30.2023.15
Ripresa salariale in ragione di versamento eccessivo di dividendi a socio e gerente che lavora per la propria società. Calcolo dell'importo da assoggettare a contribuzione
15 gennaio 2024Italiano45 min
ricorrente ha affermato che alla luce della richiesta di informazioni (diploma di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2023.15
cs
Lugano
15 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2023 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. In seguito ad un “controllo del
datore di lavoro” presso la RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2022, la Cassa CO 1, con decisione formale del 24 luglio 2023 (doc.
A3), confermata dalla decisione su opposizione del 9 ottobre 2023 (doc. A), ha ripreso
un importo complessivo di fr. 60'915, fissando in fr. 10'724.95 l’ammontare da
versare a titolo di contributi sociali, spese, tasse e interessi.
La Cassa ha stabilito che una
parte del dividendo versato a __________, farmacista, socio e gerente della
società, deve essere considerato quale salario (fr. 29'829 nel 2018 e nel 2019
e fr. 1'257 nel 2021; cfr. doc. A3).
Ai fini della ripresa,
l’amministrazione ha calcolato il salario usuale di un farmacista nella
medesima situazione di __________ sulla base del calcolatore “Salarium” (fr.
149'929 [11'533 X 13], ritenuto che il 25% dei farmacisti consegue un reddito
superiore a fr. 168'259 [12'943 X 13] all’anno; cfr. doc. A) e sulla base del
salario versato a farmacisti in condizioni analoghe a quelle di __________ in
20 farmacie con caratteristiche simili in Ticino (fr. 158'400) ed ha ritenuto
l’esito di quest’ultimo accertamento maggiormente aderente alla realtà (doc. A,
pag. 4: “In concreto, zur Beurteilung Ihres orts- und branchenüblichen
Lohnes als qualifizierter Apotheker und Inhaber der RI 1, wurden sowohl das
Hilfsmittel <<Salarium>>, die konkreten Umstände der RI 1 in __________
und die eruierten Angaben der Ausgleichskasse mit marktkonformen
Erfahrungswerten (Durschnittwert), ausgehend von 20 Tessiner Apotheken,
eruiert. In Anbetracht der vorliegenden Ausführungen bis zum orts- und
branchenüblichen Lohn, im konkreten Fall in Höhe von CHF 158'400.00 als
Durschnittwert von 20 Apotheken im ganzen Tessin, als
<<branchenüblich>> zu qualifizieren”).
Stabilito che nel 2018 e nel
2019, lavorando al 100% l’interessato avrebbe conseguito un reddito di fr. 128'571
e nel 2021 di fr. 157’143, la Cassa ha ripreso la differenza (158'400 – 128'571
nel 2018 e nel 2019 e 158'400 – 157'143 nel 2021).
1.2. La RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, con un ricorso in lingua tedesca (doc. I),
tradotto in italiano (doc. III), su ingiunzione del Giudice delegato del TCA
(doc. II), chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata
il suo adeguamento.
Con riferimento alle direttive
sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), la ricorrente sostiene
che il calcolo effettuato dalla Cassa non sia corretto.
Essa contesta il metodo di
calcolo, poiché l’amministrazione si sarebbe fondata unicamente sul paragone
con altre farmacie site nel Canton Ticino ed avrebbe invece negletto,
contrariamente a quanto prevedono le DSD, di prendere in considerazione anche i
salari stabiliti secondo il calcolatore “Salarium” e secondo il
contratto di lavoro standard dell’Ordine dei Farmacisti Ticinesi (OFTC), nonché
il reddito delle due farmaciste impiegate presso la ricorrente e prive di
diritti di partecipazione della società.
L’insorgente ritiene che il
salario annuo usuale per un farmacista nella medesima situazione di __________,
calcolato dalla Cassa in fr. 158'400 sulla base di un confronto con altre 20
farmacie ticinesi è insolitamente elevato e non rappresentativo. Esso si fonda
su farmacie che si trovano in situazioni particolari poiché quelle affiliate
alla Cassa convenuta sono le più grandi del Cantone, mentre le farmacie medie e
piccole sono affiliate ad altre Casse. Senza informazioni e confronti relativi
al fatturato ed all’ubicazione delle farmacie di riferimento non è possibile
procedere con un paragone.
L’insorgente chiede che venga
utilizzato il salario annuo di fr. 128'571 che corrisponde a quello dichiarato
per gli anni 2018 e 2019 e superiore del 12% al salario previsto dal contratto
di lavoro standard dell’OFTC.
Lo stipendio versato a __________
dal 2018 al 2021 è superiore del 30-60% rispetto a quello stabilito, secondo il
calcolo della ricorrente, con il calcolatore “Salarium” o a quello delle
farmaciste impiegate presso l’insorgente e deve essere considerato come
stipendio usuale del settore.
La RI 1 chiede, se la domanda di
annullamento della decisione su opposizione impugnata non venisse accolta, di
avere accesso ai dati delle farmacie prese in considerazione dalla Cassa per
calcolare il salario usuale (dimensioni della farmacia, fatturato, ubicazione,
numero di dipendenti, ecc.).
1.3. Con risposta del 22 novembre 2023
la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso (doc. VII).
Preliminarmente l’amministrazione
afferma che le informazioni complete sull’ubicazione delle farmacie e sui
salari non possono essere trasmesse per motivi di segreto d’ufficio (art. 33
LPGA) e di protezione dei dati. Per lo stesso motivo procederà alla
trasmissione delle statistiche delle 20 farmacie prese in considerazione al
Tribunale solo su esplicita richiesta.
Nel merito la Cassa sostiene che
il diploma di farmacista di __________ del __________ nel calcolatore
“Salarium” è preso in considerazione come se fosse un diploma universitario e
pertanto non modifica il calcolo effettuato. Non è neppure possibile fare un
confronto con le altre due farmaciste alle dipendenze della RI 1 poiché
l’interessato è socio e gerente della società ed ha una vasta esperienza
professionale.
Secondo la convenuta, dal
risultato del calcolo effettuato tramite il calcolatore “Salarium”, emerge che
il 25% dei farmacisti guadagna più del salario medio di fr. 11'499 e di “conseguenza,
il 25% ha un salario mensile di “12’904” franchi, pari a un anno di salario
annuo di “154’848” franchi (il calcolo si basa su un stipendio mensile di 12
mesi)”. Il confronto tra questo risultato e quello delle 20 farmacie del
Canton Ticino prese come paragone, mostra che i dati di queste ultime di
avvicinano ai valori secondo il calcolo effettuato con il calcolatore
“Salarium”.
Sono stati confrontati solo i
farmacisti che sono anche imprenditori. Secondo la Cassa i dati sono affidabili
e possono essere utilizzati.
Anche la dimensione delle
farmacie è paragonabile al criterio del calcolatore “Salarium” e si basa su un
numero di collaboratori pari a 20 dipendenti o meno (nel caso della ricorrente
Fatti
i dipendenti sono 14). Diverse località del Cantone sono state prese in
considerazione. Nel calcolatore “Salarium” il luogo dove sono ubicate le
farmacie non è rilevante. Non si tiene conto della località, ma del Cantone
alfine di considerare le differenze salariali.
Le cifre relative al fatturato
non sono decisive e non è possibile trarre alcuna conclusione in funzione del
numero dei dipendenti per quanto concerne il reddito degli amministratori con
diritti di partecipazione nell’azienda. Più importante del fatturato aziendale
è il rendimento delle vendite (utili e stipendi dei soci con diritti di
partecipazione in Sagl, in percentuale del fatturato).
1.4. Con scritto 22 novembre 2023 la
ricorrente ha affermato che alla luce della richiesta di informazioni (diploma di
__________ e stipendio e ruolo delle altre due farmaciste), la Cassa non ha
tenuto conto delle DSD (doc. VIII). Il 1° dicembre 2023 l’insorgente si è
ulteriormente espressa in merito (doc. XI). Oltre a ribadire che
l’amministrazione non ha applicato correttamente le DSD, almeno per quanto
concerne i salari delle farmaciste dipendenti, la ricorrente sostiene che
l’interpretazione della Cassa secondo cui il salario da lei calcolato si
avvicina a quello di “Salarium” non è corretto poiché si fonda sulla retribuzione
del 25% dei lavoratori che guadagnano di più, pari a fr. 12'904. Inoltre la
selezione delle 20 farmacie in Ticino non è statisticamente corretta (la
dispersione delle cifre è molto alta, i criteri di selezione non sono casuali).
La ricorrente comprende che l’amministrazione non voglia rendere disponibili
tutti gli elementi presi in considerazione per ragioni di protezione dei dati,
tuttavia ciò riduce la possibilità di una valutazione oggettiva.
L’insorgente evidenzia che le DSD
prevedono che devono essere utilizzati i valori calcolati con “Salarium”. Il
calcolatore “Salarium” si riferisce ai valori mediani, mentre la Cassa si
riferisce ai valori medi. Si tratta di due valori diversi. Poiché le direttive
utilizzano i valori mediani, anche per gli altri calcoli va utilizzato il
valore mediano. Secondo i dati forniti dalla Cassa il valore mediano delle 20
farmacie è di fr. 145'000. L’amministrazione non ha rispettato le direttive e
lo stipendio percepito da __________ è in linea con il salario usuale.
1.5. Con replica del 13 dicembre 2023
(doc. XIII), trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 14 dicembre 2023 (doc.
XIV), la Cassa si è riconfermata nella sua posizione. L’amministrazione
evidenzia che i soci di una sagl hanno una funzione operativa più ampia
rispetto ai farmacisti senza diritti di partecipazione i quali sono impiegati
per gestire la farmacia in quanto tale senza tuttavia avere la funzione di
datore di lavoro. Inoltre per valutare una prestazione in denaro occorre sempre
stabilire se il motivo del pagamento è il lavoro oppure il rapporto di
partecipazione. Le funzioni aggiuntive devono essere pagate come salario. Alla
luce della funzione di datore di lavoro e della posizione di direttore
operativo di __________ e del fatto che la farmacia è molto redditizia e
consente la distribuzione di dividendi molto elevati, è giustificato uno
stipendio più alto rispetto a quello dei due farmacisti dipendenti. Si deve
dunque prendere in considerazione uno stipendio che si colloca nella parte alta
della fascia salariale. Anche il valore medio delle statistiche delle 20
farmacie ticinesi può fungere da punto di riferimento. L’ampio scostamento del
salario minimo dal salario massimo non è contrario all’applicazione delle
statistiche. Il luogo, il nome e l’importo esatto dello stipendio non possono
essere forniti al ricorrente. Anche questi dati non sono informazioni che
influiscono direttamente sulla valutazione e sono disponibili anche quando si
utilizza “Salarium”. Inoltre, secondo la Cassa, la ricorrente non ha fatto
valere alcuno svantaggio localizzativo o altri svantaggi per la sua attività
rispetto ad altre farmacie. La gestione di una farmacia richiede l’effettiva
manodopera professionale dei farmacisti e degli altri dipendenti e non è un
semplice investimento di capitale. Il fattore lavoro è più importante in una
farmacia rispetto al fattore capitale.
Circa l’argomentazione della
ricorrente in relazione con il marginale 2016 DSD ultima riga, la Cassa afferma
che occorre confrontare i dividendi delle persone con diritti di partecipazione
sociale e non confrontare i salari (DTF 134 V 297, consid. 3.1). “L’amministratore
unico di SA non ha ricevuto dividendi maggiori rispetto agli azionisti senza
alcun coinvolgimento nella società. Questo probabilmente spiega il confronto
tra dividendi secondo l’ATF 134 V 297 e la cifra marginale 2016 della DSD”.
considerato in diritto
2.1. In concreto, oggetto del contendere
è la questione di sapere se la ripresa della Cassa di cui alla decisione su
opposizione del 9 ottobre 2023, per gli anni 2018, 2019 e 2021 è corretta.
Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il
giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e
di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.2. Sono assicurate
obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Esso comprende
inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le
provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per
vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se
queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
2.3.
Come rammenta il Tribunale federale al consid. 3.1 della sentenza 9C_4/2018 /
9C_18/2018 del 24 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 50, secondo gli art. 4 e
5 LAVS di principio i contributi sociali vengono prelevati sul reddito da
attività dipendente o indipendente, ma non sul reddito da sostanza (DTF 141 V
634 consid. 2.1; DTF 122 V 178, consid. 3b, pag. 179 e seguenti). I dividendi,
di norma, costituiscono redditi da sostanza esenti da prelievo di contributi
sociali (cfr. DTF 141 V 634, consid. 2.1). Poiché sui dividendi non sono dovuti
contributi sociali, per gli azionisti potrebbe essere vantaggioso versare
dividendi elevati e salari bassi (DTF 141 V 634, consid. 2.1; sentenza
9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 pubblicata in SVR 2015 AHV Nr. 7 pag. 25 e
sentenza 9C_669/2011 del 25 ottobre 2012 pubblicata in SVR 2013 AHV Nr. 4 pag.
15).
Secondo la giurisprudenza non
fanno parte del salario determinante i guadagni che vanno qualificati come mero
reddito della sostanza. Per procedere con la corretta qualifica del reddito,
occorre esaminarne la sua natura e la sua funzione. La denominazione economica
o giuridica non è rilevante e va tutt’al più presa in considerazione quale
indizio. In determinate condizioni anche redditi derivanti dall’utile di una
società anonima possono essere considerati salario determinante ed essere
soggetti a contribuzione; questo vale ad esempio, secondo l’art. 7 lett. h
OAVS, per i tantièmes. Si tratta di prestazioni che si trovano in relazione con
il rapporto di lavoro (DTF 145 V 50; consid. 3.2; DTF 141 V 634 consid. 2.2).
Giova comunque ribadire che, secondo
la giurisprudenza, pur spettando in linea di principio alla cassa di
compensazione decidere, in maniera indipendente, se un elemento del reddito
debba essere considerato come salario determinante oppure come reddito della
sostanza, l'amministrazione deve, per quanto possibile, conformarsi alla
valutazione ritenuta in materia di imposta federale diretta. È per questo che
il Tribunale federale ha stabilito, in via di principio, che le prestazioni,
derivanti dall'utile netto di una persona giuridica, versate a salariati,
titolari nel contempo di diritti di partecipazione alla società, fanno parte
del salario determinante giusta l'art. 5 LAVS se trovano il proprio fondamento
nel rapporto di lavoro esistente, mentre non rientrano in questo novero, bensì
costituiscono una distribuzione dissimulata di utile esente dall'obbligo contributivo
ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, se vengono dispensate agli stessi soci oppure
a persone vicine, senza (adeguata) controprestazione e senza che la società,
nelle medesime circostanze, concederebbe tali prestazioni a terzi estranei, non
partecipanti all'azienda (cfr. DTF 145 V 50, consid. 3.3; DTF 141 V 634 consid.
2.5; DTF 134 V 297, consid. 2.1 con riferimento alla DTF 103 V 1;
sentenza 9C_837/2014 dell’8 aprile 2015, consid. 1.2 in SVR 2015 AHV Nr. 7,
pag. 25 e sentenza 9C_669/2011 del 25 ottobre 2012, consid. 2.2 in SVR 2013 AHV
Nr. 4, pag. 15; sentenza H 348/01 del 9 settembre 2002).
2.4. In
DTF 134 V 297 il TF ha stabilito che la cosiddetta “prassi nidwaldese”
sviluppata per qualificare il pagamento di un dividendo a membri del consiglio
di amministrazione non tiene conto della valutazione fiscale e i criteri
previsti dalla stessa sono contrari alla legge nella misura in cui
l’adeguatezza del dividendo è apprezzata in rapporto al capitale azionario
(anziché al capitale proprio). Anche per l’azionario l’adeguatezza del reddito
della sostanza (esente dall’obbligo di contribuzione) non deve essere valutata
Considerandi
in funzione del valore nominale, bensì del valore economico effettivo delle
azioni (consid. 2.8).
Il
TF ha rammentato che gli azionisti che sono anche dipendenti della società
anonima hanno diritto da una parte ad una remunerazione adeguata per il lavoro
svolto e dall’altra ad un guadagno corretto derivante dall’utile della società,
la quale gode di un grande margine di manovra in questo ambito. Le autorità
fiscali non possono rivedere liberamente l’adeguatezza del salario e dei
dividendi. L’autorità può scostarsi dalla suddivisione tra salario e dividendi
solo in caso di manifesta sproporzione tra il salario e l’attività esercitata
da una parte rispettivamente il capitale investito ed il dividendo versato (cfr.
DTF 145 V 50, consid. 4.3.2; DTF 141 V 634, consid. 2.2.1; DTF 134 V 297
consid. 2.2). Come nell’ambito della LAVS, ma in senso contrario (cfr. DTF 141
V 634, consid. 2.2), anche in ambito fiscale occorre effettuare un paragone: va
esaminato se, tenuto conto di tutti i fattori oggettivi e soggettivi la
medesima prestazione sarebbe stata remunerata allo stesso modo anche se si
fosse trattato di un terzo estraneo (DTF 134 V 297 consid. 2.2;
DTF 141 V 634, consid. 2.2.1: “[…] Wie im
AHV-Recht (E. 2.2 hievor), aber mit umgekehrten Vorzeichen, ist dabei auf einen
Drittvergleich abzustellen: Es ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung aller
objektiven und subjektiven Faktoren die gleiche Leistung auch einem
aussenstehenden Dritten erbracht worden wäre […]”).
Mentre le autorità fiscali
qualificano quale distribuzione dissimulata di utile un salario che non sarebbe
stato versato ad un dipendente non azionista della società, le autorità dell’AVS
al contrario possono qualificare quale salario prestazioni derivanti dall’utile
netto della società che non sarebbero state versate ad un azionista non
contemporaneamente dipendente della società (DTF 134 V 297
consid. 2.3: “Während also die Steuerbehörden
allenfalls eine als Lohn deklarierte Leistung als verdeckte Gewinnausschüttung
qualifizieren, wenn sie einem Arbeitnehmer, der nicht zugleich Aktionär wäre, nicht erbracht worden wäre, können umgekehrt die AHV-Behörden
eine als Gewinnausschüttung deklarierte Leistung als massgeblichen Lohn
qualifizieren, wenn sie einem Aktionär, der nicht zugleich Arbeitnehmer wäre,
nicht erbracht worden wäre”).
Spetta alla Cassa stabilire
autonomamente se un reddito va qualificato quale salario determinante oppure quale
reddito da sostanza. L’art. 23 OAVS stabilisce tuttavia che di principio le
casse di compensazione sono vincolate dalla tassazione dell’imposta federale
diretta. Al fine di conservare l’unità dell’insieme dell’ordine giuridico ed
escludere contraddizioni, di regola occorre evitare una diversa valutazione tra
autorità fiscali e dell’AVS, tranne se vi sono motivi fondati (DTF 145 V 50
consid. 3.3; DTF 141 V 634 consid. 2.5; DTF 134 V 297 consid. 2.3; DTF 103 V
1). Un motivo alla base della diversa valutazione tra autorità fiscali e
dell’AVS in ambito di tantièmes deriva dalla circostanza che i tantièmes sono
considerati un utile dal punto di vista del diritto fiscale e del diritto delle
obbligazioni e salario determinante dal punto di vista della LAVS (DTF 134 V
297.
consid. 2.3: “Während
also die Steuerbehörden allenfalls eine als Lohn deklarierte Leistung als
verdeckte Gewinnausschüttung qualifizieren, wenn sie einem Arbeitnehmer, der
nicht zugleich Aktionär wäre nicht erbracht worden wäre, können umgekehrt die
AHV-Behörden eine als Gewinnausschüttung deklarierte Leistung als massgeblichen
Lohn qualifizieren, wenn sie einem Aktionär, der nicht zugleich Arbeitnehmer
wäre, nicht erbracht worden wäre. Praxisgemäss ist es Sache der
Ausgleichskassen, selbstständig zu beurteilen, ob ein Einkommensbestandteil als
massgebender Lohn oder als Kapitalertrag qualifiziert werden muss. Der in Art.
23.
AHVV enthaltenen Ordnung entspricht es jedoch, dass sich die
Ausgleichskassen in der Regel an die bundessteuerrechtliche Betrachtungsweise
halten. Um der Einheit und Widerspruchslosigkeit der gesamten Rechtsordnung
willen soll eine verschiedene Betrachtungsweise der Steuerbehörde und der
AHV-Verwaltung vermieden werden, ausser wenn dafür ausschlaggebende Gründe
vorliegen (BGE 103 V 1 E. 2c; ZAK 1989 S. 148, E. 2c, H 131/86; Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts H 49/02 vom 19. November 2002, E. 4.2). Das gilt
namentlich auch in Bezug auf die verrechnungssteuerliche Behandlung (BGE 122 V 178 E. 3b S. 180). Ein Grund, welcher eine Abweichung von
steuerrechtlicher und AHV-rechtlicher Betrachtung nahelegt, liegt namentlich
darin, dass Tantiemen obligationenrechtlich und steuerrechtlich als Gewinn
gelten (Art. 677 OR; Urteil 2A.742/2006 vom 15. Mai 2007, E. 5.1;
BRÜLISAUER/POLTERA, a.a.O., N. 95 zu Art. 58 DBG), AHV-rechtlich hingegen als
massgebender Lohn (Art. 7 lit. h AHVV; Pra 86/1997 Nr. 96 S. 520 f., E. 4b, H 241/96). Wie in der steuerrechtlichen Betrachtung ist aber auch AHV-rechtlich
von der durch die Gesellschaft vorgenommenen Aufteilung auszugehen und davon
nur abzuweichen, wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen
Arbeitsleistung und Entgelt bzw. zwischen eingesetztem Vermögen und Dividende besteht”). Come in ambito fiscale anche nell’ambito
dell’AVS occorre tutelare la suddivisione tra salario e dividendo effettuato
dalla società e scostarsene solo in caso di manifesta sproporzione tra
il salario e l’attività esercitata da una parte rispettivamente il capitale
investito ed il dividendo versato (DTF 134 V 297 consid. 2.3).
2.5
Con sentenza 9C_669/2011 del 25 ottobre 2012 pubblicata in SVR 2013 AHV Nr.
4, pag. 15 il TF ha confermato una pronunzia cantonale obvaldese che aveva
annullato una ripresa effettuata dalla Cassa di compensazione.
L’amministrazione aveva ritenuto che parte dei dividendi versati all’azionista
unico e dipendente della società dal 2003 al 2006 andavano qualificati quali
salari. Essi corrispondevano infatti ad un utile (“Vermögensertrag”) tra
il 13,1% ed il 36,3% ed inoltre vi era sproporzione tra l’attività svolta e il
salario dichiarato. Di diverso avviso il Tribunale cantonale e l’Alta Corte
secondo la quale una qualifica come salario determinante dei dividendi versati
all’azionista unico non era giustificata. Negli anni in cui la società ha
costituito delle riserve (1993-1995 e 1998), il ricorrente ha conseguito un
reddito da lavoro corrispondente a quello percepito da altri lavoratori nella
medesima funzione ed ha versato i relativi contributi sociali. Per cui anche se
in quegli anni avesse percepito un reddito da capitale elevato in forma di
dividendi non sarebbe stata effettuata una modifica della qualifica del reddito
nel senso di ritenerlo salario determinante. Versamenti successivi dell’utile
sotto forma di dividendi sarebbero di conseguenza sottoposti indirettamente
all’obbligo contributivo dopo che questi guadagni conseguiti nei periodi
antecedenti erano stati ritenuti proporzionati e quali redditi da sostanza non
soggetti a contribuzione (consid. 4.2 e 4.3: “Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich feststellte
(Art. 105 Abs. 1 BGG), war die in den Jahren 2003-2006 an C.________ für dessen
Tätigkeit ausgerichtete Entschädigung unangemessen tief. Der Vermögensertrag
von 13-36 % (vorne E. 3.1.2) lag deutlich über der von den Ausgleichskassen zu
beachtenden Grenze eines Eigenkapitalertrages von 10 %, ab dem eine Dividende
vermutungsweise überhöht ist (WML Rz. 2011.7 [Stand 1/12]) und darum
grundsätzlich beitragsrechtlich zum Teil zu massgebendem Lohn umqualifiziert
werden kann (oben E. 2) Eine solche Umqualifizierung der Dividenden oder Teilen
davon rechtfertigt sich indessen im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen
nicht: In jenen Jahren, in denen die Gesellschaft die Reserven angelegt hatte
(1993-1995 und 1998), liess sich C.________ einen zumindest branchenüblichen
Lohn auszahlen und rechnete diesen mit der Ausgleichskasse ab. Selbst wenn er
also in jenen frühen Jahren einen übermässigen Kapitalertrag in Form von
Dividenden erzielt hätte, wäre daher eine ahv-rechtliche Aufrechnung nicht in
Frage gekommen. Zutreffend würdigte die Vorinstanz in diesem Zusammenhang, dass
spätere Gewinnausschüttungen indirekt der Beitragspflicht unterstellt würden,
nachdem diese früher erzielten Gewinne jeweils als angemessen und als
beitragsfreier Vermögensertrag qualifiziert worden waren. Die Angemessenheit
des Vermögensertrags stehe im Kontext mit derjenigen des Erwerbseinkommens aus
einem konkreten Jahr. Der vorinstanzliche Entscheid steht im Einklang mit der
Rechtsprechung (BGE 134 V 297) und ist zu bestätigen”).
Con sentenza
9C_837/2014 dell’8 aprile 2015 pubblicata in SVR 2015 AHV Nr. 7, pag. 25
il TF ha accolto un ricorso di una società a garanzia limitata
che aveva contestato la ripresa effettuata da una cassa di compensazione e
confermata dal Tribunale cantonale di San Gallo. L’Alta Corte, dopo aver
riassunto la giurisprudenza in materia, ha in sostanza ritenuto che il salario
conseguito fosse adeguato al salario usuale per lavori simili (consid. 2.2: “Die Beschwerdeführerin wendet ein, nach der Rechtsprechung
(BGE 134 V 297; SVR 2013 AHV Nr. 4 S. 15 [9C_669/2011]) sei die Umqualifikation
einer Dividende in massgebenden Lohn nur zulässig, wenn kumulativ sowohl ein
unangemessen tiefer Lohn mit einer im Vergleich zum eingesetzten Kapital
unangemessen hohen Dividende einhergeht. Bei einem Lohn in angemessener Höhe
bleibe kein Raum, um von der steuerrechtlichen Qualifikation abzuweichen und
statt von einer Dividende von massgebendem Lohn auszugehen. Die von B.________
als Arbeitnehmer der Gesellschaft bezogenen Entschädigungen von Fr. 120'000.-
für 2009 und Fr. 180'000.- für das Jahr 2010 seien angemessen, jedenfalls nicht
unangemessen tief. 2.3. Den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist
beizupflichten. Von einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen der
Arbeitsleistung von B.________ und dem von diesem in den Jahren 2009 und 2010
hiefür bezogenen Entgelten von Fr. 120'000.- und Fr. 180'000.- kann nicht die
Rede sein, was auch die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat. Es braucht
daher entgegen den Ausführungen im angefochtenen Entscheid nicht zusätzlich
geprüft zu werden, ob zwischen dem eingesetzten Vermögen und der
ausgeschütteten Dividende ein solches Missverhältnis besteht; denn die
erwähnten Voraussetzungen für eine Abweichung von der Qualifikation der
Einkommensbestandteile durch die Steuerbehörde müssen nach der Rechtsprechung
kumulativ erfüllt sein, was das kantonale Gericht verkennt und zur Aufhebung
seines Entscheides führt”).
Nella
sentenza 9C_327/2015 del 3 dicembre 2015 pubblicata in DTF 141 V 634, il TF ha
respinto il ricorso di una società a garanzia limitata e del suo socio gerente
contro la ripresa effettuata dalla Cassa di compensazione. Il TF ha rammentato
che in seguito alla sentenza pubblicata in DTF 134 V 297 i salari dichiarati e
quelli usuali nel lavoro di riferimento da una parte ed il pagamento dei
dividendi e il valore delle azioni dall’altra vanno esaminati per stabilire se
parte dei dividendi devono essere qualificati di salario determinante (DTF 141
V 634, consid. 2.2.2). Il TF ha corretto la prassi nidwaldese solo nel senso di
valutare la proporzionalità dell’utile non in relazione al valore nominale
bensì al valore economico delle azioni (capitale proprio incluse le riserve
occulte). Nel caso concreto il TF ha confermato la ripresa poiché i dividendi
superavano nettamente il 10% del valore fiscale della società (34%, 23,4%,
24,6% e 35%; consid. 3.2.2: “Entgegen der Betrachtungsweise
der Beschwerdeführenden haben Vorinstanz und Beschwerdegegnerin somit nicht
unbesehen auf einen statistisch festgesetzten, schematischen Wert abgestellt.
Vielmehr wurde der Ansatz zwar auf der Basis des Lohnrechners
"Salarium" ermittelt. Diesem zugrunde lagen indessen auf das Profil
des Beschwerdeführers 2 zugeschnittene Eckdaten. Zusätzlich plausibilisierte
die Verwaltung das sich daraus ergebende Resultat durch Vergleich mit
marktkonformen Erfahrungswerten. Die Annahme eines branchenüblichen, der
Arbeitsleistung des Beschwerdeführers 2 in Wahrheit entsprechenden
Jahresgehalts von Fr. 180'000.- ist folglich nicht zu beanstanden. Daran ändert
im Übrigen der Fehler von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin bei der Berechnung
des entsprechenden Jahreslohnes nichts. Da im monatlichen Bruttolohnansatz
gemäss "Salarium" der Anteil 13. Monatslohn bereits mitenthalten ist
("Der monatliche Bruttolohn setzt sich zusammen aus [...] 1 /12 des 13.
Monatslohns"), muss er nicht mit 13 sondern mit 12 multipliziert werden.
Beläuft sich der relevante monatliche Bruttolohn, Median, somit auf Fr.
13'351.-, beträgt das durchschnittliche jährliche Salär Fr. 160'212.- (und
nicht Fr. 173'563.-). Aus dem monatlichen Höchstwert von Fr. 16'034.-
resultiert alsdann ein Jahreslohn von Fr. 192'408.- (und nicht Fr. 208'442.-).
Den AHV-rechtlich massgeblichen Referenzverdienst mit Fr. 180'000.- beinahe Fr.
20'000.- (und nicht nur knapp Fr. 7'000.-) über dem Mittelwert zu
veranschlagen, erscheint vor diesem Hintergrund an der oberen Grenze des noch
Vertretbaren. Aus den genannten Gründen ist der betreffende lohnmässige Ansatz
jedoch selbst unter den neuen Vorzeichen nicht als klar überhöht einzustufen.
Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdegegnerin die Aufrechnung der Dividende ohnehin
nur für den 10 % übersteigenden Teil des steuerlichen Unternehmenswerts des
Eigenkapitals und nicht bis zum branchenüblichen Lohn vorgenommen hat (Lohn
nach Aufrechnung: 2009: Fr. 177'400.-; 2010: Fr. 167'200.-; 2011: Fr.
169'400.-; 2012: Fr. 36'000.-). Das kantonale Gericht hat den Sachverhalt
Dispositivo
demnach auch diesbezüglich jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig oder sonst
wie rechtsfehlerhaft festgestellt, weshalb darauf abgestellt werden kann. Es
ist daher von einem offenkundigen Missverhältnis zwischen der Arbeitsleistung
des Beschwerdeführers 2 und dem ihm im betreffenden Zeitraum effektiv
ausbezahlten Entgelt auszugehen. 3.3. Die vorinstanzlich bestätigte
Einschätzung der Beschwerdegegnerin, wonach die Dividendenzahlungen im Lichte
der einschlägigen Rechtsprechungsgrundsätze zu hoch ausgefallen seien, wird
auch vor dem Bundesgericht nicht kritisiert. Diese machen unstreitig 34 %
(2009), 23,4 % (2010), 24,6 % (2011) und 35 % (2012) des steuerlichen
Unternehmenswertes aus und liegen damit deutlich über der Grenze von 10 % des
Eigenkapitalertrags, ab welcher vermutungsweise überhöhte Dividendenzahlungen
anzunehmen sind (vgl. Rz. 2011.7 der WML). Die Aufrechnung der
Dividendenzahlungen des Beschwerdeführers 2 für die Jahre 2009 bis 2012 als
AHV-pflichtiger Lohn ist somit rechtens und der verwaltungsgerichtliche
Entscheid im Ergebnis zu schützen”).
In DTF 145 V 50 (sentenza
9C_4/2018 / 9C_18/2018 del 24 gennaio 2019) il Tribunale federale ha confermato
la giurisprudenza relativa alla distinzione fra salario e dividendo, secondo
cui occorre distanziarsi dalla scelta operata dalla società unicamente se si
presenta una sproporzione manifesta tra la prestazione lavorativa e il salario
come pure tra il capitale impiegato e il dividendo (consid. 4.3).
Sul
tema cfr. anche: STF 9C_557/2017 del 6 luglio 2018; STF 9C_248/2019 del 22
agosto 2019; 9C_244/2023 del 18 settembre 2023 e STF 9C_577/2022 del 7 dicembre
2023.
2.6. Secondo il marginale 2010 delle
direttive sul salario determinante (DSD; sia nel tenore delle nuove direttive
in vigore dal 1° gennaio 2019 che in quello delle vecchie direttive in vigore
fino al 31 dicembre 2018), le elargizioni dall’utile netto di una persona
giuridica ai dipendenti che sono contemporaneamente titolari di diritti di partecipazione
fanno parte del salario determinante, indipendentemente dalla designazione
usata, se il motivo principale per il loro versamento è costituito dal rapporto
di lavoro. Per le remunerazioni spettanti a un assicurato in qualità di organo
di una persona giuridica si vedano i N. 2049 segg.
Non
fanno invece parte del salario determinante le prestazioni pecuniarie concesse
da una persona giuridica a quei salariati che detengono anche una
partecipazione nella società, se i relativi diritti costituiscono il motivo del
versamento. Questa regola concerne in particolari i dividendi e il valore di
eventuali diritti d’opzione (marg. 2011 DSD).
I
marginali 2012-2018 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= ai
marginali da 2011.1 a 2011.7 DSD nel tenore in vigore precedentemente),
regolano il computo parziale dei dividendi quale salario determinante.
Per
il marginale 2012 DSD a causa dell’imposizione parziale degli utili distribuiti
ai sensi dell’art. 20 cpv. 1bis LIFD, a determinate condizioni i dividendi e le
distribuzioni analoghe dell’utile netto concesse da una persona giuridica ai
dipendenti titolari di diritti di partecipazione sono considerati in parte
quale salario determinante.
Secondo
il marginale 2013 DSD in linea di massima occorre basarsi sulla ripartizione
tra dividendi e salario operata dalla società e accettata dalle autorità
fiscali. A ciò si può derogare soltanto nel caso in cui sussistesse uno
squilibrio evidente tra lavoro prestato e remunerazione o tra patrimonio
investito e dividendo percepito.
Nella
valutazione se sussista o meno uno squilibrio evidente, occorre considerare da
una parte se la remunerazione sia adeguata al lavoro prestato e dall’altra se i
proventi siano adeguati al capitale investito (mag. 2014 DSD).
I
dividendi distribuiti sono considerati in parte quale salario determinante
soltanto se viene versato un salario troppo esiguo oppure se non ne viene
versato alcuno e se il dividendo è palesemente sproporzionato. In questo caso
occorre computare un importo equivalente alla retribuzione usuale nel settore
(marg. 2015 DSD).
Secondo
il marginale 2016 DSD nella valutazione se per il lavoro prestato sia stata
corrisposta una remunerazione adeguata corrispondente agli usi del settore,
occorre considerare:
- mansionario;
- grado
di responsabilità;
- apporto
di conoscenze specialistiche;
- esperienze
particolari;
- conoscenze
specifiche del settore;
- tipo
di attività svolta (p. es. attività operative aziendali o "mera"
amministrazione di partecipazione presso una società holding);
- raffronto
tra la remunerazione attualmente corrisposta e quella media degli anni
precedenti (p. es. mediante i certificati di salario annuali) per rilevare
eventuali improvvise riduzioni di salario;
- evoluzione
generale dei salari all’interno dell’impresa;
- grado
d’occupazione;
- calcolatrice
individuale dei salari dell’Ufficio federale di statistica (Salarium);
- se
possibile, occorre procedere a un raffronto con le quote di utile distribuite
ai titolari di diritti di partecipazione che non lavorano per la società o con
il salario di dipendenti privi di diritti di partecipazione.
L’adeguatezza
del dividendo è misurata di principio in base al valore fiscale dei titoli
(valore dell’imposta sul patrimonio), calcolato dalle autorità fiscali. Le
notifiche di valutazione possono essere richieste per iscritto, indicando il
motivo, presso l’autorità fiscale competente o presso il datore di lavoro
(marg. 2017 DSD).
Per
il marginale 2018 DSD i dividendi del 10 per cento ed oltre in rapporto al
valore fiscale dei titoli sono presumibilmente eccessivi.
2.7. In concreto, __________,
farmacista, attivo al 35%, è socio (nella misura del 75% [fr. 15'000 su fr.
20'000 di capitale sociale]) e gerente con diritto di firma individuale della RI
1 (cfr. estratto registro di commercio).
Dalle
tavole processuali emerge inoltre che __________ ha conseguito un reddito annuo,
calcolato sulla base di una percentuale lavorativa del 100%, di fr. 128'571 nel
2018 e nel 2019 (fr. 45'000 al 35%) e di fr. 157'143 nel 2021 (fr. 55'000 al
35%; doc. A1).
Le
altre due farmaciste dipendenti della società, hanno percepito nel 2019 un
reddito annuo, calcolato sulla base di una percentuale lavorativa del 100%,
pari a fr. 95'500, rispettivamente fr. 103'500 (cfr. doc. I).
Nel
2018 la società ricorrente ha distribuito a __________ dividendi per un importo
di fr. 300'000, pari al 14.99% del valore fiscale dei titoli, nel 2019 di fr.
225'000 (11,64%) e nel 2021 di fr. 240'000 (16,05%; cfr. doc. A e A1).
Tali
valori non sono contestati.
Poiché
essi superano di oltre il 10% il valore fiscale dei titoli, la Cassa li ha,
rettamente, ritenuti eccessivi ed ha proceduto con un esame del salario versato
a __________ (cfr. marg. 2018 DSD; DTF 141 V 634, consid. 3.3;
DTF 145 V 50 consid. 4.3).
Anche
su questo aspetto l’insorgente non solleva alcuna censura.
Utilizzando
il calcolatore “Salarium”, l’amministrazione ha stabilito, nella sua decisione
su opposizione, che il salario mediano per un farmacista nelle medesime
condizioni dell’insorgente, ammonta a fr. 149'929 all’anno (doc. A: fr. 11'533
X 13). Dal calcolatore è inoltre emerso che il 25% dei farmacisti guadagnano di
più di fr. 168'259 all’anno (doc. A: fr. 12'943 X 13).
L’amministrazione
ha fatto capo ad un ulteriore elemento per stabilire il salario usuale, ossia
il valore medio di 20 farmacie site nel Canton Ticino, in forma di SA o Sagl. I
valori si fondano su persone che hanno dei diritti di partecipazione nelle
società e lavorano al 100%. Il numero dei dipendenti va da un minimo di 4 ad un
massimo di 20. Dai citati valori non è emersa alcuna relazione tra il numero
dei dipendenti ed il reddito conseguito dal farmacista detentore dei diritti di
partecipazione:
6
farmacie avevano un reddito tra fr. 131'400 e fr. 140'000;
4
farmacie avevano un reddito tra fr. 140'001 e fr. 150'000;
1
farmacia aveva un reddito tra fr. 150'001 e fr. 160'000;
1
farmacia aveva un reddito tra fr. 160'001 e fr. 170'000,
5
farmacie avevano un reddito tra fr. 170'001 e fr. 180'000;
1
farmacia aveva un reddito tra fr. 180'001 e fr. 190'000;
1
farmacia aveva un reddito tra fr. 190'001 e fr. 200'000;
1
farmacia aveva un reddito tra fr. 200'001 e fr. 210'000.
per
un valore medio di fr. 158'400 (3'168'762 : 20).
Per
la valutazione del salario usuale in funzione del luogo e dell’attività svolta
quale farmacista e proprietario della farmacia per la quale lavora __________, la
Cassa ha utilizzato sia il calcolatore “Salarium”, sia le circostanze concrete
della farmacia, sia i valori di 20 farmacie ticinesi.
Sulla
base degli accertamenti effettuati e dei calcoli svolti, la Cassa ha stabilito
che nel caso concreto occorre ritenere che l’importo di fr. 158'400, calcolato
in base alle statistiche di 20 farmacie in situazioni analoghe in territorio
ticinese, va qualificato di salario usuale.
Ciò
poiché, secondo l’amministrazione, non tutti i parametri del caso concreto
possono essere presi in considerazione tramite il calcolatore “Salarium”. Non è
infatti possibile inserire l’indicazione del farmacista socio della propria
farmacia; inoltre nel parametro “Berufsgruppe” del farmacista fanno parte anche
altre specializzazioni come fisioterapisti (che di principio hanno un salario
inferiore), veterinari ed altri (doc. A, pag. 3: “[…] Gemäss Bundesgericht
dient das Modell <<Salarium>> als Hilfsmittel bzw. Anhaltspunkt für
die Ausgleichskasse und wird entsprechend verwendet. Hierzu ist hervorzuheben,
dass Lohnberechnungen über <<Salarium>>, lediglich Parameter
ermöglichen wie höhere, mittlere oder Kaderfunktion. Der Apotheker <<Gesellschafter>>
mit eigener Beteilungen kann u.a. nicht erfasst werden. Auch ist hervorzuheben,
dass einzelne Parameter wie im konkreten Fall das Kriterium
<<Berufsgruppe>>, sämtliche weitere Spezialisten wie
Physiotehrapeuten (tiefere branchenübliche Löhne), Geburtshelfer, Tierärzte,
usw. enthalten. <<Salarium>> ermöglicht keine Punktschätzung und
führt auch keinen Schwellenwert auf, ab welchem Betrag (CHF) der Lohn
branchenüblich ist. Folglich kann auch, wie im vorliegenden Passus aufgeführt,
nicht per se, auf den pauschalen <<Medialen Lohn>> als Grenzwert
des <<Branchenüblichen>> abgestützt werden, da das
<<Median>> in der Tat keine Definition des <<Üblichen>>
ist”).
La
Cassa ha concluso che:
" (…) In
concreto, zur Beurteilung Ihres orts- und branchenüblichen Lohnes als
qualifizierter Apotheker und Inhaber der RI 1, wurden sowohl das Hilfsmittel
<<Salarium>>, die konkreten Umstände der RI 1 in __________ und die
eruierten Angaben der Ausgleichskasse mit marktkonformen Erfahrungswerten
(Durschnittwert), ausgehend von 20 Tessiner Apotheken, eruiert. In Anbetracht
der vorliegenden Ausführungen bis zum orts- und branchenüblichen Lohn, im
konkreten Fall in Höhe von CHF 158'400.00 als Durschnittwert von 20 Apotheken
im ganzen Tessin, als <<branchenüblich>> zu qualifizieren.” (doc. A)
L’amministrazione
ha pertanto aggiunto al salario annuo di fr. 128'571 conseguito da __________ se
avesse lavorato al 100%, nel 2018 e nel 2019 fr. 29'829, per un importo
complessivo fr. 158'400. Nel 2021, considerato che __________ aveva già
percepito fr. 157'143, ha aggiunto fr. 1'257.
2.8. In
concreto occorre esaminare se la Cassa ha calcolato correttamente la
retribuzione usuale nel settore nel quale lavora __________.
La ricorrente contesta il metodo
di calcolo, poiché l’amministrazione si sarebbe fondata unicamente sul paragone
con altre farmacie site nel Canton Ticino ed avrebbe invece negletto,
contrariamente a quanto prevedono le DSD, di prendere in considerazione anche i
salari stabiliti secondo il calcolatore “Salarium” e secondo il
contratto di lavoro standard dell’Ordine dei Farmacisti Ticinesi (OFTC), nonché
il reddito delle due farmaciste impiegate presso la RI 1 e prive di diritti di
partecipazione della società.
L’insorgente ritiene che il
salario annuo usuale per un farmacista nella medesima situazione di __________,
calcolato dalla Cassa in fr. 158'400 sulla base di un confronto con altre 20
farmacie ticinesi è insolitamente elevato e non rappresentativo. Esso si fonda
su farmacie che si trovano in situazioni particolari poiché quelle affiliate
alla Cassa convenuta sono le più grandi del Cantone, mentre le farmacie medie e
piccole sono affiliate ad altre Casse. Senza informazioni e confronti relativi
al fatturato ed all’ubicazione delle farmacie di riferimento non è possibile
procedere con un paragone.
L’insorgente chiede che venga
utilizzato il salario annuo di fr. 128'571 che corrisponde a quello dichiarato
per gli anni 2018 e 2019 e superiore del 12% al salario previsto dal contratto
di lavoro standard dell’OFTC. Il valore è inoltre superiore a quello
dell’ultimo quarto del calcolatore “Salarium” (fr. 122'904 [10'242 X 12]).
Lo stipendio versato a __________
dal 2018 al 2021 è superiore del 30-60% rispetto a quello calcolato dalla
ricorrente secondo il calcolatore “Salarium” o a quello delle farmaciste
impiegate presso l’insorgente e deve essere considerato come stipendio usuale
del settore.
La ricorrente sostiene che
l’interpretazione della Cassa secondo cui la retribuzione da lei calcolata si
avvicina a quello di “Salarium” non è corretto poiché si fonda sul salario del
25% dei lavoratori che guadagnano di più, pari a fr. 12'904 al mese. Inoltre la
selezione delle 20 farmacie in Ticino non è statisticamente corretta (la
dispersione delle cifre è molto alta, i criteri di selezione non sono casuali).
L’insorgente comprende che l’amministrazione non voglia rendere disponibili
tutti gli elementi presi in considerazione per ragioni di protezione dei dati,
tuttavia ciò riduce la possibilità di una valutazione oggettiva.
La società evidenzia che le DSD prevedono
che solo i valori calcolati con “Salarium” devono essere presi in
considerazione. “Salarium” utilizza i valori mediani, mentre la Cassa utilizza
i valori medi. Si tratta di due valori diversi. Poiché le direttive utilizzano
i valori mediani, anche per gli altri calcoli va utilizzato il valore mediano.
Secondo i dati forniti dalla Cassa il valore mediano delle 20 farmacie è di fr.
145'000. L’amministrazione non ha rispettato le direttive e lo stipendio
percepito da __________ è in linea con il salario determinante.
2.9. Preliminarmente questo Tribunale
rileva che il marginale 2016 DSD elenca numerosi parametri da prendere in
considerazione per stabilire se è stata corrisposta una remunerazione adeguata
corrispondente agli usi del settore, tra cui il mansionario, il grado di
responsabilità, l’apporto di conoscenze specialistiche, le esperienze
particolari, le conoscenze specifiche del settore, il tipo di attività svolta,
il raffronto tra la remunerazione attualmente corrisposta e quella media degli
anni precedenti per rilevare eventuali improvvise riduzioni di salario,
l’evoluzione generale dei salari all’interno dell’impresa, il grado di
occupazione.
Se possibile, occorre inoltre
procedere a un raffronto tra le quote di utile distribuite ai titolari di
diritti di partecipazione che non lavorano per la società o con il salario di
dipendenti privi di diritti di partecipazione.
Infine, occorre far capo alla
calcolatrice individuale dei salari dell’Ufficio federale di statistica
“Salarium”.
A quest’ultimo proposito
l’Ufficio federale di statistica (UST), nel proprio sito internet, ha
annunciato di avere cessato di utilizzare l’applicazione “Salarium” con il 31
dicembre 2023 per via della scadenza dei suoi componenti tecnici e della fine
del supporto finora offerto dal fornitore di servizi informatici. L’UST ha nel
contempo indicato di stare lavorando attivamente per sviluppare una nuova
applicazione che risponderà in modo ancora più mirato alle esigenze degli
utenti e che sarà di più facile utilizzo. La nuova calcolatrice dovrebbe essere
operativa dall’autunno 2024. Nel frattempo, dal 1° gennaio 2024 l’UST invita
gli utenti a consultare le tabelle della rilevazione svizzera della struttura
dei salari (RSS).
In concreto, trattandosi degli
anni dal 2018 al 2021 è ancora possibile far capo al calcolatore “Salarium”
(cfr. anche marg. 2016 DSD).
Quest’ultimo, secondo il sito
dell’UST, offre la possibilità di calcolare un salario mensile lordo (valore
centrale o mediano) e la dispersione dei salari (intervallo interquartile)
relativi ad un posto di lavoro specifico (regione, ramo economico, gruppo di
professioni, ecc.) e in base a caratteristiche individuali prescelte (età,
formazione, anni di servizio, ecc.).
I risultati non costituiscono
delle raccomandazioni salariali. Derivano da un modello di calcolo (stima) e si
basano sui salari effettivamente versati nel 2020.
Le stime di salari mensili lordi
sono calcolate in base ai dati della rilevazione svizzera della struttura dei
salari (RSS) 2020 e si fondano su più di 1,2 milioni indicazioni salariali di
dipendenti del settore privato.
Secondo
il Tribunale federale il calcolatore “Salarium” fornisce un aiuto, ma è
decisivo solo nella misura in cui riflette sufficientemente i fattori oggettivi
e soggettivi del caso concreto (STF 9C_248/2019 del 22 agosto 2019, consid.
4.3.1 con rinvio alla DTF 141 V 634, consid. 2.2.1: “[…] Rechtsprechungsgemäss stellt der
Lohnrechner des Bundesamts für Statistik ("Salarium") eine
Entscheidhilfe dar. Er kann aber nur insoweit massgebend sein, als er die im
konkreten Einzelfall gegebenen objektiven und subjektiven Faktoren hinreichend
abbildet (BGE 141 V 634 E. 2.2.1 S. 637 und E. 3.2.2 S. 641; Urteil 9C_557/2017
vom 6. Juli 2018 E. 4.2.2), was das Versicherungsgericht jeweils im Rahmen der
Beweiswürdigung zu prüfen hat […]”).
Nel caso di specie, il calcolo
effettuato dalla Cassa con il calcolatore “Salarium” (cfr. doc. XI/2), che,
nella decisione su opposizione impugnata (doc. A, pag. 2), conclude, nel
settore di attività di __________, per un salario mediano mensile di fr.
11'499 e annuo di fr. 149'929 (11'499 X 13), ritenuto che il 25% consegue un
reddito superiore a fr. 168'259 all’anno (12'943 x 13), non può essere
confermato.
È vero che per quanto concerne i
parametri corretti inseriti nel calcolatore, figurano la regione (Ticino), il
ramo economico (attività dei servizi sanitari; 86), il gruppo delle professioni
(numero 22; specialisti della salute), la posizione nell’impresa (quadro superiore),
la durata settimanale (42 ore), la formazione (politecnico), la grandezza
dell’impresa (2-19 dipendenti; la ricorrente ne ha 14) e che per quanto
concerne l’età di __________ è stato utilizzato il dato del 2020 (ultimo anno
per il quale l’UST ha proceduto all’aggiornamento del calcolatore “Salarium”),
essendo l’interessato nato nel 1962.
Tuttavia, non possono essere
confermati gli anni di servizio, poiché l’amministrazione ne ha presi in
considerazione 33 (nel 2020), allorché dalla documentazione prodotta emerge che
l’interessato ha conseguito il suo diploma di farmacista il __________ (doc.
VIII/2). Gli anni di servizio sono pertanto al massimo 31 nel 2020.
Ciò porta il salario lordo
mensile a fr. 11'463 nel 2020, ritenuto che il 25% consegue un salario
superiore a fr. 12'864.
La
Cassa, inoltre, pur calcolando il salario su 12 mensilità, ciò che il
ricorrente non contesta, nella decisione su opposizione ha invece fissato il
salario mediano annuo sulla base di 13 mensilità, in fr. 149'929 (11'533 X 13)
così come quello del 25% degli assicurati che guadagna più di fr. 12'943 (fr.
168'259). Sennonché, secondo il calcolatore “Salarium”, il salario mensile
lordo comprende già 1/12 della tredicesima (cfr. doc. XI/1: “Der
angezeigte monatliche Bruttolohn setzt sich zusammen aus: […] 1/12 des 13.
Montaslohns”; DTF 141 V 634, consid. 3.2.2: “[…] Da im monatlichen
Bruttolohnansatz gemäss "Salarium" der Anteil 13. Monatslohn bereits
mitenthalten ist ("Der monatliche Bruttolohn setzt sich zusammen aus [...]1 /12 des
13. Monatslohns"),
muss er nicht mit 13 sondern mit 12 multipliziert werden […]”; cfr. anche STF 9C_248/2019 del
22 agosto 2019, consid. 4.1) ed in sede di risposta la medesima Cassa ha fatto
riferimento a quest’ultima retribuzione, ma l’ha moltiplicata per 12 (cfr. pag.
3 della risposta di causa dove è stato fatto riferimento al salario mensile di
fr. 12'904 [cfr. anche doc. A5] in luogo di fr. 12'943 citati nella decisione
su opposizione).
Già
solo per questo motivo, la decisione su opposizione non può essere confermata.
Infatti,
con i parametri corretti l’importo annuo mediano, nel 2020, secondo il
calcolatore “Salarium” ammonta a fr. 137’556 (11'463 X 12), ritenuto che il 25%
percepisce un importo superiore a fr. 154'368 (12'864 x 12).
Occorre
pertanto concludere che, secondo il calcolatore “Salarium”, il salario usuale
(“branchenüblich”; su questo punto cfr. anche DTF 141 V 634 consid. 3.1
dove viene indicato che secondo il Tribunale amministrativo cantonale “[…] Der
branchenübliche Verdienst ergebe sich in erster Linie anhand des vom Bundesamt
für Statistik erarbeiteten individuellen Lohnrechners “Salarium […] Auf Grund
der zusätzlichen Ausbildungen des Beschwerdeführers 2 […] rechtfertige es sich
ferner, das daraus resultierende mittlere Jahressalär von Fr. 173'563.- auf Fr.
180'000.- zu erhöhen, zumal sich die diesbezüglichen Höchstwerte gemäss
“Salarium” auf Fr. 208'442.- beliefen und die Revisionsstellen zur Ermittlung
der branchenüblichen Ansätze regelmässig auch Erfahrungs- und Vergleichswerte
heranzögert […]” e consid. 3.2 per il quale secondo il Tribunale federale “[…]
Den Darlegungen der Vorinstanz ist grundsätzlich beizupflichten […]”), nel
2020, per un farmacista nelle medesime condizioni di __________ ammonta a fr.
137'556.
Tuttavia,
considerato il ruolo di __________ all’interno della società e la sua lunga
esperienza in tale contesto (socio e gerente perlomeno dal mese __________;
cfr. estratto registro di commercio) e la circostanza che il 25% dei farmacisti
nella medesima situazione consegue un reddito superiore a fr. 154'368,
l’importo va arrotondato a fr. 145'000 (su questo aspetto cfr. anche DTF 141 V
634 consid. 3.1 e seguenti). Ciò, secondo questo Tribunale, tiene pure conto
del fatto che le altre due farmaciste che lavorano presso la RI 1, senza
diritti di partecipazione, nel 2019 hanno avuto un salario di fr. 95'500 e di
fr. 103'500 (cfr. doc. VII/1).
La
Cassa, per calcolare la retribuzione usuale di un farmacista nella medesima
situazione di __________, ha invece preso in considerazione il salario medio di
20 farmacie site nel Canton Ticino con caratteristiche simili a quelle della
ricorrente, ritenendo che il calcolatore “Salarium” fornisce un aiuto, ma
occorre comunque esaminare il caso di specie, ed è giunta ad un salario annuo
di fr. 158'400, che secondo l’amministrazione corrisponde al salario usuale. Infatti
per la Cassa questo valore tiene meglio conto della situazione concreta
dell’insorgente, poiché con il calcolatore “Salarium” non è possibile inserire
la funzione di proprietario, inoltre alcuni parametri sono troppo generici (il
gruppo delle professioni comprende anche ad esempio i fisioterapisti che
guadagnano molto meno).
A
torto.
Infatti,
se è vero che occorre comunque far capo anche ad altri parametri, oltre a
quelli del calcolatore “Salarium” (cfr. marg. 2016 DSD), d’altra parte
l’amministrazione non può fare astrazione dal citato calcolatore e stabilire il
salario usuale sulla base dei dati di 20 farmacie site nel Canton Ticino, senza
peraltro fornire alla ricorrente (ed al Tribunale) informazioni precise in
merito alle loro caratteristiche, violando in questo modo il diritto di essere
sentito dell’interessata.
Come
rileva giustamente l’insorgente, del resto, mentre il salario calcolato in base
al calcolatore “Salarium” fornisce il reddito “mediano” (ossia: metà dei dipendenti
guadagna di più e metà dei dipendenti guadagna di meno), il salario calcolato
dalla Cassa fornisce invece il dato del salario medio (ossia la media di tutti
i salari conseguiti dai farmacisti presi in considerazione). Si tratta di due
valori diversi, che non possono essere paragonati.
Considerata
l’assenza di dati più precisi, non è possibile calcolare esattamente a quanto
ammonterebbe, secondo il calcolo della Cassa, il dato mediano. Esso non
supererebbe in ogni caso fr. 150'000 ritenuto che 10 delle farmacie prese in
considerazione hanno un reddito tra fr. 131'400 e fr. 150'000 e 10 oltre fr.
150’001 (cfr. doc. A).
Del
resto, considerato che attualmente in Ticino vi sono 201 farmacie (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/ufc/cosa-facciamo/farmacisti-e-farmacie#:~:text=In%20Ticino%20sono%20attualmente%20aperte,farmacie%20di%20tutta%20la%20Svizzera),
non è neppure possibile, in assenza di dati più precisi, sapere se l’amministrazione
ha preso in considerazione i dati corretti e più rappresentativi, ritenuto come
la Cassa convenuta non ha contestato l’affermazione secondo cui non tutte le
farmacie sono affiliate presso di lei.
A
questo proposito, se è vero che l’amministrazione è tenuta al segreto (art. 33
LPGA), d’altra parte ella avrebbe dovuto, nella misura del possibile e nei
limiti di legge, ossia tutelando gli interessi privati preponderanti (art. 47
LPGA) fornire essa stessa i dati rilevanti all’insorgente per permetterle di
contestare compiutamente il calcolo effettuato sulla base delle 20 farmacie
ritenute nel calcolo (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. b LPGA). La Cassa non può
limitarsi a delegare questo compito al Tribunale.
L’amministrazione,
giustamente, non ha invece ritenuto determinante gli “stipendi 2020”
figuranti nella locandina dell’Ordine dei Farmacisti Ticinesi (OFCT) prodotta
dalla ricorrente (doc. XI/3) e secondo cui un gerente con contratto OFCT ha
diritto, a fr. 8'800 al mese per tredici mensilità (fr. 114'400 all’anno), non
trattandosi del salario “usuale” del ramo farmaceutico per un gerente nella
medesima situazione di __________, ossia un farmacista con esperienza di 30
anni socio e gerente della società a garanzia limitata per la quale lavora da oltre
__________ anni.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere
che il salario usuale nel ramo di attività di __________ negli anni oggetto del
contendere va fissato in fr. 145'000 all’anno.
Ne
segue che il ricorso va accolto, la decisione su opposizione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi
per il 2018 e il 2019, ritenuto che nel 2021 tale valore è superato e non va
effettuata alcuna ripresa.
La
richiesta dell’insorgente di poter accedere alla documentazione della Cassa
relativa alle caratteristiche delle 20 farmacie ticinesi cui ha fatto capo
l’amministrazione per il suo calcolo diventa priva di oggetto, non essendo
determinante per l’esito della vertenza per i motivi sopra esposti.
2.10.
L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede
che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per un nuovo calcolo
dei contributi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti