30.2024.2
Richiesta di affiliazione per l'attività indipendente accessoria di manutenzione dei giardini respinta dalla Cassa di compensazione. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti, segnatamente per quanto concerne gli investimenti effettuati
8 luglio 2024Italiano26 min
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
30.2024.2
cs
Lugano
8 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2024 di
Comune di __________
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2024 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 6 settembre 2023 TERZ 1, nato
nel 1976, dipendente del Comune di __________, con un salario annuo di fr.
57'000 lordi, ha inoltrato una richiesta di affiliazione quale indipendente a
titolo accessorio, indicando un reddito presumibile di circa fr. 6'000 all’anno
(doc. 15). Con scritto pervenuto alla Cassa di compensazione il 25 settembre
2023 l’interessato ha precisato di occuparsi di “manutenzione giardini”
e di aver iniziato l’attività il 23 febbraio 2021 (doc. 13).
1.2. Dopo aver effettuato ulteriori
accertamenti, con tre distinte decisioni formali del 24 novembre 2023,
notificate a TERZ 1 (doc. 10), al Comune di __________ (doc. 9) e ad un
Condominio (doc. 8), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di affiliazione come
indipendente, concludendo che le retribuzioni da lui conseguite vanno
considerate salario determinante.
1.3. Con decisione su opposizione del 2
febbraio 2024 la Cassa ha respinto le censure sollevate dal Comune di __________
ed ha confermato l’affiliazione di TERZ 1 quale dipendente, affermando che per
“il signor TERZ 1, non versando una quota fissa mensile per l’affitto di un
magazzino, non avendo eseguito investimenti per l’acquisto di attrezzature
professionali e non avendo del personale alle proprie dipendenze non sussiste
alcun rischio. Inoltre non sopporta alcuna spesa generale acquistando il
materiale e/o prodotti a proprie spese” (doc. 3).
Con decisione su opposizione di
medesima data l’amministrazione ha confermato che TERZ 1 è dipendente anche del
condominio per il quale svolge dal 2021 l’attività di pulizia scale e taglio
erba (doc. 12 e 2). Quest’ultima decisione su opposizione non è stata
impugnata.
1.4. Il RI 1 è insorto al TCA contro la decisione
su opposizione che lo concerne, chiedendone l’annullamento e domandando che “la
ditta di TERZ 1” sia “affiliata come indipendente” (doc. I).
Il ricorrente afferma di aver
rinunciato sin dal 2020 ad assumere un operaio comunale, assegnando, per il
lavoro che veniva a lui affidato, mandati puntuali a ditte esterne:
per la manutenzione del verde e
lo sfalcio dell’erba alla ditta __________; per la pulizia delle strade e lo sgombero
della neve dagli accessi privati e dalle piazzuole comunali alla ditta __________;
per la calla neve alla ditta __________; per la manutenzione del cimitero, la gestione
delle postazioni dei rifiuti, la pulizia delle caditoie e delle canalette
stradali alla ditta TERZ 1 di __________; altri lavori di manutenzione puntuali
sono assegnati a ditte private.
TERZ 1 ha lavorato 75 ore nel
2021, conseguendo fr. 3'410, 83 ore nel 2022 conseguendo fr. 3'750 e 37 ore nel
2023 conseguendo fr. 1'685. Egli viene pagato a regia in ragione di fr. 45
all’ora, utilizza attrezzature proprie per la pulizia ed il lavaggio delle
postazioni dei rifiuti. Per la pulizia e la vuotatura dei contenitori del verde
utilizza un camioncino con ampio pianale di sua proprietà. I mezzi per la
pulizia, il lavaggio e i trasporti sono di proprietà di TERZ 1.
Il lavoro, di piccola entità, è
stato assegnato con mandato diretto, in conformità alle disposizioni della
legge organica comunale, analogamente ad altri mandati.
Alla luce della decisione della
Cassa, il mandato è stato sospeso in attesa di chiarimenti circa l’affiliazione
di TERZ 1. Infatti, per l’assunzione di personale il Comune deve seguire la
procedura indicata dalla LOC.
RI 1 opera in maniera autonoma e
fattura le sue prestazioni al Comune, il quale si limita a regolari verifiche a
campione. Egli ha acquistato i mezzi necessari per il lavoro commissionato dal
Comune nonché per lavori a favore di altri enti pubblici e privati.
Egli agisce con la sua ragione
sociale, essendo regolarmente iscritto a Registro di commercio. Figura su
elenchi di ditte e su __________, si assume i rischi di impresa: dispone di
un’autorimessa nello stabile di sua proprietà con relativo magazzino per il
materiale, opera e si organizza liberamente. Il rischio economico è assunto da RI
1, il Comune non assicura un minimo di ore all’anno. Egli deve procacciare
altri clienti se vuole garantire la sopravvivenza della sua attività. Il Comune
di __________ fa infine riferimento al testo pubblicato sul portale PMI della
Seco consultabile di internet.
1.5. Con risposta del 29 marzo 2024 la
Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…) Nel
caso concreto, come affermato dal ricorrente, il Comune di __________, sin dal
2000 (recte:2020), ha rinunciato ad assumere un operaio comunale, assegnando,
per il lavoro che veniva lui affidato, mandati puntuali a ditte esterne. Per la
manutenzione del cimitero, gestione postazione rifiuti, pulizia delle caditoie
e canalette stradali è stata incaricata la ditta del sig. TERZ 1 di __________.
Attività che sono strettamente connesse con
l’operatività del Comune di __________
Per questi lavori utilizzerebbe
attrezzatura propria ed un camioncino.
D’altro canto, il sig. TERZ 1 nello
svolgere le sue mansioni affidategli dal Comune (in sostituzione di un operaio
comunale che lo stesso Comune ha rinunciato ad assumere) dal maggio 2021, non
occupa personale, non utilizza locali commerciali ma un’autorimessa e un
magazzino privato nella propria abitazione.
Inoltre il sig. TERZ 1, nella compilazione
del Formulario no. 112, ha dichiarato di non aver dovuto acquistare mezzi o
strumenti per svolgere la sua attività professionale e di non aver stipulato
una polizza RC professionale e/o contro la perdita di salario. In aggiunta, in
un seguente accertamento esperito dalla Cassa mirato alla collaborazione con il
Comune di __________ (doc. 12), il sig. TERZ 1 alla domanda “Per svolgere
l’attività utilizza l’attrezzatura/materiale appartenenti al cliente?” egli
ha risposto SI.
7. La molteplicità degli aspetti della vita
economica obbliga a valutare tutte le circostanze del singolo caso onde poter
stabilire se un lavoratore esercita un’attività dipendente o indipendente.
Spesso ci si troverà in presenza di caratteristiche appartenenti ai due generi
d’attività; per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi
predominanti nel caso concreto.
Secondo il parere della Cassa è corretto
propendere per uno statuto dipendente del sig. TERZ 1 nei confronti del Comune
di __________.” (doc. III)
1.6. Con decreto dell’8 aprile 2024 il
Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un termine
scadente il 5 giugno 2024 per, alla crescita in giudicato del decreto,
esaminare gli atti, postulare eventuali prove e determinarsi in merito (doc.
V). L’interessato è rimasto silente.
1.7. In data 9 aprile 2024 il Comune di __________
ha inoltrato una replica e si è riconfermato nelle richieste ricorsuali (doc. VI).
Il ricorrente ribadisce che TERZ 1 svolge lavori per diversi altri privati sul
territorio comunale, che la sua attività non necessita di grandi investimenti e
che egli dispone di un proprio furgone, è dotato degli attrezzi abituali
(decespugliatore, rastrello, ecc.) e dispone di un magazzino proprio. Nel
frattempo il Municipio ha deciso la sospensione dell’attribuzione di mandati a TERZ
1 ed il Comune farà maggiormente capo alle altre ditte con cui già collabora. TERZ
1 non è integrato negli organigrammi del Comune e non è assoggettato alle
disposizioni del Regolamento comunale di __________ relativo ai dipendenti
comunali.
1.8. La replica è stata trasmessa alla
Cassa il 10 aprile 2024 con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro
5 giorni (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021.
In concreto TERZ 1 è stato
ritenuto dipendente del Comune di __________ dal 1° maggio 2021 (doc. 9).
La
decisione su opposizione impugnata, che delimita il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF
143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF
9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V
215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina la legalità
delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa, è stata emessa il 2 febbraio 2024 (doc. A).
Rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si
applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF
127 V 467 consid. 1), nel caso di specie, in assenza di disposizioni
transitorie su questo tema (cfr. le lettere da a ad e delle disposizioni
transitorie della modifica del 17 dicembre 2021), trovano applicazione le norme
in vigore fino al 31 dicembre 2023 per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31
dicembre 2023 e le nuove norme per il periodo dal 1° gennaio 2024.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante
secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4. Secondo
Considerandi
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la
possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è
determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.
208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF
9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,
consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,
consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e
delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio
conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i
propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.
5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento
alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°
aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre
tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente
diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di
lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161
consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se
possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o
datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti
o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a
titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b
pag. 164; sentenza
H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Va
ancora evidenziato che secondo il marginale 4007 delle direttive sul salario
determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, le persone che esercitano un compito pubblico assumendo personalmente un
rischio economico e che non sono in un rapporto di dipendenza rispetto
all’organizzazione del lavoro conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente.
Il
marginale 4008 DSD, net tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che ciò è
di regola il caso di:
-
notai;
-
spazzacamini;
-
giardinieri di cimiteri e affossatori;
-
controllori di riscaldamenti a nafta;
-
verificatori dei pesi e delle misure;
-
levatrici;
-
curatori con qualifiche professionali specifiche (v. N. 4006.1);
-
ecc.
2.8. Questo
Tribunale, alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono,
non può confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa, essendo
necessari ulteriori accertamenti.
Nel
caso di specie, RI 1, nato nel 1976, dipendente del Comune di __________, ha
chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente per l’attività
accessoria di giardiniere indicando quale reddito annuo presumibile un importo
di fr. 6'000 circa (doc. 15).
Nella
richiesta di affiliazione l’assicurato ha affermato di avere una ditta
individuale (doc. 15), che, come emerge dall’estratto del registro di commercio
visibile su internet (__________), è stata iscritta il __________ 2021 con il
seguente scopo “__________”.
Tra
i suoi due attuali clienti, figura il Comune di __________, per il quale
l’interessato svolge l’attività di manutenzione del cimitero, la gestione delle
postazioni dei rifiuti, la pulizia delle caditoie e delle canalette stradali.
Quando
lavora per il ricorrente, l’interessato, che ha affermato di non ricevere alcun
rimborso spese, agisce a suo nome e per conto proprio, fatturando direttamente
al cliente finale, ossia il Comune di __________.
Agli
atti figurano due fatture emesse dall’assicurato nel 2021 e nel 2022, con
l’indicazione “fattura lavori presso cimitero, piazzole rifiuti e __________”.
Dalle medesime emerge una tariffa oraria concordata tra le parti di fr. 45
all’ora, per un importo di fr. 3'410 nel 2021, per 75 ore svolte in 7 giorni di
lavoro diversi e fr. 3'750 nel 2022 per 83 ore svolte in 12 giorni di lavoro
diversi.
Il
ricorrente ha evidenziato che nel 2023 l’assicurato ha emesso una fattura di
fr. 1'685, pari a 37 ore di lavoro.
TERZ
1 ha pure rilevato di non dovere rispettare istruzioni dal committente per
quanto concerne l’orario, i giorni o l’organizzazione del lavoro.
Il
ricorrente ha inoltre affermato di non garantirgli un minimo di attività annua
e che l’investimento effettuato da TERZ 1 è quello tipico delle attività di
manutenzione di spazi verdi e giardini, ritenuto che dispone di un furgone,
degli attrezzi abituali (decespugliatore, rastrello, ecc.; doc. VI) e che ha
acquistato i mezzi necessari per il lavoro commissionato dal Comune e dispone di
un’autorimessa nello stabile di sua proprietà con relativo magazzino per il
materiale.
Tutti
gli elementi appena descritti, segnatamente l’assenza di subordinazione
organizzativa, oltre che quella economica (TERZ 1 svolge un’attività principale
di carattere dipendente grazie alla quale consegue un reddito lordo annuo di
fr. 57'000), fanno propendere per un’attività indipendente (cfr. anche il marginale
n. 4008 DSD per l’attività di giardiniere del cimitero).
Tuttavia,
quanto affermato dall’insorgente in relazione con gli investimenti effettuati
dall’assicurato non corrisponde con le risposte fornite dall’assicurato in data
6 settembre 2023 (doc. 15) e in quelle pervenute alla Cassa l’8 novembre 2023
(doc. 12). In quell’occasione TERZ 1 ha affermato che per il suo lavoro, che
consiste nella pulizia di campane di vetro e nello svuotamento di bidoni del
verde del cimitero, non sopporta personalmente i costi dell’attività e non ha
dovuto acquistare mezzi o strumenti propri per esercitare la sua professione (pag.
4 doc. 15 e pag. 3, doc. 12).
Questa
circostanza, decisiva per stabilire se l’interessato ha dovuto effettuare
investimenti di una certa importanza per poter svolgere la sua attività e se si
assume personalmente un rischio economico (cfr. marginale 4007 DSD), che era
già emersa in sede di opposizione, laddove il Comune di __________ aveva affermato
di non mettere “a disposizione attrezzature, veicoli o materiali al sig. TERZ
1 per svolgere lavori a lui affidati. Considerare un eventuale utilizzo della
scopa o dell’innaffiatoio presenti in cimitero per i visitatori come messo a
disposizione di attrezzatura comunale ci sembra una forzatura”, avrebbe
dovuto essere maggiormente approfondita dall’amministrazione.
Anche
perché, in applicazione dell’art. 43 LPGA, l’accertamento dei fatti incombe in
primo luogo alla Cassa (cfr. STF C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: “[…]
Ad ogni modo si ricorda alla
ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per
analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa
ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr.
DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410 [U 51/98]) […]”).
Ritenuto
che la mancanza di investimenti in attrezzi da lavoro, unitamente all’assenza
di personale alle sue dipendenze, di locali commerciali e di un’assicurazione
di responsabilità civile per l’attività aziendale sono tipici di un’attività
dipendente, questo Tribunale ritiene che non è ancora possibile stabilire la
qualifica dell’attività svolta dall’interessato in mancanza di elementi certi
circa gli investimenti effettuati da TERZ 1 per la sua attività in favore del
Comune di __________.
Gli
atti devono di conseguenza essere rinviati alla Cassa, affinché, anche alla
luce dell’attività svolta (pulizia di campane di vetro e svuotamento di bidoni
del verde del cimitero, rispettivamente manutenzione del cimitero, gestione delle
postazioni dei rifiuti, pulizia delle caditoie e delle canalette stradali),
acquisisca la documentazione necessaria atta a stabilire se l’interessato ha
effettuato investimenti per la sua attività.
In
particolare la Cassa dovrà accertare se l’assicurato è proprietario di un
camioncino (eventualmente chiedendo alla Sezione della Circolazione), se nelle
dichiarazioni di imposta relative agli anni in esame sono state esposte spese
per l’attività accessoria ed in quale misura (interpellando il fisco) e se
l’assicurato possiede un locale adibito a magazzino (facendosi trasmettere
eventuali fotografie). L’amministrazione dovrà nuovamente (cfr. doc. 15, pag.
4) chiedere a TERZ 1 copia di tutte le ricevute per gli acquisti degli attrezzi
di lavoro.
Dopo
aver acquisito queste ulteriori prove, la Cassa procederà con una nuova
ponderazione degli elementi a favore dell’una o dell’altra qualifica, ritenuto
che se l’interessato possiede un camioncino ed ha dovuto acquistare attrezzi da
lavoro, andrà qualificato di indipendente.
In
queste condizioni la decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione.
2.9. L’art.
61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio
della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore
federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di
disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61
LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti