30.2024.11
Conferma della ripresa da parte della cassa di compensazione di spese forfetarie ritenute quale salario e di un salario dapprima versato ed in seguito restituito alla società dopo diversi mesi. No buona fede
7 aprile 2025Italiano48 min
dipendente che restituisce la differenza di fatto non la riceve”. Infine, __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2024.11
cs
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 emanata da
chiamati in causa:
CO 1
1. __________ rappr. da: __________2. __________
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con tassazione d’ufficio del 26
luglio 2024 (doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 7 ottobre
2024 (doc. 3), la Cassa CO 1, in seguito alla revisione della società RI 1 per
il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2023, ha effettuato una ripresa di complessivi
fr. 160'000 per l’anno 2020, fissando in fr. 22'602 i contributi ancora dovuti.
L’amministrazione ha ritenuto quale salario determinante l’importo di fr.
16'000 versato all’allora direttore __________ a titolo di rimborso spese forfetario
e l’importo complessivo di fr. 144'000 versato a __________, amministratore
unico della società.
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. dr. RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone la
riforma nel senso che “l’opposizione interposta il 12 settembre 2024 da RI 1,
contro la decisione di tassazione d’ufficio del 26 luglio 2024 è accolta. La
decisione di tassazione d’ufficio del 26 luglio 2024 è quindi annullata”
(doc. I).
Per quanto concerne l’importo di
fr. 144'000, la società ricorrente sostiene che il 14 luglio 2021, dopo che una
svista contabile era stata individuata, __________ ha riversato all’insorgente l’intera
somma ricevuta per errore.
A livello contrattuale e
civilistico nel 2020 il dipendente ha percepito un salario di fr. 360'000 e non
di fr. 504'000. Egli non ha realizzato né maturato alcun diritto al salario per
l’importo di fr. 144'000.
La differenza di fr. 144'000 è
stata restituita al datore di lavoro, il quale non è pertanto stato gravato dal
versamento di tale importo.
La corretta gestione
dell’operazione nella contabilità della società è attestata dalla
documentazione prodotta sub doc. F e G.
Secondo l’insorgente la fattispecie
si differenzia da quella alla base della STCA 30.2017.48/30.2018.7 del 26 marzo
2018 citata dalla Cassa, dove lo stipendio era stato regolarmente erogato al
dipendente, che lo aveva incamerato e ne aveva beneficiato economicamente.
Relativamente a __________,
l’insorgente evidenzia di aver adottato un regolamento spese nel corso del
2020, approvato sia dal fisco l’11 settembre 2020 che dalla stessa Cassa di
compensazione il 14 ottobre 2020, secondo il quale le spese annue forfetarie
riconosciute ammontano, per un salario quale quello percepito dall’interessato,
a fr. 16'000. Contestualmente con il dipendente era stato concordato che se il
regolamento fosse stato approvato, le spese gli sarebbero state versate entro
il 31 dicembre 2020. Pagare le spese prima dell’approvazione del regolamento
non sarebbe stato corretto. L’agire è conforme alle direttive (marginali 3001 e
seguenti) ed al regolamento, è in linea con il contratto di lavoro, è stato
regolarmente contabilizzato ed è stato correttamente trattato a livello fiscale
(cfr. anche certificato di salario del 25 gennaio 2021, doc. G).
1.3. Con risposta del 28 novembre 2024
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). Per l’amministrazione
la società ricorrente non ha versato un rimborso spese forfetario a __________
ma si è limitata a trasformare parte dello stipendio del mese di dicembre 2020
in spese forfetarie. Ciò, secondo la Cassa, lo si evince da uno scritto del 31
dicembre 2019 (doc. E/3). __________ non ha ricevuto un rimborso spese, ma il
suo stipendio mensile. Egli nel corso del 2020 ha percepito mensilmente l’importo
di fr. 25'000, tranne in dicembre quando ha ricevuto fr. 9'000 di salario oltre
fr. 16'000 di spese. Da parte sua un altro dipendente della società, __________,
nel mese di dicembre 2020 ha ricevuto le spese in aggiunta al suo salario
mensile.
Per quanto concerne la ripresa di
fr. 144'000 a titolo di salario versato a __________, la Cassa afferma che il
23 febbraio 2021 aveva ricevuto una richiesta di correzione da parte della
società, alla quale aveva dato seguito e che chiedeva di ridurre l’importo
soggetto a contribuzione da fr. 504'000 a fr. 360'000.
Dopo il controllo effettuato in sede
di revisione (art. 163 OAVS), la Cassa ha tuttavia accertato che la massa
salariale dichiarata dalla società non corrispondeva all’importo da
assoggettare al prelievo dei contributi. Sulla base delle registrazioni
contabili, l’amministrazione ha riscontrato che lo stipendio, comprensivo
dell’importo di fr. 144'000, è stato regolarmente versato nel corso del 2020
(fr. 42'000 al mese oltre fr. 24'000 di rimborso spese annuo). __________ ha
pertanto realizzato il diritto al salario anche sull’ammontare di fr. 144’000.
L’amministrazione sottolinea che
la svista contabile sarebbe stata rilevata nel mese di febbraio 2021 ma
l’importo in eccesso è stato rimborsato solo 5 mesi dopo, il 21 luglio 2021.
Secondo l’amministrazione sarebbe “singolare considerare una svista
contabile il versamento effettivo di un salario di CHF 144’000”.
1.4. Dopo aver chiesto (doc. V) ed
ottenuto (doc. VI), l’accesso agli atti, la ricorrente si è nuovamente espressa
il 13 dicembre 2024 (doc. VII). Il 20 dicembre 2024 la Cassa ha presentato le
sue osservazioni (doc. IX), trasmesse per conoscenza all’insorgente il 24
dicembre 2024 (doc. X).
1.5. Con decreto del 15 gennaio 2025 il
Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ e __________,
assegnando loro un termine scadente il 6 marzo 2025 per, a crescita in
giudicato del decreto, visionare gli atti e pronunciarsi in merito (doc. XI).
1.6. __________, rappresentato dall’avv.
__________, ha preso posizione il 28 febbraio 2025 (doc. XII), mentre __________
si è espresso il 6 marzo 2025 (doc. XIV). Entrambi chiedono l’accoglimento del
ricorso e si allineano in sostanza alle richieste della società ricorrente. __________
rileva che fino al 2020 alcuni costi variabili, tra cui i costi del personale,
in particolare i salari, “venivano decisi e deliberati all’inizio dell’anno
in base a delle previsioni di fatturato calcolate dall’ufficio contabilità.
Purtroppo, questo modo di procedere, si è poi rivelato poco attendibile, come
ha dimostrato l’errore inerente al mio salario, ed è stato in seguito (dal
2021) abbandonato” e la fatturazione trimestrale non permetteva un
confronto immediato (mensile) tra ricavi e costi, che era possibile effettuare
in modo preciso solo a fine anno, durante le operazioni di chiusura del conto
annuale. Egli ha aggiunto che “durante la chiusura di fine anno 2020, l’ufficio
contabilità si è accorto di aver commesso un importante errore nel preventivo.
Fatti
I costi sarebbero stati troppo elevati, a causa della massa salariale troppo
elevata, anche a causa del mio salario troppo alto, e la società avrebbe chiuso
il bilancio con una perdita” e un conto annuale “brutto”, “in un
settore molto regolato e controllato come quello della gestione patrimoniale,
può mettere a repentaglio il futuro della società, qualora gli organi di
controllo ritenessero che non ci siano (più) le condizioni (finanziarie) per
proseguire l’attività. Evidentemente non è un rischio che la società ha voluto
correre, per cui una volta constatato l’errore contabile, si è subito proceduto
a correggerlo, coinvolgendo, come è giusto che fosse, anche lo CO 1, che ha
accettato per iscritto la correzione proposta, che sia la società che il
sottoscritto hanno quindi creduto, in buona fede, essere regolare. La
correzione è avvenuta in modo contabilmente corretto, anche dal punto di vista
degli oneri sociali”. Egli ha poi affermato che applicando “la logica
dello CO 1, se durante il mese di dicembre di un determinato anno un contabile
bonificasse per errore ad un dipendente uno stipendio con uno zero di troppo,
la società e il dipendente dovrebbero pagare i contributi sociali su un importo
importante, malgrado correggano entrambi l’errore appena lo constatano e il
dipendente che restituisce la differenza di fatto non la riceve”. Infine, __________
afferma che lo “stipendio mi viene bonificato dall’ufficio contabilità
salari mensilmente, come agli altri dipendenti, senza interventi di sorta da
parte mia”, “il mio diritto ad un determinato salario (quello corretto)
si è definitivamente realizzato dopo la chiusura contabile, quindi anche dopo
la correzione dell’errore. Altrimenti non si spiega perché abbia restituito
parte di quanto ricevuto”, “penso che sia normale, che per restituire un
importo di CHF 144'000.00 ci voglia un po’ di tempo” e contesta il “tono
strafottente del documento di duplica, irrispettoso di un imprenditore che ha
pagato per anni e continua a pagare, per sé stesso e per i suoi dipendenti,
importanti contributi sociali in modo corretto e puntuale”.
1.7. La Cassa ha prodotto un ulteriore
allegato, in relazione alla ripresa delle spese, il 13 marzo 2025 (doc. XVI),
mentre l’insorgente ha preso posizione sul caso di __________
il 17
marzo 2025 (doc. XVII) e di __________ il 20 marzo 2025 (doc. XXI). Le
rispettive prese di posizione sono state trasmesse alle parti il 18 marzo 2025
(per quanto concerne la ripresa delle spese forfetarie: doc. XVIII, XIX, XX) ed
il 24 marzo 2025 per quanto concerne le riprese salariali (doc. XXII e XXIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella misura in cui l’insorgente
domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata,
anche della decisione formale (tassazione d’ufficio) del 26 luglio 2024, il suo
ricorso è irricevibile.
Infatti, la decisione su
opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,
oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non
pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio
2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1
in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
nel merito
2.2. Oggetto del litigio è la questione
di sapere se è corretta la ripresa effettuata dalla Cassa per l’anno 2020
dell’importo di fr. 16'000 versato a titolo di rimborso spese forfetarie a __________
e dell’importo di fr. 144'000 versato a __________.
2.3. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si
applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF
127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del
contendere è la ripresa, e dunque l’assoggettamento alla LAVS, di importi,
considerati dalla Cassa salario determinante, versati nel 2020.
Ogni riferimento alle norme
applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Ripresa dell’importo di fr.
16'000 versato a __________
2.4. I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività
dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un
contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2020).
Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4
LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante
le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore
di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque
tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica
con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),
incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state
effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro
quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese
generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono
spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della
propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario
determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e
per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali
indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.5. Conformemente
al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD)
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di
norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e
alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali
3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.
anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46
pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per
il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di
domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di
formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e
materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale
del salariato.
Ai
sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese
generali:
- l’indennizzo
regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
- l’indennizzo
regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.
Di principio si deve dedurre
l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio
dell'attività professionale obbliga
il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del
9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.
3b).
Spetta poi al
datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere
verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF
9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in
DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994
pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i
costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza
H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto
forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere
complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza
9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre
1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati
sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze
giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le
prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile
derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese
generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal
caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza
9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006,
consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio
2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il
salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique
VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101;
RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può
quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a
rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili.
Alla luce del principio
inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC
1990 pag. 42 consid. 4).
2.6. Per
il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel
loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.
Ai sensi del marginale 3011 DSD
il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è
vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro
conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma
di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro
importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai
fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di
salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse
possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.
Se le autorità fiscali hanno
approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare
questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese
approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).
Ove non fosse possibile documentare
le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese
approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato
sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra
13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul
certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente
eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per
l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese
effettive (3013 DSD).
Gli importi forfettari devono
corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere
adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere
fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).
Se le prestazioni designate
quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di
compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso
contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).
Se non esiste un regolamento
spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese
generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi
o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari
(v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali
senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di
compensazione deve stimarle (3016 DSD).
2.7. Nel
caso di specie il 31 dicembre 2019 la società ricorrente ha trasmesso a __________
uno scritto intitolato “Modifica del suo contratto di lavoro” (doc.
2/1), dove figura che dal 1° gennaio 2020 lo stipendio sarebbe stato aumentato
da fr. 23'500 a fr. 25'000 al mese (fr. 300'000 all’anno) e che nel corso
dell’anno la ricorrente avrebbe voluto sottoporre un regolamento spese alle
autorità competenti. Se il regolamento fosse approvato, “il suo stipendio
annuo diventerebbe di CHF 284'000 più un’indennità forfettaria annua per le
spese di rappresentanza di CHF 16'000.00. Il relativo conguaglio sarebbe fatto
durante il mese di dicembre”.
Il
12 giugno 2020 la società ricorrente ha adottato un regolamento spese,
applicabile a tutti i suoi dipendenti (art. 1), che sarebbe entrato in vigore
dal 1° gennaio 2020 (art. 8), in caso di approvazione da parte della Divisione
delle contribuzioni (cfr. art. 7).
Il
regolamento spese complementare per il personale dirigente, prevede che
l’ammontare annuo delle spese forfetarie per un salario lordo annuale al 100%
tra fr. 250'001 e fr. 500'000 è pari a fr. 16'000 (art. 4). L’importo sarebbe
stato indicato nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza” alla
cifra 13.2.1 (art. 4). L’11 settembre 2020 ed il 14 ottobre 2020 la Divisione
delle contribuzioni, rispettivamente la Cassa di compensazione, hanno approvato
il regolamento con alcune precisazioni (cfr. doc. 4).
Dal
“conto salario personale con totale azienda 2020” di __________, risulta
che l’interessato ha percepito un salario lordo mensile di fr. 25'000 da
gennaio a novembre e di fr. 9'000 in dicembre, oltre ad un bonus di fr. 30'000
a giugno. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto fr. 16'000 di rimborso spese
(doc. 4).
Da
parte sua __________ ha ricevuto nel 2020 un salario lordo di fr. 41'500 in
gennaio e febbraio, di fr. 43'000 in marzo e di fr. 42'000 da aprile a
dicembre. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto un rimborso spese di fr. 24'000
(doc. 5).
Va
ancora aggiunto che __________ ha iniziato la sua attività presso la ricorrente
il __________ 2016 e in quell’anno ha conseguito un reddito lordo di fr.
163'200, nel 2017 di fr. 214'800, nel 2018 di fr. 245'050, nel 2019 di fr. 287'400
(doc. VII e allegati). L’insorgente ha rilevato che lo “stipendio è stato
aumentato di anno in anno, in base ai risultati ottenuti. Prima
dell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate
direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII). Egli
ha poi ancora lavorato per la ricorrente fino al __________ 2021, conseguendo
fr. 71'010.
Nel
certificato di salario del 2020 figura un salario lordo di fr. 289'198.50, cui
è stato aggiunto un bonus di fr. 30'000, per un salario complessivo di fr.
319'198.50 e sono state indicate spese forfetarie di rappresentanza per fr.
16'000 (doc. I).
2.8. Chiamato
ad esprimersi in merito, questo Tribunale evidenzia che l’insorgente ha
affermato che nella sua funzione di gestore patrimoniale __________, all’epoca
direttore della società, doveva spesso sostenere delle trasferte per le visite
ai clienti (doc. I). La società ha aggiunto che prima “dell’introduzione del
regolamento sulle spese (ndr. del 12 giugno 2020 ed approvato l’11 settembre
2020 dalla Divisione delle contribuzioni ed il 14 ottobre 2020 dalla Cassa di
compensazione) le stesse venivano pagate direttamente dalla società al
dipendente, se autorizzate” (doc. VII).
Sulla
base di quanto affermato, occorre concludere che le spese, per parte del 2020,
se riconosciute dalla ricorrente e dunque se effettivamente dovute, sono già
state pagate a __________ e dunque, perlomeno per il periodo già coperto dal
rimborso spese effettivo non poteva coesistere anche un sistema forfetario di
rimborso spese dell’entità figurante nel regolamento.
Anche
perché né __________, né l’insorgente sostengono che le spese effettive siano
state restituite alla società contestualmente al versamento dell’importo di fr.
16'000.
Inoltre
va rilevato che __________, altro dipendente confrontato con spese
professionali in relazione alla professione svolta, è stato trattato
differentemente da __________ poiché si è visto correttamente versare l’importo
delle spese forfetarie (fr. 24'000), in aggiunta al salario lordo mensile (fr.
42'000 in media nel 2020; cfr. doc. 6). Egli non ha subito alcuna decurtazione
di salario in seguito al riconoscimento del regolamento sulle spese, malgrado
la società ricorrente abbia affermato che “analogamente, anche gli altri
dipendenti della società sono confrontati con delle spese professionali,
connaturali alla professione svolta”.
In
ogni caso, anche se nel corso del 2020 le spese effettive non fossero state
versate, la conclusione della Cassa secondo cui l’importo di fr. 16'000 pagato
al ricorrente nel mese di dicembre 2020 non corrisponde ad un rimborso spese
forfetario, ma al salario effettivamente dovuto a __________ nel 2020, va
condivisa per i seguenti motivi.
Dallo
scritto del 31 dicembre 2019 emerge che la società ha informato il proprio
dipendente che il suo salario mensile nel 2020 sarebbe stato aumentato da fr.
23'500 a fr. 25'000, con la riserva che se il regolamento sulle spese fosse
stato approvato, lo stipendio sarebbe diminuito di fr. 16'000, corrispondente
all’importo del rimborso spese forfetario previsto dal regolamento (doc. 2/1).
Come
rilevato dall’amministrazione, con l’approvazione del regolamento, vi è di
conseguenza stata una trasformazione di parte del salario dovuto al proprio
dipendente nel mese di dicembre 2020 (soggetto al prelievo dei contributi AVS),
in rimborso spese forfetarie (non soggetto al prelievo dei contributi AVS; cfr.
anche doc. 5). __________ ha infatti percepito un salario mensile lordo di fr.
25'000 da gennaio a novembre 2020 e di fr. 9'000 (25'000 – 16'000) nel mese di
dicembre 2020.
Se
avesse voluto riconoscere un rimborso spese forfetario, la società avrebbe
semmai dovuto versare l’importo di fr. 16'000 in aggiunta al salario lordo
concordato con il proprio dipendente, come fatto con __________ e non dedurlo
dal salario lordo.
Con la ripresa dell’importo di
fr. 16’000 la Cassa non ha violato le direttive. Infatti il marginale 3012 DSD
prevede che se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le
casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che
ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente
eccessive. In concreto l’amministrazione non si è allineata a quanto effettuato
a livello fiscale (cfr. doc. I, pag. 7, punto 31), poiché ha potuto accertare
che il rimborso forfetario delle spese corrispondeva in realtà ad un versamento
di salario vero e proprio. Inoltre, come visto, il riconoscimento di un
rimborso spese forfetario nel 2020 sarebbe stato eccessivo ritenuto che __________
aveva già ricevuto il rimborso delle spese effettive (“Prima
dell’introduzione
del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla
società al dipendente, se autorizzate”).
Ne segue che la Cassa poteva,
come ha fatto, non prendere in considerazione quanto figura nel certificato di
salario a titolo di indennità per le spese forfetarie (cfr. anche art. 5 cpv. 2
LAVS per il quale il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del
lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro).
In
queste condizioni la ripresa della Cassa va confermata.
Ripresa
dell’importo di fr. 144'000 versato a __________
2.9. Secondo il N. 1010 delle Direttive
sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2019,
una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si
considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi
sono dovuti da quel momento.
Per il N. 1011 DSD in ogni caso si considera che la retribuzione
accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore
economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate,
che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate
retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano
valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono
favorevolmente).
Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il
lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di
una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun
salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (N.
1014 DSD).
Le citate Direttive sono state adottate sulla base della costante
giurisprudenza del Tribunale federale.
L'Alta Corte, nella sentenza H 163/56 del 30 gennaio 1957,
pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi
sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento
in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco
importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del
regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.
Il Tribunale federale ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito
mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito
contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i
casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa
di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo
in conto non modifica il debito contributivo.
In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958 pag. 393, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che
la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata
realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di
difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice
aspettativa di salario.
Nella sentenza del 9 luglio 1975 pubblicata in RCC 1976 pag. 87,
l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento
in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene
al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è
accreditato al lavoratore dipendente.
Con STFA H 186/01 del 7 dicembre 2001, l’allora Tribunale federale
delle assicurazioni ha ulteriormente confermato il principio secondo cui il
salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore
dipendente:
" (…) Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1
LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont
calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité
lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées
périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les
modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé,
demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties
aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du
versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière
hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de
cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2
à 4). (…)".
Nella sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004 l’Alta Corte, a proposito
del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, ha
affermato:
" (…)
6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da
attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227
consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88
consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato
realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il
salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta
disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA
1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166
consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in
welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se,
eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata
nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può
pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel
momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori
interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera
aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).
La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al
momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo
Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata
in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la
situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della
società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria
della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due
anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva
inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella
vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della
particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo
notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale
situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari
allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si
fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al
salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva
dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88
consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse
anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza
inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare
quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta
nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto
che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli
inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio
che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le
sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la
realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del
fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;
sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992
in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli
importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata
sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di
conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel
periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un
obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle
sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione
alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo
allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne
sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere
dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992
in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e
qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un
regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che
il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire
diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare
simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,
rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,
omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad
esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con
mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.
Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata
di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori
salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio
lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali
(sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni
sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati
da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I
salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori
nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal
datore di lavoro.
7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa
poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque
realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella
sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva
omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il
mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un
periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la
controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società
per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -
ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte
fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero
aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito
futuro degli affari della società.
7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova
dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può
ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale
notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria
realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il
relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno
derivante.".
Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l’Alta Corte
ha affermato:
" b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem
Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus,
praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen
gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet.
Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf
Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei
Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.
Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der konkursiten
Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die Lohngutschrift gewusst
hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt auch um deren
Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest hätten
erkundigen müssen.
c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos
beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die
Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten
sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert
worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985
S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht
ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben,
darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im
Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125
Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der
Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn
vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse
Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen
Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und
deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie
masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK
1976 S. 86 mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines
Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als
realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik
Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den
fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage
war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli
1992, H 155/90).
(…)
e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des
Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer
Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die
Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert"
wurden.
Wie dem vom 20. November 1995 datierten
Kontoblatt "Z." zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994
von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf
Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug"
verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf
das Konto des Z. von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits seit
September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995
in Konkurs geratenen Firma N. GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden
Banken angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft
zogen die Illiquidität der Firma I. AG und schliesslich deren Konkurs nach
sich.
Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass
die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z. die streitigen Löhne
auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren die Lohnansprüche
somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur Entstehung und können
die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52 AHVG
schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können ihnen
auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden (vgl.
Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der
Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.”.
Infine, in una sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale
federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel
periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista
di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel
momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che
dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì
che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini
dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr.
citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).
In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una
parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese
riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione
contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione
aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio
di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi
assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.
Cfr. anche la sentenza 9C_95/2009 del 7 settembre 2009, consid. 4.1.2 (“[…] Dasselbe gilt für die Lohnzahlungen an den
Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der Beschwerdeführer zwar nicht bar
ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto gutgeschrieben worden waren. Auch
damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn die Gutschrift für bereits
geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg. Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5) […]”).
A livello cantonale vanno segnalate, tra le altre, le sentenze
30.2007.50 del 17 aprile 2008, 30.2007.56 del 22 gennaio 2008, 30.2012.29 del
17 dicembre 2012, 30.2015.25+28 del 18 gennaio 2016 e 30.2017.48/30.2018.7 del
26 marzo 2018.
2.10. Nel caso di specie la società
ricorrente è stata iscritta a registro di commercio __________ (cfr. estratto
del registro di commercio, doc. C).
__________ è amministratore unico
della società con diritto di firma individuale. Nel 2020 RI 1 aveva sei
dipendenti (doc. I, pag. 2, numero 2; cfr. tuttavia plico doc. 9: 4 dipendenti).
Nel 2019 __________ ha conseguito
un salario lordo di fr. 240'000 (plico doc. 9), nel 2021 di fr. 390'000 (plico
doc. 9), nel 2022 di fr. 360'000 (plico doc. 9), nel 2023 di fr. 425'000 (plico
doc. 9).
Nel corso del 2020 la ricorrente
ha versato a __________ un salario lordo complessivo di fr. 504'000, con le
seguenti modalità: fr. 41'500 in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr.
42'000 da aprile a dicembre (doc. 6). In dicembre gli sono inoltre stati
versati fr. 24'000 di spese forfetarie (doc. 6).
Nella dichiarazione di salario
per l’anno 2020, il 19 gennaio 2021 la società ricorrente ha indicato, per __________,
un salario complessivo di fr. 504'000 (doc. 10).
Con email del 25 febbraio 2021
l’insorgente ha scritto alla Cassa chiedendole di voler correggere il salario
versato a __________ nel 2020 da fr. 504'000 a fr. 360'000 (plico doc. E).
Interpellato circa i motivi della riduzione dell’importo soggetto a
contribuzione, il 1° marzo 2021 __________ ha indicato che si era trattato di
un “errore contabile” (plico doc. E).
In data 1° marzo 2021
l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura per l’anno 2020 con un nuovo
calcolo dei contributi e l’indicazione: “incluso modifica salario per signor
__________ come da vostra comunicazione mail del 23.2.2021” (plico doc. E).
Il 14 luglio 2021 sul conto
commerciale della ricorrente è stato accreditato l’importo di fr. 137'429
(corrispondente all’importo netto del lordo di fr. 144'000; doc. F, cfr. anche
doc. G).
La società ha registrato in contabilità
le seguenti operazioni in relazione con la modifica del salario:
Nel 2020 (doc. 7):
31.12.2020
correzione stipendio __________
2020
stipendio __________ 2020 avere:
conto __________ CHF 144'000 (lordo)
salario ricevuto in troppo
dare: conto __________ CHF 137'429 (netto)
Nel 2021 (doc. 8):
14.07.2021
conto __________:
dare: incasso da __________
salario ricevuto in troppo CHF 137’429
conto __________ CHF
ricavi non ancora ricevuti:
avere: incasso da __________
salario ricevuto in troppo CHF 137’429
2.11. Nel caso di specie, dalle tavole
processuali, emerge che __________ nel corso del 2020 ha conseguito,
mensilmente, in media, un salario lordo di fr. 42'000 (cfr. doc. 6: fr. 41'500
in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr. 42'000 da aprile a dicembre).
La ricorrente gli ha corrisposto
il salario ogni mese, per le sue prestazioni lavorative e sulla base di quanto
era stato concordato all’inizio dell’anno (cfr. doc. XIV: i salari “venivano
decisi e deliberati all’inizio dell’anno in base a delle previsioni di
fatturato calcolate dall’ufficio contabilità” e lo “stipendio mi viene
bonificato dall’ufficio contabilità salari mensilmente, come agli altri
dipendenti, senza interventi di sorta da parte mia”). Egli ha pertanto
maturato il diritto all’intero salario mensilmente e per tutto il 2020.
L’importo pattuito non era una mera aspettativa, ritenuto che il salario non è
solo stato accreditato contabilmente ma è pure stato concretamente versato, in
maniera regolare, ogni mese (cfr. doc. 5). Tant’è che esso figura anche nella
dichiarazione dei salari 2020 della società del 19 gennaio 2021. Il dipendente
aveva pertanto, nei confronti del datore di lavoro, un vero e proprio credito
salariale dell’importo concordato all’inizio dell’anno. Il reddito da attività
lavorativa, per l’intero 2020, si è realizzato su tutto l’ammontare di fr.
504'000 con il versamento al proprio dipendente (cfr. anche la citata sentenza
H 78/03 del 13 settembre 2004). Il debito contributivo della società è pertanto
insorto sull’integralità della somma versata e non solo accreditata a __________
(cfr. marginale 1010 DSD).
Nella misura in cui la società riteneva
di aver versato salari troppo elevati tali da mettere in pericolo la sua
sopravvivenza, sarebbe spettato a quest’ultima mettere in atto le misure
necessarie al suo risanamento, che non possono tuttavia consistere nel chiedere
la restituzione del salario regolarmente pattuito e sul quale, dal momento del
suo versamento, si realizza il debito contributivo (cfr. anche la citata
sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004).
In concreto, non si è in presenza
di un errore contabile, nel senso di un versamento di un salario non dovuto o
troppo elevato rispetto a quanto stabilito ed immediatamente restituito. Si
tratta semmai di una valutazione troppo ottimistica da parte della società in
relazione all’importo che avrebbe potuto essere versato al proprio
amministratore unico quale salario.
Un errore di valutazione circa le
capacità finanziare delle società non permette tuttavia a quest’ultima di
sfuggire al pagamento dei contributi sociali sui salari effettivamente versati.
È pertanto a giusta ragione che
la Cassa ha proceduto con la ripresa salariale. Infatti, per giurisprudenza
costante, i contributi vanno prelevati nel momento in cui il dipendente
realizza il suo diritto al salario, ossia con il pagamento del salario stesso.
Basti qui rammentare che in una sentenza 9C_95/2009 del 7
settembre 2009, al considerando 4.1.2 l’Alta Corte ha affermato che nel caso in
cui i salari versati all’azionista principale non sono pagati in contanti ma
sono accreditati sul suo conto creditore, il diritto al salario si realizza
quando avviene l’accredito per il lavoro appena effettuato. I
relativi versamenti di stipendio devono quindi figurare nella distinta dei
salari („Dasselbe gilt für die
Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der
Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto
gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn
die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg.
Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5). Die entsprechenden
Lohnzahlungen sind daher zu Recht auf der Lohnmeldung angegeben.“). Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie dove i
salari non sono solo stati accreditati ma effettivamente versati in quanto
pattuiti in tale misura.
Nell’evenienza concreta il pagamento del salario è avvenuto
mensilmente. È dunque corretto che il datore di lavoro abbia provveduto a
riscuotere ogni mese i contributi del dipendente, poiché ciò avviene al momento
in cui l’assicurato ha realizzato il suo diritto al salario e dunque al momento
del pagamento/accreditamento del salario.
Anche la ripresa dell’importo di fr. 144’000.- va pertanto
confermata.
2.12. __________ invoca la propria buona
fede, affermando che “una volta constatato l’errore contabile, si è subito
proceduto a correggerlo, coinvolgendo, come è giusto che fosse, anche lo CO 1,
che ha accettato per iscritto la correzione proposta, che sia la società che il
sottoscritto hanno quindi creduto, in buona fede, essere regolare. La
correzione è avvenuta in modo contabilmente corretto, anche dal punto di vista
degli oneri sociali” (doc. XIV).
Il diritto alla protezione della
buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che
l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i
seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono
cumulativamente adempiuti:
1. si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF
8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26
pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid.
3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4
settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile
2017.
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF
9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4
luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non
presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione
sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere
invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o
di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere
nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022,
consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,
conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,
nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta
dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI
1999.
no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
L’assenza di informazioni in
una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o
quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto
un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione
erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto
l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale
non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante
dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).
2.13
Nel
caso di specie le condizioni per riconoscere la buona fede non sono date.
Infatti, la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, ma si è limitata
ad emettere un conteggio finale relativo al 2020 conformemente a quanto
richiesto dalla società ricorrente dopo che __________ aveva segnalato
all’amministrazione che si era incorsi in un “errore contabile” (cfr.
plico doc. E).
Ciò tuttavia non preclude la
possibilità, nell’ambito della successiva revisione da parte della Cassa, di
verificare se la massa salariale dichiarata corrisponde all’effettivo importo
da assoggettare ai contributi sociali e, in caso di differenza, di effettuare
una ripresa salariale (cfr. art. 68 LAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2023 e art. 68b LAVS in vigore dal 1° gennaio 2024).
Infatti, l’art. 163 cpv. 1 OAVS
prevede che l’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro
adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi
a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione. Inoltre per il
cpv. 2 il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in
prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una
verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune.
2.14
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.15
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti