30.2024.7
Domanda di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale respinta poiché non sono adempiute le condizioni previste dalla LPGA e dalla Lptca
16 settembre 2024Italiano26 min
trasmesso la decisione di tassazione IC/IFD 2022 emessa il 5 aprile 2024 (doc. A2)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2024.7
cs
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 25/27 giugno 2024 presentata da
RI 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 5 marzo 2024 da questo Tribunale (inc. n. 30.2023.14;
30.2023.17) nella causa da lui promossa con ricorsi del 12 settembre 2023 e
del 7 novembre 2023
contro
le decisioni su opposizione del 27 luglio 2023 e del 12
ottobre 2023 emanate da
CO 1
in materia di AVS (contributi per assegni familiari)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 4 aprile
2023, confermata dalla decisione su opposizione del 27 luglio 2023, la Cassa CO
1 ha fissato i contributi per assegni familiari dovuti da RI 1, nato nel 1951,
quale indipendente, per l’anno 2020, sulla base di un reddito da attività
lucrativa di fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS
di fr. 16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un
reddito soggetto a contribuzione di fr. 79'500 ed un contributo di fr. 874.50.
L’amministrazione, dopo aver interpellato il fisco, ha stabilito che l’importo
soggetto a contribuzione deriva da redditi da locazione percepiti per un
immobile avente carattere aziendale.
Con decisione del 3 giugno 2022,
confermata dalla decisione su opposizione del 12 ottobre 2023, la Cassa CO 1 ha
fissato i contributi dovuti dall’interessato per gli assegni familiari nel 2019
sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 125'100 (fr. 1'376.10
di contributi dovuti).
1.2. RI 1 è insorto al TCA contro
entrambe le predette decisioni su opposizione, sostenendo di non aver
conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 ed un reddito di fr.
12'000 nel 2019.
1.3. Con sentenza 30.2023.14, 30.2023.17
del 5 marzo 2024 il TCA, congiunte le cause ed effettuati alcuni accertamenti
presso il fisco, ha respinto, nella misura della loro ricevibilità, entrambe le
impugnative. Esaminate le censure formali, questo Tribunale ha confermato l’assoggettamento
al pagamento dei contributi del reddito conseguito con la locazione
dell’immobile sito sul mappale RFD __________ a __________.
Il TCA ha stabilito che la qualifica
aziendale dell’immobile è corretta per due motivi distinti (consid. 2.11 della
sentenza): da una parte l’autorità fiscale ha precisato che pur non potendo
risalire alla data esatta della qualifica aziendale dell’immobile, perlomeno
dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza commerciale del ricorrente, “in
relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale”, ossia del
capitale proprio preso in considerazione nel calcolo dei contributi da
indipendente.
D’altra parte, sulla base degli
accertamenti effettuati presso il fisco (cfr. consid. 1.8 della sentenza) e
delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 allegate
dall’insorgente in sede cantonale, è emerso che l’immobile è anche locato alla __________
e “i conti bancari e le azioni” della medesima società “sono da
sempre ritenute attivi aziendali” del ricorrente. Per cui l’occupazione da
parte della società anonima di locali adibiti a __________ di proprietà del
ricorrente stesso hanno natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate
dalla __________ traggono origine e sono funzionali all’attività commerciale
della medesima __________ la cui partecipazione è di natura aziendale.
Il TCA ha poi rammentato che in
una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017
AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in
passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per
gli anni non ancora prescritti. La mancata inclusione del reddito della
locazione dell’immobile aziendale nel reddito da attività indipendente negli
anni passati non preclude pertanto la possibilità di prenderlo in
considerazione per gli anni litigiosi.
Infine, il Tribunale ha accertato
che l’immobile aziendale non è stato trasferito nella sostanza privata del
ricorrente (cfr. DTF 140 V 241) ed ha confermato l’assoggettamento ai
contributi del reddito derivante dalla locazione dell’immobile RFD __________
di __________.
1.4. Il 18 aprile 2024 RI 1, patrocinato
dall’avv. __________, ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale contro la sentenza del TCA del 5 marzo 2024, chiedendone
l’annullamento e domandando che a suo carico non siano prelevati contributi per
assegni familiari sugli affitti provenienti dall’immobile RFD n. __________ di __________
(causa 9C_251/2024).
1.5. Il 27 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato
un’istanza di revisione della sentenza 5 marzo 2024 di questo Tribunale (inc.
n. 30.2023.14; 30.2023.17).
L’istante, che richiama gli
incarti della sentenza di cui chiede la revisione, sostiene di aver appreso per
la prima volta tramite la decisione del 4 aprile 2023 della Cassa che
l’immobile di cui al fondo __________ RFD di __________ avrebbe carattere
aziendale e non privato come da lui in buona fede ritenuto. A suo dire mai
prima di allora l’autorità fiscale ha dato comunicazione formale e/o
indicazione sulle varie decisioni di tassazione da lei emesse e notificate che
l’immobile in questione avesse carattere aziendale. Le pigioni incassate
dall’immobile di __________ come gli altri redditi provenienti dagli affitti di
altri immobili di proprietà dell’assicurato rientravano nel reddito complessivo
immobiliare sia per l’imposta federale diretta sia per quella cantonale e
conseguentemente non sono mai state soggette a contributi sociali così come in
tutte le decisioni di tassazione degli anni precedenti. Secondo l’interessato
era impossibile evincere in qualche modo che il reddito derivante dagli affitti
percepiti dall’immobile di __________ avrebbe avuto improvvisamente e
imprevedibilmente un trattamento fiscale differenziato rispetto agli altri
redditi immobiliari. Secondo l’assicurato l’immobile in questione ha sempre
avuto carattere privato e solo nel 2019 l’autorità fiscale, nell’ambito di una
procedura estranea alle sue competenze (assicurazioni sociali), ha deciso
unilateralmente di considerarlo aziendale in violazione del diritto di essere
sentito.
L’istante rileva che con
decisione di tassazione IFD e IC per l’anno 2022 notificata il 5 aprile 2024
l’UT di __________ ha comunicato per la prima volta in assoluto che le pigioni
percepite sull’immobile di __________ (mapp. __________) sono da considerarsi
reddito da attività indipendente del contribuente (posizioni 2.1 e 5.3, sotto “dati
accertati”), apportando le corrispondenti motivazioni: “2.1 Utile netto
aziendale + affitti incassati sul Mappale __________” e “5.3 Affitti
incassati sul Mappale __________ di __________ segnalati alla cifra 2.1 in
quanto l’immobile è definito, come per i periodi precedenti, di carattere
aziendale”.
Secondo l’assicurato, mai nelle
precedenti decisioni di tassazione l’autorità fiscale ha proceduto in siffatto
modo, a comprova che il fondo n. __________ di __________ è da sempre
considerato di natura privata. A suo dire, a nulla vale la precisazione “come
per i periodi precedenti”, poiché in passato gli affitti incassati non sono
stati inclusi nel reddito da attività indipendente. Per l’interessato, in
perfetta buona fede non poteva quindi minimamente sapere, perché mai informato
in tal senso, che l’immobile in questione aveva carattere aziendale
precludendone quindi ogni sua possibilità d’insorgere contro siffatto
provvedimento di natura prettamente fiscale.
Considerato che la decisione di
tassazione del 5 aprile 2024 è stata emessa dopo la sentenza del 5 marzo 2024,
va considerato quale fatto nuovo e rappresenta un mezzo di prova nuovo ai sensi
dell’art. 24 lett. a Lptca. Egli precisa di aver inoltrato formale reclamo
contro la suddetta tassazione potendo per la prima volta difendere i propri
diritti nell’ambito di un procedimento fiscale “nel pieno rispetto così del
principio della separazione delle giurisdizioni (quella fiscale e quella delle
assicurazioni sociali), violato - a mio parere – con sentenza 5 aprile 2024”.
L’interessato produce poi un
altro documento, sostenendo che comprova come nel 1999 la particella n. __________
RFD di __________ avesse carattere privato e non aziendale: “trattasi della
notifica di tassazione del 17 novembre (recte: dicembre) 1993 (doc. 3) emersa
per puro caso, insieme ad altri documenti relativi a una divisione ereditaria
avvenuta nel 1999, durante una ricerca di archivio di altri documenti avvenuta
dopo la notifica della sentenza del 5 marzo del TCA”. Da tale documento si
evince che il suddetto fondo, poi attribuito nel 1999 all’assicurato per
divisione ereditaria, non faceva parte della sostanza aziendale di suo padre,
deceduto il __________ 1993 (recte: __________ 1991; cfr. doc. 3), essendo
stata valutata complessivamente per soli fr. 20’000. Gli immobili della
comunione ereditaria (compreso il fondo n. __________ di __________) sono
invece stati valutati separatamente per complessivi fr. 3'187'436: nessuno
degli immobili della comunione ereditaria è stato considerato appartenente alla
sostanza aziendale del defunto da parte dell’autorità fiscale. Per l’interessato,
tale documento avrebbe dovuto essere prodotto dall’autorità fiscale che invece,
senza apportare nulla a supporto della sua tesi, ha asserito che l’immobile in
oggetto avesse “da sempre” carattere aziendale, “per poi
clamorosamente ritrattare riferendo, in una nuova risposta, che lo era
“perlomeno dal 2003” (risposta UT di __________ del 16 gennaio 2024)”.
1.6. Con decreto del 17 luglio 2024 il
Presidente della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha
sospeso il trattamento del ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da RI
1 contro la sentenza 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 (causa
9C_215/2024), invitando il TCA a informare senza indugio l’Alta Corte
dell’esito della procedura promossa in sede cantonale il 25 giugno 2024
dall’assicurato (doc. III).
1.7. Con risposta del 19 agosto 2024 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le
decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto.
L'art.
24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a)
se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A
norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.
a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla
notificazione della sentenza.
2.2. Perché
il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque
necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo
se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato
portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado
la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;
143 III 272 consid.
2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;
127 V 353 consid. 5b).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In
una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così
illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di
una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono
inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.3. Nel caso di specie il ricorrente ha
prodotto 4 documenti (doc. da A2 ad A5) che secondo lui permetterebbero la
revisione della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 emessa da
questo Tribunale.
2.3.1. Innanzitutto l’insorgente ha
trasmesso la decisione di tassazione IC/IFD 2022 emessa il 5 aprile 2024 (doc. A2)
dove, a differenza delle precedenti tassazioni, il reddito da locazione
dell’immobile sito sul fondo RFD __________ di __________ è stato scorporato
dagli altri affitti ed è stato esplicitamente indicato quale reddito da
attività indipendente principale del contribuente (punto 2.1 e punto 5.3), con
l’indicazione che l’immobile è definito, “come per i periodi precedenti”,
di carattere aziendale.
L’interessato sostiene che ciò
comproverebbe che il fondo è da sempre stato considerato di natura privata e
che per la prima volta ha potuto contestare in sede fiscale la qualifica
commerciale dell’immobile di __________ (reclamo ancora pendente).
Questo Tribunale ritiene che la
tassazione 2022 non costituisce un fatto nuovo o una nuova prova ai sensi degli
art. 61 lett. i LPGA e 22 lett. a Lptca (sul secondo punto cfr. anche STF
9F_14/2023 del 31 ottobre 2023, consid. 4.3).
Il fisco ha infatti confermato
che il reddito da locazione del fondo RFD __________ di __________ fa parte del
reddito da indipendente dell’assicurato poiché l’immobile ha carattere
aziendale, come stabilito dal Tribunale nella sua sentenza.
La circostanza secondo cui sarebbe
la prima volta che i redditi conseguiti con la locazione dell’immobile di __________
sono stati scorporati dai redditi da locazione percepiti da altri fondi e che
figura l’indicazione esplicita che l’immobile ha carattere aziendale, mentre
nelle altre tassazioni i redditi da locazione venivano inseriti nella medesima
voce al punto 5.3 (“affitti incassati”), non comprova che il fondo in
questione è da sempre considerato di natura privata, ma conferma semmai che il
fisco lo ritiene di natura aziendale.
Nella precedente procedura il TCA
ha già rammentato che in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4,
pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il
mancato assoggettamento di un reddito, per diversi anni (nel caso giudicato:
35), all’obbligo contributivo, non esclude il prelievo dei contributi sociali per
gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die
Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der
Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten
Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er
geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die
Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35
Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet
ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012
[…]“).
Quanto al
fatto che l’insorgente non avrebbe mai potuto contestare la qualifica
commerciale dell’immobile innanzi al fisco, poiché non gli sarebbe mai stato
comunicato, questione già sollevata con i precedenti ricorsi (cfr. consid. 1.2
e 1.7 della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024) e che pertanto non
costituisce un fatto nuovo, va comunque rammentato che nell’ambito della
procedura sfociata nella sentenza di cui viene ora chiesta la revisione, questo
Tribunale ha interpellato due volte l’autorità fiscale per conoscere le ragioni
della comunicazione alla Cassa che il reddito percepito con la locazione dell’immobile
di __________ era stato qualificato di aziendale (scritto del 27 ottobre 2023
[consid. 1.5 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]; scritto del 13 dicembre
2023 [consid. 1.12 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]), dando al ricorrente
la possibilità di esprimersi in merito e di criticare, apportando le prove
necessarie, la tesi dell’autorità fiscale, garantendo in questo modo il suo
diritto di essere sentito.
Il Tribunale cantonale ha poi
indicato le ragioni per le quali la qualifica aziendale del fondo RFD __________
di __________ e dei relativi redditi era da confermare (consid. 2.11, pag.
22-28 della sentenza di cui è chiesta la revisione).
Abbondanzialmente va poi rilevato
che in sede di risposta la Cassa ha sostenuto di aver scritto al ricorrente il
18 gennaio 2022, indicando che l’UT di __________ aveva accertato un reddito
aziendale per il 2019 di fr. 160'960, comprendente il reddito da locazione
dell’immobile di __________, informando l’assicurato della natura aziendale del
reddito soggetto a contribuzione prima della crescita in giudicato della
tassazione 2019 su reclamo (punto 4, doc. IV). L’amministrazione, sostiene
pertanto di aver informato l’insorgente della composizione del reddito oggetto
di prelievo di contributi sociali prima che la tassazione 2019 fosse cresciuta
in giudicato.
In queste condizioni non vi sono
elementi per ritenere che la tassazione IFD/IC 2022 costituisca un fatto nuovo
o un nuovo mezzo di prova ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 22 lett. a
Lptca atto a permettere la revisione della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5
marzo 2024.
2.3.2. In secondo luogo, l’assicurato ha
prodotto la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 della successione del
padre deceduto il __________ 1991 emanata dall’Ufficio imposte di successione e
donazione (doc. A3), “emersa per puro caso, insieme ad altri documenti
relativi a una divisione ereditaria avvenuta nel 1999, durante una ricerca in
archivio di altri documenti avvenuta dopo la notifica della sentenza 5 marzo
del TCA” e da cui emergerebbe che il fondo in esame non faceva parte della
sostanza aziendale del defunto padre, essendo la stessa stata valutata
complessivamente solo fr. 20'000. Gli immobili della comunione ereditaria,
compreso quello di __________, sono invece stati valutati separatamente per
complessivi fr. 3'187’436. Nel 1999 il fondo è poi stato attribuito al
ricorrente per divisione ereditaria (doc. A4 e A5).
Preliminarmente va rammentato che
in una sentenza 8C_714/2016 del 16 dicembre 2016, al consid. 4.2.2 il Tribunale
federale ha ribadito che la revisione, quale mezzo di diritto straordinario,
non serve a proseguire la causa ed a correggere errori e omissioni delle parti.
Semmai spetta loro, tempestivamente e conformemente alle norme di procedura,
partecipare all’accertamento dei fatti conformemente al loro obbligo di
collaborare. La circostanza che per le parti sia stato impossibile far valere
fatti o fornire prove già nell’ambito della precedente procedura deve essere
ritenuta con prudenza. Ciò vale in particolare quando, nella procedura di
Considerandi
revisione, con le nuove prove si vogliono comprovare affermazioni già fatte nel
corso del precedente procedimento e che sono state ritenute errate dall’amministrazione
o dal Tribunale.
Per questo motivo il ricorrente
deve dimostrare che, nonostante la sua diligenza, non è stato in grado di
fornire le prove nel corso del precedente procedimento (“Diesen Einwänden ist entgegenzuhalten, dass die Revision als
ausserordentliches Rechtsmittel nicht einfach der Weiterführung des Verfahrens
und insbesondere nicht dazu dient, Fehler und Unterlassungen der
Prozessparteien nachträglich zu korrigieren. Vielmehr obliegt es ihnen,
rechtzeitig und prozesskonform zur Klärung des Sachverhalts entsprechend ihrer
Mitwirkungspflicht beizutragen. Dass es ihnen unmöglich war, Tatsachen und
Beweismittel bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist nur mit
Zurückhaltung anzunehmen. Dies gilt ganz besonders, wenn im Revisionsverfahren
mit angeblich neu entdeckten Beweismitteln bereits im Hauptverfahren
aufgestellte Behauptungen belegt werden sollen, die vom Gericht resp. der
Verwaltung als unzutreffend erachtet wurden. Entsprechend hat der Gesuchsteller
im Revisionsgesuch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren
trotz hinreichender Sorgfalt nicht beibringen konnte (Urteil 8C_197/2013 vom
28.
Mai 2013 E. 2.2; vgl. auch BGE 138 II 386 E. 5.1 S.
388; SVR 2012 UV Nr. 17 S. 63, 8C_434/2011 E. 7.1)”).
In
concreto il ricorrente sostiene di aver rinvenuto questi documenti, che lo
concernono direttamente, in archivio, mentre svolgeva una ricerca di altra
documentazione.
Questo Tribunale ritiene che l’inoltro
della tassazione del 17 dicembre 1993 (doc. A3), dell’estratto del registro
fondiario del 5 dicembre 1991 (doc. A4) e dell’istanza di iscrizione di
scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 (doc.
A5), sia tardiva.
Al ricorrente non poteva sfuggire
di essere entrato in possesso nel 1999 dei fondi appartenenti alla comunione
ereditaria di suo padre, anche alla luce del loro valore (oltre fr. 3'000'000),
degli importi che ha dovuto pagare ai fratelli a liquidazione dell’eredità (fr.
100'000 ciascuno) e del fatto che ha sottoscritto personalmente il contratto di
scioglimento definitivo di comunione ereditaria il 29 gennaio 1999 (doc. A5).
Con la dovuta diligenza il
ricorrente, che non sostiene di non essere stato in possesso della predetta
documentazione prima dell’inoltro dei ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7
novembre 2023, ma di averli trovati successivamente in archivio, avrebbe potuto
produrli già nel corso della precedente procedura.
Anche perché, come visto al
considerando precedente, questo Tribunale ha effettuato numerosi accertamenti,
dando sempre al ricorrente ampia possibilità di esprimersi in merito e di
produrre tutte le prove ritenute necessarie (cfr. anche STCA 30.2023.14,
30.,2023.17 del 5 marzo 2024, consid. da 1.5. a 1.16.).
Alla luce delle risposte fornite
dal fisco in merito alla qualifica dell’immobile di __________, non poteva
sfuggirgli l’importanza di produrre tutta la documentazione in suo possesso
relativa al fondo in questione.
L’interessato, se
avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe pertanto potuto
addurre le prove ora prodotte già nell'ambito della precedente procedura.
Non può invece essere
rimproverato al fisco di non aver trasmesso la notifica di tassazione per le
imposte di successione del 17 dicembre 1993 emanata in seguito al decesso del
padre dell’assicurato. Da una parte essa è stata emessa dall’Ufficio imposte di
successione e donazione e non dall’Ufficio circondariale di tassazione,
interpellato da questo Tribunale e competente per le tassazioni ordinarie.
D’altra parte nella citata tassazione del 17 dicembre 1993, non viene indicato
esplicitamente se il fondo di __________ fa parte degli immobili privati o
aziendali e dunque l’autorità fiscale non poteva trarne alcuna conclusione
diretta.
Alla luce di quanto
sopra esposto, non si è in presenza di fatti nuovi. Va qui rammentato che sono nuovi ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a
Lptca solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso (cfr. anche DTF 110 V 138, consid. 2: “Als “neu”
gelten Tatsachen, welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch
tatsächlichen Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch
dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt
waren”, sottolineatura del redattore).
Tali documenti non possono
neppure essere ritenuti una nuova prova ai sensi dei citati disposti di legge,
poiché l’interessato, visto quanto sopra, non può far valere di non essere
stato in grado di produrre questa documentazione in precedenza (cfr. anche DTF
110.
V 138 consid. 2: “Beweismittel haben entweder
dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem
Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren bekannt gewesen, aber zum
Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind.
Sollen bereits
vorgebrachte Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat der
Gesuchsteller auch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren
nicht beibringen konnte.”, sottolineatura del redattore).
2.3.3
In queste
circostanze, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione,
il TCA ritiene che l'assicurato non ha presentato fatti nuovi atti a modificare
la precedente sentenza che non avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, far
valere e comprovare nelle more ricorsuali, né nuovi mezzi di prova ai sensi
della giurisprudenza sopra citata.
L’istanza di
revisione deve pertanto essere respinta.
2.4
L’istante ha
richiamato gli incarti 30.2023.14 e 30.2023.17 relativi alla precedente
procedura sfociata nella sentenza del 5 marzo 2024 di cui chiede la revisione e
attualmente depositati presso il Tribunale federale.
Questo tribunale
rinuncia al richiamo dei citati incarti, ritenuto che la causa, per i motivi
sopra esposti, può essere giudicata senza la necessità di far capo alla
documentazione richiesta.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021
del 7 dicembre 2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021
consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019
del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.5
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.6
Copia della presente sentenza
viene intimata anche al Tribunale federale in ossequio al decreto del 17 luglio
2024.
del Presidente della III Corte di diritto pubblico in relazione alla causa
9C_215/2024.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione della sentenza
30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 di questa Corte è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e alla
III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, 6004 Lucerna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti