30.2025.10
Attività dipendente di una guida turistica nei confronti del committente degli incarichi.La guida non agisce a nome proprio,non rappresenta il committente.Il pagamento del servizio scelto dal cliente è effettuato al committente.Per il turista,l'essenziale è usufruire del servizio,non chi lo realizza
19 gennaio 2026Italiano54 min
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.10
TB
Lugano
19 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2025 di
RI1, ________
rappr. da: RA1, ________
contro
la decisione su opposizione del 18
aprile 2025 emanata da
chiamata in causa:
Cassa CO1, ________
TERZ1, ________
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. TERZ1 è affiliata dal 1° giugno
2021 presso la Cassa CO1 come indipendente quale guida turistica. Il 4 luglio
2024 (doc. 2), venuta a conoscenza tramite il sito web __________ (doc. 1) che
vi figurava anche il suo nome, l'amministrazione ha avviato un riesame della
qualifica dell'attività lavorativa di TERZ1 per il 2024.
1.2. Dopo avere chiesto all'assicurata di
produrre tutte le fatture emesse nel 2024 ai turisti/gruppi di turisti e alle
organizzazioni/ associazioni e tutti i contratti e/o accordi stipulati, con
decisione di revisione e riconsiderazione del 30 luglio 2024 (doc. 3) la Cassa
di compensazione ha comunicato a RI1 che non poteva considerare come
indipendente l'attività che TERZ1 svolgeva nei suoi confronti quale guida
turistica, poiché quest'ultima non sopportava personalmente un vero e proprio
rischio economico. Inoltre, ella collaborava con un committente attivo nel suo
stesso ramo professionale, fatturava alla RI1 quale guida turistica per le sue
proposte di turismo anziché direttamente al cliente finale (turista), non aveva
un rischio di incasso tipico imprenditoriale e sussisteva un marcato grado di
subordinazione e dipendenza economica. L'amministrazione ha pertanto concluso
che le retribuzioni versate a TERZ1 dal 1° maggio 2024 facevano parte del
salario determinante e quindi, in qualità di sua datrice di lavoro, la RI1
doveva notificarle alla Cassa di compensazione competente, trattenere gli oneri
sociali e riversarli a questa stessa Cassa. Per contro, quando la guida lavora
in nome e per conto proprio per clienti privati, la Cassa ha confermato il suo
statuto di indipendente come guida turistica.
1.3. Alle telefonate e all'incontro
chiarificatore avuto con la Cassa ha fatto seguito l'opposizione del 30 agosto
2024 (doc. 4) di RI1, che ha spiegato che TERZ1 lavora per diversi mandanti, e
non solo per RI1, decide liberamente se prestare o no i suoi servizi e si
assume le spese generali.
1.4. Con decisione su opposizione del 18
aprile 2025 (doc. A) la Cassa di compensazione ha confermato l'affiliazione di TERZ1
quale dipendente di RI1, affermando quanto segue:
" (…)
2. La Cassa ha
definito la posizione della signora TERZ1 quale dipendente, mancando i
requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali. In
particolare prestando la propria manodopera a società attiva nel medesimo ramo
professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è manifesto
il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non vengono
emesse direttamente ai turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali), bensì
vengono emesse a società attiva nel medesimo ramo e che propone a sua volta,
tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità delle visite guidate a
suoi clienti.
Il datore di
lavoro, nel caso di specie la signora RI1, si assume pertanto il rischio
economico, mentre la signora TERZ1, non agendo a proprio nome e proprio conto,
non si assume alcun rischio particolare verso i terzi. Tale circostanza indica
dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta
individuale TERZ1.
Inoltre
risulterebbe che alcune proposte turistiche e itinerari da visitare, sono state
create dalla RI1, la quale incassa direttamente le quote di iscrizione. Tali
pacchetti di visite guidate, vengono successivamente "subappaltati"
alla signora TERZ1, la quale riceve il compito di guidare e accompagnare il
turista (o gruppi) in tali luoghi.
In caso di
eventuali disservizi oppure in caso di eventuali infortuni occorsi durante la
gita, il cliente si rivolgerà direttamente alla società che ha fornito il
pacchetto turistico e sarà quindi responsabile nel trattare in prima persona il
reclamo/regresso del cliente.
3. Il fatto che la
signora TERZ1 esegue il lavoro al servizio d'altri, seppur su chiamata,
costituisce un elemento essenziale che permette di qualificare la retribuzione
come salario determinante. La situazione di lavoratore al servizio d'altri si
manifesta nel rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e
nell'organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo
particolare dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al
lavoratore (cfr. RCC 1953, pag. 94).
(…)
6. In considerazione
di quanto precede, la signora RI1, deve essere considerata "datrice di
lavoro" della signora TERZ1, conformemente all'art. 12 della legge AVS e
la decisione di affiliazione come indipendente contestata, deve essere
mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.".
1.5. Con ricorso del 16 maggio 2025
(doc. I) RI1 si è rivolta al Tribunale contestando la sua affiliazione come
datrice di lavoro di TERZ1.
La ricorrente ha ribadito la non sussistenza di un grado netto di
subordinazione di quest'ultima con RI1, poiché TERZ1 non lavorerebbe per un
solo committente, avrebbe piena e libera facoltà di organizzare il suo lavoro
secondo le sue esigenze e disponibilità, cercherebbe in continuazione di
acquisire/procacciare potenziali clienti dello stesso ramo professionale del
turismo ("chiunque prenoti e acquisti loro
servizi sono clienti e non datori di lavoro"), non avrebbe
subito obblighi di qualsiasi natura da parte sua e sopporterebbe un rischio di
incasso tipico imprenditoriale, non avendo la certezza di potere incassare la
fattura se la sua prestazione non fosse ritenuta soddisfacente e se il servizio
fosse cancellato.
Per l'insorgente, la decisione di affiliazione non porterebbe
alcun vantaggio economico alla Cassa, visto che tutte le guide turistiche
versano già regolarmente i contributi. Inoltre, l'aumento dei costi causato da
questa decisione si rifletterebbe su un aumento dei costi di gestione delle
società di settore, dei prezzi dei servizi turistici e quindi porterebbe alla
perdita di lavoro per tutto il settore turistico (alberghi, ristoranti,
trasporti), per la sua ditta e per tutte le altre guide turistiche, presupponendo
che i turisti si affiderebbero poi a guide all'estero con conseguente calo del
lavoro per le guide locali.
1.6. Nella risposta del 13 giugno 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso, riconfermandosi integralmente nella decisione impugnata.
Dopo aver riassunto la fattispecie e ricordato che tra la
ricorrente e la Cassa ci sono state diverse telefonate volte ad ottenere
spiegazioni sui motivi che stavano alla base della decisione, e che nell'agosto
2024 vi è stato un incontro anche con altre colleghe attive nel medesimo ramo
professionale, la Cassa di compensazione ha esposto i principi legali e
giurisprudenziali concernenti la qualifica dell'attività esercitata da un
assicurato.
Nello specifico, essa ha poi affermato quanto segue:
" 4. Durante
il riesame dell'affiliazione della sig.ra TERZ1 e dopo i
colloqui
telefonici e incontri personali con la ricorrente, è emerso che non è stata la
sig.ra TERZ1 a procacciare i clienti, ma questi le sono stati
girati/subappaltati dalla RI1. La fattura al cliente finale (turisti o gruppi
di turisti) veniva emessa dalla RI1.
Già solo per
questi motivi, secondo le normative e giurisprudenza vigente, la Cassa dopo
attenta valutazione si riconferma integralmente nella sua presa di posizione.
La Cassa, in
considerazione di quanto precede non può scostarsi dalla decisione
amministrativa impugnata, in quanto le caratteristiche sopraccitate di
un'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli di un'attività
indipendente. Essa si avvera conforme alle vigenti disposizioni legali e deve
pertanto essere mantenuta.".
1.7. Il 3 luglio 2025 (doc. V) la
ricorrente, patrocinata da RA1, ha precisato di svolgere da anni, in ambito
turistico, il lavoro di organizzatrice di attività per turisti, appoggiandosi
sulle guide indipendenti che operano in Ticino e alle quali demanda il compito
di accompagnare i turisti a visitare le diverse attrazioni presenti nel Cantone
e dintorni. Non essendovi alcun rapporto di subordinazione, alla RI1 è data
libertà di scegliere a quale guida attribuire dei turisti per un incarico
rispettivamente alla guida è data facoltà di decidere se accettare, in base ai
propri impegni, di accompagnare i turisti che le invia la sua società. La
fatturazione di queste prestazioni avviene poi direttamente ad opera delle
guide turistiche.
L'insorgente ha inoltre osservato che la guida in questione ha
richiesto l'affiliazione come indipendente e ha sempre indicato di svolgere la
propria attività in modo indipendente, visto che non v'è alcun contratto di
lavoro o alcun elemento formale che possa lasciare intendere che sussista con RI1
un reale rapporto di subordinazione, perciò TERZ1 non può essere assolutamente
ritenuta sua dipendente. Il rischio economico delle attività delle guide è
infatti sopportato unicamente da queste nella misura in cui esse, in realtà, a
seconda delle esigenze di giornata, possono anche non venire chiamate in causa
rispettivamente rifiutare i mandati o, ancora, vedersi rifiutate dai turisti
che non desiderano essere accompagnati da queste. Per l'insorgente, non sono affatto
perciò dati i criteri giurisprudenziali indicati dalla Cassa per definire
un'attività dipendente, ma è vero il contrario, ossia che la guida in
discussione non è in alcun modo tenuta a rispettare termini prestabiliti, a
dipendere dalla ricorrente economicamente e nemmeno è da ritenere integrata
nella RI1, avendo ella piena facoltà di esercitare qualsiasi attività lucrativa
che ritiene di svolgere, senza per questo chiedere il permesso alla ricorrente.
Infine, il fatto che questa guida abbia emesso delle fatture alla
sua ditta deriva unicamente dal fatto che "ha
collaborato con la ricorrente nell'ambito di un semplice, normale e banalissimo
contratto di mandato", che non presuppone un rapporto di
subordinazione.
Anche per questa ragione, non v'è motivo per cui si debba
considerare TERZ1 una sua dipendente. Per l'insorgente, il fatto che la
predetta guida sia membro __________ non è affatto indice di dipendenza.
1.8. Con decreto dell'11 luglio 2025
(doc. VI) il giudice delegato ha chiamato in causa TERZ1 e le ha messo a
disposizione l'intero incarto per determinarsi al riguardo.
1.9. Il 17 luglio 2025 (doc. VIII) la
Cassa di compensazione ha precisato che non è necessario che vi sia un rapporto
di servizio tra le parti per definire chi è datore di lavoro e nemmeno è
determinante che vi sia un contratto valido tra la società e il salariato.
L'amministrazione ha inoltre osservato che i turisti inviati dalla ricorrente
alla guida turistica in oggetto sono turisti procacciati con la struttura della
ricorrente stessa tramite sito web, passa parola, pubblicità, inserzioni, ecc.,
grazie ai suoi sforzi finanziari (investimenti) e sue doti relazionali e non
alla struttura aziendale della singola guida turistica. Per di più, la fattura
al cliente finale (turisti) non avviene direttamente dalla guida che ha svolto
il tour guidato, ma sempre dalla ricorrente che trae profitto dal lavoro
effettuato dalla guida a cui è stato "subappaltato" il lavoro.
Essendo questo un rapporto di lavoro su chiamata, la guida TERZ1 può anche
rifiutare il lavoro e pertanto non avrà incassi dalla ricorrente, ma d'altra parte
non avrà nemmeno delle perdite da registrare, poiché i clienti in questione
(turisti) sono presi in consegna direttamente dalla ricorrente ed eventuali
mancati guadagni saranno soltanto a suo carico. La guida turistica coinvolta
avrà, a sua volta, il suo rischio imprenditoriale indipendente con i clienti
(turisti) che avrà essa stessa procacciato e preso in consegna grazie alla sua
attività aziendale e tramite i suoi investimenti e canali di comunicazione
(siti web, inserzioni, ecc.) e ai quali fatturerà loro direttamente le
prestazioni lavorative (fatturazione diretta al cliente finale).
1.10. L'insorgente ha osservato il 23
luglio 2025 (doc. X) che in assenza di un rapporto contrattuale non si capisce
in base a quali elementi si debba ammettere un rapporto di lavoro. Per poter
qualificare un determinato contratto come rapporto di impiego è necessario che
sussista un grado di subordinazione, ciò che in specie non è manifestamente
dato.
Inoltre, i turisti non sono "procacciati", ma si
rivolgono a chi è in grado di offrire servizi turistici. Le guide turistiche
svolgono un ruolo ben preciso in modo indipendente e, nell'ambito di questa
varietà di servizi, si mettono a disposizione, di volta in volta e secondo le
esigenze, di chi desidera assegnare loro un mandato per lo svolgimento di
mansioni che solo le guide stesse sono in grado di svolgere. Ciò non significa,
però, che si instaurino poi dei contratti di lavoro al posto di semplici rapporti
di mandato.
Riguardo al rapporto di lavoro su chiamata evocato dalla Cassa, la
ricorrente ha rilevato che il lavoratore non è libero di rifiutare il lavoro,
ma si impegna, su chiamata, a rispondere al datore di lavoro quando
quest'ultimo lo richiede, ciò che non avviene con la guida che collabora con la
sua società proprio perché questa agisce unicamente su mandato.
Infine, per l'insorgente il rischio imprenditoriale di TERZ1 risiede
anche nel fatto che ella può accettare o non accettare i mandati che RI1 le
assegna. Pertanto, l'affermazione dell'amministrazione al riguardo "non ha alcun senso e dimostra semmai come la Cassa non
abbia assolutamente compreso il funzionamento dell'intero sistema.".
1.11. L'11 agosto 2025 (doc. XII) la Cassa
di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori osservazioni da
formulare e ha ribadito la sua presa di posizione.
1.12. Il 29 ottobre 2025 (doc. XIV) la
ricorrente ha fatto presente che i collaboratori che ricevono da lei mandati
non sono riconosciuti come indipendenti dalla Cassa, la quale avrebbe affermato
che non avrebbe rilasciato alcun certificato di affiliazione come indipendente
fino alla soluzione di questa questione da parte del Tribunale, causandole però
delle difficoltà nel non sapere quale collaboratore sia disponibile ad assumere
dei mandati esterni. Pertanto, RI1 insorgente ha chiesto al TCA di organizzare
un'udienza per incombenti alla presenza delle parti interessate.
1.13. Il 5 novembre 2025 (doc. XVIII) il
giudice delegato l'ha convocata per l'udienza di discussione del 1° dicembre
2025, chiedendole inoltre (doc. XVII), così come a TERZ1 (doc. XVI), di
produrre tutte le fatture ricevute/rilasciate da/a quest'ultima. Questi
documenti sono pervenuti al TCA il 25 novembre 2025 (doc. XIX/1).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se dal 1° maggio 2024 RI1 debba essere qualificata quale
datrice di lavoro di TERZ1 per il lavoro svolto da quest'ultima in suo favore.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv.
1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi, ma non sono elementi
decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo
dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2
e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; STF 9C_538/2017 del
12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di
principio, si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica,
infatti, possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STF
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
Considerandi
2.4
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF
122.
V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di
un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività
svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo e non può praticamente
esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L'allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non deriva
dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su
richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione
di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione,
come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione
è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di
qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.
3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo
2007, consid. 7.1, nonché STFA H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e
che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale
impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività
lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum
sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su
stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05
del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre
2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che, per natura, certe
attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di
investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto,
va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57,
consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2;
STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV Nr.
19; STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55
consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.
5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal
suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente
dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio
imprenditoriale specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17
ottobre 2016, consid. 3.2).
A questo proposito, il Tribunale federale ha rammentato che "il rischio economico dell'imprenditore può essere
definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica
della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati"
(STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in
SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici
indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la
persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il
rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome
e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale
e utilizza i propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,
consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con
riferimento alla STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni
applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari
elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali
siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; STF
9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; STF 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF
9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed
indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di
coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che
esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il
medesimo mandante o datore di lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013,
consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile, va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04
del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche la STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la STF
9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Alla
luce della circostanza che l'insorgente è attiva nell'ambito dei servizi, va
qui rammentato che nella STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il Tribunale
federale si è pronunciato su un caso relativo all'affiliazione come
indipendente di un'assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l'attività di
donna delle pulizie per diverse persone.
L'Alta Corte ha innanzitutto rammentato che nel settore dei
servizi, di cui fa parte l'attività dell'allora ricorrente, ai fini della
qualifica dello statuto lavorativo l'accento va posto sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale.
In seguito, il Tribunale federale ha rilevato che la circostanza
che nel caso di specie l'interessata aveva effettuato pochi investimenti (in
particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di
un'attività indipendente (STFA H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique
VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L'Alta Corte ha poi lasciato aperta la questione
di sapere se la conclusione di un'assicurazione è un criterio rilevante per
l'esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre
piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der
Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen -
insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine
selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von
Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des
Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der
Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der
arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist.“).
Per il Tribunale federale, né la pagina internet dell'interessata
né la circostanza che questa possedeva le chiavi di numerosi committenti e che
esercitava l'attività in loro assenza, poteva far concludere per la dipendenza
o per l'indipendenza (“4.2 (…) Auch weitere Abgrenzungskriterien lassen im
konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die selbständige oder
unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt der
Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene Adresse"
anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen
Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere
wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen
die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer
Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die
Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder
für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit.“).
La nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'insorgente,
anche se non era iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si
presentava in nome proprio ed emetteva le fatture a proprio nome (“4.2 (…) Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem
gewissen Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in
eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil.“).
Per il Tribunale federale, in che misura ciò avveniva realmente,
rispettivamente quale effetto avesse sulla clientela, era determinante per
stabilire se la perdita di un cliente era assimilabile alla perdita di un posto
di lavoro e dunque andava considerata dipendente, oppure se l'interessata
effettuava anche regolarmente ed in maniera mirata un'attività di acquisizione
di clientela che le permetteva di aumentare il numero di committenti come una
piccola imprenditrice (“4.2 (…) In welchem Ausmass dies tatsächlich der
Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises
auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage,
ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom
persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines
Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer
Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine
regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche
ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine
Kleinstunternehmerin üblicherweise hat.“).
L'Alta Corte ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che
l'interessata nel mese di gennaio 2007, durante due giorni nell'ambito di tre
rapporti lavorativi, aveva svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“4.2 (…) Diesbezüglich lässt sich den Akten nur entnehmen, dass
die Versicherte im Januar 2007 während zweier Arbeitstage im Rahmen von drei
Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von rund vier Stunden tätig war.“).
Pertanto, la nostra Massima Istanza ha deciso di
rinviare l'incarto al Tribunale cantonale affinché accertasse, per esempio
tramite l'acquisizione di ulteriore documentazione, se la ricorrente fosse
attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre) - e in tal caso non
apparisse significativamente diversa dalla maggior parte del personale
dipendente addetto alle pulizie - oppure se, tramite una regolare attività di
acquisizione di clientela, avesse aumentato il numero di clienti e se
esercitasse l'attività per diversi clienti che, di volta in volta, potevano
cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere
affiliata come indipendente (“4.2 (…) Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung
der Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben,
ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis
von wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem
Licht als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder
ob sie durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft
zugelegt hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes
zu, ist sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen.“).
Nella STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, e con riferimento anche
all'appena citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha
confermato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di
Zurigo che ha qualificato di indipendente un'assicurata che svolgeva l'attività
di “Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr.
consid. 4.2).
L'Alta Corte ha rilevato che l'insorgente svolgeva un lavoro
nell'ambito dei servizi (aiuto domestico, assistenza, pulizie, servizio di
trasporto). La circostanza che in questo caso non siano stati effettuati
investimenti di una certa importanza (acquisto di un veicolo di servizio, di
attrezzature per la pulizia e di materiale di lavoro), non esclude la qualifica
di attività indipendente. Lo stesso vale per il fatto che la convenuta non
disponeva né di locali commerciali propri né di personale proprio. Semmai, ai
fini della qualifica dello statuto, va posto l'accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF
9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che decisiva è la questione di sapere
se nel caso di specie il rischio economico si esaurisca nella sola dipendenza
dal successo personale sul lavoro e se, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, la persona si trovi nella medesima situazione di colui che perde il
proprio posto di lavoro di dipendente oppure se la persona assicurata dimostri
di avere un'attività di acquisizione regolare e mirata che le permetta di
costituire il proprio portafoglio di clienti come di solito ha una piccola
impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin
(Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um
Dienstleistungen. Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich
einzustufenden Investitionen anfielen und anfallen (Anschaffung eines
Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang,
Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten, Logo-Türmagnete), wie von der
Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine selbstständige Erwerbstätigkeit
deshalb - im Sinne der Verneinung eines Unternehmerrisikos -
rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl. E. 2.3 am Ende
hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2 mit Hinweis).
Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die Beschwerdegegnerin zurzeit
weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch eigenes Personal verfügt. Vielmehr kommt in Konstellationen wie der
vorliegenden dem Merkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres
Gewicht zu. Dabei ist - so das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall
(vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2) - in erster Linie
ausschlaggebend, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen
Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen
eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer
arbeitnehmenden Person eintritt oder ob sich die im Fokus stehende Person über
eine regelmässige und zielgerichtete Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag,
welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein
Kleinstunternehmen üblicherweise verfügt.”).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale l'interessata si è
iscritta a registro di commercio dal 2017 come ditta individuale e faceva
pubblicità attiva tramite volantini, carte da visita e su veicoli commerciali
dove figuravano i suoi estremi. Ella mostrava in maniera visibile che fatturava
e si presentava in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente alla
conclusione di un'assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in
favore di un rischio aziendale. Inoltre, migliorava le proprie prospettive
lavorative, con una formazione continua nell'ambito in cui era attiva. Con ciò
dimostrava la volontà di voler costituire una clientela più grande tramite
attività di acquisizione regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i
clienti, così da differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla
pulizia, che è attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1.
Diesbezüglich lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die
Beschwerdegegnerin seit... 2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen
ist sowie mittels Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten
Geschäftsfahrzeugs aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach
aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen
Verkehr teil, was überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen
Betriebsversicherung - auch als Indiz für das Vorliegen eines
Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem optimiert sie ihre eigenen beruflichen
Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich
weiterbildet (u.a. Absolvierung des Kurses und der Abschlussprüfung zur
eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin, PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren
bekundet sie den Willen, sich durch regelmässige Akquisitionstätigkeit eine
grössere Kundschaft (von maximal jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von
80 %) zuzulegen sowie Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen
und sich dadurch vom Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu
unterscheiden, die einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden
tätig sind.”).
La circostanza che a quel momento lavorava circa 10 ore al mese
per la famiglia X e circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in
maniera credibile, dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non
vogliono, per questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro.
Inoltre, l'assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua
formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale
l'interessata svolgeva l'attività nell'ambito dei due rapporti contrattuali
dimostra che i partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di
subordinazione. Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare istruzioni, né
è stato concordato un divieto di concorrenza. Infine, la ricorrente ha un
rischio d'incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano
stabilito (“4.2.1. (…) Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben
lediglich zirka zehn Stunden monatlich für die Familie X. und etwa 80 Stunden
für Herr Y. arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin,
dass potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine
arbeitgeberähnliche Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand
scheuen. Zudem war die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre
Zusatzausbildung absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die
Beschwerdegegnerin die ihr im Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse
übertragenen Aufgaben in gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz
davon, dass sich die Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein
Abhängigkeitsverhältnis hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis
gegenüberstehen. Sodann ist weder in Bezug auf die Ausführung der
entsprechenden Arbeiten ein konkretes Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte
für ein Konkurrenzverbot. Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie
ihren Kunden jeweils nach einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt,
grundsätzlich auch das Inkasso- und Delkredererisiko selber.”).
Nella successiva STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in
SVR 2020 AHV Nr. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso
della Cassa cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza
cantonale che aveva qualificato come indipendente una fotografa.
Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha ricordato che per
quanto riguarda la categoria professionale dei fotografi (liberi
professionisti) da valutare ai fini contributivi AVS, si rimanda alla giurisprudenza
relativa alla retribuzione dei giornalisti (liberi professionisti) e dei
fotografi giornalistici. Nel valutare se un'attività sia di natura dipendente o
indipendente, la caratteristica del rischio imprenditoriale riveste raramente
un'importanza determinante per lo status in questo tipo di professioni.
Infatti, per esercitare la sua professione, il giornalista libero
professionista in genere non deve effettuare investimenti sostanziali né pagare
salari ai dipendenti, caratteristiche che nella pratica contraddistinguono il
rischio imprenditoriale.
Ma anche la caratteristica concettuale della dipendenza
organizzativa dal punto di vista lavorativo spesso non è tale nel caso dei
giornalisti freelance da potere concludere senza ulteriori indugi che si tratti
di un'attività lavorativa dipendente.
In tali casi, viene attribuita un'importanza determinante
all'elemento della prestazione lavorativa regolare per un editore. Infatti,
come affermato in DTF 119 V 161 consid. 3b, chiunque scriva regolarmente
articoli per la stessa rivista o lo stesso editore instaura un certo rapporto
di dipendenza, nella misura in cui la cessazione di tale rapporto di lavoro
comporta una situazione simile a quella di un dipendente che perde il lavoro.
Di conseguenza, i giornalisti freelance che lavorano regolarmente
per la stessa rivista sono generalmente considerati lavoratori dipendenti ai
fini dell'AVS.
Ciò non è diverso dalla situazione degli agenti e dei
rappresentanti di viaggio che, secondo la prassi consolidata, sono considerati
lavoratori indipendenti solo se utilizzano cumulativamente i propri locali
commerciali, impiegano personale proprio e sostengono autonomamente la maggior
parte delle spese aziendali. I compensi sono considerati reddito da attività
indipendente solo se sono concessi per articoli inviati spontaneamente e
pubblicati soltanto occasionalmente da collaboratori non regolari.
L'Alta Corte ha accertato al considerando 4.3.1 che l'assicurata
non occupava personale e che non vi erano prove documentali circa la locazione
di locali commerciali. L'interessata nel 2015 aveva guadagnato Fr. 4'878.35, di
cui Fr. 4'243, ossia l'87%, provenienti dal contratto con la C. SA. Nel 2016, a
fronte di un fatturato di Fr. 5'550, Fr. 1'472.50 erano stati conseguiti
lavorando per la C. SA, ossia il 26%. L'Alta Corte ha sottolineato che si
trattava di importi significativi. Per contro, non è stato comprovato che
l'assicurata, in quei due anni, avesse fatturato degli ordini a B. Sagl. Ella si è limitata a presentare delle offerte (“4.3.1. Die
Beschwerdegegnerin beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen
schlüssige Hinweise für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch
in der Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die
Beschwerdegegnerin es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen
zu belegen. Nach den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf
welche mangels offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und
2.2 hiervor), hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz
von rund Fr. 4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der
C. AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon wiederum Fr.
1472.50 oder 26 % auf die C. AG entfielen. Beide Einnahmen fallen ins Gewicht.
Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin
der B. GmbH in den beiden Jahren tatsächlich realisierte Aufträge in Rechnung
gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus lediglich Offertstellungen (vom 15.
Oktober 2015 und 22. Februar 2016).”).
Il Tribunale federale ha sottolineato che l'interessata ha
conseguito la maggior parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti
alla C. SA. Anche se il volume degli ordini è diminuito in maniera importante
nel 2016, si è comunque attestato al 26% del fatturato totale, ciò che implica
una certa regolarità ed importanza nell'attribuzione degli ordini. Per contro,
non vi è stata nessuna collaborazione con B. Sagl. L'Alta Corte ha così
concluso che almeno per gli anni 2015 e 2016, per quanto riguarda l'attività
per C. SA, l'assicurata deve essere qualificata come dipendente. Per quanto
concerne invece la B. Sagl, non essendo stato conseguito alcun reddito, una
valutazione non è possibile rispettivamente non è necessaria (“4.3.2. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Umsatz 2015 somit
grösstenteils durch Aufträge der C. AG generiert. Im Folgejahr verringerte sich
das entsprechende Auftragsvolumen zwar wesentlich, deutet mit einem Anteil von
knapp über einem Viertel des Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse
Regelmässigkeit und Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in
Bezug auf die B. GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des
Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der C. AG
jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und 2016 mit der
Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich arbeitnehmerähnlichen
Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer unselbstständigen
Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B. GmbH anbelangt, ist eine
entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich eine solche mangels
diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte.”).
L'Alta Corte ha di conseguenza parzialmente accolto il ricorso e
annullato la sentenza cantonale nella misura in cui aveva qualificato la
fotografa come indipendente per il reddito in esame. Per quanto riguarda B.
Sagl, i documenti disponibili non consentono di concludere né per un'attività
dipendente né per un'attività indipendente. La decisione su opposizione, su
questo punto, non può essere confermata (“4.4. Das vorinstanzliche Gericht hat
sich demgemäss bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in
Bezug auf die zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer
Selbstständigerwerbenden zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin
aufzuheben. Hinsichtlich der B. GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder
den Schluss auf eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der
Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin
vom 30. November 2017 in diesem Punkt nicht bestätigt werden kann.”).
2.8. A livello
cantonale, nella STCA 30.2025.6 del 26 settembre 2025 la scrivente Corte si è
pronunciata sul caso di una assicurata che da tanti anni era affiliata come
indipendente come operatrice turistica il cui statuto contributivo è stato
rivisto dalla Cassa di compensazione per quanto concerne l'attività di guida
turistica svolta durante un anno in favore di clienti di un'agenzia turistica.
L'amministrazione ha definito la posizione di questa guida quale dipendente
quando ha prestato la sua manodopera a favore di quell'agenzia turistica e ha
qualificato la retribuzione ricevuta nel 2024, inferiore a 2'000 franchi, come
salario determinante, mentre ha confermato la qualifica di lavoratrice
indipendente unicamente quando l'attività di guida turistica è svolta in nome e
per conto proprio e la guida fattura direttamente al cliente finale.
Il TCA ha rilevato che la ricorrente ha costituito una società
individuale che non è iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si
presenta in nome proprio con carta intestata con il nome della sua società,
emette fatture a proprio nome, ha un suo sito web in cui pubblicizza le
attività turistiche che offre in Svizzera e all'estero e che le permette di
effettuare regolarmente e in maniera mirata un'attività di acquisizione di
clientela e diversificare così il numero di committenti come una piccola imprenditrice.
L'interessata ha sottoscritto un'assicurazione per la
responsabilità civile delle imprese e un'assicurazione per la protezione
giuridica delle imprese, come pure locava un appartamento di 4 locali e mezzo
in cui un locale era adibito allo svolgimento della sua professione.
Il Tribunale ha evidenziato che dagli atti è emerso
che, in generale, la ricorrente collaborava con numerose agenzie ed aveva
diversi clienti. Nel corso del 2024 essa ha emesso 56 fatture per 15
clienti fatturando migliaia di franchi (nel 2022 e nel 2023 aveva un reddito da
attività indipendente stimato in Fr. 50'000.-), di cui solamente tre fatture,
per poco più di Fr. 1'500.- per qualche ora di lavoro sull'arco di cinque
giorni, erano indirizzate all'agenzia turistica chiamata in causa. Questo
importo non rappresentava neanche il 4% del reddito totale stimato nel biennio
precedente o il 7% rispetto al reddito aziendale di Fr. 25'000.- stimato per il
2025. Si trattava, quindi, di
percentuali di gran lunga inferiori a quelle dell'87% e del 26% per cui,
secondo il Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica. Neppure
era ravvisabile il requisito dell'integrazione funzionale, lavorativa e organizzativa
e la perdita dell'attività presso l'agenzia turistica sarebbe stata facilmente
assorbibile dall'assicurata tramite l'assunzione di altri mandati, perciò non
era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro. Essa poteva inoltre
rifiutare i mandati propostile dall'agenzia, rispetto alla quale non doveva
sottostare a precisi orari di lavoro. Nessun contratto era stato sottoscritto
fra le parti, per cui la ricorrente poteva cessare la collaborazione in
qualsiasi momento e il rischio aziendale era quindi estremamente elevato.
L'assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa, come pure la pluralità
dei committenti e il fatto che il reddito percepito nel 2024 costituiva
un'infima parte dell'importo fatturato quell'anno, hanno portato il TCA a
qualificare l'attività svolta dall'insorgente come indipendente, relativizzando
la circostanza che questa lavorava per un committente attivo nel suo stesso
ramo professionale e che fatturava direttamente all'agenzia e non al cliente
finale.
2.9. Va
ancora precisato che, secondo l'art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2024, se il salario determinante non supera 2'300 franchi per anno
civile (dal 1° gennaio 2025: Fr. 2'500.-) e per datore di lavoro, il contributo
è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
2.10. Nel
caso di specie, dagli atti emerge che dal 1° giugno 2021 TERZ1 è affiliata
quale indipendente come guida turistica.
Nell'ambito di una revisione del suo statuto contributivo, il 4
luglio 2024 (doc. 2) la Cassa CO1 ha chiesto all'interessata di produrre tutte
le fatture emesse nel 2024 e i contratti e/o accordi stipulati nel 2024.
TERZ1 ha prodotto due fatture (doc. 2), da cui risulta che ha collaborato
con RI1 dal 23 maggio 2024 al 21 giugno 2024, fatturando Fr. 486.-
rispettivamente Fr. 1'899.- per le proprie prestazioni.
La prima fattura, del 27 maggio 2024, si riferisce a due servizi
effettuati il 23 rispettivamente il 26 maggio 2024 per conto della ricorrente e
per ciascuno l'assicurata ha fatturato Fr. 243.-.
La seconda fattura, datata 21 giugno 2024, concerne lo stesso tipo
di incarico, che la guida ha replicato nove volte tra il 3 e il 21 giugno 2024
chiedendo per l'attività svolta Fr. 243.- in cinque occasioni e Fr. 171.- in altri
quattro incarichi.
A richiesta del giudice delegato di produrre ulteriori fatture
relative alla sua collaborazione con la summenzionata guida (doc. XVI),
l'insorgente ha trasmesso la fattura del 14 giugno 2025 (doc. XIX/1) di Fr.
285,60 concernente una visita guidata di 4 ore effettuata il 12 giugno 2025
conteggiata Fr. 270.- e il rimborso delle spese di trasferta di Fr. 15,60.
Dall'udienza del 1° dicembre 2025 è risultato che la guida
turistica riceve i mandati sia direttamente, grazie anche ai legami di natura
professionale che si sono instaurati con varie strutture (alberghi, ristoranti,
enti del turismo, musei, ecc.), sia tramite l'associazione a cui appartiene
(doc. XIII pag. 2).
È inoltre emerso che le prestazioni della guida vengono fatturate
direttamente all'utente finale se il cliente le conferisce l'incarico
personalmente, ma che la fattura può anche essere trasmessa all'agenzia di
viaggio o agli enti interessati che l'hanno ingaggiata. Solitamente il lavoro
della guida è preceduto da una progettazione della visita offerta al cliente,
che viene comunicata al committente unitamente a un preventivo di spesa. La
fattura è quindi indirizzata al committente, che però non necessariamente è il
beneficiario finale. Può infatti capitare che il beneficiario della prestazione
erogata da una guida sia magari passato, a sua insaputa, attraverso più agenzie
intermediarie (doc. XIII pag. 3).
La guida chiamata in causa ha altresì puntualizzato in udienza che
può capitare che, dopo avere accettato un incarico, non vi siano più le
premesse per concretizzarlo, tuttavia non rinuncia all'incarico che ha ricevuto
retrocedendolo alla persona che gliel'ha proposto, ma si attiva per cercare
un/una collega che la sostituisca (doc. XIII pag. 3).
Inoltre, ella ha precisato di non essere obbligata ad assumere un
incarico che le viene offerto, sia nel caso in cui vi sia un contatto diretto
con l'organizzatore dell'evento sia tramite l'associazione a cui appartiene sia
ancora quando la ricorrente cerca un/a collega a cui attribuire un incarico. La
guida è totalmente autonoma nel fare, nell'organizzare e nel decidere la
propria attività (doc. XIII).
Nel caso in cui capiti un infortunio a un cliente durante un tour
condotto dalla guida turistica, è la guida stessa che ne deve rispondere,
motivo per cui ha un'assicurazione responsabilità civile contro i danni a
terzi. È però possibile che se l'incarico è stato attribuito alla guida tramite
un committente, il cliente danneggiato domandi a quest'ultimo un risarcimento,
fermo restando che, in ultima analisi, fa stato la responsabilità individuale
della guida che è stata ingaggiata (doc. XIII pag. 3).
La ricorrente ha spiegato durante l'udienza di essere nel ramo del
turismo da diversi anni e di avere quindi un numero importante di clienti,
anche fuori Nazione e fuori Europa, a cui proporre degli eventi. Essa si occupa
interamente della loro organizzazione e delle visite, ingaggiando le persone
che sono necessarie, come un enologo per una degustazione di vini in una
cantina vitivinicola, un musicista per allietare il cliente, un ristorante dove
mangiare, un albergo dove soggiornare e tutti i trasporti necessari per
realizzare la visita o l'evento che il cliente ha scelto. Dopodiché,
l'insorgente reperisce la guida che accompagna il cliente e questa le fattura
poi la sua prestazione, così come il musicista, l'enologo e le altre persone o
le strutture che sono intervenute. Da parte sua, la ricorrente fattura le sue
prestazioni all'agenzia o all'ente del turismo a cui il cliente si è rivolto e
queste strutture, a loro volta, si rivalgono sul cliente finale (doc. XIII pag.
3).
2.11. In concreto, la Cassa di
compensazione ha correttamente stabilito che la guida turistica non agisce in
proprio nome quando riceve l'incarico dalla committente qui ricorrente. Nel
formulario di richiesta di affiliazione come indipendente, la stessa guida
chiamata in causa ha infatti indicato che nell'esercizio della sua attività,
quando lavora per conto dei clienti affidatile da RI1, non la rappresenta (doc.
2). Nei confronti di questi clienti, è di fatto principalmente la RI1 ad
apparire e non la singola guida, in quanto il servizio che viene proposto sul
terreno dalla guida è stato ideato dalla ricorrente ed è a questa che i dati dei
clienti devono essere forniti. Anche il pagamento del costo del servizio scelto
dal cliente non è mai effettuato direttamente alla guida, ma generalmente è a
favore di RI1. Fanno eccezione i casi in cui la guida turistica agisce in nome
proprio e per suo conto oppure se il servizio è stato pagato dal cliente già al
primo intermediario a cui si è rivolto, il quale ha organizzato l'evento
appoggiandosi però magari a uno o più altri intermediari fino a giungere alla
ricorrente, la quale è - di solito - l'ideatrice del tour scelto dal cliente
iniziale, ma che infine non l'ha concretizzato personalmente delegandolo invece
a una guida, come la persona chiamata in causa.
Per il turista, l'essenziale è usufruire del servizio offerto
dalla committente e non quale sia la guida che poi materialmente lo realizza.
Inoltre, la guida turistica non riceve autonomamente e direttamente dal cliente
finale il suo incarico, ma le è attribuito esclusivamente tramite
l'organizzatrice del servizio qui ricorrente. Soprattutto, il turista non può scegliere
una guida, ma piuttosto gli viene conferita dall'insorgente, committente, senza
poter influenzare il processo di assegnazione (DTF 149 V 57 consid. 7.4.3).
Il fatto che le guide turistiche (di norma) non dispongano di
locali commerciali propri è solo un indizio, peraltro non di particolare
rilievo, contro l'esistenza di un'attività lavorativa indipendente. È infatti
nella natura delle cose che una guida turistica non abbia bisogno di locali
commerciali propri per svolgere la sua effettiva attività, ovvero fornire ai
turisti servizi di conduzione di tour guidati in località turistiche non solo
all'aperto, ma anche in spazi chiusi (quali chiese, musei, cantine vitivinicole,
ecc.).
Come evidenziato nelle STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e
9C_739/2019 del 10 giugno 2020, per entrambe al considerando 2.3, nel settore
dei servizi, che per sua natura non richiede necessariamente investimenti
significativi, la giurisprudenza attribuisce generalmente minore importanza al
rischio di investimento rispetto alla dipendenza organizzativa dal lavoro (DTF
149 V 57 consid. 7.4.4).
La circostanza che la
guida non abbia sopportato alcun rischio aziendale effettivo quando ha lavorato
per la ricorrente, che la sua attività abbia richiesto solo investimenti
minimi, che non avrebbe sostenuto costi fissi significativi in caso di assenza dei
clienti e che l'orario di lavoro vincolante sembrava integrarla
nell'organizzazione della ricorrente, supporta la tesi della Cassa della
qualifica dello statuto contributivo di TERZ1 come dipendente quando ha
lavorato per RI1.
La guida che negli anni 2024 e 2025 ha lavorato per la ricorrente non
ha inoltre dovuto pagare una commissione sugli incarichi ricevuti o una
commissione mensile fissa per potere lavorare per questa committente. Neppure è
determinante l'elemento sottolineato durante l'udienza, secondo cui la guida era
libera di decidere se accettare o rifiutare un incarico assegnatole dalla
ricorrente (DTF 149 V 57 consid. 7.7), poiché tale elemento non si riscontra
solo nell'ambito del lavoro indipendente (STF 8C_554/2018 del 5 maggio 2020,
in: SVR 2020 UV Nr. 41), ma anche nel contesto di un'attività lavorativa dipendente
(STF 8C_571/2017 del 9 novembre 2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19).
Infine, non va dimenticato che la guida, che tra maggio 2024 e
giugno 2025 ha ricevuto 12 incarichi da RI1, non ha agito a proprio nome (DTF
149 V 57 consid. 7.4.3) e che i ricavi pagati dai clienti per i quali ha
lavorato non sono affluiti direttamente a lei (DTF 149 V 57 consid. 7.4.2). Non spettava infatti alla guida incassare
le retribuzioni per l'attività svolta, ma era la committente qui ricorrente a
gestire la riscossione dei pagamenti delle tariffe che ha concordato con i
propri clienti.
In sintesi, in considerazione anche delle istruzioni di ampia
portata impartite dalla committente alla guida per l'esecuzione degli incarichi
affidatile, del rapporto di subordinazione esistente in settori essenziali
quali l'organizzazione dell'evento, la retribuzione ricevuta per le sue
prestazioni anche in caso di annullamento del servizio da parte del cliente,
del rischio economico praticamente inesistente e della fatturazione
ad una ditta del ramo e non al cliente finale, si deve riconoscere che
prevalgono le caratteristiche che indicano che la persona chiamata in causa ha
svolto nei confronti della ricorrente un'attività lavorativa dipendente (DTF
149 V 57 consid. 7.5).
I soli elementi emersi secondo cui la guida non era obbligata a svolgere
personalmente il lavoro, era libera di accettare o di rifiutare gli incarichi
assegnati e le era consentito accettare direttamente altri servizi, senza
passare dalla ricorrente, sia ricevuti personalmente da turisti e/o enti e/o
terzi clienti sia dall'associazione a cui appartiene (DTF 149 V 57 consid. 7.6.1.2; STF 8C_571/2017 del 9 novembre
2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19) e che
ha stipulato un'assicurazione responsabilità civile, non sono sufficienti,
nell'ambito del rapporto instaurato dal 2021 al 2025 con l'insorgente, per
qualificarla come indipendente.
Va da ultimo precisato che la qualifica di dipendente di TERZ1 si
riferisce unicamente all'attività di guida turistica svolta dal 2024 per RI1 e pertanto
non la definisce, in via generale, come dipendente nei confronti di altri
clienti diretti o committenti.
Al riguardo si rileva che una sua qualifica come guida turistica per
attività prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc., non è stata oggetto
di un esame specifico nella decisione formale e nella decisione su opposizione
impugnata. La Cassa si è infatti pronunciata sul suo statuto contributivo solo
nei confronti di RI1 e quindi, se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A).
Inoltre, va rammentato che il Tribunale federale ha evidenziato
che le manifestazioni della vita economica possono rivestire forme così diverse
che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in presenza di
un'attività salariata oppure di un'attività indipendente, prendendo in
considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF 9C_437/2021 del 15
marzo 2022, consid. 6.3).
Non è perciò qui in discussione la qualifica, in generale, né
della ricorrente come datrice di lavoro di altre guide turistiche o figure, né
della persona chiamata in causa come salariata per i mandati ottenuti da altri
committenti nell'attività di guida turistica.
Infine, si osserva che
per l'espletamento del servizio svolto per conto della ricorrente nel 2025
(fino a giugno), il reddito percepito di Fr. 285,60 non sarebbe soggetto a
contribuzione, se tale fosse la volontà della guida turistica di non vedersi
prelevare i contributi in caso di affiliazione quale dipendente (art. 34d
OAVS).
2.12. Il TCA rileva, ancora, che la
fattispecie in esame si differenzia da quella giudicata il 26 settembre 2025
con la summenzionata STCA 30.2025.6 (cfr. consid. 2.8), in cui ha considerato
come indipendente, e non salariata di un'agenzia turistica, la guida turistica
ricorrente. Era da __________ che questa operava nel ramo turistico e sin da
subito era stata qualificata come indipendente. È solo nel 2024 che la Cassa di
compensazione l'ha ritenuta dipendente per avere fatturato poco più di Fr.
1'500.- alla medesima agenzia turistica, sebbene la ricorrente, titolare di una
ditta individuale, quell'anno abbia avuto 15 diversi clienti e abbia emesso 56
fatture per migliaia di franchi per questa sua attività principale; ella era
infatti solita collaborare con numerose agenzie e clienti e fatturare decine di
migliaia di franchi all'anno. Inoltre, per svolgere la sua attività
professionale la guida disponeva di un ufficio, di un sito web con cui
effettuava regolarmente e in maniera mirata attività di acquisizione di
clientela, di un proprio brand con cui si presentava all'esterno anche su carta
intestata e di un'assicurazione di responsabilità civile delle imprese e per la
protezione giuridica delle imprese. Non v'era una dipendenza
lavorativo-organizzativa con l'agenzia, visto che il programma preparato da
quest'ultima è stato infatti comunque allestito previo contatto con la guida
turistica, con cui sono stati concordati i luoghi da visitare, la logistica e i
ristoranti, perciò ella lo poteva applicare liberamente, secondo la propria
esperienza.
2.13. Occorre da ultimo puntualizzare che l'associazione
__________, fondata __________, a cui appartiene anche la persona chiamata in
causa, ha per scopo di raggruppare le guide turistiche e salvaguardare la loro
immagine e professionalità; essa tende anche al miglioramento professionale dei
suoi soci, proponendo corsi di aggiornamento.
Come è emerso durante l'udienza, questa associazione dispone di un
sito internet in cui sono elencate anche le guide ad essa associate, con i
relativi recapiti e gli ambiti territoriali e linguistici di competenza. La
clientela che accede a questo sito può così decidere liberamente a quale guida
affidarsi oppure può inviare un messaggio di posta elettronica all'associazione
stessa con le sue richieste di accompagnamento. Quattro persone volontarie
dell'associazione si occupano poi di evadere nei tempi più brevi le domande
ricevute attraverso il sito, attribuendo gli incarichi ai suoi soci tenendo in
considerazione un'equa ripartizione sulla base degli aspetti territoriali e
linguistici di competenza di ogni guida.
Di conseguenza, il sito internet dell'associazione costituisce
soltanto un canale di distribuzione rispettivamente una vetrina per le sue
guide turistiche e l'associazione, come tale, non funge pertanto da datrice di
lavoro (doc. XXI pag. 2).
La "piattaforma", intesa come sito internet (__________),
non costituisce, infatti, un'applicazione per prenotare e pagare direttamente
una visita guidata come è il caso, invece, per l'applicazione Uber, che
fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso
un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggero e autisti,
le cui caratteristiche sono evidenziate dal Tribunale federale nella DTF 147 V
57. L'associazione __________ è soltanto una vetrina di offerte culturali e di
svago che si limita, semmai, a fare da tramite tra il cliente e la guida
laddove, a dipendenza dell'attività desiderata, viene indicata al turista la
guida più adeguata alle proprie richieste qualora il turista non l'abbia già
scelta dalla lista. La guida, poi, organizza direttamente l'evento a seconda
dei desiderata del cliente il quale, senza passare per intermediari, le paga il
servizio reso. L'associazione, diversamente da quanto avviene con l'impresa
Uber, non ha quindi più nulla a che vedere con il turista e la guida e non può,
conseguentemente, essere considerata una datrice di lavoro.
2.14. Dalle considerazioni esposte discende
che la decisione su opposizione impugnata, che stabilisce che dal 1° maggio
2024 l'insorgente deve essere considerata datrice di lavoro della guida
chiamata in causa, deve pertanto essere confermata.
2.15. L'art.
61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti