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Decisione

30.2024.7

Domanda di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale respinta poiché non sono adempiute le condizioni previste dalla LPGA e dalla Lptca

16 settembre 2024Italiano26 min

trasmesso la decisione di tassazione IC/IFD 2022 emessa il 5 aprile 2024 (doc. A2)

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.7

cs

Lugano

16 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 25/27 giugno 2024 presentata da

RI 1

chiedente la revisione della

sentenza emessa il 5 marzo 2024 da questo Tribunale (inc. n. 30.2023.14;

30.2023.17) nella causa da lui promossa con ricorsi del 12 settembre 2023 e

del 7 novembre 2023

contro

le decisioni su opposizione del 27 luglio 2023 e del 12

ottobre 2023 emanate da

CO 1

in materia di AVS (contributi per assegni familiari)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale del 4 aprile

2023, confermata dalla decisione su opposizione del 27 luglio 2023, la Cassa CO

1 ha fissato i contributi per assegni familiari dovuti da RI 1, nato nel 1951,

quale indipendente, per l’anno 2020, sulla base di un reddito da attività

lucrativa di fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS

di fr. 16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un

reddito soggetto a contribuzione di fr. 79'500 ed un contributo di fr. 874.50.

L’amministrazione, dopo aver interpellato il fisco, ha stabilito che l’importo

soggetto a contribuzione deriva da redditi da locazione percepiti per un

immobile avente carattere aziendale.

Con decisione del 3 giugno 2022,

confermata dalla decisione su opposizione del 12 ottobre 2023, la Cassa CO 1 ha

fissato i contributi dovuti dall’interessato per gli assegni familiari nel 2019

sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 125'100 (fr. 1'376.10

di contributi dovuti).

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro

entrambe le predette decisioni su opposizione, sostenendo di non aver

conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 ed un reddito di fr.

12'000 nel 2019.

1.3. Con sentenza 30.2023.14, 30.2023.17

del 5 marzo 2024 il TCA, congiunte le cause ed effettuati alcuni accertamenti

presso il fisco, ha respinto, nella misura della loro ricevibilità, entrambe le

impugnative. Esaminate le censure formali, questo Tribunale ha confermato l’assoggettamento

al pagamento dei contributi del reddito conseguito con la locazione

dell’immobile sito sul mappale RFD __________ a __________.

Il TCA ha stabilito che la qualifica

aziendale dell’immobile è corretta per due motivi distinti (consid. 2.11 della

sentenza): da una parte l’autorità fiscale ha precisato che pur non potendo

risalire alla data esatta della qualifica aziendale dell’immobile, perlomeno

dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza commerciale del ricorrente, “in

relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale”, ossia del

capitale proprio preso in considerazione nel calcolo dei contributi da

indipendente.

D’altra parte, sulla base degli

accertamenti effettuati presso il fisco (cfr. consid. 1.8 della sentenza) e

delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 allegate

dall’insorgente in sede cantonale, è emerso che l’immobile è anche locato alla __________

e “i conti bancari e le azioni” della medesima società “sono da

sempre ritenute attivi aziendali” del ricorrente. Per cui l’occupazione da

parte della società anonima di locali adibiti a __________ di proprietà del

ricorrente stesso hanno natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate

dalla __________ traggono origine e sono funzionali all’attività commerciale

della medesima __________ la cui partecipazione è di natura aziendale.

Il TCA ha poi rammentato che in

una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017

AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in

passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per

gli anni non ancora prescritti. La mancata inclusione del reddito della

locazione dell’immobile aziendale nel reddito da attività indipendente negli

anni passati non preclude pertanto la possibilità di prenderlo in

considerazione per gli anni litigiosi.

Infine, il Tribunale ha accertato

che l’immobile aziendale non è stato trasferito nella sostanza privata del

ricorrente (cfr. DTF 140 V 241) ed ha confermato l’assoggettamento ai

contributi del reddito derivante dalla locazione dell’immobile RFD __________

di __________.

1.4. Il 18 aprile 2024 RI 1, patrocinato

dall’avv. __________, ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale contro la sentenza del TCA del 5 marzo 2024, chiedendone

l’annullamento e domandando che a suo carico non siano prelevati contributi per

assegni familiari sugli affitti provenienti dall’immobile RFD n. __________ di __________

(causa 9C_251/2024).

1.5. Il 27 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato

un’istanza di revisione della sentenza 5 marzo 2024 di questo Tribunale (inc.

n. 30.2023.14; 30.2023.17).

L’istante, che richiama gli

incarti della sentenza di cui chiede la revisione, sostiene di aver appreso per

la prima volta tramite la decisione del 4 aprile 2023 della Cassa che

l’immobile di cui al fondo __________ RFD di __________ avrebbe carattere

aziendale e non privato come da lui in buona fede ritenuto. A suo dire mai

prima di allora l’autorità fiscale ha dato comunicazione formale e/o

indicazione sulle varie decisioni di tassazione da lei emesse e notificate che

l’immobile in questione avesse carattere aziendale. Le pigioni incassate

dall’immobile di __________ come gli altri redditi provenienti dagli affitti di

altri immobili di proprietà dell’assicurato rientravano nel reddito complessivo

immobiliare sia per l’imposta federale diretta sia per quella cantonale e

conseguentemente non sono mai state soggette a contributi sociali così come in

tutte le decisioni di tassazione degli anni precedenti. Secondo l’interessato

era impossibile evincere in qualche modo che il reddito derivante dagli affitti

percepiti dall’immobile di __________ avrebbe avuto improvvisamente e

imprevedibilmente un trattamento fiscale differenziato rispetto agli altri

redditi immobiliari. Secondo l’assicurato l’immobile in questione ha sempre

avuto carattere privato e solo nel 2019 l’autorità fiscale, nell’ambito di una

procedura estranea alle sue competenze (assicurazioni sociali), ha deciso

unilateralmente di considerarlo aziendale in violazione del diritto di essere

sentito.

L’istante rileva che con

decisione di tassazione IFD e IC per l’anno 2022 notificata il 5 aprile 2024

l’UT di __________ ha comunicato per la prima volta in assoluto che le pigioni

percepite sull’immobile di __________ (mapp. __________) sono da considerarsi

reddito da attività indipendente del contribuente (posizioni 2.1 e 5.3, sotto “dati

accertati”), apportando le corrispondenti motivazioni: “2.1 Utile netto

aziendale + affitti incassati sul Mappale __________” e “5.3 Affitti

incassati sul Mappale __________ di __________ segnalati alla cifra 2.1 in

quanto l’immobile è definito, come per i periodi precedenti, di carattere

aziendale”.

Secondo l’assicurato, mai nelle

precedenti decisioni di tassazione l’autorità fiscale ha proceduto in siffatto

modo, a comprova che il fondo n. __________ di __________ è da sempre

considerato di natura privata. A suo dire, a nulla vale la precisazione “come

per i periodi precedenti”, poiché in passato gli affitti incassati non sono

stati inclusi nel reddito da attività indipendente. Per l’interessato, in

perfetta buona fede non poteva quindi minimamente sapere, perché mai informato

in tal senso, che l’immobile in questione aveva carattere aziendale

precludendone quindi ogni sua possibilità d’insorgere contro siffatto

provvedimento di natura prettamente fiscale.

Considerato che la decisione di

tassazione del 5 aprile 2024 è stata emessa dopo la sentenza del 5 marzo 2024,

va considerato quale fatto nuovo e rappresenta un mezzo di prova nuovo ai sensi

dell’art. 24 lett. a Lptca. Egli precisa di aver inoltrato formale reclamo

contro la suddetta tassazione potendo per la prima volta difendere i propri

diritti nell’ambito di un procedimento fiscale “nel pieno rispetto così del

principio della separazione delle giurisdizioni (quella fiscale e quella delle

assicurazioni sociali), violato - a mio parere – con sentenza 5 aprile 2024”.

L’interessato produce poi un

altro documento, sostenendo che comprova come nel 1999 la particella n. __________

RFD di __________ avesse carattere privato e non aziendale: “trattasi della

notifica di tassazione del 17 novembre (recte: dicembre) 1993 (doc. 3) emersa

per puro caso, insieme ad altri documenti relativi a una divisione ereditaria

avvenuta nel 1999, durante una ricerca di archivio di altri documenti avvenuta

dopo la notifica della sentenza del 5 marzo del TCA”. Da tale documento si

evince che il suddetto fondo, poi attribuito nel 1999 all’assicurato per

divisione ereditaria, non faceva parte della sostanza aziendale di suo padre,

deceduto il __________ 1993 (recte: __________ 1991; cfr. doc. 3), essendo

stata valutata complessivamente per soli fr. 20’000. Gli immobili della

comunione ereditaria (compreso il fondo n. __________ di __________) sono

invece stati valutati separatamente per complessivi fr. 3'187'436: nessuno

degli immobili della comunione ereditaria è stato considerato appartenente alla

sostanza aziendale del defunto da parte dell’autorità fiscale. Per l’interessato,

tale documento avrebbe dovuto essere prodotto dall’autorità fiscale che invece,

senza apportare nulla a supporto della sua tesi, ha asserito che l’immobile in

oggetto avesse “da sempre” carattere aziendale, “per poi

clamorosamente ritrattare riferendo, in una nuova risposta, che lo era

“perlomeno dal 2003” (risposta UT di __________ del 16 gennaio 2024)”.

1.6. Con decreto del 17 luglio 2024 il

Presidente della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha

sospeso il trattamento del ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da RI

1 contro la sentenza 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 (causa

9C_215/2024), invitando il TCA a informare senza indugio l’Alta Corte

dell’esito della procedura promossa in sede cantonale il 25 giugno 2024

dall’assicurato (doc. III).

1.7. Con risposta del 19 agosto 2024 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L'art.

24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A

norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere

presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine

massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett.

a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla

notificazione della sentenza.

2.2. Perché

il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque

necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo

se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato

portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado

la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2;

143 III 272 consid.

2.2; 134 IV 48 consid. 1.2;

127 V 353 consid. 5b).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In

una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così

illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono

inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a

un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.3. Nel caso di specie il ricorrente ha

prodotto 4 documenti (doc. da A2 ad A5) che secondo lui permetterebbero la

revisione della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 emessa da

questo Tribunale.

2.3.1. Innanzitutto l’insorgente ha

trasmesso la decisione di tassazione IC/IFD 2022 emessa il 5 aprile 2024 (doc. A2)

dove, a differenza delle precedenti tassazioni, il reddito da locazione

dell’immobile sito sul fondo RFD __________ di __________ è stato scorporato

dagli altri affitti ed è stato esplicitamente indicato quale reddito da

attività indipendente principale del contribuente (punto 2.1 e punto 5.3), con

l’indicazione che l’immobile è definito, “come per i periodi precedenti”,

di carattere aziendale.

L’interessato sostiene che ciò

comproverebbe che il fondo è da sempre stato considerato di natura privata e

che per la prima volta ha potuto contestare in sede fiscale la qualifica

commerciale dell’immobile di __________ (reclamo ancora pendente).

Questo Tribunale ritiene che la

tassazione 2022 non costituisce un fatto nuovo o una nuova prova ai sensi degli

art. 61 lett. i LPGA e 22 lett. a Lptca (sul secondo punto cfr. anche STF

9F_14/2023 del 31 ottobre 2023, consid. 4.3).

Il fisco ha infatti confermato

che il reddito da locazione del fondo RFD __________ di __________ fa parte del

reddito da indipendente dell’assicurato poiché l’immobile ha carattere

aziendale, come stabilito dal Tribunale nella sua sentenza.

La circostanza secondo cui sarebbe

la prima volta che i redditi conseguiti con la locazione dell’immobile di __________

sono stati scorporati dai redditi da locazione percepiti da altri fondi e che

figura l’indicazione esplicita che l’immobile ha carattere aziendale, mentre

nelle altre tassazioni i redditi da locazione venivano inseriti nella medesima

voce al punto 5.3 (“affitti incassati”), non comprova che il fondo in

questione è da sempre considerato di natura privata, ma conferma semmai che il

fisco lo ritiene di natura aziendale.

Nella precedente procedura il TCA

ha già rammentato che in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4,

pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il

mancato assoggettamento di un reddito, per diversi anni (nel caso giudicato:

35), all’obbligo contributivo, non esclude il prelievo dei contributi sociali per

gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die

Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der

Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten

Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er

geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die

Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35

Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet

ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

[…]“).

Quanto al

fatto che l’insorgente non avrebbe mai potuto contestare la qualifica

commerciale dell’immobile innanzi al fisco, poiché non gli sarebbe mai stato

comunicato, questione già sollevata con i precedenti ricorsi (cfr. consid. 1.2

e 1.7 della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024) e che pertanto non

costituisce un fatto nuovo, va comunque rammentato che nell’ambito della

procedura sfociata nella sentenza di cui viene ora chiesta la revisione, questo

Tribunale ha interpellato due volte l’autorità fiscale per conoscere le ragioni

della comunicazione alla Cassa che il reddito percepito con la locazione dell’immobile

di __________ era stato qualificato di aziendale (scritto del 27 ottobre 2023

[consid. 1.5 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]; scritto del 13 dicembre

2023 [consid. 1.12 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]), dando al ricorrente

la possibilità di esprimersi in merito e di criticare, apportando le prove

necessarie, la tesi dell’autorità fiscale, garantendo in questo modo il suo

diritto di essere sentito.

Il Tribunale cantonale ha poi

indicato le ragioni per le quali la qualifica aziendale del fondo RFD __________

di __________ e dei relativi redditi era da confermare (consid. 2.11, pag.

22-28 della sentenza di cui è chiesta la revisione).

Abbondanzialmente va poi rilevato

che in sede di risposta la Cassa ha sostenuto di aver scritto al ricorrente il

18 gennaio 2022, indicando che l’UT di __________ aveva accertato un reddito

aziendale per il 2019 di fr. 160'960, comprendente il reddito da locazione

dell’immobile di __________, informando l’assicurato della natura aziendale del

reddito soggetto a contribuzione prima della crescita in giudicato della

tassazione 2019 su reclamo (punto 4, doc. IV). L’amministrazione, sostiene

pertanto di aver informato l’insorgente della composizione del reddito oggetto

di prelievo di contributi sociali prima che la tassazione 2019 fosse cresciuta

in giudicato.

In queste condizioni non vi sono

elementi per ritenere che la tassazione IFD/IC 2022 costituisca un fatto nuovo

o un nuovo mezzo di prova ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 22 lett. a

Lptca atto a permettere la revisione della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5

marzo 2024.

2.3.2. In secondo luogo, l’assicurato ha

prodotto la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 della successione del

padre deceduto il __________ 1991 emanata dall’Ufficio imposte di successione e

donazione (doc. A3), “emersa per puro caso, insieme ad altri documenti

relativi a una divisione ereditaria avvenuta nel 1999, durante una ricerca in

archivio di altri documenti avvenuta dopo la notifica della sentenza 5 marzo

del TCA” e da cui emergerebbe che il fondo in esame non faceva parte della

sostanza aziendale del defunto padre, essendo la stessa stata valutata

complessivamente solo fr. 20'000. Gli immobili della comunione ereditaria,

compreso quello di __________, sono invece stati valutati separatamente per

complessivi fr. 3'187’436. Nel 1999 il fondo è poi stato attribuito al

ricorrente per divisione ereditaria (doc. A4 e A5).

Preliminarmente va rammentato che

in una sentenza 8C_714/2016 del 16 dicembre 2016, al consid. 4.2.2 il Tribunale

federale ha ribadito che la revisione, quale mezzo di diritto straordinario,

non serve a proseguire la causa ed a correggere errori e omissioni delle parti.

Semmai spetta loro, tempestivamente e conformemente alle norme di procedura,

partecipare all’accertamento dei fatti conformemente al loro obbligo di

collaborare. La circostanza che per le parti sia stato impossibile far valere

fatti o fornire prove già nell’ambito della precedente procedura deve essere

ritenuta con prudenza. Ciò vale in particolare quando, nella procedura di

Considerandi

revisione, con le nuove prove si vogliono comprovare affermazioni già fatte nel

corso del precedente procedimento e che sono state ritenute errate dall’amministrazione

o dal Tribunale.

Per questo motivo il ricorrente

deve dimostrare che, nonostante la sua diligenza, non è stato in grado di

fornire le prove nel corso del precedente procedimento (“Diesen Einwänden ist entgegenzuhalten, dass die Revision als

ausserordentliches Rechtsmittel nicht einfach der Weiterführung des Verfahrens

und insbesondere nicht dazu dient, Fehler und Unterlassungen der

Prozessparteien nachträglich zu korrigieren. Vielmehr obliegt es ihnen,

rechtzeitig und prozesskonform zur Klärung des Sachverhalts entsprechend ihrer

Mitwirkungspflicht beizutragen. Dass es ihnen unmöglich war, Tatsachen und

Beweismittel bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist nur mit

Zurückhaltung anzunehmen. Dies gilt ganz besonders, wenn im Revisionsverfahren

mit angeblich neu entdeckten Beweismitteln bereits im Hauptverfahren

aufgestellte Behauptungen belegt werden sollen, die vom Gericht resp. der

Verwaltung als unzutreffend erachtet wurden. Entsprechend hat der Gesuchsteller

im Revisionsgesuch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren

trotz hinreichender Sorgfalt nicht beibringen konnte (Urteil 8C_197/2013 vom

28.

Mai 2013 E. 2.2; vgl. auch BGE 138 II 386 E. 5.1 S.

388; SVR 2012 UV Nr. 17 S. 63, 8C_434/2011 E. 7.1)”).

In

concreto il ricorrente sostiene di aver rinvenuto questi documenti, che lo

concernono direttamente, in archivio, mentre svolgeva una ricerca di altra

documentazione.

Questo Tribunale ritiene che l’inoltro

della tassazione del 17 dicembre 1993 (doc. A3), dell’estratto del registro

fondiario del 5 dicembre 1991 (doc. A4) e dell’istanza di iscrizione di

scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 (doc.

A5), sia tardiva.

Al ricorrente non poteva sfuggire

di essere entrato in possesso nel 1999 dei fondi appartenenti alla comunione

ereditaria di suo padre, anche alla luce del loro valore (oltre fr. 3'000'000),

degli importi che ha dovuto pagare ai fratelli a liquidazione dell’eredità (fr.

100'000 ciascuno) e del fatto che ha sottoscritto personalmente il contratto di

scioglimento definitivo di comunione ereditaria il 29 gennaio 1999 (doc. A5).

Con la dovuta diligenza il

ricorrente, che non sostiene di non essere stato in possesso della predetta

documentazione prima dell’inoltro dei ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7

novembre 2023, ma di averli trovati successivamente in archivio, avrebbe potuto

produrli già nel corso della precedente procedura.

Anche perché, come visto al

considerando precedente, questo Tribunale ha effettuato numerosi accertamenti,

dando sempre al ricorrente ampia possibilità di esprimersi in merito e di

produrre tutte le prove ritenute necessarie (cfr. anche STCA 30.2023.14,

30.,2023.17 del 5 marzo 2024, consid. da 1.5. a 1.16.).

Alla luce delle risposte fornite

dal fisco in merito alla qualifica dell’immobile di __________, non poteva

sfuggirgli l’importanza di produrre tutta la documentazione in suo possesso

relativa al fondo in questione.

L’interessato, se

avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe pertanto potuto

addurre le prove ora prodotte già nell'ambito della precedente procedura.

Non può invece essere

rimproverato al fisco di non aver trasmesso la notifica di tassazione per le

imposte di successione del 17 dicembre 1993 emanata in seguito al decesso del

padre dell’assicurato. Da una parte essa è stata emessa dall’Ufficio imposte di

successione e donazione e non dall’Ufficio circondariale di tassazione,

interpellato da questo Tribunale e competente per le tassazioni ordinarie.

D’altra parte nella citata tassazione del 17 dicembre 1993, non viene indicato

esplicitamente se il fondo di __________ fa parte degli immobili privati o

aziendali e dunque l’autorità fiscale non poteva trarne alcuna conclusione

diretta.

Alla luce di quanto

sopra esposto, non si è in presenza di fatti nuovi. Va qui rammentato che sono nuovi ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a

Lptca solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che

non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza

del caso (cfr. anche DTF 110 V 138, consid. 2: “Als “neu”

gelten Tatsachen, welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch

tatsächlichen Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch

dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt

waren”, sottolineatura del redattore).

Tali documenti non possono

neppure essere ritenuti una nuova prova ai sensi dei citati disposti di legge,

poiché l’interessato, visto quanto sopra, non può far valere di non essere

stato in grado di produrre questa documentazione in precedenza (cfr. anche DTF

110.

V 138 consid. 2: “Beweismittel haben entweder

dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem

Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren bekannt gewesen, aber zum

Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind.

Sollen bereits

vorgebrachte Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat der

Gesuchsteller auch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren

nicht beibringen konnte.”, sottolineatura del redattore).

2.3.3

In queste

circostanze, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione,

il TCA ritiene che l'assicurato non ha presentato fatti nuovi atti a modificare

la precedente sentenza che non avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, far

valere e comprovare nelle more ricorsuali, né nuovi mezzi di prova ai sensi

della giurisprudenza sopra citata.

L’istanza di

revisione deve pertanto essere respinta.

2.4

L’istante ha

richiamato gli incarti 30.2023.14 e 30.2023.17 relativi alla precedente

procedura sfociata nella sentenza del 5 marzo 2024 di cui chiede la revisione e

attualmente depositati presso il Tribunale federale.

Questo tribunale

rinuncia al richiamo dei citati incarti, ritenuto che la causa, per i motivi

sopra esposti, può essere giudicata senza la necessità di far capo alla

documentazione richiesta.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021

del 7 dicembre 2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021

consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.5

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.6

Copia della presente sentenza

viene intimata anche al Tribunale federale in ossequio al decreto del 17 luglio

2024.

del Presidente della III Corte di diritto pubblico in relazione alla causa

9C_215/2024.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione della sentenza

30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 di questa Corte è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione alle parti e alla

III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, 6004 Lucerna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti