30.2023.8
Conferma dell'obbligo di pagare gli interessi di mora in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS su un reddito conseguito quando l'assicurato era in pensione e non era più affiliato quale indipendente. Non è possibile scostarsi dall'interesse del 5%
5 giugno 2023Italiano43 min
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2023.8
cs
Lugano
5 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 febbraio 2023 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 30
giugno 2022, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha fissato i contributi sociali dovuti
da RI 1, nato nel 1949, quale indipendente, per il 2017 (utile di liquidazione
IFD per vendita dell’immobile aziendale), sulla base di un reddito soggetto a
contribuzione di fr. 9'097'200 (doc. 49) ed ha calcolato in fr. 188'682.80 gli
interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022, in
applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS (doc. 48 e 50).
1.2. In data 26 luglio 2022 RI 1 ha
pagato i contributi sociali AVS/AI/IPG/AF del 2017 (cfr. doc. 56, decisione su
opposizione, punto 1.3), mentre il 30 agosto 2022 ha inoltrato un’opposizione
contro il calcolo degli interessi di mora (doc. 53).
1.3. Con decisione su opposizione del 23
febbraio 2023 CO 1 ha confermato la correttezza del calcolo degli interessi e
l’applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS (doc. 56).
1.4. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via
principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che gli
interessi di mora siano calcolati secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS o
alternativamente secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (doc. I, pag. 8).
L’insorgente rileva di avere in
sostanza cessato la propria attività lucrativa con il 31 dicembre 2011 e di
aver pagato ancora contributi minimi fino al 2014, anno del pensionamento.
Nel corso del 2016 (rogito del __________
2016, iscrizione a registro fondiario del __________ 2017), dopo che in un
primo tempo, il __________ 2011, era stato sottoscritto un contratto con la
società __________, con il quale veniva costituito e ceduto un diritto di
superfice a sé stante e permanente con diritto di prelazione di una durata di __________
anni, il ricorrente ha ceduto l’intero comparto __________ di sua proprietà,
sito a __________, per un importo di fr. 17'000'000, alla società __________.
Egli afferma che dal 2011 si è
configurata la seguente situazione:
" – dall’1.1.2011
al momento della cessazione dell’attività aziendale:
differimento a seguito di normative
fiscali vigente un contratto di superficie con una durata prevista di __________
anni, senza reddito di attività indipendente principale rilevante da un punto
di vista AVS;
– dal __________.2016
al __________ 2017 formalizzazione della vendita a un soggetto diverso dal
superficiario (=__________) e definizione a livello cantonale di un utile TUI
di CHF 11'819'409, con reddito da attività indipendente principale rilevante da
un punto di vista AVS per pari importo;
– dal 27.5.2017
definizione (e rettifica ai fini fiscali) di un utile di CHF 9'151'167, con
reddito da attività indipendente principale rilevante da un punto di vista AVS
per pari importo;
– dal 30.6.2022
definizione di un reddito rilevante dal punto di vista AVS di CHF 9'097'200 con
decisione della cassa __________ CO 1.”
Il ricorrente, che evidenzia come
in passato avesse già inoltrato un’opposizione contro una decisione della
medesima Cassa in materia di interessi di mora, ottenendo ragione, chiede in
via principale l’annullamento della decisione su opposizione, sostenendo di non
dovere alcunché, poiché applicando il marginale 1153 delle direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN) ed il principio della buona fede, la
Cassa, in base alla precedente opposizione, era a conoscenza della vendita
dell’immobile aziendale e avrebbe potuto e dovuto approfondire la fattispecie e
riscuotere quanto prima la differenza dei relativi contributi.
In via subordinata egli chiede
che gli interessi di mora siano calcolati in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. e
o f OAVS.
Il ricorrente afferma che nel
caso di specie i contributi sono dovuti in applicazione dell’art. 18a cpv. 1
LIFD e che in concreto il reddito da attività indipendente è stato generato nel
2017 malgrado la cessazione dell’attività indipendente sia da far risalire a
diversi anni prima. Ciò è possibile poiché sono considerati componenti del
reddito da attività lucrativa indipendente le riserve occulte in seguito
all’alienazione di un immobile trasferito dalla sostanza commerciale alla
sostanza privata, la cui imposizione è stata differita ai sensi dell’art. 18a
cpv. 1 LIFD. In tal caso è competente la Cassa di compensazione presso cui
l’assicurato era stato affiliato per l’attività lucrativa indipendente per la
quale l’immobile trasferito serviva da sostanza commerciale.
Secondo l’assicurato solo le
lettere e ed f dell’art. 41bis cpv. 1 OAVS si riferiscono agli indipendenti e
possono essere applicate, ad esclusione della lettera b (cfr. marginale 1156
DIN).
In particolare il marginale 4032
DRC, relativo all’art. 41 bis cpv. 1 lett. e OAVS prevede che i “contributi
personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi
effettivamente dovuti e gli acconti versati. Essi comprendono anche i
contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale.”
Secondo l’insorgente è unicamente
con la tassazione 2017 emessa il 29 maggio 2022 (recte: 2019) che viene
definito come reddito da attività lucrativa indipendente principale l’importo
di fr. CHF 9'151'167 (punto 2.1 dell’imposta federale diretta). Per
l’assicurato questo importo ha modificato la decisione di tassazione TUI
(imposta sul maggior valore immobiliare) del 27 maggio 2019 dove l’utile della
vendita immobiliare era stato fissato in CHF 11'819'409.
Per cui la decisione di
tassazione 2017 del 29 maggio 2019 ha rettificato sostanzialmente quanto
definito in sede di imposta sugli utili immobiliari il 27 maggio 2019.
In altre parole, secondo
l’insorgente, si è configurata una fattispecie di rettifica ai sensi del
marginale 4032 DRC per cui risulta applicabile la lettera e dell’art. 41bis
cpv. 1 OAVS.
Per l’assicurato la stessa CO 1 “basandosi
sul primo dei due importi definiti dall’autorità fiscale (ovvero CHF 9'151'167
con alcune modifiche), di fatto ha accertato che l’importo inizialmente
comunicato fosse stato rettificato e quindi automaticamente ricadesse nell’ambito
della rettifica fiscale di una comunicazione fiscale precedente di altro tenore
ed espressamente richiamata dalle DRC al marginale 2033” (recte: 4032).
Riscuotere interessi di mora in
una tale costellazione, secondo l’insorgente, sarebbe ingiusto, intempestivo e
inopportunamente penalizzante.
Gli interessi, secondo l’art.
41bis cpv. 1 lett. e OAVS, vanno di conseguenza conteggiati 30 giorni dopo il
ricevimento della decisione di fissazione dei contributi, e dunque non sono dovuti
poiché il pagamento è avvenuto nel termine di 30 giorni.
Se si volesse applicare l’art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS, essi sarebbero da calcolare dal 1° gennaio 2019.
Infine, il ricorrente contesta il
tasso d’interesse del 5% ed afferma di non essere stato in grado di comunicare
alla Cassa il risultato della vendita ai fini AVS poiché la stessa autorità
fiscale ha emanato due decisioni di tassazione: la prima tramite la TUI del 27
maggio 2019 e la seconda tramite la decisione di tassazione IFD del 29 maggio
2019, che differivano di quasi il 25% l’una dall’altra.
1.5. Con risposta del 2 maggio 2023 CO 1,
rappresentata dall’avv. RA 2, ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.6. Con replica del 15 maggio 2023 il
ricorrente ha contestato la risposta di causa, rilevando che la Cassa è stata
avvisata al più tardi il 6 marzo 2017 dell’avvenuta vendita __________ e della
fattispecie che ha fatto scaturire l’obbligo contributivo ai fini AVS (doc. F).
L’amministrazione, secondo l’insorgente, avrebbe già dovuto intervenire in
quell’occasione. Il rogito della vendita del __________ 2017 (recte: 2016) è
stato trasmesso per intero alla Cassa già in quella occasione (doc. V).
1.7. Con scritto del 22 maggio 2023,
trasmesso il 23 maggio 2023 al ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa
ha contestato integralmente la presa di posizione dell’assicurato e ha ribadito
il contenuto della risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve o
meno pagare interessi di mora in seguito al reddito da attività indipendente
conseguito nel 2017 con la vendita del __________ e, in caso di risposta
positiva, in che misura (cfr. ricorso, doc. I, pag. 8).
Non è invece oggetto della procedura
l’assoggettamento del ricorrente al pagamento dei contributi sociali del
reddito da attività indipendente conseguito nel 2017 e fissato dalla Cassa in
fr. 9'097'200, e i cui contributi sono già stati soluti il 26 luglio
2022 (doc. 56, punto 1.3 e doc. I, pag. 8).
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1
lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti
al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo
una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione.
2.3. Per quanto concerne
la fissazione dei contributi degli indipendenti, l’art. 22 cpv. 1 OAVS prevede
che essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi
sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale
chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda
alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla
tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale
proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione
dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione
dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale
diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Nell’anno di contribuzione
corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi
d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Le casse di
compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito
presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la
persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non
corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Inoltre
per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che
il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le
persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,
se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla
fatturazione.
Per le persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana
direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica
(art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27
cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni
per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità
fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una
persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può
essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli
elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra,
ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27
cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente,
le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma
informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per
ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di
compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio
federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.
2.4. In concreto l’insorgente, affiliato
presso la Cassa __________ CO 1 quale indipendente da diversi decenni, dal 2012
al __________ 2014, quando è stato radiato dal registro di commercio (cfr. doc.
58), ha pagato il contributo minimo (cfr. doc. da 38 a 43 e doc. 57).
Dal 1° agosto 2014, l’interessato,
nato il __________ 1949, ha diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 21 cpv. 1
lett. a LAVS).
L’8 giugno 2022 la Cassa __________
ha scritto all’insorgente, comunicandogli che l’autorità fiscale __________ le aveva
segnalato il conseguimento, nel 2017, di un reddito da attività indipendente
pari a fr. 8'236'167 e al fine di regolarizzare la sua posizione gli ha chiesto
di compilare un formulario (doc. 45).
Il 23 giugno 2022 l’interessato
ha precisato di essere affiliato presso CO 1 dal 1970 (doc. 45).
Il 28 giugno 2022 la Cassa __________
ha segnalato la fattispecie __________ CO 1, la quale, il 30 giugno 2022, ha
preso contatto con l’Ufficio di tassazione competente, che ha affermato che
l’utile imponibile AVS è pari a fr. 9'151'167, mentre l’importo di fr.
8'236'167 corrisponde all’ammontare al netto dei contributi AVS (fr. 9'151'167
– 915'000 [accantonamento contributi AVS]; doc. 46).
Il fisco ha confermato che la tassazione
IFD del 29 maggio 2019 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. 46).
Due giorni prima, il 27 maggio
2019, era stata emessa la decisione sull’imposta sugli utili immobiliari (TUI) sulla
base di un valore di alienazione di fr. 17'150'000 ed un utile imponibile
totale di fr. 11'819'409 (doc. 53, allegato 4).
Con due distinte decisioni del 30
giugno 2022, CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’interessato, quale
indipendente, per il 2017 sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di
fr. 9'097'200 (doc. 49: fr. 8'236'167 + 877'884.40 [contributi AVS/AI/IPG] –
16'800 [reddito esente per beneficiari AVS]) ed ha calcolato gli interessi di
mora per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022 in applicazione
dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS per un importo di fr. 188'682.80 (doc. 48 e
50).
L’insorgente non contesta
l’assoggettamento dell’importo di fr. 9'151'167 al prelievo dei contributi
sociali, ma censura il calcolo degli interessi.
2.5. L'art. 26 cpv. 1 LPGA
prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i
quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30
giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo
tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo
compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di
mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1
OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per
gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;
sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.6. L’UFAS ha
precisato nelle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il
procedimento per la fissazione dei contributi d’acconto.
Secondo il marginale 1146 DIN le
casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del
reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul
reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art.
24 cpv. 2 OAVS).
Per il marginale 1147 DIN esse
tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta
all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito
conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che,
manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2
secondo periodo OAVS).
Ai sensi del marginale 1148 DIN
gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni
necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i documenti
eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Secondo il marginale 1149 DIN le
casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle
informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N.
1162 segg.).
Per il marginale 1150 DIN gli
assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i
cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.
Il marginale 1151 DIN prevede che
se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati
sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine
(art. 205 OAVS; v. anche DRC).
La procedura da seguire in caso
di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali 1152 e
seguenti.
Per il marginale 1153 DIN, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, se durante l’anno di contribuzione o
dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i
contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se
dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è
sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto
e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o
elevati.
Secondo il marginale 1153
DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, se durante l’anno di
contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo le casse di compensazione, sulla
base di indizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti
all’obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito
presumibile.
Ai sensi del marginale 1153.1 DIN,
in vigore dal 1° gennaio 2023, se gli assicurati soggetti all’obbligo
contributivo non forniscono le informazioni richieste, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5
OAVS; v. N. 1162).
Secondo il marginale 1154
DIN gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di
compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata
durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo
la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).
Ai sensi del marginale 1155 DIN
si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito
annuo realizzato e quello presumibile.
Il marginale 1156 DIN per gli
interessi di mora e compensativi rinvia anche alle Direttive sulla riscossione
dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e agli art. 41bis cpv. 1 lett. f e
41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono
far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con
un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare
rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno
pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Secondo il marginale 1157 DIN se
durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal
reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di
pagamento successivi vengono rivisti.
Ai sensi del marginale 1158 DIN
se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo
esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare
di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.
Il marginale 1159 DIN prevede che
se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati pagati
contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati
retroattivamente.
Per il marginale 1160 DIN la
differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la
comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.
Qualora fossero versati troppi
contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).
Le direttive sulla riscossione
dei contributi (DRC), al marginale 4018 DRC (= 4009 in vigore fino al 31
dicembre 2020) prevedono che sono considerati reclamati per gli anni civili
passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente
all’art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei
contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a
quelli dovuti.
Per il marginale 4019 DRC (= 4010
DRC fino al 31 dicembre 2020) questo significa che il pagamento non può più
essere richiesto nel quadro ordinario dell’adeguamento degli acconti (art. 24
cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del
conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv.
4 OAVS).
Il reclamo di contributi arretrati
per gli anni civili passati secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS può
concernere contributi d’acconto personali o l’importo effettivamente dovuto di
contributi paritari o personali (marg. 4020 DRC = 4010 DRC in vigore fino al 31
dicembre 2020).
Per il N. 4021 DRC (= 4011 DRC fino al 31 dicembre 2020),
rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati
in particolare:
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di
affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi
salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un
controllo del datore di lavoro;
– i contributi
personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di
affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi
personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati
in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi
personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una
procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi
salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i
contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono
essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4033).
Secondo il marginale 4022 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre 2020),
non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli anni
civili passati, in particolare:
– l’adeguamento
degli acconti, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2
OAVS) e o i contributi personali (art. 24 cpv. 3 OAVS);
– il pagamento dei
contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto
riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui
all’art. 35 cpv. 3 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS),
– i crediti
derivanti dal conteggio, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 36
cpv. 4 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS) e o i contributi personali
(art. 25 cpv. 2 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS).
Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati
per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS; marg. 4023 DRC =
4012 ex DRC).
Secondo il marginale 4032 DRC (=
4020 in vigore fino al 31 dicembre 2020) i contributi personali da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli
acconti versati.
Essi comprendono anche i
contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma
non quelli reclamati in seguito a un’affiliazione retroattiva o a una procedura
per sottrazione d’imposta (marginale 4033 DRC = 4021 in vigore fino al 31
Considerandi
dicembre 2020).
2.7
Il ricorrente
sostiene di non dover pagare alcunché poiché l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS
non sarebbe applicabile agli indipendenti. In via subordinata chiede
l’applicazione delle lettere e o f del medesimo articolo.
La richiesta
del ricorrente è manifestamente infondata.
È evidente che l’applicazione delle lettere e ed f non è possibile
nel caso concreto, poiché l’assicurato non ha mai versato acconti sui
contributi dovuti nel 2017 come indipendente, perciò neppure può esserci una
differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto (cfr.
STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9). Infatti, affinché i citati
articoli possano essere applicati, è necessario che vi siano dei contributi da
compensare, ciò che, indubbiamente, non concerne il caso di specie, poiché non
sono mai stati pagati contributi d’acconto (cfr. STCA 30.2015.35 del 24 marzo
2016, consid. 2.9).
Inconferente è pure il riferimento al marginale 4032 DRC e la
circostanza che la TUI, emessa il 27 maggio 2019, prevede un reddito soggetto a
tassazione maggiore di quello della tassazione fiscale sull’imposta federale
diretta emanata due giorni dopo.
Da una parte determinante per il prelievo dei contributi è di
principio unicamente il reddito evinto dall’imposta federale diretta (art. 23
cpv. 1 OAVS, cfr. consid. 2.3) e non quello stabilito in un’imposta cantonale
quale è la TUI.
D’altra parte, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, non
si è in presenza di una rettifica della comunicazione fiscale ai sensi del marginale
4032.
DRC, ma di due tassazioni diverse, una cantonale sugli utili immobiliari
(TUI; doc. 53, allegato 4) e l’altra federale (utile di liquidazione IFD per
vendita dell’immobile aziendale; cfr. tassazione 2017, punto 2.1, “motivazioni”,
doc. 53 allegato 3), che sottostanno a norme giuridiche e di calcolo
differenti.
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, norma che
prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati
per gli anni civili passati e che è applicabile anche agli indipendenti, come
sostenuto dalla Cassa di compensazione e come già stabilito da questo Tribunale
in un altro caso (cfr. STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9).
Infatti in concreto l’insorgente era stato affiliato quale
indipendente presso la Cassa di compensazione convenuta fino a fine __________
2014, quando, in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa ed al
raggiungimento dell’età pensionistica, non era più tenuto a versare contributi
AVS.
Solo con la segnalazione del fisco ticinese nel corso del 2022
alla Cassa __________, la quale ha poi comunicato la fattispecie __________ CO
1, quest’ultima è venuta a conoscenza dell’ammontare del reddito da attività
indipendente conseguito dal ricorrente nel 2017 da assoggettare al prelievo dei
contributi (“utile di liquidazione IFD per vendita dell’immobile aziendale”)
ed ha dovuto nuovamente affiliarlo quale indipendente.
Ne segue che la Cassa ha
correttamente applicato al caso di specie l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.
In concreto, gli interessi sono di
conseguenza dovuti a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
per il quale i contributi sono dovuti, ossia dal 1° gennaio 2018. Il calcolo effettuato
dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2018 al 30.6 2022, giorno della
fatturazione (cfr. art. 41bis cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato.
Il ricorrente sostiene tuttavia
di non dovere alcunché poiché la fattispecie era stata segnalata all’amministrazione
il 6 marzo 2017, nell’ambito di un’altra opposizione, dove era stato pure
prodotto il rogito del __________ 2016 relativo alla vendita all’origine del
prelievo dei contributi (cfr. doc. V). Sarebbe spettato alla Cassa intervenire
e calcolare i contributi.
2.8
Questo TCA evidenzia che il
Tribunale federale si è sempre mostrato molto rigoroso per quanto concerne
l’obbligo per la persona assicurata di versare gli interessi di mora (cfr., sul
tema, la STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019).
Pronunciandosi
nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti
un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata
applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1
OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente
dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza
9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato
che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo
obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e
addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha
infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi
di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella
fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente
oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio
1992.
= ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di
versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una
colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere -
per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid.
3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Il ricorrente avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli
abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,
questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un
finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Questi concetti
sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono
dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
Questa, rigorosa,
giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta
Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).
Va qui segnalata,
a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC
1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag.
167.
e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion
de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires
est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les
années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la
procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos
des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme
l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de
faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si,
en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi
d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la
procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des
cotisations due pour les années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de
recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle
n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans
importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du
retard, de la contre-valuer des cotisations due pour un montant équivalent au
taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts
moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le
débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut
au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del
redattore).
In una sentenza H 157/04 del 14
dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede,
al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:
" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen
verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S.
168.
Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst
dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die
Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür
jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte
währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld
zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem
Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen
Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen
beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und
Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses
(ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums
auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung).
Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit
bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)
Infine, tra le numerose
sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi,
vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla
sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto
chinarsi sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di
non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito
negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove
il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa tarda
ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non adegua
gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:
" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha
iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.
Da allora l’assicurato ha sempre pagato
e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24
cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono
stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo
che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti
trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).
Questo ammontare è stato chiaramente
superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato
accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in
Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.-
nell’anno 2015 (doc. B2).
Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012,
che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più
dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l’assicurato non si
è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta
l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito
pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente
evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di
ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché
l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V
202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/
2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29
aprile 2013, consid. 2.12.
In effetti, il ricorrente non è soggetto
passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con
precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla
corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma
anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano
sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo
svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS,
secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla
Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga
solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa,
la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine
si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba
appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da
quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati
giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”
2.9
Alla luce di quanto sopra esposto e
della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale il ricorrente non può
sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai sensi dell’art. 41bis
cpv. 1 lett. b OAVS per il solo fatto che la Cassa non avrebbe agito dopo aver
ricevuto copia del rogito di compravendita del __________ 2016. Infatti, a
prescindere dalla circostanza che l’atto di compravendita era stato allegato
all’opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi del 2011 e dei
relativi interessi, e dunque per un altro periodo (doc. F), spettava semmai al
ricorrente, rappresentato già allora dalla medesima fiduciaria e che meglio
conosceva la sua situazione, chiedere immediatamente all’amministrazione di
essere di nuovo affiliato quale indipendente nel 2017 e informare subito la
Cassa circa l’ammontare del reddito presumibile, così da evitare di dover
pagare interessi, versando contributi d’acconto come prevede l’art. 24 OAVS. L’interessato
invece non ha segnalato il reddito presumibile su cui avrebbe dovuto pagare i
contributi. L’insorgente non ha neppure avvisato la Cassa, nel corso del mese
di giugno 2019, quando ha ricevuto la tassazione fiscale IFD del 29 maggio
2019, dove era chiaramente indicato che vi era un reddito da attività
indipendente principale di fr. 9'151'167 (punto 2.1 tassazione IFD 2017; a
fronte di un prezzo di vendita figurante nel rogito di fr. 17'000'000; pag. 9
rogito).
La Cassa, d’altra parte, non
poteva ancora sapere come sarebbe stata qualificata la compravendita a livello
fiscale, né l’ammontare dell’eventuale reddito soggetto a contribuzione (cfr.
doc. 46), il cui calcolo compete all’autorità fiscale (cfr. art. 22 OAVS).
L’interessato, da parte sua,
meglio avrebbe potuto conoscere l’ammontare del reddito soggetto a
contribuzione. Tant’é che aveva accantonato un importo non indifferente di fr.
915’000 in previsione del pagamento dei contributi sociali (cfr. comunicazione
fisco, doc. 46), a fronte di contributi sociali effettivamente dovuti, senza
gli interessi, di fr. 907'983.55 (cfr. doc. 47).
Nell'evenienza concreta
l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi, non notificando
immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito conseguito nell’anno in
esame e questo neppure dopo aver ricevuto la relativa notifica di tassazione
IFD 2017 del 29 maggio 2019.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è
immediatamente attivata nel giugno 2022 dopo aver ricevuto la segnalazione del
reddito da attività indipendente fissato nella tassazione IFD 2017 del 29
maggio 2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che,
in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati
reclamati per il 2017 il ricorrente è tenuto a pagare degli interessi di mora
che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2018.
Infatti, l'obbligo di versamento degli
interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si
giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato
in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché il
ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito
contributivo non ancora fatturato né saldato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10
maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la
crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la
decisione di fissazione dei contributi; cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo
2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della
decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD
2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio
2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il
2010.
dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
A questo
proposito va evidenziato che con STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale
federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la
Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza
dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima
dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti
fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione
cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di
trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione
della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino
al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a
quello qui in esame)."
L'amministrazione
non era quindi tenuta a richiedere all'autorità fiscale la decisione di
tassazione dell'assicurato. Spettava a quest'ultimo dar seguito ai suoi
obblighi notificando immediatamente alla Cassa la nuova situazione fiscale.
Irrilevante, invece, è che
durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura
equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%.
Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente
dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare
la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva
versare per il 2017, v’è la circostanza che l’assicurato ha comunque potuto
posticipare il versamento dei contributi.
Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo
favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile
2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016;
STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), poiché avrebbe potuto, durante questa
attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Per cui, anche per quanto concerne gli interessi di mora
l’insorgente non può far valere la buona fede, poiché non ha subito alcun
nocumento (cfr. anche la STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018, consid. 2.13, confermata
dalla 9C_572/2018 del 5 novembre 2018).
Nè l’insorgente può appigliarsi alla circostanza che in un’altra
occasione, relativa agli interessi dovuti in seguito al ritardo nella
fissazione dei contributi derivanti dall’utile di liquidazione per la cessazione
dell’attività nel 2011, la cui tassazione era stata emessa solo nel 2017, la
Cassa abbia eccezionalmente rinunciato al prelievo degli interessi ed accolto
l’opposizione presentata il 6 marzo 2017. Si è infatti trattato di un caso
isolato e circoscritto e la stessa amministrazione ha minuziosamente spiegato
le ragioni che l’avevano indotta ad annullare la decisione di fissazione degli
interessi di mora in quel preciso contesto (cfr. doc. 35).
2.10
Il ricorrente censura anche
l’applicazione del tasso d’interesse del 5%.
Con STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26),
l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso
di interesse del 5% previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza
economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non
deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3).
Quest’ultimo ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF
134.
V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid. 3.3.2.2, secondo cui l'interesse di
mora ha per funzione di compensare la perdita di interessi del creditore e il
guadagno di interessi del debitore in forma forfetaria, indipendentemente
dall'effettivo beneficio e danno. L'interesse moratorio non ha
carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, e quindi non
è decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia
imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (cfr. consid.
4.1.1).
Il TF ha poi ricordato che nella DTF 139 V 297, al considerando 3,
ha deciso che il tasso di interesse di mora del 5% non era illegale o
addirittura arbitrario in considerazione del livello di tasso di interesse
dell'1-2% che prevaleva da anni (cfr. consid. 4.2.2).
L'Alta Corte ha rilevato che la prima istanza non ha soltanto
rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al tasso di interesse in caso di
restituzione di contributi sociali versati in eccesso, che è anch'esso del 5%,
e al credito al consumo il cui tasso di interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto
che anche nel caso di versamento tardivo di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il
tasso di interesse è del 5%. Per il Tribunale federale, quindi, in queste
circostanze il tasso di interesse in questione del 5% per mora non può essere ritenuto
arbitrario. La sua opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o
politica, è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata
dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3: "Bei diesen Gegebenheiten kann
der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr
niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen
Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische
Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht
durch das Bundesgericht zu prüfen.").
Pertanto, gli interessi di mora richiesti dalla Cassa di
compensazione erano, in linea di principio, legittimi (cfr. consid. 4.3).
Sulla scorta di quanto precede, il tasso del
5% deve pertanto essere indubbiamente posto alla base del calcolo degli
interessi di mora dovuti dall'insorgente (fra le ultime: STCA
30.2019.32-33 del 25 maggio 2020; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA
30.2019.16
e STCA 30.2019.14, entrambe del 23 settembre 2019;
STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019).
In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va
confermata.
2.11
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021,
al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.12
Alla Cassa di compensazione,
malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno
assegnate ripetibili.
Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili
viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico
(STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149
consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche
art. 30 cpv. 3 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti