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Decisione

30.2024.11

Conferma della ripresa da parte della cassa di compensazione di spese forfetarie ritenute quale salario e di un salario dapprima versato ed in seguito restituito alla società dopo diversi mesi. No buona fede

7 aprile 2025Italiano48 min

dipendente che restituisce la differenza di fatto non la riceve”. Infine, __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.11

cs

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

1. __________ rappr. da: __________2. __________

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con tassazione d’ufficio del 26

luglio 2024 (doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 7 ottobre

2024 (doc. 3), la Cassa CO 1, in seguito alla revisione della società RI 1 per

il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2023, ha effettuato una ripresa di complessivi

fr. 160'000 per l’anno 2020, fissando in fr. 22'602 i contributi ancora dovuti.

L’amministrazione ha ritenuto quale salario determinante l’importo di fr.

16'000 versato all’allora direttore __________ a titolo di rimborso spese forfetario

e l’importo complessivo di fr. 144'000 versato a __________, amministratore

unico della società.

1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. dr. RA

1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone la

riforma nel senso che “l’opposizione interposta il 12 settembre 2024 da RI 1,

contro la decisione di tassazione d’ufficio del 26 luglio 2024 è accolta. La

decisione di tassazione d’ufficio del 26 luglio 2024 è quindi annullata”

(doc. I).

Per quanto concerne l’importo di

fr. 144'000, la società ricorrente sostiene che il 14 luglio 2021, dopo che una

svista contabile era stata individuata, __________ ha riversato all’insorgente l’intera

somma ricevuta per errore.

A livello contrattuale e

civilistico nel 2020 il dipendente ha percepito un salario di fr. 360'000 e non

di fr. 504'000. Egli non ha realizzato né maturato alcun diritto al salario per

l’importo di fr. 144'000.

La differenza di fr. 144'000 è

stata restituita al datore di lavoro, il quale non è pertanto stato gravato dal

versamento di tale importo.

La corretta gestione

dell’operazione nella contabilità della società è attestata dalla

documentazione prodotta sub doc. F e G.

Secondo l’insorgente la fattispecie

si differenzia da quella alla base della STCA 30.2017.48/30.2018.7 del 26 marzo

2018 citata dalla Cassa, dove lo stipendio era stato regolarmente erogato al

dipendente, che lo aveva incamerato e ne aveva beneficiato economicamente.

Relativamente a __________,

l’insorgente evidenzia di aver adottato un regolamento spese nel corso del

2020, approvato sia dal fisco l’11 settembre 2020 che dalla stessa Cassa di

compensazione il 14 ottobre 2020, secondo il quale le spese annue forfetarie

riconosciute ammontano, per un salario quale quello percepito dall’interessato,

a fr. 16'000. Contestualmente con il dipendente era stato concordato che se il

regolamento fosse stato approvato, le spese gli sarebbero state versate entro

il 31 dicembre 2020. Pagare le spese prima dell’approvazione del regolamento

non sarebbe stato corretto. L’agire è conforme alle direttive (marginali 3001 e

seguenti) ed al regolamento, è in linea con il contratto di lavoro, è stato

regolarmente contabilizzato ed è stato correttamente trattato a livello fiscale

(cfr. anche certificato di salario del 25 gennaio 2021, doc. G).

1.3. Con risposta del 28 novembre 2024

la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). Per l’amministrazione

la società ricorrente non ha versato un rimborso spese forfetario a __________

ma si è limitata a trasformare parte dello stipendio del mese di dicembre 2020

in spese forfetarie. Ciò, secondo la Cassa, lo si evince da uno scritto del 31

dicembre 2019 (doc. E/3). __________ non ha ricevuto un rimborso spese, ma il

suo stipendio mensile. Egli nel corso del 2020 ha percepito mensilmente l’importo

di fr. 25'000, tranne in dicembre quando ha ricevuto fr. 9'000 di salario oltre

fr. 16'000 di spese. Da parte sua un altro dipendente della società, __________,

nel mese di dicembre 2020 ha ricevuto le spese in aggiunta al suo salario

mensile.

Per quanto concerne la ripresa di

fr. 144'000 a titolo di salario versato a __________, la Cassa afferma che il

23 febbraio 2021 aveva ricevuto una richiesta di correzione da parte della

società, alla quale aveva dato seguito e che chiedeva di ridurre l’importo

soggetto a contribuzione da fr. 504'000 a fr. 360'000.

Dopo il controllo effettuato in sede

di revisione (art. 163 OAVS), la Cassa ha tuttavia accertato che la massa

salariale dichiarata dalla società non corrispondeva all’importo da

assoggettare al prelievo dei contributi. Sulla base delle registrazioni

contabili, l’amministrazione ha riscontrato che lo stipendio, comprensivo

dell’importo di fr. 144'000, è stato regolarmente versato nel corso del 2020

(fr. 42'000 al mese oltre fr. 24'000 di rimborso spese annuo). __________ ha

pertanto realizzato il diritto al salario anche sull’ammontare di fr. 144’000.

L’amministrazione sottolinea che

la svista contabile sarebbe stata rilevata nel mese di febbraio 2021 ma

l’importo in eccesso è stato rimborsato solo 5 mesi dopo, il 21 luglio 2021.

Secondo l’amministrazione sarebbe “singolare considerare una svista

contabile il versamento effettivo di un salario di CHF 144’000”.

1.4. Dopo aver chiesto (doc. V) ed

ottenuto (doc. VI), l’accesso agli atti, la ricorrente si è nuovamente espressa

il 13 dicembre 2024 (doc. VII). Il 20 dicembre 2024 la Cassa ha presentato le

sue osservazioni (doc. IX), trasmesse per conoscenza all’insorgente il 24

dicembre 2024 (doc. X).

1.5. Con decreto del 15 gennaio 2025 il

Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ e __________,

assegnando loro un termine scadente il 6 marzo 2025 per, a crescita in

giudicato del decreto, visionare gli atti e pronunciarsi in merito (doc. XI).

1.6. __________, rappresentato dall’avv.

__________, ha preso posizione il 28 febbraio 2025 (doc. XII), mentre __________

si è espresso il 6 marzo 2025 (doc. XIV). Entrambi chiedono l’accoglimento del

ricorso e si allineano in sostanza alle richieste della società ricorrente. __________

rileva che fino al 2020 alcuni costi variabili, tra cui i costi del personale,

in particolare i salari, “venivano decisi e deliberati all’inizio dell’anno

in base a delle previsioni di fatturato calcolate dall’ufficio contabilità.

Purtroppo, questo modo di procedere, si è poi rivelato poco attendibile, come

ha dimostrato l’errore inerente al mio salario, ed è stato in seguito (dal

2021) abbandonato” e la fatturazione trimestrale non permetteva un

confronto immediato (mensile) tra ricavi e costi, che era possibile effettuare

in modo preciso solo a fine anno, durante le operazioni di chiusura del conto

annuale. Egli ha aggiunto che “durante la chiusura di fine anno 2020, l’ufficio

contabilità si è accorto di aver commesso un importante errore nel preventivo.

Fatti

I costi sarebbero stati troppo elevati, a causa della massa salariale troppo

elevata, anche a causa del mio salario troppo alto, e la società avrebbe chiuso

il bilancio con una perdita” e un conto annuale “brutto”, “in un

settore molto regolato e controllato come quello della gestione patrimoniale,

può mettere a repentaglio il futuro della società, qualora gli organi di

controllo ritenessero che non ci siano (più) le condizioni (finanziarie) per

proseguire l’attività. Evidentemente non è un rischio che la società ha voluto

correre, per cui una volta constatato l’errore contabile, si è subito proceduto

a correggerlo, coinvolgendo, come è giusto che fosse, anche lo CO 1, che ha

accettato per iscritto la correzione proposta, che sia la società che il

sottoscritto hanno quindi creduto, in buona fede, essere regolare. La

correzione è avvenuta in modo contabilmente corretto, anche dal punto di vista

degli oneri sociali”. Egli ha poi affermato che applicando “la logica

dello CO 1, se durante il mese di dicembre di un determinato anno un contabile

bonificasse per errore ad un dipendente uno stipendio con uno zero di troppo,

la società e il dipendente dovrebbero pagare i contributi sociali su un importo

importante, malgrado correggano entrambi l’errore appena lo constatano e il

dipendente che restituisce la differenza di fatto non la riceve”. Infine, __________

afferma che lo “stipendio mi viene bonificato dall’ufficio contabilità

salari mensilmente, come agli altri dipendenti, senza interventi di sorta da

parte mia”, “il mio diritto ad un determinato salario (quello corretto)

si è definitivamente realizzato dopo la chiusura contabile, quindi anche dopo

la correzione dell’errore. Altrimenti non si spiega perché abbia restituito

parte di quanto ricevuto”, “penso che sia normale, che per restituire un

importo di CHF 144'000.00 ci voglia un po’ di tempo” e contesta il “tono

strafottente del documento di duplica, irrispettoso di un imprenditore che ha

pagato per anni e continua a pagare, per sé stesso e per i suoi dipendenti,

importanti contributi sociali in modo corretto e puntuale”.

1.7. La Cassa ha prodotto un ulteriore

allegato, in relazione alla ripresa delle spese, il 13 marzo 2025 (doc. XVI),

mentre l’insorgente ha preso posizione sul caso di __________

il 17

marzo 2025 (doc. XVII) e di __________ il 20 marzo 2025 (doc. XXI). Le

rispettive prese di posizione sono state trasmesse alle parti il 18 marzo 2025

(per quanto concerne la ripresa delle spese forfetarie: doc. XVIII, XIX, XX) ed

il 24 marzo 2025 per quanto concerne le riprese salariali (doc. XXII e XXIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Nella misura in cui l’insorgente

domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata,

anche della decisione formale (tassazione d’ufficio) del 26 luglio 2024, il suo

ricorso è irricevibile.

Infatti, la decisione su

opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,

oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non

pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio

2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1

in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

nel merito

2.2. Oggetto del litigio è la questione

di sapere se è corretta la ripresa effettuata dalla Cassa per l’anno 2020

dell’importo di fr. 16'000 versato a titolo di rimborso spese forfetarie a __________

e dell’importo di fr. 144'000 versato a __________.

2.3. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF

127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è la ripresa, e dunque l’assoggettamento alla LAVS, di importi,

considerati dalla Cassa salario determinante, versati nel 2020.

Ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Ripresa dell’importo di fr.

16'000 versato a __________

2.4. I

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività

dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un

contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2020).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione

del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le

indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,

nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4

LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante

le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore

di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque

tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica

con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),

incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state

effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario

determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal

datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al

salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro

quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese

generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono

spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della

propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario

determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali

indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.5. Conformemente

al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD)

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di

norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e

alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali

3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.

anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46

pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per

il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di

servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento

dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di

domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di

formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e

materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale

del salariato.

Ai

sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese

generali:

- l’indennizzo

regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

- l’indennizzo

regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre

l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio

dell'attività professionale obbliga

il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del

9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.

3b).

Spetta poi al

datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere

verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF

9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in

DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994

pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i

costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza

H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto

forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere

complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza

9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre

1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati

sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze

giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le

prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile

derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese

generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza

9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006,

consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio

2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il

salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique

VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101;

RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può

quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a

rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente

invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i

documenti utili.

Alla luce del principio

inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in

possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà

eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC

1990 pag. 42 consid. 4).

2.6. Per

il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel

loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

Ai sensi del marginale 3011 DSD

il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è

vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro

conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma

di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro

importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai

fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di

salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse

possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno

approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare

questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese

approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).

Ove non fosse possibile documentare

le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese

approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato

sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra

13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul

certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente

eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per

l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese

effettive (3013 DSD).

Gli importi forfettari devono

corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere

adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve

basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere

fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).

Se le prestazioni designate

quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di

compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso

contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).

Se non esiste un regolamento

spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese

generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi

o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari

(v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali

senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di

compensazione deve stimarle (3016 DSD).

2.7. Nel

caso di specie il 31 dicembre 2019 la società ricorrente ha trasmesso a __________

uno scritto intitolato “Modifica del suo contratto di lavoro” (doc.

2/1), dove figura che dal 1° gennaio 2020 lo stipendio sarebbe stato aumentato

da fr. 23'500 a fr. 25'000 al mese (fr. 300'000 all’anno) e che nel corso

dell’anno la ricorrente avrebbe voluto sottoporre un regolamento spese alle

autorità competenti. Se il regolamento fosse approvato, “il suo stipendio

annuo diventerebbe di CHF 284'000 più un’indennità forfettaria annua per le

spese di rappresentanza di CHF 16'000.00. Il relativo conguaglio sarebbe fatto

durante il mese di dicembre”.

Il

12 giugno 2020 la società ricorrente ha adottato un regolamento spese,

applicabile a tutti i suoi dipendenti (art. 1), che sarebbe entrato in vigore

dal 1° gennaio 2020 (art. 8), in caso di approvazione da parte della Divisione

delle contribuzioni (cfr. art. 7).

Il

regolamento spese complementare per il personale dirigente, prevede che

l’ammontare annuo delle spese forfetarie per un salario lordo annuale al 100%

tra fr. 250'001 e fr. 500'000 è pari a fr. 16'000 (art. 4). L’importo sarebbe

stato indicato nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza” alla

cifra 13.2.1 (art. 4). L’11 settembre 2020 ed il 14 ottobre 2020 la Divisione

delle contribuzioni, rispettivamente la Cassa di compensazione, hanno approvato

il regolamento con alcune precisazioni (cfr. doc. 4).

Dal

“conto salario personale con totale azienda 2020” di __________, risulta

che l’interessato ha percepito un salario lordo mensile di fr. 25'000 da

gennaio a novembre e di fr. 9'000 in dicembre, oltre ad un bonus di fr. 30'000

a giugno. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto fr. 16'000 di rimborso spese

(doc. 4).

Da

parte sua __________ ha ricevuto nel 2020 un salario lordo di fr. 41'500 in

gennaio e febbraio, di fr. 43'000 in marzo e di fr. 42'000 da aprile a

dicembre. Nel mese di dicembre ha inoltre ricevuto un rimborso spese di fr. 24'000

(doc. 5).

Va

ancora aggiunto che __________ ha iniziato la sua attività presso la ricorrente

il __________ 2016 e in quell’anno ha conseguito un reddito lordo di fr.

163'200, nel 2017 di fr. 214'800, nel 2018 di fr. 245'050, nel 2019 di fr. 287'400

(doc. VII e allegati). L’insorgente ha rilevato che lo “stipendio è stato

aumentato di anno in anno, in base ai risultati ottenuti. Prima

dell’introduzione del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate

direttamente dalla società al dipendente, se autorizzate” (doc. VII). Egli

ha poi ancora lavorato per la ricorrente fino al __________ 2021, conseguendo

fr. 71'010.

Nel

certificato di salario del 2020 figura un salario lordo di fr. 289'198.50, cui

è stato aggiunto un bonus di fr. 30'000, per un salario complessivo di fr.

319'198.50 e sono state indicate spese forfetarie di rappresentanza per fr.

16'000 (doc. I).

2.8. Chiamato

ad esprimersi in merito, questo Tribunale evidenzia che l’insorgente ha

affermato che nella sua funzione di gestore patrimoniale __________, all’epoca

direttore della società, doveva spesso sostenere delle trasferte per le visite

ai clienti (doc. I). La società ha aggiunto che prima “dell’introduzione del

regolamento sulle spese (ndr. del 12 giugno 2020 ed approvato l’11 settembre

2020 dalla Divisione delle contribuzioni ed il 14 ottobre 2020 dalla Cassa di

compensazione) le stesse venivano pagate direttamente dalla società al

dipendente, se autorizzate” (doc. VII).

Sulla

base di quanto affermato, occorre concludere che le spese, per parte del 2020,

se riconosciute dalla ricorrente e dunque se effettivamente dovute, sono già

state pagate a __________ e dunque, perlomeno per il periodo già coperto dal

rimborso spese effettivo non poteva coesistere anche un sistema forfetario di

rimborso spese dell’entità figurante nel regolamento.

Anche

perché né __________, né l’insorgente sostengono che le spese effettive siano

state restituite alla società contestualmente al versamento dell’importo di fr.

16'000.

Inoltre

va rilevato che __________, altro dipendente confrontato con spese

professionali in relazione alla professione svolta, è stato trattato

differentemente da __________ poiché si è visto correttamente versare l’importo

delle spese forfetarie (fr. 24'000), in aggiunta al salario lordo mensile (fr.

42'000 in media nel 2020; cfr. doc. 6). Egli non ha subito alcuna decurtazione

di salario in seguito al riconoscimento del regolamento sulle spese, malgrado

la società ricorrente abbia affermato che “analogamente, anche gli altri

dipendenti della società sono confrontati con delle spese professionali,

connaturali alla professione svolta”.

In

ogni caso, anche se nel corso del 2020 le spese effettive non fossero state

versate, la conclusione della Cassa secondo cui l’importo di fr. 16'000 pagato

al ricorrente nel mese di dicembre 2020 non corrisponde ad un rimborso spese

forfetario, ma al salario effettivamente dovuto a __________ nel 2020, va

condivisa per i seguenti motivi.

Dallo

scritto del 31 dicembre 2019 emerge che la società ha informato il proprio

dipendente che il suo salario mensile nel 2020 sarebbe stato aumentato da fr.

23'500 a fr. 25'000, con la riserva che se il regolamento sulle spese fosse

stato approvato, lo stipendio sarebbe diminuito di fr. 16'000, corrispondente

all’importo del rimborso spese forfetario previsto dal regolamento (doc. 2/1).

Come

rilevato dall’amministrazione, con l’approvazione del regolamento, vi è di

conseguenza stata una trasformazione di parte del salario dovuto al proprio

dipendente nel mese di dicembre 2020 (soggetto al prelievo dei contributi AVS),

in rimborso spese forfetarie (non soggetto al prelievo dei contributi AVS; cfr.

anche doc. 5). __________ ha infatti percepito un salario mensile lordo di fr.

25'000 da gennaio a novembre 2020 e di fr. 9'000 (25'000 – 16'000) nel mese di

dicembre 2020.

Se

avesse voluto riconoscere un rimborso spese forfetario, la società avrebbe

semmai dovuto versare l’importo di fr. 16'000 in aggiunta al salario lordo

concordato con il proprio dipendente, come fatto con __________ e non dedurlo

dal salario lordo.

Con la ripresa dell’importo di

fr. 16’000 la Cassa non ha violato le direttive. Infatti il marginale 3012 DSD

prevede che se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le

casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che

ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente

eccessive. In concreto l’amministrazione non si è allineata a quanto effettuato

a livello fiscale (cfr. doc. I, pag. 7, punto 31), poiché ha potuto accertare

che il rimborso forfetario delle spese corrispondeva in realtà ad un versamento

di salario vero e proprio. Inoltre, come visto, il riconoscimento di un

rimborso spese forfetario nel 2020 sarebbe stato eccessivo ritenuto che __________

aveva già ricevuto il rimborso delle spese effettive (“Prima

dell’introduzione

del regolamento sulle spese le stesse venivano pagate direttamente dalla

società al dipendente, se autorizzate”).

Ne segue che la Cassa poteva,

come ha fatto, non prendere in considerazione quanto figura nel certificato di

salario a titolo di indennità per le spese forfetarie (cfr. anche art. 5 cpv. 2

LAVS per il quale il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del

lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le

indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,

nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro).

In

queste condizioni la ripresa della Cassa va confermata.

Ripresa

dell’importo di fr. 144'000 versato a __________

2.9. Secondo il N. 1010 delle Direttive

sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2019,

una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si

considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi

sono dovuti da quel momento.

Per il N. 1011 DSD in ogni caso si considera che la retribuzione

accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente valore

economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate,

che costituiscono una semplice aspettativa di salario, non sono considerate

retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano

valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono

favorevolmente).

Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il

lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di

una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun

salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (N.

1014 DSD).

Le citate Direttive sono state adottate sulla base della costante

giurisprudenza del Tribunale federale.

L'Alta Corte, nella sentenza H 163/56 del 30 gennaio 1957,

pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi

sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento

in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco

importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del

regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.

Il Tribunale federale ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito

mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito

contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i

casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa

di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo

in conto non modifica il debito contributivo.

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958 pag. 393, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che

la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata

realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di

difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice

aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9 luglio 1975 pubblicata in RCC 1976 pag. 87,

l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento

in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene

al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è

accreditato al lavoratore dipendente.

Con STFA H 186/01 del 7 dicembre 2001, l’allora Tribunale federale

delle assicurazioni ha ulteriormente confermato il principio secondo cui il

salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore

dipendente:

" (…) Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1

LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont

calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité

lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées

périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les

modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé,

demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties

aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du

versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière

hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de

cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2

à 4). (…)".

Nella sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004 l’Alta Corte, a proposito

del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, ha

affermato:

" (…)

6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato

realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il

salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta

disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA

1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166

consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in

welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se,

eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata

nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può

pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel

momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori

interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera

aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).

La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al

momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo

Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata

in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la

situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della

società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria

della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due

anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva

inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella

vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della

particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo

notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale

situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari

allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si

fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al

salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva

dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88

consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse

anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza

inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare

quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta

nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto

che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli

inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio

che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le

sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la

realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del

fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;

sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18

dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente

alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992

in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli

importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata

sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di

conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel

periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un

obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle

sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione

alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo

allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne

sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza errato volere

dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992

in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e

qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un

regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che

il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire

diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare

simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,

rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,

omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad

esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con

mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.

Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata

di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori

salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio

lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali

(sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni

sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati

da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I

salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori

nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal

datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa

poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque

realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella

sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva

omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il

mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un

periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la

controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le

tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione

dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società

per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -

ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte

fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero

aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito

futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova

dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può

ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale

notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria

realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il

relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno

derivante.".

Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l’Alta Corte

ha affermato:

" b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem

Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus,

praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen

gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet.

Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf

Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei

Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.

Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der konkursiten

Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die Lohngutschrift gewusst

hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt auch um deren

Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest hätten

erkundigen müssen.

c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos

beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die

Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten

sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert

worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985

S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht

ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben,

darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im

Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125

Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der

Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn

vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse

Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen

Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und

deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie

masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK

1976 S. 86 mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines

Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als

realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik

Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den

fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage

war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli

1992, H 155/90).

(…)

e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des

Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer

Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die

Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert"

wurden.

Wie dem vom 20. November 1995 datierten

Kontoblatt "Z." zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994

von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf

Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug"

verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf

das Konto des Z. von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits seit

September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995

in Konkurs geratenen Firma N. GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden

Banken angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft

zogen die Illiquidität der Firma I. AG und schliesslich deren Konkurs nach

sich.

Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass

die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z. die streitigen Löhne

auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren die Lohnansprüche

somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur Entstehung und können

die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52 AHVG

schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können ihnen

auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden (vgl.

Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der

Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.”.

Infine, in una sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, il Tribunale

federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel

periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista

di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel

momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che

dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì

che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini

dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr.

citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).

In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una

parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese

riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione

contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione

aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio

di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi

assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.

Cfr. anche la sentenza 9C_95/2009 del 7 settembre 2009, consid. 4.1.2 (“[…] Dasselbe gilt für die Lohnzahlungen an den

Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der Beschwerdeführer zwar nicht bar

ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto gutgeschrieben worden waren. Auch

damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn die Gutschrift für bereits

geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg. Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5) […]”).

A livello cantonale vanno segnalate, tra le altre, le sentenze

30.2007.50 del 17 aprile 2008, 30.2007.56 del 22 gennaio 2008, 30.2012.29 del

17 dicembre 2012, 30.2015.25+28 del 18 gennaio 2016 e 30.2017.48/30.2018.7 del

26 marzo 2018.

2.10. Nel caso di specie la società

ricorrente è stata iscritta a registro di commercio __________ (cfr. estratto

del registro di commercio, doc. C).

__________ è amministratore unico

della società con diritto di firma individuale. Nel 2020 RI 1 aveva sei

dipendenti (doc. I, pag. 2, numero 2; cfr. tuttavia plico doc. 9: 4 dipendenti).

Nel 2019 __________ ha conseguito

un salario lordo di fr. 240'000 (plico doc. 9), nel 2021 di fr. 390'000 (plico

doc. 9), nel 2022 di fr. 360'000 (plico doc. 9), nel 2023 di fr. 425'000 (plico

doc. 9).

Nel corso del 2020 la ricorrente

ha versato a __________ un salario lordo complessivo di fr. 504'000, con le

seguenti modalità: fr. 41'500 in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr.

42'000 da aprile a dicembre (doc. 6). In dicembre gli sono inoltre stati

versati fr. 24'000 di spese forfetarie (doc. 6).

Nella dichiarazione di salario

per l’anno 2020, il 19 gennaio 2021 la società ricorrente ha indicato, per __________,

un salario complessivo di fr. 504'000 (doc. 10).

Con email del 25 febbraio 2021

l’insorgente ha scritto alla Cassa chiedendole di voler correggere il salario

versato a __________ nel 2020 da fr. 504'000 a fr. 360'000 (plico doc. E).

Interpellato circa i motivi della riduzione dell’importo soggetto a

contribuzione, il 1° marzo 2021 __________ ha indicato che si era trattato di

un “errore contabile” (plico doc. E).

In data 1° marzo 2021

l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura per l’anno 2020 con un nuovo

calcolo dei contributi e l’indicazione: “incluso modifica salario per signor

__________ come da vostra comunicazione mail del 23.2.2021” (plico doc. E).

Il 14 luglio 2021 sul conto

commerciale della ricorrente è stato accreditato l’importo di fr. 137'429

(corrispondente all’importo netto del lordo di fr. 144'000; doc. F, cfr. anche

doc. G).

La società ha registrato in contabilità

le seguenti operazioni in relazione con la modifica del salario:

Nel 2020 (doc. 7):

31.12.2020

correzione stipendio __________

2020

stipendio __________ 2020 avere:

conto __________ CHF 144'000 (lordo)

salario ricevuto in troppo

dare: conto __________ CHF 137'429 (netto)

Nel 2021 (doc. 8):

14.07.2021

conto __________:

dare: incasso da __________

salario ricevuto in troppo CHF 137’429

conto __________ CHF

ricavi non ancora ricevuti:

avere: incasso da __________

salario ricevuto in troppo CHF 137’429

2.11. Nel caso di specie, dalle tavole

processuali, emerge che __________ nel corso del 2020 ha conseguito,

mensilmente, in media, un salario lordo di fr. 42'000 (cfr. doc. 6: fr. 41'500

in gennaio e febbraio, fr. 43'000 in marzo, fr. 42'000 da aprile a dicembre).

La ricorrente gli ha corrisposto

il salario ogni mese, per le sue prestazioni lavorative e sulla base di quanto

era stato concordato all’inizio dell’anno (cfr. doc. XIV: i salari “venivano

decisi e deliberati all’inizio dell’anno in base a delle previsioni di

fatturato calcolate dall’ufficio contabilità” e lo “stipendio mi viene

bonificato dall’ufficio contabilità salari mensilmente, come agli altri

dipendenti, senza interventi di sorta da parte mia”). Egli ha pertanto

maturato il diritto all’intero salario mensilmente e per tutto il 2020.

L’importo pattuito non era una mera aspettativa, ritenuto che il salario non è

solo stato accreditato contabilmente ma è pure stato concretamente versato, in

maniera regolare, ogni mese (cfr. doc. 5). Tant’è che esso figura anche nella

dichiarazione dei salari 2020 della società del 19 gennaio 2021. Il dipendente

aveva pertanto, nei confronti del datore di lavoro, un vero e proprio credito

salariale dell’importo concordato all’inizio dell’anno. Il reddito da attività

lavorativa, per l’intero 2020, si è realizzato su tutto l’ammontare di fr.

504'000 con il versamento al proprio dipendente (cfr. anche la citata sentenza

H 78/03 del 13 settembre 2004). Il debito contributivo della società è pertanto

insorto sull’integralità della somma versata e non solo accreditata a __________

(cfr. marginale 1010 DSD).

Nella misura in cui la società riteneva

di aver versato salari troppo elevati tali da mettere in pericolo la sua

sopravvivenza, sarebbe spettato a quest’ultima mettere in atto le misure

necessarie al suo risanamento, che non possono tuttavia consistere nel chiedere

la restituzione del salario regolarmente pattuito e sul quale, dal momento del

suo versamento, si realizza il debito contributivo (cfr. anche la citata

sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004).

In concreto, non si è in presenza

di un errore contabile, nel senso di un versamento di un salario non dovuto o

troppo elevato rispetto a quanto stabilito ed immediatamente restituito. Si

tratta semmai di una valutazione troppo ottimistica da parte della società in

relazione all’importo che avrebbe potuto essere versato al proprio

amministratore unico quale salario.

Un errore di valutazione circa le

capacità finanziare delle società non permette tuttavia a quest’ultima di

sfuggire al pagamento dei contributi sociali sui salari effettivamente versati.

È pertanto a giusta ragione che

la Cassa ha proceduto con la ripresa salariale. Infatti, per giurisprudenza

costante, i contributi vanno prelevati nel momento in cui il dipendente

realizza il suo diritto al salario, ossia con il pagamento del salario stesso.

Basti qui rammentare che in una sentenza 9C_95/2009 del 7

settembre 2009, al considerando 4.1.2 l’Alta Corte ha affermato che nel caso in

cui i salari versati all’azionista principale non sono pagati in contanti ma

sono accreditati sul suo conto creditore, il diritto al salario si realizza

quando avviene l’accredito per il lavoro appena effettuato. I

relativi versamenti di stipendio devono quindi figurare nella distinta dei

salari („Dasselbe gilt für die

Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der

Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto

gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn

die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg.

Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5). Die entsprechenden

Lohnzahlungen sind daher zu Recht auf der Lohnmeldung angegeben.“). Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie dove i

salari non sono solo stati accreditati ma effettivamente versati in quanto

pattuiti in tale misura.

Nell’evenienza concreta il pagamento del salario è avvenuto

mensilmente. È dunque corretto che il datore di lavoro abbia provveduto a

riscuotere ogni mese i contributi del dipendente, poiché ciò avviene al momento

in cui l’assicurato ha realizzato il suo diritto al salario e dunque al momento

del pagamento/accreditamento del salario.

Anche la ripresa dell’importo di fr. 144’000.- va pertanto

confermata.

2.12. __________ invoca la propria buona

fede, affermando che “una volta constatato l’errore contabile, si è subito

proceduto a correggerlo, coinvolgendo, come è giusto che fosse, anche lo CO 1,

che ha accettato per iscritto la correzione proposta, che sia la società che il

sottoscritto hanno quindi creduto, in buona fede, essere regolare. La

correzione è avvenuta in modo contabilmente corretto, anche dal punto di vista

degli oneri sociali” (doc. XIV).

Il diritto alla protezione della

buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i

seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono

cumulativamente adempiuti:

1. si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre

2022.

consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26

pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid.

3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile

2017.

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF

9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4

luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

La tutela della buona fede non

presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione

sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere

invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o

di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere

nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022,

consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può,

conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se,

nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta

dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI

1999.

no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

L’assenza di informazioni in

una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o

quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto

un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione

erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto

l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale

non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante

dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

2.13

Nel

caso di specie le condizioni per riconoscere la buona fede non sono date.

Infatti, la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, ma si è limitata

ad emettere un conteggio finale relativo al 2020 conformemente a quanto

richiesto dalla società ricorrente dopo che __________ aveva segnalato

all’amministrazione che si era incorsi in un “errore contabile” (cfr.

plico doc. E).

Ciò tuttavia non preclude la

possibilità, nell’ambito della successiva revisione da parte della Cassa, di

verificare se la massa salariale dichiarata corrisponde all’effettivo importo

da assoggettare ai contributi sociali e, in caso di differenza, di effettuare

una ripresa salariale (cfr. art. 68 LAVS nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023 e art. 68b LAVS in vigore dal 1° gennaio 2024).

Infatti, l’art. 163 cpv. 1 OAVS

prevede che l’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro

adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi

a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione. Inoltre per il

cpv. 2 il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in

prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una

verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune.

2.14

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.15

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti