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Decisione

30.2025.11

Assicurata con rendita AVS, colpita da un ictus ischemico, degente presso casa anziani e posta al beneficio di assegno per grandi invalidi di grado medio, chiede grado elevato. Ricorso accolto. Necessità di aiuto diretto e indiretto per assunzione medicamenti

21 agosto 2025Italiano32 min

30 luglio 2024, concernente un assegno per grandi invalidi AVS, al consid. 5.4 non è stato messo in discussione che la necessità per il coniuge

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.11

cs

Lugano

21 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11

aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS (assegno

per grandi invalidi)

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 23 agosto 2024,

confermata dalla decisione su opposizione dell’11 aprile 2025, la Cassa CO 1 ha

posto RI 1, nata nel 1940, al beneficio di un assegno per grandi invalidi di

grado medio dal 1° maggio 2024, ritenuto che l’interessata, vittima di un ictus

ischemico, necessita in modo permanente dell’aiuto regolare e notevole di terzi

per compiere tutti gli atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, lavarsi, fare i propri bisogni e

spostarsi).

1.2. RI 1, rappresentata dalla lic. iur.

RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e domandando che la Cassa sia tenuta al versamento di un assegno

per grandi invalidi AVS di grado elevato (doc. I).

La ricorrente ritiene infatti

adempiuti anche i requisiti per il riconoscimento della necessità di cure

permanenti come pure di una sorveglianza personale conformemente a quanto

prevede l’art. 37 cpv. 1 OAI.

1.3. Con risposta del 25 giugno 2025 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III).

Secondo l’amministrazione le cure

permanenti per essere riconosciute devono essere particolarmente intensive. In

concreto l’operatore sociale non le ha prese in considerazione poiché l’insorgente

ha bisogno solo di cure di base e i trattamenti eseguiti dal personale curante della

casa per anziani rientrano nelle funzioni ordinarie degli infermieri.

Neppure la necessità di

sorveglianza personale continua può essere presa in considerazione poiché la

curante ha attestato che l’assicurata può rimanere da sola per una/due ore al

giorno. Per essere rilevante la sorveglianza personale deve presentare un certo

grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurata soggiorni in

un’istituzione specializzata e sia soggetta alla sorveglianza generale di

quest’ultima. Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando la

persona assicurata, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stessa o a terzi se

non fosse costantemente sorvegliata, ciò che non è il caso in concreto.

1.4. Il 15 luglio 2025 la ricorrente ha

contestato l’affermazione della Cassa secondo cui le cure permanenti per essere

riconosciute devono essere “particolarmente intensive” ed ha prodotto un’e-mail

del 19 maggio 2025 dell’UFAS del seguente tenore:

" (…) Um die

Hilflosenentschädigung schweres Grades zu erhalten benötigt es neben den 6

alltäglichen Lebensverrichtungen auch die dauernde Überwachung oder die

dauernde Pflege.

Unter dauernde Pflege gehört die tägliche

Medikamentenverabreichung. Gemäss Rz 2060 KSH reicht das Vorbereiten von

Medikamenten allein nicht aus, um den Hilfebedarf im Bereich der dauernden

Pflege anzuerkennen. Der Hilfebedarf ist erst zu bejahen, wenn die versicherte

Person bei der Einnahme von Medikamenten direkte oder indirekte Hilfe benötigt

(Einnahme 1:1 überwachen bzw. dazu anleiten).

In einem Heim werden standardgemäss die Medikamente vorbereitet

und verteilt. Wenn die Person die Medikamente selbständig einnimmt, ist keine

Pflege nachgewiesen und deswegen besteht nur Anspruch auf eine

Hilflosenentschädigung mittleren Grades” (doc. A5)

1.5. Chiamata ad esprimersi in merito,

la Cassa ha affermato:

" (…) Lo

scrivente Ufficio rimanda integralmente alla valutazione operata

dall’assistenza sociale nel corso dell’inchiesta a domicilio, il quale ha

rilevato che quanto messo in atto dal personale dell’istituto costituisce una

misura standard applicata indistintamente a tutte le persone residenti nello

stesso e rientra quindi nelle mansioni abituali infermieristiche.

La necessità che queste cure siano di una certa intensità si

riferisce al fatto che per essere riconosciute essere devono oltrepassare le

normali prestazioni fornite dal personale curante, cosa che è stata per

l’appunto esclusa dall’operatore sociale incarico dell’inchiesta.” (doc. VII)

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi AVS di grado elevato, e meglio se essa necessità cure permanenti e/o

di una sorveglianza personale (art. 37 cpv. 1 OAI).

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande

invalidità [CGI] valida dal 1° gennaio 2022):

vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo

ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);

alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

cambiare posizione;

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo

in purè, alimentarsi tramite sonda);

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire

al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità.

2.3. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva che hanno diritto all'assegno per

grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni

complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che

presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La

rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di

vecchiaia.

Secondo il tenore in vigore dal

1° gennaio 2024 ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la

totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni

complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato,

medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge

il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più

presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,

medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla

fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più

adempiute.

Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 il

diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui

tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui

l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi,

senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni

di cui al capoverso 1 non sono più adempiute

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per

grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di

grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo

minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI

sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta

agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. a e

b e 3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande

invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b.

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.

necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole.

2.4. Per quanto concerne la sorveglianza

personale permanente (art. art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) la Circolare sulla

grande invalidità (CGI) valida dal 1° gennaio 2022 prevede al marginale 2075

che il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo

svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già

tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari

della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per

valutare la necessità della sorveglianza e viceversa. In particolare, il

rischio di caduta deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti

ordinari della vita e non a titolo di sorveglianza.

Ai sensi del marginale 2076 CGI

questo concetto va inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato

di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato. Ad esempio, è

necessaria una sorveglianza personale permanente se l’assicurato deve avere

vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo

(RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante

per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un

certo grado d’intensità.

Secondo il marginale 2077 CGI si

può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni

probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Per il marginale 2078 CGI la

sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non “transitoria”, come ad

esempio in caso di malattia intercorrente.

Il marginale 2079 CGI prevede che

è di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella

valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a

seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in

una casa di cura.

Per riconoscere la necessità di

sorveglianza, non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione

specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Di

regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una

sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case

per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510,

1970 pag. 297), a meno che l’assicurato beneficiasse della sorveglianza già in

precedenza e le sue condizioni di salute non siano cambiate o che siano messe in

atto specifiche misure di sorveglianza apposta per lui (marg. 2080 CGI).

Secondo il marginale 2081 CGI

nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un’importanza

minima alla sorveglianza personale permanente, perché in questi casi si presume

che l’assicurato necessiti nel contempo regolarmente dell’aiuto di terzi in

tutti gli atti ordinari della vita (DTF 106 V 153). Nel caso dei minorenni,

però, la sorveglianza personale permanente è conteggiata come due ore di

assistenza nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per gli

adulti, non si deve attribuirle un’importanza minima nemmeno nell’ambito della

grande invalidità di grado elevato, ma occorre verificarla attentamente.

Per il marginale 2082 CGI

maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande

invalidità di grado medio e lieve, perché nel primo caso l’aiuto di terzi negli

atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2

lett. b OAI) e nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI; DTF 107 V

145).

2.5. Per quanto concerne invece il

concetto di cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali), il marginale

2058 CGI prevede che le cure non sono destinate allo svolgimento degli atti

ordinari della vita, bensì comprendono prestazioni mediche o assistenziali

necessarie e prescritte dal medico a causa dello stato di salute fisica o

psichica dell’assicurato. Le cure permanenti o le prestazioni mediche e

assistenziali includono ad esempio la somministrazione giornaliera di

medicamenti o l’applicazione di bende (DTF 107 V 136). Non conta invece come

cura l’accompagnamento dal medico o alla terapia.

Per il marginale 2059 CGI, sono

considerate tutte le terapie, quali ad esempio cure complesse della pelle in

caso di epidermolisi bollosa, terapie di respirazione e inalazioni ed esercizi

motori (se prescritti dal medico), che l’assicurato può svolgere soltanto con

l’aiuto di terzi.

Secondo il marginale 2060 CGI il

semplice fatto di dover preparare i medicamenti (p. es. apposito contenitore)

non basta a riconoscere il bisogno di aiuto dell’ambito delle cure permanenti.

Il bisogno di aiuto può essere riconosciuto soltanto se l’assicurato necessita

di aiuto diretto o indiretto per l’assunzione di medicamenti (sorvegliare

personalmente l’assunzione o impartire istruzioni a tal fine).

La prestazione deve essere

fornita per un lungo periodo e non solo transitoriamente, come ad esempio in

caso di malattia intercorrente (marginale 2061 CGI).

Le cure permanenti sono da

distinguere dalle cure particolarmente impegnative (marginale 2061 CGI).

2.6. La dottrina (Ulrich Meyer, Marco

Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung IVG, 4a edizione, 2023, n. 40 seguenti ad art. 42-42ter),

rammenta che i concetti di cure (“Pflege”) e sorveglianza (“Überwachung”) sono

due nozioni distinte che non concernono gli atti ordinari della vita, ma

comprendono aiuti che non sono già compresi negli aiuti diretti o indiretti

degli atti ordinari della vita. Si tratta di aiuti medici o di cura necessari a

causa dello stato di salute psichico o fisico della persona assicurata.

Una cura è permanente quanto vi è

la necessità per la persona assicurata di somministrarle giornalmente dei

medicamenti o di applicarle delle bende.

La dottrina rammenta inoltre che

nel caso di un assegno per grandi invalidi di grado elevato, l’aiuto diretto o

indiretto da parte di terzi è già così esteso nel compimento degli atti

ordinari della vita che la condizione cumulativa di cui all’art. 37 cpv. 1 OAI

delle cure permanenti o della sorveglianza personale ha un’importanza secondaria

e deve essere considerata come adempiuta a partire dal momento in cui vi sono

cure permanenti o sorveglianza personale, anche se poco importanti (Ulrich

Meyer, Marco Reichmuth, op. cit., n. 42 ad art. 42-42ter con rinvio

alla DTF 106 V 153, DTF 105 V 52 consid. 4b, STF 9C_457/2015, consid. 2.3).

Diversa è la situazione nel caso di un assegno per grandi invalidi di grado

lieve o medio.

La DTF 106 V 153, citata dalla

dottrina, concerne proprio un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dove il

Tribunale federale al consid. 2a ha affermato che “L'exigence du

besoin d'aide de tiers ainsi comprise est déjà tellement étendue que la

condition de soins permanents ou de surveillance personnelle n'a plus qu'un

caractère secondaire et doit être considérée comme remplie dès qu'il y a soins

permanents ou surveillance personnelle, fussent-ils peu importants”.

In DTF

107 V 136 al consid. 1b, il Tribunale federale ha stabilito che “unter Pflege ist beispielsweise die Notwendigkeit

zu verstehen, täglich Medikamente zu verabreichen oder eine Bandage anzulegen.

Die Notwendigkeit der persönlichen Überwachung ist zum Beispiel dann gegeben,

wenn ein Versicherter wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages

allein gelassen werden kann. Die vorgenannten Grundsätze hat das Eidg.

Versicherungsgericht in BGE 106 V 153 bestätigt.”

In

DTF 148 V 28, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, l’Alta Corte ha

ribadito, al consid. 2.5.2, che “Rechtsprechungsgemäss erfasst der Begriff der dauernden

Pflege, die zusätzlich zur Hilfsbedürftigkeit in allen sechs massgeblichen

Lebensverrichtungen verlangt wird (Art. 38 Abs 2 UVV), eine Art medizinischer

oder pflegerischer Hilfeleistung, deren es infolge des physischen oder

psychischen Zustandes bedarf. Darunter fällt etwa die Notwendigkeit, täglich

Medikamente zu verabreichen oder eine Bandage anzulegen. Ist die (direkte oder

indirekte) Dritthilfe bei Vornahme der einzelnen Lebensverrichtungen bereits

derart umfassend, dass der weiteren Voraussetzung der dauernden Pflege oder der

dauernden persönlichen Überwachung nur noch untergeordnete Bedeutung zukommt,

genügt im Rahmen der genannten Vorschrift zur Annahme schwerer Hilflosigkeit

bereits die minimale Erfüllung eines dieser zusätzlichen Erfordernisse (BGE 116 V 41 E. 6b).”

Il concetto è stato ripreso nella

STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022, sempre in ambito di assicurazione contro

gli infortuni, dove il Tribunale federale al consid. 5.2 ha

affermato che “Selon

la jurisprudence (ATF 116 V 41 consid. 6b et 6c), la notion de soins permanents

- qui sont exigés en plus du besoin d'aide dans les six actes ordinaires de la

vie - doit être comprise comme un type de prestations d'aide médicale ou de

soins, qui est nécessaire en raison de l'état physique ou psychique. On entend

par là, par exemple, la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments

ou de poser un bandage (ATF 107 V 139 consid. 1b; 106 V 158 consid. 2a;

105 V 56 consid. 4). Comme l'exigence du besoin d'aide de tiers lors de

l'accomplissement des différents actes ordinaires de la vie est déjà tellement

étendue (en cas d'impotence grave), la condition des soins permanents ou de la

surveillance personnelle n'a plus qu'un caractère secondaire et doit être

considérée comme remplie dès qu'il y a soins permanents ou surveillance

personnelle, fussent-ils peu importants (106 V 153 consid. 2a).

Pour

être permanents, il n'est pas nécessaire que les soins soient fournis 24 heures

sur 24: ils ne doivent simplement pas être occasionnés par un état temporaire

(par exemple par une maladie intercurrente), mais être entraînés par une

atteinte qui puisse être présumée permanente ou de longue durée. L'exigence de

soins ou de surveillance ne s'applique pas aux actes ordinaires de la vie, mais

concerne plutôt, comme mentionné plus haut, des prestations d'aide médicale ou

infirmière requises en raison de l'état physique ou psychique de l'assuré. Le

Tribunal fédéral a précisé à ce sujet qu'il n'est pas indispensable de

séjourner dans une clinique ou dans un hôpital pour que les soins puissent être

réputés nécessaires pendant une période assez longue (ATF 106 V 153 consid. 2a).”

In quell’occasione il Tribunale

federale ha accolto il ricorso della persona assicurata, riconoscendo la

presenza anche del requisito delle cure permanenti, affermando, al consid. 5.3, che “il ressort du calcul des prestations de soins de

l'art. 18 OLAA fait par l'intimée que le

recourant reçoit quotidiennement des soins au sens de l'art. 7 al. 2 let. a et

let. b de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans

l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31),

lesquels ne comprennent pas les prestations en relation avec les actes

ordinaires de la vie (cf. ATF 147 V 35 consid. 5.1.2). Le rapport

d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne

aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de

médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence

de soins permanents au sens de l'art. 38

al. 2 OLAA est à l'évidence remplie.”

Va ancora segnalato che nella STF

9C_235/2024 del 30 luglio 2024, dove si trattava di valutare il diritto

all’assegno per grandi invalidi dell’AVS, al consid. 5.4

l’Alta Corte ha affermato che “Le recourant ne peut pas

davantage être suivi lorsqu'il allègue qu'il présente un besoin d'aide

importante et régulière d'autrui pour manger. Il fait valoir à ce propos que

les "gestes nécessaires pour avaler un médicament et ensuite boire de

l'eau" feraient partie de l'acte "manger". L'argumentation de

l'assuré est mal fondée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie

de l'acte "manger"; elle doit bien plutôt être prise en compte

lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de

soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à cet égard,

il ressort des constatations de l'instance précédente, non contestées par le

recourant, que la caisse de compensation intimée a admis que l'assuré

présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de la

nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du

médicament "Madopar".

Nella sentenza

cantonale del 26 marzo 2024 (A/193/2023 ATS 196/2024), sfociata nella citata

STF 9C_235/2024 del 30 luglio 2024, la Corte di giustizia del Cantone di

Ginevra al consid. 7.2.1, a questo proposito ha affermato che

“dans son

rapport d’évaluation du 20 février 2023, l’infirmière évaluatrice considère que

l’intéressé n’a pas un besoin d’aide pour les soins permanents ; elle note à ce

sujet : « L’assuré doit suivre un traitement pour son insuffisance cardiaque et

l’hypertension, il doit aussi prendre un traitement de Madopar toutes les deux

heures pour ne pas être bloqué dans ses mouvements. Sa femme doit lui donner

son premier comprimé le matin puis il est en mesure de prendre son traitement

sans aide ». Toujours selon l’infirmière évaluatrice, le recourant n’a pas

besoin d’une surveillance personnelle, précisant en outre ce qui suit : «

L’assuré n’est jamais seul à son domicile car son épouse vit avec lui, il peut

appeler à l’aide en cas de besoin car il a toute sa tête. Dans cette situation

la surveillance personnelle permanente ne se justifie pas ». Néanmoins,

l’intimée semble admettre un besoin de soins permanents (nécessité d’une aide

pour la prise de médicaments) dans sa décision – initiale – du

21 juin 2022 et dans sa décision sur opposition querellée, ce qui

paraît justifié par la nécessité que l’épouse du recourant doit chaque matin

lui donner son premier comprimé de Madopar” (sottolineature del redattore).

2.7. Nel caso di

specie, la ricorrente è stata colpita il 30 novembre 2023 da un ictus ischemico

che ha compromesso gravemente il suo stato di salute. Ella è stata dapprima

degente presso la Clinica riabilitativa __________ dal 30 novembre 2023 all’8

aprile 2024, in seguito presso il centro __________ di __________ per le cure

acute transitorie ed infine dal 24 luglio 2024 presso la Casa per anziani __________.

Fatti

I medici della Clinica __________

hanno posto la diagnosi principale di limitazione della performance motoria su

emisindrome spastica brachio-crurale destra, ipoestesia all’emivolto

omolaterale, eminegligenza visuo-spaziale destra, deficit della sfera

neurocognitiva, afasia di Wenicke, disfagia e aumento del bisogno di assistenza

nelle attività della vita quotidiana, in esiti d’ictus ischemico acuto nel

territorio dell’arteria cerebrale media sinistra, con successivo infarcimento

emorragico, verificatosi il 29.11.2023, di probabile eziologia cardio embolica

(cfr. doc. A3).

Il 14 gennaio 2025 l’operatore

sociale della Cassa si è recato presso la Casa anziani per allestire il

rapporto relativo all’esame della richiesta dell’assegno per grandi invalidi.

Accertato che la ricorrente

necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per eseguire tutti gli atti

ordinari della vita dal mese di novembre 2023, egli si è così espresso in

merito alla necessità di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure nei

trattamenti:

" (…)

Cure eseguite dal

personale presso la casa anziani:

-

Terapie per os:

L’assicurata assume i

farmaci sotto forma di pastiglie con dell’acqua, agli orari e nei dosaggi

medicalmente prescritti. La somministrazione avviene tramite il personale

curante, che ne verifica la corretta assunzione ponendo le pillole nel palato

se necessario. Anche il bicchiere d’acqua va all’occorrenza sorretto dal

personale curante. Si tratta nel complesso di tre assunzioni regolari, più le

eventuali riserve.

-

Cure della pelle:

Crema idratante

Excipial Lotio, spalmata alla mattina dopo le cure igieniche o alla sera, o

all’occasione, su tutto il corpo.

-

Una volta alla settima o se ritenuto opportuno dai curanti vengono

svolti i controlli standard dei parametri.

-

Non vengono regolarmente somministrate:

Iniezioni;

inalazioni; bendaggi; esercizi motori specifici.

Le cure di base e i

trattamenti eseguiti dalla struttura non sono computabili, in quanto si tratta

di un servizio che rientra già nelle proprie funzioni.”

Circa la necessità di una

sorveglianza personale, l’operatore sociale ha affermato:

" (…) Il

Centro abitativo e di cura __________ non dispone di un reparto specializzato,

protetto o Alzheimer. L’assicurata si trova degente nel reparto cure, al

secondo piano, che ospita circa 18 persone. La signora RI 1 è degente in una

camera singola. In caso di necessità può chiedere aiuto tramite gli appositi

campanelli presenti nella stanza: uno a letto sulla potenza; uno in bagno, uno

di fianco al tavolino in camera e uno presente sul muro all’uscita. Anche in

bagno è presente un pulsante pendente di fianco alla doccia.

Di notte vengono

posizionate sul letto le quattro sponde notturne per prevenire le cadute.

Non vi è un tappeto

sonoro a fianco del letto.

Le finestre non sono

bloccate

Non sono utilizzati

mezzi di monitoraggio come bracciali, cavigliere o pendenti.

(…).

Accesso al reparto:

L’accesso al reparto

cure (entrate e uscita) situato al secondo piano della struttura, è possibile

solo con l’utilizzo di una chiave di cui dispone ogni curante, che consente di

aprire le porte, compreso l’accesso alle scale di servizio e l’utilizzo

dell’ascensore.

L’assicurata non si

trova in un’unità specializzata della __________. La sorveglianza in reparto è

valutata pertanto collettiva. Le condizioni per la computazione non sono

assolte.” (doc. 31)

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi questo

Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione su

opposizione della Cassa che nega il diritto all’assicurata ad un assegno per

grandi invalidi di grado elevato.

L’amministrazione non può essere

seguita laddove afferma che nel caso di specie la somministrazione dei

medicamenti non rientra nella nozione di cura permanente ai sensi dell’art. 37

cpv. 1 OAI perché si tratta di una cura di base ed i trattamenti eseguiti dal

personale di cura rientrano nelle funzioni ordinarie.

Nella citata STF 9C_235/2024 del

30 luglio 2024, concernente un assegno per grandi invalidi AVS, al consid. 5.4 non è stato messo in discussione che la necessità per il coniuge

di dare ogni mattina la prima compressa del medicamento “Madopar” al marito, andava

considerato quale cura permanente (“Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, la nécessité d'administrer quotidiennement des médicaments ne

fait pas partie de l'acte "manger"; elle doit bien plutôt être prise

en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne assurée présente un

besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à

cet égard, il ressort des constatations de l'instance précédente, non

contestées par le recourant, que la caisse de compensation intimée a admis que

l'assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de

la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du

médicament "Madopar").

Nella STF 8C_314/2022 del 15

dicembre 2022, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale al consid. 5.3, contrariamente alle istanze precedenti, ha considerato

che le cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a e b Opre, unitamente alla somministrazione

dei medicamenti necessari, effettuata da un’organizzazione di aiuto e cura a

domicilio (CMS, ossia un centro medico-sociale), è da considerare una cura

permanente (“il

ressort du calcul des prestations de soins de l'art. 18 OLAA fait par l'intimée

que le recourant reçoit quotidiennement des soins au sens de l'art. 7 al. 2

let. a et let. b de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les

prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS

832.112.31), lesquels ne comprennent pas les prestations en relation avec les

actes ordinaires de la vie (cf. ATF 147 V 35 consid. 5.1.2). Le rapport

d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne

aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de

médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence

de soins permanents au sens de l'art. 38

al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”).

Come visto al consid. 2.6., il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che la nozione di cure permanenti, che

sono richieste oltre al bisogno di aiuto nei sei atti ordinari della vita, deve

Considerandi

essere compresa come un tipo di prestazioni di aiuto medico o di cura

necessarie a causa dello stato fisico o psichico della persona assicurata. Si tratta,

per esempio, della necessità di somministrare quotidianamente dei medicamenti o

di eseguire un bendaggio. Poiché l’esigenza del bisogno di aiuto da parte di

terzi nell’ambito dello svolgimento degli atti ordinari della vita è già

particolarmente esteso, in caso di assegno per grandi invalidi di grado

elevato, la condizione delle cure permanenti o della sorveglianza personale ha

solo un carattere secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire

dal momento in cui vi sono cure permanenti o sorveglianza personale, anche se

poco importanti (DTF 106 V 153 consid. 2a; STF 8C_314/2022 del 15 dicembre

2022, consid. 5.2).

Nel caso di specie, per quanto

concerne i farmaci, l’8 aprile 2024, in occasione della partenza della ricorrente

dal soggiorno presso la Clinica __________, i medici avevano affermato che

l’insorgente non è “autonoma nella gestione della terapia farmacologica

prescritta”, e che essa “deve essere somministrata con bolo cremoso”

(doc. A3).

Il 10 dicembre 2024 anche il

figlio dell’insorgente aveva evidenziato come la ricorrente assume 8

medicamenti (9 se si considera l’acido folico dispensato di domenica), tra cui

l’anticoagulante prescrittole a seguito dell’ictus, due medicamenti per dormire

e il lassativo, “terapia che non è in grado di assumere in autonomia, sicché

la somministrazione di tutti i medicamenti avviene giornalmente e regolarmente

a cura del personale infermieristico della struttura” (doc. 30).

Questa circostanza è emersa anche

nell’ambito dell’esame dell’operatore sociale in occasione della visita presso

la casa per anziani dove è degente l’assicurata. Il funzionario della Cassa ha

accertato che l’insorgente assume i medicamenti tre volte al giorno sotto forma

di pastiglia con dell’acqua ad orari e dosaggi prescritti dal medico. Il

personale curante ne verifica l’assunzione e, laddove necessario, “mette le

pillole nel palato”. “Anche il bicchiere d’acqua deve essere sorretto

dal personale curante”.

Va qui aggiunto che nell’ambito

dell’istruttoria esperita il 14 gennaio 2025 l’operatore sociale nell’esame

degli atti ordinari della vita aveva pure accertato che l’interessata senza

aiuto di terzi non indosserebbe i vestiti in modo corretto a causa della sua “grave

compromissione cognitiva”, che la scansione della giornata e del ritmo

sonno-veglia viene determinato dal personale che la accudisce anche perché

l’assicurata “non è in grado di leggere un orologio” e che “cognitivamente

non è in grado di distinguere i prodotti specifici da utilizzare per l’igiene

personale”.

L’aiuto del personale curante per

l’assunzione in modo adeguato dei medicamenti è di conseguenza indispensabile.

L’interessata, a causa della malattia, non è in grado di assumere correttamente

ed in maniera autonoma i farmaci prescritti dai medici.

Il personale infermieristico non

si limita a preparare i medicamenti nell’apposito contenitore. L’assicurata

necessita infatti di un aiuto diretto (mettere le pillole nel palato e

sorreggere il bicchiere d’acqua) e indiretto (l’insorgente non è autonoma nella

gestione della terapia e va dunque sorvegliata; essa non è in grado di leggere

l’orologio e le va pertanto detto quando prendere i farmaci, la compromissione

cognitiva non le permette di distinguere i farmaci, non essendo neppure capace

di differenziare i prodotti d’igiene; cfr. a questo proposito il marginale 2060

seconda frase CGI per il quale il bisogno di aiuto può essere riconosciuto

soltanto se l’assicurato necessita di aiuto diretto o indiretto per

l’assunzione di medicamenti (sorvegliare personalmente l’assunzione o impartire

istruzioni a tal fine)).

La circostanza che il servizio

offerto dal personale curante rientra nella sua funzione non è un motivo per

non considerare adempiuta la condizione della necessità di cure permanenti. Infatti il Tribunale federale ha riconosciuto l’atto anche ad un

servizio di cure e d’aiuto a domicilio (STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022 “Le rapport

d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 20 septembre 2019 mentionne

aussi, sous la rubrique "soins durables", que l'administration de

médicaments est nécessaire et prodiguée par le CMS. Il s'ensuit que l'exigence

de soins permanents au sens de l'art. 38

al. 2 OLAA est à l'évidence remplie”). Del resto, come visto, considerato che

l’insorgente necessita dell’aiuto di terzi per tutti gli atti ordinari della

vita, la condizione delle cure permanenti ha solo un carattere

secondario e deve essere considerata come adempiuta a partire dal momento in

cui vi sono cure permanenti, anche se poco importanti (STF 8C_314/2022 del 15

dicembre 2022, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 106 V 153 consid. 2a; Ulrich

Meyer, Marco Reichmuth, op. cit., n. 40 seguenti ad art. 42-42ter).

Questo Tribunale non ignora che

la ricorrente, il cui arto dominante è quello destro, assume il cibo con l’arto

sinistro e che dunque ci si potrebbe chiedere se non può prendere i medicamenti

con la stessa mano. Tuttavia, il 5 luglio 2024 il dr. med. __________,

caporeparto presso il Centro abitativo e di cura __________ ha precisato che

spesso, per mangiare, la ricorrente necessita dell’aiuto fisico di un curante,

specialmente la sera o nel periodo in cui il tono dell’umore è fluttuante e di

conseguenza non riesce a coordinarsi con la mano sinistra (cfr. pag. 61 incarto

AI). Inoltre, come visto, ella è affetta da grave “grave compromissione

cognitiva”, non è in grado di leggere un orologio o di distinguere i vari

prodotti per l’igiene. L’aiuto di terzi è pertanto indispensabile anche per i

medicamenti.

Ciò vale da novembre 2023 (cfr.

doc. 31, pag. 2-6; cfr. anche, per quanto concerne la mancanza di autonomia

nella gestione della terapia farmacologica prescritta, il rapporto d’uscita

della Clinica __________ [doc. A3], pag. 4 e pag. 7).

D’altra parte nel citato caso di

cui alla STF 8C_314/2022 del 15 dicembre 2022, l’assicurato poteva mangiare da

solo (consid. 4.3.2 “il pouvait certes manger seul mais ne

pouvait rien couper lui-même”) e poteva prendere in mano piccoli oggetti

come i Lego (”le recourant a parfois besoin de ses deux mains pour saisir

des objets et qu’il pouvait saisir d’une seule main de petits objets fins comme

des Lego”), pur avendo una limitazione della funzione prensile (“la

fonction de préhension est limitée, c’est pourquoi il n’est pas possible pour

le recourant de tenir et de manipuler des objets […] avec le doigts”).

Egli disponeva di accessori che gli permettevano di mangiare autonomamente (“le

recourant bénéficie ainsi d’un moyen auxiliaire consistant en une lanière en

cuir qui s’attache autour de la main et à la quelle on peut fixer, entre autres

objets, des couverts. L’accessoire permet de manger de manière

autonome”). Ciò non ha tuttavia ostato al riconoscimento del requisito

della cura permanente in ragione della somministrazione dei medicamenti da

parte di un’organizzazione d’aiuto e di cure a domicilio.

Nel caso di specie, infine, oltre

alla somministrazione dei medicamenti, la ricorrente, necessita anche, per la

cura della pelle, di una crema idratante, che viene spalmata alla mattina dopo

le cure igieniche o alla sera, o all’occasione, su tutto il corpo. Anche questa

cura necessita dell’aiuto del personale curante e, a causa del suo stato di

salute, non può essere eseguito dalla ricorrente da sola.

Alla luce di quanto sopra esposto

questo Tribunale ritiene di conseguenza adempiuto il presupposto delle cure

permanenti di cui all’art. 37 cpv. 1 OAI che dà diritto, in virtù della

necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti

ordinari della vita, all’assegno per grandi invalidi di grado elevato, senza

che sia necessario esaminare se anche la condizione della sorveglianza

personale è adempiuta.

2.9

In queste condizioni il ricorso va

accolto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di

grado elevato dal 1° maggio 2024.

Alla ricorrente, rappresentata da

una persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.

2.10

L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi di grado

elevato dal 1° maggio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La cassa verserà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti