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Decisione

30.2024.5

Affiliazione quale persona senza attività lucrativa di un'assicurata il cui marito ha svolto un'attività dipendente negli Stati Uniti dal 2018 al 2020. Presa in considerazione di metà del reddito lordo del marito nel calcolo dei contributi. Interessi di mora

8 luglio 2024Italiano46 min

un’attività lucrativa a tempo determinato, rimane soggetta al sistema di sicurezza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.5

cs

Lugano

8 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con tre distinte decisioni formali del

19 dicembre 2023 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1,

nata nel 1989, coniugata, quale persona senza attività lucrativa per gli anni

2018 (fr. 30'389.55), 2019 (fr. 30'643.85) e 2020 (fr. 14'252.60).

Contestualmente, con ulteriori tre decisioni formali di medesima data, ha

fissato l’ammontare degli interessi di mora (2018: fr. 7'128.90; 2019: fr.

5'656.35; 2020: fr. 2'116.10).

1.2. Con un’unica decisione su

opposizione del 7 marzo 2024 la Cassa ha confermato sia le decisioni di

fissazione dei contributi che le decisioni sugli interessi di mora (doc. A2).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento unitamente alle decisioni formali di fissazione definitiva e

provvisoria dei contributi e sugli interessi di mora del 19 dicembre 2023 (doc.

I).

La ricorrente afferma di essere

cittadina __________, coniugata con __________, e di aver risieduto insieme a

suo marito negli anni dal 2018 al 2020 negli Stati Uniti d’America quale “permanent

resident”, grazie ad una “green card”.

In quel periodo il coniuge ha

svolto un’attività lucrativa dipendente negli Stati Uniti, pagando sia le

imposte che i contributi sociali per sé stesso e per sua moglie. Negli Stati

Uniti ella intrattiene le proprie relazioni personali, ovvero coniugali, e

soprattutto quelle economiche, in seguito al reddito conseguito dal lavoro del

marito.

Considerato che la fattispecie

presenta un carattere internazionale, occorre applicare la Convenzione di

sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è di

garantire il più ampiamente possibile la parità di trattamento dei cittadini

svizzeri e americani per quanto riguarda i diritti in materia di sicurezza

sociale. Il principio è quello dell’assoggettamento alla legislazione del luogo

di lavoro. Il marito della ricorrente era pertanto assoggettato alle

disposizioni americane in materia di sicurezza sociale e tale disciplina è

applicabile anche all’insorgente, che non era attiva né in Svizzera né negli

Stati Uniti d’America. La decisione su opposizione deve essere annullata poiché

costituisce una doppia contribuzione, ritenuto che il calcolo della Cassa

prende in considerazione il reddito del marito sul quale sono già stati versati

Fatti

i contributi per entrambi i coniugi.

La ricorrente rammenta il

principio cardine del divieto di doppia imposizione, che serve ad evitare che

lo stesso reddito venga tassato più volte. In concreto vi sarebbe un doppio

versamento dei contributi di previdenza che verrebbero riscossi in due Paesi

diversi.

Ella accenna poi ai lavoratori

distaccati, per i quali il diritto convenzionale prevede un’eccezione. Nel caso

in cui una persona soggiorna temporaneamente in un altro Stato per svolgervi

un’attività lucrativa a tempo determinato, rimane soggetta al sistema di sicurezza

sociale nello Stato di residenza, situazione differente nella fattispecie dove

entrambi hanno spostato la propria residenza beneficiando di una “green card”

quale residente permanente negli Stati Uniti d’America. A questo proposito la

durata massima del distacco è di 24 mesi e il lavoratore deve essere in

possesso di un documento, ovvero il certificato di distacco (attestazione A1),

altrimenti non può che essere considerato residente nello Stato in cui lavora.

In conclusione l’assicurata

sottolinea che i contributi versati dal 2018 al 2020 negli Stati Uniti non

possono essere nuovamente richiesti in Svizzera ed “i versamenti doppiamente

calcolati, andrebbero in ogni caso dedotti dall’importo già versato all’estero

sulla base delle diverse percentuali di trattenuta”.

Quali prove, la ricorrente

richiama l’intero incarto dalla Cassa.

1.4. Con risposta del 14 maggio 2024, a

cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.5. Il 6 giugno 2024 la ricorrente ha

affermato di contestare il contenuto della risposta dell’amministrazione,

riconfermandosi nel ricorso e di non avere ulteriori mezzi di prova da

notificare (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso il 10 giugno 2024 alla Cassa

per conoscenza (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’assicurata chiede l’annullamento,

oltre che della decisione su opposizione impugnata, anche delle decisioni

formali del 19 dicembre 2023.

Su questo punto il ricorso è

irricevibile. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima

decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021

del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla

STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022

dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337,

consid. 3.2.1. in fine).

2.2. La ricorrente fa valere una carenza

nella motivazione della decisione su opposizione della Cassa (ricorso, pag. 3,

punto 7: “[…] Il 7 marzo 2024 la stessa Autorità ha emesso una decisione

negativa sull’opposizione formale presentata dalla signora, riconfermandosi,

tralasciando una maggior ed accurata analisi circa l’applicazione alla

fattispecie delle normative di carattere internazionale ed il conseguente

effetto derogatorio delle stesse sul diritto nazionale […]”).

Implicitamente solleva una

violazione del suo diritto di essere sentita.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.3. Nel caso

di specie nella decisione su opposizione impugnata del 7 marzo 2024 la Cassa,

dopo aver riassunto la fattispecie, aver citato le norme applicabili e la

giurisprudenza rilevante, ha indicato che l’art. 7 cpv. 1 della Convenzione di

sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America vale

solo per il coniuge attivo professionalmente e non per l’assicurata senza

attività lucrativa ed ha confermato le decisioni formali del 23 dicembre 2023.

Nel

caso di specie, la Cassa, seppur in maniera succinta, ha indicato i motivi alla

base della reiezione dell’opposizione.

Tant’è che

la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate

con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base

delle sue contestazioni.

L’amministrazione ha del resto

ulteriormente spiegato il suo procedere nella risposta di causa (doc. III),

sulla quale la ricorrente ha potuto esprimersi in merito, rimandando al

contenuto del ricorso (doc. V).

Ne segue che non vi è alcuna

violazione del diritto di essere sentita della ricorrente.

Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare

liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5

gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)

interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova

comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a

LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente

e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di

chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4. L’oggetto del litigio concerne

l’obbligo di assoggettamento della ricorrente all’AVS/AI svizzera e del

pagamento dei contributi sociali per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31

dicembre 2020.

2.5. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF

127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere sono l’assoggettamento all’AVS ed i contributi dovuti negli anni

2018, 2019 e 2020.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.6. Sono assicurate obbligatoriamente

in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS

le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 2326 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo

prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione

non si applica al domicilio d’affari.”

A norma dell’art.

24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come

domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero

senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

2.7. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS,

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo

contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono

i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di

sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Per l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano

un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.

Il contributo minimo è di 395 franchi (nel 2020: 409 franchi); il contributo

massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano

contributi inferiori a 395 franchi (nel 2020: 409 franchi), incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza

attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in

funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non

esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a

pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V

254, consid. 4).

2.8. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per

le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è

previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel

2020: 409 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al

reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39

LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V

254).

Questa norma indica inoltre come vanno

calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

2.9. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.10. In DTF 141 V 377 il Tribunale

federale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei

contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa soggetta

all’imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alla legge.

In DTF 143 V 254 l’Alta Corte ha confermato che per le persone che

non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della

sostanza rimane conforme alla legge e alla costituzione anche dopo la modifica

del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3).

2.11. A norma dell’art. 3 cpv. 4 lett. a

LAVS, alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle

persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in

cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

I contributi della singola

persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei

redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque

sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo

separato.

In DTF 135 V 361 il Tribunale

federale ha stabilito che la fissazione dei contributi secondo l’art. 28 cpv. 4

OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione anche dopo una sentenza di

separazione (art. 117 e seguenti CC) cresciuta in giudicato; cfr. anche DTF 125

V 221 e Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25.

2.12. Per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si

ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari

almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di

assicurati con un’attività lucrativa.

In una sentenza H 114/05 del 9

maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45, il Tribunale federale

ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina

svizzera sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva

contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione

come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato

(cfr. anche STCA 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).

Con sentenza

9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98,

in relazione con gli art. 13 n. 2 lett. f del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (in

vigore fino al 31 marzo 2012) e 11 n. 3 lett. e ed art. 5 lett. b del

Regolamento (CE) n. 883/2004 (in vigore dal 1° aprile 2012), il Tribunale

federale ha statuito in merito all’assoggettamento obbligatorio

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della

moglie, cittadina svizzera e britannica, domiciliata in Svizzera, senza

attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Dopo aver

stabilito la fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di

residenza alla luce del diritto comunitario (consid. 8.1), ha deciso che i

contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a

contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 9).

In una sentenza 9C_368/2021 del 2

giugno 2022 relativa ad una cittadina italiana senza attività lucrativa

domiciliata in Svizzera, il cui marito, domiciliato in Svizzera, lavorava in

Italia, il Tribunale federale ha confermato la citata giurisprudenza,

affermando:

" (…)

5.1. La

richiesta della ricorrente di essere esonerata dal pagamento dei contributi AVS

in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può essere accolta,

per i motivi già addotti dalla Corte cantonale, che meritano di essere seguiti

anche in questa sede. La Corte cantonale si è principalmente richiamata alla

sentenza DTF 140 V 98, in cui il Tribunale federale ha deciso la questione se

vi sono validi motivi in virtù del diritto europeo per assimilare ai contributi

AVS quelli versati a un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro dell'UE

da parte del coniuge attivo in quello Stato. Il Tribunale federale ha in

particolare confermato l'inapplicabilità dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e

l'assoggettamento alla LAVS quale persona senza attività lucrativa di una

cittadina svizzera e britannica domiciliata in Svizzera, il cui marito svizzero

lavorava e versava i contributi al sistema previdenziale francese. Il Tribunale

federale ha in quel caso vagliato la questione se in virtù del diritto

comunitario - in particolare dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004,

che consacra il principio d'assimilazione, segnatamente l'assimilazione di

prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti - i contributi versati dal marito

della ricorrente in Francia potevano essere assimilati ai contributi svizzeri.

Esso è giunto alla conclusione che il principio d'assimilazione garantito

dall'art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004 non permette

d'assimilare questi contributi. Il Tribunale federale ha anche indicato che

l'obbligo contributivo in Svizzera non costituisce impedimento alcuno alla

libera circolazione garantita dall'ALC e dai suoi Regolamenti (DTF 140 V 98

consid. 9 con riferimenti).

5.2. A

nulla giova alla ricorrente appellarsi a una discriminazione nel non

considerare i contributi versati dal marito della ricorrente in Italia, facendo

valere che l'unico motivo addotto dall'autorità svizzera sarebbe di natura

economica. Il Tribunale federale al consid. 9.3 della precitata sentenza DTF

140 V 98 ha già chiarito che se si volesse considerare un'assimilazione di tali

contributi, si farebbe sopportare alla comunità degli affiliati al regime della

sicurezza sociale svizzero il versamento di una rendita vecchiaia in favore

della ricorrente senza che lei o il marito abbiano mai versato contributi in

Svizzera. Questo condurrebbe a un risultato ingiustificato e contrario al

sistema voluto dal legislatore svizzero. La ricorrente non considera neppure

che la sua affiliazione e il versamento di un contributo AVS le apre il diritto

a una rendita di vecchiaia svizzera.

5.3. La

ricorrente nemmeno tenta di spiegare per quale motivo la costellazione presente

potrebbe essere diversa da quella già decisa con la sentenza DTF 140 V 98. La

sola differenza tra i due casi risiede nel fatto che nella sentenza pubblicata

il marito abitava e lavorava all'estero, mentre nel caso in esame il marito

risiede con la moglie in Svizzera. Questa circostanza non giustifica in tutta

evidenza un trattamento differente, perché è determinante che il marito paghi i

contributi sociali unicamente alla sicurezza sociale estera. Si rileva inoltre

che la ricorrente nemmeno pretende che vi siano i presupposti per un

cambiamento di giurisprudenza (sul tema cfr. DTF 147 IV 274 consid. 1.4 con

riferimenti).

6.

Per quanto riguarda l'importo dei

contributi AVS da pagare, la ricorrente chiede di poter versare quello minimo,

in quanto non si dovrebbero considerare né il reddito né la sostanza

esteri.

6.1. La

persona assicurata che non esercita alcuna attività lavorativa deve pagare un

contributo secondo le condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS), ovvero in

considerazione sia della sostanza che del reddito annuo medio conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20 (cfr. art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS, sul

tema cfr. sentenza 9C_78/2021 del 26 marzo 2021 consid. 3.4 con riferimenti, in

particolare DTF 143 V 254).

6.2. Il

Tribunale cantonale ha già evidenziato che la giurisprudenza federale considera

come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività

lucrative conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato

Considerandi

all'assicurazione svizzera (sul tema cfr. 146 V 224 consid. 4.6.1 con

riferimenti). La Corte cantonale ha concluso che per lo stesso motivo la

sostanza nel senso dell'art. 28 OAVS deve essere intesa come l'insieme dei

beni mobili o immobili situati in Svizzera ma anche all'estero. La ricorrente

invoca anche dinnanzi al Tribunale federale, una violazione della parità di

trattamento, poiché, se da una parte i contributi sociali versati all'estero

non sono assimilati a quelli svizzeri, dall'altra i redditi e la sostanza

all'estero sono invece presi in considerazione per fissare i contributi AVS a

carico della moglie. Ora la Corte cantonale ha già evidenziato l'assenza di

contraddizione in quanto si tratta di situazioni diverse. Da una parte si tratta

di stabilire l'affiliazione di una persona all'AVS, dall'altra la fissazione

dei contributi, che viene operata senza distinzioni di nazionalità. La censura

della ricorrente è pertanto infondata e gli importi ritenuti dall'istanza

precedente meritano tutela.”

2.13

Va

ancora evidenziato che il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione di

sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America

(RS 0.831.109.336.1).

Secondo l’art. 3, salvo

disposizioni contrarie della Convenzione, quest’ultima si applica:

a. ai cittadini degli Stati

contraenti;

b. ai rifugiati che risiedono sul

territorio di uno degli Stati contraenti;

c. agli apolidi che risiedono sul

territorio di uno degli Stati contraenti;

d. a ogni altra persona, quale i

familiari o i superstiti, in quanto essi derivano i loro diritti dalle persone

indicate alle lettere a, b e c, nonché

e. per l’applicazione degli

articoli 7, 8 capoverso 3, 9–12, 20–26 e 29, a ogni persona indipendentemente

dalla sua cittadinanza.

Ai sensi dell’art. 4 (parità di

trattamento) cpv. 1, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, le persone

citate all’articolo 3 lettere a, b e c, che risiedono sul territorio di uno

Stato contraente sono equiparate ai cittadini dello Stato medesimo per quanto

riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.

Secondo l’art. 4 cpv. 2, salvo

disposizioni contrarie della Convenzione, i familiari e i superstiti di un

cittadino di uno Stato contraente sono equiparati ai familiari e ai superstiti

di un cittadino dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della

legislazione di questo Stato.

Per l’art. 7 cpv. 1 della

Convenzione, salvo disposizioni contrarie del Titolo III della Convenzione, una

persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che svolge un’attività lucrativa

salariata sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti è soggetta, per

quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti

l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esercita la propria

attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale

Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un’attività

lucrativa salariata svolta sul territorio dell’altro Stato contraente.

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della

Convenzione, una persona esercitante un’attività lucrativa salariata per un

datore di lavoro che possiede uno stabilimento sul territorio di uno Stato

contraente e inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio

dell’altro Stato contraente rimane soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,

unicamente alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria

del primo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di

questo medesimo Stato. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, se un

lavoratore è inviato dal datore di lavoro con sede negli Stati Uniti da questo

territorio a svolgere un’attività sul territorio svizzero, il datore di lavoro

e la sua impresa affiliata (come definita dalla legislazione degli Stati Uniti)

sono considerati un’unica entità, nella misura in cui, senza l’applicazione

della presente Convenzione, l’attività sarebbe stata soggetta alla legislazione

degli Stati Uniti.

Secondo l’art. 7 cpv. 3 della

Convenzione il paragrafo 2 del presente articolo è applicabile a una persona

inviata dal datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente su quello

di uno Stato terzo e soggetta all’assicurazione obbligatoria secondo la

legislazione di quello Stato contraente per la durata del suo lavoro nello

Stato terzo e che in seguito è inviata dallo stesso datore di lavoro dal

territorio di questo ultimo sul territorio dell’altro Stato contraente.

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 della

Convenzione una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sul

territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti e residente sul territorio di

uno degli Stati contraenti è soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,

unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria dello

Stato sul cui territorio risiede.

Per l’art. 7 cpv. 5 della

Convenzione, qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente

secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata

secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’attività è soggetta

unicamente alla legislazione del primo Stato contraente se la persona risiede

sul territorio di quest’ultimo, mentre in tutti gli altri casi è applicabile la

legislazione dell’altro Stato contraente.

Per l’art. 11 cpv. 1 della

Convenzione, qualora in applicazione del titolo III, una persona, qualunque sia

la sua cittadinanza, rimanga soggetta alla legislazione di uno degli Stati

contraenti mentre lavora sul territorio dell’altro Stato contraente, questo

vale anche per il coniuge e i figli, qualunque sia la loro cittadinanza, che

risiedono insieme alla persona sul territorio del secondo Stato contraente, a

patto che non esercitino una propria attività lucrativa sul territorio di

questo medesimo Stato.

Secondo l’art. 11 cpv. 2 della

Convenzione, qualora, in applicazione del paragrafo 1, la legislazione svizzera

sia applicabile al coniuge e ai figli, questi ultimi sono coperti

dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Nel Messaggio concernente

l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera

e gli Stati Uniti (FF 2013, pag. 2795 e seguenti), figura, per quanto concerne

l’art. 7, che il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro rimane

invariato e lo stesso vale per il principio della disposizione sul distacco

(art. 7 paragrafo 2), che permette di mantenere l’assoggettamento alla

legislazione dello Stato d’origine durante un impiego temporaneo sul territorio

dell’altro Stato (FF 2013, pag. 2801). La disposizione sulla copertura

assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato è stata

spostata nel nuovo articolo 11. In relazione a quest’ultimo articolo il

Consiglio federale ha affermato che questa “disposizione standard sulla

copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato,

ripresa dall’articolo 6 paragrafo 2, permette ai primi di rimanere assoggettati

alla legislazione del loro Stato d’origine assieme al lavoratore distaccato”

(pag. 2802).

Sul tema cfr.

anche l’opuscolo “Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les

Etats-Unis d’Amérique” edito dall’UFAS, in:

2.14

In concreto,

per i motivi che seguono, non vi può essere alcun dubbio che l’interessata nel

periodo oggetto del contendere (2018-2020) era domiciliata in Svizzera (art. 13

LPGA) e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS doveva essere

affiliata alla LAVS nel nostro Paese.

Come emerge dalla risposta di

causa, la ricorrente, cittadina russa al beneficio di una “green card”

quale “permanent resident” negli Stati Uniti d’America per il periodo

dal __________ 2013 __________ 2023 (doc. A10), si è sposata il __________ 2011

con __________, cittadino irlandese (cfr. estratto registro di commercio della

sua ditta individuale in internet), e ha avuto una figlia, __________, nata nel

mese di __________ 2012 negli Stati Uniti.

La ricorrente è entrata in

Svizzera il __________ 2014, insieme alla figlia, in provenienza dagli Stati

Uniti (cfr. doc. 3). Il marito le ha raggiunte nel __________ 2015.

Essi hanno ottenuto il permesso

di dimora di tipo B (cfr. plico doc. 3).

Tra il 2014 ed il 2017

l’insorgente si trovava in Svizzera come studentessa e dal mese di ottobre 2017

tutta la famiglia è stata obbligatoriamente assoggettata alla LAMal (risposta

di causa, punto II, paragrafo 2).

Mentre la ricorrente detiene

tutt’ora un permesso B, il marito e la figlia dal __________ 2020 hanno ottenuto

un permesso di domicilio di tipo C (plico doc. 3).

Dal __________ 2015, ossia da

quando il marito ha raggiunto la ricorrente e sua figlia nel nostro Paese,

tutta la famiglia è imposta in Svizzera, anche se i redditi conseguiti dal

coniuge dell’insorgente tramite il datore di lavoro con sede legale negli Stati

Uniti d’America, fino al 2020, sono stati assoggettati fiscalmente negli USA

(risposta di causa, punto II, pag. 2, Doc. A7-A9, con indirizzo di __________

per gli anni 2019 e 2020).

Dal __________ 2019 il marito

dell’assicurata ha iscritto a registro di commercio del Canton Ticino la ditta

individuale __________, con lo scopo sociale “__________” (cfr. estratto del

registro di commercio in internet). Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è stato

affiliato come lavoratore indipendente in Svizzera e per tale periodo è stata

emessa una decisione provvisoria dei contributi personali quale indipendente.

Dal mese di aprile 2022 il

coniuge della ricorrente è salariato di una società con sede a __________.

In concreto, alla luce di quanto

sopra, sia l’elemento oggettivo della residenza effettiva in Svizzera, sia

l’elemento soggettivo dell’intenzione di stabilirsi durevolmente nel nostro

Paese, sono manifestamente adempiuti (art. 23 CC, cfr. consid. 2.6).

L’insorgente oltre ad avere

ottenuto, insieme alla figlia, il permesso di dimora di tipo B dal mese di __________

2014, quando ha iniziato a seguire dei corsi universitari quale studentessa nel

nostro Paese a __________ (cfr. doc. 20), dal __________ 2017 si è trasferita a

__________ (doc. 3), insieme al marito ed alla figlia (doc. 3) e si è affiliata

all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, a cui di principio devono iscriversi

le persone domiciliate in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 1 LAMal).

Suo marito, che ha fondato una

ditta individuale nel 2019 con sede a __________, e sua figlia, dopo cinque

anni di dimora in Svizzera hanno ottenuto il permesso di domicilio di tipo “C”,

che, di regola, se le condizioni di rilascio sono adempiute, può essere

ottenuto dai cittadini irlandesi solo se vivono ininterrottamente e

regolarmente in Svizzera da più di cinque anni (https://www.sem.admin.ch/sem/

it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html#:~:text=I%20domiciliati%20sono%20stranieri%20che,e%20non%20vincolato%20a%20condizioni).

Il centro degli interessi

dell’assicurata nel periodo litigioso, manifestamente, si trovava di

conseguenza in Svizzera.

La sola circostanza di essere

formalmente in possesso di una “green card” di “permanent resident”

negli Stati Uniti, peraltro rilasciata nel 2013, prima di trasferirsi in

Svizzera, non permette alla ricorrente di sfuggire all’obbligo assicurativo

all’AVS/AI dal 2018 al 2020.

Anche perché se, come accennato

in sede di ricorso, la ricorrente e suo marito negli anni oggetto del

contendere si fossero trasferiti negli Stati Uniti, non solo non avrebbero più

avuto diritto al permesso B, ma il marito e la figlia non avrebbero neppure potuto

ottenere il permesso C. Infatti, come appena rilevato, esso viene concesso ai

cittadini irlandesi che vivono ininterrottamente e regolarmente in

Svizzera da più di cinque anni.

Accertato che l’insorgente va

affiliata alla LAVS, occorre ora esaminare se, come da lei sostenuto, nel

calcolo dei contributi non può essere preso in considerazione il reddito

conseguito dal marito negli Stati Uniti, alfine di evitare una doppia

imposizione del medesimo salario.

2.15

La ricorrente accenna al principio

della parità di trattamento di cui all’art. 4 della citata Convenzione ed

evidenzia che l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria si regola

generalmente con le disposizioni di legge dello Stato contraente nel cui territorio

è esercitata l’attività lucrativa secondo il principio dell’assoggettamento

alla legislazione del luogo di lavoro.

In concreto è pacifico che,

conformemente a quest’ultimo principio ancorato nell’art. 7 cpv. 1 della

Convenzione, il marito della ricorrente ha pagato i contributi sociali negli

Stati Uniti d’America sul reddito conseguito per il lavoro colà svolto (cfr.

anche risposta, pag. 7 punto 4 in fine; cfr. anche doc. A7-A9).

Tuttavia, rilevato che la

ricorrente non ha esercitato alcuna attività lucrativa, correttamente la Cassa

non ha esteso l’affiliazione del marito anche alla moglie.

La Convenzione di sicurezza

sociale non prevede tale possibilità, se non nei casi di distacco dei

lavoratori (art. 11 della Convenzione), caso che la stessa insorgente ritiene

non data nel caso di specie (cfr. ricorso, doc. I, pag. 6, punto 15).

Del resto se, per pura ipotesi di

lavoro, si volesse ritenere che il marito sia stato distaccato negli Stati

Uniti, ciò che sarebbe stato possibile visto che l’art. 7 cpv. 2 della

Convenzione permette un distaccamento fino a cinque anni al massimo, la

situazione non cambierebbe.

Infatti come emerge dall’opuscolo

dell’UFAS (cfr. consid. 2.11 in fine), in relazione con l’art.

11.

della Convenzione “Les membres de famille non-actifs (conjoint et

enfants) qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les

Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale. Pendant

la durée du détachement, ces membres de famille restent affiliés à

l’assurance-maladie suisse. Ils doivent s’annoncer auprès de la caisse AVS de

la personne détachée”.

Per

quanto concerne l’asserita doppia imposizione sul medesimo reddito dei

contributi sociali, rammentato che, come rettamente indicato dalla Cassa, le

convenzioni di sicurezza sociale non vanno confuse con quelle in ambito

fiscale, va ribadito che ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è

pagato "secondo le condizioni sociali" della persona

assicurata (STCA 30.2021.4 del 18 maggio 2021, confermata dalla citata STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; cfr. anche la STCA 30.2002.98 dell’11 luglio

2002).

Le persone senza attività

lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28

cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).

Nella sua giurisprudenza, il TF ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi

considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una

rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254,

consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione,

indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle

rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare

queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito

che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza

attività lucrativa (cfr. DTF 141 V 186).

La giurisprudenza del TF considera come reddito conseguito

sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa, conseguiti

all’estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (cfr.

DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).

L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività

lucrativa conseguito dal marito all’estero rappresenta reddito proveniente da

rendite e va considerato oggetto di contribuzione.

Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244,

l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata

riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione

dell'AVS (il 1° gennaio 1997), ha in particolare affermato che per fissare i

contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito

non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi

in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto

forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).

Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti e le

persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, n.

2089.

in fine.

Nella STCA 30.2009.4 del 29 aprile 2009, al consid. 7 il TCA ha ribadito

“che il reddito determinante conseguito sotto forma di rendita da prendere

in considerazione deve essere il reddito lordo e non il reddito netto (STCA

dell'8 aprile 1998, 30.1997.191; STCA dell'11 luglio 2002, inc. n.

30.2002.98, STCA del 17 luglio 2002, inc. n. 30.2002.56)”.

In queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa nel calcolo

dei contributi della ricorrente ha preso in considerazione la metà del reddito

lordo del marito (cfr. Pratique VSI 1999, pag. 204, consid. 3c:

“Cela justifie également la prise en compte de la moitié du salaire qui

n’est pas soumis en tant que tel par l’AVS, même si ce salaire fait l’objet

d’une déduction de cotisations par une assurance sociale étrangère (question

qui était demeurée ouverte dans la VSI 1994 p. 176 consid. 4e)”).

Anche perché determinante

per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della

fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il

reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale,

bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016,

consid. 6 con rinvio alla già citata STCA 30.2002.98 del 11 luglio 2002). Per

cui non può neppure essere accolta la richiesta subordinata di dedurre “i

versamenti doppiamente calcolati” “dall’importo già versato all’estero

sulla base delle diverse percentuali di trattenuta”.

Non va poi qui dimenticato che

grazie al pagamento dei contributi sociali in Svizzera, al momento del

pensionamento, l’interessata potrà beneficiare della relativa rendita AVS che

viene finanziata solidalmente da tutti gli assicurati affiliati alla LAVS.

Circa la censura sollevata dalla

ricorrente secondo cui l’assoggettamento alla LAVS rappresenterebbe un doppio

onere che non le si potrebbe imporre, in DTF 140 V 98, il TF ha rammentato che

si tratta dell’obbligo contributivo dell’assicurata e non di suo marito e che pur

ammettendo che il reddito del marito serviva, in quel caso, sia da base di

calcolo per l’assicurazione francese che per la LAVS, d’altra parte i

rispettivi contributi avrebbero permesso a ciascun coniuge di percepire le

corrispondenti prestazioni sotto forma di rendita nei confronti

dell’assicurazione francese per il marito e nei confronti della LAVS per la

moglie (DTF 125 V 230 consid. 3c).

Ciò vale anche nel caso di

specie.

Ne segue che, pur potendo

rimanere aperta la questione dell’applicabilità dell’art. 4 della Convenzione,

risultando il marito di nazionalità irlandese (cfr. estratto del registro di

commercio; ricorso pag. 6: “[…] dove entrambi hanno spostato la propria

residenza adottando la green card quale residente permanente “permanent

resident” negli Stati Uniti d’America” e risposta pag. 3: “[…] assumendo

che negli anni 2018, 2019 e 2020 entrambi i coniugi erano residenti (Green

Card) negli Stati Uniti[…]” ), in ogni caso, anche se fosse pure di

nazionalità statunitense, non vi è alcuna disparità di trattamento (cfr. anche

STF H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45, e

STF 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98;

Pratique VSI 1999, pag. 204, consid. 3c).

Infine,

abbondanzialmente, questo TCA rileva che nella Convenzione di sicurezza sociale

tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, non figura alcuna

norma che permetterebbe di derogare alla giurisprudenza del Tribunale federale

esposta al consid. 2.12 in relazione all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. sentenza

H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45; sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98 e sentenza

9C_368/2021 del 2 giugno 2022) e di assimilare i contributi versati dal marito

negli Stati Uniti d’America a quelli della LAVS (cfr. anche Messaggio

concernente l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra

la Svizzera e gli Stati Uniti, FF 2013, pag. 2795 e seguenti e l’opuscolo “Convention

de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique” edito

dall’UFAS).

2.16

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto il calcolo della Cassa che per fissare i contributi dovuti

dalla ricorrente nel periodo dal 2018 al 2020 ha preso in considerazione metà

del reddito conseguito dal marito (doc. 5: fr. 1'923'498 : 2 nel 2018; fr.

1'438'553 : 2 nel 2019 e fr. 391'000 : 2 nel 2020), moltiplicato per venti ed

ha considerato una sostanza nulla (sulla base della tassazione determinante;

cfr. doc. 5), è corretto e va tutelato (cfr. art. 28 cpv. 2-4 OAVS).

2.17

La ricorrente, di per

sé, non contesta il calcolo degli interessi di mora, ritenuto che la

censura porta semmai sull’obbligo generale di pagare i contributi sociali e i

relativi interessi.

Questo Tribunale

rileva che in ogni caso, per i motivi che seguono, anche gli interessi di mora

sono stati calcolati correttamente (sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22

gennaio 2024).

L'art. 26 cpv. 1

LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli

interessi di mora:

a. di

regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano

entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale

termine;

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni

civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per

il quale i contributi sono dovuti;

c. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione, a partire dalla fatturazione;

d. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i

quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30

giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo

tale termine;

e. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il

periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti

interessi di mora.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1

OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da

parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per

gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in

giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;

sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.18

In concreto la

ricorrente è stata affiliata dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività

lucrativa. Ella è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui

contributi retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26

cpv. 1 LPGA) in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. b

OAVS, norma che prevede che vanno riscossi

interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati

(cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24

marzo 2016, consid. 2.9), come in concreto.

Nel caso di specie gli interessi

diventano esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1°

gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti

(sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22 gennaio 2024; STCA 30.2014.33+34 del 4

febbraio 2015, consid. 2.10 in fine; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014,

consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio 2019 per i contributi del 2018, dal

1° gennaio 2020 per i contributi del 2019 e dal 1° gennaio 2021 per i

contributi del 2020.

Il calcolo effettuato

dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2019 (anno seguente il primo anno

di contribuzione) al 19.12.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis

cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato (cfr. doc. A3, A4 e A5).

Va qui

abbondanzialmente rammentato che per costante giurisprudenza l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura

indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di

mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella

fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure

alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405

consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA

30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA

30.2017.47

del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli

interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si

giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato

in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF

134.

V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14

dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti

potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora

fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o

no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse

moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti

sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una

perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS,

questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di

pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il

creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un

finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

2.19

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.20

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti