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Decisione

30.2023.2

Rendita AI sostituita da una rendita AVS in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile. La rendita AVS è calcolata sulle basi di calcolo determinanti per la rendita AI (scala di rendita e reddito annuo medio determinante) perché più vantaggiose per l'assicurato

13 marzo 2023Italiano20 min

che notoriamente nei giorni festivi di principio la posta non viene distribuita,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2023.2

cs

Lugano

13 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1957, è

stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2007,

calcolata sulla base di un reddito annuo determinante, nel 2007, di fr. 67'626 e

di una scala 25, per un importo di fr. 1'165 al mese (doc. 2).

1.2. Dal 1° dicembre 2012 la moglie è

stata posta al beneficio di una rendita AI (doc. 2, pag. 13/18). In seguito al

ricalcolo della prestazione, il reddito annuo medio è stato fissato in fr.

64'032, e tenuto conto della scala 25 e del plafonamento delle prestazioni per

Fatti

i coniugi, la rendita dell’assicurato è stata calcolata, dal 1° dicembre 2012,

in fr. 1'077 al mese (doc. 2, pag. 14/18).

1.3. Il 25 marzo 2022 RI 1 ha inoltrato

una domanda di rendita di vecchiaia (doc. 4).

1.4. Con decisione del 29 luglio 2022

(doc. 6), confermata dalla decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 (doc.

8), la Cassa CO 1 ha stabilito che RI 1 dal 1° agosto 2022 ha diritto alla

rendita AVS calcolata sulla base dei parametri della prestazione AI, aggiornati

al 2022, per un importo mensile di fr. 1'260 poiché le rendite di vecchiaia che

sostituiscono una rendita AI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi

della rendita AI se, come nel caso di specie, deriva un vantaggio all’avente

diritto (doc. 6).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e domandando che gli sia attribuita una rendita di almeno fr.

1'512 al mese (doc. I).

Il ricorrente afferma che la Cassa

non ha considerato nel computo totale il periodo di contribuzione dal 2007 al

2011 e di avere conseguentemente applicato la scala 25 anziché 30 che darebbe

diritto ad una rendita AVS di fr. 1'512 mensili.

L’assicurato rammenta di essere

stato inabile al lavoro dal 2007 al 2011 a causa di un infortunio e di aver

beneficiato di indennità giornaliere della __________. Egli pensava che la sua

datrice di lavoro, __________, avesse fatto fronte al pagamento dei contributi

AVS in quel periodo. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. Considerato comunque che il

proprio coniuge esercitava un’attività lucrativa, pagando contributi ben

superiori al doppio del contributo minimo, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3

lett. a LAVS, si deve ritenere che tramite la moglie i contributi sono stati

pagati.

Da cui un periodo contributivo

che permette l’applicazione della scala 30 in luogo della scala 25.

A comprova delle sue

affermazioni, l’assicurato chiede l’interrogatorio, l’edizione di documenti,

testimoni, perizia e l’edizione dell’incarto della Cassa di compensazione.

1.6. Con risposta del 10 febbraio 2023,

cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. doc. III, pag. 2), la Cassa ha

proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. Il 23 febbraio 2023 l’insorgente ha

ribadito le sue censure ed ha chiesto che venga applicata la scala 31 (doc.

VI). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa il 27 febbraio 2023

(doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Con la risposta la Cassa sostiene

che la decisione su opposizione del 7 dicembre 2022 sarebbe stata inviata per

posta prioritaria lo stesso giorno e di conseguenza essa sarebbe stata

recapitata all’avv. RA 1 l’8 dicembre 2022, al più tardi il 9 dicembre 2022.

Nel primo caso il termine di ricorso è scaduto il 23 gennaio 2023, ossia il

giorno precedente l’inoltro dell’impugnativa.

Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo

il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Ai

sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del

2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Nel

caso di specie, secondo il dire della Cassa, la decisione su opposizione

impugnata è stata spedita il 7 dicembre 2022 tramite posta “A”.

Rammentato

che l’8 dicembre 2022 in Ticino è un giorno festivo (Immacolata Concezione) e

che notoriamente nei giorni festivi di principio la posta non viene distribuita,

la decisione su opposizione è stata notificata all’avv. RA 1 al più presto il 9

dicembre 2022, come da lui sostenuto.

Del

resto l’amministrazione, cui spetta secondo il principio della verosimiglianza

preponderante la prova della notifica della decisione (cfr. sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011,

con rinvio alla DTF 117 V 261 consid. 3b e alla DTF 114 V 213 consid. 5),

non ha portato elementi concreti in senso contrario.

Il

ricorso, consegnato alla posta il 24 gennaio 2023 (cfr. busta d’intimazione), è

di conseguenza tempestivo poiché, tenuto conto delle ferie giudiziarie

natalizie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso), è stato inoltrato nel termine

di 30 giorni.

Il TCA può entrare nel merito

dell’impugnativa.

nel merito

2.2. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS

hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e

le donne che hanno compiuto 64 anni.

Possono pretendere una rendita

ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali

possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per

compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1

LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza

tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20

anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29

bis cpv. 1 LAVS).

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv.

1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art.

3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett.

b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti

educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti

assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

Considerandi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv.

4.

lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.3

Nel

caso di specie l’insorgente era stato posto al beneficio di una rendita

d’invalidità dal 1° gennaio 2007, ricalcolata dal 1° dicembre 2012 in seguito

al diritto anche per la moglie (per tre anni [cfr. foglio di calcolo, doc. 5,

pag. 2 “MA”), di una rendita d’invalidità, sulla base di una scala di rendite 25

e di un reddito annuo medio di fr. 64'032 (nel 2012).

Dal

1° agosto 2022, ossia dal mese seguente il compimento dei 65 anni, egli ha

diritto ad una rendita di vecchiaia.

Quando una rendita AI è

sostituita da una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo

determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e il

reddito annuo medio determinanti precedenti, se deriva un vantaggio all'avente

diritto (cfr. art. 33bis LAVS).

Nel caso di specie la Cassa è

giunta alla conclusione che il calcolo eseguito utilizzando i parametri

dell'assicurazione per l'invalidità (scala delle rendite 25 e reddito annuo

medio nel 2022 di fr. 73'134) è più favorevole rispetto al risultato conseguito

utilizzando i dati della rendita di vecchiaia.

Il ricorrente contesta l’importo erogatogli,

sostenendo che la prestazione deve essere calcolata tenendo conto di una scala

di rendita superiore (31, cfr. doc. VI).

2.4

Per quanto concerne il calcolo

della scala di rendita giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo

tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20

anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art.

29.

bis cpv. 1 LAVS).

In concreto, per la rendita AVS, il

periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel 1957, va dal 1° gennaio 1978

(anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 2021 (anno

precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS).

Ritenuto che l’insorgente,

sposato dal mese di dicembre 1990 e domiciliatosi nel nostro Paese dal mese di

marzo 1993, ha iniziato a lavorare in Svizzera dal mese di marzo 1990 per 9

mesi all’anno, il periodo di contribuzione complessivo è di 26 anni e tre mesi

(cfr. doc. 5).

Dal foglio di calcolo emerge

infatti che l’insorgente non ha pagato personalmente i contributi sociali dal

2007.

al 2011.

Ciò perché era al beneficio di

indennità giornaliere a causa dell’infortunio subito versate dalla __________ e

perché secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito

proveniente da un'attività lucrativa, tra le altre, le prestazioni di

assicurazione in caso d'infortunio.

In quel periodo egli era pertanto

considerato persona senza attività lucrativa.

Tuttavia, giacché sua moglie dal

1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 ha versato contributi pari almeno al doppio

del contributo minimo (cfr. doc. 5, foglio di calcolo), questi 5 anni sono

stati presi in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione (cfr.

art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Infine l'amministrazione ha

aggiunto i 7 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere

dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita conformemente a

quanto prevede l'art. 52c OAVS (ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022).

Il periodo di contribuzione

complessivo raggiunge così 31 anni e 10 mesi (26 anni e 3 mesi di contributi

personali + 5 anni di contributi “pagati” dal coniuge + 7 mesi dell’anno in cui

è sorto il diritto alla prestazione), corrispondente, secondo le tabelle

emanate dall’UFAS, alla scala di rendita 31.

2.5

Va ora esaminato se la Cassa ha

correttamente calcolato l'ammontare del reddito annuo medio (RAM).

Il RAM è composto

dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per

compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il

tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

Procedendo alla

somma dei redditi da attività lucrativa la Cassa è giunta ad un importo di fr. 769'873

(cfr. doc. 5).

La somma dei

redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice

previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari

di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che ci

occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurato è avvenuta nel 1990.

Dalle citate

tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere 1.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (31 anni e 3

mesi, ossia senza i 7 mesi dell’anno in cui è sorta la rendita).

Ne discende che

la media dei redditi da attività lucrativa, nel 2022, anno determinante, si

fissa in fr. 24’636 (769'873 x 1 : 31 anni e 3 mesi).

Per ogni anno in

cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene

assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente

al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

Per l’art. 52f cpv.

5.

OAVS se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si

addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi

è concesso per dodici mesi. Inoltre secondo l’art. 52f bis cpv. 6 OAVS, in

vigore dal 1° gennaio 2015, in caso di genitori non uniti in matrimonio, fino

alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti

educativi è interamente assegnato alla madre.

In concreto l'assicurato

ha avuto due figlie nate nel 1989 e nel 1991, si è sposato nel dicembre 1990,

ha iniziato a lavorare in Svizzera come stagionale dal mese di marzo 1990 per 9

mesi all’anno ed è domiciliato nel nostro Paese dal mese di marzo 1993. La

moglie è giunta nel nostro Paese nel mese di maggio 1994.

Nel caso di specie,

dal 1991 (anno successivo al matrimonio) al 1993, quando la moglie era

domiciliata all’estero e l’interessato lavorava in Svizzera, vanno riconosciuti

accrediti interi. Ritenuto tuttavia che nel 1991 e nel 1992 l’insorgente non

era ancora domiciliato nel nostro Paese e che vi ha lavorato in totale 18 mesi

(due volte 9 mesi), complessivamente la Cassa ha riconosciuto 2 accrediti

interi (1 per il 1993 e 1 per i 18 mesi degli anni 1991/1992). Da rilevare che

anche se, per pura ipotesi di lavoro, si volessero prendere in considerazione 3

accrediti interi, l’ammontare del RAM, come si vedrà in seguito, non

cambierebbe.

L’accredito per compiti educativi

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La media dell’accredito per

compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

(rendita

di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata

di contribuzione computabile

(marg. 5487 delle Direttive sulle

rendite (DR), edite dall'UFAS).

In concreto vanno

computati 14 mezzi accrediti e 2 accrediti interi.

Nel 2022 gli

accrediti ammontavano così a fr. 12’390 (1’195 X 12 X 3 X 9 [14 mezzi accrediti

+ 2 accrediti interi] : 31 anni e 3 mesi), rispettivamente a fr. 13'766 se si

volesse ritenere 3 accrediti interi e 14 mezzi accrediti (1’195 X 12 X 3 X 10 :

31.

anni e 3 mesi).

Il reddito annuo

medio (RAM) della rendita corrisponde pertanto, nel 2022, a fr. 37’284 (24’636

+ 12’390 = fr. 37’026, arrotondato al limite superiore conformemente alle

tabelle edite dall'UFAS) per un importo di fr. 1'192.

Se si volessero

ritenere tre accrediti interi educativi si raggiungerebbero fr. 38’718 (24’636

+ 13'766 = fr. 38’402, arrotondato al limite superiore conformemente alle

tabelle edite dall'UFAS), per una rendita di fr. 1’214 al mese.

Ritenuto che questi

importi sono inferiori rispetto a quello calcolato secondo i parametri AI (scala

25, reddito annuo medio di fr. 73'134) di fr. 1'260 al mese nel 2022, è a

giusta ragione che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 33bis LAVS, ha

continuato a versare la rendita di vecchiaia sulla base degli elementi di

calcolo della rendita AI.

Per completezza va

aggiunto che la rendita AI era stata calcolata sulla base di una scala 25

poiché determinante è il periodo di contribuzione fino all’anno precedente

l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto fino al 31 dicembre 2006; cfr.

art. art. 29 bis cpv. 1 LAVS applicabile in virtù del

rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI).

In queste

condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.6

Il ricorrente chiede,

genericamente, l’assunzione di ulteriori prove (interrogatorio, doc., edizione

doc., testimoni, perizia) e richiama l’incarto della Cassa.

L’amministrazione

ha prodotto il suo incarto con la risposta di causa (cfr. risposta, pag. 2).

Questo Tribunale

ritiene che gli atti prodotti dalle parti non necessitano di ulteriori

complementi, ritenuto che nel calcolo secondo i parametri AVS la cassa ha

effettivamente tenuto conto quale periodo di contribuzione degli anni dal 2007

al 2011 compresi, come domandato dal ricorrente e che le prove sono state

richieste genericamente dall’assicurato senza indicare a cosa servirebbero.

Esse, non sono comunque atte a modificare l’esito del ricorso.

Il TCA

rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui

rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.7

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti