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Decisione

30.2023.14

Assoggettamento del reddito locativo di un immobile aziendale al prelievo dei contributi per gli assegni di famiglia. Conferma della qualifica aziendale dell'immobile dopo accertamenti presso l'autorità fiscale competente

5 marzo 2024Italiano56 min

DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2023.14

30.2023.17

cs

Lugano

5 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7 novembre

2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 27 luglio 2023 e del 12

ottobre 2023 emanate da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale del 4 aprile

2023 (doc. 19, inc. 30.2023.14), confermata dalla decisione su opposizione del

27 luglio 2023 (doc. A1, inc. 30.2023.14), la Cassa CO 1 ha fissato i

contributi per assegni familiari dovuti da RI 1, nato nel 1951, quale

indipendente per l’anno 2020, sulla base di un reddito da attività lucrativa di

fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr.

16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un reddito

soggetto a contribuzione di fr. 79'500 ed un contributo di fr. 874.50 (doc. 19

e A1, inc. 30.2023.14). L’amministrazione, dopo aver interpellato il fisco, ha stabilito

che l’importo soggetto a contribuzione deriva da redditi da locazione percepiti

per un immobile avente carattere aziendale.

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, unitamente alla

decisione formale del 4 aprile 2023 (doc. I, inc. 30.2023.14).

L’insorgente fa previamente

valere che la Cassa si fonda sulla tassazione 2020 senza addurre alcuna

comunicazione fiscale relativa agli ulteriori accertamenti effettuati e senza

specificare quale immobile avrebbe carattere aziendale e permetterebbe di

generare redditi da locazione. Il ricorrente sostiene che il reddito

proveniente da qualsivoglia attività indipendente è pari a zero. La tassazione

IFD 2020 non indica nella parte relativa al reddito nessuna voce e/o provento

derivante da attività indipendente accessoria legata alla gestione di immobili.

Il reddito in esame rientra, come gli altri redditi provenienti da affitti di

altri immobili di sua proprietà, nel reddito complessivo immobiliare non

soggetto a contributi sociali. Non è dato a capire per quale motivo il reddito

di fr. 88'420 ha un trattamento differenziato rispetto agli altri redditi

immobiliari riportati nella decisione di tassazione con conseguenze dal punto

di vista dei contributi delle assicurazioni sociali.

Secondo l’assicurato, inoltre,

dalla decisione su opposizione impugnata, si evince per la prima volta che

l’immobile da cui sono stati dedotti obblighi contributivi avrebbe un carattere

aziendale. L’interessato afferma di non aver mai ricevuto alcuna decisione in

tal senso dall’autorità fiscale e non è dato a sapere come la Cassa abbia

potuto dedurre e/o concludere che l’immobile in questione, neppure indicato

nella decisione su opposizione impugnata, avrebbe carattere aziendale. La

decisione IFD 2020 non ne dà alcuna indicazione.

In passato la Cassa non ha mai

applicato tale trattamento per gli affitti incassati da un’altra società

occupante l’immobile in questione.

A conferma della sua tesi

l’insorgente ha prodotto il verbale di audizione del 22 dicembre 2014 “dove

l’autorità fiscale definisce di carattere privato tutti gli immobili di

proprietà del signor RI 1 (mappali n. __________ e mapp. __________)”.

1.3. Con risposta del 9 ottobre 2023,

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso

(doc. III, inc. 30.2023.14). Rilevato che la decisione su opposizione impugnata

concerne i soli contributi degli assegni familiari poiché il ricorrente è

iscritto presso la Cassa __________ per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG,

quale membro dell’Associazione di fondazione della categoria, l’amministrazione

ha evidenziato che il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati

comunicatigli dal fisco ed è pertanto corretto.

1.4. Il 18 ottobre 2023 l’insorgente, al

fine di poter esercitare il suo diritto di essere sentito, ha chiesto la

trasmissione del doc. 22 citato dalla Cassa con la risposta di causa (doc. V,

inc. 30.2023.14), che il Tribunale gli ha trasmesso il 19 ottobre 2023 (doc. VI,

inc. 30.2023.14).

1.5. Il 27 ottobre 2023 il TCA ha

interpellato l’Ufficio di tassazione, chiedendo:

" (…) il

nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente il

calcolo dei contributi personali quale indipendente per gli assegni familiari

dovuti nel 2020 da RI 1 (No. di controllo: __________).

D’interesse è la questione

di sapere se RI 1 è proprietario di un immobile aziendale.

Nell’ambito della

procedura in essere la Cassa ha prodotto un’email del 10 maggio 2023 dove il

Vostro Ufficio conferma che l’importo di fr. 88'420 figurante al codice 199

corrisponde ad un reddito da locazione percepito per un immobile avente

carattere aziendale (doc. 22).

Il ricorrente da parte

sua contesta, tra le altre cose, di possedere un immobile aziendale e a questo

proposito ha prodotto un verbale di audizione del 22 dicembre 2014 relativo al

reclamo sulle decisioni di tassazione 2006-2010 e sottoscritto con l’Ufficio di

tassazione di __________, dove, sostiene il ricorrente, “l’autorità fiscale

definisce di carattere privato tutti gli immobili di proprietà del signor RI 1

(mappali n. __________ e mapp. __________)”.

A questo proposito, nel

verbale figura:

“I mapp. __________

appartengono alla sostanza privata del contribuente”;

“Per il mapp. __________

vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000

annue”.

Ai fini del giudizio vi

chiediamo di voler precisare quanto segue:

1. Nel 2020 RI

1 era proprietario di un immobile aziendale?

a) In caso di

risposta positiva:

1) dove si trova

l’immobile e come è composto (terreni, costruzioni, ecc.)?

2) Da quando l’immobile

fa parte della sostanza aziendale?

3) Vi è stato un

trasferimento di questo immobile nella sostanza privata o viceversa? Se sì,

quando?

b) In caso di

risposta negativa, per quale motivo avete segnalato alla Cassa la presenza di

un reddito aziendale percepito per un immobile con carattere aziendale?

2. Con il

verbale del 22 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha definito di carattere

privato tutti gli immobili di proprietà di RI 1?

3. Eventuali

osservazioni.” (doc. VII, inc. 30.2023.14)

1.6. Il 27 ottobre 2023 l’insorgente ha

prodotto delle osservazioni alla risposta di causa (doc. VIII, inc. 30.2023.14).

Il ricorrente ribadisce che dalla tassazione del 29 settembre 2022 non si

evince in nessun modo che il reddito locativo per l’immobile di __________ sia

stato considerato reddito aziendale o reddito derivante da qualsivoglia

attività. L’indicazione “Reddito aziendale esposto al codice 199” (doc. 22,

inc. 30.2023.14), secondo il ricorrente, oltre ad essere incomprensibile, non è

stato esposto né nella decisione formale di tassazione, né in ogni altro atto

e/o comunicazione formale soggetta ad impugnazione da parte dell’autorità

fiscale. Impossibile quindi concludere che tali proventi potevano essere

considerati redditi aziendali soggetti a contributi sociali. Ciò lo avrebbe

indotto a fare ricorso poiché in un verbale del 2014 allestito con l’autorità

fiscale tale immobile è stato definito di carattere privato.

Il ricorrente ha prodotto anche

la tassazione 2020 del 28 settembre 2023 da cui, a suo dire, si evince che il

reddito proveniente da qualsiasi attività è pari a zero e da cui emerge che

anche il reddito derivante dall’immobile di __________ è stato integrato a

tutti gli altri redditi da immobile, senza nessuna menzione circa

l’integrazione a un presunto e contestato reddito aziendale.

1.7. In data 7 novembre 2023 RI 1 è

insorto anche contro la decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 con la

quale la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 1'376.10 i contributi dovuti

dall’interessato per assegni familiari nel 2019 sulla base di un reddito

soggetto a contribuzione di fr. 125'100 (doc. I, inc. 30.2023.17).

L’insorgente, oltre a richiamare l’intero incarto dalla Cassa, ha chiesto in

via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e della

decisione formale del 3 giugno 2022 ed in via subordinata che venga preso in

considerazione un reddito soggetto a contribuzione di al massimo fr. 12'000.

Egli ha inoltre domandato la congiunzione con l’incarto 30.2023.14.

Il ricorrente sostiene che la Cassa

ha modificato la decisione su opposizione, aumentando l’importo soggetto a

contribuzione, senza previamente annullare la decisione del 3 giugno 2022 ed

emanare una nuova decisione formale.

In secondo luogo, con riferimento

anche al contenuto del ricorso del 12 settembre 2023, l’interessato contesta

che i redditi provenienti dalle pigioni percepite dall’immobile di __________

devono essere considerati redditi da attività aziendale e quindi soggetti a

contribuzione. La Cassa non ha prodotto alcuna decisione emanata dall’autorità

fiscale da cui si evince che gli affitti percepiti siano da sommare a quelli

derivanti dal reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 12'000. La

decisione di tassazione su reclamo del 6 luglio 2022, per quanto concerne

l’imposta federale diretta 2019, non indica nella parte relativa al reddito

nessuna voce e/o provento derivante da attività indipendente accessoria legata

alla gestione degli immobili. Anche tale reddito rientra nel reddito

complessivo immobiliare, non soggetto al prelievo dei contributi. Per il

ricorrente non è possibile evincere che il reddito derivante dagli affitti

percepiti dall’immobile di __________ e pari a fr. 129'960 avrebbe avuto un

trattamento differenziato rispetto agli altri redditi immobiliari riportati

nella decisione di tassazione con conseguenze in merito ai contributi dovuti

alle assicurazioni sociali. La tesi della Cassa di cui al punto 8 della

decisione su opposizione, secondo cui le comunicazioni fiscali sono vincolanti,

non regge.

Il ricorrente sostiene inoltre di

apprendere per la prima volta che l’immobile di __________ avrebbe carattere

aziendale, circostanza che contesta.

Oltre al fatto di non aver mai

ricevuto alcuna decisione in tal senso dal fisco, che avrebbe contestato,

l’insorgente afferma di non comprendere da quale atto ufficiale la Cassa abbia

potuto dedurre e/o concludere che l’immobile in questione abbia carattere

aziendale. Le tassazioni non ne danno alcuna indicazione e pertanto non era

possibile per il ricorrente eccepire alcunché in tal senso.

Mai in passato la Cassa ha

applicato tale trattamento per gli affitti percepiti dalla locazione degli

spazi ubicati nell’immobile in questione. A tale proposito chiede al Tribunale

di far richiamare dalla Cassa le informazioni trasmesse alla medesima

dall’autorità fiscale per quanto attiene al reddito imponibile per i contributi

2017 e 2018.

Egli richiama inoltre anche in

questo caso il verbale del 22 dicembre 2014 dove l’autorità fiscale definirebbe

di carattere privato tutti gli immobili di sua proprietà.

1.8. L’8 novembre 2023 l’autorità

fiscale ha risposto alle domande poste dal TCA, allegando una foto del mappale

RFD __________ ed affermando:

" (…)

1. Nel 2020

il signor RI 1 possedeva un immobile qualificato aziendale. Si tratta del

mappale __________ (e non __________) di __________.

a. Trattasi

di un immobile adibito a __________ situato alle __________ definita “__________”

a __________. (vedi foto allegata);

b. L’immobile

è da sempre qualificato aziendale dall’autorità fiscale, e lo è tutt’ora;

c. Non c’è

stato nessun trasferimento nella sostanza privata del contribuente, anche in

relazione alla non richiesta da parte del contribuente.

2. Il mappale

__________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo

interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento

affittato). Con il verbale del 22.12.2014 si era accordato, con la supervisione

dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF 2'000.- di spese

di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati nonostante esso sia

qualificato aziendale per la sua preponderanza.

Nel verbale di

Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono riconosciute

spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue” è

riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero

immobile.

3. Conclusione:

per l’Autorità Fiscale l’immobile in questione è tutt’ora aziendale e gli

affitti percepiti su di esso sono soggetti ad imposizione AVS.” (doc. IX, inc.

30.2023.14)

1.9. Chiamato ad esprimersi in merito

(doc. X, inc. 30.2023.14), il ricorrente, dopo aver chiesto (doc. XII, inc.

30.2023.14) ed ottenuto (doc. XIII, inc. 30.2023.14), una proroga, il 1°

dicembre 2023 ha affermato:

" (…)

1. L’autorità

fiscale insiste nel definire aziendale l’immobile di __________ senza però

tuttavia produrre uno straccio di prova documentale (atto, decisione, verbale,

ecc.) da cui si possa evincere tale circostanza). Non solo: senza nemmeno

fornire un’indicazione temporale precisa, l’Ufficio circondariale di tassazione

di __________ ritiene che il suddetto immobile sia “da sempre”

qualificato aziendale. Siffatta approssimazione, qui ovviamente recisamente contestata,

non può essere accettata.

Se così fosse

effettivamente, sorge spontanea la domanda per quale motivo l’autorità fiscale

informa la Cassa di compensazione del presunto carattere aziendale

dell’immobile soltanto a far tempo dall’anno 2019 e non prima. A scanso di ogni

dubbio, il ricorrente ribadisce di non ha mai pagato contributi sociali sul

reddito derivante dall’immobile di __________.

Si osserva quindi anche

in questa sede che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e

soltanto dal 2019 l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo

aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi

sociali) e in crassa violazione del diritto di essere sentiti.

2. Ma anche

nella denegata ipotesi in cui si considerasse la presa di posizione

dell’autorità fiscale come legittima corretta anche solo dal punto di vista

formale, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ non applica il

diritto di sua competenza in modo corretto.

In effetti, dottrina e giurisprudenza

fiscale sono unanimemente concordi nel definire determinante criterio decisivo

di proprietà del titolare di una ditta individuale (nel caso specifico, la

spett. __________) la sua effettiva utilizzazione da parte della ditta (…).

Ora considerato che la __________

non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua sede legale e di attività è __________

e non __________, cfr. estratto del registro di commerciale, qui allegato), e,

più in generale, non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi

fini commerciali) alcuna attività in tale immobile (per contro, l’hanno

esercitata altre società in contropartita a pigioni locative pagate a RI 1),

ben si comprende il motivo per cui non è possibile attribuire l’immobile di __________

nella sostanza aziendale del ricorrente.

A non averne dubbi,

l’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel corso degli anni nel

bilancio della ditta individuale “__________” (si producono in tal senso i

bilanci della __________ degli anni 2018, 2019 e 2020 come neppure i redditi

percepiti sullo locazione dello stesso, sempre imposti dall’autorità fiscale

quali redditi privati da sostanza immobiliare (e non da attività accessoria

indipendente), come le pigione percepite altri immobili di proprietà del ricorrente.

A fronte di tale

costellazione, non è neppure necessario soffermarsi sulla natura commerciale o

privata dei locali ubicati all’interno dell’immobile di __________.

Ne discende che,

contrariamente al parere dell’autorità fiscale dell’8 novembre 2023, i redditi

percepiti sull’immobile di __________ non possono avere carattere aziendale ed

essere quindi soggetti a contributi sociali.

Nel caso in cui questo

lodevole Tribunale avesse ancora dubbi circa il carattere privato dell’immobile

di __________, si chiede che venga allestita una perizia da un esperto fiscale

volta a determinare in via definitiva tale aspetto.”

1.10. Il 27 novembre 2023 la Cassa CO 1 ha

risposto al ricorso del 7 novembre 2023 (doc. III, inc. 30.2023.17).

L’amministrazione, che chiede la congiunzione delle cause, ha rilevato di aver

modificato la decisione su opposizione dopo aver trasmesso al ricorrente una

lettera di “reformatio in pejus”, dapprima tramite raccomandata e poi,

non essendo stata ritirata, tramite posta “A”.

1.11. Il 6 dicembre 2023 la Cassa si è

espressa in merito alle osservazioni del 1° dicembre 2023 ed ha ribadito di

essere vincolata agli importi stabiliti dall’autorità fiscale e l’immobile in

questione è stato qualificato come aziendale. Per cui gli affitti percepiti su

di esso sono soggetti ad imposizione AVS (doc. XVI, inc. 30.2023.14).

1.12. Con scritto del 13 dicembre 2023 il

TCA si è nuovamente rivolto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________,

chiedendo:

" (…)

1. In primo

luogo RI 1 afferma che nella risposta dell’8 novembre 2023 non è stata fornita

alcuna indicazione temporale circa il periodo a partire dal quale l’immobile di

__________ è stato qualificato di aziendale. Egli contesta che lo sia “da

sempre” e sostiene che solo dal 2019 l’autorità fiscale ha informato la

Cassa di compensazione “del presunto carattere aziendale” dell’immobile.

RI 1 afferma che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e

soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo

aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi

sociali)” e ciò senza dargli la possibilità di esprimersi in merito.

Ai fini del giudizio vi

chiediamo di prendere posizione, in particolare circa l’affermazione che

l’immobile in questione avrebbe sempre avuto carattere privato e soltanto dal

2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale

nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)”.

2. In secondo

luogo RI 1 sostiene che “dottrina e giurisprudenza fiscale sono unanimemente

concordi nel definire determinante criterio decisivo di proprietà del titolare

di una ditta individuale (nel caso specifico, la spett. __________) la sua

effettiva utilizzazione da parte della ditta”. Secondo RI 1, considerato

che la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua

sede legale e di attività è __________ e non __________) e, più in generale,

non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi fini commerciali)

alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata altre società

in contropartita di pigioni locative pagate a RI 1), non è possibile attribuire

l’immobile di __________ alla sostanza aziendale di RI 1. Quest’ultimo evidenzia

inoltre che l’immobile in questione ed i relativi redditi non sono mai stati

contabilizzati nel bilancio della ditta individuale “__________” e che i

redditi dell’immobile sono sempre imposti quali redditi privati da sostanza

immobiliare (e non da attività accessoria indipendente) allo stesso modo delle

pigioni percepite da altri immobili di sua proprietà.

Vi chiediamo di

prendere posizione in merito, spiegando in particolare i motivi per i quali

l’immobile in questione è stato qualificato di aziendale.” (doc. XVIII, inc.

30.2023.14)

1.13. Il 14 dicembre 2023 il ricorrente ha

preso posizione sulla risposta del 27 novembre 2023 (doc. V, inc. 30.2023.17).

Egli ribadisce che la Cassa definisce quale sostanza aziendale l’immobile di __________

senza produrre alcuna prova in merito e senza spiegare per quale motivo negli

anni precedenti al 2019 non sono stati prelevati contributi sui redditi

provenienti da tali immobili. Il ricorrente riconferma che l’immobile ha sempre

avuto carattere privato e solo dal 2019 l’autorità fiscale avrebbe deciso

unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea

alle sue competenze (contributi sociali) e quindi violando il diritto di essere

sentito. Per l’assicurato, in ogni caso, l’UT non applica il diritto in maniera

corretta poiché la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede

nell’immobile e non ha mai esercitato alcuna attività in tale immobile.

L’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel bilancio della ditta

individuale e i redditi della locazione sono sempre stati imposti dall’autorità

fiscale quali redditi privati da sostanza immobiliare alla stessa stregua delle

pigioni percepite con altri immobili di sua proprietà. Se vi fossero dubbi in

proposito il ricorrente chiede che venga allestita una perizia da un esperto

fiscale volta a determinare tale aspetto.

1.14. Dopo aver chiesto (doc. XIX, inc.

30.2023.14) ed ottenuto una proroga, con scritto 16 gennaio 2024, pervenuto al

TCA il 31 gennaio 2024, l’UT ha risposto ai quesiti posti il 13 dicembre 2023:

" (…)

1. L’immobile

sito in __________ appartiene alla sostanza aziendale del contribuente

perlomeno dall’anno 2003, in relazione anche alla segnalazione AVS della

sostanza aziendale. Non siamo in grado di risalire alla data effettiva della

qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente.

In aggiunta a quanto

già comunicato nel nostro scritto del 8 novembre 2023 si rende attento lo

Spettabile Tribunale che nel verbale di verifica del 22.12.2014 il fondo __________

non rientrava tra quelli definiti nella sostanza privata del contribuente.

2. Dal

01.01.1995 per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il metodo

della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata

aziendalmente supera il 50% o integralmente di natura privata se la parte

utilizzata privatamente supera il 50%).

Si ribadisce che

purtroppo, la documentazione ad oggi in nostro possesso, non ci permette di

confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo del mappale __________

da parte della ditta individuale.

La mancata segnalazione

dei redditi antecedenti il 2019 non giustifica automaticamente la

qualificazione dell’immobile/mappale __________ nella sostanza privata del

contribuente.” (doc. XX, inc. 30.2023.14)

1.15. Chiamata ad esprimersi in merito, la

Cassa si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXII,

inc. 30.2023.14). Da parte sua il ricorrente ha osservato:

" (…)

1. Prendo

atto che l’autorità fiscale si dichiara non in grado di “risalire alla data

effettiva della qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente”.

Tale dichiarazione contraddice clamorosamente quanto da lei asserito nella

risposta dell’8 novembre 2023 laddove dichiarava, con ostentata certezza, che

l’immobile sito nel fondo n. __________ era “da sempre” appartenente alla

sostanza aziendale del sottoscritto.

Anche la dichiarazione

per cui l’immobile in questione appartiene alla mia sostanza aziendale

“perlomeno dall’anno 2003”, oltre ad essere contraddittoria con quanto asserito

dall’UT di __________, è recisamente contesta poiché non mi risulta (e,

soprattutto, non risulta agli atti) di aver mai ricevuto qualsivoglia decisione

in merito, come pure una decisione dell’AVS circa il pagamento di eventuali

contributi sui proventi di tale immobile prima del 2019.

Ogni altra osservazione

o commento in merito è pertanto superflua.

2. Si prende

atto anche in questo caso che l’autorità fiscale interpellata non è “purtroppo”

(!) in grado di “confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo

del mappale RFD __________ da parte della ditta individuale”. Si invita

l’UT di __________ a “mettersi il cuore in pace” in quanto non è infatti

facile confutare una circostanza che corrisponde alla verità, ossia che

l’immobile in questione non è mai stato utilizzato dalla ditta individuale “__________”

per la propria attività. Ne discende pertanto che l’immobile in questione

appartiene da sempre alla sostanza privata e non aziendale del sottoscritto.

Il metodo proporzionale

cui fa menzione l’UT di __________ (ben guardandosi tuttavia di precisarne la

pertinenza e la portata nel caso specifico) si applica soltanto quando il

contribuente indipendente fa uso dell’immobile di sua proprietà sia per la sua

attività professionale sia per scopo privati. Circostanza questa non realizzata

nel caso di specie per i motivi qui abbondantemente spiegati.” (doc. XXIII,

inc. 30.2023.14)

1.16. Lo scritto del ricorrente è stato

trasmesso alla Cassa con facoltà di esprimersi in merito entro il 20 febbraio

2024 (doc. XXV, inc. 30.2023.14).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il

giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e

di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento

amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.2. Le parti chiedono la congiunzione

delle cause 30.2023.14 e 30.2023.17, relative ai ricorsi del 12 settembre 2023

e del 7 novembre 2023 inoltrati contro le decisioni su opposizione del 27

luglio 2023 e del 12 ottobre 2023 emesse dalla Cassa CO 1.

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto le due procedure coinvolgono le medesime parti, portano sul medesimo stato

di fatto relativo a due anni consecutivi (2019 e 2020) e concernono il medesimo

oggetto (assoggettamento o meno al prelievo dei contributi per assegni

familiari del provento della locazione dell’immobile RFD __________). I

procedimenti presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

Il

ricorso può pertanto essere deciso con un’unica sentenza (cfr. anche STF

8C_323/2023, 8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 1).

2.3. Il

ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre

2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando

il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il

contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con

l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022.

Per

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Ai

sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo

l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici.

L’art.

12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni

dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente

(cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede

a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2).

In

concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la

decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a

contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo,

in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17).

In

seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la

Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su

reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27

luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile

“reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per

prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere

l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la

Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24,

inc. 30.2023.17).

RI

1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su

opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo

del 2019.

L’amministrazione

ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12

OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto

emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno

2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona

assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA).

Del

resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva

aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF

8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017),

non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A”

con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso

dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato

reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc.

30.2023.17).

2.4. Nella misura in cui l’insorgente

chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4

aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione

sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del

litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF

149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1;

cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio

alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

2.5. Il ricorrente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentito poiché la Cassa avrebbe emanato la

sua decisione su opposizione indicando che l’importo di fr. 88'420 corrisponde

a redditi da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale, ma

senza specificare quale. L’amministrazione non avrebbe prodotto alcuna

comunicazione ufficiale del fisco da cui emergerebbe che il reddito in esame

corrisponde ad un provento derivante da attività indipendente. Inoltre il fisco

avrebbe deciso unilateralmente, di considerare il carattere aziendale

dell’immobile, nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze

(contributi sociali).

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.6. Nel caso

di specie nella decisione su opposizione impugnata del 27 luglio 2023 l’amministrazione,

al punto 7, ha affermato di aver effettuato un accertamento presso il fisco per

accertare se l’importo di fr. 88'420 soggetto al prelievo dei contributi nel 2020

deriva da attività indipendente ed ha citato per esteso la risposta del

tassatore.

È vero

che nella decisione su opposizione impugnata non figurano gli estremi

dell’immobile ritenuto aziendale e tramite il quale vengono percepiti i redditi

da locazione assoggettati al prelievo dei contributi. Tuttavia dall’incarto

prodotto dalla Cassa emerge che il 27 luglio 2023 l’amministrazione aveva

scritto al ricorrente in relazione ai contributi dovuti nel 2019 indicando la

composizione del reddito aziendale con l’indicazione che si trattava degli “affitti

percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo aziendale” (doc. 23,

inc. 30.2023.14). Già il 18 gennaio 2022, in risposta ad uno scritto del

29 dicembre 2021 dell’assicurato (doc. 8, inc. 30.2023.14), l’amministrazione

aveva indicato che il reddito aziendale deriva dagli affitti percepiti

dall’immobile aziendale situato a __________ (doc. 9, inc. 30.2023.14).

Lo

stesso assicurato il 27 ottobre 2023 fa del resto riferimento all’immobile di __________

(doc. VIII, inc. 30.2023.14).

Anche se nella decisione su

opposizione impugnata relativa all’anno 2020 non era indicato quale immobile secondo

la Cassa ha carattere aziendale, l’insorgente ne era a conoscenza in ragione

della precedente corrispondenza.

Ne segue che non vi è alcuna

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

Quanto alla circostanza che l’amministrazione

non avrebbe prodotto alcuna comunicazione ufficiale del fisco da cui

emergerebbe che il reddito in esame corrisponde ad un provento derivante da

attività indipendente e che l’autorità fiscale avrebbe deciso unilateralmente,

di considerare il carattere aziendale dell’immobile, nell’ambito di una

procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali), va evidenziato

come la qualifica del carattere aziendale dell’immobile è stata sollevata in

questa sede dal ricorrente e il TCA, che dispone di pieno potere cognitivo, ha

interpellato l’autorità fiscale su questo aspetto, assegnando alle parti

congrui termini per esprimersi in merito.

A questo proposito va rammentato

che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio

2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di

celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle

assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il

diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria

diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del

10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.7. In concreto l’insorgente è

affiliato presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2016 (doc. 1, inc. 30.2023.14) unicamente

per il prelievo del contributo per gli assegni familiari.

Infatti, il ricorrente, per

quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG, è affiliato presso la Cassa __________.

Va qui rilevato che per l’art. 13

cpv. 1 lett. c della Legge sugli assegni di famiglia (RL 856.100), si affiliano

ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari i lavoratori

indipendenti. Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è

applicabile la legislazione federale sull’AVS (cpv. 2).

Secondo l’art. 30 cpv. 1 della

Legge sugli assegni di famiglia le Casse di compensazione per gli assegni

familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un

contributo a carico dei loro affiliati.

L’art. 30 cpv. 2 della Legge

sugli assegni di famiglia prevede che il contributo è determinato in

percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi

soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.

A questo proposito, per quanto

concerne il calcolo dei contributi, secondo l’art. 22 cpv. 1 OAVS essi sono

fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende

l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.8. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione.

Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di

compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5

OAVS).

2.9. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid.

3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250

consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale

federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare

la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della

sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha

interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata

incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui

si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata",

per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1

consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata

alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere

l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività

indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati

ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in

termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non

attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in

rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso

della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e

tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva

infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa

avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la

tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per

un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche

la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora

rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.10. Con sentenza pubblicata in DTF 134

V 250 l’Alta Corte ha affermato che

Fatti

i redditi locativi provenienti da immobili che

fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto

all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente

(consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli

eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto

anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza

commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

In

DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):

"

(…) Fragen der beitragsrechtlichen

Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen

Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2,

9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können

sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23.

Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht

von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen

beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein

Unternehmer ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus

dem Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der

Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf

seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist

grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen

verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in

das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON

Considerandi

AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).

Mit Blick auf die steuer- und

AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat

vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht

steht zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich

mit der Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines

Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich

für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt

diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen

Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die

Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von

der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen

rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von

Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den

dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem

Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn

aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach

wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften AHV-beitragspflichtig

(BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”

Cfr.

anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:

" (…)

4.2

Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im

Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen

Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich

genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers

nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten

lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen

belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin

Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte

ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze

wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an,

der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt,

die Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich

nicht vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die

stillen Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge

beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).

4.3

Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist

konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach

Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks

Dispositivo

auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine

Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen

mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des

Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV)

erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis

2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die

darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht.

Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1)

bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”

2.11. Nel

caso di specie la Cassa ha fissato i contributi per gli assegni familiari

dovuti dall’insorgente per il 2019 ed il 2020 nella sua qualità di indipendente

sulla base di un reddito da attività lucrativa di fr. 141'960 (2019) e di fr.

88'420 (2020) e di un capitale investito di fr. 1'182'000 (2019) e di fr. 1'212'000

(2020), da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed

a cui ha aggiunto fr. 0 (2019), rispettivamente fr. 7'913 (2020) di contributi

personali, per un reddito soggetto a contribuzione nel 2019 di fr. 125'100 e

nel 2020 di fr. 79'500 per un contributo di fr. 1'376.10 nel 2019 e di fr.

874.50 nel 2020 (doc. 1, inc. 30.2023.14 e doc. 19 e A1, inc. 30.2023.17).

L’insorgente sostiene di non aver

conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 e rileva che nella

tassazione IFD 2020 figurano solo affitti conseguiti per la locazione di

immobili che non hanno carattere aziendale. Per il 2019 afferma invece di aver

conseguito solo un reddito di fr. 12'000, come emerge dalla relativa

tassazione.

Per quanto concerne il 2020, dalle

tavole processuali emerge che il 28 settembre 2022 è stata emessa una

tassazione su reclamo, cresciuta incontestata in giudicato, dove, tra i

numerosi cespiti d’entrata, al punto 5.3. è stato accertato un importo

complessivo di fr. 504'890 di affitti incassati e nella sostanza, oltre a

titoli e capitali per fr. __________, una sostanza immobiliare di fr. __________.

Dopo aver ricevuto dall’autorità

fiscale la comunicazione secondo la quale il reddito da attività indipendente

dell’assicurato per il 2020 ammontava a fr. 88'420 ed il capitale proprio

investito al 31 dicembre 2020 era pari a fr. 1'212'000, la Cassa ha proceduto

al calcolo del reddito soggetto a contribuzione e dei contributi per gli

assegni di famiglia, per un totale a favore dell’amministrazione di fr. 874.50.

In seguito all’opposizione

inoltrata dall’assicurato, secondo il quale il suo reddito da attività

indipendente era pari a fr. 0, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale al

fine di stabilire la composizione del reddito aziendale esposto al codice 199 e

pari a fr. 88'420 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Con e-mail del 10 maggio 2023 il fisco

ha affermato che tali importi “corrispondono a redditi da locazione

percepiti per un immobile avente carattere aziendale (…)” ed ha confermato

la correttezza del dato evinto dalla tassazione 2020 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Per quanto concerne l’anno 2019,

il 6 luglio 2022 è stata emessa la tassazione dopo rettificazione su reclamo da

cui emerge al punto 5.3 un importo complessivo per gli affitti incassati di fr.

399'355, oltre ad una sostanza immobiliare di fr. __________. Il 29 settembre

2022 l’autorità fiscale ha affermato che “il reddito aziendale si compone di

CHF 12'000.- pari all’utile del 2019, nonché di CHF 129'960.- relativi agli

affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo di carattere

aziendale” (doc. 15, inc. 30.2023.17).

L’autorità fiscale ha pertanto

confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività indipendente

evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio

investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv.

1 OAVS), sulla base dei dati evinti dalle rispettive tassazioni fiscali nel

frattempo cresciute incontestate in giudicato.

L’insorgente sostiene tuttavia

che l’immobile RFD __________ non è mai stato qualificato di aziendale e da un

verbale di audizione dell’autorità fiscale del 22 dicembre 2014 emergerebbe piuttosto

che il fondo è stato ritenuto di carattere privato poiché figura che “per il

mappale __________ (recte: __________) di __________ vengono riconosciute spese

effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.

A torto.

Infatti, interpellato in merito,

l’UT competente ha affermato che tale frase è riferita alla sola parte concernente

gli affitti privati e non all’intero immobile.

In questo senso, dalle

dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. A2-A4, inc.

30.2023.14) allegate dall’insorgente, si evince che l’immobile, situato __________

definita “__________” a __________, è locato sia ad un privato, per un importo annuo

di fr. 9'960, da cui viene dedotto l’importo forfettario del 20% (fr. 1'992

[dichiarato come immobile n. 7]) sia alla __________, che lo utilizza quale __________

(cfr. foto allegata dal fisco, doc. IX+1, inc. 30.2023.14), per un importo

complessivo annuo nel 2018 e nel 2019 di fr. 120'000, nel 2017 di fr. 90’000

(dichiarato come immobile n. 9).

La partecipazione del ricorrente

nella __________ è di natura aziendale (cfr. ultimo punto del verbale di

audizione del 22 dicembre 2014: “la partecipazione __________ è di natura

aziendale”; cfr. anche tassazione 2020 su reclamo, dove figura che è stato

rettificato l’attivo della ditta individuale “in quanto, i conti bancari e

le azioni della spettabile __________, considerate erratamente nella sostanza

privata (Elenco Titoli), sono da sempre ritenute attivi aziendali”, doc.

20, inc. 30.2023.14).

Nel verbale del 22 dicembre 2014

il fondo __________ non rientrava tra quelli della sostanza privata

dell’insorgente. Gli immobili di natura privata sono infatti stati citati al

punto precedente (“i mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del

contribuente”).

Alla luce delle suesposte

circostanze la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità.

L’autorità fiscale ha del resto

precisato che, pur non potendo risalire alla data esatta della qualifica

aziendale dell’immobile, perlomeno dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza

aziendale del ricorrente, “in relazione anche alla segnalazione AVS della

sostanza aziendale”, ossia del capitale proprio preso in considerazione nel

calcolo dei contributi da indipendente.

In queste condizioni la

circostanza che la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede

nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali alcuna

attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato contabilizzato nel

bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della locazione non è

determinante.

Va inoltre aggiunto che

l’immobile è locato alla __________ e “i conti bancari e le azioni”

della medesima società “sono da sempre ritenute attivi aziendali” del

ricorrente (doc. 20, inc. 30.2023.14). Per cui l’occupazione da parte della società

anonima di locali adibiti a __________ di proprietà del ricorrente stesso hanno

natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate dalla __________

traggono origine e sono funzionali all’attività commerciale della medesima __________

la cui partecipazione è di natura aziendale.

La società anonima prende infatti

in locazione dal medesimo assicurato locali commerciali nei quali svolge la

propria attività. Le pigioni pagate dalla __________

vanno a ridurre

l’utile lordo d’esercizio della medesima società, aumentando parallelamente, e

per lo stesso importo, il reddito conseguito dal ricorrente. Locando parte

dell’immobile di sua proprietà alla propria società anonima, l’attività del

ricorrente acquisisce il carattere di un’impresa commerciale ed il reddito

conseguito va di conseguenza assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

È vero che lo stesso fisco ha

ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione

dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli

elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito

da attività indipendente dell’assicurato.

Tuttavia questa circostanza non è

d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017,

consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha

stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a

contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti

(“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der

Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne

Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die

Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein

gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und

die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als

Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der

Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

[…]“).

Indipendentemente

dai motivi che hanno indotto il fisco, perlomeno dal 2003, a qualificare di

aziendale il mappale RFD __________, non vi è alcun motivo di scostarsi da tale

valutazione. Anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza

privata del ricorrente.

Ne segue che a giusta ragione i

redditi percepiti con la locazione del fondo sono stati assoggettati al

prelievo dei contributi.

Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta

Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte

della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo

contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich

bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens

erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die

Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft

zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige

Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der

Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet”).

Inoltre,

in DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).

Una

volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un

passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere

degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione

all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di

trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241

consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene

alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza

commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice

trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a

quella privata.

In

concreto l’autorità fiscale ha affermato che il carattere aziendale del fondo

va fatto risalire perlomeno al 2003.

L’insorgente, come visto in

precedenza, non è stato in grado di sovvertire tale affermazione, né tramite

eventuale documentazione atta a comprovare che il citato immobile sarebbe,

contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stato considerato

privato, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio dell’immobile

dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro neppure sostenuta.

Con sentenza 9C_809/2019 del 17

febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha

riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle

autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di

principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al consid. 3.4.2 il Tribunale

federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una

cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la

sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto

riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la

qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti

circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono

effettuare accertamenti (“Für die

vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem

umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen

qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein

gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den

Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von

Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in

der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen

nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,

nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La

regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di

norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha

importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello

dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS,

occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di

norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche

Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in

aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der

verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der

Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die

steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im

Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die

Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die

Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit

steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere

Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.

in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

Ne segue che il calcolo del

reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti

aziendali, va confermato.

2.12. Il ricorrente, oltre a richiamare

gli incarti completi dalla Cassa, che li ha prodotti con le risposte di causa

(cfr. doc. III, pag. 4, inc. 30.2023.14 e inc. 30.2023.17), chiede l’edizione

degli atti precedenti al 2019 per comprovare di non aver mai dovuto pagare i

contributi sociali sui redditi da locazione conseguiti affittando l’immobile di

__________ prima del 2019 e, se vi fossero dubbi circa il carattere privato del

fondo, l’allestimento di una perizia ad opera di un esperto fiscale volta a

determinare in via definitiva tale aspetto.

Il

richiamo della documentazione chiesta dall’assicurato si rivela superflua

poiché secondo la giurisprudenza di cui alla citata sentenza 9C_70/2017 del 15

maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il fatto che un

reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude

l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti.

Neppure

l’allestimento di una perizia tesa a stabilire la qualifica dell’immobile

litigioso può essere d’aiuto al ricorrente, giacché, per i motivi evidenziati

nel considerando precedente, non vi è dubbio alcuno circa la qualifica

aziendale del bene.

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dal

ricorrente.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.13. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, nella misura in cui sono

ricevibili, sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti