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Decisione

30.2024.1

Qualifica di dipendente di un assicurato che dopo aver lavorato per anni alle dipendenze della società di cui è amministratore unico e azionista di maggioranza, chiede di essere affiliato come indipendente. In concreto elementi a favore attività dipendente nettamente predominanti

22 marzo 2024Italiano39 min

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2024.1

cs

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2024 di

1. RI

1

rappr. da: RA 1

2. RI

2

contro

la decisione su opposizione del 30

novembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. In seguito ad un controllo della

società RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, la Cassa CO

1 ha ripreso l’importo complessivo di fr. 350'000, ritenendo che l’attività di

consulenza svolta da RI 2, nato nel 1963, per la società, di cui è azionista di

maggioranza (detentore di quasi il 67% delle azioni [cfr. doc. 36]) ed

amministratore unico, sia di carattere dipendente ed ha fissato in fr.

59'224.75, l’importo complessivo da versare.

1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via

principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il

contestuale esonero dal pagamento dell’importo di fr. 59’224.75 a titolo di

contributi sociali (doc. I).

L’insorgente, che chiede

l’edizione dell’intero incarto dalla Cassa CO 1, e domanda l’interrogatorio

formale di RI 2, di cui richiama l’incarto fiscale, sostiene che quest’ultimo

va considerato indipendente.

La società contesta che il fatto

che RI 2 sia azionista di maggioranza e amministratore unico della RI 1 ed

abbia conseguito la quasi totalità della cifra d’affari con il lavoro svolto in

favore della società ricorrente sia determinante per definire il suo statuto

giuridico. La stessa Cassa ha del resto affiliato RI 2 quale indipendente per

il medesimo periodo e di conseguenza sia la ricorrente che il proprio azionista

hanno ritenuto in perfetta buone fede l’assenza di un rapporto di lavoro.

È del resto indubbio che il

rischio economico imprenditoriale sia a carico esclusivamente di RI 2. Tutte le

attività da lui svolte, lo sono a proprio rischio e pericolo. Il rischio

imprenditoriale ed economico ricade su quest’ultimo sia in caso di perdita di

mandati che in caso di malattia e infortunio. Egli inoltre non dispone di un

potere decisionale illimitato poiché deve rendere conto agli azionisti di

minoranza circa ogni decisione determinante, quale ad esempio l’assunzione di

personale. Vi è conseguentemente una differenza giuridica e fattuale tra la

ricorrente e RI 2. Quest’ultimo svolge la propria attività per numerose altre

ditte, elencate nel ricorso, alle quali fattura regolarmente le sue

prestazioni. Egli svolge poi la funzione di amministratore e gerente, a titolo

personale, per altre società.

Dal punto di vista organizzativo RI

2 non è vincolato alle indicazioni di RI 1. Non sussiste alcuna corrispondenza

decisionale tra la società e RI 2. L’orario di lavoro, il luogo di lavoro, la

sostituzione in caso di impedimento non sono regolate e non sono imposti dalla

ricorrente, con la quale non è stato stipulato alcun contratto di lavoro.

L’attribuzione dei singoli incarichi a RI 2 avviene in base ai criteri di

necessità, di competenze, di offerte da parte di terzi consulenti. A RI 2 non

viene garantito alcun mandato. Non ha alcuna garanzia di “lavoro”, o meglio di

attività regolare. L’eventuale cessazione di qualsiasi rapporto commerciale non

equivarrebbe alla situazione in cui si troverebbe un salariato che perde il suo

impiego. RI 2 non è economicamente dipendente da RI 1, poiché esercita

contemporaneamente diverse attività per altrettante società, senza che vi sia

un rapporto di dipendenza con le stesse.

In conclusione, non vi è alcun

rapporto di subordinazione organizzativo ed economico tra la società e RI 2.

1.3. Con ordinanza del 17 gennaio 2024

il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 15

giorni per completare la sua esposizione e la sua argomentazione per quanto

attiene alla richiesta formulata in via preliminare di concedere l’effetto

sospensivo al ricorso (doc. II).

1.4. Con risposta del 25 gennaio 2024,

cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. III, pag. 9), la Cassa ha proposto

la reiezione dell’impugnativa. Rammentato che il 6 dicembre 2023 ha inoltrato

un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 90 LEF

e riassunta la fattispecie, l’amministrazione ha affermato:

" (…)

12. Nella fattispecie in esame, il signor RI

2, azionista maggioritario e amministratore unico della RI 1 (doc. 39), è

ritenuto un organo della società, le cui retribuzioni sono da considerare

salario determinante.

Del resto, evidenziamo che il signor RI 2 è

stato salariato della RI 1 fino al 30 giugno 2019 (doc. 8): dal 1. Luglio 2019

ha iniziato a fatturare le sue prestazioni a RI 1.

Al proposito, la Cassa contesta recisamente

l’affermazione della ricorrente secondo cui “(…) CO 1 abbia ripetutamente

riconosciuto per il periodo oggetto del gravame lo statuto di indipendente del

signor RI 2”.

Infatti, come esposto al considerando 10,

l’affiliazione che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta

dell’assicurato non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma

unicamente ha per scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione. Peraltro,

la qualifica dello statuto contributivo di una persona va effettuata unicamente

sulla base della natura dei rapporti di lavoro in essere e ciò può avvenire

unicamente a mezzo di una decisione formale di tassazione, proprio come è il

caso di specie, laddove la decisione formale di tassazione d’ufficio a cui la

ricorrente si è opposta si basa sul rapporto sul controllo del datore di

lavoro. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione quale indipendente, eserciti un’attività di natura

dipendente.

13. Inoltre, come si evince da un esame del

suo incarto fiscale, il signor RI 2 ha fatturato alla “sua” società, la RI 1,

la totalità della sua cifra d’affari (doc. 37-38), contraddicendo quanto

vorrebbe far credere la ricorrente, secondo cui “(…) Egli offre le proprie

prestazioni a varie ditte”.

A proposito delle riprese effettuate in

sede di controllo, la Cassa rileva di non aver ripreso l’intero importo

fatturato dal signor RI 2 alla “sua” società RI 1, aderendo ad una proposta del

fiduciario __________, che ha seguito il “post-controllo”, proposta che non è

poi stata rispettata dal signor RI 2, più precisamente:

. anno 2019:

prestazioni RI 2: CHF 109'286 (doc. 12/13)

ripresa: CHF 100’000

. anno 2020:

prestazioni RI 2: CHF 165'592 (doc. 26)

ripresa: CHF 150’000

. anno 2021:

prestazioni RI 2: CHF 118'177 (doc. 34)

ripresa: CHF 100’000

14. La Cassa rileva inoltre che i presunti

introiti da funzione di amministratore e gerente per terze società da parte del

signor RI 2 sono da considerare attività salariata e non indipendente, come

vorrebbe far credere la ricorrente.

15. Per quanto concerne, invece,

l’affermazione secondo cui il signor RI 2 “(…) non ha alcuna garanzia di

“lavoro” o meglio di attività regolare”, rileviamo che egli in caso di

assenza di lavoro si trova nella medesima condizione di un collaboratore

dipendente con riferimento al rischio di non vedersi versato il salario o che

viene privato della propria attività.

16. Ne consegue che quanto rilevato in

precedenza contraddice quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo cui il signor

RI 2 non avrebbe un rapporto di dipendenza economica da RI 1.

17. Infine, rileviamo anche che la Cassa

non ha emesso nei confronti del signor RI 2 nessuna decisione di fissazione dei

contributi personali per il periodo oggetto del contendere.” (doc. III)

1.5. Il 30 gennaio 2024 il Giudice

delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, trasmettendogli la risposta di causa

e chiedendogli di precisare se RI 2 aderisce al ricorso, ciò che permetterebbe

di non dovere procedere con una formale chiamata in causa (doc. V).

1.6. Con scritto del 1° febbraio 2024 la

ricorrente ha preso posizione in merito alla richiesta di ripristino

dell’effetto sospensivo al ricorso ed ha prodotto uno scritto di RI 2 che

aderisce al ricorso di RI 1 (doc. VI e L2).

1.7. Con decreto del 5 febbraio 2024 il

Giudice delegato del TCA ha stabilito che l’istanza di ripristino dell’effetto

sospensivo è priva di oggetto poiché la Cassa non ha tolto l’effetto sospensivo

al ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti dalla società (art. 49

cpv. 5 LPGA e 54 cpv. 1 lett. c LPGA) ed ha assegnato un termine scadente il 19

febbraio 2024 a RI 2 per esprimersi in merito alla procedura (doc. VII).

1.8. In data 8 febbraio 2024 la

ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa della Cassa,

contestandola (doc. VIII).

1.9. Con scritto del 19 febbraio 2024 RI

2 si è espresso sulla procedura, ribadendo che non vi è alcun contratto di

lavoro con RI 1 (doc. X). Pur essendo azionista di maggioranza ed

amministratore unico della società, si è sempre ritenuto libero di assumere

mandati di consulenza anche a favore di terze persone. Attività svolte per

terze società non collegate con la ricorrente. Indipendentemente dagli introiti

minimi percepiti per il momento, ha investito in favore di terze persone e

società molto tempo con l’auspicio che tale attività da consulente indipendente

potesse vieppiù incrementarsi. Egli afferma di svolgere tutti i mandati di

consulenza liberamente, senza alcuna indicazione o istruzione da parte delle

sue clienti, compresa RI 1. Nonostante la sua funzione di amministratore unico,

non ha mai ritenuto i mandati conferiti da quest’ultima in suo favore, come

garantiti. Non beneficia di alcuna copertura assicurativa e dunque in caso di

incapacità lavorativa, non ha diritto ad alcuna compensazione degli onorari percepiti.

1.10. Il 26 febbraio 2024 la Cassa ha

affermato:

" (…)

. il signor RI 2 è azionista maggioritario

e amministratore unico della RI 1;

. il signor RI 2 è stato salariato della RI

1 fino al 30 giugno 2019;

. il signor RI 2 ha iniziato dal 1. luglio

2019 a fatturare le sue prestazioni a RI 1 che rappresentano pure la totalità o

quasi della sua cifra d’affari.

Per quanto concerne le affermazioni del

signor RI 2 secondo cui “(…) Pur essendo azionista di maggioranza e

amministratore unico della RI 1 mi sono infatti sempre ritenuto libero di

assumere mandati di consulenza anche in favore di terze persone. Attività che

ho infatti svolto anche per terze società non collegate con la ricorrente.

Indipendentemente dagli introiti per il momento minimi percepiti ho investito

in favore per terze persone e società molto tempo con l’auspicio che tale mia

attività di consulente indipendente possa vieppiù incrementarsi”, la Cassa

tiene a precisare che nella fattispecie in esame non è in discussione il suo

statuto di indipendente (attivo già dal 1. luglio 2019 con minimi introiti

percepiti), ma le prestazioni da lui fatturate alla “sua” società che debbono

essere considerate attività salariata.” (doc. XII)

1.11. Lo scritto è stato trasmesso alla

ricorrente e a RI 2 il 28 febbraio 2024 con facoltà di esprimersi in merito

entro il 6 marzo 2024 (doc. XIII). Con scritto del 6 marzo 2024 (doc. XIV),

trasmesso alla Cassa (doc. XV) e a RI 2 (doc. XVI), per conoscenza, la

ricorrente si è riconfermata nel suo ricorso del 15 gennaio 2024 e nella sua

replica dell’8 febbraio 2024.

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il

giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e

di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento

amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.3. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

Considerandi

2.4

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità

giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare

se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144

V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.6. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF

9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e

delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i

propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento

alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.7. In

una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione

di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di

amministrazione dell’interessata, l’assenza di un rapporto di subordinazione

non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha

esercitato un’attività indipendente. L’Alta Corte ha aggiunto che anche quando

vi è un’identità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per

definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di

lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre

procedere all’esame dell’insieme delle circostanze del caso concreto per

determinare se l’attività è esercitata in maniera dipendente oppure

indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per

ammettere che l’attività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si

erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva

investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che l’interessata

sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una

società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento

sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso

di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di

quest’ultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale

cantonale ha costatato che l’assicurata coordinava e gestiva in maniera

indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non

erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte

dall’assicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la

persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla

lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si

constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con l’indicazione che

si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato

gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per

stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e

per proprio conto.

Nella

STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il

Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato

una società con lo scopo di fornire, tra l’altro, prestazioni giuridiche in

Svizzera e all’estero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati

svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. L’avvocato, ricorrente, era

azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale.

L’Alta

Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto

federale qualificando l’avvocato ricorrente quale dipendente della società

anonima.

Al

consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che c’è un’identità economica

completa tra la società e l’avvocato ricorrente, ciò che permette di escludere

qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso

giudicato, vi è identità economica tra la società e l’organo dirigente e non

esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né

alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e

amministratore unico, occorre procedere ad un esame dell’insieme delle

circostanze del caso concreto per determinare se l’attività è esercitata in

maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il

rischio economico era sopportato dalla società anonima e che l’avvocato

ricorrente non disponeva di una reale organizzazione d’impresa indipendente da

quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che quest’ultima

metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il

personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che

avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state

sottoscritte in favore della società e dell’avvocato. La società pertanto,

conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato.

Inoltre l’assicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta

dalla società anonima. Non risultava che l’avvocato ricorrente impiegava dei

collaboratori o sopportava le spese per l’esercizio della sua attività. La

società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici.

La

remunerazione di fr. 10'000 versata all’avvocato sotto forma di acconti

pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore

dell’esercizio di un’attività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del

pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dall’avvocato

in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su

ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo

l’attività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua

funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e

dell’integrazione dell’avvocato ricorrente nell’organizzazione della società

anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando

esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche

se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi

differenti elementi evidenziavano che l’avvocato ricorrente non sopportava il

rischio d’impresa e non disponeva di un’organizzazione distinta da quella della

società.

2.8. In

concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della

società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma

individuale.

La

società, di cui l’interessato è stato dapprima direttore dal mese di __________

2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr.

estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________.

RI

2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato

dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019.

Nel

2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc.

6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr.

10'000 al mese (plico doc. 7).

Dal

1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente

(“attività svolta a titolo principale quale consulente d’impresa”; doc.

43/3).

Nel

2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre

2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13).

Nel

2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze all’interessato (doc.

26).

Nel

2021 l’assicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un

importo di euro 30'000 all’inizio di ogni trimestre con il riferimento “consulenza

I trimestre 2021”; “consulenza II trimestre 2021”, “consulenza

III trimestre 2021” e “consulenza IV trimestre 2021” (cfr. doc.

43/2).

La

Cassa non ha ritenuto l’intero importo fatturato alla ricorrente quale reddito

da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________,

ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021

(doc. III, pag. 7).

Per

il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi

come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8).

2.9. Nel

caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della

documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei

precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione

qui impugnata.

RI

2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore

unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva

un reddito mensile di fr. 10'000.

Dopo

essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha

continuato a svolgere l’attività di consulente, conseguendo, per il lavoro

esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per

consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000

(doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un

reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2).

RI 2 dipende economicamente dal

lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la

totalità delle sue entrate deriva dall’attività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc.

38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento

essenziale in favore della qualifica dell’attività di dipendente (cfr. sentenza

H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza 9C_132/2011

del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).

In caso di mancanza

di lavoro fornitogli dalla società, egli si troverebbe nella medesima

situazione di un lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non può pagare

gli stipendi o lo priva della propria attività. La sua condizione sarebbe

paragonabile a quella di un salariato che perde il suo impiego.

L’interessato è inoltre

integrato a livello organizzativo nella società, tanto da farne parte dal 2004,

esserne l’amministratore unico con diritto di firma individuale e azionista di

maggioranza (al 66.8%, cfr. doc. 39) ed esserne stato dipendente fino al 30

giugno 2019.

RI 2 dispone anche

di un indirizzo internet della ricorrente (cfr. doc. D: __________) e svolge la

sua attività in favore di una società il cui scopo sociale è proprio quello di

fornire a terzi consulenze di vario genere, ossia l’attività da lui esercitata.

Inoltre, perlomeno

a partire dal 2021, l’importo conseguito dall’interessato è costante, ossia

euro 30'000 a trimestre, non molto differente da quanto percepiva quando era

dipendente della società (fr. 10'000 al mese). Le fatture sono inoltre emesse

anticipatamente, prima di svolgere il proprio lavoro. (cfr. doc. 43/2). Come

rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre

2021 al consid. 5.2.2, la remunerazione versata sotto forma di acconti pagabile

mensilmente, rispettivamente nel caso di specie ogni trimestre, in maniera

regolare, costituisce un indizio in favore dell’esercizio di un’attività

dipendente (“[…] Contrairement

à ce que expose A.________ SA, la rémunération versée à l'avocat, sous forme

d'acomptes payables par mensualités de 10'000 fr., le 25 de chaque mois,

constitue également un indice en faveur de l'exercice d'une activité dépendante

[…]”).

Dalle tavole processuali non emerge né che per l’attività svolta in

favore della società ricorrente egli fatturi direttamente ai clienti di RI 1,

che si accolla di conseguenza il rischio d’incasso, né che occupa del personale

(dalla contabilità degli anni 2019 e 2020 presente nell’incarto, non risulta avere

alcun impiegato; doc. 37 e 38).

Le affermazioni

secondo le quali svolgerebbe l’attività di consulente anche per altre società

non è stata supportata da alcuna prova documentale, ad eccezione di una fattura

del 2 luglio 2019 di fr. 1'000, ma riferita ad un incarico del maggio 2019,

ossia prima di essere affiliato quale indipendente, per un “supporto al

reperimento di finanziamenti relativi al progetto d’investimento per lo

sviluppo di nuovi prodotti di cioccolateria” (plico doc. F). In ogni caso,

il fatto di esercitare o aver esercitato il medesimo lavoro per altri

committenti, non impedisce di affiliarlo come dipendente per l’attività svolta

in favore della ricorrente. Infatti, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid.

6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Quanto alla circostanza che le parti

sono sempre partite dal presupposto che l’attività in esame fosse di carattere

indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno

2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta

all’amministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le

dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del

contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid.

3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020,

consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,

pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005;

sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come

dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua

affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in

una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per quanto concerne la censura

secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe

intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto

rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione

quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli

infortuni ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha

sottoscritto un’assicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio

malattia, trova comunque applicazione l’art. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che

se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti

alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o

d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo

limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in

natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per

più di tre mesi (sul tema cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto

2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle

condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer

Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung:

Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. anche Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler

pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in:

Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

2015, pag. 271 e seguenti).

Né può essere d’aiuto alla

ricorrente la circostanza che l’interessato ha svolto, tra l’altro in parte quando

era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio

2019), l’attività di presidente del Consiglio di amministrazione,

rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere

dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS).

Alla luce di quanto sopra occorre

concludere che RI 2 dipende dalla ricorrente dal punto di vista

lavorativo, organizzativo, economico e temporale.

In

queste condizioni, gli elementi in favore di un’attività

dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono

nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività indipendente.

Ne segue che la decisione su opposizione

impugnata merita conferma.

2.10. La società ricorrente chiede l’interrogatorio

formale di RI 2 e richiama l’incarto fiscale di quest’ultimo, oltre a domandare

genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza

tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza.

Alla luce della

documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia ad ulteriori accertamenti e

segnatamente al richiamo dell’incarto fiscale dell’assicurato ed alla sua

audizione.

L’incarto fiscale di RI 2, alla

luce della documentazione allegata dalla Cassa di compensazione alla risposta

di causa dalla quale già emerge che quanto conseguito dall’interessato nel 2019

e nel 2020 corrisponde in gran parte a quanto fatturato alla società ricorrente

(cfr. doc. 37 e 38), si rivela superfluo.

Gli atti dell’incarto, non

contestati nel loro contenuto, sono inoltre sufficienti per decidere nel merito

della vertenza senza che sia necessario sentire l’interessato, il quale ha

potuto esprimersi in merito sulle prese di posizione delle parti.

Va qui rammentato che per l'art.

6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la società

ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha domandato l’interrogatorio formale di RI 2.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021 del 7 dicembre

2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la

società ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli

atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità

di ricorrere ad altre prove.

Per i

suddetti motivi, l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

2.11. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base

legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti