30.2025.22
Reazione tardiva a decisione formale della Cassa tesa a compensazione. Ammissione del ritardo, richiesta di restituzione dei termini respinta
12 gennaio 2026Italiano18 min
Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.22
IR/sc
Lugano
12 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2025 formulato da
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 14 novembre 2025 emanata
da
Cassa CO1
in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)
considerato
in fatto A. Il
31 marzo 2025 (doc. 1) la Cassa CO1 (Cassa) ha emesso una decisione formale
relativa all’assegno per grandi invalidi (AGI qui di seguito) postulato da RI1
domiciliato a ______, nato nel 1957 ed al beneficio di una rendita dell’AVS.
L’amministrazione ha comunicato all’assicurato che le condizioni del diritto ad
un AGI erano assolte e che l’arretrato, cifrato in CHF 8'020, sarebbe stato
compensato con il credito del Servizio incassi della Cassa dovuto a causa del “risarcimento
danni ______ SAGL”. Da aprile 2025 l’AGI è stato determinato in CHF 630
mensili. La decisione del 31 marzo 2025 ricorda i rimedi di diritto
(opposizione) da esercitarsi nel termine di 30 giorni.
B. Con
scritto senza data consegnato alla posta il 6 settembre 2025, sottoscritto
personalmente dal signor ______, trasmesso per raccomandata ed indirizzato all’
______, l’assicurato ha contestato la compensazione (doc. 5).
C. Con
decisione su opposizione del 14 novembre 2025 l’amministrazione, evidenziando
come l’opposizione alla propria decisione formale del 31 marzo 2025 sia stata
formulata unicamente il 6 settembre 2025 e la stessa si palesava intempestiva,
ha dichiarato, di conseguenza, tardiva l’opposizione senza entrare nel merito
delle contestazioni dell’assicurato. In particolare la decisione precisa come
il termine legale non possa essere prorogato ed in concreto neppure
considerando le ferie giudiziarie può essere ritenuto tempestivo lo scritto 6
settembre 2025 (doc.6).
D. Con
ricorso datato 20 novembre 2025, a nome del marito (di cui si prende cura) RA1
si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il provvedimento
dell’amministrazione. La signora ______, che non contesta la tardività
dell’opposizione alla decisione formale, nella parte introduttiva del gravame
evidenzia le condizioni di salute del coniuge (ricoverato al momento del
ricorso all’______ ed in attesa di un intervento chirurgico programmato, presso
la ______ di ______, per un aneurisma popliteo) e si riferisce, poi, alla
______ SAGL in cui il marito fu coinvolto da terzi in cui aveva fiducia,
svolgendo una funzione puramente formale e non di concreta amministrazione. La
ricorrente sottolinea le conseguenze economiche della decisione contestata e
postula la restituzione del termine per formulare opposizione, l’annullamento
della decisione di irricevibilità ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per una
decisione nel merito.
Nel
merito l’assicurato, tramite la moglie, rileva una situazione clinica grave e
instabile siccome egli soffre di una grave patologia epatica con insufficienza
renale cronica con condizioni di salute peggiorate nel tempo, frequenti episodi
di confusione, disorientamento, e, addirittura, incapacità cognitiva e perdita
di memoria a breve. Egli soffrirebbe poi di cali improvvisi di pressione ed
altri sintomi che ne imporrebbero il monitoraggio costante da parte della
consorte “per intervenire quando è in crisi”. La moglie indica poi il
sussistere di esigenze ripetute con necessità nel tempo di fare intervenire il
servizio di ambulanza.
In
merito ai “motivi del ritardo” la moglie del ricorrente rivendica un
impedimento grave derivante dalle condizioni di salute dell’assicurato e dalla
“imprevedibilità della situazione clinica” nonché dall’incapacità del
marito di gestire qualunque pratica amministrativa “ed al fatto che io sono
completamente assorbita dall’assistenza quotidiana e dalle emergenze continue”.
Il
ricorso conclude con rilievi di merito, che qui non occorre riprendere alla
luce del contenuto della decisione contestata, ed è sottoscritto
dall’assicurato e dalla moglie che lo rappresenta. Allegato al gravame è stato
prodotto un riepilogo dei ricoveri, delle visite e delle degenze. Da tale
elenco (allestito dalla redattrice del ricorso e dal cofirmatario) emerge come
dal 19 maggio 2025 il signor ______ è stato ricoverato sino al 3 giugno
apparentemente alla ______, dal 9 giugno al 18 giugno 2025 ha subito un
ricovero all’______ di ______, e dal 1. al 12 luglio è stato ancora degente all’Ospedale
di ______. Segue una lista di visite e di interventi di natura medica e di
ulteriori ricoveri ospedalieri. La lista sarà ripresa dove necessario in corso
di motivazione.
E. L’atto è
stato intimato alla Cassa il 26 novembre 2025 con l’invito a formulare le
proprie osservazioni ed a presentare l’incarto relativo al tema oggetto di
contestazione (doc. III). Con allegato del 10 settembre 2025 e la produzione
degli atti necessari, l’amministrazione ha dato seguito alla richiesta (doc.
IV). Dopo avere rievocato i fatti ed avere rammentato il tenore dell’art. 41
LPGA, la Cassa rileva come la giurisprudenza in casi come quello in discussione
ritenga che un impedimento come la malattia non sia in sé sufficiente, occorre
ancora che l’interessato sia impossibilitato ad incaricare terzi di rappresentarlo
ed agire in sua vece. L’amministrazione, abbondanzialmente, osserva che il
credito vantato dalla Cassa in base all’art. 52 LAVS è tra quelli compensabili
con prestazioni scadute (art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS).
La
risposta di causa è stata notificata all’assicurato ricorrente il 12 dicembre
2025 per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. V). Nel termine
concesso la signora ______ (doc. VI del 16 dicembre 2025) ribadisce il contenuto
del gravame, precisa che nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2025 il
marito abbia subito ulteriori lunghi periodi di ricovero con continuo
peggioramento delle sue condizioni di salute, ciò che le ha imposto impegno di
cura ed assistenza tale da non potere seguire le procedure amministrative
relative al coniuge. L’atto è trasmesso all’amministrazione interessata con il
presente giudizio.
in diritto 1. Il
tema in discussione è la correttezza, o meno, della decisione del 14 novembre
2025 della Cassa che ha dichiarato tardiva e, quindi, irricevibile,
l’opposizione formulata il 6 settembre 2025 dall’assicurato avverso la
decisione formale del precedente 31 marzo 2025, in assenza degli estremi per
restituire il termine d’opposizione.
Il
merito della questione non è oggetto della decisione e non può invece essere
esaminato siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V
413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).
L’aspetto
giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione
formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione
dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK
ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine
Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Susanne
Genner, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per
rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA
38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137
del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).
Il
presente giudizio (non diversamente da quelli appena citati) può quindi essere
pronunciato monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e
segg.
2. In caso
di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa all’assicurato è
concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non
condivisione (piena o parziale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA
(Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede
infatti che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e
deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in
forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un
colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma
dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la
deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o
da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella
presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma,
l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la
comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5
OPGA). Nella sua ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva,
condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.
3. Quando l'autorità
amministrativa ritiene un’opposizione tardiva, statuisce tramite decisione di
natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito
dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita
con ricorso deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere
se, a ragione o meno, l'amministrazione non è entrata nel merito
dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla cognizione del
giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266).
4. La
legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del
destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30
giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è
regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere
consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale
svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un
assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per
la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se
stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia
a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata
soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a
ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo
infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato,
una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale,
il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto
del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I
termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non
decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso.
Come rammenta il BSK ATAG citato in precedenza in merito all’art. 52
LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen
Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die
streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu
mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres
in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".
5. In
concreto la decisione formale della Cassa è datata 31 marzo 2025, e
l’assicurato, rispettivamente la sua rappresentante, non ne ha contestato la
ricezione, momento dal quale il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere.
Manifestamente la reazione del 6 settembre 2025 (ossia 5 mesi e 6 giorni dopo
la data di emanazione della decisione) è tardiva e l’opposizione intempestiva.
Come indicato, la circostanza della ricezione della decisione non è contestata
dal signor ______ e dalla moglie sia nel gravame sia nelle osservazioni del 16
dicembre 2025. Ne discende che, correttamente, la Cassa ha considerato
intempestiva l’opposizione alla sua decisione.
6. Va ora
esaminato se, correttamente o meno, la Cassa abbia rifiutato la restituzione
del termine per l’inoltro dell’opposizione. La Cassa ritiene che non sussistano
Fatti
i presupposti per una tale restituzione siccome, quand’anche l’assicurato fosse
stato impedito ad agire personalmente, egli avrebbe potuto facilmente
incaricare terzi, in specie la moglie, in capo alla quale non sono dati gli
estremi per una restituzione.
7. Il tema
della restituzione del termine è regolato dall’art. 41 LPGA secondo cui: “Se
il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento e compia l’atto omesso”. L’art. 14 Lptca (ossia della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni), relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Per
"impedimento non colpevole" si intende non soltanto
l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità
soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile.
Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,
al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di
colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave
malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non
colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di
agire entro il termine stabilito, dovendo essere pure stato impossibile per
l’assicurato incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari
(cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2
giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112
V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa
non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante,
quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande -
dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un
sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il
rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012
del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi
scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente
l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF
2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N.
15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,
pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.
216).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2
luglio 2003).
Considerandi
8.
In
concreto non possono essere ritenuti gli estremi appena descritti. L’assicurato
ha una salute certamente cagionevole ed ha dichiarato di avere subito diversi
ricoveri ospedalieri (elencati nel gravame) a partire dal 19 maggio ossia oltre
un mese e mezzo successivamente alla data di emanazione della decisione formale
della Cassa. Anche se a quel momento non era ancora cresciuta in giudicato la
decisione 31 marzo 2025 per via delle ferie giudiziarie pasquali, l’assicurato
avrebbe potuto e dovuto, nel termine di 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento, inoltrare la sua opposizione chiedendo al contempo la
restituzione del termine e non aspettare invece sino al 6 settembre 2025 per
reagire. Dall’elenco medesimo dei periodi di degenza e cure emerge che il
ricovero rilevante in concreto è avvenuto dal 19 maggio al 3 giugno, degenza al
PS della ______ di ______ per il quale l’assicurato non produce documentazione
adeguata che attesti la sua incapacità completa anche a delegare la moglie agli
atti amministrativi. Ebbene dopo quel ricovero l’assicurato aveva il tempo e la
possibilità di perlomeno incaricare la moglie, nei trenta giorni dalla
cessazione dell’impedimento, di inoltrare un semplice atto quale l’opposizione
alla decisione della Cassa.
D’altro
canto la moglie si è dimostrata capace di redigere gli atti della procedura qui
all’esame e di reagire tempestivamente alle richieste del Tribunale. In
concreto non sono quindi dati gli estremi per potere restituire il termine come
postulato dall’assicurato. Come indicato in precedenza non basta infatti che
l'interessato sia personalmente stato impedito di agire entro il termine
stabilito, egli deve, oltre a ciò, non essere stato in grado ad incaricare un
terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Ora è indubbio che, in
concreto, l’assicurato fosse in grado di delegare alla moglie l’incarico di
redigere l’opposizione alla decisione del 31 marzo 2025.
9.
Va
ulteriormente evidenziato qui come i signori ______ si siano in concreto
limitati ad elencare una serie di ricoveri, una serie di cure mediche ed una
serie di esami (doc. I / 1 e VI) senza però comprovare, mediante la produzione
di alcun certificato medico, che il signor ______ non potesse, da aprile 2025
al 6 settembre 2025, gestire - e ciò in maniera continuativa durante tutto
questo lasso di tempo - le sue procedure e, soprattutto, che per la medesima
ragione, nel suddetto periodo, egli non potesse delegare terzi, famigliari o
meno, che potessero aiutarlo.
La
motivazione dell’impegno assunto dalla moglie per curare il marito e stargli
vicino sorvegliandolo non può assurgere a motivazione di una sua impossibilità
a procedere con l’opposizione. Pur nella consapevolezza delle difficoltà umane
e del grande impegno che una condizione di salute come quella del signor ______
(al beneficio di un AGI di grado medio) comporta, e pur nella consapevolezza
che, in quei momenti, la priorità è stata data alla cura ed alla sorveglianza
della persona bisognosa, l’atto richiesto era in sé veloce, mirato e specifico
(siccome riferito alla compensazione contestata), motivo per cui non può essere
ritenuto neppure un impedimento per la signora ______ a rispettare il termine
per l’inoltro dell’opposizione.
La Cassa ha
rammentato, nella sua risposta al ricorso, come l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS
permetta la compensazione delle rendite con prestazioni scadute per crediti
derivanti dalla medesima legge. L’art. 52 LAVS dal canto suo prevede la
responsabilità del datore di lavoro per il danno causato alla Cassa in caso di
violazione delle prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una
persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e
tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Questi
aspetti, come indicato in precedenza e per le ragioni esposte, non vanno però
approfonditi.
10.
Alla
luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La decisione della
Cassa, con cui la stessa ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta il 6
settembre 2025 alla decisione formale del 31 marzo 2025, deve essere confermata.
Non
sono percepite tasse e spese che permangono a carico dello Stato. Nonostante
l’introduzione dell’art. l’art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato, nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il
principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso del 20 novembre 2025 formulato da RI1, ______, è respinto.
2. Non si
percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione
vincente in causa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti