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Decisione

30.2025.16

Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un posatore di marmo per le cucine. In concreto, nei confronti della società ricorrente, gli elementi a favore dell'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli dell'attività indipendente

26 gennaio 2026Italiano46 min

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.16

cs

Lugano

26 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione dell’8

luglio 2025 emanata da

Cassa

CO1,

______

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale del 26

settembre 2024, confermata dalla decisione su opposizione dell’8 luglio 2025,

la CO1, preso atto del controllo dei salari eseguito nel mese di settembre 2024

dall’_______ presso la ditta RI1, ha effettuato una ripresa salariale di fr. 211'445.40

corrispondente alle rimunerazioni corrisposte ad ______ (fr. 7'548.40) nel 2019

e ad ______ (fr. 203'897) per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre

2023. Contestualmente ha fissato in fr. 35'809.65 i contributi dovuti

(interessi compresi).

1.2. Con ricorso del 28 agosto 2025, la

ditta RI1, allora rappresentata dall’avv. ______, ha chiesto di annullare la

decisione su opposizione dell’8 luglio 2025, di annullare la fattura dopo

controllo del 26 settembre 2024 e di accertare che la ricorrente non è tenuta a

pagare alcun contributo alla cassa CO1.

Dopo aver sollevato una

violazione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione, l’insorgente

afferma in sostanza che ______, affiliato presso la Cassa ______ quale

indipendente, non può essere qualificato di dipendente.

1.3. Con risposta del 4 novembre 2025 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IX).

1.4. L’11 novembre 2025 la ricorrente ha

comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e si è riconfermata

nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI). Il 13 novembre 2025 la Cassa

ha affermato di non avere ulteriori documenti da presentare (doc. XIII). I

rispettivi scritti sono stati trasmessi per conoscenza alle parti (doc. XII e

XIV).

1.5. Il 5 dicembre 2025 l’avv. RI1 ha

comunicato al TCA di non più patrocinare la ditta insorgente (doc. XV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto del litigio è la questione

di sapere se ______ va qualificato quale dipendente della società ricorrente

per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023. Pur chiedendo

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e della fattura del 26

settembre 2024 non è invece stata contestata la ripresa di fr. 7'548.40 per

l’attività svolta da ______ nel dicembre 2019 (cfr. punto 5 pag. 5 del ricorso,

doc. I: “La questione oggetto del presente ricorso e della decisione

impugnata è ben circoscritta. Si tratta di sapere se il signor ______ sia da

considerare lavoratore indipendente …”).

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF

130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3

aprile 2025, consid. 3.2).

2.3. Nella misura in cui l’insorgente

domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata,

anche della fattura del 26 settembre 2024, e meglio della decisione formale di

medesima data, il suo ricorso è irricevibile.

Infatti, la decisione su

opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,

oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non

pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio

2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid.

3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

2.4. Preliminarmente la ricorrente afferma

che la decisione su opposizione qui impugnata è carente nella motivazione e si

fonda unicamente sulla decisione su opposizione del 1° maggio 2025 emessa dall’_______

contro cui è stato inoltrato ricorso al TCA il 2 giugno 2025 (inc. 35.2025.43)

L’insorgente fa pertanto valere una violazione del suo diritto di essere sentita.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.5. Nel caso di specie nella decisione

su opposizione impugnata la Cassa ha affermato di fondarsi sulla decisione su

opposizione dell’_______ del 1° maggio 2025 e di ritenere ______ quale

dipendente di RI1, in particolare perché l’interessato non disponeva di

un’organizzazione aziendale propria, non assumeva personale e non operava a

proprio nome, eseguiva personalmente i lavori utilizzando materiali forniti

dalla società e risultava pienamente integrato nel processo produttivo della

ditta.

L’amministrazione, seppure in

maniera succinta, ha pertanto indicato i motivi alla base della qualifica di

dipendente di ______.

L’insorgente ha compreso le

ragioni di tale qualifica, avendole contestate con un ricorso, approfondito e

dettagliato, di 13 pagine dove ha preso posizione anche in merito alla

decisione del 1° maggio 2025 dell’_______ (cfr. anche

STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1).

Non vi è pertanto stata alcuna

violazione del diritto di essere sentita nei confronti della ditta ricorrente.

Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5

gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In queste condizioni il Tribunale può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.6. Sono assicurate obbligatoriamente in

conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.7. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

Considerandi

2.8

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid.

2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa

indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo

di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di

dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità

giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.9

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.10. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF

9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,

assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si

procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali

commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.11. Nel

caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati

lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse

vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante

giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che

svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali

lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività

di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre

che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro

mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF

8C_647/2023 del 9 luglio 2024

consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31

marzo 2016 consid. 3.2).

2.12. Nel

caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, la RI1 il 2 giugno 2025 ha

contestato anche la decisione del 1° maggio 2025 della ______ che ha

qualificato ______ quale suo dipendente (incarto 35.2025.43).

Questo

Tribunale, con STCA 35.2025.43 del 20 gennaio 2026, ha respinto il predetto

ricorso e confermato la qualifica di dipendente.

Accertato

che la ricorrente ha richiamato il predetto incarto 35.2025.43, che questo

Tribunale ha preso in considerazione nella procedura qui pendente, e che il

presente ricorso ha ripreso in gran parte le censure già sollevate con

l’impugnativa del 2 giugno 2025 (cfr. doc. I, “premessa”), il TCA

conferma anche in questa sede il carattere dipendente dell’attività svolta da

______ nei confronti della RI1, riprendendo le motivazioni della citata STCA

35.2025.43.

2.13. Dalle carte processuali emerge che,

in occasione della revisione effettuata il 24 settembre 2024 presso la sede di

______ della ditta RI1, il funzionario preposto dell’_______ ha ritenuto che le

rimunerazioni che quest’ultima aveva corrisposto ad ______ per le prestazioni

da lui fornite durante il periodo settembre 2020-dicembre 2023,

complessivamente fr. 203'897, erano da considerare salari da assoggettare al

regime contributivo (cfr. doc. 1). Nel rapporto figura che l’ispettore ha

chiesto informazioni telefoniche all’AVS in merito allo statuto

dell’assicurato: “mi conferma che ad oggi è tutt’ora valido ma non sono mai

stati pagati i contributi AVS. Reddito tassato: 2019: CHF 60'500 (definitivo)

2020: CHF 34'600 (definitivo) 2021-2024: CHF 42'900 (provvisori)”. Inoltre

“visto che la ______ lo ha considerato indipendente per il periodo

01.01.2019 – 18.09.2020, vengono riprese al lordo le fatture dopo questo

periodo” (doc. 1).

In data 26 settembre 2024, l’_______

ha quindi emanato una fattura relativa a premi impagati tra il 1° gennaio 2020

ed il 31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di fr. 3'743.20,

considerando, dopo revisione, gli importi pagati a ______ alla stregua di

salari determinanti (cfr. doc. 171 inc. 35.2025.43). Lo stesso giorno la Cassa

di compensazione ha emanato una decisione con la quale ha calcolato i

contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla società ricorrente, per il medesimo periodo,

sulle remunerazioni versate all’assicurato (doc. 2, cfr. consid. 1.1).

Con l’opposizione, la ditta

insorgente ha segnatamente fatto valere che il “Sig. ______ ha lavorato durante

questo periodo in qualità di indipendente. Fino a fine 2018 era proprietario

della ditta ______, e a seguito del fallimento della stessa, si era iscritto

quale indipendente. I nostri rapporti professionali sono rimasti invariati

anche dopo questo cambio, poiché era in possesso dell’attestazione quale

lavoratore indipendente. Facciamo notare che è regolarmente iscritto con numero

di conteggio AVS (…) e numero identificativo (…) dal 01.01.2019. Al momento

attuale non ci è dato sapere con certezza cosa sia successo in seguito; di

sicuro il Sig. ______ ha versato dei contributi alla Cassa AVS in qualità di

indipendente dal 2019 in avanti. Pertanto con la vostra richiesta nei nostri

confronti, le prestazioni sono assoggettate due volte, cosa che riteniamo

assolutamente ingiusta” (doc. 3).

Nel quadro della procedura di

opposizione presso l’_______, l’istituto assicuratore ha posto le seguenti

domande alla ricorrente:

" (…).

1. Descrivete nel

dettaglio l’attività svolta dal signor ______.

2. Il signor ______

riceveva istruzioni o direttive da parte vostra circa le modalità con cui

eseguire i lavori?

3. Era libero di

organizzare a propria discrezione il lavoro da effettuare?

4. Doveva

rispettare delle scadenze o degli orari?

5. Chi forniva i

materiali? Chi metteva a disposizione i mezzi operativi?

6. Chi è

responsabile in caso di errori o difetti?

7. I lavori possono

essere affidati a terzi senza limitazioni?

8. Il signor ______

era libero di accettare o rifiutare incarichi di altre imprese?

9. Vogliate

trasmetterci tutte le fatture emesse dal signor ______ negli anni 2020-2023.

(…).” (doc. 187, inc. 35.2025.43)

Dopo aver ricevuto alcune

precisazioni circa il significato da attribuire alle domande appena elencate

(doc. 192, inc. 35.2025.43), in data 21 gennaio 2025, la RI1 ha fornito le

seguenti (parziali) risposte:

" (…).

2. Noi non siamo in

grado di dire al Sig. ______ come deve eseguire i lavori sulla pietra naturale

o artificiale, sa lui in qualità di specialista della materia come procedere.

Non abbiamo

nessun contratto che lega il Sig. ______ alla nostra Società: ogni qualvolta

necessitiamo dei suoi servizi, chiediamo un’offerta per la prestazione.

5. Noi comperiamo

direttamente dai nostri fornitori di fiducia i mobili e gli apparecchi

elettrici, che non sono di competenza del Sig. ______. Anche per i piani delle

cucine abbiamo diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un

marmista per la messa in opera degli stessi. Mezzi di trasporto, materiale di

posa, eventuali mezzi di sollevamento e tutto quanto necessita il marmista per

il suo lavoro di posa, è a suo carico e deve essere compreso nel prezzo

stabilito.

7. Il Sig. ______

risponde personalmente a noi della buona esecuzione e garanzia per il lavoro

svolto come viene pattuito; se lo fa da solo o con altri collaboratori non ci è

dato di sapere. Lui non può subappaltare lavori per offerte accettate; se per

qualsiasi motivo non può eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad

altri professionisti del ramo.

8. In qualità di

libero professionista, il Sig. ______ decide se offrire i suoi servizi o meno.

Noi chiediamo un prezzo e lui ci fa la sua offerta; se sta bene ad entrambi si

conclude, altrimenti cerchiamo altrove. Naturalmente lui può offrire le sue

prestazioni a chi vuole, come sicuramente fa. Non è affare nostro e non ci

interessa con chi altro lavora.” (doc. 193, inc. 35.2025.43)

Nel mese di febbraio 2025,

l’assicuratore ha rivolto le seguenti domande ad ______:

" (…).

1. Si prega di

descrivere dettagliatamente l’attività svolta per la società RI1.

2. Ricevete

istruzioni o direttive su come eseguire i vostri lavori da parte della società

RI1?

3. Era libero di organizzare il suo lavoro come voleva?

4. Ha dovuto rispettare delle scadenze? Orari?

5. Vi siete

procurati le materie necessarie all’esecuzione dei lavori? In caso affermativo,

allegare le ricevute? In caso negativo, chi ha acquistato le materie?

6. Utilizza

per i suoi lavori mezzi di esercizio importanti di sua proprietà (attrezzi,

macchine, veicoli industriali)? Allegare l’inventario.

7. Chi è responsabile in caso di errore o negligenza?

8. I lavori potevano essere affidati a terzi senza restrizioni?

9. Era libero di accettare o rifiutare i mandati di altre

imprese?

10. Come

cercavate la vostra propria clientela (ad esempio con annunci, prospetti, un

proprio sito internet)? Allegare la relativa documentazione.

11. Ha stipulato

dei contratti di assicurazione in relazione alla sua attività? Allegare copie.

12. Avete

ricevuto mandati da altre aziende per gli anni dal 2020 al 2023? In caso

affermativo, potreste inviarci i relativi contratti, le fatture e i documenti

giustificativi?

13. Si prega di

trasmettere tutte le fatture emesse da voi negli anni 2020-2023. (…).” (doc.

200, inc. 35.2025.43)

Questo il tenore della risposta

fornita da ______ il 1° aprile 2025:

" (…) Oggi

mi sono incontrato con i titolari della ditta RI1 per capire le decisioni che

avete preso riguardante il mio caso e per risolvere la questione.

Innanzitutto voglio ribadire che io lavoro come indipendente e ho

diversi clienti.

Oltre alla ditta RI1, ho come clienti ______, ______, ______,

______, ______, ______ oltre che diversi privati.

Da quanto sopra risulta chiaramente che non posso essere

dipendente di nessuna società, visto che prendo il lavoro per diverse aziende

concorrenti tra di loro.

Voglio inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni

presso l’assicurazione ______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da

quando lavoro come indipendente.

Dovuto al fatto che è illegale assicurarsi con 2 assicurazioni

differenti tra loro per lo stesso caso assicurato, vi chiedo quindi di

annullare la vostra richiesta e la fattura che avete emesso a me e

conseguentemente anche alla ditta RI1, che non può essere richiamata a sua

volta a pagare un’assicurazione non dovuta visto che quest’assicurazione l’ho

stipulata presso ______.

Fermo restando che se pago ______ non devo più pagare a voi,

vorrei comunque sottolineare che il vostro calcolo dei contributi non tiene

conto delle spese che ho avuto e considera solo il fatturato che comprende

anche le spese di viaggio, di rimborso pranzo, di acquisto materiale e costi

generali.

Infatti, il salario reale annuo, che è unicamente la parte mano

d’opera, è stato ogni anno dichiarato all’AVS, dalla quale ho ricevuto i

contributi da pagare.” (doc. 204, inc. 35.2025.43)

Allo scritto appena citato è

stata allegata la polizza d’assicurazione contro gli infortuni per lavoratori

indipendenti, stipulata da ______ con la ______ Svizzera (doc. 204, p. 2, inc.

35.2025.43).

Agli atti figura pure la presa di

posizione 15 maggio 2025 di ______ sulla decisione su opposizione emanata dall’_______.

In quell’occasione, egli ha espresso in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Mi

sono sentito in causa e quindi ho ritenuto che sia importante che io dica la

mia. Devo dire che sono rimasto sorpreso dalle vostre osservazioni. Io lavoro

con tutti i miei clienti nello stesso modo e non capisco come si possa

considerare in un caso che sono dipendente e in altri casi indipendente.

Non voglio in nessun modo che i miei clienti intervengano nel mio

lavoro.

Ho rifiutato diversi lavori perché certi clienti volevano decidere

sul mio lavoro. Ho un’esperienza di oltre 30 anni prima come dipendente e oggi

come indipendente. Mi sono messo come indipendente perché diverse aziende che

mi hanno visto lavorare volevano che io montassi per loro il marmo sulle loro

cucine. Montare il marmo è un lavoro molto delicato se non si vuole che questo

si rompa durante il montaggio. Spesso poi bisogna anche intervenire sul marmo

perché ogni tanto la fornitura di quest’ultimo non corrisponde alle misure come

ordinato, oppure dimenticano di fare dei fori al posto giusto. Questi tipi di

lavoro lo possono fare solo chi conosce bene come si deve trattare il marmo.

Da indipendente mi ha permesso di poter lavorare per diverse

aziende e anche direttamente per privati, quindi quando ho letto la vostra

presa di posizione mi ha lasciato basito.

Io ho un proprio furgone, ho tutta l’attrezzatura personale per

fare i lavori richiesti, cioè morsetti, smeriglia, aspirapolvere ecc. Acquisto

personalmente tutti i materiali che necessitano per montare il piano in marmo,

cioè silicone in diversi colori, stucco, colla speciale, diversi colori per

intervenire nel caso di riparazioni, ecc. Nessuno dei miei clienti e neanche la

RI1 mi fornisce il materiale che ho bisogno per il montaggio. Chiaramente sui

cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, ma le misure del marmo

necessario vengono date da me stesso, perché vado personalmente a prendere le

misure.

Per confermare il mio impegno come indipendente, le ho allegato

una trentina di fatture che io ho emesso. Ne avrei da inviare tante altre.

Spero che queste fatture possano dimostrare che la ditta RI1 è per me un

cliente importante, ma è uno dei tanti clienti. Monto diversi piani in marmo

per loro perché loro vendono cucine di alta qualità che spesso hanno il piano

in marmo, mentre altri miei clienti non vendono molte cucine con il piano in

marmo.

Questo non può essere comunque un criterio per dire che io lavoro

per la RI1 come dipendente mentre quando monto il piano in marmo degli altri clienti,

lavoro come indipendente (…).” (doc. 211, inc. 35.2025.43)

In quell’occasione, ______ ha

prodotto copia di fatture inerenti a lavori da lui effettuati per conto di

privati e di aziende.

Per quanto riguarda i privati,

nel periodo determinante (2020-2023), risulta che egli ha fatturato lavori per

un ammontare di fr. 6'525 (cfr. doc. 211, p. 3, 4, 12, 17, 23 e 27, inc.

35.2025.43).

Trattandosi invece delle aziende,

durante quello stesso quadriennio, si evince che sono stati fatturati lavori

per un totale di fr. 15'700 (cfr. doc. 211, p. 9, 13, 14, 15, 18, 19,

20, 22, 25, 30, 31, 34, 35 e 36, inc. 35.2025.43).

Unitamente all’impugnativa, il

patrocinatore della ricorrente ha versato agli atti copia di fatture emesse da

______, che in buona parte sono già comprese fra quelle appena citate ed in

parte sono successive al periodo oggetto del contendere (ne fanno eccezione

soltanto 4, e meglio quella del 22 dicembre 2023 intestata alla ditta ______ di

______ di fr. 450 [allegato doc. J], quella del 9 ottobre 2020 intestata alla

ditta ______ di fr. 1'800 [allegato doc. J], quella datata 5 novembre 2020

intestata alla ditta ______ di ______ di fr. 1'890 [allegato doc. J] e quella

del 23 dicembre 2020 intestata alla ditta ______ di fr. 1'330 [allegato doc. J]).

L’avv. RI1 ha inoltre prodotto

copia di alcune offerte presentate da ______ e meglio - limitandosi al periodo

considerato - quella del 25 gennaio 2023 per il ______ di ______ (allegato doc.

J), quella del 7 ottobre 2022 per la ______ di ______ (allegato doc. J) e

quella del 15 marzo 2021 per ______ (allegato doc. J).

Oltre a ciò, fra la

documentazione prodotta con il ricorso figurano alcune fatture intestate ad

______ relative all’acquisto di (piccolo) materiale (mastice, colla e silicone)

e di (piccoli) attrezzi (cazzuole, secchio, livello, livello laser, ventosa, ginocchiera,

fratazza, …) negli anni 2024 e 2025, per un ammontare complessivo inferiore ai

fr. 3’500 (plico doc. K).

2.14. Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte ritiene che gli elementi che emergono dalle

tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino a favore di un

rapporto di dipendenza, dal profilo assicurativo-sociale, nei confronti

della ditta RI1.

In questo senso, da quanto

esposto al precedente considerando emerge innanzitutto una forte dipendenza

economica di ______ nei confronti della ditta ricorrente. In effetti, nel

periodo determinante (settembre 2020-dicembre 2023), prendendo in

considerazione quanto è stato documentato, le rimunerazioni che gli sono state

pagate dalla RI1 (fr. 203’897) corrispondono all’incirca all’88%

della

sua cifra d’affari globale (fr. 231'592), e meglio al 55% di quella realizzata

nel 2020, al 92% di quella realizzata nel 2021, al 94% di quella realizzata nel

2022 e al 95% di quella realizzata nel 2023, ciò che implica una certa

regolarità ed importanza nell’attribuzione degli ordini (cfr. la STF 9C_739/2019

del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19).

Nella misura in cui una sola

ditta gli ha procurato una fetta molto grande della sua cifra d’affari, occorre

concludere che il rischio economico

imprenditoriale che ha assunto era piuttosto simile a quello di un

salariato al quale il datore di lavoro non versa il salario per il lavoro

eseguito (in questo senso, si veda la STF 8C_484/2010 del 12 maggio 2011

consid. 4.3, riguardante un posatore di pavimenti i cui lavori svolti in

qualità di sub-appaltatore gli avevano procurato il 66% della cifra d’affari; cfr.

anche la STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19

riguardante una fotografa che nel 2015 aveva conseguito l’87% dei proventi con

la C. AG e nel 2016 il 26%). In caso di perdita dei lavori forniti dalla

ricorrente, l’interessato si sarebbe ritrovato nelle stesse condizioni di un

dipendente che perde il suo lavoro.

Per quanto concerne i costi

d’investimento, va sottolineato che la documentazione prodotta riguarda

acquisti di attrezzi e materiale effettuati negli anni 2024 e 2025, dunque in

un periodo successivo a quello qui in discussione. Comunque sia, si è trattato

di spese di entità assai modesta (nel periodo considerato ______ ha in effetti

speso complessivamente un importo inferiore ai fr. 3’500; nulla è stato

documentato a proposito del veicolo, né riguardo all’entità dell’investimento

né riguardo al fatto che esso sia stato acquistato ed effettivamente utilizzato

a soli scopi professionali) relative all’acquisto di piccoli attrezzi e di

piccolo materiale (da notare che in una sentenza pubblicata in SZS 1985 p. 210

ss., la Corte federale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato

fosse proprietario di un’attrezzatura del valore di fr. 4'073, mentre in

una pronunzia U 315/06 del 16 luglio 2007 ha riconosciuto l’esistenza di un

impiego rilevante di capitale trattandosi di una persona che aveva acquistato

un trattore del costo di fr. 110'000; si veda inoltre la sentenza

8C_222/2014 del 1° maggio 2014 consid. 4.2, in cui il TF ha giudicato che

investimenti effettuati sull’arco di quattro anni per un importo complessivo di

fr. 42’000 per acquistare attrezzi/materiali e un veicolo a motore,

apparivano troppo esigui per ammettere di per sé l’esistenza di un'attività

indipendente). Il materiale più costoso, ossia i piani in pietra naturale o

artificiale da posare, è peraltro sempre stato fornito dalla ditta insorgente

(cfr. doc. 193, inc. 35.2025.43: “Anche per i piani delle cucine abbiamo

diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un marmista per la

messa in opera degli stessi.” e doc. 211, inc. 35.2025.43: “Chiaramente sui

cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, (…).”).

È d’altronde utile segnalare che,

secondo l’art. 327 cpv. 2 CO, gli utensili o il materiale per l’esecuzione del

lavoro, possono essere messi a disposizione anche dal lavoratore.

Sempre in questo contesto, il TCA

rileva che non è mai stato preteso che ______ avrebbe locato dei locali da adibire allo svolgimento della

sua professione. Anzi, i suoi domicili privati (via ______ a ______ fino al 28

febbraio 2023, via ______ a ______ a partire dal 1° marzo 2023), risultanti

dalla banca dati MOVPOP – Movimento della popolazione, gestita dall’Ufficio

cantonale dello Stato Civile, corrispondono agli indirizzi che figurano sulle

fatture agli atti da lui emesse.

Secondo questo Tribunale, di rilievo nel caso di specie è pure

la circostanza che ______ era tenuto a eseguire personalmente il lavoro

affidatogli dalla ditta RI1 (cfr. doc. 193, 35.2025.43: “Lui non può

subappaltare lavori per offerte accettate; se per qualsiasi motivo non può

eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad altri professionisti del

ramo.”; in questo senso, cfr. la STF 8C_398/2022 del 2 novembre 2022 consid.

6.4), così come quella relativa all’assenza di responsabilità personale nei confronti

dei clienti finali nel quadro degli incarichi assegnatigli dalla ricorrente

(cfr. doc. 193, inc. 35.2025.43: “Il Sig. ______ risponde personalmente a noi

della buona esecuzione e garanzia per il lavoro svolto come viene pattuito;

(…).”; in questo senso, si veda la STF 8C_409/2022 del 3 maggio 2023 consid.

5.3), aspetto che trova conferma nel doc. N (“Convenzione d’indennità”), da cui

si evince che in un caso l’interessato, tramite la sua RC, ha risarcito la RI1

per un danno da lui causato a un cliente finale di quest’ultima.

Inoltre, il fatto che ______

abbia svolto lavori anche per conto di privati, rispettivamente di altre

aziende, non è atto a modificare il suo statuto di dipendente rispetto alla

ditta RI1. In effetti, va ribadito che, per costante giurisprudenza federale, in

caso di pluralità di attività lucrative, la qualificazione dello statuto di

dipendente o di lavoratore indipendente non deve essere effettuata mediante una

valutazione globale, ma separatamente per ciascuna attività (cfr. supra,

consid. 2.5.; STF 8C_804/2019 succitata consid. 4.3).

Ciò deve valere anche per la

circostanza che l’interessato sarebbe stato libero di non accettare gli

incarichi propostigli dall’insorgente. La giurisprudenza federale ha infatti

già avuto modo di precisare che “il solo fatto che ogni singolo intervento

fosse soggetto al consenso delle parti e potesse di conseguenza essere da lui

accettato o meno, non osta di per sé al riconoscimento di un rapporto di

lavoro” (cfr. STF 9C_614/2008 del 1° luglio 2009 consid. 4.2.4 e i riferimenti

ivi menzionati).

Va inoltre rilevato che il fatto che nel periodo in

discussione ______ si fosse

assicurato privatamente contro gli infortuni (cfr. doc. 204, inc. 35.2025.43: “Voglio

inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni presso l’assicurazione

______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da quando lavoro come

indipendente.” e doc. 204, p. 2), è

irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa

obbligatoria, in concreto presso l’_______, non può essere sostituita né da una

convenzione individuale né dalla stipulazione di un’assicurazione

privata contro gli infortuni (cfr.

STCA 35.2024.41 del 4 novembre 2024 consid. 2.11.; 35.2023.6 del 29 gennaio

2024 consid. 2.9.).

A proposito del preteso impiego

da parte di ______ di manodopera propria, agli atti figura unicamente un

attestato di guadagno intermedio dell’assicurazione contro la disoccupazione

dal quale si evince che il signor ______ nel luglio 2022 aveva lavorato per

conto dell’interessato in ragione complessivamente di 10 ore (2 ore il 1°

luglio, 2 il 4 luglio, 2 il 5 luglio, 2 il 6 luglio e 2 il 7 luglio 2022 - cfr.

doc. L).

Tale documento non è decisivo ai

fini del giudizio, già per il solo motivo che non è dato sapere se l’operaio in

questione sia stato impiegato su cantieri appartenenti a clienti finali della

ditta RI1.

In conclusione, secondo questa

Corte, gli argomenti a favore di un’attività dipendente prevalgono nettamente,

nel loro insieme, sugli elementi che potrebbero parlare a favore di

un’indipendenza di ______ nei confronti dell’azienda ricorrente.

Pertanto, occorre ritenere che,

nel quadro degli incarichi che gli erano stati affidati dalla ditta RI1,

l’interessato doveva essere qualificato quale dipendente, di modo che le

retribuzioni da lui percepite vanno considerate salario determinante su cui la

datrice di lavoro è tenuta a pagare i relativi contributi sociali.

2.15. Resta da esaminare se nel periodo

oggetto del contendere vi è un doppio assoggettamento dei redditi percepiti,

ritenuto che sia l’insorgente che ______, affermano che l’interessato avrebbe

già versato i contributi AVS quale indipendente.

Il Tribunale federale ha

stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i

contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello

statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione

dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta,

con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello

statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati

contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione,

deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento

formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o

della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti

rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente

(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à

16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121

seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Va ancora aggiunto che in una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale,

con riferimento ai marginali 3025 e 3035 delle direttive sulla riscossione dei

contributi (DRC; dal 1° gennaio 2021: marginali 3021 e 3027 DRC), ha affermato

che in caso di cambiamento di statuto a titolo retroattivo, i contributi pagati

in troppo nell’ambito dell’attività indipendente per l’anno oggetto di

fissazione dei contributi paritetici devono essere imputati sulla parte a

carico del salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (“6.3.2

Entrichtete eine versicherte Person persönliche Beiträge und zeigt sich später,

dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine unselbständige

Erwerbstätigkeit handelte, sind - allenfalls unter den Voraussetzungen der

Wiedererwägung oder prozessualen Revision (Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG; SVR 2010

AHV Nr. 12 S. 42, 9C_1094/ 2009 E. 2.4 mit Hinweisen) - auf den betreffenden

Einkommen nachträglich paritätische Beiträge zu erheben. Dabei sind die bereits als Selbständigerwerbender bezahlten Beiträge

im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge der nachgeforderten paritätischen Beiträge

anzurechnen (EVGE 1959 S. 25 E. 5 S. 32 ff.; vgl. auch Rz. 3025 und 3035 der

Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in der AHV, IV und EO, in der ab

1. Januar 2008 geltenden Fassung). In gleicher Weise haben im Zusammenhang mit

einer bestimmten Tätigkeit entrichtete paritätische Beiträge ein für allemal

als bezahlt zu gelten und sind daher bei einem nachträglichen Wechsel der

Person des beitragspflichtigen Arbeitgebers in der Beitragsvollstreckung

anzurechnen“).

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Va qui rammentato

che una decisione è manifestamente errata se non vi è alcun dubbio che la

decisione era sbagliata (STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024; sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: "wenn kein vernünftiger

Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -

möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)

vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte.").

2.16. Nel caso di

specie dal rapporto del 24 settembre 2024 dell’_______ emerge che per il 2020

il reddito da attività indipendente è stato tassato in maniera definitiva su

fr. 34'600, mentre negli anni 2021-2024 sono state emesse decisioni provvisorie

su fr. 42'900, ossia, tranne per il 2020, su importi inferiori rispetto a

quelli conseguiti lavorando per la ricorrente. Nella decisione su opposizione

la ______ ha inoltre affermato di avere contattato la Cassa AVS (ndr:

verosimilmente _______) che “ha confermato che non tutti i contributi per il

periodo in questione sono stati pagati” (punto 3.6, pag. 8, doc. 14).

Né la ricorrente, né ______, i

quali in più occasioni hanno sollevato la problematica della doppia imposizione,

hanno prodotto le relative decisioni formali di fissazione dei contributi AVS

quale indipendente. La ricorrente ha tuttavia trasmesso un’attestazione dell’8

aprile 2025 della Cassa ______ che ha confermato che a partire dal 1° gennaio

2019 l’assicurato è affiliato come indipendente quale “posatore di marmi e

graniti – attività svolta a titolo principale. Su preavviso della ______”

(doc. F).

Ora, nella misura in cui sono

state emesse decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente

comprendenti anche gli importi conseguiti per l’attività in favore della RI1,

esse si rivelano manifestamente errate, alla luce della netta e chiara predominanza

degli elementi in favore di un’attività dipendente, come esposti in precedenza.

La loro modifica, visti gli importi in gioco (ripresa di fr. 31'699.85

[32’855-90 – 1’156.05 del 2019], senza gli interessi) riveste una notevole

importanza.

Per cui la Cassa poteva rivedere

le citate decisioni.

Tuttavia, considerato che

l’amministrazione, cui incombe in primo luogo l’accertamento dei fatti (cfr.

art. 43 LPGA e STF 9C_675/2009 del

28 maggio 2010 consid. 8.3), non ha appurato presso la Cassa ______ se sulle

remunerazioni versate dalla ricorrente ad ______ sono già stati prelevati i

contributi quale indipendente per il periodo oggetto del contendere, i quali,

se del caso, andrebbero imputati sulla parte a carico del

salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (cfr.

marginale 3027 DRC e STF 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012), il ricorso deve

essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti su questo specifico punto.

Infatti i

contributi pagati in più sul reddito dell’attività indipendente per l’anno

oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti

alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore

di lavoro (marginale 3027 DRC).

2.17. La ricorrente richiama

l’intero incarto della Cassa di compensazione, l’incarto 35.2025.43 di questo

Tribunale, l’incarto della ______ e l’incarto della Cassa ______ in relazione ad ______.

La Cassa di

compensazione convenuta ha prodotto l’incarto con la risposta di causa (cfr.

doc. IX). Alla ricorrente è stato assegnato un termine di 10 giorni per

visionarlo (doc. X).

L’incarto

35.2025.43 di questo Tribunale, che contiene anche la documentazione della

______, trasmessa alla ricorrente tramite CD dall’assicuratore sociale stesso

il 19 maggio 2025 (doc. 210 inc. 30.2025.43), è stato preso in considerazione

da questo Tribunale come richiesto dall’insorgente.

L’incarto della

Cassa ______ non deve invece essere richiamato poiché

spetterà alla CO1 effettuare i necessari accertamenti relativi ad un’eventuale

doppia imposizione del medesimo reddito.

Il TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove, che non modificherebbero l’esito della

procedura.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.18 Alla luce di quanto

sopra esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

La decisione su opposizione va

confermata nella misura in cui accerta che ______ è dipendente di RI1 da

settembre 2020 a dicembre 2023.

Essa va invece annullata per

quanto concerne l’importo dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre

2023.

Su questo punto l’incarto va rinviato

alla Cassa per stabilire se sull’importo qualificato di salario determinante

sono già stati prelevati contributi quale indipendente e, in caso di risposta

affermativa, vengano attribuiti alla parte a carico del salariato dei

contributi paritari reclamati al datore di lavoro (marginale 3027 DRC).

Al ricorrente, patrocinato in

causa da un legale fino al 5 dicembre 2025, vanno riconosciute ripetibili

parziali (art. 61 lett. g LPGA).

2.19. Per quanto concerne le spese l’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione è

confermata nella misura in cui stabilisce che ______ è dipendente di RI1 da

settembre 2020 a dicembre 2023.

§§ La decisione su opposizione è

annullata per quanto concerne l’ammontare dei contributi dovuti da settembre

2020 a dicembre 2023 e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti

conformemente ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO1 verserà alla

ricorrente fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti