30.2025.2
Contestazione dell'affiliazione come indipendente per la fase di preparazione e postproduzione di un regista. Esame della fattispecie concreta. Non dati presupposti per riconsiderazione e revisione di una decisione. Assistenza giudiziaria non concessa
27 novembre 2025Italiano95 min
trasmesso la replica spontanea per conoscenza alla Cassa, a TERZ 2 e all’avv. RA
Source ti.ch
Incarto
n.
30.2025.2
cs
Lugano
27 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
dicembre 2024 emanata da
chiamati in causa:
CO 1
1. TERZ 1
rappr. da: RA 2
2. TERZ 2
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1980, è affiliato dal
1° gennaio 2018 presso la Cassa CO 1 quale indipendente per l’attività
principale di produzione video tramite la ditta individuale __________,
iscritta a registro di commercio dal _________ (cfr. estratto registro di
commercio in internet). A titolo accessorio (in precedenza, dal 1.3.2017 al
31.12.2017, a titolo principale) è affiliato quale indipendente in ambito edile
(doc. 7 e 10).
1.2. Il 18 marzo 2021 RI 1 ha
sottoscritto con __________ un contratto di sceneggiatura, in seguito al quale
l’assicurato si è impegnato, quale sceneggiatore, per la serie audiovisiva dal
titolo “__________” (doc. A5).
1.3. Il
21 giugno 2022 lo TERZ 1 ha firmato con la __________ un contratto di
coproduzione multimedia relativa alla produzione della serie audiovisiva “__________”
e alla cessione dei diritti a scopi di diffusione sul territorio della Svizzera
e del Principato del Liechtenstein, nonché allo sfruttamento economico
dell’opera. Il contratto prevede che RI 1 è il regista dell’opera.
Il
3 luglio 2022 lo TERZ 1 ha firmato un contratto di regia con RI 1.
Il
28 agosto 2022 TERZ 2, con contratto di lavoro per la libera collaborazione
tecnica ed artistica, ha assunto alle proprie dipendenze RI 1 quale regista per
la realizzazione della serie “__________”, per una durata determinata di tre
settimane, dal 3 al 21 ottobre 2022 per un salario lordo settimanale di fr.
3'000, oltre a un’indennità vacanze dell’8.33% (cfr. doc. XXI/F).
Con
contratto di fornitura di personale a prestito del 30 settembre 2022 TERZ 2 ha
prestato a TERZ 1 RI 1 quale regista per il periodo dal 3 ottobre 2022 al 21
ottobre 2022 (doc. XXI/F).
1.4. Il
27 ottobre 2022 RI 1 ha scritto un’e-mail alla Cassa di compensazione, informandola
che nel mese di ottobre 2022 ha svolto un’attività dipendente ed ha allegato il
certificato di salario della TERZ 2 da cui emerge che quel mese ha percepito un
importo lordo (per tre settimane di lavoro) di fr. 9'749.70, da cui sono stati
dedotti i contributi sociali (doc. 35).
1.5. In
data 18 febbraio 2024 RI 1 si è rivolto all’amministrazione ed ha chiesto il
rimborso di fr. 288 per contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'500
nel 2022 poiché “sono a carico del datore di lavoro (TERZ 1, …)”. Egli
ha aggiunto che il “datore di lavoro deve pagare la propria parte più la
quota a me richiesta poiché il contratto definisce che il mio salario di CHF
4'500.- è netto” (doc. 40). RI 1 ha domandato anche il rimborso di fr.
307.20 per i contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'800 (due distinti
versamenti dell’11.04.2023 di fr. 3'000 e di fr. 1'800), affermando che anche
tali contributi sono a carico di TERZ 1 (doc. 40). All’email ha allegato il
contratto di regia sottoscritto dalle parti.
1.6. Con
decisione formale dell’8 marzo 2024 la Cassa CO1 ha fissato i contributi dovuti
da RI 1 quale indipendente nel 2022 sulla base di un reddito aziendale di fr.
29'400. La decisione è cresciuta in giudicato (doc. XXXVII).
1.7. Il
21 maggio 2024 la Cassa CO 1 ha contattato la Cassa __________, alla quale sono
affiliate la __________, la __________ e la __________, per un parere circa la
qualifica dell’attività svolta dall’interessato. Il 12 giugno 2024 la Cassa __________
ha precisato di non avere molta esperienza con valutazioni del genere e che la
risposta si fonda sul contratto di regia sottoscritto tra RI 1 e la ditta TERZ
1. Per la Cassa __________ il rapporto di dipendenza varia a seconda
dell’attività. Durante la preparazione e la postproduzione il regista ha piena
libertà artistica (art. 3.2 del contratto), mentre durante la regia deve tenere
conto delle condizioni dettate dalla sceneggiatura, dal piano di lavoro per la
preparazione delle riprese, deve rispettare le condizioni di impiego dei collaboratori
e deve partecipare alla promozione del film e alle conferenze stampa. Ha
l’obbligo di adempiere personalmente i compiti (art. 5 e 6 del contratto di
regia).
Per
la Cassa __________ l’attività si divide in tre fasi: preparazione, riprese e postproduzione.
Nel contratto figura che durante la fase delle riprese dall’importo sono
dedotti i contributi sociali e il regista è assicurato per tutta la durata
delle riprese contro gli infortuni professionali e non professionali. La
remunerazione dell’attività svolta durante le riprese, secondo la Cassa __________,
è di carattere dipendente, mentre durante la preparazione e la postproduzione è
di carattere indipendente (doc. 46).
1.8. Il 14 giugno 2024 la Cassa CO 1 ha
notificato a __________ una decisione formale tramite la quale ha stabilito che
RI 1 è indipendente solo per le fasi di preparazione e postproduzione, mentre
per la fase di ripresa RI 1 va considerato salariato (doc. 47). La Cassa ha
concluso affermando che l’importo di fr. 9'000 versato per la fase di regia fa
parte del salario determinante e quindi il datore di lavoro deve trattenere gli
oneri sociali.
1.9. Il 24 giugno 2024 __________ si è
rivolto tramite email alla Cassa affermando che TERZ 2 ha già versato gli oneri
sociali sull’importo di fr. 9'000 pagato ad RI 1 per la sua attività di
regista, nell’ambito di un contratto di prestito di personale, ai sensi
dell’art. 16 della legge federale sul collocamento e sul personale a prestito
(doc. 49). Lo stesso giorno la Cassa ha informato __________, e in copia RI 1,
che la decisione del 14 giugno 2024 è da considerarsi nulla poiché quest’ultimo
è stato ritenuto dipendente dalla TERZ 2 che ha già versato i contributi
sociali (doc. 50).
1.10. Dopo aver ricevuto da RI 1, due e-mail
del 23 luglio 2024 (doc. 51) e del 19 agosto 2024 (doc. 52), con cui
quest’ultimo contestava la qualifica di indipendente nella fase di produzione e
di postproduzione, con “decisione di revisione e riconsiderazione (LPGA art.
53)” del 27 agosto 2024 (doc. 53), la Cassa ha confermato che il contratto
di regia è suddiviso in tre fasi ben distinte: preparazione, riprese,
postproduzione e che per quanto concerne la fase delle riprese
l’amministrazione non entra più nel merito delle contestazioni poiché dagli
accertamenti effettuati e dalla documentazione agli atti risulta in modo chiaro
che è stato regolarmente considerato salariato della TERZ 2.
Per quanto concerne invece le
fasi di preparazione e postproduzione l’interessato è stato qualificato come
indipendente poiché ha diretto la realizzazione del film, si è assunto la
responsabilità artistica, ha svolto il lavoro sulla sceneggiatura fino alla
forma definitiva per le riprese, aveva la codecisione nella scelta dei
collaboratori artistici, degli attori e dei tecnici, aveva la codecisione delle
scenografie e dei luoghi delle riprese, nonché la collaborazione all’analisi
delle esigenze e dei costi scena per scena, aveva la direzione degli attori e
la direzione artistica degli altri collaboratori, aveva la scelta della colonna
sonora, d’accordo con il produttore, aveva la direzione dei montaggi del film,
nei limiti di condizioni quadro aveva piena libertà artistica, aveva potere
decisionale, in accordo con il produttore, su quale fosse stata la versione definitiva
del film. La Cassa ha aggiunto che in base al marginale 4048 delle direttive
sul salario determinante (DSD) gli onorari d’autore, ossia le indennità versate
ad autori per la creazione o l’interpretazione di proprie opere, fanno parte
del reddito d’attività lucrativa indipendente.
1.11. Il 27 agosto 2024 RI 1 ha nuovamente
scritto alla Cassa chiedendo di essere ritenuto come dipendente dello TERZ 1
dall’11 luglio 2022 al 9 dicembre 2022 e di voler procedere immediatamente alla
richiesta di rettifica della sua dichiarazione d’imposta del 2022 (doc. 54).
1.12. Il 12 novembre 2024 RI 1 è stato
sentito personalmente, in presenza dell’allora suo rappresentante, avv. __________,
al fine di esporre le sue contestazioni (doc. 61).
1.13. Con decisione su opposizione del 23
dicembre 2024 la Cassa di compensazione ha confermato il contenuto della
decisione formale (doc. 65).
1.14. RI 1, rappresentato dagli avv. RI 1
e __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo che venga qualificato di dipendente anche quando ha lavorato per lo TERZ
1 per le fasi di preparazione e postproduzione per il periodo dall’11 luglio
2022 al 9 dicembre 2022 e che la decisione su opposizione impugnata sia
annullata e ritornata alla Cassa (doc. I). L’insorgente domanda che le parti
siano citate ad un dibattimento e quali mezzi di prova propone, se necessario,
la testimonianza degli esponenti del _________ e dell’__________. Il ricorrente
domanda inoltre l’allestimento di una perizia sul ruolo e la posizione del
regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione audiovisiva, da
allestire dalla ________ e una perizia sul ruolo e sulla posizione del regista,
anche in rapporto al produttore, nella produzione audiovisiva da allestire da ________.
1.15. Il 19 febbraio 2025 RI 1, senza il
patrocinio del suo avvocato, ha trasmesso al TCA il certificato per
l’assistenza giudiziaria, unitamente alla documentazione economica (doc. III).
1.16. Il Giudice delegato del TCA ha
immediatamente scritto all’avv. RA 1 con la richiesta di comunicare al
Tribunale se sussiste ancora un mandato a suo favore (doc. IV).
1.17. Con risposta del 25 febbraio 2025 la
Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazione
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.18. Con decreto del 4 marzo 2025 il
Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 2 e TERZ 1, assegnando loro
un termine scadente il 12 maggio 2025 per, a crescita in giudicato del decreto,
l’esame degli atti e determinarsi in merito alla procedura, postulando
l’acquisizione di eventuali prove (doc. VII).
1.19. Il 5 marzo 2025 l’avv. RA 1 si è
espresso in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IX), mentre
il 7 marzo 2025 ha domandato di poter visionare il doc. 46 (doc. XI),
trasmessogli il 10 marzo 2025 (doc. XII).
1.20. Il 17 marzo 2025 l’avv. RA 1 ha
inoltrato una replica spontanea (doc. XIII), in merito alla quale __________ si
è espresso il 9 maggio 2025 (doc. XVI).
1.21. Il 23 maggio 2025 il ricorrente ha
prodotto un’ulteriore replica spontanea (doc. XIX), sulla quale l’avv. RA 2, in
rappresentanza di __________, ha preso posizione il 4 giugno 2025 (doc. XXI).
1.22. Il 4 giugno 2025 le parti sono state
sentite nell’ambito di un’udienza di discussione (doc. XXIII).
1.23. Dopo aver chiesto (doc. XXIII), ed
ottenuto (doc. XIV), un termine di 10 giorni per presentare osservazioni in
merito alla presa di posizione del 4 giugno 2025 dello TERZ 1, il 27 giugno
2025 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito producendo ulteriore
documentazione (doc. XXV).
1.24. Chiamate ad esprimersi in merito
(doc. XXVI), TERZ 2 è rimasta silente, la Cassa ha precisato che la __________,
la __________ e __________ sono affiliate presso la Cassa __________ (doc.
XXVII), mentre __________, chiesta (doc. XXVIII), ed ottenuta (doc. XXIX), una
proroga, ha prodotto le sue osservazioni il 22 agosto 2025 (doc. XXX).
1.25. Le rispettive prese di posizione
sono state trasmesse alle parti il 25 agosto 2025 (doc. XXXI, doc. XXXII, doc.
XXXIII e doc. XXXIV).
1.26. Il 2 settembre 2025 il TCA ha
interpellato la Cassa (doc. XXXVI) e l’UFAS (doc. XXXVII). Alla Cassa è stato
chiesto:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine le chiediamo di voler precisare se per
l’anno 2022 e per l’anno 2023 sono già state emesse decisioni formali o su
opposizione in merito alla fissazione definitiva o provvisoria di contributi
quale indipendente nei confronti di RI 1 e se esse sono cresciute in giudicato
oppure se sono stati richiesti degli acconti. Ciò anche alla luce dell’email
del 18 febbraio 2024 (doc. 40), con cui l’insorgente ha chiesto la restituzione
di contributi sociali versati sull’importo di fr. 4'500, rispettivamente di fr.
4'800.
In caso di risposta affermativa, le
chiediamo di trasmetterci copia delle decisioni.” (doc. XXXVI)
All’UFAS
è stato chiesto:
" (…) il
nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza relativa allo
statuto di dipendente oppure di indipendente di un regista nelle fasi di
preparazione e di postproduzione di una serie web (per la fase delle riprese è
stato ritenuto dipendente).
Ai fini del giudizio Vi chiediamo di
informarci se il Vostro Ufficio ha emesso direttive, circolari, raccomandazioni
o prese di posizione (nei confronti ad esempio dell’_________, eccetera) in
merito alla qualifica di dipendente oppure di indipendente di registi. In caso
di risposta positiva vi chiediamo di trasmettercene una copia.” (doc. XXXVII)
1.27. Il 3 settembre 2025 la Cassa ha
risposto, affermando:
" (…)
Anno 2022
In data 8 marzo 2024 è stata emessa la
decisione definitiva di fissazione dei contributi in base ai dati fiscali
comunicatici dalla competente autorità fiscale. In essa la Cassa ha inserito
l’osservazione che “Il conteggio definitivo per l’anno 2023 verrà effettuato
solo quando la Cassa sarà in possesso della tassazione fiscale 2023 IFD passata
in giudicato”. Il conguaglio definitivo ha generato un saldo a favore del
sig. RI 1 di CHF 433.55, rimborsati con data valuta 12 marzo 2024.
La decisione è pacificamente cresciuta in
giudicato.
Anno 2023
Non sono state emesse decisioni definitive
o provvisorie di fissazione dei contributi. In data 19 gennaio 2023 la Cassa ha
ricevuto la comunicazione dell’assicurato con la quale egli ha stimato il
reddito aziendale presumibile per l’anno 2023 in CHF 38'000.00. La Cassa, sulla
scorta di tale dichiarazione (fr. 38'000.00 netti riportati al lordo in fr.
40’7000), ha calcolato gli acconti trimestrali provvisori 2023 in CHF 841.00,
che l’assicurato ha regolarmente versato.
A titolo informativo, vi comunichiamo che
la tassazione fiscale 2023 è stata emessa in data 30 luglio 2025 ma non siamo a
conoscenza se la stessa è già cresciuta in giudicato. In essa appare essere
tassato un importo di fr. 4'800.00 quale Reddito da attività dipendente del
contribuente e un importo di fr. 48'887.00 quale Reddito da attività
indipendente del contribuente.” (doc. XXXVII)
1.28. Il 12 settembre 2025 l’UFAS ha
affermato:
" (…) Il
nostro Ufficio non ha emanato alcuna direttiva, circolare o raccomandazione
specifica relativa allo statuto di lavoratore dipendente o indipendente dei
registi ai sensi dell’AVS. Non ha inoltre inviato alcuna presa di posizione generale
in materia alle associazioni attive nel settore della produzione e della
realizzazione di film.
Si applicano quindi le norme generali sulla
distinzione tra attività dipendente e indipendente e, se del caso, anche per
analogia le disposizioni concernenti i musicisti e gli artisti di scena (cfr. i
N. 1018 segg. e 4034 segg. delle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI
e nelle IPG [DSD]). A seconda dei casi, potrebbero essere applicabili anche le
disposizioni concernenti i diritti d’autore (N. 4077 segg. DSD).” (doc.
XXXVIII)
1.29. Il 16 settembre 2025 il TCA ha
trasmesso alle parti le risposte della Cassa e dell’UFAS per una presa di
posizione entro 10 giorni, aggiungendo:
" (…) Entro
lo stesso termine vi chiediamo di prendere posizione in merito alla
giurisprudenza secondo la quale il cambiamento dello statuto contributivo nei
casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione
formalmente cresciuta in giudicato è di norma solo possibile quando siano dati
Fatti
i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un
cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il
futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente
come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione
del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già
stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto
di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del
provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti
del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per
le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato
liberamente (DTF 121 V 1, DTF 122 V 169, STF 9C_159/2022, 9C_160/2022 del 14
settembre 2022, consid. 5.2; fra le tante: STCA 30.2020.8 del 12 aprile 2021,
consid. 2.15 e seguenti).” (doc. XXXIX)
1.30. Il 22 settembre 2025 la Cassa ha
affermato:
" (…) Per
l’anno contributivo 2022, la Cassa in data 8 marzo 2024 ha emesso la decisione
definitiva di fissazione dei contributi quale indipendente del sig. RI 1, sulla
scorta dei dati di reddito aziendale accertati e forniti dalla competente
autorità fiscale cantonale.
Fiscalmente, nella notifica di tassazione
2022, è esposto un reddito da attività dipendente di fr. 8'913.- riconducibile
al conteggio salariale rilasciato dalla TERZ 2 di ottobre 2022 che riporta uno
stipendio lordo soggetto a trattenuta oneri sociali di fr. 9'747.70 (netti fr.
8'913.15; cfr. doc. 35 risposta di causa della Cassa).
Separatamente, l’autorità fiscale
sempre all’interno della tassazione 2022, ha tassato il sig. RI 1 anche un
reddito aziendale da attività indipendente di fr. 29'400.-. È presumibile che
in quest’ultimo, sia pure compreso l’importo di fr. 4'500.- ricevuto dallo TERZ
1 per la fase di preparazione.
Il reddito di fr. 29'400.- è stato
utilizzato dalla Cassa in data 8 marzo 2024 per la fissazione definitiva dei
contributi quale indipendente per l’anno 2022. Una doppia imposizione
contributiva AVS è quindi da escludere.
Per quanto attiene l’anno contributivo 2023,
come già spiegato nella recente risposta del 3 settembre 2025 a codesto
Tribunale, la Cassa non ha intimato alcuna decisione provvisoria o definitiva
al sig. RI 1.
In queste circostanze, la Cassa non ha
avviato alcun cambiamento dello statuto contributivo sia retroattivo per l’anno
2022 che per l’anno 2023.
Differente invece la posizione del sig. RI
1 che da parte sua, a più riprese, ha chiesto il cambiamento retroattivo del
suo statuto contributivo, da lavoratore indipendente a dipendente dello TERZ 1
del sig. __________.
A tal proposito, dopo varie richieste del
sig. RI 1, la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente sul cambiamento del
suo statuto contributivo da indipendente a dipendente dello TERZ 1, mediante
formale Decisione di revisione e riconsiderazione datata 27 agosto 2024, in
quanto non vi erano i presupposti.
La Cassa si riconferma quindi nella sua
presa di posizione, poiché non ci sono i presupposti per un riesame o revisione
processuale per quanto concerne l’anno contributivo 2022. Parimenti per l’anno
2023, la Cassa riconferma lo statuto contributivo del sig. RI 1 come da sua
Risposta di causa e successivi scambi di lettere con codesto Tribunale” (doc.
XL)
1.31. Il 25 settembre 2025 il ricorrente
ha chiesto una proroga (doc. XLI), concessa fino al 7 ottobre 2025 (doc. XLII).
1.32. Il 29 settembre 2025 lo TERZ 1 ha
confermato la sua posizione (doc. XLIII).
1.33. Il 7 ottobre 2025 l’insorgente si è
espresso in merito, ribadendo la sua richiesta e ritenendo dati sia i requisiti
per una revisione della decisione di assoggettamento del 2022 sia per un
riesame (doc. XLIV).
1.34. L’8 ottobre 2025 il TCA ha trasmesso
le rispettive prese di posizione alle parti per conoscenza (doc. da XLV a
XLVIII).
1.35. Il 17 ottobre 2025 il ricorrente ha
prodotto una replica spontanea, prendendo posizione sugli scritti della Cassa e
dello TERZ 1 (doc. XLIX). Egli rileva in particolare di aver commesso un errore
in buona fede nella compilazione della dichiarazione fiscale e di aver
concordato con un funzionario del fisco che la decisione per il 2022 sarà
modificata in relazione al reddito di fr. 4'500 quando la presente procedura ed
il relativo controllo giudiziario saranno ultimati.
1.36. Il 20 ottobre 2025 il TCA ha
trasmesso la replica spontanea per conoscenza alla Cassa, a TERZ 2 e all’avv. RA
Considerandi
2.
(doc. L).
considerato in diritto
2.1
In concreto, l’insorgente
con il suo petitum chiede che la decisione su opposizione impugnata “sia
riformata nel senso che l’attività svolta dal Ricorrente nel periodo dall’11 luglio
2022.
al 9 dicembre 2022 sia qualificata di dipendente” e che la decisione
su opposizione impugnata “sia annullata e ritornata all’istanza inferiore
per nuova decisione” (doc. I, pag. 2).
Rammentato che RI 1 è già stato
qualificato quale dipendente della TERZ 2 per l’attività di regista svolta dal
3.
ottobre 2022 al 21 ottobre 2022 quando ha percepito un importo lordo di fr.
9'749.70, da cui sono stati dedotti i contributi sociali (doc. 35), oggetto del
contendere rimane la questione di sapere se l’interessato per l’attività di
produzione esercitata dall’11 luglio al 2 ottobre 2022 per la quale ha
conseguito un reddito di fr. 4'500 e per l’attività di postproduzione esercitata
dal 22 ottobre al 9 dicembre 2022 per la quale ha percepito un reddito di fr.
4'800, importi sui quali lo stesso assicurato ha affermato di aver già versato
i contributi come indipendente (cfr. doc. 40, email del 18 febbraio 2024), va
qualificato di indipendente o di dipendente.
Se dipendente, occorrerà inoltre
stabilire qual è il suo datore di lavoro, TERZ 2 oppure TERZ 1.
Va ancora aggiunto che in una sentenza 9C_459/2011 del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale,
con riferimento ai marginali 3025 e 3035 delle direttive sulla riscossione dei
contributi (DRC; dal 1° gennaio 2021: marginali 3021 e 3027 DRC), ha affermato
che in caso di cambiamento di statuto a titolo retroattivo, i contributi pagati
in troppo nell’ambito dell’attività indipendente per l’anno oggetto di
fissazione dei contributi paritetici devono essere imputati sulla parte a
carico del salariato dei contributi paritetici reclamati al datore di lavoro (“6.3.2
Entrichtete eine versicherte Person persönliche Beiträge und zeigt sich später,
dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine unselbständige
Erwerbstätigkeit handelte, sind - allenfalls unter den Voraussetzungen der
Wiedererwägung oder prozessualen Revision (Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG; SVR 2010
AHV Nr. 12 S. 42, 9C_1094/ 2009 E. 2.4 mit Hinweisen) - auf den betreffenden
Einkommen nachträglich paritätische Beiträge zu erheben. Dabei sind die bereits als Selbständigerwerbender bezahlten Beiträge
im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge der nachgeforderten paritätischen Beiträge
anzurechnen (EVGE 1959 S. 25 E. 5 S. 32 ff.; vgl. auch Rz. 3025 und 3035 der
Wegleitung über den Bezug der Beiträge [WBB] in der AHV, IV und EO, in der ab
1.
Januar 2008 geltenden Fassung). In gleicher Weise haben im Zusammenhang mit
einer bestimmten Tätigkeit entrichtete paritätische Beiträge ein für allemal
als bezahlt zu gelten und sind daher bei einem nachträglichen Wechsel der
Person des beitragspflichtigen Arbeitgebers in der Beitragsvollstreckung
anzurechnen“).
2.2
Il 1°
gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21)
del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie
considerato che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica
delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V
154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del
contendere è lo statuto del ricorrente per l’attività di preparazione e di
postproduzione nel 2022.
Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3
aprile 2025, consid. 3.2).
2.3
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è
considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite
costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.4
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.5
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid.
2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa
indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo
di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di
dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità
giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza
(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che
nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi
in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.7. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF
9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,
consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,
consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,
assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si
procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali
commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°
aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza
H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.8. Va
ancora rammentato che le direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle
IPG (DSD), citate dall’UFAS nello scritto del 12 settembre 2025, al marginale
1018 prevedono che si considera per principio come esercitante un’attività
dipendente colui che non sopporta nessun rischio economico specifico analogo a
quello di un imprenditore e dipende dal suo datore di lavoro dal punto di vista
economico o nell’organizzazione del lavoro.
I
marginali 4034 e seguenti nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023
prevedono quanto segue.
La
retribuzione dei musicisti che suonano in locali ricreativi, alberghi,
ristoranti, caffè, sale da ballo (dancings, cabarets), sia come membri di
un’orchestra, sia come solisti (pianisti di bar), fa parte del salario
determinante, indipendentemente dal fatto che questi musicisti esercitino la
loro attività a titolo principale (musicisti professionisti) o accessorio (n.
4034 DSD).
Le
retribuzioni versate dagli organizzatori di concerti (società orchestrali o
musicali) a soprannumerari d’orchestra (ausiliari assunti per una serie di
prove o d’esecuzioni) sono considerate salario determinante. Il datore di
lavoro è l’organizzatore del concerto (n. 4035 DSD).
Le
norme valide per i musicisti si applicano per analogia agli artisti (n. 4037
DSD).
La
retribuzione di musicisti e artisti (ad es. direttori d’orchestra, musicisti,
solisti, cantanti, ballerini, attori, intrattenitori), che si esibiscono
singolarmente o collettivamente nel quadro di una manifestazione speciale
(concerti, serate musicali, settimane musicali, serate di società, matrimoni)
fa parte del reddito di un’attività indipendente anche se lo spettacolo non è
organizzato dagli stessi musicisti o artisti ma da terzi (N. 4038 DSD).
Per
valutare se un’attività è indipendente o dipendente, bisogna considerare
principalmente la frequenza delle rappresentazioni presso un organizzatore
particolare, la durata dell’impiego e l’importanza della singola persona per la
rappresentazione in questione. È decisiva l’esistenza o meno di uno stretto
legame con l’organizzatore. Se l’orchestra o il gruppo di artisti dispone di
una propria organizzazione (ad es. un’associazione che gestisce l’orchestra), i
suoi membri sono trattati alla stregua di dipendenti (n. 4039 DSD).
Non
importa invece se la rappresentazione si svolge nell’ambito di un evento
privato (ad es. riunioni di società, festa di famiglia) o di un evento (ev.
commerciale) di un organizzatore professionista (n. 4040 DSD).
Queste
regole si applicano per analogia ai DJ. Per principio un DJ che lavora
regolarmente per un organizzatore (ad esempio come “resident DJ”) deve essere
considerato come dipendente. Un DJ assunto grazie alla sua notorietà (DJ
ospite) per un evento unico è invece considerato come indipendente (n. 4041
DSD).
I
marginali 4034 e seguenti delle DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevedono
quanto segue.
Per
valutare se un’attività sia indipendente o dipendente, possono essere
determinanti in particolare:
- la
frequenza delle rappresentazioni presso un organizzatore particolare;
-
la durata dell’impiego;
- l’importanza
della personalità dell’artista per la rappresentazione in questione;
- l’integrazione
nell’organizzazione del lavoro dell’organizzatore (n. 4034 DSD).
Se
per esempio un’orchestra o una formazione di artisti dispone di una propria
organizzazione (ad es. un’associazione che gestisce l’orchestra), i suoi membri
sono trattati alla stregua di dipendenti (N. 4035 DSD).
È
invece irrilevante che:
- la
rappresentazione si svolga o meno nell’ambito di un evento privato (ad es.
riunioni di società, festa di famiglia) o di un evento (ev. commerciale) di un
organizzatore professionista;
- l’attività
sia svolta a titolo principale o accessorio, professionale o amatoriale (n.
4036 DSD).
Esempi
di attività dipendenti
In
linea di principio sono considerati dipendenti i musicisti che (n. 4037 DSD):
- lavorano
sia come membri di un’orchestra o di una band sia come solisti (p. es. pianisti
di bar) in imprese di ristorazione o alberghi (n. 4038 DSD);
- vengono
ingaggiati da organizzatori di concerti come ausiliari per una serie di prove o
di esecuzioni (soprannumerari d’orchestra). In questo caso il datore di lavoro
è l’organizzatore del concerto (n. 4039 DSD);
- si
esibiscono regolarmente presso un organizzatore in qualità di «resident DJ» (n.
4040 DSD).
La
regolamentazione e la prassi sviluppate per i musicisti valgono per analogia
anche per gli operatori del settore delle arti sceniche (p. es. teatro, danza,
cabaret; n. 4041 DSD).
Esempi
di attività indipendente
In
linea di principio sono considerati indipendenti (n. 4043 DSD):
- i
musicisti (p. es. direttori d’orchestra, strumentisti, solisti, membri di
un’orchestra o di una band, cantanti), gli artisti di scena (p. es. ballerini,
attori, intrattenitori) che si esibiscono singolarmente o collettivamente nel
quadro di una manifestazione speciale (concerti, serate musicali, settimane
musicali, serate di società, matrimoni) anche se lo spettacolo non è
organizzato dagli stessi musicisti o artisti ma da terzi (n. 4044 DSD);
- i
DJ ingaggiati per un evento unico in qualità di «DJ ospiti» (n. 4045 DSD).
Va
poi ancora rammentato che per il marginale 4077 DSD il reddito che un inventore
ottiene dallo sfruttamento economico di un’invenzione (p. es. proveniente da
diritti di licenza) può essere considerato provento di un capitale o reddito di
un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
Per
principio tale reddito è considerato proveniente da un’attività lucrativa, e
non dalla sostanza, quando l’inventore lavora da solo o in collaborazione con
terzi allo sfruttamento dell’invenzione (n. 4078 DSD).
Per
il marginale 4079 DSD questo reddito è considerato salario determinante se
- l’attività
inventiva rientra negli obblighi di servizio dell’inventore (art. 332 cpv. 1
CO);
- l’inventore
cede lo sfruttamento della sua invenzione a un terzo o se quest’ultimo se ne è
riservato il diritto (art. 332 cpv. 1 CO), purché l’inventore collabori allo
sfruttamento in una situazione subordinata, senza sopportare un rischio
imprenditoriale. Ciò si verifica quando l’inventore sorveglia l’esecuzione
tecnica dell’invenzione o s’impegna a perfezionarla e le prestazioni versate da
chi sfrutta l’invenzione sostituiscono o s’aggiungono al salario ordinario
dell’inventore.
Secondo
il marginale n. 4081 DSD le regole stabilite per la qualificazione del reddito
degli inventori si applicano anche al reddito proveniente dallo sfruttamento
dei diritti di edizione o d’autore (“onorario d’autore”) o realizzato consentendo
ad altri di utilizzare i diritti’. Per il reddito proveniente dalla creazione
di un’opera, si veda invece il N. 4048.
2.9. In
concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1 è titolare della ditta
individuale __________ il cui scopo è l’esercizio di ogni “___________”.
__________
è titolare della ditta individuale TERZ 1, il cui scopo è l’esercizio di “___________”.
TERZ
2 ha quale scopo oltre __________.
Tra
RI 1 (quale regista) e lo TERZ 1 (quale produttore) il 3 luglio 2022 è stato
sottoscritto un contratto di regia.
Secondo
l’art. 1 il regista si impegna a realizzare il film e a cedere al produttore i
diritti sottoelencati su tale opera (art. 1.1). In cambio il produttore
s’impegna a pagare al regista il compenso convenuto (art. 1.2). Per il resto,
il contratto regola l’utilizzo dell’opera e la ripartizione dei proventi (art.
1.3).
Le
parti hanno convenuto di realizzare il film “__________”, genere “__________”
di RI 1, da un’idea/progetto di RI 1, di una durata approssimativa di 70
minuti, in versione originale italiana. Le parti hanno convenuto una durata
approssimativa della preproduzione di circa 3 settimane e una durata
approssimativa delle riprese di 3 settimane.
Il
budget è stato fissato in fr. 255'900.-. La data per la diffusione della serie
web richiesta dalla __________ era il 9 dicembre 2022, condizione imperativa al
fine dell’erogazione del finanziamento di co-produzione. “Il regista si
impegna pertanto a rispettare tale data e acconsente, qualora impossibilitato,
a che il produttore faccia le sue veci al fine di rispettarla”.
Nell’art.
2 sono elencate le prestazioni del regista. Egli “dirige la realizzazione
del film di cui sopra e se ne assume la responsabilità artistica. Ciò prevede
in particolare anche le seguenti attività”:
lavoro
sulla sceneggiatura fino alla forma definitiva per le riprese, la codecisione
nella scelta dei collaboratori artistici, degli attori e dei tecnici, il
découpage della sceneggiatura, la codecisione della scenografie e dei luoghi
delle riprese, nonché la collaborazione all’analisi delle esigenze e dei costi
scena per scena, la direzione degli attori e la direzione artistica degli altri
collaboratori, la scelta della colonna sonora d’accordo con il produttore, la
direzione del montaggio del film, della color correction, di eventuali
postsincronizzazioni, della realizzazione della colonna sonora e del mixage
finale. Il regista e il produttore stabiliscono di comune accordo il titolo
definitivo.
L’art.
3.2 prevede che nel realizzare l’opera, il regista terrà conto delle condizioni
quadro derivanti dalla sceneggiatura, dal piano di lavoro per la preparazione,
dalle riprese e dalla postproduzione nonché dal budget di produzione. Il
regista è tenuto altresì a seguire le direttive del produttore. Nei limiti di
queste condizioni quadro il regista ha piena libertà artistica e decide quale
sarà la versione definitiva del film d’accordo con il produttore.
Il
regista è a conoscenza delle condizioni di impiego dei collaboratori tecnici e
artistici alle sue dipendenze. Egli è tenuto a non impartire ordini in
contraddizione con tali condizioni (art. 3.3).
Il
regista è tenuto/autorizzato a partecipare alla promozione del film. In
particolare, è tenuto/autorizzato a presenziare alle conferenze stampa e alle
prime importanti come pure ai festival cinematografici nei quali l’opera viene
presentata. Se il produttore desidera che il regista svolga lavori
supplementari per un miglior utilizzo del film, questi lavori saranno
retribuiti a parte (art. 3.4).
Qualsiasi
nominativo, testo o rappresentazione visiva suscettibili di essere interpretati
come pubblicità diretta o indiretta potranno essere introdotti nel film solo di
comune accordo (art. 3.5).
Il
rapporto di lavoro inizia l’11 luglio 2022 e termina con la fine della
produzione del film, il 9 dicembre 2022 (art. 3.6).
Il
produttore ha la facoltà di cedere a terzi tutto o in parte i diritti da lui
acquisiti o di lasciarli esercitare a terzi. Ha anche la facoltà di cedere
integralmente i suoi diritti e le sue pretese derivanti da questo contratto a
un’altra società. Il produttore comunicherà per iscritto al regista la cessione
di tali diritti. Il produttore resta solidale nei confronti del regista per le
prestazioni derivanti dal presente contratto (art. 3.7).
L’art.
4 regola il compenso tra le parti e le prestazioni sociali.
L’attività
è suddivisa in tre fasi: il regista riceve fr. 4'500 per la preparazione, fr.
9'000 per le riprese e fr. 3'000 per la postproduzione. “Dall’importo
“riprese” saranno dedotti i contributi di legge per le assicurazioni sociali. I
contributi per la previdenza professionale sono stabiliti in conformità del
Regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione”.
Per
l’art. 4.3 il regista è assicurato da TERZ 2 per tutta la durata delle riprese
contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali. I
premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico
del regista.
Secondo
l’art. 4.4 il regista ha inoltre diritto al rimborso delle proprie spese
effettive concordate con il produttore (trasferte, albergo, pasti, materiali) purché
presenti le relative ricevute.
Ai
sensi dell’art. 4.5 il compenso sarà pagato all’inizio delle riprese su fattura
nella misura di fr. 4'500, al termine delle riprese nella misura di un salario
di fr. 9'000 e alla consegna finale a RSI tramite fattura nella misura di fr.
3'000.
L’art.
5 regola i diritti sull’opera e prevede che riservandosi i diritti morali
dell’autore e i diritti o le pretese di compenso già ceduti a una società di
gestione collettiva, il regista cede in via esclusiva al produttore,
illimitatamente nel tempo e nello spazio, tutti i diritti derivanti
dall’attività da lui svolta per il produttore. Ciò comprende il diritto
esclusivo, illimitatamente nel tempo e nello spazio dei diritti elencati alle
lettere da a a j dell’art. 5.1 del contratto.
Al
regista spettano i diritti di produrre, rappresentare pubblicamente, inviare,
mettere a disposizione, riprodurre e distribuire opere teatrali e
drammaturgiche, radiodrammi e audiolibri basati sull’opera o sulla produzione
(art. 5.2).
Dopo
l’uscita del film, il regista ha il diritto di realizzare remake, sequel
(continuazione della narrazione principale), prequel (narrazione degli eventi
precedenti all’opera originale), spin-off (serie “costola” di un film) o serie
televisive (art. 5.3). Per il resto il regista mantiene i propri diritti
sull’opera (art. 5.4).
Con
il consenso del regista, il produttore è autorizzato ad apportare modifiche
all’opera, se le stesse appaiono necessarie ai fini dell’utilizzo del film o
per altre ragioni essenziali. Tali modifiche, tuttavia, non devono pregiudicare
il messaggio e l’essenza dell’opera. Il regista non può rifiutare il proprio
consenso contro le regole della buona fede (art. 5.5).
Se
il regista rescinde il rapporto di lavoro prima di concludere la produzione o
se, per motivi personali, è impossibilitato a concluderla in tempi utili per la
diffusione (prevista entro il 9 dicembre 2022), il produttore è autorizzato ad
utilizzare le parti già prodotte per portare a termine la realizzazione dell’opera
sotto la propria direzione. Se il produttore, dal canto suo, disdice il
rapporto di lavoro senza cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, i diritti di
cui all’art. 5.1. tornano al regista (art. 5.6).
L’art.
6 regola l’utilizzo del film che è di competenza del produttore. Il regista
sarà comunque consultato, per quanto possibile, in occasione delle decisioni
importanti concernenti la distribuzione, la produzione del materiale
pubblicitario, la partecipazione a festival e concorsi, nonché la strategia promozionale
del film. Il regista è autorizzato, a proprie spese, a utilizzare il film a
scopi culturali e non commerciali e per proiezioni alle quali presenzierà di
persona, purché ciò non comprometta la strategia di utilizzo del produttore
(art. 6.1).
Il
produttore è autorizzato a trasferire a terzi, in tutto o in parte, la
competenza di utilizzo del film. Il produttore affiderà alla società __________
la gestione collettiva dei diritti di compenso sul film (art. 6.2).
Il
regista ha inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione
dei diritti di autore, secondo le modalità previste all’art. 6.3.
Per
quanto concerne tutti gli altri proventi con l’utilizzo dell’opera, il regista
ha diritto a una quota del 50% sui ricevi netti (art. 6.6). Premi e
riconoscimenti indirizzati all’opera spettano per il 50% al produttore e per il
50% al regista (art. 6.7).
Al
termine di ogni anno civile, il produttore redige un conteggio delle entrate e
delle uscite relative all’utilizzo dei film (art. 6.8).
L’art.
7.4 prevede che il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo accordi
diversi, si applicano in particolare le disposizioni dell’art. 319 e seguenti
CO sul contratto di lavoro.
L’insorgente
ha inoltre prodotto un contratto sottoscritto il 23 luglio 2019 dalla sua ditta
individuale con la __________ per la produzione dell’opera “__________” (doc. A4),
un “__________” (doc. A5), il contratto di coproduzione multimedia tra __________
e lo TERZ 1 per la produzione di __________ di RI 1 (doc. A7), il piano di
finanziamento dell’opera, uno scambio di email con l’___________ (doc. A9), il
contratto tipo per registi e registe (doc. A10), alcuni scambi di messaggi con __________
(doc. A11, A12, A13), il budget ricapitolativo del film (doc. A14).
Il
14 febbraio 2024 la società TERZ 2, ha affermato:
" (…) Con la
presente dichiaro che due anni or sono la ditta individuale TERZ 1 con sede a __________
ci ha contattati chiedendo alla nostra ditta (che è anche agenzia di prestito
di personale con autorizzazione cantonale e federale) di assumere il personale
che ha partecipato alle riprese della produzione __________. TERZ 1 ci ha
inoltre chiesto di impiegare e prestare loro anche il regista sig. RI 1, solo e
unicamente per il periodo delle riprese della serie __________ (svoltesi in
“Location” a __________ tra il 3 e il 21 ottobre 2022).
Infatti il lavoro che avrebbe svolto in
qualità di regista sul set non sarebbe stato un lavoro indipendente poiché
regolato da un piano di lavoro della produzione.
Abbiamo quindi provveduto a stipulare un
contratto con lui che lo assicurava presso la __________ e versato tutti i
contributi di legge, indennità di vacanze ecc., per il lavoro di regista
durante le riprese di __________ prodotto da TERZ 1 (contratto di missione).
Contemporaneamente abbiamo provveduto a stipulare un contratto di prestito di
personale con TERZ 1.
Dichiaro che TERZ 2 non ha mai assunto il
signor RI 1 prima e dopo il mese ottobre 2022. L’unico contratto che abbiamo
stipulato con lui è stato il contratto da regista (missione) riguardante la
serie web __________ prodotta da TERZ 1 nel 2022.” (doc. 49)
2.10. Nel
suo ricorso, l’insorgente afferma che il contratto di regia suddivide il
rapporto lavorativo in tre fasi: la preparazione, le riprese e la
postproduzione e che giustamente è stato considerato dipendente per il periodo
dal 3 al 21 ottobre 2022 durante le fasi di ripresa.
Per
il ricorrente la Cassa sbaglia tuttavia nell’interpretazione del contenuto del
contratto perché confonde la libertà e la responsabilità artistica da una parte
con la responsabilità effettiva per l’opera audiovisiva dall’altra. Nell’ambito
delle fasi di preparazione e postproduzione il ricorrente ha avuto una certa
libertà artistica ma per quanto concerne i costi e la data di consegna,
indicati al punto 2 del contratto di regia, come definiti dal produttore, TERZ
1, sulla base del contratto di coproduzione multimedia stipulato con __________,
ha comunque dovuto rimanere entro i limiti posti dalle parti.
Il
ricorrente era limitato nella sua libertà dalle decisioni dello TERZ 1, al
quale era vincolato.
Secondo
l’assicurato occorre distinguere tra la parte artistica e la parte concreta e
fattuale dell’opera audiovisiva.
Per
quanto riguarda l’assunzione della responsabilità artistica, secondo RI 1, avere
la scelta della colonna sonora, d’accordo con il produttore, avere piena
libertà artistica nei limiti delle condizioni quadro e avere potere
decisionale, in accordo con il produttore, su quale fosse la versione
definitiva del film, non va considerato quale elemento per ritenere
indipendente l’attività svolta nelle fasi di preparazione e postproduzione.
La
libertà artistica era limitata dalle istruzioni del produttore, che doveva
gestire l’aspetto amministrativo e finanziario del progetto.
Il
produttore necessitava per il valore artistico di uno sceneggiatore e di un
regista, che ha ingaggiato per lo sviluppo del progetto.
Per
il ricorrente la libertà artistica ed il potere decisionale erano limitati dalle
istruzioni dello TERZ 1, al quale spettava la responsabilità fattuale del
progetto (art. 2 del contratto). Il produttore deve assumere un regista che
abbia la capacità di curare l’aspetto artistico dell’opera, ma la responsabilità
dell’opera rimane al produttore.
Secondo
l’insorgente, da tali elementi traspare il rapporto di subordinazione e
l’imposizione di istruzioni al ricorrente da parte dello TERZ 1, motivo per cui
anche nelle fasi di preparazione e postproduzione la sua attività va
qualificata di dipendente.
RI
1 sostiene che la Cassa ha accertato i fatti in maniera incompleta ed inesatta
poiché quanto indicato nella decisione su opposizione figura in qualsiasi
contratto di regia e di principio i registi sono qualificati come dipendenti.
Citando
il marginale 4048 DSD la Cassa afferma che gli onorari d’autore, fanno parte
del reddito da attività indipendente. L’insorgente contesta che gli onorari
della fase di pre e postproduzione siano onorari di autore, poiché l’assicurato
non ha creato o interpretato la sua idea, ma ha svolto un’attività per lo TERZ
1, che ha creato l’opera di sceneggiatura piaciuta alla __________ e sulla cui
base TERZ 1 e __________ hanno firmato il contratto di coproduzione per l’opera
audiovisiva. Il ricorrente non ha stipulato il contratto con __________. Egli
non ha pertanto prodotto l’opera me ne ha svolto la preparazione, le riprese e
la postproduzione. Quanto conseguito dall’interessato non ha nulla a che fare
con la gestione dei diritti di autore.
Secondo
l’insorgente è lo TERZ 1 che sopporta il rischio economico della produzione __________,
che è unico responsabile della realizzazione dell’opera secondo i termini del
contratto e che deve fornire a __________ la garanzia di buon fine della stessa
(punto 2.1).
La
clausola 3.6 delle Condizioni generali prevede che __________ può rifiutare
l’accettazione definitiva dell’opera. Tale clausola comporta la possibilità per
__________ di non pagare una parte oppure chiedere il rimborso di parte delle
rate versate quale retribuzione al produttore, ossia allo TERZ 1. La
retribuzione viene versata allo TERZ 1 quale produttore e parte contrattuale con
__________. È lo TERZ 1 ad avere firmato il contratto di coproduzione
multimedia con __________, obbligandosi a consegnare l’opera terminata di __________
entro il 9 dicembre 2022.
La
responsabilità e il rischio economico relativi all’opera sono in capo al
produttore, il quale in un’email, oltre a informare il ricorrente circa il
posticipo della data di consegna, impartisce istruzioni concrete in merito alla
continuazione della postproduzione. È stato dunque lo TERZ 1 a sobbarcarsi il
rischio economico legato al contratto di regia. Il contratto di regia tra
ricorrente e produttore e il contratto di coproduzione multimedia tra
produttore e __________ sono legati tra loro.
Inoltre,
secondo il ricorrente, nelle fasi di preparazione e postproduzione, egli doveva
fornire allo TERZ 1 il risultato delle diverse fasi entro un determinato
termine. La preparazione doveva essere terminata entro il 3 ottobre 2022,
mentre la postproduzione e quindi il suo risultato finale doveva essere
terminato entro il 9 dicembre 2022. Infatti il punto 2 del contratto di regia stabilisce
esplicitamente che il ricorrente deve consegnare il lavoro entro il 9 dicembre
2022. Lo stesso punto del contratto di regia chiarisce che il produttore fa le
veci del regista nel caso in cui quest’ultimo non riuscisse a rispettare il
termine di consegna concordato con __________, poiché la consegna tempestiva
dell’opera è una condizione per l’erogazione del finanziamento. Anche questo
fatto evidenzia il rischio economico di TERZ 1.
Il
ricorrente, oltre a dovere fornire personalmente un lavoro entro un termine
prestabilito, era anche economicamente dipendente dello TERZ 1. Era
quest’ultimo che avrebbe retribuito il suo lavoro nelle fasi di preparazione e
postproduzione. Lo TERZ 1 impartiva istruzioni al ricorrente in merito al suo
lavoro che doveva svolgere ed in merito alle tempistiche. Come si evince da uno
scambio su whatsapp e da ulteriori email tra l’assicurato e TERZ 1,
quest’ultimo impartiva istruzioni al ricorrente relativamente alla preparazione
di un documento contenente diverse informazioni fondamentali per la ripresa
dell’opera audiovisiva, sia in fase di preparazione che postproduzione. Ciò era
in linea con il punto 3.2 del contratto di regia.
In
concreto con il contratto di regia l’insorgente si è obbligato sia in merito
alla preparazione, che alle riprese e alla postproduzione. La Cassa considera
tuttavia tre fasi distinte, nonostante siano collegate. Le esigenze di
coordinazione richiedono che anche le fasi di preparazione e postproduzione
vengano considerate come attività dipendenti. A comprova di quanto affermato il
ricorrente allega il budget allestito nel luglio 2021, dove figura al punto II,
riga 2200 che il regista lavora 5.5 settimane e percepisce un salario base di
fr. 3'000 nell’ambito della produzione dell’opera e meglio 2 settimane per la
preparazione, 3 settimane per le riprese e 0.5 settimane per la postproduzione.
In
concreto, secondo il ricorrente, egli non sopporta alcun rischio economico
specifico, e dipende dal suo datore di lavoro, TERZ 1 dal punto di vista
economico e dell’organizzazione del lavoro. Per cui deve essere considerato
dipendente.
2.11. Da
parte sua la Cassa in sede di risposta ha affermato che durante il 2022 tra il
ricorrente e lo TERZ 1 è stato siglato un contratto di regia per la realizzazione
del film __________. Nel febbraio 2024 il ricorrente ha informato la Cassa di
aver versato contributi sociali quale indipendente su importi ricevuti per la
realizzazione del film __________ quando in realtà tali importi sarebbero stati
prodotti in una situazione da dipendente nei confronti dello TERZ 1.
La
Cassa ha eseguito un primo accertamento e chiesto un parere alla Cassa __________,
a cui sono affiliate __________, __________ e __________ ed il 14 giugno 2024
ha intimato a __________, con copia al ricorrente, la sua decisione in merito
alla definizione dello statuto contributivo nelle tre fasi distinte
dell’attività eseguita dall’insorgente: preparazione: attività indipendente;
riprese: attività dipendente; post-produzione: attività indipendente.
Il
24 giugno 2024 __________ ha inoltrato ulteriori giustificativi in merito alla
fase di ripresa del film, da cui emerge una dichiarazione dell’amministratore
unico di TERZ 2 di essere anche un’agenzia di prestito di personale con
autorizzazione cantonale e federale. TERZ 2 ha dichiarato che nel 2022 la ditta
individuale TERZ 1 li ha contattati chiedendo di assumere il personale che ha
partecipato alla ripresa della produzione __________ e di impiegare e prestare
anche il ricorrente, solo ed unicamente per il periodo delle riprese della
serie __________, poiché il lavoro svolto in qualità di regista sul set non
sarebbe stato di tipo indipendente in quanto regolato da un piano di lavoro
della produzione. TERZ 2 ha provveduto a stipulare un contratto con il
ricorrente versando e dichiarando i contributi di legge.
La
Cassa, sulla base dei nuovi elementi, il 24 giugno 2024 ha annullato la
decisione del 14 giugno 2024, informando anche l’insorgente, il quale ha
contestato i provvedimenti.
Il
27 agosto 2024 la Cassa ha emesso una decisione di revisione e riconsiderazione
tramite la quale ha confermato lo statuto di lavoratore indipendente per le
fasi di produzione e postproduzione e di dipendente per le fasi di ripresa nei
confronti di TERZ 2.
2.12. Chiamato
ad esprimersi in merito __________ ha evidenziato come dalla firma del
contratto di regia (3 luglio 2022) “a oggi”, il ricorrente non ha mai
espresso alcun dubbio in merito alla natura del rapporto di lavoro. Prima della
firma del contratto si era detto soddisfatto della possibilità di poter
fatturare parte del lavoro tramite la propria ditta individuale. Durante la
lavorazione ha regolarmente emesso fatture sia per la fase di scrittura (come
da contratto di sviluppo, doc. A5), sia per la fase di realizzazione (come da
contratto di regia, doc. A8). L’unica eccezione è rappresentata dalla fattura
finale del contratto di regia del 28 dicembre 2022 quando anziché la somma
pattuita di fr. 3'000 ha emesso senza preavviso una fattura di fr. 21'310 (doc.
XVI/A1 e XVI/A2), per prestazioni mai concordate né richieste. Per ottenere
tale importo RI 1 ha chiesto la mediazione di _________, la quale ha respinto
le sue richieste ritenendole infondate sulla base degli elementi disponibili. __________
evidenzia che se inizialmente RI 1 aveva chiesto aiuto per rafforzare la sua
posizione di indipendente, ora cerca aiuto per sostenere il contrario. __________
elenca in seguito una serie di procedure legali avviate nei suoi confronti
dall’insorgente, tutte senza alcun esito positivo per il ricorrente.
Circa
il contratto di coproduzione tra RI 1 e la __________ per la serie “__________”
prodotta nel 2019 e che lo vedeva nella doppia veste di produttore e regista, __________
afferma che per coerenza tutti i collaboratori di quella produzione dovrebbero
essere stati assunti dalla sua ditta individuale e chiede di verificare questo
aspetto, così come di accertare in che modo l’insorgente è entrato in possesso
del contratto tra la __________ e __________.
Nel
merito, rileva che al regista, come da contratto, è stata concessa ampia
libertà artistica, che nei fatti ha potuto esercitare pienamente. Tale libertà
“l’ha portato a compiere scelte registiche potenzialmente rischiose per la
fruibilità del prodotto, come l’uso estensivo di piani sequenza privi di
coperture e la scarsità di varianti di recitazione. Pur non condividendo io
queste scelte, il regista ha potuto mantenerle con coerenza fino al montaggio
finale. Non è chiaro quindi quali libertà, tra quelle elencate al punto
5.1.1-29 del ricorso, siano state limitate dalle presunte imposizioni del
produttore”.
__________
sostiene che nell’email allegata al ricorso non impartisce alcuna istruzione a RI
1. Si limita a mettere a conoscenza RI 1 e i responsabili della __________ del
calendario per la chiusura del progetto. Sono elencate diverse lavorazioni,
nessuna delle quali competono al regista (mix suono, color correction,
render/export e upload su server sono lavorazioni tecniche che necessitano di
personale specializzato e non sono state eseguite da RI 1). Nello scambio Whatsapp
del 22 settembre 2022 viene riportata solo una parte della conversazione. Si
evince che il ricorrente possiede attrezzatura tecnica professionale per un
valore di svariate migliaia di franchi, oltre ad essere proprietario
dell’immobile in cui si trovano la sua abitazione, l’ufficio-sede della sua
ditta, nonché l’atelier d’artista di sua moglie. Egli evidenzia che nello
scambio Whatsapp RI 1 non parla con __________ nel suo ruolo di produttore ma
con __________ nel ruolo di cameramen. In quel momento il ricorrente sta
lavorando alla preparazione in maniera indipendente e autonoma gestendo il
lavoro come meglio ritiene (“non so se lo farò per tutte le scene o solo per
quelle più complesse”), chiarendo che lui ha il controllo delle decisioni.
Proprio perché __________ non è al corrente dell’andamento del suo lavoro di
preparazione, RI 1 chiede quali informazioni deve condividere con il cameramen
(__________) per il buon andamento delle riprese. È quindi lui ad impartire
istruzioni e non viceversa.
Il
compito di RI 1 durante la preparazione di __________ è stato quello di
redigere delle liste. Il regista è il responsabile artistico del film e come
tale deve decidere il punto di vista della narrazione, lo stile di ripresa, il
tipo di costumi che indosseranno gli attori, il tipo di scenografia e oggetti
di scena che saranno presenti sul set, in poche parole il look visivo del film.
Per fare questo, egli redige delle liste di fabbisogni, basandosi sulla sua
sceneggiatura e sulle sue idee di messa in scena. Queste liste saranno poi
condivise con i vari responsabili di reparto (costumista, scenografia,
cameramen, ecc.) che potranno in questo modo operare, in fase di ripresa, secondo
le scelte effettuate dal regista in fase di preparazione, poiché durante le
riprese il regista dovrà concentrarsi principalmente sulla direzione degli
attori (recitazione).
Secondo
__________, RI 1 porta quale elemento di prova per le istruzioni impartite
durante la fase di postproduzione un caso eccezionale. Durante le riprese il
regista ha dimenticato di far recitare agli attori una parte di dialogo. Questa
mancanza è stata scoperta in fase di montaggio ed è stata premura di __________
allertare il regista affinché il breve dialogo fosse recuperato. Si tratta di
un recupero della fase di ripresa. Durante la post-produzione il regista
supervisiona il montaggio del film, una mansione che si avvicina a quella di
consulente: visionare il montaggio degli episodi e fornire dei feedback, così
che il montatore possa apportare le modifiche necessarie. __________ rileva poi
che il budget cui fa riferimento l’assicurato era stato redatto 15 mesi prima
dell’inizio delle riprese e si fondava unicamente su stime approssimative.
L’unico documento vincolante è il piano di finanziamento firmato e non altre
bozze provvisorie redatte in fasi preliminari.
__________
evidenzia poi che RI 1 non era condizionato dallo TERZ 1 nell’organizzazione
del suo lavoro, né nella fase di preparazione, né in quella di postproduzione.
Gli allegati non provano alcun tipo di subordinazione. Il compenso percepito
dal ricorrente per la preparazione equivale a grossomodo una settimana e mezzo
di lavoro. La fase di preparazione si è svolta sull’arco di circa 3 mesi (11
luglio – 3 ottobre 2022). RI 1 ha potuto gestire in autonomia un lavoro di
circa una settimana e mezza sull’arco di un periodo molto più lungo. Anche per
la postproduzione il compenso equivale circa a una settimana di lavoro, in un
periodo di un mese e mezzo (21 ottobre – 9 dicembre). In questi periodi
l’insorgente poteva lavorare per altri mandanti e non ha mai dovuto rendere
conto di quali giorni / quante ore abbia effettivamente dedicato al progetto __________.
RI 1 ha operato autonomamente nei propri locali aziendali (o in altri luoghi a
sua scelta),
stabilendo in autonomia orari, giorni e modalità di lavoro,
utilizzando esclusivamente attrezzature di sua proprietà e mantenendo la
massima libertà artistica, nel rispetto delle condizioni quadro. Egli non ha
mai messo piede nei locali dello TERZ 1, né ha mai utilizzato attrezzature di
proprietà di TERZ 1 per svolgere il suo lavoro nelle fasi di preparazione e
postproduzione. Nel contesto di un’attività artistica come quella di regista il
grado di subordinazione rispetto al committente non è manifesto poiché la
libertà creativa è un elemento essenziale. Il committente deve fornire delle
condizioni quadro all’interno delle quali l’artista può operare in maniera
indipendente, come ad esempio budget e tempi di consegna.
__________
afferma che l’assicurato durante la fase di ripresa è stato considerato
dipendente perché in quella specifica fase, giorni, orari di lavoro, luoghi e
modalità di lavoro erano vincolati a un piano di produzione dettagliato,
imposto dal produttore. RI 1 è stato impegnato nelle riprese a __________ al
100% per tre settimane, dal lunedì al venerdì, per cinquanta ore settimanali.
Non sarebbe stato possibile per lui accettare altri lavori in quel periodo.
__________
afferma poi che come regista l’assicurato non deve effettuare investimenti
importanti, poiché si tratta di attività di pensiero e scrittura. I mezzi di
lavoro sono computer/tablet, carta e penna. Per cui non può esserci un elevato
rischio di perdite economiche. Nelle fasi di preparazione e postproduzione RI 1
ha lavorato a nome proprio e per proprio conto, nei propri locali utilizzando
esclusivamente attrezzature di sua proprietà, quindi a spese proprie. Il
prodotto “__________” è definito come un documentario di RI 1 non di TERZ 1 o __________.
Nei titoli di testa compare solo il suo nome, mai quello di TERZ 1. RI 1 ha
goduto della massima libertà artistica possibile come da contratto di regia (doc.
C). RI 1 era su un piano paritario con la persona che ha commissionato il
mandato; più volte nel contratto di regia figura “in accordo con il
produttore”. Il regista mantiene comunque l’ultima parola sugli aspetti
artistici, che restano di sua competenza, in quanto se ne assume la responsabilità.
RI 1 poteva fissare autonomamente il suo orario di lavoro. __________ non è mai
stato a conoscenza dei suoi orari, né gli sono mai stati comunicati. Egli era
poi libero di lavorare per diversi mandanti durante la preparazione e la
post-produzione.
__________
ha allegato la fattura per la “preparazione alle riprese progetto __________”
di fr. 4'500 dell’8 ottobre 2022 (doc. XVI/A1) e di fr. 21'310 del 28 dicembre
2022 per “web serie __________ (A) a richiesta di produzione aggiornato per
approvazione (B)” (doc. XVI/A2).
2.13. Nella
sua replica spontanea del 23 maggio 2025 il ricorrente ha contestato il
contenuto della presa di posizione di __________.
L’insorgente
sostiene preliminarmente che lo stesso __________ qualifica il contratto di
regia come contratto di lavoro, riconoscendo la qualifica dell’attività per il
periodo dall’11 luglio 2022 al 9 dicembre 2022 come dipendente. Egli contesta
di aver mai detto di essere soddisfatto di fatturare parte del lavoro tramite
la sua ditta individuale e sottolinea che la richiesta di versamento “del
salario” per la fase di preparazione tramite lettera con intestazione della sua
ditta individuale non dimostra alcunché. Lo stesso vale per la lettera del 28
dicembre 2022. Del resto è lo stesso __________ ad aver chiesto l’invio di una
fattura per il versamento del salario.
L’insorgente
contesta le affermazioni di __________ il quale avrebbe confuso la
responsabilità artistica dell’opera con la responsabilità effettiva dell’opera
audiovisiva e ribadisce che il contratto tipo messo a disposizione da _________
prevede espressamente che il contratto per registi è un contratto di lavoro ai
sensi dell’art. 319 e seguenti del CO. Affermando di non avere impartito
istruzioni al ricorrente, __________ ammette che la responsabilità e il rischio
economico relativo alla produzione dell’opera audiovisiva sono in capo a lui,
ossia il produttore. In relazione alla conversazione whatsapp il ricorrente
afferma che nel suo ruolo di regista materializza la sua opera che fino a quel
momento era riportata unicamente per iscritto su carta. Redigendo la sua opera
si era già immaginato quale poteva essere il prodotto finale, ossia l’opera
audiovisiva __________. Il ricorrente quindi nell’ambito della sua limitata
libertà artistica ha svolto le attività di preparazione, riprese e
postproduzione. Egli contesta che dalla conversazione emergerebbe che stava
dando istruzioni al cameramen e sostiene che l’email della __________ prodotta
da __________ non si esprime sulla questione relativa alla qualifica di
salariato o meno del regista.
Secondo
il ricorrente il budget di produzione ha valore contrattuale, poiché il regista
deve tenerne conto nel realizzare l’opera. Si tratta di un documento
determinante per il lavoro del regista e per la produzione dell’opera. Tale
budget riporta quale costo totale di realizzazione fr. 248'000 mentre la
tabella allegata non è il budget ma il piano finanziario.
Per
il ricorrente le caratteristiche enunciate dalla SECO per l’attività lucrativa
indipendente per la fase di preparazione e postproduzione non sono adempiute.
Egli contesta l’analisi effettuata da __________ e si riferisce ad uno scambio
Whatsapp del 22 ottobre 2022 dove __________ ha rifiutato di ingaggiare
un’attrice. Egli contesta di aver potuto fissare autonomamente gli orari nonché
che avrebbe potuto lavorare ad un altro progetto, Il regista deve infatti
lavorare in modo organizzato, per esempio nella fase di preparazione deve conoscere
il direttore della fotografia, l’attrezzista, il costumista, il fonico, gli
assistenti di regia e l’organizzazione generale per poter preparare la fase
delle riprese. Dal budget di produzione si nota che molti collaboratori
lavorano nella fase della preparazione e alcuni anche nella fase della
postproduzione. Il regista deve collaborare con i dipendenti del produttore. È
pertanto contestato che abbia lavorato fissando autonomamente i suoi orari o
che avrebbe potuto dedicare del tempo ad altri progetti. Nel budget è
chiaramente indicato che il regista percepisce un salario base, di fr. 3'000
per 5.5 settimane suddiviso nelle tre fasi. L’insorgente fatica a identificare
attività che possiedono una natura variabile sulla base del medesimo contratto
scritto. Nel punto 4.1 del budget di produzione __________ attesta una spesa
totale di fr. 13'810.63 per il versamento di oneri sociali per i lavoratori. Il
produttore paga i contributi sociali sui compensi dei lavoratori dipendenti. Il
salario di regista è pari a fr. 16'500, parte dell’importo di fr. 82'550 della
massa dei salari sottoposti a oneri sociali. A budget __________ ha dichiarato
di pagare i contributi sociali per tutte le fasi di lavorazione.
2.14. Il
4 giugno 2025 __________ ha preso posizione, contestando le affermazioni del
ricorrente, rilevando di essere sempre stato coerente, sostenendo che il
rapporto in essere tra le parti doveva essere considerato dipendente per la
fase delle riprese e il cui salario è stato integralmente pagato da TERZ 2, e
indipendente nella fase di preparazione e postproduzione, come le parti hanno
liberamente convenuto nel contratto di regia. Tant’è che il ricorrente ha
provveduto a fatturare le proprie prestazioni quale indipendente per le
summenzionate fasi di preparazione e di postproduzione per il tramite della
propria ditta individuale.
Egli
ribadisce che l’insorgente aveva piena libertà artistica e che le istruzioni
impartite non permettono di dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione.
Il ricorrente ha utilizzato solo strumenti di lavoro di sua proprietà ed ha
supervisionato la fase di montaggio (postproduzione) presso i propri uffici e
con il proprio materiale. Ciò per cui ha chiesto di essere retribuito. Secondo __________
le censure sollevate in relazione alle ingiustificate azioni giudiziarie sono
rilevanti per dimostrare la palese sua malafede. Egli ha tentato di farsi
retribuire due volte per l’attività di ripresa quando era già stato retribuito
da TERZ 2.
Le
istruzioni di postproduzione sono in realtà una condivisione di informazioni di
calendario per lavorazioni che non riguardano il regista. Lo scritto di posta
elettronica del 28 novembre 2022 non permette di sostenere che il rischio
economico fosse da imputare a __________. Subappaltando alcune fasi della
creazione del prodotto finale __________ doveva assicurarsi che le condizioni
poste da __________ venissero rispettate. Il ricorrente non è mai stato
obbligato a produrre un découpage anche se questo sarebbe previsto dal
contratto. La produzione di questo documento è stata tuttalpiù consigliata dal
produttore.
__________
contesta che il budget sia parte del contratto e la questione è irrilevante ai
fini del giudizio poiché non permette di sostanziare l’esistenza di un rapporto
di lavoro dipendente. Il ricorrente non era economicamente dipendente da __________
né dipendente dalle sue infrastrutture. L’insorgente non dipendeva in alcun
modo dalla sua organizzazione aziendale. Egli disponeva di un’organizzazione
aziendale propria. Circa l’attrice, __________ precisa che è stata
tempestivamente contattata da lui ma al momento della conferma ella ha
affermato di non essere disponibile 3 giorni su 15 a causa di altri impegni
assunti in __________. Ciò ha reso impossibile la sua presenza. Il ricorrente
ha affermato: “OK, allora dobbiamo rinunciare (…) se non si può far nulla si
deve cercare altri”. Il fatto che abbia dovuto interfacciarsi con altri
dipendenti non significa che lo fosse anche lui.
2.15. Con
osservazioni del 27 giugno 2025 l’insorgente afferma che per prassi solida e
costante a livello nazionale il regista è una figura dipendente e se il TCA
dovesse decidere altrimenti farà giurisprudenza a livello nazionale e tutti i
registi che ora lavorano come dipendenti diverrebbero indipendenti con tutte le
conseguenze del caso. Per questo motivo, e a conferma di una prassi consolidata,
il ricorrente ribadisce la richiesta di audizioni testimoniali e di
allestimento di perizie e “aderisce all’iniziativa già espressa durante la
discussione di causa da parte del Giudice delegato, di voler richiedere
informazioni sia all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sia
alle casse di compensazione responsabili per le consorelle della __________”.
Nel
merito il ricorrente ribadisce di non avere svolto il lavoro di preparazione e
di post-produzione in maniera autonoma con degli strumenti di lavoro propri e
che si potrebbe tutt’al più qualificare il regista quale “lavoratore quadro
all’interno del progetto di realizzazione dell’Opera” per cui è stato
assunto in qualità di dipendente. Da contratto, egli si assume la
responsabilità artistica in tutte le fasi del progetto di realizzazione
dell’opera e in particolare la sua assunzione prevede la direzione degli attori
e la direzione artistica degli altri collaboratori.
Nella
fase di preparazione ha lavorato in esterno incontrando attori a __________, __________
e __________, effettuando sopralluoghi a _________ e incontrando più volte il
produttore e i collaboratori tecnici presso spazi messi a disposizione dal
datore di lavoro. La maggior parte del lavoro si è svolta lontano dal domicilio
del ricorrente. Gli strumenti di lavoro utilizzati nella fase di preparazione
sono strumenti semplici, come un Ipad e fogli stampati della sceneggiatura.
Nella
fase di preparazione l’organizzatore generale, l’assistente alla produzione e
l’aiuto regista non hanno lavorato con particolari mezzi messi a disposizione
da __________, non hanno quasi mai operato negli spazi di __________, ma sono
stati considerati come lavoratori dipendenti a differenza del ricorrente. Alla
luce della natura lavorativa del regista, i veri strumenti di lavoro nella fase
di preparazione non sono stati oggetti o macchinari, bensì il personale,
collaboratori tecnici e artistici, che __________ ha messo a disposizione del
regista per il suo lavoro. Infatti il regista espleta l’attività di direzione
degli attori e la direzione artistica degli altri collaboratori in tutte le
fasi di lavorazione. Il budget di produzione mostra chiaramente che le figure
di art director, direttore fotografia, organizzatore generale, assistente di
produzione, aiuto regia operano per varie settimane nella fase di preparazione
come il regista. Tali collaboratori hanno lavorato attivamente con il regista
nella preparazione delle riprese come comprova l’email del produttore del 25
settembre 2022. In seguito a tale e-mail il ricorrente ha definito nel
dettaglio lo story board e i blocking. Ciò a comprova del rapporto gerarchico
tra produttore e regista. Il produttore è stato informato che il piano di
riprese risultava serrato e ambizioso, impartendo l’ordine di prevedere in
dettaglio il piano di marcia per le tre settimane di riprese. Se si vuole
identificare quali strumenti abbia messo a disposizione nella fase di preparazione
bisogna tenere in considerazione tutto il personale tecnico e artistico che ha
aiutato nella preparazione delle riprese del film, regista incluso. La fase di
preparazione realizzata dal punto di vista artistico dal ricorrente va quindi
considerata quale attività dipendente.
Nella
fase di postproduzione hanno lavorato a stretto contatto il ricorrente ed il
montatore, lavoratore messo a disposizione del regista da parte di __________.
Oltre al montatore è stato messo a disposizione anche una sala di montaggio
equipaggiata di computer con i software necessari per effettuare il montaggio
delle riprese. Il 30 novembre 2022 il ricorrente ha lavorato per 8 ore al
montaggio con il montatore utilizzando computer e software specialistici di
proprietà di __________ presso gli spazi da lui affittati nella sede di TERZ 2
a __________. Il ricorrente ha usato le risorse per adempiere ai suoi obblighi
contrattuali di realizzazione del film nella fase di postproduzione, ossia per
adempiere agli obblighi di direzione del montaggio. Il ricorrente si è più
volte recato presso il domicilio di un responsabile della redazione __________
che in accordo con __________ ha messo a disposizione del regista i propri
spazi per lavorare all’analisi del montaggio realizzato dal montatore secondo
una modalità lavorativa decisa tra i co-produttori dell’opera.
Il
regista aveva piena libertà artistica nella preparazione e nella
post-produzione. È una prerogativa essenziale del regista di un’opera
audiovisiva quella di assumere la responsabilità artistica di un film,
conseguentemente il titolo di regista viene dato a chi esercita suddetta
responsabilità artistica. Nel caso di __________, l’opera viene prodotta
secondo la condizione vincolante che sia RI 1 ad essere il regista dell’opera.
Il contratto di regia non fa distinzione tra le tre fasi rispetto alla libertà
artistica. Il regista è libero di prendere le decisioni artistiche che ritiene
opportune a condizione che esse non contrastino con quanto accordato nei
documenti elencati e con le direttive del produttore. Questa limitazione della
libertà artistica viene garantita dalla costante interazione tra il regista /
ricorrente e il direttore, l’organizzatore generale, l’assistente alla
produzione e l’aiuto regia. La libertà e la responsabilità artistica è proprio
quell’elemento che dà diritto ai proventi da diritti d’autore.
Il
produttore ha chiesto il contributo __________ anche per gli oneri sociali del
regista.
Le
clausole del contratto di regia che prevedono il pagamento dei contributi
sociali per la fase di riprese tramite TERZ 2 per il regista, conscio del
budget di produzione, sono una semplice specificazione relativa alla seconda
fase, secondo cui sarebbe stata un’altra entità a pagare gli oneri sociali.
2.16. Il
2 luglio 2025 la Cassa CO 1 ha affermato che sia __________, che __________ che
__________ sono affiliate alla Cassa __________ (doc. XXVII).
2.17. Il
22 agosto 2025 il ricorrente si è confermato nella sua posizione.
2.18. Preliminarmente
va evidenziato che, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, la
presente procedura porta unicamente sulla qualifica di dipendente o
indipendente dell’interessato per l’attività svolta nel caso concreto e non ha
carattere generale. Un’eventuale conferma dell’indipendenza del ricorrente per
la fase di preparazione e di postproduzione della serie “__________”, non
implica che in futuro tutti i registi o lo stesso assicurato andranno
qualificati alla stessa maniera.
Come rammentato dal Tribunale
federale, infatti, le manifestazioni della vita economica possono rivestire
forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è
in presenza di un’attività salariata oppure di un’attività indipendente,
prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF
9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).
Nella fattispecie, oggetto del
contendere è la qualifica delle attività di produzione (esercitata dall’11
luglio 2022 al 2 ottobre 2022) e di postproduzione (esercitata dal 22 ottobre 2022
al 9 dicembre 2022), per le quali occorre tenere conto di elementi che non
necessariamente sono presenti in altre circostanze ed in altri contesti.
2.19. RI 1 è affiliato dal 1° gennaio 2018
presso la Cassa di compensazione quale indipendente per l’attività principale
di produzione video tramite la ditta individuale __________, iscritta a
registro di commercio dal ________ (cfr. anche il sito __________). Scopo della
società è _________.
Come
emerge dal ricorso (doc. I, pag. 5), nei “progetti firmati __________, RI 1
fungeva da autore, regista e produttore esecutivo.”
Il
18 marzo 2021 l’insorgente ha sottoscritto con __________ un contratto di
sceneggiatura, in seguito al quale l’assicurato si è impegnato, quale
sceneggiatore, per la serie audiovisiva, da lui redatta, dal titolo “__________”
(doc. A5), che documenta la storia di __________.
Il 21 giugno 2022 lo TERZ 1 ha
firmato con la __________ un contratto di coproduzione multimedia relativa alla
produzione della serie audiovisiva “__________” e alla cessione dei diritti a
scopi di diffusione sul territorio della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein, nonché allo sfruttamento economico dell’opera. Il contratto
prevede che RI 1 è il regista dell’opera (doc. A7).
Il
3 luglio 2022 lo TERZ 1 ha firmato il contratto di regia con RI 1 (doc. A8).
Il
contratto è suddiviso in tre parti: preparazione, riprese e postproduzione.
Per
le riprese l’insorgente è stato ritenuto dipendente, poiché assunto in tale
qualità dalla ditta TERZ 2, ritenuto come il lavoro svolto in qualità di
regista sul set è stato regolato da un piano di lavoro. Fase, giorni, orari di
lavoro, luoghi e modalità di lavoro erano vincolati a un piano di produzione
dettagliato, imposto dal produttore. L’insorgente è stato impegnato nelle
riprese a __________ al 100% per tre settimane, dal lunedì al venerdì, per
cinquanta ore settimanali. Non sarebbe stato possibile per lui accettare altri
lavori in quel periodo.
Per le fasi di preparazione e
postproduzione invece, per i motivi che seguono, è stato giustamente
qualificato di indipendente.
2.20. L’assicurato ha svolto un’attività
nell’ambito dei servizi. Ai fini della qualifica dello statuto, l’accento va di
conseguenza posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non
su quella del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139,
consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10
giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza
9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid.
6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Dalle tavole processuali emerge
che l’assicurato ha redatto e realizzato la sceneggiatura del film “__________”,
prodotta dallo TERZ 1 (doc. I, pag. 6), ha avuto la responsabilità artistica
dell’opera, ha diretto la realizzazione del film ed ha svolto il lavoro sulla
sceneggiatura fino alla forma definitiva delle riprese.
Egli ha beneficiato della massima
libertà per quanto concerne l’orario di lavoro. In quel periodo l’assicurato
non ha dovuto allestire un conteggio dei giorni e delle ore lavorate ed ha
potuto operare autonomamente nei propri locali o in quelli messi a disposizione
presso TERZ 2. Il ricorrente possiede un equipaggiamento professionale di
grande valore da lui utilizzato nella fase di preparazione (cfr. doc. XVI, pag.
3), durante la quale ha deciso il punto di vista della narrazione, lo stile di
ripresa, il tipo di costumi da indossare da parte degli attori, la
sceneggiatura e gli oggetti di scena presenti sul set. A questo scopo ha dovuto
redigere liste di fabbisogni fondati sulla sceneggiatura e sulle sue idee. In
fase di postproduzione l’insorgente ha poi supervisionato il montaggio del film
ed ha fornito dei feedback per permettere al montatore di apportare le
necessarie modifiche.
Il compenso pattuito tra le parti
(fr. 4'500 per la prima fase e fr. 4'800 per l’ultima fase) equivale a poco più
di una settimana e mezza di lavoro, ossia un lasso di tempo che non depone per
una dipendenza organizzativa e temporale. L’attività è stata svolta su un arco
temporale molto più lungo (circa tre mesi per la preparazione [11 luglio-2
ottobre] e circa 2 mesi per la postproduzione [22 ottobre-9 dicembre]), ciò che
permetteva al ricorrente di svolgere anche altre attività.
L’insorgente non aveva un ruolo
di subordinazione e non vi era alcun rapporto gerarchico rispetto allo TERZ 1.
Secondo il contratto, l’assicurato poteva scegliere insieme a __________, i
collaboratori artistici, gli attori e i tecnici, poteva determinare con lui le
scenografie ed i luoghi delle riprese e collaborava nell’analisi delle esigenze
e dei costi scena per scena. Aveva la direzione degli attori e la direzione
artistica degli altri collaboratori, poteva scegliere la colonna sonora e dava
istruzioni al cameramen (cfr. doc. XVI, pag. 3). In un’occasione ha dovuto
rinunciare ad ingaggiare un’attrice, con cui aveva avuto un colloquio, a causa
della difficoltà di quest’ultima a recarsi in loco per altri impegni professionali
e non per un’imposizione da parte di __________ (cfr. doc. 4).
L’assicurato godeva inoltre della
massima libertà artistica, nei limiti delle condizioni quadro, e poteva
decidere, in accordo con il produttore, la versione definitiva del film e la
direzione dei montaggi del film. È vero che il contratto di regia applica la
libertà artistica anche alla fase di ripresa, definita dipendente; tuttavia, in
quella fase l’integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa del
ricorrente era palese e pertanto la sola circostanza che anche durante le
riprese beneficiasse della libertà artistica non era sufficiente per
considerarlo indipendente. Egli infatti per tre settimane consecutive ha dovuto
effettuare esclusivamente tale attività per il medesimo datore di lavoro, senza
alcuna possibilità di influenzare gli orari e dovendo seguire pedissequamente
le direttive dello TERZ 1. L’email del 26 ottobre 2022, scritta pochi giorni
dopo la fine delle riprese, da __________ a RI 1, dove il primo dà delle
direttive al secondo perché da un controllo era emerso che le voci di due
attori non erano state registrate ed aveva affermato che tale mancanza andava
recuperata, si riferisce proprio alla fase della ripresa (doc. A13).
La presenza di alcuni, scarni,
messaggi, dove __________ ha dato puntuali indicazioni al ricorrente, oppure l’imposizione
di un budget o della data della fine della preparazione o di consegna
dell’opera, non hanno limitato oltremodo la libertà di cui godeva l’insorgente,
né sono indizi di una subordinazione dall’assicurato nei confronti dello TERZ 1.
Anche nei contratti di mandato è infatti possibile concordare alcuni limiti cui
deve sottostare il mandante, quali ad esempio un budget globale da non superare
o la data entro la quale l’attività va portata a termine.
Nel caso di specie il criterio principale dell’assenza di una
integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa nello TERZ 1 è adempiuta.
Non è invece di principio decisiva, nell’ambito dei servizi, la questione degli
investimenti e dei mezzi messi a disposizione, ritenuto comunque che nel caso
di specie l’interessato, come già avuto modo di sottolineare, possiede
attrezzature di lavoro di grande valore.
In
concreto non è neppure data una dipendenza economica.
L’insorgente
ha dichiarato il compenso di fr. 4'500, percepito nella fase di preparazione,
quale reddito da attività indipendente nel 2022 (cfr. doc. 40). Quell’anno ha
conseguito un reddito aziendale complessivo di fr. 29'400 (doc. XXXVII/A).
Il
compenso di fr. 4'800 è invece stato dichiarato nel 2023, poiché versatogli
quell’anno, quale reddito da attività dipendente (cfr. doc. XXXVII). Per il
2023 l’assicurato aveva stimato un reddito da attività indipendente di fr.
38'000 (doc. XXXVII/B). Nella tassazione 2023 del 30 luglio 2025 figura un
reddito da attività indipendente di fr. 48'887 (doc. XXXVII).
Il reddito pattuito con lo TERZ 1
rappresenta nel 2022 solo il 15% (4'500 su fr. 29'400 nel 2022) e nel 2023,
nell’ipotesi più favorevole per l’assicurato (ossia inglobandolo nell’attività
indipendente ed utilizzando la sua stima), il 12% (fr. 4'800 su 38'000) di
quanto conseguito dal ricorrente per la sua attività indipendente. Si tratta di
percentuali ben lontane rispetto a
quelle secondo le quali, per il Tribunale federale, si può parlare di
dipendenza economica (87%, rispettivamente 26%: cfr. 9C_739/2019 del 10
giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19).
Egli del resto ha fatturato le
proprie prestazioni per le fasi di preparazione e postproduzione per il tramite
della propria ditta individuale (doc. XVI/A1 e A2).
Non
modifica l’esito della valutazione la circostanza secondo cui il contratto tipo
messo a disposizione da _________ prevede espressamente che il contratto per
registi è un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 e seguenti CO o che nel
budget di produzione lo TERZ 1 avesse previsto il pagamento di un salario e degli
oneri sociali da versare al regista per l’intera attività, poiché è in funzione della LAVS e non
della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di
lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21
marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge
mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die
Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die
beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger
Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
Inoltre,
come visto, occorre esaminare la fattispecie concreta per stabilire se un
rapporto di lavoro è di carattere dipendente o indipendente ed ogni caso va
valutato in base alle circostanze del caso di specie. Per cui la circostanza
che altre persone, con ruoli diversi da quello dell’insorgente, siano stati
qualificati di dipendenti, non è d’aiuto all’assicurato.
Alla
luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che gli elementi
a favore di un’attività indipendente (in particolare nessuna dipendenza
organizzativo-lavorativa, nessuna dipendenza economica, massima libertà
artistica, potere di codecisione), sono nettamente predominanti rispetto agli
elementi in favore di un’attività dipendente per la fase di preparazione e di
postproduzione.
2.21. Abbondanzialmente
va inoltre evidenziato quanto segue.
Il Tribunale federale ha
stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi
assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in
giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della
revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con
effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto
viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto
riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne
sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi,
sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per
la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato,
se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo
statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n.
127 pag. 185).
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Va qui rammentato
che una decisione è manifestamente errata se non vi è alcun dubbio che la
decisione era sbagliata (STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024; sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: "wenn kein vernünftiger
Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -
möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.
1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass
präsentierte.").
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.
DTF 126 V 42).
In
concreto, per il 2022 la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti
dall’assicurato quale indipendente con decisione dell’8 marzo 2024 (doc.
XXXVII/A). L’importo di fr. 4'500 conseguito nella fase di preparazione fa
parte del reddito aziendale (cfr. doc. 40, XXXVII e A22).
Una modifica dello statuto per il
2022 è dunque possibile solo se sono dati i presupposti di una riconsiderazione
o di una revisione.
Nella fattispecie i presupposti
per una riconsiderazione non sono dati, poiché, come appena visto, la decisione
della Cassa non può certo essere considerata manifestamente errata (cfr. su
questo punto la STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024).
Del resto non esiste un diritto
alla riconsiderazione di una decisione (STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid. 5 = SVR 2024, AHV n.
27, pag. 91).
Non vi sono neppure i presupposti
per procedere con una revisione, giacché non vi sono elementi di prova nuovi o
nuovi elementi di fatto successivi alla decisione di fissazione dei contributi
dell’8 marzo 2024 atti a modificare la qualifica dell’attività del ricorrente
per la fase di preparazione. Nella replica spontanea del 17 ottobre 2025 (doc.
XLIX), l’insorgente sostiene di aver compreso di dover essere qualificato quale
dipendente sia fiscalmente che giuridicamente dopo aver letto il commentario al
contratto modello _________ e _________ e dopo aver preso contatto con tali
enti, ciò che è avvenuto dopo il deposito della dichiarazione fiscale,
aggiungendo che “è infatti nel corso del mese di ottobre 2023 che il
Ricorrente ha scritto per la prima volta alla Cassa al fine di chiarire la
questione” (allegato A21). Ciò è pertanto avvenuto prima dell’emissione
della decisione di fissazione dei contributi dell’8 marzo 2024, cresciuta
incontestata in giudicato. Non si tratta pertanto di fatti nuovi o nuovi mezzi
di prova (cfr. anche email del 16 febbraio 2024, doc. 20).
La questione non va comunque
ulteriormente approfondita giacché per i motivi esposti ai considerandi
precedenti l’assicurato va comunque qualificato quale indipendente.
2.22. L’insorgente chiede l’assunzione di alcune
prove (cfr. doc. I), oltre ad un’udienza, che si è tenuta il 4 giugno 2025
(doc. XXIII).
L’assicurato domanda,
genericamente, di sentire quali testimoni, se necessario, gli esponenti del __________,
dell’__________ e dell’__________.
Il TCA rinuncia alla loro
audizione giacché, come più volte spiegato, determinante per stabilire la
qualifica dell’interessato come indipendente o come dipendente è la situazione
concreta. Il carattere dipendente o indipendente dell’attività svolta dal
ricorrente nella fase di preparazione e di postproduzione, va valutata in base
alla fattispecie in esame e non in maniera astratta. Un’audizione degli
esponenti dei gruppi e delle associazioni elencate dal ricorrente non
modificherebbe l’esito della presente procedura.
Per il medesimo motivo questo
Tribunale non ritiene necessario procedere con una perizia “sul ruolo e
sulla posizione del regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione
audiovisiva, da allestire da ___________” o una perizia “sul ruolo e
sulla posizione del regista, anche in rapporto al produttore, nella produzione
audiovisiva, da allestire da __________”. Oggetto del contendere è la
qualifica concreta del ricorrente nell’ambito della preparazione e
postproduzione della serie audiovisiva “__________” e non, in generale, il
ruolo e la posizione del regista, anche in rapporto con il produttore.
Non è neppure utile interpellare
le Casse a cui sono affiliate la __________, la __________ e la __________, sia
perché si tratta della Cassa __________ (doc. XXVII), che ha già dato il suo
parere alla Cassa CO 1, indicando di non avere molta esperienza in merito (doc.
46), sia perché determinante è il caso concreto e non quanto stabilito in altre
fattispecie.
Visto l’esito del ricorso non è
inoltre necessario assumere le prove chieste da __________, il quale ha
domandato di accertare se tutti coloro che hanno partecipato alla serie “__________”
di RI 1 sono stati assunti quali dipendenti. Del resto ciò non inciderebbe
sulla fattispecie, ritenuto che ogni rapporto di lavoro deve essere esaminato
in funzione del preciso caso concreto.
Alla luce di quanto sopra, il TCA
ritiene che le prove assunte siano sufficienti per decidere nel merito della
vertenza e che ulteriori prove non avrebbero influenza sull’esito del presente
ricorso.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.23. Allo TERZ 1, rappresentato da un
avvocato, e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (STF 9C_935/2009
del 18 maggio 2010, consid. 3; cfr. anche STF 9C_277/2014 del 26 agosto 2014).
Il ricorrente ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
dell’avv. RA 1 (doc. IX).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Per quanto concerne le
spese l’art. 61 lett. fbis
LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
La domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza
giudiziaria deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio,
visto che la procedura in ambito LAVS, al momento, è di principio gratuita.
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.24. Per
quanto concerne la necessità della rappresentanza di un avvocato, occorre
esaminare se una persona che non si trova nel bisogno avrebbe ragionevolmente
fatto capo ad un legale a causa delle sue scarse conoscenze giuridiche e se
l’interesse all’esito della causa giustifica lo sforzo (“Bei der Frage der
Notwendigkeit einer Vertretung ist zu prüfen, ob eine nicht bedürftige Person
unter sonst gleichen Umständen vernünftigerweise ebenfalls eine Vertretung
beanspruchen würde, weil sie selbst zu wenig rechtskundig ist und das Interesse
am Prozessausgang den Aufwand rechtfertigt “: Lendfers Miriam, in: Kieser
Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo
- Basilea - Ginevra 2024, N. 177 ad Art. 61).
In
concreto, secondo questo Tribunale, la rappresentanza di un avvocato per
contestare la decisione su opposizione qui impugnata non era necessaria (sul
tema cfr. anche la STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3).
Si
tratta di un caso che il ricorrente avrebbe potuto portare avanti da solo senza
la necessità di essere rappresentato da un legale. Dagli atti emerge che
l’insorgente è in grado di destreggiarsi autonomamente nell’ambito delle
procedure amministrative. Egli ha scritto numerose email alla Cassa, ha chiesto
all’amministrazione l’emanazione della decisione formale alla base della
decisione su opposizione qui impugnata, ha ottenuto dal fisco l’eventuale
possibilità di una revisione della tassazione fiscale 2022 a dipendenza
dell’esito della presente procedura (allegati doc. XLIX), ha trasmesso
spontaneamente e senza l’ausilio del suo avvocato la richiesta di assistenza
giudiziaria con allegata numerosa documentazione pertinente per il caso di
specie (doc. III), ha avviato autonomamente, e senza essere rappresentato, una
causa di rigetto provvisorio dell’opposizione contro __________ presso la
Pretura di __________ (doc. F).
Egli
dispone pertanto di solide conoscenze giuridiche che gli avrebbero permesso di
agire da solo senza la necessità di essere rappresentato da un avvocato.
Inoltre,
dalla tassazione 2022 emerge che detiene assieme alla moglie un immobile in __________
del valore di stima di fr. 57'000.
A questo proposito, in una
sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 11, l’Alta Corte ha affermato:
" (…) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon
laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à
concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa
fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant
doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat
l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être
ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt
non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).
Cette solution est en accord avec la jurisprudence
cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un
bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant
que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville:
BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127
consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980;
Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne:
Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia
no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et
administrative: les règles minima imposées par l'art. 4
Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit
suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach
der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990,
p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern,
thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).
Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à
l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme
telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette
optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de
la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour
de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt
non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2
février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un
prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette
part").»
Con sentenza
8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale ha confermato la
giurisprudenza in un caso di una cittadina tedesca proprietaria di un immobile
del valore di euro 62'699.70:
" (…)
Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen, es habe die
Gesuchstellerin mit (prozessleitender) Verfügung vom 23. April 2015
aufgefordert, das beigelegte Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege"
ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln versehen einzureichen. Es habe
zudem darauf hingewiesen, dass bei Nichteinreichen der verlangten Unterlagen
und Beweismittel aufgrund der Akten entschieden werde. Weiter hat es erkannt, dass die Gesuchstellerin gemäss der
mit Eingabe vom 17. Juni 2015 aufgelegten Steuerrechnung vom 14. April 2015
Eigentümerin einer Liegenschaft mit einem Vermögenswert von Euro 62'699.70 ist.
Gestützt auf diesen Umstand hat das Bundesverwaltungsgericht - unter Hinweis
auf die Rechtsprechung - geschlossen, die Bedürftigkeit sei nicht erstellt.
4.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie
verfüge über kein den Lebensbedarf deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb
sie von der in der Schweiz lebenden Tochter unterstützt werde. Unter diesen
Umständen sei keine Bank bereit, ihr eine Hypothek auf der Liegenschaft zu
gewähren. Die Vorinstanz habe daher den entscheidwesentlichen Sachverhalt
offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen Annahme gründend
festgestellt.
4.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Bedürftigkeit einzig anhand des Wertes der im Eigentum der Beschwerdeführerin
stehenden Liegenschaft geprüft. Dabei handelt es sich unbestritten um einen
erheblichen Vermögenswert. Um den ihr obliegenden Nachweis (vgl. dazu: BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32, U 197/96 E. 4c/bb) zu
erbringen, dass unter den geltend gemachten Umständen auf dem im Ausland
gelegenen Grundstück keine Hypothek errichtet werden könne, hat die anwaltlich
vertretene Beschwerdeführerin keine entsprechenden Bestätigungen von Banken
oder anderen Instituten eingereicht. Damit hat sie nicht rechtsgenüglich
dargetan, dass die mit Hinweis auf die Rechtsprechung implizit geäusserte
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, eine hypothekarische Belastung sei
möglich, nicht zutrifft, weshalb es bei der Verweigerung der unentgeltlichen
Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren sein Bewenden hat (so auch
Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: Schweizerisches Bundesgericht]
B 54/02 vom 21. März 2003, in Anwaltsrevue
2003 8, S. 272, und U 29/01 vom 4. Juli 2001).”
In una sentenza 8C_133/2022 del 7
settembre 2022 al consid. 6.3 il Tribunale federale ha affermato:
" 6.3. Gemäss
Angaben im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege verfügt die Beschwerdeführerin
über eine Eigentumswohnung im Wert von 110'000 Euro. Unter den Schulden wird
ein Kredit/Darlehen in der Höhe von 26'210 Euro aufgeführt, wofür ein
entsprechender Beleg in den Akten liegt. Weitere Schulden werden nicht belegt.
Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, sie habe sich bereits erfolglos um
eine Erhöhung des Kredits/Darlehens bemüht oder eine gewinnbringende
Veräusserung der Liegenschaft innert angemessener Frist sei unmöglich (vgl.
Urteile 9C_202/2019 vom 25. Juli 2019 mit Hinweis; 8C_493/2015 vom 29.
Oktober 2015 E. 4.3). Die Bedürftigkeit ist somit unter dem Gesichtspunkt des
verfügbaren Vermögens zu verneinen (vgl. Urteil 8C_273/2015 vom 12. August 2015
E. 6.3).
6.4. Unter diesen Umständen ist die von der
Beschwerdeführerin behauptete Bedürftigkeit nicht ausgewiesen. Dem Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege kann nicht entsprochen werden.”
Nel caso di specie l’interessato
possiede, oltre ad immobili nel Canton Ticino, gravati da ipoteche, un immobile
in __________ del valore di stima di complessivi fr. 57’000, che non risulta
essere stato ipotecato. L’insorgente non sostiene di non poterlo intaccare o
vendere in tempi brevi per far fronte al debito nei confronti del proprio
legale (cfr. allegati al doc. III).
Non vanno presi in considerazione
i debiti privati nei confronti dei propri familiari (madre e due zii materni),
poiché risulta che il loro pagamento è stato sospeso.
Va qui
evidenziato che per una causa semplice come quella in esame, in ambito AVS,
questo Tribunale ha riconosciuto in passato, per l’assistenza giudiziaria,
importi complessivi tra fr. 1'069.20 (cfr. decreto 30.2015.24 del 20 maggio
2016 in un caso in cui era in discussione il pagamento di contributi quale
indipendente dal 1° marzo 2006 al 30 aprile 2011) e fr. 1'283.05 (cfr. decreto 30.2016.29
del 18 ottobre 2016 in un caso dove occorreva valutare se l’assicurata aveva
diritto ad una rendita vedovile).
Laddove
invece vengono assegnate ripetibili, raramente l’importo supera i fr. 2'500
(IVA compresa; cfr. STCA 30.2025.11 del 21 agosto 2025 dove sono stati
riconosciuti fr. 2'000 di ripetibili in una causa per assegno per grandi
invalidi dell’AVS; 30.2023.13 del 26 febbraio 2024 dove sono stati riconosciuti
fr. 1'800 di ripetibili in una causa dove occorreva stabilire se la persona
assicurata era dipendente oppure indipendente; STCA 30.2020.9: fr. 2'000 di
ripetibili per una causa in ambito di rendite AVS; STCA 30.2020.9 del 22
febbraio 2021 dove sono stati riconosciuti fr. 1'000 di ripetibili per una
causa dove occorreva stabilire se il reddito conseguito era da attività
indipendente o da capitale).
Per
cui, anche tenendo conto delle ripetibili dovute al legale di controparte, il
ricorrente potrebbe comunque continuare a disporre di una riserva di soccorso
di oltre fr. 50’000 (cfr. a questo proposito la STF 4A_250/2019 del 7 ottobre
2019, consid. 2.1.2 dove il Tribunale federale ha rammentato che sono state
riconosciute delle riserve di soccorso ammontanti a circa fr. 20'000: “Während die Praxis keine Obergrenze
festgelegt hat, haben das Bundesgericht und das Eidgenössische
Versicherungsgericht in besonderen Fällen Vermögensfreibeträge von Fr.
20'000.-- und mehr zuerkannt (vgl. Urteil 4A_87/2007 vom 11. September 2007 E. 2.1 mit
Verweis auf die Übersicht in Urteil des EVG I 362/05 vom 9. August 2005 E. 5.3;
vgl. dazu auch DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, S. 81 Rz. 181, der für eine Reserve
von mehr als Fr. 20'000.-- spezielle ökonomische, gesundheitliche und soziale
Verhältnisse voraussetzt).”).
Alla luce
di quanto sopra esposto, due presupposti su tre per ottenere l’assistenza
giudiziaria non sono adempiuti.
In queste condizioni la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. RI 1 verserà allo TERZ
1 fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti