30.2023.4
Assicurata chiede il rinvio della rendita di vecchiaia. Cassa di compensazione versa la rendita dopo un anno e 2 mesi. Assicurata voleva rinviare solo di un anno. Esame delle norme applicabili. No formalismo eccessivo e arbitrio. Sì buona fede
15 maggio 2023Italiano36 min
all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2023.4
cs
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1957, ha
lavorato da ultimo presso l’__________ __________ di __________ fino al 31
maggio 2022.
1.2. Il 12 gennaio 2022 RI 1 ha
trasmesso alla CO 1 (in seguito: CO 1) una richiesta di rendita di vecchiaia,
indicando la data di cessazione dell’attività lavorativa (doc. 2).
1.3. Con scritto del 27 gennaio 2022 la
Cassa si è rivolta alla propria assicurata affermando di aver ricevuto la
domanda ed aggiungendo che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo
giugno 2022. Riceverà una decisione nel corso del mese precedente
l’apertura del suo diritto alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3).
1.4. Il 31 marzo 2022 la Cassa ha
ritornato il formulario della domanda di rendita di vecchiaia ad RI 1 con la
richiesta di “completare il punto 8.2”, dove figura il quesito relativo
all’intenzione di rinviare o meno il versamento della prestazione (doc. 5).
1.5. Il 14 aprile 2022 alla Cassa è
pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata
intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).
1.6. In data 4 maggio 2022 CO 1 ha
scritto all’assicurata affermando:
" (…)
Abbiamo ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e
la ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.
Può prorogare di un anno almeno e di cinque
anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge
sull’AVS).
Non appena desidera ottenere il versamento
della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca
della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4
settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è
espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire
dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla
richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.
La informiamo che a partire dal 1mo giugno
2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF
2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)
1.7. Il 5 luglio 2022 RI 1 ha scritto
alla Cassa un’e-mail del seguente tenore:
" (…) come
discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della
rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del
documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al
31.05.2022 e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che
ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)
1.8. Con decisione del 17 agosto 2022
(doc. 11), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 (doc.
13), la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 la rendita AVS a partire dal 1° agosto
2022. L’amministrazione ha affermato:
" (…) Nella
<< Richiesta di una rendita di vecchiaia >>, il punto 8.2 <<
Intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia >> non era
completato.
Il fatto che al punto 9.1 << I suoi
datori di lavoro >> la Signora abbia notato che ha lavorato presso l’__________
__________ di __________ fino al 31.05.2022, non vuole dire che ha deciso di
prorogare la prestazione.
In data del 31 marzo 2022, abbiamo
ritornato la richiesta all’assicurata, chiedendole di completare il punto 8.2.
Il 4 maggio 2022, la Signora RI 1 ha
ricevuto una corrispondenza nella quale l’abbiamo informata dell’importo della
rendita AVS, senza supplemento, e che non appena desiderava ottenere il
versamento della sua rendita AVS, doveva informarci per mezzo del formulario
<<Revoca della proroga di pagamento>>.
Era ben stipulato, nella nostra
corrispondenza, che questo formulario doveva esserci inviato almeno 4 settimane
prima del versamento richiesto.
Al momento in cui l’assicurata ha ricevuto
la nostra lettera che spiegava tutto in italiano e ha constatato che, a quanto
pare, il modulo in annesso era di lingua tedesca, poteva prendere direttamente
contatto con la nostra cassa.
Il 17 agosto 2022, la Signora RI 1 ci ha
ritornato il modulo << Revoca del rinvio della rendita di vecchiaia
>> precisando il versamento dalla sua prestazione dal 1mo
giugno 2022.” (doc. 13)
1.9. RI 1, rappresentata dall’avv. __________,
dello studio legale avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento della
rendita AVS per i mesi di giugno e luglio 2022 per un totale di fr. 4'546 (doc.
I). Ella chiede inoltre la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 3'000 di
ripetibili.
L’insorgente rileva di aver
lavorato gli ultimi 20 anni presso l’__________ __________ di __________ e,
raggiunta l’età del pensionamento, di aver deciso di lavorare un ulteriore anno
e posticipare il versamento della rendita di vecchiaia al 1° giugno 2022.
Dopo aver riassunto la
fattispecie, la ricorrente rammenta che nel mese di maggio 2022 ha ricevuto un
formulario per la revoca del rinvio della rendita in lingua tedesca, che lei
non conosce, e di essere stata convinta che si trattasse del medesimo
formulario già compilato in gennaio 2022 e completato nel corso del mese di
aprile 2022. Dopo alcune settimane ha contattato la Cassa per ottenere il
formulario in italiano ed il 5 luglio 2022 lo ha trasmesso all’amministrazione.
L’insorgente chiede
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata poiché le motivazioni
su cui poggia costituirebbero un formalismo eccessivo visto che la Cassa
applica rigorosamente l’art. 55quater cpv. 3 OAVS che stabilisce il
pagamento della rendita il mese seguente la revoca del rinvio, effettuata
tramite modulo ufficiale, ad esclusione di ogni pagamento retroattivo delle
rendite.
L’assicurata rammenta che il
primo pilastro occupa una posizione essenziale nel sistema di sicurezza sociale
poiché garantisce il minimo esistenziale a tutte le persone che non sono più
attive professionalmente. La rendita di vecchiaia garantisce l’indipendenza
finanziaria ed il suo pagamento è obbligatorio se i criteri definiti dalla
legislazione in vigore sono adempiuti.
In concreto le viene rimproverato
di non aver trasmesso tempestivamente il formulario di revoca per ottenere il
versamento della prestazione già dal 1° giugno 2022. Tuttavia ella era convinta
che il formulario ricevuto in maggio in lingua tedesca era uguale a quello già
compilato in precedenza, essendo simili all’apparenza e nel contenuto, e dunque
non ha immediatamente reagito.
Del resto già in precedenza aveva
indicato di voler posticipare la rendita al 1° giugno 2022 e la Cassa il 27
gennaio 2022 aveva confermato che il diritto avrebbe avuto inizio quel giorno.
In buona fede aveva così ritenuto che l’invio del formulario non fosse
necessario e trovandosi in un periodo stressante della sua vita professionale
si è concentrata sulle sue incombenze professionali nella convinzione di aver
già adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi.
Secondo l’insorgente la lettera
del 4 maggio 2022 della Cassa non è così chiara ed avendo già indicato di voler
rinviare la rendita, riteneva non più necessario effettuare ulteriori
comunicazioni. Inoltre nello scritto figura che il modulo avrebbe dovuto essere
compilato e spedito almeno 4 settimane prima del versamento richiesto. Ora,
anche se l’interessata avesse reagito immediatamente, telefonando o scrivendo
per chiedere l’invio del formulario in italiano, il termine di 4 settimane non
avrebbe mai potuto essere ossequiato in tempo per potersi vedere erogata la
rendita dal 1° giugno 2022. Ella avrebbe in ogni caso perso un mese di rendita.
Il termine di 4 settimane è inoltre solo indicativo giacché il formulario di
rinvio è poi stato ricevuto il 5 luglio 2022 dalla Cassa e la rendita è stata
versata dal 1° agosto 2022.
Per la ricorrente la necessità di
ossequiare il termine di rinvio del formulario di revoca non tutela alcun
interesse degno di protezione, come la parità di trattamento o un interesse
pubblico preponderante e costituisce un formalismo eccessivo. Il diritto a
ricevere la rendita a copertura del proprio fabbisogno minimo deve essere
considerato di assoluta priorità rispetto alle esigenze burocratiche della
Cassa. Non vi sono inoltre motivi che giustifichino il rifiuto del pagamento
retroattivo della rendita.
Secondo la ricorrente la
decisione su opposizione impugnata va inoltre annullata in quanto arbitraria.
L’art. 55quater cpv. 3 OAVS prevede l’obbligo di effettuare la
revoca mediante il modulo ufficiale. Tale disposto è tuttavia entrato in vigore
solo il 1° gennaio 2023. In precedenza l’ordinanza esigeva unicamente la forma
scritta. La Cassa non poteva pertanto subordinare l’obbligatorietà dell’invio
del formulario di revoca per il pagamento della rendita AVS. Poiché
l’interessata aveva comunicato per iscritto mediante il formulario di cui al
doc. C (recte: D) la richiesta di rinvio della rendita per un periodo limitato
di un anno ed avendo la Cassa confermato il rinvio in data 27 gennaio 2022,
l’obbligo di comunicazione è stato ossequiato. Del resto la Cassa si occupa
anche “del salario coordinato LPP della” ricorrente e “quest’ultimo,
è stato erogato la prima volta il 1. Giugno 2022. Per l’assicurata ciò rendeva
inutile la compilazione di un ulteriore formulario”. Anche la sanzione,
ossia la negazione della concessione della rendita per i mesi di giugno e
luglio 2022 appare eccessivamente severa poiché ella vive solo di AVS e LPP.
Infine la ricorrente invoca
l’art. 27 LPGA e sostiene che la Cassa avrebbe dovuto avvertire l’assicurata
circa le conseguenze del mancato invio del formulario di revoca, poiché dalla
lettera del 27 gennaio 2022 risultava chiaramente che la Cassa avesse
predisposto l’avvio del pagamento della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più
che la comunicazione del 4 maggio 2022, intempestiva, era poco chiara, avendo
trasmesso un formulario in lingua tedesca, incomprensibile e simile a quello
già inviato in precedenza. Avendo già comunicato per iscritto il rinvio, non
riteneva necessario ritrasmettere il medesimo formulario.
1.10. Con risposta del 17 marzo 2023 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.11. In data 31 marzo 2023 la ricorrente
ha prodotto una replica, rilevando di non avere alcuna prova ulteriore da
offrire e di rimettersi alla documentazione annessa al ricorso (doc. V). Nel
merito l’insorgente ribadisce il contenuto dell’impugnativa.
1.12. Il 20 aprile 2023 la Cassa ha prodotto
ulteriori osservazioni, affermando di non aver applicato l’art. 55quater
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (doc. VII). L’insorgente si è nuovamente
espressa il 25 aprile 2023, trasmettendo la nota d’onorario da tassare di fr.
5'624.30 (doc. IX). Con scritto del 5 maggio 2023 la Cassa ha comunicato di non
avere ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in
Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa
nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a
determinate condizioni.
Per l'art. 3 cpv.
1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono
Fatti
i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di
vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art.
18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a
LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte
del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
2.2. La LAVS dà la possibilità di rinviare
(art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie
all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la
retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances
sociales” in: SJ 2016 II p. 95-124).
L'art. 39 LAVS
regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:
"
1 Le persone aventi diritto a una rendita di
vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,
l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante
tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.
Considerandi
2.
La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per
superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della
prestazione non ricevuta.
3.
Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme,
le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura.
Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."
Gli art. 55bis-55quater
OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57
OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza
9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
L'art. 55ter OAVS
stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da
1.
a 5) di rinvio e l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui
tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:
" 1
Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il
raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1
LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio
del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu
presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le
disposizioni generali vigenti.
2.
La revoca va fatta per iscritto.
3.
Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese
seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
4.
Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta
la revoca del rinvio."
Il 1° gennaio 2023 è entrata in
vigore una modifica dei cpv. 1 e 2 dell’art. 55quater OAVS, che ora
hanno il seguente tenore:
"
1.
Il periodo di rinvio comincia il primo giorno
del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo
l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite
il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se,
durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di
vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
2.
La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale."
Con sentenza 9C_531/2020 del 17
dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che
il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase
OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è
conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).
Circa la prova della tempestività
della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.
Il calcolo
anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la
riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a
LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59
OAVS).
Quanto all'esercizio
del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o
all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa
di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di
richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente
e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i
figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che
possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Per l’art. 67 cpv. 1bis
OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere
il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non
può essere richiesto retroattivamente.
Una volta l'anno
almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,
richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le
condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).
Va ancora rilevato che secondo il
marginale 6307 delle direttive sulle rendite (DR), nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2015, il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al
rinvio tramite il modulo <<Richiesta di una rendita di vecchiaia>>
(318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della cifra 8.2 sul
rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario
rinunci al rinvio.
Per il marginale 6308 DR il
rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.
2.3
In concreto, l’insorgente, nata il __________
1957, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2021, ossia dal mese
successivo al compimento dei 64 anni (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS), con possibilità
di chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio del godimento della rendita
entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater
cpv. 1 OAVS), per un lasso di tempo massimo di 5 anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).
Nel caso di specie la ricorrente il
12.
gennaio 2022 ha inoltrato alla Cassa convenuta la richiesta di una rendita
di vecchiaia (doc. D), indicando di lavorare presso l’__________ __________ di __________
dal 16 settembre 2002 fino al 31 maggio 2022, di non voler anticipare il
versamento della rendita di vecchiaia (punto 8.1) e lasciando senza risposta la
domanda circa l’intenzione di rinviare o meno il versamento della rendita di
vecchiaia (punto 8.2).
Il 27 gennaio 2022 la Cassa si è
rivolta alla ricorrente affermando di aver ricevuto la domanda ed aggiungendo
che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022.
Riceverà una decisione nel corso del mese precedente l’apertura del suo diritto
alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3 ed E).
Il 31 marzo 2022 la Cassa ha
ritornato il formulario per la domanda della rendita di vecchiaia
all’assicurata con la richiesta di “completare il punto 8.2”, dove
figura il quesito relativo all’intenzione di rinviare o meno il versamento
della prestazione (doc. 5).
Il 14 aprile 2022 alla Cassa è
pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata
intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).
In data 4 maggio 2022 CO 1 ha
scritto all’assicurata affermando:
" (…) Abbiamo
ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e la
ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.
Può prorogare di un anno almeno e di cinque
anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge
sull’AVS).
Non appena desidera ottenere il versamento
della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca
della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4
settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è
espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire
dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla
richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.
La informiamo che a partire dal 1mo giugno
2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF
2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)
L’allegato formulario di revoca
della proroga del pagamento, secondo quanto asserito dall’insorgente, era in
lingua tedesca (cfr. doc. I).
Il 5 luglio 2022 l’assicurata ha
scritto alla Cassa un’email del seguente tenore:
" (…) come
discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della
rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del
documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al
31.05.2022
e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che
ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)
La Cassa di compensazione ha stabilito
l’inizio del diritto alla rendita rinviata con effetto dal 1° agosto 2022.
2.4
Dalle tavole processuali emerge
innanzitutto che l’insorgente nel formulario di richiesta di rendita del 12
gennaio 2022 (doc. D) non aveva risposto alla domanda di sapere se ella
intendeva rinviare il versamento della prestazione (punto 8.2) e la Cassa, il
31.
marzo 2022 (doc. 5), le ha chiesto di completare il modulo. L’interessata ha
dato seguito alla richiesta nel mese di aprile 2022, compilando il punto 8.2
con l’indicazione di essere intenzionata a rinviare il versamento della rendita
(doc. 6).
Resa attenta, con scritto del 4
maggio 2022, della necessità di informare la Cassa circa la data esatta di
inizio del versamento della prestazione, con almeno 4 settimane di anticipo, la
ricorrente ha risposto il 5 luglio 2022, indicando che il suo diritto alla
prestazione avrebbe dovuto nascere il 1° giugno 2022, con il termine del
rapporto di lavoro (doc. 9).
Di principio, tuttavia, secondo
l’art. 55quater cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2022, ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1 – 3.2.2),
la revoca del rinvio va fatta per iscritto e per l’art. 55quater cpv.
3.
OAVS quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese
seguente ed è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
Agli atti non figura una
comunicazione scritta da parte della ricorrente circa una richiesta di
versamento della rendita dal 1° giugno 2022 antecedente all’email del 5 luglio
2022.
Nel formulario di richiesta della rendita inizialmente non era stata
indicata l’intenzione di rinviare la rendita ma figurava che il rapporto di
lavoro sarebbe terminato il 31 maggio 2022 (doc. D).
In seguito, nel mese di aprile
2022, l’interessata ha indicato di voler rinviare il versamento della rendita
senza precisare una data in relazione con il versamento della prestazione (doc.
6, punto 8.2).
Accertato che non vi è stata una
comunicazione scritta in merito alla revoca del rinvio, va esaminato se da
parte della Cassa vi è stato un formalismo eccessivo nell’applicazione della
norma, rispettivamente se la decisione su opposizione è arbitraria.
2.5
Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di
giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è
ravvisabile quando l'applicazione rigorosa delle norme di procedura non è
giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé
stante, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o
impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF 2C_1047/2022 dell’11 aprile 2023,
consid. 6.1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016
del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010
consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
L'eccesso
di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal
diritto sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c.
2.4.2., STF 6B_901/2016). In linea di principio, il solo fatto di applicare
rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF
142.
IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella
sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione
severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità
di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona
amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021
del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; STF 4A_207/2019 del 17 agosto
2020.
consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre
2018.
consid. 6.2).
L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., è ravvisabile quando la decisione impugnata
risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio
giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di
equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e
non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice
fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe
addirittura preferibile (STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 con rinvio alla DTF
147.
I 241 consid. 6.2.1 e alla DTF 144 I 113 consid. 7.1 e rinvio).
2.6
Nel
caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto
del formalismo eccessivo né del divieto dell’arbitrio.
La
Cassa ha applicato le norme dell’OAVS che prevedono il versamento della rendita
di vecchiaia di cui è stato chiesto il rinvio a partire dal mese seguente la
revoca del rinvio ed il divieto, in tal caso, dell’erogazione della prestazione
a titolo retroattivo (art. 55quater cpv. 3 OAVS).
Accertato
che la ricorrente ha chiesto per iscritto per la prima volta la revoca del
rinvio della rendita il 5 luglio 2022 (cfr. consid. 2.4), e senza che occorra
esaminare oltre la questione della necessità di dover far capo al modulo
ufficiale, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio solo dal 1° gennaio 2023
(cfr. art. 55quater cpv. 1 e 2 OAVS), l’amministrazione si è
limitata ad applicare una norma che vale per tutti gli assicurati ed è
giustificata da ragioni di parità di trattamento, dall'interesse pubblico alla legalità e dalla sicurezza del
diritto.
Ben si
comprende infatti che le esigenze di sicurezza del diritto impongono la
fissazione di termini che permettono di garantire una parità di trattamento
nell’applicazione della legge a coloro che chiedono il rinvio dell’erogazione
della loro prestazione (cfr. a questo proposito la STF H 160/03 del 27 dicembre
2004, consid. 6.2). L’inizio del versamento della rendita retroattiva deve
infatti essere comunicata anticipatamente alfine di permettere
all’amministrazione di calcolare in maniera corretta l’aumento attuariale della
prestazione e la persona assicurata non può, retroattivamente, scegliere
liberamente l’inizio del versamento della rendita. La revoca del rinvio, dopo
un anno dal compimento dell’età di pensionamento, è possibile solo per il
futuro.
La
fattispecie, contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente, non è
assimilabile al versamento retroattivo delle rendite ordinarie dell’AVS e
dell’AI, che del resto soggiacciono anch’esse a termini entro i quali occorre
inoltrare la richiesta, pena la perenzione, perlomeno parziale, della
prestazione (cfr. art. 24 LPGA e art. 29 LAI).
Né può
essere d’aiuto all’interessata la circostanza secondo cui sarebbe stata privata
dal suo fabbisogno minimo. L’assenza di entrate non è infatti un motivo
previsto dalla legge o dall’ordinanza per derogare al regime di richiesta di
versamento di una rendita rinviata.
2.7
Resta da
esaminare se la ricorrente può far valere la sua buona fede alla luce del
contenuto degli scritti del 27 gennaio 2022 e del 4 maggio 2022 della Cassa
(cfr. su questo aspetto la STF 9C_549/2022 del 12 aprile 2023, consid. 6.3, con
rinvio alla DTF 143 V 341, consid. 5.2.1).
Ella sostiene che
l’amministrazione avrebbe dovuto avvertirla circa le conseguenze del mancato
invio del formulario di revoca, poiché dalla lettera del 27 gennaio 2022
risultava chiaramente che la Cassa avesse predisposto l’avvio del pagamento
della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più che la comunicazione del 4 maggio
2022, intempestiva, era poco chiara, avendo allegato un formulario in lingua
tedesca, idioma a lei sconosciuto, e simile a quello inviato in precedenza.
Avendo, secondo lei, già comunicato per iscritto il rinvio, non riteneva
necessario ritrasmettere il medesimo formulario.
2.8
Il diritto alla
protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino
di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di scostarsi dal principio
della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre
2020.
consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019
N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015
del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.
3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio
2005.
consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02
del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata).
Va ancora rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3.
Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E.
Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA
prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002
pag. 194).
Per quanto attiene al diritto
alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni
assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente,
consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni in una
situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o
quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto la Cassa)
a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto
pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost.
fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
Su questo aspetto cfr. anche la
STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, relativa al diritto d’opzione in favore
dell’assicurazione del proprio Paese di residenza in ambito LAMal, dove il TF
ha affermato:
" (…)
6.2
È vero che il
diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro 3 mesi dalla partenza
per l'estero (cfr. DTF
136.
V 295 consid.
2.3.3
pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti
concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la
giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato
impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di
informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la
possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF
136.
V 295 consid.
5.8
- 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha
ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione
di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non
figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli
assicurati della loro possibilità di potere optare per un’assicurazione di un
paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata data
dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo il
"tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il
diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità competente del
suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella
fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo
d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b OAMal.
L'indicazione contenuta nel formulario è fuorviante. L'assicurata ha apposto
una croce alla domanda "desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi
nel mio nuovo paese di origine". La sua volontà di optare per le
assicurazioni sociali italiane era quindi data. Non è chiaro invece se doveva
ancora rivolgersi a un'autorità competente né quale essa fosse. Non è stata
data alcuna spiegazione in merito alla natura né alle modalità di esercizio del
diritto di opzione. La cassa malati ha inoltre informato la Cassa cantonale di
compensazione della disdetta dell'assicurata per il motivo che era partita
all'estero. La lettera del 4 aprile 2011 indica come "Motivo delle
dimissioni, adesione alla Cassa Malati: Estero". Questa annotazione lascia
intendere che l'interessata non intendeva proseguire l'assicurazione svizzera.
In ogni caso, di fronte a una tale imprecisione, l'opponente avrebbe dovuto
interpellare l'assicurata e, dopo averle spiegato il tenore del suo diritto di
opzione, chiedere se voleva esercitarlo oppure no.”
2.9
In concreto, secondo questo
Tribunale, le condizioni affinché alla ricorrente sia riconosciuta la propria
buona fede, sono adempiute.
È
vero che di principio occorre notificare per iscritto la revoca del rinvio
della rendita (cfr. anche consid. 2.4. e art. 55quater cpv. 2 OAVS),
tuttavia nel caso in esame già con la lettera del 27 gennaio 2022 la Cassa
aveva confermato che “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo
giugno 2022” (doc. E). Una revoca del rinvio della prestazione non è
pertanto necessaria.
L’assicurata,
ricevuto lo scritto 27 gennaio 2022, poteva ritenere che l’amministrazione
aveva ben compreso la sua volontà di posticipare il diritto alla rendita a
partire dal 1° giugno 2022 e poteva partire dal presupposto che
l’amministrazione, al corrente della cessazione dell’attività lucrativa con
effetto dal 31 maggio 2022, poiché figurante nel formulario di richiesta della
rendita di vecchiaia, aveva recepito correttamente la sua volontà di
posticipare di un solo anno l’inizio del diritto alla rendita (cfr. anche STF
9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2).
La
Cassa, intervenuta in una situazione concreta, agendo nei limiti della propria
competenza, senza che vi sia stata una modifica del quadro giuridico tra lo
scritto del 27 gennaio 2022 ed il 1° giugno 2022, ha indotto la ricorrente a
ritenere di aver agito correttamente.
La
lettera del 4 maggio 2022 non modifica la situazione.
La
ricorrente aveva già pianificato la cessazione della sua attività con il 31
maggio 2022 e non avrebbe potuto ritirare le proprie dimissioni dopo aver
ricevuto quest’ultimo scritto poiché era già stato assunto un sostituto di cui
lei stessa si era occupata nel corso del mese di maggio. Né avrebbe potuto far
capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avendo già
compiuto l’età del pensionamento. Se non avesse avuto diritto alla rendita, l’insorgente
sarebbe rimasta per due mesi priva di qualsiasi entrata. Ciò che,
manifestamente, non era la sua volontà.
Inoltre,
nello scritto del 4 maggio 2022, trasmessole solo poco tempo prima
dell’auspicato inizio del rinvio del pensionamento, non figura che non avrebbe
avuto “diritto” alla rendita con effetto dal 1° giugno 2022, ma
unicamente che avrebbe dovuto avvisare l’amministrazione 4 settimane prima del
“versamento” della prestazione (doc. 7: “non appena desidera ottenere
il versamento della sua rendita AVS, voglia informarci […]” e se “la
data del versamento non è espressamente indicata, la suddetta rendita serà
(recte: sarà) pagata a partire dal mese che segue la ricezione del formulario”).
Non
va poi sottaciuto che il formulario di revoca del rinvio della rendita (doc.
E), allegato alla lettera del 4 maggio 2022 e che l’interessata afferma essere
stato in lingua tedesca, poneva domande simili a quelle figuranti nel
formulario di richiesta di rendita di vecchiaia già compilato il 12 gennaio
2022.
(doc. C). Alla luce del contenuto dello scritto del 27 gennaio 2022 (doc.
3: “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022”),
la ricorrente poteva di conseguenza ritenere che non fosse necessario
compilarlo una seconda volta e che in ogni caso non sarebbe stato necessario
revocare il rinvio della rendita di vecchiaia poiché l’amministrazione era già
al corrente che avrebbe cessato l’attività lucrativa il 31 maggio 2022 ed aveva
rinviato l’inizio del diritto alla rendita al 1° giugno 2022 (doc. 3).
In
queste condizioni occorre concludere che tutte le condizioni per riconoscere la
buona fede dell’insorgente sono adempiute.
L’assicurata
ha di conseguenza diritto alla rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno
2022.
La
decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa
affinché ricalcoli, se necessario, l’ammontare della rendita con effetto dal 1°
giugno 2022 e versi alla ricorrente l’importo a lei dovuto.
2.10
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni AVS
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.11
Per
quanto concerne le ripetibili, l’insorgente ha prodotto, il 25 aprile 2023, una
“nota professionale intermedia” dell’importo complessivo di fr. 5'624.30
(doc. IX/L).
Il
diritto a ripetibili nella procedura cantonale va giudicato sulla base
dell’art. 61 let. g LPGA (cfr., per un caso in ambito LAMal, STF 9C_178/2011
del 20 maggio 2011, consid. 3.1 e STCA 36.2018.6 del 14 settembre 2018, consid.
2.25).
Le
ripetibili sono stabilite dal Tribunale delle assicurazioni senza tener
conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità
del procedimento. Il Giudice deve tener conto della prestazione lavorativa
dell’avvocato e del tempo impiegato (cfr. DTF 114 V 83). Il calcolo delle
ripetibili è per il resto retto dal diritto cantonale (sentenza 9C_278/2016 del
22.
luglio 2016, consid. 4.1).
Secondo
l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
(RL 178.310), nelle pratiche il cui valore non è determinato o
determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro
applicando la tariffa di fr. 280.-- l’ora per l’avvocato e di fr. 120.--l’ora
per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.
Secondo
l’art. 13 cpv. 1 del citato regolamento nel caso di manifesta sproporzione tra
il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti.
Per
l’art. 14 cpv. 1 del medesimo regolamento l’autorità competente determina le
ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche
l’imposta sul valore aggiunto. Il cpv. 2 del disposto prevede che può essere
presentata una nota d’onorario.
In
concreto l’avv. RA 1 ha inoltrato una nota d’onorario di complessivi fr.
5'624.30 per un totale di 19 ore e 30 minuti a fr. 250 all’ora, oltre a spese
per fotocopie pari a fr. 336, spese postali di fr. 21.20 e fr. 50 per
l’apertura dell’incarto. Egli ha aggiunto l’IVA al 7.7% pari a fr. 402.10.
Nel
caso di specie la causa non è particolarmente complessa e la sua importanza è
limitata. Viste le caratteristiche della causa e l’impegno profuso dal legale
dell’insorgente, tenuto conto del principio inquisitorio valido nel diritto
delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore, il TCA
ritiene che un dispendio orario di 19.30 ore esuberi quanto necessario.
Alla
luce degli importi usualmente riconosciuti da questo Tribunale, alla ricorrente
va riconosciuto un ammontare complessivo di fr. 2'800 (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla
ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti