30.2024.1
Qualifica di dipendente di un assicurato che dopo aver lavorato per anni alle dipendenze della società di cui è amministratore unico e azionista di maggioranza, chiede di essere affiliato come indipendente. In concreto elementi a favore attività dipendente nettamente predominanti
22 marzo 2024Italiano39 min
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2024.1
cs
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2024 di
1. RI
1
rappr. da: RA 1
2. RI
2
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. In seguito ad un controllo della
società RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, la Cassa CO
1 ha ripreso l’importo complessivo di fr. 350'000, ritenendo che l’attività di
consulenza svolta da RI 2, nato nel 1963, per la società, di cui è azionista di
maggioranza (detentore di quasi il 67% delle azioni [cfr. doc. 36]) ed
amministratore unico, sia di carattere dipendente ed ha fissato in fr.
59'224.75, l’importo complessivo da versare.
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via
principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il
contestuale esonero dal pagamento dell’importo di fr. 59’224.75 a titolo di
contributi sociali (doc. I).
L’insorgente, che chiede
l’edizione dell’intero incarto dalla Cassa CO 1, e domanda l’interrogatorio
formale di RI 2, di cui richiama l’incarto fiscale, sostiene che quest’ultimo
va considerato indipendente.
La società contesta che il fatto
che RI 2 sia azionista di maggioranza e amministratore unico della RI 1 ed
abbia conseguito la quasi totalità della cifra d’affari con il lavoro svolto in
favore della società ricorrente sia determinante per definire il suo statuto
giuridico. La stessa Cassa ha del resto affiliato RI 2 quale indipendente per
il medesimo periodo e di conseguenza sia la ricorrente che il proprio azionista
hanno ritenuto in perfetta buone fede l’assenza di un rapporto di lavoro.
È del resto indubbio che il
rischio economico imprenditoriale sia a carico esclusivamente di RI 2. Tutte le
attività da lui svolte, lo sono a proprio rischio e pericolo. Il rischio
imprenditoriale ed economico ricade su quest’ultimo sia in caso di perdita di
mandati che in caso di malattia e infortunio. Egli inoltre non dispone di un
potere decisionale illimitato poiché deve rendere conto agli azionisti di
minoranza circa ogni decisione determinante, quale ad esempio l’assunzione di
personale. Vi è conseguentemente una differenza giuridica e fattuale tra la
ricorrente e RI 2. Quest’ultimo svolge la propria attività per numerose altre
ditte, elencate nel ricorso, alle quali fattura regolarmente le sue
prestazioni. Egli svolge poi la funzione di amministratore e gerente, a titolo
personale, per altre società.
Dal punto di vista organizzativo RI
2 non è vincolato alle indicazioni di RI 1. Non sussiste alcuna corrispondenza
decisionale tra la società e RI 2. L’orario di lavoro, il luogo di lavoro, la
sostituzione in caso di impedimento non sono regolate e non sono imposti dalla
ricorrente, con la quale non è stato stipulato alcun contratto di lavoro.
L’attribuzione dei singoli incarichi a RI 2 avviene in base ai criteri di
necessità, di competenze, di offerte da parte di terzi consulenti. A RI 2 non
viene garantito alcun mandato. Non ha alcuna garanzia di “lavoro”, o meglio di
attività regolare. L’eventuale cessazione di qualsiasi rapporto commerciale non
equivarrebbe alla situazione in cui si troverebbe un salariato che perde il suo
impiego. RI 2 non è economicamente dipendente da RI 1, poiché esercita
contemporaneamente diverse attività per altrettante società, senza che vi sia
un rapporto di dipendenza con le stesse.
In conclusione, non vi è alcun
rapporto di subordinazione organizzativo ed economico tra la società e RI 2.
1.3. Con ordinanza del 17 gennaio 2024
il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 15
giorni per completare la sua esposizione e la sua argomentazione per quanto
attiene alla richiesta formulata in via preliminare di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso (doc. II).
1.4. Con risposta del 25 gennaio 2024,
cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. III, pag. 9), la Cassa ha proposto
la reiezione dell’impugnativa. Rammentato che il 6 dicembre 2023 ha inoltrato
un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 90 LEF
e riassunta la fattispecie, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
12. Nella fattispecie in esame, il signor RI
2, azionista maggioritario e amministratore unico della RI 1 (doc. 39), è
ritenuto un organo della società, le cui retribuzioni sono da considerare
salario determinante.
Del resto, evidenziamo che il signor RI 2 è
stato salariato della RI 1 fino al 30 giugno 2019 (doc. 8): dal 1. Luglio 2019
ha iniziato a fatturare le sue prestazioni a RI 1.
Al proposito, la Cassa contesta recisamente
l’affermazione della ricorrente secondo cui “(…) CO 1 abbia ripetutamente
riconosciuto per il periodo oggetto del gravame lo statuto di indipendente del
signor RI 2”.
Infatti, come esposto al considerando 10,
l’affiliazione che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta
dell’assicurato non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma
unicamente ha per scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione. Peraltro,
la qualifica dello statuto contributivo di una persona va effettuata unicamente
sulla base della natura dei rapporti di lavoro in essere e ciò può avvenire
unicamente a mezzo di una decisione formale di tassazione, proprio come è il
caso di specie, laddove la decisione formale di tassazione d’ufficio a cui la
ricorrente si è opposta si basa sul rapporto sul controllo del datore di
lavoro. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione quale indipendente, eserciti un’attività di natura
dipendente.
13. Inoltre, come si evince da un esame del
suo incarto fiscale, il signor RI 2 ha fatturato alla “sua” società, la RI 1,
la totalità della sua cifra d’affari (doc. 37-38), contraddicendo quanto
vorrebbe far credere la ricorrente, secondo cui “(…) Egli offre le proprie
prestazioni a varie ditte”.
A proposito delle riprese effettuate in
sede di controllo, la Cassa rileva di non aver ripreso l’intero importo
fatturato dal signor RI 2 alla “sua” società RI 1, aderendo ad una proposta del
fiduciario __________, che ha seguito il “post-controllo”, proposta che non è
poi stata rispettata dal signor RI 2, più precisamente:
. anno 2019:
prestazioni RI 2: CHF 109'286 (doc. 12/13)
ripresa: CHF 100’000
. anno 2020:
prestazioni RI 2: CHF 165'592 (doc. 26)
ripresa: CHF 150’000
. anno 2021:
prestazioni RI 2: CHF 118'177 (doc. 34)
ripresa: CHF 100’000
14. La Cassa rileva inoltre che i presunti
introiti da funzione di amministratore e gerente per terze società da parte del
signor RI 2 sono da considerare attività salariata e non indipendente, come
vorrebbe far credere la ricorrente.
15. Per quanto concerne, invece,
l’affermazione secondo cui il signor RI 2 “(…) non ha alcuna garanzia di
“lavoro” o meglio di attività regolare”, rileviamo che egli in caso di
assenza di lavoro si trova nella medesima condizione di un collaboratore
dipendente con riferimento al rischio di non vedersi versato il salario o che
viene privato della propria attività.
16. Ne consegue che quanto rilevato in
precedenza contraddice quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo cui il signor
RI 2 non avrebbe un rapporto di dipendenza economica da RI 1.
17. Infine, rileviamo anche che la Cassa
non ha emesso nei confronti del signor RI 2 nessuna decisione di fissazione dei
contributi personali per il periodo oggetto del contendere.” (doc. III)
1.5. Il 30 gennaio 2024 il Giudice
delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, trasmettendogli la risposta di causa
e chiedendogli di precisare se RI 2 aderisce al ricorso, ciò che permetterebbe
di non dovere procedere con una formale chiamata in causa (doc. V).
1.6. Con scritto del 1° febbraio 2024 la
ricorrente ha preso posizione in merito alla richiesta di ripristino
dell’effetto sospensivo al ricorso ed ha prodotto uno scritto di RI 2 che
aderisce al ricorso di RI 1 (doc. VI e L2).
1.7. Con decreto del 5 febbraio 2024 il
Giudice delegato del TCA ha stabilito che l’istanza di ripristino dell’effetto
sospensivo è priva di oggetto poiché la Cassa non ha tolto l’effetto sospensivo
al ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti dalla società (art. 49
cpv. 5 LPGA e 54 cpv. 1 lett. c LPGA) ed ha assegnato un termine scadente il 19
febbraio 2024 a RI 2 per esprimersi in merito alla procedura (doc. VII).
1.8. In data 8 febbraio 2024 la
ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa della Cassa,
contestandola (doc. VIII).
1.9. Con scritto del 19 febbraio 2024 RI
2 si è espresso sulla procedura, ribadendo che non vi è alcun contratto di
lavoro con RI 1 (doc. X). Pur essendo azionista di maggioranza ed
amministratore unico della società, si è sempre ritenuto libero di assumere
mandati di consulenza anche a favore di terze persone. Attività svolte per
terze società non collegate con la ricorrente. Indipendentemente dagli introiti
minimi percepiti per il momento, ha investito in favore di terze persone e
società molto tempo con l’auspicio che tale attività da consulente indipendente
potesse vieppiù incrementarsi. Egli afferma di svolgere tutti i mandati di
consulenza liberamente, senza alcuna indicazione o istruzione da parte delle
sue clienti, compresa RI 1. Nonostante la sua funzione di amministratore unico,
non ha mai ritenuto i mandati conferiti da quest’ultima in suo favore, come
garantiti. Non beneficia di alcuna copertura assicurativa e dunque in caso di
incapacità lavorativa, non ha diritto ad alcuna compensazione degli onorari percepiti.
1.10. Il 26 febbraio 2024 la Cassa ha
affermato:
" (…)
. il signor RI 2 è azionista maggioritario
e amministratore unico della RI 1;
. il signor RI 2 è stato salariato della RI
1 fino al 30 giugno 2019;
. il signor RI 2 ha iniziato dal 1. luglio
2019 a fatturare le sue prestazioni a RI 1 che rappresentano pure la totalità o
quasi della sua cifra d’affari.
Per quanto concerne le affermazioni del
signor RI 2 secondo cui “(…) Pur essendo azionista di maggioranza e
amministratore unico della RI 1 mi sono infatti sempre ritenuto libero di
assumere mandati di consulenza anche in favore di terze persone. Attività che
ho infatti svolto anche per terze società non collegate con la ricorrente.
Indipendentemente dagli introiti per il momento minimi percepiti ho investito
in favore per terze persone e società molto tempo con l’auspicio che tale mia
attività di consulente indipendente possa vieppiù incrementarsi”, la Cassa
tiene a precisare che nella fattispecie in esame non è in discussione il suo
statuto di indipendente (attivo già dal 1. luglio 2019 con minimi introiti
percepiti), ma le prestazioni da lui fatturate alla “sua” società che debbono
essere considerate attività salariata.” (doc. XII)
1.11. Lo scritto è stato trasmesso alla
ricorrente e a RI 2 il 28 febbraio 2024 con facoltà di esprimersi in merito
entro il 6 marzo 2024 (doc. XIII). Con scritto del 6 marzo 2024 (doc. XIV),
trasmesso alla Cassa (doc. XV) e a RI 2 (doc. XVI), per conoscenza, la
ricorrente si è riconfermata nel suo ricorso del 15 gennaio 2024 e nella sua
replica dell’8 febbraio 2024.
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il
giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e
di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
Considerandi
2.4
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità
giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare
se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144
V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF
9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,
consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,
consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e
delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio
conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i
propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento
alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°
aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. In
una sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, al consid. 6.2, il Tribunale
federale ha rammentato che, nel caso allora giudicato, considerate la funzione
di direttrice, di azionista di maggioranza e di membra del Consiglio di
amministrazione dell’interessata, l’assenza di un rapporto di subordinazione
non è un criterio determinante per ammettere che la persona assicurata ha
esercitato un’attività indipendente. L’Alta Corte ha aggiunto che anche quando
vi è un’identità economica tra la società ed il suo organo dirigente e che per
definizione non esiste alcun rapporto di subordinazione, né alcun contratto di
lavoro tra la società ed il suo azionista e amministratore unico, occorre
procedere all’esame dell’insieme delle circostanze del caso concreto per
determinare se l’attività è esercitata in maniera dipendente oppure
indipendente. Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha rilevato che per
ammettere che l’attività andava qualificata di indipendente, i primi giudici si
erano essenzialmente fondati sulle somme importanti che la persona assicurata aveva
investito nella società, circostanza da cui hanno dedotto che l’interessata
sopportava il rischio economico. Il fatto che un assicurato investe in una
società con una personalità giuridica non costituisce tuttavia un elemento
sufficiente, da solo, per ammettere che sopporta il rischio economico. In caso
di fallimento della società, le perdite sarebbero in effetti a carico di
quest’ultima e non della persona assicurata. Inoltre anche se il Tribunale
cantonale ha costatato che l’assicurata coordinava e gestiva in maniera
indipendente le sue attività e quelle della società, queste costatazioni non
erano fondate su documentazione che permetteva di accertare le attività svolte
dall’assicurata in suo nome e per proprio conto. Non emergeva inoltre che la
persona assicurata aveva svolto le medesime attività per altre società. Alla
lettura del rapporto allestito dai direttori della società per il 2017, si
constatava inoltre che la società contava due dipendenti, con l’indicazione che
si trattava dei due direttori. In conclusione il Tribunale federale ha rinviato
gli atti al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente per
stabilire se la persona assicurata ha esercitato delle attività in suo nome e
per proprio conto.
Nella
STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, citata nella precedente sentenza, il
Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un avvocato che aveva fondato
una società con lo scopo di fornire, tra l’altro, prestazioni giuridiche in
Svizzera e all’estero tramite avvocati iscritti nel registro degli avvocati
svizzeri o stranieri e tramite persone qualificate. L’avvocato, ricorrente, era
azionista unico e amministratore con diritto di firma individuale.
L’Alta
Corte ha stabilito che il Tribunale cantonale non ha violato il diritto
federale qualificando l’avvocato ricorrente quale dipendente della società
anonima.
Al
consid. 5.2.2 il Tribunale federale ha rilevato che c’è un’identità economica
completa tra la società e l’avvocato ricorrente, ciò che permette di escludere
qualsiasi rapporto di subordinazione tra di loro. Quando, come nel caso
giudicato, vi è identità economica tra la società e l’organo dirigente e non
esiste, di conseguenza, per definizione, alcun rapporto di subordinazione, né
alcun contratto di lavoro tra la società anonima ed il suo azionista e
amministratore unico, occorre procedere ad un esame dell’insieme delle
circostanze del caso concreto per determinare se l’attività è esercitata in
maniera dipendente oppure indipendente. A questo scopo, per stabilire che il
rischio economico era sopportato dalla società anonima e che l’avvocato
ricorrente non disponeva di una reale organizzazione d’impresa indipendente da
quella della società, il Tribunale cantonale ha costatato che quest’ultima
metteva a disposizione gratuitamente al ricorrente i locali, il materiale e il
personale amministrativo, come lo faceva per tutti gli altri collaboratori che
avevano sottoscritto un contratto di lavoro. Le procure dei clienti erano state
sottoscritte in favore della società e dell’avvocato. La società pertanto,
conformemente al suo scopo, sottoscriveva essa stessa dei contratti di mandato.
Inoltre l’assicurazione per la responsabilità civile era stata sottoscritta
dalla società anonima. Non risultava che l’avvocato ricorrente impiegava dei
collaboratori o sopportava le spese per l’esercizio della sua attività. La
società assumeva le spese relative alla locazione degli uffici.
La
remunerazione di fr. 10'000 versata all’avvocato sotto forma di acconti
pagabili mensilmente il 25 di ogni mese costituisce un indizio in favore
dell’esercizio di un’attività lavorativa dipendente. Si tratta infatti del
pagamento di una remunerazione fissa e non di onorari fatturati dall’avvocato
in funzione delle prestazioni effettivamente fornite e del tempo passato su
ogni singola pratica. La circostanza che le remunerazioni concernono solo
l’attività di avvocato poiché il ricorrente non sarebbe remunerato per la sua
funzione di amministratore non è determinante. Alla luce del ruolo e
dell’integrazione dell’avvocato ricorrente nell’organizzazione della società
anonima, non si può concludere che agiva come un terzo nei suoi confronti quando
esercitava la sua attività di avvocato e che avrebbe svolto tali attività anche
se non fosse stato amministratore e azionista unico della società. Questi
differenti elementi evidenziavano che l’avvocato ricorrente non sopportava il
rischio d’impresa e non disponeva di un’organizzazione distinta da quella della
società.
2.8. In
concreto, RI 2, nato nel 1963, è azionista nella misura di quasi il 67% della
società ricorrente, di cui è amministratore unico con diritto di firma
individuale.
La
società, di cui l’interessato è stato dapprima direttore dal mese di __________
2004 ed in seguito direttore e delegato con diritto di firma individuale (cfr.
estratto del registro di commercio), ha quale scopo __________.
RI
2, consulente finanziario e gestore di aziende (cfr. doc. 43), è stato
dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019.
Nel
2018 egli ha percepito uno stipendio annuo di fr. 120'000 (doc. 5 e plico doc.
6). Fino al 30 giugno 2019 ha continuato a percepire uno stipendio di fr.
10'000 al mese (plico doc. 7).
Dal
1° giugno 2019 RI 2 è iscritto alla Cassa di compensazione quale indipendente
(“attività svolta a titolo principale quale consulente d’impresa”; doc.
43/3).
Nel
2019, dalla RI 1, ha ottenuto fr. 30'000 il 30 settembre 2019 e il 30 dicembre
2019 (doc. 12), oltre ad ulteriori fr. 49'286 per consulenze varie (doc. 13).
Nel
2020 la società gli ha pagato fr. 165'593 di consulenze all’interessato (doc.
26).
Nel
2021 l’assicurato ha emesso 4 fatture nei confronti della società per un
importo di euro 30'000 all’inizio di ogni trimestre con il riferimento “consulenza
I trimestre 2021”; “consulenza II trimestre 2021”, “consulenza
III trimestre 2021” e “consulenza IV trimestre 2021” (cfr. doc.
43/2).
La
Cassa non ha ritenuto l’intero importo fatturato alla ricorrente quale reddito
da attività dipendente, ma, aderendo ad una proposta del fiduciario __________,
ha ripreso fr. 100'000 nel 2019, fr. 150'000 nel 2020 e fr. 100'000 nel 2021
(doc. III, pag. 7).
Per
il momento non è stata emessa alcuna decisione di fissazione dei contributi
come indipendente (cfr. doc. III, pag. 8).
2.9. Nel
caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce della
documentazione prodotta dalle parti e della giurisprudenza riportata nei
precedenti considerandi, questo TCA deve confermare la decisione su opposizione
qui impugnata.
RI
2, azionista di maggioranza della società ricorrente, di cui è amministratore
unico, è stato dipendente della RI 1 fino al 30 giugno 2019, quando conseguiva
un reddito mensile di fr. 10'000.
Dopo
essersi affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione, egli ha
continuato a svolgere l’attività di consulente, conseguendo, per il lavoro
esercitato a favore della ricorrente, nel 2019, oltre a fr. 49'286 per
consulenze varie a RI 1 (doc. 13), un reddito trimestrale fisso di fr. 30'000
(doc. 12), nel 2020 un reddito superiore a fr. 165'000 (doc. 26) e nel 2021 un
reddito trimestrale di euro 30'000 (doc. 43/2).
RI 2 dipende economicamente dal
lavoro svolto in favore della società ricorrente, tanto che praticamente la
totalità delle sue entrate deriva dall’attività per la RI 1 (cfr. doc. 37, doc.
38, doc. 43/2 e doc. III, pag. 7), ciò che di principio costituisce un elemento
essenziale in favore della qualifica dell’attività di dipendente (cfr. sentenza
H 279/00 del 16 dicembre 2002, nonché sentenza 9C_132/2011
del 26 aprile 2011 pubblicata in SVR 2011, AHV Nr. 17, pag. 62 e seguenti).
In caso di mancanza
di lavoro fornitogli dalla società, egli si troverebbe nella medesima
situazione di un lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non può pagare
gli stipendi o lo priva della propria attività. La sua condizione sarebbe
paragonabile a quella di un salariato che perde il suo impiego.
L’interessato è inoltre
integrato a livello organizzativo nella società, tanto da farne parte dal 2004,
esserne l’amministratore unico con diritto di firma individuale e azionista di
maggioranza (al 66.8%, cfr. doc. 39) ed esserne stato dipendente fino al 30
giugno 2019.
RI 2 dispone anche
di un indirizzo internet della ricorrente (cfr. doc. D: __________) e svolge la
sua attività in favore di una società il cui scopo sociale è proprio quello di
fornire a terzi consulenze di vario genere, ossia l’attività da lui esercitata.
Inoltre, perlomeno
a partire dal 2021, l’importo conseguito dall’interessato è costante, ossia
euro 30'000 a trimestre, non molto differente da quanto percepiva quando era
dipendente della società (fr. 10'000 al mese). Le fatture sono inoltre emesse
anticipatamente, prima di svolgere il proprio lavoro. (cfr. doc. 43/2). Come
rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_36/2021 del 7 dicembre
2021 al consid. 5.2.2, la remunerazione versata sotto forma di acconti pagabile
mensilmente, rispettivamente nel caso di specie ogni trimestre, in maniera
regolare, costituisce un indizio in favore dell’esercizio di un’attività
dipendente (“[…] Contrairement
à ce que expose A.________ SA, la rémunération versée à l'avocat, sous forme
d'acomptes payables par mensualités de 10'000 fr., le 25 de chaque mois,
constitue également un indice en faveur de l'exercice d'une activité dépendante
[…]”).
Dalle tavole processuali non emerge né che per l’attività svolta in
favore della società ricorrente egli fatturi direttamente ai clienti di RI 1,
che si accolla di conseguenza il rischio d’incasso, né che occupa del personale
(dalla contabilità degli anni 2019 e 2020 presente nell’incarto, non risulta avere
alcun impiegato; doc. 37 e 38).
Le affermazioni
secondo le quali svolgerebbe l’attività di consulente anche per altre società
non è stata supportata da alcuna prova documentale, ad eccezione di una fattura
del 2 luglio 2019 di fr. 1'000, ma riferita ad un incarico del maggio 2019,
ossia prima di essere affiliato quale indipendente, per un “supporto al
reperimento di finanziamenti relativi al progetto d’investimento per lo
sviluppo di nuovi prodotti di cioccolateria” (plico doc. F). In ogni caso,
il fatto di esercitare o aver esercitato il medesimo lavoro per altri
committenti, non impedisce di affiliarlo come dipendente per l’attività svolta
in favore della ricorrente. Infatti, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid.
6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Quanto alla circostanza che le parti
sono sempre partite dal presupposto che l’attività in esame fosse di carattere
indipendente poiché la Cassa aveva affiliato RI 2 in tale qualità dal 1° giugno
2019 (doc. C) e pertanto sarebbero in buona fede, va rammentato che spetta
all’amministrazione e non alle parti determinare la natura del lavoro svolto.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid.
3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020,
consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2,
pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005;
sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Inoltre, la qualifica dell'assicurato come
dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua
affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in
una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per quanto concerne la censura
secondo la quale in caso di infortunio o di malattia RI 1 non dovrebbe
intervenire, poiché RI 2 non figura tra i dipendenti della ditta, e pertanto
rimarrebbe senza alcuna risorsa, va rammentato che in caso di affiliazione
quale dipendente egli è, ex lege, obbligatoriamente assicurato contro gli
infortuni ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF e se la società non ha
sottoscritto un’assicurazione contro la perdita di guadagno per il rischio
malattia, trova comunque applicazione l’art. 324a CO, il cui cpv. 1 prevede che
se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti
alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o
d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in
natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per
più di tre mesi (sul tema cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto
2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle
condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer
Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 109-131, in particolare pag. 111-115; cfr. anche Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler
pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in:
Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
2015, pag. 271 e seguenti).
Né può essere d’aiuto alla
ricorrente la circostanza che l’interessato ha svolto, tra l’altro in parte quando
era ancora dipendente della società (cfr. plico doc. F: fattura del 1° maggio
2019), l’attività di presidente del Consiglio di amministrazione,
rispettivamente di gerente, di altre società, poiché tali attività sono di carattere
dipendente (cfr. art. 7 lett. h OAVS).
Alla luce di quanto sopra occorre
concludere che RI 2 dipende dalla ricorrente dal punto di vista
lavorativo, organizzativo, economico e temporale.
In
queste condizioni, gli elementi in favore di un’attività
dipendente di RI 2 nei confronti della RI 1, nel preciso caso di specie, sono
nettamente predominanti rispetto a quelli in favore di un’attività indipendente.
Ne segue che la decisione su opposizione
impugnata merita conferma.
2.10. La società ricorrente chiede l’interrogatorio
formale di RI 2 e richiama l’incarto fiscale di quest’ultimo, oltre a domandare
genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, testi) senza
tuttavia indicare nel dettaglio la loro pertinenza.
Alla luce della
documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia ad ulteriori accertamenti e
segnatamente al richiamo dell’incarto fiscale dell’assicurato ed alla sua
audizione.
L’incarto fiscale di RI 2, alla
luce della documentazione allegata dalla Cassa di compensazione alla risposta
di causa dalla quale già emerge che quanto conseguito dall’interessato nel 2019
e nel 2020 corrisponde in gran parte a quanto fatturato alla società ricorrente
(cfr. doc. 37 e 38), si rivela superfluo.
Gli atti dell’incarto, non
contestati nel loro contenuto, sono inoltre sufficienti per decidere nel merito
della vertenza senza che sia necessario sentire l’interessato, il quale ha
potuto esprimersi in merito sulle prese di posizione delle parti.
Va qui rammentato che per l'art.
6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –
nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso
di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto
di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale
indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste
di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
8C_402/2023 del 19 febbraio 2024, consid. 2; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la società
ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, ma ha domandato l’interrogatorio formale di RI 2.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021 del 7 dicembre
2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF
8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017
del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.
6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19
marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del
7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04
del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ora,
come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede
processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la
società ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli
atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità
di ricorrere ad altre prove.
Per i
suddetti motivi, l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
2.11. L’art.
61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.
61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base
legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti