30.2024.9
Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale persona senza attività lucrativa. Assicurata afferma di essere stata all'estero. Contestazione delle percentuali applicate ai contributi per assegni familiari. Contestazione interessi di mora. Richiesta di condono
14 ottobre 2024Italiano72 min
Svizzera, ma di avere la dimora abituale ed il centro degli interessi negli USA,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2024.9
cs
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
giugno 2024 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. In seguito ad un controllo del
conto individuale di RI 1, nata nel 1959, nell’ambito della richiesta della
rendita di vecchiaia, inoltrata nel corso del mese di dicembre 2022, è emerso
che per l’interessata non sono stati registrati contributi AVS/AI/IPG nell’arco
di più anni. La Cassa CO 1 ha conseguentemente provveduto ad affiliare d’ufficio
RI 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2017 al __________
gennaio 2023.
1.2. Con una decisione definitiva per
l’anno 2017 e 6 distinte decisioni provvisorie per il periodo dal 1° gennaio 2018
al 31 gennaio 2023, tutte datate 17 gennaio 2023, tenuto conto di un reddito
sottoforma di rendita nullo e di una sostanza di fr. 17'952'617, la Cassa ha
fissato i contributi dovuti dall’interessata negli anni in questione (2017: fr.
30'389.55; 2018: fr. 30'389.55; 2019: fr. 30'643.85; 2020: fr. 34'013.95; 2021:
fr. 31'979; 2022: fr. 31'979; gennaio 2023: fr. 2'723.20). Contestualmente, con
6 distinte decisioni di medesima data, ha fissato gli interessi di mora per gli
anni contributivi dal 2017 al 2022 (2017: fr. 7'247.05; 2018: fr. 5'727.60:
2019: fr. 4'243.35; 2020: fr. 3'481.70; 2021: fr. 1'674.45; 2022: fr. 75.50).
1.3. L’interessata ha inoltrato un’unica
opposizione contro tutte le predette decisioni (doc. 1-F).
1.4. Il 7 novembre 2023 la Cassa ha
emesso la decisione definitiva per l’anno 2018 in sostituzione di quella del 17
gennaio 2023, tenendo conto di una sostanza netta di fr. 17'279'695 ed ha
fissato in fr. 30'389.55 i contributi dovuti ed in fr. 5'845.80 gli interessi
di mora complessivi (tra cui fr. 118.20 per il periodo dal 18 gennaio 2023 al
15 febbraio 2023). Ritenuto un pagamento di fr. 36'117.15 (doc. 1H), del 16
febbraio 2023 (cfr. doc. III, punto 2), l’amministrazione ha chiesto
all’interessata il versamento dei restanti fr. 118.20.
1.5. In seguito ad un sollecito del 27
maggio 2024 inoltrato dal rappresentante di RI 1, avv. RA 1 (doc. 1-L), con
un’unica decisione su opposizione del 25 giugno 2024 la Cassa ha respinto le
censure dell’interessata relative alla decisione definitiva di fissazione dei
contributi per l’anno 2017, alle decisioni provvisorie di fissazione dei
contributi per gli anni dal 2019 al 2023 ed alle decisioni di fissazione degli
interessi di mora per gli anni 2017 e dal 2019 al 2022.
Circa l’anno 2018 la Cassa ha
affermato:
" Per quanto
concerne l’anno contributivo 2018, alla luce dei nuovi elementi di calcolo
definiti dalla competente autorità fiscale con la relativa decisione di
tassazione datata 1. marzo 2023 e cresciuta in giudicato - che sono vincolanti
per la Cassa -, quest’ultima ha emesso il 7 novembre 2023 sia una nuova
decisione di fissazione dei contributi quale PSAL (che annullava e sostituiva
la precedente del 17 gennaio 2023), sia la nuova decisione per interessi di
mora per contributi personali da compensare (divergenza del 25%) che interessi
di mora per contributi personali arretrati. Tali nuovi provvedimenti non sono
stati contestati e sono passati in giudicato oltre che già essere stati pagati
dall’opponente: non sono pertanto oggetto della presente decisione su
opposizione.”
Nel merito l’amministrazione ha
confermato l’ammontare degli importi dovuti a titolo di contributi e di
interessi di mora ed ha respinto la tesi della ricorrente secondo la quale non
avrebbe dovuto essere affiliata alla LAVS in quanto domiciliata negli USA,
secondo cui i contributi del 2017 sarebbero prescritti e le contestazioni in
merito all’ammontare del tasso applicabile ai contributi per gli assegni
familiari. L’amministrazione ha pure respinto la richiesta di condono
(parziale) degli interessi di mora.
1.6. RI 1, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica
con “la levata degli interessi di mora e con l’annullamento
dell’assoggettamento fino al 31 agosto 2019, nonché le altre evenienze
sollevate quali la levata della gabella del 25% della CAF quale percentuale
urtante il diritto paritario ex art. 8 CF” (doc. I).
Dopo aver riassunto i fatti, la
ricorrente fa preliminarmente valere una ritardata giustizia giacché
l’amministrazione ha impiegato quasi 17 mesi per emettere la decisione su
opposizione. Ella ritiene necessario accertare la ritardata giustizia sia
perché nel frattempo gli interessi hanno continuato a decorrere sia per evitare
che in futuro l’amministrazione agisca nella stessa maniera.
Nel merito l’insorgente sostiene,
citando anche la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e gli Stati Uniti d’America, che non avrebbe dovuto essere affiliata alla LAVS
quale persona senza attività lucrativa.
Ella dal 2014 all’agosto 2019 ha
risieduto negli Stati Uniti, in un’abitazione di sua proprietà (cfr. doc. 1F),
con un permesso di soggiorno duraturo per stare accanto al figlio, studente,
nato nel 1998. In seguito ha deciso di rimanere oltremare nei termini previsti
dalla legge (6 mesi) e trascorrere il resto dell’anno in giro per il mondo con
saltuarie visite a __________ (per ragioni climatiche), fatto salvo il breve
periodo in cui è rimasta bloccata nel 2020 per COVID in Svizzera.
Per la ricorrente è evidente che
secondo i testi normativi americani, il permesso di soggiorno quinquennale per
stare insieme al figlio (studente universitario) conduce ad una “residence”.
Ella aveva un permesso di cinque anni e si è recata negli Stati Uniti non solo
per svolgere alcuni studi aggiuntivi ma per stare con il figlio.
Secondo l’insorgente anche chi
riceve un permesso di dimora in Svizzera, senza attività lucrativa, è soggetto
alla LAVS. Ciò vale pure per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse
provvisoriamente.
L’argomento della Cassa secondo
cui la ricorrente non avrebbe formalizzato la partenza da __________, rasenta
il formalismo eccessivo e sarebbe poco corretta. La sua corrispondenza è stata
deviata. “Il fatto che il Comune sapesse della partenza, seppure non
formalizzata, viene ammesso dallo CO 1 medesimo laddove scrive che non vi
sarebbe stata la formale notifica di partenza. Infatti, per dichiarare ciò ha
giocoforza verificato nel sistema del controllo abitanti, di cui esso medesimo
ha accesso. Ergo lo CO 1 aveva anche l’informazione del fatto che la ricorrente
fosse in ogni caso all’estero. La comprova di ciò è data proprio dal fatto che
per anni lo CO 1 non si era mai mosso: altrimenti avrebbe proceduto ad inviare
quanto di dovuto ogni anno, essendo la signora RI 1 già registrata con tanto di
numero AVS autonomo!”
Dopo aver citato gli art. 1a cpv.
1 LAVS, 13 cpv. 1 e 2 LPGA, 23 CC ed una sentenza del TRAM, la ricorrente
sostiene che l’interpretazione della Cassa in relazione al domicilio sarebbe
manifestamente errata. Non è corretto affermare che per modificare il domicilio
occorre incondizionatamente notificare la propria partenza. Sarebbe evidente
che la ricorrente ha manifestato l’intenzione di recarsi per diversi anni
(almeno 5) all’estero e meglio presso il proprio figlio. Ella non vi è stata
solo per 5 anni, ma in seguito anche per diversi mesi. Il centro degli
interessi affettivi e familiari si è trasferito negli USA. La Cassa non
contesterebbe questo centro degli interessi ma si limiterebbe alla formalità
dell’assenza della mancata corretta partenza. La stessa Cassa che impone
l’assoggettamento LAVS ai dimoranti americani considerandoli domiciliati,
seppure residenti anche solo per qualche mese con permesso L o B, non può
misconoscere che lo stesso fanno le autorità americane con chi chiede ed
ottiene un permesso (addirittura) di cinque anni. Il domicilio ai sensi
dell’art. 13 LPGA è da considerarsi stabilito negli USA almeno fino alla fine
del mese di agosto 2019, ritenuto che la Cassa non ha messo in discussione la
validità dell’autorizzazione quinquennale di soggiorno.
Da settembre 2019 la ricorrente
ha deciso di rimanere meno sovente presso il figlio e di trasferirsi in luoghi
più confacenti al suo stato di salute, evitando in determinati periodi anche il
Ticino. Che il domicilio civile sia tornato in Ticino nel 2019 dovrebbe
comprovarlo la Cassa.
Per quanto concerne i contributi
per gli assegni familiari, la ricorrente afferma che l’amministrazione non avrebbe
preso in considerazione la circostanza che la norma, da lei non citata, in
vigore dal 1.1.2021 ha abrogato quella precedente. La Cassa non potrebbe
appellarsi ad un disposto ormai abrogato per chiedere contributi retroattivi, tranne
se il testo legislativo avesse previsto una norma transitoria. Per cui i
contributi degli assegni di famiglia non sono dovuti per il periodo da
settembre 2019 al dicembre 2020.
Ella solleva inoltre una
violazione della parità di trattamento dal lato contributivo (art. 8 Cost.
fed.). La ricorrente rammenta che la legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ha quale scopo di armonizzare i
criteri di imposizione per ridurre il divario tra Cantoni ricchi e Cantoni
poveri che portano ad una disparità di trattamento. Implicitamente vi è un
rimando all’art. 4 cpv. 3 della Costituzione cantonale. Per l’art. 73 cpv. 2
della Costituzione cantonale i Tribunali non possono applicare norme cantonali
contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale. Le questioni
relative agli assegni familiari sono di ordine cantonale e corrispondono ad un
aggravio impositivo del 25%. Si tratta di un’imposta non indifferente legata al
luogo di domicilio. Non tutti i Cantoni la prevedono, preferendo altre fonti di
finanziamento. Un contributo del 25% costituisce una disparità di trattamento
rispetto al resto della Svizzera.
Non vi sarebbe inoltre una valida
base legale che giustifica gli interessi di mora sui contributi cantonali. Le
applicazioni per analogia in materia di imposizione obbligatoria non
reggerebbero costituzionalmente.
Ella contesta pure le spese
amministrative. Se la Cassa le preleva, significa che ha lavorato e dunque
avrebbe dovuto intervenire prima per affiliarla.
Secondo l’insorgente, proprio
perché la Cassa sapeva che ella era all’estero (fatto che sarebbe dimostrato
dalla constatazione che pretende spese amministrative per attività svolte in
quegli anni), si giustifica l’obiezione in merito agli interessi di mora che
potevano essere evitati se l’autorità non avesse atteso anni e anni prima di
emettere le decisioni, per le quali avrebbe potuto emettere una decisione
preventiva. Per l’insorgente, la Cassa avrebbe avuto un agire colposo e
gravemente negligente che non deve essere d’ostruzione alla ricorrente, la
quale chiede di essere esonerata dagli interessi di mora per inattività della
Cassa.
La ricorrente aveva anche chiesto
un condono, almeno parziale. L’assicurata trova strano che la Cassa si sia
rifiutata di considerare il condono nell’ambito di una rinuncia agli interessi
di mora che lei stessa ha cagionato e che non abbia applicato due direttive
valevoli nel febbraio 2023.
La Cassa non può rimproverarle la
mancata buona fede, non essendo lei stessa in buona fede. Osservato che
l’amministrazione per anni è rimasta passiva e che le considerazioni inerenti
il domicilio non sono cristalline e coerenti, appare evidente che la Cassa non
può essere considerata in buona fede. Per cui non si può imputare una mancata
buona fede all’insorgente. Un condono, almeno parziale, sarebbe di conseguenza giustificato.
La ricorrente chiede infine di
potere visionare l’incarto presso il TCA, “segnatamente completo delle note
interne e telefoniche”.
1.7. Con risposta del 16 settembre 2024
la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.8. Con replica del 30 settembre 2024
la ricorrente ha ribadito le sue contestazioni (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’assicurata chiede preliminarmente
di accertare una ritardata giustizia commessa dalla Cassa di compensazione,
poiché la decisione su opposizione del 25 giugno 2024 è stata emessa quasi 17
mesi dopo le decisioni formali del 17 gennaio 2023 e solo in seguito ad un
sollecito del 27 maggio 2024, preceduto da una richiesta di informazioni del 5
marzo 2024 del suo patrocinatore.
Il ritardo nell’emettere la
decisione su opposizione avrebbe un effetto sull’ammontare degli interessi di
mora dovuti e dovrebbe essere sanzionata per evitare che anche in futuro la Cassa
indugi nell’emettere i propri provvedimenti.
In una sentenza 9C_768/2018 del
21 febbraio 2019, il Tribunale federale, al consid. 1.2.1, ha rammentato che un
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto all’Alta Corte
unicamente se vi è un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica
della decisione. L’interesse non
deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche
quando è pronunciata la sentenza. Qualora un siffatto interesse decada nel corso
della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli. Se
tale interesse non esisteva già al momento dell’inoltro del ricorso, il
Tribunale non entra nel merito dell’impugnativa. Il TF può rinunciare
eccezionalmente all’esigenza dell’interesse pratico e attuale ed esaminare il
ricorso, se i quesiti sollevati si
potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze
e un tempestivo esame da parte del Tribunale federale sarebbe pressoché
impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente
importante per risolverli.
In concreto la decisione su
opposizione sollecitata dal ricorrente è stata emessa il 25 giugno 2024, prima
dell’inoltro del ricorso del 26 agosto 2024 al TCA.
In queste condizioni il Tribunale
non deve entrare nel merito della richiesta, non essendo data una situazione
eccezionale come quella richiesta dalla giurisprudenza e non essendoci alcun
interesse pratico ed attuale da parte della ricorrente ad ottenere una decisione
di accertamento.
La circostanza che il ritardo
nell’emettere la decisione su opposizione impugnata comporterebbe l’aumento
dell’importo degli interessi dovuti non regge, giacché la Cassa ha evidenziato,
in sede di risposta, che l’assicurata ha versato i contributi e gli interessi
di mora richiesti entro il termine di 30 giorni dall’emissione della fattura,
ossia il 16 febbraio 2023 (cfr. doc. III, punto 2). Ulteriori interessi per il
periodo dopo il 16 febbraio 2023, non sono di conseguenza dovuti in relazione
alle decisioni definitive e provvisorie emesse il 17 gennaio 2023 (cfr. anche
doc. 1H, decisione definitiva per il 2018, dove sono stati aggiunti unicamente
gli interessi per il periodo dal 18 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023), con
riserva di nuovi calcoli nel caso in cui dalle tassazioni definitive dei
rispettivi anni dovessero emergere elementi di calcolo diversi, segnatamente
una sostanza netta maggiore, che tuttavia non sono in relazione con la
tempistica di emissione della decisione su opposizione.
Quanto al fatto che
l’accertamento della ritardata giustizia permetterebbe di evitare casi simili
in futuro, va evidenziato da una parte che l’insorgente non fa valere che vi
sarebbero altri casi pendenti dove vi potrebbe essere una ritardata giustizia.
D’altra parte a questo Tribunale non risulta attualmente una situazione di
ritardo nell’emissione delle decisioni su opposizione da parte della Cassa di
compensazione, né l’insorgente lo fa valere.
Se ciò dovesse essere il caso, la
persona assicurata toccata dal ritardo può sempre inoltrare un ricorso per ritardata
o denegata giustizia al Tribunale competente.
Va infine abbondanzialmente qui
rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anche se, per
pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere una ritardata giustizia dovuta ad
una procedura che si sarebbe trascinata oltre misura, non vi sarebbe comunque
alcun diritto ad un risarcimento sotto forma di una prestazione (positiva) dello Stato, quale una
prestazione assicurativa sociale, non dovuta dal profilo materiale (cfr.
anche 8C_125/2016 del 4 novembre 2016, consid. 4.1 e DTF 129 V 411 consid. 3.4).
Alla luce di quanto sopra
esposto, su questo punto il ricorso si rileva irricevibile.
2.2. Nella decisione su opposizione
impugnata, relativamente al 2018, la Cassa rileva che “alla luce dei nuovi elementi
di calcolo definiti dalla competente autorità fiscale con la relativa decisione
di tassazione datata 1. marzo 2023 e cresciuta in giudicato - che sono
vincolanti per la Cassa -, quest’ultima ha emesso il 7 novembre 2023 sia una
nuova decisione di fissazione dei contributi quale PSAL (che annullava e
sostituiva la precedente del 17 gennaio 2023), sia la nuova decisione per interessi
di mora per contributi personali da compensare (divergenza del 25%) che
interessi di mora per contributi personali arretrati. Tali nuovi provvedimenti
non sono stati contestati e sono passati in giudicato oltre che già essere
stati pagati dall’opponente: non sono pertanto oggetto della presente decisione
su opposizione”.
L’assicurata su questo
punto è rimasta silente.
Questo Tribunale
evidenzia come, in seguito all’opposizione inoltrata dalla ricorrente contro le
decisioni del 17 gennaio 2023 di fissazione dei contributi e degli interessi di
mora dovuti dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, la Cassa in data 7 novembre
2023 ha emesso una nuova decisione definitiva per l’anno 2018 in sostituzione
di quella precedente.
L’amministrazione
si è pertanto espressa separatamente in merito all’anno 2018.
Contro la nuova
decisione non è stata inoltrata alcuna opposizione entro il termine di 30
giorni. Essa è pertanto cresciuta incontestata in giudicato.
Nella misura in cui
la ricorrente censura l’obbligo assicurativo ed il relativo calcolo dei
contributi e degli interessi di mora di quell’anno, il ricorso si rivela
irricevibile.
Inoltre non va
dimenticato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è
la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del
26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;
STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre
2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131
V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nella
presente fattispecie l’amministrazione ha espressamente indicato che il 2018
non è oggetto della “presente decisione su opposizione”, qui impugnata
(cfr. doc. A, pag. 3; cfr. anche doc. A, pag. 1).
Nella misura in cui la ricorrente
contesta di dovere pagare contributi ed interessi di mora nel 2018 il ricorso è
irricevibile anche per questo motivo.
2.3. In sede di risposta
di causa l’amministrazione ha affermato che l’insorgente ha provveduto già il
16 febbraio 2023 a versare l’integralità dei contributi e degli interessi di
mora richiesti con le decisioni del 17 gennaio 2023 (doc. III, punto 2).
In una sentenza 9C_864/2007
del 30 aprile 2008 (citata in DTF 140 V 82, consid. 4.1), contro una sentenza
di questo Tribunale che aveva respinto un ricorso di un assicurato in seguito
al pagamento dell’importo richiesto dalla Cassa di compensazione a titolo di
interessi di mora, il Tribunale federale al consid. 4.1 ha affermato che dal “momento che un'eventuale opposizione contro tali
provvedimenti, poi effettivamente intrapresa, avrebbe comunque - in assenza di
una decisione contraria da parte dell'amministrazione (art.
97 LAVS) - esplicato effetto sospensivo, l'assicurato avrebbe potuto
anche non versare (subito) gli interessi moratori reclamati. Agendo in tal
modo, egli si sarebbe tuttavia assunto il rischio di dovere pagare degli
interessi supplementari, qualora l'esito dell'impugnativa gli si fosse rivelato
sfavorevole. Ed è proprio quanto il ricorrente, pagando l'importo richiesto e
poi contestato nei termini di legge (art. 52 cpv. 1 LPGA),
voleva evitare che si realizzasse (v. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 252/00 del 14 febbraio 2001, consid. 1a).” L’Alta Corte ha poi affermato che in “quest'ultima
sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che, dopo
avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo
richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi
arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la causa
dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle
assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso non
può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione
esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111 V
156 consid. 3b pag. 158).” Inoltre, similmente “lo
stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di
un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga
espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non
può per contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della
decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti
[U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in
ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa
essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995,
consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento
dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza
nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza
superiore”.
L’Alta
Corte ha di conseguenza accolto il ricorso, affermando che “Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento
effettuato dal ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia
esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione -
diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni
amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato.
Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché
statuisca sul merito della causa”.
In queste
condizioni il TCA deve entrare nel merito del ricorso ed esaminare se l’insorgente
va affiliata alla LAVS dal 1° gennaio 2017 quale persona senza attività
lucrativa.
nel
merito
2.4. L’oggetto del litigio concerne
l’obbligo di assoggettamento della ricorrente all’AVS/AI svizzera e del
pagamento dei contributi sociali e degli interessi di mora per il periodo dal
1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, eccetto il 2018.
2.5. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del
contendere sono l’assoggettamento all’AVS ed i contributi e gli interessi di
mora dovuti dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2023, eccetto il 2018.
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.6. Sono assicurate obbligatoriamente
in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS
le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo
prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.
Per l’art. 23 CC:
" 1Il domicilio di una persona è nel luogo
dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a
scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di
educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di
per sé il domicilio.
2Nessuno può avere
contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3Questa disposizione
non si applica al domicilio d’affari.”
A
norma dell’art. 24 CC:
" 1Il domicilio di una persona, stabilito che
sia, continua a sussistere
fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2Si considera come
domicilio di una persona il luogo dove dimora,
quando non possa essere provato un domicilio
precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero
senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del
18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021
del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie
internazionali il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in
applicazione del CCS e non della legge federale sul diritto internazionale privato:
" 8.2. Anders
als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht
den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch
in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E.
4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017
vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile,
auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten,
wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende -
Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den
Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der
bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den
Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL
STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf
die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen
des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14
zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig
erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative
Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom
27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der
Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine
Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte
die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein
sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss
nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der
Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”
2.7. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS,
gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
Fatti
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano
un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.
Il contributo minimo è di 395 franchi (nel 2020: 409 franchi); il contributo
massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 395 franchi (nel 2020: 409 franchi), incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza
attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in
funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non
esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni
sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a
pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V
254, consid. 4).
2.8. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per
le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel
2020: 409 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al
reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39
LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V
254).
Questa norma indica inoltre come vanno
calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività
lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in
forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va
addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito
annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere
arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma
di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno
civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante
il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo
il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso
del coniuge.
2.9. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31
dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è
convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.
2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto
dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita
incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il
calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere
equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente
tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione
non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua
durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito
in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle
autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è
tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora
questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili
per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.
7 prima frase OAVS).
2.10. In DTF 141 V 377 il Tribunale
federale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei
contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa soggetta
all’imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alla legge.
In DTF 143 V 254 l’Alta Corte ha confermato che per le persone che
non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della
sostanza rimane conforme alla legge e alla costituzione anche dopo la modifica
del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3).
2.11. Va ancora evidenziato che il 1°
agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America (RS 0.831.109.336.1).
Secondo l’art. 3, salvo
disposizioni contrarie della Convenzione, quest’ultima si applica:
a. ai cittadini degli Stati
contraenti;
b.
ai rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c.
agli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;
d.
a ogni altra persona, quale i familiari o i superstiti, in quanto essi
derivano i loro diritti dalle persone indicate alle lettere a, b e c, nonché
e.
per l’applicazione degli articoli 7, 8 capoverso 3, 9–12, 20–26 e 29, a ogni
persona indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Ai sensi dell’art. 4 (parità di
trattamento) cpv. 1, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, le persone
citate all’articolo 3 lettere a, b e c, che risiedono sul territorio di uno
Stato contraente sono equiparate ai cittadini dello Stato medesimo per quanto
riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.
Secondo l’art. 4 cpv. 2, salvo
disposizioni contrarie della Convenzione, i familiari e i superstiti di un
cittadino di uno Stato contraente sono equiparati ai familiari e ai superstiti
di un cittadino dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della
legislazione di questo Stato.
Per l’art. 7 cpv. 1 della
Convenzione, salvo disposizioni contrarie del Titolo III della Convenzione, una
persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che svolge un’attività lucrativa
salariata sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti è soggetta, per
quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti
l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esercita la propria
attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale
Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un’attività
lucrativa salariata svolta sul territorio dell’altro Stato contraente.
Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della
Convenzione, una persona esercitante un’attività lucrativa salariata per un
datore di lavoro che possiede uno stabilimento sul territorio di uno Stato
contraente e inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio
dell’altro Stato contraente rimane soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,
unicamente alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria
del primo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di
questo medesimo Stato. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, se un
lavoratore è inviato dal datore di lavoro con sede negli Stati Uniti da questo
territorio a svolgere un’attività sul territorio svizzero, il datore di lavoro
e la sua impresa affiliata (come definita dalla legislazione degli Stati Uniti)
sono considerati un’unica entità, nella misura in cui, senza l’applicazione
della presente Convenzione, l’attività sarebbe stata soggetta alla legislazione
degli Stati Uniti.
Secondo l’art. 7 cpv. 3 della
Convenzione il paragrafo 2 del presente articolo è applicabile a una persona
inviata dal datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente su quello
di uno Stato terzo e soggetta all’assicurazione obbligatoria secondo la
legislazione di quello Stato contraente per la durata del suo lavoro nello
Stato terzo e che in seguito è inviata dallo stesso datore di lavoro dal
territorio di questo ultimo sul territorio dell’altro Stato contraente.
Ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 della
Convenzione una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sul
territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti e residente sul territorio di
uno degli Stati contraenti è soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza,
unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria dello
Stato sul cui territorio risiede.
Per l’art. 7 cpv. 5 della
Convenzione, qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente
secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata
secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’attività è soggetta
unicamente alla legislazione del primo Stato contraente se la persona risiede
sul territorio di quest’ultimo, mentre in tutti gli altri casi è applicabile la
legislazione dell’altro Stato contraente.
Per l’art. 11 cpv. 1 della
Convenzione, qualora in applicazione del titolo III, una persona, qualunque sia
la sua cittadinanza, rimanga soggetta alla legislazione di uno degli Stati
contraenti mentre lavora sul territorio dell’altro Stato contraente, questo
vale anche per il coniuge e i figli, qualunque sia la loro cittadinanza, che
risiedono insieme alla persona sul territorio del secondo Stato contraente, a
patto che non esercitino una propria attività lucrativa sul territorio di
questo medesimo Stato.
Secondo l’art. 11 cpv. 2 della
Convenzione, qualora, in applicazione del paragrafo 1, la legislazione svizzera
sia applicabile al coniuge e ai figli, questi ultimi sono coperti
dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Nel Messaggio concernente
l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera
e gli Stati Uniti (FF 2013, pag. 2795 e seguenti), figura, per quanto concerne
l’art. 7, che il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro rimane
invariato e lo stesso vale per il principio della disposizione sul distacco
(art. 7 paragrafo 2), che permette di mantenere l’assoggettamento alla
legislazione dello Stato d’origine durante un impiego temporaneo sul territorio
dell’altro Stato (FF 2013, pag. 2801). La disposizione sulla copertura
assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato è stata
spostata nel nuovo articolo 11. In relazione a quest’ultimo articolo il
Consiglio federale ha affermato che questa “disposizione standard sulla
copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato,
ripresa dall’articolo 6 paragrafo 2, permette ai primi di rimanere assoggettati
alla legislazione del loro Stato d’origine assieme al lavoratore distaccato”
(pag. 2802).
Sul tema cfr.
anche l’opuscolo “Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les
Etats-Unis d’Amérique” edito dall’UFAS, in:
2.12. In concreto,
in sede di opposizione la ricorrente ha affermato di non essere domiciliata in
Svizzera, ma di avere la dimora abituale ed il centro degli interessi negli USA,
dove possiede un’abitazione.
A comprova di quanto affermato,
l’insorgente ha allegato il visto “F1” rilasciatole per frequentare
un’università in __________ e valido dal __________ 2014 __________ 2019. Ella
afferma di aver accompagnato il figlio, nato nel 1998, studente di __________
negli Stati Uniti. L’assicurata ha aggiunto che negli anni seguenti soggiornava
per sei mesi negli USA e per il resto del tempo viaggiava come turista e si
recava ogni tanto a __________. In Svizzera era rimasta unicamente nel periodo
della pandemia di COVID 19.
Nel ricorso (cfr. consid. 1.6)
l’insorgente ha aggiunto di aver deviato la posta e sostiene che la Cassa, per
negarle il domicilio all’estero, si fonda principalmente sul fatto che non è
stata segnalata la partenza per gli USA alle autorità competenti.
Come emerge dalla decisione su
opposizione impugnata, senza essere stata smentita dall’assicurata in sede di
ricorso, RI 1 è cittadina svizzera nata a __________, ha il proprio domicilio
nella medesima località in __________ e non ha mai notificato alcuna partenza
per l’estero. Ella non ha mai interrotto l’affiliazione all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal), che di norma vale per le
persone domiciliate in Svizzera o che vi lavorano (cfr. art. 3 e seguenti
LAMal), né per sé stessa né per suo figlio. La ricorrente è sempre stata
contribuente nel Canton Ticino, alle cui autorità fiscali ha presentato le
dichiarazioni d’imposta.
Dalla decisione su opposizione
emerge inoltre che nella richiesta di rendita di vecchiaia sottoscritta dalla
ricorrente il 19 dicembre 2022, oltre ad indicare l’indirizzo di __________,
alla domanda 6.1 “È mai stato/a domiciliato/a all’estero?”, ha risposto
“No” ed ha allegato solo la carta d’identità svizzera.
Nelle tavole processuali vi sono
di conseguenza numerosi elementi convergenti in favore del mantenimento del
domicilio in Svizzera e non solo quello, formale, della mancata segnalazione
della partenza per l’estero.
Certo, l’insorgente è stata al
beneficio di un visto “F1” per il periodo dal __________ 2014 __________
2019 per studiare negli Stati Uniti d’America presso __________, in __________
(doc. 22). Tale visto, come rileva la Cassa nella decisione su opposizione,
senza essere smentita dalla ricorrente, è tuttavia sottoposto a severe
condizioni di rilascio, tra cui quello di fare rientro nel Paese d’origine al
termine degli studi. Vi è inoltre la possibilità di studiare unicamente
nell’istituto figurante sul permesso e per ottenerlo è chiesta la prova di
forti legami con la nazione di provenienza (cfr. a tale proposito anche il sito
www.visahelp.us.com).
Come emerge dal sito
dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, i “visti di categoria “F” ed “M” sono visti
destinati a coloro che intendono studiare negli Stati Uniti. Il visto “F” è per
studi accademici ed il visto “M” per studi non-accademici o professionali” (cfr. anche il sito dell’Ambasciata USA
in Svizzera con rinvio al sito https://ustraveldocs.com/ch/fr/student-visa).
Il visto “F1” non è di
conseguenza un permesso di domicilio, ma un permesso per poter studiare presso
un’università.
Ora, per l’art. 23 cpv. 1 CC la
dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio e nel caso
concreto, una volta scaduto il permesso “F1”, la ricorrente non l’ha rinnovato
e non ha chiesto un altro tipo di permesso per risiedere negli Stati Uniti.
Tant’è che nella richiesta della rendita di vecchiaia ha affermato di non
essere mai stata domiciliata all’estero.
Del resto, anche gli stranieri
che si recano in Svizzera esclusivamente per motivi di studio o altri scopi
formativi senza esercitarvi attività lucrativa alcuna non sono assoggettati
alla LAVS (cfr. marginale 1027 delle Direttive sull’obbligo assicurativo
[DOA]), poiché, di norma, non vi prendono il domicilio.
A questo proposito va pure rammentato
che l’art. 7 cpv. 1bis OAFam, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla
situazione precedente cfr. D. Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo
delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015
pag. 293 seg. (296 -297); cfr. anche STCA 39.2010.8 dell’11 febbraio 2011 [RtiD
Considerandi
II – 2011 N. 63 pag. 307] e STCA 39.2019.4 del 16 ottobre 2019, nonché marg.
301.1
in vigore dal 1° gennaio 2012 delle direttive concernenti la legge
federale sugli assegni familiari [DAFam]), precisa che se i figli lasciano la
Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere
domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più
presto dal compimento del 16° (dal 1° agosto 2020: 15°) anno d’età.
A nulla muta l’invocata
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati
Uniti d’America, poiché non emerge dagli atti né viene fatto valere dalla ricorrente,
che l’interessata e suo figlio hanno svolto un’attività lavorativa negli USA o
in Svizzera nel periodo litigioso. Essi erano infatti studenti.
Ne segue che l’ottenimento del
permesso “F1” rilasciato dagli Stati Uniti non permette di concludere
per la costituzione di un domicilio all’estero.
L’affermazione secondo cui ella,
alla scadenza del permesso “F1”, avrebbe sempre viaggiato e sarebbe
rimasta in Svizzera per poco tempo, a parte il periodo della pandemia di COVID
19, non è minimamente stata comprovata, neppure secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali. Del resto il
Tribunale federale ha già stabilito che fintantoché un globe-trotter non ha
creato legami preponderanti comprovabili – nel senso di prendere una residenza
– con un nuovo luogo concreto all’estero, si può presumere che il domicilio, in
quel caso fiscale, in Svizzera continua a sussistere (DTF 138 II 300 e STF
9C_600/2017 del 9 agosto 2018, consid. 4.3.1)
Non vi è pertanto alcun dubbio
che l’interessata nel periodo oggetto del contendere era domiciliata in
Svizzera (art. 13 LPGA 23 cpv. 1 CC) e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1
lett. a LAVS doveva essere affiliata alla LAVS nel nostro Paese.
Rilevato che la ricorrente, giustamente,
non solleva più l’eccezione della prescrizione dei contributi dovuti nel 2017,
poiché la decisione di tassazione determinante è stata emessa il 5 gennaio 2022
(cfr. decisione su opposizione, punto 5, pag. 6; cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS e
STCA 30.2020.11 del 22 febbraio 2021), vanno ora esaminato le altre censure.
2.13
L’insorgente contesta anche il
prelievo dei contributi per gli assegni familiari, affermando in primo luogo:
" Più
delicato pare la questione legata alla CAF, ammesso e (non) concesso per il
periodo di assoggettamento.
a) Lo CO 1 dimentica che la norma in vigore dal 1° gennaio 2021 ha
abrogato quella precedente, per cui non può appellarsi ad una norma abrogata
per chiedere dei contributi, salvo che il testo legislativo (qui non è il caso)
prevede un’esplicita norma transitoria.
Lo stesso
si è visto, per esempio nelle tasse per esercenti relative alla LEP/1994 con
l’entrata in vigore della LEAR/2011, rispettivamente la LEAR/2011 con la
LEAR/2023: così, per esempio, la tassa di autorizzazione a gestire veniva a
cadere con la LEAR/2011 e non poteva più essere ripresa retroattivamente.
Lo stesso
dicasi qui: se una norma abroga incondizionatamente una dazione, significa che
non è più applicabile. Di conseguenza, la CAF dal settembre 2019 al dicembre
2020.
non è dovuta.”
In concreto l’insorgente sembra chiedere
a questo Tribunale di non assoggettarla retroattivamente al prelievo dei
contributi per gli assegni familiari per il periodo da settembre 2019 a
dicembre 2020, ma verosimilmente anche in precedenza, poiché vi sarebbero norme
entrate in vigore il 1° gennaio 2021 che avrebbero abrogato i disposti
precedenti.
2.14
Preliminarmente va rammentato che l’art.
20.
cpv. 1 LAFam prevede che gli assegni familiari per le persone prive di
attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. Per il cpv. 2 i Cantoni possono
disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in
percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il
contributo minimo di cui all’art. 10 LAVS.
Per l’art. 21 LAFam, fatto salvo
quanto previsto dalla legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le
disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione
degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. A questo
proposito nel Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 2004 (FF 2004 pag. 6103
e seguenti), figura che “I Cantoni hanno un ampio margine di manovra per
quanto concerne la creazione degli ordinamenti necessari, pur restando
vincolati alle disposizioni di legge (p. es. per gli importi minimi e i limiti
d’età”; FF 2004, pag. 6127).
Secondo l’art. 38 della Legge
cantonale sugli assegni di famiglia (RL 856.100; LAF) le persone senza attività
lucrativa considerate tali ai fini della LAVS si affiliano alla Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni familiari.
Per l’art. 39 LAF nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un
contributo a carico delle persone senza attività lucrativa (cpv. 1), il
contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui
questi eccedono il contributo minimo di cui alla LAVS (cpv. 2). Erano
considerati oneri ai sensi della legge la spesa degli assegni per figli e degli
assegni di formazione (lett. a), la copertura delle spese di amministrazione
(lett. b) e l’alimentazione della riserva di fluttuazione (lett. c).
Per l’art. 40 LAF, nel tenore
fino al 31 dicembre 2020, la percentuale del contributo è determinata dal
Consiglio di Stato.
A questo scopo, gli art. 39 e 40
LAF ed i rispettivi Decreti esecutivi concernenti la determinazione dell’aliquota
contributiva, incluse le spese amministrative, a carico delle persone senza
attività lucrativa affiliate alla Cassa cantonale per gli assegni familiari,
prevedevano, per gli anni dal 2017 al 2019 un contributo del 25% (cfr. BU
51/2016 del 30 novembre 2016; BU 58/2017 del 15 dicembre 2017; BU 55/2018 del
12.
dicembre 2018) e per l’anno 2020 del 35% (BU 48/2019 del 13 novembre 2019),
prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività
lucrativa, qualora queste avessero versato contributi AVS/AI/IPG superiori al
contributo minimo.
Dal 1° gennaio 2021 il
contributo, del 25%, è previsto dall’art. 39 lett. a LAF.
Per quanto concerne il
finanziamento degli assegni familiari integrativi (AFI) e dell’indennità di
adozione (IA), le aliquote contributive sono pari allo 0.15% (art. 73 lett. d
LAF), rispettivamente allo 0.003% (art. 19 cpv. 2 LIPGA e art. 1 del Decreto
cantonale esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità
di perdita di guadagno in caso di adozione del 30 novembre 2016, secondo cui dal
1° gennaio 2023 il prelievo dello 0.003% per l’IA è sospeso).
2.15
La censura della ricorrente secondo
cui per il periodo antecedente il 31 dicembre 2021 non sarebbe possibile
prelevare alcunché poiché le norme con il 1° gennaio 2021 sono state
modificate, va respinta.
Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di
modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154,
consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1; cfr. anche DTF
148.
V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2; DTF 148 V 70, consid. 5.3.2; cfr. STCA
30.2024.2
dell’8 luglio 2024).
Nel caso di specie, in assenza di
disposizioni transitorie su questo tema, trovano applicazione le norme in
vigore fino al 31 dicembre 2020 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2020 e le nuove norme per il periodo dal 1° gennaio 2021.
Ne segue che le percentuali
applicate dall’amministrazione per tutto il periodo litigioso sono corrette.
2.16
In secondo luogo la ricorrente
sostiene che vi sarebbe una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 della
Costituzione federale. Con riferimento alla legislazione fiscale afferma che i
Tribunali non possono applicare norme contrarie al diritto federale ed alla
Costituzione cantonale e che la parità di trattamento passa anche dalla parità
di trattamento dell’onere contributivo.
Il contributo del 25% (nel 2020
del 35%) per gli assegni familiari cantonali, applicato all’importo dei
contributi AVS/AI/IPG, sarebbe un’imposta legata al luogo di domicilio che
altri Cantoni non applicherebbero e rappresenterebbe di conseguenza una
disparità di trattamento rispetto al resto della Svizzera, visto l’elevato
importo ritenuto nel Canton Ticino.
La censura va respinta.
Nel caso di specie il contributo
chiesto dalla Cassa di compensazione non è un’imposta ma, appunto, un contributo
prelevato per finanziare gli assegni familiari nel Canton Ticino.
Come già ricordato in precedenza,
questa possibilità è esplicitamente prevista da una legge federale formale, la
LAFam, che all’art. 20 attribuisce ai Cantoni, senza porre limiti particolari,
la competenza del finanziamento degli assegni familiari per le persone senza
attività lucrativa, permettendo di disporre che queste persone paghino un
contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi
eccedono il contributo minimo.
Con la LAF, ed in particolare gli
art. 39 e 40 in vigore fino al 31 dicembre 2020 e l’art. 39 nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021 il Canton Ticino ha concretizzato la delega
federale.
La differenza della percentuale
di prelievo tra i Cantoni è pertanto giustificata dalla norma federale (cfr.
anche Rapporto complementare della Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale dell’8 settembre 2004; FF 2004 pag. 6127).
Anche perché l’art. 32 cpv. 2 LAF
prevede che in deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività
lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito
imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.
Il Canton Ticino prevede di
conseguenza un regime più favorevole per le persone senza attività lucrativa.
2.17
La ricorrente contesta
di dover pagare gli interessi di mora. Ella sostiene che se CO 1 avesse agito
prima e non avesse atteso anni prima di emettere le decisioni, non avrebbe
dovuto versare gli interessi e ritiene di essere stata in buona fede. Per
l’insorgente sarebbe spettato all’amministrazione affiliarla quale persona
senza attività lucrativa sin dal 2017.
Per quanto concerne
gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti
di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli
interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i
quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30
giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo
tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo
tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il
periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti
interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1
OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per
gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS;
sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.18
In concreto la
ricorrente è stata affiliata dal 1° gennaio 2017 quale persona senza attività
lucrativa. Ella è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui
contributi retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26
cpv. 1 LPGA) in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. b
OAVS, norma che prevede che vanno riscossi
interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati
(cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24
marzo 2016, consid. 2.9), come in concreto.
Nel caso di specie gli interessi
diventano esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1°
gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti
(sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22 gennaio 2024; STCA 30.2014.33+34 del 4
febbraio 2015, consid. 2.10 in fine; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014,
consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio 2018 per i contributi del 2017, dal
1° gennaio 2019 per i contributi del 2018 (non oggetto della decisione su
opposizione [cfr. consid. 2.2]), dal 1° gennaio 2020 per i contributi del 2019,
dal 1° gennaio 2022 per i contributi del 2021 e dal 1° gennaio 2023 per i
contributi del 2022.
Il calcolo effettuato
dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2018 (anno seguente il primo anno
di contribuzione) al 17.1.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis
cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato.
Quanto alla circostanza che l’interessata sarebbe in buona
fede e che l’amministrazione avrebbe tardato ad affiliarla quale persona senza
attività lucrativa, va in primo luogo rammentato che in applicazione
dell’art. 64 cpv. 5 LAVS per
il quale i datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa
indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli
assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale
di compensazione, spettava all’assicurata annunciarsi tempestivamente (cfr.
anche STCA 30.2017.34 del 24 novembre 2017).
Non va poi dimenticato che pronunciandosi nell’ambito di
fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività
indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata
per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo
versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134
V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte
e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il
ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento
tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando
all'amministrazione un comportamento negligente.
L’Alta Corte ha
infatti precisato che l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134
V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992
pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8
del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che
l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza
o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa
dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la
fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1;
DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid.
3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa
attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente
tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale
del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione
di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita
corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa
finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo
cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid.
3.3.2.2).
Non
va dimenticato che nella sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre
2008.
il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di
tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2
Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27
cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione
di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli
assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in
giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i
dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente
versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre
2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in
esame).”
Ne segue che l’asserito ritardo
della Cassa nell’affiliarla e nel calcolare i contributi sociali non è un
motivo per non pagare gli interessi di mora.
2.19
La ricorrente contesta
la presenza di una base legale per il prelievo degli interessi di mora sui
contributi cantonali (“Checché ne dica lo CO 1 non vi è valida base legale
che giustifichi gli interessi di mora sulle gabelle cantonali”), ossia sui
contributi per gli assegni familiari, per gli assegni familiari integrativi e
per l’indennità di adozione.
Per quanto concerne
gli assegni familiari per persone senza attività lucrativa, come visto, la base
legale è data dalla LAFam.
L’art. 1 LAFam prevede
che la LPGA è applicabile agli assegni familiari sempreché la legge non preveda
espressamente una deroga. L’art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA prevede che i
crediti contributivi o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Inoltre per l’art.
25.
lett. e LAFam le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro
eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia al tasso di interesse di
mora e degli interessi remunerativi.
Circa le indennità
per perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA, RL 855.100), gli art. 24 e
25.
LIPGA contengono norme simili. Secondo l’art. 24 lett. b LIPGA le
disposizioni della LPGA si applicano per analogia agli interessi di mora e agli
interessi compensativi (art. 26 LPGA) e secondo l’art. 25 lett. g LIPGA le
disposizioni della LAVS si applicano per analogia al tasso degli interessi di
mora e degli interessi compensativi.
Infine,
relativamente agli assegni integrativi, l’art. 73 cpv. 2 LAF prevede che i contributi
sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari
e che è applicabile la legislazione federale sull’AVS, la quale a sua volta
ritiene applicabili le disposizioni della LPGA, sempre che la LAVS non preveda
una deroga (art. 1 cpv. 1 LAVS). Come visto, l’art. 26 cpv. 1 prima frase LPGA
prevede che i crediti contributivi o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Ne segue che vi è una solida base legale anche per il prelievo degli
interessi di mora sui contributi cantonali.
2.20
La ricorrente contesta
pure il prelievo delle spese amministrative, affermando:
" Rimangono
oscure (e la decisione evita di approfondire la tematica) le questioni
contestate dalla signora RI 1 in merito alle sedicenti spese amministrative.
Se lo CO 1 dichiara di avere svolto delle “mansioni”
negli anni per i quali pretende ora queste spese, dimostra di avere ben avuto
in mano la situazione della signora RI 1 in tutti questi anni, dacché le sue
affermazioni volte a colpevolizzare la ricorrente per misconoscere la domanda
di condono (almeno parziale) sono contraddittorie.”
Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la Cassa di
compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di
amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di
amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di
lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti
il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, persone che non
esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo
l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a
pagarli.
In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato
l'art. 157 OAVS, delegando al DFI il compito di fissare, per tutte le casse di
compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle
spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori il cui datore di
lavoro non è tenuto a pagare i contributi, e dalle persone che non esercitano
un'attività lucrativa.
Il DFI ha così promulgato l'Ordinanza sulle aliquote massime dei
contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1
recita:
" I
contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione
conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre
1946.
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti non devono superare il
cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle
persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui
datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non
esercitano un’attività lucrativa.”
In concreto la Cassa ha applicato un tasso del 2%, nei limiti
previsti dall’ordinanza.
Le spese, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non sono
prelevate per il lavoro svolto nei rispettivi anni, ma servono a coprire i
costi della procedura di prelievo degli anni di contribuzione. Il loro
conteggio non significa pertanto che la Cassa negli anni litigiosi ha lavorato,
omettendo di affiliarla quale persona senza attività lucrativa, ma che per
fissare i contributi e recuperare l’importo ha dovuto assumersi degli oneri.
2.21
La ricorrente domanda
il condono affermando:
" La signora
RI 1 chiedeva un condono, almeno parziale. Strano che lo CO 1 si sia rifiutato
di considerare il condono nell’ambito di una rinuncia degli interessi di mora
(che – come visto – esso stesso ha cagionato).
Bizzarro pure che esso non avesse applicato le due
direttive valevoli al tempo (febbraio 2023) come indicato dalla signora: ha
forse atteso per questo 17 mesi prima di decidere?
Uno dei principi cardine del diritto processuale è
quello che vede impedito chi non è in buona fede a potere rimproverare una
mancata buona fede altrui.
Non è in buona fede chi commette negligenza o
un’omissione in questo senso a lui imputabile (art. 3 cpv. 2 CCS).
Osservato che lo CO 1 per anni ha lasciato il caso
inerte (oltre ai 17 mesi che abbiamo già avuto occasione di verificare) e che
le considerazioni inerenti al domicilio non siano risultato cristalline e
coerenti, appare evidente che l’autorità di prime cure non può essere
considerato quale attore in buona fede.
Di conseguenza appare quantomeno fuori luogo che si
imputi una mancata buona fede alla ricorrente, a fronte di altre mancanze, ben
più gravi se le consideriamo istituzionali
Alla luce di ciò e, in ragione del ritardo di cui lo
CO 1 deve rispondere, si ritiene che un condono (almeno parziale) sia
giustificato.”
2.22
Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli
articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere
ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono
essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo
determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al
contributo minimo.
Secondo l'art.
11.
cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un
onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,
a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone
di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo
minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di
questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi dispone al capoverso
1.
che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi deve presentare
alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei
documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere
da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le
indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede
che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11
capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa
trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché
questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide
della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone
di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA
o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv.
3.
OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (RL 851.100 [6.4.5.2]), il Dipartimento dell'Interno, Servizio
cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della
sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono
delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il
pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota
mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
2.23
Per il N. 3004 delle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio
2024, possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi:
- gli assicurati
che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il
contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo
contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di
lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla
fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS);
- gli assicurati
senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati
in base alle loro condizioni sociali.
Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei
contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti
un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal
datore di lavoro.
I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono
essere ridotti (N. 3007 DIN).
Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono
essere oggetto di una riduzione (o di un condono; N. 3007 DIN nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2023).
I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante
riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40
OAVS è escluso (DTF 113 V 248; N. 3009 DIN).
Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un
nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di
decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in
particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione
fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di
compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei
contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.
Per il N. 3012 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, la
riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche
quelli dell'AI e delle IPG nonché i contributi AD (dei dipendenti il cui datore
di lavoro non è tenuto a pagare i contributi) e gli interessi di mora.
2.24
Secondo il N. 3001 DIN i contributi
personali arretrati il cui pagamento non può essere ragionevolmente richiesto
agli assicurati possono, su richiesta motivata, essere ridotti in modo adeguato
per un periodo determinato o indeterminato. Tali contributi non saranno
tuttavia ridotti a una somma inferiore al contributo minimo legale (art. 11
cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI e art. 27 cpv. 3 LIPG).
Prima di un'eventuale riduzione, la Cassa deve dapprima considerare
un piano di pagamento. Al momento della fissazione dei pagamenti a rate,
bisogna tenere conto della prescrizione di cinque anni prevista dall'art. 16
cpv. 2 LAVS (N. 3002 DIN).
L'assicurato deve motivare la sua richiesta e provare che si trova
in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento dei
contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri familiari straordinari
(p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole indebitamento, da spese
mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un infortunio e non
coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della natura (acqua,
fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità civile (N.
3016.
DIN).
La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che
presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si
deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).
Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato
(RCC 1954 pag. 70; N. 3021 DIN).
I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a
quanto richiesto dall'assicurato (N. 3047 DIN).
I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti,
vale a dire che una domanda di riduzione può vertere solo su debiti
contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3048 DIN).
Secondo il N. 3049 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023,
se le condizioni per una riduzione sono soddisfatte, i contributi personali
vengono ridotti ai contributi più elevati già versati o al contributo minimo (o
al doppio del contributo minimo, v. N. 3053).
I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto
che si consideri l’esistenza economica dell’assicurato come seriamente
minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione (N. 3050 DIN in
vigore dal 1° gennaio 2023).
La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se
l’assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la
domanda di riduzione, i contributi vanno ridotti a questo importo (N. 3051 DIN
in vigore dal 1° gennaio 2023).
La proroga di pagamento nonché la procedura di riduzione non
interrompono il termine di prescrizione previsto all'art. 16 cpv. 2 LAVS (RCC
1982.
pag. 115; N. 3063 DIN).
Secondo il N. 3066 DIN, la riduzione per inesigibilità può essere
concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i
contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3009).
2.25
Su richiesta motivata e dopo avere
sentito un'autorità designata dal Cantone di domicilio, il contributo minimo
può essere oggetto di un condono in casi di rigore (N. 3003 DIN).
Quale unica condizione formale per il
condono dei
contributi, il N. 3070 DIN stabilisce che esso è possibile solo quando
l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale secondo il N.
1180.
La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il
cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente, che può essere condonato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Giusta il N. 3078 DIN, se assicurati che fino a quel momento
versavano contributi superiori al contributo minimo annuale (v. N. 1180)
soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di
riduzione, possono contemporaneamente richiedere, sullo stesso modulo, la
riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve
ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una
decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il
condono.
Fra le condizioni materiali, per il N. 3073 il condono del
contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in
una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. È una misura
straordinaria e può quindi essere concesso solo se l’assicurato vive in grande
povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni
dell’aiuto sociale.
La situazione insostenibile quale condizione per il condono del
contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo
vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117;
N. 3074 DIN).
Secondo il N. 3075 DIN, il condono non può essere rifiutato
adducendo quale motivo che i contributi potrebbero essere compensati con
crediti delle assicurazioni sociali conformemente alle Direttive sulle rendite
(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117).
Le Casse di compensazione devono sottoporre tutte le richieste di
condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio, la quale si accolla,
se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo (N. 3079 DIN).
2.26
Dalla giurisprudenza e dalla prassi
suesposte emerge dunque che in caso di difficoltà da parte degli assicurati di
fare fronte al pagamento dei contributi anche dopo avere ottenuto la dilazione
di pagamento, sono possibili due altre soluzioni, che devono però seguire un
particolare iter.
Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità
di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo
AVS/AI/IPG calcolato al tasso del contributo usuale dei salariati.
In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato
sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che, eccezionalmente,
il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello del contributo
usuale dei salariati fino al contributo minimo.
Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato
in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente
concesso il condono del contributo minimo.
2.27
In concreto la ricorrente, affiliata
quale persona senza attività lucrativa, chiede il condono dei contributi e
degli interessi di mora arretrati.
Tuttavia, in applicazione della
giurisprudenza federale (DTF 113 V 248 consid. 2a) e delle direttive (marginale
N. 3009 DIN), l’assicurata può chiedere esclusivamente una
riduzione dei contributi e degli interessi di mora secondo l’art. 11 cpv. 1 LAVS. L’art. 40
cpv. 1 OAVS, relativo al condono, per i contributi arretrati, è
applicabile ai soli contributi paritetici (DTF 113 V 248 consid. 2a).
Inoltre, la giurisprudenza prevede
che possono essere ridotti solo i contributi, rispettivamente gli interessi di
mora, non ancora pagati (cfr. 3048 DIN e STF del 17 ottobre 1952 in RCC 1952
pag. 428 secondo cui “le quote pagate senza riserva non possono essere ridotte”).
In concreto la Cassa in sede di
risposta ha rilevato che l’insorgente ha già versato l’integralità dei
contributi e degli interessi di mora. Una loro riduzione non è pertanto più
possibile.
Infine, ed in ogni caso, la persona
assicurata deve motivare la sua richiesta di riduzione dei contributi,
provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lei
il pagamento dei contributi. Lo stato di bisogno può risultare da oneri
familiari straordinari (p. es. spese d'educazione dei figli), da un notevole
indebitamento, da spese mediche straordinarie conseguenti a una malattia o a un
infortunio e non coperte da un'assicurazione, da spese causate da danni della
natura (acqua, fuoco, grandine, ecc.) o da spese risultanti dalla responsabilità
civile (N. 3016 DIN).
La riduzione dei contributi è dunque una misura straordinaria che
presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si
deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).
Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato
(N. 3021 DIN).
Nel caso di specie, la ricorrente non
ha comprovato di trovarsi in difficoltà finanziarie. Al contrario. Dalla
documentazione agli atti emerge che i contributi sono stati calcolati sulla
base di una sostanza netta di oltre fr. 17'000'000. Nell’opposizione la
medesima insorgente afferma che “[…] è vero che la sostanza netta è cospicua
[…]” (doc. 1F, pag. 7).
L’interessata non fa valere che nel
frattempo la sua situazione sarebbe cambiata.
Ne segue che, manifestamente, non vi
sono le condizioni per procedere ad una riduzione dei contributi e degli
interessi di mora, mentre il condono dei contributi e degli interessi di mora
arretrati è escluso.
2.28
L’insorgente, richiama
“i mezzi di prova indicati e quelli richiesti nel presente gravame” e
domanda “di visionare l’incarto dell’autorità di prime cure presso il
lodevole Tribunale, segnatamente completo delle note interne e telefoniche”
(doc. I).
Relativamente alla
possibilità di visionare l’incarto, all’interessata il 18 settembre 2024 è
stato assegnato un termine di 10 giorni per esprimersi sul contenuto della
risposta di causa e sugli atti prodotti dall’amministrazione, a sua
disposizione presso questo Tribunale (doc. IV). L’interessata ha prodotto una
replica il 30 settembre 2024 (doc. V).
Per quanto concerne
le note interne e telefoniche l’insorgente non indica cosa dovrebbero
comprovare. Nel ricorso ne fa riferimento a pag. 4 dove riferisce della sua
opposizione alle decisioni del 17 gennaio 2023 relativamente al prelievo dei
contributi per gli assegni familiari cantonali, affermando: “La ricorrente
ricordava che secondo l’UFAS non esiste un obbligo contributivo per le persone
senza attività, ma che i cantoni potevano prevederlo: il cantone Ticino era uno
di questi. Su indicazione telefonica della stessa CO 1 (!) alla ricorrente
l’imposizione ticinese aggiuntiva della CAF è data dal 1° gennaio 2021. Di
conseguenza non è possibile prevedere siffatto balzello prima del 31.12.2020,
tanto è che la legge non prevede norme retroattive” ed a pagina 5, dove
afferma: “preoccupata per questa spada di Damocle a partire dal 2023 la
signora cercava più volte di chiamare (e fare chiamare la sua ex-segretaria di
suo papà) lo CO 1 per sollecitare invano la pratica, limitandosi a ricevere
risposte generiche e vaghe”.
Da quanto dato di
capire, sembrerebbe che la ricorrente, oltre che per sollecitare l’evasione
dell’opposizione, abbia telefonato alla Cassa, dopo aver ricevuto le decisioni
del 17 gennaio 2023, per ottenere informazioni circa la base legale su cui si
era fondata l’amministrazione per applicare la percentuale del 25% sui
contributi AVS/AI/IPG per il pagamento dei contributi degli assegni familiari
per persone senza attività lucrativa. Sembrerebbe che avrebbe ricevuto come
risposta che il contributo del 25% sarebbe previsto solo dal 1° gennaio 2021.
Come indicato ai
consid. 2.15. e 2.16 la base legale per il prelievo dei contributi cantonali e
la fissazione della percentuale per il loro calcolo è prevista sia a livello
federale che cantonale. Anche se l’informazione fornita alla ricorrente fosse
stata errata (ciò che l’insorgente non sembra comunque sostenere), non ne
avrebbe subito alcun nocumento poiché l’asserita informazione è stata fornita
dopo l’emissione delle decisioni formali.
L’acquisizione di
presunte note interne e/o telefoniche non è pertanto necessaria.
Per
il resto questo Tribunale,
ritenuto che gli atti prodotti dalle parti non necessitano di ulteriori
complementi, che i fatti sono stati comprovati
e che nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale
apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza
9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021
consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019
del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.29
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti