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Decisione

30.2025.18

I tre requisiti per l'affiliazione come indipendente di un agente di commercio (utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, sopporta la maggior parte delle spese di esercizio) in concreto non sono adempiuti. Ricapitolazione della giurisprudenza federale

2 febbraio 2026Italiano46 min

I contributi AVS

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.18

cs

Lugano

2 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da:

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 9

luglio 2025 emanata da

chiamato in causa:

CO1

in materia di contributi AVS

TERZ1

TERZ1,

via

______

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 6 giugno 2025,

confermata dalla decisione su opposizione del 9 luglio 2025, la CO1 ha

stabilito che dal 1° gennaio 2024 TERZ1, attivo quale agente per la promozione

del prodotto “______” sviluppato da RI1, va ritenuto dipendente di quest’ultima

(cfr. doc. 4, 5 e 8).

Per la Cassa, secondo le

direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), un agente è considerato

indipendente se sono cumulativamente soddisfatte tre condizioni (utilizzo di

locali propri, occupa personale, sopporta la maggior parte delle spese di

esercizio), qui non date. Inoltre, per l’art. 7 lett. g OAVS le commissioni e

le provvigioni fanno parte del salario determinante.

1.2. RI1, rappresentata dall’avv. RA1,

ha inoltrato un ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento sia della decisione

formale del 6 giugno 2025 che della decisione su opposizione del 9 luglio 2025

(doc. I).

Secondo l’insorgente le

condizioni poste dalle direttive per ritenere quale dipendente un agente di

commercio non sono qui adempiute. L’attività svolta dallo ______ implicava

l’assunzione integrale, in nessun caso rimborsata, di tutti i mezzi idonei a pubblicizzare

e diffondere il prodotto (art. 8 del contratto), nonché le spese di trasporto e

le spese legate all’acquisto e all’esercizio degli strumenti di lavoro

(cellulare, abbonamento telefonico, personal computer, ecc.).

Gli elementi posti alla base

della decisione formale del 6 giugno 2025 a sostegno della tesi secondo cui

TERZ1 non avesse svolto un’attività indipendente non corrispondevano alla

realtà contrattuale in vigore tra le parti.

Dal sito internet dello ______

emerge che TERZ1 dispone di locali propri commerciali/aziendali e di una rete

di collaboratori per lo svolgimento della propria attività. Lo studio ha a

disposizione una sede in via ______ a ______ che non costituisce né abitazione

principale né autorimessa. Lo ______ dispone di una rete di collaboratori

specializzati nella consulenza strategica fiscale e commerciale considerato che

opera nella Svizzera Italiana, in Italia ed in Serbia in diversi ambiti

professionali. Per cui tutte e tre le condizioni di cui al marginale 4020 DRC

per ritenere indipendente TERZ1 sono adempiute.

L’insorgente afferma inoltre che

in ogni caso l’attività svolta in suo favore non implicava necessariamente di

utilizzare locali commerciali (perché consisteva nel contattare/visitare

clienti presso le rispettive sedi e/o fiere) né di occupare altro personale.

1.3. Con risposta del 2 ottobre 2025 la

CO1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. L’8

ottobre 2025 il Giudice delegato del TCA, come richiesto dalla Cancelleria

dell’avv. RA1, ha trasmesso alla ricorrente la documentazione prodotta dalla

Cassa con la sua risposta di causa non ancora in possesso della società (doc.

V).

1.5. Con

decreto del 9 ottobre 2025 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa

TERZ1, assegnandogli in termine scadente il 1° dicembre 2025 per, a crescita in

giudicato del provvedimento, l’esame degli atti e per determinarsi in merito

postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. VI).

1.6. Il

20 ottobre 2025 la ricorrente ha presentato una replica, allegando ulteriore

documentazione e chiedendo dalla Cassa le decisioni di fissazione dei

contributi di TERZ1 dal 2012 al 2023, la decisione provvisoria di fissazione

dei contributi per il 2024 e da TERZ1 il contratto di locazione dello ______ a

______ (doc. VII). La società ha prodotto un contratto di libera collaborazione

e promozione commerciale tra TERZ1 e ______, non firmato e non datato (doc. A9).

1.7. Con

duplica del 5 novembre 2025 la Cassa si è riconfermata nella sua richiesta di

respingere l’impugnativa (doc. IX).

1.8. Il

28 novembre 2025 TERZ1, dopo aver visionato gli atti in data 17 novembre 2025

(doc. VI), ha preso posizione in merito alla fattispecie, allegando numerosa

documentazione e postulando la reiezione del ricorso (doc. XI). In merito

all’asserita assunzione di ______, l’interessato afferma che “l’ipotesi di

coinvolgere la signora ______ (accordo comunque da lei mai firmato proprio

perché le condizioni contrattuali sono state giudicate inique) è nata

inizialmente per poter alleggerire il mio lavoro che era, appunto, molto

gravoso in quanto, non solo dovevo trovare nuovi clienti e contrattualizzarli,

ma dovevo anche fare un lavoro interno, di marketing, di riorganizzazione e di

ridefinizione di documenti e procedure (…)”.

1.9. Chiamati

ad esprimersi in merito, la Cassa ha risposto il 3 dicembre 2025 (doc. XIII,

trasmesso per conoscenza all’avv. RA1 il 4 dicembre 2025 [doc. XIV]), la

ricorrente il 16 dicembre 2025 (doc. XV). Gli allegati sono stati trasmessi a

TERZ1 per conoscenza il 17 dicembre 2025 (doc. XVI).

1.10. Il

22 dicembre 2025 la Cassa ha prodotto un’email del 21 dicembre 2025 di TERZ1

che ha preso posizione sulla documentazione trasmessagli (doc. XVII). La

ricorrente si è ulteriormente espressa in merito il 9 gennaio 2026 (doc. XIX).

Con scritto del 13 gennaio 2026 (doc. XXII), trasmesso per conoscenza

all’insorgente e alla Cassa il 14 gennaio 2026 (doc. XXIII), TERZ1 ha ribadito

la sua posizione.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Nella misura in cui l’insorgente

domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata,

anche della decisione formale del 6 giugno 2025, il suo ricorso è irricevibile.

Infatti, la decisione su

opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso,

oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non

pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio

2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid.

3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

2.2. Oggetto del contendere è la

qualifica di dipendente oppure indipendente dell’attività svolta da TERZ1 in

favore della società RI1.

Altre

eventuali attività svolte da TERZ1 per altre persone e/o società da lui citate,

quali ad esempio ______, ______ e/o ______, non sono invece oggetto della

vertenza.

Infatti, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.

3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV

Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Per

cui eventuali censure relative ad attività svolte al di fuori del rapporto

contrattuale sottoscritto il 2 gennaio 2024 con RI1 sono irricevibili.

2.3. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che è

applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1;

DTF 127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è lo statuto di TERZ1 dal mese di gennaio 2024.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile

2025, consid. 3.2).

nel merito

2.4. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 1/07 del 6 marzo 2008; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005;

sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.5. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta uno specifico

rischio imprenditoriale (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 3, STF

9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 2; STF H 1/07 del 6 marzo 2008, consid.

3.1).

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF

149 V 57, consid. 6.2; DTF 146 V 139, consid. 3.1; DTF 144 V 111 consid. 4.2;

DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag.

283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; STF

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1). Per poter decidere si dovrà

vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STF H 59/00 del

Considerandi

18.

settembre 2000).

2.6

Secondo

la giurisprudenza federale, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente

esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 161 consid.

3b pag. 163-164 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b, a proposito dei

giornalisti liberi).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.7

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.8. Il Tribunale federale ha stabilito

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo

committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1,

nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo,

in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021,

consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,

assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si

procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali

commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.9. Va ancora evidenziato che per il

marginale 4015 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS, nella

versione con effetto dal 1° gennaio 2024) sono considerate commessi viaggiatori

(rappresentanti, agenti ecc.) tutte le persone fisiche che generalmente, dietro

retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi,

all’infuori dei locali commerciali di questi ultimi (cfr. sentenza 9C_3/2021

del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3).

Gli agenti sono per prassi

costante di principio qualificati come dipendenti (sentenza 9C_3/2021

del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art.

5, pag. 89-91).

L'agente e il rappresentante di commercio

esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio

rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria

organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid.

3.2.3, con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza

9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2 pubblicata in SVR 2017 AHV n. 7;

sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del

22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010,

consid. 2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV n. 11).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica

quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente: l'agente o

il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto

(non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa

del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri

della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle

spese di esercizio (marg. 4019 e 4020 DSD; sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio

2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b;

sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2 pubblicata in SVR 2017

AHV n. 7; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza

9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30

settembre 2010, consid. 2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV n.

11; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b;

RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604

consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967

pag. 429).

Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che

per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è

salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio

sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di

agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2,

RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale

ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di

una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del

loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale

a quello di un imprenditore (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021,

consid. 3.2.3; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016 pubblicata

in SVR 2017 AHV n. 7; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Va ancora evidenziato che il

marg. 4017 DSD (nel tenore dal 1° gennaio 2024) prevede che per stabilire lo

statuto giuridico relativo all’AVS delle persone che concludono o negoziano

affari a nome e per conto di terzi sono determinanti le condizioni effettive.

La natura di diritto civile, come pure la denominazione e la formulazione del

contratto non sono decisive. Pertanto, a determinate condizioni sono

considerati persone dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art.

347 segg. CO, bensì anche persone con altri rapporti contrattuali (p. es.

rappresentanti, agenti ecc.). Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali

sulla loro posizione di diritto sociale-assicurativo. Infine per la valutazione

della posizione contributiva di queste persone è irrilevante anche l’iscrizione

o meno nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA dei medesimi.

Secondo il marginale 4018 DSD (nel tenore dal 1°

gennaio 2024), si deve presumere l’esistenza di un’attività dipendente

in particolare anche quando la persona che conclude o negozia affari a nome e

per conto di terzi: non percepisce uno stipendio fisso, ma solo provvigioni; si

assume le spese generali; non è vincolato a una regione geografica ben

definita; non deve presentare al datore di lavoro un rapporto d’attività; non è

obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro; lavora per più ditte;

svolge la sua attività solamente a titolo accessorio (eccezione N. 4021); è

affiliato a una cassa di compensazione per un’altra attività indipendente

(eccezione: N. 4021); risponde per il del credere (art. 348a e 418c CO), ossia

s’impegna a rispondere del pagamento o dell’adempimento di certi obblighi da

parte del cliente; è iscritto nel registro di commercio quale titolare di

un’azienda individuale; è designato quale agente o è agente ai sensi degli art.

418a segg. CO; occupa rappresentanti ausiliari (eccezione: N. 4019 seg.);

conclude con la clientela contratti a proprio nome, ma ne trasferisce i diritti

e gli obblighi al fornitore, agendo quindi come un rappresentante indiretto;

commercia a proprio nome e a proprie spese (agente), ma dipende economicamente

dal mandante e non assume alcun rischio imprenditoriale.

Con sentenza di principio

30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere

attentamente esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un

broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti

di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti

tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se

dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se

tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali

commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione

della maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni

da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30

settembre 2010 consid. 2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV n. 11 e

sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).

2.10. In una sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 pubblicata in SVR

2011 AHV n. 11, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza relativa

alla qualifica dell’attività svolta dagli agenti, ed in particolare la

circostanza che, di regola, sono considerati dipendenti tranne se

sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di

una loro organizzazione di vendita, la quale esiste se tre condizioni

cumulative sono soddisfatte, e meglio l’utilizzo di locali commerciali propri o

in affitto, il personale alle proprie dipendenze e l’assunzione della maggior

parte delle spese d’esercizio. L’Alta Corte ha precisato che l’adempimento

delle citate condizioni fa ritenere la presenza di un rischio imprenditoriale,

poiché indipendentemente dal successo dell’attività svolta, gli agenti devono

accollarsi costi che normalmente sono a carico del datore di lavoro o

dell’assicurato indipendente (consid. 5.1).

Gli

agenti senza un’organizzazione di vendita hanno un rischio imprenditoriale

minore; esso si limita al fatto che il lavoro svolto non viene (completamente)

remunerato. Il TF ha tuttavia aggiunto che nell’ambito della qualifica

dell’attività dell’agente, che comporta investimenti limitati, non si può

negare l’indipendenza sulla sola base del rischio imprenditoriale minimo.

Infatti per stabilire se un’attività è di carattere dipendente oppure

indipendente non va esaminato solo quest’ultimo aspetto. Determinanti sono le

circostanze concrete del caso di specie, in particolare l’intensità della

dipendenza economica ed organizzativa nei confronti del committente. Questo

aspetto deve in particolare essere preso in considerazione laddove gli

investimenti in infrastrutture o personale non sono importanti e deve essere

considerato anche nell’ambito della qualifica dell’attività lavorativa svolta

dagli agenti (consid. 5.1 in fine).

Nel

caso giudicato, il TF ha ritenuto che gli agenti sopportavano un certo rischio

imprenditoriale nella misura in cui non ricevevano alcun compenso se

nell’ambito del marketing telefonico o dell’intermediazione per la vendita di

immobili non raggiungevano lo scopo richiesto. Lo sforzo degli agenti non

veniva sempre compensato. Tuttavia l’Alta Corte ha evidenziato che sia

nell’ambito del marketing telefonico che dell’intermediazione per la

compravendita di immobili, gli agenti, ogni mese, concludevano così tanti

contratti da permetter loro di avere un reddito minimo. L’alta Corte ha

evidenziato che anche se per un determinato periodo gli scopi fissati non erano

pienamente raggiunti, gli agenti difficilmente rimanevano senza introiti. Un

agente, nel 2001 e nel 2002, ha per esempio conseguito, ogni mese, fr. 4'000,

ciò che costituisce un chiaro indizio in favore di un’attività dipendente

(consid. 5.2.1). Il solo fatto che gli agenti dovevano sopportare alcune spese

(ad esempio auto), non costituisce un rischio imprenditoriale. Inoltre dal

contratto concluso tra le parti vi era, per il committente, il diritto di

fornire delle direttive, vi era un divieto di concorrenza, di fare pubblicità,

il pagamento delle provvigioni era previsto per il 15 di ogni mese e dopo un

anno il contratto prevedeva un indennizzo in caso di malattia, servizio

militare o motivi analoghi per al massimo due settimane. Queste regole fanno

concludere per una dipendenza in ambito organizzativo.

L’Alta

Corte ha di conseguenza confermato il carattere dipendente dell’attività svolta

dagli agenti.

In una sentenza 9C_386/2013 del 20

settembre 2013 il Tribunale federale ha confermato la qualifica di dipendente

di alcuni intermediari. In quel caso il tribunale cantonale bernese aveva

accertato che il contratto prevedeva che tutte le fatture venivano allestite

dalla società alla quale i clienti dovevano effettuare i loro pagamenti. Ciò

portava ad una dipendenza economica, ritenuto che spettava alla società versare

loro la provvigione. Per gli assicurati non vi era un rischio del credere ed

erano inoltre obbligati a seguire dei corsi, effettuare ogni mese delle sedute

con altri intermediari e presentarsi alle fiere. Essi avevano l’obbligo di

effettuare almeno 12 vendite all’anno, altrimenti avrebbero dovuto pagare una

pena convenzionale. In pratica per loro vi era una subordinazione sia

organizzativa che economica nei confronti della società.

In

una sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016 l’Alta Corte ha ribadito la giurisprudenza relativa alla qualifica dell’attività svolta dagli

agenti (consid. 3.2).

Cfr. anche la sentenza 9C_407/2016

del 23 novembre 2016, consid. 2.2 pubblicata in SVR 2017 AHV n. 7.

Con sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio

2021 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della Cassa di compensazione

del Canton Zurigo contro la pronunzia cantonale che aveva ritenuto indipendente

un assicurato che lavorava come agente e riceveva delle commissioni per servizi

di mediazione nel noleggio di limousine. Il TF ha rammentato, con rinvio alla

DTF 119 V 161, che di principio gli agenti vanno qualificati di dipendenti,

tranne se dispongono di una propria organizzazione di vendita, ossia se

utilizzano locali commerciali propri o in affitto, occupano del personale e

sopportano la maggior parte delle spese di esercizio. L’Alta Corte ha

affermato:

" 4.1. Gemäss

den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz tritt der Beschwerdegegner als

Vermittler von Dienstleistungen der D.________ im EU-Raum, vorwiegend jedoch in

aussereuropäischen Ländern auf. Seine Tätigkeit (Kundenwerbung, Vermittlung)

übt er ganz oder teilweise vor Ort (bei den Kunden) aus. Die Rechnungsstellung

an den Endkunden wird von den einzelnen Mitgliedern der D.________ erstellt;

die B.________ AG als schweizerische Lizenznehmerin der D.________ rechnet die

Vermittlungsentschädigung mit dem Beschwerdegegner ab. Damit ist er als Agent

im Sinne der in E. 3.2.3 hievor dargelegten Rechtsprechung zu qualifizieren;

offenbleiben kann in diesem Zusammenhang die privatrechtliche Qualifikation

seines Vertragsverhältnisses mit der B.________ AG.

4.2. Das

kantonale Gericht hat weiter festgestellt, dass der Beschwerdegegner kein

eigenes Personal beschäftigt und keine eigenen Geschäftsräumlichkeiten

angemietet hat. Dies wiegt allerdings gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen

nicht schwer, da er einerseits hohe Geschäftsunkosten (Fr. 30'000.- pro Jahr)

zu tragen habe, und anderseits die typischen Merkmale einer unselbstständigen

Erwerbstätigkeit (Unterordnungsverhältnis; Weisungsgebundenheit) nur wenig

ausgeprägt vorliegen würden. Damit sei die Agententätigkeit als selbstständige

Erwerbstätigkeit zu qualifizieren.

4.3. Wie die

beschwerdeführende Ausgleichskasse zutreffend geltend macht, verstösst die

vorinstanzliche Qualifikation gegen die in E. 3.2.3 hievor dargelegte

Rechtsprechung, wonach bei einem Agenten nur dann von einer selbstständigen

Erwerbstätigkeit ausgegangen werden darf, wenn dieser eigene

Geschäftsräumlichkeiten benutzt, eigenes Personal beschäftigt und die

Geschäftskosten im Wesentlichen selber trägt, wobei diese Elemente kumulativ

vorliegen müssen. Nicht abschliessend geprüft zu werden braucht die von der

Vorinstanz implizit aufgeworfene Frage, ob an der bisherigen Rechtsprechung in

ihrer bisherigen Absolutheit festgehalten werden kann (vgl. aber zu den

Voraussetzungen einer Praxisänderung: BGE 141 II 297 E. 5.5.1). Zu diskutieren

wäre eine solche Änderung höchstens dann, wenn ein Agent so hohe

Geschäftskosten selber zu tragen hätte, dass die von ihm getätigte Investition

vergleichbar wäre mit jenen eines Agenten, welcher eigenes Personal beschäftigt

und eigene Geschäftsräumlichkeiten benutzt. Die vom Beschwerdegegner zu

tragenden Kosten (gemäss vorinstanzlicher Feststellung ca. Fr. 30'000.- pro

Jahr, mithin ca. Fr. 2'500.- pro Monat) sind zwar nicht völlig

vernachlässigbar, aber dennoch erheblich geringer als die Kosten, welche für

eigene Räumlichkeiten und eigenes Personal anfallen würden.

4.4. Demnach hat

das kantonale Gericht gegen die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur

sozialversicherungsrechtlichen Qualifikation von Agenten und damit gegen

Bundesrecht verstossen, als es die Tätigkeit des Beschwerdegegners als

Vermittler von Limousinendienstleistungen als selbstständig anerkannte.

Entsprechend ist die Beschwerde der Ausgleichskasse gutzuheissen, der kantonale

Gerichtsentscheid aufzuheben und der Einsprachentscheid der Ausgleichskasse vom

11. Dezember 2018 zu bestätigten.”

In una sentenza 9C_226/2025 del 23

luglio 2025, pubblicata in SVR 2025 AHV n. 25, il Tribunale federale ha ribadito

che la circostanza secondo la quale per un agente un’attività lucrativa

indipendente può essere presunta solo se quest’ultimo dispone di una propria

organizzazione di vendita (tre condizioni cumulative), costituisce una prassi giurisprudenziale

costante e consolidata, dalla quale non vi è alcun motivo di scostarsi (consid.

4.2.1: “Kein Erfolg beschieden ist zunächst ihrem

Einwand, das kantonale Gericht habe die vom Bundesamt für Sozialversicherungen

in seiner Wegleitung über den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO (WML)

definierten Kriterien, wonach Agentinnen und Agenten nur dann als

Selbständigerwerbende einzustufen seien, wenn sie über eine eigene

Verkaufsorganisation verfügten, d.h. kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten

benutzten, eigenes Personal beschäftigten und die Geschäftskosten im

Wesentlichen selber trügen, unkritisch, insbesondere ohne Gesamtbetrachtung der

wirtschaftlichen Gegebenheiten im Einzelfall, übernommen. Sie verkennt, dass es

sich dabei, wie hiervor einlässlich dargelegt (vgl. E. 3.2.3), um eine bereits

seit Jahren gefestigte und etablierte bundesgerichtliche Praxis handelt. Die

Voraussetzungen für eine Abkehr sind weder auszumachen noch werden sie

substanziiert dargetan (zu den Voraussetzungen für eine Rechtsprechungsänderung

vgl. BGE 149 II 381 E. 7.3.1 mit weiteren Hinweisen). Namentlich lässt auch der

pauschale Hinweis in der Beschwerde auf die für ein Unternehmen stets mit

Schwierigkeiten behaftete Startphase keine andere Schlussfolgerung zu, ist jene

doch bereits in Bezug auf ihre zeitliche Dimension schwer zu definieren”).

Nel

caso giudicato dal Tribunale federale, che ha ribadito come non vi siano gli

estremi per una modifica della giurisprudenza, si trattava di stabilire la

qualifica dell’attività di un assicurato che insieme ad una società intendeva

creare una rete di vendita internazionale per prodotti naturali. La sua

attività principale consisteva nell’intermediazione di prodotti e servizi della

società agli utenti finali nell’ambito di un sistema di marketing, nel rispetto

delle direttive della società. Per la sua attività di intermediazione

l’assicurato riceveva delle provvigioni e dei bonus fondati sulle vendite e su

quelle della rete di intermediazione. Da cui l’applicazione delle norme

relative agli agenti di commercio. L’insorgente è stato qualificato di dipendente

già solo per il motivo che non aveva alle sue dipendenze del personale e non

disponeva di una sua organizzazione di vendita. Altri criteri non necessitavano

di ulteriori approfondimenti.

2.11. Nella presente fattispecie dalle tavole

processuali emerge che TERZ1 è affiliato come indipendente presso la CO1 dal 1°

gennaio 2012. Il 25 giugno 2015 egli ha iscritto a registro di commercio la sua

ditta individuale ______, sito in via ______, il cui scopo è ________.

Egli non è iscritto presso la Cassa quale

datore di lavoro.

I contributi sociali quale

indipendente sono stati fissati definitivamente fino al 31 dicembre 2023. Per

il periodo dal 1° gennaio 2024 sono solo state emesse delle decisioni

provvisorie in attesa di ricevere i dati fiscali definitivi.

Il 28 maggio 2025 l’interessato si è

rivolto alla Cassa di compensazione descrivendo l’attività svolta in favore di

RI1 (doc. 1).

Dall’allegato contratto di

collaborazione tra RI1 e ______ di TERZ1 emerge che RI1 ha sviluppato il

prodotto “______” destinato all’automazione della gestione alberghiera.

La società intende promuovere il prodotto “______” e lo “______ di

TERZ1 è dotato dell’organizzazione e delle strutture commerciali e tecnico

professionali necessarie per promuovere il Prodotto ed è stato scelto da RI1

come agente” (allegato doc. 1).

Per l’art. 3 dell’accordo di

collaborazione il concedente attribuisce all’agente per la durata dell’accordo

il diritto di promuovere il prodotto denominato “______” (cpv. 1). Il prodotto

è costituito da un sistema hardware e software per l’automazione della gestione

alberghiera di esclusiva proprietà della concedente, rientrando in tale

definizione anche l’eventuale sviluppo del programma stesso o della metodologia

caratteristica dello stesso, ovvero l’elaborazione di nuovi prodotti basati,

per tecnologia ed architettura, sulle specifiche tecniche del prodotto, tutti

gli aggiornamenti, le modifiche, le correzioni, i miglioramenti, le

personalizzazioni apportate al prodotto stesso (cpv. 2).

Il contratto ha una durata iniziale

di sei mesi e alla sua prima scadenza (30.06.2024) si rinnova automaticamente

per la durata di un anno qualora l’agente raggiunga nel periodo di 6 mesi della

durata contrattuale un numero minimo di 5 contratti sottoscritti da strutture

ricettive (art. 5 dell’accordo di collaborazione).

Per l’art. 6 dell’accordo di

collaborazione il concedente corrisponde per i primi sei mesi di durata del

contratto l’importo mensile di fr. 2'000 a titolo di contributo di avviamento

per la controprestazione di 4 ore giornaliere (cpv. 1). Inoltre, relativamente

ai contratti sottoscritti grazie all’intervento dell’agente, sono riconosciuti

ulteriori corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 2a dell’accordo di

collaborazione (25%

sull’incasso, al netto dell’ammortamento degli investimenti hardware, nel caso

in cui il contratto sottoscritto sia di tipologia ________, per le altre

tipologie, il 25% sul corrispettivo software e il 15% sul corrispettivo

hardware, per la durata del contratto sottoscritto dalla data di effettiva

attivazione della struttura ricettiva).

Entro il 15 di ogni mese l’agente

deve trasmettere un riepilogo degli incassati del mese precedente ed emettere

una fattura entro 30 giorni dalla trasmissione del riepilogo (art. 6 cpv. 4 e 5

dell’accordo di collaborazione).

Ogni diritto di proprietà industriale

o intellettuale relativo al prodotto software e servizi a marchio RI1 indicati

nel contratto sono e rimangono di esclusiva proprietà della concedente (art. 7

dell’accordo di collaborazione).

L’art. 8 dell’accordo di

collaborazione descrive gli obblighi dell’agente.

Quest’ultimo si obbliga a promuovere

la vendita del prodotto presso i clienti, adottando, a proprie spese e a

proprio nome, tutti i mezzi idonei a pubblicizzare e diffondere il prodotto

stesso, acquisendo nuovi clienti a cui fa sottoscrivere i relativi contratti.

Nella pubblicità deve sempre essere indicato oltre al nome del prodotto anche

il nome del concedente (cpv. 1).

L’agente si impegna a seguire e a

dare assistenza al cliente dalla sottoscrizione del contratto alla messa in

servizio del sistema (cpv. 2).

L’agente si impegna inoltre a

supportare il cliente, pianificando visite di mantenimento ai clienti già

esistenti, per verificare e raccogliere eventuali richieste, esperienze,

proposte e nel caso, per rinnovare i contratti in essere (cpv. 3).

L’agente si impegna, per tutta la

durata del contratto, a non fabbricare, commerciare, organizzare la vendita,

direttamente e/o indirettamente, di beni concorrenti con il prodotto (cpv. 4).

L’art. 9 dell’accordo di

collaborazione enuncia i motivi per una risoluzione del contratto, mentre

l’art. 10 dispone il divieto della cessione del contratto e dei diritti che ne

scaturiscono, salvo specifico consenso scritto delle parti. L’art. 11 disciplina

gli effetti della cessazione del contratto, mentre nell’art. 12 regola la

segretezza delle informazioni ottenute nell’ambito dell’accordo di

collaborazione.

A TERZ1 sono state consegnate delle

chiavi dell’ufficio della società ricorrente ed un tablet ed è stato creato un

account di posta elettronica (______) (doc. 1). Egli figurava inoltre quale “________”

nella pubblicità/brochure di RI1 per la ______ (allegato al doc. 1).

Dalla documentazione prodotta emerge

inoltre che lo ______ aveva preparato un “contratto di libera collaborazione

e promozione commerciale” con ______ per l’attività svolta in favore di RI1

(doc. A9). Tale contratto tuttavia non è mai stato sottoscritto (doc. XI: “[…]

voglio sicuramente precisare che l’ipotesi di coinvolgere la signora ______

(accordo comunque da lei mai firmato proprio perché le condizioni contrattuali

sono state giudicate inique) è nata inizialmente per poter alleggerire il mio

lavoro che era, appunto, molto gravoso […]”).

2.12. Nel caso di specie la ricorrente

contesta le affermazioni di TERZ1 secondo cui egli avrebbe svolto attività

diverse rispetto a quelle concordate con l’accordo di collaborazione,

sottolineando che le attività descritte dall’interessato sono attività

ordinarie che un agente svolge per trovare nuovi clienti (cfr. doc. XV).

L’insorgente conferma pertanto che il

rapporto tra le parti, derivante dal contratto di collaborazione sottoscritto

il 2 gennaio 2024, come emerge del resto dal suo contenuto, è un contratto di

agenzia. La società ha infatti attribuito a TERZ1 il diritto di promuovere il

prodotto denominato “______”. Da parte sua la ricorrente si è obbligata

a corrispondere per i primi sei mesi di durata del contratto l’importo mensile

di fr. 2'000 a titolo di contributo di avviamento per la controprestazione di 4

ore giornaliere, mentre per i contratti sottoscritti grazie all’intervento

dell’agente, si è impegnata a versare ulteriori corrispettivi secondo quanto

previsto dall’art. 2a dell’accordo di collaborazione (25% sull’incasso, al netto

dell’ammortamento degli investimenti hardware, nel caso in cui il contratto

sottoscritto sia di tipologia ________, per le altre tipologie, il 25% sul

corrispettivo software e il 15% sul corrispettivo hardware, per la durata del

contratto sottoscritto dalla data di effettiva attivazione della struttura

ricettiva; sul concetto di agente cfr. consid. 2.9 con rinvio alla marginale 4015

DSD e alla STF 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3).

Per stabilire se l’attività svolta da

TERZ1 è di carattere dipendente o indipendente occorre pertanto esaminare, alla

luce della costante giurisprudenza riprodotta al consid. 2.10 che il Tribunale

federale ha ancora ribadito con STF 9C_226/2025 del 23 luglio 2025, pubblicata

in SVR 2025 AHV n. 25, dove l’Alta Corte ha affermato che non vi sono

gli estremi per una sua modifica, se, per l’attività di agente, l’interessato

utilizza locali commerciali propri o in affitto, occupa del personale e

sopporta la maggior parte delle spese di esercizio. Si tratta di tre condizioni

cumulative. Se una sola delle condizioni non è soddisfatte, egli va considerato

dipendente (9C_226/2025 del 23 luglio 2025, pubblicata in SVR 2025 AHV n. 25,

consid. 4.2.1: “[…]

d.h.

kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten benutzten, eigenes Personal

beschäftigten und die Geschäftskosten im Wesentlichen selber trügen […]”; sottolineatura del redattore).

Non è invece determinante la

circostanza secondo cui la ricorrente non avrebbe avuto alcuna intenzione di

assumere TERZ1 quale dipendente, come, secondo la ricorrente, emergerebbe

dall’accordo di collaborazione. Infatti è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita

dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (marg. 4017 DSD; cfr. anche,

fra le tante, sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del

21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge

mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die

Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,

insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die

beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger

Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

In concreto, per quanto concerne

l’utilizzo di locali commerciali propri o in affitto (prima condizione), dalle

tavole processuali emerge che la ricorrente ha consegnato a TERZ1 le chiavi dei

propri uffici e gli ha messo a disposizione almeno un tablet (cfr. XI/2). Egli

aveva pertanto la possibilità di recarsi presso la sede della società dove

disponeva di una base operativa (cfr. anche opposizione, doc. 7: “[…] ed è

capitato, per libera scelta dello stesso, che utilizzasse il tempo di

permanenza presso gli uffici della società per effettuare telefonate a clienti

e/o inviare mail”). Non vi è infatti alcuna necessità di fornire delle

chiavi ad un collaboratore unicamente per “acquisire

informazioni/delucidazioni sul prodotto ______ da parte dei tecnici o per

prendere del materiale” (cfr. doc. XV) come sostiene l’insorgente. A questo

scopo sarebbe stato sufficiente per l’assicurato presentarsi in ditta per

chiedere chiarimenti o per prelevare il necessario.

Il fatto che la società contesti le

affermazioni di TERZ1 secondo le quali egli disponeva di una postazione fissa

(con scrivania e computer; cfr. doc. XI, punto 4), non è determinante.

Se è vero che l’attività da lui

svolta “non implicava necessariamente, per sua natura, di utilizzare locali

commerciali (l’attività consisteva essenzialmente nel contattare/visitare

clienti presso le rispettive sedi e/o fiere)” (cfr. doc. I, punto 5.5) è

altrettanto vero che parte dell’attività era svolta in ufficio (cfr. il sopra

citato doc. 7).

L’insorgente evidenzia tuttavia che

la ditta individuale ______ dispone di uffici propri in via ______ a ______

(cfr. le foto di cui al doc. A7) e di conseguenza egli doveva sopportare costi

fissi di una certa importanza.

Il TCA ricorda che TERZ1 dal 1°

gennaio 2012 è affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione.

Per cui non sorprende che abbia a disposizione dei locali per svolgere la sua

attività indipendente che secondo lo scopo della ditta individuale ______ non

contempla quella di agente (_______; cfr. anche decisione formale del 6 giugno

2025 trasmessa a TERZ1, doc. 5, pag. 2 terzultimo paragrafo).

La presenza di locali di lavoro per

svolgere la sua attività indipendente non implica di conseguenza che essi siano

stati utilizzati per l’espletamento della sua attività in favore della

ricorrente.

TERZ1 nello svolgere l’attività di

agente non ha occupato personale (seconda condizione).

Il contratto di libera collaborazione

e promozione commerciale sottoposto ad ______ per aiutarlo nell’esecuzione

dell’attività di agente, non ha trovato concretizzazione (cfr. doc. XI). A

prescindere dai motivi che hanno portato l’interessata a rifiutare la

collaborazione, la conseguenza è che in ogni caso ______ non ha avuto alcun

lavoratore alle proprie dipendenze nell’ambito dell’espletamento del contratto

di agenzia.

Non giova all’insorgente la

circostanza secondo cui nella pagina internet dello ______ figura che si tratta

di “una ditta individuale ed una rete di specialisti specializzati

nella consulenza strategica, fiscale e commerciale ed il nostro compito è dare

consigli, suggerire strategie, seguire lo sviluppo dei clienti (….”;

sottolineatura del redattore, doc. A7).

______ non è affiliato quale datore

di lavoro ed in quanto indipendente è libero di collaborare con altri

specialisti indipendenti, attivi nel medesimo ambito ma al di fuori

dell’attività di agente.

Nella già citata sentenza 9C_226/2025

del 23 luglio 2025, pubblicata in SVR 2025 AHV n. 25, il Tribunale federale, al

consid. 4.2.2, ha stabilito che l’attribuzione di prestazioni di servizio a

terze persone per attività che non concernono la vera e propria attività di

agente non permette di ritenere che la persona assicurata occupi del personale

per quest’ultima attività (“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie beschäftige

eigenes Personal im Sinne der Auslagerung von Dienstleistungen an Dritte im

Auftragsverhältnis, kann sie auch daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Vielmehr handelt es sich bei den von ihr aufgeführten "outgesourcten"

Aufgabenbereiche (buchhalterische Fragestellungen, administrative

Unterstützung) nicht um solche, die den eigentlichen Kern der hier

streitbetroffenen Tätigkeit als Agentin im Affiliate-Marketing für die

E.________ beschlagen; sie wurden zudem nicht regelmässig sondern nur bei

Bedarf, vereinzelt, nachgefragt”).

L’adempimento delle prime due

condizioni poste dalla giurisprudenza osta alla qualifica di indipendente per

l’attività di agente svolta in favore di RI1 (STF 9C_226/2025 del 23 luglio

2025, consid. 4.2.1, pubblicata in SVR 2025 AHV n. 25, STF 9C_3/2021 del 7

maggio 2021, consid. 4.3), senza che sia necessario esaminare se l’interessato sopporta

la maggior parte delle spese di esercizio (terza condizione), ritenuto che

comunque dagli atti non emergono importi di grande rilevanza (cfr. anche STF

9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 4.3 in fine: “[…] Die vom Beschwerdegegner

zu tragenden Kosten (gemäss vorinstanzlicher Feststellung ca. Fr. 30'000.- pro

Jahr, mithin ca. Fr. 2'500.- pro Monat) sind zwar nicht völlig

vernachlässigbar, aber dennoch erheblich geringer als die Kosten, welche für

eigene Räumlichkeiten und eigenes Personal anfallen würden”).

L’affiliazione

di TERZ1 quel dipendente di RI1 per l’attività di agente derivante dall’accordo

di collaborazione del 2 gennaio 2024 (cfr. doc. A4) va pertanto confermata.

Questo

TCA rileva inoltre che la dipendenza di TERZ1 nei confronti di RI1, come già

indicato nella decisione formale della Cassa del 6 giugno 2025, sostituita

dalla decisione su opposizione qui impugnata, emerge anche dal citato contratto

di collaborazione.

A TERZ1

per i primi 6 mesi è stato garantito un reddito minimo di fr. 2’000 per

un’attività da svolgere per 4 ore al giorno.

In

applicazione dell’art. 6 cpv. 2a dell’accordo di collaborazione percepisce

delle commissioni (25% sull’incasso, al netto dell’ammortamento degli

investimenti hardware, nel caso in cui il contratto sottoscritto sia di

tipologia ________, per le altre tipologie, il 25% sul corrispettivo software e

il 15% sul corrispettivo hardware, per la durata del contratto sottoscritto

dalla data di effettiva attivazione della struttura ricettiva), che in

applicazione dell’art. 7 lett. g OAVS costituiscono salario determinante.

TERZ1

ha un dovere di rendiconto, nella misura in cui è tenuto a redigere entro il 15

di ogni mese un riepilogo di quanto incassato nel mese precedente per il

tramite dei contratti sottoscritti grazie a lui.

Egli

è inoltre integrato nell’organizzazione della società.

Ha

ricevuto delle chiavi degli uffici della ricorrente ed un tablet,

è stato creato un account di posta

elettronica con il nome del prodotto da commerciare (______) e figurava quale “_______”

nella pubblicità/brochure di RI1 per la ______ (allegato al doc. 1). Egli deve

seguire le direttive della società nel senso che è tenuto a dare assistenza al

cliente dalla sottoscrizione del contratto alla messa in servizio del sistema,

deve pianificare le visite di mantenimento ai clienti già esistenti per

verificare e raccogliere eventuali richieste, esperienze e proposte e se del

caso rinnovare i contratti. È sottoposto ad un divieto di concorrenza.

Infine, egli

non fattura direttamente al cliente finale, ma alla società ricorrente.

2.13. Alla

luce di quanto esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.14. La

ricorrente, quali prove, richiama dalla Cassa le decisioni di fissazione dei

contributi di TERZ1 dal 2012 al 2023 e la decisione provvisoria di fissazione

dei contributi per il 2024. Inoltre chiede che TERZ1 produca il contratto di

locazione dello ______ a ______.

Questo

TCA rinuncia all’assunzione delle prove richieste poiché non sono atte a

modificare l’esito della vertenza.

Il

contratto di collaborazione è stato sottoscritto il 2 gennaio 2024 e TERZ1 è

stato ritenuto dipendente di RI1 dal 1° gennaio 2024. Le decisioni di

fissazione dei contributi per gli anni dal 2012 al 2023 non incidono di

conseguenza sulla qualifica dell’attività svolta da TERZ1.

Non

è neppure necessario richiamare dalla Cassa la decisione provvisoria di

fissazione dei contributi quale indipendente per il 2024. L’interessato è

infatti affiliato quale persona con attività indipendente presso la Cassa dal

1° gennaio 2012 e non ha cessato la sua attività nel 2024. Nella decisione

formale a lui indirizzato figura infatti che “lei viene confermato e rimane

affiliato nella categoria degli indipendenti unicamente per l’attività di

servizi video, giornalistici, marketing, web design e consulenza immobiliare

svolta in nome e per proprio conto per clienti privati e ditte che non hanno lo

stesso scopo a partire dal 1° gennaio 2012 a tutt’oggi” (doc. 5).

Il

fatto che anche per quell’anno, provvisoriamente, in attesa dei dati fiscali

definitivi, sia stato chiesto a TERZ1 di versare dei contributi quale

indipendente, non incide sul carattere dipendente dell’attività svolta in

favore di RI1.

Infine,

non è contestato che lo ______ disponga di locali a ______ dove l’assicurato

svolge la sua attività indipendente. Il contenuto dell’eventuale contratto di

locazione sottoscritto dalla ditta individuale non influenza l’esito della

presente vertenza alla luce di quanto spiegato al considerando 2.12.

Le

prove citate da TERZ1 e atte a comprovare la sua dipendenza nei confronti della

società ricorrente, tra cui numerose testimonianze, non devono essere assunte,

visto l’esito a lui favorevole del procedimento.

Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto

2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del

21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo

2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15. L’art. 61

lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti