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Decisione

30.2025.10

Attività dipendente di una guida turistica nei confronti del committente degli incarichi.La guida non agisce a nome proprio,non rappresenta il committente.Il pagamento del servizio scelto dal cliente è effettuato al committente.Per il turista,l'essenziale è usufruire del servizio,non chi lo realizza

19 gennaio 2026Italiano54 min

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.10

TB

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2025 di

RI1, ________

rappr. da: RA1, ________

contro

la decisione su opposizione del 18

aprile 2025 emanata da

chiamata in causa:

Cassa CO1, ________

TERZ1, ________

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. TERZ1 è affiliata dal 1° giugno

2021 presso la Cassa CO1 come indipendente quale guida turistica. Il 4 luglio

2024 (doc. 2), venuta a conoscenza tramite il sito web __________ (doc. 1) che

vi figurava anche il suo nome, l'amministrazione ha avviato un riesame della

qualifica dell'attività lavorativa di TERZ1 per il 2024.

1.2. Dopo avere chiesto all'assicurata di

produrre tutte le fatture emesse nel 2024 ai turisti/gruppi di turisti e alle

organizzazioni/ associazioni e tutti i contratti e/o accordi stipulati, con

decisione di revisione e riconsiderazione del 30 luglio 2024 (doc. 3) la Cassa

di compensazione ha comunicato a RI1 che non poteva considerare come

indipendente l'attività che TERZ1 svolgeva nei suoi confronti quale guida

turistica, poiché quest'ultima non sopportava personalmente un vero e proprio

rischio economico. Inoltre, ella collaborava con un committente attivo nel suo

stesso ramo professionale, fatturava alla RI1 quale guida turistica per le sue

proposte di turismo anziché direttamente al cliente finale (turista), non aveva

un rischio di incasso tipico imprenditoriale e sussisteva un marcato grado di

subordinazione e dipendenza economica. L'amministrazione ha pertanto concluso

che le retribuzioni versate a TERZ1 dal 1° maggio 2024 facevano parte del

salario determinante e quindi, in qualità di sua datrice di lavoro, la RI1

doveva notificarle alla Cassa di compensazione competente, trattenere gli oneri

sociali e riversarli a questa stessa Cassa. Per contro, quando la guida lavora

in nome e per conto proprio per clienti privati, la Cassa ha confermato il suo

statuto di indipendente come guida turistica.

1.3. Alle telefonate e all'incontro

chiarificatore avuto con la Cassa ha fatto seguito l'opposizione del 30 agosto

2024 (doc. 4) di RI1, che ha spiegato che TERZ1 lavora per diversi mandanti, e

non solo per RI1, decide liberamente se prestare o no i suoi servizi e si

assume le spese generali.

1.4. Con decisione su opposizione del 18

aprile 2025 (doc. A) la Cassa di compensazione ha confermato l'affiliazione di TERZ1

quale dipendente di RI1, affermando quanto segue:

" (…)

2. La Cassa ha

definito la posizione della signora TERZ1 quale dipendente, mancando i

requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali. In

particolare prestando la propria manodopera a società attiva nel medesimo ramo

professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è manifesto

il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non vengono

emesse direttamente ai turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali), bensì

vengono emesse a società attiva nel medesimo ramo e che propone a sua volta,

tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità delle visite guidate a

suoi clienti.

Il datore di

lavoro, nel caso di specie la signora RI1, si assume pertanto il rischio

economico, mentre la signora TERZ1, non agendo a proprio nome e proprio conto,

non si assume alcun rischio particolare verso i terzi. Tale circostanza indica

dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta

individuale TERZ1.

Inoltre

risulterebbe che alcune proposte turistiche e itinerari da visitare, sono state

create dalla RI1, la quale incassa direttamente le quote di iscrizione. Tali

pacchetti di visite guidate, vengono successivamente "subappaltati"

alla signora TERZ1, la quale riceve il compito di guidare e accompagnare il

turista (o gruppi) in tali luoghi.

In caso di

eventuali disservizi oppure in caso di eventuali infortuni occorsi durante la

gita, il cliente si rivolgerà direttamente alla società che ha fornito il

pacchetto turistico e sarà quindi responsabile nel trattare in prima persona il

reclamo/regresso del cliente.

3. Il fatto che la

signora TERZ1 esegue il lavoro al servizio d'altri, seppur su chiamata,

costituisce un elemento essenziale che permette di qualificare la retribuzione

come salario determinante. La situazione di lavoratore al servizio d'altri si

manifesta nel rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e

nell'organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo

particolare dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al

lavoratore (cfr. RCC 1953, pag. 94).

(…)

6. In considerazione

di quanto precede, la signora RI1, deve essere considerata "datrice di

lavoro" della signora TERZ1, conformemente all'art. 12 della legge AVS e

la decisione di affiliazione come indipendente contestata, deve essere

mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.".

1.5. Con ricorso del 16 maggio 2025

(doc. I) RI1 si è rivolta al Tribunale contestando la sua affiliazione come

datrice di lavoro di TERZ1.

La ricorrente ha ribadito la non sussistenza di un grado netto di

subordinazione di quest'ultima con RI1, poiché TERZ1 non lavorerebbe per un

solo committente, avrebbe piena e libera facoltà di organizzare il suo lavoro

secondo le sue esigenze e disponibilità, cercherebbe in continuazione di

acquisire/procacciare potenziali clienti dello stesso ramo professionale del

turismo ("chiunque prenoti e acquisti loro

servizi sono clienti e non datori di lavoro"), non avrebbe

subito obblighi di qualsiasi natura da parte sua e sopporterebbe un rischio di

incasso tipico imprenditoriale, non avendo la certezza di potere incassare la

fattura se la sua prestazione non fosse ritenuta soddisfacente e se il servizio

fosse cancellato.

Per l'insorgente, la decisione di affiliazione non porterebbe

alcun vantaggio economico alla Cassa, visto che tutte le guide turistiche

versano già regolarmente i contributi. Inoltre, l'aumento dei costi causato da

questa decisione si rifletterebbe su un aumento dei costi di gestione delle

società di settore, dei prezzi dei servizi turistici e quindi porterebbe alla

perdita di lavoro per tutto il settore turistico (alberghi, ristoranti,

trasporti), per la sua ditta e per tutte le altre guide turistiche, presupponendo

che i turisti si affiderebbero poi a guide all'estero con conseguente calo del

lavoro per le guide locali.

1.6. Nella risposta del 13 giugno 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di

respingere il ricorso, riconfermandosi integralmente nella decisione impugnata.

Dopo aver riassunto la fattispecie e ricordato che tra la

ricorrente e la Cassa ci sono state diverse telefonate volte ad ottenere

spiegazioni sui motivi che stavano alla base della decisione, e che nell'agosto

2024 vi è stato un incontro anche con altre colleghe attive nel medesimo ramo

professionale, la Cassa di compensazione ha esposto i principi legali e

giurisprudenziali concernenti la qualifica dell'attività esercitata da un

assicurato.

Nello specifico, essa ha poi affermato quanto segue:

" 4. Durante

il riesame dell'affiliazione della sig.ra TERZ1 e dopo i

colloqui

telefonici e incontri personali con la ricorrente, è emerso che non è stata la

sig.ra TERZ1 a procacciare i clienti, ma questi le sono stati

girati/subappaltati dalla RI1. La fattura al cliente finale (turisti o gruppi

di turisti) veniva emessa dalla RI1.

Già solo per

questi motivi, secondo le normative e giurisprudenza vigente, la Cassa dopo

attenta valutazione si riconferma integralmente nella sua presa di posizione.

La Cassa, in

considerazione di quanto precede non può scostarsi dalla decisione

amministrativa impugnata, in quanto le caratteristiche sopraccitate di

un'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli di un'attività

indipendente. Essa si avvera conforme alle vigenti disposizioni legali e deve

pertanto essere mantenuta.".

1.7. Il 3 luglio 2025 (doc. V) la

ricorrente, patrocinata da RA1, ha precisato di svolgere da anni, in ambito

turistico, il lavoro di organizzatrice di attività per turisti, appoggiandosi

sulle guide indipendenti che operano in Ticino e alle quali demanda il compito

di accompagnare i turisti a visitare le diverse attrazioni presenti nel Cantone

e dintorni. Non essendovi alcun rapporto di subordinazione, alla RI1 è data

libertà di scegliere a quale guida attribuire dei turisti per un incarico

rispettivamente alla guida è data facoltà di decidere se accettare, in base ai

propri impegni, di accompagnare i turisti che le invia la sua società. La

fatturazione di queste prestazioni avviene poi direttamente ad opera delle

guide turistiche.

L'insorgente ha inoltre osservato che la guida in questione ha

richiesto l'affiliazione come indipendente e ha sempre indicato di svolgere la

propria attività in modo indipendente, visto che non v'è alcun contratto di

lavoro o alcun elemento formale che possa lasciare intendere che sussista con RI1

un reale rapporto di subordinazione, perciò TERZ1 non può essere assolutamente

ritenuta sua dipendente. Il rischio economico delle attività delle guide è

infatti sopportato unicamente da queste nella misura in cui esse, in realtà, a

seconda delle esigenze di giornata, possono anche non venire chiamate in causa

rispettivamente rifiutare i mandati o, ancora, vedersi rifiutate dai turisti

che non desiderano essere accompagnati da queste. Per l'insorgente, non sono affatto

perciò dati i criteri giurisprudenziali indicati dalla Cassa per definire

un'attività dipendente, ma è vero il contrario, ossia che la guida in

discussione non è in alcun modo tenuta a rispettare termini prestabiliti, a

dipendere dalla ricorrente economicamente e nemmeno è da ritenere integrata

nella RI1, avendo ella piena facoltà di esercitare qualsiasi attività lucrativa

che ritiene di svolgere, senza per questo chiedere il permesso alla ricorrente.

Infine, il fatto che questa guida abbia emesso delle fatture alla

sua ditta deriva unicamente dal fatto che "ha

collaborato con la ricorrente nell'ambito di un semplice, normale e banalissimo

contratto di mandato", che non presuppone un rapporto di

subordinazione.

Anche per questa ragione, non v'è motivo per cui si debba

considerare TERZ1 una sua dipendente. Per l'insorgente, il fatto che la

predetta guida sia membro __________ non è affatto indice di dipendenza.

1.8. Con decreto dell'11 luglio 2025

(doc. VI) il giudice delegato ha chiamato in causa TERZ1 e le ha messo a

disposizione l'intero incarto per determinarsi al riguardo.

1.9. Il 17 luglio 2025 (doc. VIII) la

Cassa di compensazione ha precisato che non è necessario che vi sia un rapporto

di servizio tra le parti per definire chi è datore di lavoro e nemmeno è

determinante che vi sia un contratto valido tra la società e il salariato.

L'amministrazione ha inoltre osservato che i turisti inviati dalla ricorrente

alla guida turistica in oggetto sono turisti procacciati con la struttura della

ricorrente stessa tramite sito web, passa parola, pubblicità, inserzioni, ecc.,

grazie ai suoi sforzi finanziari (investimenti) e sue doti relazionali e non

alla struttura aziendale della singola guida turistica. Per di più, la fattura

al cliente finale (turisti) non avviene direttamente dalla guida che ha svolto

il tour guidato, ma sempre dalla ricorrente che trae profitto dal lavoro

effettuato dalla guida a cui è stato "subappaltato" il lavoro.

Essendo questo un rapporto di lavoro su chiamata, la guida TERZ1 può anche

rifiutare il lavoro e pertanto non avrà incassi dalla ricorrente, ma d'altra parte

non avrà nemmeno delle perdite da registrare, poiché i clienti in questione

(turisti) sono presi in consegna direttamente dalla ricorrente ed eventuali

mancati guadagni saranno soltanto a suo carico. La guida turistica coinvolta

avrà, a sua volta, il suo rischio imprenditoriale indipendente con i clienti

(turisti) che avrà essa stessa procacciato e preso in consegna grazie alla sua

attività aziendale e tramite i suoi investimenti e canali di comunicazione

(siti web, inserzioni, ecc.) e ai quali fatturerà loro direttamente le

prestazioni lavorative (fatturazione diretta al cliente finale).

1.10. L'insorgente ha osservato il 23

luglio 2025 (doc. X) che in assenza di un rapporto contrattuale non si capisce

in base a quali elementi si debba ammettere un rapporto di lavoro. Per poter

qualificare un determinato contratto come rapporto di impiego è necessario che

sussista un grado di subordinazione, ciò che in specie non è manifestamente

dato.

Inoltre, i turisti non sono "procacciati", ma si

rivolgono a chi è in grado di offrire servizi turistici. Le guide turistiche

svolgono un ruolo ben preciso in modo indipendente e, nell'ambito di questa

varietà di servizi, si mettono a disposizione, di volta in volta e secondo le

esigenze, di chi desidera assegnare loro un mandato per lo svolgimento di

mansioni che solo le guide stesse sono in grado di svolgere. Ciò non significa,

però, che si instaurino poi dei contratti di lavoro al posto di semplici rapporti

di mandato.

Riguardo al rapporto di lavoro su chiamata evocato dalla Cassa, la

ricorrente ha rilevato che il lavoratore non è libero di rifiutare il lavoro,

ma si impegna, su chiamata, a rispondere al datore di lavoro quando

quest'ultimo lo richiede, ciò che non avviene con la guida che collabora con la

sua società proprio perché questa agisce unicamente su mandato.

Infine, per l'insorgente il rischio imprenditoriale di TERZ1 risiede

anche nel fatto che ella può accettare o non accettare i mandati che RI1 le

assegna. Pertanto, l'affermazione dell'amministrazione al riguardo "non ha alcun senso e dimostra semmai come la Cassa non

abbia assolutamente compreso il funzionamento dell'intero sistema.".

1.11. L'11 agosto 2025 (doc. XII) la Cassa

di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori osservazioni da

formulare e ha ribadito la sua presa di posizione.

1.12. Il 29 ottobre 2025 (doc. XIV) la

ricorrente ha fatto presente che i collaboratori che ricevono da lei mandati

non sono riconosciuti come indipendenti dalla Cassa, la quale avrebbe affermato

che non avrebbe rilasciato alcun certificato di affiliazione come indipendente

fino alla soluzione di questa questione da parte del Tribunale, causandole però

delle difficoltà nel non sapere quale collaboratore sia disponibile ad assumere

dei mandati esterni. Pertanto, RI1 insorgente ha chiesto al TCA di organizzare

un'udienza per incombenti alla presenza delle parti interessate.

1.13. Il 5 novembre 2025 (doc. XVIII) il

giudice delegato l'ha convocata per l'udienza di discussione del 1° dicembre

2025, chiedendole inoltre (doc. XVII), così come a TERZ1 (doc. XVI), di

produrre tutte le fatture ricevute/rilasciate da/a quest'ultima. Questi

documenti sono pervenuti al TCA il 25 novembre 2025 (doc. XIX/1).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se dal 1° maggio 2024 RI1 debba essere qualificata quale

datrice di lavoro di TERZ1 per il lavoro svolto da quest'ultima in suo favore.

2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv.

1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che

esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi

attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi, ma non sono elementi

decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo

dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2

e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; STF 9C_538/2017 del

12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.3. Di

principio, si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego

del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua

impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica,

infatti, possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STF

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

Considerandi

2.4

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF

122.

V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di

un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa

importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato

(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio

di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per

proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza

che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al

riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi

mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato

(RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività

svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo e non può praticamente

esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non deriva

dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su

richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione

di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione,

come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione

è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di

qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.6. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 7.1, nonché STFA H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e

che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale

impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività

lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum

sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su

stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05

del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre

2021, consid. 5.2.2).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che, per natura, certe

attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di

investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto,

va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57,

consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2;

STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV Nr.

19; STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55

consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal

suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente

dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio

imprenditoriale specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17

ottobre 2016, consid. 3.2).

A questo proposito, il Tribunale federale ha rammentato che "il rischio economico dell'imprenditore può essere

definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica

della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati"

(STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in

SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici

indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la

persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il

rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome

e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale

e utilizza i propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018,

consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con

riferimento alla STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni

applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari

elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali

siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; STF

9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; STF 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF

9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed

indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di

coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013,

consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile, va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STFA H 12/04

del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche la STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la STF

9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.7. Alla

luce della circostanza che l'insorgente è attiva nell'ambito dei servizi, va

qui rammentato che nella STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il Tribunale

federale si è pronunciato su un caso relativo all'affiliazione come

indipendente di un'assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l'attività di

donna delle pulizie per diverse persone.

L'Alta Corte ha innanzitutto rammentato che nel settore dei

servizi, di cui fa parte l'attività dell'allora ricorrente, ai fini della

qualifica dello statuto lavorativo l'accento va posto sul criterio della

dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale.

In seguito, il Tribunale federale ha rilevato che la circostanza

che nel caso di specie l'interessata aveva effettuato pochi investimenti (in

particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di

un'attività indipendente (STFA H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique

VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L'Alta Corte ha poi lasciato aperta la questione

di sapere se la conclusione di un'assicurazione è un criterio rilevante per

l'esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre

piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der

Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen -

insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine

selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von

Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des

Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der

Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der

arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist.“).

Per il Tribunale federale, né la pagina internet dell'interessata

né la circostanza che questa possedeva le chiavi di numerosi committenti e che

esercitava l'attività in loro assenza, poteva far concludere per la dipendenza

o per l'indipendenza (“4.2 (…) Auch weitere Abgrenzungskriterien lassen im

konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die selbständige oder

unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt der

Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene Adresse"

anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen

Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere

wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen

die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer

Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die

Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder

für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit.“).

La nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'insorgente,

anche se non era iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si

presentava in nome proprio ed emetteva le fatture a proprio nome (“4.2 (…) Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem

gewissen Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in

eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil.“).

Per il Tribunale federale, in che misura ciò avveniva realmente,

rispettivamente quale effetto avesse sulla clientela, era determinante per

stabilire se la perdita di un cliente era assimilabile alla perdita di un posto

di lavoro e dunque andava considerata dipendente, oppure se l'interessata

effettuava anche regolarmente ed in maniera mirata un'attività di acquisizione

di clientela che le permetteva di aumentare il numero di committenti come una

piccola imprenditrice (“4.2 (…) In welchem Ausmass dies tatsächlich der

Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises

auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage,

ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom

persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines

Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer

Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine

regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche

ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine

Kleinstunternehmerin üblicherweise hat.“).

L'Alta Corte ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che

l'interessata nel mese di gennaio 2007, durante due giorni nell'ambito di tre

rapporti lavorativi, aveva svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“4.2 (…) Diesbezüglich lässt sich den Akten nur entnehmen, dass

die Versicherte im Januar 2007 während zweier Arbeitstage im Rahmen von drei

Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von rund vier Stunden tätig war.“).

Pertanto, la nostra Massima Istanza ha deciso di

rinviare l'incarto al Tribunale cantonale affinché accertasse, per esempio

tramite l'acquisizione di ulteriore documentazione, se la ricorrente fosse

attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre) - e in tal caso non

apparisse significativamente diversa dalla maggior parte del personale

dipendente addetto alle pulizie - oppure se, tramite una regolare attività di

acquisizione di clientela, avesse aumentato il numero di clienti e se

esercitasse l'attività per diversi clienti che, di volta in volta, potevano

cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere

affiliata come indipendente (“4.2 (…) Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung

der Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben,

ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis

von wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem

Licht als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder

ob sie durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft

zugelegt hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes

zu, ist sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen.“).

Nella STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, e con riferimento anche

all'appena citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha

confermato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di

Zurigo che ha qualificato di indipendente un'assicurata che svolgeva l'attività

di “Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr.

consid. 4.2).

L'Alta Corte ha rilevato che l'insorgente svolgeva un lavoro

nell'ambito dei servizi (aiuto domestico, assistenza, pulizie, servizio di

trasporto). La circostanza che in questo caso non siano stati effettuati

investimenti di una certa importanza (acquisto di un veicolo di servizio, di

attrezzature per la pulizia e di materiale di lavoro), non esclude la qualifica

di attività indipendente. Lo stesso vale per il fatto che la convenuta non

disponeva né di locali commerciali propri né di personale proprio. Semmai, ai

fini della qualifica dello statuto, va posto l'accento sul criterio della

dipendenza organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF

9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che decisiva è la questione di sapere

se nel caso di specie il rischio economico si esaurisca nella sola dipendenza

dal successo personale sul lavoro e se, in caso di cessazione del rapporto di

lavoro, la persona si trovi nella medesima situazione di colui che perde il

proprio posto di lavoro di dipendente oppure se la persona assicurata dimostri

di avere un'attività di acquisizione regolare e mirata che le permetta di

costituire il proprio portafoglio di clienti come di solito ha una piccola

impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin

(Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um

Dienstleistungen. Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich

einzustufenden Investitionen anfielen und anfallen (Anschaffung eines

Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang,

Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten, Logo-Türmagnete), wie von der

Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine selbstständige Erwerbstätigkeit

deshalb - im Sinne der Verneinung eines Unternehmerrisikos -

rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl. E. 2.3 am Ende

hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2 mit Hinweis).

Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die Beschwerdegegnerin zurzeit

weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch eigenes Personal verfügt. Vielmehr kommt in Konstellationen wie der

vorliegenden dem Merkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres

Gewicht zu. Dabei ist - so das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall

(vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2) - in erster Linie

ausschlaggebend, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen

Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen

eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer

arbeitnehmenden Person eintritt oder ob sich die im Fokus stehende Person über

eine regelmässige und zielgerichtete Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag,

welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein

Kleinstunternehmen üblicherweise verfügt.”).

Nel caso giudicato dal Tribunale federale l'interessata si è

iscritta a registro di commercio dal 2017 come ditta individuale e faceva

pubblicità attiva tramite volantini, carte da visita e su veicoli commerciali

dove figuravano i suoi estremi. Ella mostrava in maniera visibile che fatturava

e si presentava in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente alla

conclusione di un'assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in

favore di un rischio aziendale. Inoltre, migliorava le proprie prospettive

lavorative, con una formazione continua nell'ambito in cui era attiva. Con ciò

dimostrava la volontà di voler costituire una clientela più grande tramite

attività di acquisizione regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i

clienti, così da differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla

pulizia, che è attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1.

Diesbezüglich lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die

Beschwerdegegnerin seit... 2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen

ist sowie mittels Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten

Geschäftsfahrzeugs aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach

aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen

Verkehr teil, was überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen

Betriebsversicherung - auch als Indiz für das Vorliegen eines

Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem optimiert sie ihre eigenen beruflichen

Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich

weiterbildet (u.a. Absolvierung des Kurses und der Abschlussprüfung zur

eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin, PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren

bekundet sie den Willen, sich durch regelmässige Akquisitionstätigkeit eine

grössere Kundschaft (von maximal jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von

80 %) zuzulegen sowie Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen

und sich dadurch vom Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu

unterscheiden, die einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden

tätig sind.”).

La circostanza che a quel momento lavorava circa 10 ore al mese

per la famiglia X e circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in

maniera credibile, dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non

vogliono, per questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro.

Inoltre, l'assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua

formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale

l'interessata svolgeva l'attività nell'ambito dei due rapporti contrattuali

dimostra che i partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di

subordinazione. Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare istruzioni, né

è stato concordato un divieto di concorrenza. Infine, la ricorrente ha un

rischio d'incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano

stabilito (“4.2.1. (…) Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben

lediglich zirka zehn Stunden monatlich für die Familie X. und etwa 80 Stunden

für Herr Y. arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin,

dass potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine

arbeitgeberähnliche Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand

scheuen. Zudem war die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre

Zusatzausbildung absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die

Beschwerdegegnerin die ihr im Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse

übertragenen Aufgaben in gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz

davon, dass sich die Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein

Abhängigkeitsverhältnis hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis

gegenüberstehen. Sodann ist weder in Bezug auf die Ausführung der

entsprechenden Arbeiten ein konkretes Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte

für ein Konkurrenzverbot. Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie

ihren Kunden jeweils nach einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt,

grundsätzlich auch das Inkasso- und Delkredererisiko selber.”).

Nella successiva STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in

SVR 2020 AHV Nr. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso

della Cassa cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza

cantonale che aveva qualificato come indipendente una fotografa.

Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha ricordato che per

quanto riguarda la categoria professionale dei fotografi (liberi

professionisti) da valutare ai fini contributivi AVS, si rimanda alla giurisprudenza

relativa alla retribuzione dei giornalisti (liberi professionisti) e dei

fotografi giornalistici. Nel valutare se un'attività sia di natura dipendente o

indipendente, la caratteristica del rischio imprenditoriale riveste raramente

un'importanza determinante per lo status in questo tipo di professioni.

Infatti, per esercitare la sua professione, il giornalista libero

professionista in genere non deve effettuare investimenti sostanziali né pagare

salari ai dipendenti, caratteristiche che nella pratica contraddistinguono il

rischio imprenditoriale.

Ma anche la caratteristica concettuale della dipendenza

organizzativa dal punto di vista lavorativo spesso non è tale nel caso dei

giornalisti freelance da potere concludere senza ulteriori indugi che si tratti

di un'attività lavorativa dipendente.

In tali casi, viene attribuita un'importanza determinante

all'elemento della prestazione lavorativa regolare per un editore. Infatti,

come affermato in DTF 119 V 161 consid. 3b, chiunque scriva regolarmente

articoli per la stessa rivista o lo stesso editore instaura un certo rapporto

di dipendenza, nella misura in cui la cessazione di tale rapporto di lavoro

comporta una situazione simile a quella di un dipendente che perde il lavoro.

Di conseguenza, i giornalisti freelance che lavorano regolarmente

per la stessa rivista sono generalmente considerati lavoratori dipendenti ai

fini dell'AVS.

Ciò non è diverso dalla situazione degli agenti e dei

rappresentanti di viaggio che, secondo la prassi consolidata, sono considerati

lavoratori indipendenti solo se utilizzano cumulativamente i propri locali

commerciali, impiegano personale proprio e sostengono autonomamente la maggior

parte delle spese aziendali. I compensi sono considerati reddito da attività

indipendente solo se sono concessi per articoli inviati spontaneamente e

pubblicati soltanto occasionalmente da collaboratori non regolari.

L'Alta Corte ha accertato al considerando 4.3.1 che l'assicurata

non occupava personale e che non vi erano prove documentali circa la locazione

di locali commerciali. L'interessata nel 2015 aveva guadagnato Fr. 4'878.35, di

cui Fr. 4'243, ossia l'87%, provenienti dal contratto con la C. SA. Nel 2016, a

fronte di un fatturato di Fr. 5'550, Fr. 1'472.50 erano stati conseguiti

lavorando per la C. SA, ossia il 26%. L'Alta Corte ha sottolineato che si

trattava di importi significativi. Per contro, non è stato comprovato che

l'assicurata, in quei due anni, avesse fatturato degli ordini a B. Sagl. Ella si è limitata a presentare delle offerte (“4.3.1. Die

Beschwerdegegnerin beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen

schlüssige Hinweise für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch

in der Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die

Beschwerdegegnerin es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen

zu belegen. Nach den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf

welche mangels offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und

2.2 hiervor), hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz

von rund Fr. 4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der

C. AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon wiederum Fr.

1472.50 oder 26 % auf die C. AG entfielen. Beide Einnahmen fallen ins Gewicht.

Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin

der B. GmbH in den beiden Jahren tatsächlich realisierte Aufträge in Rechnung

gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus lediglich Offertstellungen (vom 15.

Oktober 2015 und 22. Februar 2016).”).

Il Tribunale federale ha sottolineato che l'interessata ha

conseguito la maggior parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti

alla C. SA. Anche se il volume degli ordini è diminuito in maniera importante

nel 2016, si è comunque attestato al 26% del fatturato totale, ciò che implica

una certa regolarità ed importanza nell'attribuzione degli ordini. Per contro,

non vi è stata nessuna collaborazione con B. Sagl. L'Alta Corte ha così

concluso che almeno per gli anni 2015 e 2016, per quanto riguarda l'attività

per C. SA, l'assicurata deve essere qualificata come dipendente. Per quanto

concerne invece la B. Sagl, non essendo stato conseguito alcun reddito, una

valutazione non è possibile rispettivamente non è necessaria (“4.3.2. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Umsatz 2015 somit

grösstenteils durch Aufträge der C. AG generiert. Im Folgejahr verringerte sich

das entsprechende Auftragsvolumen zwar wesentlich, deutet mit einem Anteil von

knapp über einem Viertel des Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse

Regelmässigkeit und Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in

Bezug auf die B. GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des

Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der C. AG

jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und 2016 mit der

Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich arbeitnehmerähnlichen

Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer unselbstständigen

Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B. GmbH anbelangt, ist eine

entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich eine solche mangels

diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte.”).

L'Alta Corte ha di conseguenza parzialmente accolto il ricorso e

annullato la sentenza cantonale nella misura in cui aveva qualificato la

fotografa come indipendente per il reddito in esame. Per quanto riguarda B.

Sagl, i documenti disponibili non consentono di concludere né per un'attività

dipendente né per un'attività indipendente. La decisione su opposizione, su

questo punto, non può essere confermata (“4.4. Das vorinstanzliche Gericht hat

sich demgemäss bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in

Bezug auf die zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer

Selbstständigerwerbenden zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin

aufzuheben. Hinsichtlich der B. GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder

den Schluss auf eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der

Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin

vom 30. November 2017 in diesem Punkt nicht bestätigt werden kann.”).

2.8. A livello

cantonale, nella STCA 30.2025.6 del 26 settembre 2025 la scrivente Corte si è

pronunciata sul caso di una assicurata che da tanti anni era affiliata come

indipendente come operatrice turistica il cui statuto contributivo è stato

rivisto dalla Cassa di compensazione per quanto concerne l'attività di guida

turistica svolta durante un anno in favore di clienti di un'agenzia turistica.

L'amministrazione ha definito la posizione di questa guida quale dipendente

quando ha prestato la sua manodopera a favore di quell'agenzia turistica e ha

qualificato la retribuzione ricevuta nel 2024, inferiore a 2'000 franchi, come

salario determinante, mentre ha confermato la qualifica di lavoratrice

indipendente unicamente quando l'attività di guida turistica è svolta in nome e

per conto proprio e la guida fattura direttamente al cliente finale.

Il TCA ha rilevato che la ricorrente ha costituito una società

individuale che non è iscritta a registro di commercio, verso l'esterno si

presenta in nome proprio con carta intestata con il nome della sua società,

emette fatture a proprio nome, ha un suo sito web in cui pubblicizza le

attività turistiche che offre in Svizzera e all'estero e che le permette di

effettuare regolarmente e in maniera mirata un'attività di acquisizione di

clientela e diversificare così il numero di committenti come una piccola imprenditrice.

L'interessata ha sottoscritto un'assicurazione per la

responsabilità civile delle imprese e un'assicurazione per la protezione

giuridica delle imprese, come pure locava un appartamento di 4 locali e mezzo

in cui un locale era adibito allo svolgimento della sua professione.

Il Tribunale ha evidenziato che dagli atti è emerso

che, in generale, la ricorrente collaborava con numerose agenzie ed aveva

diversi clienti. Nel corso del 2024 essa ha emesso 56 fatture per 15

clienti fatturando migliaia di franchi (nel 2022 e nel 2023 aveva un reddito da

attività indipendente stimato in Fr. 50'000.-), di cui solamente tre fatture,

per poco più di Fr. 1'500.- per qualche ora di lavoro sull'arco di cinque

giorni, erano indirizzate all'agenzia turistica chiamata in causa. Questo

importo non rappresentava neanche il 4% del reddito totale stimato nel biennio

precedente o il 7% rispetto al reddito aziendale di Fr. 25'000.- stimato per il

2025. Si trattava, quindi, di

percentuali di gran lunga inferiori a quelle dell'87% e del 26% per cui,

secondo il Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica. Neppure

era ravvisabile il requisito dell'integrazione funzionale, lavorativa e organizzativa

e la perdita dell'attività presso l'agenzia turistica sarebbe stata facilmente

assorbibile dall'assicurata tramite l'assunzione di altri mandati, perciò non

era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro. Essa poteva inoltre

rifiutare i mandati propostile dall'agenzia, rispetto alla quale non doveva

sottostare a precisi orari di lavoro. Nessun contratto era stato sottoscritto

fra le parti, per cui la ricorrente poteva cessare la collaborazione in

qualsiasi momento e il rischio aziendale era quindi estremamente elevato.

L'assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa, come pure la pluralità

dei committenti e il fatto che il reddito percepito nel 2024 costituiva

un'infima parte dell'importo fatturato quell'anno, hanno portato il TCA a

qualificare l'attività svolta dall'insorgente come indipendente, relativizzando

la circostanza che questa lavorava per un committente attivo nel suo stesso

ramo professionale e che fatturava direttamente all'agenzia e non al cliente

finale.

2.9. Va

ancora precisato che, secondo l'art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2024, se il salario determinante non supera 2'300 franchi per anno

civile (dal 1° gennaio 2025: Fr. 2'500.-) e per datore di lavoro, il contributo

è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.

2.10. Nel

caso di specie, dagli atti emerge che dal 1° giugno 2021 TERZ1 è affiliata

quale indipendente come guida turistica.

Nell'ambito di una revisione del suo statuto contributivo, il 4

luglio 2024 (doc. 2) la Cassa CO1 ha chiesto all'interessata di produrre tutte

le fatture emesse nel 2024 e i contratti e/o accordi stipulati nel 2024.

TERZ1 ha prodotto due fatture (doc. 2), da cui risulta che ha collaborato

con RI1 dal 23 maggio 2024 al 21 giugno 2024, fatturando Fr. 486.-

rispettivamente Fr. 1'899.- per le proprie prestazioni.

La prima fattura, del 27 maggio 2024, si riferisce a due servizi

effettuati il 23 rispettivamente il 26 maggio 2024 per conto della ricorrente e

per ciascuno l'assicurata ha fatturato Fr. 243.-.

La seconda fattura, datata 21 giugno 2024, concerne lo stesso tipo

di incarico, che la guida ha replicato nove volte tra il 3 e il 21 giugno 2024

chiedendo per l'attività svolta Fr. 243.- in cinque occasioni e Fr. 171.- in altri

quattro incarichi.

A richiesta del giudice delegato di produrre ulteriori fatture

relative alla sua collaborazione con la summenzionata guida (doc. XVI),

l'insorgente ha trasmesso la fattura del 14 giugno 2025 (doc. XIX/1) di Fr.

285,60 concernente una visita guidata di 4 ore effettuata il 12 giugno 2025

conteggiata Fr. 270.- e il rimborso delle spese di trasferta di Fr. 15,60.

Dall'udienza del 1° dicembre 2025 è risultato che la guida

turistica riceve i mandati sia direttamente, grazie anche ai legami di natura

professionale che si sono instaurati con varie strutture (alberghi, ristoranti,

enti del turismo, musei, ecc.), sia tramite l'associazione a cui appartiene

(doc. XIII pag. 2).

È inoltre emerso che le prestazioni della guida vengono fatturate

direttamente all'utente finale se il cliente le conferisce l'incarico

personalmente, ma che la fattura può anche essere trasmessa all'agenzia di

viaggio o agli enti interessati che l'hanno ingaggiata. Solitamente il lavoro

della guida è preceduto da una progettazione della visita offerta al cliente,

che viene comunicata al committente unitamente a un preventivo di spesa. La

fattura è quindi indirizzata al committente, che però non necessariamente è il

beneficiario finale. Può infatti capitare che il beneficiario della prestazione

erogata da una guida sia magari passato, a sua insaputa, attraverso più agenzie

intermediarie (doc. XIII pag. 3).

La guida chiamata in causa ha altresì puntualizzato in udienza che

può capitare che, dopo avere accettato un incarico, non vi siano più le

premesse per concretizzarlo, tuttavia non rinuncia all'incarico che ha ricevuto

retrocedendolo alla persona che gliel'ha proposto, ma si attiva per cercare

un/una collega che la sostituisca (doc. XIII pag. 3).

Inoltre, ella ha precisato di non essere obbligata ad assumere un

incarico che le viene offerto, sia nel caso in cui vi sia un contatto diretto

con l'organizzatore dell'evento sia tramite l'associazione a cui appartiene sia

ancora quando la ricorrente cerca un/a collega a cui attribuire un incarico. La

guida è totalmente autonoma nel fare, nell'organizzare e nel decidere la

propria attività (doc. XIII).

Nel caso in cui capiti un infortunio a un cliente durante un tour

condotto dalla guida turistica, è la guida stessa che ne deve rispondere,

motivo per cui ha un'assicurazione responsabilità civile contro i danni a

terzi. È però possibile che se l'incarico è stato attribuito alla guida tramite

un committente, il cliente danneggiato domandi a quest'ultimo un risarcimento,

fermo restando che, in ultima analisi, fa stato la responsabilità individuale

della guida che è stata ingaggiata (doc. XIII pag. 3).

La ricorrente ha spiegato durante l'udienza di essere nel ramo del

turismo da diversi anni e di avere quindi un numero importante di clienti,

anche fuori Nazione e fuori Europa, a cui proporre degli eventi. Essa si occupa

interamente della loro organizzazione e delle visite, ingaggiando le persone

che sono necessarie, come un enologo per una degustazione di vini in una

cantina vitivinicola, un musicista per allietare il cliente, un ristorante dove

mangiare, un albergo dove soggiornare e tutti i trasporti necessari per

realizzare la visita o l'evento che il cliente ha scelto. Dopodiché,

l'insorgente reperisce la guida che accompagna il cliente e questa le fattura

poi la sua prestazione, così come il musicista, l'enologo e le altre persone o

le strutture che sono intervenute. Da parte sua, la ricorrente fattura le sue

prestazioni all'agenzia o all'ente del turismo a cui il cliente si è rivolto e

queste strutture, a loro volta, si rivalgono sul cliente finale (doc. XIII pag.

3).

2.11. In concreto, la Cassa di

compensazione ha correttamente stabilito che la guida turistica non agisce in

proprio nome quando riceve l'incarico dalla committente qui ricorrente. Nel

formulario di richiesta di affiliazione come indipendente, la stessa guida

chiamata in causa ha infatti indicato che nell'esercizio della sua attività,

quando lavora per conto dei clienti affidatile da RI1, non la rappresenta (doc.

2). Nei confronti di questi clienti, è di fatto principalmente la RI1 ad

apparire e non la singola guida, in quanto il servizio che viene proposto sul

terreno dalla guida è stato ideato dalla ricorrente ed è a questa che i dati dei

clienti devono essere forniti. Anche il pagamento del costo del servizio scelto

dal cliente non è mai effettuato direttamente alla guida, ma generalmente è a

favore di RI1. Fanno eccezione i casi in cui la guida turistica agisce in nome

proprio e per suo conto oppure se il servizio è stato pagato dal cliente già al

primo intermediario a cui si è rivolto, il quale ha organizzato l'evento

appoggiandosi però magari a uno o più altri intermediari fino a giungere alla

ricorrente, la quale è - di solito - l'ideatrice del tour scelto dal cliente

iniziale, ma che infine non l'ha concretizzato personalmente delegandolo invece

a una guida, come la persona chiamata in causa.

Per il turista, l'essenziale è usufruire del servizio offerto

dalla committente e non quale sia la guida che poi materialmente lo realizza.

Inoltre, la guida turistica non riceve autonomamente e direttamente dal cliente

finale il suo incarico, ma le è attribuito esclusivamente tramite

l'organizzatrice del servizio qui ricorrente. Soprattutto, il turista non può scegliere

una guida, ma piuttosto gli viene conferita dall'insorgente, committente, senza

poter influenzare il processo di assegnazione (DTF 149 V 57 consid. 7.4.3).

Il fatto che le guide turistiche (di norma) non dispongano di

locali commerciali propri è solo un indizio, peraltro non di particolare

rilievo, contro l'esistenza di un'attività lavorativa indipendente. È infatti

nella natura delle cose che una guida turistica non abbia bisogno di locali

commerciali propri per svolgere la sua effettiva attività, ovvero fornire ai

turisti servizi di conduzione di tour guidati in località turistiche non solo

all'aperto, ma anche in spazi chiusi (quali chiese, musei, cantine vitivinicole,

ecc.).

Come evidenziato nelle STF 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e

9C_739/2019 del 10 giugno 2020, per entrambe al considerando 2.3, nel settore

dei servizi, che per sua natura non richiede necessariamente investimenti

significativi, la giurisprudenza attribuisce generalmente minore importanza al

rischio di investimento rispetto alla dipendenza organizzativa dal lavoro (DTF

149 V 57 consid. 7.4.4).

La circostanza che la

guida non abbia sopportato alcun rischio aziendale effettivo quando ha lavorato

per la ricorrente, che la sua attività abbia richiesto solo investimenti

minimi, che non avrebbe sostenuto costi fissi significativi in caso di assenza dei

clienti e che l'orario di lavoro vincolante sembrava integrarla

nell'organizzazione della ricorrente, supporta la tesi della Cassa della

qualifica dello statuto contributivo di TERZ1 come dipendente quando ha

lavorato per RI1.

La guida che negli anni 2024 e 2025 ha lavorato per la ricorrente non

ha inoltre dovuto pagare una commissione sugli incarichi ricevuti o una

commissione mensile fissa per potere lavorare per questa committente. Neppure è

determinante l'elemento sottolineato durante l'udienza, secondo cui la guida era

libera di decidere se accettare o rifiutare un incarico assegnatole dalla

ricorrente (DTF 149 V 57 consid. 7.7), poiché tale elemento non si riscontra

solo nell'ambito del lavoro indipendente (STF 8C_554/2018 del 5 maggio 2020,

in: SVR 2020 UV Nr. 41), ma anche nel contesto di un'attività lavorativa dipendente

(STF 8C_571/2017 del 9 novembre 2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19).

Infine, non va dimenticato che la guida, che tra maggio 2024 e

giugno 2025 ha ricevuto 12 incarichi da RI1, non ha agito a proprio nome (DTF

149 V 57 consid. 7.4.3) e che i ricavi pagati dai clienti per i quali ha

lavorato non sono affluiti direttamente a lei (DTF 149 V 57 consid. 7.4.2). Non spettava infatti alla guida incassare

le retribuzioni per l'attività svolta, ma era la committente qui ricorrente a

gestire la riscossione dei pagamenti delle tariffe che ha concordato con i

propri clienti.

In sintesi, in considerazione anche delle istruzioni di ampia

portata impartite dalla committente alla guida per l'esecuzione degli incarichi

affidatile, del rapporto di subordinazione esistente in settori essenziali

quali l'organizzazione dell'evento, la retribuzione ricevuta per le sue

prestazioni anche in caso di annullamento del servizio da parte del cliente,

del rischio economico praticamente inesistente e della fatturazione

ad una ditta del ramo e non al cliente finale, si deve riconoscere che

prevalgono le caratteristiche che indicano che la persona chiamata in causa ha

svolto nei confronti della ricorrente un'attività lavorativa dipendente (DTF

149 V 57 consid. 7.5).

I soli elementi emersi secondo cui la guida non era obbligata a svolgere

personalmente il lavoro, era libera di accettare o di rifiutare gli incarichi

assegnati e le era consentito accettare direttamente altri servizi, senza

passare dalla ricorrente, sia ricevuti personalmente da turisti e/o enti e/o

terzi clienti sia dall'associazione a cui appartiene (DTF 149 V 57 consid. 7.6.1.2; STF 8C_571/2017 del 9 novembre

2017, in: SVR 2018 UV Nr. 19) e che

ha stipulato un'assicurazione responsabilità civile, non sono sufficienti,

nell'ambito del rapporto instaurato dal 2021 al 2025 con l'insorgente, per

qualificarla come indipendente.

Va da ultimo precisato che la qualifica di dipendente di TERZ1 si

riferisce unicamente all'attività di guida turistica svolta dal 2024 per RI1 e pertanto

non la definisce, in via generale, come dipendente nei confronti di altri

clienti diretti o committenti.

Al riguardo si rileva che una sua qualifica come guida turistica per

attività prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc., non è stata oggetto

di un esame specifico nella decisione formale e nella decisione su opposizione

impugnata. La Cassa si è infatti pronunciata sul suo statuto contributivo solo

nei confronti di RI1 e quindi, se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A).

Inoltre, va rammentato che il Tribunale federale ha evidenziato

che le manifestazioni della vita economica possono rivestire forme così diverse

che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in presenza di

un'attività salariata oppure di un'attività indipendente, prendendo in

considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF 9C_437/2021 del 15

marzo 2022, consid. 6.3).

Non è perciò qui in discussione la qualifica, in generale, né

della ricorrente come datrice di lavoro di altre guide turistiche o figure, né

della persona chiamata in causa come salariata per i mandati ottenuti da altri

committenti nell'attività di guida turistica.

Infine, si osserva che

per l'espletamento del servizio svolto per conto della ricorrente nel 2025

(fino a giugno), il reddito percepito di Fr. 285,60 non sarebbe soggetto a

contribuzione, se tale fosse la volontà della guida turistica di non vedersi

prelevare i contributi in caso di affiliazione quale dipendente (art. 34d

OAVS).

2.12. Il TCA rileva, ancora, che la

fattispecie in esame si differenzia da quella giudicata il 26 settembre 2025

con la summenzionata STCA 30.2025.6 (cfr. consid. 2.8), in cui ha considerato

come indipendente, e non salariata di un'agenzia turistica, la guida turistica

ricorrente. Era da __________ che questa operava nel ramo turistico e sin da

subito era stata qualificata come indipendente. È solo nel 2024 che la Cassa di

compensazione l'ha ritenuta dipendente per avere fatturato poco più di Fr.

1'500.- alla medesima agenzia turistica, sebbene la ricorrente, titolare di una

ditta individuale, quell'anno abbia avuto 15 diversi clienti e abbia emesso 56

fatture per migliaia di franchi per questa sua attività principale; ella era

infatti solita collaborare con numerose agenzie e clienti e fatturare decine di

migliaia di franchi all'anno. Inoltre, per svolgere la sua attività

professionale la guida disponeva di un ufficio, di un sito web con cui

effettuava regolarmente e in maniera mirata attività di acquisizione di

clientela, di un proprio brand con cui si presentava all'esterno anche su carta

intestata e di un'assicurazione di responsabilità civile delle imprese e per la

protezione giuridica delle imprese. Non v'era una dipendenza

lavorativo-organizzativa con l'agenzia, visto che il programma preparato da

quest'ultima è stato infatti comunque allestito previo contatto con la guida

turistica, con cui sono stati concordati i luoghi da visitare, la logistica e i

ristoranti, perciò ella lo poteva applicare liberamente, secondo la propria

esperienza.

2.13. Occorre da ultimo puntualizzare che l'associazione

__________, fondata __________, a cui appartiene anche la persona chiamata in

causa, ha per scopo di raggruppare le guide turistiche e salvaguardare la loro

immagine e professionalità; essa tende anche al miglioramento professionale dei

suoi soci, proponendo corsi di aggiornamento.

Come è emerso durante l'udienza, questa associazione dispone di un

sito internet in cui sono elencate anche le guide ad essa associate, con i

relativi recapiti e gli ambiti territoriali e linguistici di competenza. La

clientela che accede a questo sito può così decidere liberamente a quale guida

affidarsi oppure può inviare un messaggio di posta elettronica all'associazione

stessa con le sue richieste di accompagnamento. Quattro persone volontarie

dell'associazione si occupano poi di evadere nei tempi più brevi le domande

ricevute attraverso il sito, attribuendo gli incarichi ai suoi soci tenendo in

considerazione un'equa ripartizione sulla base degli aspetti territoriali e

linguistici di competenza di ogni guida.

Di conseguenza, il sito internet dell'associazione costituisce

soltanto un canale di distribuzione rispettivamente una vetrina per le sue

guide turistiche e l'associazione, come tale, non funge pertanto da datrice di

lavoro (doc. XXI pag. 2).

La "piattaforma", intesa come sito internet (__________),

non costituisce, infatti, un'applicazione per prenotare e pagare direttamente

una visita guidata come è il caso, invece, per l'applicazione Uber, che

fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso

un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggero e autisti,

le cui caratteristiche sono evidenziate dal Tribunale federale nella DTF 147 V

57. L'associazione __________ è soltanto una vetrina di offerte culturali e di

svago che si limita, semmai, a fare da tramite tra il cliente e la guida

laddove, a dipendenza dell'attività desiderata, viene indicata al turista la

guida più adeguata alle proprie richieste qualora il turista non l'abbia già

scelta dalla lista. La guida, poi, organizza direttamente l'evento a seconda

dei desiderata del cliente il quale, senza passare per intermediari, le paga il

servizio reso. L'associazione, diversamente da quanto avviene con l'impresa

Uber, non ha quindi più nulla a che vedere con il turista e la guida e non può,

conseguentemente, essere considerata una datrice di lavoro.

2.14. Dalle considerazioni esposte discende

che la decisione su opposizione impugnata, che stabilisce che dal 1° maggio

2024 l'insorgente deve essere considerata datrice di lavoro della guida

chiamata in causa, deve pertanto essere confermata.

2.15. L'art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti