Lexipedia

Decisione

30.2025.11

Assicurata con rendita AVS, colpita da un ictus ischemico, degente presso casa anziani e posta al beneficio di assegno per grandi invalidi di grado medio, chiede grado elevato. Ricorso accolto. Necess

21 agosto 2025Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I medici della Clinica __________

hanno posto la diagnosi principale di limitazione della performance motoria su

emisindrome spastica brachio-crurale destra, ipoestesia all’emivolto

omolaterale, eminegligenza visuo-spaziale destra, deficit della sfera

neurocognitiva, afasia di Wenicke, disfagia e aumento del bisogno di assistenza

nelle attività della vita quotidiana, in esiti d’ictus ischemico acuto nel

territorio dell’arteria cerebrale media sinistra, con successivo infarcimento

emorragico, verificatosi il 29.11.2023, di probabile eziologia cardio embolica

(cfr. doc. A3).

Il 14 gennaio 2025 l’operatore

sociale della Cassa si è recato presso la Casa anziani per allestire il

rapporto relativo all’esame della richiesta dell’assegno per grandi invalidi.

Accertato che la ricorrente

necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per eseguire tutti gli atti

ordinari della vita dal mese di novembre 2023, egli si è così espresso in

merito alla necessità di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure nei

trattamenti:

" (…)

Cure eseguite dal

personale presso la casa anziani:

-

Terapie per os:

L’assicurata assume i

farmaci sotto forma di pastiglie con dell’acqua, agli orari e nei dosaggi

medicalmente prescritti. La somministrazione avviene tramite il personale

curante, che ne verifica la corretta assunzione ponendo le pillole nel palato

se necessario. Anche il bicchiere d’acqua va all’occorrenza sorretto dal

personale curante. Si tratta nel complesso di tre assunzioni regolari, più le

eventuali riserve.

-

Cure della pelle:

Crema idratante

Excipial Lotio, spalmata alla mattina dopo le cure igieniche o alla sera, o

all’occasione, su tutto il corpo.

-

Una volta alla settima o se ritenuto opportuno dai curanti vengono

svolti i controlli standard dei parametri.

-

Non vengono regolarmente somministrate:

Iniezioni;

inalazioni; bendaggi; esercizi motori specifici.

Le cure di base e i

trattamenti eseguiti dalla struttura non sono computabili, in quanto si tratta

di un servizio che rientra già nelle proprie funzioni.”

Circa la necessità di una

sorveglianza personale, l’operatore sociale ha affermato:

" (…) Il

Centro abitativo e di cura __________ non dispone di un reparto specializzato,

protetto o Alzheimer. L’assicurata si trova degente nel reparto cure, al

secondo piano, che ospita circa 18 persone. La signora RI 1 è degente in una

camera singola. In caso di necessità può chiedere aiuto tramite gli appositi

campanelli presenti nella stanza: uno a letto sulla potenza; uno in bagno, uno

di fianco al tavolino in camera e uno presente sul muro all’uscita. Anche in

bagno è presente un pulsante pendente di fianco alla doccia.

Di notte vengono

posizionate sul letto le quattro sponde notturne per prevenire le cadute.

Non vi è un tappeto

sonoro a fianco del letto.

Le finestre non sono

bloccate

Non sono utilizzati

mezzi di monitoraggio come bracciali, cavigliere o pendenti.

(…).

Accesso al reparto:

L’accesso al reparto

cure (entrate e uscita) situato al secondo piano della struttura, è possibile

solo con l’utilizzo di una chiave di cui dispone ogni curante, che consente di

aprire le porte, compreso l’accesso alle scale di servizio e l’utilizzo

dell’ascensore.

L’assicurata non si

trova in un’unità specializzata della __________. La sorveglianza in reparto è

valutata pertanto collettiva. Le condizioni per la computazione non sono

assolte.” (doc. 31)

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi questo

Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su

opposizione della Cassa che nega il diritto all’assicurata ad un assegno per

grandi invalidi di grado elevato.

L’amministrazione non può essere

seguita laddove afferma che nel caso di specie la somministrazione dei

medicamenti non rientra nella nozione di cura permanente ai sensi dell’art. 37

cpv. 1 OAI perché si tratta di una cura di base ed i trattamenti eseguiti dal

personale di cura rientrano nelle funzioni ordinarie.

Nella citata STF 9C_235/2024 del

30 luglio 2024, concernente un assegno per grandi invalidi AVS, al consid. 5.4 non è stato messo in discussione che la necessità per il coniuge

di dare ogni mattina la prima compressa del medicamento “Madopar” al marito, andava

considerato quale cura permanente (“Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments ne

fait pas partie de l'acte "manger"; elle doit bien plutôt être prise

en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne assurée présente un

besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à

cet égard, il ressort des constatations de l'instance précédente, non

contestées par le recourant, que la caisse de compensation intimée a admis que

l'assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de

la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du

médicament "Madopar").

Nella STF 8C_314/2022 del 15

dicembre 2022, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale al consid. 5.3, contrariamente alle istanze precedenti, ha considerato

che le cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a e b Opre, unitamente alla somministrazione

dei medicamenti necessari, effettuata da un’organizzazione di aiuto e cura a

domicilio (CMS, ossia un centro medico-sociale), è da considerare una cura

permanente (“il

ressort du calcul des prestations de soins de l'art. 18 OLAA fait par l'intimée

que le recourant reçoit quotidiennement des soins au sens de l'art. 7 al. 2

let. a et let. b de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les

prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS

832.112.31), lesquels ne comprennent pas les prestations en relation avec les

actes ordinaires de la vie (cf. ATF 147 V 35 consid. 5.1.2). Le rapport

d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne

aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de

médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence

de soins permanents au sens de l'art. 38

al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”).

Come visto al consid. 2.6., il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che la nozione di cure permanenti, che

sono richieste oltre al bisogno di aiuto nei sei atti ordinari della vita, deve

Considerandi

essere compresa come un tipo di prestazioni di aiuto medico o di cura

necessarie a causa dello stato fisico o psichico della persona assicurata. Si tratta,

per esempio, della necessità di somministrare quotidianamente dei medicamenti o

di eseguire un bendaggio. Poiché l’esigenza del bisogno di aiuto da parte di

terzi nell’ambito dello svolgimento degli atti ordinari della vita è già

particolarmente esteso, in caso di assegno per grandi invalidi di grado

elevato, la condizione delle cure permanenti o della sorveglianza personale ha

solo un carattere secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire

dal momento in cui vi sono cure permanenti o sorveglianza personale, anche se

poco importanti (DTF 106 V 153 consid. 2a; STF 8C_314/2022 del 15 dicembre

2022, consid. 5.2).

Nel caso di specie, per quanto

concerne i farmaci, l’8 aprile 2024, in occasione della partenza della ricorrente

dal soggiorno presso la Clinica __________, i medici avevano affermato che

l’insorgente non è “autonoma nella gestione della terapia farmacologica

prescritta”, e che essa “deve essere somministrata con bolo cremoso”

(doc. A3).

Il 10 dicembre 2024 anche il

figlio dell’insorgente aveva evidenziato come la ricorrente assume 8

medicamenti (9 se si considera l’acido folico dispensato di domenica), tra cui

l’anticoagulante prescrittole a seguito dell’ictus, due medicamenti per dormire

e il lassativo, “terapia che non è in grado di assumere in autonomia, sicché

la somministrazione di tutti i medicamenti avviene giornalmente e regolarmente

a cura del personale infermieristico della struttura” (doc. 30).

Questa circostanza è emersa anche

nell’ambito dell’esame dell’operatore sociale in occasione della visita presso

la casa per anziani dove è degente l’assicurata. Il funzionario della Cassa ha

accertato che l’insorgente assume i medicamenti tre volte al giorno sotto forma

di pastiglia con dell’acqua ad orari e dosaggi prescritti dal medico. Il

personale curante ne verifica l’assunzione e, laddove necessario, “mette le

pillole nel palato”. “Anche il bicchiere d’acqua deve essere sorretto

dal personale curante”.

Va qui aggiunto che nell’ambito

dell’istruttoria esperita il 14 gennaio 2025 l’operatore sociale nell’esame

degli atti ordinari della vita aveva pure accertato che l’interessata senza

aiuto di terzi non indosserebbe i vestiti in modo corretto a causa della sua “grave

compromissione cognitiva”, che la scansione della giornata e del ritmo

sonno-veglia viene determinato dal personale che la accudisce anche perché

l’assicurata “non è in grado di leggere un orologio” e che “cognitivamente

non è in grado di distinguere i prodotti specifici da utilizzare per l’igiene

personale”.

L’aiuto del personale curante per

l’assunzione in modo adeguato dei medicamenti è di conseguenza indispensabile.

L’interessata, a causa della malattia, non è in grado di assumere correttamente

ed in maniera autonoma i farmaci prescritti dai medici.

Il personale infermieristico non

si limita a preparare i medicamenti nell’apposito contenitore. L’assicurata

necessita infatti di un aiuto diretto (mettere le pillole nel palato e

sorreggere il bicchiere d’acqua) e indiretto (l’insorgente non è autonoma nella

gestione della terapia e va dunque sorvegliata; essa non è in grado di leggere

l’orologio e le va pertanto detto quando prendere i farmaci, la compromissione

cognitiva non le permette di distinguere i farmaci, non essendo neppure capace

di differenziare i prodotti d’igiene; cfr. a questo proposito il marginale 2060

seconda frase CGI per il quale il bisogno di aiuto può essere riconosciuto

soltanto se l’assicurato necessita di aiuto diretto o indiretto per

l’assunzione di medicamenti (sorvegliare personalmente l’assunzione o impartire

istruzioni a tal fine)).

La circostanza che il servizio

offerto dal personale curante rientra nella sua funzione non è un motivo per

non considerare adempiuta la condizione della necessità di cure permanenti. Infatti il Tribunale federale ha riconosciuto l’atto anche ad un

servizio di cure e d’aiuto a domicilio (STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022 “Le rapport

d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne

aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de

médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence

de soins permanents au sens de l'art. 38

al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”). Del resto, come visto, considerato che

l’insorgente necessita dell’aiuto di terzi per tutti gli atti ordinari della

vita, la condizione delle cure permanenti ha solo un carattere

secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire dal momento in

cui vi sono cure permanenti, anche se poco importanti (STF 8C_314/2022 del 15

dicembre 2022, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 106 V 153 consid. 2a; Ulrich

Meyer, Marco Reichmuth, op. cit., n. 40 seguenti ad art. 42-42ter).

Questo Tribunale non ignora che

la ricorrente, il cui arto dominante è quello destro, assume il cibo con l’arto

sinistro e che dunque ci si potrebbe chiedere se non può prendere i medicamenti

con la stessa mano. Tuttavia, il 5 luglio 2024 il dr. med. __________,

caporeparto presso il Centro abitativo e di cura __________ ha precisato che

spesso, per mangiare, la ricorrente necessita dell’aiuto fisico di un curante,

specialmente la sera o nel periodo in cui il tono dell’umore è fluttuante e di

conseguenza non riesce a coordinarsi con la mano sinistra (cfr. pag. 61 incarto

AI). Inoltre, come visto, ella è affetta da grave “grave compromissione

cognitiva”, non è in grado di leggere un orologio o di distinguere i vari

prodotti per l’igiene. L’aiuto di terzi è pertanto indispensabile anche per i

medicamenti.

Ciò vale da novembre 2023 (cfr.

doc. 31, pag. 2-6; cfr. anche, per quanto concerne la mancanza di autonomia

nella gestione della terapia farmacologica prescritta, il rapporto d’uscita

della Clinica __________ [doc. A3], pag. 4 e pag. 7).

D’altra parte nel citato caso di

cui alla STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022, l’assicurato poteva mangiare da

solo (consid. 4.3.2 “il pouvait certes manger seul mais ne

pouvait rien couper lui-même”) e poteva prendere in mano piccoli oggetti

come i Lego (”le recourant a parfois besoin de ses deux mains pour saisir

des objets et qu’il pouvait saisir d’une seule main de petits objets fins comme

des Lego”), pur avendo una limitazione della funzione prensile (“la

fonction de préhension est limitée, c’est pourquoi il n’est pas possible pour

le recourant de tenir et de manipuler des objets […] avec le doigts”).

Egli disponeva di accessori che gli permettevano di mangiare autonomamente (“le

recourant bénéficie ainsi d’un moyen auxiliaire consistant en une lanière en

cuir qui s’attache autour de la main et à la quelle on peut fixer, entre autres

objets, des couverts. L’accessoire permet de manger de manière

autonome”). Ciò non ha tuttavia ostato al riconoscimento del requisito

della cura permanente in ragione della somministrazione dei medicamenti da

parte di un’organizzazione d’aiuto e di cure a domicilio.

Nel caso di specie, infine, oltre

alla somministrazione dei medicamenti, la ricorrente, necessita anche, per la

cura della pelle, di una crema idratante, che viene spalmata alla mattina dopo

le cure igieniche o alla sera, o all’occasione, su tutto il corpo. Anche questa

cura necessita dell’aiuto del personale curante e, a causa del suo stato di

salute, non può essere eseguito dalla ricorrente da sola.

Alla luce di quanto sopra esposto

questo Tribunale ritiene di conseguenza adempiuto il presupposto delle cure

permanenti di cui all’art. 37 cpv. 1 OAI che dà diritto, in virtù della

necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti

ordinari della vita, all’assegno per grandi invalidi di grado elevato, senza

che sia necessario esaminare se anche la condizione della sorveglianza

personale è adempiuta.

2.9

In queste condizioni il ricorso va

accolto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di

grado elevato dal 1° maggio 2024.

Alla ricorrente, rappresentata da

una persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.

2.10

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di grado

elevato dal 1° maggio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti