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Decisione

30.2025.1

Fissazione dei contributi dovuti quale indipendente. Conferma della qualifica aziendale dell'immobile locato e del conseguente assoggettamento al prelievo dei contributi sociali del reddito conseguito con la locazione

28 aprile 2025Italiano62 min

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.1

cs

Lugano

28 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3/7 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 novembre 2024 emanata

da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 12

ottobre 2023 la Cassa __________ ha stabilito che per l’attività indipendente

svolta nel 2019, RI 1 doveva versare contributi per assegni familiari di fr.

1'376.10.

La Cassa si è fondata su un

reddito da attività lucrativa di fr. 141'960, da cui ha dedotto la franchigia

per persone in età AVS di fr. 16'800, giungendo ad un reddito aziendale

(arrotondato) soggetto a contribuzione di fr. 125'100. L’amministrazione ha

stabilito che, nella misura di fr. 129'960, il reddito deriva dalla locazione

del mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, che ha

carattere aziendale.

1.2. Con decisione su opposizione del 27

luglio 2023, la Cassa __________ ha stabilito che, per l’attività indipendente

svolta nel 2020, RI 1 doveva versare contributi per assegni familiari di fr.

874.50. L’amministrazione si è fondata su un reddito da attività lucrativa di

fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr.

16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un

reddito soggetto a contribuzione di fr. 79'500. L’amministrazione ha stabilito

che l’importo soggetto a contribuzione deriva dai redditi da locazione del

mappale n. __________ RFD di __________, avente carattere aziendale.

1.3. RI 1 è insorto al TCA contro

entrambe le predette decisioni su opposizione. Dopo aver congiunto le cause, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni, con STCA 30.2023.14/30.2023.17 del 5

marzo 2024, ha respinto i ricorsi, nella misura della loro ricevibilità. Con

STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024 il TCA ha respinto la domanda di revisione

della STCA del 5 marzo 2024.

1.4. Con due sentenze del 30 gennaio

2025 (9C_604/2024 e 9C_215/2024), il Tribunale federale ha respinto le

impugnative inoltrate da RI 1 contro le predette pronunzie cantonali.

1.5. Con tre distinte decisioni del 7

settembre 2022, del 9 dicembre 2022 e del 19 maggio 2023, confermate da

un’unica decisione su opposizione del 12 novembre 2024, la Cassa CO 1 ha

fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni

2019, 2020 e 2021.

Per il 2019 la Cassa ha dedotto

dal reddito di fr. 141'960 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800

ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 13’367.95, per un reddito soggetto

a contribuzione di fr. 138'500 e contributi per fr. 13'690.80, oltre fr. 540 di

interessi di mora.

Per il 2020 l’amministrazione ha

dedotto dal reddito di fr. 88'420 la franchigia per persone in età AVS di fr.

16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 7'913.60, per un reddito

soggetto a contribuzione di fr. 79’500 e contributi per fr. 8'103.60, oltre fr.

341.45 di interessi di mora.

Per il 2021 la Cassa ha dedotto

dal reddito di fr. 127'399 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800

ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 12'288.80, per un reddito soggetto

a contribuzione di fr. 122’800 e contributi per fr. 12'571.80, oltre fr. 232.55

di interessi di mora.

1.6. RI 1 è insorto al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed in via

subordinata che i contributi personali siano esclusivamente determinati sulla base

dei redditi da attività indipendente figuranti nelle decisioni IFD 2019, 2020 e

2021 (posizione 2.1) emesse dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________

(doc. I).

Il ricorrente richiama gli atti

dalla Cassa CO 1, gli atti del TCA degli incarti 30.2023.14 e 30.2023.17 e gli

atti del Tribunale federale di cui agli inc. 9C_215/2024 e 9C_604/2024.

L’insorgente, come nei ricorsi inoltrati contro le decisioni su opposizione

della Cassa __________, afferma che l’amministrazione ha giustificato le sue

decisioni sulla base di una comunicazione elettronica del fisco, mai

notificatagli, che considerava, contrariamente a quanto indicato nelle

rispettive tassazioni 2019, 2020 e 2021, tali proventi quali elementi del

reddito aziendale.

L’insorgente afferma di non potere

condividere le decisioni su opposizione impugnate per le medesime censure già

sollevate nelle cause 30.2023.14 e 30.2023.17 del TCA e degli incarti

9C_215/2024 e 9C_604/2024 del Tribunale federale. L’assicurato rammenta le

seguenti principali motivazioni:

-

Per gli anni in esame non vi sono decisioni di tassazione emanate da

un’autorità fiscale da cui si evince chiaramente che gli affitti percepiti sul

mappale n. __________ siano da aggiungere ai proventi derivanti dal reddito

aziendale da attività lucrativa indipendente. Al contrario, i redditi da

attività aziendale del 2019, 2020 e 2021 non includono i proventi della

locazione dell’immobile n. __________. Le comunicazioni elettroniche del fisco,

non sottoposte ad alcun contraddittorio con il ricorrente sono errate e non

possono essere prese in considerazione. I redditi devono corrispondere a quelli

indicati espressamente nelle tassazioni nella posizione 2.1 (reddito da attività

aziendale indipendente).

-

Anche dal punto di vista del diritto tributario non è corretto

considerare le pigioni percepite dall’immobile di __________ quale reddito

aziendale. Il criterio determinante per l’attribuzione di un immobile di

proprietà del titolare di una ditta individuale nella sfera del patrimonio

aziendale o privato consta nella sua effettiva utilizzazione da parte della

ditta individuale. Considerato che la ditta individuale non ha mai avuto sede

nel citato immobile e più in generale non ha mai esercitato o utilizzato a fini

commerciali alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata

altre società corrispondendo regolari pigioni locative in contropartita a RI 1),

non è possibile attribuire l’immobile di __________ alla sostanza commerciale

del ricorrente. L’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel

corso degli anni nel bilancio della ditta individuale “__________”, non

beneficiando della facoltà di procedere a regolari ammortamenti annuali volti a

diminuire l’utile aziendale conseguito. Inoltre i redditi conseguiti con la

locazione dell’immobile sono sempre stati trattati e imposti dall’autorità

fiscale quali redditi privati da sostanza immobiliare alla stessa stregua delle

pigioni percepite con altri immobili di proprietà del ricorrente. Nella sua

costante giurisprudenza il Tribunale federale ha sempre sostenuto che la

locazione dei propri immobili costituisce, di principio, amministrazione della

propria sostanza privata ed è soltanto eccezionalmente che tale attività può

essere considerata quale attività lucrativa indipendente.

1.7. Con risposta dell’11 febbraio 2025,

cui ha allegato l’incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso,

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IX).

1.8. Con replica del 3 marzo 2025,

trasmessa alla Cassa il 6 marzo 2025 per eventualmente esprimersi in merito

entro 10 giorni (doc. XII), il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione

e chiesto l’assunzione di nuove prove (doc. XII). L’assicurato afferma che sia

la sentenza 9C_604/2024 del 30 gennaio 2025 del Tribunale federale che la STCA

30.2024.7 del 16 settembre 2024, in merito alla richiesta di revisione, non

hanno considerato, per mere questioni procedurali, i documenti da lui prodotti,

ossia la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 e l’istanza di

scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 con

accluso il contratto di scioglimento definitivo della comunione ereditaria fu __________.

Per determinare gli elementi

imponibili per il calcolo dei contributi AVS degli anni 2019, 2020 e 2021

occorre che la Corte si esprima anche su tali documenti, oltre che sulla

dichiarazione del 25 febbraio 2025, con relativa documentazione di supporto,

del notaio, __________ che si era occupato della successione del defunto padre

del ricorrente.

Secondo l’assicurato, per

elementare deduzione logica, la sostanza aziendale appartenente al defunto __________

__________ ammontava a soli fr. 20'000, mentre la sostanza complessiva

immobiliare privata, compreso il fondo n. __________, constava in fr.

3'187'436. A questo scopo produce l’estratto RFD del __________ 1991 relativo

al citato mappale da cui si evince che la stima ufficiale ammontava a fr.

473'500. Esso non poteva pertanto far parte della sostanza aziendale, limitata

a fr. 20'000. Il notaio __________ attesta che in occasione dello scioglimento

definitivo della CE, avvenuta nel 1999, il fondo è stato attribuito quale

elemento di sostanza immobiliare privata al ricorrente e ritiene che, da

sempre, è stato considerato dall’autorità fiscale facente parte della sostanza

privata di RI 1. Per il ricorrente la prova della natura privata del fondo in

questione è data perlomeno dal 1991, come richiesto al punto 5.4 della sentenza

9C_215/2024 del 30 gennaio 2025. L’insorgente sostiene che spetta ora

all’autorità fiscale comprovare un ipotetico e contestato passaggio del fondo

RFD __________ alla sostanza commerciale di RI 1, in particolare nel 2003. Egli

aggiunge che dal 2020 lo spazio adibito __________ è stato locato ad una

società terza (__________) di cui l’insorgente non ha alcuna partecipazione.

L’appartenenza alla sostanza privata non può essere messa in discussione.

Nel caso in cui il TCA non fosse

convinto dell’appartenenza fin dal 1° febbraio 1999 dell’immobile nella

sostanza privata, il ricorrente chiede l’assunzione delle seguenti prove:

-

audizione del notaio __________;

-

audizione dell’Ufficio cantonale imposte di successione e donazione per

confermare, in particolare, che il fondo in esame apparteneva alla sostanza

privata del defunto __________ e poi a RI 1;

-

audizione dell’Ufficio di tassazione di __________, con richiesta di

indicare per quale motivo le decisioni di tassazione prima del 2022 non

riportano i proventi della locazione degli spazi siti nell’immobile di __________

sotto la voce reddito da attività indipendente e di indicare perché, quando e in

che modalità sarebbe stato deciso il passaggio alla sostanza commerciale del

ricorrente, con produzione della relativa documentazione di supporto

comprovante la comunicazione formale al ricorrente.

Secondo l’assicurato, non

permettere l’assunzione delle suddette prove in applicazione di un apprezzamento

anticipato delle prove costituirebbe una grave violazione del suo diritto di

essere sentito e del suo diritto alla prova.

1.9. Il 27 marzo 2025 il TCA ha scritto

alle parti, informandole di aver acquisito agli atti gli incarti 30.2023.14, 30.2023.17

e 30.2024.7 e le sentenze del Tribunale federale 9C_604/2024 e 9C_215/2024 del

30 gennaio 2025 e mettendo loro a disposizione gli atti per eventualmente

esprimersi in merito entro il 7 aprile 2025 (doc. XIV).

1.10. Con scritto del 7 aprile 2025,

trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. XVI), il ricorrente ha ringraziato

per l’acquisizione degli atti ed ha affermato di non avere particolari

osservazioni se non che gli atti sono stati già richiamati nel dettaglio nei

suoi allegati, così come i fatti che si vogliono dimostrare con tali documenti

(doc. XV).

in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF

127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è il calcolo dei contributi quale indipendente dell’assicurato per

gli anni 2019, 2020 e 2021.

Ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.2. Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). In base all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Per l’art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati

che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Fatti

I contributi AVS degli assicurati esercitanti

un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi

reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1

LAVS). Il reddito da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese

indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

In base all’art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi da prelevarsi sul

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, quelli degli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli assicurati i cui

datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, devono

essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i

periodi di calcolo e di contribuzione.

2.3. Secondo l’art. 22 cpv. 1 OAVS i

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale

chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla

fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non

corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di

contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione

non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio

commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua

durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in

reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.4. Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla

tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale

proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione

dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata

in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione

dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione

controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di

procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per

analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per

le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il

reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per

stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi

sui dati a loro disposizione.

Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di

compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5

OAVS).

2.5. Per

giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata

in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4

OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024

dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020,

consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell’11

marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13

ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il

giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse

giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,

che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione

delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del

20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del

19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016

parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.

3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a

pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri

diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul

calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre

2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1°

luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;

sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS

Nr. 4 pag. 11).

Il

carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di

compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque

la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene

alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere

prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza

9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza

9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di

compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la

qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri

dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250

consid. 3.3 e riferimenti).

In

DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in

diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in

giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per

analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si

basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata

oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività

Considerandi

indipendente.

Questi principi sono stati

confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il

Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale

cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale -

nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né

l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.-

quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la

Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi

di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a

pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo

di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di

vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza

privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare

di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.-

nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni

altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta

collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le

provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non

sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha

contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata

dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente

causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a

valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito

della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli

non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è

passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente,

secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna

privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr.

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte

va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza

per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra

attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112

seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse,

formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti

giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte

dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del

provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare

avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto

ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di

sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto

deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato,

indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della

giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche

la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora

rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza

dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni

dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto

di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica

fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato

rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti

di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei

contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.6

Con sentenza pubblicata in DTF 134

V 250 l’Alta Corte ha affermato che

i redditi locativi provenienti da immobili che

fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto

all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente

(consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli

eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto

anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza

commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

In

DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza

commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a

contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al

momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere

considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività

indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività

commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):

"

(…) Fragen der beitragsrechtlichen

Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen

Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2,

9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können

sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23.

Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht

von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen

beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein

Unternehmer ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus

dem Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der

Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf

seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist

grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen

verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in

das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON

AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).

Mit Blick auf die steuer- und

AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat

vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht

steht zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich

mit der Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines

Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich

für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt

diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen

Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die

Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von

der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen

rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von

Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den

dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem

Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn

aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach wie

vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften

AHV-beitragspflichtig (BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”

Cfr.

anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:

" (…)

4.2

Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im

Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen

Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich

genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers

nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten

lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen

belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin

Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte

ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze

wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an,

der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt,

die Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich

nicht vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die

stillen Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge

beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).

4.3

Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist

konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach

Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks

Dispositivo

auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine

Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen

mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des

Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV)

erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis

2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die

darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht.

Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1)

bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”

2.7. Nel

caso di specie con tre distinte decisioni del 7 settembre 2022, del 9 dicembre

2022 e del 19 maggio 2023, confermate da un’unica decisione su opposizione del

12 novembre 2024, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI

1 quale indipendente per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Per il 2019 la Cassa ha dedotto

dal reddito di fr. 141'960 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800

ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 13’367.95, per un reddito soggetto

a contribuzione di fr. 138'500 e contributi per fr. 13'690.80, oltre fr. 540 di

interessi di mora.

Per il 2020 l’amministrazione ha

dedotto dal reddito di fr. 88'420 la franchigia per persone in età AVS di fr.

16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 7'913.60, per un reddito

soggetto a contribuzione di fr. 79’500 e contributi per fr. 8'103.60, oltre fr.

341.45 di interessi di mora.

Per il 2021 la Cassa ha dedotto

dal reddito di fr. 127'399 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800

ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 12'288.80, per un reddito soggetto

a contribuzione di fr. 122’800 e contributi per fr. 12'571.80, oltre fr. 232.55

di interessi di mora.

Il ricorrente non contesta

l’ammontare dei redditi e la circostanza che le tassazioni del 2019, 2020 e

2021 sono cresciute in giudicato, ma, come nelle cause 30.2023.14/30.2023.17

sfociate nella sentenza di questo Tribunale del 5 marzo 2024 e confermata dalla

STF 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 e nella causa 30.2024.7 del 16 settembre

2024 confermata dalla STF 9C_604/2024 del 30 gennaio 2025, in ambito di

contributi per assegni familiari, censura la qualifica aziendale dell’immobile

n. __________ e dei relativi redditi (pigioni) e sostiene, anche in base a

documentazione trovata nei suoi archivi dopo l’emissione della STCA del 5 marzo

2024, che l’immobile è sempre stato di natura privata.

2.8. Preliminarmente va rammentato che

nell’ambito della precedente procedura questo Tribunale aveva interpellato

l’ufficio di tassazione di __________ per stabilire la natura aziendale o

privata dell’immobile.

Il 27 ottobre 2023 il TCA ha chiesto:

" (…) il

nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente il

calcolo dei contributi personali quale indipendente per gli assegni familiari

dovuti nel 2020 da RI 1 (No. di controllo: __________).

D’interesse è la

questione di sapere se RI 1 è proprietario di un immobile aziendale.

Nell’ambito della

procedura in essere la Cassa ha prodotto un’email del 10 maggio 2023 dove il

Vostro Ufficio conferma che l’importo di fr. 88'420 figurante al codice 199

corrisponde ad un reddito da locazione percepito per un immobile avente

carattere aziendale (doc. 22).

Il ricorrente da parte

sua contesta, tra le altre cose, di possedere un immobile aziendale e a questo

proposito ha prodotto un verbale di audizione del 22 dicembre 2014 relativo al

reclamo sulle decisioni di tassazione 2006-2010 e sottoscritto con l’Ufficio di

tassazione di __________, dove, sostiene il ricorrente, “l’autorità fiscale

definisce di carattere privato tutti gli immobili di proprietà del signor RI 1

(mappali n. __________ e mapp. __________)”.

A questo proposito, nel

verbale figura:

“I mapp. __________

appartengono alla sostanza privata del contribuente”;

“Per il mapp. __________

vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000

annue”.

Ai fini del giudizio vi

chiediamo di voler precisare quanto segue:

1. Nel 2020 RI

1 era proprietario di un immobile aziendale?

a) In caso di

risposta positiva:

1) dove si trova

l’immobile e come è composto (terreni, costruzioni, ecc.)?

2) Da quando

l’immobile fa parte della sostanza aziendale?

3) Vi è stato un

trasferimento di questo immobile nella sostanza privata o viceversa? Se sì,

quando?

b) In caso di

risposta negativa, per quale motivo avete segnalato alla Cassa la presenza di

un reddito aziendale percepito per un immobile con carattere aziendale?

2. Con il

verbale del 22 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha definito di carattere

privato tutti gli immobili di proprietà di RI 1?

3. Eventuali

osservazioni.” (doc. VII, inc. 30.2023.14)

L’8 novembre 2023 l’autorità

fiscale ha risposto alle domande poste dal TCA, allegando una foto del mappale

RFD __________ ed affermando:

" (…)

1. Nel 2020

il signor RI 1 possedeva un immobile qualificato aziendale. Si tratta del

mappale __________ (e non __________) di __________.

a. Trattasi

di un immobile adibito a __________ situato alle __________ definita “__________”

a __________. (vedi foto allegata);

b. L’immobile

è da sempre qualificato aziendale dall’autorità fiscale, e lo è tutt’ora;

c. Non c’è

stato nessun trasferimento nella sostanza privata del contribuente, anche in

relazione alla non richiesta da parte del contribuente.

2. Il mappale

__________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo

interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento

affittato). Con il verbale del 22.12.2014 si era accordato, con la supervisione

dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF 2'000.- di spese

di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati nonostante esso sia

qualificato aziendale per la sua preponderanza.

Nel verbale di

Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono

riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”

è riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero

immobile.

3. Conclusione:

per l’Autorità Fiscale l’immobile in questione è tutt’ora aziendale e gli

affitti percepiti su di esso sono soggetti ad imposizione AVS.” (doc. IX, inc.

30.2023.14)

Con scritto del 13 dicembre 2023

il TCA si è nuovamente rivolto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________,

chiedendo:

" (…)

1. In primo

luogo RI 1 afferma che nella risposta dell’8 novembre 2023 non è stata fornita

alcuna indicazione temporale circa il periodo a partire dal quale l’immobile di

__________ è stato qualificato di aziendale. Egli contesta che lo sia “da

sempre” e sostiene che solo dal 2019 l’autorità fiscale ha informato la

Cassa di compensazione “del presunto carattere aziendale” dell’immobile.

RI 1 afferma che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e

soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo

aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi

sociali)” e ciò senza dargli la possibilità di esprimersi in merito.

Ai fini del giudizio vi

chiediamo di prendere posizione, in particolare circa l’affermazione che

l’immobile in questione avrebbe sempre avuto carattere privato e soltanto dal

2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale

nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)”.

2. In secondo

luogo RI 1 sostiene che “dottrina e giurisprudenza fiscale sono unanimemente

concordi nel definire determinante criterio decisivo di proprietà del titolare

di una ditta individuale (nel caso specifico, la spett. __________) la sua

effettiva utilizzazione da parte della ditta”. Secondo RI 1, considerato

che la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua

sede legale e di attività è __________ e non __________) e, più in generale,

non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi fini commerciali)

alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata altre società

in contropartita di pigioni locative pagate a RI 1), non è possibile attribuire

l’immobile di __________ alla sostanza aziendale di RI 1. Quest’ultimo evidenzia

inoltre che l’immobile in questione ed i relativi redditi non sono mai stati

contabilizzati nel bilancio della ditta individuale “__________” e che i

redditi dell’immobile sono sempre imposti quali redditi privati da sostanza

immobiliare (e non da attività accessoria indipendente) allo stesso modo delle

pigioni percepite da altri immobili di sua proprietà.

Vi chiediamo di

prendere posizione in merito, spiegando in particolare i motivi per i quali

l’immobile in questione è stato qualificato di aziendale.” (doc. XVIII, inc.

30.2023.14)

Con scritto 16 gennaio 2024, l’UT

ha risposto:

" (…)

1. L’immobile

sito in __________ appartiene alla sostanza aziendale del contribuente

perlomeno dall’anno 2003, in relazione anche alla segnalazione AVS della

sostanza aziendale. Non siamo in grado di risalire alla data effettiva della

qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente.

In aggiunta a quanto

già comunicato nel nostro scritto del 8 novembre 2023 si rende attento lo

Spettabile Tribunale che nel verbale di verifica del 22.12.2014 il fondo __________

non rientrava tra quelli definiti nella sostanza privata del contribuente.

2. Dal

01.01.1995 per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il metodo

della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata

aziendalmente supera il 50% o integralmente di natura privata se la parte

utilizzata privatamente supera il 50%).

Si ribadisce che

purtroppo, la documentazione ad oggi in nostro possesso, non ci permette di

confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo del mappale __________

da parte della ditta individuale.

La mancata segnalazione

dei redditi antecedenti il 2019 non giustifica automaticamente la

qualificazione dell’immobile/mappale __________ nella sostanza privata del

contribuente.” (doc. XX, inc. 30.2023.14)

Nella STF 9C_215/2024 del 30

gennaio 2025 il Tribunale federale al consid. 3.1 ha elencato i motivi per i

quali il TCA ha respinto il ricorso dell’assicurato:

" (…)

(a) interpellata al riguardo, l'autorità fiscale ha rilevato che

la frase secondo cui "per il mappale __________ (recte: __________)

vengono riconosciute spese effettive riferite all'immobile privato di CHF 2'000

annue", contenuta nel verbale del 22 dicembre 2014, si riferiva soltanto

alla parte concernente gli affitti privati, non all'intero immobile;

(b) dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 si

evince che l'immobile citato era locato sia a un privato (per un importo annuo

di fr. 9'960.-) sia alla __________, che lo utilizzava come __________ (per un

importo annuo di fr. 120'000.- nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr.

90'000.- nel 2017);

(c) la partecipazione del ricorrente nella __________ è aziendale

e, in base al verbale del 22 dicembre 2014, la particella n. __________ non

rientra tra quelle della sostanza privata dello stesso;

(d) la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità e

l'autorità fiscale ha precisato che, almeno dal 2003, la particella n. __________

appartiene alla sostanza aziendale dell'insorgente;

(e) è vero che l'autorità fiscale ha ammesso che prima del 2019

gli affitti conseguiti con la locazione dell'immobile non erano stati segnalati

tra gli elementi soggetti a contribuzione, ma che ciò non esclude

l'assoggettamento per gli anni non ancora prescritti;

(f) al di là dei motivi che hanno indotto l'autorità fiscale,

almeno dal 2003, a qualificare la particella n. __________ come aziendale, non

vi sono ragioni di scostarsi da tale valutazione, anche perché non vi è stato

nessun trasferimento nella sostanza privata del ricorrente.”

Il Tribunale federale ha

confermato le conclusioni di questo Tribunale per gli anni 2019 e 2020, non

ritenendole, in sostanza, arbitrarie.

Al consid. 5.1 e seguenti l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.1. Le decisioni

e indicazioni delle autorità fiscali sono di per sé vincolanti anche per le

casse di compensazione, che devono svolgere indagini autonome solo se vi sono

seri dubbi sull'esattezza della tassazione (errori manifesti e debitamente

provati, immediatamente rettificabili) o se la tassazione impone un

apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale, ma determinanti

per le assicurazioni sociali (precedente consid. 2.1 e rinvii).

5.2. Ora, dal

giudizio impugnato risulta che il Tribunale delle assicurazioni si è rivolto

all'autorità fiscale ticinese a due riprese (il 27 ottobre e il 13 dicembre

2023) e che nelle risposte (l'8 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024)

quest'ultima ha comunicato ai Giudici cantonali che la particella n. __________

apparteneva alla sostanza aziendale del contribuente per lo meno dal 2003,

continuando a farvi parte.

D'altro canto, le decisioni su opposizione del 27 luglio e del 12

ottobre 2023, condivise dall'istanza inferiore, fanno riferimento sia alle

tassazioni su reclamo 2019 e 2020, cresciute in giudicato, rilevando che da

esse risultano pure i redditi aziendali relativi alla particella n. __________,

sia alle risposte ottenute in merito dalle autorità fiscali, a conferma del

conseguimento e della natura di quegli stessi redditi.

5.3. Di

conseguenza, il ricorrente non poteva limitarsi a sostenere la lesione

dell'onere della prova da parte delle autorità fiscali, ma avrebbe dovuto

addurre la prova di errori manifesti e immediatamente rettificabili, che la Corte

cantonale aveva omesso di rilevare.

Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, va tuttavia constatato che

una simile prova non viene portata, perché a tal fine non è sufficiente né la

generica osservazione secondo cui le informazioni fornite dall'ufficio di

tassazione sarebbero "lacunose e incomplete", né la denuncia di una

contraddizione, individuata nel fatto che l'autorità fiscale ha dapprima

indicato che la particella n. __________ era da sempre qualificata come

aziendale, per poi specificare che la situazione è tale almeno dal 2003. In

entrambi i casi, un errore manifesto e immediatamente rettificabile non è dato

e la stessa cosa vale per la lesione del divieto d'arbitrio, che l'insorgente

si limita ad affermare (art. 106 cpv. 2 LTF).

5.4. A differenza

di quanto sostenuto nel gravame, il giudizio impugnato va infine condiviso

anche nella misura in cui constata l'assenza della prova del passaggio

dell'immobile menzionato dalla sostanza commerciale alla sostanza privata

dell'insorgente.

In effetti, la prova del passaggio di un bene dalla sostanza commerciale

alla sostanza privata non compete all'autorità fiscale ma al contribuente che

la sostiene e ne trae delle conseguenze per la sua situazione (cfr. sentenza

9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 5.2).”

Alla luce delle considerazioni

del Tribunale federale e della circostanza che con il presente ricorso

l’insorgente rinvia agli argomenti della precedente procedura (doc. I, pag. 2:

“[…] la decisione qui impugnata non può essere accolta sostanzialmente per

le medesime censure già sollevate nelle cause di cui agli incarti n, 30.2023.14

e 30.2023.17 […] Al fine di evitare inutili ridondanze in merito ai vari

argomenti già sollevati nelle varie sedi giudiziarie, l’assicurato si limita a

rammentare le seguenti, principali, motivazioni […]”), il TCA ritiene di

poter riprendere le motivazioni poste a fondamento della STCA

30.2023.14/30.2023.17 del 5 marzo 2024, ritenuto che, per le ragioni che

verranno esposte ai successivi considerandi, le ulteriori argomentazioni e prove

apportate dal ricorrente non modificano l’esito della procedura:

" (…)

L’insorgente sostiene di non aver conseguito alcun reddito da

attività indipendente nel 2020 e rileva che nella tassazione IFD 2020 figurano

solo affitti conseguiti per la locazione di immobili che non hanno carattere

aziendale. Per il 2019 afferma invece di aver conseguito solo un reddito di fr.

12'000, come emerge dalla relativa tassazione.

Per quanto concerne il 2020, dalle tavole processuali emerge che

il 28 settembre 2022 è stata emessa una tassazione su reclamo, cresciuta

incontestata in giudicato, dove, tra i numerosi cespiti d’entrata, al punto

5.3. è stato accertato un importo complessivo di fr. 504'890 di affitti

incassati e nella sostanza, oltre a titoli e capitali per fr. __________, una

sostanza immobiliare di fr. __________.

Dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale la comunicazione secondo

la quale il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2020

ammontava a fr. 88'420 ed il capitale proprio investito al 31 dicembre 2020 era

pari a fr. 1'212'000, la Cassa ha proceduto al calcolo del reddito soggetto a

contribuzione e dei contributi per gli assegni di famiglia, per un totale a

favore dell’amministrazione di fr. 874.50.

In seguito

all’opposizione inoltrata dall’assicurato, secondo il quale il suo reddito da

attività indipendente era pari a fr. 0, la Cassa ha interpellato l’autorità

fiscale al fine di stabilire la composizione del reddito aziendale esposto al

codice 199 e pari a fr. 88'420 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Con e-mail del 10

maggio 2023 il fisco ha affermato che tali importi “corrispondono a redditi

da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale (…)” ed

ha confermato la correttezza del dato evinto dalla tassazione 2020 (doc. 22,

inc. 30.2023.14).

Per quanto concerne

l’anno 2019, il 6 luglio 2022 è stata emessa la tassazione dopo rettificazione

su reclamo da cui emerge al punto 5.3 un importo complessivo per gli affitti

incassati di fr. 399'355, oltre ad una sostanza immobiliare di fr. __________.

Il 29 settembre 2022 l’autorità fiscale ha affermato che “il reddito

aziendale si compone di CHF 12'000.- pari all’utile del 2019, nonché di CHF 129'960.-

relativi agli affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo di

carattere aziendale” (doc. 15, inc. 30.2023.17).

L’autorità fiscale ha

pertanto confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività

indipendente evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del

capitale proprio investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC;

cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS), sulla base dei dati evinti dalle rispettive

tassazioni fiscali nel frattempo cresciute incontestate in giudicato.

L’insorgente sostiene

tuttavia che l’immobile RFD __________ non è mai stato qualificato di aziendale

e da un verbale di audizione dell’autorità fiscale del 22 dicembre 2014

emergerebbe piuttosto che il fondo è stato ritenuto di carattere privato poiché

figura che “per il mappale __________ (recte: __________) di __________

vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000

annue”.

A

torto.

Infatti, interpellato

in merito, l’UT competente ha affermato che tale frase è riferita alla sola

parte concernente gli affitti privati e non all’intero immobile.

In questo senso, dalle

dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. A2-A4, inc.

30.2023.14) allegate dall’insorgente, si evince che l’immobile, situato __________

definita “__________” a __________, è locato sia ad un privato, per un importo

annuo di fr. 9'960, da cui viene dedotto l’importo forfettario del 20% (fr.

1'992 [dichiarato come immobile n. ___________]) sia alla __________, che lo

utilizza quale __________ (cfr. foto allegata dal fisco, doc. IX+1, inc.

30.2023.14), per un importo complessivo annuo nel 2018 e nel 2019 di fr.

120'000, nel 2017 di fr. 90’000 (dichiarato come immobile n. _____________).

La partecipazione del

ricorrente nella __________ è di natura aziendale (cfr. ultimo punto del

verbale di audizione del 22 dicembre 2014: “la partecipazione __________ è

di natura aziendale”; cfr. anche tassazione 2020 su reclamo, dove figura

che è stato rettificato l’attivo della ditta individuale “in quanto, i conti

bancari e le azioni della spettabile __________, considerate erratamente nella

sostanza privata (Elenco Titoli), sono da sempre ritenute attivi aziendali”,

doc. 20, inc. 30.2023.14).

Nel verbale del 22

dicembre 2014 il fondo __________ non rientrava tra quelli della sostanza

privata dell’insorgente. Gli immobili di natura privata sono infatti stati

citati al punto precedente (“i mapp. __________ appartengono alla sostanza

privata del contribuente”).

Alla luce delle

suesposte circostanze la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una

novità.

L’autorità fiscale ha

del resto precisato che, pur non potendo risalire alla data esatta della

qualifica aziendale dell’immobile, perlomeno dal 2003 il fondo appartiene alla

sostanza aziendale del ricorrente, “in relazione anche alla segnalazione AVS

della sostanza aziendale”, ossia del capitale proprio preso in

considerazione nel calcolo dei contributi da indipendente.

In queste condizioni la

circostanza che la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede

nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali

alcuna attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato

contabilizzato nel bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della

locazione non è determinante.

(…)

È vero che lo stesso

fisco ha ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione

dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli

elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito

da attività indipendente dell’assicurato.

Tuttavia questa

circostanza non è d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017

del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale

federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato

soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora

prescritti (“[…] Vielmehr

waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________

aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den

genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht

wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat

ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während

35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet

ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

[…]“).

Indipendentemente dai

motivi che hanno indotto il fisco, perlomeno dal 2003, a qualificare di

aziendale il mappale RFD __________, non vi è alcun motivo di scostarsi da tale

valutazione. Anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza

privata del ricorrente.

Ne segue che a giusta

ragione i redditi percepiti con la locazione del fondo sono stati assoggettati

al prelievo dei contributi.

Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V

250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte

della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo

contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich

bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens

erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die

Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft

zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige

Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der

Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet”).

Inoltre, in DTF 140 V

241 l’Alta Corte ha stabilito che il

reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce

un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo

alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione

dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito

alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la

LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della

giurisprudenza; consid. 4.2).

Una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale,

un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere

degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione

all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di

trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241

consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene

alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza

commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021,

consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla

sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”)

e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice

trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a

quella privata.

In concreto l’autorità

fiscale ha affermato che il carattere aziendale del fondo va fatto risalire

perlomeno al 2003.

L’insorgente, come

visto in precedenza, non è stato in grado di sovvertire tale affermazione, né

tramite eventuale documentazione atta a comprovare che il citato immobile

sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stato

considerato privato, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio

dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro

neppure sostenuta.

Con sentenza

9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale

federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati

forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in

linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al

consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che, per costante

giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in

discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale

oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco,

ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa.

Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione

fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“Für die vorliegend massgebende Konstellation

(Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen

oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen

der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten:

"In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich

die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb

sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und

eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte

Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013

vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014

AHV Nr. 7 S. 23).”).

La regola trae origine

dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera

approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti

ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità

dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre

concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma

vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche

Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in

aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der

verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

- beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der

Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die

steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im

Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die

Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch

die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit

steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere

Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der

Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ.

in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

Ne segue che il calcolo

del reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti

aziendali, va confermato.”

2.9. In questa sede, nella replica del 3

marzo 2025 (doc. XII), l’assicurato afferma che sia la sentenza 9C_604/2024 del

30 gennaio 2025 del Tribunale federale che la STCA 30.2024.7 del 16 settembre

2024, in merito alla richiesta di revisione, non hanno considerato, per mere

questioni procedurali, i documenti da lui prodotti e trovati negli archivi solo

dopo aver ricevuto la sentenza del 5 marzo 2024, ossia, in particolare, la

notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 e l’istanza di scioglimento

definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 con accluso il

contratto di scioglimento definitivo della comunione ereditaria fu __________.

Per determinare gli elementi

imponibili per il calcolo dei contributi AVS degli anni 2019, 2020 e 2021

occorre che la Corte si esprima anche su tali documenti, oltre che sulla

dichiarazione del 25 febbraio 2025, con relativa documentazione di supporto, del

notaio, __________ che si era occupato della successione del defunto padre del

ricorrente.

Secondo l’assicurato, per

elementare deduzione logica, la sostanza aziendale appartenente al defunto __________

__________ ammontava a soli fr. 20'000, mentre la sostanza complessiva

immobiliare privata, compreso il fondo n. __________ constava in fr. 3'187'436.

A questo proposito produce l’estratto RFD del __________ 1991 relativo al

citato mappale da cui si evince che la stima ufficiale ammontava a fr. 473'500.

Esso non poteva pertanto far parte della sostanza aziendale, limitata a fr.

20'000. Il notaio __________ attesta che in occasione dello scioglimento

definitivo della CE, avvenuta nel 1999, il fondo è stato attribuito quale

elemento di sostanza immobiliare privata al ricorrente e ritiene che, da

sempre, è stato considerato dall’autorità fiscale facente parte della sostanza

privata di RI 1. Per il ricorrente la prova della natura privata del fondo in

questione è data perlomeno dal 1991, come richiesto al punto 5.4 della sentenza

9C_215/2024 del 30 gennaio 2025. L’insorgente sostiene che spetta ora

all’autorità fiscale comprovare un ipotetico e contestato passaggio del fondo

RFD __________ alla sostanza commerciale RI 1, in particolare nel 2003. Egli

aggiunge che dal 2020 lo spazio adibito allo __________ è stato locato ad una

società terza (__________) di cui l’insorgente non ha alcuna partecipazione.

L’appartenenza alla sostanza privata non può essere messa in discussione.

Nella citata dichiarazione del 25

febbraio 2025, il notaio, __________, ha affermato:

" (…)

mi riferisco alla sua richiesta di informazioni-precisazioni

riguardo alla successione del suo defunto padre __________, di cui mi sono

occupato, su mandato degli eredi legali, quale notaio del trapasso dei beni e

della divisione (vedi contratto di scioglimento parziale di comunione

ereditaria di data 15 giugno 1995 e quello definitivo di data 29 gennaio 1999).

Certifico che gli eredi legali, mi hanno incaricato di stipulare i

contratti alla base degli accertamenti di cui alla decisione di tassazione n. __________

dell’Ufficio Imposte di Successione e Donazione, __________, in cui veniva

determinata dettagliatamente la sostanza del defunto __________. In particolare

veniva accertata una sostanza aziendale di limitati CHF 20'000.—e la sostanza

immobiliare privata (__________) di CHF 3'187'436.--. (vedi doc. 1 allegato).

Risulta quindi chiara e insindacabile la distinzione tra sostanza aziendale e

quella privata accertata per di più in via ufficiale.

Successivamente, al __________ 1999, con contratto di scioglimento

definitivo di comunione ereditaria, è stata attribuita anche la Part. __________,

quale sostanza privata e da sempre considerata tale sia dal contribuente sia

dall’autorità fiscale.

Ho partecipato, quale consulente, alla stipula dei contratti di

locazione riguardanti la Part. __________, i cui conduttori terzi non erano e

non sono persone vicine al proprietario e non avevano e non hanno nessuna

collisione di interessi (vedi doc. 2 contratti locazione). I relativi canoni di

locazione dal 1999 sono sempre stati esposti nella dichiarazione fiscale come

redditi e sostanza privata e correttamente tassati dall’Ufficio di Tassazione

per molti anni.

Come pro memoria aggiungo che l’autorità fiscale è tenuta al

rispetto della buona fede amministrativa nei confronti dei contribuenti e non

può di moto proprio e senza motivi oggettivi cambiare l’interpretazione a piacimento,

inserendo, arbitrariamente, beni nella sostanza aziendale. Ciò sarebbe in urto

con la chiara decisione di tassazione dell’Ufficio Imposte di Successione e

donazione del 1999 e non dovrebbe essere soggetta ad interpretazione in assenza

di nuovi validi e oggettivi motivi giustificativi.” (doc. A)

Alla replica l’insorgente ha

allegato la copia della dichiarazione del 25 febbraio 2025 del notaio, __________

(doc. A), unitamente all’annesso doc. 1, ossia copia degli elementi di

tassazione della successione __________ e la decisione dell’ufficio delle

imposte di successione e donazione (doc. B; cfr. anche doc. A3, inc. 30.2024.7),

copia dell’estratto RFD fondo __________ del __________ 1991 (doc. C), copia dell’estratto

RFD fondo __________ del 3 marzo 2025 (doc. D) e copia del contratto di

locazione del 28 febbraio 2020 tra RI 1 e __________ (doc. E).

2.10. La documentazione prodotta dal

ricorrente e le argomentazioni sollevate in sede di replica non modificano

l’esito del ricorso.

La circostanza che il fondo n. __________

sarebbe appartenuto alla sostanza privata del defunto padre del ricorrente e

che in occasione dello scioglimento della comunione ereditaria nel __________

1999 (cfr. doc. A5, inc. 30.2024.7) l’immobile non avrebbe cambiato

destinazione, non è comunque in contraddizione con quanto affermato dal fisco.

L’Ufficio di tassazione di __________

ha infatti da ultimo sostenuto che il fondo appartiene alla sostanza

commerciale del ricorrente perlomeno dal 2003, ossia da un periodo comunque successivo

a quello a cui si riferiscono i documenti prodotti in questa sede. Il passaggio

nella sostanza aziendale del ricorrente può pertanto essere avvenuto dopo lo

scioglimento della comunione ereditaria, quando il fondo è diventato di sola

proprietà dell’interessato.

A questo proposito il TCA rileva

che nel verbale di audizione del 22 dicembre 2014 (doc. A3, inc. 30.2023.14),

il fisco ed il ricorrente hanno espressamente affermato che i mappali __________,

che figurano tra quelli attribuiti all’insorgente in occasione dello

scioglimento della comunione ereditaria (cfr. doc. A5, inc. 30.2024.7), fanno

parte della sostanza privata.

Per contro, il mappale __________

non viene indicato nella sostanza privata del ricorrente (cfr. anche doc. XX,

inc.30.2024.14), ma viene precisato che “vengono riconosciute spese

effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”. Come

evidenziato dal fisco, questo significa che “si era accordato, con la

supervisione dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF

2'000.- di spese di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati

nonostante esso sia qualificato aziendale per la sua preponderanza. Nel verbale

di Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono

riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”

è riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero

immobile”.

Il mappale “RFD __________

ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________)

e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato)”. Essendo

la preponderanza commerciale, il fisco lo ha ritenuto aziendale.

La circostanza che in seguito il

fondo non è più stato locato alla __________ ma che il 28 febbraio 2020 è stato

concluso un contratto con la __________ non è d’aiuto al ricorrente.

Infatti, va ribadito che una volta constatata, come in concreto, l'appartenenza di un

bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha

luogo con il semplice trascorrere degli anni ma è necessaria una

comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione

di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241

consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene

alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza

commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3

settembre 2007 consid. 5.2). In DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha

stabilito che il reddito locativo

derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da

attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun

trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività

indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di

una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli

non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid.

4.2).

Nel

caso di specie, non vi è alcuna comunicazione all’autorità fiscale circa una

eventuale decisione di trasferimento alla sostanza privata del fondo __________.

Il riferimento dell’assicurato al

punto 5.4 della sentenza 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 non gli è d’aiuto,

nella misura in cui in quel passaggio l’Alta Corte ha precisato a chi incombe la

prova del passaggio dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata e

non viceversa.

Quanto al fatto che per gli anni

in esame non vi sarebbero decisioni di tassazione emanate da un’autorità

fiscale da cui si evince chiaramente che gli affitti percepiti sul mappale n__________

siano da aggiungere ai proventi derivanti dal reddito aziendale da attività

lucrativa indipendente, questione già sollevata con i precedenti ricorsi,

questo TCA ribadisce che la Cassa __________ aveva avvisato l’insorgente che

nel calcolo dei contributi per gli assegni familiari del 2019 era stato “aggiunto

il reddito da affitto da immobile aziendale situato a __________ per un totale

di fr. 160'960.00” già il 18 gennaio 2022 (doc. 9, inc. 30.2023.14) e che

nella STCA 30.2024.7 il TCA ha già avuto modo di precisare che “L’amministrazione,

sostiene pertanto di aver informato l’insorgente della composizione del reddito

oggetto di prelievo di contributi sociali prima che la tassazione 2019 fosse

cresciuta in giudicato.” La tassazione 2019 dopo rettificazione su reclamo

è infatti stata emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17), la

tassazione su reclamo 2020 il 28 settembre 2022 (doc. VIII/2, inc. 30.2023.14).

Egli avrebbe pertanto potuto contestare la qualifica aziendale dell’immobile (e

dei relativi redditi) già in tale occasione (cfr. anche lo scritto del 27

luglio 2023 della Cassa __________ al ricorrente dove viene prospettata una

reformatio in peius e dove viene indicato che il mappale __________ ha

carattere aziendale [doc. 23, inc. 30.2023.14], a cui l’insorgente non ha dato

seguito, poiché non ritirato [doc. 24, inc. 30.2023.14]). Inoltre, come già

spiegato (STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024), questo Tribunale ha

interpellato due volte l’autorità fiscale per conoscere le ragioni della

comunicazione alla Cassa che il reddito percepito con la locazione

dell’immobile di __________ era stato qualificato di aziendale (scritto del 27

ottobre 2023 [consid. 1.5 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]; scritto del

13 dicembre 2023 [consid. 1.12 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]), dando

al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito e di criticare, apportando

le prove necessarie, la tesi dell’autorità fiscale, garantendo in questo modo

il suo diritto di essere sentito. Il fisco, come più volte indicato anche in

questa sede, ha indicato le ragioni alla base della qualifica aziendale del

fondo in questione.

È vero che l’autorità fiscale non

ha indicato con precisione la data a partire dalla quale l’immobile è stato

qualificato di aziendale. Il fisco ha comunque potuto accertare che perlomeno

dal 2003 il fondo faceva parte della sostanza commerciale.

Non va qui dimenticato che il

2003 è un anno particolare per quanto concerne le tassazioni nel Canton Ticino.

Infatti i contribuenti

domiciliati nel nostro Cantone quell’anno hanno dovuto indicare il reddito

ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002 (cosiddetta

tassazione 2003A), ben sapendo però che non sarebbero in realtà stati tassati

su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione (cosiddetto vuoto di

tassazione) dal sistema di tassazione biennale

praenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di

aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i contribuenti non

hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati

stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo

di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati

solo una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora

fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite

straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere 2001 e/o 2002, né spese

straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni del periodo fiscale

2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo 1999/2000.

Pertanto, la procedura

concernente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A veniva considerata

conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come

decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in

caso di impugnativa. L’ultima tassazione postnumerando che portava sui redditi

1999/2000 e sulla sostanza al 31 dicembre 2000 è stata la tassazione 2001/2002.

Quanto avvenuto nel biennio 2001/2002 è caduto nel vuoto di tassazione (sul

tema cfr. la STCA 30.2013.45 del 18 dicembre 2013).

Considerato che il citato

immobile, almeno dal 2003, è stato attribuito alla sostanza aziendale, e che l’Ufficio

di tassazione ha indicato che ciò è dovuto alla circostanza che il mappale “RFD

__________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo

interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento

affittato)” e per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il

principio della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte

utilizzata aziendalmente supera il 50%; doc. XX, inc. 30.2023.14), come già

avuto modo di affermare nella STCA 30.2023.14/30.2023.17 del 5 marzo 2024, le

censure del ricorrente secondo cui la ditta individuale __________ non avrebbe

mai avuto sede nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini

commerciali alcuna attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato

contabilizzato nel bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della

locazione, non sono rilevanti.

Va inoltre, per l’ennesima volta,

evidenziato che il fatto che gli affitti conseguiti con la locazione

dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli

elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito

da attività indipendente dell’assicurato negli anni precedenti, non è d’aiuto

al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid.

4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il

fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non

esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die

Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der

Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten

Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er

geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die

Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35

Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet

ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

[…]“).

2.11. Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita

conferma senza la necessità di assumere le ulteriori prove richieste

dell’insorgente.

L’audizione del notaio __________,

affinché questo possa “meglio circostanziare dal punto di vista successorio

e fiscale, il contenuto della sua dichiarazione 25 febbraio 2025 e relativa

documentazione”, si rivela superflua. Per i motivi già esposti in

precedenza la natura privata dell’immobile negli anni novanta non preclude la

sua qualifica di aziendale perlomeno dal 2003, dopo il passaggio del fondo

dalla comunione ereditaria al solo ricorrente. Per le medesime ragioni non è

necessario procedere con l’audizione dell’Ufficio cantonale imposte di

successione e donazione per confermare, in particolare, che il fondo in esame

apparteneva alla sostanza privata del defunto __________ e poi a RI 1.

Non occorre neppure sentire l’Ufficio

di tassazione di __________, con la richiesta di indicare per quale motivo le

decisioni di tassazione prima del 2022 non riportano i proventi della locazione

degli spazi siti nell’immobile di __________ sotto la voce reddito da attività

indipendente e di indicare in che data, per quale motivo e in che modalità è

stato deciso il passaggio alla sostanza commerciale del ricorrente, con

produzione della relativa documentazione di supporto.

Infatti, come già indicato in

precedenza, la Cassa __________ aveva avvisato l’insorgente che nel calcolo dei

contributi del 2019 era stato “aggiunto il reddito da affitto da immobile

aziendale situato a __________ per un totale di fr. 160'960.00” già il 18

gennaio 2022. La tassazione 2019 dopo rettificazione su reclamo è stata emessa

il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17), la tassazione su reclamo 2020 il

28 settembre 2022 (doc. VIII/2, inc. 30.2023.14). L’insorgente era pertanto al

corrente del fatto che l’Ufficio di tassazione aveva comunicato un reddito

aziendale derivante dalla locazione dell’immobile di __________ perlomeno da

tale data e poteva contestarlo in sede fiscale. Il motivo per il quale nella

tassazione non è stato aggiunto esplicitamente al reddito da attività

indipendente ma aggiunto agli affitti incassati non è pertanto rilevante. Né il

motivo per il quale negli anni per i quali la perenzione era già intervenuta il

fisco non aveva comunicato tale reddito alla Cassa (cfr. la più volte citata

STF 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr.

14, dove il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in

passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento

per gli anni non ancora prescritti: “[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der

Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach

35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft

durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich.

Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen,

und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als

Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der

Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012

[…]“).

Inoltre, l’Ufficio

di tassazione ha già indicato che l’immobile appartiene alla sostanza aziendale

perlomeno dal 2003 e che ciò è dovuto alla circostanza che il mappale “RFD __________

ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________)

e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato)” e per

la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il principio della

preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata

aziendalmente supera il 50%; doc. XX, inc. 30.2023.14). Essendo la

preponderanza commerciale, il fisco lo ha ritenuto aziendale.

Per cui è già stato spiegato per

quale motivo il fondo è stato qualificato di aziendale.

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dal

ricorrente.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.12. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni