30.2025.16
Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un posatore di marmo per le cucine. In concreto, nei confronti della società ricorrente, gli elementi a favore dell'attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli dell'attività indipendente
26 gennaio 2026Italiano46 min
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.16
cs
Lugano
26 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione dell’8
luglio 2025 emanata da
Cassa
CO1,
______
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione formale del 26
settembre 2024, confermata dalla decisione su opposizione dell’8 luglio 2025,
la CO1, preso atto del controllo dei salari eseguito nel mese di settembre 2024
dall’_______ presso la ditta RI1, ha effettuato una ripresa salariale di fr. 211'445.40
corrispondente alle rimunerazioni corrisposte ad ______ (fr. 7'548.40) nel 2019
e ad ______ (fr. 203'897) per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre
2023. Contestualmente ha fissato in fr. 35'809.65 i contributi dovuti
(interessi compresi).
1.2. Con ricorso del 28 agosto 2025, la
ditta RI1, allora rappresentata dall’avv. ______, ha chiesto di annullare la
decisione su opposizione dell’8 luglio 2025, di annullare la fattura dopo
controllo del 26 settembre 2024 e di accertare che la ricorrente non è tenuta a
pagare alcun contributo alla cassa CO1.
Dopo aver sollevato una
violazione del suo diritto di essere sentito per carenza di motivazione, l’insorgente
afferma in sostanza che ______, affiliato presso la Cassa ______ quale
indipendente, non può essere qualificato di dipendente.
1.3. Con risposta del 4 novembre 2025 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IX).
1.4. L’11 novembre 2025 la ricorrente ha
comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e si è riconfermata
nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI). Il 13 novembre 2025 la Cassa
ha affermato di non avere ulteriori documenti da presentare (doc. XIII). I
rispettivi scritti sono stati trasmessi per conoscenza alle parti (doc. XII e
XIV).
1.5. Il 5 dicembre 2025 l’avv. RI1 ha
comunicato al TCA di non più patrocinare la ditta insorgente (doc. XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del litigio è la questione
di sapere se ______ va qualificato quale dipendente della società ricorrente
per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2023. Pur chiedendo
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e della fattura del 26
settembre 2024 non è invece stata contestata la ripresa di fr. 7'548.40 per
l’attività svolta da ______ nel dicembre 2019 (cfr. punto 5 pag. 5 del ricorso,
doc. I: “La questione oggetto del presente ricorso e della decisione
impugnata è ben circoscritta. Si tratta di sapere se il signor ______ sia da
considerare lavoratore indipendente …”).
2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in
vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si
applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF
130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3
aprile 2025, consid. 3.2).
2.3. Nella misura in cui l’insorgente
domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata,
anche della fattura del 26 settembre 2024, e meglio della decisione formale di
medesima data, il suo ricorso è irricevibile.
Infatti, la decisione su
opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,
oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non
pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio
2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid.
3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
2.4. Preliminarmente la ricorrente afferma
che la decisione su opposizione qui impugnata è carente nella motivazione e si
fonda unicamente sulla decisione su opposizione del 1° maggio 2025 emessa dall’_______
contro cui è stato inoltrato ricorso al TCA il 2 giugno 2025 (inc. 35.2025.43)
L’insorgente fa pertanto valere una violazione del suo diritto di essere sentita.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.5. Nel caso di specie nella decisione
su opposizione impugnata la Cassa ha affermato di fondarsi sulla decisione su
opposizione dell’_______ del 1° maggio 2025 e di ritenere ______ quale
dipendente di RI1, in particolare perché l’interessato non disponeva di
un’organizzazione aziendale propria, non assumeva personale e non operava a
proprio nome, eseguiva personalmente i lavori utilizzando materiali forniti
dalla società e risultava pienamente integrato nel processo produttivo della
ditta.
L’amministrazione, seppure in
maniera succinta, ha pertanto indicato i motivi alla base della qualifica di
dipendente di ______.
L’insorgente ha compreso le
ragioni di tale qualifica, avendole contestate con un ricorso, approfondito e
dettagliato, di 13 pagine dove ha preso posizione anche in merito alla
decisione del 1° maggio 2025 dell’_______ (cfr. anche
STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1).
Non vi è pertanto stata alcuna
violazione del diritto di essere sentita nei confronti della ditta ricorrente.
Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5
gennaio 2024, consid. 3.1.2).
Si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In queste condizioni il Tribunale può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.6. Sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera
(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.7. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
Considerandi
2.8
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid.
2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa
indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo
di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di
dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità
giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.9
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.10. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF
9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,
consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,
consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,
assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si
procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali
commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°
aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza
H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.11. Nel
caso in cui delle persone vengano chiamate da un’impresa a eseguire determinati
lavori o se un’impresa subappalta determinati lavori a delle persone, esse
vanno considerate cottimisti, rispettivamente subappaltatori. Secondo costante
giurisprudenza, i cottimisti sono considerati di principio come persone che
svolgono un’attività dipendente. Essi possono essere qualificati quali
lavoratori indipendenti unicamente se le caratteristiche tipiche delle attività
di libera impresa predominano chiaramente e le circostanze lasciano supporre
che intrattengano una relazione commerciale non subordinata con il loro
mandatario (cfr. DTF 114 V 69 consid. 2b con riferimenti; STF
8C_647/2023 del 9 luglio 2024
consid. 6.2; 8C_218/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 4.3.1; 9C_675/2015 del 31
marzo 2016 consid. 3.2).
2.12. Nel
caso di specie, come evidenziato dalla ricorrente, la RI1 il 2 giugno 2025 ha
contestato anche la decisione del 1° maggio 2025 della ______ che ha
qualificato ______ quale suo dipendente (incarto 35.2025.43).
Questo
Tribunale, con STCA 35.2025.43 del 20 gennaio 2026, ha respinto il predetto
ricorso e confermato la qualifica di dipendente.
Accertato
che la ricorrente ha richiamato il predetto incarto 35.2025.43, che questo
Tribunale ha preso in considerazione nella procedura qui pendente, e che il
presente ricorso ha ripreso in gran parte le censure già sollevate con
l’impugnativa del 2 giugno 2025 (cfr. doc. I, “premessa”), il TCA
conferma anche in questa sede il carattere dipendente dell’attività svolta da
______ nei confronti della RI1, riprendendo le motivazioni della citata STCA
35.2025.43.
2.13. Dalle carte processuali emerge che,
in occasione della revisione effettuata il 24 settembre 2024 presso la sede di
______ della ditta RI1, il funzionario preposto dell’_______ ha ritenuto che le
rimunerazioni che quest’ultima aveva corrisposto ad ______ per le prestazioni
da lui fornite durante il periodo settembre 2020-dicembre 2023,
complessivamente fr. 203'897, erano da considerare salari da assoggettare al
regime contributivo (cfr. doc. 1). Nel rapporto figura che l’ispettore ha
chiesto informazioni telefoniche all’AVS in merito allo statuto
dell’assicurato: “mi conferma che ad oggi è tutt’ora valido ma non sono mai
stati pagati i contributi AVS. Reddito tassato: 2019: CHF 60'500 (definitivo)
2020: CHF 34'600 (definitivo) 2021-2024: CHF 42'900 (provvisori)”. Inoltre
“visto che la ______ lo ha considerato indipendente per il periodo
01.01.2019 – 18.09.2020, vengono riprese al lordo le fatture dopo questo
periodo” (doc. 1).
In data 26 settembre 2024, l’_______
ha quindi emanato una fattura relativa a premi impagati tra il 1° gennaio 2020
ed il 31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di fr. 3'743.20,
considerando, dopo revisione, gli importi pagati a ______ alla stregua di
salari determinanti (cfr. doc. 171 inc. 35.2025.43). Lo stesso giorno la Cassa
di compensazione ha emanato una decisione con la quale ha calcolato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla società ricorrente, per il medesimo periodo,
sulle remunerazioni versate all’assicurato (doc. 2, cfr. consid. 1.1).
Con l’opposizione, la ditta
insorgente ha segnatamente fatto valere che il “Sig. ______ ha lavorato durante
questo periodo in qualità di indipendente. Fino a fine 2018 era proprietario
della ditta ______, e a seguito del fallimento della stessa, si era iscritto
quale indipendente. I nostri rapporti professionali sono rimasti invariati
anche dopo questo cambio, poiché era in possesso dell’attestazione quale
lavoratore indipendente. Facciamo notare che è regolarmente iscritto con numero
di conteggio AVS (…) e numero identificativo (…) dal 01.01.2019. Al momento
attuale non ci è dato sapere con certezza cosa sia successo in seguito; di
sicuro il Sig. ______ ha versato dei contributi alla Cassa AVS in qualità di
indipendente dal 2019 in avanti. Pertanto con la vostra richiesta nei nostri
confronti, le prestazioni sono assoggettate due volte, cosa che riteniamo
assolutamente ingiusta” (doc. 3).
Nel quadro della procedura di
opposizione presso l’_______, l’istituto assicuratore ha posto le seguenti
domande alla ricorrente:
" (…).
1. Descrivete nel
dettaglio l’attività svolta dal signor ______.
2. Il signor ______
riceveva istruzioni o direttive da parte vostra circa le modalità con cui
eseguire i lavori?
3. Era libero di
organizzare a propria discrezione il lavoro da effettuare?
4. Doveva
rispettare delle scadenze o degli orari?
5. Chi forniva i
materiali? Chi metteva a disposizione i mezzi operativi?
6. Chi è
responsabile in caso di errori o difetti?
7. I lavori possono
essere affidati a terzi senza limitazioni?
8. Il signor ______
era libero di accettare o rifiutare incarichi di altre imprese?
9. Vogliate
trasmetterci tutte le fatture emesse dal signor ______ negli anni 2020-2023.
(…).” (doc. 187, inc. 35.2025.43)
Dopo aver ricevuto alcune
precisazioni circa il significato da attribuire alle domande appena elencate
(doc. 192, inc. 35.2025.43), in data 21 gennaio 2025, la RI1 ha fornito le
seguenti (parziali) risposte:
" (…).
2. Noi non siamo in
grado di dire al Sig. ______ come deve eseguire i lavori sulla pietra naturale
o artificiale, sa lui in qualità di specialista della materia come procedere.
Non abbiamo
nessun contratto che lega il Sig. ______ alla nostra Società: ogni qualvolta
necessitiamo dei suoi servizi, chiediamo un’offerta per la prestazione.
5. Noi comperiamo
direttamente dai nostri fornitori di fiducia i mobili e gli apparecchi
elettrici, che non sono di competenza del Sig. ______. Anche per i piani delle
cucine abbiamo diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un
marmista per la messa in opera degli stessi. Mezzi di trasporto, materiale di
posa, eventuali mezzi di sollevamento e tutto quanto necessita il marmista per
il suo lavoro di posa, è a suo carico e deve essere compreso nel prezzo
stabilito.
7. Il Sig. ______
risponde personalmente a noi della buona esecuzione e garanzia per il lavoro
svolto come viene pattuito; se lo fa da solo o con altri collaboratori non ci è
dato di sapere. Lui non può subappaltare lavori per offerte accettate; se per
qualsiasi motivo non può eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad
altri professionisti del ramo.
8. In qualità di
libero professionista, il Sig. ______ decide se offrire i suoi servizi o meno.
Noi chiediamo un prezzo e lui ci fa la sua offerta; se sta bene ad entrambi si
conclude, altrimenti cerchiamo altrove. Naturalmente lui può offrire le sue
prestazioni a chi vuole, come sicuramente fa. Non è affare nostro e non ci
interessa con chi altro lavora.” (doc. 193, inc. 35.2025.43)
Nel mese di febbraio 2025,
l’assicuratore ha rivolto le seguenti domande ad ______:
" (…).
1. Si prega di
descrivere dettagliatamente l’attività svolta per la società RI1.
2. Ricevete
istruzioni o direttive su come eseguire i vostri lavori da parte della società
RI1?
3. Era libero di organizzare il suo lavoro come voleva?
4. Ha dovuto rispettare delle scadenze? Orari?
5. Vi siete
procurati le materie necessarie all’esecuzione dei lavori? In caso affermativo,
allegare le ricevute? In caso negativo, chi ha acquistato le materie?
6. Utilizza
per i suoi lavori mezzi di esercizio importanti di sua proprietà (attrezzi,
macchine, veicoli industriali)? Allegare l’inventario.
7. Chi è responsabile in caso di errore o negligenza?
8. I lavori potevano essere affidati a terzi senza restrizioni?
9. Era libero di accettare o rifiutare i mandati di altre
imprese?
10. Come
cercavate la vostra propria clientela (ad esempio con annunci, prospetti, un
proprio sito internet)? Allegare la relativa documentazione.
11. Ha stipulato
dei contratti di assicurazione in relazione alla sua attività? Allegare copie.
12. Avete
ricevuto mandati da altre aziende per gli anni dal 2020 al 2023? In caso
affermativo, potreste inviarci i relativi contratti, le fatture e i documenti
giustificativi?
13. Si prega di
trasmettere tutte le fatture emesse da voi negli anni 2020-2023. (…).” (doc.
200, inc. 35.2025.43)
Questo il tenore della risposta
fornita da ______ il 1° aprile 2025:
" (…) Oggi
mi sono incontrato con i titolari della ditta RI1 per capire le decisioni che
avete preso riguardante il mio caso e per risolvere la questione.
Innanzitutto voglio ribadire che io lavoro come indipendente e ho
diversi clienti.
Oltre alla ditta RI1, ho come clienti ______, ______, ______,
______, ______, ______ oltre che diversi privati.
Da quanto sopra risulta chiaramente che non posso essere
dipendente di nessuna società, visto che prendo il lavoro per diverse aziende
concorrenti tra di loro.
Voglio inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni
presso l’assicurazione ______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da
quando lavoro come indipendente.
Dovuto al fatto che è illegale assicurarsi con 2 assicurazioni
differenti tra loro per lo stesso caso assicurato, vi chiedo quindi di
annullare la vostra richiesta e la fattura che avete emesso a me e
conseguentemente anche alla ditta RI1, che non può essere richiamata a sua
volta a pagare un’assicurazione non dovuta visto che quest’assicurazione l’ho
stipulata presso ______.
Fermo restando che se pago ______ non devo più pagare a voi,
vorrei comunque sottolineare che il vostro calcolo dei contributi non tiene
conto delle spese che ho avuto e considera solo il fatturato che comprende
anche le spese di viaggio, di rimborso pranzo, di acquisto materiale e costi
generali.
Infatti, il salario reale annuo, che è unicamente la parte mano
d’opera, è stato ogni anno dichiarato all’AVS, dalla quale ho ricevuto i
contributi da pagare.” (doc. 204, inc. 35.2025.43)
Allo scritto appena citato è
stata allegata la polizza d’assicurazione contro gli infortuni per lavoratori
indipendenti, stipulata da ______ con la ______ Svizzera (doc. 204, p. 2, inc.
35.2025.43).
Agli atti figura pure la presa di
posizione 15 maggio 2025 di ______ sulla decisione su opposizione emanata dall’_______.
In quell’occasione, egli ha espresso in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Mi
sono sentito in causa e quindi ho ritenuto che sia importante che io dica la
mia. Devo dire che sono rimasto sorpreso dalle vostre osservazioni. Io lavoro
con tutti i miei clienti nello stesso modo e non capisco come si possa
considerare in un caso che sono dipendente e in altri casi indipendente.
Non voglio in nessun modo che i miei clienti intervengano nel mio
lavoro.
Ho rifiutato diversi lavori perché certi clienti volevano decidere
sul mio lavoro. Ho un’esperienza di oltre 30 anni prima come dipendente e oggi
come indipendente. Mi sono messo come indipendente perché diverse aziende che
mi hanno visto lavorare volevano che io montassi per loro il marmo sulle loro
cucine. Montare il marmo è un lavoro molto delicato se non si vuole che questo
si rompa durante il montaggio. Spesso poi bisogna anche intervenire sul marmo
perché ogni tanto la fornitura di quest’ultimo non corrisponde alle misure come
ordinato, oppure dimenticano di fare dei fori al posto giusto. Questi tipi di
lavoro lo possono fare solo chi conosce bene come si deve trattare il marmo.
Da indipendente mi ha permesso di poter lavorare per diverse
aziende e anche direttamente per privati, quindi quando ho letto la vostra
presa di posizione mi ha lasciato basito.
Io ho un proprio furgone, ho tutta l’attrezzatura personale per
fare i lavori richiesti, cioè morsetti, smeriglia, aspirapolvere ecc. Acquisto
personalmente tutti i materiali che necessitano per montare il piano in marmo,
cioè silicone in diversi colori, stucco, colla speciale, diversi colori per
intervenire nel caso di riparazioni, ecc. Nessuno dei miei clienti e neanche la
RI1 mi fornisce il materiale che ho bisogno per il montaggio. Chiaramente sui
cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, ma le misure del marmo
necessario vengono date da me stesso, perché vado personalmente a prendere le
misure.
Per confermare il mio impegno come indipendente, le ho allegato
una trentina di fatture che io ho emesso. Ne avrei da inviare tante altre.
Spero che queste fatture possano dimostrare che la ditta RI1 è per me un
cliente importante, ma è uno dei tanti clienti. Monto diversi piani in marmo
per loro perché loro vendono cucine di alta qualità che spesso hanno il piano
in marmo, mentre altri miei clienti non vendono molte cucine con il piano in
marmo.
Questo non può essere comunque un criterio per dire che io lavoro
per la RI1 come dipendente mentre quando monto il piano in marmo degli altri clienti,
lavoro come indipendente (…).” (doc. 211, inc. 35.2025.43)
In quell’occasione, ______ ha
prodotto copia di fatture inerenti a lavori da lui effettuati per conto di
privati e di aziende.
Per quanto riguarda i privati,
nel periodo determinante (2020-2023), risulta che egli ha fatturato lavori per
un ammontare di fr. 6'525 (cfr. doc. 211, p. 3, 4, 12, 17, 23 e 27, inc.
35.2025.43).
Trattandosi invece delle aziende,
durante quello stesso quadriennio, si evince che sono stati fatturati lavori
per un totale di fr. 15'700 (cfr. doc. 211, p. 9, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 22, 25, 30, 31, 34, 35 e 36, inc. 35.2025.43).
Unitamente all’impugnativa, il
patrocinatore della ricorrente ha versato agli atti copia di fatture emesse da
______, che in buona parte sono già comprese fra quelle appena citate ed in
parte sono successive al periodo oggetto del contendere (ne fanno eccezione
soltanto 4, e meglio quella del 22 dicembre 2023 intestata alla ditta ______ di
______ di fr. 450 [allegato doc. J], quella del 9 ottobre 2020 intestata alla
ditta ______ di fr. 1'800 [allegato doc. J], quella datata 5 novembre 2020
intestata alla ditta ______ di ______ di fr. 1'890 [allegato doc. J] e quella
del 23 dicembre 2020 intestata alla ditta ______ di fr. 1'330 [allegato doc. J]).
L’avv. RI1 ha inoltre prodotto
copia di alcune offerte presentate da ______ e meglio - limitandosi al periodo
considerato - quella del 25 gennaio 2023 per il ______ di ______ (allegato doc.
J), quella del 7 ottobre 2022 per la ______ di ______ (allegato doc. J) e
quella del 15 marzo 2021 per ______ (allegato doc. J).
Oltre a ciò, fra la
documentazione prodotta con il ricorso figurano alcune fatture intestate ad
______ relative all’acquisto di (piccolo) materiale (mastice, colla e silicone)
e di (piccoli) attrezzi (cazzuole, secchio, livello, livello laser, ventosa, ginocchiera,
fratazza, …) negli anni 2024 e 2025, per un ammontare complessivo inferiore ai
fr. 3’500 (plico doc. K).
2.14. Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte ritiene che gli elementi che emergono dalle
tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino a favore di un
rapporto di dipendenza, dal profilo assicurativo-sociale, nei confronti
della ditta RI1.
In questo senso, da quanto
esposto al precedente considerando emerge innanzitutto una forte dipendenza
economica di ______ nei confronti della ditta ricorrente. In effetti, nel
periodo determinante (settembre 2020-dicembre 2023), prendendo in
considerazione quanto è stato documentato, le rimunerazioni che gli sono state
pagate dalla RI1 (fr. 203’897) corrispondono all’incirca all’88%
della
sua cifra d’affari globale (fr. 231'592), e meglio al 55% di quella realizzata
nel 2020, al 92% di quella realizzata nel 2021, al 94% di quella realizzata nel
2022 e al 95% di quella realizzata nel 2023, ciò che implica una certa
regolarità ed importanza nell’attribuzione degli ordini (cfr. la STF 9C_739/2019
del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19).
Nella misura in cui una sola
ditta gli ha procurato una fetta molto grande della sua cifra d’affari, occorre
concludere che il rischio economico
imprenditoriale che ha assunto era piuttosto simile a quello di un
salariato al quale il datore di lavoro non versa il salario per il lavoro
eseguito (in questo senso, si veda la STF 8C_484/2010 del 12 maggio 2011
consid. 4.3, riguardante un posatore di pavimenti i cui lavori svolti in
qualità di sub-appaltatore gli avevano procurato il 66% della cifra d’affari; cfr.
anche la STF 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19
riguardante una fotografa che nel 2015 aveva conseguito l’87% dei proventi con
la C. AG e nel 2016 il 26%). In caso di perdita dei lavori forniti dalla
ricorrente, l’interessato si sarebbe ritrovato nelle stesse condizioni di un
dipendente che perde il suo lavoro.
Per quanto concerne i costi
d’investimento, va sottolineato che la documentazione prodotta riguarda
acquisti di attrezzi e materiale effettuati negli anni 2024 e 2025, dunque in
un periodo successivo a quello qui in discussione. Comunque sia, si è trattato
di spese di entità assai modesta (nel periodo considerato ______ ha in effetti
speso complessivamente un importo inferiore ai fr. 3’500; nulla è stato
documentato a proposito del veicolo, né riguardo all’entità dell’investimento
né riguardo al fatto che esso sia stato acquistato ed effettivamente utilizzato
a soli scopi professionali) relative all’acquisto di piccoli attrezzi e di
piccolo materiale (da notare che in una sentenza pubblicata in SZS 1985 p. 210
ss., la Corte federale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato
fosse proprietario di un’attrezzatura del valore di fr. 4'073, mentre in
una pronunzia U 315/06 del 16 luglio 2007 ha riconosciuto l’esistenza di un
impiego rilevante di capitale trattandosi di una persona che aveva acquistato
un trattore del costo di fr. 110'000; si veda inoltre la sentenza
8C_222/2014 del 1° maggio 2014 consid. 4.2, in cui il TF ha giudicato che
investimenti effettuati sull’arco di quattro anni per un importo complessivo di
fr. 42’000 per acquistare attrezzi/materiali e un veicolo a motore,
apparivano troppo esigui per ammettere di per sé l’esistenza di un'attività
indipendente). Il materiale più costoso, ossia i piani in pietra naturale o
artificiale da posare, è peraltro sempre stato fornito dalla ditta insorgente
(cfr. doc. 193, inc. 35.2025.43: “Anche per i piani delle cucine abbiamo
diversi fornitori diretti, e poi incarichiamo previa offerta un marmista per la
messa in opera degli stessi.” e doc. 211, inc. 35.2025.43: “Chiaramente sui
cantieri trovo il piano di marmo che devo montare, (…).”).
È d’altronde utile segnalare che,
secondo l’art. 327 cpv. 2 CO, gli utensili o il materiale per l’esecuzione del
lavoro, possono essere messi a disposizione anche dal lavoratore.
Sempre in questo contesto, il TCA
rileva che non è mai stato preteso che ______ avrebbe locato dei locali da adibire allo svolgimento della
sua professione. Anzi, i suoi domicili privati (via ______ a ______ fino al 28
febbraio 2023, via ______ a ______ a partire dal 1° marzo 2023), risultanti
dalla banca dati MOVPOP – Movimento della popolazione, gestita dall’Ufficio
cantonale dello Stato Civile, corrispondono agli indirizzi che figurano sulle
fatture agli atti da lui emesse.
Secondo questo Tribunale, di rilievo nel caso di specie è pure
la circostanza che ______ era tenuto a eseguire personalmente il lavoro
affidatogli dalla ditta RI1 (cfr. doc. 193, 35.2025.43: “Lui non può
subappaltare lavori per offerte accettate; se per qualsiasi motivo non può
eseguire il lavoro pattuito, noi chiediamo offerte ad altri professionisti del
ramo.”; in questo senso, cfr. la STF 8C_398/2022 del 2 novembre 2022 consid.
6.4), così come quella relativa all’assenza di responsabilità personale nei confronti
dei clienti finali nel quadro degli incarichi assegnatigli dalla ricorrente
(cfr. doc. 193, inc. 35.2025.43: “Il Sig. ______ risponde personalmente a noi
della buona esecuzione e garanzia per il lavoro svolto come viene pattuito;
(…).”; in questo senso, si veda la STF 8C_409/2022 del 3 maggio 2023 consid.
5.3), aspetto che trova conferma nel doc. N (“Convenzione d’indennità”), da cui
si evince che in un caso l’interessato, tramite la sua RC, ha risarcito la RI1
per un danno da lui causato a un cliente finale di quest’ultima.
Inoltre, il fatto che ______
abbia svolto lavori anche per conto di privati, rispettivamente di altre
aziende, non è atto a modificare il suo statuto di dipendente rispetto alla
ditta RI1. In effetti, va ribadito che, per costante giurisprudenza federale, in
caso di pluralità di attività lucrative, la qualificazione dello statuto di
dipendente o di lavoratore indipendente non deve essere effettuata mediante una
valutazione globale, ma separatamente per ciascuna attività (cfr. supra,
consid. 2.5.; STF 8C_804/2019 succitata consid. 4.3).
Ciò deve valere anche per la
circostanza che l’interessato sarebbe stato libero di non accettare gli
incarichi propostigli dall’insorgente. La giurisprudenza federale ha infatti
già avuto modo di precisare che “il solo fatto che ogni singolo intervento
fosse soggetto al consenso delle parti e potesse di conseguenza essere da lui
accettato o meno, non osta di per sé al riconoscimento di un rapporto di
lavoro” (cfr. STF 9C_614/2008 del 1° luglio 2009 consid. 4.2.4 e i riferimenti
ivi menzionati).
Va inoltre rilevato che il fatto che nel periodo in
discussione ______ si fosse
assicurato privatamente contro gli infortuni (cfr. doc. 204, inc. 35.2025.43: “Voglio
inoltre dire che mi sono assicurato contro gli infortuni presso l’assicurazione
______, polizza ______. Questa assicurazione l’ho da quando lavoro come
indipendente.” e doc. 204, p. 2), è
irrilevante ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa
obbligatoria, in concreto presso l’_______, non può essere sostituita né da una
convenzione individuale né dalla stipulazione di un’assicurazione
privata contro gli infortuni (cfr.
STCA 35.2024.41 del 4 novembre 2024 consid. 2.11.; 35.2023.6 del 29 gennaio
2024 consid. 2.9.).
A proposito del preteso impiego
da parte di ______ di manodopera propria, agli atti figura unicamente un
attestato di guadagno intermedio dell’assicurazione contro la disoccupazione
dal quale si evince che il signor ______ nel luglio 2022 aveva lavorato per
conto dell’interessato in ragione complessivamente di 10 ore (2 ore il 1°
luglio, 2 il 4 luglio, 2 il 5 luglio, 2 il 6 luglio e 2 il 7 luglio 2022 - cfr.
doc. L).
Tale documento non è decisivo ai
fini del giudizio, già per il solo motivo che non è dato sapere se l’operaio in
questione sia stato impiegato su cantieri appartenenti a clienti finali della
ditta RI1.
In conclusione, secondo questa
Corte, gli argomenti a favore di un’attività dipendente prevalgono nettamente,
nel loro insieme, sugli elementi che potrebbero parlare a favore di
un’indipendenza di ______ nei confronti dell’azienda ricorrente.
Pertanto, occorre ritenere che,
nel quadro degli incarichi che gli erano stati affidati dalla ditta RI1,
l’interessato doveva essere qualificato quale dipendente, di modo che le
retribuzioni da lui percepite vanno considerate salario determinante su cui la
datrice di lavoro è tenuta a pagare i relativi contributi sociali.
2.15. Resta da esaminare se nel periodo
oggetto del contendere vi è un doppio assoggettamento dei redditi percepiti,
ritenuto che sia l’insorgente che ______, affermano che l’interessato avrebbe
già versato i contributi AVS quale indipendente.
Il Tribunale federale ha
stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i
contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello
statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione
dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta,
con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello
statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati
contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione,
deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento
formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o
della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti
rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente
(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121
seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va ancora aggiunto che in una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale,
con riferimento ai marginali 3025 e 3035 delle direttive sulla riscossione dei
contributi (DRC; dal 1° gennaio 2021: marginali 3021 e 3027 DRC), ha affermato
che in caso di cambiamento di statuto a titolo retroattivo, i contributi pagati
in troppo nell’ambito dell’attività indipendente per l’anno oggetto di
fissazione dei contributi paritetici devono essere imputati sulla parte a
carico del salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (“6.3.2
Entrichtete eine versicherte Person persönliche Beiträge und zeigt sich später,
dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine unselbständige
Erwerbstätigkeit handelte, sind - allenfalls unter den Voraussetzungen der
Wiedererwägung oder prozessualen Revision (Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG; SVR 2010
AHV Nr. 12 S. 42, 9C_1094/ 2009 E. 2.4 mit Hinweisen) - auf den betreffenden
Einkommen nachträglich paritätische Beiträge zu erheben. Dabei sind die bereits als Selbständigerwerbender bezahlten Beiträge
im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge der nachgeforderten paritätischen Beiträge
anzurechnen (EVGE 1959 S. 25 E. 5 S. 32 ff.; vgl. auch Rz. 3025 und 3035 der
Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in der AHV, IV und EO, in der ab
1. Januar 2008 geltenden Fassung). In gleicher Weise haben im Zusammenhang mit
einer bestimmten Tätigkeit entrichtete paritätische Beiträge ein für allemal
als bezahlt zu gelten und sind daher bei einem nachträglichen Wechsel der
Person des beitragspflichtigen Arbeitgebers in der Beitragsvollstreckung
anzurechnen“).
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Va qui rammentato
che una decisione è manifestamente errata se non vi è alcun dubbio che la
decisione era sbagliata (STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024; sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: "wenn kein vernünftiger
Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -
möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)
vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte.").
2.16. Nel caso di
specie dal rapporto del 24 settembre 2024 dell’_______ emerge che per il 2020
il reddito da attività indipendente è stato tassato in maniera definitiva su
fr. 34'600, mentre negli anni 2021-2024 sono state emesse decisioni provvisorie
su fr. 42'900, ossia, tranne per il 2020, su importi inferiori rispetto a
quelli conseguiti lavorando per la ricorrente. Nella decisione su opposizione
la ______ ha inoltre affermato di avere contattato la Cassa AVS (ndr:
verosimilmente _______) che “ha confermato che non tutti i contributi per il
periodo in questione sono stati pagati” (punto 3.6, pag. 8, doc. 14).
Né la ricorrente, né ______, i
quali in più occasioni hanno sollevato la problematica della doppia imposizione,
hanno prodotto le relative decisioni formali di fissazione dei contributi AVS
quale indipendente. La ricorrente ha tuttavia trasmesso un’attestazione dell’8
aprile 2025 della Cassa ______ che ha confermato che a partire dal 1° gennaio
2019 l’assicurato è affiliato come indipendente quale “posatore di marmi e
graniti – attività svolta a titolo principale. Su preavviso della ______”
(doc. F).
Ora, nella misura in cui sono
state emesse decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente
comprendenti anche gli importi conseguiti per l’attività in favore della RI1,
esse si rivelano manifestamente errate, alla luce della netta e chiara predominanza
degli elementi in favore di un’attività dipendente, come esposti in precedenza.
La loro modifica, visti gli importi in gioco (ripresa di fr. 31'699.85
[32’855-90 – 1’156.05 del 2019], senza gli interessi) riveste una notevole
importanza.
Per cui la Cassa poteva rivedere
le citate decisioni.
Tuttavia, considerato che
l’amministrazione, cui incombe in primo luogo l’accertamento dei fatti (cfr.
art. 43 LPGA e STF 9C_675/2009 del
28 maggio 2010 consid. 8.3), non ha appurato presso la Cassa ______ se sulle
remunerazioni versate dalla ricorrente ad ______ sono già stati prelevati i
contributi quale indipendente per il periodo oggetto del contendere, i quali,
se del caso, andrebbero imputati sulla parte a carico del
salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (cfr.
marginale 3027 DRC e STF 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012), il ricorso deve
essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti su questo specifico punto.
Infatti i
contributi pagati in più sul reddito dell’attività indipendente per l’anno
oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti
alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore
di lavoro (marginale 3027 DRC).
2.17. La ricorrente richiama
l’intero incarto della Cassa di compensazione, l’incarto 35.2025.43 di questo
Tribunale, l’incarto della ______ e l’incarto della Cassa ______ in relazione ad ______.
La Cassa di
compensazione convenuta ha prodotto l’incarto con la risposta di causa (cfr.
doc. IX). Alla ricorrente è stato assegnato un termine di 10 giorni per
visionarlo (doc. X).
L’incarto
35.2025.43 di questo Tribunale, che contiene anche la documentazione della
______, trasmessa alla ricorrente tramite CD dall’assicuratore sociale stesso
il 19 maggio 2025 (doc. 210 inc. 30.2025.43), è stato preso in considerazione
da questo Tribunale come richiesto dall’insorgente.
L’incarto della
Cassa ______ non deve invece essere richiamato poiché
spetterà alla CO1 effettuare i necessari accertamenti relativi ad un’eventuale
doppia imposizione del medesimo reddito.
Il TCA rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove, che non modificherebbero l’esito della
procedura.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.18 Alla luce di quanto
sopra esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
La decisione su opposizione va
confermata nella misura in cui accerta che ______ è dipendente di RI1 da
settembre 2020 a dicembre 2023.
Essa va invece annullata per
quanto concerne l’importo dei contributi dovuti da settembre 2020 a dicembre
2023.
Su questo punto l’incarto va rinviato
alla Cassa per stabilire se sull’importo qualificato di salario determinante
sono già stati prelevati contributi quale indipendente e, in caso di risposta
affermativa, vengano attribuiti alla parte a carico del salariato dei
contributi paritari reclamati al datore di lavoro (marginale 3027 DRC).
Al ricorrente, patrocinato in
causa da un legale fino al 5 dicembre 2025, vanno riconosciute ripetibili
parziali (art. 61 lett. g LPGA).
2.19. Per quanto concerne le spese l’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione è
confermata nella misura in cui stabilisce che ______ è dipendente di RI1 da
settembre 2020 a dicembre 2023.
§§ La decisione su opposizione è
annullata per quanto concerne l’ammontare dei contributi dovuti da settembre
2020 a dicembre 2023 e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti
conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO1 verserà alla
ricorrente fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti