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Decisione

30.2025.2

Contestazione dell'affiliazione come indipendente per la fase di preparazione e postproduzione di un regista. Esame della fattispecie concreta. Non dati presupposti per riconsiderazione e revisione di una decisione. Assistenza giudiziaria non concessa

27 novembre 2025Italiano95 min

trasmesso la replica spontanea per conoscenza alla Cassa, a TERZ 2 e all’avv. RA

Source ti.ch

Incarto

n.

30.2025.2

cs

Lugano

27 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23

dicembre 2024 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

1. TERZ 1

rappr. da: RA 2

2. TERZ 2

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1980, è affiliato dal

1° gennaio 2018 presso la Cassa CO 1 quale indipendente per l’attività

principale di produzione video tramite la ditta individuale __________,

iscritta a registro di commercio dal _________ (cfr. estratto registro di

commercio in internet). A titolo accessorio (in precedenza, dal 1.3.2017 al

31.12.2017, a titolo principale) è affiliato quale indipendente in ambito edile

(doc. 7 e 10).

1.2. Il 18 marzo 2021 RI 1 ha

sottoscritto con __________ un contratto di sceneggiatura, in seguito al quale

l’assicurato si è impegnato, quale sceneggiatore, per la serie audiovisiva dal

titolo “__________” (doc. A5).

1.3. Il

21 giugno 2022 lo TERZ 1 ha firmato con la __________ un contratto di

coproduzione multimedia relativa alla produzione della serie audiovisiva “__________”

e alla cessione dei diritti a scopi di diffusione sul territorio della Svizzera

e del Principato del Liechtenstein, nonché allo sfruttamento economico

dell’opera. Il contratto prevede che RI 1 è il regista dell’opera.

Il

3 luglio 2022 lo TERZ 1 ha firmato un contratto di regia con RI 1.

Il

28 agosto 2022 TERZ 2, con contratto di lavoro per la libera collaborazione

tecnica ed artistica, ha assunto alle proprie dipendenze RI 1 quale regista per

la realizzazione della serie “__________”, per una durata determinata di tre

settimane, dal 3 al 21 ottobre 2022 per un salario lordo settimanale di fr.

3'000, oltre a un’indennità vacanze dell’8.33% (cfr. doc. XXI/F).

Con

contratto di fornitura di personale a prestito del 30 settembre 2022 TERZ 2 ha

prestato a TERZ 1 RI 1 quale regista per il periodo dal 3 ottobre 2022 al 21

ottobre 2022 (doc. XXI/F).

1.4. Il

27 ottobre 2022 RI 1 ha scritto un’e-mail alla Cassa di compensazione, informandola

che nel mese di ottobre 2022 ha svolto un’attività dipendente ed ha allegato il

certificato di salario della TERZ 2 da cui emerge che quel mese ha percepito un

importo lordo (per tre settimane di lavoro) di fr. 9'749.70, da cui sono stati

dedotti i contributi sociali (doc. 35).

1.5. In

data 18 febbraio 2024 RI 1 si è rivolto all’amministrazione ed ha chiesto il

rimborso di fr. 288 per contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'500

nel 2022 poiché “sono a carico del datore di lavoro (TERZ 1, …)”. Egli

ha aggiunto che il “datore di lavoro deve pagare la propria parte più la

quota a me richiesta poiché il contratto definisce che il mio salario di CHF

4'500.- è netto” (doc. 40). RI 1 ha domandato anche il rimborso di fr.

307.20 per i contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'800 (due distinti

versamenti dell’11.04.2023 di fr. 3'000 e di fr. 1'800), affermando che anche

tali contributi sono a carico di TERZ 1 (doc. 40). All’email ha allegato il

contratto di regia sottoscritto dalle parti.

1.6. Con

decisione formale dell’8 marzo 2024 la Cassa CO1 ha fissato i contributi dovuti

da RI 1 quale indipendente nel 2022 sulla base di un reddito aziendale di fr.

29'400. La decisione è cresciuta in giudicato (doc. XXXVII).

1.7. Il

21 maggio 2024 la Cassa CO 1 ha contattato la Cassa __________, alla quale sono

affiliate la __________, la __________ e la __________, per un parere circa la

qualifica dell’attività svolta dall’interessato. Il 12 giugno 2024 la Cassa __________

ha precisato di non avere molta esperienza con valutazioni del genere e che la

risposta si fonda sul contratto di regia sottoscritto tra RI 1 e la ditta TERZ

1. Per la Cassa __________ il rapporto di dipendenza varia a seconda

dell’attività. Durante la preparazione e la postproduzione il regista ha piena

libertà artistica (art. 3.2 del contratto), mentre durante la regia deve tenere

conto delle condizioni dettate dalla sceneggiatura, dal piano di lavoro per la

preparazione delle riprese, deve rispettare le condizioni di impiego dei collaboratori

e deve partecipare alla promozione del film e alle conferenze stampa. Ha

l’obbligo di adempiere personalmente i compiti (art. 5 e 6 del contratto di

regia).

Per

la Cassa __________ l’attività si divide in tre fasi: preparazione, riprese e postproduzione.

Nel contratto figura che durante la fase delle riprese dall’importo sono

dedotti i contributi sociali e il regista è assicurato per tutta la durata

delle riprese contro gli infortuni professionali e non professionali. La

remunerazione dell’attività svolta durante le riprese, secondo la Cassa __________,

è di carattere dipendente, mentre durante la preparazione e la postproduzione è

di carattere indipendente (doc. 46).

1.8. Il 14 giugno 2024 la Cassa CO 1 ha

notificato a __________ una decisione formale tramite la quale ha stabilito che

RI 1 è indipendente solo per le fasi di preparazione e postproduzione, mentre

per la fase di ripresa RI 1 va considerato salariato (doc. 47). La Cassa ha

concluso affermando che l’importo di fr. 9'000 versato per la fase di regia fa

parte del salario determinante e quindi il datore di lavoro deve trattenere gli

oneri sociali.

1.9. Il 24 giugno 2024 __________ si è

rivolto tramite email alla Cassa affermando che TERZ 2 ha già versato gli oneri

sociali sull’importo di fr. 9'000 pagato ad RI 1 per la sua attività di

regista, nell’ambito di un contratto di prestito di personale, ai sensi

dell’art. 16 della legge federale sul collocamento e sul personale a prestito

(doc. 49). Lo stesso giorno la Cassa ha informato __________, e in copia RI 1,

che la decisione del 14 giugno 2024 è da considerarsi nulla poiché quest’ultimo

è stato ritenuto dipendente dalla TERZ 2 che ha già versato i contributi

sociali (doc. 50).

1.10. Dopo aver ricevuto da RI 1, due e-mail

del 23 luglio 2024 (doc. 51) e del 19 agosto 2024 (doc. 52), con cui

quest’ultimo contestava la qualifica di indipendente nella fase di produzione e

di postproduzione, con “decisione di revisione e riconsiderazione (LPGA art.

53)” del 27 agosto 2024 (doc. 53), la Cassa ha confermato che il contratto

di regia è suddiviso in tre fasi ben distinte: preparazione, riprese,

postproduzione e che per quanto concerne la fase delle riprese

l’amministrazione non entra più nel merito delle contestazioni poiché dagli

accertamenti effettuati e dalla documentazione agli atti risulta in modo chiaro

che è stato regolarmente considerato salariato della TERZ 2.

Per quanto concerne invece le

fasi di preparazione e postproduzione l’interessato è stato qualificato come

indipendente poiché ha diretto la realizzazione del film, si è assunto la

responsabilità artistica, ha svolto il lavoro sulla sceneggiatura fino alla

forma definitiva per le riprese, aveva la codecisione nella scelta dei

collaboratori artistici, degli attori e dei tecnici, aveva la codecisione delle

scenografie e dei luoghi delle riprese, nonché la collaborazione all’analisi

delle esigenze e dei costi scena per scena, aveva la direzione degli attori e

la direzione artistica degli altri collaboratori, aveva la scelta della colonna

sonora, d’accordo con il produttore, aveva la direzione dei montaggi del film,

nei limiti di condizioni quadro aveva piena libertà artistica, aveva potere

decisionale, in accordo con il produttore, su quale fosse stata la versione definitiva

del film. La Cassa ha aggiunto che in base al marginale 4048 delle direttive

sul salario determinante (DSD) gli onorari d’autore, ossia le indennità versate

ad autori per la creazione o l’interpretazione di proprie opere, fanno parte

del reddito d’attività lucrativa indipendente.

1.11. Il 27 agosto 2024 RI 1 ha nuovamente

scritto alla Cassa chiedendo di essere ritenuto come dipendente dello TERZ 1

dall’11 luglio 2022 al 9 dicembre 2022 e di voler procedere immediatamente alla

richiesta di rettifica della sua dichiarazione d’imposta del 2022 (doc. 54).

1.12. Il 12 novembre 2024 RI 1 è stato

sentito personalmente, in presenza dell’allora suo rappresentante, avv. __________,

al fine di esporre le sue contestazioni (doc. 61).

1.13. Con decisione su opposizione del 23

dicembre 2024 la Cassa di compensazione ha confermato il contenuto della

decisione formale (doc. 65).

1.14. RI 1, rappresentato dagli avv. RI 1

e __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

chiedendo che venga qualificato di dipendente anche quando ha lavorato per lo TERZ

1 per le fasi di preparazione e postproduzione per il periodo dall’11 luglio

2022 al 9 dicembre 2022 e che la decisione su opposizione impugnata sia

annullata e ritornata alla Cassa (doc. I). L’insorgente domanda che le parti

siano citate ad un dibattimento e quali mezzi di prova propone, se necessario,

la testimonianza degli esponenti del _________ e dell’__________. Il ricorrente

domanda inoltre l’allestimento di una perizia sul ruolo e la posizione del

regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione audiovisiva, da

allestire dalla ________ e una perizia sul ruolo e sulla posizione del regista,

anche in rapporto al produttore, nella produzione audiovisiva da allestire da ________.

1.15. Il 19 febbraio 2025 RI 1, senza il

patrocinio del suo avvocato, ha trasmesso al TCA il certificato per

l’assistenza giudiziaria, unitamente alla documentazione economica (doc. III).

1.16. Il Giudice delegato del TCA ha

immediatamente scritto all’avv. RA 1 con la richiesta di comunicare al

Tribunale se sussiste ancora un mandato a suo favore (doc. IV).

1.17. Con risposta del 25 febbraio 2025 la

Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazione

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.18. Con decreto del 4 marzo 2025 il

Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 2 e TERZ 1, assegnando loro

un termine scadente il 12 maggio 2025 per, a crescita in giudicato del decreto,

l’esame degli atti e determinarsi in merito alla procedura, postulando

l’acquisizione di eventuali prove (doc. VII).

1.19. Il 5 marzo 2025 l’avv. RA 1 si è

espresso in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IX), mentre

il 7 marzo 2025 ha domandato di poter visionare il doc. 46 (doc. XI),

trasmessogli il 10 marzo 2025 (doc. XII).

1.20. Il 17 marzo 2025 l’avv. RA 1 ha

inoltrato una replica spontanea (doc. XIII), in merito alla quale __________ si

è espresso il 9 maggio 2025 (doc. XVI).

1.21. Il 23 maggio 2025 il ricorrente ha

prodotto un’ulteriore replica spontanea (doc. XIX), sulla quale l’avv. RA 2, in

rappresentanza di __________, ha preso posizione il 4 giugno 2025 (doc. XXI).

1.22. Il 4 giugno 2025 le parti sono state

sentite nell’ambito di un’udienza di discussione (doc. XXIII).

1.23. Dopo aver chiesto (doc. XXIII), ed

ottenuto (doc. XIV), un termine di 10 giorni per presentare osservazioni in

merito alla presa di posizione del 4 giugno 2025 dello TERZ 1, il 27 giugno

2025 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito producendo ulteriore

documentazione (doc. XXV).

1.24. Chiamate ad esprimersi in merito

(doc. XXVI), TERZ 2 è rimasta silente, la Cassa ha precisato che la __________,

la __________ e __________ sono affiliate presso la Cassa __________ (doc.

XXVII), mentre __________, chiesta (doc. XXVIII), ed ottenuta (doc. XXIX), una

proroga, ha prodotto le sue osservazioni il 22 agosto 2025 (doc. XXX).

1.25. Le rispettive prese di posizione

sono state trasmesse alle parti il 25 agosto 2025 (doc. XXXI, doc. XXXII, doc.

XXXIII e doc. XXXIV).

1.26. Il 2 settembre 2025 il TCA ha

interpellato la Cassa (doc. XXXVI) e l’UFAS (doc. XXXVII). Alla Cassa è stato

chiesto:

" (…) con

riferimento alla vertenza a margine le chiediamo di voler precisare se per

l’anno 2022 e per l’anno 2023 sono già state emesse decisioni formali o su

opposizione in merito alla fissazione definitiva o provvisoria di contributi

quale indipendente nei confronti di RI 1 e se esse sono cresciute in giudicato

oppure se sono stati richiesti degli acconti. Ciò anche alla luce dell’email

del 18 febbraio 2024 (doc. 40), con cui l’insorgente ha chiesto la restituzione

di contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'500, rispettivamente di fr.

4'800.

In caso di risposta affermativa, le

chiediamo di trasmetterci copia delle decisioni.” (doc. XXXVI)

All’UFAS

è stato chiesto:

" (…) il

nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza relativa allo

statuto di dipendente oppure di indipendente di un regista nelle fasi di

preparazione e di postproduzione di una serie web (per la fase delle riprese è

stato ritenuto dipendente).

Ai fini del giudizio Vi chiediamo di

informarci se il Vostro Ufficio ha emesso direttive, circolari, raccomandazioni

o prese di posizione (nei confronti ad esempio dell’_________, eccetera) in

merito alla qualifica di dipendente oppure di indipendente di registi. In caso

di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una copia.” (doc. XXXVII)

1.27. Il 3 settembre 2025 la Cassa ha

risposto, affermando:

" (…)

Anno 2022

In data 8 marzo 2024 è stata emessa la

decisione definitiva di fissazione dei contributi in base ai dati fiscali

comunicatici dalla competente autorità fiscale. In essa la Cassa ha inserito

l’osservazione che “Il conteggio definitivo per l’anno 2023 verrà effettuato

solo quando la Cassa sarà in possesso della tassazione fiscale 2023 IFD passata

in giudicato”. Il conguaglio definitivo ha generato un saldo a favore del

sig. RI 1 di CHF 433.55, rimborsati con data valuta 12 marzo 2024.

La decisione è pacificamente cresciuta in

giudicato.

Anno 2023

Non sono state emesse decisioni definitive

o provvisorie di fissazione dei contributi. In data 19 gennaio 2023 la Cassa ha

ricevuto la comunicazione dell’assicurato con la quale egli ha stimato il

reddito aziendale presumibile per l’anno 2023 in CHF 38'000.00. La Cassa, sulla

scorta di tale dichiarazione (fr. 38'000.00 netti riportati al lordo in fr.

40’7000), ha calcolato gli acconti trimestrali provvisori 2023 in CHF 841.00,

che l’assicurato ha regolarmente versato.

A titolo informativo, vi comunichiamo che

la tassazione fiscale 2023 è stata emessa in data 30 luglio 2025 ma non siamo a

conoscenza se la stessa è già cresciuta in giudicato. In essa appare essere

tassato un importo di fr. 4'800.00 quale Reddito da attività dipendente del

contribuente e un importo di fr. 48'887.00 quale Reddito da attività

indipendente del contribuente.” (doc. XXXVII)

1.28. Il 12 settembre 2025 l’UFAS ha

affermato:

" (…) Il

nostro Ufficio non ha emanato alcuna direttiva, circolare o raccomandazione

specifica relativa allo statuto di lavoratore dipendente o indipendente dei

registi ai sensi dell’AVS. Non ha inoltre inviato alcuna presa di posizione generale

in materia alle associazioni attive nel settore della produzione e della

realizzazione di film.

Si applicano quindi le norme generali sulla

distinzione tra attività dipendente e indipendente e, se del caso, anche per

analogia le disposizioni concernenti i musicisti e gli artisti di scena (cfr. i

N. 1018 segg. e 4034 segg. delle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI

e nelle IPG [DSD]). A seconda dei casi, potrebbero essere applicabili anche le

disposizioni concernenti i diritti d’autore (N. 4077 segg. DSD).” (doc.

XXXVIII)

1.29. Il 16 settembre 2025 il TCA ha

trasmesso alle parti le risposte della Cassa e dell’UFAS per una presa di

posizione entro 10 giorni, aggiungendo:

" (…) Entro

lo stesso termine vi chiediamo di prendere posizione in merito alla

giurisprudenza secondo la quale il cambiamento dello statuto contributivo nei

casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione

formalmente cresciuta in giudicato è di norma solo possibile quando siano dati

Fatti

i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un

cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il

futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente

come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione

del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già

stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto

di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del

provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti

del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per

le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato

liberamente (DTF 121 V 1, DTF 122 V 169, STF 9C_159/2022, 9C_160/2022 del 14

settembre 2022, consid. 5.2; fra le tante: STCA 30.2020.8 del 12 aprile 2021,

consid. 2.15 e seguenti).” (doc. XXXIX)

1.30. Il 22 settembre 2025 la Cassa ha

affermato:

" (…) Per

l’anno contributivo 2022, la Cassa in data 8 marzo 2024 ha emesso la decisione

definitiva di fissazione dei contributi quale indipendente del sig. RI 1, sulla

scorta dei dati di reddito aziendale accertati e forniti dalla competente

autorità fiscale cantonale.

Fiscalmente, nella notifica di tassazione

2022, è esposto un reddito da attività dipendente di fr. 8'913.- riconducibile

al conteggio salariale rilasciato dalla TERZ 2 di ottobre 2022 che riporta uno

stipendio lordo soggetto a trattenuta oneri sociali di fr. 9'747.70 (netti fr.

8'913.15; cfr. doc. 35 risposta di causa della Cassa).

Separatamente, l’autorità fiscale

sempre all’interno della tassazione 2022, ha tassato il sig. RI 1 anche un

reddito aziendale da attività indipendente di fr. 29'400.-. È presumibile che

in quest’ultimo, sia pure compreso l’importo di fr. 4'500.- ricevuto dallo TERZ

1 per la fase di preparazione.

Il reddito di fr. 29'400.- è stato

utilizzato dalla Cassa in data 8 marzo 2024 per la fissazione definitiva dei

contributi quale indipendente per l’anno 2022. Una doppia imposizione

contributiva AVS è quindi da escludere.

Per quanto attiene l’anno contributivo 2023,

come già spiegato nella recente risposta del 3 settembre 2025 a codesto

Tribunale, la Cassa non ha intimato alcuna decisione provvisoria o definitiva

al sig. RI 1.

In queste circostanze, la Cassa non ha

avviato alcun cambiamento dello statuto contributivo sia retroattivo per l’anno

2022 che per l’anno 2023.

Differente invece la posizione del sig. RI

1 che da parte sua, a più riprese, ha chiesto il cambiamento retroattivo del

suo statuto contributivo, da lavoratore indipendente a dipendente dello TERZ 1

del sig. __________.

A tal proposito, dopo varie richieste del

sig. RI 1, la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente sul cambiamento del

suo statuto contributivo da indipendente a dipendente dello TERZ 1, mediante

formale Decisione di revisione e riconsiderazione datata 27 agosto 2024, in

quanto non vi erano i presupposti.

La Cassa si riconferma quindi nella sua

presa di posizione, poiché non ci sono i presupposti per un riesame o revisione

processuale per quanto concerne l’anno contributivo 2022. Parimenti per l’anno

2023, la Cassa riconferma lo statuto contributivo del sig. RI 1 come da sua

Risposta di causa e successivi scambi di lettere con codesto Tribunale” (doc.

XL)

1.31. Il 25 settembre 2025 il ricorrente

ha chiesto una proroga (doc. XLI), concessa fino al 7 ottobre 2025 (doc. XLII).

1.32. Il 29 settembre 2025 lo TERZ 1 ha

confermato la sua posizione (doc. XLIII).

1.33. Il 7 ottobre 2025 l’insorgente si è

espresso in merito, ribadendo la sua richiesta e ritenendo dati sia i requisiti

per una revisione della decisione di assoggettamento del 2022 sia per un

riesame (doc. XLIV).

1.34. L’8 ottobre 2025 il TCA ha trasmesso

le rispettive prese di posizione alle parti per conoscenza (doc. da XLV a

XLVIII).

1.35. Il 17 ottobre 2025 il ricorrente ha

prodotto una replica spontanea, prendendo posizione sugli scritti della Cassa e

dello TERZ 1 (doc. XLIX). Egli rileva in particolare di aver commesso un errore

in buona fede nella compilazione della dichiarazione fiscale e di aver

concordato con un funzionario del fisco che la decisione per il 2022 sarà

modificata in relazione al reddito di fr. 4'500 quando la presente procedura ed

il relativo controllo giudiziario saranno ultimati.

1.36. Il 20 ottobre 2025 il TCA ha

trasmesso la replica spontanea per conoscenza alla Cassa, a TERZ 2 e all’avv. RA

Considerandi

2.

(doc. L).

considerato in diritto

2.1

In concreto, l’insorgente

con il suo petitum chiede che la decisione su opposizione impugnata “sia

riformata nel senso che l’attività svolta dal Ricorrente nel periodo dall’11 luglio

2022.

al 9 dicembre 2022 sia qualificata di dipendente” e che la decisione

su opposizione impugnata “sia annullata e ritornata all’istanza inferiore

per nuova decisione” (doc. I, pag. 2).

Rammentato che RI 1 è già stato

qualificato quale dipendente della TERZ 2 per l’attività di regista svolta dal

3.

ottobre 2022 al 21 ottobre 2022 quando ha percepito un importo lordo di fr.

9'749.70, da cui sono stati dedotti i contributi sociali (doc. 35), oggetto del

contendere rimane la questione di sapere se l’interessato per l’attività di

produzione esercitata dall’11 luglio al 2 ottobre 2022 per la quale ha

conseguito un reddito di fr. 4'500 e per l’attività di postproduzione esercitata

dal 22 ottobre al 9 dicembre 2022 per la quale ha percepito un reddito di fr.

4'800, importi sui quali lo stesso assicurato ha affermato di aver già versato

i contributi come indipendente (cfr. doc. 40, email del 18 febbraio 2024), va

qualificato di indipendente o di dipendente.

Se dipendente, occorrerà inoltre

stabilire qual è il suo datore di lavoro, TERZ 2 oppure TERZ 1.

Va ancora aggiunto che in una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale,

con riferimento ai marginali 3025 e 3035 delle direttive sulla riscossione dei

contributi (DRC; dal 1° gennaio 2021: marginali 3021 e 3027 DRC), ha affermato

che in caso di cambiamento di statuto a titolo retroattivo, i contributi pagati

in troppo nell’ambito dell’attività indipendente per l’anno oggetto di

fissazione dei contributi paritetici devono essere imputati sulla parte a

carico del salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (“6.3.2

Entrichtete eine versicherte Person persönliche Beiträge und zeigt sich später,

dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine unselbständige

Erwerbstätigkeit handelte, sind - allenfalls unter den Voraussetzungen der

Wiedererwägung oder prozessualen Revision (Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG; SVR 2010

AHV Nr. 12 S. 42, 9C_1094/ 2009 E. 2.4 mit Hinweisen) - auf den betreffenden

Einkommen nachträglich paritätische Beiträge zu erheben. Dabei sind die bereits als Selbständigerwerbender bezahlten Beiträge

im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge der nachgeforderten paritätischen Beiträge

anzurechnen (EVGE 1959 S. 25 E. 5 S. 32 ff.; vgl. auch Rz. 3025 und 3035 der

Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in der AHV, IV und EO, in der ab

1.

Januar 2008 geltenden Fassung). In gleicher Weise haben im Zusammenhang mit

einer bestimmten Tätigkeit entrichtete paritätische Beiträge ein für allemal

als bezahlt zu gelten und sind daher bei einem nachträglichen Wechsel der

Person des beitragspflichtigen Arbeitgebers in der Beitragsvollstreckung

anzurechnen“).

2.2

Il 1°

gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21)

del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie

considerato che secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica

delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V

154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è lo statuto del ricorrente per l’attività di preparazione e di

postproduzione nel 2022.

Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3

aprile 2025, consid. 3.2).

2.3

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.4

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.5

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid.

2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa

indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo

di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di

dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità

giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.6

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.7. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF

9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,

assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si

procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali

commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.8. Va

ancora rammentato che le direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle

IPG (DSD), citate dall’UFAS nello scritto del 12 settembre 2025, al marginale

1018 prevedono che si considera per principio come esercitante un’attività

dipendente colui che non sopporta nessun rischio economico specifico analogo a

quello di un imprenditore e dipende dal suo datore di lavoro dal punto di vista

economico o nell’organizzazione del lavoro.

I

marginali 4034 e seguenti nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023

prevedono quanto segue.

La

retribuzione dei musicisti che suonano in locali ricreativi, alberghi,

ristoranti, caffè, sale da ballo (dancings, cabarets), sia come membri di

un’orchestra, sia come solisti (pianisti di bar), fa parte del salario

determinante, indipendentemente dal fatto che questi musicisti esercitino la

loro attività a titolo principale (musicisti professionisti) o accessorio (n.

4034 DSD).

Le

retribuzioni versate dagli organizzatori di concerti (società orchestrali o

musicali) a soprannumerari d’orchestra (ausiliari assunti per una serie di

prove o d’esecuzioni) sono considerate salario determinante. Il datore di

lavoro è l’organizzatore del concerto (n. 4035 DSD).

Le

norme valide per i musicisti si applicano per analogia agli artisti (n. 4037

DSD).

La

retribuzione di musicisti e artisti (ad es. direttori d’orchestra, musicisti,

solisti, cantanti, ballerini, attori, intrattenitori), che si esibiscono

singolarmente o collettivamente nel quadro di una manifestazione speciale

(concerti, serate musicali, settimane musicali, serate di società, matrimoni)

fa parte del reddito di un’attività indipendente anche se lo spettacolo non è

organizzato dagli stessi musicisti o artisti ma da terzi (N. 4038 DSD).

Per

valutare se un’attività è indipendente o dipendente, bisogna considerare

principalmente la frequenza delle rappresentazioni presso un organizzatore

particolare, la durata dell’impiego e l’importanza della singola persona per la

rappresentazione in questione. È decisiva l’esistenza o meno di uno stretto

legame con l’organizzatore. Se l’orchestra o il gruppo di artisti dispone di

una propria organizzazione (ad es. un’associazione che gestisce l’orchestra), i

suoi membri sono trattati alla stregua di dipendenti (n. 4039 DSD).

Non

importa invece se la rappresentazione si svolge nell’ambito di un evento

privato (ad es. riunioni di società, festa di famiglia) o di un evento (ev.

commerciale) di un organizzatore professionista (n. 4040 DSD).

Queste

regole si applicano per analogia ai DJ. Per principio un DJ che lavora

regolarmente per un organizzatore (ad esempio come “resident DJ”) deve essere

considerato come dipendente. Un DJ assunto grazie alla sua notorietà (DJ

ospite) per un evento unico è invece considerato come indipendente (n. 4041

DSD).

I

marginali 4034 e seguenti delle DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevedono

quanto segue.

Per

valutare se un’attività sia indipendente o dipendente, possono essere

determinanti in particolare:

- la

frequenza delle rappresentazioni presso un organizzatore particolare;

-

la durata dell’impiego;

- l’importanza

della personalità dell’artista per la rappresentazione in questione;

- l’integrazione

nell’organizzazione del lavoro dell’organizzatore (n. 4034 DSD).

Se

per esempio un’orchestra o una formazione di artisti dispone di una propria

organizzazione (ad es. un’associazione che gestisce l’orchestra), i suoi membri

sono trattati alla stregua di dipendenti (N. 4035 DSD).

È

invece irrilevante che:

- la

rappresentazione si svolga o meno nell’ambito di un evento privato (ad es.

riunioni di società, festa di famiglia) o di un evento (ev. commerciale) di un

organizzatore professionista;

- l’attività

sia svolta a titolo principale o accessorio, professionale o amatoriale (n.

4036 DSD).

Esempi

di attività dipendenti

In

linea di principio sono considerati dipendenti i musicisti che (n. 4037 DSD):

- lavorano

sia come membri di un’orchestra o di una band sia come solisti (p. es. pianisti

di bar) in imprese di ristorazione o alberghi (n. 4038 DSD);

- vengono

ingaggiati da organizzatori di concerti come ausiliari per una serie di prove o

di esecuzioni (soprannumerari d’orchestra). In questo caso il datore di lavoro

è l’organizzatore del concerto (n. 4039 DSD);

- si

esibiscono regolarmente presso un organizzatore in qualità di «resident DJ» (n.

4040 DSD).

La

regolamentazione e la prassi sviluppate per i musicisti valgono per analogia

anche per gli operatori del settore delle arti sceniche (p. es. teatro, danza,

cabaret; n. 4041 DSD).

Esempi

di attività indipendente

In

linea di principio sono considerati indipendenti (n. 4043 DSD):

- i

musicisti (p. es. direttori d’orchestra, strumentisti, solisti, membri di

un’orchestra o di una band, cantanti), gli artisti di scena (p. es. ballerini,

attori, intrattenitori) che si esibiscono singolarmente o collettivamente nel

quadro di una manifestazione speciale (concerti, serate musicali, settimane

musicali, serate di società, matrimoni) anche se lo spettacolo non è

organizzato dagli stessi musicisti o artisti ma da terzi (n. 4044 DSD);

- i

DJ ingaggiati per un evento unico in qualità di «DJ ospiti» (n. 4045 DSD).

Va

poi ancora rammentato che per il marginale 4077 DSD il reddito che un inventore

ottiene dallo sfruttamento economico di un’invenzione (p. es. proveniente da

diritti di licenza) può essere considerato provento di un capitale o reddito di

un’attività lucrativa dipendente o indipendente.

Per

principio tale reddito è considerato proveniente da un’attività lucrativa, e

non dalla sostanza, quando l’inventore lavora da solo o in collaborazione con

terzi allo sfruttamento dell’invenzione (n. 4078 DSD).

Per

il marginale 4079 DSD questo reddito è considerato salario determinante se

- l’attività

inventiva rientra negli obblighi di servizio dell’inventore (art. 332 cpv. 1

CO);

- l’inventore

cede lo sfruttamento della sua invenzione a un terzo o se quest’ultimo se ne è

riservato il diritto (art. 332 cpv. 1 CO), purché l’inventore collabori allo

sfruttamento in una situazione subordinata, senza sopportare un rischio

imprenditoriale. Ciò si verifica quando l’inventore sorveglia l’esecuzione

tecnica dell’invenzione o s’impegna a perfezionarla e le prestazioni versate da

chi sfrutta l’invenzione sostituiscono o s’aggiungono al salario ordinario

dell’inventore.

Secondo

il marginale n. 4081 DSD le regole stabilite per la qualificazione del reddito

degli inventori si applicano anche al reddito proveniente dallo sfruttamento

dei diritti di edizione o d’autore (“onorario d’autore”) o realizzato consentendo

ad altri di utilizzare i diritti’. Per il reddito proveniente dalla creazione

di un’opera, si veda invece il N. 4048.

2.9. In

concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1 è titolare della ditta

individuale __________ il cui scopo è l’esercizio di ogni “___________”.

__________

è titolare della ditta individuale TERZ 1, il cui scopo è l’esercizio di “___________”.

TERZ

2 ha quale scopo oltre __________.

Tra

RI 1 (quale regista) e lo TERZ 1 (quale produttore) il 3 luglio 2022 è stato

sottoscritto un contratto di regia.

Secondo

l’art. 1 il regista si impegna a realizzare il film e a cedere al produttore i

diritti sottoelencati su tale opera (art. 1.1). In cambio il produttore

s’impegna a pagare al regista il compenso convenuto (art. 1.2). Per il resto,

il contratto regola l’utilizzo dell’opera e la ripartizione dei proventi (art.

1.3).

Le

parti hanno convenuto di realizzare il film “__________”, genere “__________”

di RI 1, da un’idea/progetto di RI 1, di una durata approssimativa di 70

minuti, in versione originale italiana. Le parti hanno convenuto una durata

approssimativa della preproduzione di circa 3 settimane e una durata

approssimativa delle riprese di 3 settimane.

Il

budget è stato fissato in fr. 255'900.-. La data per la diffusione della serie

web richiesta dalla __________ era il 9 dicembre 2022, condizione imperativa al

fine dell’erogazione del finanziamento di co-produzione. “Il regista si

impegna pertanto a rispettare tale data e acconsente, qualora impossibilitato,

a che il produttore faccia le sue veci al fine di rispettarla”.

Nell’art.

2 sono elencate le prestazioni del regista. Egli “dirige la realizzazione

del film di cui sopra e se ne assume la responsabilità artistica. Ciò prevede

in particolare anche le seguenti attività”:

lavoro

sulla sceneggiatura fino alla forma definitiva per le riprese, la codecisione

nella scelta dei collaboratori artistici, degli attori e dei tecnici, il

découpage della sceneggiatura, la codecisione della scenografie e dei luoghi

delle riprese, nonché la collaborazione all’analisi delle esigenze e dei costi

scena per scena, la direzione degli attori e la direzione artistica degli altri

collaboratori, la scelta della colonna sonora d’accordo con il produttore, la

direzione del montaggio del film, della color correction, di eventuali

postsincronizzazioni, della realizzazione della colonna sonora e del mixage

finale. Il regista e il produttore stabiliscono di comune accordo il titolo

definitivo.

L’art.

3.2 prevede che nel realizzare l’opera, il regista terrà conto delle condizioni

quadro derivanti dalla sceneggiatura, dal piano di lavoro per la preparazione,

dalle riprese e dalla postproduzione nonché dal budget di produzione. Il

regista è tenuto altresì a seguire le direttive del produttore. Nei limiti di

queste condizioni quadro il regista ha piena libertà artistica e decide quale

sarà la versione definitiva del film d’accordo con il produttore.

Il

regista è a conoscenza delle condizioni di impiego dei collaboratori tecnici e

artistici alle sue dipendenze. Egli è tenuto a non impartire ordini in

contraddizione con tali condizioni (art. 3.3).

Il

regista è tenuto/autorizzato a partecipare alla promozione del film. In

particolare, è tenuto/autorizzato a presenziare alle conferenze stampa e alle

prime importanti come pure ai festival cinematografici nei quali l’opera viene

presentata. Se il produttore desidera che il regista svolga lavori

supplementari per un miglior utilizzo del film, questi lavori saranno

retribuiti a parte (art. 3.4).

Qualsiasi

nominativo, testo o rappresentazione visiva suscettibili di essere interpretati

come pubblicità diretta o indiretta potranno essere introdotti nel film solo di

comune accordo (art. 3.5).

Il

rapporto di lavoro inizia l’11 luglio 2022 e termina con la fine della

produzione del film, il 9 dicembre 2022 (art. 3.6).

Il

produttore ha la facoltà di cedere a terzi tutto o in parte i diritti da lui

acquisiti o di lasciarli esercitare a terzi. Ha anche la facoltà di cedere

integralmente i suoi diritti e le sue pretese derivanti da questo contratto a

un’altra società. Il produttore comunicherà per iscritto al regista la cessione

di tali diritti. Il produttore resta solidale nei confronti del regista per le

prestazioni derivanti dal presente contratto (art. 3.7).

L’art.

4 regola il compenso tra le parti e le prestazioni sociali.

L’attività

è suddivisa in tre fasi: il regista riceve fr. 4'500 per la preparazione, fr.

9'000 per le riprese e fr. 3'000 per la postproduzione. “Dall’importo

“riprese” saranno dedotti i contributi di legge per le assicurazioni sociali. I

contributi per la previdenza professionale sono stabiliti in conformità del

Regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione”.

Per

l’art. 4.3 il regista è assicurato da TERZ 2 per tutta la durata delle riprese

contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali. I

premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico

del regista.

Secondo

l’art. 4.4 il regista ha inoltre diritto al rimborso delle proprie spese

effettive concordate con il produttore (trasferte, albergo, pasti, materiali) purché

presenti le relative ricevute.

Ai

sensi dell’art. 4.5 il compenso sarà pagato all’inizio delle riprese su fattura

nella misura di fr. 4'500, al termine delle riprese nella misura di un salario

di fr. 9'000 e alla consegna finale a RSI tramite fattura nella misura di fr.

3'000.

L’art.

5 regola i diritti sull’opera e prevede che riservandosi i diritti morali

dell’autore e i diritti o le pretese di compenso già ceduti a una società di

gestione collettiva, il regista cede in via esclusiva al produttore,

illimitatamente nel tempo e nello spazio, tutti i diritti derivanti

dall’attività da lui svolta per il produttore. Ciò comprende il diritto

esclusivo, illimitatamente nel tempo e nello spazio dei diritti elencati alle

lettere da a a j dell’art. 5.1 del contratto.

Al

regista spettano i diritti di produrre, rappresentare pubblicamente, inviare,

mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e

drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri basati sull’opera o sulla produzione

(art. 5.2).

Dopo

l’uscita del film, il regista ha il diritto di realizzare remake, sequel

(continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi

precedenti all’opera originale), spin-off (serie “costola” di un film) o serie

televisive (art. 5.3). Per il resto il regista mantiene i propri diritti

sull’opera (art. 5.4).

Con

il consenso del regista, il produttore è autorizzato ad apportare modifiche

all’opera, se le stesse appaiono necessarie ai fini dell’utilizzo del film o

per altre ragioni essenziali. Tali modifiche, tuttavia, non devono pregiudicare

il messaggio e l’essenza dell’opera. Il regista non può rifiutare il proprio

consenso contro le regole della buona fede (art. 5.5).

Se

il regista rescinde il rapporto di lavoro prima di concludere la produzione o

se, per motivi personali, è impossibilitato a concluderla in tempi utili per la

diffusione (prevista entro il 9 dicembre 2022), il produttore è autorizzato ad

utilizzare le parti già prodotte per portare a termine la realizzazione dell’opera

sotto la propria direzione. Se il produttore, dal canto suo, disdice il

rapporto di lavoro senza cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, i diritti di

cui all’art. 5.1. tornano al regista (art. 5.6).

L’art.

6 regola l’utilizzo del film che è di competenza del produttore. Il regista

sarà comunque consultato, per quanto possibile, in occasione delle decisioni

importanti concernenti la distribuzione, la produzione del materiale

pubblicitario, la partecipazione a festival e concorsi, nonché la strategia promozionale

del film. Il regista è autorizzato, a proprie spese, a utilizzare il film a

scopi culturali e non commerciali e per proiezioni alle quali presenzierà di

persona, purché ciò non comprometta la strategia di utilizzo del produttore

(art. 6.1).

Il

produttore è autorizzato a trasferire a terzi, in tutto o in parte, la

competenza di utilizzo del film. Il produttore affiderà alla società __________

la gestione collettiva dei diritti di compenso sul film (art. 6.2).

Il

regista ha inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione

dei diritti di autore, secondo le modalità previste all’art. 6.3.

Per

quanto concerne tutti gli altri proventi con l’utilizzo dell’opera, il regista

ha diritto a una quota del 50% sui ricevi netti (art. 6.6). Premi e

riconoscimenti indirizzati all’opera spettano per il 50% al produttore e per il

50% al regista (art. 6.7).

Al

termine di ogni anno civile, il produttore redige un conteggio delle entrate e

delle uscite relative all’utilizzo dei film (art. 6.8).

L’art.

7.4 prevede che il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo accordi

diversi, si applicano in particolare le disposizioni dell’art. 319 e seguenti

CO sul contratto di lavoro.

L’insorgente

ha inoltre prodotto un contratto sottoscritto il 23 luglio 2019 dalla sua ditta

individuale con la __________ per la produzione dell’opera “__________” (doc. A4),

un “__________” (doc. A5), il contratto di coproduzione multimedia tra __________

e lo TERZ 1 per la produzione di __________ di RI 1 (doc. A7), il piano di

finanziamento dell’opera, uno scambio di email con l’___________ (doc. A9), il

contratto tipo per registi e registe (doc. A10), alcuni scambi di messaggi con __________

(doc. A11, A12, A13), il budget ricapitolativo del film (doc. A14).

Il

14 febbraio 2024 la società TERZ 2, ha affermato:

" (…) Con la

presente dichiaro che due anni or sono la ditta individuale TERZ 1 con sede a __________

ci ha contattati chiedendo alla nostra ditta (che è anche agenzia di prestito

di personale con autorizzazione cantonale e federale) di assumere il personale

che ha partecipato alle riprese della produzione __________. TERZ 1 ci ha

inoltre chiesto di impiegare e prestare loro anche il regista sig. RI 1, solo e

unicamente per il periodo delle riprese della serie __________ (svoltesi in

“Location” a __________ tra il 3 e il 21 ottobre 2022).

Infatti il lavoro che avrebbe svolto in

qualità di regista sul set non sarebbe stato un lavoro indipendente poiché

regolato da un piano di lavoro della produzione.

Abbiamo quindi provveduto a stipulare un

contratto con lui che lo assicurava presso la __________ e versato tutti i

contributi di legge, indennità di vacanze ecc., per il lavoro di regista

durante le riprese di __________ prodotto da TERZ 1 (contratto di missione).

Contemporaneamente abbiamo provveduto a stipulare un contratto di prestito di

personale con TERZ 1.

Dichiaro che TERZ 2 non ha mai assunto il

signor RI 1 prima e dopo il mese ottobre 2022. L’unico contratto che abbiamo

stipulato con lui è stato il contratto da regista (missione) riguardante la

serie web __________ prodotta da TERZ 1 nel 2022.” (doc. 49)

2.10. Nel

suo ricorso, l’insorgente afferma che il contratto di regia suddivide il

rapporto lavorativo in tre fasi: la preparazione, le riprese e la

postproduzione e che giustamente è stato considerato dipendente per il periodo

dal 3 al 21 ottobre 2022 durante le fasi di ripresa.

Per

il ricorrente la Cassa sbaglia tuttavia nell’interpretazione del contenuto del

contratto perché confonde la libertà e la responsabilità artistica da una parte

con la responsabilità effettiva per l’opera audiovisiva dall’altra. Nell’ambito

delle fasi di preparazione e postproduzione il ricorrente ha avuto una certa

libertà artistica ma per quanto concerne i costi e la data di consegna,

indicati al punto 2 del contratto di regia, come definiti dal produttore, TERZ

1, sulla base del contratto di coproduzione multimedia stipulato con __________,

ha comunque dovuto rimanere entro i limiti posti dalle parti.

Il

ricorrente era limitato nella sua libertà dalle decisioni dello TERZ 1, al

quale era vincolato.

Secondo

l’assicurato occorre distinguere tra la parte artistica e la parte concreta e

fattuale dell’opera audiovisiva.

Per

quanto riguarda l’assunzione della responsabilità artistica, secondo RI 1, avere

la scelta della colonna sonora, d’accordo con il produttore, avere piena

libertà artistica nei limiti delle condizioni quadro e avere potere

decisionale, in accordo con il produttore, su quale fosse la versione

definitiva del film, non va considerato quale elemento per ritenere

indipendente l’attività svolta nelle fasi di preparazione e postproduzione.

La

libertà artistica era limitata dalle istruzioni del produttore, che doveva

gestire l’aspetto amministrativo e finanziario del progetto.

Il

produttore necessitava per il valore artistico di uno sceneggiatore e di un

regista, che ha ingaggiato per lo sviluppo del progetto.

Per

il ricorrente la libertà artistica ed il potere decisionale erano limitati dalle

istruzioni dello TERZ 1, al quale spettava la responsabilità fattuale del

progetto (art. 2 del contratto). Il produttore deve assumere un regista che

abbia la capacità di curare l’aspetto artistico dell’opera, ma la responsabilità

dell’opera rimane al produttore.

Secondo

l’insorgente, da tali elementi traspare il rapporto di subordinazione e

l’imposizione di istruzioni al ricorrente da parte dello TERZ 1, motivo per cui

anche nelle fasi di preparazione e postproduzione la sua attività va

qualificata di dipendente.

RI

1 sostiene che la Cassa ha accertato i fatti in maniera incompleta ed inesatta

poiché quanto indicato nella decisione su opposizione figura in qualsiasi

contratto di regia e di principio i registi sono qualificati come dipendenti.

Citando

il marginale 4048 DSD la Cassa afferma che gli onorari d’autore, fanno parte

del reddito da attività indipendente. L’insorgente contesta che gli onorari

della fase di pre e postproduzione siano onorari di autore, poiché l’assicurato

non ha creato o interpretato la sua idea, ma ha svolto un’attività per lo TERZ

1, che ha creato l’opera di sceneggiatura piaciuta alla __________ e sulla cui

base TERZ 1 e __________ hanno firmato il contratto di coproduzione per l’opera

audiovisiva. Il ricorrente non ha stipulato il contratto con __________. Egli

non ha pertanto prodotto l’opera me ne ha svolto la preparazione, le riprese e

la postproduzione. Quanto conseguito dall’interessato non ha nulla a che fare

con la gestione dei diritti di autore.

Secondo

l’insorgente è lo TERZ 1 che sopporta il rischio economico della produzione __________,

che è unico responsabile della realizzazione dell’opera secondo i termini del

contratto e che deve fornire a __________ la garanzia di buon fine della stessa

(punto 2.1).

La

clausola 3.6 delle Condizioni generali prevede che __________ può rifiutare

l’accettazione definitiva dell’opera. Tale clausola comporta la possibilità per

__________ di non pagare una parte oppure chiedere il rimborso di parte delle

rate versate quale retribuzione al produttore, ossia allo TERZ 1. La

retribuzione viene versata allo TERZ 1 quale produttore e parte contrattuale con

__________. È lo TERZ 1 ad avere firmato il contratto di coproduzione

multimedia con __________, obbligandosi a consegnare l’opera terminata di __________

entro il 9 dicembre 2022.

La

responsabilità e il rischio economico relativi all’opera sono in capo al

produttore, il quale in un’email, oltre a informare il ricorrente circa il

posticipo della data di consegna, impartisce istruzioni concrete in merito alla

continuazione della postproduzione. È stato dunque lo TERZ 1 a sobbarcarsi il

rischio economico legato al contratto di regia. Il contratto di regia tra

ricorrente e produttore e il contratto di coproduzione multimedia tra

produttore e __________ sono legati tra loro.

Inoltre,

secondo il ricorrente, nelle fasi di preparazione e postproduzione, egli doveva

fornire allo TERZ 1 il risultato delle diverse fasi entro un determinato

termine. La preparazione doveva essere terminata entro il 3 ottobre 2022,

mentre la postproduzione e quindi il suo risultato finale doveva essere

terminato entro il 9 dicembre 2022. Infatti il punto 2 del contratto di regia stabilisce

esplicitamente che il ricorrente deve consegnare il lavoro entro il 9 dicembre

2022. Lo stesso punto del contratto di regia chiarisce che il produttore fa le

veci del regista nel caso in cui quest’ultimo non riuscisse a rispettare il

termine di consegna concordato con __________, poiché la consegna tempestiva

dell’opera è una condizione per l’erogazione del finanziamento. Anche questo

fatto evidenzia il rischio economico di TERZ 1.

Il

ricorrente, oltre a dovere fornire personalmente un lavoro entro un termine

prestabilito, era anche economicamente dipendente dello TERZ 1. Era

quest’ultimo che avrebbe retribuito il suo lavoro nelle fasi di preparazione e

postproduzione. Lo TERZ 1 impartiva istruzioni al ricorrente in merito al suo

lavoro che doveva svolgere ed in merito alle tempistiche. Come si evince da uno

scambio su whatsapp e da ulteriori email tra l’assicurato e TERZ 1,

quest’ultimo impartiva istruzioni al ricorrente relativamente alla preparazione

di un documento contenente diverse informazioni fondamentali per la ripresa

dell’opera audiovisiva, sia in fase di preparazione che postproduzione. Ciò era

in linea con il punto 3.2 del contratto di regia.

In

concreto con il contratto di regia l’insorgente si è obbligato sia in merito

alla preparazione, che alle riprese e alla postproduzione. La Cassa considera

tuttavia tre fasi distinte, nonostante siano collegate. Le esigenze di

coordinazione richiedono che anche le fasi di preparazione e postproduzione

vengano considerate come attività dipendenti. A comprova di quanto affermato il

ricorrente allega il budget allestito nel luglio 2021, dove figura al punto II,

riga 2200 che il regista lavora 5.5 settimane e percepisce un salario base di

fr. 3'000 nell’ambito della produzione dell’opera e meglio 2 settimane per la

preparazione, 3 settimane per le riprese e 0.5 settimane per la postproduzione.

In

concreto, secondo il ricorrente, egli non sopporta alcun rischio economico

specifico, e dipende dal suo datore di lavoro, TERZ 1 dal punto di vista

economico e dell’organizzazione del lavoro. Per cui deve essere considerato

dipendente.

2.11. Da

parte sua la Cassa in sede di risposta ha affermato che durante il 2022 tra il

ricorrente e lo TERZ 1 è stato siglato un contratto di regia per la realizzazione

del film __________. Nel febbraio 2024 il ricorrente ha informato la Cassa di

aver versato contributi sociali quale indipendente su importi ricevuti per la

realizzazione del film __________ quando in realtà tali importi sarebbero stati

prodotti in una situazione da dipendente nei confronti dello TERZ 1.

La

Cassa ha eseguito un primo accertamento e chiesto un parere alla Cassa __________,

a cui sono affiliate __________, __________ e __________ ed il 14 giugno 2024

ha intimato a __________, con copia al ricorrente, la sua decisione in merito

alla definizione dello statuto contributivo nelle tre fasi distinte

dell’attività eseguita dall’insorgente: preparazione: attività indipendente;

riprese: attività dipendente; post-produzione: attività indipendente.

Il

24 giugno 2024 __________ ha inoltrato ulteriori giustificativi in merito alla

fase di ripresa del film, da cui emerge una dichiarazione dell’amministratore

unico di TERZ 2 di essere anche un’agenzia di prestito di personale con

autorizzazione cantonale e federale. TERZ 2 ha dichiarato che nel 2022 la ditta

individuale TERZ 1 li ha contattati chiedendo di assumere il personale che ha

partecipato alla ripresa della produzione __________ e di impiegare e prestare

anche il ricorrente, solo ed unicamente per il periodo delle riprese della

serie __________, poiché il lavoro svolto in qualità di regista sul set non

sarebbe stato di tipo indipendente in quanto regolato da un piano di lavoro

della produzione. TERZ 2 ha provveduto a stipulare un contratto con il

ricorrente versando e dichiarando i contributi di legge.

La

Cassa, sulla base dei nuovi elementi, il 24 giugno 2024 ha annullato la

decisione del 14 giugno 2024, informando anche l’insorgente, il quale ha

contestato i provvedimenti.

Il

27 agosto 2024 la Cassa ha emesso una decisione di revisione e riconsiderazione

tramite la quale ha confermato lo statuto di lavoratore indipendente per le

fasi di produzione e postproduzione e di dipendente per le fasi di ripresa nei

confronti di TERZ 2.

2.12. Chiamato

ad esprimersi in merito __________ ha evidenziato come dalla firma del

contratto di regia (3 luglio 2022) “a oggi”, il ricorrente non ha mai

espresso alcun dubbio in merito alla natura del rapporto di lavoro. Prima della

firma del contratto si era detto soddisfatto della possibilità di poter

fatturare parte del lavoro tramite la propria ditta individuale. Durante la

lavorazione ha regolarmente emesso fatture sia per la fase di scrittura (come

da contratto di sviluppo, doc. A5), sia per la fase di realizzazione (come da

contratto di regia, doc. A8). L’unica eccezione è rappresentata dalla fattura

finale del contratto di regia del 28 dicembre 2022 quando anziché la somma

pattuita di fr. 3'000 ha emesso senza preavviso una fattura di fr. 21'310 (doc.

XVI/A1 e XVI/A2), per prestazioni mai concordate né richieste. Per ottenere

tale importo RI 1 ha chiesto la mediazione di _________, la quale ha respinto

le sue richieste ritenendole infondate sulla base degli elementi disponibili. __________

evidenzia che se inizialmente RI 1 aveva chiesto aiuto per rafforzare la sua

posizione di indipendente, ora cerca aiuto per sostenere il contrario. __________

elenca in seguito una serie di procedure legali avviate nei suoi confronti

dall’insorgente, tutte senza alcun esito positivo per il ricorrente.

Circa

il contratto di coproduzione tra RI 1 e la __________ per la serie “__________”

prodotta nel 2019 e che lo vedeva nella doppia veste di produttore e regista, __________

afferma che per coerenza tutti i collaboratori di quella produzione dovrebbero

essere stati assunti dalla sua ditta individuale e chiede di verificare questo

aspetto, così come di accertare in che modo l’insorgente è entrato in possesso

del contratto tra la __________ e __________.

Nel

merito, rileva che al regista, come da contratto, è stata concessa ampia

libertà artistica, che nei fatti ha potuto esercitare pienamente. Tale libertà

“l’ha portato a compiere scelte registiche potenzialmente rischiose per la

fruibilità del prodotto, come l’uso estensivo di piani sequenza privi di

coperture e la scarsità di varianti di recitazione. Pur non condividendo io

queste scelte, il regista ha potuto mantenerle con coerenza fino al montaggio

finale. Non è chiaro quindi quali libertà, tra quelle elencate al punto

5.1.1-29 del ricorso, siano state limitate dalle presunte imposizioni del

produttore”.

__________

sostiene che nell’email allegata al ricorso non impartisce alcuna istruzione a RI

1. Si limita a mettere a conoscenza RI 1 e i responsabili della __________ del

calendario per la chiusura del progetto. Sono elencate diverse lavorazioni,

nessuna delle quali competono al regista (mix suono, color correction,

render/export e upload su server sono lavorazioni tecniche che necessitano di

personale specializzato e non sono state eseguite da RI 1). Nello scambio Whatsapp

del 22 settembre 2022 viene riportata solo una parte della conversazione. Si

evince che il ricorrente possiede attrezzatura tecnica professionale per un

valore di svariate migliaia di franchi, oltre ad essere proprietario

dell’immobile in cui si trovano la sua abitazione, l’ufficio-sede della sua

ditta, nonché l’atelier d’artista di sua moglie. Egli evidenzia che nello

scambio Whatsapp RI 1 non parla con __________ nel suo ruolo di produttore ma

con __________ nel ruolo di cameramen. In quel momento il ricorrente sta

lavorando alla preparazione in maniera indipendente e autonoma gestendo il

lavoro come meglio ritiene (“non so se lo farò per tutte le scene o solo per

quelle più complesse”), chiarendo che lui ha il controllo delle decisioni.

Proprio perché __________ non è al corrente dell’andamento del suo lavoro di

preparazione, RI 1 chiede quali informazioni deve condividere con il cameramen

(__________) per il buon andamento delle riprese. È quindi lui ad impartire

istruzioni e non viceversa.

Il

compito di RI 1 durante la preparazione di __________ è stato quello di

redigere delle liste. Il regista è il responsabile artistico del film e come

tale deve decidere il punto di vista della narrazione, lo stile di ripresa, il

tipo di costumi che indosseranno gli attori, il tipo di scenografia e oggetti

di scena che saranno presenti sul set, in poche parole il look visivo del film.

Per fare questo, egli redige delle liste di fabbisogni, basandosi sulla sua

sceneggiatura e sulle sue idee di messa in scena. Queste liste saranno poi

condivise con i vari responsabili di reparto (costumista, scenografia,

cameramen, ecc.) che potranno in questo modo operare, in fase di ripresa, secondo

le scelte effettuate dal regista in fase di preparazione, poiché durante le

riprese il regista dovrà concentrarsi principalmente sulla direzione degli

attori (recitazione).

Secondo

__________, RI 1 porta quale elemento di prova per le istruzioni impartite

durante la fase di postproduzione un caso eccezionale. Durante le riprese il

regista ha dimenticato di far recitare agli attori una parte di dialogo. Questa

mancanza è stata scoperta in fase di montaggio ed è stata premura di __________

allertare il regista affinché il breve dialogo fosse recuperato. Si tratta di

un recupero della fase di ripresa. Durante la post-produzione il regista

supervisiona il montaggio del film, una mansione che si avvicina a quella di

consulente: visionare il montaggio degli episodi e fornire dei feedback, così

che il montatore possa apportare le modifiche necessarie. __________ rileva poi

che il budget cui fa riferimento l’assicurato era stato redatto 15 mesi prima

dell’inizio delle riprese e si fondava unicamente su stime approssimative.

L’unico documento vincolante è il piano di finanziamento firmato e non altre

bozze provvisorie redatte in fasi preliminari.

__________

evidenzia poi che RI 1 non era condizionato dallo TERZ 1 nell’organizzazione

del suo lavoro, né nella fase di preparazione, né in quella di postproduzione.

Gli allegati non provano alcun tipo di subordinazione. Il compenso percepito

dal ricorrente per la preparazione equivale a grossomodo una settimana e mezzo

di lavoro. La fase di preparazione si è svolta sull’arco di circa 3 mesi (11

luglio – 3 ottobre 2022). RI 1 ha potuto gestire in autonomia un lavoro di

circa una settimana e mezza sull’arco di un periodo molto più lungo. Anche per

la postproduzione il compenso equivale circa a una settimana di lavoro, in un

periodo di un mese e mezzo (21 ottobre – 9 dicembre). In questi periodi

l’insorgente poteva lavorare per altri mandanti e non ha mai dovuto rendere

conto di quali giorni / quante ore abbia effettivamente dedicato al progetto __________.

RI 1 ha operato autonomamente nei propri locali aziendali (o in altri luoghi a

sua scelta),

stabilendo in autonomia orari, giorni e modalità di lavoro,

utilizzando esclusivamente attrezzature di sua proprietà e mantenendo la

massima libertà artistica, nel rispetto delle condizioni quadro. Egli non ha

mai messo piede nei locali dello TERZ 1, né ha mai utilizzato attrezzature di

proprietà di TERZ 1 per svolgere il suo lavoro nelle fasi di preparazione e

postproduzione. Nel contesto di un’attività artistica come quella di regista il

grado di subordinazione rispetto al committente non è manifesto poiché la

libertà creativa è un elemento essenziale. Il committente deve fornire delle

condizioni quadro all’interno delle quali l’artista può operare in maniera

indipendente, come ad esempio budget e tempi di consegna.

__________

afferma che l’assicurato durante la fase di ripresa è stato considerato

dipendente perché in quella specifica fase, giorni, orari di lavoro, luoghi e

modalità di lavoro erano vincolati a un piano di produzione dettagliato,

imposto dal produttore. RI 1 è stato impegnato nelle riprese a __________ al

100% per tre settimane, dal lunedì al venerdì, per cinquanta ore settimanali.

Non sarebbe stato possibile per lui accettare altri lavori in quel periodo.

__________

afferma poi che come regista l’assicurato non deve effettuare investimenti

importanti, poiché si tratta di attività di pensiero e scrittura. I mezzi di

lavoro sono computer/tablet, carta e penna. Per cui non può esserci un elevato

rischio di perdite economiche. Nelle fasi di preparazione e postproduzione RI 1

ha lavorato a nome proprio e per proprio conto, nei propri locali utilizzando

esclusivamente attrezzature di sua proprietà, quindi a spese proprie. Il

prodotto “__________” è definito come un documentario di RI 1 non di TERZ 1 o __________.

Nei titoli di testa compare solo il suo nome, mai quello di TERZ 1. RI 1 ha

goduto della massima libertà artistica possibile come da contratto di regia (doc.

C). RI 1 era su un piano paritario con la persona che ha commissionato il

mandato; più volte nel contratto di regia figura “in accordo con il

produttore”. Il regista mantiene comunque l’ultima parola sugli aspetti

artistici, che restano di sua competenza, in quanto se ne assume la responsabilità.

RI 1 poteva fissare autonomamente il suo orario di lavoro. __________ non è mai

stato a conoscenza dei suoi orari, né gli sono mai stati comunicati. Egli era

poi libero di lavorare per diversi mandanti durante la preparazione e la

post-produzione.

__________

ha allegato la fattura per la “preparazione alle riprese progetto __________”

di fr. 4'500 dell’8 ottobre 2022 (doc. XVI/A1) e di fr. 21'310 del 28 dicembre

2022 per “web serie __________ (A) a richiesta di produzione aggiornato per

approvazione (B)” (doc. XVI/A2).

2.13. Nella

sua replica spontanea del 23 maggio 2025 il ricorrente ha contestato il

contenuto della presa di posizione di __________.

L’insorgente

sostiene preliminarmente che lo stesso __________ qualifica il contratto di

regia come contratto di lavoro, riconoscendo la qualifica dell’attività per il

periodo dall’11 luglio 2022 al 9 dicembre 2022 come dipendente. Egli contesta

di aver mai detto di essere soddisfatto di fatturare parte del lavoro tramite

la sua ditta individuale e sottolinea che la richiesta di versamento “del

salario” per la fase di preparazione tramite lettera con intestazione della sua

ditta individuale non dimostra alcunché. Lo stesso vale per la lettera del 28

dicembre 2022. Del resto è lo stesso __________ ad aver chiesto l’invio di una

fattura per il versamento del salario.

L’insorgente

contesta le affermazioni di __________ il quale avrebbe confuso la

responsabilità artistica dell’opera con la responsabilità effettiva dell’opera

audiovisiva e ribadisce che il contratto tipo messo a disposizione da _________

prevede espressamente che il contratto per registi è un contratto di lavoro ai

sensi dell’art. 319 e seguenti del CO. Affermando di non avere impartito

istruzioni al ricorrente, __________ ammette che la responsabilità e il rischio

economico relativo alla produzione dell’opera audiovisiva sono in capo a lui,

ossia il produttore. In relazione alla conversazione whatsapp il ricorrente

afferma che nel suo ruolo di regista materializza la sua opera che fino a quel

momento era riportata unicamente per iscritto su carta. Redigendo la sua opera

si era già immaginato quale poteva essere il prodotto finale, ossia l’opera

audiovisiva __________. Il ricorrente quindi nell’ambito della sua limitata

libertà artistica ha svolto le attività di preparazione, riprese e

postproduzione. Egli contesta che dalla conversazione emergerebbe che stava

dando istruzioni al cameramen e sostiene che l’email della __________ prodotta

da __________ non si esprime sulla questione relativa alla qualifica di

salariato o meno del regista.

Secondo

il ricorrente il budget di produzione ha valore contrattuale, poiché il regista

deve tenerne conto nel realizzare l’opera. Si tratta di un documento

determinante per il lavoro del regista e per la produzione dell’opera. Tale

budget riporta quale costo totale di realizzazione fr. 248'000 mentre la

tabella allegata non è il budget ma il piano finanziario.

Per

il ricorrente le caratteristiche enunciate dalla SECO per l’attività lucrativa

indipendente per la fase di preparazione e postproduzione non sono adempiute.

Egli contesta l’analisi effettuata da __________ e si riferisce ad uno scambio

Whatsapp del 22 ottobre 2022 dove __________ ha rifiutato di ingaggiare

un’attrice. Egli contesta di aver potuto fissare autonomamente gli orari nonché

che avrebbe potuto lavorare ad un altro progetto, Il regista deve infatti

lavorare in modo organizzato, per esempio nella fase di preparazione deve conoscere

il direttore della fotografia, l’attrezzista, il costumista, il fonico, gli

assistenti di regia e l’organizzazione generale per poter preparare la fase

delle riprese. Dal budget di produzione si nota che molti collaboratori

lavorano nella fase della preparazione e alcuni anche nella fase della

postproduzione. Il regista deve collaborare con i dipendenti del produttore. È

pertanto contestato che abbia lavorato fissando autonomamente i suoi orari o

che avrebbe potuto dedicare del tempo ad altri progetti. Nel budget è

chiaramente indicato che il regista percepisce un salario base, di fr. 3'000

per 5.5 settimane suddiviso nelle tre fasi. L’insorgente fatica a identificare

attività che possiedono una natura variabile sulla base del medesimo contratto

scritto. Nel punto 4.1 del budget di produzione __________ attesta una spesa

totale di fr. 13'810.63 per il versamento di oneri sociali per i lavoratori. Il

produttore paga i contributi sociali sui compensi dei lavoratori dipendenti. Il

salario di regista è pari a fr. 16'500, parte dell’importo di fr. 82'550 della

massa dei salari sottoposti a oneri sociali. A budget __________ ha dichiarato

di pagare i contributi sociali per tutte le fasi di lavorazione.

2.14. Il

4 giugno 2025 __________ ha preso posizione, contestando le affermazioni del

ricorrente, rilevando di essere sempre stato coerente, sostenendo che il

rapporto in essere tra le parti doveva essere considerato dipendente per la

fase delle riprese e il cui salario è stato integralmente pagato da TERZ 2, e

indipendente nella fase di preparazione e postproduzione, come le parti hanno

liberamente convenuto nel contratto di regia. Tant’è che il ricorrente ha

provveduto a fatturare le proprie prestazioni quale indipendente per le

summenzionate fasi di preparazione e di postproduzione per il tramite della

propria ditta individuale.

Egli

ribadisce che l’insorgente aveva piena libertà artistica e che le istruzioni

impartite non permettono di dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione.

Il ricorrente ha utilizzato solo strumenti di lavoro di sua proprietà ed ha

supervisionato la fase di montaggio (postproduzione) presso i propri uffici e

con il proprio materiale. Ciò per cui ha chiesto di essere retribuito. Secondo __________

le censure sollevate in relazione alle ingiustificate azioni giudiziarie sono

rilevanti per dimostrare la palese sua malafede. Egli ha tentato di farsi

retribuire due volte per l’attività di ripresa quando era già stato retribuito

da TERZ 2.

Le

istruzioni di postproduzione sono in realtà una condivisione di informazioni di

calendario per lavorazioni che non riguardano il regista. Lo scritto di posta

elettronica del 28 novembre 2022 non permette di sostenere che il rischio

economico fosse da imputare a __________. Subappaltando alcune fasi della

creazione del prodotto finale __________ doveva assicurarsi che le condizioni

poste da __________ venissero rispettate. Il ricorrente non è mai stato

obbligato a produrre un découpage anche se questo sarebbe previsto dal

contratto. La produzione di questo documento è stata tuttalpiù consigliata dal

produttore.

__________

contesta che il budget sia parte del contratto e la questione è irrilevante ai

fini del giudizio poiché non permette di sostanziare l’esistenza di un rapporto

di lavoro dipendente. Il ricorrente non era economicamente dipendente da __________

né dipendente dalle sue infrastrutture. L’insorgente non dipendeva in alcun

modo dalla sua organizzazione aziendale. Egli disponeva di un’organizzazione

aziendale propria. Circa l’attrice, __________ precisa che è stata

tempestivamente contattata da lui ma al momento della conferma ella ha

affermato di non essere disponibile 3 giorni su 15 a causa di altri impegni

assunti in __________. Ciò ha reso impossibile la sua presenza. Il ricorrente

ha affermato: “OK, allora dobbiamo rinunciare (…) se non si può far nulla si

deve cercare altri”. Il fatto che abbia dovuto interfacciarsi con altri

dipendenti non significa che lo fosse anche lui.

2.15. Con

osservazioni del 27 giugno 2025 l’insorgente afferma che per prassi solida e

costante a livello nazionale il regista è una figura dipendente e se il TCA

dovesse decidere altrimenti farà giurisprudenza a livello nazionale e tutti i

registi che ora lavorano come dipendenti diverrebbero indipendenti con tutte le

conseguenze del caso. Per questo motivo, e a conferma di una prassi consolidata,

il ricorrente ribadisce la richiesta di audizioni testimoniali e di

allestimento di perizie e “aderisce all’iniziativa già espressa durante la

discussione di causa da parte del Giudice delegato, di voler richiedere

informazioni sia all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sia

alle casse di compensazione responsabili per le consorelle della __________”.

Nel

merito il ricorrente ribadisce di non avere svolto il lavoro di preparazione e

di post-produzione in maniera autonoma con degli strumenti di lavoro propri e

che si potrebbe tutt’al più qualificare il regista quale “lavoratore quadro

all’interno del progetto di realizzazione dell’Opera” per cui è stato

assunto in qualità di dipendente. Da contratto, egli si assume la

responsabilità artistica in tutte le fasi del progetto di realizzazione

dell’opera e in particolare la sua assunzione prevede la direzione degli attori

e la direzione artistica degli altri collaboratori.

Nella

fase di preparazione ha lavorato in esterno incontrando attori a __________, __________

e __________, effettuando sopralluoghi a _________ e incontrando più volte il

produttore e i collaboratori tecnici presso spazi messi a disposizione dal

datore di lavoro. La maggior parte del lavoro si è svolta lontano dal domicilio

del ricorrente. Gli strumenti di lavoro utilizzati nella fase di preparazione

sono strumenti semplici, come un Ipad e fogli stampati della sceneggiatura.

Nella

fase di preparazione l’organizzatore generale, l’assistente alla produzione e

l’aiuto regista non hanno lavorato con particolari mezzi messi a disposizione

da __________, non hanno quasi mai operato negli spazi di __________, ma sono

stati considerati come lavoratori dipendenti a differenza del ricorrente. Alla

luce della natura lavorativa del regista, i veri strumenti di lavoro nella fase

di preparazione non sono stati oggetti o macchinari, bensì il personale,

collaboratori tecnici e artistici, che __________ ha messo a disposizione del

regista per il suo lavoro. Infatti il regista espleta l’attività di direzione

degli attori e la direzione artistica degli altri collaboratori in tutte le

fasi di lavorazione. Il budget di produzione mostra chiaramente che le figure

di art director, direttore fotografia, organizzatore generale, assistente di

produzione, aiuto regia operano per varie settimane nella fase di preparazione

come il regista. Tali collaboratori hanno lavorato attivamente con il regista

nella preparazione delle riprese come comprova l’email del produttore del 25

settembre 2022. In seguito a tale e-mail il ricorrente ha definito nel

dettaglio lo story board e i blocking. Ciò a comprova del rapporto gerarchico

tra produttore e regista. Il produttore è stato informato che il piano di

riprese risultava serrato e ambizioso, impartendo l’ordine di prevedere in

dettaglio il piano di marcia per le tre settimane di riprese. Se si vuole

identificare quali strumenti abbia messo a disposizione nella fase di preparazione

bisogna tenere in considerazione tutto il personale tecnico e artistico che ha

aiutato nella preparazione delle riprese del film, regista incluso. La fase di

preparazione realizzata dal punto di vista artistico dal ricorrente va quindi

considerata quale attività dipendente.

Nella

fase di postproduzione hanno lavorato a stretto contatto il ricorrente ed il

montatore, lavoratore messo a disposizione del regista da parte di __________.

Oltre al montatore è stato messo a disposizione anche una sala di montaggio

equipaggiata di computer con i software necessari per effettuare il montaggio

delle riprese. Il 30 novembre 2022 il ricorrente ha lavorato per 8 ore al

montaggio con il montatore utilizzando computer e software specialistici di

proprietà di __________ presso gli spazi da lui affittati nella sede di TERZ 2

a __________. Il ricorrente ha usato le risorse per adempiere ai suoi obblighi

contrattuali di realizzazione del film nella fase di postproduzione, ossia per

adempiere agli obblighi di direzione del montaggio. Il ricorrente si è più

volte recato presso il domicilio di un responsabile della redazione __________

che in accordo con __________ ha messo a disposizione del regista i propri

spazi per lavorare all’analisi del montaggio realizzato dal montatore secondo

una modalità lavorativa decisa tra i co-produttori dell’opera.

Il

regista aveva piena libertà artistica nella preparazione e nella

post-produzione. È una prerogativa essenziale del regista di un’opera

audiovisiva quella di assumere la responsabilità artistica di un film,

conseguentemente il titolo di regista viene dato a chi esercita suddetta

responsabilità artistica. Nel caso di __________, l’opera viene prodotta

secondo la condizione vincolante che sia RI 1 ad essere il regista dell’opera.

Il contratto di regia non fa distinzione tra le tre fasi rispetto alla libertà

artistica. Il regista è libero di prendere le decisioni artistiche che ritiene

opportune a condizione che esse non contrastino con quanto accordato nei

documenti elencati e con le direttive del produttore. Questa limitazione della

libertà artistica viene garantita dalla costante interazione tra il regista /

ricorrente e il direttore, l’organizzatore generale, l’assistente alla

produzione e l’aiuto regia. La libertà e la responsabilità artistica è proprio

quell’elemento che dà diritto ai proventi da diritti d’autore.

Il

produttore ha chiesto il contributo __________ anche per gli oneri sociali del

regista.

Le

clausole del contratto di regia che prevedono il pagamento dei contributi

sociali per la fase di riprese tramite TERZ 2 per il regista, conscio del

budget di produzione, sono una semplice specificazione relativa alla seconda

fase, secondo cui sarebbe stata un’altra entità a pagare gli oneri sociali.

2.16. Il

2 luglio 2025 la Cassa CO 1 ha affermato che sia __________, che __________ che

__________ sono affiliate alla Cassa __________ (doc. XXVII).

2.17. Il

22 agosto 2025 il ricorrente si è confermato nella sua posizione.

2.18. Preliminarmente

va evidenziato che, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, la

presente procedura porta unicamente sulla qualifica di dipendente o

indipendente dell’interessato per l’attività svolta nel caso concreto e non ha

carattere generale. Un’eventuale conferma dell’indipendenza del ricorrente per

la fase di preparazione e di postproduzione della serie “__________”, non

implica che in futuro tutti i registi o lo stesso assicurato andranno

qualificati alla stessa maniera.

Come rammentato dal Tribunale

federale, infatti, le manifestazioni della vita economica possono rivestire

forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è

in presenza di un’attività salariata oppure di un’attività indipendente,

prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF

9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).

Nella fattispecie, oggetto del

contendere è la qualifica delle attività di produzione (esercitata dall’11

luglio 2022 al 2 ottobre 2022) e di postproduzione (esercitata dal 22 ottobre 2022

al 9 dicembre 2022), per le quali occorre tenere conto di elementi che non

necessariamente sono presenti in altre circostanze ed in altri contesti.

2.19. RI 1 è affiliato dal 1° gennaio 2018

presso la Cassa di compensazione quale indipendente per l’attività principale

di produzione video tramite la ditta individuale __________, iscritta a

registro di commercio dal ________ (cfr. anche il sito __________). Scopo della

società è _________.

Come

emerge dal ricorso (doc. I, pag. 5), nei “progetti firmati __________, RI 1

fungeva da autore, regista e produttore esecutivo.”

Il

18 marzo 2021 l’insorgente ha sottoscritto con __________ un contratto di

sceneggiatura, in seguito al quale l’assicurato si è impegnato, quale

sceneggiatore, per la serie audiovisiva, da lui redatta, dal titolo “__________”

(doc. A5), che documenta la storia di __________.

Il 21 giugno 2022 lo TERZ 1 ha

firmato con la __________ un contratto di coproduzione multimedia relativa alla

produzione della serie audiovisiva “__________” e alla cessione dei diritti a

scopi di diffusione sul territorio della Svizzera e del Principato del

Liechtenstein, nonché allo sfruttamento economico dell’opera. Il contratto

prevede che RI 1 è il regista dell’opera (doc. A7).

Il

3 luglio 2022 lo TERZ 1 ha firmato il contratto di regia con RI 1 (doc. A8).

Il

contratto è suddiviso in tre parti: preparazione, riprese e postproduzione.

Per

le riprese l’insorgente è stato ritenuto dipendente, poiché assunto in tale

qualità dalla ditta TERZ 2, ritenuto come il lavoro svolto in qualità di

regista sul set è stato regolato da un piano di lavoro. Fase, giorni, orari di

lavoro, luoghi e modalità di lavoro erano vincolati a un piano di produzione

dettagliato, imposto dal produttore. L’insorgente è stato impegnato nelle

riprese a __________ al 100% per tre settimane, dal lunedì al venerdì, per

cinquanta ore settimanali. Non sarebbe stato possibile per lui accettare altri

lavori in quel periodo.

Per le fasi di preparazione e

postproduzione invece, per i motivi che seguono, è stato giustamente

qualificato di indipendente.

2.20. L’assicurato ha svolto un’attività

nell’ambito dei servizi. Ai fini della qualifica dello statuto, l’accento va di

conseguenza posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non

su quella del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139,

consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10

giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza

9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid.

6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Dalle tavole processuali emerge

che l’assicurato ha redatto e realizzato la sceneggiatura del film “__________”,

prodotta dallo TERZ 1 (doc. I, pag. 6), ha avuto la responsabilità artistica

dell’opera, ha diretto la realizzazione del film ed ha svolto il lavoro sulla

sceneggiatura fino alla forma definitiva delle riprese.

Egli ha beneficiato della massima

libertà per quanto concerne l’orario di lavoro. In quel periodo l’assicurato

non ha dovuto allestire un conteggio dei giorni e delle ore lavorate ed ha

potuto operare autonomamente nei propri locali o in quelli messi a disposizione

presso TERZ 2. Il ricorrente possiede un equipaggiamento professionale di

grande valore da lui utilizzato nella fase di preparazione (cfr. doc. XVI, pag.

3), durante la quale ha deciso il punto di vista della narrazione, lo stile di

ripresa, il tipo di costumi da indossare da parte degli attori, la

sceneggiatura e gli oggetti di scena presenti sul set. A questo scopo ha dovuto

redigere liste di fabbisogni fondati sulla sceneggiatura e sulle sue idee. In

fase di postproduzione l’insorgente ha poi supervisionato il montaggio del film

ed ha fornito dei feedback per permettere al montatore di apportare le

necessarie modifiche.

Il compenso pattuito tra le parti

(fr. 4'500 per la prima fase e fr. 4'800 per l’ultima fase) equivale a poco più

di una settimana e mezza di lavoro, ossia un lasso di tempo che non depone per

una dipendenza organizzativa e temporale. L’attività è stata svolta su un arco

temporale molto più lungo (circa tre mesi per la preparazione [11 luglio-2

ottobre] e circa 2 mesi per la postproduzione [22 ottobre-9 dicembre]), ciò che

permetteva al ricorrente di svolgere anche altre attività.

L’insorgente non aveva un ruolo

di subordinazione e non vi era alcun rapporto gerarchico rispetto allo TERZ 1.

Secondo il contratto, l’assicurato poteva scegliere insieme a __________, i

collaboratori artistici, gli attori e i tecnici, poteva determinare con lui le

scenografie ed i luoghi delle riprese e collaborava nell’analisi delle esigenze

e dei costi scena per scena. Aveva la direzione degli attori e la direzione

artistica degli altri collaboratori, poteva scegliere la colonna sonora e dava

istruzioni al cameramen (cfr. doc. XVI, pag. 3). In un’occasione ha dovuto

rinunciare ad ingaggiare un’attrice, con cui aveva avuto un colloquio, a causa

della difficoltà di quest’ultima a recarsi in loco per altri impegni professionali

e non per un’imposizione da parte di __________ (cfr. doc. 4).

L’assicurato godeva inoltre della

massima libertà artistica, nei limiti delle condizioni quadro, e poteva

decidere, in accordo con il produttore, la versione definitiva del film e la

direzione dei montaggi del film. È vero che il contratto di regia applica la

libertà artistica anche alla fase di ripresa, definita dipendente; tuttavia, in

quella fase l’integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa del

ricorrente era palese e pertanto la sola circostanza che anche durante le

riprese beneficiasse della libertà artistica non era sufficiente per

considerarlo indipendente. Egli infatti per tre settimane consecutive ha dovuto

effettuare esclusivamente tale attività per il medesimo datore di lavoro, senza

alcuna possibilità di influenzare gli orari e dovendo seguire pedissequamente

le direttive dello TERZ 1. L’email del 26 ottobre 2022, scritta pochi giorni

dopo la fine delle riprese, da __________ a RI 1, dove il primo dà delle

direttive al secondo perché da un controllo era emerso che le voci di due

attori non erano state registrate ed aveva affermato che tale mancanza andava

recuperata, si riferisce proprio alla fase della ripresa (doc. A13).

La presenza di alcuni, scarni,

messaggi, dove __________ ha dato puntuali indicazioni al ricorrente, oppure l’imposizione

di un budget o della data della fine della preparazione o di consegna

dell’opera, non hanno limitato oltremodo la libertà di cui godeva l’insorgente,

né sono indizi di una subordinazione dall’assicurato nei confronti dello TERZ 1.

Anche nei contratti di mandato è infatti possibile concordare alcuni limiti cui

deve sottostare il mandante, quali ad esempio un budget globale da non superare

o la data entro la quale l’attività va portata a termine.

Nel caso di specie il criterio principale dell’assenza di una

integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa nello TERZ 1 è adempiuta.

Non è invece di principio decisiva, nell’ambito dei servizi, la questione degli

investimenti e dei mezzi messi a disposizione, ritenuto comunque che nel caso

di specie l’interessato, come già avuto modo di sottolineare, possiede

attrezzature di lavoro di grande valore.

In

concreto non è neppure data una dipendenza economica.

L’insorgente

ha dichiarato il compenso di fr. 4'500, percepito nella fase di preparazione,

quale reddito da attività indipendente nel 2022 (cfr. doc. 40). Quell’anno ha

conseguito un reddito aziendale complessivo di fr. 29'400 (doc. XXXVII/A).

Il

compenso di fr. 4'800 è invece stato dichiarato nel 2023, poiché versatogli

quell’anno, quale reddito da attività dipendente (cfr. doc. XXXVII). Per il

2023 l’assicurato aveva stimato un reddito da attività indipendente di fr.

38'000 (doc. XXXVII/B). Nella tassazione 2023 del 30 luglio 2025 figura un

reddito da attività indipendente di fr. 48'887 (doc. XXXVII).

Il reddito pattuito con lo TERZ 1

rappresenta nel 2022 solo il 15% (4'500 su fr. 29'400 nel 2022) e nel 2023,

nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato (ossia inglobandolo nell’attività

indipendente ed utilizzando la sua stima), il 12% (fr. 4'800 su 38'000) di

quanto conseguito dal ricorrente per la sua attività indipendente. Si tratta di

percentuali ben lontane rispetto a

quelle secondo le quali, per il Tribunale federale, si può parlare di

dipendenza economica (87%, rispettivamente 26%: cfr. 9C_739/2019 del 10

giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19).

Egli del resto ha fatturato le

proprie prestazioni per le fasi di preparazione e postproduzione per il tramite

della propria ditta individuale (doc. XVI/A1 e A2).

Non

modifica l’esito della valutazione la circostanza secondo cui il contratto tipo

messo a disposizione da _________ prevede espressamente che il contratto per

registi è un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 e seguenti CO o che nel

budget di produzione lo TERZ 1 avesse previsto il pagamento di un salario e degli

oneri sociali da versare al regista per l’intera attività, poiché è in funzione della LAVS e non

della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di

lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21

marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge

mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die

Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,

insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die

beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger

Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

Inoltre,

come visto, occorre esaminare la fattispecie concreta per stabilire se un

rapporto di lavoro è di carattere dipendente o indipendente ed ogni caso va

valutato in base alle circostanze del caso di specie. Per cui la circostanza

che altre persone, con ruoli diversi da quello dell’insorgente, siano stati

qualificati di dipendenti, non è d’aiuto all’assicurato.

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che gli elementi

a favore di un’attività indipendente (in particolare nessuna dipendenza

organizzativo-lavorativa, nessuna dipendenza economica, massima libertà

artistica, potere di codecisione), sono nettamente predominanti rispetto agli

elementi in favore di un’attività dipendente per la fase di preparazione e di

postproduzione.

2.21. Abbondanzialmente

va inoltre evidenziato quanto segue.

Il Tribunale federale ha

stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi

assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in

giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della

revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con

effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto

viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto

riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne

sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi,

sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per

la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato,

se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo

statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n.

127 pag. 185).

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Va qui rammentato

che una decisione è manifestamente errata se non vi è alcun dubbio che la

decisione era sbagliata (STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024; sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: "wenn kein vernünftiger

Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -

möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.

1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte.").

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.

DTF 126 V 42).

In

concreto, per il 2022 la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti

dall’assicurato quale indipendente con decisione dell’8 marzo 2024 (doc.

XXXVII/A). L’importo di fr. 4'500 conseguito nella fase di preparazione fa

parte del reddito aziendale (cfr. doc. 40, XXXVII e A22).

Una modifica dello statuto per il

2022 è dunque possibile solo se sono dati i presupposti di una riconsiderazione

o di una revisione.

Nella fattispecie i presupposti

per una riconsiderazione non sono dati, poiché, come appena visto, la decisione

della Cassa non può certo essere considerata manifestamente errata (cfr. su

questo punto la STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024).

Del resto non esiste un diritto

alla riconsiderazione di una decisione (STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid. 5 = SVR 2024, AHV n.

27, pag. 91).

Non vi sono neppure i presupposti

per procedere con una revisione, giacché non vi sono elementi di prova nuovi o

nuovi elementi di fatto successivi alla decisione di fissazione dei contributi

dell’8 marzo 2024 atti a modificare la qualifica dell’attività del ricorrente

per la fase di preparazione. Nella replica spontanea del 17 ottobre 2025 (doc.

XLIX), l’insorgente sostiene di aver compreso di dover essere qualificato quale

dipendente sia fiscalmente che giuridicamente dopo aver letto il commentario al

contratto modello _________ e _________ e dopo aver preso contatto con tali

enti, ciò che è avvenuto dopo il deposito della dichiarazione fiscale,

aggiungendo che “è infatti nel corso del mese di ottobre 2023 che il

Ricorrente ha scritto per la prima volta alla Cassa al fine di chiarire la

questione” (allegato A21). Ciò è pertanto avvenuto prima dell’emissione

della decisione di fissazione dei contributi dell’8 marzo 2024, cresciuta

incontestata in giudicato. Non si tratta pertanto di fatti nuovi o nuovi mezzi

di prova (cfr. anche email del 16 febbraio 2024, doc. 20).

La questione non va comunque

ulteriormente approfondita giacché per i motivi esposti ai considerandi

precedenti l’assicurato va comunque qualificato quale indipendente.

2.22. L’insorgente chiede l’assunzione di alcune

prove (cfr. doc. I), oltre ad un’udienza, che si è tenuta il 4 giugno 2025

(doc. XXIII).

L’assicurato domanda,

genericamente, di sentire quali testimoni, se necessario, gli esponenti del __________,

dell’__________ e dell’__________.

Il TCA rinuncia alla loro

audizione giacché, come più volte spiegato, determinante per stabilire la

qualifica dell’interessato come indipendente o come dipendente è la situazione

concreta. Il carattere dipendente o indipendente dell’attività svolta dal

ricorrente nella fase di preparazione e di postproduzione, va valutata in base

alla fattispecie in esame e non in maniera astratta. Un’audizione degli

esponenti dei gruppi e delle associazioni elencate dal ricorrente non

modificherebbe l’esito della presente procedura.

Per il medesimo motivo questo

Tribunale non ritiene necessario procedere con una perizia “sul ruolo e

sulla posizione del regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione

audiovisiva, da allestire da ___________” o una perizia “sul ruolo e

sulla posizione del regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione

audiovisiva, da allestire da __________”. Oggetto del contendere è la

qualifica concreta del ricorrente nell’ambito della preparazione e

postproduzione della serie audiovisiva “__________” e non, in generale, il

ruolo e la posizione del regista, anche in rapporto con il produttore.

Non è neppure utile interpellare

le Casse a cui sono affiliate la __________, la __________ e la __________, sia

perché si tratta della Cassa __________ (doc. XXVII), che ha già dato il suo

parere alla Cassa CO 1, indicando di non avere molta esperienza in merito (doc.

46), sia perché determinante è il caso concreto e non quanto stabilito in altre

fattispecie.

Visto l’esito del ricorso non è

inoltre necessario assumere le prove chieste da __________, il quale ha

domandato di accertare se tutti coloro che hanno partecipato alla serie “__________”

di RI 1 sono stati assunti quali dipendenti. Del resto ciò non inciderebbe

sulla fattispecie, ritenuto che ogni rapporto di lavoro deve essere esaminato

in funzione del preciso caso concreto.

Alla luce di quanto sopra, il TCA

ritiene che le prove assunte siano sufficienti per decidere nel merito della

vertenza e che ulteriori prove non avrebbero influenza sull’esito del presente

ricorso.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.23. Allo TERZ 1, rappresentato da un

avvocato, e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (STF 9C_935/2009

del 18 maggio 2010, consid. 3; cfr. anche STF 9C_277/2014 del 26 agosto 2014).

Il ricorrente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (doc. IX).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Per quanto concerne le

spese l’art. 61 lett. fbis

LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

La domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza

giudiziaria deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio,

visto che la procedura in ambito LAVS, al momento, è di principio gratuita.

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.24. Per

quanto concerne la necessità della rappresentanza di un avvocato, occorre

esaminare se una persona che non si trova nel bisogno avrebbe ragionevolmente

fatto capo ad un legale a causa delle sue scarse conoscenze giuridiche e se

l’interesse all’esito della causa giustifica lo sforzo (“Bei der Frage der

Notwendigkeit einer Vertretung ist zu prüfen, ob eine nicht bedürftige Person

unter sonst gleichen Umständen vernünftigerweise ebenfalls eine Vertretung

beanspruchen würde, weil sie selbst zu wenig rechtskundig ist und das Interesse

am Prozessausgang den Aufwand rechtfertigt “: Lendfers Miriam, in: Kieser

Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo

- Basilea - Ginevra 2024, N. 177 ad Art. 61).

In

concreto, secondo questo Tribunale, la rappresentanza di un avvocato per

contestare la decisione su opposizione qui impugnata non era necessaria (sul

tema cfr. anche la STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3).

Si

tratta di un caso che il ricorrente avrebbe potuto portare avanti da solo senza

la necessità di essere rappresentato da un legale. Dagli atti emerge che

l’insorgente è in grado di destreggiarsi autonomamente nell’ambito delle

procedure amministrative. Egli ha scritto numerose email alla Cassa, ha chiesto

all’amministrazione l’emanazione della decisione formale alla base della

decisione su opposizione qui impugnata, ha ottenuto dal fisco l’eventuale

possibilità di una revisione della tassazione fiscale 2022 a dipendenza

dell’esito della presente procedura (allegati doc. XLIX), ha trasmesso

spontaneamente e senza l’ausilio del suo avvocato la richiesta di assistenza

giudiziaria con allegata numerosa documentazione pertinente per il caso di

specie (doc. III), ha avviato autonomamente, e senza essere rappresentato, una

causa di rigetto provvisorio dell’opposizione contro __________ presso la

Pretura di __________ (doc. F).

Egli

dispone pertanto di solide conoscenze giuridiche che gli avrebbero permesso di

agire da solo senza la necessità di essere rappresentato da un avvocato.

Inoltre,

dalla tassazione 2022 emerge che detiene assieme alla moglie un immobile in __________

del valore di stima di fr. 57'000.

A questo proposito, in una

sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 11, l’Alta Corte ha affermato:

" (…) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du

Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon

laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à

concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa

fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant

doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat

l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être

ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt

non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la jurisprudence

cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un

bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant

que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville:

BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127

consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980;

Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne:

Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia

no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et

administrative: les règles minima imposées par l'art. 4

Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit

suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach

der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990,

p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern,

thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à

l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme

telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette

optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de

la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour

de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt

non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2

février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un

prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette

part").»

Con sentenza

8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale ha confermato la

giurisprudenza in un caso di una cittadina tedesca proprietaria di un immobile

del valore di euro 62'699.70:

" (…)

Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen, es habe die

Gesuchstellerin mit (prozessleitender) Verfügung vom 23. April 2015

aufgefordert, das beigelegte Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege"

ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln versehen einzureichen. Es habe

zudem darauf hingewiesen, dass bei Nichteinreichen der verlangten Unterlagen

und Beweismittel aufgrund der Akten entschieden werde. Weiter hat es erkannt, dass die Gesuchstellerin gemäss der

mit Eingabe vom 17. Juni 2015 aufgelegten Steuerrechnung vom 14. April 2015

Eigentümerin einer Liegenschaft mit einem Vermögenswert von Euro 62'699.70 ist.

Gestützt auf diesen Umstand hat das Bundesverwaltungsgericht - unter Hinweis

auf die Rechtsprechung - geschlossen, die Bedürftigkeit sei nicht erstellt.

4.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie

verfüge über kein den Lebensbedarf deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb

sie von der in der Schweiz lebenden Tochter unterstützt werde. Unter diesen

Umständen sei keine Bank bereit, ihr eine Hypothek auf der Liegenschaft zu

gewähren. Die Vorinstanz habe daher den entscheidwesentlichen Sachverhalt

offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen Annahme gründend

festgestellt.

4.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat die

Bedürftigkeit einzig anhand des Wertes der im Eigentum der Beschwerdeführerin

stehenden Liegenschaft geprüft. Dabei handelt es sich unbestritten um einen

erheblichen Vermögenswert. Um den ihr obliegenden Nachweis (vgl. dazu: BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32, U 197/96 E. 4c/bb) zu

erbringen, dass unter den geltend gemachten Umständen auf dem im Ausland

gelegenen Grundstück keine Hypothek errichtet werden könne, hat die anwaltlich

vertretene Beschwerdeführerin keine entsprechenden Bestätigungen von Banken

oder anderen Instituten eingereicht. Damit hat sie nicht rechtsgenüglich

dargetan, dass die mit Hinweis auf die Rechtsprechung implizit geäusserte

Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, eine hypothekarische Belastung sei

möglich, nicht zutrifft, weshalb es bei der Verweigerung der unentgeltlichen

Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren sein Bewenden hat (so auch

Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: Schweizerisches Bundesgericht]

B 54/02 vom 21. März 2003, in Anwaltsrevue

2003 8, S. 272, und U 29/01 vom 4. Juli 2001).”

In una sentenza 8C_133/2022 del 7

settembre 2022 al consid. 6.3 il Tribunale federale ha affermato:

" 6.3. Gemäss

Angaben im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege verfügt die Beschwerdeführerin

über eine Eigentumswohnung im Wert von 110'000 Euro. Unter den Schulden wird

ein Kredit/Darlehen in der Höhe von 26'210 Euro aufgeführt, wofür ein

entsprechender Beleg in den Akten liegt. Weitere Schulden werden nicht belegt.

Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, sie habe sich bereits erfolglos um

eine Erhöhung des Kredits/Darlehens bemüht oder eine gewinnbringende

Veräusserung der Liegenschaft innert angemessener Frist sei unmöglich (vgl.

Urteile 9C_202/2019 vom 25. Juli 2019 mit Hinweis; 8C_493/2015 vom 29.

Oktober 2015 E. 4.3). Die Bedürftigkeit ist somit unter dem Gesichtspunkt des

verfügbaren Vermögens zu verneinen (vgl. Urteil 8C_273/2015 vom 12. August 2015

E. 6.3).

6.4. Unter diesen Umständen ist die von der

Beschwerdeführerin behauptete Bedürftigkeit nicht ausgewiesen. Dem Gesuch um

unentgeltliche Rechtspflege kann nicht entsprochen werden.”

Nel caso di specie l’interessato

possiede, oltre ad immobili nel Canton Ticino, gravati da ipoteche, un immobile

in __________ del valore di stima di complessivi fr. 57’000, che non risulta

essere stato ipotecato. L’insorgente non sostiene di non poterlo intaccare o

vendere in tempi brevi per far fronte al debito nei confronti del proprio

legale (cfr. allegati al doc. III).

Non vanno presi in considerazione

i debiti privati nei confronti dei propri familiari (madre e due zii materni),

poiché risulta che il loro pagamento è stato sospeso.

Va qui

evidenziato che per una causa semplice come quella in esame, in ambito AVS,

questo Tribunale ha riconosciuto in passato, per l’assistenza giudiziaria,

importi complessivi tra fr. 1'069.20 (cfr. decreto 30.2015.24 del 20 maggio

2016 in un caso in cui era in discussione il pagamento di contributi quale

indipendente dal 1° marzo 2006 al 30 aprile 2011) e fr. 1'283.05 (cfr. decreto 30.2016.29

del 18 ottobre 2016 in un caso dove occorreva valutare se l’assicurata aveva

diritto ad una rendita vedovile).

Laddove

invece vengono assegnate ripetibili, raramente l’importo supera i fr. 2'500

(IVA compresa; cfr. STCA 30.2025.11 del 21 agosto 2025 dove sono stati

riconosciuti fr. 2'000 di ripetibili in una causa per assegno per grandi

invalidi dell’AVS; 30.2023.13 del 26 febbraio 2024 dove sono stati riconosciuti

fr. 1'800 di ripetibili in una causa dove occorreva stabilire se la persona

assicurata era dipendente oppure indipendente; STCA 30.2020.9: fr. 2'000 di

ripetibili per una causa in ambito di rendite AVS; STCA 30.2020.9 del 22

febbraio 2021 dove sono stati riconosciuti fr. 1'000 di ripetibili per una

causa dove occorreva stabilire se il reddito conseguito era da attività

indipendente o da capitale).

Per

cui, anche tenendo conto delle ripetibili dovute al legale di controparte, il

ricorrente potrebbe comunque continuare a disporre di una riserva di soccorso

di oltre fr. 50’000 (cfr. a questo proposito la STF 4A_250/2019 del 7 ottobre

2019, consid. 2.1.2 dove il Tribunale federale ha rammentato che sono state

riconosciute delle riserve di soccorso ammontanti a circa fr. 20'000: “Während die Praxis keine Obergrenze

festgelegt hat, haben das Bundesgericht und das Eidgenössische

Versicherungsgericht in besonderen Fällen Vermögensfreibeträge von Fr.

20'000.-- und mehr zuerkannt (vgl. Urteil 4A_87/2007 vom 11. September 2007 E. 2.1 mit

Verweis auf die Übersicht in Urteil des EVG I 362/05 vom 9. August 2005 E. 5.3;

vgl. dazu auch DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, S. 81 Rz. 181, der für eine Reserve

von mehr als Fr. 20'000.-- spezielle ökonomische, gesundheitliche und soziale

Verhältnisse voraussetzt).”).

Alla luce

di quanto sopra esposto, due presupposti su tre per ottenere l’assistenza

giudiziaria non sono adempiuti.

In queste condizioni la domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. RI 1 verserà allo TERZ

1 fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti