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Decisione

30.2024.9

Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale persona senza attività lucrativa. Assicurata afferma di essere stata all'estero. Contestazione delle percentuali applicate ai contributi per assegni familiari. Contestazione interessi di mora. Richiesta di condono

14 ottobre 2024Italiano72 min

Svizzera, ma di avere la dimora abituale ed il centro degli interessi negli USA,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2024.9

cs

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25

giugno 2024 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. In seguito ad un controllo del

conto individuale di RI 1, nata nel 1959, nell’ambito della richiesta della

rendita di vecchiaia, inoltrata nel corso del mese di dicembre 2022, è emerso

che per l’interessata non sono stati registrati contributi AVS/AI/IPG nell’arco

di più anni. La Cassa CO 1 ha conseguentemente provveduto ad affiliare d’ufficio

RI 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2017 al __________

gennaio 2023.

1.2. Con una decisione definitiva per

l’anno 2017 e 6 distinte decisioni provvisorie per il periodo dal 1° gennaio 2018

al 31 gennaio 2023, tutte datate 17 gennaio 2023, tenuto conto di un reddito

sottoforma di rendita nullo e di una sostanza di fr. 17'952'617, la Cassa ha

fissato i contributi dovuti dall’interessata negli anni in questione (2017: fr.

30'389.55; 2018: fr. 30'389.55; 2019: fr. 30'643.85; 2020: fr. 34'013.95; 2021:

fr. 31'979; 2022: fr. 31'979; gennaio 2023: fr. 2'723.20). Contestualmente, con

6 distinte decisioni di medesima data, ha fissato gli interessi di mora per gli

anni contributivi dal 2017 al 2022 (2017: fr. 7'247.05; 2018: fr. 5'727.60:

2019: fr. 4'243.35; 2020: fr. 3'481.70; 2021: fr. 1'674.45; 2022: fr. 75.50).

1.3. L’interessata ha inoltrato un’unica

opposizione contro tutte le predette decisioni (doc. 1-F).

1.4. Il 7 novembre 2023 la Cassa ha

emesso la decisione definitiva per l’anno 2018 in sostituzione di quella del 17

gennaio 2023, tenendo conto di una sostanza netta di fr. 17'279'695 ed ha

fissato in fr. 30'389.55 i contributi dovuti ed in fr. 5'845.80 gli interessi

di mora complessivi (tra cui fr. 118.20 per il periodo dal 18 gennaio 2023 al

15 febbraio 2023). Ritenuto un pagamento di fr. 36'117.15 (doc. 1H), del 16

febbraio 2023 (cfr. doc. III, punto 2), l’amministrazione ha chiesto

all’interessata il versamento dei restanti fr. 118.20.

1.5. In seguito ad un sollecito del 27

maggio 2024 inoltrato dal rappresentante di RI 1, avv. RA 1 (doc. 1-L), con

un’unica decisione su opposizione del 25 giugno 2024 la Cassa ha respinto le

censure dell’interessata relative alla decisione definitiva di fissazione dei

contributi per l’anno 2017, alle decisioni provvisorie di fissazione dei

contributi per gli anni dal 2019 al 2023 ed alle decisioni di fissazione degli

interessi di mora per gli anni 2017 e dal 2019 al 2022.

Circa l’anno 2018 la Cassa ha

affermato:

" Per quanto

concerne l’anno contributivo 2018, alla luce dei nuovi elementi di calcolo

definiti dalla competente autorità fiscale con la relativa decisione di

tassazione datata 1. marzo 2023 e cresciuta in giudicato - che sono vincolanti

per la Cassa -, quest’ultima ha emesso il 7 novembre 2023 sia una nuova

decisione di fissazione dei contributi quale PSAL (che annullava e sostituiva

la precedente del 17 gennaio 2023), sia la nuova decisione per interessi di

mora per contributi personali da compensare (divergenza del 25%) che interessi

di mora per contributi personali arretrati. Tali nuovi provvedimenti non sono

stati contestati e sono passati in giudicato oltre che già essere stati pagati

dall’opponente: non sono pertanto oggetto della presente decisione su

opposizione.”

Nel merito l’amministrazione ha

confermato l’ammontare degli importi dovuti a titolo di contributi e di

interessi di mora ed ha respinto la tesi della ricorrente secondo la quale non

avrebbe dovuto essere affiliata alla LAVS in quanto domiciliata negli USA,

secondo cui i contributi del 2017 sarebbero prescritti e le contestazioni in

merito all’ammontare del tasso applicabile ai contributi per gli assegni

familiari. L’amministrazione ha pure respinto la richiesta di condono

(parziale) degli interessi di mora.

1.6. RI 1, sempre rappresentata

dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica

con “la levata degli interessi di mora e con l’annullamento

dell’assoggettamento fino al 31 agosto 2019, nonché le altre evenienze

sollevate quali la levata della gabella del 25% della CAF quale percentuale

urtante il diritto paritario ex art. 8 CF” (doc. I).

Dopo aver riassunto i fatti, la

ricorrente fa preliminarmente valere una ritardata giustizia giacché

l’amministrazione ha impiegato quasi 17 mesi per emettere la decisione su

opposizione. Ella ritiene necessario accertare la ritardata giustizia sia

perché nel frattempo gli interessi hanno continuato a decorrere sia per evitare

che in futuro l’amministrazione agisca nella stessa maniera.

Nel merito l’insorgente sostiene,

citando anche la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera

e gli Stati Uniti d’America, che non avrebbe dovuto essere affiliata alla LAVS

quale persona senza attività lucrativa.

Ella dal 2014 all’agosto 2019 ha

risieduto negli Stati Uniti, in un’abitazione di sua proprietà (cfr. doc. 1F),

con un permesso di soggiorno duraturo per stare accanto al figlio, studente,

nato nel 1998. In seguito ha deciso di rimanere oltremare nei termini previsti

dalla legge (6 mesi) e trascorrere il resto dell’anno in giro per il mondo con

saltuarie visite a __________ (per ragioni climatiche), fatto salvo il breve

periodo in cui è rimasta bloccata nel 2020 per COVID in Svizzera.

Per la ricorrente è evidente che

secondo i testi normativi americani, il permesso di soggiorno quinquennale per

stare insieme al figlio (studente universitario) conduce ad una “residence”.

Ella aveva un permesso di cinque anni e si è recata negli Stati Uniti non solo

per svolgere alcuni studi aggiuntivi ma per stare con il figlio.

Secondo l’insorgente anche chi

riceve un permesso di dimora in Svizzera, senza attività lucrativa, è soggetto

alla LAVS. Ciò vale pure per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse

provvisoriamente.

L’argomento della Cassa secondo

cui la ricorrente non avrebbe formalizzato la partenza da __________, rasenta

il formalismo eccessivo e sarebbe poco corretta. La sua corrispondenza è stata

deviata. “Il fatto che il Comune sapesse della partenza, seppure non

formalizzata, viene ammesso dallo CO 1 medesimo laddove scrive che non vi

sarebbe stata la formale notifica di partenza. Infatti, per dichiarare ciò ha

giocoforza verificato nel sistema del controllo abitanti, di cui esso medesimo

ha accesso. Ergo lo CO 1 aveva anche l’informazione del fatto che la ricorrente

fosse in ogni caso all’estero. La comprova di ciò è data proprio dal fatto che

per anni lo CO 1 non si era mai mosso: altrimenti avrebbe proceduto ad inviare

quanto di dovuto ogni anno, essendo la signora RI 1 già registrata con tanto di

numero AVS autonomo!”

Dopo aver citato gli art. 1a cpv.

1 LAVS, 13 cpv. 1 e 2 LPGA, 23 CC ed una sentenza del TRAM, la ricorrente

sostiene che l’interpretazione della Cassa in relazione al domicilio sarebbe

manifestamente errata. Non è corretto affermare che per modificare il domicilio

occorre incondizionatamente notificare la propria partenza. Sarebbe evidente

che la ricorrente ha manifestato l’intenzione di recarsi per diversi anni

(almeno 5) all’estero e meglio presso il proprio figlio. Ella non vi è stata

solo per 5 anni, ma in seguito anche per diversi mesi. Il centro degli

interessi affettivi e familiari si è trasferito negli USA. La Cassa non

contesterebbe questo centro degli interessi ma si limiterebbe alla formalità

dell’assenza della mancata corretta partenza. La stessa Cassa che impone

l’assoggettamento LAVS ai dimoranti americani considerandoli domiciliati,

seppure residenti anche solo per qualche mese con permesso L o B, non può

misconoscere che lo stesso fanno le autorità americane con chi chiede ed

ottiene un permesso (addirittura) di cinque anni. Il domicilio ai sensi

dell’art. 13 LPGA è da considerarsi stabilito negli USA almeno fino alla fine

del mese di agosto 2019, ritenuto che la Cassa non ha messo in discussione la

validità dell’autorizzazione quinquennale di soggiorno.

Da settembre 2019 la ricorrente

ha deciso di rimanere meno sovente presso il figlio e di trasferirsi in luoghi

più confacenti al suo stato di salute, evitando in determinati periodi anche il

Ticino. Che il domicilio civile sia tornato in Ticino nel 2019 dovrebbe

comprovarlo la Cassa.

Per quanto concerne i contributi

per gli assegni familiari, la ricorrente afferma che l’amministrazione non avrebbe

preso in considerazione la circostanza che la norma, da lei non citata, in

vigore dal 1.1.2021 ha abrogato quella precedente. La Cassa non potrebbe

appellarsi ad un disposto ormai abrogato per chiedere contributi retroattivi, tranne

se il testo legislativo avesse previsto una norma transitoria. Per cui i

contributi degli assegni di famiglia non sono dovuti per il periodo da

settembre 2019 al dicembre 2020.

Ella solleva inoltre una

violazione della parità di trattamento dal lato contributivo (art. 8 Cost.

fed.). La ricorrente rammenta che la legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ha quale scopo di armonizzare i

criteri di imposizione per ridurre il divario tra Cantoni ricchi e Cantoni

poveri che portano ad una disparità di trattamento. Implicitamente vi è un

rimando all’art. 4 cpv. 3 della Costituzione cantonale. Per l’art. 73 cpv. 2

della Costituzione cantonale i Tribunali non possono applicare norme cantonali

contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale. Le questioni

relative agli assegni familiari sono di ordine cantonale e corrispondono ad un

aggravio impositivo del 25%. Si tratta di un’imposta non indifferente legata al

luogo di domicilio. Non tutti i Cantoni la prevedono, preferendo altre fonti di

finanziamento. Un contributo del 25% costituisce una disparità di trattamento

rispetto al resto della Svizzera.

Non vi sarebbe inoltre una valida

base legale che giustifica gli interessi di mora sui contributi cantonali. Le

applicazioni per analogia in materia di imposizione obbligatoria non

reggerebbero costituzionalmente.

Ella contesta pure le spese

amministrative. Se la Cassa le preleva, significa che ha lavorato e dunque

avrebbe dovuto intervenire prima per affiliarla.

Secondo l’insorgente, proprio

perché la Cassa sapeva che ella era all’estero (fatto che sarebbe dimostrato

dalla constatazione che pretende spese amministrative per attività svolte in

quegli anni), si giustifica l’obiezione in merito agli interessi di mora che

potevano essere evitati se l’autorità non avesse atteso anni e anni prima di

emettere le decisioni, per le quali avrebbe potuto emettere una decisione

preventiva. Per l’insorgente, la Cassa avrebbe avuto un agire colposo e

gravemente negligente che non deve essere d’ostruzione alla ricorrente, la

quale chiede di essere esonerata dagli interessi di mora per inattività della

Cassa.

La ricorrente aveva anche chiesto

un condono, almeno parziale. L’assicurata trova strano che la Cassa si sia

rifiutata di considerare il condono nell’ambito di una rinuncia agli interessi

di mora che lei stessa ha cagionato e che non abbia applicato due direttive

valevoli nel febbraio 2023.

La Cassa non può rimproverarle la

mancata buona fede, non essendo lei stessa in buona fede. Osservato che

l’amministrazione per anni è rimasta passiva e che le considerazioni inerenti

il domicilio non sono cristalline e coerenti, appare evidente che la Cassa non

può essere considerata in buona fede. Per cui non si può imputare una mancata

buona fede all’insorgente. Un condono, almeno parziale, sarebbe di conseguenza giustificato.

La ricorrente chiede infine di

potere visionare l’incarto presso il TCA, “segnatamente completo delle note

interne e telefoniche”.

1.7. Con risposta del 16 settembre 2024

la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.8. Con replica del 30 settembre 2024

la ricorrente ha ribadito le sue contestazioni (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’assicurata chiede preliminarmente

di accertare una ritardata giustizia commessa dalla Cassa di compensazione,

poiché la decisione su opposizione del 25 giugno 2024 è stata emessa quasi 17

mesi dopo le decisioni formali del 17 gennaio 2023 e solo in seguito ad un

sollecito del 27 maggio 2024, preceduto da una richiesta di informazioni del 5

marzo 2024 del suo patrocinatore.

Il ritardo nell’emettere la

decisione su opposizione avrebbe un effetto sull’ammontare degli interessi di

mora dovuti e dovrebbe essere sanzionata per evitare che anche in futuro la Cassa

indugi nell’emettere i propri provvedimenti.

In una sentenza 9C_768/2018 del

21 febbraio 2019, il Tribunale federale, al consid. 1.2.1, ha rammentato che un

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto all’Alta Corte

unicamente se vi è un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica

della decisione. L’interesse non

deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche

quando è pronunciata la sentenza. Qualora un siffatto interesse decada nel corso

della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli. Se

tale interesse non esisteva già al momento dell’inoltro del ricorso, il

Tribunale non entra nel merito dell’impugnativa. Il TF può rinunciare

eccezionalmente all’esigenza dell’interesse pratico e attuale ed esaminare il

ricorso, se i quesiti sollevati si

potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze

e un tempestivo esame da parte del Tribunale federale sarebbe pressoché

impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente

importante per risolverli.

In concreto la decisione su

opposizione sollecitata dal ricorrente è stata emessa il 25 giugno 2024, prima

dell’inoltro del ricorso del 26 agosto 2024 al TCA.

In queste condizioni il Tribunale

non deve entrare nel merito della richiesta, non essendo data una situazione

eccezionale come quella richiesta dalla giurisprudenza e non essendoci alcun

interesse pratico ed attuale da parte della ricorrente ad ottenere una decisione

di accertamento.

La circostanza che il ritardo

nell’emettere la decisione su opposizione impugnata comporterebbe l’aumento

dell’importo degli interessi dovuti non regge, giacché la Cassa ha evidenziato,

in sede di risposta, che l’assicurata ha versato i contributi e gli interessi

di mora richiesti entro il termine di 30 giorni dall’emissione della fattura,

ossia il 16 febbraio 2023 (cfr. doc. III, punto 2). Ulteriori interessi per il

periodo dopo il 16 febbraio 2023, non sono di conseguenza dovuti in relazione

alle decisioni definitive e provvisorie emesse il 17 gennaio 2023 (cfr. anche

doc. 1H, decisione definitiva per il 2018, dove sono stati aggiunti unicamente

gli interessi per il periodo dal 18 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023), con

riserva di nuovi calcoli nel caso in cui dalle tassazioni definitive dei

rispettivi anni dovessero emergere elementi di calcolo diversi, segnatamente

una sostanza netta maggiore, che tuttavia non sono in relazione con la

tempistica di emissione della decisione su opposizione.

Quanto al fatto che

l’accertamento della ritardata giustizia permetterebbe di evitare casi simili

in futuro, va evidenziato da una parte che l’insorgente non fa valere che vi

sarebbero altri casi pendenti dove vi potrebbe essere una ritardata giustizia.

D’altra parte a questo Tribunale non risulta attualmente una situazione di

ritardo nell’emissione delle decisioni su opposizione da parte della Cassa di

compensazione, né l’insorgente lo fa valere.

Se ciò dovesse essere il caso, la

persona assicurata toccata dal ritardo può sempre inoltrare un ricorso per ritardata

o denegata giustizia al Tribunale competente.

Va infine abbondanzialmente qui

rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anche se, per

pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere una ritardata giustizia dovuta ad

una procedura che si sarebbe trascinata oltre misura, non vi sarebbe comunque

alcun diritto ad un risarcimento sotto forma di una prestazione (positiva) dello Stato, quale una

prestazione assicurativa sociale, non dovuta dal profilo materiale (cfr.

anche 8C_125/2016 del 4 novembre 2016, consid. 4.1 e DTF 129 V 411 consid. 3.4).

Alla luce di quanto sopra

esposto, su questo punto il ricorso si rileva irricevibile.

2.2. Nella decisione su opposizione

impugnata, relativamente al 2018, la Cassa rileva che “alla luce dei nuovi elementi

di calcolo definiti dalla competente autorità fiscale con la relativa decisione

di tassazione datata 1. marzo 2023 e cresciuta in giudicato - che sono

vincolanti per la Cassa -, quest’ultima ha emesso il 7 novembre 2023 sia una

nuova decisione di fissazione dei contributi quale PSAL (che annullava e

sostituiva la precedente del 17 gennaio 2023), sia la nuova decisione per interessi

di mora per contributi personali da compensare (divergenza del 25%) che

interessi di mora per contributi personali arretrati. Tali nuovi provvedimenti

non sono stati contestati e sono passati in giudicato oltre che già essere

stati pagati dall’opponente: non sono pertanto oggetto della presente decisione

su opposizione”.

L’assicurata su questo

punto è rimasta silente.

Questo Tribunale

evidenzia come, in seguito all’opposizione inoltrata dalla ricorrente contro le

decisioni del 17 gennaio 2023 di fissazione dei contributi e degli interessi di

mora dovuti dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, la Cassa in data 7 novembre

2023 ha emesso una nuova decisione definitiva per l’anno 2018 in sostituzione

di quella precedente.

L’amministrazione

si è pertanto espressa separatamente in merito all’anno 2018.

Contro la nuova

decisione non è stata inoltrata alcuna opposizione entro il termine di 30

giorni. Essa è pertanto cresciuta incontestata in giudicato.

Nella misura in cui

la ricorrente censura l’obbligo assicurativo ed il relativo calcolo dei

contributi e degli interessi di mora di quell’anno, il ricorso si rivela

irricevibile.

Inoltre non va

dimenticato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è

la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del

26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;

STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre

2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131

V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella

presente fattispecie l’amministrazione ha espressamente indicato che il 2018

non è oggetto della “presente decisione su opposizione”, qui impugnata

(cfr. doc. A, pag. 3; cfr. anche doc. A, pag. 1).

Nella misura in cui la ricorrente

contesta di dovere pagare contributi ed interessi di mora nel 2018 il ricorso è

irricevibile anche per questo motivo.

2.3. In sede di risposta

di causa l’amministrazione ha affermato che l’insorgente ha provveduto già il

16 febbraio 2023 a versare l’integralità dei contributi e degli interessi di

mora richiesti con le decisioni del 17 gennaio 2023 (doc. III, punto 2).

In una sentenza 9C_864/2007

del 30 aprile 2008 (citata in DTF 140 V 82, consid. 4.1), contro una sentenza

di questo Tribunale che aveva respinto un ricorso di un assicurato in seguito

al pagamento dell’importo richiesto dalla Cassa di compensazione a titolo di

interessi di mora, il Tribunale federale al consid. 4.1 ha affermato che dal “momento che un'eventuale opposizione contro tali

provvedimenti, poi effettivamente intrapresa, avrebbe comunque - in assenza di

una decisione contraria da parte dell'amministrazione (art.

97 LAVS) - esplicato effetto sospensivo, l'assicurato avrebbe potuto

anche non versare (subito) gli interessi moratori reclamati. Agendo in tal

modo, egli si sarebbe tuttavia assunto il rischio di dovere pagare degli

interessi supplementari, qualora l'esito dell'impugnativa gli si fosse rivelato

sfavorevole. Ed è proprio quanto il ricorrente, pagando l'importo richiesto e

poi contestato nei termini di legge (art. 52 cpv. 1 LPGA),

voleva evitare che si realizzasse (v. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 252/00 del 14 febbraio 2001, consid. 1a).” L’Alta Corte ha poi affermato che in “quest'ultima

sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che, dopo

avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo

richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi

arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la causa

dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle

assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso non

può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione

esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111 V

156 consid. 3b pag. 158).” Inoltre, similmente “lo

stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di

un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga

espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non

può per contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della

decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti

[U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in

ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa

essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995,

consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento

dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza

nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza

superiore”.

L’Alta

Corte ha di conseguenza accolto il ricorso, affermando che “Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento

effettuato dal ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia

esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione -

diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni

amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato.

Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché

statuisca sul merito della causa”.

In queste

condizioni il TCA deve entrare nel merito del ricorso ed esaminare se l’insorgente

va affiliata alla LAVS dal 1° gennaio 2017 quale persona senza attività

lucrativa.

nel

merito

2.4. L’oggetto del litigio concerne

l’obbligo di assoggettamento della ricorrente all’AVS/AI svizzera e del

pagamento dei contributi sociali e degli interessi di mora per il periodo dal

1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, eccetto il 2018.

2.5. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere sono l’assoggettamento all’AVS ed i contributi e gli interessi di

mora dovuti dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, eccetto il 2018.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.6. Sono assicurate obbligatoriamente

in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS

le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo

prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo

dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a

scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di

educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di

per sé il domicilio.

2Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione

non si applica al domicilio d’affari.”

A

norma dell’art. 24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come

domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio

precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero

senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021

del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,

il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie

internazionali il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in

applicazione del CCS e non della legge federale sul diritto internazionale privato:

" 8.2. Anders

als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht

den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch

in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E.

4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017

vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile,

auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten,

wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende -

Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den

Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der

bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den

Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL

STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf

die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen

des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14

zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig

erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative

Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom

27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der

Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine

Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte

die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein

sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss

nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der

Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”

2.7. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS,

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo

contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono

Fatti

i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di

sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Per l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano

un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.

Il contributo minimo è di 395 franchi (nel 2020: 409 franchi); il contributo

massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano

contributi inferiori a 395 franchi (nel 2020: 409 franchi), incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza

attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in

funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non

esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a

pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V

254, consid. 4).

2.8. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per

le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è

previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel

2020: 409 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al

reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39

LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V

254).

Questa norma indica inoltre come vanno

calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

2.9. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione

non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua

durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito

in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle

autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è

tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora

questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.10. In DTF 141 V 377 il Tribunale

federale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei

contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa soggetta

all’imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alla legge.

In DTF 143 V 254 l’Alta Corte ha confermato che per le persone che

non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della

sostanza rimane conforme alla legge e alla costituzione anche dopo la modifica

del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3).

2.11. Va ancora evidenziato che il 1°

agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra la

Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America (RS 0.831.109.336.1).

Secondo l’art. 3, salvo

disposizioni contrarie della Convenzione, quest’ultima si applica:

a. ai cittadini degli Stati

contraenti;

b.

ai rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;

c.

agli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;

d.

a ogni altra persona, quale i familiari o i superstiti, in quanto essi

derivano i loro diritti dalle persone indicate alle lettere a, b e c, nonché

e.

per l’applicazione degli articoli 7, 8 capoverso 3, 9–12, 20–26 e 29, a ogni

persona indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Ai sensi dell’art. 4 (parità di

trattamento) cpv. 1, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, le persone

citate all’articolo 3 lettere a, b e c, che risiedono sul territorio di uno

Stato contraente sono equiparate ai cittadini dello Stato medesimo per quanto

riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.

Secondo l’art. 4 cpv. 2, salvo

disposizioni contrarie della Convenzione, i familiari e i superstiti di un

cittadino di uno Stato contraente sono equiparati ai familiari e ai superstiti

di un cittadino dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della

legislazione di questo Stato.

Per l’art. 7 cpv. 1 della

Convenzione, salvo disposizioni contrarie del Titolo III della Convenzione, una

persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che svolge un’attività lucrativa

salariata sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti è soggetta, per

quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti

l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esercita la propria

attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale

Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un’attività

lucrativa salariata svolta sul territorio dell’altro Stato contraente.

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della

Convenzione, una persona esercitante un’attività lucrativa salariata per un

datore di lavoro che possiede uno stabilimento sul territorio di uno Stato

contraente e inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio

dell’altro Stato contraente rimane soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,

unicamente alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria

del primo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di

questo medesimo Stato. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, se un

lavoratore è inviato dal datore di lavoro con sede negli Stati Uniti da questo

territorio a svolgere un’attività sul territorio svizzero, il datore di lavoro

e la sua impresa affiliata (come definita dalla legislazione degli Stati Uniti)

sono considerati un’unica entità, nella misura in cui, senza l’applicazione

della presente Convenzione, l’attività sarebbe stata soggetta alla legislazione

degli Stati Uniti.

Secondo l’art. 7 cpv. 3 della

Convenzione il paragrafo 2 del presente articolo è applicabile a una persona

inviata dal datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente su quello

di uno Stato terzo e soggetta all’assicurazione obbligatoria secondo la

legislazione di quello Stato contraente per la durata del suo lavoro nello

Stato terzo e che in seguito è inviata dallo stesso datore di lavoro dal

territorio di questo ultimo sul territorio dell’altro Stato contraente.

Ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 della

Convenzione una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sul

territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti e residente sul territorio di

uno degli Stati contraenti è soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,

unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria dello

Stato sul cui territorio risiede.

Per l’art. 7 cpv. 5 della

Convenzione, qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente

secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata

secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’attività è soggetta

unicamente alla legislazione del primo Stato contraente se la persona risiede

sul territorio di quest’ultimo, mentre in tutti gli altri casi è applicabile la

legislazione dell’altro Stato contraente.

Per l’art. 11 cpv. 1 della

Convenzione, qualora in applicazione del titolo III, una persona, qualunque sia

la sua cittadinanza, rimanga soggetta alla legislazione di uno degli Stati

contraenti mentre lavora sul territorio dell’altro Stato contraente, questo

vale anche per il coniuge e i figli, qualunque sia la loro cittadinanza, che

risiedono insieme alla persona sul territorio del secondo Stato contraente, a

patto che non esercitino una propria attività lucrativa sul territorio di

questo medesimo Stato.

Secondo l’art. 11 cpv. 2 della

Convenzione, qualora, in applicazione del paragrafo 1, la legislazione svizzera

sia applicabile al coniuge e ai figli, questi ultimi sono coperti

dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Nel Messaggio concernente

l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera

e gli Stati Uniti (FF 2013, pag. 2795 e seguenti), figura, per quanto concerne

l’art. 7, che il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro rimane

invariato e lo stesso vale per il principio della disposizione sul distacco

(art. 7 paragrafo 2), che permette di mantenere l’assoggettamento alla

legislazione dello Stato d’origine durante un impiego temporaneo sul territorio

dell’altro Stato (FF 2013, pag. 2801). La disposizione sulla copertura

assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato è stata

spostata nel nuovo articolo 11. In relazione a quest’ultimo articolo il

Consiglio federale ha affermato che questa “disposizione standard sulla

copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato,

ripresa dall’articolo 6 paragrafo 2, permette ai primi di rimanere assoggettati

alla legislazione del loro Stato d’origine assieme al lavoratore distaccato”

(pag. 2802).

Sul tema cfr.

anche l’opuscolo “Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les

Etats-Unis d’Amérique” edito dall’UFAS, in:

2.12. In concreto,

in sede di opposizione la ricorrente ha affermato di non essere domiciliata in

Svizzera, ma di avere la dimora abituale ed il centro degli interessi negli USA,

dove possiede un’abitazione.

A comprova di quanto affermato,

l’insorgente ha allegato il visto “F1” rilasciatole per frequentare

un’università in __________ e valido dal __________ 2014 __________ 2019. Ella

afferma di aver accompagnato il figlio, nato nel 1998, studente di __________

negli Stati Uniti. L’assicurata ha aggiunto che negli anni seguenti soggiornava

per sei mesi negli USA e per il resto del tempo viaggiava come turista e si

recava ogni tanto a __________. In Svizzera era rimasta unicamente nel periodo

della pandemia di COVID 19.

Nel ricorso (cfr. consid. 1.6)

l’insorgente ha aggiunto di aver deviato la posta e sostiene che la Cassa, per

negarle il domicilio all’estero, si fonda principalmente sul fatto che non è

stata segnalata la partenza per gli USA alle autorità competenti.

Come emerge dalla decisione su

opposizione impugnata, senza essere stata smentita dall’assicurata in sede di

ricorso, RI 1 è cittadina svizzera nata a __________, ha il proprio domicilio

nella medesima località in __________ e non ha mai notificato alcuna partenza

per l’estero. Ella non ha mai interrotto l’affiliazione all’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal), che di norma vale per le

persone domiciliate in Svizzera o che vi lavorano (cfr. art. 3 e seguenti

LAMal), né per sé stessa né per suo figlio. La ricorrente è sempre stata

contribuente nel Canton Ticino, alle cui autorità fiscali ha presentato le

dichiarazioni d’imposta.

Dalla decisione su opposizione

emerge inoltre che nella richiesta di rendita di vecchiaia sottoscritta dalla

ricorrente il 19 dicembre 2022, oltre ad indicare l’indirizzo di __________,

alla domanda 6.1 “È mai stato/a domiciliato/a all’estero?”, ha risposto

“No” ed ha allegato solo la carta d’identità svizzera.

Nelle tavole processuali vi sono

di conseguenza numerosi elementi convergenti in favore del mantenimento del

domicilio in Svizzera e non solo quello, formale, della mancata segnalazione

della partenza per l’estero.

Certo, l’insorgente è stata al

beneficio di un visto “F1” per il periodo dal __________ 2014 __________

2019 per studiare negli Stati Uniti d’America presso __________, in __________

(doc. 22). Tale visto, come rileva la Cassa nella decisione su opposizione,

senza essere smentita dalla ricorrente, è tuttavia sottoposto a severe

condizioni di rilascio, tra cui quello di fare rientro nel Paese d’origine al

termine degli studi. Vi è inoltre la possibilità di studiare unicamente

nell’istituto figurante sul permesso e per ottenerlo è chiesta la prova di

forti legami con la nazione di provenienza (cfr. a tale proposito anche il sito

www.visahelp.us.com).

Come emerge dal sito

dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, i “visti di categoria “F” ed “M” sono visti

destinati a coloro che intendono studiare negli Stati Uniti. Il visto “F” è per

studi accademici ed il visto “M” per studi non-accademici o professionali” (cfr. anche il sito dell’Ambasciata USA

in Svizzera con rinvio al sito https://ustraveldocs.com/ch/fr/student-visa).

Il visto “F1” non è di

conseguenza un permesso di domicilio, ma un permesso per poter studiare presso

un’università.

Ora, per l’art. 23 cpv. 1 CC la

dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio e nel caso

concreto, una volta scaduto il permesso “F1”, la ricorrente non l’ha rinnovato

e non ha chiesto un altro tipo di permesso per risiedere negli Stati Uniti.

Tant’è che nella richiesta della rendita di vecchiaia ha affermato di non

essere mai stata domiciliata all’estero.

Del resto, anche gli stranieri

che si recano in Svizzera esclusivamente per motivi di studio o altri scopi

formativi senza esercitarvi attività lucrativa alcuna non sono assoggettati

alla LAVS (cfr. marginale 1027 delle Direttive sull’obbligo assicurativo

[DOA]), poiché, di norma, non vi prendono il domicilio.

A questo proposito va pure rammentato

che l’art. 7 cpv. 1bis OAFam, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla

situazione precedente cfr. D. Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo

delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015

pag. 293 seg. (296 -297); cfr. anche STCA 39.2010.8 dell’11 febbraio 2011 [RtiD

Considerandi

II – 2011 N. 63 pag. 307] e STCA 39.2019.4 del 16 ottobre 2019, nonché marg.

301.1

in vigore dal 1° gennaio 2012 delle direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari [DAFam]), precisa che se i figli lasciano la

Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere

domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più

presto dal compimento del 16° (dal 1° agosto 2020: 15°) anno d’età.

A nulla muta l’invocata

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati

Uniti d’America, poiché non emerge dagli atti né viene fatto valere dalla ricorrente,

che l’interessata e suo figlio hanno svolto un’attività lavorativa negli USA o

in Svizzera nel periodo litigioso. Essi erano infatti studenti.

Ne segue che l’ottenimento del

permesso “F1” rilasciato dagli Stati Uniti non permette di concludere

per la costituzione di un domicilio all’estero.

L’affermazione secondo cui ella,

alla scadenza del permesso “F1”, avrebbe sempre viaggiato e sarebbe

rimasta in Svizzera per poco tempo, a parte il periodo della pandemia di COVID

19, non è minimamente stata comprovata, neppure secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali. Del resto il

Tribunale federale ha già stabilito che fintantoché un globe-trotter non ha

creato legami preponderanti comprovabili – nel senso di prendere una residenza

– con un nuovo luogo concreto all’estero, si può presumere che il domicilio, in

quel caso fiscale, in Svizzera continua a sussistere (DTF 138 II 300 e STF

9C_600/2017 del 9 agosto 2018, consid. 4.3.1)

Non vi è pertanto alcun dubbio

che l’interessata nel periodo oggetto del contendere era domiciliata in

Svizzera (art. 13 LPGA 23 cpv. 1 CC) e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1

lett. a LAVS doveva essere affiliata alla LAVS nel nostro Paese.

Rilevato che la ricorrente, giustamente,

non solleva più l’eccezione della prescrizione dei contributi dovuti nel 2017,

poiché la decisione di tassazione determinante è stata emessa il 5 gennaio 2022

(cfr. decisione su opposizione, punto 5, pag. 6; cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS e

STCA 30.2020.11 del 22 febbraio 2021), vanno ora esaminato le altre censure.

2.13

L’insorgente contesta anche il

prelievo dei contributi per gli assegni familiari, affermando in primo luogo:

" Più

delicato pare la questione legata alla CAF, ammesso e (non) concesso per il

periodo di assoggettamento.

a) Lo CO 1 dimentica che la norma in vigore dal 1° gennaio 2021 ha

abrogato quella precedente, per cui non può appellarsi ad una norma abrogata

per chiedere dei contributi, salvo che il testo legislativo (qui non è il caso)

prevede un’esplicita norma transitoria.

Lo stesso

si è visto, per esempio nelle tasse per esercenti relative alla LEP/1994 con

l’entrata in vigore della LEAR/2011, rispettivamente la LEAR/2011 con la

LEAR/2023: così, per esempio, la tassa di autorizzazione a gestire veniva a

cadere con la LEAR/2011 e non poteva più essere ripresa retroattivamente.

Lo stesso

dicasi qui: se una norma abroga incondizionatamente una dazione, significa che

non è più applicabile. Di conseguenza, la CAF dal settembre 2019 al dicembre

2020.

non è dovuta.”

In concreto l’insorgente sembra chiedere

a questo Tribunale di non assoggettarla retroattivamente al prelievo dei

contributi per gli assegni familiari per il periodo da settembre 2019 a

dicembre 2020, ma verosimilmente anche in precedenza, poiché vi sarebbero norme

entrate in vigore il 1° gennaio 2021 che avrebbero abrogato i disposti

precedenti.

2.14

Preliminarmente va rammentato che l’art.

20.

cpv. 1 LAFam prevede che gli assegni familiari per le persone prive di

attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. Per il cpv. 2 i Cantoni possono

disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in

percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il

contributo minimo di cui all’art. 10 LAVS.

Per l’art. 21 LAFam, fatto salvo

quanto previsto dalla legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le

disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione

degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. A questo

proposito nel Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale

e della sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 2004 (FF 2004 pag. 6103

e seguenti), figura che “I Cantoni hanno un ampio margine di manovra per

quanto concerne la creazione degli ordinamenti necessari, pur restando

vincolati alle disposizioni di legge (p. es. per gli importi minimi e i limiti

d’età”; FF 2004, pag. 6127).

Secondo l’art. 38 della Legge

cantonale sugli assegni di famiglia (RL 856.100; LAF) le persone senza attività

lucrativa considerate tali ai fini della LAVS si affiliano alla Cassa cantonale

di compensazione per gli assegni familiari.

Per l’art. 39 LAF nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un

contributo a carico delle persone senza attività lucrativa (cpv. 1), il

contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui

questi eccedono il contributo minimo di cui alla LAVS (cpv. 2). Erano

considerati oneri ai sensi della legge la spesa degli assegni per figli e degli

assegni di formazione (lett. a), la copertura delle spese di amministrazione

(lett. b) e l’alimentazione della riserva di fluttuazione (lett. c).

Per l’art. 40 LAF, nel tenore

fino al 31 dicembre 2020, la percentuale del contributo è determinata dal

Consiglio di Stato.

A questo scopo, gli art. 39 e 40

LAF ed i rispettivi Decreti esecutivi concernenti la determinazione dell’aliquota

contributiva, incluse le spese amministrative, a carico delle persone senza

attività lucrativa affiliate alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,

prevedevano, per gli anni dal 2017 al 2019 un contributo del 25% (cfr. BU

51/2016 del 30 novembre 2016; BU 58/2017 del 15 dicembre 2017; BU 55/2018 del

12.

dicembre 2018) e per l’anno 2020 del 35% (BU 48/2019 del 13 novembre 2019),

prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività

lucrativa, qualora queste avessero versato contributi AVS/AI/IPG superiori al

contributo minimo.

Dal 1° gennaio 2021 il

contributo, del 25%, è previsto dall’art. 39 lett. a LAF.

Per quanto concerne il

finanziamento degli assegni familiari integrativi (AFI) e dell’indennità di

adozione (IA), le aliquote contributive sono pari allo 0.15% (art. 73 lett. d

LAF), rispettivamente allo 0.003% (art. 19 cpv. 2 LIPGA e art. 1 del Decreto

cantonale esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità

di perdita di guadagno in caso di adozione del 30 novembre 2016, secondo cui dal

1° gennaio 2023 il prelievo dello 0.003% per l’IA è sospeso).

2.15

La censura della ricorrente secondo

cui per il periodo antecedente il 31 dicembre 2021 non sarebbe possibile

prelevare alcunché poiché le norme con il 1° gennaio 2021 sono state

modificate, va respinta.

Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di

modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154,

consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1; cfr. anche DTF

148.

V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2; DTF 148 V 70, consid. 5.3.2; cfr. STCA

30.2024.2

dell’8 luglio 2024).

Nel caso di specie, in assenza di

disposizioni transitorie su questo tema, trovano applicazione le norme in

vigore fino al 31 dicembre 2020 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31

dicembre 2020 e le nuove norme per il periodo dal 1° gennaio 2021.

Ne segue che le percentuali

applicate dall’amministrazione per tutto il periodo litigioso sono corrette.

2.16

In secondo luogo la ricorrente

sostiene che vi sarebbe una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 della

Costituzione federale. Con riferimento alla legislazione fiscale afferma che i

Tribunali non possono applicare norme contrarie al diritto federale ed alla

Costituzione cantonale e che la parità di trattamento passa anche dalla parità

di trattamento dell’onere contributivo.

Il contributo del 25% (nel 2020

del 35%) per gli assegni familiari cantonali, applicato all’importo dei

contributi AVS/AI/IPG, sarebbe un’imposta legata al luogo di domicilio che

altri Cantoni non applicherebbero e rappresenterebbe di conseguenza una

disparità di trattamento rispetto al resto della Svizzera, visto l’elevato

importo ritenuto nel Canton Ticino.

La censura va respinta.

Nel caso di specie il contributo

chiesto dalla Cassa di compensazione non è un’imposta ma, appunto, un contributo

prelevato per finanziare gli assegni familiari nel Canton Ticino.

Come già ricordato in precedenza,

questa possibilità è esplicitamente prevista da una legge federale formale, la

LAFam, che all’art. 20 attribuisce ai Cantoni, senza porre limiti particolari,

la competenza del finanziamento degli assegni familiari per le persone senza

attività lucrativa, permettendo di disporre che queste persone paghino un

contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi

eccedono il contributo minimo.

Con la LAF, ed in particolare gli

art. 39 e 40 in vigore fino al 31 dicembre 2020 e l’art. 39 nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021 il Canton Ticino ha concretizzato la delega

federale.

La differenza della percentuale

di prelievo tra i Cantoni è pertanto giustificata dalla norma federale (cfr.

anche Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della

sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 2004; FF 2004 pag. 6127).

Anche perché l’art. 32 cpv. 2 LAF

prevede che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività

lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito

imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

Il Canton Ticino prevede di

conseguenza un regime più favorevole per le persone senza attività lucrativa.

2.17

La ricorrente contesta

di dover pagare gli interessi di mora. Ella sostiene che se CO 1 avesse agito

prima e non avesse atteso anni prima di emettere le decisioni, non avrebbe

dovuto versare gli interessi e ritiene di essere stata in buona fede. Per

l’insorgente sarebbe spettato all’amministrazione affiliarla quale persona

senza attività lucrativa sin dal 2017.

Per quanto concerne

gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti

di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli

interessi di mora:

a. di

regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano

entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale

termine;

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni

civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per

il quale i contributi sono dovuti;

c. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione, a partire dalla fatturazione;

d. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i

quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30

giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo

tale termine;

e. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,

a partire da tale fatturazione;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo

tale termine.

Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il

periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti

interessi di mora.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1

OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da

parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per

gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in

giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;

sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

2.18

In concreto la

ricorrente è stata affiliata dal 1° gennaio 2017 quale persona senza attività

lucrativa. Ella è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui

contributi retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26

cpv. 1 LPGA) in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. b

OAVS, norma che prevede che vanno riscossi

interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati

(cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24

marzo 2016, consid. 2.9), come in concreto.

Nel caso di specie gli interessi

diventano esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1°

gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti

(sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22 gennaio 2024; STCA 30.2014.33+34 del 4

febbraio 2015, consid. 2.10 in fine; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014,

consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio 2018 per i contributi del 2017, dal

1° gennaio 2019 per i contributi del 2018 (non oggetto della decisione su

opposizione [cfr. consid. 2.2]), dal 1° gennaio 2020 per i contributi del 2019,

dal 1° gennaio 2022 per i contributi del 2021 e dal 1° gennaio 2023 per i

contributi del 2022.

Il calcolo effettuato

dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2018 (anno seguente il primo anno

di contribuzione) al 17.1.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis

cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato.

Quanto alla circostanza che l’interessata sarebbe in buona

fede e che l’amministrazione avrebbe tardato ad affiliarla quale persona senza

attività lucrativa, va in primo luogo rammentato che in applicazione

dell’art. 64 cpv. 5 LAVS per

il quale i datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale

di compensazione, spettava all’assicurata annunciarsi tempestivamente (cfr.

anche STCA 30.2017.34 del 24 novembre 2017).

Non va poi dimenticato che pronunciandosi nell’ambito di

fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività

indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata

per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo

versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134

V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte

e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il

ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento

tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando

all'amministrazione un comportamento negligente.

L’Alta Corte ha

infatti precisato che l'interesse

moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per

l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134

V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992

pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8

del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che

l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza

o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa

dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la

fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1;

DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid.

3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa

attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente

tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale

del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione

di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita

corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa

finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di

compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse

compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di

pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il

creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo

cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid.

3.3.2.2).

Non

va dimenticato che nella sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre

2008.

il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di

tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

" 4.2

Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27

cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione

di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli

assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in

giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i

dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente

versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre

2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in

esame).”

Ne segue che l’asserito ritardo

della Cassa nell’affiliarla e nel calcolare i contributi sociali non è un

motivo per non pagare gli interessi di mora.

2.19

La ricorrente contesta

la presenza di una base legale per il prelievo degli interessi di mora sui

contributi cantonali (“Checché ne dica lo CO 1 non vi è valida base legale

che giustifichi gli interessi di mora sulle gabelle cantonali”), ossia sui

contributi per gli assegni familiari, per gli assegni familiari integrativi e

per l’indennità di adozione.

Per quanto concerne

gli assegni familiari per persone senza attività lucrativa, come visto, la base

legale è data dalla LAFam.

L’art. 1 LAFam prevede

che la LPGA è applicabile agli assegni familiari sempreché la legge non preveda

espressamente una deroga. L’art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA prevede che i

crediti contributivi o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Inoltre per l’art.

25.

lett. e LAFam le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro

eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia al tasso di interesse di

mora e degli interessi remunerativi.

Circa le indennità

per perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA, RL 855.100), gli art. 24 e

25.

LIPGA contengono norme simili. Secondo l’art. 24 lett. b LIPGA le

disposizioni della LPGA si applicano per analogia agli interessi di mora e agli

interessi compensativi (art. 26 LPGA) e secondo l’art. 25 lett. g LIPGA le

disposizioni della LAVS si applicano per analogia al tasso degli interessi di

mora e degli interessi compensativi.

Infine,

relativamente agli assegni integrativi, l’art. 73 cpv. 2 LAF prevede che i contributi

sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari

e che è applicabile la legislazione federale sull’AVS, la quale a sua volta

ritiene applicabili le disposizioni della LPGA, sempre che la LAVS non preveda

una deroga (art. 1 cpv. 1 LAVS). Come visto, l’art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA

prevede che i crediti contributivi o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

Ne segue che vi è una solida base legale anche per il prelievo degli

interessi di mora sui contributi cantonali.

2.20

La ricorrente contesta

pure il prelievo delle spese amministrative, affermando:

" Rimangono

oscure (e la decisione evita di approfondire la tematica) le questioni

contestate dalla signora RI 1 in merito alle sedicenti spese amministrative.

Se lo CO 1 dichiara di avere svolto delle “mansioni”

negli anni per i quali pretende ora queste spese, dimostra di avere ben avuto

in mano la situazione della signora RI 1 in tutti questi anni, dacché le sue

affermazioni volte a colpevolizzare la ricorrente per misconoscere la domanda

di condono (almeno parziale) sono contraddittorie.”

Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la Cassa di

compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di

amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di

amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di

lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti

il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, persone che non

esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo

l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a

pagarli.

In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato

l'art. 157 OAVS, delegando al DFI il compito di fissare, per tutte le casse di

compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle

spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori il cui datore di

lavoro non è tenuto a pagare i contributi, e dalle persone che non esercitano

un'attività lucrativa.

Il DFI ha così promulgato l'Ordinanza sulle aliquote massime dei

contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1

recita:

" I

contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione

conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre

1946.

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non devono superare il

cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle

persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui

datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non

esercitano un’attività lucrativa.”

In concreto la Cassa ha applicato un tasso del 2%, nei limiti

previsti dall’ordinanza.

Le spese, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non sono

prelevate per il lavoro svolto nei rispettivi anni, ma servono a coprire i

costi della procedura di prelievo degli anni di contribuzione. Il loro

conteggio non significa pertanto che la Cassa negli anni litigiosi ha lavorato,

omettendo di affiliarla quale persona senza attività lucrativa, ma che per

fissare i contributi e recuperare l’importo ha dovuto assumersi degli oneri.

2.21

La ricorrente domanda

il condono affermando:

" La signora

RI 1 chiedeva un condono, almeno parziale. Strano che lo CO 1 si sia rifiutato

di considerare il condono nell’ambito di una rinuncia degli interessi di mora

(che – come visto – esso stesso ha cagionato).

Bizzarro pure che esso non avesse applicato le due

direttive valevoli al tempo (febbraio 2023) come indicato dalla signora: ha

forse atteso per questo 17 mesi prima di decidere?

Uno dei principi cardine del diritto processuale è

quello che vede impedito chi non è in buona fede a potere rimproverare una

mancata buona fede altrui.

Non è in buona fede chi commette negligenza o

un’omissione in questo senso a lui imputabile (art. 3 cpv. 2 CCS).

Osservato che lo CO 1 per anni ha lasciato il caso

inerte (oltre ai 17 mesi che abbiamo già avuto occasione di verificare) e che

le considerazioni inerenti al domicilio non siano risultato cristalline e

coerenti, appare evidente che l’autorità di prime cure non può essere

considerato quale attore in buona fede.

Di conseguenza appare quantomeno fuori luogo che si

imputi una mancata buona fede alla ricorrente, a fronte di altre mancanze, ben

più gravi se le consideriamo istituzionali

Alla luce di ciò e, in ragione del ritardo di cui lo

CO 1 deve rispondere, si ritiene che un condono (almeno parziale) sia

giustificato.”

2.22

Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli

articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere

ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono

essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo

determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al

contributo minimo.

Secondo l'art.

11.

cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un

onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,

a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone

di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo

minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di

questo contributo.

L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi dispone al capoverso

1.

che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve presentare

alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei

documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere

da lui il pagamento del contributo intero.

La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le

indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede

che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11

capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e

motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa

trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché

questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide

della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone

di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al

massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata

al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA

o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv.

3.

OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge

federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (RL 851.100 [6.4.5.2]), il Dipartimento dell'Interno, Servizio

cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della

sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono

delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il

pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota

mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

2.23

Per il N. 3004 delle Direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio

2024, possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi:

- gli assicurati

che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il

contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo

contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di

lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla

fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS);

- gli assicurati

senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati

in base alle loro condizioni sociali.

Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei

contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal

datore di lavoro.

I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono

essere ridotti (N. 3007 DIN).

Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono

essere oggetto di una riduzione (o di un condono; N. 3007 DIN nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2023).

I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante

riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40

OAVS è escluso (DTF 113 V 248; N. 3009 DIN).

Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un

nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di

decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in

particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione

fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di

compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei

contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.

Per il N. 3012 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, la

riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche

quelli dell'AI e delle IPG nonché i contributi AD (dei dipendenti il cui datore

di lavoro non è tenuto a pagare i contributi) e gli interessi di mora.

2.24

Secondo il N. 3001 DIN i contributi

personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente richiesto

agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in modo adeguato

per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non saranno

tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale (art. 11

cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG).

Prima di un'eventuale riduzione, la Cassa deve dapprima considerare

un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a rate,

bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista dall'art. 16

cpv. 2 LAVS (N. 3002 DIN).

L'assicurato deve motivare la sua richiesta e provare che si trova

in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei

contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari

(p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese

mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non

coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua,

fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile (N.

3016.

DIN).

La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che

presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si

deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).

Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato

(RCC 1954 pag. 70; N. 3021 DIN).

I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a

quanto richiesto dall'assicurato (N. 3047 DIN).

I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti,

vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti

contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN).

Secondo il N. 3049 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023,

se le condizioni per una riduzione sono soddisfatte, i contributi personali

vengono ridotti ai contributi più elevati già versati o al contributo minimo (o

al doppio del contributo minimo, v. N. 3053).

I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto

che si consideri l’esistenza economica dell’assicurato come seriamente

minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione (N. 3050 DIN in

vigore dal 1° gennaio 2023).

La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se

l’assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la

domanda di riduzione, i contributi vanno ridotti a questo importo (N. 3051 DIN

in vigore dal 1° gennaio 2023).

La proroga di pagamento nonché la procedura di riduzione non

interrompono il termine di prescrizione previsto all'art. 16 cpv. 2 LAVS (RCC

1982.

pag. 115; N. 3063 DIN).

Secondo il N. 3066 DIN, la riduzione per inesigibilità può essere

concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i

contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009).

2.25

Su richiesta motivata e dopo avere

sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo minimo

può essere oggetto di un condono in casi di rigore (N. 3003 DIN).

Quale unica condizione formale per il

condono dei

contributi, il N. 3070 DIN stabilisce che esso è possibile solo quando

l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale secondo il N.

1180.

La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il

cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate

obbligatoriamente, che può essere condonato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Giusta il N. 3078 DIN, se assicurati che fino a quel momento

versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180)

soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di

riduzione, possono contemporaneamente richiedere, sullo stesso modulo, la

riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve

ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una

decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il

condono.

Fra le condizioni materiali, per il N. 3073 il condono del

contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in

una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. È una misura

straordinaria e può quindi essere concesso solo se l’assicurato vive in grande

povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni

dell’aiuto sociale.

La situazione insostenibile quale condizione per il condono del

contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo

vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117;

N. 3074 DIN).

Secondo il N. 3075 DIN, il condono non può essere rifiutato

adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con

crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite

(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117).

Le Casse di compensazione devono sottoporre tutte le richieste di

condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio, la quale si accolla,

se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo (N. 3079 DIN).

2.26

Dalla giurisprudenza e dalla prassi

suesposte emerge dunque che in caso di difficoltà da parte degli assicurati di

fare fronte al pagamento dei contributi anche dopo avere ottenuto la dilazione

di pagamento, sono possibili due altre soluzioni, che devono però seguire un

particolare iter.

Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità

di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo

AVS/AI/IPG calcolato al tasso del contributo usuale dei salariati.

In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato

sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che, eccezionalmente,

il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello del contributo

usuale dei salariati fino al contributo minimo.

Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato

in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente

concesso il condono del contributo minimo.

2.27

In concreto la ricorrente, affiliata

quale persona senza attività lucrativa, chiede il condono dei contributi e

degli interessi di mora arretrati.

Tuttavia, in applicazione della

giurisprudenza federale (DTF 113 V 248 consid. 2a) e delle direttive (marginale

N. 3009 DIN), l’assicurata può chiedere esclusivamente una

riduzione dei contributi e degli interessi di mora secondo l’art. 11 cpv. 1 LAVS. L’art. 40

cpv. 1 OAVS, relativo al condono, per i contributi arretrati, è

applicabile ai soli contributi paritetici (DTF 113 V 248 consid. 2a).

Inoltre, la giurisprudenza prevede

che possono essere ridotti solo i contributi, rispettivamente gli interessi di

mora, non ancora pagati (cfr. 3048 DIN e STF del 17 ottobre 1952 in RCC 1952

pag. 428 secondo cui “le quote pagate senza riserva non possono essere ridotte”).

In concreto la Cassa in sede di

risposta ha rilevato che l’insorgente ha già versato l’integralità dei

contributi e degli interessi di mora. Una loro riduzione non è pertanto più

possibile.

Infine, ed in ogni caso, la persona

assicurata deve motivare la sua richiesta di riduzione dei contributi,

provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lei

il pagamento dei contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri

familiari straordinari (p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole

indebitamento, da spese mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un

infortunio e non coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della

natura (acqua, fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità

civile (N. 3016 DIN).

La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che

presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si

deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).

Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato

(N. 3021 DIN).

Nel caso di specie, la ricorrente non

ha comprovato di trovarsi in difficoltà finanziarie. Al contrario. Dalla

documentazione agli atti emerge che i contributi sono stati calcolati sulla

base di una sostanza netta di oltre fr. 17'000'000. Nell’opposizione la

medesima insorgente afferma che “[…] è vero che la sostanza netta è cospicua

[…]” (doc. 1F, pag. 7).

L’interessata non fa valere che nel

frattempo la sua situazione sarebbe cambiata.

Ne segue che, manifestamente, non vi

sono le condizioni per procedere ad una riduzione dei contributi e degli

interessi di mora, mentre il condono dei contributi e degli interessi di mora

arretrati è escluso.

2.28

L’insorgente, richiama

“i mezzi di prova indicati e quelli richiesti nel presente gravame” e

domanda “di visionare l’incarto dell’autorità di prime cure presso il

lodevole Tribunale, segnatamente completo delle note interne e telefoniche”

(doc. I).

Relativamente alla

possibilità di visionare l’incarto, all’interessata il 18 settembre 2024 è

stato assegnato un termine di 10 giorni per esprimersi sul contenuto della

risposta di causa e sugli atti prodotti dall’amministrazione, a sua

disposizione presso questo Tribunale (doc. IV). L’interessata ha prodotto una

replica il 30 settembre 2024 (doc. V).

Per quanto concerne

le note interne e telefoniche l’insorgente non indica cosa dovrebbero

comprovare. Nel ricorso ne fa riferimento a pag. 4 dove riferisce della sua

opposizione alle decisioni del 17 gennaio 2023 relativamente al prelievo dei

contributi per gli assegni familiari cantonali, affermando: “La ricorrente

ricordava che secondo l’UFAS non esiste un obbligo contributivo per le persone

senza attività, ma che i cantoni potevano prevederlo: il cantone Ticino era uno

di questi. Su indicazione telefonica della stessa CO 1 (!) alla ricorrente

l’imposizione ticinese aggiuntiva della CAF è data dal 1° gennaio 2021. Di

conseguenza non è possibile prevedere siffatto balzello prima del 31.12.2020,

tanto è che la legge non prevede norme retroattive” ed a pagina 5, dove

afferma: “preoccupata per questa spada di Damocle a partire dal 2023 la

signora cercava più volte di chiamare (e fare chiamare la sua ex-segretaria di

suo papà) lo CO 1 per sollecitare invano la pratica, limitandosi a ricevere

risposte generiche e vaghe”.

Da quanto dato di

capire, sembrerebbe che la ricorrente, oltre che per sollecitare l’evasione

dell’opposizione, abbia telefonato alla Cassa, dopo aver ricevuto le decisioni

del 17 gennaio 2023, per ottenere informazioni circa la base legale su cui si

era fondata l’amministrazione per applicare la percentuale del 25% sui

contributi AVS/AI/IPG per il pagamento dei contributi degli assegni familiari

per persone senza attività lucrativa. Sembrerebbe che avrebbe ricevuto come

risposta che il contributo del 25% sarebbe previsto solo dal 1° gennaio 2021.

Come indicato ai

consid. 2.15. e 2.16 la base legale per il prelievo dei contributi cantonali e

la fissazione della percentuale per il loro calcolo è prevista sia a livello

federale che cantonale. Anche se l’informazione fornita alla ricorrente fosse

stata errata (ciò che l’insorgente non sembra comunque sostenere), non ne

avrebbe subito alcun nocumento poiché l’asserita informazione è stata fornita

dopo l’emissione delle decisioni formali.

L’acquisizione di

presunte note interne e/o telefoniche non è pertanto necessaria.

Per

il resto questo Tribunale,

ritenuto che gli atti prodotti dalle parti non necessitano di ulteriori

complementi, che i fatti sono stati comprovati

e che nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale

apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021

consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.29

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti