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Decisione

30.2025.12

Contestazione dell'affiliazione come persona senza attività lucrativa poiché il coniuge avrebbe versato oltre il doppio del contributo minimo. Rinvio degli atti alla cassa per ulteriori accertamenti alla luce del contenuto dei certificati di salario. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

18 agosto 2025Italiano39 min

Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare

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Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.12

cs

Lugano

18 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23

aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 18 luglio 2023 la Cassa CO 1 (in

seguito anche: Cassa CO 1), dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di

vecchiaia da parte di RI 1, nata nel 1959, ha trasmesso gli atti per competenza

alla Cassa di compensazione del Canton __________ (doc. 26), la quale ha domandato

alla Cassa CO 1 di verificare lo statuto contributivo dell’assicurata negli

anni precedenti la pensione (doc. 25).

1.2. Dopo aver effettuato alcuni

accertamenti ed aver rilevato che nel 2021 e nel 2023 il marito

dell’assicurata, pensionato, ma ancora attivo quale orologiaio salariato nel

Canton __________, non ha pagato almeno il doppio del contributo minimo, ha

deciso di affiliare RI 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio

2021 al 31 ottobre 2023 (doc. 18).

1.3. Con tre distinte decisioni del 29

maggio 2024, la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti

dall’assicurata nel 2021 (fr. 1'752.15), oltre agli interessi di mora, ha calcolato

provvisoriamente i contributi dovuti nel 2023 (fr. 876.10) e l’ha esonerata per

l’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, poiché suo marito ha

versato contributi sufficienti (doc. 14).

1.4. Con decisione su opposizione del 23

aprile 2025 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione relativa ai contributi

dovuti nel 2021 ed ha annullato sia la decisione relativa agli interessi di

mora per l’anno 2021, sia la decisione di fissazione dei contributi per l’anno

2023 poiché il marito ha pagato oltre il doppio del contributo minimo.

Per quanto concerne il 2021

l’amministrazione ha spiegato che l’assicurata non può essere esonerata dal

pagamento dei contributi poiché il coniuge non ha versato almeno il doppio del

contributo minimo, pari a fr. 1'006.00 “che equivale ad un salario annuo di

CHF 9'494.00, dedotta la franchigia annua di CHF 16'800.- e quindi, non sono

adempiuti i requisiti conformemente all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS”. Nel

caso di specie sul conto individuale del marito è registrato un salario di fr.

2'610 “al netto della deduzione della franchigia di fr. 1'400.- al mese,

conformemente all’art. 6quater cpv. 1 OAVS”. La Cassa ha inoltre

confermato il calcolo dei contributi.

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione. Ella chiede in

via principale l’annullamento del punto 1.1 del dispositivo della decisione in

quanto “nulla per carente motivazione”. Subordinatamente l’assicurata domanda

che il punto 1.1 del dispositivo della decisione sia annullato. L’insorgente

chiede inoltre che la Cassa sia condannata al pagamento di fr. 5'000 di

ripetibili per le spese sostenute nell’ambito dell’opposizione e della presente

procedura (doc. I).

La ricorrente sostiene che la

Cassa non ha sufficientemente motivato il calcolo dei contributi dovuti nel

2021 ed in particolare l’importo della sostanza netta presa in considerazione.

Ella contesta inoltre che suo marito non avrebbe versato sufficienti contributi

ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 e 4 LAVS Egli è affiliato presso la Cassa __________

del Canton __________, dove lavora per la __________, e nel 2021, come emerge

dalla tassazione, ha dichiarato un reddito complessivo di fr. 24'115, che

permettere l’esonero dal pagamento dei contributi.

Infine l’interessata sostiene che

vi è un dubbio in merito al numero di conteggio che la concerne: sebbene nella

comunicazione di cui al doc. F figuri il numero __________, nella decisione su

opposizione impugnata è indicato il numero __________, circostanza che rende

impossibile stabilire con certezza se la decisione si fonda effettivamente sui

suoi dati.

1.6. Con risposta del 17 giugno 2025 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione ha

spiegato il calcolo effettuato ed ha affermato di aver richiesto più volte,

tramite gli applicativi in uso alle casse di compensazione, un estratto conto

individuale aggiornato del marito della ricorrente. Il salario determinante AVS

registrato, riferito all’anno 2021, è sempre ammontato a soli fr. 2'610, non

sufficienti a garantire il pagamento di almeno il doppio del contributo minimo

ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.

La Cassa afferma che “semmai

in futuro, dopo gli accertamenti esperiti dal marito della ricorrente con il

suo datore di lavoro e/o con la cassa di compensazione del datore di lavoro

dovessero emergere errori di comunicazione e/o di dichiarazione dei salari tra

le parti, la Cassa quando entrerà in possesso di un estratto conto individuale

aggiornato con un salario maggiore rispetto a quello attualmente esposto

nell’anno 2021, potrà rivedere la sua posizione”.

Infine l’amministrazione afferma

che il numero di conteggio __________ è riferito all’affiliazione della

ricorrente quale persona senza attività lucrativa, mentre il numero di

conteggio __________ è riferito alla sua affiliazione quale indipendente per il

periodo dal settembre 2006 al maggio 2008. La Cassa evidenzia che è stata la

rappresentante della ricorrente, in tutti i suoi scritti, a menzionare un

numero di conteggio riferito ad un altro assicurato (__________) “instillando

il dubbio ai collaboratori della Cassa in alcune occasioni”.

1.7. Con replica del 4 luglio 2025 l’insorgente

ha ribadito le sue censure (doc. V). Nel 2021 suo marito, come emerge dai

certificati di salario già agli atti, ha conseguito un reddito complessivo di

fr. 24'115 che è sufficiente a ritenere adempiuto il requisito del pagamento di

oltre il doppio del contributo minimo. La ricorrente afferma che il 25 giugno

2025 ha parlato al telefono con una collaboratrice della Cassa di compensazione

del Canton __________ che avrebbe dichiarato che alla luce della decisione del

fisco relativa all’anno 2021 non vi sarebbero i presupposti per affiliarla

quale persona senza attività lucrativa. L’insorgente chiede di sentire la

funzionaria quale testimone. Ella contesta poi nuovamente il calcolo dei

contributi effettuato dalla Cassa e fa valere una violazione del suo diritto di

essere sentita, del principio dell’affidamento e una disparità di trattamento,

poiché la Cassa del Canton __________ ha affermato che non deve essere

affiliata quale persona senza attività lucrativa, contrariamente a quanto

sostiene la Cassa CO 1.

1.8. Con duplica del 9 luglio 2025 la

Cassa ha ribadito la sua posizione, allegando gli estratti conto del marito

datati 28 settembre 2023, 17 dicembre 2024 e 26 febbraio 2025, dai quali emerge

un reddito di fr. 2'610 nel 2021 e quale datore di lavoro la __________ di __________

(doc. VII). L’amministrazione afferma che i certificati di salario rilasciati

dai datori di lavoro ai propri dipendenti, hanno una funzione soprattutto di

attestazione verso le competenti autorità fiscali e non di attestazione nell’ambito

delle assicurazioni sociali. In quest’ultimo caso esiste invece la dichiarazione

dei salari che i datori di lavoro devono inviare alla propria cassa di

compensazione, contenente l’elenco di tutti i dipendenti con le loro generalità

e salario determinante AVS percepito nell’anno di competenza. Al punto 1.1 dei

certificati di salario (salario/rendita) potrebbero essere incluse varie

componenti di reddito tra cui anche elementi di reddito non soggetti a

trattenute AVS/AI/IPG, come per esempio: le indennità di malattia e/o

infortunio, gli assegni familiari e la franchigia per gli assicurati

esercitanti un’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di

riferimento (art. 6 e 6quater OAVS). La Cassa evidenzia infine che l’indicazione

del salario di fr. 2'610 sul conto individuale del marito per l’anno 2021 è

stato eseguito dalla Cassa __________ del Canton __________ su indicazione

dell’ex datore di lavoro __________ di __________, mentre eventuali mancanze di

registrazioni di altri salari sul conto individuale del coniuge della

ricorrente per il 2021, come per esempio il salario percepito dalla __________,

non sono ascrivibili alla Cassa.

1.9. Con ulteriore scritto del 21 luglio

2025 (doc. IX), trasmesso per conoscenza alla Cassa il 22 luglio 2025 (doc. X),

l’insorgente ha ribadito la violazione del suo diritto di essere sentita

poiché, a suo dire, l’amministrazione non avrebbe spiegato in maniera

sufficiente il calcolo del contributo dovuto.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del litigio è la questione

di sapere se l’insorgente va affiliata quale persona senza attività lucrativa

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed in tale caso se il calcolo dei

contributi dovuti dall’interessata è corretto.

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF

130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa nel 2021.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3

aprile 2025, consid. 3.2).

2.3. Preliminarmente l’assicurata

insiste in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita poiché la

Cassa non avrebbe motivato e spiegato a sufficienza il calcolo del contributo

dovuto nel 2021.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.4. Nel caso di specie nella decisione

su opposizione impugnata la Cassa ha preso posizione sulle censure dell’insorgente

in merito al calcolo del contributo dovuto nel 2021.

L’amministrazione a pagina 3 ha

esposto per esteso il calcolo e, dopo aver citato le norme applicabili al caso

concreto, a pagina 6 ha precisato che la sostanza immobiliare deve essere

rivalutata sulla base dei valori di ripartizione stabiliti dai Cantoni ed ha

rammentato che dal periodo fiscale 2019 il valore di riparto per il Canton

Ticino è stato fissato al 155% (punti 7-8).

Non vi è pertanto stata alcuna

violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata. La ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto

l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4

gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede.

Inoltre,

con la risposta di causa, al punto 5 e con la duplica a pag. 2, la Cassa ha

spiegato ancora più nel dettaglio il calcolo della sostanza netta, prendendo

posizione in maniera approfondita sulle lagnanze dell’insorgente, la quale ha

potuto ampiamente esprimersi in merito con una replica e con delle osservazioni

(doc. V e IX).

A questo proposito va rammentato

che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

2.5. Sono assicurate obbligatoriamente

in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non

esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio

dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine

del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di

sesso maschile.

Per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS

si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi

pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa

di assicurati con un’attività lucrativa.

Secondo l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano

un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.

Il contributo minimo è di 413 franchi (nel 2021); il contributo massimo

corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi

inferiori a 413 franchi (nel 2021), incluso il contributo di un eventuale

datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il

Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni

sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo

minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31

dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza

attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni

dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa

assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni

sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a

pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto

forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V

254, consid. 4).

2.6. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per

le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è

previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (nel 2021), i contributi

sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di

rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito

conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).

Questa norma indica inoltre come vanno

calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività

lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in

forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va

addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito

annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve

pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma

di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno

civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante

il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo

il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso

del coniuge.

2.7. I contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente

in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31

dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è

convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.

2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita

incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il

calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere

equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di

contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in

questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali.

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili

per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

7 prima frase OAVS).

2.8. Secondo l’art. 30ter

cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un

conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo

delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

Ai sensi dell’art. 30ter

cpv. 2 LAVS i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai

quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel

conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi

alla cassa di compensazione.

Per l’art. 30ter cpv.

3 LAVS i redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel

conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono

tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa

se il lavoratore:

a.

non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;

b. fornisce

la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività

lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati

contributi inferiori a quello minimo.

L’art. 30ter cpv. 4

LAVS prevede che i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa

indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare

contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto

l’anno per il quale sono fissati i contributi.

2.9. Nel corso del 2020 il Tribunale

federale ha emanato due sentenze di principio pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF

146 V 313, dove l’Alta Corte, in seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio

2012 dell’art. 30ter cpv. 3 lett. b LAVS, ha precisato la propria

giurisprudenza.

Nella sentenza 8C_589/2019 del 3

aprile 2020 pubblicata in DTF 146 V 104 (= SVR 2020 AHV Nr. 16) il Tribunale

federale ha dovuto decidere in merito all’obbligo di contribuire in caso di

versamenti di salario a posteriori (art. 3 e 90c cpv.1 LADI).

L’alta Corte ha stabilito che la

questione riguardante l’insorgenza dell’obbligo di contribuire deve essere

distinta da quella concernente la riscossione dei contributi, ossia il momento

in cui i contributi vengono prelevati dal salario determinante (consid. 3.1).

Oggetto di esame sono i pagamenti di salario in arretrato (consid. 7.2), in

merito ai quali, nel caso concreto, non è determinante, o non lo è

esclusivamente, l’aspetto della riscossione dei contributi, ma principalmente

quello dell’anno salariale determinante, rispettivamente dell’imputazione dei

corrispettivi contributi (consid. 7.4). Nella misura in cui la cifra marginale

2035.2 DRC stabilisce il tasso di contribuzione dell’assicurazione contro la

disoccupazione legato al reddito relativo all’anno in cui l’obbligo di

assicurazione ha preso termine indipendentemente dal reddito conseguito

nell’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa oppure in quello in

cui ha luogo la fissazione, la direttiva in questione è contraria al diritto

federale (consid. 7.4).

In quel caso si

trattava di un assicurato nato nel 1957, andato in pensione anticipatamente il

1° gennaio 2018, a cui il datore di lavoro il 23 febbraio 2018 aveva versato un

salario arretrato per il 2017. La cassa di compensazione, contrariamente al

datore di lavoro, ha assoggettato l’importo nel 2018, prelevando pure

un’aliquota contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione del 2,2%.

Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare

il salario nel 2017 e chiedeva di prelevare solo il contributo di solidarietà

dell’1% per la LADI, poiché il proprio dipendente aveva già conseguito nel 2017

un reddito superiore a fr. 148'200.

Nella sentenza 9C_829/2019 del 26

agosto 2020 pubblicata in DTF 146 V 313 il Tribunale federale ha stabilito che

per l’applicazione eccezionale del principio dell’anno di acquisizione, è

rilevante unicamente sapere se, da un lato, il lavoratore non lavora più per il

datore di lavoro al momento del versamento ulteriore del suo salario per gli

anni di attività prima del pensionamento AVS e, dall’altro lato, se la

contribuzione minima non è stata versata durante l’anno nel quale l’attività

era stata esercitata (consid. 4.5.2). I principi enunciati nella DTF 111 V 461

devono essere relativizzati in considerazione del nuovo art. 30ter

cpv. 3 LAVS (consid. 4.5.3).

In quel caso si trattava di

un’assicurata, nata nel marzo 1952, che aveva chiesto di attribuire al periodo

dal 2013 al 2015 i salari di fr. 31'650 e di fr. 2'100 (complessivamente fr.

33'750) ricevuti nel mese di aprile 2017, al fine di aumentare l’importo della

rendita. La richiesta è stata respinta ed il Tribunale federale non ha accolto

il ricorso dell’interessata.

L’Alta Corte ha rammentato l’iter

di approvazione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS, rilevando che nel

relativo Messaggio il Consiglio federale ha in sostanza affermato che il

principio di realizzazione corrisponde maggiormente alla realtà poiché i

dipendenti di principio ricevono il salario nel momento in cui svolgono la loro

attività. Considerato tuttavia che tale principio può avere degli svantaggi,

occorre prevedere delle eccezioni. L’Esecutivo ha affermato che “Innanzitutto

non si può iscrivere un salario sotto un anno in cui non è stato svolto di

fatto alcun lavoro, poiché ciò permetterebbe all’assicurato di sottrarsi

all’obbligo di versare contributi quale persona senza attività lucrativa. Per

questa ragione il reddito deve essere iscritto sotto l’anno in cui è stata

esercitata l’attività, se il salariato non lavora più per il medesimo datore di

lavoro nell’anno in cui gli è versato il salario (lett. a). In secondo luogo,

l’applicazione rigorosa del principio della realizzazione può far sì che per

l’anno in cui è stato effettivamente svolto il lavoro non sia contabilizzato

alcun reddito e che l’assicurato abbia così una lacuna contributiva. Questo è,

ad esempio, il caso di un agente che non riceve un salario fisso e al quale

sono versate solo nel 2011 le provvigioni per l’attività esercitata nel 2010,

di modo che per il 2010 non vi è alcuna iscrizione nel CI. Se per l’anno in cui

ha esercitato l’attività l’interessato non ha versato contributi o l’importo di

questi ultimi è inferiore al contributo minimo, appare giustificato che il reddito

conseguito posticipatamente per tale attività venga iscritto sotto quell’anno

per evitare una lacuna contributiva” (cfr. FF 2011 497, pag. 513).

Al consid. 4.4.1. l’Alta Corte ha

rammentato che nella DTF 111 V 161 citata dal Consiglio federale, il Tribunale

federale ha dovuto trattare una questione analoga a quella in esame ed ha

stabilito che i contributi dei dipendenti devono essere iscritti nell’anno in

cui la persona assicurata ha esercitato la sua attività. In caso di pagamenti

salariali successivi, l’iscrizione avviene nell’anno del pagamento del salario

tranne se ha un impatto negativo sul calcolo della rendita o se non comporta

un’elusione dell’obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa.

Quale motivazione il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 3 cpv. 1

prima frase LAVS e 5 cpv. 1 LAVS. Inoltre l’Alta Corte aveva indicato che

l’obbligo contributivo si fonda direttamente sulla legge e sorge non appena si

sono verificati i fatti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti

l’obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (“geleistete Arbeit”)

e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono

pertanto le circostanze al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa.

Al consid. 4.4.3. il Tribunale

federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è

assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia

nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi

sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è

alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività

lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è

invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o

principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato

alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse

sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione

del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo

previsto dalla legge. Lo stesso vale quando nell’anno del versamento del

salario aggiuntivo sorge il diritto alla rendita e di conseguenza secondo il

principio della realizzazione il reddito iscritto nel conto individuale non

viene preso in considerazione per il calcolo della prestazione (art. 30 cpv. 2

LAVS).

Al consid. 4.5 l’Alta Corte ha

affermato che se è vero che il Consiglio federale nelle sue motivazioni per

l’adozione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS ha fatto riferimento alla

giurisprudenza federale ed ha voluto creare a questo proposito una base legale,

d’altra parte la giurisprudenza ed il disposto proposto dall’Esecutivo

differiscono in punti essenziali.

Nel consid. 4.5.1 figura che il

Tribunale federale di norma applica l’“Erwerbsjahrprinzip”. Per la

giurisprudenza federale è decisivo se la contabilizzazione del reddito

nell’anno della realizzazione per l’assicurato comporta degli svantaggi, a

causa del sorgere di lacune contributive o perché il reddito non viene preso in

considerazione nel calcolo della rendita. Per contro il nuovo concetto inserito

nella legge prevede che normalmente si applica il principio della realizzazione

tranne se ciò comporta il sorgere di una lacuna contributiva, ossia se il

contributo minimo non è stato pagato. Inoltre viene richiesto che il dipendente

al momento in cui riceve il salario non lavora più per datore di lavoro.

Ciò è quanto espressamente voluto

dal Consiglio federale (cfr. consid. 4.5.2 della sentenza).

Al consid. 4.6 il Tribunale

federale ha quindi stabilito che nel caso concreto occorre stabilire se la

ricorrente adempiva quanto previsto dall’art. 30ter cpv. 3 LAVS,

ossia se non era più dipendente del datore di lavoro al momento del pagamento

del salario e se nell’anno in cui ha esercitato la sua attività lavorativa ha

versato meno del contributo minimo. L’Alta Corte ha evidenziato che la stessa

insorgente ha affermato di aver lavorato fino al 31 marzo 2017 e dagli atti

emerge che negli anni in questione (dal 2013 al 2015) ha versato più del

contributo minimo. Per cui non c’è alcun margine per attribuire i redditi

conseguiti nel 2017 agli anni dal 2013 al 2015.

Va anche segnalata la STF

9C_86/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata in SVR 2021, AHV Nr. 21, dove il

Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo contributivo AVS permane anche

nel caso di una persona straniera che ha lasciato la Svizzera presumibilmente

in modo definitivo per quei redditi risultanti dall’attività lucrativa

esercitata nel corso del suo soggiorno in Svizzera (consid. 4). Un pagamento di

bonus, laddove viene corrisposto in relazione al periodo di occupazione in

Svizzera, soggiace all’obbligo contributivo svizzero, a prescindere dal fatto

che il bonus venga pagato dalla datrice di lavoro svizzera oppure dalla

consorella americana (consid. 5.1).

2.10. Dal 1° gennaio 2021 le DRC, in

seguito alle sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, sono state

modificate.

Secondo il marginale 2036 DRC per

determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a

contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si

riferisce il salario arretrato (“principio del

periodo di riferimento”

[da rilevare che mentre il termine in italiano è stato modificato, poiché in

precedenza era chiamato “principio della destinazione”, nelle altre due

lingue nazionali è rimasto il medesimo, ossia, “Bestimmungsprinzip” in

tedesco e “principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû” in

Considerandi

francese]).

In base al principio del periodo

di riferimento, si determina ad esempio se siano dovuti contributi

AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell’art. 6quater

OAVS oppure un importo limite ai sensi dell’art. 34d OAVS.

Per il marginale 2038 DRC se il

rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l’obbligo assicurativo non

sussiste più, il diritto valido al momento dell’esercizio dell’attività si

applica al momento del versamento del salario arretrato su cui vanno versati i

contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda:

– il tasso di contribuzione;

– l’importo della franchigia

(art. 6quater OAVS);

l’importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi

solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);

i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);

l’importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all’art. 3 cpv.

2.

LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF.

Secondo il marginale 2039 DRC in

tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento

del guadagno (in tedesco: “Realisierungsprinzip”), in base al quale sono

determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento.

Per il marginale 2043 DRC non

sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o

simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un

rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se

al momento dell’accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.

2.11

Nel caso di specie, occorre

innanzitutto stabilire se l’insorgente nel 2021 va affiliata quale persona

senza attività lucrativa oppure se non deve pagare i contributi in tale qualità

poiché il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 3

cpv. 3 lett. a LAVS).

Nel 2021 il contributo minimo

ammontava a fr. 503 all’anno (cfr. la tabella sinottica delle aliquote dei

contributi e dei premi applicabili:

Occorre pertanto stabilire se il

marito dell’assicurata ha versato almeno fr. 1'006 di contributi AVS/AI/IPG.

Quest’ultimo è al beneficio di

una rendita AVS. I suoi contributi sono pertanto percepiti unicamente sulla

parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di

fr. 16'800 l’anno per datore di lavoro, ritenuto che se l’attività non è

esercitata per l’intero anno la franchigia è ridotta in misura proporzionale

(art. 6quater OAVS).

Agli atti sono stato prodotti due

certificati di salario relativi al 2021 (doc. 21).

Nel primo certificato figura che

tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 il marito dell’insorgente ha

percepito un reddito lordo complessivo di fr. 16'532, composto di fr. 5'905 di

salario/rendita e di fr. 10’627 di “chômage partiel” (ndr: lavoro

ridotto; cfr. osservazioni: “L’employé a effectué 334 heures en chômage

partiel (avec déductions)”, per un salario netto di fr. 15'581.

Nel certificato figura che sono

stati pagati contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 951.

Non viene indicato il nome della

società ma nel luogo e data figura: “__________, 22.03.2022”.

Nel secondo certificato di

salario, emesso il 18 gennaio 2022 dalla __________ (Canton __________), figura

che il marito dell’insorgente ha lavorato dal 4 novembre 2021 al 31 dicembre

2021, conseguendo un reddito lordo di fr. 8'583, da cui sono stati dedotti

contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 49, pari ad un salario netto

di fr. 8'534.

Nella tassazione relativa

all’imposta cantonale 2021 del 18 maggio 2022 emerge che entrambi i salari

netti sono stati regolarmente dichiarati (cfr. allegato doc. 21 punto 1.1: fr.

24'115 = 15’581 + 8'534).

Negli estratti conto individuali

del coniuge dell’assicurata, del 28 settembre 2023, del 17 dicembre 2024 e del

26.

febbraio 2025 (doc. VII/1-3), figura, per il 2021, solo un reddito di fr.

2'610 per il lavoro svolto per la __________ di __________ (Canton __________).

2.12

Questo Tribunale, alla luce della

documentazione sopra esposta, rileva in primo luogo che quanto registrato

nell’estratto conto individuale del coniuge della ricorrente per l’anno 2021,

ossia un reddito di soli fr. 2'610, non permette di ritenere il pagamento del

doppio del contributo minimo, a fronte di un prelievo salariale complessivo del

10.6% (4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del salariato e 4.35% di

AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del datore di lavoro).

D’altra parte dai certificati di

salario del 2021 (allegati doc. 21) emerge un prelievo complessivo di

contributi sociali, comprendente tuttavia anche l’assicurazione infortuni non

professionale (“AINP”; contributi all’assicurazione contro la disoccupazione

non dovrebbero essere stati prelevati poiché il marito della ricorrente è ormai

da tempo in pensione), senza tener conto della parte del datore di lavoro, di

fr. 1'000 (fr. 951 + 49).

Inoltre risulta che il salario

percepito __________ non è stato registrato nel 2021 e che il salario lordo

percepito dalla __________ è stato apparentemente registrato solo in parte.

È vero, come rileva la Cassa, che

l’interessato beneficia di una franchigia annua di fr. 16’800 e che parte del

salario potrebbe essere stato versato sotto forma di indennità giornaliere per

malattia e/o infortunio e dunque non soggetta a prelievo di contributi.

Tuttavia, considerato l’importo

complessivo del prelievo dei contributi sociali a carico dell’assicurato

figuranti nei certificati di salario pari a fr. 1'000, l’assenza di

registrazione del reddito conseguito nel 2021 presso la __________ e la

discrepanza tra quanto figura nel certificato di salario e nell’estratto conto

individuale circa il reddito conseguito dalla __________ (dal __________ 2025

in moratoria concordataria [cfr. estratto del registro di commercio in

internet]) è necessario procedere con ulteriori accertamenti.

A questo proposito va rilevato

che in applicazione dell’art. 43

LPGA, l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo alla Cassa (cfr. STF

C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: “[…] Ad ogni modo si

ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a

lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva

i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]) […]”).

In concreto, malgrado i

certificati di salario siano stati prodotti nel mese di novembre 2023 (doc.

21), l’amministrazione non ha esperito alcun accertamento presso le società

dove era attivo il marito, rispettivamente presso le Casse di compensazione competenti,

atto ad accertare i motivi della divergenza tra quanto figura nei due

certificati di salario e quanto è stato registrato nel conto individuale.

Gli atti devono pertanto essere

ritornati alla Cassa CO 1 per i necessari approfondimenti.

L’amministrazione dovrà dapprima

chiedere, per il tramite della ricorrente, una procura a suo marito per poter

acquisire le informazioni necessarie presso le due società per le quali il

coniuge ha lavorato nel 2021 e presso le due casse di compensazione dove sono

affiliate le società.

A questo scopo occorrerà

ricordare alla ricorrente il suo obbligo di collaborare e le conseguenze in caso

di rifiuto.

Dopo aver ottenuto le necessarie

autorizzazioni, la Cassa dovrà interpellare la __________ e la __________,

rispettivamente il commissario della moratoria concordataria di quest’ultima

società (come da estratto del registro di commercio), per stabilire se quanto

figura nei rispettivi certificati di salario è stato indicato nelle

dichiarazioni salariali del marito della ricorrente trasmesse alle Casse,

chiedendo loro di produrne una copia. Alle società dovrà essere chiesto a

quanto è ammontato l’effettivo salario lordo percepito dall’assicurato, se

necessario, con l’inoltro delle rispettive pezze giustificative, e a quanto

sono ammontati i contributi sociali versati.

Occorrerà inoltre domandare, se

del caso, a cosa è dovuta la divergenza tra quanto indicato nel certificato di

salario (in particolare l’ammontare dei contributi prelevati di fr. 951,

rispettivamente di fr. 49) e quanto indicato nella dichiarazione salariale

trasmessa alla Cassa, rispettivamente per quale motivo i redditi non

corrispondono o non sono stati dichiarati.

L’amministrazione dovrà inoltre

interpellare le rispettive Casse di compensazione delle due società,

sottoponendo loro i certificati di salario e le risposte delle società e domandando

loro se i redditi sono stati dichiarati nella loro totalità e, in caso di

risposta affermativa, per quale motivo non figurano come tali nell’estratto

conto dell’assicurato.

Dopo aver effettuato questi ed

eventualmente ulteriori accertamenti ritenuti necessari, la Cassa emetterà una

nuova decisione per l’anno 2021 in relazione all’affiliazione della ricorrente

quale persona senza attività lucrativa ed al calcolo dell’eventuale contributo

dovuto.

La richiesta della ricorrente di interpellare

la funzionaria della Cassa di compensazione del Canton __________ che in

occasione di una telefonata avvenuta il 25 giugno 2025, avrebbe affermato che

alla luce della tassazione fiscale 2021 non vi erano i presupposti per

un’affiliazione quale persona senza attività lucrativa, va invece respinta.

Competente per decidere circa

l’affiliazione dell’insorgente quale persona senza attività lucrativa è infatti

unicamente la Cassa di compensazione del luogo di domicilio della persona senza

attività lucrativa (art. 118 cpv. 1 OAVS), in concreto la Cassa CO 1.

Il fatto che una funzionaria di

un’altra Cassa di compensazione, peraltro dopo l’emissione dalla decisione su

opposizione impugnata, sarebbe giunta ad un’altra conclusione sulla base della

tassazione fiscale 2021 non è rilevante. Anche perché, come visto in

precedenza, determinante per stabilire se il marito dell’interessata ha versato

almeno il doppio del contributo minimo non è il salario netto figurante nella

tassazione fiscale.

Infine, per quanto concerne i

numeri di conteggio __________ e __________, la Cassa ha esaurientemente

spiegato nella risposta di causa che essi si riferiscono entrambi alla

ricorrente nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (il primo

numero) e nella sua qualità di indipendente (il secondo numero).

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, visto l’esito del ricorso, non occorre (ancora) esaminare le ulteriori

censure sollevate dalla ricorrente, segnatamente la contestazione del calcolo

del contributo dovuto.

In queste condizioni il punto 1.1

del dispositivo della decisione su opposizione impugnata va annullato e

l’incarto rinviato alla Cassa per gli accertamenti conformemente ai

considerandi.

2.13

La ricorrente chiede il versamento

di fr. 5'000 a titolo di ripetibili per le spese sostenute per l’opposizione e

per la presente procedura.

La procedura di opposizione è

gratuita (art. 52 cpv. 3 LPGA) e di principio, con l’eccezione, qui non data,

di un eventuale diritto al gratuito patrocinio in caso di accoglimento

dell’opposizione, non vengono riconosciute ripetibili per la procedura

amministrativa (STF 9C_877/2017 del 28 maggio 2018, consid. 8.2, citata da Brunner

Arthur, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam, ATSG-Kommentar, 5a edizione

2024, n. 78 e seguenti ad art. 52).

Il diritto a ripetibili è

pertanto dato solo per la procedura ricorsuale.

A questo proposito per l’art. 61

lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle

ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale. L’importo è determinato

senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la

complessità del procedimento.

In concreto, tenuto conto della

prassi di questo Tribunale, della relativa semplicità della causa per un

avvocato avvezzo nelle assicurazioni sociali e ritenuta la limitata importanza

della lite, vanno riconosciuti fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

2.14

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il punto

1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata è annullato e

l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1

verserà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti