30.2025.12
Contestazione dell'affiliazione come persona senza attività lucrativa poiché il coniuge avrebbe versato oltre il doppio del contributo minimo. Rinvio degli atti alla cassa per ulteriori accertamenti alla luce del contenuto dei certificati di salario. Nessuna violazione del diritto di essere sentito
18 agosto 2025Italiano39 min
Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.12
cs
Lugano
18 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 luglio 2023 la Cassa CO 1 (in
seguito anche: Cassa CO 1), dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di
vecchiaia da parte di RI 1, nata nel 1959, ha trasmesso gli atti per competenza
alla Cassa di compensazione del Canton __________ (doc. 26), la quale ha domandato
alla Cassa CO 1 di verificare lo statuto contributivo dell’assicurata negli
anni precedenti la pensione (doc. 25).
1.2. Dopo aver effettuato alcuni
accertamenti ed aver rilevato che nel 2021 e nel 2023 il marito
dell’assicurata, pensionato, ma ancora attivo quale orologiaio salariato nel
Canton __________, non ha pagato almeno il doppio del contributo minimo, ha
deciso di affiliare RI 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio
2021 al 31 ottobre 2023 (doc. 18).
1.3. Con tre distinte decisioni del 29
maggio 2024, la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti
dall’assicurata nel 2021 (fr. 1'752.15), oltre agli interessi di mora, ha calcolato
provvisoriamente i contributi dovuti nel 2023 (fr. 876.10) e l’ha esonerata per
l’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, poiché suo marito ha
versato contributi sufficienti (doc. 14).
1.4. Con decisione su opposizione del 23
aprile 2025 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione relativa ai contributi
dovuti nel 2021 ed ha annullato sia la decisione relativa agli interessi di
mora per l’anno 2021, sia la decisione di fissazione dei contributi per l’anno
2023 poiché il marito ha pagato oltre il doppio del contributo minimo.
Per quanto concerne il 2021
l’amministrazione ha spiegato che l’assicurata non può essere esonerata dal
pagamento dei contributi poiché il coniuge non ha versato almeno il doppio del
contributo minimo, pari a fr. 1'006.00 “che equivale ad un salario annuo di
CHF 9'494.00, dedotta la franchigia annua di CHF 16'800.- e quindi, non sono
adempiuti i requisiti conformemente all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS”. Nel
caso di specie sul conto individuale del marito è registrato un salario di fr.
2'610 “al netto della deduzione della franchigia di fr. 1'400.- al mese,
conformemente all’art. 6quater cpv. 1 OAVS”. La Cassa ha inoltre
confermato il calcolo dei contributi.
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione. Ella chiede in
via principale l’annullamento del punto 1.1 del dispositivo della decisione in
quanto “nulla per carente motivazione”. Subordinatamente l’assicurata domanda
che il punto 1.1 del dispositivo della decisione sia annullato. L’insorgente
chiede inoltre che la Cassa sia condannata al pagamento di fr. 5'000 di
ripetibili per le spese sostenute nell’ambito dell’opposizione e della presente
procedura (doc. I).
La ricorrente sostiene che la
Cassa non ha sufficientemente motivato il calcolo dei contributi dovuti nel
2021 ed in particolare l’importo della sostanza netta presa in considerazione.
Ella contesta inoltre che suo marito non avrebbe versato sufficienti contributi
ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 e 4 LAVS Egli è affiliato presso la Cassa __________
del Canton __________, dove lavora per la __________, e nel 2021, come emerge
dalla tassazione, ha dichiarato un reddito complessivo di fr. 24'115, che
permettere l’esonero dal pagamento dei contributi.
Infine l’interessata sostiene che
vi è un dubbio in merito al numero di conteggio che la concerne: sebbene nella
comunicazione di cui al doc. F figuri il numero __________, nella decisione su
opposizione impugnata è indicato il numero __________, circostanza che rende
impossibile stabilire con certezza se la decisione si fonda effettivamente sui
suoi dati.
1.6. Con risposta del 17 giugno 2025 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione ha
spiegato il calcolo effettuato ed ha affermato di aver richiesto più volte,
tramite gli applicativi in uso alle casse di compensazione, un estratto conto
individuale aggiornato del marito della ricorrente. Il salario determinante AVS
registrato, riferito all’anno 2021, è sempre ammontato a soli fr. 2'610, non
sufficienti a garantire il pagamento di almeno il doppio del contributo minimo
ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.
La Cassa afferma che “semmai
in futuro, dopo gli accertamenti esperiti dal marito della ricorrente con il
suo datore di lavoro e/o con la cassa di compensazione del datore di lavoro
dovessero emergere errori di comunicazione e/o di dichiarazione dei salari tra
le parti, la Cassa quando entrerà in possesso di un estratto conto individuale
aggiornato con un salario maggiore rispetto a quello attualmente esposto
nell’anno 2021, potrà rivedere la sua posizione”.
Infine l’amministrazione afferma
che il numero di conteggio __________ è riferito all’affiliazione della
ricorrente quale persona senza attività lucrativa, mentre il numero di
conteggio __________ è riferito alla sua affiliazione quale indipendente per il
periodo dal settembre 2006 al maggio 2008. La Cassa evidenzia che è stata la
rappresentante della ricorrente, in tutti i suoi scritti, a menzionare un
numero di conteggio riferito ad un altro assicurato (__________) “instillando
il dubbio ai collaboratori della Cassa in alcune occasioni”.
1.7. Con replica del 4 luglio 2025 l’insorgente
ha ribadito le sue censure (doc. V). Nel 2021 suo marito, come emerge dai
certificati di salario già agli atti, ha conseguito un reddito complessivo di
fr. 24'115 che è sufficiente a ritenere adempiuto il requisito del pagamento di
oltre il doppio del contributo minimo. La ricorrente afferma che il 25 giugno
2025 ha parlato al telefono con una collaboratrice della Cassa di compensazione
del Canton __________ che avrebbe dichiarato che alla luce della decisione del
fisco relativa all’anno 2021 non vi sarebbero i presupposti per affiliarla
quale persona senza attività lucrativa. L’insorgente chiede di sentire la
funzionaria quale testimone. Ella contesta poi nuovamente il calcolo dei
contributi effettuato dalla Cassa e fa valere una violazione del suo diritto di
essere sentita, del principio dell’affidamento e una disparità di trattamento,
poiché la Cassa del Canton __________ ha affermato che non deve essere
affiliata quale persona senza attività lucrativa, contrariamente a quanto
sostiene la Cassa CO 1.
1.8. Con duplica del 9 luglio 2025 la
Cassa ha ribadito la sua posizione, allegando gli estratti conto del marito
datati 28 settembre 2023, 17 dicembre 2024 e 26 febbraio 2025, dai quali emerge
un reddito di fr. 2'610 nel 2021 e quale datore di lavoro la __________ di __________
(doc. VII). L’amministrazione afferma che i certificati di salario rilasciati
dai datori di lavoro ai propri dipendenti, hanno una funzione soprattutto di
attestazione verso le competenti autorità fiscali e non di attestazione nell’ambito
delle assicurazioni sociali. In quest’ultimo caso esiste invece la dichiarazione
dei salari che i datori di lavoro devono inviare alla propria cassa di
compensazione, contenente l’elenco di tutti i dipendenti con le loro generalità
e salario determinante AVS percepito nell’anno di competenza. Al punto 1.1 dei
certificati di salario (salario/rendita) potrebbero essere incluse varie
componenti di reddito tra cui anche elementi di reddito non soggetti a
trattenute AVS/AI/IPG, come per esempio: le indennità di malattia e/o
infortunio, gli assegni familiari e la franchigia per gli assicurati
esercitanti un’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di
riferimento (art. 6 e 6quater OAVS). La Cassa evidenzia infine che l’indicazione
del salario di fr. 2'610 sul conto individuale del marito per l’anno 2021 è
stato eseguito dalla Cassa __________ del Canton __________ su indicazione
dell’ex datore di lavoro __________ di __________, mentre eventuali mancanze di
registrazioni di altri salari sul conto individuale del coniuge della
ricorrente per il 2021, come per esempio il salario percepito dalla __________,
non sono ascrivibili alla Cassa.
1.9. Con ulteriore scritto del 21 luglio
2025 (doc. IX), trasmesso per conoscenza alla Cassa il 22 luglio 2025 (doc. X),
l’insorgente ha ribadito la violazione del suo diritto di essere sentita
poiché, a suo dire, l’amministrazione non avrebbe spiegato in maniera
sufficiente il calcolo del contributo dovuto.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del litigio è la questione
di sapere se l’insorgente va affiliata quale persona senza attività lucrativa
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed in tale caso se il calcolo dei
contributi dovuti dall’interessata è corretto.
2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si
applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF
130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del
contendere è l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa nel 2021.
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3
aprile 2025, consid. 3.2).
2.3. Preliminarmente l’assicurata
insiste in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita poiché la
Cassa non avrebbe motivato e spiegato a sufficienza il calcolo del contributo
dovuto nel 2021.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.4. Nel caso di specie nella decisione
su opposizione impugnata la Cassa ha preso posizione sulle censure dell’insorgente
in merito al calcolo del contributo dovuto nel 2021.
L’amministrazione a pagina 3 ha
esposto per esteso il calcolo e, dopo aver citato le norme applicabili al caso
concreto, a pagina 6 ha precisato che la sostanza immobiliare deve essere
rivalutata sulla base dei valori di ripartizione stabiliti dai Cantoni ed ha
rammentato che dal periodo fiscale 2019 il valore di riparto per il Canton
Ticino è stato fissato al 155% (punti 7-8).
Non vi è pertanto stata alcuna
violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata. La ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto
l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4
gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede.
Inoltre,
con la risposta di causa, al punto 5 e con la duplica a pag. 2, la Cassa ha
spiegato ancora più nel dettaglio il calcolo della sostanza netta, prendendo
posizione in maniera approfondita sulle lagnanze dell’insorgente, la quale ha
potuto ampiamente esprimersi in merito con una replica e con delle osservazioni
(doc. V e IX).
A questo proposito va rammentato
che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di
essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata
ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;
STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).
Si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.
2.5. Sono assicurate obbligatoriamente
in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non
esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine
del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di
sesso maschile.
Per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS
si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi
pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa
di assicurati con un’attività lucrativa.
Secondo l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano
un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali.
Il contributo minimo è di 413 franchi (nel 2021); il contributo massimo
corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi
inferiori a 413 franchi (nel 2021), incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo
minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31
dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni
dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa
assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni
sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a
pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V
254, consid. 4).
2.6. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per
le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (nel 2021), i contributi
sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di
rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito
conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno
calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività
lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in
forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va
addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito
annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere
arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma
di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno
civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante
il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo
il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso
del coniuge.
2.7. I contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente
in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31
dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è
convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv.
2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto
dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita
incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il
calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere
equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente
tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di
contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in
questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali.
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili
per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.
7 prima frase OAVS).
2.8. Secondo l’art. 30ter
cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un
conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.
Ai sensi dell’art. 30ter
cpv. 2 LAVS i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai
quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel
conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi
alla cassa di compensazione.
Per l’art. 30ter cpv.
3 LAVS i redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel
conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono
tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa
se il lavoratore:
a.
non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
b. fornisce
la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività
lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati
contributi inferiori a quello minimo.
L’art. 30ter cpv. 4
LAVS prevede che i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa
indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare
contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto
l’anno per il quale sono fissati i contributi.
2.9. Nel corso del 2020 il Tribunale
federale ha emanato due sentenze di principio pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF
146 V 313, dove l’Alta Corte, in seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio
2012 dell’art. 30ter cpv. 3 lett. b LAVS, ha precisato la propria
giurisprudenza.
Nella sentenza 8C_589/2019 del 3
aprile 2020 pubblicata in DTF 146 V 104 (= SVR 2020 AHV Nr. 16) il Tribunale
federale ha dovuto decidere in merito all’obbligo di contribuire in caso di
versamenti di salario a posteriori (art. 3 e 90c cpv.1 LADI).
L’alta Corte ha stabilito che la
questione riguardante l’insorgenza dell’obbligo di contribuire deve essere
distinta da quella concernente la riscossione dei contributi, ossia il momento
in cui i contributi vengono prelevati dal salario determinante (consid. 3.1).
Oggetto di esame sono i pagamenti di salario in arretrato (consid. 7.2), in
merito ai quali, nel caso concreto, non è determinante, o non lo è
esclusivamente, l’aspetto della riscossione dei contributi, ma principalmente
quello dell’anno salariale determinante, rispettivamente dell’imputazione dei
corrispettivi contributi (consid. 7.4). Nella misura in cui la cifra marginale
2035.2 DRC stabilisce il tasso di contribuzione dell’assicurazione contro la
disoccupazione legato al reddito relativo all’anno in cui l’obbligo di
assicurazione ha preso termine indipendentemente dal reddito conseguito
nell’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa oppure in quello in
cui ha luogo la fissazione, la direttiva in questione è contraria al diritto
federale (consid. 7.4).
In quel caso si
trattava di un assicurato nato nel 1957, andato in pensione anticipatamente il
1° gennaio 2018, a cui il datore di lavoro il 23 febbraio 2018 aveva versato un
salario arretrato per il 2017. La cassa di compensazione, contrariamente al
datore di lavoro, ha assoggettato l’importo nel 2018, prelevando pure
un’aliquota contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione del 2,2%.
Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare
il salario nel 2017 e chiedeva di prelevare solo il contributo di solidarietà
dell’1% per la LADI, poiché il proprio dipendente aveva già conseguito nel 2017
un reddito superiore a fr. 148'200.
Nella sentenza 9C_829/2019 del 26
agosto 2020 pubblicata in DTF 146 V 313 il Tribunale federale ha stabilito che
per l’applicazione eccezionale del principio dell’anno di acquisizione, è
rilevante unicamente sapere se, da un lato, il lavoratore non lavora più per il
datore di lavoro al momento del versamento ulteriore del suo salario per gli
anni di attività prima del pensionamento AVS e, dall’altro lato, se la
contribuzione minima non è stata versata durante l’anno nel quale l’attività
era stata esercitata (consid. 4.5.2). I principi enunciati nella DTF 111 V 461
devono essere relativizzati in considerazione del nuovo art. 30ter
cpv. 3 LAVS (consid. 4.5.3).
In quel caso si trattava di
un’assicurata, nata nel marzo 1952, che aveva chiesto di attribuire al periodo
dal 2013 al 2015 i salari di fr. 31'650 e di fr. 2'100 (complessivamente fr.
33'750) ricevuti nel mese di aprile 2017, al fine di aumentare l’importo della
rendita. La richiesta è stata respinta ed il Tribunale federale non ha accolto
il ricorso dell’interessata.
L’Alta Corte ha rammentato l’iter
di approvazione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS, rilevando che nel
relativo Messaggio il Consiglio federale ha in sostanza affermato che il
principio di realizzazione corrisponde maggiormente alla realtà poiché i
dipendenti di principio ricevono il salario nel momento in cui svolgono la loro
attività. Considerato tuttavia che tale principio può avere degli svantaggi,
occorre prevedere delle eccezioni. L’Esecutivo ha affermato che “Innanzitutto
non si può iscrivere un salario sotto un anno in cui non è stato svolto di
fatto alcun lavoro, poiché ciò permetterebbe all’assicurato di sottrarsi
all’obbligo di versare contributi quale persona senza attività lucrativa. Per
questa ragione il reddito deve essere iscritto sotto l’anno in cui è stata
esercitata l’attività, se il salariato non lavora più per il medesimo datore di
lavoro nell’anno in cui gli è versato il salario (lett. a). In secondo luogo,
l’applicazione rigorosa del principio della realizzazione può far sì che per
l’anno in cui è stato effettivamente svolto il lavoro non sia contabilizzato
alcun reddito e che l’assicurato abbia così una lacuna contributiva. Questo è,
ad esempio, il caso di un agente che non riceve un salario fisso e al quale
sono versate solo nel 2011 le provvigioni per l’attività esercitata nel 2010,
di modo che per il 2010 non vi è alcuna iscrizione nel CI. Se per l’anno in cui
ha esercitato l’attività l’interessato non ha versato contributi o l’importo di
questi ultimi è inferiore al contributo minimo, appare giustificato che il reddito
conseguito posticipatamente per tale attività venga iscritto sotto quell’anno
per evitare una lacuna contributiva” (cfr. FF 2011 497, pag. 513).
Al consid. 4.4.1. l’Alta Corte ha
rammentato che nella DTF 111 V 161 citata dal Consiglio federale, il Tribunale
federale ha dovuto trattare una questione analoga a quella in esame ed ha
stabilito che i contributi dei dipendenti devono essere iscritti nell’anno in
cui la persona assicurata ha esercitato la sua attività. In caso di pagamenti
salariali successivi, l’iscrizione avviene nell’anno del pagamento del salario
tranne se ha un impatto negativo sul calcolo della rendita o se non comporta
un’elusione dell’obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa.
Quale motivazione il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 3 cpv. 1
prima frase LAVS e 5 cpv. 1 LAVS. Inoltre l’Alta Corte aveva indicato che
l’obbligo contributivo si fonda direttamente sulla legge e sorge non appena si
sono verificati i fatti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti
l’obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (“geleistete Arbeit”)
e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono
pertanto le circostanze al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa.
Al consid. 4.4.3. il Tribunale
federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è
assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia
nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi
sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è
alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività
lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è
invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o
principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato
alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse
sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione
del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo
previsto dalla legge. Lo stesso vale quando nell’anno del versamento del
salario aggiuntivo sorge il diritto alla rendita e di conseguenza secondo il
principio della realizzazione il reddito iscritto nel conto individuale non
viene preso in considerazione per il calcolo della prestazione (art. 30 cpv. 2
LAVS).
Al consid. 4.5 l’Alta Corte ha
affermato che se è vero che il Consiglio federale nelle sue motivazioni per
l’adozione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS ha fatto riferimento alla
giurisprudenza federale ed ha voluto creare a questo proposito una base legale,
d’altra parte la giurisprudenza ed il disposto proposto dall’Esecutivo
differiscono in punti essenziali.
Nel consid. 4.5.1 figura che il
Tribunale federale di norma applica l’“Erwerbsjahrprinzip”. Per la
giurisprudenza federale è decisivo se la contabilizzazione del reddito
nell’anno della realizzazione per l’assicurato comporta degli svantaggi, a
causa del sorgere di lacune contributive o perché il reddito non viene preso in
considerazione nel calcolo della rendita. Per contro il nuovo concetto inserito
nella legge prevede che normalmente si applica il principio della realizzazione
tranne se ciò comporta il sorgere di una lacuna contributiva, ossia se il
contributo minimo non è stato pagato. Inoltre viene richiesto che il dipendente
al momento in cui riceve il salario non lavora più per datore di lavoro.
Ciò è quanto espressamente voluto
dal Consiglio federale (cfr. consid. 4.5.2 della sentenza).
Al consid. 4.6 il Tribunale
federale ha quindi stabilito che nel caso concreto occorre stabilire se la
ricorrente adempiva quanto previsto dall’art. 30ter cpv. 3 LAVS,
ossia se non era più dipendente del datore di lavoro al momento del pagamento
del salario e se nell’anno in cui ha esercitato la sua attività lavorativa ha
versato meno del contributo minimo. L’Alta Corte ha evidenziato che la stessa
insorgente ha affermato di aver lavorato fino al 31 marzo 2017 e dagli atti
emerge che negli anni in questione (dal 2013 al 2015) ha versato più del
contributo minimo. Per cui non c’è alcun margine per attribuire i redditi
conseguiti nel 2017 agli anni dal 2013 al 2015.
Va anche segnalata la STF
9C_86/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata in SVR 2021, AHV Nr. 21, dove il
Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo contributivo AVS permane anche
nel caso di una persona straniera che ha lasciato la Svizzera presumibilmente
in modo definitivo per quei redditi risultanti dall’attività lucrativa
esercitata nel corso del suo soggiorno in Svizzera (consid. 4). Un pagamento di
bonus, laddove viene corrisposto in relazione al periodo di occupazione in
Svizzera, soggiace all’obbligo contributivo svizzero, a prescindere dal fatto
che il bonus venga pagato dalla datrice di lavoro svizzera oppure dalla
consorella americana (consid. 5.1).
2.10. Dal 1° gennaio 2021 le DRC, in
seguito alle sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, sono state
modificate.
Secondo il marginale 2036 DRC per
determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a
contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si
riferisce il salario arretrato (“principio del
periodo di riferimento”
[da rilevare che mentre il termine in italiano è stato modificato, poiché in
precedenza era chiamato “principio della destinazione”, nelle altre due
lingue nazionali è rimasto il medesimo, ossia, “Bestimmungsprinzip” in
tedesco e “principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû” in
Considerandi
francese]).
In base al principio del periodo
di riferimento, si determina ad esempio se siano dovuti contributi
AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell’art. 6quater
OAVS oppure un importo limite ai sensi dell’art. 34d OAVS.
Per il marginale 2038 DRC se il
rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l’obbligo assicurativo non
sussiste più, il diritto valido al momento dell’esercizio dell’attività si
applica al momento del versamento del salario arretrato su cui vanno versati i
contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda:
– il tasso di contribuzione;
– l’importo della franchigia
(art. 6quater OAVS);
–
l’importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi
solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);
–
i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);
–
l’importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all’art. 3 cpv.
2.
LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF.
Secondo il marginale 2039 DRC in
tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento
del guadagno (in tedesco: “Realisierungsprinzip”), in base al quale sono
determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento.
Per il marginale 2043 DRC non
sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o
simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un
rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se
al momento dell’accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.
2.11
Nel caso di specie, occorre
innanzitutto stabilire se l’insorgente nel 2021 va affiliata quale persona
senza attività lucrativa oppure se non deve pagare i contributi in tale qualità
poiché il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 3
cpv. 3 lett. a LAVS).
Nel 2021 il contributo minimo
ammontava a fr. 503 all’anno (cfr. la tabella sinottica delle aliquote dei
contributi e dei premi applicabili:
Occorre pertanto stabilire se il
marito dell’assicurata ha versato almeno fr. 1'006 di contributi AVS/AI/IPG.
Quest’ultimo è al beneficio di
una rendita AVS. I suoi contributi sono pertanto percepiti unicamente sulla
parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di
fr. 16'800 l’anno per datore di lavoro, ritenuto che se l’attività non è
esercitata per l’intero anno la franchigia è ridotta in misura proporzionale
(art. 6quater OAVS).
Agli atti sono stato prodotti due
certificati di salario relativi al 2021 (doc. 21).
Nel primo certificato figura che
tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 il marito dell’insorgente ha
percepito un reddito lordo complessivo di fr. 16'532, composto di fr. 5'905 di
salario/rendita e di fr. 10’627 di “chômage partiel” (ndr: lavoro
ridotto; cfr. osservazioni: “L’employé a effectué 334 heures en chômage
partiel (avec déductions)”, per un salario netto di fr. 15'581.
Nel certificato figura che sono
stati pagati contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 951.
Non viene indicato il nome della
società ma nel luogo e data figura: “__________, 22.03.2022”.
Nel secondo certificato di
salario, emesso il 18 gennaio 2022 dalla __________ (Canton __________), figura
che il marito dell’insorgente ha lavorato dal 4 novembre 2021 al 31 dicembre
2021, conseguendo un reddito lordo di fr. 8'583, da cui sono stati dedotti
contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 49, pari ad un salario netto
di fr. 8'534.
Nella tassazione relativa
all’imposta cantonale 2021 del 18 maggio 2022 emerge che entrambi i salari
netti sono stati regolarmente dichiarati (cfr. allegato doc. 21 punto 1.1: fr.
24'115 = 15’581 + 8'534).
Negli estratti conto individuali
del coniuge dell’assicurata, del 28 settembre 2023, del 17 dicembre 2024 e del
26.
febbraio 2025 (doc. VII/1-3), figura, per il 2021, solo un reddito di fr.
2'610 per il lavoro svolto per la __________ di __________ (Canton __________).
2.12
Questo Tribunale, alla luce della
documentazione sopra esposta, rileva in primo luogo che quanto registrato
nell’estratto conto individuale del coniuge della ricorrente per l’anno 2021,
ossia un reddito di soli fr. 2'610, non permette di ritenere il pagamento del
doppio del contributo minimo, a fronte di un prelievo salariale complessivo del
10.6% (4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del salariato e 4.35% di
AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del datore di lavoro).
D’altra parte dai certificati di
salario del 2021 (allegati doc. 21) emerge un prelievo complessivo di
contributi sociali, comprendente tuttavia anche l’assicurazione infortuni non
professionale (“AINP”; contributi all’assicurazione contro la disoccupazione
non dovrebbero essere stati prelevati poiché il marito della ricorrente è ormai
da tempo in pensione), senza tener conto della parte del datore di lavoro, di
fr. 1'000 (fr. 951 + 49).
Inoltre risulta che il salario
percepito __________ non è stato registrato nel 2021 e che il salario lordo
percepito dalla __________ è stato apparentemente registrato solo in parte.
È vero, come rileva la Cassa, che
l’interessato beneficia di una franchigia annua di fr. 16’800 e che parte del
salario potrebbe essere stato versato sotto forma di indennità giornaliere per
malattia e/o infortunio e dunque non soggetta a prelievo di contributi.
Tuttavia, considerato l’importo
complessivo del prelievo dei contributi sociali a carico dell’assicurato
figuranti nei certificati di salario pari a fr. 1'000, l’assenza di
registrazione del reddito conseguito nel 2021 presso la __________ e la
discrepanza tra quanto figura nel certificato di salario e nell’estratto conto
individuale circa il reddito conseguito dalla __________ (dal __________ 2025
in moratoria concordataria [cfr. estratto del registro di commercio in
internet]) è necessario procedere con ulteriori accertamenti.
A questo proposito va rilevato
che in applicazione dell’art. 43
LPGA, l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo alla Cassa (cfr. STF
C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: “[…] Ad ogni modo si
ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a
lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per
analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa
ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva
i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]) […]”).
In concreto, malgrado i
certificati di salario siano stati prodotti nel mese di novembre 2023 (doc.
21), l’amministrazione non ha esperito alcun accertamento presso le società
dove era attivo il marito, rispettivamente presso le Casse di compensazione competenti,
atto ad accertare i motivi della divergenza tra quanto figura nei due
certificati di salario e quanto è stato registrato nel conto individuale.
Gli atti devono pertanto essere
ritornati alla Cassa CO 1 per i necessari approfondimenti.
L’amministrazione dovrà dapprima
chiedere, per il tramite della ricorrente, una procura a suo marito per poter
acquisire le informazioni necessarie presso le due società per le quali il
coniuge ha lavorato nel 2021 e presso le due casse di compensazione dove sono
affiliate le società.
A questo scopo occorrerà
ricordare alla ricorrente il suo obbligo di collaborare e le conseguenze in caso
di rifiuto.
Dopo aver ottenuto le necessarie
autorizzazioni, la Cassa dovrà interpellare la __________ e la __________,
rispettivamente il commissario della moratoria concordataria di quest’ultima
società (come da estratto del registro di commercio), per stabilire se quanto
figura nei rispettivi certificati di salario è stato indicato nelle
dichiarazioni salariali del marito della ricorrente trasmesse alle Casse,
chiedendo loro di produrne una copia. Alle società dovrà essere chiesto a
quanto è ammontato l’effettivo salario lordo percepito dall’assicurato, se
necessario, con l’inoltro delle rispettive pezze giustificative, e a quanto
sono ammontati i contributi sociali versati.
Occorrerà inoltre domandare, se
del caso, a cosa è dovuta la divergenza tra quanto indicato nel certificato di
salario (in particolare l’ammontare dei contributi prelevati di fr. 951,
rispettivamente di fr. 49) e quanto indicato nella dichiarazione salariale
trasmessa alla Cassa, rispettivamente per quale motivo i redditi non
corrispondono o non sono stati dichiarati.
L’amministrazione dovrà inoltre
interpellare le rispettive Casse di compensazione delle due società,
sottoponendo loro i certificati di salario e le risposte delle società e domandando
loro se i redditi sono stati dichiarati nella loro totalità e, in caso di
risposta affermativa, per quale motivo non figurano come tali nell’estratto
conto dell’assicurato.
Dopo aver effettuato questi ed
eventualmente ulteriori accertamenti ritenuti necessari, la Cassa emetterà una
nuova decisione per l’anno 2021 in relazione all’affiliazione della ricorrente
quale persona senza attività lucrativa ed al calcolo dell’eventuale contributo
dovuto.
La richiesta della ricorrente di interpellare
la funzionaria della Cassa di compensazione del Canton __________ che in
occasione di una telefonata avvenuta il 25 giugno 2025, avrebbe affermato che
alla luce della tassazione fiscale 2021 non vi erano i presupposti per
un’affiliazione quale persona senza attività lucrativa, va invece respinta.
Competente per decidere circa
l’affiliazione dell’insorgente quale persona senza attività lucrativa è infatti
unicamente la Cassa di compensazione del luogo di domicilio della persona senza
attività lucrativa (art. 118 cpv. 1 OAVS), in concreto la Cassa CO 1.
Il fatto che una funzionaria di
un’altra Cassa di compensazione, peraltro dopo l’emissione dalla decisione su
opposizione impugnata, sarebbe giunta ad un’altra conclusione sulla base della
tassazione fiscale 2021 non è rilevante. Anche perché, come visto in
precedenza, determinante per stabilire se il marito dell’interessata ha versato
almeno il doppio del contributo minimo non è il salario netto figurante nella
tassazione fiscale.
Infine, per quanto concerne i
numeri di conteggio __________ e __________, la Cassa ha esaurientemente
spiegato nella risposta di causa che essi si riferiscono entrambi alla
ricorrente nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (il primo
numero) e nella sua qualità di indipendente (il secondo numero).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, visto l’esito del ricorso, non occorre (ancora) esaminare le ulteriori
censure sollevate dalla ricorrente, segnatamente la contestazione del calcolo
del contributo dovuto.
In queste condizioni il punto 1.1
del dispositivo della decisione su opposizione impugnata va annullato e
l’incarto rinviato alla Cassa per gli accertamenti conformemente ai
considerandi.
2.13
La ricorrente chiede il versamento
di fr. 5'000 a titolo di ripetibili per le spese sostenute per l’opposizione e
per la presente procedura.
La procedura di opposizione è
gratuita (art. 52 cpv. 3 LPGA) e di principio, con l’eccezione, qui non data,
di un eventuale diritto al gratuito patrocinio in caso di accoglimento
dell’opposizione, non vengono riconosciute ripetibili per la procedura
amministrativa (STF 9C_877/2017 del 28 maggio 2018, consid. 8.2, citata da Brunner
Arthur, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam, ATSG-Kommentar, 5a edizione
2024, n. 78 e seguenti ad art. 52).
Il diritto a ripetibili è
pertanto dato solo per la procedura ricorsuale.
A questo proposito per l’art. 61
lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle
ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale. L’importo è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la
complessità del procedimento.
In concreto, tenuto conto della
prassi di questo Tribunale, della relativa semplicità della causa per un
avvocato avvezzo nelle assicurazioni sociali e ritenuta la limitata importanza
della lite, vanno riconosciuti fr. 2'000 a titolo di ripetibili.
2.14
L’art.
61.
lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il punto
1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata è annullato e
l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1
verserà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti