30.2024.10
Contestazione dell'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS. L'inizio della necessità della sorveglianza permanente trova conferma nel formulario di richiesta, negli atti medici e nel rapporto d'inchiesta
7 gennaio 2025Italiano39 min
impugnata è annullata e di conseguenza non dovrebbe esserci sostrato per impugnare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2024.10
cs
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2024 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi
AVS)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 19 luglio 2024, che
ha annullato quella del 18 marzo 2024, la Cassa CO 1 (in seguito anche: CO 1),
ha posto RI 1, nato nel 1942, al beneficio di un assegno per grandi invalidi di
grado esiguo dal 1° febbraio 2023 al 30 novembre 2023, di grado medio dal 1°
dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024 (pag. 139
e seguenti incarto AI).
1.2. Con scritto del 9 ottobre 2024, cui
ha allegato una decisione su opposizione priva di data, la Cassa di
compensazione, con riferimento al considerando 6 del provvedimento, ha
parzialmente accolto le censure sollevate dall’assicurato ed ha annullato la
decisione del 19 luglio 2024, indicando che avrebbe notificato una decisione
separata inerente il calcolo dell’importo dell’assegno per grandi invalidi. Nel
considerando 6 l’amministrazione ha precisato che RI 1 ha diritto ad un assegno
per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, di
grado medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1°
maggio 2024.
Fatti
1.3. RI 1, rappresentato dalla
curatrice, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo una modifica della citata decisione nel senso che all’insorgente è
concesso un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al
30 giugno 2022, di grado medio dal 1° luglio 2022 al 30 aprile 2024 e di grado
elevato dal 1° maggio 2024 (doc. I). Il ricorrente invoca l’art. 46 cpv. 2
LAVS, affermando che il tema dell’assegno per grandi invalidi è diventato di
attualità soltanto durante una riunione del 14 febbraio 2024 in videoconferenza
in cui il dr. med. __________ e l’infermiere __________ di __________ hanno
affrontato con i familiari il severo peggioramento delle sue condizioni di
salute.
1.4. Con scritto del 31 ottobre 2024 il
Giudice delegato del TCA si è rivolto alle parti rilevando che la decisione su
opposizione non riporta la data, non è firmata e conclude che la decisione
impugnata è annullata e di conseguenza non dovrebbe esserci sostrato per impugnare
la decisione su opposizione prima dell’emanazione della decisione su
opposizione con il calcolo dell’importo dell’assegno per grandi invalidi
spettante all’assicurato. Il Giudice delegato ha chiesto alla CO 1 di prendere
posizione in merito (doc. III).
1.5. L’8 novembre 2024 la Cassa di
compensazione ha allegato una nuova decisione su opposizione firmata e datata 8
novembre 2024, che annulla e sostituisce quella precedente (doc. IV/1). Nel
nuovo dispositivo la Cassa ha stabilito che l’opposizione è parzialmente
accolta nel senso che l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi
dell’AVS di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, di grado
medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio
2024 e che dopo la crescita in giudicato della decisione su opposizione la CO 1
avrebbe notificato una decisione separata inerente il calcolo dell’assegno per
grandi invalidi spettante all’assicurato.
Nel merito la Cassa ha affermato
che il ricorso non contiene nessun nuovo elemento per sovvertire le conclusioni
cui era giunta in precedenza.
1.6. L’11 novembre 2024 il Giudice
delegato del TCA ha scritto all’insorgente, spiegando gli aspetti procedurali
dell’emanazione di una nuova decisione su opposizione che annulla e modifica
quella impugnata pendente causa e gli ha assegnato un termine scadente il 25
novembre 2024 per esprimersi in merito (doc. V).
1.7. Con scritto del 25 novembre 2024 il
ricorrente ha indicato di rimettersi al giudizio di questo Tribunale (doc. VI).
1.8. Con risposta del 4 dicembre 2024 la
Cassa si è riconfermata nella propria decisione su opposizione (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).
Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso”.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e
costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz
des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle
richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la
nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente;
in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto
indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo
(RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113
V 237). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata
(“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il
giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a
titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come
proposta di giudizio (STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, consid. 2.2;
Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, seconda
edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali;
Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:
Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pp. 193 e 210).
Rimangono riservate
le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF
9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).
Nel caso di specie con la
decisione su opposizione datata 8 novembre 2024, che annulla e sostituisce
quella precedente, non datata e non firmata, allegata allo scritto del 9
ottobre 2024, la Cassa ha precisato nel dispositivo che l’assicurato ha diritto
ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30
novembre 2023, di grado medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado
elevato dal 1° maggio 2024 e che dopo la crescita in giudicato della decisione
su opposizione la CO 1 avrebbe notificato una decisione separata inerente il
calcolo dell’assegno per grandi invalidi spettante all’assicurato.
La
decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non
mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del
ricorrente.
Il
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della vertenza.
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’assegno per grandi invalidi dell’AVS di grado lieve,
riconosciutogli dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, va aumentato al grado
medio già dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2023.
2.3. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i
seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303
consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1°
luglio 2015 e N. 2020 della Circolare sulla grande invalidità [CGI] valida dal
1° gennaio 2022):
–
vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
–
alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
cambiare posizione;
–
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo
in purè, alimentarsi tramite sonda);
–
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
–
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
–
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Va segnalato che il Tribunale federale
ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8
gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno
alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la
grande invalidità (N. 8013 CIGI).
2.4. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva che hanno diritto all'assegno per
grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni
complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che
presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La
rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di
vecchiaia.
Secondo il tenore in vigore dal
1° gennaio 2024 ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la
totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni
complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato,
medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera.
Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge
il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,
medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla
fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più
adempiute.
Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 il
diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui
tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui
l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi,
senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni
di cui al capoverso 1 non sono più adempiute
Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di
grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo
minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.
A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI
sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta
agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità.
L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e
b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande
invalidità.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole.
2.5. Per quanto concerne la sorveglianza
personale permanente (art. art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) la Circolare sulla
grande invalidità (CGI) valida dal 1° gennaio 2022 prevede al marginale 2075
che il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo
svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già
tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari
della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per
valutare la necessità della sorveglianza e viceversa. In particolare, il
rischio di caduta deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti ordinari
della vita e non a titolo di sorveglianza.
Ai sensi del marginale 2076 CGI
questo concetto va inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato
di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato. Ad esempio, è
necessaria una sorveglianza personale permanente se l’assicurato deve avere vicino,
con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989
pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante per il
diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo
grado d’intensità.
Secondo il marginale 2077 CGI si
può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni
probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.
Per il marginale 2078 CGI la
sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non “transitoria”, come ad
esempio in caso di malattia intercorrente.
Il marginale 2079 CGI prevede che
è di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella
valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a
seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in
una casa di cura.
Per riconoscere la necessità di
sorveglianza, non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione
specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Di
regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una
sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case
per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510,
1970 pag. 297), a meno che l’assicurato beneficiasse della sorveglianza già in
precedenza e le sue condizioni di salute non siano cambiate o che siano messe
in atto specifiche misure di sorveglianza apposta per lui (marg. 2080 CGI).
Secondo il marginale 2081 CGI
nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un’importanza
minima alla sorveglianza personale permanente, perché in questi casi si presume
che l’assicurato necessiti nel contempo regolarmente dell’aiuto di terzi in tutti
gli atti ordinari della vita (DTF 106 V 153). Nel caso dei minorenni, però, la
sorveglianza personale permanente è conteggiata come due ore di assistenza
nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per gli adulti, non si
deve attribuirle un’importanza minima nemmeno nell’ambito della grande
invalidità di grado elevato, ma occorre verificarla attentamente.
Per il marginale 2082 CGI
maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande
invalidità di grado medio e lieve, perché nel primo caso l’aiuto di terzi negli
atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2
lett. b OAI) e nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI; DTF 107 V
145).
2.6. Per l’art. 46 cpv. 2 LAVS, se
l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di
dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto
per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso
1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se
l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle
prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal
momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
2.7. In concreto, con la decisione su
opposizione dell’8 novembre 2024, qui impugnata (cfr. consid. 2.1), la Cassa di
compensazione ha stabilito:
" 6. Nel
caso concreto, al fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno
per persone grandi invalide dell’AVS, il consulente __________ – in corso
d’istruttoria – ha avuto un incontro il 01.10.2024 con il figlio del Signor RI
1 ed il 03.10.2024 in struttura con la responsabile del piano (Signora __________)
e l’assicurato (cognitivamente assente).
Nel proprio referto del 4 ottobre 2024 agli
atti (cfr. in particolar modo la pagina 6), il consulente __________ ha
concluso quanto segue:
“(…) Si confermano le seguenti
dipendenze:
-
vestirsi/svestirsi da dicembre 2020
-
alzarsi/sedersi/coricarsi da febbraio 2024
-
andare al bagno da febbraio 2024
-
spostarsi e stabilire contatti da dicembre 2020.
Necessità di sorveglianza personale
continua da settembre 2023.
Si conferma il diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado lieve dal 01.12.2021, dopo l’anno di carenza, grado
che aumenta a medio dal 01.12.2023, dopo tre mesi di oggettivato peggioramento,
ed infine elevato dal 01.05.2024, trascorsi ulteriori tre mesi di oggettivato
peggioramento. (…)”
Dal referto in parola emerge inoltre che
l’assicurato, soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato
(vedi il punto 3), che “durante la visita in casa anziani del 03.10.2024 il
signor RI 1 non ha interagito, risultando cognitivamente assente” (vedi il
punto 3.4) rispettivamente che “fino alla riunione di inizio 2024 tenutasi fra
la famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare emergere una
situazione degenerata e per accostare una figura badante all’assicurato, i
rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da circa tre anni”
(vedi il punto 3.4).
Oltre a ciò, dagli atti presenti
all’inserto risulta che a favore del signor RI 1 è stata istituita una curatela
di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi
dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC (la signora RA 1 è stata
designata quale curatrice dell’assicurato).
Alla luce di quanto precede e conformemente
a quanto previsto dall’art. 46 cpv. 2 LAVS, il pagamento dell’AGI AVS può
pertanto essere concesso retroattivamente al 01.12.2021 (dopo un anno di
attesa).
(…)
Alla luce degli atti medici e del rapporto
del consulente __________, la cui valutazione, se adempiute le condizioni
previste dalla giurisprudenza- come nel caso di specie – gode di pieno credito
(cfr. DTF 128 V 93; 9C_240/2013 ai consid. 5, 5.1 e 5.2), la scrivente Cassa
deve concludere che il qui opponente ha diritto ad un AGI AVS di grado lieve
dal 01.12.2021 al 30.11.2023, di grado medio dal 01.12.2023 al 30.04.2024 e di
grado elevato dal 01.05.2024 in avanti” (doc. VI/4, grassetto in originale)
L’insorgente, invoca l’art. 46
cpv. 2 LAVS, e chiede che anche per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30
novembre 2023 gli sia riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado
medio (doc. I).
In realtà, la Cassa già con la
decisione su opposizione, non datata, allegata allo scritto del 9 ottobre 2024,
aveva accolto le censure del ricorrente in merito alla retroattività della
prestazione, riconoscendo il versamento dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS
dal 1° dicembre 2021 come chiesto con l’opposizione.
Per quanto concerne le
contestazioni relative all’attribuzione di un assegno per grandi invalidi di
grado medio e non di grado lieve anche per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30
novembre 2023, occorre far capo all’opposizione del 13 settembre 2024 (pag.
157 e seguenti). In quell’occasione l’interessato ha chiesto in via principale
il riconoscimento di un assegno di grado medio dal 1° dicembre 2021 al 30
aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024, facendo valere l’inizio
della necessità di aiuto di terzi nell’atto del mangiare già dal 2020 e della
sorveglianza personale continua dal luglio 2022. In via subordinata aveva
domandato di essere posto al beneficio dell’assegno per grandi invalidi di
grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022, di grado medio dal 1°
luglio 2022 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024, poiché
necessitava della sorveglianza personale continua dal luglio 2022.
Il ricorrente aveva sostenuto che
dal decorso clinico e dai risultati dei test (Mini Mental) era emerso un
continuo peggioramento delle sue capacità cognitive soprattutto a livello
dell’attenzione e della comprensione verbale con maggiore difficoltà nella
comunicazione (latenza nelle risposte, frasi incompiute, mancata comprensione
delle consegne). Il dr. med. __________ aveva posto la diagnosi di disturbo
neurocognitivo maggiore di grado almeno moderato il 16 agosto 2023.
L’insorgente aveva inoltre sostenuto che dall’estate 2022 non poteva più
restare da solo senza nuocere a sé stesso.
Nel primo trimestre 2024 vi sono
infatti stati almeno due episodi di principio di incendio in casa sua.
Nell’opposizione, il ricorrente
aveva concluso che “in virtù del requisito della sorveglianza personale
permanente soddisfatto da luglio 2022, nella denegata e contestata ipotesi che
non fosse ammesso da questa Cassa l’aiuto di terzi per nutrirsi da maggio 2020,
ricorrono i requisiti per concedere già da luglio 2022 il diritto a un assegno
grandi invalidi di grado medio.”
Considerato che con la decisione
su opposizione impugnata viene riconosciuto un assegno per grandi invalidi di
grado lieve dal 01.12.2021 al 30.11.2023, di grado medio dal 01.12.2023 al
30.04.2024 e di grado elevato dal 01.05.2024 in avanti e che con il ricorso
viene richiesto un assegno di grado lieve dal 01.12.2021 al 30.06.2022, di
grado medio dal 01.07.2022 al 30.04.2022 e di grado elevato dal 01.05.2025,
occorre esaminare unicamente se la necessità della sorveglianza permanente è
data da settembre 2023, come stabilito dalla Cassa, oppure da luglio 2022, come
richiesto dall’insorgente.
2.8. In concreto, dalla documentazione
agli atti emerge, per quanto concerne il periodo qui in esame e relativamente
alla necessità di una sorveglianza continua, che il 22 agosto 2022 il dr. med. __________
ha affermato:
" (…) A
quanto mi è dato sapere il paziente si è sempre presentato comunque ben curato
e puntuale alle sedute di dialisi e non si sono mai manifestati episodi di
disorientamento spazio-temporale maggiore o di comportamenti anomali. Non mi è
invece del tutto chiaro quali siano le attuali misure di sostegno domiciliare
(aiuti domiciliari, altro?) e se di conseguenza anche l’aderenza terapeutica
sia assicurata visto questo apparente peggioramento delle capacità cognitive.
Ricordo che a suo tempo (estate 2019) il
peggioramento cognitivo era coinciso da un lato con una situazione di
“abbandono di sé”, dall’altro con il peggioramento del quadro metabolico
nell’ambito dell’insufficienza renale, e le successive misure messe in atto in
collaborazione con il figlio avevano permesso un’ottima ripresa di uno stato
cognitivo relativamente buono. Ricordo poi che ancora nell’ottobre dell’anno
scorso l’esame neuropsicologico effettuate dalla collega __________ aveva
mostrato un quadro cognitivo stabile e globalmente nella norma pur con alcune
già note fragilità fronto-attentive che non mostravano carattere evolutivo
tanto che otteneva ancora 29/30 al Mini Mental test.
Attualmente egli è stato rivisto di nuovo
da __________ in una giornata di dialisi: in questa occasione (29 luglio) la
collega osservava un netto calo in tutte le modalità cognitive indagate,
indicativamente con un calo della funzionalità cognitiva globale importante
(Mini Mental test 21/30), un disorientamento temporale importante ed importanti
difficoltà attentive. Si confermava poi un’accentuazione dei disturbi
attentivo-esecutivi, unitamente (di nuova insorgenza) a delle difficoltà
prassiche e nell’accesso lessicale. Restava invece relativamente ben preservata
la memoria (è ridotta solo la capacità di apprendimento in materia
verosimilmente secondaria alle difficoltà attentive mentre il consolidamento e
la rievocazione differita appaiono entro limiti di norma).
Conclusioni e proposte
Come già osservato clinicamente dai
colleghi si osserva un calo cognitivo piuttosto importante, che interessa
soprattutto elementi attentivo-esecutivi e “sottocorticali”; visti anche i
precedenti questo calo potrebbe essere associato ad una situazione di stato
confusionale acuto di origine non del tutto chiara, con la possibilità che si
tratti di una componente metabolica o invece “ecologica” nel senso che forse le
misure di sostegno domiciliare stiano venendo meno nella loro efficacia (ad
esempio per quanto riguarda l’aderenza terapeutica?). Ne ho accennato ai
colleghi della dialisi (Dr. med. __________ che mi legge in copia) lasciando a
loro il compito, se del caso in collaborazione con te, di indagare se tale calo
cognitivo necessiti di una modifica delle misure di prese a carico domiciliari”
(pag. 94-95 incarto AI)
Il 16 agosto 2023 il dr. med. __________
ha affermato:
" (…) Si
trattava quindi di valutare dopo stabilizzazione l’effettiva presenza di un
calo cognitivo ricordando che nella mia valutazione di inizio giugno a fronte
di un Mini-Mental Test sceso a 19 punti su 30 (contro i 21 su 30 del luglio
2022 che erano quindi già in calo notevole rispetto alle valutazioni
precedenti) vi è un discreto mantenimento della memoria in fase di
apprendimento e perfino in fase di rievocazione differita ma si osservavano
peraltro importanti deficit alternativi ben compatibili con un quadro di stato
confusionale acuto.
Attualmente il paziente è stato rivisto
dalla collega neuropsicologa __________ lo scorso lunedì 17 luglio subito prima
della seduta di dialisi. La collega conferma un quadro di declino cognitivo
multidominio sovrapponibile a quanto riscontrato da me un mese fa e che
testimonia un netto peggioramento: indicativamente il Mini-Mental Test è sceso
ora a 17 punti su 30. In primo luogo si osserva un importante rallentamento con
importanti fluttuazioni dell’attenzione e della vigilanza, ciò che risulta in
una maggiore sensibilità allo stimolo interferente. Le prestazioni sono in calo
anche nelle prove mnesiche, elemento questo che sembrerebbe tuttavia secondario
alle diminuzioni delle prestazioni attentive dato che vi è comunque una
discreta capacità di immagazzinamento del materiale verbale appreso. Le
funzioni verbali, prassiche e gnostiche restano invece caratterizzate da soli
lievi alterazioni che risultano invariate sull’arco temporale.
Conclusioni e proposte
Sul piano neuropsicologico si conferma un
netto peggioramento delle capacità cognitive soprattutto a livello
dell’attenzione e della comprensione verbale ciò che determina una maggiore
difficoltà nella comunicazione (con presenza di latenza nelle risposte, frasi
incompiute, mancata comprensione delle consegne). Le capacità mnestiche,
verbali, prassiche e gnostiche restano invece caratterizzate da alterazioni
solo lievi. Potremmo quindi caratterizzare la situazione attuale come Disturbo
Neurocognitivo Maggiore (o Demenza secondo la nomenclatura precedente) di grado
già almeno moderato e di espressione sottocorticale, tipica peraltro per le
malattie cerebrovascolari e per un possibile impatto metabolico.
Al momento attuale non vi è indicazione ad
una modifica delle misure di presa a carico farmacologica, pensando in
particolare ai colinesterasi-inibitori. Le alterazioni sono tuttavia
sufficientemente rilevanti da indurre potenziali problemi nella gestione della
vita quotidiana a domicilio e sarà quindi importante tener conto di questo
aspetto nell’organizzazione delle misure di sostegno domiciliare (gestione dei
pasti, somministrazione della terapia, aiuto e supervisione per le cure di sé
da parte dei servizi di aiuto domiciliare).
Da parte mia posso mettermi a disposizione
per effettuare nuovamente un incontro di rete con il paziente, il figlio __________
che è pur sempre la sua persona di riferimento pur abitando nel Canton __________
e i servizi di aiuto domiciliare ed eventualmente anche gli assistenti sociali
di __________ (…)” (pag. 92-93 incarto AI)
Nella richiesta di prestazioni
del 27 febbraio 2024 è stato indicato che “il declino cognitivo è ora troppo
progredito e rischierebbe di mettere in serio pericolo la sua salute (lo era
già dal 9.2023 ma non era disponibile una sorveglianza continua)”. Alla
questione di sapere da quando sussiste la sorveglianza continua, figura: “10.02.2024”
(pag. 23 incarto AI).
Interpellato dall’amministrazione
per sapere se confermava i dati contenuti nel formulario di richiesta per un
assegno per grandi invalidi, il medico curante, dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna geriatria, Ospedale __________, il 12 marzo
2024, posta la diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore moderato,
insufficienza renale terminale (dialisi), diabete mellito insulinodipendente,
circa la data di inizio della necessità della sorveglianza personale continua
ha risposto: “2.2024” (pag. 28 incarto AI). Da rilevare che nel modulo,
subito dopo la domanda circa la necessità di una sorveglianza personale
continua, figura la definizione contenuta ai marginali 2076 e 2077 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CGI: “Questo concetto va
inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello
stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria
una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato
non può essere lasciato solo durante tutta la giornata o se l’assicurato deve
avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato
solo. Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza
personale deve presentare un certo grado d’intensità… Si può ritenere che vi
sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità
nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato”).
Interpellato nuovamente dall’amministrazione
per indicare le date di inizio della necessità di aiuto di terzi per compiere
gli atti ordinari della vita, il 5 luglio 2024 il dr. med. __________ ha
confermato le date precedentemente fornite, tranne per quanto concerne l’inizio
della necessità di una sorveglianza personale e continua, ora anticipata al
mese di settembre 2023 (pag. 129 incarto AI). Il curante ha inoltre aggiunto
che dal mese di febbraio 2024 l’insorgente necessita di aiuto di terzi anche
per andare al bagno.
Dopo aver fatto proprie le date
indicate dal medico curante, l’amministrazione, in seguito all’opposizione
interposta dall’insorgente, ha esperito un esame nella struttura dove è degente
l’interessato, insieme alla responsabile del piano (pag. 181 e seguenti).
Dalla medesima emerge che fino al
Considerandi
2.
luglio 2024 l’assicurato abitava al proprio domicilio e dal 3 luglio 2024 si
è trasferito presso la residenza __________ in reparto chiuso. Circa la
necessità di una sorveglianza personale, emerge:
" (…)
Durante la visita in casa anziani del 03.10.2024 il signor RI 1 non ha
interagito, risultando cognitivamente assente. L’infermiera di reparto conferma
che l’assicurato è situato in un reparto chiuso con una sorveglianza più
presente e attenta di quella collettiva prevista negli altri reparti.
Nonostante sia in istituzione, si può sostenere una sorveglianza personale
permanente e non collettiva. Inoltre già prima dell’istituzionalizzazione vi
era già la necessità di una sorveglianza permanente conformemente a quanto
espresso alla cifra marginale 2079 CGI.
Il figlio informa che nei mesi passati si
mobilitava ancora da solo sulle proprie gambe tuttavia era uscito inavvertitamente
dal reparto durante il ricovero ospedaliero per cui è stato dotato di
braccialetto con segnalazione della posizione. Nei mesi scorsi, quando
deambulava, ha presentato 5 cadute in 2 mesi. Anche a domicilio era caduto un
paio di volte senza essere in grado di rialzarsi. Gli episodi di cadute sono
descritti tali dalla tarda primavera 2024 fino all’attuale situazione
definitiva in sedia a rotelle.
Retrocedendo nel periodo in cui viveva da
solo ossia fino al gennaio 2024 – oggetto del contenzioso-, il figlio spiega
che l’assicurato era in grado di gestire alcuni aspetti mentre per altri era
meritevole di sorveglianza personale permanente. Più precisamente indica che le
prese elettriche non rappresentavano un problema, come pure non vi era rischio
di defenestrazione e nemmeno sussisteva il rischio di ustionarsi o raffreddarsi
con l’acqua sanitaria in quanto era in grado di utilizzare correttamente il
miscelatore. Presentava però altri comportamenti a rischio come ad esempio si
nutriva con cibi crudi (riso crudo, …) o avariati, dimenticava le padelle sul
fuoco con il pericolo d’incendio, situazione gestita infine da terzi azionando
e staccando la valvola correlata alla stufa della cucina. Assumeva
comportamenti aggressivi o evitanti verso il personale curante infermieristico
per cui si è resa necessaria la modifica della serratura affinché non potesse
chiudere fuori gli infermieri, infine dotati di una chiave. Il figlio ricorda
inoltre come l’abitazione si presentasse degradata, con evidenti problemi di
accumulazione seriale.
In sintesi il figlio richiede di
retrodatare la necessità di sorveglianza personale permanente sicuramente a
luglio 2022, ricordando che già nel 2019 aveva richiesto l’intervento
dell’autorità di protezione dell’adulto, epistolario che però non ha avuto un
seguito attivo da parte dell’ufficio preposto. Il figlio __________ tiene
comunque a verbalizzare che, fino alla riunione di inizio 2024 tenutasi fra la
famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare emergere una
situazione degenerata e per accostare una figura badante all’assicurato, i
rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da circa tre anni
per forti dissidi.
La circolare sulla grande invalidità
precisa come di seguito:
2075.
Il concetto di sorveglianza personale
permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le
prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un
ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in
considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza o
viceversa. In particolare, il rischio di caduta deve essere preso in
considerazione nei rispettivi atti ordinari della vita e non a titolo di
sorveglianza.
2076.
Questo concetto va inteso come una
prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o
mentale dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale
permanente se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un
terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989, pag. 190 consid. 3b,
1980.
pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante il diritto alla prestazione la
sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità.
2077.
Si può ritenere che vi sia
necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe
a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.
Le osservazioni circa le cadute, essendo
l’atto di riferimento già riconosciuto dal dicembre 2020, sono ininfluenti nel
capitolo della sorveglianza.
Per la retrodatazione a luglio 2022
anziché, come indicato dal geriatra, dal settembre 2023 posso esprimere le
seguenti considerazioni, essendo l’assicurato ora cognitivamente assente e
incapace di fornire alcuna informazione supplementare in merito.
Come espresso dalle circolari, la
sorveglianza deve presentare una certa intensità che comporta una presenza
quotidiana e durante tutto l’arco della giornata, salvo brevi interruzioni,
altrimenti l’assicurato potrebbe nuocere a terzi o a sé stesso. La presenza di
un assistente personale c’è stata solo dal gennaio 2024, con
l’ospedalizzazione, seguita dall’uscita dal nosocomio con l’affiancamento della
badante, ed infine in casa per anziani in reparto chiuso (non collettiva ma
particolareggiata). In precedenza il Signor RI 1 ha vissuto da solo, con le
regolari visite a domicilio degli infermieri e con il seguito sistematico del
neurologo per le tre dialisi settimanali e, durante le fasi acute
intercorrenti, con le cure del medico geriatra. Va inoltre detto che il peggioramento
è stato progressivo e graduale e non riferito ad un evento databile in modo
preciso. Presumendo che il personale sanitario costituente la rete di supporto
e di cure sia sufficientemente qualificato per segnalare una situazione
degradata a tal punto da necessitare una sorveglianza personale permanente, non
ho elementi per distanziarmi da quanto espresso dal medico curante geriatra Dr.
__________. Le argomentazioni del figlio, che non hanno visto l’assicurato
durante gli anni 2022 e 2023, sono sicuramente significative di una regressione
che infine c’è stata ma non è sostenibile reclamare una sorveglianza personale
permanente con un’intensità di tale importanza come quella cercata dal
legislatore, osservando che nel frattempo l’assicurato ha vissuto 17 mesi con
il sostegno limitato all’ora giornaliera dispensata dalle visite
infermieristiche e dal personale della rete. Più verosimile la datazione
sostenuta dal geriatra che pone in autunno 2023 la necessità di sorveglianza
che è sfociata infatti nel gennaio 2024 (4 mesi dopo e non 17!) ad un
accostamento permanente di una persona assistente.
In conclusione non vi sono elementi per
distanziarsi da quanto indicato dal geriatra: la data del settembre 2023 viene
confermata.” (pag. 184-185 incarto AI)
2.9
Secondo la giurisprudenza, un
rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di
cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere
una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti;
STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 5.2).
2.10
Questo Tribunale, alla luce della
giurisprudenza federale e delle direttive determinanti (CGI), per i motivi che
seguono, deve confermare la decisione su opposizione impugnata.
Innanzitutto quando il modulo è
stato compilato in data 27 febbraio 2024, dal figlio, __________ e dal medico
curante dr. __________ (cfr. domanda di prestazioni, pag. 6: “chi ha
compilato il modulo?” “__________”, pag. 24 incarto AI), circa la
sorveglianza personale è stato indicato espressamente che “il declino
cognitivo è ora troppo progredito e rischierebbe di mettere in serio pericolo
la sua salute (lo era già dal 9.2023 ma non era disponibile una
sorveglianza continua)” (pag. 23 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Questa Corte rileva che, secondo
la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_101/2022 del 22 dicembre
2022, consid. 4.2 con rinvio a DTF 143 V 168 consid. 5.2.2.; DTF 142 V 590,
consid. 5.2; DTF 121 V 45, consid. 2a; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in
un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è, inoltre,
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3
gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di
attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente
convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è
riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla
seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la
prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
In concreto, non vi è alcun
motivo per scostarsi da quanto indicato nel formulario di richiesta
dell’assegno per grandi invalidi, ossia che la sorveglianza personale continua,
effettiva dal mese di febbraio 2024, sarebbe stata necessaria dal mese di
settembre 2023.
Infatti, anche il medico curante,
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e geriatria presso
l’Ospedale __________, ossia specialista proprio nell’ambito qui d’interesse,
il 12 marzo 2024 ha dapprima indicato nel febbraio 2024 l’inizio della
sorveglianza personale continua (pag. 28 incarto AI).
In seguito, dopo l’emanazione
della decisione formale del 18 marzo 2024, dove nelle motivazioni figurava tale
data quale inizio della sorveglianza persona continua, e dopo l’inoltro dell’opposizione,
il 5 luglio 2024 il curante ha rettificato l’inizio della necessità della
sorveglianza personale continua al mese di settembre 2023 (pag. 129 incarto AI),
conformemente a quanto già indicato nel modulo di richiesta delle prestazioni
del 27 febbraio 2024.
Per cui, lo stesso dr. med. __________,
che segue da anni il ricorrente ed ha redatto i referti del 22 agosto 2022 e 16
agosto 2023, invocati dall’insorgente nell’opposizione del 13 settembre 2024
per comprovare l’inizio della necessità della sorveglianza personale continua
al mese di luglio 2022, e pertanto meglio conosce la situazione medica e
personale del ricorrente, ha invece confermato la data del settembre 2023.
Del resto, da un’attenta lettura
del contenuto del referto del 22 agosto 2022, si evince che vi è stato un primo
forte calo delle facoltà cognitive del ricorrente, poi nettamente accentuato in
occasione della visita dell’anno successivo, ma non emerge, ancora, la
necessità di una sorveglianza personale continua (“[…] A quanto mi è dato
sapere il paziente si è sempre presentato comunque ben curato e puntuale alle
sedute di dialisi e non si sono mai manifestati episodi di disorientamento
spazio-temporale maggiore o di comportamenti anomali. […]”).
Malgrado il dr. med. __________,
nel citato referto si sia rivolto al medico curante, dr. med. __________, FMH
medicina interna generale, concludendo che “ne ho accennato ai colleghi
della dialisi (Dr. med. __________ che mi legge in copia) lasciando a loro il
compito, se del caso in collaborazione con te, di indagare se tale calo
cognitivo necessiti di una modifica delle misure di prese a carico domiciliari”,
al ricorrente, fino al febbraio 2024, non è stata affiancata una persona che si
occupasse della sorveglianza permanente.
Non vi è di conseguenza alcun
motivo per non fare proprie le conclusioni tratte dall’inchiesta esperita dal
consulente AI il 1° ed il 3 ottobre 2024 presso la residenza __________ dove il
ricorrente vive dal 3 luglio 2024 e secondo le quali solo dal mese di settembre
2023.
egli necessita di una sorveglianza personale permanente.
Dal rapporto emerge infatti che
in precedenza l’assicurato viveva da solo, con regolari visite “a domicilio
degli infermieri e con il seguito sistematico del neurologo per le tre dialisi
settimanali e, durante le fasi acute intercorrenti, con le cure del medico
geriatra”. Considerato che lo stato di salute dell’insorgente si è
degradato nel corso del tempo in maniera progressiva e graduale, il personale
sanitario che ha seguito l’assicurato in quel periodo, qualificato nell’ambito
delle cure geriatriche, non avrebbe avuto alcun motivo per non segnalare la necessità
di una sorveglianza personale continua.
Da parte sua invece il figlio,
pur potendo certamente attestare della regressione cognitiva del padre, aveva
interrotto i rapporti con il proprio genitore da alcuni anni (“[…] Il figlio
__________ tiene comunque a verbalizzare che, fino alla riunione di inizio 2024
tenutasi fra la famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare
emergere una situazione degenerata e per accostare una figura badante
all’assicurato, i rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da
circa tre anni per forti dissidi”) e di conseguenza, a differenza dei
sanitari che lo hanno seguito, non ha potuto accertare direttamente la
necessità di una sorveglianza personale permanente.
Rettamente il consulente dell’UAI
evidenzia come da luglio 2022 “l’assicurato ha vissuto 17 mesi con il
sostegno limitato all’ora giornaliera dispensata dalle visite infermieristiche
e dal personale della rete. Più verosimile la datazione sostenuta dal geriatra
che pone in autunno 2023 la necessità di sorveglianza che è sfociata infatti
nel gennaio 2024 (4 mesi dopo e non 17!) ad un accostamento permanente di una
persona assistente”.
Non
emergendo delle incongruenze sull'operato del consulente dell’amministrazione,
non v'è ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per
sovvertire le valutazioni dell’ispettore, il quale ha attentamente esaminato di
persona l’adempimento delle condizioni per ottenere l’assegno per grandi
invalidi.
Il
funzionario, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze
dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale
essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto sia delle direttive
sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137
del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA
32.2020.134
del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre
2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).
Quest'ultimo ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e
ha correttamente applicato le direttive in materia.
In queste condizioni la data del
mese di settembre 2023 quale inizio della necessità della sorveglianza
personale continua deve essere confermata.
Il ricorrente ha pertanto diritto
ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° dicembre 2023, ossia
tre mesi dopo il peggioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 2 OAI).
Ne segue che la decisione su
opposizione impugnata merita conferma.
2.11
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni dell’AVS
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti