30.2025.11
Assicurata con rendita AVS, colpita da un ictus ischemico, degente presso casa anziani e posta al beneficio di assegno per grandi invalidi di grado medio, chiede grado elevato. Ricorso accolto. Necessità di aiuto diretto e indiretto per assunzione medicamenti
21 agosto 2025Italiano32 min
30 luglio 2024, concernente un assegno per grandi invalidi AVS, al consid. 5.4 non è stato messo in discussione che la necessità per il coniuge
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.11
cs
Lugano
21 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno
per grandi invalidi)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 23 agosto 2024,
confermata dalla decisione su opposizione dell’11 aprile 2025, la Cassa CO 1 ha
posto RI 1, nata nel 1940, al beneficio di un assegno per grandi invalidi di
grado medio dal 1° maggio 2024, ritenuto che l’interessata, vittima di un ictus
ischemico, necessita in modo permanente dell’aiuto regolare e notevole di terzi
per compiere tutti gli atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, lavarsi, fare i propri bisogni e
spostarsi).
1.2. RI 1, rappresentata dalla lic. iur.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando che la Cassa sia tenuta al versamento di un assegno
per grandi invalidi AVS di grado elevato (doc. I).
La ricorrente ritiene infatti
adempiuti anche i requisiti per il riconoscimento della necessità di cure
permanenti come pure di una sorveglianza personale conformemente a quanto
prevede l’art. 37 cpv. 1 OAI.
1.3. Con risposta del 25 giugno 2025 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III).
Secondo l’amministrazione le cure
permanenti per essere riconosciute devono essere particolarmente intensive. In
concreto l’operatore sociale non le ha prese in considerazione poiché l’insorgente
ha bisogno solo di cure di base e i trattamenti eseguiti dal personale curante della
casa per anziani rientrano nelle funzioni ordinarie degli infermieri.
Neppure la necessità di
sorveglianza personale continua può essere presa in considerazione poiché la
curante ha attestato che l’assicurata può rimanere da sola per una/due ore al
giorno. Per essere rilevante la sorveglianza personale deve presentare un certo
grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurata soggiorni in
un’istituzione specializzata e sia soggetta alla sorveglianza generale di
quest’ultima. Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando la
persona assicurata, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stessa o a terzi se
non fosse costantemente sorvegliata, ciò che non è il caso in concreto.
1.4. Il 15 luglio 2025 la ricorrente ha
contestato l’affermazione della Cassa secondo cui le cure permanenti per essere
riconosciute devono essere “particolarmente intensive” ed ha prodotto un’e-mail
del 19 maggio 2025 dell’UFAS del seguente tenore:
" (…) Um die
Hilflosenentschädigung schweres Grades zu erhalten benötigt es neben den 6
alltäglichen Lebensverrichtungen auch die dauernde Überwachung oder die
dauernde Pflege.
Unter dauernde Pflege gehört die tägliche
Medikamentenverabreichung. Gemäss Rz 2060 KSH reicht das Vorbereiten von
Medikamenten allein nicht aus, um den Hilfebedarf im Bereich der dauernden
Pflege anzuerkennen. Der Hilfebedarf ist erst zu bejahen, wenn die versicherte
Person bei der Einnahme von Medikamenten direkte oder indirekte Hilfe benötigt
(Einnahme 1:1 überwachen bzw. dazu anleiten).
In einem Heim werden standardgemäss die Medikamente vorbereitet
und verteilt. Wenn die Person die Medikamente selbständig einnimmt, ist keine
Pflege nachgewiesen und deswegen besteht nur Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung mittleren Grades” (doc. A5)
1.5. Chiamata ad esprimersi in merito,
la Cassa ha affermato:
" (…) Lo
scrivente Ufficio rimanda integralmente alla valutazione operata
dall’assistenza sociale nel corso dell’inchiesta a domicilio, il quale ha
rilevato che quanto messo in atto dal personale dell’istituto costituisce una
misura standard applicata indistintamente a tutte le persone residenti nello
stesso e rientra quindi nelle mansioni abituali infermieristiche.
La necessità che queste cure siano di una certa intensità si
riferisce al fatto che per essere riconosciute essere devono oltrepassare le
normali prestazioni fornite dal personale curante, cosa che è stata per
l’appunto esclusa dall’operatore sociale incarico dell’inchiesta.” (doc. VII)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad un assegno per grandi
invalidi AVS di grado elevato, e meglio se essa necessità cure permanenti e/o
di una sorveglianza personale (art. 37 cpv. 1 OAI).
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i
seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303
consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande
invalidità [CGI] valida dal 1° gennaio 2022):
–
vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo
ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);
–
alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
cambiare posizione;
–
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo
in purè, alimentarsi tramite sonda);
–
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
–
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
–
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire
al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il
compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità.
2.3. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva che hanno diritto all'assegno per
grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni
complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che
presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La
rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di
vecchiaia.
Secondo il tenore in vigore dal
1° gennaio 2024 ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la
totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni
complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato,
medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera.
Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge
il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,
medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla
fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più
adempiute.
Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 il
diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui
tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui
l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi,
senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni
di cui al capoverso 1 non sono più adempiute
Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di
grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo
minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.
A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI
sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta
agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità.
L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e
b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande
invalidità.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole.
2.4. Per quanto concerne la sorveglianza
personale permanente (art. art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) la Circolare sulla
grande invalidità (CGI) valida dal 1° gennaio 2022 prevede al marginale 2075
che il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo
svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già
tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari
della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per
valutare la necessità della sorveglianza e viceversa. In particolare, il
rischio di caduta deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti
ordinari della vita e non a titolo di sorveglianza.
Ai sensi del marginale 2076 CGI
questo concetto va inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato
di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato. Ad esempio, è
necessaria una sorveglianza personale permanente se l’assicurato deve avere
vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo
(RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante
per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un
certo grado d’intensità.
Secondo il marginale 2077 CGI si
può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni
probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.
Per il marginale 2078 CGI la
sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non “transitoria”, come ad
esempio in caso di malattia intercorrente.
Il marginale 2079 CGI prevede che
è di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella
valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a
seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in
una casa di cura.
Per riconoscere la necessità di
sorveglianza, non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione
specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Di
regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una
sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case
per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510,
1970 pag. 297), a meno che l’assicurato beneficiasse della sorveglianza già in
precedenza e le sue condizioni di salute non siano cambiate o che siano messe in
atto specifiche misure di sorveglianza apposta per lui (marg. 2080 CGI).
Secondo il marginale 2081 CGI
nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un’importanza
minima alla sorveglianza personale permanente, perché in questi casi si presume
che l’assicurato necessiti nel contempo regolarmente dell’aiuto di terzi in
tutti gli atti ordinari della vita (DTF 106 V 153). Nel caso dei minorenni,
però, la sorveglianza personale permanente è conteggiata come due ore di
assistenza nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per gli
adulti, non si deve attribuirle un’importanza minima nemmeno nell’ambito della
grande invalidità di grado elevato, ma occorre verificarla attentamente.
Per il marginale 2082 CGI
maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande
invalidità di grado medio e lieve, perché nel primo caso l’aiuto di terzi negli
atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2
lett. b OAI) e nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI; DTF 107 V
145).
2.5. Per quanto concerne invece il
concetto di cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali), il marginale
2058 CGI prevede che le cure non sono destinate allo svolgimento degli atti
ordinari della vita, bensì comprendono prestazioni mediche o assistenziali
necessarie e prescritte dal medico a causa dello stato di salute fisica o
psichica dell’assicurato. Le cure permanenti o le prestazioni mediche e
assistenziali includono ad esempio la somministrazione giornaliera di
medicamenti o l’applicazione di bende (DTF 107 V 136). Non conta invece come
cura l’accompagnamento dal medico o alla terapia.
Per il marginale 2059 CGI, sono
considerate tutte le terapie, quali ad esempio cure complesse della pelle in
caso di epidermolisi bollosa, terapie di respirazione e inalazioni ed esercizi
motori (se prescritti dal medico), che l’assicurato può svolgere soltanto con
l’aiuto di terzi.
Secondo il marginale 2060 CGI il
semplice fatto di dover preparare i medicamenti (p. es. apposito contenitore)
non basta a riconoscere il bisogno di aiuto dell’ambito delle cure permanenti.
Il bisogno di aiuto può essere riconosciuto soltanto se l’assicurato necessita
di aiuto diretto o indiretto per l’assunzione di medicamenti (sorvegliare
personalmente l’assunzione o impartire istruzioni a tal fine).
La prestazione deve essere
fornita per un lungo periodo e non solo transitoriamente, come ad esempio in
caso di malattia intercorrente (marginale 2061 CGI).
Le cure permanenti sono da
distinguere dalle cure particolarmente impegnative (marginale 2061 CGI).
2.6. La dottrina (Ulrich Meyer, Marco
Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung IVG, 4a edizione, 2023, n. 40 seguenti ad art. 42-42ter),
rammenta che i concetti di cure (“Pflege”) e sorveglianza (“Überwachung”) sono
due nozioni distinte che non concernono gli atti ordinari della vita, ma
comprendono aiuti che non sono già compresi negli aiuti diretti o indiretti
degli atti ordinari della vita. Si tratta di aiuti medici o di cura necessari a
causa dello stato di salute psichico o fisico della persona assicurata.
Una cura è permanente quanto vi è
la necessità per la persona assicurata di somministrarle giornalmente dei
medicamenti o di applicarle delle bende.
La dottrina rammenta inoltre che
nel caso di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, l’aiuto diretto o
indiretto da parte di terzi è già così esteso nel compimento degli atti
ordinari della vita che la condizione cumulativa di cui all’art. 37 cpv. 1 OAI
delle cure permanenti o della sorveglianza personale ha un’importanza secondaria
e deve essere considerata come adempiuta a partire dal momento in cui vi sono
cure permanenti o sorveglianza personale, anche se poco importanti (Ulrich
Meyer, Marco Reichmuth, op. cit., n. 42 ad art. 42-42ter con rinvio
alla DTF 106 V 153, DTF 105 V 52 consid. 4b, STF 9C_457/2015, consid. 2.3).
Diversa è la situazione nel caso di un assegno per grandi invalidi di grado
lieve o medio.
La DTF 106 V 153, citata dalla
dottrina, concerne proprio un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dove il
Tribunale federale al consid. 2a ha affermato che “L'exigence du
besoin d'aide de tiers ainsi comprise est déjà tellement étendue que la
condition de soins permanents ou de surveillance personnelle n'a plus qu'un
caractère secondaire et doit être considérée comme remplie dès qu'il y a soins
permanents ou surveillance personnelle, fussent-ils peu importants”.
In DTF
107 V 136 al consid. 1b, il Tribunale federale ha stabilito che “unter Pflege ist beispielsweise die Notwendigkeit
zu verstehen, täglich Medikamente zu verabreichen oder eine Bandage anzulegen.
Die Notwendigkeit der persönlichen Überwachung ist zum Beispiel dann gegeben,
wenn ein Versicherter wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages
allein gelassen werden kann. Die vorgenannten Grundsätze hat das Eidg.
Versicherungsgericht in BGE 106 V 153 bestätigt.”
In
DTF 148 V 28, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, l’Alta Corte ha
ribadito, al consid. 2.5.2, che “Rechtsprechungsgemäss erfasst der Begriff der dauernden
Pflege, die zusätzlich zur Hilfsbedürftigkeit in allen sechs massgeblichen
Lebensverrichtungen verlangt wird (Art. 38 Abs 2 UVV), eine Art medizinischer
oder pflegerischer Hilfeleistung, deren es infolge des physischen oder
psychischen Zustandes bedarf. Darunter fällt etwa die Notwendigkeit, täglich
Medikamente zu verabreichen oder eine Bandage anzulegen. Ist die (direkte oder
indirekte) Dritthilfe bei Vornahme der einzelnen Lebensverrichtungen bereits
derart umfassend, dass der weiteren Voraussetzung der dauernden Pflege oder der
dauernden persönlichen Überwachung nur noch untergeordnete Bedeutung zukommt,
genügt im Rahmen der genannten Vorschrift zur Annahme schwerer Hilflosigkeit
bereits die minimale Erfüllung eines dieser zusätzlichen Erfordernisse (BGE 116 V 41 E. 6b).”
Il concetto è stato ripreso nella
STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022, sempre in ambito di assicurazione contro
gli infortuni, dove il Tribunale federale al consid. 5.2 ha
affermato che “Selon
la jurisprudence (ATF 116 V 41 consid. 6b et 6c), la notion de soins permanents
- qui sont exigés en plus du besoin d'aide dans les six actes ordinaires de la
vie - doit être comprise comme un type de prestations d'aide médicale ou de
soins, qui est nécessaire en raison de l'état physique ou psychique. On entend
par là, par exemple, la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments
ou de poser un bandage (ATF 107 V 139 consid. 1b; 106 V 158 consid. 2a;
105 V 56 consid. 4). Comme l'exigence du besoin d'aide de tiers lors de
l'accomplissement des différents actes ordinaires de la vie est déjà tellement
étendue (en cas d'impotence grave), la condition des soins permanents ou de la
surveillance personnelle n'a plus qu'un caractère secondaire et doit être
considérée comme remplie dès qu'il y a soins permanents ou surveillance
personnelle, fussent-ils peu importants (106 V 153 consid. 2a).
Pour
être permanents, il n'est pas nécessaire que les soins soient fournis 24 heures
sur 24: ils ne doivent simplement pas être occasionnés par un état temporaire
(par exemple par une maladie intercurrente), mais être entraînés par une
atteinte qui puisse être présumée permanente ou de longue durée. L'exigence de
soins ou de surveillance ne s'applique pas aux actes ordinaires de la vie, mais
concerne plutôt, comme mentionné plus haut, des prestations d'aide médicale ou
infirmière requises en raison de l'état physique ou psychique de l'assuré. Le
Tribunal fédéral a précisé à ce sujet qu'il n'est pas indispensable de
séjourner dans une clinique ou dans un hôpital pour que les soins puissent être
réputés nécessaires pendant une période assez longue (ATF 106 V 153 consid. 2a).”
In quell’occasione il Tribunale
federale ha accolto il ricorso della persona assicurata, riconoscendo la
presenza anche del requisito delle cure permanenti, affermando, al consid. 5.3, che “il ressort du calcul des prestations de soins de
l'art. 18 OLAA fait par l'intimée que le
recourant reçoit quotidiennement des soins au sens de l'art. 7 al. 2 let. a et
let. b de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31),
lesquels ne comprennent pas les prestations en relation avec les actes
ordinaires de la vie (cf. ATF 147 V 35 consid. 5.1.2). Le rapport
d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne
aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de
médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence
de soins permanents au sens de l'art. 38
al. 2 OLAA est à l'évidence remplie.”
Va ancora segnalato che nella STF
9C_235/2024 del 30 luglio 2024, dove si trattava di valutare il diritto
all’assegno per grandi invalidi dell’AVS, al consid. 5.4
l’Alta Corte ha affermato che “Le recourant ne peut pas
davantage être suivi lorsqu'il allègue qu'il présente un besoin d'aide
importante et régulière d'autrui pour manger. Il fait valoir à ce propos que
les "gestes nécessaires pour avaler un médicament et ensuite boire de
l'eau" feraient partie de l'acte "manger". L'argumentation de
l'assuré est mal fondée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie
de l'acte "manger"; elle doit bien plutôt être prise en compte
lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de
soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à cet égard,
il ressort des constatations de l'instance précédente, non contestées par le
recourant, que la caisse de compensation intimée a admis que l'assuré
présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de la
nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du
médicament "Madopar".
Nella sentenza
cantonale del 26 marzo 2024 (A/193/2023 ATS 196/2024), sfociata nella citata
STF 9C_235/2024 del 30 luglio 2024, la Corte di giustizia del Cantone di
Ginevra al consid. 7.2.1, a questo proposito ha affermato che
“dans son
rapport d’évaluation du 20 février 2023, l’infirmière évaluatrice considère que
l’intéressé n’a pas un besoin d’aide pour les soins permanents ; elle note à ce
sujet : « L’assuré doit suivre un traitement pour son insuffisance cardiaque et
l’hypertension, il doit aussi prendre un traitement de Madopar toutes les deux
heures pour ne pas être bloqué dans ses mouvements. Sa femme doit lui donner
son premier comprimé le matin puis il est en mesure de prendre son traitement
sans aide ». Toujours selon l’infirmière évaluatrice, le recourant n’a pas
besoin d’une surveillance personnelle, précisant en outre ce qui suit : «
L’assuré n’est jamais seul à son domicile car son épouse vit avec lui, il peut
appeler à l’aide en cas de besoin car il a toute sa tête. Dans cette situation
la surveillance personnelle permanente ne se justifie pas ». Néanmoins,
l’intimée semble admettre un besoin de soins permanents (nécessité d’une aide
pour la prise de médicaments) dans sa décision – initiale – du
21 juin 2022 et dans sa décision sur opposition querellée, ce qui
paraît justifié par la nécessité que l’épouse du recourant doit chaque matin
lui donner son premier comprimé de Madopar” (sottolineature del redattore).
2.7. Nel caso di
specie, la ricorrente è stata colpita il 30 novembre 2023 da un ictus ischemico
che ha compromesso gravemente il suo stato di salute. Ella è stata dapprima
degente presso la Clinica riabilitativa __________ dal 30 novembre 2023 all’8
aprile 2024, in seguito presso il centro __________ di __________ per le cure
acute transitorie ed infine dal 24 luglio 2024 presso la Casa per anziani __________.
Fatti
I medici della Clinica __________
hanno posto la diagnosi principale di limitazione della performance motoria su
emisindrome spastica brachio-crurale destra, ipoestesia all’emivolto
omolaterale, eminegligenza visuo-spaziale destra, deficit della sfera
neurocognitiva, afasia di Wenicke, disfagia e aumento del bisogno di assistenza
nelle attività della vita quotidiana, in esiti d’ictus ischemico acuto nel
territorio dell’arteria cerebrale media sinistra, con successivo infarcimento
emorragico, verificatosi il 29.11.2023, di probabile eziologia cardio embolica
(cfr. doc. A3).
Il 14 gennaio 2025 l’operatore
sociale della Cassa si è recato presso la Casa anziani per allestire il
rapporto relativo all’esame della richiesta dell’assegno per grandi invalidi.
Accertato che la ricorrente
necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per eseguire tutti gli atti
ordinari della vita dal mese di novembre 2023, egli si è così espresso in
merito alla necessità di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure nei
trattamenti:
" (…)
Cure eseguite dal
personale presso la casa anziani:
-
Terapie per os:
L’assicurata assume i
farmaci sotto forma di pastiglie con dell’acqua, agli orari e nei dosaggi
medicalmente prescritti. La somministrazione avviene tramite il personale
curante, che ne verifica la corretta assunzione ponendo le pillole nel palato
se necessario. Anche il bicchiere d’acqua va all’occorrenza sorretto dal
personale curante. Si tratta nel complesso di tre assunzioni regolari, più le
eventuali riserve.
-
Cure della pelle:
Crema idratante
Excipial Lotio, spalmata alla mattina dopo le cure igieniche o alla sera, o
all’occasione, su tutto il corpo.
-
Una volta alla settima o se ritenuto opportuno dai curanti vengono
svolti i controlli standard dei parametri.
-
Non vengono regolarmente somministrate:
Iniezioni;
inalazioni; bendaggi; esercizi motori specifici.
Le cure di base e i
trattamenti eseguiti dalla struttura non sono computabili, in quanto si tratta
di un servizio che rientra già nelle proprie funzioni.”
Circa la necessità di una
sorveglianza personale, l’operatore sociale ha affermato:
" (…) Il
Centro abitativo e di cura __________ non dispone di un reparto specializzato,
protetto o Alzheimer. L’assicurata si trova degente nel reparto cure, al
secondo piano, che ospita circa 18 persone. La signora RI 1 è degente in una
camera singola. In caso di necessità può chiedere aiuto tramite gli appositi
campanelli presenti nella stanza: uno a letto sulla potenza; uno in bagno, uno
di fianco al tavolino in camera e uno presente sul muro all’uscita. Anche in
bagno è presente un pulsante pendente di fianco alla doccia.
Di notte vengono
posizionate sul letto le quattro sponde notturne per prevenire le cadute.
Non vi è un tappeto
sonoro a fianco del letto.
Le finestre non sono
bloccate
Non sono utilizzati
mezzi di monitoraggio come bracciali, cavigliere o pendenti.
(…).
Accesso al reparto:
L’accesso al reparto
cure (entrate e uscita) situato al secondo piano della struttura, è possibile
solo con l’utilizzo di una chiave di cui dispone ogni curante, che consente di
aprire le porte, compreso l’accesso alle scale di servizio e l’utilizzo
dell’ascensore.
L’assicurata non si
trova in un’unità specializzata della __________. La sorveglianza in reparto è
valutata pertanto collettiva. Le condizioni per la computazione non sono
assolte.” (doc. 31)
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi questo
Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su
opposizione della Cassa che nega il diritto all’assicurata ad un assegno per
grandi invalidi di grado elevato.
L’amministrazione non può essere
seguita laddove afferma che nel caso di specie la somministrazione dei
medicamenti non rientra nella nozione di cura permanente ai sensi dell’art. 37
cpv. 1 OAI perché si tratta di una cura di base ed i trattamenti eseguiti dal
personale di cura rientrano nelle funzioni ordinarie.
Nella citata STF 9C_235/2024 del
30 luglio 2024, concernente un assegno per grandi invalidi AVS, al consid. 5.4 non è stato messo in discussione che la necessità per il coniuge
di dare ogni mattina la prima compressa del medicamento “Madopar” al marito, andava
considerato quale cura permanente (“Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments ne
fait pas partie de l'acte "manger"; elle doit bien plutôt être prise
en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne assurée présente un
besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à
cet égard, il ressort des constatations de l'instance précédente, non
contestées par le recourant, que la caisse de compensation intimée a admis que
l'assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de
la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du
médicament "Madopar").
Nella STF 8C_314/2022 del 15
dicembre 2022, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale
federale al consid. 5.3, contrariamente alle istanze precedenti, ha considerato
che le cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a e b Opre, unitamente alla somministrazione
dei medicamenti necessari, effettuata da un’organizzazione di aiuto e cura a
domicilio (CMS, ossia un centro medico-sociale), è da considerare una cura
permanente (“il
ressort du calcul des prestations de soins de l'art. 18 OLAA fait par l'intimée
que le recourant reçoit quotidiennement des soins au sens de l'art. 7 al. 2
let. a et let. b de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les
prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS
832.112.31), lesquels ne comprennent pas les prestations en relation avec les
actes ordinaires de la vie (cf. ATF 147 V 35 consid. 5.1.2). Le rapport
d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne
aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de
médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence
de soins permanents au sens de l'art. 38
al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”).
Come visto al consid. 2.6., il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che la nozione di cure permanenti, che
sono richieste oltre al bisogno di aiuto nei sei atti ordinari della vita, deve
Considerandi
essere compresa come un tipo di prestazioni di aiuto medico o di cura
necessarie a causa dello stato fisico o psichico della persona assicurata. Si tratta,
per esempio, della necessità di somministrare quotidianamente dei medicamenti o
di eseguire un bendaggio. Poiché l’esigenza del bisogno di aiuto da parte di
terzi nell’ambito dello svolgimento degli atti ordinari della vita è già
particolarmente esteso, in caso di assegno per grandi invalidi di grado
elevato, la condizione delle cure permanenti o della sorveglianza personale ha
solo un carattere secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire
dal momento in cui vi sono cure permanenti o sorveglianza personale, anche se
poco importanti (DTF 106 V 153 consid. 2a; STF 8C_314/2022 del 15 dicembre
2022, consid. 5.2).
Nel caso di specie, per quanto
concerne i farmaci, l’8 aprile 2024, in occasione della partenza della ricorrente
dal soggiorno presso la Clinica __________, i medici avevano affermato che
l’insorgente non è “autonoma nella gestione della terapia farmacologica
prescritta”, e che essa “deve essere somministrata con bolo cremoso”
(doc. A3).
Il 10 dicembre 2024 anche il
figlio dell’insorgente aveva evidenziato come la ricorrente assume 8
medicamenti (9 se si considera l’acido folico dispensato di domenica), tra cui
l’anticoagulante prescrittole a seguito dell’ictus, due medicamenti per dormire
e il lassativo, “terapia che non è in grado di assumere in autonomia, sicché
la somministrazione di tutti i medicamenti avviene giornalmente e regolarmente
a cura del personale infermieristico della struttura” (doc. 30).
Questa circostanza è emersa anche
nell’ambito dell’esame dell’operatore sociale in occasione della visita presso
la casa per anziani dove è degente l’assicurata. Il funzionario della Cassa ha
accertato che l’insorgente assume i medicamenti tre volte al giorno sotto forma
di pastiglia con dell’acqua ad orari e dosaggi prescritti dal medico. Il
personale curante ne verifica l’assunzione e, laddove necessario, “mette le
pillole nel palato”. “Anche il bicchiere d’acqua deve essere sorretto
dal personale curante”.
Va qui aggiunto che nell’ambito
dell’istruttoria esperita il 14 gennaio 2025 l’operatore sociale nell’esame
degli atti ordinari della vita aveva pure accertato che l’interessata senza
aiuto di terzi non indosserebbe i vestiti in modo corretto a causa della sua “grave
compromissione cognitiva”, che la scansione della giornata e del ritmo
sonno-veglia viene determinato dal personale che la accudisce anche perché
l’assicurata “non è in grado di leggere un orologio” e che “cognitivamente
non è in grado di distinguere i prodotti specifici da utilizzare per l’igiene
personale”.
L’aiuto del personale curante per
l’assunzione in modo adeguato dei medicamenti è di conseguenza indispensabile.
L’interessata, a causa della malattia, non è in grado di assumere correttamente
ed in maniera autonoma i farmaci prescritti dai medici.
Il personale infermieristico non
si limita a preparare i medicamenti nell’apposito contenitore. L’assicurata
necessita infatti di un aiuto diretto (mettere le pillole nel palato e
sorreggere il bicchiere d’acqua) e indiretto (l’insorgente non è autonoma nella
gestione della terapia e va dunque sorvegliata; essa non è in grado di leggere
l’orologio e le va pertanto detto quando prendere i farmaci, la compromissione
cognitiva non le permette di distinguere i farmaci, non essendo neppure capace
di differenziare i prodotti d’igiene; cfr. a questo proposito il marginale 2060
seconda frase CGI per il quale il bisogno di aiuto può essere riconosciuto
soltanto se l’assicurato necessita di aiuto diretto o indiretto per
l’assunzione di medicamenti (sorvegliare personalmente l’assunzione o impartire
istruzioni a tal fine)).
La circostanza che il servizio
offerto dal personale curante rientra nella sua funzione non è un motivo per
non considerare adempiuta la condizione della necessità di cure permanenti. Infatti il Tribunale federale ha riconosciuto l’atto anche ad un
servizio di cure e d’aiuto a domicilio (STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022 “Le rapport
d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne
aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de
médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence
de soins permanents au sens de l'art. 38
al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”). Del resto, come visto, considerato che
l’insorgente necessita dell’aiuto di terzi per tutti gli atti ordinari della
vita, la condizione delle cure permanenti ha solo un carattere
secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire dal momento in
cui vi sono cure permanenti, anche se poco importanti (STF 8C_314/2022 del 15
dicembre 2022, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 106 V 153 consid. 2a; Ulrich
Meyer, Marco Reichmuth, op. cit., n. 40 seguenti ad art. 42-42ter).
Questo Tribunale non ignora che
la ricorrente, il cui arto dominante è quello destro, assume il cibo con l’arto
sinistro e che dunque ci si potrebbe chiedere se non può prendere i medicamenti
con la stessa mano. Tuttavia, il 5 luglio 2024 il dr. med. __________,
caporeparto presso il Centro abitativo e di cura __________ ha precisato che
spesso, per mangiare, la ricorrente necessita dell’aiuto fisico di un curante,
specialmente la sera o nel periodo in cui il tono dell’umore è fluttuante e di
conseguenza non riesce a coordinarsi con la mano sinistra (cfr. pag. 61 incarto
AI). Inoltre, come visto, ella è affetta da grave “grave compromissione
cognitiva”, non è in grado di leggere un orologio o di distinguere i vari
prodotti per l’igiene. L’aiuto di terzi è pertanto indispensabile anche per i
medicamenti.
Ciò vale da novembre 2023 (cfr.
doc. 31, pag. 2-6; cfr. anche, per quanto concerne la mancanza di autonomia
nella gestione della terapia farmacologica prescritta, il rapporto d’uscita
della Clinica __________ [doc. A3], pag. 4 e pag. 7).
D’altra parte nel citato caso di
cui alla STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022, l’assicurato poteva mangiare da
solo (consid. 4.3.2 “il pouvait certes manger seul mais ne
pouvait rien couper lui-même”) e poteva prendere in mano piccoli oggetti
come i Lego (”le recourant a parfois besoin de ses deux mains pour saisir
des objets et qu’il pouvait saisir d’une seule main de petits objets fins comme
des Lego”), pur avendo una limitazione della funzione prensile (“la
fonction de préhension est limitée, c’est pourquoi il n’est pas possible pour
le recourant de tenir et de manipuler des objets […] avec le doigts”).
Egli disponeva di accessori che gli permettevano di mangiare autonomamente (“le
recourant bénéficie ainsi d’un moyen auxiliaire consistant en une lanière en
cuir qui s’attache autour de la main et à la quelle on peut fixer, entre autres
objets, des couverts. L’accessoire permet de manger de manière
autonome”). Ciò non ha tuttavia ostato al riconoscimento del requisito
della cura permanente in ragione della somministrazione dei medicamenti da
parte di un’organizzazione d’aiuto e di cure a domicilio.
Nel caso di specie, infine, oltre
alla somministrazione dei medicamenti, la ricorrente, necessita anche, per la
cura della pelle, di una crema idratante, che viene spalmata alla mattina dopo
le cure igieniche o alla sera, o all’occasione, su tutto il corpo. Anche questa
cura necessita dell’aiuto del personale curante e, a causa del suo stato di
salute, non può essere eseguito dalla ricorrente da sola.
Alla luce di quanto sopra esposto
questo Tribunale ritiene di conseguenza adempiuto il presupposto delle cure
permanenti di cui all’art. 37 cpv. 1 OAI che dà diritto, in virtù della
necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti
ordinari della vita, all’assegno per grandi invalidi di grado elevato, senza
che sia necessario esaminare se anche la condizione della sorveglianza
personale è adempiuta.
2.9
In queste condizioni il ricorso va
accolto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di
grado elevato dal 1° maggio 2024.
Alla ricorrente, rappresentata da
una persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.
2.10
L’art. 61
lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni AVS
non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di grado
elevato dal 1° maggio 2024.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti