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Decisione

30.2023.3

Restituzione AGI indebitamente percepiti.Il peggioramento delle condizioni di salute avvenuto quando l'ass era già in età AVS fa sì che l'AGI dell'AVS doveva essere attribuito con importo AVS e non importo AI. Prescrizione della restituzione.La domanda è tardiva, perciò restituzione di ultimi 3 anni

24 aprile 2023Italiano48 min

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2023.3

TB

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 7 ottobre 2010

(doc. 2) l'Ufficio assicurazione invalidità ha accolto la richiesta per adulti

del 27 luglio 2009 (doc. 1-6/12) di RI 1, 1947, e dal 1° gennaio 2008 le ha

concesso un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado esiguo durante il

soggiorno al domicilio (doc. 1-3/12), ammontante a Fr. 442.- al mese.

1.2. Con il compimento dei 64 anni, dal

1° agosto 2011 (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione le ha attribuito un

assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado esiguo di Fr. 464.- mensili.

1.3. A seguito della richiesta del 3

dicembre 2014 (doc. 4) con cui l'assicurata ha fatto valere un peggioramento

delle difficoltà di movimento, con decisione del 2 giugno 2015 (doc. 7) la

Cassa cantonale di compensazione le ha attribuito, dal 1° novembre 2014, un

assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS ammontante a Fr. 1'170.- al

mese.

1.4. Il 12 settembre 2022 (doc. 9) l'interessata

ha informato la Cassa che il 24 febbraio 2022, a seguito di un ictus

emorragico, ha avuto una riduzione della forza della parte sinistra del corpo e

che da allora necessitava di aiuto per tutte le attività quotidiane e di

sorveglianza continua. Riesaminato il diritto, il 7 ottobre 2022 (doc. A2) la

Cassa di compensazione le ha conferito un assegno per grande invalido di grado

elevato dell'AVS (con importo medio AI) dal 1° settembre 2022 (doc. A3), pari a

Fr. 1'912.- mensili.

1.5. Con decisione del 13 ottobre 2022

(doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione ha informato la beneficiaria che

la decisione del 2 giugno 2015 era errata, siccome le spettava un assegno per grande

invalido di grado medio dell'AVS con importo semplice e non un assegno per

grande invalido con importo raddoppiato in virtù dei diritti acquisiti AI, che

erano decaduti a seguito della modifica del diritto all'assegno per grande

invalido mentre sottostava alle disposizioni AVS. Pertanto, essa ha retroattivamente

modificato dal 1° ottobre 2017 l'importo di diritto per l'assegno per grande

invalido di grado medio dell'AVS (Fr. 588.-) e dal 1° settembre 2022 ha

stabilito l'AGI elevato dell'AVS (Fr. 956.-). Inoltre, la Cassa le ha chiesto

in restituzione gli importi indebitamente riscossi negli ultimi 5 anni (Fr. 35'431.-).

1.6. Accortasi, poi, che l'Ufficio AI

avrebbe potuto rilevare l'errore già nel giugno 2015 in occasione dell'aumento

del grado da esiguo a medio (doc. 23), il 24 ottobre 2022 (doc. A6) la Cassa

cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione che annullava e

sostituiva la precedente del 13 ottobre 2022. Essa ha ricalcolato dal 1°

ottobre 2019 il diritto all'AGI di grado medio dell'AVS (Fr. 593.-) e dal 1°

settembre 2022 l'assegno di grado elevato dell'AVS (Fr. 956.-), stabilendo in Fr.

21'298.- l'importo che l'assicurata doveva restituire dal 1° ottobre 2019 al 31

ottobre 2022, rinviandola, per le spiegazioni dettagliate, al foglio

accompagnatorio (doc. A7). Inoltre, la Cassa ha annullato e sostituito la

decisione del 7 ottobre 2022 per quanto concerne la motivazione (doc. A5),

attribuendo all'assicurata un "assegno per

grande invalido di grado elevato a decorrere dal 01.09.2022" (doc.

25) e quindi non più "(con importo medio

AI)" (doc. A3).

1.7. L'opposizione formulata il 16

novembre 2022 (doc. A9) dalla assicurata è stata respinta dall'amministrazione

con decisione su opposizione del 19 gennaio 2023 (doc. A1), che ha confermato

la decisione del 24 ottobre 2022.

La Cassa cantonale di compensazione ha ricordato che a seguito

dell'aggravamento dello stato di salute dell'opponente, con decisione del 2

giugno 2015 ha modificato il grado dell'AGI, ma le ha erroneamente riconosciuto

un assegno con importo doppio corrispondente a una persona in AI soggiornante

al domicilio, anziché con importo ordinario per un grado medio. Essa ha

precisato che è la legge (art. 42ter LAI e art. 43bis

LAVS) che determina una differenza a livello di importi per i due tipi di

assegni e che quando un assicurato beneficiario di un assegno dell'AI raggiunge

l'età di pensionamento ha previsto (art. 43bis cpv. 4 LAVS), al fine

di non penalizzare questi assicurati, un diritto acquisito secondo cui l'importo

deve essere per lo meno uguale a quello percepito fino a quel momento.

Tuttavia, se lo stato di salute peggiora, il nuovo importo sarà calcolato sulla

base dei parametri AVS, ma non potrà essere inferiore a quello percepito

precedentemente.

Nel caso concreto, al raggiungimento dell'età pensionabile l'interessata

beneficiava di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AI e, in

virtù dei diritti acquisiti, il passaggio all'età AVS non ha comportato una

modifica dell'importo di diritto. Per contro, nell'ambito della revisione avviata

nel dicembre 2014, che ha giustificato l'aumento a un assegno di grado medio

dell'AVS, il calcolo avrebbe dovuto avvenire sulla base dei parametri AVS (importo

minimo della rendita di vecchiaia) e non AI (importo massimo

della rendita di vecchiaia), perciò l'assicurata ha incassato delle prestazioni

maggiori a quelle di suo diritto, che vanno dunque restituite sulla scorta dell'art.

25 cpv. 1 LPGA.

Sempre su tale base, l'amministrazione ha esaminato la domanda di

condono dell'assicurata limitatamente alla condizione della buona fede,

ritenendola data, mentre non ha potuto esprimersi sulla condizione dell'onere

troppo grave, non avendo il Servizio prestazioni complementari ancora evaso la

richiesta dell'interessata.

Infine, la Cassa non ha ritenuto necessario sentire l'assicurata

durante un colloquio orale, ma le ha trasmesso l'intero incarto.

1.8. Il 17 febbraio 2023 (doc. I) RI 1

si è rivolta al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su

opposizione e della decisione del 24 ottobre 2022, postulando di non dovere

restituire l'ammontare di Fr. 21'298.-.

La ricorrente ha rimproverato all'amministrazione una serie di negligenze,

inesattezze, omissioni, informazioni parziali e/o errate, che le sarebbero

state date dai vari funzionari della Cassa di compensazione e dell'Ufficio

assicurazione invalidità con cui ha interagito sia di persona - durante il

colloquio del 14 febbraio 2023, di cui però non è stato allestito alcun verbale

- sia telefonicamente e che hanno portato all'emanazione di ben tre decisioni

nell'arco di due settimane e a passare dalla richiesta di restituzione di oltre

Fr. 35'000.- a poco più di Fr. 21'000.-.

In particolare, la ricorrente ha rilevato la discrepanza esistente

negli effetti, ma per la stessa prestazione, fra la prima richiesta di AGI e la

richiesta di modifica del diritto esistente, visto che per la decorrenza del

diritto nel primo caso fa stato la data di inabilità comprovata, mentre nel

secondo il momento dell'inoltro della richiesta di revisione. Nel suo caso, ciò

ha comportato la perdita di diversi mesi di prestazioni fra quando v'è stato l'avvenuto

peggioramento dello stato di salute e la richiesta di aumento del diritto all'assegno

per grandi invalidi.

Inoltre, l'assicurata ha evidenziato che la Cassa ha commesso un

errore di calcolo dell'AGI nelle decisioni del 2 giugno 2015 e del 7 ottobre

2022, rilevando, a quest'ultimo proposito, che se non avesse telefonato per

chiedere chiarimenti in merito alla decorrenza dell'assegno di grado elevato,

avrebbe ricevuto l'AGI di grado elevato dell'AI anziché dell'AVS. Essa ha pure

indicato un errore nella richiesta di restituzione che prima, non tenendo conto

dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, retroagiva di 5 anni e poi, grazie alla sua

insistenza, di tre anni, così come peraltro previsto da questa stessa norma.

In sostanza, l'insorgente non "contesta

l'errore iniziale, che peraltro può essere scaturito da un umano agire, ma si

contesta la modalità di interloquire telefonicamente, in presenza e anche per

iscritto, di un'istituzione, che dovrebbe, prima di tutto essere al beneficio

della popolazione e agire in favore e in aiuto alla popolazione, nella

fattispecie, agli assicurati in maniera professionale, trasparente e corretta."

(pag. 7 a metà). Essa ha inoltre messo "in evidenza

la leggerezza con cui sono state emesse le decisioni, con un impatto emotivo

forte: è discutibile e al limite dell'accettazione sia per modalità,

altrettanto leggera, che per i contenuti." (pag. 7 a metà).

In conclusione, "1. Ribadiamo

un riesame della situazione e una valutazione attenta, tenuto conto del

buonsenso che - al di là delle leggi, dei regolamenti e delle procedure formali

- dovrebbe accompagnare ogni agire umano e quindi istituzionale. 2. Chiediamo

di fare in questa sede un'ulteriore ed ultima riflessione in merito alla

possibilità di mantenere l'AGI/AVS di grado medio (di fatto), CHF 1'195.00,

anziché l'AGI/AVS di grado elevato (di diritto), CHF 956.00, attualmente

versato, facendo ricorso allo stesso principio di diritti acquisiti (della

marginale no. 9029 delle CGI), a cui ci si appella ad ogni modifica o

adeguamento, per non penalizzare l'assicurato, che ha valore solo in alcuni

casi e non altri." (pag. 7 in fine).

Infine, l'assicurata ha formulato domanda di condono delle

prestazioni ottenute in buona fede vista la situazione finanziaria.

1.9. Nella risposta del 7 marzo 2023

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso, riconfermandosi integralmente nella decisione contestata.

Inoltre, l'amministrazione ha precisato di non avere affatto

voluto nascondere i propri errori, ma, anzi, di averli riconosciuti sia nella

lettera accompagnatoria sia nella decisione su opposizione, errori che hanno

comportato il versamento di prestazioni più elevate rispetto a quanto

effettivamente di diritto. In particolare, l'Ufficio AI avrebbe dovuto

accorgersi già nel giugno 2015 dei fatti che hanno giustificato la richiesta di

restituzione. Pertanto, poiché in virtù dell'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto alla

restituzione delle prestazioni versate a torto era ormai perento, la Cassa ha

potuto chiedere la restituzione limitatamente a quelle versate dall'ottobre

2019, ovvero nei tre anni precedenti la decisione di restituzione del 24

ottobre 2022.

La Cassa ha pure precisato di avere già riconosciuto la buona fede

nel comportamento dell'assicurata, lasciando in sospeso la questione economica

dell'onere gravoso, potendo comunque pronunciarsi definitivamente sul condono

soltanto quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Quanto all'incontro avuto con la ricorrente, la Cassa ha indicato

che voleva avere quale scopo di aiutarla a fugare i dubbi sorti nei confronti

dei vari uffici preposti alla gestione della sua pratica.

1.10. Il 18 marzo 2023 (doc. V) la

ricorrente ha osservato che neppure con la risposta la Cassa si è confrontata

con le sue censure, ribadendo la volontà di non contestare il diritto alla

richiesta di restituzione, ma la modalità di operare dell'amministrazione.

Quanto al riconoscimento della sua buona fede, l'interessata ha

affermato come tale condizione sia evidentemente data, mentre riguardo all'onere

gravoso ha indicato che, avendo ereditato una importante somma dal fratello, ha

ritirato la domanda di prestazioni complementari.

L'assicurata ha infine precisato alcuni aspetti relativi all'incontro

avuto con i funzionari dell'amministrazione.

1.11. La Cassa si è riconfermata nella

decisione impugnata (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa

cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per l'assegno per

grandi invalidi di grado medio dell'AVS versato dal 1° ottobre 2019 al 31

ottobre 2022, che il 24 ottobre 2022 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 21'298.-.

L'ordine di restituzione del 13

ottobre 2022 con cui la Cassa ha chiesto il pagamento di Fr. 35'431.- per le

prestazioni versate all'assicurata dal 1° ottobre 2017 al 31 ottobre 2022 non è

in discussione, essendo stato annullato e sostituito dalla predetta decisione

del 24 seguente (vedi lettera accompagnatoria del 24 ottobre 2022, in fine, a

cui rinvia espressamente la stessa decisione formale di pari data).

Allo stesso modo, la decisione

di aumento dal 1° settembre 2022 del grado dell'assegno per grandi invalidi da

medio (Fr. 1'195.-) a elevato (Fr. 1'912.-) emessa il 7 ottobre 2022 è stata

annullata e sostituita il 24 ottobre 2022 dalla decisione che ha stabilito nuovi

importi per gli stessi gradi (Fr. 598.- rispettivamente Fr. 956.-).

2.2. L'art. 25 cpv.

1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni

litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone

un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA

32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio

2004).

Una decisione è stata ad

esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una

rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.3. In specie, la Cassa cantonale di

compensazione ha scoperto, dopo una revisione interna avvenuta su segnalazione

dell'Ufficio assicurazione invalidità (doc. 17) - la ricorrente ha invece

sostenuto che l'errore sarebbe stato scoperto a seguito di una telefonata avuta

con una sua figlia, che le avrebbe chiesto spiegazioni in merito alla

decorrenza del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado elevato

attribuito dal 1° settembre 2022 con decisione del 7 ottobre 2022 anziché, come

da essa creduto, da alcuni mesi prima in concomitanza con l'avvenuto

peggioramento delle condizioni di salute -, che con la decisione del 7 ottobre

2022 è stato attribuito un assegno di grado elevato con importo AI anziché con

importo ordinario AVS. Inoltre, anche la precedente decisione del 2 giugno 2015

di aumento del grado dell'AGI da lieve a medio era sbagliata, avendo attribuito

un AGI di grado medio con importo AI malgrado l'interessata fosse in età AVS e

quindi le spettava l'importo per AGI di grado medio AVS.

Su tale base, con decisione formale del 13 ottobre 2022 (doc. A4),

poi annullata e sostituita il 24 ottobre 2022 (doc. A6), la Cassa cantonale di

compensazione ha stabilito il nuovo diritto dell'assicurata all'assegno per

grandi invalidi dal 1° ottobre 2019, mantenendo il medesimo grado di grande

invalidità (medio dal 1° ottobre 2019 ed elevato dal 1° settembre 2022), ma

dimezzando l'importo spettante all'interessata, siccome calcolato sulla base

dei parametri AVS che, per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, si fondano sull'importo

minimo della rendita di vecchiaia anziché, come fino a quel momento, sui

parametri AI che, giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI, si basano sull'importo

massimo della rendita di vecchiaia.

La Cassa ha perciò constatato un indebito riconoscimento di

prestazioni e, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, ha chiesto la

restituzione della somma di Fr. 21'298.- erroneamente versata dal 1° ottobre

2019 al 31 ottobre 2022, corrispondente alla differenza fra gli AGI incassati e

gli assegni di diritto.

2.4. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha

ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato

può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007

del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio

2022, stato al 1° gennaio 2023):

– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un

eventuale mezzo

ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

– alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(anche andare a letto e alzarsi dal letto);

cambiare posizione;

– mangiare (portare il pasto a

letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentarsi

tramite sonda);

– igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la

doccia);

– espletare i bisogni corporali

(risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni

corporali in modo inusuale);

– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,

intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire,

al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 2023

CIGI).

2.5. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'art. 40

cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. Il diritto nasce se l'assicurato

ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza

notevoli interruzioni; rimane riservato l'art. 42bis cpv. 3.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per

stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso

di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido,

l'art. 37 cpv. 2 OAI definisce quando la

grande invalidità è di grado medio e l'art. 37 cpv. 3 LAI sancisce i

parametri per stabilire la grande invalidità di grado lieve.

Applicando queste norme al caso di specie, il 7 ottobre 2010 (doc.

2) l'Ufficio assicurazione invalidità ha accolto la richiesta per adulti per un

assegno per grandi invalidi AI che l'assicurata ha inoltrato il 27 luglio 2009

(doc. 1) e le ha concesso un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado

esiguo con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2008, per un importo di diritto allora

ammontante a Fr. 442.- al mese.

2.6. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS

prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il

diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui

tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato

fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza

interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di

cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno

per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi

invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al

20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34

cpv. 5.

L'art. 43bis cpv. 4 LAVS dispone che la persona grande

invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha

beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità

o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità

per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni

della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande

invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare,

per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1,

2 lett. a e b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della

grande invalidità.

In concreto, con il compimento dei 64 anni di età, e quindi con il

raggiungimento dell'età di pensionamento, in virtù dell'art. 43bis

cpv. 4 LAVS l'Ufficio AI ha concesso all'assicurata, con effetto dal 1° agosto

2011, un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado esiguo di Fr. 464.- al

mese. In altre parole, l'importo percepito prima dell'età di pensionamento non

è mutato. Al riguardo va ricordato che per un beneficiario di AGI dell'AVS di

grado lieve l'importo di diritto del 20% ammontava a Fr. 232.-, siccome calcolato

sulla rendita minima di vecchiaia (art. 43bis cpv. 3 LAVS) che

nel 2011 era di Fr. 1'160.- (Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli

adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG), mentre per

un beneficiario di AGI dell'AI andava stabilito sulla rendita massima di

Fr. 2'320.- e quindi è pari al doppio, ossia a Fr. 464.-.

All'assicurata è stato dunque correttamente applicato il principio

dei diritti acquisiti previsto dal predetto art. 43bis cpv. 4 LAVS,

ciò che le ha permesso di continuare a beneficiare di un importo superiore a

quanto le sarebbe invece dovuto spettare in qualità di beneficiaria di una

rendita di vecchiaia.

2.7. Per l'art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni

altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente

passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o

soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole

modificazione.

Secondo l'art. 66bis cpv. 2 OAVS, gli articoli 87–88bis

OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi

invalidi.

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante della grande invalidità, è

stato stabilito un termine al momento della fissazione dell'assegno per grandi

invalidi

(art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si

conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole

modifica della grande invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado di grande invalidità è cambiato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora l'assegno per grandi invalidi sia

stato negato perché non è stata riconosciuta una grande invalidità, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

L'art. 88 cpv. 3 OAI dispone che l'ufficio AI comunica il

risultato del riesame di assegni per grandi invalidi per gli assicurati

maggiorenni alla competente cassa di compensazione ed emana la relativa

decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l'assicurato ha

chiesto una modificazione.

Quanto agli effetti, l'aumento dell'assegno per grandi invalidi

avviene al più presto, per l'art. 88bis cpv. 1 OAI, a partire dal

mese in cui la domanda è stata inoltrata se è l'assicurato che ha chiesto la

revisione (lett. a), a partire dal mese in cui è stata prevista se la revisione

ha luogo d'ufficio (lett. b) e a partire dal momento in cui il vizio è stato

scoperto se viene constatato che la decisione dell'Ufficio AI, sfavorevole all'assicurato,

era manifestamente errata (lett. c).

La riduzione o la soppressione dell'assegno per grandi invalidi sono

regolati dall'art. 88bis cpv. 2 OAI.

Da quanto precede discende che sia la decisione del 2 giugno 2015

(doc. 7) con cui la Cassa di compensazione ha attribuito alla ricorrente un

assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio dal 1° novembre 2014, sia

la decisione del 7 ottobre 2022 (doc. A6) con cui la Cassa ha stabilito l'aumento

dell'AGI a grado elevato dell'AVS dal 1° settembre 2022, sono corrette per

quanto concerne la fissazione dell'inizio della modifica del diritto.

In effetti, considerato che è stata l'assicurata stessa il 3

dicembre 2014 (doc. 4) - ma nella comunicazione del 1° giugno 2015 (doc. 5)

dell'Ufficio AI alla Cassa di aumentare il grado AGI, risulta che la domanda è

del 26 novembre 2014 - e il 12 settembre 2022 (doc. 10) a chiedere la revisione

del diritto all'assegno per grandi invalidi lamentando un peggioramento delle

condizioni di salute, torna indubbiamente applicabile l'art. 88bis

cpv. 1 lett. a OAI.

2.8. In merito alla contestazione

sollevata dalla ricorrente secondo cui v'è una discrepanza fra l'inizio del

diritto a un assegno per grandi invalidi quando viene richiesto ed erogato la

prima volta e quando ne viene richiesta la modifica per un peggioramento, va

precisato che essa è data dalla legislazione stessa applicabile.

Infatti, giusta l'art. 42 cpv. 4 LAI in vigore fino

al 31 dicembre 2021, l'assegno per grandi invalidi era accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'art. 40

cpv. 1 LAVS o in cui raggiungeva l'età di pensionamento. L'inizio del diritto era

retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'art. 29 cpv. 1.

Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 (pubblicata in SVR 2012

IV Nr. 13), l'11 agosto 2011 il Tribunale federale si è pronunciato sull'inizio

del diritto all'assegno per grandi invalidi dopo l'entrata in

vigore della 5a revisione della LAI. In quella occasione, l'Alta

Corte ha stabilito che, contrariamente al rinvio dell'art.

42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non

è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita

(cfr. consid. 4 e 5).

L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI prevede che l'assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione.

Applicando quindi questo principio, l'assicurato ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi se ha avuto la necessità dell'aiuto

di terzi nelle attività quotidiane durante un anno senza interruzione;

non fanno invece stato i sei mesi previsti in ambito di assicurazione

invalidità malgrado l'esplicito rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI (STCA 32.2011.44 dell'8 maggio 2012, consid. 5).

Questa conclusione è stata poi concretizzata nel nuovo tenore del

citato art. 42 cpv. 4 2a frase LAI in essere dal 1° gennaio 2022, che recita:

"Il diritto nasce se l'assicurato ha

presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza

notevoli interruzioni".

Quanto agli effetti di una modifica dell'assegno per grandi

invalidi, è l'art. 88bis OAI che disciplina le conseguenze di un aumento (cpv.

1) o di una riduzione o soppressione (cpv. 2).

La circostanza che l'assicurata non fosse a conoscenza di questi

principi e che quindi abbia inoltrato la richiesta di modifica del grado della

grande invalidità in ritardo rispetto a quando è stato medicalmente accertato

il peggioramento, non può portare a una diversa conclusione da quella, conforme

alle norme legali, a cui è giunta l'amministrazione riguardo alla decorrenza

dell'aumento del grado dell'AGI che le ha accordato, dapprima da lieve a medio

nel 2015 e poi da medio a elevato nel 2022.

Da un lato, perché questa

informazione le era già stata data con le motivazioni allegate alla decisione

del 2 giugno 2015, laddove è espressamente indicato che "Lei ha diritto ad un assegno per grande invalido di

grado medio a decorrere dal 01.11.2014 (mese della richiesta di revisione)".

D'altro lato, perché dal fatto che il funzionario che ha

contattato telefonicamente non le avrebbe spiegato da quando sarebbe decorsa la

modifica, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio facendo valere la sua

buona fede. Gli estremi per riconoscere la buona fede non sono infatti manifestamente

dati ritenuto, come dalla stessa osservato, che non può essere comprovato che la

Cassa le ha fornito una informazione errata o che ha omesso di fornirle un'informazione.

Considerandi

Secondo la giurisprudenza, un'informazione sbagliata o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo affidamento sull'informazione

ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (e)

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

L'assenza di informazioni in

una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è previsto dalla legge o

quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione

da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a

certe condizioni, obbligare l'autorità a consentire ad una persona assicurata

un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio

della buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. La condizione c) deve perciò

essere riformulata: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto

dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non

doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V 472 consid. 5; STF 8C_320/

2010.

del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009, consid. 8.4 non

pubblicato in DTF 135 V 399).

2.9

Se la decorrenza dell'aumento del

diritto all'assegno per grandi invalidi così come stabilita dalla Cassa di

compensazione il 2 giugno 2015 e il 7 ottobre 2022 è corretta, diverso è invece

il discorso per quanto concerne l'importo mensile spettante alla beneficiaria.

Giova al riguardo evidenziare che il beneficio dei diritti

acquisiti sancito dall'art. 43bis cpv. 4 LAVS fa sì che se la

situazione in essere, già oggetto di questo vantaggio, viene modificata, il

ricalcolo del diritto deve avvenire secondo gli importi applicabili in quella

nuova situazione e fa decadere la situazione acquisita, non senza però dimenticare

che il nuovo importo non può essere comunque inferiore a quello percepito

precedentemente.

Per quanto concerne la revisione di un AGI in caso di diritti

acquisiti, il N. 9029 CGI (Circolare sulla grande invalidità edita dall'UFAS,

valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° maggio 2022) concerne l'ipotesi di

peggioramento della grande invalidità e prevede che se una persona percepisce

un AGI in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento

dell'età di pensionamento la grande invalidità peggiora, l'importo dell'AGI

riveduto non può essere più basso di quello percepito prima dell'età di

pensionamento.

Di seguito gli esempi ivi illustrati:

" Esempio

1.

Un assicurato che vive a casa percepisce, grazie alla garanzia dei

diritti acquisiti, un AGI per una grande invalidità di grado medio dell'AVS

pari all'importo intero del precedente AGI per una grande invalidità di grado

medio dell'AI (all'1.1.2022: 1 195 fr. al mese, vale a dire il 50 % della rendita

di vecchiaia massima). In seguito al peggioramento del suo stato di salute,

egli non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere qualsiasi atto

ordinario della vita e deve inoltre essere sorvegliato costantemente.

Ciononostante, continua a vivere a casa. Trascorso un periodo di tre mesi, l'AGI

viene aumentato al livello dell'AGI per una grande invalidità di grado elevato.

A questo punto l'assicurato non riceve un AGI secondo l'importo ordinario dell'AVS

(all'1.1.2022: 956 fr. al mese, vale a dire l'80 % della rendita di vecchiaia

minima), in quanto tale importo è più basso dell'importo dell'AGI per una

grande invalidità di grado medio percepito prima del raggiungimento dell'età di

pensionamento. Grazie alla garanzia dei dritti acquisiti, egli continua invece

ad avere diritto a un AGI d'importo uguale a quello percepito fino ad allora

(all'1.1.2022: 1 195 fr. al mese).

Esempio 2

Un'assicurata che vive a casa percepisce, grazie alla garanzia dei

diritti acquisiti, un AGI per una grande invalidità di grado lieve dell'AVS

pari all'importo intero del precedente AGI per una grande invalidità di grado

lieve dell'AI (all'1.1.2022: 478 fr. al mese, vale a dire il 20 % della rendita

di vecchiaia massima). In seguito al peggioramento del suo stato di

salute, non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere quattro atti

ordinari della vita. Trascorso un periodo di tre mesi, l'AGI viene aumentato al

livello dell'AGI per una grande invalidità di grado medio. Sebbene continui a

non vivere in un istituto, l'assicurata riceve ora un AGI secondo l'importo

ordinario dell'AVS (all'1.1.2022: 598 fr. al mese, vale a dire il 50 % della

rendita di vecchiaia minima), in quanto tale importo è più elevato dell'importo

percepito precedentemente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento

AVS".

In concreto, il 12 ottobre 2022 (doc. 17) un funzionario dell'Ufficio

AI si è accorto che il 2 giugno 2015 è stato erroneamente concesso all'assicurata

un assegno per grande invalido di grado medio con importo AI anziché con importo

AVS malgrado fosse in età AVS.

In effetti, il peggioramento delle condizioni di salute della

ricorrente accertato nel 2015 ha comportato l'aumento del grado della grande

invalidità da esiguo a medio. Tuttavia, essendo avvenuto quando l'assicurata era

già passata all'età AVS, questa modifica doveva portare all'attribuzione di un

AGI medio dell'AVS con importo AVS (Fr. 585.-) e non a un AGI medio dell'AVS

con importo AI (Fr. 1'170.-). Ciò, tenuto conto che il nuovo importo di diritto

è comunque almeno uguale alla prestazione ricevuta fino a quando è venuto meno

l'assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (Fr. 464.-), ovvero con la

fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 42 cpv. 4 LAI) e

v'è stata la trasformazione in AGI di grado lieve dell'AVS, ma con importo AI

stante i diritti acquisiti (art. 43bis cpv. 4 LAVS).

Lo stesso errore è stato commesso dalla Cassa quando, il 7 ottobre

2022, ha aumentato il grado della grande invalidità e ha attribuito

all'assicurata un AGI di grado elevato dell'AVS, ma con importo AI (Fr.

1'912.-) anziché con importo ordinario AVS (Fr. 956.-), ossia calcolato

sull'80% della rendita minima (Fr. 1'195.-) invece che della rendita massima

AVS (Fr. 2'390.-).

La Cassa cantonale di compensazione ha dunque proceduto

correttamente emanando la decisione di restituzione con cui ha rivisto la

situazione dell'assicurata e ricalcolato gli AGI di diritto.

2.10

Occorre ora verificare la questione

della prescrizione della restituzione degli assegni per grandi invalidi

percepiti in eccesso dall'assicurata che, in un primo momento, il 13 ottobre

2022, l'amministrazione ha ritenuto essere di cinque anni e poi, sempre

fondandosi sull'art. 25 cpv. 2 LPGA, con la nuova decisione del 22 ottobre 2022

che annullava e sostituiva, per l'appunto, quella del 13 proprio per questo

motivo, di tre anni.

La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di tre

anni (un anno fino al 31 dicembre 2020). A questo proposito la nostra Massima

istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS),

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124

V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz

über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né

sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Nella STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del

testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è

rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso

1.

della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una eventuale

violazione del principio inquisitorio, il termine (allora) annuo di perenzione

di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la pretesa di restituzione non può

cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e

versate (cfr. consid. 4.2).

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale

federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un

anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria

e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono

adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle

prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità accertata

giudizialmente di ulteriori accertamenti, il termine di perenzione relativo di

un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza

degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che

pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e

nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una

volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere

successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta

(cfr. consid. 4.2).

Come rammentato dal Tribunale federale con sentenza 8C_405/2020

del 3 febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; STF 9C_231/2018

del 3 settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF

9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo (ora di tre anni) di

perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,

usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la

restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò

si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel

caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V

14.

consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano

supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi

disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve

procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di

farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui

sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse

fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente da essa.

Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in

questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a

decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per

procedere a degli accertamenti supplementari.

Per stabilire in quale momento l'amministrazione deve essere a

conoscenza dell'esistenza e dell'entità della richiesta di restituzione sono

sempre determinanti le circostanze del singolo caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid.

2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, consid. 3.2).

Il termine annuo (dal 1° gennaio 2021 di tre anni) di perenzione

comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge

direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; STF 8C_799/2017dell'11 marzo

2019, consid. 5.4; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/

2012.

del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1

non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se

per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012,

consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame

del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità

amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra

definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i

termini (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag.

558).

Nel caso in cui il pagamento indebito delle prestazioni si fondi

su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione), il termine relativo di un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) di

perenzione non decorre dal momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto

sbagliato, ma è necessaria una "seconda causa". Secondo costante

giurisprudenza, il termine relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal

quale l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in

occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza

di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi

conto dell'errore commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile

(DTF 146 V 217 consid. 2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/ 2018 del 3 settembre 2018, consid.

4.2; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid.

2.2; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si

facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data

del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per

l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per

colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1

in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/ 2018

del 3 settembre 2018, consid. 4.2).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono

coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una

di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore

ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la

decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità

amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma

soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il

fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Anche nella sentenza pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3, al

considerando 3.1 il Tribunale federale ha ribadito che nel caso in cui

l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di

perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere:

occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto

rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che

ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava chiaramente

che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli atti

avrebbe certamente permesso di constatarlo.

Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (= SVR

2022.

AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la

giurisprudenza attuale, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a

torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda

causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un anno (cfr.

consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il termine relativo di perenzione di

un anno (ora di tre) cominci a decorrere immediatamente al momento in cui si

può ragionevolmente attendersi la sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se la

natura infondata del versamento della prestazione risulta chiaramente dagli

atti, il termine di un anno inizia in ogni caso a decorrere immediatamente,

senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito (cfr. consid.

5.2.2).

Se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata

su un errore dell'amministrazione, il termine relativo di perenzione non

inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con

la cosiddetta "seconda causa". D'altra parte, se l'illegalità della

concessione della prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non

vi è più alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di

restituzione, il termine comincia a decorrere già al momento in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che

si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa.

Nel caso analizzato dal Tribunale federale, il termine decorreva

dal momento in cui l'autorità che erogava le prestazioni avrebbe dovuto

conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso

dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento

determinante era quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del

beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli atti della Cassa di

compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla

rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso l'Alta Corte,

non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid. 6).

Il termine relativo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi

cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di

compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di

restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente

esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione

possano cominciare a prescriversi prima della scoperta di fatti nuovi

all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe

considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che

la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL

Nr. 14).

2.11

Quando ha emesso, il 13 ottobre

2022, la decisione di restituzione degli assegni per grandi invalidi

indebitamente percepiti dall'assicurata portante sul periodo dal 1° ottobre 2017

al 31 ottobre 2022, la Cassa di compensazione si è inizialmente basata sul

termine assoluto di perenzione di cinque anni previsto dall'art. 25 cpv. 2

LPGA.

Tuttavia, accorgendosi, poco dopo (doc. 23), che l'Ufficio AI

(doc. 23), facendo uso dell'attenzione che ragionevolmente si poteva esigere

dallo stesso, già in occasione dell'emanazione della decisione del 2 giugno

2015.

poteva scoprire l'errore nella determinazione dell'importo dell'AGI di

grado medio dell'AVS - che era troppo elevato corrispondendo al 50% della

rendita massima AVS (Fr. 1'170.-) in luogo della rendita minima -,

non occorreva che vi fosse una "seconda causa" (DTF 148 V 217 consid.

5.

e consid. 6.2 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1). Pertanto,

la Cassa ha ritenuto che il termine relativo di prescrizione di tre anni di cui

all'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA era iniziato a decorrere da quel momento e,

quindi, la domanda di restituzione emessa il 13 ottobre 2022 era tardiva (DTF

148.

V 217 consid. 6.2; SVR 2022 EL Nr. 6; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013,

consid. 6.5).

2.12

A quanto esposto fanno eccezione le

prestazioni versate nei tre anni che hanno preceduto l'emanazione della

decisione di restituzione, e più precisamente quelle per i mesi da ottobre 2019

ad ottobre 2022. Il termine di perenzione non poteva infatti cominciare a

decorrere prima del versamento effettivo delle prestazioni (DTF 139 V 6,

consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno

2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).

Questa conclusione è ben spiegata dalla STF 9C_363/2010 dell'8

novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):

" 2.1 Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent

être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution

s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance

du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2

première phrase).

Si, au moment où l'institution d'assurance a eu

connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une

année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut

commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en

restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à

péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été

versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n°40 ad art. 25

LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015 de la Commission fédérale de

recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1; arrêt

9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37 s.).

(…)

3.2

C'est en vain que la recourante allègue que

la créance en restitution de l'intimé était atteinte de péremption dans sa

totalité et en déduit qu'elle est juridiquement inexistante. En effet,

s'agissant en l'espèce des versements de rentes effectués pendant les derniers

douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008 réduisant leurs

montants, les versements effectifs sont intervenus mensuellement et la créance

en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas sujette à

péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'avait pas encore été

versée. Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de

rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui

concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à

la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra,

consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction

cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté

par la recourante. Le recours est mal fondé.".

Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la decorrenza del termine di

perenzione non è mai stata fatta risalire a un momento anteriore al pagamento

delle prestazioni indebite. Al più presto, decorre con il primo pagamento. In

effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente

versata non può perimere finché la prestazione non è stata versata (DTF 122 V

270.

consid. 5; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).

È perciò corretto che la Cassa di compensazione, siccome il suo

diritto era perento, non poteva richiedere il rimborso dei cinque anni

precedenti l'emanazione della decisione di restituzione (termine assoluto), ma

unicamente delle prestazioni versate per i tre anni precedenti la decisione del

24.

ottobre 2022.

Da quanto precede discende che la decisione di restituzione del 24

ottobre 2022, che si riferisce alle prestazioni indebitamente versate dal 1°

ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, va perciò tutelata e la ricorrente è tenuta a

restituire l'importo di Fr. 21'298.-.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

2.13

Per quanto concerne la

domanda di condono formulata dalla ricorrente, la quale ha invocato la propria

buona fede e l'onere gravoso vista la situazione economica, va rilevato che per

l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA la restituzione non deve essere chiesta se

l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009). Il Tribunale federale ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul

condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può

rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente

adempiute (STF 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile

2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/ 2007

del 28 giugno 2007).

In concreto la Cassa ha sì deciso sull'obbligo di restituzione,

qui confermato, ma non si è compiutamente pronunciata sull'istanza di condono,

limitandosi, in via del tutto eccezionale, ad anticipare già l'analisi di una

delle due condizioni cumulative necessarie, la buona fede, ritenendola data.

Essa non ha però esaminato anche la seconda condizione, l'onere gravoso.

Non essendo quindi in presenza di una decisione

formale sul condono giusta l'art. 49 LPGA, rispettivamente di una decisione su opposizione,

la sola impugnabile, secondo l'art. 56 LPGA, davanti al TCA, non è ora possibile

pronunciarsi in questa sede. È solo quando il giudizio sulla restituzione di

Fr. 21'298.- diverrà definitivo che la ricorrente potrà domandare nuovamente

alla Cassa di compensazione il condono di questa somma.

2.14

Sulla scorta di quanto

esposto il ricorso, come indicato, è respinto.

Avendo per oggetto la richiesta di assegni

per grandi invalidi, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti