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Decisione

30.2023.4

Assicurata chiede il rinvio della rendita di vecchiaia. Cassa di compensazione versa la rendita dopo un anno e 2 mesi. Assicurata voleva rinviare solo di un anno. Esame delle norme applicabili. No formalismo eccessivo e arbitrio. Sì buona fede

15 maggio 2023Italiano36 min

all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2023.4

cs

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1957, ha

lavorato da ultimo presso l’__________ __________ di __________ fino al 31

maggio 2022.

1.2. Il 12 gennaio 2022 RI 1 ha

trasmesso alla CO 1 (in seguito: CO 1) una richiesta di rendita di vecchiaia,

indicando la data di cessazione dell’attività lavorativa (doc. 2).

1.3. Con scritto del 27 gennaio 2022 la

Cassa si è rivolta alla propria assicurata affermando di aver ricevuto la

domanda ed aggiungendo che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo

giugno 2022. Riceverà una decisione nel corso del mese precedente

l’apertura del suo diritto alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3).

1.4. Il 31 marzo 2022 la Cassa ha

ritornato il formulario della domanda di rendita di vecchiaia ad RI 1 con la

richiesta di “completare il punto 8.2”, dove figura il quesito relativo

all’intenzione di rinviare o meno il versamento della prestazione (doc. 5).

1.5. Il 14 aprile 2022 alla Cassa è

pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata

intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).

1.6. In data 4 maggio 2022 CO 1 ha

scritto all’assicurata affermando:

" (…)

Abbiamo ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e

la ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.

Può prorogare di un anno almeno e di cinque

anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge

sull’AVS).

Non appena desidera ottenere il versamento

della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca

della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4

settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è

espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire

dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla

richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.

La informiamo che a partire dal 1mo giugno

2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF

2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)

1.7. Il 5 luglio 2022 RI 1 ha scritto

alla Cassa un’e-mail del seguente tenore:

" (…) come

discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della

rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del

documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al

31.05.2022 e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che

ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)

1.8. Con decisione del 17 agosto 2022

(doc. 11), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 (doc.

13), la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 la rendita AVS a partire dal 1° agosto

2022. L’amministrazione ha affermato:

" (…) Nella

<< Richiesta di una rendita di vecchiaia >>, il punto 8.2 <<

Intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia >> non era

completato.

Il fatto che al punto 9.1 << I suoi

datori di lavoro >> la Signora abbia notato che ha lavorato presso l’__________

__________ di __________ fino al 31.05.2022, non vuole dire che ha deciso di

prorogare la prestazione.

In data del 31 marzo 2022, abbiamo

ritornato la richiesta all’assicurata, chiedendole di completare il punto 8.2.

Il 4 maggio 2022, la Signora RI 1 ha

ricevuto una corrispondenza nella quale l’abbiamo informata dell’importo della

rendita AVS, senza supplemento, e che non appena desiderava ottenere il

versamento della sua rendita AVS, doveva informarci per mezzo del formulario

<<Revoca della proroga di pagamento>>.

Era ben stipulato, nella nostra

corrispondenza, che questo formulario doveva esserci inviato almeno 4 settimane

prima del versamento richiesto.

Al momento in cui l’assicurata ha ricevuto

la nostra lettera che spiegava tutto in italiano e ha constatato che, a quanto

pare, il modulo in annesso era di lingua tedesca, poteva prendere direttamente

contatto con la nostra cassa.

Il 17 agosto 2022, la Signora RI 1 ci ha

ritornato il modulo << Revoca del rinvio della rendita di vecchiaia

>> precisando il versamento dalla sua prestazione dal 1mo

giugno 2022.” (doc. 13)

1.9. RI 1, rappresentata dall’avv. __________,

dello studio legale avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su

opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento della

rendita AVS per i mesi di giugno e luglio 2022 per un totale di fr. 4'546 (doc.

I). Ella chiede inoltre la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 3'000 di

ripetibili.

L’insorgente rileva di aver

lavorato gli ultimi 20 anni presso l’__________ __________ di __________ e,

raggiunta l’età del pensionamento, di aver deciso di lavorare un ulteriore anno

e posticipare il versamento della rendita di vecchiaia al 1° giugno 2022.

Dopo aver riassunto la

fattispecie, la ricorrente rammenta che nel mese di maggio 2022 ha ricevuto un

formulario per la revoca del rinvio della rendita in lingua tedesca, che lei

non conosce, e di essere stata convinta che si trattasse del medesimo

formulario già compilato in gennaio 2022 e completato nel corso del mese di

aprile 2022. Dopo alcune settimane ha contattato la Cassa per ottenere il

formulario in italiano ed il 5 luglio 2022 lo ha trasmesso all’amministrazione.

L’insorgente chiede

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata poiché le motivazioni

su cui poggia costituirebbero un formalismo eccessivo visto che la Cassa

applica rigorosamente l’art. 55quater cpv. 3 OAVS che stabilisce il

pagamento della rendita il mese seguente la revoca del rinvio, effettuata

tramite modulo ufficiale, ad esclusione di ogni pagamento retroattivo delle

rendite.

L’assicurata rammenta che il

primo pilastro occupa una posizione essenziale nel sistema di sicurezza sociale

poiché garantisce il minimo esistenziale a tutte le persone che non sono più

attive professionalmente. La rendita di vecchiaia garantisce l’indipendenza

finanziaria ed il suo pagamento è obbligatorio se i criteri definiti dalla

legislazione in vigore sono adempiuti.

In concreto le viene rimproverato

di non aver trasmesso tempestivamente il formulario di revoca per ottenere il

versamento della prestazione già dal 1° giugno 2022. Tuttavia ella era convinta

che il formulario ricevuto in maggio in lingua tedesca era uguale a quello già

compilato in precedenza, essendo simili all’apparenza e nel contenuto, e dunque

non ha immediatamente reagito.

Del resto già in precedenza aveva

indicato di voler posticipare la rendita al 1° giugno 2022 e la Cassa il 27

gennaio 2022 aveva confermato che il diritto avrebbe avuto inizio quel giorno.

In buona fede aveva così ritenuto che l’invio del formulario non fosse

necessario e trovandosi in un periodo stressante della sua vita professionale

si è concentrata sulle sue incombenze professionali nella convinzione di aver

già adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi.

Secondo l’insorgente la lettera

del 4 maggio 2022 della Cassa non è così chiara ed avendo già indicato di voler

rinviare la rendita, riteneva non più necessario effettuare ulteriori

comunicazioni. Inoltre nello scritto figura che il modulo avrebbe dovuto essere

compilato e spedito almeno 4 settimane prima del versamento richiesto. Ora,

anche se l’interessata avesse reagito immediatamente, telefonando o scrivendo

per chiedere l’invio del formulario in italiano, il termine di 4 settimane non

avrebbe mai potuto essere ossequiato in tempo per potersi vedere erogata la

rendita dal 1° giugno 2022. Ella avrebbe in ogni caso perso un mese di rendita.

Il termine di 4 settimane è inoltre solo indicativo giacché il formulario di

rinvio è poi stato ricevuto il 5 luglio 2022 dalla Cassa e la rendita è stata

versata dal 1° agosto 2022.

Per la ricorrente la necessità di

ossequiare il termine di rinvio del formulario di revoca non tutela alcun

interesse degno di protezione, come la parità di trattamento o un interesse

pubblico preponderante e costituisce un formalismo eccessivo. Il diritto a

ricevere la rendita a copertura del proprio fabbisogno minimo deve essere

considerato di assoluta priorità rispetto alle esigenze burocratiche della

Cassa. Non vi sono inoltre motivi che giustifichino il rifiuto del pagamento

retroattivo della rendita.

Secondo la ricorrente la

decisione su opposizione impugnata va inoltre annullata in quanto arbitraria.

L’art. 55quater cpv. 3 OAVS prevede l’obbligo di effettuare la

revoca mediante il modulo ufficiale. Tale disposto è tuttavia entrato in vigore

solo il 1° gennaio 2023. In precedenza l’ordinanza esigeva unicamente la forma

scritta. La Cassa non poteva pertanto subordinare l’obbligatorietà dell’invio

del formulario di revoca per il pagamento della rendita AVS. Poiché

l’interessata aveva comunicato per iscritto mediante il formulario di cui al

doc. C (recte: D) la richiesta di rinvio della rendita per un periodo limitato

di un anno ed avendo la Cassa confermato il rinvio in data 27 gennaio 2022,

l’obbligo di comunicazione è stato ossequiato. Del resto la Cassa si occupa

anche “del salario coordinato LPP della” ricorrente e “quest’ultimo,

è stato erogato la prima volta il 1. Giugno 2022. Per l’assicurata ciò rendeva

inutile la compilazione di un ulteriore formulario”. Anche la sanzione,

ossia la negazione della concessione della rendita per i mesi di giugno e

luglio 2022 appare eccessivamente severa poiché ella vive solo di AVS e LPP.

Infine la ricorrente invoca

l’art. 27 LPGA e sostiene che la Cassa avrebbe dovuto avvertire l’assicurata

circa le conseguenze del mancato invio del formulario di revoca, poiché dalla

lettera del 27 gennaio 2022 risultava chiaramente che la Cassa avesse

predisposto l’avvio del pagamento della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più

che la comunicazione del 4 maggio 2022, intempestiva, era poco chiara, avendo

trasmesso un formulario in lingua tedesca, incomprensibile e simile a quello

già inviato in precedenza. Avendo già comunicato per iscritto il rinvio, non

riteneva necessario ritrasmettere il medesimo formulario.

1.10. Con risposta del 17 marzo 2023 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.11. In data 31 marzo 2023 la ricorrente

ha prodotto una replica, rilevando di non avere alcuna prova ulteriore da

offrire e di rimettersi alla documentazione annessa al ricorso (doc. V). Nel

merito l’insorgente ribadisce il contenuto dell’impugnativa.

1.12. Il 20 aprile 2023 la Cassa ha prodotto

ulteriori osservazioni, affermando di non aver applicato l’art. 55quater

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (doc. VII). L’insorgente si è nuovamente

espressa il 25 aprile 2023, trasmettendo la nota d’onorario da tassare di fr.

5'624.30 (doc. IX). Con scritto del 5 maggio 2023 la Cassa ha comunicato di non

avere ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in

Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa

nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a

determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv.

1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono

Fatti

i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

Hanno diritto alle rendite di

vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art.

18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a

LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla

rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui

è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte

del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

2.2. La LAVS dà la possibilità di rinviare

(art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie

all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la

retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances

sociales” in: SJ 2016 II p. 95-124).

L'art. 39 LAVS

regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

"

1 Le persone aventi diritto a una rendita di

vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,

l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante

tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

Considerandi

2.

La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per

superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della

prestazione non ricevuta.

3.

Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme,

le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura.

Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

Gli art. 55bis-55quater

OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57

OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza

9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

L'art. 55ter OAVS

stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da

1.

a 5) di rinvio e l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui

tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

" 1

Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il

raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1

LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio

del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu

presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le

disposizioni generali vigenti.

2.

La revoca va fatta per iscritto.

3.

Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese

seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4.

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta

la revoca del rinvio."

Il 1° gennaio 2023 è entrata in

vigore una modifica dei cpv. 1 e 2 dell’art. 55quater OAVS, che ora

hanno il seguente tenore:

"

1.

Il periodo di rinvio comincia il primo giorno

del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo

l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite

il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se,

durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di

vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2.

La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale."

Con sentenza 9C_531/2020 del 17

dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che

il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase

OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è

conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).

Circa la prova della tempestività

della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.

Il calcolo

anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la

riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a

LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59

OAVS).

Quanto all'esercizio

del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o

all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa

di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di

richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente

e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i

figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che

possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l’art. 67 cpv. 1bis

OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere

il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non

può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno

almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni,

richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le

condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

Va ancora rilevato che secondo il

marginale 6307 delle direttive sulle rendite (DR), nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2015, il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al

rinvio tramite il modulo <<Richiesta di una rendita di vecchiaia>>

(318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della cifra 8.2 sul

rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario

rinunci al rinvio.

Per il marginale 6308 DR il

rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.

2.3

In concreto, l’insorgente, nata il __________

1957, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2021, ossia dal mese

successivo al compimento dei 64 anni (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS), con possibilità

di chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio del godimento della rendita

entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater

cpv. 1 OAVS), per un lasso di tempo massimo di 5 anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).

Nel caso di specie la ricorrente il

12.

gennaio 2022 ha inoltrato alla Cassa convenuta la richiesta di una rendita

di vecchiaia (doc. D), indicando di lavorare presso l’__________ __________ di __________

dal 16 settembre 2002 fino al 31 maggio 2022, di non voler anticipare il

versamento della rendita di vecchiaia (punto 8.1) e lasciando senza risposta la

domanda circa l’intenzione di rinviare o meno il versamento della rendita di

vecchiaia (punto 8.2).

Il 27 gennaio 2022 la Cassa si è

rivolta alla ricorrente affermando di aver ricevuto la domanda ed aggiungendo

che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022.

Riceverà una decisione nel corso del mese precedente l’apertura del suo diritto

alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3 ed E).

Il 31 marzo 2022 la Cassa ha

ritornato il formulario per la domanda della rendita di vecchiaia

all’assicurata con la richiesta di “completare il punto 8.2”, dove

figura il quesito relativo all’intenzione di rinviare o meno il versamento

della prestazione (doc. 5).

Il 14 aprile 2022 alla Cassa è

pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata

intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).

In data 4 maggio 2022 CO 1 ha

scritto all’assicurata affermando:

" (…) Abbiamo

ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e la

ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.

Può prorogare di un anno almeno e di cinque

anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge

sull’AVS).

Non appena desidera ottenere il versamento

della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca

della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4

settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è

espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire

dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla

richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.

La informiamo che a partire dal 1mo giugno

2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF

2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)

L’allegato formulario di revoca

della proroga del pagamento, secondo quanto asserito dall’insorgente, era in

lingua tedesca (cfr. doc. I).

Il 5 luglio 2022 l’assicurata ha

scritto alla Cassa un’email del seguente tenore:

" (…) come

discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della

rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del

documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al

31.05.2022

e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che

ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)

La Cassa di compensazione ha stabilito

l’inizio del diritto alla rendita rinviata con effetto dal 1° agosto 2022.

2.4

Dalle tavole processuali emerge

innanzitutto che l’insorgente nel formulario di richiesta di rendita del 12

gennaio 2022 (doc. D) non aveva risposto alla domanda di sapere se ella

intendeva rinviare il versamento della prestazione (punto 8.2) e la Cassa, il

31.

marzo 2022 (doc. 5), le ha chiesto di completare il modulo. L’interessata ha

dato seguito alla richiesta nel mese di aprile 2022, compilando il punto 8.2

con l’indicazione di essere intenzionata a rinviare il versamento della rendita

(doc. 6).

Resa attenta, con scritto del 4

maggio 2022, della necessità di informare la Cassa circa la data esatta di

inizio del versamento della prestazione, con almeno 4 settimane di anticipo, la

ricorrente ha risposto il 5 luglio 2022, indicando che il suo diritto alla

prestazione avrebbe dovuto nascere il 1° giugno 2022, con il termine del

rapporto di lavoro (doc. 9).

Di principio, tuttavia, secondo

l’art. 55quater cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2022, ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1 – 3.2.2),

la revoca del rinvio va fatta per iscritto e per l’art. 55quater cpv.

3.

OAVS quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese

seguente ed è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

Agli atti non figura una

comunicazione scritta da parte della ricorrente circa una richiesta di

versamento della rendita dal 1° giugno 2022 antecedente all’email del 5 luglio

2022.

Nel formulario di richiesta della rendita inizialmente non era stata

indicata l’intenzione di rinviare la rendita ma figurava che il rapporto di

lavoro sarebbe terminato il 31 maggio 2022 (doc. D).

In seguito, nel mese di aprile

2022, l’interessata ha indicato di voler rinviare il versamento della rendita

senza precisare una data in relazione con il versamento della prestazione (doc.

6, punto 8.2).

Accertato che non vi è stata una

comunicazione scritta in merito alla revoca del rinvio, va esaminato se da

parte della Cassa vi è stato un formalismo eccessivo nell’applicazione della

norma, rispettivamente se la decisione su opposizione è arbitraria.

2.5

Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di

giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è

ravvisabile quando l'applicazione rigorosa delle norme di procedura non è

giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé

stante, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o

impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF 2C_1047/2022 dell’11 aprile 2023,

consid. 6.1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016

del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010

consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

L'eccesso

di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal

diritto sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c.

2.4.2., STF 6B_901/2016). In linea di principio, il solo fatto di applicare

rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF

142.

IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella

sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione

severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità

di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona

amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021

del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; STF 4A_207/2019 del 17 agosto

2020.

consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre

2018.

consid. 6.2).

L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., è ravvisabile quando la decisione impugnata

risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la

situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio

giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di

equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e

non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice

fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe

addirittura preferibile (STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 con rinvio alla DTF

147.

I 241 consid. 6.2.1 e alla DTF 144 I 113 consid. 7.1 e rinvio).

2.6

Nel

caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto

del formalismo eccessivo né del divieto dell’arbitrio.

La

Cassa ha applicato le norme dell’OAVS che prevedono il versamento della rendita

di vecchiaia di cui è stato chiesto il rinvio a partire dal mese seguente la

revoca del rinvio ed il divieto, in tal caso, dell’erogazione della prestazione

a titolo retroattivo (art. 55quater cpv. 3 OAVS).

Accertato

che la ricorrente ha chiesto per iscritto per la prima volta la revoca del

rinvio della rendita il 5 luglio 2022 (cfr. consid. 2.4), e senza che occorra

esaminare oltre la questione della necessità di dover far capo al modulo

ufficiale, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio solo dal 1° gennaio 2023

(cfr. art. 55quater cpv. 1 e 2 OAVS), l’amministrazione si è

limitata ad applicare una norma che vale per tutti gli assicurati ed è

giustificata da ragioni di parità di trattamento, dall'interesse pubblico alla legalità e dalla sicurezza del

diritto.

Ben si

comprende infatti che le esigenze di sicurezza del diritto impongono la

fissazione di termini che permettono di garantire una parità di trattamento

nell’applicazione della legge a coloro che chiedono il rinvio dell’erogazione

della loro prestazione (cfr. a questo proposito la STF H 160/03 del 27 dicembre

2004, consid. 6.2). L’inizio del versamento della rendita retroattiva deve

infatti essere comunicata anticipatamente alfine di permettere

all’amministrazione di calcolare in maniera corretta l’aumento attuariale della

prestazione e la persona assicurata non può, retroattivamente, scegliere

liberamente l’inizio del versamento della rendita. La revoca del rinvio, dopo

un anno dal compimento dell’età di pensionamento, è possibile solo per il

futuro.

La

fattispecie, contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente, non è

assimilabile al versamento retroattivo delle rendite ordinarie dell’AVS e

dell’AI, che del resto soggiacciono anch’esse a termini entro i quali occorre

inoltrare la richiesta, pena la perenzione, perlomeno parziale, della

prestazione (cfr. art. 24 LPGA e art. 29 LAI).

Né può

essere d’aiuto all’interessata la circostanza secondo cui sarebbe stata privata

dal suo fabbisogno minimo. L’assenza di entrate non è infatti un motivo

previsto dalla legge o dall’ordinanza per derogare al regime di richiesta di

versamento di una rendita rinviata.

2.7

Resta da

esaminare se la ricorrente può far valere la sua buona fede alla luce del

contenuto degli scritti del 27 gennaio 2022 e del 4 maggio 2022 della Cassa

(cfr. su questo aspetto la STF 9C_549/2022 del 12 aprile 2023, consid. 6.3, con

rinvio alla DTF 143 V 341, consid. 5.2.1).

Ella sostiene che

l’amministrazione avrebbe dovuto avvertirla circa le conseguenze del mancato

invio del formulario di revoca, poiché dalla lettera del 27 gennaio 2022

risultava chiaramente che la Cassa avesse predisposto l’avvio del pagamento

della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più che la comunicazione del 4 maggio

2022, intempestiva, era poco chiara, avendo allegato un formulario in lingua

tedesca, idioma a lei sconosciuto, e simile a quello inviato in precedenza.

Avendo, secondo lei, già comunicato per iscritto il rinvio, non riteneva

necessario ritrasmettere il medesimo formulario.

2.8

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di scostarsi dal principio

della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre

2020.

consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019

N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015

del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid.

3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio

2005.

consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02

del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata).

Va ancora rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

La norma sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA

C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E.

Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA

prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002

pag. 194).

Per quanto attiene al diritto

alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni

assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente,

consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

L’assenza di informazioni in una

situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o

quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto la Cassa)

a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost.

fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

Su questo aspetto cfr. anche la

STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, relativa al diritto d’opzione in favore

dell’assicurazione del proprio Paese di residenza in ambito LAMal, dove il TF

ha affermato:

" (…)

6.2

È vero che il

diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro 3 mesi dalla partenza

per l'estero (cfr. DTF

136.

V 295 consid.

2.3.3

pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti

concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la

giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato

impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di

informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la

possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF

136.

V 295 consid.

5.8

- 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha

ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione

di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non

figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli

assicurati della loro possibilità di potere optare per un’assicurazione di un

paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata data

dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo il

"tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il

diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità competente del

suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella

fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo

d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b OAMal.

L'indicazione contenuta nel formulario è fuorviante. L'assicurata ha apposto

una croce alla domanda "desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi

nel mio nuovo paese di origine". La sua volontà di optare per le

assicurazioni sociali italiane era quindi data. Non è chiaro invece se doveva

ancora rivolgersi a un'autorità competente né quale essa fosse. Non è stata

data alcuna spiegazione in merito alla natura né alle modalità di esercizio del

diritto di opzione. La cassa malati ha inoltre informato la Cassa cantonale di

compensazione della disdetta dell'assicurata per il motivo che era partita

all'estero. La lettera del 4 aprile 2011 indica come "Motivo delle

dimissioni, adesione alla Cassa Malati: Estero". Questa annotazione lascia

intendere che l'interessata non intendeva proseguire l'assicurazione svizzera.

In ogni caso, di fronte a una tale imprecisione, l'opponente avrebbe dovuto

interpellare l'assicurata e, dopo averle spiegato il tenore del suo diritto di

opzione, chiedere se voleva esercitarlo oppure no.”

2.9

In concreto, secondo questo

Tribunale, le condizioni affinché alla ricorrente sia riconosciuta la propria

buona fede, sono adempiute.

È

vero che di principio occorre notificare per iscritto la revoca del rinvio

della rendita (cfr. anche consid. 2.4. e art. 55quater cpv. 2 OAVS),

tuttavia nel caso in esame già con la lettera del 27 gennaio 2022 la Cassa

aveva confermato che “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo

giugno 2022” (doc. E). Una revoca del rinvio della prestazione non è

pertanto necessaria.

L’assicurata,

ricevuto lo scritto 27 gennaio 2022, poteva ritenere che l’amministrazione

aveva ben compreso la sua volontà di posticipare il diritto alla rendita a

partire dal 1° giugno 2022 e poteva partire dal presupposto che

l’amministrazione, al corrente della cessazione dell’attività lucrativa con

effetto dal 31 maggio 2022, poiché figurante nel formulario di richiesta della

rendita di vecchiaia, aveva recepito correttamente la sua volontà di

posticipare di un solo anno l’inizio del diritto alla rendita (cfr. anche STF

9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2).

La

Cassa, intervenuta in una situazione concreta, agendo nei limiti della propria

competenza, senza che vi sia stata una modifica del quadro giuridico tra lo

scritto del 27 gennaio 2022 ed il 1° giugno 2022, ha indotto la ricorrente a

ritenere di aver agito correttamente.

La

lettera del 4 maggio 2022 non modifica la situazione.

La

ricorrente aveva già pianificato la cessazione della sua attività con il 31

maggio 2022 e non avrebbe potuto ritirare le proprie dimissioni dopo aver

ricevuto quest’ultimo scritto poiché era già stato assunto un sostituto di cui

lei stessa si era occupata nel corso del mese di maggio. Né avrebbe potuto far

capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avendo già

compiuto l’età del pensionamento. Se non avesse avuto diritto alla rendita, l’insorgente

sarebbe rimasta per due mesi priva di qualsiasi entrata. Ciò che,

manifestamente, non era la sua volontà.

Inoltre,

nello scritto del 4 maggio 2022, trasmessole solo poco tempo prima

dell’auspicato inizio del rinvio del pensionamento, non figura che non avrebbe

avuto “diritto” alla rendita con effetto dal 1° giugno 2022, ma

unicamente che avrebbe dovuto avvisare l’amministrazione 4 settimane prima del

“versamento” della prestazione (doc. 7: “non appena desidera ottenere

il versamento della sua rendita AVS, voglia informarci […]” e se “la

data del versamento non è espressamente indicata, la suddetta rendita serà

(recte: sarà) pagata a partire dal mese che segue la ricezione del formulario”).

Non

va poi sottaciuto che il formulario di revoca del rinvio della rendita (doc.

E), allegato alla lettera del 4 maggio 2022 e che l’interessata afferma essere

stato in lingua tedesca, poneva domande simili a quelle figuranti nel

formulario di richiesta di rendita di vecchiaia già compilato il 12 gennaio

2022.

(doc. C). Alla luce del contenuto dello scritto del 27 gennaio 2022 (doc.

3: “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022”),

la ricorrente poteva di conseguenza ritenere che non fosse necessario

compilarlo una seconda volta e che in ogni caso non sarebbe stato necessario

revocare il rinvio della rendita di vecchiaia poiché l’amministrazione era già

al corrente che avrebbe cessato l’attività lucrativa il 31 maggio 2022 ed aveva

rinviato l’inizio del diritto alla rendita al 1° giugno 2022 (doc. 3).

In

queste condizioni occorre concludere che tutte le condizioni per riconoscere la

buona fede dell’insorgente sono adempiute.

L’assicurata

ha di conseguenza diritto alla rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno

2022.

La

decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

affinché ricalcoli, se necessario, l’ammontare della rendita con effetto dal 1°

giugno 2022 e versi alla ricorrente l’importo a lei dovuto.

2.10

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.11

Per

quanto concerne le ripetibili, l’insorgente ha prodotto, il 25 aprile 2023, una

“nota professionale intermedia” dell’importo complessivo di fr. 5'624.30

(doc. IX/L).

Il

diritto a ripetibili nella procedura cantonale va giudicato sulla base

dell’art. 61 let. g LPGA (cfr., per un caso in ambito LAMal, STF 9C_178/2011

del 20 maggio 2011, consid. 3.1 e STCA 36.2018.6 del 14 settembre 2018, consid.

2.25).

Le

ripetibili sono stabilite dal Tribunale delle assicurazioni senza tener

conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità

del procedimento. Il Giudice deve tener conto della prestazione lavorativa

dell’avvocato e del tempo impiegato (cfr. DTF 114 V 83). Il calcolo delle

ripetibili è per il resto retto dal diritto cantonale (sentenza 9C_278/2016 del

22.

luglio 2016, consid. 4.1).

Secondo

l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(RL 178.310), nelle pratiche il cui valore non è determinato o

determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro

applicando la tariffa di fr. 280.-- l’ora per l’avvocato e di fr. 120.--l’ora

per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 del citato regolamento nel caso di manifesta sproporzione tra

il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti.

Per

l’art. 14 cpv. 1 del medesimo regolamento l’autorità competente determina le

ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche

l’imposta sul valore aggiunto. Il cpv. 2 del disposto prevede che può essere

presentata una nota d’onorario.

In

concreto l’avv. RA 1 ha inoltrato una nota d’onorario di complessivi fr.

5'624.30 per un totale di 19 ore e 30 minuti a fr. 250 all’ora, oltre a spese

per fotocopie pari a fr. 336, spese postali di fr. 21.20 e fr. 50 per

l’apertura dell’incarto. Egli ha aggiunto l’IVA al 7.7% pari a fr. 402.10.

Nel

caso di specie la causa non è particolarmente complessa e la sua importanza è

limitata. Viste le caratteristiche della causa e l’impegno profuso dal legale

dell’insorgente, tenuto conto del principio inquisitorio valido nel diritto

delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore, il TCA

ritiene che un dispendio orario di 19.30 ore esuberi quanto necessario.

Alla

luce degli importi usualmente riconosciuti da questo Tribunale, alla ricorrente

va riconosciuto un ammontare complessivo di fr. 2'800 (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla

ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti