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Decisione

30.2024.3

Richiesta di rendita vedovile di un cittadino italiano non affiliato all'AVS poiché esonerato ai sensi della "Convenzione del Gottardo". Giurisprudenza del TF in merito al diritto ad una rendita vedovile, applicazione Covenzioni internazionali, accertamento del domicilio in Svizzera della moglie

10 giugno 2024Italiano56 min

qualità di assicurato dal marito alla moglie o viceversa (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 31 ad

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.3

cs

Lugano

10 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 (recte: 15) aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 26 aprile 2023 RI 1, nato il __________

1932, ha inoltrato una domanda di rendita per superstiti, in seguito al decesso,

il __________ 2022, di sua moglie __________, nata il __________ 1941, indicando

di aver due figli: __________, nata nel 1963 e deceduta nel 2019 e __________,

nato nel 1969.

1.2. Interpellato dalla Cassa di

compensazione circa lo statuto di sua moglie, il 19 maggio 2023 RI 1 ha

affermato che la consorte, “entrando in Svizzera (ndr: il __________ 1966),

era residente come me, tramite la Convenzione del Gottardo; era senza attività

lavorativa [a] mio carico quindi residente anche lei in conseguenza del mio

stato di ferroviere italiano. Con la mia pensione nel 1996, abbiamo acquisito

il domicilio a __________ (…)” (doc. 5 – 1/1).

1.3. Con decisione del 25 maggio 2023 la

Cassa ha fissato in fr. 178 al mese l’importo della rendita cui ha diritto

l’assicurato a partire dal 1° gennaio 2023 (doc. 7).

1.4. Con opposizione del 1° giugno 2023 RI

1 è insorto contro la predetta decisione, rilevando di essere stato consapevole

sin dall’inizio che avrebbe perso il diritto all’esenzione dall’obbligo

assicurativo (LAMal) in caso di riconoscimento della rendita vedovile, ma di

aver ritenuto che sua moglie avesse diritto a 19 accrediti per compiti

educativi e che la rendita vedovile sarebbe ammontata a circa fr. 600 al mese.

Alla luce dell’esiguo importo della prestazione, l’assicurato ha chiesto di

annullare la sua domanda di prestazioni (doc. 8).

1.5. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza con l’amministrazione, l’8 settembre 2023 RI 1, rappresentato

dall’avv. RA 1, ha indicato di voler rinunciare alla rendita vedovile,

precisando che se la rinuncia non fosse possibile, chiede in ogni caso che la

prestazione venga calcolata considerando gli accrediti per compiti educativi

cui aveva diritto sua moglie dal 1967 al 1985.

1.6. Interpellato in merito, l’UFAS ha

negato la possibilità per il ricorrente di rinunciare alla rendita. Circa il

calcolo della prestazione l’Autorità di vigilanza ha affermato:

" (…) Al

momento del calcolo della rendita vedovile del signor RI 1 avete stabilito che

le basi di calcolo del 2004 della rendita di vecchiaia della signora __________

non erano corrette. In particolare, avete ritenuto legittimo escludere il

periodo da giugno 1966 a dicembre 1996 che avevate integrato nel calcolo della

rendita di vecchiaia come durata di contribuzione verosimilmente ai sensi

dell’articolo 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS (nella versione precedente al 1°

gennaio 1997; cfr. N. 5024 DR), ovvero partendo dal presupposto che, durante

quel lasso di tempo, il marito della signora fosse stato assicurato all’AVS.

Infatti, il vostro calcolo precedente, oltre a riconoscere gli anni

contributivi alla moglie, suddivideva tra i coniugi gli accrediti per compiti

educativi relativi a quegli anni.

Nell’argomentare ora

l’esclusione di quel periodo nel calcolo della rendita vedovile (oltre che per

giustificare la riconsiderazione della decisione relativa alla rendita di

vecchiaia della signora __________), avete prodotto la copia di una lettera

dell’UFAS del 10 febbraio 1983 che trattava l’applicazione dell’articolo 5,

lettera b, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Italia

che cita (la sottolineatura è nostra): <<I lavoratori dipendenti delle

imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul

territorio dell’Altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui

l’impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati

in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di

frontiera.>> Questa norma rappresentava un’eccezione alla clausola

generale d’assoggettamento indicata all’art. 4 cpv. 1: <<La legislazione

applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene

esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione>>.

Dalla suddetta lettera

dell’UFAS del 10 febbraio 1983 si può anche leggere ciò che segue:<<In

una decisione del TFA del 3 settembre 1980, in re (…), si dice che le

circostanze particolari di dimora temporanea di un cittadino italiano,

impiegato presso l’amministrazione italiana e occupato in una stazione di

frontiera, escludono che egli e la sua famiglia possano acquisire il

domicilio (residenza o dimora) in Svizzera, perché anche se fosse

realizzato il presupposto della dimora, manca l’intenzione soggettiva di una

permanenza duratura. Se ci si basa sulle intenzioni dell’assicurazione

sociale, secondo le quali la famiglia costituisce un nucleo, e in

considerazione del fatto che il capofamiglia è esonerato dall’obbligo

assicurativo contributivo e durante il periodo di esonero, o solamente in base

a questo periodo, non può richiedere una rendita straordinaria (N. 10 del

protocollo finale), la mancanza di domicilio dello statale è applicabile

anche ai suoi familiari con cui convive. Essi sono perciò esclusi

dall’assicurazione, a meno di possedere uno statuto diverso da quello del

capofamiglia con cui convivono. Ciò significa, p. es., che essi esercitano

un’attività lucrativa in Svizzera o hanno eletto individualmente domicilio

di Svizzera>>.

Sulla base di questa

premessa, in merito alla moglie del funzionario italiano, la lettera precisava

che <<se essa esercita un’attività lucrativa o ha l’autorizzazione

di eleggere un proprio domicilio (esiste cioè un permesso di dimora o di

residenza lasciato a suo nome e perciò essa dimora in Svizzera con proprio

diritto e non in conseguenza dello statuto del marito) è assicurata e deve

versare i contributi”. Infine, l’UFAS giungeva alla conclusione che, <<per

la costituzione del domicilio deve essere naturalmente realizzata in ogni

caso, oltre alla condizione obiettiva della dimora, anche quella soggettiva

dell’intenzione di rimanere durevolmente in Svizzera>>.

Un analogo principio

relativo all’esenzione dall’assoggettamento all’AVS dei dipendenti delle

ferrovie italiane occupati presso la stazione di Chiasso è contenuto nell’art.

15 2a frase della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la

congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a Chiasso e a

Pino (R.S. 0.742.140.12) dove si indica che <<gli impiegati italiani

occupati nella stazione di Chiasso andranno esenti da ogni contribuzione

diretta e personale nella Svizzera; e così gli impiegati svizzeri occupati

nella stazione di Luino godranno in Italia di una pari esenzione>>.

Il vostro incarto

contiene anche una <<Disposizione di servizio N. 25/2001 dell’Ufficio stranieri”

del 27 novembre 2001 che tratta dei “Funzionari internazionali residenti in

Ticino in base alla Convenzione del Gottardo del 23 dicembre 1873 e

familiari/Regolamento delle condizioni I Genere di permesso che può essere

accordato>>. Nell’analisi condotta in questo documento, in merito ai

figli e ai coniugi dei funzionari è indicato che <<per i funzionari

delle ferrovie non esiste alcuna normativa in grado di conferire un diritto al

rilascio di un permesso di dimora a moglie e figli (i quali, come visto,

dovrebbero vivere negli alloggi messi a disposizione dalle ferrovie federali…).

Ergo non siamo obbligati a rilasciare un permesso di dimora ai familiari dei

funzionari ferroviari (o postali). Riteniamo comunque che sulla questione

ricongiungimento essi debbano essere trattati alla medesima stregua dei

lavoratori “normali”>>.

Malgrado, dunque, la

regola generale secondo la quale il coniuge di un ferroviere occupato nella

stazione di Chiasso e dimorante in Svizzera rientrava anch’esso nell’esenzione dell’assoggettamento

all’AVS, dal testo delle citazioni estrapolate dall’incarto sembrerebbe che

delle eccezioni a questa norma fossero comunque possibili. Sotto questa luce,

la data d’entrata in Svizzera della signora __________ presente nel suo

permesso C è quella del __________ 1966. La stessa data è anche presente nel

permesso di soggiorno del signor RI 1 per il quale, inoltre, indicavate che lo

stesso era titolare di un permesso di dimora B quale statale italiano (si veda

la vostra lettera del 23 maggio 1997 con cui negavate la rendita di vecchiaia

all’assicurato). Infine, nella fotocopia (parzialmente illeggibile) di ciò che

sembrerebbe un permesso di soggiorno della figlia __________, sembra essere

indicata una data d’entrata in Svizzera al __________ 1966. Questa data è anche

confermata dalla dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di __________

del 28 gennaio 2004 che indicava che i figli della coppia RI 1 hanno avuto il

domicilio a __________ dal __________ 1966, in riferimento a __________, e

dalla nascita, __________ 1969, in riferimento a __________.

Vista l’incertezza

delle informazioni a disposizione, vi invitiamo a perciò verificare presso

l’ufficio dei permessi del Cantone Ticino se sia possibile determinare con

certezza se la signora __________ abbia detenuto almeno un permesso di dimora

(cfr. N. 4109 DR) durante gli anni nei quali essa avrebbe potuto prevalersi di

un diritto agli accrediti per compiti educativi (in tal caso, interi, poiché il

marito non sarebbe stato in alcun caso assicurato all’AVS). Qualora ciò fosse

eventualmente il caso, sia il ricalcolo della rendita di vecchiaia sia il

calcolo della rendita vedovile potrebbero inglobare i 19 anni reclamati dal

signor RI 1. Un tale risultato implicherebbe comunque un ricalcolo della

rendita di vecchiaia della signora __________ con, quale conseguenza, una

rettifica degli importi incassati negli ultimi cinque anni a decorrere dal

vostro primo ricalcolo della rendita.” (doc. 18)

1.7. In seguito alla risposta dell’UFAS,

la Cassa ha chiesto all’Ufficio della migrazione la data d’entrata in Svizzera

della moglie del ricorrente, i periodi di residenza con permesso “ST” e

“DI” e i periodi di lavoro con permesso per confinanti (doc. 19).

1.8. Il 3 novembre 2023 il capo servizio

dell’Ufficio della migrazione ha indicato che __________ ha avuto un permesso B

di “Soggiorno a __________” dal __________ 1966 al __________ 1999, un permesso

C dal __________ 1999 __________ 2005 ed un permesso C UE/AELS dal __________

2005 al __________ 2022 (doc. 20).

1.9. Il 1° dicembre 2023 la Cassa ha

chiesto all’Ufficio della migrazione se nell’incarto sono presenti informazioni

in merito al motivo per il quale è stato concesso un permesso B dal __________

1966, indicando che dalle informazioni in “nostro possesso ci risulta che

alla stessa sia stato concesso un permesso a seguito dello statuto quale

dipendente delle Ferrovie Italiane del coniuge __________” (doc. 21).

1.10. Il 20 dicembre 2023 l’Ufficio della

migrazione ha indicato che l’interessata è “stata autorizzata a risiedere

nel nostro Cantone fino al __________1996 a seguito della “Convenzione

tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della Ferrovia del Gottardo

colle ferrovie italiane a __________ e a __________ del 23 dicembre 1873”

(doc. 24).

1.11. Con decisione su opposizione del 4

marzo 2024 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 25 maggio 2023.

L’amministrazione, dopo aver

affermato che la richiesta di rinuncia alla rendita vedovile sarebbe stata

esaminata in un secondo tempo, ha rilevato che nel calcolo della rendita di

vecchiaia della moglie era stato tenuto conto di 19 mezzi accrediti educativi e

del fatto che ella aveva contribuito personalmente all’AVS dal 1997 al 2003

quale persona senza attività lucrativa.

Con l’inoltro della richiesta di

rendita vedovile è tuttavia emerso che ella si trovava in Svizzera “solo” in

virtù dello statuto del marito quale dipendente delle ferrovie italiane, in

applicazione della “Convenzione del Gottardo”.

Non avendo costituito domicilio

in Svizzera e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa, non poteva

essere affiliata all’AVS e dunque non possono esserle riconosciuti accrediti

per compiti educativi per il periodo dal 1966 al 1985 (compimento dei 16 anni

di età del secondo figlio).

1.12. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda al ricalcolo della

rendita per vedovo, “includendo anche gli accrediti per compiti educativi di

8 mesi nel 1966 e quelli dal 1967 al 1985” (doc. I).

Il ricorrente contesta la

conclusione della Cassa secondo cui sua moglie non avrebbe avuto alcun

domicilio in Svizzera e sostiene che le condizioni oggettiva (soggiorno

effettivo di una certa durata in un luogo determinato) e soggettiva (volontà di

risiedervi) di cui agli art. 23-26 CC, cui rinvia l’art. 13 LPGA, per

considerare la costituzione di un domicilio nel nostro Paese, sono adempiute

(cfr. anche art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A questo proposito evidenzia che la

circostanza che l’interessata non fosse in possesso di un valido permesso di

dimora o di domicilio rilasciato dall’Ufficio della migrazione non è

determinante per stabilire se ella non si fosse costituita un domicilio ai

sensi dell’art. 23 CC.

1.13. Con risposta del 6 maggio 2024, tramite

la quale rinvia alla decisione su opposizione impugnata, la Cassa propone la

reiezione del ricorso (doc. III).

1.14. Il 17 maggio 2024 (doc. V) il

ricorrente ha prodotto il certificato di domicilio di sua moglie e uno scritto

del 15 maggio 2024 del figlio __________, __________ presso la __________, per

testimoniare il legame della defunta con il Comune di __________. Dallo scritto

del figlio emerge:

" (…) Io

sottoscritto __________, nato __________1969, tre anni dopo l’arrivo a __________

dei miei genitori, attesto che mia madre __________, la quale ha vissuto, da 25

anni di età, tutta la vita a __________, eleggendo questo Comune, fino dalla

prima entrata in Svizzera e senza ripensamenti, quale centro dei propri

interessi familiari e sociali.

Non dimentico

l’entusiasmo, lo spirito con cui partecipava alle attività dei __________ di __________:

__________.

Spesso, di domenica, si

prestava, con le amiche ad aiutare i degenti delle __________ di __________ e __________.

Partecipava con impegno

perfino ai gruppi cittadini che __________ in __________ a __________ e __________.

Manifestava la sua

preferenza per la cultura e valori svizzeri quando mi diceva: da ragazza, in __________,

dove la maggioranza dei cittadini parla il tedesco, mi sembrava di vivere

all’estero, mentre a __________ sono sempre a mio agio.

Ma la predilezione di

mia madre per la Svizzera mi appare certa se penso a quanto ci teneva che io

completassi gli studi in Svizzera e quanto era felice di essere madre di un

figlio e nonna di tre nipoti tutti svizzeri.

Un altro rilevo: nel

giugno 1996, mio padre andò in pensione; sarebbe stato quasi necessario, per

ragioni economiche (una sola pensione INPS in lire), che la famiglia rientrasse

in Italia; senza dubbio, le radici affettive, sociali di mia madre, ormai

consolidate a __________, hanno indotto alla definitiva permanenza in questo

Comune.

Credo si possa

ragionevolmente attribuire a mia madre un solo domicilio: Il Comune di __________.”

(doc. G)

1.15. Con scritto del 24 maggio 2024,

trasmesso al ricorrente per conoscenza il 29 maggio 2024 (doc. VIII), la Cassa

ha rilevato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, oggetto del contendere

è la questione di sapere se nel calcolo della rendita di vedovanza vanno

riconosciuti anche gli accrediti per compiti educativi alla moglie del

ricorrente.

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF

127 V 467 consid. 1).

In concreto il diritto alla

rendita vedovile è sorto in seguito al decesso della consorte del ricorrente il

__________ 2022, con diritto al versamento dal 1° gennaio 2023 (art. 23 cpv. 3

LAVS).

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.3. Di principio è assicurata

obbligatoriamente alla LAVS la persona che adempie uno dei criteri

d'assoggettamento previsti dall'art. 1 cpv. 1 LAVS (dal 1° gennaio 2023: art.

1a cpv. 1 LAVS), senza trovarsi in un caso di esenzione, senza aver domandato e

ottenuto l'esenzione o senza che il diritto internazionale designi un altro

diritto nazionale o esoneri l'interessato (cfr., sul tema: Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 52).

Fatti

I criteri d'assoggettamento

previsti dall'art. 1 LAVS sono alternativi ed è pertanto sufficiente adempierne

uno solo per essere obbligatoriamente assicurato.

A questo proposito ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 della LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1996,

sono assicurati in conformità della LAVS, tra l’altro, le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (lett. a) e le persone fisiche

che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b).

Con l’entrata in vigore della 10a

revisione della LAVS, l’art. 1 cpv. 1 è stato modificato nel senso che sono

assicurate in conformità della LAVS, tra l’altro, le persone fisiche

domiciliate in Svizzera (lett. a) oltre alle persone fisiche che esercitano

un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b).

In seguito all’entrata in vigore

della LPGA, dal 1° gennaio 2003, l’art. 1 LAVS è divenuto l’art. 1a LAVS.

2.4. L’affiliazione alla LAVS, ossia la

qualità di assicurato, è di principio individuale e personale. Ciò significa

che una persona fisica deve adempiere personalmente uno dei criteri

d’assoggettamento senza che una delle condizioni di esenzione gli sia

applicabile. In presenza di una famiglia, è necessario esaminare la situazione

di ogni suo membro. Di norma, e tranne eccezioni, non vi è un’estensione della

qualità di assicurato dal marito alla moglie o viceversa (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 31 ad

art. 1 LAVS, pag. 31; cfr. anche, per quanto concerne le concezioni dell’epoca:

Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, n. 1.2

e seguenti ad art. 1, pag. 7 e seguenti, in particolare n. 8: “Darunter

fällt bis heute einzig das Abkommen mit Norwegen vom 21.2.1979, welches in Art.

8 Abs. 1 Bst. a diese Ausdehnung bei Entsandten auf deren Ehefrauen und Kinder

ausdrüklich vorsieht. Aufgrund eines Briefwechsel zwischen den zuständigen

Behörden wurde diese Ausdehnung 1982 auch auf die übrigen in Art. 8 Abs. 1

genannten Ausnahmen vom Erwerbsortsprinzip als anwendbar erklärt” e n. 1.4,

pag. 9: “Der obligatorischen AHV sind die natürlichen Personen kraft Gesetz

unterstellt. Mit Ausnahme der restriktiven Befreiungsgründe kann niemand, der

die Versicherungsvoraussetzungen erfüllt, der Versicherteneigenschaft

(Unterstellung) entsagen”; cfr. anche DTF 105 V 241).

Nel diritto internazionale, allo

scopo di evitare sia i conflitti di legge positivi che negativi, esiste la

regola generale dell'unicità della legislazione applicabile. Gli strumenti di

coordinazione designano di regola un diritto nazionale (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 55 ad

art. 1 LAVS, pag. 41) e il

criterio principale utilizzato per determinare il sistema di sicurezza sociale

competente è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris; Greber, Duc,

Scartazzini, op. cit., n. 57 ad art. 1 LAVS, pag. 42).

In concreto il ricorrente,

cittadino italiano, è giunto in Svizzera nel 1966 quale dipendente delle

ferrovie italiane a __________ ed è rimasto affiliato in Italia per il rischio

vecchiaia in applicazione delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla

Svizzera con l’Italia.

A questo proposito l’art. 5 della

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa

alla sicurezza sociale entrato in vigore il 1° settembre 1964 (RS

0.831.109.454.2) enumera le eccezioni al principio generale stabilito

all’articolo 4, 1° paragrafo secondo cui “la legislazione applicabile è di

regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata

l’attività determinante ai fini dell’assicurazione”. La lettera b dell’art.

5 prevede che i lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle

Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte sono

soggetti alla legislazione della Parte in cui l’impresa ha la sua sede. La

stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie

di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.

Analogamente, l’art. 15 seconda

frase della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della

ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a __________ e a __________ del

23 dicembre 1873 (RS. 0.742.140.12) prevede che gli impiegati italiani occupati

nella stazione di __________ andranno esenti da ogni contribuzione diretta e

personale nella Svizzera; e così gli impiegati svizzeri occupati nella stazione

di Luino godranno in Italia di una pari esenzione.

Con il 1° giugno 2002 è entrato

in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone

tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi

Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia

(cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V

98).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS

0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle

Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement

aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015 consid. 3.1).

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138 V 392 consid. 4.1.3).

L’art.

8 paragrafo 1 del regolamento (CE) 883/04 (relazioni fra il presente

regolamento e altri strumenti di coordinamento) prevede che nel suo ambito di

applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di

sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano

ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate

dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente

regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o

discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati

nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite

nell’allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di

queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene

specificato.

Secondo

il paragrafo 2, due o più Stati membri possono concludere tra loro, se

necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo

conto del suo spirito.

In DTF 142 V 97 il Tribunale

federale ha risposto alla questione lasciata

aperta nella ATF 142 V 112. La giurisprudenza secondo cui l’art. 20 ALC non

esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera

circolazione prima dell'entrata in vigore di quest'accordo - possa beneficiare

di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza

sociale (ATF 133 V 329) e la giurisprudenza europea su cui si basa questa

sentenza rimangono applicabili nel regime del Regolamento (CE) n. 883/2004

(consid. 5.3). I periodi di contribuzione adempiuti in Portogallo devono quindi

essere presi in considerazione in questo caso nella misura in cui questa

soluzione è più favorevole all'assicurato (consid. 5.4).

In

questa sentenza il TF ha pure rammentato, al consid. 4.3, che quando era in

vigore il regolamento (CE) 1408/71, l’Alta Corte aveva rilevato che l’art. 20

ALC prevedeva la sospensione delle convenzioni bilaterali tra la Svizzera e gli

Stati parti all’ALC. Il Tribunale federale non ha escluso tuttavia che un assicurato

potesse essere messo a beneficio di una norma più favorevole di una convenzione

bilaterale di sicurezza sociale se la persona assicurata aveva esercitato il

suo diritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC (“Sous le régime du

règlement n° 1408/71, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 20 ALCP prévoyait

la suspension des conventions bilatérales entre la Suisse

et les Etats parties. Selon cet article, sauf disposition contraire découlant

de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et

les Etats membres de la Communauté européenne étaient suspendus dès l'entrée en

vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière était réglée par

le présent accord. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que sa

jurisprudence rendue sous le régime du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 329)

n'excluait pas qu'un assuré fût mis au bénéfice d'une disposition plus

favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il

eût exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP

(ATF 142 V 112)”).

2.5. Per l’art.

23 cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte

del coniuge, hanno figli.

Secondo l’art. 23 cpv. 3 LAVS il

diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello

in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in

conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello

in cui è avvenuta l’adozione.

Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAVS

le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della

morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma

hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se

una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della

durata complessiva dei diversi matrimoni.

L’art. 24 cpv. 2 LAVS prevede che

oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto

alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.

Con sentenza dell’11 ottobre 2022

la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha

confermato la sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte EDU nella causa Beeler

contro Svizzera (domanda n. 78630/12). La CEDU ha stabilito che il ricorrente ha

subito una disparità di trattamento contraria alla Convenzione europea dei

diritti dell’uomo (CEDU) a causa dell’estinzione del diritto alla rendita per

vedovi al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia più giovane,

poiché questo diritto non si estingue nel caso di una vedova che si trova nella

medesima situazione.

Sulla base della citata sentenza

l’UFAS ha emesso l’informativa n. 460 per le Casse di compensazione AVS e gli

organi esecutivi PC, stabilendo un regime transitorio per le rendite per vedovi

correnti e future.

L’Autorità

di vigilanza ha affermato:

" (…) Dato

che la sentenza della Grande Camera si riferisce a un caso individuale, essa

avrà effetto soltanto in situazioni identiche a quella giudicata.

Concretamente, questo significa che soltanto i vedovi con figli potranno

ricevere la rendita per vedovi alle stesse condizioni delle vedove che si

trovano nella medesima situazione. Pertanto, il diritto alla rendita per vedovi

di cui all’articolo 23 LAVS non si estinguerà più quando l’ultimo figlio compie

i 18 anni e la prestazione continuerà ad essere versata al di là di questa

data. Il regime transitorio non pregiudica l’applicazione degli articoli 24

capoverso 1 e 24a LAVS, ragion per cui i vedovi senza figli non potranno far

valere il diritto a una rendita per vedovi in virtù di questa sentenza. Per ciò

che concerne gli uomini divorziati, il diritto alla rendita per vedovi si

estingue ancora in ogni caso al compimento dei 18 anni del figlio più giovane.

Inoltre, la sentenza summenzionata non ha nessuna influenza sulle rendite per

vedove.

Il regime transitorio

ha effetto a partire dall’11 ottobre 2022, data in cui la sentenza definitiva

della Grande Camera è passata in giudicato, e durerà fino all’entrata in vigore

di una prossima revisione della LAVS concernente le rendite per superstiti. Le

direttive ed altri documenti saranno adattati in un secondo tempo.

Il regime transitorio

si applica alle seguenti categorie di vedovi superstiti. I partner registrati

superstiti, che sono equiparati ai vedovi, sono inclusi in questa categoria di

persone:

• i vedovi con

figli minorenni la cui rendita per vedovi è in corso di versamento al momento

del passaggio in giudicato della sentenza (11 ottobre 2022). Tra questi, sono

inclusi anche i casi in cui una richiesta di prestazioni è stata depositata

dopo l’11 ottobre 2022. Ciò che è determinante per riconoscere il diritto a una

rendita per vedovi è che, l’11 ottobre 2022, il figlio non abbia ancora

compiuto i 18 anni;

• gli uomini non

divorziati con figli che diventano vedovi dopo l’11 ottobre 2022, vale a dire

il cui diritto alle prestazioni nasce in seguito a un decesso intervenuto dopo questa

data. La presenza di un figlio al momento del decesso è sufficiente; la sua età

è irrilevante, come nel caso delle vedove;

• gli uomini che

hanno contestato la decisione di soppressione della loro rendita per vedovi e

il cui caso è ancora pendente l’11 ottobre 2022;

• gli uomini il cui

diritto alla rendita per vedovi risorge in base dell’art. 23 cpv. 5 LAVS,

fintanto che il figlio più giovane che dà diritto alla rendita non abbia ancora

compiuto i 18 anni l’11 ottobre 2022.

Le rendite per vedovi

di queste persone saranno concesse e versate alle stesse condizioni previste

per le vedove con figli ai sensi dell’articolo 23 LAVS. Le prestazioni non

saranno dunque più versate a tempo determinato e il diritto alle medesime si

estinguerà soltanto con la morte o il passaggio a nuove nozze del vedovo o in

caso di nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o dell’AI

d’importo più elevato. Le condizioni previste affinché una rendita per vedovi

sia sostituita dalla propria rendita di vecchiaia o d’invalidità sono analoghe

a quelle per la rendita per le vedove (N. 5620 segg. DR).

Il regime transitorio

non si applicherà invece ai vedovi le cui rendite hanno cessato di essere

versate in seguito a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre

2022. In effetti, una modifica legislativa o della giurisprudenza non

costituisce un motivo di riconsiderazione. Le richieste volte a far rinascere

una rendita per vedovi estinta per il raggiungimento della maggiore età del

figlio in base a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022

dovranno essere respinte.

Il regime transitorio,

come la sentenza della Grande Camera, prende effetto a partire dall’11 ottobre

2022. Eventuali decisioni di soppressione della rendita rese dopo l’11 ottobre

2022 così come le decisioni di soppressione della rendita che, dopo questa

data, non sono ancora passate in giudicato dovranno essere annullate. Devono

perciò essere emanate nuove decisioni e il versamento della rendita per vedovi

deve continuare oltre il compimento dei 18 anni del figlio. Nel caso in cui

devono essere effettuati dei versamenti retroattivi che si riferiscono a un

periodo che risale a più di due anni, devono essere riconosciuti gli interessi

di mora (N. 10503 segg. DR).

L'attuazione del regime

transitorio richiederà del tempo, a causa degli adattamenti necessari per l'implementazione

di un tale sistema. In effetti, occorre adeguare il programma per il calcolo

delle rendite, i sistemi informatici, così come le diverse procedure e il

registro delle rendite. Tuttavia, i diritti saranno accordati con effetto

retroattivo all’11 ottobre 2022.”

L’8 dicembre 2023 il Consiglio

federale ha dato avvio alla procedura di consultazione della revisione delle

rendite per vedovi e per vedove.

Con STF 9C_248/2023 del 2 agosto

2023 (= SVR 203 N. 24), accogliendo un ricorso dell’UFAS, e con STF 9C_491/2023

del 3 aprile 2024, respingendo un ricorso di un assicurato, il Tribunale

federale ha confermato che i vedovi non divorziati, con figli maggiorenni, la

cui moglie è deceduta prima dell’11 ottobre 2022 non hanno diritto ad una

rendita di vedovanza.

In concreto, la moglie del

ricorrente è deceduta il __________ 2022. All’insorgente, padre di __________,

nata nel 1963 e deceduta nel 2019, e di __________ nato nel 1969, si applica di

conseguenza il regime transitorio previsto dall’informativa n. 460 per le Casse

di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC, che concerne anche “gli

uomini non divorziati con figli che diventano vedovi dopo l’11 ottobre 2022,

vale a dire il cui diritto alle prestazioni nasce in seguito a un decesso

intervenuto dopo questa data. La presenza di un figlio al momento del decesso è

sufficiente; la sua età è irrilevante, come nel caso delle vedove”.

Egli, di principio, ha pertanto

diritto ad una rendita vedovile.

2.6. Secondo l’art. 33 cpv. 1 LAVS la

rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione

e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non

ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo

il capoverso 2.

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv.

1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art.

3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett.

b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti

educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti

assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- in

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso

l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv.

4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.7. Le

direttive sulle rendite (DR: Stato 1.1.2023), prevedono al capitolo 5.2.4.2 “Anni

di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31

dicembre 1996” quanto segue.

Per il marginale 5024 DR i

periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati

contributi conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettere b (secondo il quale

“non sono tenuti a pagare i contributi le mogli di assicurati quando non

esercitano un’attività lucrativa, come pure le mogli che lavorano nell’azienda

del marito, se non ricevono un salario in contanti”) e c (“le vedove che

non esercitano un’attività lucrativa”) LAVS (versione precedente al 1°

gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come

durata di contribuzione.

Il

marginale 5026 DR prevede che i periodi per i quali non sono stati pagati

contributi conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione

precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge

aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia

effettivamente adempiuto anche l’obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).

Secondo

la RCC 1976 pag. 192 (sentenza dell’8 settembre 1975 nella causa G.H.), in

relazione con l’allora art. 29bis cpv. 2 LAVS, se dei coniugi acquistano,

mediante la creazione di un domicilio in Svizzera, la qualità di assicurati,

questo fatto e non l’adempimento da parte del marito dell’obbligo di pagare i

contributi è determinante per il computo degli anni di matrimonio senza

contribuzione. Di conseguenza si deve tener conto quali periodi sostitutivi per

il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie, sia degli

anni, durante i quali i contributi del marito furono pagati ad un ente

assicurativo estero, sia degli anni che sono passati dal momento in cui il

marito è stato liberato dall’obbligo di pagare i contributi, causa l’età.

Nella

versione originale tedesca, pubblicata in ZAK 1976, pag. 182-183, l’Alta Corte

ha affermato:

" (…)

2. Wie das BSV in der

Vernehmlassung zutreffend darlegt, erwarben die Beschwerdeführerin und ihr

Ehemann mit der Wohnsitznahme in der Schweiz die Versicherteneigenschaft. Diese

und nicht die Erfüllung der Beitragspflicht durch den Ehemann ist für die

Anrechung von beitragslosen Ehejahren massgebend (BGE 100 V 92; ZAK 1975,

S.29). Demzufolge sind die Jahre 1963 bis 1973 der Beschwerdeführerin als

Ersatzzeiten anzurechnen, auch wenn ihr Ehemann lediglich vom Juli 1962 bis

Dezember 1964 Beiträge gemäss Art. 10 Abs. 1 AHVG entrichtete.

Die

Akten gehen zwecks Neufestsetzung der Rente im Sinne der Erwägungen an die

Ausgleichskasse zurück.”

Il capitolo 5.10.3

“Principi del computo” e 5.10.3.1” In generale”, prevede al marginale 5419 DR che

gli accrediti per compiti educativi possono essere computati solo per i periodi

in cui i genitori erano assicurati conformemente all’articolo 1a capoversi 1–4

o all’articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi essi abbiano

effettivamente adempiuto l’obbligo contributivo.

Secondo

i marginali 5428-5431 DR nel caso di genitori che non sono stati assicurati per

un anno civile intero (p. es. nell’anno di entrata in Svizzera, di entrata e

uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L),

si applica quanto segue:

- si

sommano i singoli mesi dell’intero anno civile per i quali si possono computare

questi accrediti (art. 52f cpv. 5 OAVS);

- un

accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi. Gli anni incompleti non

possono essere arrotondati;

- è

possibile considerare mesi per i quali sono stati versati quarti di accredito

per compiti educativi, metà accredito e accrediti interi. In tal caso è

computato l’accredito più elevato.

Per

il marginale 5435 DR possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti

per compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi

erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Per l’art. 52f cpv.

1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per

l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il

diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si

estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

Secondo l’art. 52f cpv. 4 OAVS

per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso

l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore

assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi.

Ai sensi dell’art. 52f cpv. 5

OAVS se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si

addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi

è concesso per dodici mesi.

2.8. Va

ancora riportata la sentenza H 92/79 del 3 settembre 1980, citata dalla Cassa e

dall’UFAS (cfr. consid. 1.6), dove nei fatti si legge:

" (…)

Mediante decisione del 30 gennaio 1979, in sede di periodica revisione, la

Cassa di compensazione sopprimeva, con effetto dal 1° gennaio 1979, la rendita vedovile

straordinaria e le relative rendite completive per gli orfani, assegnate il 28

novembre 1977 ad A, residente in Svizzera dall’__________ 1963, madre di due

figlie nate [nel] giugno di quell’anno e [nel] 1965, il cui marito, deceduto il

__________ 1977, dipendente delle ferrovie statali italiane con residenza in

Svizzera, non aveva mai versato contributi all’assicurazione sociale elvetica

in virtù dell’esenzione prevista per i cittadini italiani della sua categoria

dall’art. 5 lett. b della vigente Convenzione italo-svizzera relativa alla

sicurezza sociale (detta appresso Convenzione). (…)”

L’allora

Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della vedova, rinviando

gli atti alla Cassa per esaminare se ad A. sia da erogare una rendita straordinaria

per vedove.

L’Alta

Corte dopo aver citato le norme applicabili, ha rammentato che in virtù

dell’art. 5 lett. b della Convenzione tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, in vigore

dal 1° settembre 1964 (RS 0.831.109.454.2), il marito è stato assoggettato alla

legislazione italiana in materia di assicurazione sociale nel periodo decorso

dal 1963 fino al suo decesso, sopravvenuto il __________ 1977, in quanto

lavoratore dipendente di un’impresa italiana di trasporto (le Ferrovie di

Stato) occupato in una stazione di frontiera. “In regime convenzionale egli

non poteva quindi pretendere nessuna prestazione dell’assicurazione svizzera

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità perché soggetto alla legislazione

italiana, ma non assicurato secondo quella svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. b

LAVS). La presente controversia verte sulla questione di sapere se identica

incapacità a pretendere prestazioni della assicurazione svizzera per la

vecchiaia, i superstiti e la invalidità – in concreto una rendita straordinaria

– possa essere opposta anche alla moglie e alle figlie superstiti”.

Rammentati i principi per stabilire

se una persona ha domicilio in Svizzera, l’allora TFA ha poi affermato:

" (…) Le

condizioni particolari di residenza temporanea del cittadino italiano impiegato

presso l’amministrazione italiana in una stazione internazionale di frontiera

escludono che lui e i suoi familiari possano essere considerati domiciliati

(residenti o dimoranti in Svizzera) perché, accanto al fatto di risiedere, non

esiste il presupposto soggettivo della volontà di esserlo durevolmente.

Ritenuto che la famiglia costituisce un nucleo ai fini delle assicurazioni

sociali, il fatto che il capo famiglia sia esonerato dall’obbligo di

contribuzione e che per questo non possa pretendere, decorso il periodo

dell’esonerazione o unicamente sulla base di questo periodo (cfr. 10 Protocollo

finale della Convenzione), una rendita straordinaria, comporta la stessa

esclusione per i familiari che con lui convivono, se essi non sono titolari di

uno statuto diverso da quello del convivente, se essi cioè non esercitano

attività lucrativa in Svizzera o non abbiano individualmente eletto domicilio

in questo Stato.

5.- Nell’evenienza

concreta risulta dagli allegati di causa che i coniugi (…) entrarono in

Svizzera l’__________ 1963 e che le figlie D e E nacquero rispettivamente [a] __________

di quell’anno e [nel] 1965; quando la coppia risiedeva in questo Stato. È pure

dato di sapere che dal __________ 1972 la ricorrente esercita attività

lucrativa in Svizzera versando i contributi all’assicurazione sociale di questo

stato ed è al beneficio di un permesso di dimora singolo.

Pure ammettendo che dopo

la morte del capo famiglia i superstiti abbiano adempiuti il presupposto

soggettivo della volontà di durevolmente risiedere in Svizzera (art. 23 CCS),

quindi il requisito assicurativo ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, a

quell’epoca alle figlie della ricorrente non poteva essere conferito un diritto

a rendita straordinaria per superstiti ai sensi dell’art. 7 lett. b della

Convenzione in quanto in regime convenzionale non poteva essere loro

riconosciuta di principio – come non poteva esserlo al defunto capo famiglia

durante il periodo della esonerazione dall’obbligo di contribuzione ai sensi

dell’art. 5 lett. b della Convezione – la qualità di residente in Svizzera e

ciò da almeno 5 anni interi.

Alla ricorrente invece,

che dopo la morte del marito non solo adempiva, come già si è visto, il

requisito assicurativo di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, ma risultava pure

assicurata ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS perché esercitava

un’attività lucrativa in Svizzera e risiedeva dal profilo assicurativo a titolo

indipendente in questo Stato dal __________ 1972, quindi da almeno 5 anni

interi, deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita straordinaria per

superstiti in quanto immediatamente prima della presentazione della domanda di

rendita adempiva i presupposti dell’art. 7 lett. b della Convenzione. (…)”

In uno scritto del 15 aprile 1983

l’UFAS ha poi risposto alla Cassa circa l’applicabilità dell’art. 5 lett. b

della Convenzione di sicurezza sociale con l’Italia ai familiari di cittadini

italiani domiciliati in Ticino che, “secondo le citate disposizioni, sono

esclusi dall’AVS/AI/IPG svizzeri” (doc. 30 – 2/21). Dopo aver citato un

passaggio della sentenza H 92/79 del 3 settembre 1980, l’Autorità di

vigilanza, ha elencato le regole applicabili alle singole categorie di

familiari. Per quanto concerne la moglie, figura: “se essa esercita

un’attività lucrativa o ha l’autorizzazione di eleggere un proprio domicilio

(esiste cioè un permesso di dimora o di residenza rilasciato a suo nome e perciò

essa dimora in Svizzera con proprio diritto e non in conseguenza dello statuto

del marito) è assicurata e deve versare i contributi.”

Va

ancora evidenziato che il Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea

federale concernente l’approvazione di una convezione tra la Svizzera e

l’Italia sulla sicurezza sociale del 4 marzo 1963 (FF 1963, pag. 281 e

seguenti), non si sofferma sugli articoli relativi all’assoggettamento ma porta

piuttosto sul diritto alle prestazioni.

Agli

atti sono pure state prodotte le disposizioni di servizio dell’Ufficio degli

stranieri del 26 giugno 1997 e del 27 novembre 2001 in relazione ai funzionari

internazionali residenti in Ticino in base alla Convenzione del Gottardo del 23

dicembre 1873 e familiari /Regolamento delle condizioni / genere di permesso

che può essere accordato.

Nelle

direttive viene precisato che le questioni relative alla Convenzione del

Gottardo “risalgono ad una situazione socioculturale del secolo scorso”

e che per quanto concerne i ferrovieri “che lavorano alla stazione

internazionale di __________, la Svizzera ha solo “firmato” un impegno per

quanto attiene i locali messi a disposizione dalle __________. Ergo questi

funzionari sarebbero obbligati ad abitare in questi locali o appartamenti se

vogliono poter dimorare in Ticino”.

In

base a tali direttive, per quanto concerne i figli ed i coniugi dei funzionari

delle ferrovie “non esiste alcuna normativa in grado di conferire un diritto

al rilascio di un permesso di dimora a moglie e figli (i quali, come visto,

dovrebbero vivere negli alloggi messi a disposizione delle ferrovie federali…).

Ergo non siamo obbligati a rilasciare un permesso di dimora ai familiari dei

funzionari ferroviari (o postali). Riteniamo comunque che sulla questione del

ricongiungimento essi debbano essere trattati alla medesima stregua dei

lavoratori “normali””.

Va infine rammentato, come emerge dal

Messaggio sulla decima revisione dell’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti del 5 marzo 1990 (FF 1990, pag. 1 e seguenti), che “uno dei

principi fondamentali del sistema di prestazioni in vigore nell’AVS/AI consiste

nel considerare la coppia come un’unità economica” (pag. 16, concetto della

coppia/splitting), che “attualmente, le donne che non esercitano un’attività

lucrativa ma il cui marito è assicurato non sono tenute al pagamento dei

contributi; questa esenzione, tuttavia, non è accordata agli uomini non attivi

la cui moglie è assicurata” (pag. 18) e che “il calcolo della rendita

semplice di uomini e donne sposati oggi è sottoposto a regolamentazioni diverse”

(pag. 19).

Sul tema cfr. anche DTF 105 V 241, in

particolare consid. 5b.

2.9. Per quanto concerne il caso di specie, giova

anzitutto rammentare che per calcolare la rendita vedovile del ricorrente

occorre prendere in considerazione il periodo di contribuzione della moglie

(art. 33 cpv. 1 LAVS).

Computabile

è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento

assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In concreto, il periodo di

contribuzione della moglie dell'insorgente, nata nel 1941, va, teoricamente,

dal 1° gennaio 1962 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31

dicembre 2003 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS).

Si possono prendere in

considerazione, tuttavia, unicamente i periodi durante i quali l’interessata

era affiliata all’AVS.

Il ricorrente e sua moglie si

sono sposati il __________ 1962 e sono giunti in Svizzera il __________ 1966,

quando hanno ricevuto un permesso di soggiorno in applicazione della

Convenzione del Gottardo, poiché il ricorrente era un funzionario delle

ferrovie italiane a __________ (doc. 5 – 1/1, doc. 20 – 1/1 e 24 - 1/1).

In seguito al pensionamento

dell’insorgente, dal mese di maggio 1996 la ricorrente ha ottenuto un permesso

di soggiorno di tipo B (cfr. doc. 20 – 1/1 e doc. 24 – 1/1). Dal __________

1999 ella ha avuto un permesso di domicilio di tipo C fino al suo decesso (cfr.

doc. 20 – 1/1).

La moglie del ricorrente è stata

affiliata all’AVS quale persona senza attività lucrativa, versando i rispettivi

contributi, dal 1° gennaio 1997 (entrata in vigore della 10a revisione della

LAVS) al 31 maggio 2004 (mese precedente il pensionamento cfr. doc. 6).

La rendita di vecchiaia della

moglie era stata calcolata sulla base di una durata di contribuzione di 37 anni

(cfr. doc. 2 – 8/9) e di metà degli accrediti per compiti educativi, poiché,

come rilevato dall’UFAS (doc. 18, cfr. anche doc. 16 - 4/6), erano stati presi

in considerazione quale periodo di contribuzione anche gli anni da giugno 1966

a dicembre 1996 verosimilmente ai sensi dell’articolo 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS

(nella versione precedente al 1° gennaio 1997; cfr. N. 5024 DR), ovvero

partendo dal presupposto che, durante quel lasso di tempo, l’insorgente fosse

stato assicurato all’AVS (cfr. doc. 18, consid. 1.6).

Accertato che il ricorrente, come

da lui stesso ammesso, beneficiava di un permesso di soggiorno in Svizzera in

applicazione della Convezione del Gottardo e che quale dipendente delle

ferrovie italiane era affiliato contro il rischio della vecchiaia

esclusivamente in Italia (art. 15 seconda frase della Convenzione del Gottardo

e art. 5 lett. b della Convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Italia)

e, nel periodo litigioso (1966-1985), non è stato assicurato alla LAVS, occorre

stabilire se la moglie ha costituito un domicilio in Svizzera e dunque andava

assoggettata alla LAVS e se le possono di conseguenza essere riconosciuti

accrediti per compiti educativi interi dal mese di __________ 1966 (mese dell’entrata

in Svizzera) al 1985 (anno di compimento del 16esimo anno di età del secondo

figlio) ai sensi dell’art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS (cfr. anche art. 29quater

lett. b LAVS).

Infatti, per la lettera c prima

frase delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a

revisione dell’AVS) le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che

insorgono dopo il 31 dicembre 1996.

2.10. Secondo la Cassa la

moglie dell’insorgente non poteva essere affiliata all’AVS in quanto in

Svizzera grazie allo statuto del marito, non affiliato all’AVS. Da parte sua il

ricorrente ritiene che l’interessata va considerata domiciliata in Svizzera

indipendentemente dal suo statuto in applicazione dell’art. 1 cpv. 1 lett. a

LAVS (dal 1° gennaio 2003: 1a cpv. 1 lett. a LAVS), poiché adempie entrambe le

condizioni di cui all’art. 23 CC.

Dalla STF H 92/79

del 3 settembre 1980 emerge che di norma, la moglie di un dipendente delle

ferrovie di Stato italiane residente a __________ seguiva lo statuto del

marito. Questo era dovuto alle condizioni particolari di residenza temporanea

del cittadino italiano impiegato presso l’amministrazione italiana in una

stazione internazionale di frontiera, che escludevano che lui e i suoi

familiari potessero essere considerati domiciliati, non esistendo il

presupposto soggettivo della volontà di risiedere durevolmente.

Ci si potrebbe chiedere se questa

sentenza trovi applicazione nel caso di specie, ritenuto che __________ non ha

risieduto temporaneamente in Svizzera, ma giunta nel nostro Paese nel lontano

1966 insieme al marito, vi è rimasta ininterrottamente fino al suo decesso nel __________

2022.

La questione può rimanere aperta

considerato che un’eccezione era comunque riconosciuta dal Tribunale federale se

i familiari esercitavano un’attività lucrativa in Svizzera o avevano

individualmente eletto domicilio in Svizzera (STF H 92/79

del 3 settembre 1980).

Considerato che nel

caso di specie la moglie del ricorrente non ha svolto alcuna attività

lucrativa, occorre stabilire se ella ha costituito un domicilio nel nostro

Paese.

2.11. Ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del

6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sempre

che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo

prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione

non si applica al domicilio d’affari.”

A norma dell’art.

24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come

domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero

senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

Käser, op. cit., n. 1.25 ad art. 1,

pag. 18, nel 1989 rammentava che “Die Frage des zivilrechtlichen Wohnsitzes

von Ehefrauen ist deshalb bedeutsam, weil sich ihre Versicherteneingenschaft

nicht aus jener der Ehegatten ableiten lässt.

Soweit Ehefrauen keiner

Erwerbstätigkeit nachgehen, ist ihr zivilrechtlicher Wohnsitz einziger

Anknüpfungspunkt für die Unterstellung. Die nichterwerbstätige Ehefrau eines

Nichtversicherten (z.B. eines ausländischen internationalen Beamten mit

diplomatischen Vorrechten, eines von der Unterstellung befreiten

internationalen Beamten mit Schweizerbürgerecht, eines in einem Vertragsstaat

erwerbstätigen schweizerischen Grenzgängers usw.) ist in der obligatorischen

AHV infolge ihres schweizerischen Wohnsitzes versichert (und beitragspflichitg)”,

rilevando che il nuovo diritto matrimoniale, accettato in votazione popolare il

22 settembre 1985, permetteva inoltre alle donne di costituire più facilmente

un domicilio diverso da quello del marito.

In una sentenza

9C_295/2019 del 18 giugno 2019, al consid. 2, in ambito di una vertenza LAVS, l’Alta

Corte ha confermato le condizioni della costituzione di un domicilio:

" (…)

2.2.1. Der Wohnsitz einer Person

befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens

aufhält; der Aufenthalt insbesondere zum Zweck der Ausbildung begründet für

sich allein keinen Wohnsitz (Art. 23 Abs. 1 ZGB).

Für die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes

von Art. 23 Abs. 1 ZGB müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein:

Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die

Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den

inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände

objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der

Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; 125 V 76 E. 2a S. 77; je mit Hinweisen; SVR 2019 AHV Nr. 1 S.

1, 9C_600/2017 E. 2.2). Im zweiten Teilsatz von Art. 23 Abs. 1

ZGB wird eine - widerlegbare - Vermutung angestellt, wonach der Aufenthalt

am Studienort nicht bedeutet, dass auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen

Ort verlegt worden ist; er umschreibt somit im Ergebnis negativ, was der erste

Teilsatz zum Wohnsitz in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält (BGE 138 V 23 E. 3.1.2 S. 25; 133 V 309 E. 3.1 S. 312).

2.2.2. Ist ein früher begründeter

Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz

aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der

Aufenthaltsort als Wohnsitz (Art. 24 Abs. 2 ZGB).

Im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 ZGB richtet sich die Frage, wann

eine Person ihren ausländischen Wohnsitz aufgegeben hat, nach Art. 20 Abs.

1 lit. a IPRG (SR 291). Dies ist der Fall, wenn die Person den Ort des

bisherigen Lebensmittelpunktes definitiv verlassen hat, wobei unerheblich ist,

ob nach dem ausländischen Recht der ausländische Wohnsitz noch weiterbesteht.

Die Aufgabe des einmal begründeten Wohnsitzes ist im internationalen Verhältnis

wesentlich einfacher als im innerstaatlichen. Sie ist auch dann anzunehmen,

wenn die Person zwar weiterhin einen ausländischen Wohnsitz hat, die

Beziehungen dazu jedoch stark gelockert erscheinen (SVR 2006 KV Nr. 12 S. 38, K 34/04 E. 3 mit zahlreichen Hinweisen; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 24 ZGB;

HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,

4. Aufl. 2016, S. 116 Rz. 09.51 ff.).”

In relazione

ad una persona che si trovava illegalmente in Svizzera, il TF ha affermato (STF

9C_914/2008 del 31 agosto 2009):

" (…)

5.2 L'intimée est arrivée en Suisse le 25 juillet 2002.

Elle était accompagnée de deux de ses quatre enfants et rejoignait les deux

autres qui résidaient à Z.________ avec son partenaire depuis l'année précédente.

Elle a donné naissance à un cinquième enfant au mois de décembre 2002. Son

compagnon travaille comme peintre. Ses quatre premiers enfants sont scolarisés

depuis la rentrée 2002. Elle s'est exclusivement consacrée à l'entretien de son

ménage jusqu'au 1er janvier 2005, date où elle a débuté une activité - soumise

à cotisations - d'employée de maison. Elle a entrepris les démarches

nécessaires à la régularisation de sa situation et de celle de tous les membres

de sa famille au plus tard au mois de décembre 2003. Une autorisation de séjour

(B) leur a été délivrée au mois de juillet 2007.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que les

constatations de la juridiction cantonale relatives à la constitution d'un

domicile en Suisse ne sont pas manifestement inexactes. Par son argumentation,

l'administration ne conteste du reste pas formellement ce point. Elle n'invoque

en particulier pas une violation du droit fédéral dans le fait d'avoir retenu

le 25 juillet 2002 comme date à partir de laquelle la volonté de l'intéressée

de se constituer un domicile était reconnaissable pour des tiers. Elle soutient

uniquement que la violation des dispositions légales sur la police et le séjour

des étrangers ont empêché la concrétisation de cette volonté.

6.1 L'obtention d'une autorisation de séjour ou

d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère

décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile

au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a

p. 77 et les références; voir également arrêts du Tribunal fédéral des

assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002

consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit

des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le

Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté

d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie

lorsqu'il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a

et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu

les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en

admettant la constitution d'un domicile - et par conséquent l'assujettissement

à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation

d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour (cf. arrêt du

Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995

Considerandi

II n° 71 p. 197).

6.2

En l'occurrence, la situation de l'intimée durant la

période considérée ne diffère pas fondamentalement de celle mentionnée

ci-dessus. En effet, les actes de celle-ci démontraient de manière

reconnaissable son intention de se constituer un domicile à Z.________ même si

elle y séjournait illégalement et n'y exerçait aucune activité professionnelle

(cf. consid. 4). L'arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2007 cité par la caisse

recourante ne remet pas en question ce qui précède dès lors qu'il concernait la

situation particulière d'un travailleur saisonnier qui présentait des années

manquantes de cotisations avant 1979. L'absence d'autorisation de séjour pour

la période allant du 25 juillet 2002 au 31 décembre 2004 n'a donc pas fait

obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse. Le recours est par conséquent mal fondé.”

2.12

In concreto __________

è arrivata in Svizzera, a __________, nel 1966, a 25 anni, insieme al marito ed

alla loro figlia nata nel 1963. Nel 1969 è nato __________.

L’interessata ha

fatto di __________, dove ha trascorso ininterrottamente oltre i due terzi

della sua vita, fino al decesso avvenuto il __________ 2022, e dove i suoi

interessi sociali ed i suoi legami familiari erano più forti, il centro dei

suoi interessi. Quest'ultimo si trova infatti abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale.

L’elemento

oggettivo, della residenza effettiva in Svizzera, è pertanto manifestamente

adempiuto.

Secondo questo

Tribunale anche la seconda condizione, ossia l’intenzione di stabilirsi

durevolmente, va considerata assolta.

__________ si è

dedicata alla sua famiglia ed in particolare alla cura ed all’educazione dei

figli, che hanno frequentato, secondo quanto affermato dal ricorrente senza

essere smentito dalla Cassa, tutte le scuole in Svizzera. La figlia __________

fino al liceo ed il figlio __________, nato in Svizzera, fino all’Università, a

__________, dove ha conseguito la laurea in __________.

Nel corso degli

anni si è ampiamente integrata nel tessuto sociale della cittadina di confine,

partecipando a varie attività organizzate a __________. Ella ha collaborato con

i samaritani del luogo (tramite donazione del sangue, assistenza ai corsi di

primo soccorso per ottenere la patente di guida, ecc.), ha aiutato, insieme ad

altre amiche, i degenti delle __________ di Comuni viciniori, ha __________ di __________

e __________, e non ha lasciato la Svizzera neppure dopo il pensionamento del

marito nel 1996, malgrado la sola rendita italiana percepita da quest’ultimo.

I suoi atti, durante il periodo

in esame, dimostrano l’intenzione, riconoscibile da terzi, di voler costituire

il proprio domicilio a __________.

Ella, stabilendosi in maniera

durevole in Svizzera, ha inoltre abbandonato il proprio domicilio all’estero

(cfr. art. 24 cpv. 2 CC).

In queste condizioni, i requisiti

necessari per ritenere l’assicurata domiciliata in Svizzera sin dal mese di __________

1966.

ai sensi degli art. 23 CC e seguenti sono adempiuti.

__________ è di conseguenza

affiliata ex lege alla LAVS ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS (art. 1a

cpv. 1 lett. a LAVS dal 1° gennaio 2023) da tale data.

In queste

condizioni, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato alla Cassa affinché ricalcoli l’ammontare della rendita vedovile

tenendo in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

2.13

L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Al ricorrente, rappresentato da

un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

di compensazione per un nuovo calcolo della rendita vedovile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di

compensazione verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti