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Decisione

30.2023.14

Assoggettamento del reddito locativo di un immobile aziendale al prelievo dei contributi per gli assegni di famiglia. Conferma della qualifica aziendale dell'immobile dopo accertamenti presso l'autori

5 marzo 2024Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi locativi provenienti da immobili che

fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto

all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente

(consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli

eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto

anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza

commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

In

DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):

"

(…) Fragen der beitragsrechtlichen

Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen

Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2,

9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können

sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23.

Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht

von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen

beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein

Unternehmer ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus

dem Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der

Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf

seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist

grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen

verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in

das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON

AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).

Considerandi

Mit Blick auf die steuer- und

AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat

vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht

steht zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich

mit der Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines

Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich

für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt

diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen

Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die

Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von

der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen

rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von

Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den

dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem

Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn

aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach

wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften AHV-beitragspflichtig

(BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”

Cfr.

anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:

" (…)

4.2

Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134

V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im

Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen

Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich

genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers

nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten

lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen

belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin

Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte

ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze

wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an,

der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt,

die Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich

nicht vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die

stillen Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge

beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).

4.3

Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist

konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach

Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks

Dispositivo

auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine

Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen

mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des

Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV)

erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis

2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die

darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht.

Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1)

bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”

2.11. Nel

caso di specie la Cassa ha fissato i contributi per gli assegni familiari

dovuti dall’insorgente per il 2019 ed il 2020 nella sua qualità di indipendente

sulla base di un reddito da attività lucrativa di fr. 141'960 (2019) e di fr.

88'420 (2020) e di un capitale investito di fr. 1'182'000 (2019) e di fr. 1'212'000

(2020), da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed

a cui ha aggiunto fr. 0 (2019), rispettivamente fr. 7'913 (2020) di contributi

personali, per un reddito soggetto a contribuzione nel 2019 di fr. 125'100 e

nel 2020 di fr. 79'500 per un contributo di fr. 1'376.10 nel 2019 e di fr.

874.50 nel 2020 (doc. 1, inc. 30.2023.14 e doc. 19 e A1, inc. 30.2023.17).

L’insorgente sostiene di non aver

conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 e rileva che nella

tassazione IFD 2020 figurano solo affitti conseguiti per la locazione di

immobili che non hanno carattere aziendale. Per il 2019 afferma invece di aver

conseguito solo un reddito di fr. 12'000, come emerge dalla relativa

tassazione.

Per quanto concerne il 2020, dalle

tavole processuali emerge che il 28 settembre 2022 è stata emessa una

tassazione su reclamo, cresciuta incontestata in giudicato, dove, tra i

numerosi cespiti d’entrata, al punto 5.3. è stato accertato un importo

complessivo di fr. 504'890 di affitti incassati e nella sostanza, oltre a

titoli e capitali per fr. __________, una sostanza immobiliare di fr. __________.

Dopo aver ricevuto dall’autorità

fiscale la comunicazione secondo la quale il reddito da attività indipendente

dell’assicurato per il 2020 ammontava a fr. 88'420 ed il capitale proprio

investito al 31 dicembre 2020 era pari a fr. 1'212'000, la Cassa ha proceduto

al calcolo del reddito soggetto a contribuzione e dei contributi per gli

assegni di famiglia, per un totale a favore dell’amministrazione di fr. 874.50.

In seguito all’opposizione

inoltrata dall’assicurato, secondo il quale il suo reddito da attività

indipendente era pari a fr. 0, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale al

fine di stabilire la composizione del reddito aziendale esposto al codice 199 e

pari a fr. 88'420 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Con e-mail del 10 maggio 2023 il fisco

ha affermato che tali importi “corrispondono a redditi da locazione

percepiti per un immobile avente carattere aziendale (…)” ed ha confermato

la correttezza del dato evinto dalla tassazione 2020 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Per quanto concerne l’anno 2019,

il 6 luglio 2022 è stata emessa la tassazione dopo rettificazione su reclamo da

cui emerge al punto 5.3 un importo complessivo per gli affitti incassati di fr.

399'355, oltre ad una sostanza immobiliare di fr. __________. Il 29 settembre

2022 l’autorità fiscale ha affermato che “il reddito aziendale si compone di

CHF 12'000.- pari all’utile del 2019, nonché di CHF 129'960.- relativi agli

affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo di carattere

aziendale” (doc. 15, inc. 30.2023.17).

L’autorità fiscale ha pertanto

confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività indipendente

evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio

investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv.

1 OAVS), sulla base dei dati evinti dalle rispettive tassazioni fiscali nel

frattempo cresciute incontestate in giudicato.

L’insorgente sostiene tuttavia

che l’immobile RFD __________ non è mai stato qualificato di aziendale e da un

verbale di audizione dell’autorità fiscale del 22 dicembre 2014 emergerebbe piuttosto

che il fondo è stato ritenuto di carattere privato poiché figura che “per il

mappale __________ (recte: __________) di __________ vengono riconosciute spese

effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.

A torto.

Infatti, interpellato in merito,

l’UT competente ha affermato che tale frase è riferita alla sola parte concernente

gli affitti privati e non all’intero immobile.

In questo senso, dalle

dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. A2-A4, inc.

30.2023.14) allegate dall’insorgente, si evince che l’immobile, situato __________

definita “__________” a __________, è locato sia ad un privato, per un importo annuo

di fr. 9'960, da cui viene dedotto l’importo forfettario del 20% (fr. 1'992

[dichiarato come immobile n. 7]) sia alla __________, che lo utilizza quale __________

(cfr. foto allegata dal fisco, doc. IX+1, inc. 30.2023.14), per un importo

complessivo annuo nel 2018 e nel 2019 di fr. 120'000, nel 2017 di fr. 90’000

(dichiarato come immobile n. 9).

La partecipazione del ricorrente

nella __________ è di natura aziendale (cfr. ultimo punto del verbale di

audizione del 22 dicembre 2014: “la partecipazione __________ è di natura

aziendale”; cfr. anche tassazione 2020 su reclamo, dove figura che è stato

rettificato l’attivo della ditta individuale “in quanto, i conti bancari e

le azioni della spettabile __________, considerate erratamente nella sostanza

privata (Elenco Titoli), sono da sempre ritenute attivi aziendali”, doc.

20, inc. 30.2023.14).

Nel verbale del 22 dicembre 2014

il fondo __________ non rientrava tra quelli della sostanza privata

dell’insorgente. Gli immobili di natura privata sono infatti stati citati al

punto precedente (“i mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del

contribuente”).

Alla luce delle suesposte

circostanze la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità.

L’autorità fiscale ha del resto

precisato che, pur non potendo risalire alla data esatta della qualifica

aziendale dell’immobile, perlomeno dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza

aziendale del ricorrente, “in relazione anche alla segnalazione AVS della

sostanza aziendale”, ossia del capitale proprio preso in considerazione nel

calcolo dei contributi da indipendente.

In queste condizioni la

circostanza che la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede

nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali alcuna

attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato contabilizzato nel

bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della locazione non è

determinante.

Va inoltre aggiunto che

l’immobile è locato alla __________ e “i conti bancari e le azioni”

della medesima società “sono da sempre ritenute attivi aziendali” del

ricorrente (doc. 20, inc. 30.2023.14). Per cui l’occupazione da parte della società

anonima di locali adibiti a __________ di proprietà del ricorrente stesso hanno

natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate dalla __________

traggono origine e sono funzionali all’attività commerciale della medesima __________

la cui partecipazione è di natura aziendale.

La società anonima prende infatti

in locazione dal medesimo assicurato locali commerciali nei quali svolge la

propria attività. Le pigioni pagate dalla __________ vanno a ridurre

l’utile lordo d’esercizio della medesima società, aumentando parallelamente, e

per lo stesso importo, il reddito conseguito dal ricorrente. Locando parte

dell’immobile di sua proprietà alla propria società anonima, l’attività del

ricorrente acquisisce il carattere di un’impresa commerciale ed il reddito

conseguito va di conseguenza assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

È vero che lo stesso fisco ha

ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione

dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli

elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito

da attività indipendente dell’assicurato.

Tuttavia questa circostanza non è

d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017,

consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha

stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a

contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti

(“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der

Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne

Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die

Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein

gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und

die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als

Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der

Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).

Indipendentemente

dai motivi che hanno indotto il fisco, perlomeno dal 2003, a qualificare di

aziendale il mappale RFD __________, non vi è alcun motivo di scostarsi da tale

valutazione. Anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza

privata del ricorrente.

Ne segue che a giusta ragione i

redditi percepiti con la locazione del fondo sono stati assoggettati al

prelievo dei contributi.

Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta

Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte

della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo

contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich

bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens

erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die

Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft

zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige

Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der

Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet”).

Inoltre,

in DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).

Una

volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un

passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere

degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione

all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di

trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241

consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene

alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza

commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice

trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a

quella privata.

In

concreto l’autorità fiscale ha affermato che il carattere aziendale del fondo

va fatto risalire perlomeno al 2003.

L’insorgente, come visto in

precedenza, non è stato in grado di sovvertire tale affermazione, né tramite

eventuale documentazione atta a comprovare che il citato immobile sarebbe,

contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stato considerato

privato, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio dell’immobile

dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro neppure sostenuta.

Con sentenza 9C_809/2019 del 17

febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha

riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle

autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di

principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al consid. 3.4.2 il Tribunale

federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una

cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la

sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto

riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la

qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti

circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono

effettuare accertamenti (“Für die

vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem

umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen

qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein

gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den

Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von

Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in

der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen

nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,

nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La

regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di

norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha

importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello

dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS,

occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di

norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche

Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in

aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der

verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der

Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die

steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im

Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die

Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die

Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit

steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere

Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.

in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE

121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

Ne segue che il calcolo del

reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti

aziendali, va confermato.

2.12. Il ricorrente, oltre a richiamare

gli incarti completi dalla Cassa, che li ha prodotti con le risposte di causa

(cfr. doc. III, pag. 4, inc. 30.2023.14 e inc. 30.2023.17), chiede l’edizione

degli atti precedenti al 2019 per comprovare di non aver mai dovuto pagare i

contributi sociali sui redditi da locazione conseguiti affittando l’immobile di

__________ prima del 2019 e, se vi fossero dubbi circa il carattere privato del

fondo, l’allestimento di una perizia ad opera di un esperto fiscale volta a

determinare in via definitiva tale aspetto.

Il

richiamo della documentazione chiesta dall’assicurato si rivela superflua

poiché secondo la giurisprudenza di cui alla citata sentenza 9C_70/2017 del 15

maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il fatto che un

reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude

l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti.

Neppure

l’allestimento di una perizia tesa a stabilire la qualifica dell’immobile

litigioso può essere d’aiuto al ricorrente, giacché, per i motivi evidenziati

nel considerando precedente, non vi è dubbio alcuno circa la qualifica

aziendale del bene.

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dal

ricorrente.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.13. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, nella misura in cui sono

ricevibili, sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti