attiva.

Con ciò dimostra la volontà di

voler costituire una clientela più grande tramite attività di acquisizione

regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i clienti, così da

differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla pulizia, che è

attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1. Diesbezüglich

lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit...

2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen ist sowie mittels

Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten Geschäftsfahrzeugs

aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach aussen sichtbar in

eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil, was

überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen Betriebsversicherung - auch

als Indiz für das Vorliegen eines Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem

optimiert sie ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich

kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich weiterbildet (u.a. Absolvierung des

Kurses und der Abschlussprüfung zur eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin,

PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren bekundet sie den Willen, sich durch

regelmässige Akquisitionstätigkeit eine grössere Kundschaft (von maximal

jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von 80 %) zuzulegen sowie

Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen und sich dadurch vom

Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu unterscheiden, die

einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig sind.”).

La

circostanza che attualmente lavora circa 10 ore al mese per la famiglia X e

circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in maniera credibile, dal

fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non vogliono, per questioni

amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro. Inoltre l’assicurata nel

periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua formazione complementare.

Oltre a ciò anche la maniera nella quale l’interessata svolge l’attività

nell’ambito dei due rapporti contrattuali dimostra che i partner contrattuali

si trovano su un piano di parità e non di subordinazione. Non è pertanto

riconoscibile un diritto di dare le istruzioni, né è stato concordato un

divieto di concorrenza. Infine la ricorrente ha un rischio d’incasso, nella

misura in cui emette le fatture sulla base di un piano stabilito (“Dass sie

gegenwärtig nach eigenen Angaben lediglich zirka zehn Stunden monatlich für die

Familie X.________ und etwa 80 Stunden für Herr Y.________ arbeitet, liegt, wie

von ihr glaubhaft versichert, primär darin, dass potentiell interessierte, in der

Regel betagte Kunden eine arbeitgeberähnliche Stellung mit dem damit

verbundenen administrativen Aufwand scheuen. Zudem war die Beschwerdegegnerin

noch während längerer Zeit durch ihre Zusatzausbildung absorbiert. Auch zeugt

die Art und Weise, wie die Beschwerdegegnerin die ihr im Rahmen der zwei

erwähnten Vertragsverhältnisse übertragenen Aufgaben in gegenseitiger Absprache

wahrnimmt, mit der Vorinstanz davon, dass sich die Vertragspartner auf

Augenhöhe und nicht - was auf ein Abhängigkeitsverhältnis hindeuten würde - in

einem Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Sodann ist weder in Bezug auf

die Ausführung der entsprechenden Arbeiten ein konkretes Weisungsrecht

erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte für ein Konkurrenzverbot. Schliesslich

trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie ihren Kunden jeweils nach einem

festgelegten Zeitplan Rechnung stellt, grundsätzlich auch das Inkasso- und

Delkredererisiko selber”).

2.12. In concreto, l’attività svolta da TERZ

1 (segnatamente: intermediazione e gestione di case di vacanza [tenuta chiavi,

accoglimento ospiti, sopralluoghi e interventi, manutenzione piscine, pulizia,

ecc.]) rientra nel settore dei servizi.

La circostanza che l’interessata

non abbia effettuato investimenti importanti, se non per l’utilizzo del suo

cellulare o per l’acquisto di un personal computer, che non disponga di locali

propri al di fuori della sua abitazione o che non abbia personale alle sue

dipendenze, non esclude la presenza di un’attività indipendente (cfr. STF

9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2).

Determinante è piuttosto la

questione dell’aspetto della dipendenza organizzativa-lavorativa, ossia se il

rischio aziendale dell’assicurata si esaurisce nella sola dipendenza dal

successo lavorativo personale e, in caso di perdita del lavoro, si troverebbe

in una situazione simile al dipendente che viene licenziato o se ella è in

grado di dimostrare un’attività di acquisizione di clientela regolare e mirata

che le permette di costituirsi una clientela di cui dispone solitamente una

piccola impresa (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6., DTF 144 V 111, consid. 6.2.2,

STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2).

Nel caso di specie dalle tavole

processuali emerge che TERZ 1 ha iniziato l’attività si gestione della casa di

vacanza del ricorrente, denominata “__________”, nel maggio del 2019. Il lavoro

consiste nella tenuta delle chiavi, nei sopralluoghi, nella coordinazione e

supervisione di eventuali interventi, nel controllo della posta,

nell’accoglienza degli ospiti, nella manutenzione della piscina,

nell’organizzazione della pulizia finale, nella manutenzione della casa e in

piccoli interventi. Ella non si assume alcuna spesa e viene pagata con una

commissione del 10% sui pernottamenti ed una quota sulle pulizie finali.

L’assicurata

prende contatto con i clienti, fornisce i suoi recapiti diretti, concorda con

loro tempi e modalità di consegna della casa e li segue nel corso del soggiorno

per qualunque loro necessità. Dispone di una carta intestata e di biglietti da

visita a suo nome (“__________”, cfr. ad esempio doc. 10). Ella inoltre si sta

adoperando per rendere più visibile nella rete “__________” in modo da

aumentare il numero delle locazioni con conseguente incremento del proprio

reddito.

L’interessata nel corso del tempo,

in particolare al termine della pandemia di COVID-19 ed in particolare dal

2023, ha poi diversificato la sua clientela ed ha ottimizzato le sue competenze

professionali formandosi nel proprio settore di attività, segnatamente

partecipando ad un corso specifico, pagato di tasca sua, per permetterle di

allestire un sito (__________), non ancora operativo, alfine di acquisire

ulteriori clienti.

Ella, oltre che per il

ricorrente, sempre per il tramite della piattaforma Airbnb, dal mese di gennaio

2023 svolge la medesima attività, a suo nome e per proprio conto, per la

locazione di un appartamento di vacanza di sua proprietà a __________. Inoltre,

recentemente ha assunto due ulteriori mandati per la locazione di appartamenti

di vacanza siti a __________, da __________ e da __________, quest’ultima residente

a __________.

Il reddito conseguito dall’interessata

è variabile e dipende dal numero di persone che locano i vari appartamenti datile

in gestione dai suoi clienti e dalla sua capacità di procacciare ulteriori

turisti interessati a soggiornare nelle strutture da lei gestite.

L’interessata ha inoltre svolto

l’attività di intermediaria tra __________, per i quali è tuttora attiva quale

persona di contatto, ed il __________ nell’ambito di una firma di un contratto

di locazione ed esercita attualmente la medesima funzione in favore di __________

per l’acquisto di un terreno a __________.

Da quanto sopra emerge la

volontà dell’interessata di acquisire nel corso del tempo ed in maniera

regolare una base di clienti sempre più ampia e di voler svolgere lavori

individuali per una clientela maggiormente diversificata. Tant’è che oltre

all’intermediazione ed alla gestione di case di vacanze, ella esercita

ulteriori attività lavorative (su chiamata per __________, su chiamata per la

mensa del Paese e come dipendente per la __________), dimostrando in questo

modo di non dipendere economicamente dal solo lavoro svolto per il ricorrente.

L’assicurata non si trova nella

medesima situazione di un lavoratore subordinato che in caso di licenziamento

non avrebbe più alcun lavoro.

È vero che inizialmente il

rapporto di dipendenza, soprattutto economica, nei confronti del ricorrente

appariva importante, essendo l’unica persona da cui aveva ricevuto in gestione

un appartamento di vacanza, tuttavia non va dimenticato che secondo la

giurisprudenza federale occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007,

consid. 4.3).

Inoltre dalle tavole

processuali non emerge una subordinazione di tipo organizzativo-lavorativo tra

le parti, l’insorgente ed TERZ 1 essendo concordi nel ritenere che

l’interessata aveva la più grande libertà nella gestione della sua attività,

non essendo soggetta ad alcuna direttiva, ad alcun orario, ad alcun divieto di

concorrenza e potendo lavorare come e quando meglio ritiene opportuno.

In queste circostanze questo

Tribunale, ritiene che gli elementi a favore di un’attività indipendente (segnatamente:

volontà di acquisire nel corso del tempo una clientela sempre più ampia e

diversificata, assenza di subordinazione economica e organizzativa-lavorativa)

siano predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività dipendente (segnatamente:

spese assunte dal ricorrente, investimenti minimi) ed TERZ 1 debba essere

affiliata quale indipendente.

Va comunque rilevato che se l’attività dovesse ridursi e se l’interessata si limitasse ad

esercitarla per poche persone, senza alcuna diversificazione, la sua qualifica,

per il futuro, potrebbe ancora essere modificata (cfr. in argomento la

STCA 30.2013.30 del 23 settembre 2013).

2.13. L’insorgente, oltre a

chiedere l’edizione dell’incarto della Cassa CO 1, prodotto con la risposta di

causa, e dalla Cassa __________ del Canton __________, ha chiesto di sentire TERZ

1.

Questo Tribunale

rinuncia all’assunzione delle prove richieste, poiché la documentazione agli

atti è sufficiente per decidere nel merito della vertenza.

Del resto, come

emerge dall’incarto della Cassa CO 1, le prese di posizione della “TERZ 2”

si fondano sui documenti trasmessile dalla medesima Cassa e contenuti

nell’incarto.

Inoltre, la testimonianza di TERZ

1 non apporterebbe elementi di novità, giacché ella non potrebbe che confermare

quanto già indicato nei vari scritti prodotti nelle more amministrative e

processuali.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.14. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che TERZ 1 è

affiliata quale indipendente dal 1° maggio 2019.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà fr.

1'800 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti