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Decisione

30.2025.22

Reazione tardiva a decisione formale della Cassa tesa a compensazione. Ammissione del ritardo, richiesta di restituzione dei termini respinta

12 gennaio 2026Italiano18 min

Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.22

IR/sc

Lugano

12 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2025 formulato da

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 14 novembre 2025 emanata

da

Cassa CO1

in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)

considerato

in fatto A. Il

31 marzo 2025 (doc. 1) la Cassa CO1 (Cassa) ha emesso una decisione formale

relativa all’assegno per grandi invalidi (AGI qui di seguito) postulato da RI1

domiciliato a ______, nato nel 1957 ed al beneficio di una rendita dell’AVS.

L’amministrazione ha comunicato all’assicurato che le condizioni del diritto ad

un AGI erano assolte e che l’arretrato, cifrato in CHF 8'020, sarebbe stato

compensato con il credito del Servizio incassi della Cassa dovuto a causa del “risarcimento

danni ______ SAGL”. Da aprile 2025 l’AGI è stato determinato in CHF 630

mensili. La decisione del 31 marzo 2025 ricorda i rimedi di diritto

(opposizione) da esercitarsi nel termine di 30 giorni.

B. Con

scritto senza data consegnato alla posta il 6 settembre 2025, sottoscritto

personalmente dal signor ______, trasmesso per raccomandata ed indirizzato all’

______, l’assicurato ha contestato la compensazione (doc. 5).

C. Con

decisione su opposizione del 14 novembre 2025 l’amministrazione, evidenziando

come l’opposizione alla propria decisione formale del 31 marzo 2025 sia stata

formulata unicamente il 6 settembre 2025 e la stessa si palesava intempestiva,

ha dichiarato, di conseguenza, tardiva l’opposizione senza entrare nel merito

delle contestazioni dell’assicurato. In particolare la decisione precisa come

il termine legale non possa essere prorogato ed in concreto neppure

considerando le ferie giudiziarie può essere ritenuto tempestivo lo scritto 6

settembre 2025 (doc.6).

D. Con

ricorso datato 20 novembre 2025, a nome del marito (di cui si prende cura) RA1

si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il provvedimento

dell’amministrazione. La signora ______, che non contesta la tardività

dell’opposizione alla decisione formale, nella parte introduttiva del gravame

evidenzia le condizioni di salute del coniuge (ricoverato al momento del

ricorso all’______ ed in attesa di un intervento chirurgico programmato, presso

la ______ di ______, per un aneurisma popliteo) e si riferisce, poi, alla

______ SAGL in cui il marito fu coinvolto da terzi in cui aveva fiducia,

svolgendo una funzione puramente formale e non di concreta amministrazione. La

ricorrente sottolinea le conseguenze economiche della decisione contestata e

postula la restituzione del termine per formulare opposizione, l’annullamento

della decisione di irricevibilità ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per una

decisione nel merito.

Nel

merito l’assicurato, tramite la moglie, rileva una situazione clinica grave e

instabile siccome egli soffre di una grave patologia epatica con insufficienza

renale cronica con condizioni di salute peggiorate nel tempo, frequenti episodi

di confusione, disorientamento, e, addirittura, incapacità cognitiva e perdita

di memoria a breve. Egli soffrirebbe poi di cali improvvisi di pressione ed

altri sintomi che ne imporrebbero il monitoraggio costante da parte della

consorte “per intervenire quando è in crisi”. La moglie indica poi il

sussistere di esigenze ripetute con necessità nel tempo di fare intervenire il

servizio di ambulanza.

In

merito ai “motivi del ritardo” la moglie del ricorrente rivendica un

impedimento grave derivante dalle condizioni di salute dell’assicurato e dalla

“imprevedibilità della situazione clinica” nonché dall’incapacità del

marito di gestire qualunque pratica amministrativa “ed al fatto che io sono

completamente assorbita dall’assistenza quotidiana e dalle emergenze continue”.

Il

ricorso conclude con rilievi di merito, che qui non occorre riprendere alla

luce del contenuto della decisione contestata, ed è sottoscritto

dall’assicurato e dalla moglie che lo rappresenta. Allegato al gravame è stato

prodotto un riepilogo dei ricoveri, delle visite e delle degenze. Da tale

elenco (allestito dalla redattrice del ricorso e dal cofirmatario) emerge come

dal 19 maggio 2025 il signor ______ è stato ricoverato sino al 3 giugno

apparentemente alla ______, dal 9 giugno al 18 giugno 2025 ha subito un

ricovero all’______ di ______, e dal 1. al 12 luglio è stato ancora degente all’Ospedale

di ______. Segue una lista di visite e di interventi di natura medica e di

ulteriori ricoveri ospedalieri. La lista sarà ripresa dove necessario in corso

di motivazione.

E. L’atto è

stato intimato alla Cassa il 26 novembre 2025 con l’invito a formulare le

proprie osservazioni ed a presentare l’incarto relativo al tema oggetto di

contestazione (doc. III). Con allegato del 10 settembre 2025 e la produzione

degli atti necessari, l’amministrazione ha dato seguito alla richiesta (doc.

IV). Dopo avere rievocato i fatti ed avere rammentato il tenore dell’art. 41

LPGA, la Cassa rileva come la giurisprudenza in casi come quello in discussione

ritenga che un impedimento come la malattia non sia in sé sufficiente, occorre

ancora che l’interessato sia impossibilitato ad incaricare terzi di rappresentarlo

ed agire in sua vece. L’amministrazione, abbondanzialmente, osserva che il

credito vantato dalla Cassa in base all’art. 52 LAVS è tra quelli compensabili

con prestazioni scadute (art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS).

La

risposta di causa è stata notificata all’assicurato ricorrente il 12 dicembre

2025 per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. V). Nel termine

concesso la signora ______ (doc. VI del 16 dicembre 2025) ribadisce il contenuto

del gravame, precisa che nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2025 il

marito abbia subito ulteriori lunghi periodi di ricovero con continuo

peggioramento delle sue condizioni di salute, ciò che le ha imposto impegno di

cura ed assistenza tale da non potere seguire le procedure amministrative

relative al coniuge. L’atto è trasmesso all’amministrazione interessata con il

presente giudizio.

in diritto 1. Il

tema in discussione è la correttezza, o meno, della decisione del 14 novembre

2025 della Cassa che ha dichiarato tardiva e, quindi, irricevibile,

l’opposizione formulata il 6 settembre 2025 dall’assicurato avverso la

decisione formale del precedente 31 marzo 2025, in assenza degli estremi per

restituire il termine d’opposizione.

Il

merito della questione non è oggetto della decisione e non può invece essere

esaminato siccome la decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V

413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

L’aspetto

giuridico della tempestività di una opposizione formulata avverso una decisione

formale non è nuovo ed ha fatto oggetto, così come il tema della restituzione

dei termini, di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK

ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2025: Madeleine

Randacher / Richard Weber, ad art. 41 e Susanne

Genner, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per

rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA

38.2024.50-51 del 16 dicembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137

del 6 marzo 2017 per non citarne che tre).

Il

presente giudizio (non diversamente da quelli appena citati) può quindi essere

pronunciato monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg.

2. In caso

di emanazione di una decisione formale da parte della Cassa all’assicurato è

concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non

condivisione (piena o parziale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA

(Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) prevede

infatti che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e

deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in

forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un

colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma

dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la

deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o

da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella

presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma,

l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la

comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5

OPGA). Nella sua ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva,

condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione.

3. Quando l'autorità

amministrativa ritiene un’opposizione tardiva, statuisce tramite decisione di

natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito

dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita

con ricorso deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere

se, a ragione o meno, l'amministrazione non è entrata nel merito

dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla cognizione del

giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266).

4. La

legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del

destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30

giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è

regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere

consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale

svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi

l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un

assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per

la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se

stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia

a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata

soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a

ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo

infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato,

una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale,

il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto

del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I

termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non

decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso.

Come rammenta il BSK ATAG citato in precedenza in merito all’art. 52

LPGA: "Das BGer hat einen Nichteintretensentscheid der Suva wegen

Fristversäumnis bestätigt, welches darauf zurückzuführen war, dass die Suva die

streitige Verfügung vordatiert hatte. Die nach einem Anwaltswechsel neu

mandatierte Rechtsvertretung hätte das tatsächliche Versanddatum ohne Weiteres

in Erfahrung bringen können (BGer, 14.10.2014, 8C_84/2014)".

5. In

concreto la decisione formale della Cassa è datata 31 marzo 2025, e

l’assicurato, rispettivamente la sua rappresentante, non ne ha contestato la

ricezione, momento dal quale il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere.

Manifestamente la reazione del 6 settembre 2025 (ossia 5 mesi e 6 giorni dopo

la data di emanazione della decisione) è tardiva e l’opposizione intempestiva.

Come indicato, la circostanza della ricezione della decisione non è contestata

dal signor ______ e dalla moglie sia nel gravame sia nelle osservazioni del 16

dicembre 2025. Ne discende che, correttamente, la Cassa ha considerato

intempestiva l’opposizione alla sua decisione.

6. Va ora

esaminato se, correttamente o meno, la Cassa abbia rifiutato la restituzione

del termine per l’inoltro dell’opposizione. La Cassa ritiene che non sussistano

Fatti

i presupposti per una tale restituzione siccome, quand’anche l’assicurato fosse

stato impedito ad agire personalmente, egli avrebbe potuto facilmente

incaricare terzi, in specie la moglie, in capo alla quale non sono dati gli

estremi per una restituzione.

7. Il tema

della restituzione del termine è regolato dall’art. 41 LPGA secondo cui: “Se

il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento e compia l’atto omesso”. L’art. 14 Lptca (ossia della

legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni), relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Per

"impedimento non colpevole" si intende non soltanto

l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità

soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile.

Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva,

al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di

colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave

malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non

colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, dovendo essere pure stato impossibile per

l’assicurato incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari

(cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2

giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112

V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa

non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante,

quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande -

dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un

sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il

rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012

del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi

scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente

l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF

2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N.

15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.

216).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Considerandi

8.

In

concreto non possono essere ritenuti gli estremi appena descritti. L’assicurato

ha una salute certamente cagionevole ed ha dichiarato di avere subito diversi

ricoveri ospedalieri (elencati nel gravame) a partire dal 19 maggio ossia oltre

un mese e mezzo successivamente alla data di emanazione della decisione formale

della Cassa. Anche se a quel momento non era ancora cresciuta in giudicato la

decisione 31 marzo 2025 per via delle ferie giudiziarie pasquali, l’assicurato

avrebbe potuto e dovuto, nel termine di 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento, inoltrare la sua opposizione chiedendo al contempo la

restituzione del termine e non aspettare invece sino al 6 settembre 2025 per

reagire. Dall’elenco medesimo dei periodi di degenza e cure emerge che il

ricovero rilevante in concreto è avvenuto dal 19 maggio al 3 giugno, degenza al

PS della ______ di ______ per il quale l’assicurato non produce documentazione

adeguata che attesti la sua incapacità completa anche a delegare la moglie agli

atti amministrativi. Ebbene dopo quel ricovero l’assicurato aveva il tempo e la

possibilità di perlomeno incaricare la moglie, nei trenta giorni dalla

cessazione dell’impedimento, di inoltrare un semplice atto quale l’opposizione

alla decisione della Cassa.

D’altro

canto la moglie si è dimostrata capace di redigere gli atti della procedura qui

all’esame e di reagire tempestivamente alle richieste del Tribunale. In

concreto non sono quindi dati gli estremi per potere restituire il termine come

postulato dall’assicurato. Come indicato in precedenza non basta infatti che

l'interessato sia personalmente stato impedito di agire entro il termine

stabilito, egli deve, oltre a ciò, non essere stato in grado ad incaricare un

terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Ora è indubbio che, in

concreto, l’assicurato fosse in grado di delegare alla moglie l’incarico di

redigere l’opposizione alla decisione del 31 marzo 2025.

9.

Va

ulteriormente evidenziato qui come i signori ______ si siano in concreto

limitati ad elencare una serie di ricoveri, una serie di cure mediche ed una

serie di esami (doc. I / 1 e VI) senza però comprovare, mediante la produzione

di alcun certificato medico, che il signor ______ non potesse, da aprile 2025

al 6 settembre 2025, gestire - e ciò in maniera continuativa durante tutto

questo lasso di tempo - le sue procedure e, soprattutto, che per la medesima

ragione, nel suddetto periodo, egli non potesse delegare terzi, famigliari o

meno, che potessero aiutarlo.

La

motivazione dell’impegno assunto dalla moglie per curare il marito e stargli

vicino sorvegliandolo non può assurgere a motivazione di una sua impossibilità

a procedere con l’opposizione. Pur nella consapevolezza delle difficoltà umane

e del grande impegno che una condizione di salute come quella del signor ______

(al beneficio di un AGI di grado medio) comporta, e pur nella consapevolezza

che, in quei momenti, la priorità è stata data alla cura ed alla sorveglianza

della persona bisognosa, l’atto richiesto era in sé veloce, mirato e specifico

(siccome riferito alla compensazione contestata), motivo per cui non può essere

ritenuto neppure un impedimento per la signora ______ a rispettare il termine

per l’inoltro dell’opposizione.

La Cassa ha

rammentato, nella sua risposta al ricorso, come l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS

permetta la compensazione delle rendite con prestazioni scadute per crediti

derivanti dalla medesima legge. L’art. 52 LAVS dal canto suo prevede la

responsabilità del datore di lavoro per il danno causato alla Cassa in caso di

violazione delle prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una

persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e

tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Questi

aspetti, come indicato in precedenza e per le ragioni esposte, non vanno però

approfonditi.

10.

Alla

luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La decisione della

Cassa, con cui la stessa ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta il 6

settembre 2025 alla decisione formale del 31 marzo 2025, deve essere confermata.

Non

sono percepite tasse e spese che permangono a carico dello Stato. Nonostante

l’introduzione dell’art. l’art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato, nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il

principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 20 novembre 2025 formulato da RI1, ______, è respinto.

2. Non si

percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione

vincente in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti