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Decisione

30.2024.12

Errore di calcolo della rendita da parte della Cassa che non ha tenuto conto del domicilio all'estero dell'assicurata per un determinato periodo. Conferma dell'obbligo di restituzione degli ultimi 5 a

3 febbraio 2025Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione tra il

31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del

diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è

completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio

del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.

c).

Inoltre, la rendita è calcolata

in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui

all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i

contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che

non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv.

3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di

matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno

diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto

mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1

LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni

durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori

di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio

dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento

del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.6. In concreto, l’insorgente, nata il __________

1949, sposata in seconde nozze __________ __________ con un cittadino germanico

nato il __________ 1961, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1°

settembre 2013 (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS).

Il 18 giugno 2012 l’insorgente ha

chiesto il calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia, precisando di

essere stata domiciliata all’estero, in Italia, dal marzo 1974 all’agosto 1997

dove ha lavorato dall’aprile 1982 all’agosto 1986 e dall’aprile 1990 al

dicembre 1990 (doc. F). Il 10 settembre 2012 la Cassa ha comunicato alla

ricorrente che la rendita sarebbe ammontata a fr. 1’873 al mese indicando che le

informazioni erano puramente indicative e non erano in nessun caso vincolanti

per l’amministrazione (pag. 7 – 1/1).

Dal foglio di calcolo emerge che

la rendita era stata calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 36

anni e 11 mesi, una scala 37 ed un reddito annuo medio di fr. 76'560 (pag. 6 –

9/11 e 12).

Il 28 maggio 2013 la ricorrente

ha inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia (pag. 8 – 1/54),

indicando di essere stata domiciliata in Italia, di essersi stabilita definitivamente

in Svizzera dal mese di agosto 1997 e di aver lavorato in Italia dal 1°

febbraio 1983 al 31 dicembre 1990 (pag. 9 – 5/27). Alla richiesta sono stati

allegati numerosi ulteriori documenti.

Con decisione dell’11 luglio 2013

la Cassa ha posto la ricorrente al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'115,

calcolata sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 67'392 e di una

durata contributiva di 43 anni per una scala di rendita applicabile 44 (pag. 16

– 1/2).

Negli anni successivi la rendita

è stata regolarmente adeguata all’evoluzione dei prezzi e dei salari, ogni due

anni (art. 33ter cpv. 1 LAVS), in base alle decisioni dal Consiglio

federale.

Il 29 aprile 2024 il marito della

ricorrente ha inoltrato una richiesta di calcolo previsionale della sua rendita

di vecchiaia (cfr. decisione su opposizione impugnata, punto 2.2), in seguito

alla quale la Cassa si è accorta di aver sbagliato il calcolo della rendita

della ricorrente poiché l’assicurata ha avuto il domicilio in Italia dal mese

di marzo 1974 al mese di agosto 1997.

Con decisione del 21 agosto 2024

la Cassa ha ricalcolato l’ammontare delle rendite dovute dal 1° agosto 2019 al

31 agosto 2024, sulla base di un periodo contributivo di 36 anni e 11 mesi di

contribuzione, una scala di rendita 37 e un reddito medio annuo di fr. 77'220

nel 2013 (pag. 34 – 7/8; rendita di fr. 1’889 al mese nel 2013 [cfr. tabelle di

rendita edite dall’UFAS]) e fr. 80'850 nel 2024 (pag. 35 – 1/3, rendita di fr.

1’978 al mese).

2.7. Dall’esame degli atti risulta che

l’amministrazione ha correttamente proceduto al (nuovo) calcolo della

prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurata, nata nel

1949, dal 1° gennaio 1970 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di

età) al 31 dicembre 2012 (anno precedente la nascita del diritto alla rendita

di vecchiaia; cfr. pag. 34 – 7/8).

Infatti l’art. 29bis

cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il

diritto alla rendita).

Durante

questo periodo la ricorrente ha presentato una durata contributiva di 33 anni e

3 mesi, a cui sono stati aggiunti tre anni di contributi giovanili (art. 52b

OAVS) e gli 8 mesi dell’anno della nascita del diritto della rendita (art. 52c

OAVS), per complessivi 36 anni e 11 mesi ed una scala 37 (cfr. tabelle edite

dall’UFAS).

La

ricorrente presenta infatti un periodo di contribuzione completo solo dal 1970

al 1976, nel 1978, nel 1981, nel 1991 e dal 1993 al 2012 (cfr. foglio di

calcolo, pag. 34).

Nel

1977 ha contribuito 9 mesi, nel 1979 5 mesi, nel 1980 1 mese, nel 1982 3 mesi,

nel 1986 4 mesi, nel 1989 3 mesi, nel 1990 3 mesi e nel 1992 11 mesi.

Non ha contribuito nel

1983, 1984, 1985, 1987 e 1988.

Per quanto concerne il secondo

elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va

rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi

da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il

proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31

dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36

anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non

sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]).

Dalla somma dei redditi da

attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo

complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8).

L’importo così calcolato va

rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a

seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato

determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa la prima

registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970.

Pertanto, dalle citate tavole, il

fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236.

La somma dei redditi rivalutati a

fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di

contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi

da attività lucrativa di fr. 69’556.

Per ogni anno in cui l’insorgente

durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni

è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era

assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR).

Dal primo matrimonio è nata una

figlia nel 1976. In concreto sono stati assegnati 6 accrediti interi,

considerati i periodi contributivi della ricorrente.

La media dell’accredito per compiti

educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di

vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi: durata di

contribuzione computabile.

Nel caso in esame vanno

conteggiati 6 accrediti educativi per un ammontare, nel 2013, di fr. 6’972.--

(1'170 [rendita di vecchiaia mensile minima nel 2013] X 12 X 3 X 6: 36 anni e 3

mesi).

Per cui il reddito annuo medio

nel 2013 ammonta a fr. 77’220.-- (69’556 + 6’972 = 76’528, che va arrotondato

al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), ciò che

corrisponde alla rendita mensile di fr. 1’889 dal 1° gennaio 2013, poi adeguata

ogni due anni, a fr. 1'913 (RAM di fr. 78'210) dal 1.1.2019 al 31.12.2020, a

fr. 1'929 (RAM di fr. 78'870) dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e a fr. 1’978 (RAM di fr.

80'850) dal 1.1.2023.

Ne segue che la

rendita è stata ricalcolata correttamente dalla Cassa.

Del resto

l’assicurata con il ricorso non ha più contestato i parametri del calcolo della

rendita (doc. I, pag. 4: “Per quanto attiene il periodo di

contribuzione/scala, la ricorrente non entra nel merito del calcolo fatto alla

Cassa CO 1 nella decisione qui avversata […]”).

2.8. Va ora esaminato se

la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 14'201, che corrisponde alla differenza tra le prestazioni cui ha diritto

l’insorgente nel periodo oggetto della decisione su opposizione contestata, dal

1° agosto 2019 al 31 agosto 2024, pari a fr. 118’377 ([fr. 1’913 X 17] + [fr. 1’929

X 24] + [fr. 1’978 X 20]) e le prestazioni effettivamente versate nel medesimo

lasso di tempo, pari a fr. 132’578 ([fr. 2’142 X 17] + [fr. 2’161 X 24] + [fr.

2’215 X 20]).

2.9. Secondo l’art.

25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C

128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K

147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20

giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.

2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio

2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324,

consid. 3.3).

Questi principi si applicano

Considerandi

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF

140.

V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c

pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni

di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;

STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17

agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.

5.

; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF

138.

V 324).

2.10

Nel caso di specie la

Cassa dopo avere ricevuto dal marito della ricorrente la richiesta di calcolo

previsionale della propria rendita di vecchiaia del 29 aprile 2024 si è accorta

che l’assicurata ha avuto il domicilio all’estero dal mese di marzo 1974 al

mese di agosto 1997 ed ha ricalcolato l’ammontare della rendita

dell’insorgente.

La ricorrente

contesta l’agire della Cassa sostenendo che non esistono né i motivi per una

revisione della decisione dell’11 luglio 2013, né per un suo riesame.

A torto.

Infatti i

presupposti per procedere con una riconsiderazione della decisione ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (la decisione era manifestamente errata e la sua

rettifica ha una notevole importanza), sono adempiuti.

La Cassa nel

calcolare la rendita aveva ritenuto, contrariamente a quanto indicato nella

domanda di prestazioni (doc. 9 – 5/27), che la ricorrente era sempre stata domiciliata

in Svizzera ed aveva ininterrottamente contribuito alla LAVS (cfr. foglio di

calcolo, pag. 17 e seguenti).

Così facendo ha

preso in considerazione un periodo contributivo completo di 43 anni, applicando

la scala di rendita massima 44, in luogo del periodo contributivo effettivo di

36.

anni e 11 mesi per una scala di rendita 37 ed ha calcolato un reddito annuo

medio sbagliato (fr. 67'392 in luogo di fr. 77'200).

L’errore è

manifesto e porta su elementi oggettivi.

Se la ricorrente,

come è il caso, era domiciliata all’estero e non aveva continuativamente

lavorato in Svizzera, non poteva beneficiare di una scala completa poiché non

ha contribuito ogni anno alla LAVS. Ella non aveva pertanto diritto ad una

rendita calcolata su un periodo contributivo privo di lacune.

La ricorrente non

può essere seguita laddove ritiene che l’errore non sia manifesto poiché sono

passati 11 anni dall’emissione della prima decisione e la rendita è da ultimo

stata aumentata nel 2023 senza che la Cassa si sia accorta dello sbaglio.

L’aggiornamento della rendita viene infatti effettuato ogni due anni all’inizio

dell’anno civile, per tutte le rendite, in funzione delle decisioni del

Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all’evoluzione dei

prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS). Tale aggiornamento non

impone un esame della documentazione di tutti i beneficiari di una rendita, ma

avviene in maniera automatica.

Quanto alla circostanza che sono

passati oltre 11 anni dall’emissione della prima decisione, va rammentato che

l’amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente

errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione (DTF 140 V 514, consid. 3).

La dottrina conferma che “Eine zeitliche Befristung der

Wiedererwägungsmöglichkeit besteht nach der Rechtsprechung nicht” (Kieser

Ueli, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 80 ad art. 53).

Accertato che la

decisione dell’11 luglio 2013 è senza dubbio errata e che alla luce della

notevole differenza tra le rendite versate e quelle dovute (fr. 14'201 negli

ultimi 5 anni), la correzione ha un’importanza rilevante (sul tema cfr. Kieser,

op. cit., n. 66 ad art. 53), essa doveva essere riesaminata.

Non va del resto dimenticato che

di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente

dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr.

sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122

V 134).

Ne segue che a

giusta ragione l’amministrazione ha proceduto con il riesame della decisione

dell’11 luglio 2013 ed ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente

percepito.

2.11

Va

ora stabilito se la decisione è tempestiva.

Per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la

restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine (annuo) di perenzione comincia normalmente a decorrere

nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119

V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una

determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine

annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti

emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni

(8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11

marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non

pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr.

sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della

prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la

collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione

dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è

sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112

V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore

dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non

decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione

di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti

atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto

dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile

(sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF

124.

V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]

consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza

del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1

in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi

principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito

che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione

della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio,

quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza

suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di

perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra

una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento

successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03

del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Anche nella STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR

2022.

AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui

l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di

perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere:

occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto

rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che

ci si poteva attendere da esso. In quel caso, la persona assicurata aveva

diritto ad una rendita vedovile che sarebbe stata soppressa con il termine

della formazione del figlio fissata per fine agosto 2003. Malgrado la cassa ne

fosse al corrente, l’amministrazione ha continuato a versare la rendita

vedovile fino a quando la persona assicurata ha inoltrato una domanda

previsionale di rendita di vecchiaia nel 2019. La cassa ha chiesto la

restituzione di fr. 107'414 pari alle prestazioni degli ultimi 5 anni. Il

Tribunale federale ha accolto il ricorso della persona assicurata poiché la

Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell’errore nel luglio 2012 quando l’assicurato

aveva chiesto un estratto del suo conto individuale e da cui emergeva che

percepiva una rendita vedovile. In quell’occasione l’amministrazione avrebbe

dovuto verificare se il diritto alla rendita era ancora dovuto. Non avendolo

fatto, la richiesta di restituzione era perenta.

Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (= SVR

2022.

AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la

giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata

è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di

prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una

"seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un

anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo

atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta

"seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il

termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al

momento in cui ci si può ragionevolmente attendere la sua conoscenza (cfr.

consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione

risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di

chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di

un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto

riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere

dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito

(cfr. consid. 5.2.2).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale la persona assicurata

era al beneficio di una rendita di vedovanza dal 1° novembre 2009. Il 13 maggio

2019.

un terzo, in sua rappresentanza, si è presentato allo sportello della

Cassa di compensazione informando che dall’11 giugno 2015 la persona assicurata

si era risposata. La Cassa di compensazione ha chiesto la restituzione delle

prestazioni versate dal 1° luglio 2015. In seguito, accertato che l’agenzia

comunale era stata informata del matrimonio il 23 dicembre 2016, la Cassa ha

stabilito che la restituzione andava confermata solo per il periodo fino a fine

dicembre 2016.

Il Tribunale cantonale ha ridotto a fr. 9’815 l’importo soggetto a

restituzione, sostenendo che l’assicurato avrebbe dovuto restituire solo le

rendite dell’ultimo anno.

Il Tribunale federale, adito dalla Cassa di compensazione, ha

evidenziato che in seguito al matrimonio dell’11 giugno 2015 non vi erano più i

requisiti per riconoscere il diritto alla rendita vedovile. In quella data alla

Cassa non poteva tuttavia essere imputato alcun errore, poiché non ne era stata

informata.

L’amministrazione, per il tramite della agenzia AVS comunale, ne è

invece venuta a conoscenza nel mese di dicembre 2016, momento in cui non vi era

più alcun ulteriore aspetto da chiarire per decidere circa la cessazione del

diritto alla prestazione. Per cui i fatti alla base della richiesta di

restituzione erano già stati chiariti a fine dicembre 2016 e derivavano

direttamente dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti. È pertanto

a partire da tale momento che è decorso il termine relativo di un anno di

perenzione. Una seconda causa (“zweiten Anlass”) non era pertanto necessario. Poiché

il ricorrente non aveva contestato la sentenza cantonale, l’Alta Corte ha

confermato che doveva restituire l’importo di fr. 9'815.

Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non

può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di

compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di

restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente

esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione

possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all'origine

della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle

pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in

grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C_522/2021 del 29 giugno 2022

= SVR 2022 EL Nr. 14).

2.12

Nel caso di specie la

Cassa con la decisione dell’11 luglio 2013 ha calcolato in maniera errata la

rendita di vecchiaia della ricorrente poiché non ha tenuto conto del suo

domicilio all’estero e delle conseguenti lacune contributive.

In concreto, dopo

l’emissione della decisione, l’amministrazione non ha più dovuto prendere in

mano il dossier della ricorrente fino al momento in cui, nel corso del mese di

aprile 2024, suo marito ha chiesto il calcolo previsionale della sua rendita di

vecchiaia.

Per cui è solo nel 2024 che l’amministrazione si è

accorta dell’errore. Il termine di perenzione di un anno (fino al 31 dicembre

2020), rispettivamente di 3 anni (dal 1° gennaio 2021) è pertanto stato

rispettato con l’emanazione della decisione del 21 agosto 2024 (cfr. STF

9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3). Diversamente,

se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla

data dell’emissione della decisione dell’11 luglio 2013, ciò renderebbe

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. anche sentenza 8C_405/2020

del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1

in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Inoltre, se si facesse partire la perenzione dalla

data della decisione formale dell’11 luglio 2013, significherebbe che il

termine avrebbe cominciato a decorrere sia prima dell’inizio del diritto alla

rendita (1° settembre 2013), sia prima del suo versamento. Ciò, manifestamente,

non è possibile (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4 e

seguenti).

Come già visto in

precedenza, non è di giovamento alla ricorrente la circostanza che ogni due

anni, da ultimo nel 2023, la sua rendita è stata aumentata. Gli adeguamenti

avvengono automaticamente, di norma ogni due anni, in seguito ad una decisione

del Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all’evoluzione dei

prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS) e non necessitano di

riprendere in mano la documentazione della persona assicurata.

Non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la

DTF 148 V 217, trattandosi di una fattispecie diversa.

In quel caso infatti la rendita era inizialmente

stata versata correttamente.

In seguito l’insorgente non aveva informato la Cassa

della modifica delle condizioni (matrimonio) per il diritto all’ottenimento

della prestazione (rendita di vedovanza) e quando l’amministrazione ne è venuta

a conoscenza, non ha reagito entro il termine di un anno, malgrado avesse già

tutti gli elementi a disposizione per sopprimere la rendita, senza la necessità

di ulteriori accertamenti.

In concreto invece, l’errore, di calcolo, è

avvenuto contestualmente all’emissione della decisione di rendita e quando la

Cassa, per la seconda volta, nel corso del 2024, ha esaminato la documentazione

della ricorrente, ha immediatamente preso in mano la situazione ed emanato la

decisione di restituzione.

In queste condizioni la decisione del 21 agosto 2024 è tempestiva.

2.13

La ricorrente invoca

l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione

la metterebbe in gravi difficoltà.

A questo

stadio non è rilevante sapere se l'interessata era in buona fede oppure no ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se

la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3

ottobre 2022, consid. 2.4).

Infatti, la

questione della buona fede e dell’onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito

della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018

del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1

; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà

nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale

il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in

giudicato).

Ne segue che

su questo punto il ricorso è irricevibile.

2.14

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr.

anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022;

SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di

Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti