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Decisione

30.2024.10

Contestazione dell'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS. L'inizio della necessità della sorveglianza permanente trova conferma nel formulario di richiesta, negli atti medici e nel rapporto d'inchiesta

7 gennaio 2025Italiano39 min

impugnata è annullata e di conseguenza non dovrebbe esserci sostrato per impugnare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.10

cs

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2024 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi

AVS)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 19 luglio 2024, che

ha annullato quella del 18 marzo 2024, la Cassa CO 1 (in seguito anche: CO 1),

ha posto RI 1, nato nel 1942, al beneficio di un assegno per grandi invalidi di

grado esiguo dal 1° febbraio 2023 al 30 novembre 2023, di grado medio dal 1°

dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024 (pag. 139

e seguenti incarto AI).

1.2. Con scritto del 9 ottobre 2024, cui

ha allegato una decisione su opposizione priva di data, la Cassa di

compensazione, con riferimento al considerando 6 del provvedimento, ha

parzialmente accolto le censure sollevate dall’assicurato ed ha annullato la

decisione del 19 luglio 2024, indicando che avrebbe notificato una decisione

separata inerente il calcolo dell’importo dell’assegno per grandi invalidi. Nel

considerando 6 l’amministrazione ha precisato che RI 1 ha diritto ad un assegno

per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, di

grado medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1°

maggio 2024.

Fatti

1.3. RI 1, rappresentato dalla

curatrice, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendo una modifica della citata decisione nel senso che all’insorgente è

concesso un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al

30 giugno 2022, di grado medio dal 1° luglio 2022 al 30 aprile 2024 e di grado

elevato dal 1° maggio 2024 (doc. I). Il ricorrente invoca l’art. 46 cpv. 2

LAVS, affermando che il tema dell’assegno per grandi invalidi è diventato di

attualità soltanto durante una riunione del 14 febbraio 2024 in videoconferenza

in cui il dr. med. __________ e l’infermiere __________ di __________ hanno

affrontato con i familiari il severo peggioramento delle sue condizioni di

salute.

1.4. Con scritto del 31 ottobre 2024 il

Giudice delegato del TCA si è rivolto alle parti rilevando che la decisione su

opposizione non riporta la data, non è firmata e conclude che la decisione

impugnata è annullata e di conseguenza non dovrebbe esserci sostrato per impugnare

la decisione su opposizione prima dell’emanazione della decisione su

opposizione con il calcolo dell’importo dell’assegno per grandi invalidi

spettante all’assicurato. Il Giudice delegato ha chiesto alla CO 1 di prendere

posizione in merito (doc. III).

1.5. L’8 novembre 2024 la Cassa di

compensazione ha allegato una nuova decisione su opposizione firmata e datata 8

novembre 2024, che annulla e sostituisce quella precedente (doc. IV/1). Nel

nuovo dispositivo la Cassa ha stabilito che l’opposizione è parzialmente

accolta nel senso che l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

dell’AVS di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, di grado

medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio

2024 e che dopo la crescita in giudicato della decisione su opposizione la CO 1

avrebbe notificato una decisione separata inerente il calcolo dell’assegno per

grandi invalidi spettante all’assicurato.

Nel merito la Cassa ha affermato

che il ricorso non contiene nessun nuovo elemento per sovvertire le conclusioni

cui era giunta in precedenza.

1.6. L’11 novembre 2024 il Giudice

delegato del TCA ha scritto all’insorgente, spiegando gli aspetti procedurali

dell’emanazione di una nuova decisione su opposizione che annulla e modifica

quella impugnata pendente causa e gli ha assegnato un termine scadente il 25

novembre 2024 per esprimersi in merito (doc. V).

1.7. Con scritto del 25 novembre 2024 il

ricorrente ha indicato di rimettersi al giudizio di questo Tribunale (doc. VI).

1.8. Con risposta del 4 dicembre 2024 la

Cassa si è riconfermata nella propria decisione su opposizione (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca

l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).

Questa norma ricalca

sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso”.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e

costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura

ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz

des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle

richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la

nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente;

in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto

indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo

(RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113

V 237). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata

(“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il

giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a

titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come

proposta di giudizio (STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, consid. 2.2;

Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG

Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, seconda

edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali;

Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:

Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der

Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pp. 193 e 210).

Rimangono riservate

le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF

9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).

Nel caso di specie con la

decisione su opposizione datata 8 novembre 2024, che annulla e sostituisce

quella precedente, non datata e non firmata, allegata allo scritto del 9

ottobre 2024, la Cassa ha precisato nel dispositivo che l’assicurato ha diritto

ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30

novembre 2023, di grado medio dal 1° dicembre 2023 al 30 aprile 2024 e di grado

elevato dal 1° maggio 2024 e che dopo la crescita in giudicato della decisione

su opposizione la CO 1 avrebbe notificato una decisione separata inerente il

calcolo dell’assegno per grandi invalidi spettante all’assicurato.

La

decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non

mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del

ricorrente.

Il

Tribunale deve pertanto entrare nel merito della vertenza.

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’assegno per grandi invalidi dell’AVS di grado lieve,

riconosciutogli dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2023, va aumentato al grado

medio già dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2023.

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1°

luglio 2015 e N. 2020 della Circolare sulla grande invalidità [CGI] valida dal

1° gennaio 2022):

vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

cambiare posizione;

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo

in purè, alimentarsi tramite sonda);

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale

ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8

gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno

alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la

grande invalidità (N. 8013 CIGI).

2.4. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva che hanno diritto all'assegno per

grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni

complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che

presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La

rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di

vecchiaia.

Secondo il tenore in vigore dal

1° gennaio 2024 ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la

totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni

complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato,

medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge

il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più

presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,

medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla

fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più

adempiute.

Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 il

diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui

tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui

l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi,

senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni

di cui al capoverso 1 non sono più adempiute

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per

grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di

grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo

minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI

sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta

agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e

b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande

invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole.

2.5. Per quanto concerne la sorveglianza

personale permanente (art. art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) la Circolare sulla

grande invalidità (CGI) valida dal 1° gennaio 2022 prevede al marginale 2075

che il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo

svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già

tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari

della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per

valutare la necessità della sorveglianza e viceversa. In particolare, il

rischio di caduta deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti ordinari

della vita e non a titolo di sorveglianza.

Ai sensi del marginale 2076 CGI

questo concetto va inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato

di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato. Ad esempio, è

necessaria una sorveglianza personale permanente se l’assicurato deve avere vicino,

con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989

pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante per il

diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo

grado d’intensità.

Secondo il marginale 2077 CGI si

può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni

probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Per il marginale 2078 CGI la

sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non “transitoria”, come ad

esempio in caso di malattia intercorrente.

Il marginale 2079 CGI prevede che

è di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella

valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a

seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in

una casa di cura.

Per riconoscere la necessità di

sorveglianza, non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione

specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Di

regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una

sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case

per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510,

1970 pag. 297), a meno che l’assicurato beneficiasse della sorveglianza già in

precedenza e le sue condizioni di salute non siano cambiate o che siano messe

in atto specifiche misure di sorveglianza apposta per lui (marg. 2080 CGI).

Secondo il marginale 2081 CGI

nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un’importanza

minima alla sorveglianza personale permanente, perché in questi casi si presume

che l’assicurato necessiti nel contempo regolarmente dell’aiuto di terzi in tutti

gli atti ordinari della vita (DTF 106 V 153). Nel caso dei minorenni, però, la

sorveglianza personale permanente è conteggiata come due ore di assistenza

nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per gli adulti, non si

deve attribuirle un’importanza minima nemmeno nell’ambito della grande

invalidità di grado elevato, ma occorre verificarla attentamente.

Per il marginale 2082 CGI

maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande

invalidità di grado medio e lieve, perché nel primo caso l’aiuto di terzi negli

atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2

lett. b OAI) e nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI; DTF 107 V

145).

2.6. Per l’art. 46 cpv. 2 LAVS, se

l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di

dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto

per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso

1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se

l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle

prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal

momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

2.7. In concreto, con la decisione su

opposizione dell’8 novembre 2024, qui impugnata (cfr. consid. 2.1), la Cassa di

compensazione ha stabilito:

" 6. Nel

caso concreto, al fine di valutare i presupposti per l’erogazione di un assegno

per persone grandi invalide dell’AVS, il consulente __________ – in corso

d’istruttoria – ha avuto un incontro il 01.10.2024 con il figlio del Signor RI

1 ed il 03.10.2024 in struttura con la responsabile del piano (Signora __________)

e l’assicurato (cognitivamente assente).

Nel proprio referto del 4 ottobre 2024 agli

atti (cfr. in particolar modo la pagina 6), il consulente __________ ha

concluso quanto segue:

“(…) Si confermano le seguenti

dipendenze:

-

vestirsi/svestirsi da dicembre 2020

-

alzarsi/sedersi/coricarsi da febbraio 2024

-

andare al bagno da febbraio 2024

-

spostarsi e stabilire contatti da dicembre 2020.

Necessità di sorveglianza personale

continua da settembre 2023.

Si conferma il diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado lieve dal 01.12.2021, dopo l’anno di carenza, grado

che aumenta a medio dal 01.12.2023, dopo tre mesi di oggettivato peggioramento,

ed infine elevato dal 01.05.2024, trascorsi ulteriori tre mesi di oggettivato

peggioramento. (…)”

Dal referto in parola emerge inoltre che

l’assicurato, soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato

(vedi il punto 3), che “durante la visita in casa anziani del 03.10.2024 il

signor RI 1 non ha interagito, risultando cognitivamente assente” (vedi il

punto 3.4) rispettivamente che “fino alla riunione di inizio 2024 tenutasi fra

la famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare emergere una

situazione degenerata e per accostare una figura badante all’assicurato, i

rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da circa tre anni”

(vedi il punto 3.4).

Oltre a ciò, dagli atti presenti

all’inserto risulta che a favore del signor RI 1 è stata istituita una curatela

di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi

dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC (la signora RA 1 è stata

designata quale curatrice dell’assicurato).

Alla luce di quanto precede e conformemente

a quanto previsto dall’art. 46 cpv. 2 LAVS, il pagamento dell’AGI AVS può

pertanto essere concesso retroattivamente al 01.12.2021 (dopo un anno di

attesa).

(…)

Alla luce degli atti medici e del rapporto

del consulente __________, la cui valutazione, se adempiute le condizioni

previste dalla giurisprudenza- come nel caso di specie – gode di pieno credito

(cfr. DTF 128 V 93; 9C_240/2013 ai consid. 5, 5.1 e 5.2), la scrivente Cassa

deve concludere che il qui opponente ha diritto ad un AGI AVS di grado lieve

dal 01.12.2021 al 30.11.2023, di grado medio dal 01.12.2023 al 30.04.2024 e di

grado elevato dal 01.05.2024 in avanti” (doc. VI/4, grassetto in originale)

L’insorgente, invoca l’art. 46

cpv. 2 LAVS, e chiede che anche per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30

novembre 2023 gli sia riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado

medio (doc. I).

In realtà, la Cassa già con la

decisione su opposizione, non datata, allegata allo scritto del 9 ottobre 2024,

aveva accolto le censure del ricorrente in merito alla retroattività della

prestazione, riconoscendo il versamento dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS

dal 1° dicembre 2021 come chiesto con l’opposizione.

Per quanto concerne le

contestazioni relative all’attribuzione di un assegno per grandi invalidi di

grado medio e non di grado lieve anche per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30

novembre 2023, occorre far capo all’opposizione del 13 settembre 2024 (pag.

157 e seguenti). In quell’occasione l’interessato ha chiesto in via principale

il riconoscimento di un assegno di grado medio dal 1° dicembre 2021 al 30

aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024, facendo valere l’inizio

della necessità di aiuto di terzi nell’atto del mangiare già dal 2020 e della

sorveglianza personale continua dal luglio 2022. In via subordinata aveva

domandato di essere posto al beneficio dell’assegno per grandi invalidi di

grado lieve dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022, di grado medio dal 1°

luglio 2022 al 30 aprile 2024 e di grado elevato dal 1° maggio 2024, poiché

necessitava della sorveglianza personale continua dal luglio 2022.

Il ricorrente aveva sostenuto che

dal decorso clinico e dai risultati dei test (Mini Mental) era emerso un

continuo peggioramento delle sue capacità cognitive soprattutto a livello

dell’attenzione e della comprensione verbale con maggiore difficoltà nella

comunicazione (latenza nelle risposte, frasi incompiute, mancata comprensione

delle consegne). Il dr. med. __________ aveva posto la diagnosi di disturbo

neurocognitivo maggiore di grado almeno moderato il 16 agosto 2023.

L’insorgente aveva inoltre sostenuto che dall’estate 2022 non poteva più

restare da solo senza nuocere a sé stesso.

Nel primo trimestre 2024 vi sono

infatti stati almeno due episodi di principio di incendio in casa sua.

Nell’opposizione, il ricorrente

aveva concluso che “in virtù del requisito della sorveglianza personale

permanente soddisfatto da luglio 2022, nella denegata e contestata ipotesi che

non fosse ammesso da questa Cassa l’aiuto di terzi per nutrirsi da maggio 2020,

ricorrono i requisiti per concedere già da luglio 2022 il diritto a un assegno

grandi invalidi di grado medio.”

Considerato che con la decisione

su opposizione impugnata viene riconosciuto un assegno per grandi invalidi di

grado lieve dal 01.12.2021 al 30.11.2023, di grado medio dal 01.12.2023 al

30.04.2024 e di grado elevato dal 01.05.2024 in avanti e che con il ricorso

viene richiesto un assegno di grado lieve dal 01.12.2021 al 30.06.2022, di

grado medio dal 01.07.2022 al 30.04.2022 e di grado elevato dal 01.05.2025,

occorre esaminare unicamente se la necessità della sorveglianza permanente è

data da settembre 2023, come stabilito dalla Cassa, oppure da luglio 2022, come

richiesto dall’insorgente.

2.8. In concreto, dalla documentazione

agli atti emerge, per quanto concerne il periodo qui in esame e relativamente

alla necessità di una sorveglianza continua, che il 22 agosto 2022 il dr. med. __________

ha affermato:

" (…) A

quanto mi è dato sapere il paziente si è sempre presentato comunque ben curato

e puntuale alle sedute di dialisi e non si sono mai manifestati episodi di

disorientamento spazio-temporale maggiore o di comportamenti anomali. Non mi è

invece del tutto chiaro quali siano le attuali misure di sostegno domiciliare

(aiuti domiciliari, altro?) e se di conseguenza anche l’aderenza terapeutica

sia assicurata visto questo apparente peggioramento delle capacità cognitive.

Ricordo che a suo tempo (estate 2019) il

peggioramento cognitivo era coinciso da un lato con una situazione di

“abbandono di sé”, dall’altro con il peggioramento del quadro metabolico

nell’ambito dell’insufficienza renale, e le successive misure messe in atto in

collaborazione con il figlio avevano permesso un’ottima ripresa di uno stato

cognitivo relativamente buono. Ricordo poi che ancora nell’ottobre dell’anno

scorso l’esame neuropsicologico effettuate dalla collega __________ aveva

mostrato un quadro cognitivo stabile e globalmente nella norma pur con alcune

già note fragilità fronto-attentive che non mostravano carattere evolutivo

tanto che otteneva ancora 29/30 al Mini Mental test.

Attualmente egli è stato rivisto di nuovo

da __________ in una giornata di dialisi: in questa occasione (29 luglio) la

collega osservava un netto calo in tutte le modalità cognitive indagate,

indicativamente con un calo della funzionalità cognitiva globale importante

(Mini Mental test 21/30), un disorientamento temporale importante ed importanti

difficoltà attentive. Si confermava poi un’accentuazione dei disturbi

attentivo-esecutivi, unitamente (di nuova insorgenza) a delle difficoltà

prassiche e nell’accesso lessicale. Restava invece relativamente ben preservata

la memoria (è ridotta solo la capacità di apprendimento in materia

verosimilmente secondaria alle difficoltà attentive mentre il consolidamento e

la rievocazione differita appaiono entro limiti di norma).

Conclusioni e proposte

Come già osservato clinicamente dai

colleghi si osserva un calo cognitivo piuttosto importante, che interessa

soprattutto elementi attentivo-esecutivi e “sottocorticali”; visti anche i

precedenti questo calo potrebbe essere associato ad una situazione di stato

confusionale acuto di origine non del tutto chiara, con la possibilità che si

tratti di una componente metabolica o invece “ecologica” nel senso che forse le

misure di sostegno domiciliare stiano venendo meno nella loro efficacia (ad

esempio per quanto riguarda l’aderenza terapeutica?). Ne ho accennato ai

colleghi della dialisi (Dr. med. __________ che mi legge in copia) lasciando a

loro il compito, se del caso in collaborazione con te, di indagare se tale calo

cognitivo necessiti di una modifica delle misure di prese a carico domiciliari”

(pag. 94-95 incarto AI)

Il 16 agosto 2023 il dr. med. __________

ha affermato:

" (…) Si

trattava quindi di valutare dopo stabilizzazione l’effettiva presenza di un

calo cognitivo ricordando che nella mia valutazione di inizio giugno a fronte

di un Mini-Mental Test sceso a 19 punti su 30 (contro i 21 su 30 del luglio

2022 che erano quindi già in calo notevole rispetto alle valutazioni

precedenti) vi è un discreto mantenimento della memoria in fase di

apprendimento e perfino in fase di rievocazione differita ma si osservavano

peraltro importanti deficit alternativi ben compatibili con un quadro di stato

confusionale acuto.

Attualmente il paziente è stato rivisto

dalla collega neuropsicologa __________ lo scorso lunedì 17 luglio subito prima

della seduta di dialisi. La collega conferma un quadro di declino cognitivo

multidominio sovrapponibile a quanto riscontrato da me un mese fa e che

testimonia un netto peggioramento: indicativamente il Mini-Mental Test è sceso

ora a 17 punti su 30. In primo luogo si osserva un importante rallentamento con

importanti fluttuazioni dell’attenzione e della vigilanza, ciò che risulta in

una maggiore sensibilità allo stimolo interferente. Le prestazioni sono in calo

anche nelle prove mnesiche, elemento questo che sembrerebbe tuttavia secondario

alle diminuzioni delle prestazioni attentive dato che vi è comunque una

discreta capacità di immagazzinamento del materiale verbale appreso. Le

funzioni verbali, prassiche e gnostiche restano invece caratterizzate da soli

lievi alterazioni che risultano invariate sull’arco temporale.

Conclusioni e proposte

Sul piano neuropsicologico si conferma un

netto peggioramento delle capacità cognitive soprattutto a livello

dell’attenzione e della comprensione verbale ciò che determina una maggiore

difficoltà nella comunicazione (con presenza di latenza nelle risposte, frasi

incompiute, mancata comprensione delle consegne). Le capacità mnestiche,

verbali, prassiche e gnostiche restano invece caratterizzate da alterazioni

solo lievi. Potremmo quindi caratterizzare la situazione attuale come Disturbo

Neurocognitivo Maggiore (o Demenza secondo la nomenclatura precedente) di grado

già almeno moderato e di espressione sottocorticale, tipica peraltro per le

malattie cerebrovascolari e per un possibile impatto metabolico.

Al momento attuale non vi è indicazione ad

una modifica delle misure di presa a carico farmacologica, pensando in

particolare ai colinesterasi-inibitori. Le alterazioni sono tuttavia

sufficientemente rilevanti da indurre potenziali problemi nella gestione della

vita quotidiana a domicilio e sarà quindi importante tener conto di questo

aspetto nell’organizzazione delle misure di sostegno domiciliare (gestione dei

pasti, somministrazione della terapia, aiuto e supervisione per le cure di sé

da parte dei servizi di aiuto domiciliare).

Da parte mia posso mettermi a disposizione

per effettuare nuovamente un incontro di rete con il paziente, il figlio __________

che è pur sempre la sua persona di riferimento pur abitando nel Canton __________

e i servizi di aiuto domiciliare ed eventualmente anche gli assistenti sociali

di __________ (…)” (pag. 92-93 incarto AI)

Nella richiesta di prestazioni

del 27 febbraio 2024 è stato indicato che “il declino cognitivo è ora troppo

progredito e rischierebbe di mettere in serio pericolo la sua salute (lo era

già dal 9.2023 ma non era disponibile una sorveglianza continua)”. Alla

questione di sapere da quando sussiste la sorveglianza continua, figura: “10.02.2024”

(pag. 23 incarto AI).

Interpellato dall’amministrazione

per sapere se confermava i dati contenuti nel formulario di richiesta per un

assegno per grandi invalidi, il medico curante, dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna geriatria, Ospedale __________, il 12 marzo

2024, posta la diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore moderato,

insufficienza renale terminale (dialisi), diabete mellito insulinodipendente,

circa la data di inizio della necessità della sorveglianza personale continua

ha risposto: “2.2024” (pag. 28 incarto AI). Da rilevare che nel modulo,

subito dopo la domanda circa la necessità di una sorveglianza personale

continua, figura la definizione contenuta ai marginali 2076 e 2077 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CGI: “Questo concetto va

inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello

stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria

una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato

non può essere lasciato solo durante tutta la giornata o se l’assicurato deve

avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato

solo. Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza

personale deve presentare un certo grado d’intensità… Si può ritenere che vi

sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità

nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato”).

Interpellato nuovamente dall’amministrazione

per indicare le date di inizio della necessità di aiuto di terzi per compiere

gli atti ordinari della vita, il 5 luglio 2024 il dr. med. __________ ha

confermato le date precedentemente fornite, tranne per quanto concerne l’inizio

della necessità di una sorveglianza personale e continua, ora anticipata al

mese di settembre 2023 (pag. 129 incarto AI). Il curante ha inoltre aggiunto

che dal mese di febbraio 2024 l’insorgente necessita di aiuto di terzi anche

per andare al bagno.

Dopo aver fatto proprie le date

indicate dal medico curante, l’amministrazione, in seguito all’opposizione

interposta dall’insorgente, ha esperito un esame nella struttura dove è degente

l’interessato, insieme alla responsabile del piano (pag. 181 e seguenti).

Dalla medesima emerge che fino al

Considerandi

2.

luglio 2024 l’assicurato abitava al proprio domicilio e dal 3 luglio 2024 si

è trasferito presso la residenza __________ in reparto chiuso. Circa la

necessità di una sorveglianza personale, emerge:

" (…)

Durante la visita in casa anziani del 03.10.2024 il signor RI 1 non ha

interagito, risultando cognitivamente assente. L’infermiera di reparto conferma

che l’assicurato è situato in un reparto chiuso con una sorveglianza più

presente e attenta di quella collettiva prevista negli altri reparti.

Nonostante sia in istituzione, si può sostenere una sorveglianza personale

permanente e non collettiva. Inoltre già prima dell’istituzionalizzazione vi

era già la necessità di una sorveglianza permanente conformemente a quanto

espresso alla cifra marginale 2079 CGI.

Il figlio informa che nei mesi passati si

mobilitava ancora da solo sulle proprie gambe tuttavia era uscito inavvertitamente

dal reparto durante il ricovero ospedaliero per cui è stato dotato di

braccialetto con segnalazione della posizione. Nei mesi scorsi, quando

deambulava, ha presentato 5 cadute in 2 mesi. Anche a domicilio era caduto un

paio di volte senza essere in grado di rialzarsi. Gli episodi di cadute sono

descritti tali dalla tarda primavera 2024 fino all’attuale situazione

definitiva in sedia a rotelle.

Retrocedendo nel periodo in cui viveva da

solo ossia fino al gennaio 2024 – oggetto del contenzioso-, il figlio spiega

che l’assicurato era in grado di gestire alcuni aspetti mentre per altri era

meritevole di sorveglianza personale permanente. Più precisamente indica che le

prese elettriche non rappresentavano un problema, come pure non vi era rischio

di defenestrazione e nemmeno sussisteva il rischio di ustionarsi o raffreddarsi

con l’acqua sanitaria in quanto era in grado di utilizzare correttamente il

miscelatore. Presentava però altri comportamenti a rischio come ad esempio si

nutriva con cibi crudi (riso crudo, …) o avariati, dimenticava le padelle sul

fuoco con il pericolo d’incendio, situazione gestita infine da terzi azionando

e staccando la valvola correlata alla stufa della cucina. Assumeva

comportamenti aggressivi o evitanti verso il personale curante infermieristico

per cui si è resa necessaria la modifica della serratura affinché non potesse

chiudere fuori gli infermieri, infine dotati di una chiave. Il figlio ricorda

inoltre come l’abitazione si presentasse degradata, con evidenti problemi di

accumulazione seriale.

In sintesi il figlio richiede di

retrodatare la necessità di sorveglianza personale permanente sicuramente a

luglio 2022, ricordando che già nel 2019 aveva richiesto l’intervento

dell’autorità di protezione dell’adulto, epistolario che però non ha avuto un

seguito attivo da parte dell’ufficio preposto. Il figlio __________ tiene

comunque a verbalizzare che, fino alla riunione di inizio 2024 tenutasi fra la

famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare emergere una

situazione degenerata e per accostare una figura badante all’assicurato, i

rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da circa tre anni

per forti dissidi.

La circolare sulla grande invalidità

precisa come di seguito:

2075.

Il concetto di sorveglianza personale

permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le

prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un

ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in

considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza o

viceversa. In particolare, il rischio di caduta deve essere preso in

considerazione nei rispettivi atti ordinari della vita e non a titolo di

sorveglianza.

2076.

Questo concetto va inteso come una

prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o

mentale dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale

permanente se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un

terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989, pag. 190 consid. 3b,

1980.

pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante il diritto alla prestazione la

sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità.

2077.

Si può ritenere che vi sia

necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe

a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Le osservazioni circa le cadute, essendo

l’atto di riferimento già riconosciuto dal dicembre 2020, sono ininfluenti nel

capitolo della sorveglianza.

Per la retrodatazione a luglio 2022

anziché, come indicato dal geriatra, dal settembre 2023 posso esprimere le

seguenti considerazioni, essendo l’assicurato ora cognitivamente assente e

incapace di fornire alcuna informazione supplementare in merito.

Come espresso dalle circolari, la

sorveglianza deve presentare una certa intensità che comporta una presenza

quotidiana e durante tutto l’arco della giornata, salvo brevi interruzioni,

altrimenti l’assicurato potrebbe nuocere a terzi o a sé stesso. La presenza di

un assistente personale c’è stata solo dal gennaio 2024, con

l’ospedalizzazione, seguita dall’uscita dal nosocomio con l’affiancamento della

badante, ed infine in casa per anziani in reparto chiuso (non collettiva ma

particolareggiata). In precedenza il Signor RI 1 ha vissuto da solo, con le

regolari visite a domicilio degli infermieri e con il seguito sistematico del

neurologo per le tre dialisi settimanali e, durante le fasi acute

intercorrenti, con le cure del medico geriatra. Va inoltre detto che il peggioramento

è stato progressivo e graduale e non riferito ad un evento databile in modo

preciso. Presumendo che il personale sanitario costituente la rete di supporto

e di cure sia sufficientemente qualificato per segnalare una situazione

degradata a tal punto da necessitare una sorveglianza personale permanente, non

ho elementi per distanziarmi da quanto espresso dal medico curante geriatra Dr.

__________. Le argomentazioni del figlio, che non hanno visto l’assicurato

durante gli anni 2022 e 2023, sono sicuramente significative di una regressione

che infine c’è stata ma non è sostenibile reclamare una sorveglianza personale

permanente con un’intensità di tale importanza come quella cercata dal

legislatore, osservando che nel frattempo l’assicurato ha vissuto 17 mesi con

il sostegno limitato all’ora giornaliera dispensata dalle visite

infermieristiche e dal personale della rete. Più verosimile la datazione

sostenuta dal geriatra che pone in autunno 2023 la necessità di sorveglianza

che è sfociata infatti nel gennaio 2024 (4 mesi dopo e non 17!) ad un

accostamento permanente di una persona assistente.

In conclusione non vi sono elementi per

distanziarsi da quanto indicato dal geriatra: la data del settembre 2023 viene

confermata.” (pag. 184-185 incarto AI)

2.9

Secondo la giurisprudenza, un

rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di

cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere

una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti;

STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 5.2).

2.10

Questo Tribunale, alla luce della

giurisprudenza federale e delle direttive determinanti (CGI), per i motivi che

seguono, deve confermare la decisione su opposizione impugnata.

Innanzitutto quando il modulo è

stato compilato in data 27 febbraio 2024, dal figlio, __________ e dal medico

curante dr. __________ (cfr. domanda di prestazioni, pag. 6: “chi ha

compilato il modulo?” “__________”, pag. 24 incarto AI), circa la

sorveglianza personale è stato indicato espressamente che “il declino

cognitivo è ora troppo progredito e rischierebbe di mettere in serio pericolo

la sua salute (lo era già dal 9.2023 ma non era disponibile una

sorveglianza continua)” (pag. 23 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Questa Corte rileva che, secondo

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_101/2022 del 22 dicembre

2022, consid. 4.2 con rinvio a DTF 143 V 168 consid. 5.2.2.; DTF 142 V 590,

consid. 5.2; DTF 121 V 45, consid. 2a; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in

un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è, inoltre,

applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi

cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3

gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di

attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente

convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è

riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla

seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la

prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, non vi è alcun

motivo per scostarsi da quanto indicato nel formulario di richiesta

dell’assegno per grandi invalidi, ossia che la sorveglianza personale continua,

effettiva dal mese di febbraio 2024, sarebbe stata necessaria dal mese di

settembre 2023.

Infatti, anche il medico curante,

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e geriatria presso

l’Ospedale __________, ossia specialista proprio nell’ambito qui d’interesse,

il 12 marzo 2024 ha dapprima indicato nel febbraio 2024 l’inizio della

sorveglianza personale continua (pag. 28 incarto AI).

In seguito, dopo l’emanazione

della decisione formale del 18 marzo 2024, dove nelle motivazioni figurava tale

data quale inizio della sorveglianza persona continua, e dopo l’inoltro dell’opposizione,

il 5 luglio 2024 il curante ha rettificato l’inizio della necessità della

sorveglianza personale continua al mese di settembre 2023 (pag. 129 incarto AI),

conformemente a quanto già indicato nel modulo di richiesta delle prestazioni

del 27 febbraio 2024.

Per cui, lo stesso dr. med. __________,

che segue da anni il ricorrente ed ha redatto i referti del 22 agosto 2022 e 16

agosto 2023, invocati dall’insorgente nell’opposizione del 13 settembre 2024

per comprovare l’inizio della necessità della sorveglianza personale continua

al mese di luglio 2022, e pertanto meglio conosce la situazione medica e

personale del ricorrente, ha invece confermato la data del settembre 2023.

Del resto, da un’attenta lettura

del contenuto del referto del 22 agosto 2022, si evince che vi è stato un primo

forte calo delle facoltà cognitive del ricorrente, poi nettamente accentuato in

occasione della visita dell’anno successivo, ma non emerge, ancora, la

necessità di una sorveglianza personale continua (“[…] A quanto mi è dato

sapere il paziente si è sempre presentato comunque ben curato e puntuale alle

sedute di dialisi e non si sono mai manifestati episodi di disorientamento

spazio-temporale maggiore o di comportamenti anomali. […]”).

Malgrado il dr. med. __________,

nel citato referto si sia rivolto al medico curante, dr. med. __________, FMH

medicina interna generale, concludendo che “ne ho accennato ai colleghi

della dialisi (Dr. med. __________ che mi legge in copia) lasciando a loro il

compito, se del caso in collaborazione con te, di indagare se tale calo

cognitivo necessiti di una modifica delle misure di prese a carico domiciliari”,

al ricorrente, fino al febbraio 2024, non è stata affiancata una persona che si

occupasse della sorveglianza permanente.

Non vi è di conseguenza alcun

motivo per non fare proprie le conclusioni tratte dall’inchiesta esperita dal

consulente AI il 1° ed il 3 ottobre 2024 presso la residenza __________ dove il

ricorrente vive dal 3 luglio 2024 e secondo le quali solo dal mese di settembre

2023.

egli necessita di una sorveglianza personale permanente.

Dal rapporto emerge infatti che

in precedenza l’assicurato viveva da solo, con regolari visite “a domicilio

degli infermieri e con il seguito sistematico del neurologo per le tre dialisi

settimanali e, durante le fasi acute intercorrenti, con le cure del medico

geriatra”. Considerato che lo stato di salute dell’insorgente si è

degradato nel corso del tempo in maniera progressiva e graduale, il personale

sanitario che ha seguito l’assicurato in quel periodo, qualificato nell’ambito

delle cure geriatriche, non avrebbe avuto alcun motivo per non segnalare la necessità

di una sorveglianza personale continua.

Da parte sua invece il figlio,

pur potendo certamente attestare della regressione cognitiva del padre, aveva

interrotto i rapporti con il proprio genitore da alcuni anni (“[…] Il figlio

__________ tiene comunque a verbalizzare che, fino alla riunione di inizio 2024

tenutasi fra la famiglia e il medico Dr. __________, voluta proprio per fare

emergere una situazione degenerata e per accostare una figura badante

all’assicurato, i rapporti fra lui e il padre erano completamente interrotti da

circa tre anni per forti dissidi”) e di conseguenza, a differenza dei

sanitari che lo hanno seguito, non ha potuto accertare direttamente la

necessità di una sorveglianza personale permanente.

Rettamente il consulente dell’UAI

evidenzia come da luglio 2022 “l’assicurato ha vissuto 17 mesi con il

sostegno limitato all’ora giornaliera dispensata dalle visite infermieristiche

e dal personale della rete. Più verosimile la datazione sostenuta dal geriatra

che pone in autunno 2023 la necessità di sorveglianza che è sfociata infatti

nel gennaio 2024 (4 mesi dopo e non 17!) ad un accostamento permanente di una

persona assistente”.

Non

emergendo delle incongruenze sull'operato del consulente dell’amministrazione,

non v'è ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per

sovvertire le valutazioni dell’ispettore, il quale ha attentamente esaminato di

persona l’adempimento delle condizioni per ottenere l’assegno per grandi

invalidi.

Il

funzionario, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto sia delle direttive

sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137

del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA

32.2020.134

del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre

2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultimo ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e

ha correttamente applicato le direttive in materia.

In queste condizioni la data del

mese di settembre 2023 quale inizio della necessità della sorveglianza

personale continua deve essere confermata.

Il ricorrente ha pertanto diritto

ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° dicembre 2023, ossia

tre mesi dopo il peggioramento del suo stato di salute (art. 88a cpv. 2 OAI).

Ne segue che la decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

2.11

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni dell’AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti