30.2023.16
Assicurata affiliata retroattivamente quale persona senza attività lucrativa contesta il pagamento degli interessi. Conferma del calcolo dell'amministrazione e del tasso del 5%. Non vi sono i presupposti per ritenere la buona fede
22 gennaio 2024Italiano52 min
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2023.16
cs
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 settembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con 4 distinte decisioni definitive
per gli anni dal 2018 al 2021 ed una decisione provvisoria per il 2022, tutte
emesse il 13 luglio 2023 (plico doc. D), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1, nata nel 1962, quale persona senza attività lucrativa ed ha
calcolato i rispettivi interessi di mora.
1.2. Con un’unica decisione su
opposizione del 26 settembre 2023 la Cassa ha respinto le censure
dell’assicurata, confermando i calcoli dei contributi e degli interessi di mora
con il seguente dispositivo:
" (…)
1. L’opposizione è respinta.
§ Di conseguenza:
1.1 Le decisioni di fissazione
definitiva e provvisoria dei contributi del 13 luglio 2023 relative agli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 della Cassa CO 1 sono confermate. Va
comunque evidenziato che le decisioni provvisorie relative all’anno 2022 e
seguenti saranno riviste dalla Cassa nel momento in cui saranno disponibili le
tassazioni fiscali, definitive e cresciute in giudicato.
Le decisioni sugli
interessi di mora per contributi arretrati e fatturati dopo il periodo
contributivo del 13 luglio 2023 relative agli anni dal 2018 al 2022, sono
confermate. (…)” (doc. A)
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo la
parziale modifica del dispositivo 1.2 nel senso che “Non si prelevano
interessi di mora” (doc. I, pag. 7). L’insorgente, che richiama l’intero
incarto della Cassa e le sue dichiarazioni fiscali dall’Ufficio di tassazione, afferma
che l’amministrazione ha fissato in complessivi fr. 5'310.60 gli interessi di
mora da lei dovuti in seguito all’affiliazione retroattiva, dal 1° gennaio
2018, quale persona senza attività lucrativa.
Ella sostiene tuttavia di non
dover versare alcun interesse, non essendole imputabile alcun ritardo
nell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa e nel conseguente
calcolo dei contributi dovuti.
L’interessata, cittadina __________
nata nel 1962, afferma di essere arrivata in Svizzera nel 2014 con un permesso
“B” di persona senza attività lucrativa e di essersi subito annunciata presso
l’Agenzia AVS del Comune di __________, comunicando che suo marito, __________,
nato nel 1957, svolgeva un’attività lucrativa all’estero (Italia), dove
venivano regolarmente pagati i contributi sociali all’INPS.
Identica comunicazione è stata
fatta nel 2017 quando i coniugi si sono trasferiti a __________.
Soltanto con l’arrivo a __________
a fine settembre 2022 l’Agenzia AVS di questo Comune ha avviato la procedura
per l’affiliazione retroattiva quale persona senza attività lucrativa.
Nel merito la ricorrente contesta
l’applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e sostiene che
andrebbe applicata la lettera e del medesimo articolo che prevede in sostanza,
per le persone senza attività lucrativa, il pagamento degli interessi di mora sui
contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione a partire da tale
fatturazione. Non possono pertanto essere prelevati interessi dal 1° gennaio
2018, ma solo a partire da 30 giorni dopo la fatturazione.
In secondo luogo, l’insorgente
sostiene che l’art. 26 LPGA nella versione tedesca e francese prevede che gli
interessi possono essere riscossi nella misura in cui il credito è esigibile.
In concreto non possono essere prelevati interessi poiché il credito è
esigibile solo 30 giorni dopo la fatturazione.
Inoltre, secondo l’assicurata,
nella presente fattispecie, contrariamente a quanto stabilito nella STF
9C_2002/2007 (recte: 9C_202/2007) del 9 aprile 2008, consid. 3.4, è categoricamente
escluso che ella avrebbe avuto la possibilità di evitare con un proprio
comportamento il pagamento degli interessi di mora. Infatti, per ben due volte,
malgrado si fosse debitamente annunciata presso le Agenzie AVS dei rispettivi
Comuni, non le è mai stato comunicato che avrebbe dovuto pagare i contributi
quale persona senza attività lucrativa. Per ben 10 anni di permanenza in
Svizzera non le è mai stato chiesto il pagamento dei contributi e pertanto
poteva ritenersi esente da ogni obbligo. Contrariamente alla citata sentenza,
ella non avrebbe potuto fare alcunché per evitare o almeno ridurre l’onere
degli interessi moratori, poiché in totale buona fede e confortata dall’agire
delle Agenzie AVS non avrebbe potuto immaginare che vi fosse un obbligo di
pagamento a suo carico. La ricorrente, cittadina __________, precedentemente domiciliata
all’estero e senza particolare formazione economico-commerciale, ha diritto di
essere tutelata nel proprio affidamento nella condotta dell’autorità statale,
sulla base dell’art. 3 cpv. 1 CC e 5 cpv. 3 e 9 Cost. fed..
L’insorgente, alla luce degli
interessi di mercato a tratti persino negativi nel periodo dal 2018 al 2022, contesta
inoltre l’applicazione del tasso d’interesse del 5%. Visti gli interessi
negativi, il fatto di aver trattenuto dei liquidi non ha comportato per
l’opponente alcun utile, ma al contrario un pregiudizio che viene incrementato
dalla richiesta di interessi moratori al 5%. In concreto essi non possono
essere prelevati poiché avrebbero un pesante carattere sanzionatorio e penale
non giustificato dalla sua condotta.
Infine l’insorgente evidenzia che
l’art. 41bis cpv. 1ter OAVS ha previsto che per il
periodo compreso dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi
di mora, proprio perché il legislatore ha messo in conto l’oggettiva
impossibilità per gli assicurati di far fronte ai contributi durante la
pandemia di COVID-19. La ricorrente si chiede quale maggiore impossibilità di
far fronte ai propri impegni di quelli data dall’ignoranza, cementata
dall’agire di due agenzie AVS, circa l’esistenza di un obbligo contributivo.
1.4. Con risposta del 23 novembre 2023
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione
evidenzia che dopo l’inoltro del ricorso ha contattato i gerenti di entrambe le
Agenzie AVS cui la ricorrente afferma di essersi rivolta. La Cassa ha
affermato:
" (…)
1. dopo aver
ricevuto dallo spettabile TCA, l’ordinanza datata 30 ottobre 2023, la Cassa ha
contattato tramite posta elettronica i gerenti delle Agenzie comunali AVS di __________
e __________ (doc. 14). La mail informava i gerenti del ricorso e che in esso
era indicato che nonostante i coniugi si siano sempre presentati presso le
Agenzie comunali AVS di __________ e __________ per annunciarsi quali PSAL,
nessuna Agenzia abbia mai notificato loro il dovere di iscrizione alla Cassa di
compensazione AVS quali persone non attive. La Cassa ha infine chiesto ai
gerenti “se dai vostri archivi o database, risulta che i signori RI 1 e __________
abbiano mai preso contatto con la vostra Agenzia AVS oppure che voi abbiate
dato in qualche occasione informazioni o scritto delle comunicazioni in tal
senso ai signori in oggetto”.
Entrambe le Agenzie
comunali AVS hanno risposto alla mail. Il gerente dell’Agenzia AVS di __________
informa che non ricorda di aver avuto contatti diretti con i due assicurati (RI
1 e __________), né di aver avuto scambi di corrispondenza con essi (doc. 16).
Il gerente
dell’Agenzia AVS di __________ informa invece che a suo tempo, il signor __________,
aveva comunicato tramite posta elettronica che egli era assoggettato all’INPS,
precisando “che il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”.
Il gerente AVS ha allegato il messaggio di posta elettronica del sig. __________
datato 2 dicembre 2017 (doc. 15 e 15a).
La Cassa, limitandosi
alle informazioni fornite dalle Agenzie comunali AVS contattate, deduce che i
coniugi __________ e RI 1 si sono rivolti all’Agenzia di __________ affermando
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali in Italia,
tramite l’attività esercitata dal sig. __________ e non nell’intento di voler
collaborare a regolarizzare la posizione contributiva quale persona non attiva
della sig.ra RI 1 in Svizzera.
Questa è solo una
supposizione della Cassa alla quale è giunta attenendosi alle risposte fornite
dai gerenti delle Agenzie comunali AVS.
2. La Cassa
si riconferma integralmente nella sua decisione su opposizione del 26 settembre
2023, sia per l’obbligo contributivo della ricorrente che per gli interessi di
mora fatturati dalla Cassa, conformemente all’art. 41 bis. cpv. 1 lett. b) e
cpv, 2 OAVS. (…)”
1.5. Con osservazioni dell’11 dicembre
2023, cui ha allegato ulteriore documentazione, la ricorrente, dopo aver visionato
gli atti (doc. IV), si è riconfermata nelle sue richieste (doc. V).
Ella afferma che il funzionario
dell’Agenzia AVS di __________ aveva inviato uno scritto, datato 15 novembre
2017, sia a suo marito che a lei stessa, con la richiesta di volersi presentare
entro 10 presso la Cancelleria Comunale.
Il 30 novembre 2017 __________ di
__________, di cui chiede l’audizione, ha contattato telefonicamente il
funzionario il quale le ha comunicato che il suo compito era di verificare che
il marito fosse affiliato o in Svizzera o all’estero e che sarebbe stato
sufficiente inviare una copia dell’affiliazione all’INPS per chiudere entrambe
le pratiche. Il 2 dicembre 2017 il marito dell’insorgente ha informato
l’Agenzia AVS della sua situazione.
Quanto al fatto che l’Agenzia AVS
di __________ non ricorda di aver contattato la ricorrente, quest’ultima rileva
che sarebbe spettato all’amministrazione farsi parte diligente dopo l’annuncio
del suo arrivo in Comune.
Circa l’Agenzia AVS di __________,
l’assicurata critica la presa di posizione della Cassa ed evidenzia di aver
esposto correttamente la sua situazione di fatto. Spettava poi
all’amministrazione trarne le conseguenze giuridiche dal profilo dei
contributi, indipendentemente da quanto indicato da suo marito (“preciso che
il mio assoggettamento copre anche i contributi di mia moglie”).
In ambito fiscale, ad esempio, il
cittadino è tenuto a presentare la dichiarazione completa e veritiera, ma non
spetta al contribuente stabilire se è obbligato o meno a versare un’imposta e a
stabilirne l’importo. Su tale aspetto la ricorrente fa riferimento al doc. L.
Ella conferma di essere
stata in perfetta buona fede.
Per il resto ripropone le
sue censure.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve o
meno pagare interessi di mora sui contributi dovuti quale persona senza
attività lucrativa dal 2018 (cfr. ricorso, doc. I, pag. 7).
Non è invece (più) contestato
l’assoggettamento quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018 ed
il calcolo dei contributi (cfr. doc. I).
2.2. Il 1° gennaio
2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17
dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato
che, di norma, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di
modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1
lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non
esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine
del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di
sesso maschile.
Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS si ritiene che paghino contributi
propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo:
a. i coniugi
senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa;
b. gli
assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono
alcun salario in contanti.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.
Il contributo minimo è di 413 franchi (nel 2022; nel 2018: Fr. 392.-); il
contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati
che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 413 franchi (nel 2022; nel 2018: Fr. 392.-), incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza
attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in
funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non
esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.
2.4. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per
le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (nel 2022; art. 10 cpv. 2
LAVS; nel 2018: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla
sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli
articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita
(DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in
funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita
moltiplicato per 20.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività
lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in
forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va
addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito
annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere
arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore
nel 2018).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma
di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno
civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante
il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo
il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso
del coniuge.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni
sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone
senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).
2.5. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31
dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è
convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.
2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto
dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita
incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il
calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere
equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente
tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di
contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in
questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili
per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.
7 prima frase OAVS).
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione.
2.6. In concreto la
ricorrente, nata nel 1962, il 12 luglio 2023 (doc. 4) è stata affiliata
retroattivamente dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività lucrativa presso
la Cassa CO 1 poiché suo marito è attivo in Italia ed i contributi da lui
pagati all’estero non sono presi in considerazione nell’ambito dell’art. 3 cpv.
3 lett. a LAVS (per il tenore della disposizione legale cfr. consid. 2.3; sul
tema cfr.: STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022, con rinvio alla DTF 140 V 98).
La Cassa ha fissato
i contributi definitivi per gli anni dal 2018 al 2021 e provvisori, in attesa
dei dati fiscali, per l’anno 2022.
Alla luce
del tempo trascorso, la Cassa in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1
lett. b OAVS, ha calcolato anche gli interessi di mora.
L’assicurata ritiene in primo
luogo che, quale lex specialis, trovi applicazione l’art. 41bis
cpv. 1 lett. e OAVS e che gli interessi siano dovuti a partire da trenta giorni
dopo la fatturazione, ritenuto che essi, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPGA, devono
decorrere dalla loro esigibilità. Il tasso d’interesse del 5% non potrebbe
inoltre essere applicato alla luce dell’evoluzione degli interessi dal 2018 al
2022.
Ella fa poi
valere la sua buona fede.
2.7. L'art. 26 cpv. 1 LPGA
prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli
interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i
quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30
giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo
tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il
periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti
interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1
OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per
gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;
sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.8. L’UFAS ha
precisato nelle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il
procedimento per la fissazione dei contributi d’acconto.
Secondo il marginale 1146 DIN le
casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del
reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul
reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art.
24 cpv. 2 OAVS).
Per il marginale 1147 DIN esse
tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo
contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente
al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che, manifestamente,
questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2 secondo periodo
OAVS).
Ai sensi del marginale 1148 DIN
gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni
necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i documenti
eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Secondo il marginale 1149 DIN le
casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle
informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N.
1162 segg.).
Per il marginale 1150 DIN gli
assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i
cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.
Il marginale 1151 DIN prevede che
se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati
sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine
(art. 205 OAVS; v. anche DRC).
La procedura da seguire in caso
di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali 1152 e
seguenti.
Per il marginale 1153 DIN, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, se durante l’anno di contribuzione o
dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i
contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se
dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è
sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto
e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o
elevati.
Secondo il marginale 1153
DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, se durante l’anno di
contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo le casse di compensazione, sulla
base di indizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti
all’obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito
presumibile.
Ai sensi del marginale 1153.1
DIN, in vigore dal 1° gennaio 2023, se gli assicurati soggetti all’obbligo
contributivo non forniscono le informazioni richieste, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5
OAVS; v. N. 1162).
Secondo il marginale 1154
DIN gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di
compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata
durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo
la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).
Ai sensi del marginale 1155 DIN
si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito
annuo realizzato e quello presumibile.
Il marginale 1156 DIN per gli
interessi di mora e compensativi rinvia anche alle Direttive sulla riscossione
dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e agli art. 41bis cpv. 1 lett. f e
41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono
far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con
un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare
rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno
pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Secondo il marginale 1157 DIN se
durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal
reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di
pagamento successivi vengono rivisti.
Ai sensi del marginale 1158 DIN
se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo
esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare
di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.
Il marginale 1159 DIN prevede che
se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati pagati
contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati
retroattivamente.
Per il marginale 1160 DIN la
differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la
comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.
Qualora fossero versati troppi
contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).
Le direttive sulla riscossione
dei contributi (DRC), al marginale 4018 DRC (= 4009 in vigore fino al 31
dicembre 2020) prevedono che sono considerati reclamati per gli anni civili
passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente
all’art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei
contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a
quelli dovuti.
Per il marginale 4019 DRC (= 4010
DRC fino al 31 dicembre 2020) questo significa che il pagamento non può più
essere richiesto nel quadro ordinario dell’adeguamento degli acconti (art. 24
cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del
conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv.
4 OAVS).
Il reclamo di contributi
arretrati per gli anni civili passati secondo l’art. 41bis cpv. 1
lett. b OAVS può concernere contributi d’acconto personali o l’importo
effettivamente dovuto di contributi paritari o personali (marg. 4020 DRC = 4010
DRC in vigore fino al 31 dicembre 2020).
Per il N. 4021 DRC (= 4011 DRC fino al 31 dicembre 2020),
rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati
in particolare:
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di
affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un
controllo del datore di lavoro;
– i contributi
personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di
affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi
personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati
in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi
personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una
procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi
salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i
contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono
essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4033).
Secondo il marginale 4022 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre
2020), non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli
anni civili passati, in particolare:
– l’adeguamento
degli acconti, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2
OAVS) e o i contributi personali (art. 24 cpv. 3 OAVS);
– il pagamento dei
contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto
riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all’art.
35 cpv. 3 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS),
– i crediti
derivanti dal conteggio, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 36
cpv. 4 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS) e o i contributi personali
(art. 25 cpv. 2 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS).
Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati
per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS; marg. 4023 DRC =
4012 ex DRC).
Secondo il marginale 4032 DRC (=
4020 in vigore fino al 31 dicembre 2020) i contributi personali da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli
acconti versati.
Essi comprendono anche i
contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma
non quelli reclamati in seguito a un’affiliazione retroattiva o a una procedura
per sottrazione d’imposta (marginale 4033 DRC = 4021 in vigore fino al 31
dicembre 2020).
2.9. In concreto la ricorrente è
stata affiliata dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività lucrativa. Ella
è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui contributi
retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26 cpv. 1 LPGA).
L’insorgente
sostiene di non dover pagare gli interessi in base all’art. 41bis
cpv. 1 lett. b OAVS, bensì in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1
lett. e OAVS.
A torto.
L’applicazione della lettera e non è possibile nel caso concreto,
poiché l’assicurata non ha mai versato acconti sui contributi dovuti come
persona senza attività lucrativa, essendo stata affiliata retroattivamente. Non
può di conseguenza esserci alcun contributo da compensare fra quanto dovuto e
quanto versato a titolo di acconto (sul tema cfr. da ultimo la STCA 30.2023.8
del 5 giugno 2023, consid. 2.7; cfr. anche STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016,
consid. 2.9). Infatti, affinché la lettera e possa essere applicata, è
necessario che vi siano dei contributi da compensare, ciò che, indubbiamente, non
concerne il caso di specie (cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7
e STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9).
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS,
norma che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi
arretrati per gli anni civili passati (cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023,
consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9), come in
concreto.
Ne segue che la Cassa ha
correttamente applicato al caso di specie l’art. 41bis cpv. 1 lett.
b OAVS.
In concreto gli interessi diventano
esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1° gennaio dopo il
termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti (cfr. plico doc.
D; sul tema cfr. STCA 30.2014.33+34 del 4 febbraio 2015, consid. 2.10 in fine;
STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014, consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio
2019 per i contributi del 2018 (per totali fr. 2'816.60 dovuti), dal 1° gennaio
2020 per i contributi del 2019 (fr. 2'155.20), dal 1° gennaio 2021 per i
contributi del 2020 (fr. 1'862.35), dal 1° gennaio 2022 per i contributi del
2021 (fr. 1'081.80) e dal 1° gennaio 2023 per i contributi del 2022 (fr.
220.25).
Il calcolo effettuato
dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2019 (anno seguente il primo anno
di contribuzione) al 13.07.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis
cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato (cfr. plico doc. D).
2.10. La ricorrente sostiene
tuttavia di non aver potuto versare i contributi quale persona senza attività
lucrativa dal 1° gennaio 2018 poiché, malgrado si sia regolarmente annunciata
presso le Agenzie AVS dei Comuni dove si è domiciliata, solo quando si è
trasferita a __________ è stata avviata la procedura per la sua affiliazione
alla Cassa di compensazione.
Va rammentato che pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis
cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi
effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza
9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il
Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva
validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente.
L'Alta Corte ha
infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi
di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella
fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente
oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio
1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di
versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una
colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere -
per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Il ricorrente avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter
cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta
alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per
contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405
consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un
finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Questi concetti
sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono
dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
Questa, rigorosa,
giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta
Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).
Va qui segnalata,
a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC
1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag.
167 e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion
de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires
est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les
années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la
procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos
des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme
l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de
faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si,
en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi
d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la
procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des
cotisations due pour les années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de
recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle
n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans
importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du
retard, de la contre-valeur des cotisations due pour un montant équivalent au
taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts
moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le
débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut
au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del
redattore).
In una sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede,
al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:
" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen
verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S.
168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst
dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die
Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür
jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte
währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld
zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem
Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes
gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion
eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse
in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während
des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung).
Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit
bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)
Ancora recentemente,
in una sentenza 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 pubblicata in SVR 2022 AHV Nr.
26, il Tribunale federale ha confermato la citata giurisprudenza.
In quel caso si
trattava di un assicurato che facendo valere la propria buona fede e
l’arbitrarietà della decisione ai sensi dell’art. 9 Cost. fed., si lamentava di
dover pagare interessi di mora dell’importo di circa fr. 300'000 poiché il
reddito sul quale erano stati pagati i contributi era stato qualificato dall’autorità
fiscale, dopo numerosi anni, secondo lui in maniera inaspettata, quale reddito
da attività indipendente in seguito ad una sentenza del Tribunale federale che
avrebbe modificato una giurisprudenza consolidata, di modo che egli non avrebbe
mai potuto immaginare che su tale importo avrebbe dovuto pagare dei contributi
(cfr. consid. 3: “Der
Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, in concreto verletzte die
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen resp. die Erhebung eines Verzugszinses
den Grundsatz von Treu und Glauben; sie sei willkürlich im Sinne von Art.
9 BV und verletze die Eigentumsgarantie von Art. 26 BV.
Hintergrund der verspäteten
Beitragsfestsetzung bilde Folgendes: Er habe im Mai 2011 zwei
landwirtschaftlich genutzte, aber in der Bauzone gelegene Grundstücke verkauft.
Gestützt auf die frühere Praxis der Steuerverwaltung sei der Gewinn aus dem
Verkauf zunächst nicht als Erwerbseinkommen behandelt worden, weshalb die
Ausgleichskasse für das Jahr 2013 Akontozahlungen von lediglich Fr. 3664.60
erhoben habe. Mit dem Urteil 2C_11/2011 vom 2. Dezember 2011 (BGE 138 II 32)
habe das Bundesgericht eine Änderung der Rechtsprechung vorgenommen. Es habe
entschieden, dass der Gewinn aus der Veräusserung von unüberbauten
Grundstücken, die zum Geschäftsvermögen von Landwirten gehören, aber in der
Bauzone liegen, vom Steuerprivileg gemäss Art. 18 Abs. 4 DBG (SR
642.11) resp. Art. 8 und 12 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14) ausgenommen werde. Dieses
Urteil sei völlig unerwartet gekommen und habe zur Folge gehabt, dass die
Steuerverwaltung ihre davon abweichende bisherige Praxis erst nach politischen
Diskussionen und jahrelanger Sistierung der davon betroffenen Verfahren
angepasst habe. In seinem Fall habe das bedeutet, dass die Steuerverwaltung das
Veranlagungsverfahren erst im August 2017 wieder aufgenommen und - obwohl er mehrfach
eine förderliche Behandlung beantragt habe - erst im Oktober 2019 die
Steuerveranlagung für das Jahr 2013 vorgenommen habe. Dabei habe sie die im
Zusammenhang mit dem Grundstückverkauf gebildeten Rückstellungen für
Ersatzbeschaffungen aufgelöst und als Erwerbseinkommen angerechnet. Das habe
sich direkt auf die (unbestritten gebliebenen) Sozialversicherungsbeiträge für
das Jahr 2013 ausgewirkt. Unter diesen Umständen könne ihm keine Zinslast für
die Verzögerung bei der Beitragsfestsetzung auferlegt werden. Dafür sei allein
die lange Verfahrensdauer bei der Steuerveranlagung kausal gewesen, und es sei
ihm weder möglich noch zumutbar gewesen, Vorkehren in Bezug auf die
Akonto-Beiträge zu treffen. Er habe die im Vergleich dazu grössere definitive
Beitragsschuld nicht erkennen und antizipieren können. Während der Sistierung
der Steuerveranlagung habe die AHV-Zweigstelle telefonisch mitgeteilt, dass
keine Vorkehren erforderlich seien; sie habe die Akontobeiträge nicht erhöhen
wollen. Es sei nicht einzusehen, weshalb er für unvorhersehbare Umstände
ausserhalb seiner Verantwortung mit der Zahlung von Verzugszins einzustehen
haben soll. Ausserdem
habe der Zinssatz von 5 % angesichts der tiefen, teilweise gar negativen
Bankzinsen auf Sparkonten pönalen Charakter. In seinem Fall sei eine
Zinsforderung von annähernd Fr. 300'000.- nicht gerechtfertigt und völlig
stossend. Sie stelle eine schwere Belastung und Einschränkung seines
wirtschaftlichen Fortkommens dar.”).
Il Tribunale federale ha ricordato la giurisprudenza sviluppata
dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid. 3.3.2.2, secondo cui l'interesse
di mora ha per funzione di compensare la perdita di interessi del creditore e
il guadagno di interessi del debitore in forma forfetaria, indipendentemente
dall'effettivo beneficio e danno. L'interesse moratorio non ha
carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, e quindi non
è decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia
imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (“4.1.1.
Das Bundesgericht führte bereits in BGE 134 V 202 E. 3.3.1 und
139 V 297 E. 3.3.2.2 aus, dass die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den
tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den
Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Dabei betonte
es, dass der Verzugszins keinen pönalen Charakter aufweist und unabhängig von
einem Verschulden am Verzug geschuldet ist, weshalb es für die
Verzugszinspflicht im Beitragsbereich keine Rolle spielt, ob den
Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein
Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft.
Diese Rechtsprechung bestätigte es etwa in SVR 2017 AHV Nr. 8 S. 19,
9C_409/2016 E. 8.3, in SVR 2016 AHV Nr. 9 S. 25, 9C_531/2015 E. 4 und jüngst im
Urteil 9C_86/2021 vom 14. Juni 2021 E. 7.
4.1.2. Zwar schliesst der Beschwerdeführer
von den aktuell sehr niedrigen Marktzinsen auf einen pönalen Charakter der
Verzugszinsen. Indessen liegt in dieser Argumentation keine substanziierte
Begründung für eine Änderung der soeben dargelegten gefestigten Rechtsprechung.
Dazu besteht denn auch kein Anlass (vgl. zu den Voraussetzungen einer
Praxisänderung BGE 145 V 304 E. 4.4; 141 II 297 E. 5.5.1).”).
Di principio, di conseguenza, anche nel caso di specie gli
interessi sono dovuti.
2.11.
La ricorrente censura
l’applicazione del tasso d’interesse del 5%, sostenendo che nel periodo dal
2018 al 2022 i tassi sono stati negativi o comunque nettamente inferiori al 5%
e pertanto il carattere penale dei medesimi, in caso di applicazione, sarebbe
palese.
Nella sopra citata sentenza 9C_1/2022
del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), l'Alta Corte ha nuovamente confermato
al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% previsto dall'art.
42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale
tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal
Tribunale federale.
Quest’ultimo ha ricordato che nella DTF 139 V 297, al considerando
3, ha deciso che il tasso di interesse di mora del 5% non era illegale o
addirittura arbitrario in considerazione del livello di tasso di interesse
dell'1-2% che prevaleva da anni (cfr. consid. 4.2.2).
L'Alta Corte ha rilevato che la
prima istanza non ha soltanto rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al
tasso di interesse in caso di restituzione di contributi sociali versati in
eccesso, che è anch'esso del 5%, e al credito al consumo il cui tasso di
interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto che anche nel caso di versamento tardivo
di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il tasso di interesse è del 5%. Per il
Tribunale federale, quindi, in queste circostanze il tasso di interesse in
questione del 5% per mora non può essere ritenuto arbitrario. La sua
opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o politica, è di
competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale
federale (cfr. consid. 4.2.3: “Die Vorinstanz hat nicht nur auf diese
Rechtsprechung verwiesen, sondern auch auf den Vergütungszins bei der
Rückvergütung von zuviel entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen, der
ebenfalls 5 % beträgt (vgl. vorangehende E. 2), und auf den im
Konsumkreditrecht zulässigen Zinssatz von 12 % (Art. 14 des Bundesgesetzes vom
23. März 2001 über den Konsumkredit [KKG; SR 221.214.1] i.V.m. Art. 1 der
Verordnung vom 6. November 2002 zum Konsumkreditgesetz [VKKG; SR 221.214.11]).
Hinzu kommt, dass auch bei der Nachzahlung von Leistungen (Art. 7 Abs. 1
ATSV [SR 830.11]) ein Zinssatz von 5 % gilt.
Bei
diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch
beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich
bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder
politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und
ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen (BGE 145 V 278 E. 4.1 S. 282
f.; 143 V 208 E. 4.3 S. 212; 141 V 473 E. 8.3 S. 478; Urteil
9C_531/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 3.2.2.2, nicht publ. in: BGE 147 V 20).”).
Questa giurisprudenza è nuovamente stata confermata nella STF
9C_230/2022 del 30 settembre 2022, consid. 3.2 e nella STF 9C_228/2022 del 30
settembre 2022, consid. 4.2.
Sulla scorta di quanto precede, il tasso del
5% deve pertanto essere posto alla base del calcolo degli interessi di mora
dovuti dall'insorgente (STCA 30.2019.32-33 del 25 maggio 2020;
STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.2019.16 e STCA
30.2019.14, entrambe del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019).
2.12.
La ricorrente fa infine
valere la propria buona fede (art. 3 cpv. 1 CC, art. 5 cpv. 3 e 9 Cost. fed.).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.
consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un
vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente
adempiuti:
1. si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26
pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid.
3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4
settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile
2017.
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF
9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4
luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non
presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione
sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o
di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere
nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022,
consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,
conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,
nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta
dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI
1999.
no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
L’assenza di informazioni in
una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o
quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
Nella più volte citata sentenza
9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), il Tribunale federale
ha negato la buona fede al ricorrente. L’Alta Corte ha accertato che
l’insorgente non ha fatto valere di aver chiesto alla Cassa l’adeguamento dei
contributi d’acconto o di aver domandato di poterne versare in maniera più
consistente. Inoltre circa la sua affermazione secondo cui in seguito ad una
telefonata all’Agenzia AVS avrebbe rinunciato a versare ulteriori contributi
d’acconto, l’interessato non ha apportato alcuna prova (consid. 4.4.2: “Dass mit der Erhebung der Akontobeiträge
von Fr. 3664.60 hinsichtlich des Verzugszinses eine Vertrauensgrundlage
geschaffen worden sein soll, bringt der Beschwerdeführer zu Recht nicht vor. Er
macht auch nicht geltend, dass er der Ausgleichskasse eine wesentliche
Abweichung vom für die Akontobeiträge berücksichtigten Einkommen gemeldet (vgl.
vorangehende E. 4.1.3) oder sonstwie die Erhebung weiterer Akontobeiträge
verlangt habe. In Bezug auf seine Behauptung, wonach er aufgrund einer
telefonischen Auskunft der AHV-Zweigstelle keine Vorkehren zur Bezahlung von
zusätzlichen Akontobeiträgen getroffen habe, ist die Vorinstanz von
Beweislosigkeit ausgegangen. Dass diese Beweiswürdigung - resp. die damit
implizit verbundene Feststellung einer fehlenden telefonischen Auskunft -
offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll, ist
nicht ersichtlich und wird auch nicht behauptet. Sie bleibt daher für das
Bundesgericht verbindlich (vgl. vorangehende E. 1.2). Sodann sind (bis zur
Verzugszinserhebung vom 12. November 2019) keine Unterlagen aktenkundig, in
denen der gesetzlich vorgesehene Verzugszins überhaupt thematisiert oder
diesbezüglich gar ein Zugeständnis gemacht worden wäre.
Somit fehlt es an einer von der
zuständigen Behörde geschaffenen Vertrauensgrundlage, was den Verzicht auf
Verzugszinsen gestützt auf den Vertrauensschutz ausschliesst.”).
2.13
__________ CO
1.
(cfr. STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 5.2).
__________
CO 1.
Nel
caso di specie la ricorrente non ha portato alcuna prova circa un contatto con
l’Agenzia AVS del Comune di __________, dove si era trasferita nel 2014 quando
è arrivata in Svizzera.
Per
quanto concerne invece il Comune di __________, dove l’interessata è giunta nel
corso del mese di settembre 2017 (doc. 16), dalle tavole processuali si evince
che il 15 novembre 2017 l’Agenzia comunale AVS ha scritto al marito, __________,
affermando che “Alfine di definire la sua posizione contributiva nei
confronti dell’AVS la invitiamo a volersi presentare entro i prossimi 10 giorni
presso la Cancelleria Comunale” (doc. H).
Da
un’email del 1° dicembre 2023 di __________, della __________, all’avv. RA 1,
emerge che “il 30 novembre 2017 ho preso personalmente contatto telefonico
con il signor __________, il quale mi ha comunicato che il suo compito era di
verificare che il signor __________ fosse affiliato o in Svizzera o all’estero
e che sarebbe bastato inviare una copia dell’affiliazione all’INPS il più
recente possibile, a chiusura di entrambe le pratiche. Il 2 dicembre 2017 il
signor __________ mediante mail ha informato l’Agenzia AVS della sua situazione”
(doc. L).
Nel
citato email del 2 dicembre 2017, trasmesso in copia a __________, __________
ha indicato: “come convenuto con la __________ ed in risposta al vs.
sopracitato scritto, a riprova della mia affiliazione all’INPS allegato lo
scadenziario 2017. Preciso che il mio assoggettamento copre anche i contributi
di mia moglie” (doc. I).
Il
2.
novembre 2023 il funzionario dell’Agenzia AVS di __________ ha prodotto
l’email del 2 dicembre 2017, unitamente all’allegato, ed ha affermato che __________
a “suo tempo aveva comunicato che versare (sic) i contributi all’INPS,
probabilmente Ancora attività lavorativa in Italia” (doc. 15).
Alla
luce di quanto sopra esposto occorre concludere che l’Agenzia AVS, al fine di
accertare la posizione assicurativa del marito della ricorrente, lo ha
convocato per ottenere alcune informazioni. __________, in seguito ad un
contatto con la __________, ha poi trasmesso al Comune la prova della sua
affiliazione all’INPS in Italia aggiungendo che “il mio assoggettamento
copre anche i contributi di mia moglie”.
L’Agenzia
AVS, sulla base della documentazione prodotta dal marito non ha più ritenuto
necessario effettuare ulteriori accertamenti e non ha affiliato la ricorrente
alla LAVS, malgrado all’epoca fosse già stato deciso che il pagamento di
contributi sociali ad un’assicurazione per la vecchiaia all’estero, in un Paese
dell’UE, non permette di ritenere pagati anche i contributi del coniuge ai
sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (H 114/05 del 9 maggio 2007, confermata
dalla DTF 140 V 98 e dalla STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022).
La circostanza che il marito della
ricorrente ha affermato che “il mio assoggettamento copre anche i
contributi di mia moglie”, non modifica il compito della Cassa, alla quale
incombe in primo luogo l’obbligo di verificare se i presupposti per un assoggettamento
sono dati o meno, soprattutto in un ambito complesso come quello in esame dove
vi sono degli aspetti internazionali.
A
questo proposito va citata la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il
Tribunale federale ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato
informato correttamente dal proprio assicuratore circa le cure dentarie
effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione
trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva
sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in
Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF
l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il
ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni.
La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le
norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto,
l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
L’Alta Corte ha rammentato che il
riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende
dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella
situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero
imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non
si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si
può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione
rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che
non gli sono necessarie o che neppure pretende.
Il TF ha stabilito che la presa a
carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente
complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui
apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le
norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di
modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la
situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso
funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era
probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni,
per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una
situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio
collaboratore.
Anche
nel caso di specie, vista la complessità della questione dell’affiliazione alla
LAVS quando vi sono aspetti internazionali, l’Agenzia AVS avrebbe dovuto
approfondire la questione, __________ CO 1, per stabilire se effettivamente la
ricorrente andava o meno affiliata alla LAVS.
L’assenza
di qualsiasi ulteriore informazione in merito all’affiliazione ha indotto __________
e la ricorrente a ritenere di non dover essere assoggettati alla LAVS, come
indicato dal marito nel suo email del 2 dicembre 2017.
Tuttavia,
dal formulario di affiliazione delle persone senza attività lucrativa compilato
il 18 gennaio 2023 (doc. 1, pag. 3), figura che il marito dell’insorgente ha
contribuito all’INPS solo fino al 29 settembre 2018 e che in seguito non ha più
svolto alcuna attività lavorativa (doc. 1, pag. 3 e doc. G; cfr. anche allegati
all’opposizione, doc. 10, dove nell’estratto conto previdenziale del 5 novembre
2020.
figura il 29 settembre 2018 quale ultima data di contribuzione).
Ciò
ha come conseguenza che la situazione, anche per la ricorrente, si è
modificata, e che in seguito alla cessazione dell’attività professionale del
marito, quanto indicato dal coniuge secondo cui “il mio assoggettamento
copre anche i contributi di mia moglie” non poteva in ogni caso più valere.
L’insorgente,
alla luce delle mutate condizioni, avrebbe dovuto informarsi presso la Cassa,
rispettivamente presso l’Agenzia comunale AVS, per accertarsi se tale
cambiamento avrebbe avuto un’incidenza sul suo obbligo contributivo.
Ritenuto
che il cambiamento è avvenuto prima dell’inizio dell’esigibilità e quindi della
decorrenza degli interessi di mora (dovuti dal 1° gennaio 2019 [cfr. art. 41bis
cpv. 1 lett. b OAVS e consid. 2.9), l’interessata non può far valere alcun
pregiudizio dalla mancata informazione dell’Agenzia AVS in relazione alla sua
affiliazione quale persona senza attività lucrativa.
Infatti,
se alla cessazione dell’attività lavorativa del marito si fosse nuovamente
annunciata presso la Cassa, avrebbe potuto chiedere il versamento degli acconti
dei contributi quale persona senza attività lucrativa già da fine 2018 e
impedire così il decorre degli interessi dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Ne
segue che manca almeno un requisito (cfr. consid. 2.12, punto 5: “l'informazione
errata [o la mancata informazione] ha indotto l'assicurata ad adottare un comportamento
o un'omissione che gli è pregiudizievole”) per poter ritenere la buona fede della
ricorrente.
In
queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.14
L’insorgente, oltre a
chiedere l’edizione dell’incarto della Cassa, prodotto con la risposta di causa
e visionato dall’avv. RA 1, domanda l’edizione delle sue dichiarazioni fiscali
e l’audizione di __________ della __________.
Questo Tribunale
rileva che le dichiarazioni fiscali della ricorrente non modificherebbero
l’esito della vertenza, giacché oggetto del contendere è unicamente il calcolo
degli interessi sui contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa.
Le dichiarazioni inoltrate all’ufficio di tassazione non hanno alcuna incidenza
sul caso in esame.
Anche la
testimonianza di __________ si rivela superflua. Infatti, anche se quanto
indicato nell’email del 1° dicembre 2023 (cfr. consid. 2.13; doc. L) corrispondesse
al contenuto della telefonata avvenuta, secondo quanto da lei sostenuto, il 30
novembre 2017 con __________, funzionario dell’Agenzia AVS di __________, ciò
non sarebbe d’aiuto alla ricorrente, ritenuta la successiva cessazione
dell’attività lucrativa del marito nel corso del mese di settembre 2018 e la
conseguente assenza di un pregiudizio derivante dalla mancata informazione da
parte della Cassa circa il suo obbligo contributivo quale persona senza
attività lucrativa (cfr. consid. 2.14).
In queste
condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dalla
ricorrente.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.15
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti