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Decisione

30.2024.6

Contributi dovuti sugli utili in capitale conseguiti da vendita immobile.Utili costituiscono reddito da attività indipendente come commerciante professionale di immobili.Non avendo mai pagato dei contributi su questo reddito,è corretto che sono dovuti degli interessi di mora sui contributi arretrati

30 settembre 2024Italiano37 min

indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese indicate all'art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.6

TB

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31

maggio 2024 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

(interessi moratori)

ritenuto in fatto

1.1. Il 13 febbraio 2024 la Cassa CO 1

ha informato RI 1, nato nel 1948, che l'autorità fiscale le ha segnalato che

egli ha conseguito nell'anno 2012 un utile parificato a reddito aziendale di

natura indipendente di CHF 500'000 (doc. 17), nel 2013 di CHF 600'000 (doc. 18)

e nel 2014 di CHF 180'000 (doc. 18), invitandolo a compilare l'allegato

formulario al fine di regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'AVS

(doc. 16). Chiesta (doc. 15) e appresa (doc. 12) dall'autorità fiscale la

natura di questi redditi, lo stesso 8 marzo 2024 la Cassa di compensazione ha

comunicato all'assicurato di averlo affiliato d'ufficio nella categoria degli

indipendenti dal 1° gennaio 2012 (doc. 14) e nel medesimo tempo (doc. 13) l'ha stralciato

da questa categoria con effetto al 31 dicembre 2014.

1.2. Con tre distinte decisioni l'8

aprile 2024 (doc. A1-A3) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi

personali dovuti come indipendente per gli anni 2012, 2013 e 2014 ritenendo

quale base di calcolo i predetti redditi da attività lucrativa indipendente

concordati dall'autorità fiscale con il contribuente con decisioni su reclamo

del 3 maggio 2023 (doc. 12) e quindi stabilendo dei contributi di CHF 50'220,40

per l'anno di contribuzione 2012 (doc. A1), di CHF 61'814,30 per l'anno 2013

(doc. A2) e di CHF 17'777,80 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 (doc. A3).

In pari data l'amministrazione ha emesso tre ulteriori decisioni relative

agli interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo

contributivo, calcolando: per l'anno 2012 degli interessi al 5% dal 1° gennaio

2013 all'8 aprile 2024 pari a CHF 27'607,30 per 4'058 giorni di ritardo sull'importo

di CHF 50'220,40 (doc. 7); per l'anno 2013 gli interessi decorrevano dal 1°

gennaio 2014 fino alla data di emanazione della decisione e, per 3'698 giorni

di ritardo, i contributi dovuti di CHF 61'814,30 generavano interessi di

ritardo di CHF 30'889,95 (doc. 8); sui CHF 17'777,80 di contributi dovuti, durante

3'338 giorni (dal 1° gennaio 2015 all'8 aprile 2024) sono maturati CHF 7'995,10

di interessi al 5% (doc. 9). Sempre l'8 aprile 2024 (doc. 15), con i conteggi "Contributi

personali [01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2014-31.12.2014]

- Fattura di chiusura" la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato

di accreditarle gli importi totali di CHF 77'827,70 rispettivamente di CHF 92'704,25

e di CHF 25'772,90 entro l'8 maggio 2024, somme comprensive del contributo

personale AVS/AI/IPG/AFI, delle spese amministrative e dei predetti interessi

di mora (doc. A1-A3).

1.3. Il 31 maggio 2024 (doc. A5) la

Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha

respinto le tre opposizioni dell'assicurato del 6 maggio 2024 (doc. A4, A9 e A12).

RI 1 ha contestato di avere omesso tempestivamente di informarla del

conseguimento di un reddito da attività indipendente accessoria giusta l'art.

18 cpv. 2 LIFD, non essendo a conoscenza di tale qualifica del reddito fino

alla crescita in giudicato delle decisioni su reclamo del 3 maggio 2023. Peraltro,

l'eventualità di un'imposizione del reddito derivante dall'operazione

immobiliare gli è stata comunicata soltanto con le notifiche di tassazione del

14 marzo 2018, perciò prima di allora, gli era impossibile informare la Cassa

di questo reddito. Di conseguenza, gli interessi di mora conteggiati vanno stralciati.

La Cassa di compensazione, accertato presso l'Ufficio di

tassazione che i redditi aziendali in questione si riferivano al commercio

professionale di immobili e che la decisione fiscale su reclamo era cresciuta

in giudicato (doc. 5), ha ricordato le norme legali applicabili in materia di

contributi (art. 9 LAVS, art. 17 OAVS, artt. 22-24 OAVS, art. 18 cpv. 2 LIFD) e

di interessi di mora (art. 24 OAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS,

art. 42 OAVS), come pure la relativa giurisprudenza sul commercio professionale

di immobili e sugli interessi di mora, confermando sia le decisioni di

fissazione dei contributi sia le decisioni sugli interessi di mora per

contributi personali arretrati riferite agli anni 2012, 2013 e 2014.

1.4. Il 27 giugno 2024 (doc. I) RI 1, rappresentato

da RA 1 di __________, e per essa dai dott. __________ e __________, si è aggravato

al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando la decisione resa su

opposizione e chiedendo, in via principale, che gli interessi di mora siano

dovuti soltanto dal 3 maggio 2023, ovvero dalle decisioni su reclamo, poiché

solo da quel momento il ricorrente ha preso conoscenza definitiva dell'esistenza

di un reddito da attività indipendente; in via subordinata, che al più presto decorrano

dalle notifiche di tassazione del 14 marzo 2018, siccome prima di allora egli

non poteva avere conoscenza che il provento derivante dall'operazione

immobiliare fosse qualificato quale reddito da attività indipendente; infine,

che in entrambi i casi, gli interessi di mora siano calcolati nella misura del

75% per una questione di parità di trattamento con gli altri contribuenti a cui

si applica l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorrente ha contestato unicamente il calcolo della Cassa

riferito agli interessi di mora, evidenziando di avere in buona fede ritenuto

che gli utili in capitale conseguiti dall'operazione immobiliare di vendita di

8 unità (310 ‰) dell'edificio eretto su un fondo di proprietà della moglie non costituissero

proventi da attività indipendente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, ma utili

in capitale conseguenti ad alienazione di patrimonio privato nel contesto della

mera e oculata gestione dello stesso, ragione per cui, trattandosi di semplice

amministrazione del patrimonio privato, gli utili che ne sono derivati erano

esenti da imposizione giusta l'art. 16 cpv. 2 LIFD.

Per tale ragione egli non ha avvisato la Cassa di compensazione

delle decisioni di tassazione del 14 marzo 2018, né che i reclami dell'11

aprile 2018 (doc. A7) erano sfociati, in via transattiva, nelle decisioni su

reclamo del 3 maggio 2023.

Avendo appreso dall'autorità fiscale che essa avrebbe trasmesso

alla Cassa di compensazione i dati fiscali necessari in virtù dell'art. 23 cpv.

4 OAVS, l'insorgente ha atteso la richiesta di pagamento dei contributi

personali AVS dovuti, non considerando quindi quanto previsto dall'art. 24 cpv.

4 OAVS.

Il ricorrente ha poi ricordato che i contributi AVS sono dovuti

dal momento in cui l'utile è stato conseguito e che gli interessi di mora,

secondo l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono calcolati dal momento

in cui l'assicurato avrebbe dovuto informare la Cassa sulla base dell'art. 24

cpv. 4 OAVS e versare acconti adeguati, pari ad almeno il 75% del dovuto.

Siccome l'assicurato ha saputo per la prima volta dell'imponibilità dell'operazione

immobiliare quale reddito da attività indipendente soltanto quando ha ricevuto

la decisione di tassazione, prima del 14 marzo 2018 era impossibilitato a dare

seguito a quanto previsto dall'art. 24 cpv. 4 OAVS. Di conseguenza, gli

interessi di mora non possono decorrere per il periodo precedente questa data,

non potendo egli supporre, in buona fede, che l'utile di questa operazione

immobiliare fosse imponibile in base all'art. 18 cpv. 2 LIFD e quindi

assoggettato ai contributi in virtù dell'art. 17 OAVS.

Secondo l'insorgente, l'obbligo di notificare alla Cassa la

realizzazione di un reddito da attività indipendente e versare almeno il 75%

dei contributi sorge soltanto al momento in cui egli ne prende conoscenza.

Parimenti, la decorrenza degli interessi di mora sui contributi dovuti inizia

soltanto dal momento in cui l'assicurato poteva conoscere l'imponibilità come

reddito aziendale dell'operazione immobiliare effettuata. A suo dire, per una

serie di motivi, dati dalla contrapposizione tra gli artt. 16 cpv. 3 e 18 cpv.

2 LIFD e visti i principi dottrinali e giurisprudenziali sul commercio

professionale di immobili, gli era impossibile qualificare, in maniera

incontrovertibile, il risultato dell'operazione immobiliare sulla base dell'art.

18 cpv. 2 LIFD.

Per quanto concerne gli interessi di mora, per una questione di

parità di trattamento con chi ha regolarmente versato il minimo del 75% dei

contributi sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'interesse

di mora deve essere calcolato anche nel caso concreto unicamente sull'importo

minimo che avrebbe dovuto versare quale acconto, e quindi il 75% dell'effettivo,

e unicamente dal 4 maggio 2023 all'8 aprile 2024, per un totale di CHF 4'529,92.

In via subordinata, gli interessi ammonterebbero a CHF 28'180,13 dal 15 marzo

2018 all'8 aprile 2024 e nella denegata ipotesi in cui il ricorso non fosse

accolto, calcolati in ragione del 75%, assommerebbero a CHF 49'869,24.

1.5. Nella risposta dell'11 luglio 2024

(doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'amministrazione

ha esposto le norme legali applicabili in materia di interessi di mora (art. 26

LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e art. 42 OAVS) e la

giurisprudenza sviluppata su questo tema dal Tribunale federale, rilevando che

tanto il momento a partire dal quale decorrono gli interessi di ritardo quanto

il tasso annuo sono stati più volte confermati dalla giurisprudenza federale e

cantonale, oltre che espressamente previsti dalle Direttive in materia (N. 4052

DRC, N. 4054 DRC), concludendo che il provvedimento impugnato è corretto sia

per la base legale sia per l'ammontare degli interessi di mora. Essa ha

osservato che l'assicurato era tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi

come persona esercitante un'attività di tipo indipendente "per il suo

commercio professionale di immobili (attività che non poteva d'altronde

sfuggirgli alla luce dell'importanza economica dell'operazione.). Se dunque in

fase transattiva con l'UT il ricorrente ha raggiunto un accordo, ammettendo

quindi la qualifica del reddito, ha invece d'altro canto contestato il prelievo

degli interessi di mora con la Cassa".

La Cassa di compensazione ha poi giustificato la decorrenza degli

interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni

di contribuzione con il fatto che il ritardo con cui detti contributi sono

stati fissati, l'8 aprile 2024, gli ha permesso di posticiparne per anni il

versamento e quindi di trarne un ipotetico vantaggio, perché avrebbe potuto far

fruttare il suo debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Il

ricorrente è perciò tenuto a pagare gli interessi di mora che decorrono dal 1°

gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

1.6. Il 18 agosto 2024 (doc. V) l'insorgente

ha ribadito l'oggettiva impossibilità di conoscere prima del 3 maggio 2023 che

l'operazione immobiliare, che ha iniziato nel 2012 e terminato nel 2014, fosse

qualificata come attività indipendente anziché come amministrazione giudiziosa

della sostanza privata, come egli aveva ritenuto in perfetta buona fede e sulla

base della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Inoltre, il ricorrente ha chiesto che gli interessi di mora

corrispondano al 75% dei contributi, rilevando che anche su questa questione nella

sua risposta la Cassa di compensazione non ha preso posizione.

L'assicurato ha poi riproposto le proprie argomentazioni riguardo

ai criteri per accertare se il risultato dell'operazione immobiliare fosse da

considerare quale reddito da attività indipendente oppure derivante dall'amministrazione

del patrimonio privato, affermando che l'importanza dell'operazione,

evidenziata dalla Cassa, secondo la giurisprudenza non è elemento determinante

per stabilire se vi è commercio professionale di immobili. Non gli era pertanto

possibile conoscere a priori che detto affare immobiliare sarebbe stato

qualificato dall'autorità fiscale come attività indipendente.

1.7. La Cassa non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Prima di analizzare il merito della

questione occorre verificare se l'amministrazione abbia violato il diritto di

essere sentito del ricorrente per non averlo convocato come da lui richiesto.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno

diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua

violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure

di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione

impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.

2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento

dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze

nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere

sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà

che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura

possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto

di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Secondo

l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione

deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e

sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid.

6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che

precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA

contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.

6).

Con sentenza 9C_694/2008

del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che:

" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la

sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura

di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato

salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva

pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia

alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non

preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV

no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA,

né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del

resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può

pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi

sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a

prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato

che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.".

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 135 I

279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a).

Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto

comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I

201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno

potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)

e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Come ricordato dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid.

4.4.2, la prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere

sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF

142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/

2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.2. Nell'evenienza concreta, con l'opposizione

l'assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione un incontro per potere "completare

le … argomentazioni e per rispondere ad eventuali richieste da parte

vostra" (doc. A9 punto 10). Con la decisione su opposizione l'amministrazione

ha ricordato che qualora l'istruttoria conduca alla convinzione che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, può rinunciare

ad assumere altre prove, perciò tale modo di procedere, visto che è in possesso

della documentazione necessaria, non costituisce una violazione del diritto di

essere sentito.

Si rileva qui come la legge e la giurisprudenza hanno stabilito

che non v'è alcun diritto ad essere sentiti oralmente in sede amministrativa e

quindi nulla si può rimproverare alla Cassa. D'altra parte l'assicurato ha

avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza sia con l'opposizione

stessa, sia poi inoltrando il ricorso in esame e formulando ulteriori

osservazioni in corso di causa. Egli ha quindi potuto esporre le sue

motivazioni riguardo al computo di interessi di mora sui contributi dovuti per

gli anni 2012, 2013 e 2014. In concreto non sussiste dunque alcuna violazione

del diritto di essere sentito del ricorrente e questa Corte può esaminare il

merito della causa.

nel merito

2.3. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). In base all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Per l’art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il

reddito da un'attività lucrativa

indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese indicate all'art.

9 cpv. 2 LAVS.

In base all’art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi da prelevarsi sul

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, quelli degli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli assicurati i cui

datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, devono

essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i

periodi di calcolo e di contribuzione.

2.4. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione, con cui si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1

OAVS), e per la loro fissazione sono determinanti il reddito conseguito secondo

il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante

per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale

diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in

base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in

giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1

OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Le indicazioni

fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione richiedono alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie alla

determinazione dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito

alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man

mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. L'autorità

fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una

persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può

essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli

elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra,

ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L'art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi

arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha

pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la

cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e,

ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione

prevista dall'articolo 16 cpv. 1 LAVS. I contributi reclamati vanno pagati

entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).

Per quanto attiene gli interessi, l'art. 26 cpv. 1

LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

In base all’art. 41bis cpv. 1 OAVS

devono in particolare versare interessi di mora:

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni

civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per

il quale i contributi sono dovuti.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione.

In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano

di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il

termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati

pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il

tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi

sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine l'art. 64 LAVS, citato dall'amministrazione a motivazione

dell'obbligo dell'assicurato di versare i contributi personali come

indipendente, concerne l'affiliazione alle casse e l'obbligo di informare e

dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:

"

1

Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di

lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno

parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone

esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di

un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno,

a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione

professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

Considerandi

2.

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di

lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno

parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione

professionale, nonché le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli

assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi.

5.

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale

di compensazione.”.

2.5

Occorre ancora osservare che a

norma dell'art. 17 OAVS, emesso dal Consiglio federale in base all’art. 9 LAVS,

sono considerati quale reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2

LIFD. Per l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio

di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da

una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi

sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale

federale ha confermato, con una sentenza del 1999,

l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in

particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

Da quanto precede discende che il commercio professionale di

immobili, considerato attività lucrativa di tipo indipendente, è imposto

fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD).

2.6

In concreto l'amministrazione,

giusta l'art. 23 cpv. 1 OAVS, ha determinato i contributi dovuti dall'assicurato

come indipendente per gli anni 2012, 2013 e 2014 basandosi sul reddito

aziendale stabilito dall'autorità fiscale con le relative notifiche di

tassazione i cui importi, a seguito dei reclami, sono stati fissati in via

definitiva il 3 maggio 2023 in CHF 500'000, in CHF 600'000 e in CHF 180'000,

dopo che ha avuto luogo un incontro fra l'Ufficio di tassazione e l'interessato.

L'assicurato, in sede fiscale, ha riconosciuto non solo la qualifica di reddito

da attività indipendente quale commercio professionale di immobili, ma pure gli

importi di questi redditi.

La qualifica dell'attività che l'assicurato ha avviato nel 2012

edificando un immobile su un fondo di proprietà della moglie e ha terminato nel

2014, è avvenuta da parte dell'autorità fiscale il 14 marzo 2018 ed è diventata

definitiva il 3 maggio 2023, con l'emanazione delle decisioni su reclamo, in

cui le parti hanno rettificato, in via transattiva, gli importi ascrivibili all'assicurato

come redditi da attività indipendente del contribuente, riducendoli del 70%

rispetto a quanto inizialmente previsto con le prime notifiche di tassazione

(doc. I pag. 1).

L'interessato ha dunque conseguito questi redditi nel 2012, nel

2013.

e nel 2014, ma effettivamente non si è mai annunciato come persona

esercitante un'attività di tipo indipendente. Né quando li ha incassati, né

quando ha compilato le dichiarazioni di imposta IC/IFD 2012/2013/2014 e nemmeno

quando ha ricevuto le relative notifiche di tassazione (doc. A8, A10 e A11), l'assicurato

non si è dunque affiliato a una Cassa di compensazione.

L’art. 64 cpv. 5 LAVS non lascia però alcun dubbio al riguardo. Come

rettamente evidenziato dall'amministrazione, ogni persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa

cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).

In qualità di commerciante professionale di immobili - così è

stato qualificato dall'autorità fiscale per questa operazione immobiliare ed

egli non ha impugnato questa posizione -, l'insorgente ha dunque esercitato un'attività

indipendente e, dal profilo delle assicurazioni sociali, doveva pertanto

affiliarsi come tale nel 2012, con conseguente assoggettamento al prelievo di

contributi personali fino al 2014. Se ciò fosse avvenuto tempestivamente la

Cassa, basandosi sulle IFD 2012/2013/2014 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe a suo

tempo fissato i contributi per quegli anni e l'interessato

avrebbe dovuto già versare nel 2012, nel 2013 e nel 2014 i contributi sul

reddito aziendale conseguito ogni anno.

Ne discende che è a giusta ragione che, a posteriori (art. 39 cpv.

1.

OAVS), la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti dal

ricorrente sui redditi da attività indipendente che ha ripreso dalle notifiche

di tassazione cresciute in giudicato (CHF 500'000, CHF 600'000, CHF 180'000),

importi che l'autorità fiscale, a sua richiesta, ha confermato in due occasioni

(doc. 5 e 12). L'8 aprile 2023 l'amministrazione ha perciò emanato le decisioni

di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per gli anni arretrati di

contribuzione 2012, 2013 e 2014, calcolando in CHF 50'220,40, in CHF 61'814,30

e in CHF 17'777,80 i contributi dovuti dall'interessato su questi redditi

soggetti a contribuzione.

2.7

Parallelamente a queste decisioni

di fissazione dei contributi arretrati emanate conformemente all'art. 39 OAVS,

la Cassa di compensazione ha emesso tre decisioni con cui ha calcolato gli interessi di mora dal 1° gennaio

2013/2014/2015 [1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione] all'8 aprile 2024 [giorno della

fatturazione]) in CHF 27'607,30, CHF 30'889,95 e CHF 7'995,10, poiché l'interessato

avrebbe dovuto già versare nel 2012, nel 2013 e nel 2014 i contributi sui

redditi aziendali conseguiti quegli stessi anni.

La Cassa ha citato l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS,

secondo cui devono pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un’attività

lucrativa indipendente, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d’acconto siano almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell’anno

civile seguente l’anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Con la risposta di causa l'amministrazione ha poi - giustamente - rettificato

nell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS la norma applicabile, che dispone

che nel caso in cui un assicurato debba versare contributi arretrati, sia

chiamato a pagare anche gli interessi di mora a far data dal 1° gennaio dopo il

termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

La lettera f di questo disposto, inizialmente indicata dalla

Cassa, non è invece pertinente al caso, non avendo il ricorrente versato dei

contributi d'acconto e non dovendo compensare i contributi. La pretesa contenuta

nel ricorso di correggere nel 75% dei contributi stabiliti dalla Cassa l'ammontare

definitivo da pagare in luogo del 100% fatturatogli va perciò respinta, siccome

negli anni passati il ricorrente non ha versato nessun acconto su richiesta dell’amministrazione.

Di conseguenza, egli non può pretendere di essere trattato allo stesso modo di

chi, invece, gli acconti sui contributi dovuti li ha effettivamente versati

alla Cassa di compensazione.

Non va infatti dimenticato che sulla scorta di basi fattuali

differenti, non vi è spazio per fare valere la pretesa violazione del principio

generale dell'uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse

richiedono l'applicazione di norme diverse e quindi da una situazione diversa

non si può trarre le stesse conclusioni. In effetti, per il ricorrente, che non

ha mai versato dei contributi sugli utili conseguiti negli anni 2012, 2013 e

2014, l'amministrazione ha applicato - in un secondo momento - la lettera b

dell'art. 41bis cpv. 1 LAVS, mentre per gli altri assicurati che

hanno già versato degli acconti gli interessi di mora vanno stabiliti in

applicazione della lettera f laddove i contributi d'acconto siano ameno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti.

2.8

Giusta il N. 4009 DRC (Direttive

sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1°

gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS), sono considerati

contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non

possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono

dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione

della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il

periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente

il reclamo di contributi arretrati in particolare:

– i contributi salariali arretrati reclamati per

gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di

lavoro;

– i contributi salariali arretrati reclamati per

gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;

– i contributi personali arretrati reclamati per

gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della

persona assicurata;

– i contributi personali d'acconto arretrati

reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione

retroattiva;

– i contributi personali arretrati reclamati in

base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;

– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta

compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta

eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della

dichiarazione fiscale (v. N. 4021).

Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati

contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1

lett. b OAVS). Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio

successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino

alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30

giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2

in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in

caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento

(art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a

condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv.

7.

LEF).

2.9

Il ricorrente ha contestato l'ammontare

degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2013, poiché le notifiche

definitive di tassazione IFD 2012/2013/2014 sono del 3 maggio 2023 ed è dunque

da allora che, se del caso, sarebbe tenuto al versamento di interessi di

ritardo, ma non certo da prima, poiché è solo da quel momento che ha preso

conoscenza definitiva dell'esistenza di un reddito da attività indipendente.

L’argomento non è di pregio. Il

ricorrente, sin dall’inizio dello svolgimento dell’attività immobiliare, non poteva

non rendersi conto del fatto che la medesima poteva essere qualificata, come

poi avvenuto, quale commercio professionale d’immobili e poteva, quindi,

tempestivamente annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.

La giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo appare chiara, pone delle

condizioni rigorose e, soprattutto, è costante da anni. In merito si vedano le

sentenze CDT 80.2016.78 del 23.09.2016, 80.2022.286 del 4 ottobre 2023 ed

ancora la più recente 80.2023.62 del 6 dicembre 2023. In tema ci si riferisca

alla STF 2C_1007/2016 del 28 marzo 2017, per non citarne che alcune. Come

indicato, comunque, a prescindere da ciò, gli interessi sono dovuti dalle date

indicate e precisate più oltre, per il vantaggio economico conseguito o

conseguibile dal ritardo nel versamento dei contributi rispetto ai tempi

imposti dalle norme, e quindi a prescindere dalla consapevolezza

dell’assicurato debitore di avere svolto un’attività lucrativa indipendente (commercio

d’immobili).

Il N. 4001 DRC prevede, infatti, che gli interessi

di mora sono interessi di compensazione in quanto tesi a retribuire l'utile

conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno

subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non

è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa

dell'assicurato.

Pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti

persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali,

alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art.

41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei

contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF

9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale

federale ha evidenziato che l'obbligo di versamento degli interessi moratori non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, perciò

esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale)

dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione

definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V

202.

consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il

ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il

debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che

durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura

equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento

dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del

contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Per l'art. 41ter

cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta

alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per

contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405

consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per

funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore

può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio

(DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V

297.

come pure nella STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016.

Questa Corte non ha motivo per scostarsi dalla

costante giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla funzione degli

interessi di mora, giurisprudenza che si è espressa su questi specifici aspetti

proprio in alcune fattispecie ticinesi che hanno interessato questo stesso TCA.

2.10

Nell'evenienza

concreta l'insorgente doveva ossequiare i suoi obblighi legali notificando

immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito da attività indipendente conseguito

negli anni in esame, dopo la realizzazione di tali redditi. Così facendo

egli avrebbe evitato la decorrenza di interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. b OAVS. Il fatto che egli non fosse al corrente, né a livello

fiscale né dal profilo assicurativo, che dall'operazione immobiliare a cui ha

partecipato è insorto un reddito come commerciante di immobili e che si

trattava di un reddito da attività indipendente soggetto alle imposte e alla

contribuzione AVS/AI/IPG, non lo mette ora al riparo dal doverne sopportare le

conseguenze pagando i contributi e gli interessi.

Come ricorda la giurisprudenza federale, a prescindere dall'esistenza

di una colpa nell’omessa notifica tempestiva alla Cassa del conseguimento di

redditi da attività indipendente derivati da un commercio professionale di

immobili, la decorrenza di interessi di mora sui contributi (che il ricorrente

doveva versare per gli anni di contribuzione 2012, 2013 e 2014) discende dal

fatto che i contributi personali sono stati fissati l'8 aprile 2024 dalla Cassa,

ciò che ha condotto l'assicurato a posticiparne per oltre 10 anni il versamento

(dal 2012 al 2024).

Per l’Alta Corte il ritardo dell’amministrazione fiscale o della

Cassa nell’emanare le loro decisioni non permette all’assicurato di trarne un

vantaggio (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2). Tale ritardo

nella determinazione dell’attività svolta e della quantificazione del reddito

conseguito, ha comportato, per il ricorrente, un vantaggio di natura economica a

suo favore (v. STCA 30.2023.7 del 12 giugno 2023; STCA 30.2019.19 del 6

novembre 2019; STCA 30.2019.16 del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 29

maggio 2019; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018; STCA 30.2017.31-32 del 18

dicembre 2017).

Per maggiore completezza si vedano anche le STCA 30.2017.9 del 10

maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di

fissazione dei contributi sei anni dopo la crescita in giudicato delle

notifiche di tassazione IFD 2011 rispettivamente la STCA 30.2015.35 del 24

marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l'emanazione,

nel 2015, della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di

tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell'ottobre 2014 o la STCA 30.2015.29 del 25

gennaio 2016, in cui la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei

contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010.

Il ricorrente, come indicato, ha potuto, durante questa attesa, disporre

del controvalore dei contributi dovuti ed avrebbe potuto farli fruttare o usare

il debito contributivo non ancora fatturato né saldato per evitare di

finanziarsi presso terzi. La circostanza che egli ne abbia effettivamente

tratto vantaggio o meno non è invece rilevante.

Ne discende che soluzioni diverse da quella adottata dalla Cassa,

come proposto dall'insorgente, non sono possibili.

2.11

Alla luce delle considerazioni che

precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell'art. 41bis cpv.

1.

lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per gli anni 2012, 2013 e

2014.

il ricorrente è di conseguenza tenuto a pagare degli interessi di mora,

che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti fino all'emanazione della decisione di fissazione dei

contributi. L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede, infatti, che

in caso di reclamo di contributi arretrati gli interessi cessano di decorrere

con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine

fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Ne discende che correttamente gli interessi di mora decorrono dal

1° gennaio 2013/2014/2015 e maturano fino all'8 aprile 2024. La decisione su

opposizione impugnata va quindi confermata.

2.12

L'art. 61 lett. fbis LPGA

prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2;

143.

I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti