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Decisione

30.2023.7

Conferma del calcolo effettuato dalla Cassa per i contributi quale indipendente sulla base della comuncazione fiscale vincolante che comprende anche gli affitti aziendali della sostanza commerciale anche se in passato non erano stati presi in considerazione. Interessi di mora dovuti

12 giugno 2023Italiano37 min

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2023.7

cs

Lugano

12 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2023 emanata

da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il RI 1, nato nel 1955, è affiliato

come indipendente presso la CO 1 (in seguito: Cassa).

1.2. Con 2 decisioni formali del 19

dicembre 2022 (doc. 16 e 18), confermate da un’unica decisione su opposizione

del 23 febbraio 2023 (doc. 22), la Cassa ha fissato i contributi sociali dovuti

dall’assicurato nel 2016 e nel 2017, sulla base di un reddito determinante di

fr. 121’600, rispettivamente di fr. 88'900, ed ha calcolato gli interessi di

mora dovuti (fr. 2'088.55, rispettivamente fr. 956.70).

1.3. Il RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo che i contributi siano calcolati

sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 84'000 per il 2016 e

di fr. 63'000 per il 2017, come emerge dalle rispettive tassazioni su reclamo

del 14 dicembre 2022. Egli chiede inoltre lo stralcio degli interessi di mora.

Nel merito, l’insorgente afferma

che la Cassa, contrariamente a quanto avvenuto in passato, ha aggiunto al

reddito da attività indipendente gli affitti dei locali dove esercita la sua

professione, allorché il fisco li ha considerati privati e li ha tassati alla

voce affitti. Egli rileva che sin dall’inizio l’immobile è stato costruito con

finanziamenti privati ed è stato considerato come sostanza privata fino alla

tassazione 2015.

Il ricorrente contesta inoltre di

dover versare gli interessi di mora poiché gli stessi sono maturati a causa del

ritardo dell’autorità fiscale nell’emettere le relative tassazioni ed a riprese

fiscali di cui non poteva essere a conoscenza, tra l’altro parzialmente

contestate con il ricorso in esame. In passato i contributi d’acconto venivano

adeguati autonomamente in base agli anni precedenti, senza la necessità di

alcuna comunicazione. Allo stesso modo l’amministrazione avrebbe dovuto

aumentare i contributi d’acconto per il 2016 ed il 2017 da fr. 45'000 a fr.

95'000 sulla base dell’ultimo anno determinante, il 2013.

1.4. Con risposta del 17 aprile 2023 la

Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. V). Circa gli interessi

l’amministrazione evidenzia che l’insorgente riceveva ogni anno l’annuncio dei

contributi d’acconto per indipendenti con un formulario per l’adeguamento. Con

avviso del 5 febbraio 2014 la Cassa ha fissato i contributi d’acconto per il

2014 sulla base di un reddito presumibile di fr. 143'000 fondandosi sul reddito

determinante per gli acconti del 2013. Il 31 marzo 2014 il ricorrente ha

chiesto un adeguamento ed il 1° aprile 2014 i contributi d’acconto 2014 sono

stati diminuiti fondandosi sul reddito determinante per l’ultima decisione di

fissazione dei contributi di fr. 48'700. Non avendo ricevuto nessuna ulteriore

domanda di adeguamento, la base per i contributi d’acconto dell’anno 2014, di

fr. 48’700, è rimasta anche per gli anni dal 2015 al 2017.

1.5. Con replica del 28 aprile 2023 il

ricorrente si è riconfermato nelle sue censure, evidenziando che i dati

risultanti dalla tenuta dei conti 2016 e 2017 si scostavano in maniera non

rilevante per la definizione dei contributi da pagare in acconto e le

risultanze contabili degli anni successivi (2018 e 2019) hanno confermato tale

tesi (doc. VII).

1.6. Il 2 maggio 2023 alla Cassa è stato

assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito (doc.

VIII). L’amministrazione è rimasta silente.

considerato in diritto

2.1. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito

deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il

reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda

alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni

necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i

giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019

del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019,

consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250

consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto

fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr.

sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle

decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una

tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della

decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la DTF 147 V 114,

consid. 3.4.2.

Va ancora

rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.5. Nel caso di specie la Cassa ha

fissato i contributi dovuti nel 2016 e nel 2017 sulla base di un reddito da

attività indipendente di fr. 109'900 (doc. 16), rispettivamente di fr. 83'000

(doc. 18), come comunicatogli dall’autorità fiscale (doc. 17 e 19), da cui ha

dedotto l’interesse sul capitale proprio (pari a fr. 0 nel 2016 e a fr. 2'635

nel 2017) ed a cui ha aggiunto i contributi personali (fr. 11'738.05 nel 2016 e

fr. 8'583.55 nel 2017), per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 121’600,

rispettivamente di fr. 88'900.

Il ricorrente chiede che i

contributi vengano calcolati in base ad un reddito di fr. 84'000 nel 2016 e di

fr. 63'000 nel 2017, conformemente ai dati evinti dalle rispettive tassazioni del

14 dicembre 2022 emesse su reclamo (doc. A1 ed A2).

La domanda va respinta.

Infatti, l’autorità fiscale ha

confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività indipendente evinto

dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio

investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv.

1 OAVS), sulla base dei seguenti calcoli esposti in un’email del 24 gennaio

2023 (doc. 21):

per il 2016:

reddito determinante:

-

+ reddito da attività indipendente dalla contabilità: fr.

84'000

-

+ affitti interni: fr.

65’520

-

- interessi passivi su locali aziendali: fr. 7’116

-

- 50% secondo pilastro: fr. 32'500

-

Totale fr.

109’900

capitale proprio:

-

+ attivi aziendali: fr.

165’290

-

+ valore di stima locali aziendali rivalutati al 115%:

fr. 672’607

-

- debiti locali aziendali: fr.

482’025

-

Totale fr.

355’872

per il 2017:

reddito determinante:

-

+ reddito da attività indipendente dalla contabilità: fr.

63’000

-

+ affitti interni: fr.

65’520

-

- interessi passivi su locali aziendali: fr. 6’471

-

- 50% secondo pilastro: fr. 38'983

-

Totale fr. 83’000

capitale proprio:

-

+ attivi aziendali:

fr.

157’339

-

+ valori di stima locali aziendali rivalutati al 115%: fr.

805’514

-

- debiti locali aziendali: fr.

436’000

-

Totale fr.

526’913

L’insorgente sostiene che, come

per il passato, l’autorità fiscale ha riconosciuto gli spazi utilizzati dallo

studio dentistico come privati; “la voce affitti comprende queste entrate e

ne confermano l’attribuzione privata” e rileva che sin dall’inizio

l’immobile è stato costruito con finanziamenti privati e di conseguenza deve

essere considerato come sostanza privata, come ritenuto fino alla tassazione

2015. Egli ha prodotto la ripartizione in millesimi dello stabile, “sempre

considerato privato” (doc. I).

L’autorità fiscale ha tuttavia

smentito quanto affermato dal ricorrente in un’email del 15 febbraio 2023,

ripresa nella motivazione della decisione su opposizione impugnata (punto 1.5,

doc. 22), tramite la quale ha affermato che “la proprietà per piani (PPP)

adibita ad uso esclusivo dello studio dentistico del Signor RI 1 è chiaramente

sempre stato considerato aziendale, purtroppo negli anni precedenti il 2016

probabilmente si è incorsi in un errore nella determinazione degli elementi

soggetti ai contributi AVS” (doc. 21).

La decisione su opposizione della

Cassa è pertanto corretta.

Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta

Corte ha affermato, circa l’obbligo

contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza

commerciale, che i redditi locativi provenienti

da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di

questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività

indipendente (consid. 4.3: “Aus

dem Dargelegten erhellt, dass es sich bei den aus der Vermietung von

Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte

aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der AHV-Beitragspflicht

unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören,

braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es sich bei der Vermietung um

eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an

sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen

beantwortet”).

Inoltre,

in DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).

Una

volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un

passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere

degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione

all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di

trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241

consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene

alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza

commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice

trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a

quella privata.

In

concreto l’autorità fiscale ha affermato che “la proprietà per piani (PPP)

adibita ad uso esclusivo dello studio dentistico del Signor RI 1 è chiaramente sempre

stato considerato aziendale” (doc. 21, sottolineatura del redattore).

L’insorgente, a cui è stato messo

a disposizione presso questo Tribunale l’intero incarto allegato dalla Cassa alla

risposta di causa con facoltà di esprimersi in merito (doc. VI), non ha

prodotto documentazione idonea a sovvertire le affermazioni del fisco, né tramite

eventuale documentazione atta a comprovare che la citata PPP sarebbe,

contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stata

considerata privata, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio

dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro

neppure sostenuta (cfr. a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di

collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali

principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti).

Egli si è infatti limitato a trasmettere

un documento intitolato “ripartizioni millesimi secondo i mc effettivi”

(doc. A20), con l’indicazione dei metri quadrati, metri cubi e millesimi di

ogni locale (appartamento o studio medico/dentistico) costitutivo della

proprietà per piani, da cui tuttavia non emerge il motivo per cui quanto

affermato dall’autorità fiscale non sarebbe corretto.

Considerandi

A questo proposito va rilevato

che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114,

il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS,

che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto

fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al consid. 3.4.2 il Tribunale

federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una

cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la

sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto

riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la

qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti

circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono

effettuare accertamenti (“Für die

vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem

umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen

qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein

gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den

Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von

Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in

der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen

nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2,

nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La

regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di

norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha

importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello

dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS,

occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di

norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche

Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in

aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der

verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der

Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die

steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im

Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die

Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch

die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit

steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere

Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.

in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

È vero che lo stesso fisco ha

rilevato che “negli anni precedenti il 2016 probabilmente si è incorsi in un

errore nella determinazione degli elementi soggetti ai contributi AVS”

(doc. 21) e dunque non sono stati aggiunti gli affitti aziendali al reddito da

attività indipendente.

Tuttavia questa circostanza non è

d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017,

consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha

stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a

contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti

[{…} Vielmehr

waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________

aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den

genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht

wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat

ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während

35.

Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet

ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

{…}”]).

Ne segue

che il calcolo del reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo

degli affitti aziendali, va confermato.

2.6

Il ricorrente contesta anche di

dover pagare gli interessi di mora calcolati secondo l’art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS. Egli sostiene che gli stessi sono maturati a causa del

ritardo dell’autorità fiscale nell’emettere le relative tassazioni e a riprese

fiscali di cui non poteva essere a conoscenza, tra l’altro parzialmente

contestate con il ricorso in esame. Per l’insorgente in passato i contributi

d’acconto venivano adeguati autonomamente in base agli anni precedenti, senza

la necessità di alcuna comunicazione. Allo stesso modo l’amministrazione

avrebbe dovuto aumentare i contributi d’acconto da fr. 45'000 a fr. 95'000

sulla base dell’ultimo anno determinante, il 2013 (doc. I).

La Cassa afferma invece che

l’assicurato riceveva ogni anno l’annuncio dei contributi d’acconto per

indipendenti con un formulario per l’adeguamento. Con avviso del 5 febbraio

2014.

l’amministrazione ha fissato i contributi d’acconto per il 2014 sulla base

di un reddito presumibile di fr. 143'000 fondandosi sul reddito determinante

per gli acconti del 2013. Il 31 marzo 2014 il ricorrente ha chiesto un

adeguamento e con avviso del 1° aprile 2014 i contributi d’acconto 2014 sono

stati diminuiti fondandosi sul reddito determinante per l’ultima decisione di

fissazione dei contributi di fr. 48'700. Non avendo ricevuto nessuna ulteriore

domanda di adeguamento, la base per i contributi d’acconto dell’anno 2014, di

fr. 48’700, è rimasta anche per gli anni dal 2015 al 2017.

2.7

L'art. 26 cpv. 1 LPGA

prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono pagare gli

interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente,

le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori

di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare,

qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo

il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine.

Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il

periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti

interessi di mora.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1

OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da

parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per

gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in

giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;

sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.8

Il ricorrente non

contesta l’applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed

il fatto che i contributi d'acconto erano almeno il 25 per cento inferiori ai

contributi effettivamente dovuti, ma sostiene di non essere tenuto a versare

gli interessi di mora poiché il ritardo sarebbe dovuto all’autorità

fiscale e la differenza sarebbe da ricondurre a riprese di cui non

poteva essere a conoscenza.

Inoltre in passato, secondo

l’insorgente, i contributi d’acconto venivano adeguati autonomamente in base

agli anni precedenti, senza la necessità di alcuna comunicazione. Allo stesso

modo l’amministrazione avrebbe dovuto aumentare i contributi d’acconto da fr.

45'000 a fr. 95'000 sulla base dell’ultimo anno determinante, il 2013.

Per quanto concerne

quest’ultimo aspetto, come emerge dalla documentazione prodotta dall’amministrazione,

la Cassa trasmetteva ogni anno al ricorrente uno scritto con il calcolo dei

contributi d’acconto unitamente ad un formulario per il loro adeguamento (cfr.

doc. 1, 2, 3, 4, 9, 14,15). L’interessato, se non riteneva corretti gli importi

ivi indicati, poteva pertanto annunciare alla Cassa l’ammontare su cui

avrebbero dovuto essere calcolati i contributi, così da evitare il pagamento di

eventuali interessi.

Per quanto concerne

gli anni in esame, il 5 febbraio 2014 l’amministrazione ha fissato i contributi

d’acconto per il 2014 sulla base di un reddito di fr. 143'000 (doc. 4), come

per il 2013 (doc. 3). In seguito alla decisione del 28 marzo 2014 relativa ai

contributi 2011, calcolati in funzione di un reddito di fr. 48'700, il 31 marzo

2014.

il ricorrente, tramite email, ha chiesto un adeguamento verso il basso

dell’ammontare dei contributi (doc. 7). Di conseguenza il 1° aprile 2014 la

Cassa ha fissato i contributi d’acconto per il 2014 in base ad un reddito di

fr. 48'700 (doc. 8), così come per il 2015 (scritto del 4 febbraio 2015; doc.

9).

In seguito, dopo

l’emanazione della decisione di fissazione dei contributi del 2012, sulla base

di un importo di fr. 44'300 (decisione del 26 febbraio 2015, doc. 10) e del

2013.

sulla base di un importo di fr. 105'200 (decisione del 16 settembre 2015,

doc. 12), in assenza di indicazioni in senso contrario da parte

dell’assicurato, la Cassa ha continuato a chiedere acconti sulla base del

reddito da ultimo utilizzato, pari a fr. 48'700 (doc. 14 e doc. 15). Non vi

sono stati cambiamenti neppure dopo l’emissione delle decisioni di fissazione

dei contributi del 2014 (5 settembre 2017 [doc. A15: reddito determinante di

fr. 91’500]) e del 2015 (2 marzo 2018 [doc. A17: reddito determinante di fr.

86’300]).

L’insorgente,

contrariamente a quando il reddito ha subito una diminuzione, allorché tre

giorni dopo ha subito chiesto una modifica per il calcolo degli acconti, quando

vi è stato un aumento è rimasto silente.

Egli non può

pertanto imputare alcunché alla Cassa, la quale ogni anno, puntualmente gli

trasmetteva il formulario per la domanda di adeguamento dei contributi

d’acconto (cfr., sul tema cfr. anche la STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio

2019).

2.9

Al ricorrente non può

neppure essere d’aiuto la circostanza che il fisco ha emesso la tassazione su

reclamo per gli anni 2016 e 2017 solo il 14 dicembre 2022 e che il reddito

dichiarato diverge rispetto a quello poi comunicato alla Cassa per il calcolo

definitivo dei contributi.

Pronunciandosi

nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti

un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata

applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis

cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi

effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza

9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il

Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva

validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità

del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V

405.

consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b).

Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è

indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche

qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi -

trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04

del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti

potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter

cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta

alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per

contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405

consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende

a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione,

che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente

insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato

pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Questi concetti

sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono

dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

Questa, rigorosa,

giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta

Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).

Va qui segnalata,

a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC

1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag.

167.

e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion

de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires

est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les

années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la

procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos

des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme

l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de

faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si,

en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi

d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la

procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des

cotisations due pour les années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de

recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle

n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans

importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du

retard, de la contre-valuer des cotisations due pour un montant équivalent au

taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts

moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le

débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut

au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del

redattore).

In una sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede,

al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:

" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen

verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S.

168.

Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst

dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die

Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür

jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte

währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld

zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem

Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen

Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen

beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und

Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses

(ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums

auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung).

Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit

bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)

Infine, tra le numerose

sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi,

vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla sentenza

9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto chinarsi

sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di non dover

pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito negativo

(ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove il TCA ha

stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa tarda ad

emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non adegua gli

acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:

" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha

iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.

Da allora l’assicurato ha sempre pagato

e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24

cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono

stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo

che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti

trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).

Questo ammontare è stato chiaramente

superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato

accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in

Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.-

nell’anno 2015 (doc. B2).

Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012,

che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più

dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l’assicurato non si

è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta

l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito

pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente

evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di

ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché

l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V

202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/

2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29

aprile 2013, consid. 2.12.

In effetti, il ricorrente non è soggetto

passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con

precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla

corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma

anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano

sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo

svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS,

secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla

Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga

solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa,

la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine

si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba

appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da

quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati

giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”

2.10

Alla luce di quanto sopra esposto e

della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale il ricorrente non può

sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai sensi dell’art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS per il solo fatto che il fisco ci avrebbe messo troppo ad

emettere le tassazioni su reclamo 2016 e 2017 o perché vi sono state delle

riprese contestate anche in questa sede.

Infatti, l'obbligo

di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di

una colpa ed esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità

fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la

fissazione definitiva dei contributi poiché il ricorrente avrebbe potuto,

durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli

abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio legale del 5% (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF

134.

V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente

dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare

la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva

versare per il 2016 ed il 2017, v’è la circostanza che l’assicurato ha comunque

potuto posticipare il versamento dei contributi per diversi anni.

Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo

favore (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di

compensazione ha emanato sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche

di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la decisione di fissazione dei

contributi; cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha

ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei

contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre

2014.

e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso

la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla

notifica di tassazione IFD 2010), il quale avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né

saldato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,

in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sui contributi

arretrati reclamati per il 2016 ed il 2017 il ricorrente è tenuto a pagare

degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio 2018 (contributi 2016;

doc. 16), rispettivamente dal 1° gennaio 2019 (contributi 2017; doc. 18).

Va infine rilevato che con STF 9C_1/2022

del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), l'Alta Corte ha nuovamente confermato

al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% previsto dall'art.

42.

cpv. 2 OAVS.

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va

confermata.

2.11

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti