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Decisione

30.2025.5

Ripresa spese considerate quale salario determinante di un dipendente socio e gerente della società e parzialmente inabile al lavoro. Cassa ha chiesto produzione di documenti atti a comprovare le spese. Società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione

14 luglio 2025Italiano48 min

contesta il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025 il ricorso è irricevibile.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.5

cs

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2025 di

1. RI 1

2. RI

2

contro

la decisione su opposizione del 3 aprile

2025 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. In seguito ad un controllo della RI

1 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 la Cassa CO 1, tramite

decisione del 24 agosto 2024, ha effettuato delle riprese per complessivi fr.

47'997.25 e fr. 8'425.50 di contributi e interessi dovuti (doc. B2).

1.2. Il 18 settembre 2024 la società ha

contestato due specifici punti della ripresa, ossia le “indennità di

trasferta” (fr. 4'471), che sono state considerate salario nella misura 50%

delle spese esposte, e i “lavori terzi” (fr. 8’000).

1.3. Con decisione su opposizione del 3

aprile 2025 la Cassa ha parzialmente accolto le censure della società ed ha

annullato la ripresa per “lavori terzi”, mantenendo invece quella per “indennità

di trasferta”.

1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione su opposizione, chiedendo che le “indennità di trasferta”

per un totale di fr. 4'471 siano escluse dalla massa salariale soggetta al

prelievo dei contributi AVS e che di conseguenza si proceda al loro ricalcolo

così come al ricalcolo degli interessi dovuti (doc. I).

La ricorrente afferma che il

controllo del datore di lavoro è stato eseguito dalla __________ su mandato

della Cassa di compensazione e che la maggior parte delle riprese non è

contestata. Censurata è invece la presa in considerazione delle “indennità

di trasferta (…) al 50%” di RI 2, nato nel 1965, socio e gerente della

società, e pari a fr. 561 nel 2019, fr. 977.50 nel 2020, fr. 1’283.50 nel 2021

e fr. 1'649 nel 2022.

La Cassa ha giustificato la

ripresa delle somme indicate affermando che RI 2, in applicazione dell’art. 1

CCL del rampo pittura e affini è escluso dal diritto di percepire le indennità

di trasferta poiché socio e gerente della società.

Per l’insorgente questa tesi è

fondata su una classificazione d’impresa ricevuta dalla __________, che

tuttavia è errata. Il 13 novembre 2024, dopo aver ottenuto la rettifica dalla __________,

è stata trasmessa la corretta classificazione alla Cassa, giustificando il

diritto del titolare a percepire le indennità di trasferta, esenti da

contributo AVS.

La Cassa ha affermato che le

spese devono essere generalmente riconosciute nel loro importo effettivo. Il

datore di lavoro e/o il dipendente devono fornire la prova delle spese o almeno

dimostrare in modo credibile che le spese dichiarate siano state effettivamente

sostenute. L’importo di 17 franchi previsto dall’art. 23 CCL dovrebbe quindi

corrispondere alle spese effettive, almeno nel complesso, ossia essere in linea

con le circostanze reali del singolo caso.

La ricorrente afferma che per le

spese pagate e non documentate la società non ha mai contestato la ripresa

quale salario soggetto al prelievo dei contributi. È invece censurata la ripresa

dell’importo di fr. 17 previsto dall’art. 23 CCL del ramo pittura e affini. Si

tratta di una somma forfetaria stabilita e concordata tra __________ a titolo

di indennizzo forfetario per il pranzo. Il Consiglio federale ha conferito

l’obbligatorietà generale al CCL per il ramo della pittura. Pertanto l’azienda

è tenuta a corrispondere le indennità di trasferta qualora risultino

soddisfatti i requisiti stabiliti dal CCL. Nel caso specificato il revisore

della __________ ha accertato il diritto a favore di RI 2. Inoltre non vi è una

totale assenza riconducibile a malattia o infortunio, condizione che avrebbe

comportato la decadenza del suddetto diritto. Dato il carattere forfetario

dell’importo in questione, esso non è soggetto all’obbligo di giustificazione

documentale né alla dimostrazione concreta delle spese sostenute. Qualora tale

requisito fosse richiesto, la revisione della __________ avrebbe dovuto

considerare come salario l’insieme delle indennità di trasferta corrisposta

dalla società, così come da tutte le imprese operanti nel settore, ai propri

dipendenti, in ossequio agli obblighi derivanti dal CCL per il ramo pittura.

Tale agire costituirebbe un precedente rilevante, meritevole di un esame da

parte delle autorità competenti.

Secondo la ricorrente la Cassa

afferma che con scritto del 20 dicembre 2024 ha concesso un ulteriore termine

per fornire prove. Il 6 gennaio 2025 è stata inviata una risposta. Il 20

gennaio 2025 la Cassa, ricevuta la presa di posizione dalla Commissione cantonale

paritetica, ha chiesto ulteriore documentazione all’insorgente senza esprimersi

sullo scritto del 6 gennaio 2025. La documentazione conferma le persone

soggette al CCL, con particolare riferimento al diritto di RI 2 di percepire le

indennità di trasferta. Il 22 gennaio 2025 la ricorrente ha allegato ulteriore

documentazione e risposto alle richieste della Cassa. La società afferma che RI

2, durante l’intero periodo di incapacità lavorativa ha continuato a

presenziare tutto il giorno sul posto di lavoro operando nei limiti della

propria capacità residua in conformità ad un accordo verbale con il proprio

medico. La Cassa ha avanzato una richiesta in merito, ma l’obbligo di

giustificazione compete ai lavoratori subordinati e non al titolare

dell’impresa, per tale motivo non sussistevano prove documentali a tale

riguardo.

1.5. Il 30 aprile 2025 il Giudice

delegato del TCA ha scritto alla ricorrente e ad RI 2 per sapere se quale socio

e gerente della società quest’ultimo avrebbe aderito al ricorso della RI 1 e avrebbe

rinunciato ad una formale chiamata in causa (doc. III).

1.6. Il 5 maggio 2025 RI 2 ha rinunciato

alla formale chiamata in causa ed ha aderito al ricorso presentato dalla

società in qualità di socio e gerente (doc. IV).

1.7. Con risposta del 19 maggio 2025 la

Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI).

La Cassa afferma che il CCL nel

ramo pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, non si applica ad RI 2

poiché è il direttore della società ricorrente (art. 1 cpv. 2 CCL). La società

deve dimostrare e provare i costi sostenuti. Il CCL deve essere interpretato

alla luce della legge federale e meglio dell’art. 9 OAVS. Con scritto del 9

dicembre 2024 la società è stata informata che la Cassa avrebbe esaminato

l’interpretazione del CCL e ha chiesto di giustificare le spese e la non

possibilità di tornare a casa per la pausa pranzo con il 50% di carico di

lavoro. Anche i rapporti orari di RI 2 sono stati esaminati in loco nell’ambito

dell’audit della __________ per stabilirne la credibilità.

La ripartizione delle attività

all’interno della ditta è stata inizialmente stabilita dal revisore della __________

con la ricorrente. Questa ripartizione, utilizzata per il calcolo dei premi

della __________, è stata modificata dalla ricorrente dopo l’opposizione e dopo

la richiesta della Cassa del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive

di RI 2 in relazione all’assegnazione delle attività (amministrative e di

pittura) Le spese sostenute da RI 2 nel settore della verniciatura devono

essere documentate e corrispondere alle circostanze reali (ad esempio: rapporti

orari, giornale di cantiere, ecc.).

Questo avrebbe dovuto essere

fatto, come richiesto più volte, con rapporti orari, rapporti di lavoro, elenco

dei luoghi di lavoro, ecc. Il CCL non prevede oneri forfetari (solo l’importo

di 17 franchi per un pasto è forfetario). L’indennità di trasferimento è dovuta

solo se viene superato il limite di 12 km al giorno. Se le persone percorrono

effettivamente più di 12 km al giorno, a parte gli spostamenti abituali tra il

luogo di lavoro e la propria abitazione, che vengono considerati come orario di

lavoro e retribuiti, hanno diritto a un’indennità. Inoltre, le spese devono

corrispondere a quelle effettive. Indipendentemente dall’applicazione o meno

del CCL, le spese devono corrispondere a quelle effettive e necessarie per una

percentuale ridotta di lavoro (condizione dei 12 km).

In questo contesto la ricorrente

è stata invitata nell’ambito della revisione del 16 giugno 2024 a presentare i

rapporti delle ore di RI 2. Questo non è mai avvenuto. Non è stata presentata

alcuna opposizione in merito al calcolo della __________. Più volte è stato

chiesto alla ricorrente di rendere credibili le spese basandosi sui rapporti

delle ore, rapporti di lavoro, ecc. per effettuare una eventuale correzione

basata sulla credibilità. Indipendentemente dall’applicazione del CCL le spese

devono comunque corrispondere alle condizioni effettive di RI 2. Di conseguenza

per una percentuale di lavoro del 50% è necessario dimostrare che le proprie

spese sono causalmente collegate all’attività professionale, strettamente

necessarie per l’acquisizione del salario e non devono rappresentare l’utilizzo

del salario per coprire i costi generali della vita. La Cassa non è in grado di

determinare quali spese siano state effettivamente sostenute dalla ricorrente.

Il criterio decisivo per

l’inclusione del salario determinante à la natura dei compensi e non la

designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi. I lavori

effettuati al di fuori dell’orario abituale, lontano dal domicilio o in

condizioni particolarmente difficili possono causare maggiori spese per il

vitto, l’alloggio o il vestiario. Per stabilire se le indennità servano a

coprire queste spese occorre esaminare il singolo caso basandosi sulle

circostanze effettive. Nell’ambito di competenza della __________, in genere ci

si può attenere alle constatazioni di quest’ultima.

Le spese devono essere

giustificate secondo le spiegazioni fornite dalla Cassa, indipendentemente dal

CCL. Questo non è avvenuto nell’ambito della revisione della __________ e non

sono state sufficientemente giustificate neppure in seguito. Spetta alla ricorrente

l’obbligo di collaborare. Quest’ultima non ha fornito alcuna prova e si limita

a rivendicarle. La ricorrente afferma solo che esisteva un accordo verbale

preventivo con il medico. Il nuovo certificato medico del 18 aprile 2025

rilasciato per un periodo retroattivo 2019-2021 è lacunoso e impreciso. Non

specifica la data d’inizio dell’inabilità, né la sua durata effettiva a causa

di una malattia/infortunio sul lavoro. Risulta solo un periodo dal 2019 al

2021. Dovrebbe essere indicato il grado d’incapacità lavorativa. Inoltre è

stato redatto dopo la decisione su opposizione e dopo le richieste precedenti

della Cassa. Esso non ha valore probatorio e non modifica l’esito della

procedura.

La Cassa afferma che nonostante

la corrispondente richiesta del revisore della __________ e le ripetute domande

nel corso del procedimento, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare in

modo credibile e comprensibile, sulla base dei documenti ripetutamente

richiesti, perché il 50% delle spese “indennità di trasferta” che il revisore __________

ha calcolato come salario determinante a causa di

malattia/assenza/condivisione, non corrispondesse alle circostanze reali.

1.8. Con osservazioni del 2 giugno 2025

la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. VIII). La società ritiene,

sulla base delle affermazioni della Commissione paritetica, che il CCL sia

applicabile anche ad RI 2. La Cassa non ha fornito alcun elemento atto a

escludere il diritto dell’interessato a percepire l’indennità di pranzo, né

risulta che vi sia stato alcun pronunciamento in merito. Anche l’ispettore __________

non ha mai contestato tale diritto.

Secondo la ricorrente il CCL

prevede una indennità di trasferta fissata in fr. 17 al giorno in presenza di

percorrenza superiore ai 12 km senza l’obbligo di produrre pezze

giustificative, trattandosi di un importo forfettario. La ricorrente ha fornito

numerosi riscontri, ignorati dalla Cassa. Vi è una netta distinzione tra

indennità di trasferta, soggetta a regime forfettario secondo il CCL e rimborsi

spesa che non sono oggetto del presente contenzioso. Le indennità di trasferta

sono riconosciute a tutti i dipendenti laddove risultino soddisfatte le

condizioni del CCL. L’ispettore della __________ non ha disposto riprese ai

fini dell’AVS in relazione alle indennità di trasferta erogate e contabilizzate

nei conteggi paga, conformemente a una prassi consolidata da anni. La ripresa

della __________, ai fini dell’assoggettamento AVS, è limitata esclusivamente

ai rimborsi spesa forfettari che esulano dalle direttive del CCL. A comprova di

ciò la ricorrente produce la documentazione relativa ai conteggi paga

riassuntivi dei diversi dipendenti per gli anni dal 2019 al 2022, con specifico

riferimento alla voce contabile “indennità di trasferta” e “rimborso spese”. Se

le “indennità di trasferta” fossero state soggette all’AVS il revisore della __________

avrebbe dovuto includere nella ripresa tutti gli importi indicati alla voce

contabile “indennità di trasferta” riferiti a tutti i dipendenti.

Circa la presenza effettiva sul

posto di lavoro, l’ispettore della __________ ha dichiarato che le indennità di

trasferta non sono erogabili in caso di “assenza per infortunio, malattia,

ferie o altre motivazioni”. Le indennità di trasferta vengono riconosciute solo

quando le trasferte avvengono realmente, altrimenti il rimborso non è previsto.

RI 2 ha effettivamente garantito la propria presenza sul posto di lavoro per

l’intera giornata, sebbene con un carico di lavoro ridotto al 50%. Tale

circostanza risulta dagli atti, in particolare dalla dichiarazione del medico

del 18 aprile 2025. In precedenza non è stato possibile fornire la prova

scritta della sua presenza sul posto di lavoro per l’intera giornata con un

carico di lavoro del 50%. La mancata documentazione trova giustificazione nel

ruolo imprenditoriale di RI 2, non soggetto alle medesime regole documentali

dei dipendenti. La ricorrente, a dimostrazione della buona fede e

collaborazione, ha ottenuto in via eccezionale una certificazione medica che

intendeva trasmettere alla Cassa se non fosse intervenuta la decisione su

opposizione del 3 aprile 2025. Per la ricorrente la dichiarazione di

inammissibilità della certificazione medica prodotta è arbitraria e infondata

poiché il medico attesta chiaramente una capacità lavorativa ridotta al 50% nel

periodo considerato e risponde all’esigenza probatoria. Infine l’insorgente

contesta il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025.

1.9. Il 12 giugno 2025 la ricorrente ha

prodotto una “integrazione giuridica alla replica del 2 giugno 2025”

(doc. X). La società cita l’art. 9 cpv. 2 lett. b OAVS, l’art. 23 del CCL per

il settore pittura, verniciatura e affini, la “Circolare UFAS 2/2008”

secondo cui “le indennità forfettarie previste da contratti collettivi o

regolamenti interni possono essere escluse dal salario determinante ai fini

AVS, se si riferiscono a spese effettivamente sostenute per motivi

professionali e se la loro applicazione è documentata e coerente” e la DTF

142 V 395, consid. 4.3.1 che secondo l’insorgente affermerebbe che “in

assenza di elementi oggettivi contrari, l’amministrazione deve prendere in

considerazione la documentazione fornita dal datore di lavoro, specialmente se

conforme alla prassi e al contratto collettivo applicabile”.

1.10. Con duplica del 12 giugno 2025 la

Cassa ha ribadito la sua posizione (doc. XI). Essa fa riferimento al rapporto __________

del 23 luglio 2024 ed all’email della __________ del 23 ottobre 2024 secondo

cui ci sono spese costanti, nonostante malattia/infortunio. Inoltre la

ricorrente non ha presentato alcun foglio di presenza, orari, rapporto

nell’ambito dell’audit e neanche successivamente. La ripartizione delle

attività all’interno della società è stata inizialmente stabilita dal revisore __________

in accordo con la ricorrente. Quest’ultima è stata invitata a commentare la

divisione della società, che è stata utilizzata per il calcolo dei premi della __________

ed è stata modifica dal ricorrente (parte amministrativa) dopo l’opposizione

del 18 settembre 2024 e dopo la richiesta della Cassa del 24 ottobre 2024 di

dimostrare le spese effettive sostenute da RI 2 in relazione all’assegnazione

delle attività (amministrative e di pittura) riguardanti il settore di attività

di RI 2. Tuttavia le spese da lui sostenute nel settore della verniciatura

devono essere documentate e corrispondere alle circostanze reali (ad esempio

rapporti orari, giornale di cantiere, ecc.). I costi devono essere giustificati

indipendentemente dalla situazione del CCL secondo le spiegazioni della Cassa.

Secondo quanto emerso dalla consultazione del revisore della __________ questo

non è stato il caso durante la verifica della __________ né è stato

sufficientemente giustificato nel contesto delle ripetute richieste della

Cassa. A tal fine al richiedente è stato ripetutamente chiesto di fornire prove

credibili che le spese corrispondessero effettivamente ai fatti,

indipendentemente dall’assoggettamento o meno al CCL. RI 2 non è soggetto al

Fatti

CCL. L’indennità di trasferta degli altri dipendenti non è in dubbio poiché le

aziende generalmente rimborsano ai dipendenti solo le spese effettivamente

dovute in base alla normativa CCL o al contratto insieme al loro stipendio. Le

indennità di spesa pagate ai dipendenti rappresentano un costo operativo

aggiuntivo per le aziende nella loro contabilità e si presume che le aziende in

genere rimborsino solo le spese effettive. Questa costellazione e dipendenza

non esiste allo stesso modo per gli azionisti e gli amministratori delegati.

Nonostante le richieste del revisore __________ e le ripetute richieste durante

il procedimento di opposizione, la ricorrente non è stata in grado di

dimostrare in modo credibile e comprensibile, sulla base dei documenti

richiesti più volte, perché il 50% delle spese per indennità di trasferta”

calcolate dal revisore __________ come salario determinante a causa di

malattia/assenza/condivisione non corrispondesse alle circostanze reali. Questo

indipendentemente dal fatto che RI 2 sia o meno assoggettato al CCL. La Cassa

si attiene alla valutazione del revisore della __________.

Il sollecito di pagamento del 21

maggio 2025 è stato inviato alla ricorrente per errore (esecuzione automatica

del sollecito) e “può quindi essere considerato irrilevante”.

1.11. Il 13 giugno 2025 il TCA ha

trasmesso per conoscenza ad RI 2 la presa di posizione della ricorrente del 2

giugno 2025 (doc. VIII) e del 12 giugno 2025 (doc. X) e la duplica della Cassa

del 12 giugno 2025 (doc. XI), alla Cassa la presa di posizione della ricorrente

del 12 giugno 2025 (doc. X) e alla società la duplica del 12 giugno 2025 della

Cassa (doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Nella misura in cui l’insorgente

contesta il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025 il ricorso è irricevibile.

Infatti, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto oggetto della

decisione su opposizione impugnata e della contestazione è la ripresa delle

spese versate al socio e gerente della società a titolo di indennità di

trasferta.

Nella misura in cui l’insorgente

solleva contestazioni contro il sollecito di pagamento, che non fa parte della

decisione su opposizione impugnata, il suo ricorso è irricevibile.

Del resto la Cassa ha affermato

che il sollecito è stato trasmesso per errore e che “può quindi essere

considerato irrilevante” (doc. XI). Esso è pertanto privo di qualsiasi

effetto.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in

vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che

tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si

applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF

127 V 467 consid. 1).

In concreto oggetto del

contendere è la ripresa, e dunque l’assoggettamento alla LAVS, di importi,

considerati dalla Cassa salario determinante, versati dal 2019 al 2022.

Ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.3. I

contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività

dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un

contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2020; nel 2019: 4,2%).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione

del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le

indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,

nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4

LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante

le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore

di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque

tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica

con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),

incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono

state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario

determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal

datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al

salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro

quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese

generali (art. 9 OAVS).

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono

spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della

propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario

determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali

indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.4. Conformemente

al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD)

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di

norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e

alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali

3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr.

anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46

pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per

il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di

servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento

dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di

domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di

formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e

materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale

del salariato.

Ai

sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese

generali:

- l’indennizzo

regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

- l’indennizzo

regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre

l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio

dell'attività professionale obbliga

il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del

9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid.

3b).

Spetta poi al

datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere

verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF

9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in

DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994

pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i

costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza

H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto

forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere

complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza

9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre

1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati

sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze

giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le

prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile

derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese

generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza

9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006,

consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio

2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il

salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique

VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101;

RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può

quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a

rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente

invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i

documenti utili.

Alla luce del principio

inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in

possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà

eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC

1990 pag. 42 consid. 4).

2.5. Per

il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel

loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

Ai sensi del marginale 3011 DSD

il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è

vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro

conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma

di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro

importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai

fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di

salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse

possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.

Se le autorità fiscali hanno

approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare

questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese

approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).

Ove non fosse possibile

documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un

regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo

forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione

d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle

Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non

sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per

le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre

spese effettive (3013 DSD).

Gli importi forfettari devono

corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere

adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve

basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere

fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).

Se le prestazioni designate

quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di

compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso

contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).

Se non esiste un regolamento

spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese

generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi

o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari

(v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali

senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di

compensazione deve stimarle (3016 DSD).

2.6. In concreto, il 23 luglio 2024 la __________

ha allestito un rapporto di revisione della società ricorrente in seguito al

controllo eseguito il 18 giugno 2024 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2022 (doc. B1).

Nel rapporto figura che non vi è

un regolamento delle spese dell’azienda. “forfait non accettati. Fornite

indicazioni future per il rimborso pasti in conformità al CCL del ramo”

(doc. B1, pag. 2).

Per quanto qui d’interesse, il

revisore della __________ ha ripreso fr. 1'649 nel 2022, fr. 1'283.50 nel 2021,

fr. 977.50 nel 2020 e fr. 561 nel 2019 (doc. B1), indicando, in relazione ad RI

2, per gli anni 2019 e 2020 “ind. di trasferta non ammessa in infortunio

(50%)” e nel 2021 e 2022 “ind. di trasferta non ammessa in malattia (…)

(50%)”.

In sostanza il revisore ha

ripreso il 50% delle indennità di trasferta dichiarate, integrandole nel

salario, mentre ha riconosciuto il restante 50% quale rimborso spese effettivo,

essendo l’insorgente in grado di lavorare solo al 50% a causa di infortunio e

poi malattia (cfr. decisione su opposizione, pag. 2 e plico doc. AA06).

La ripresa è stata fatta propria

della Cassa con decisione del 23 agosto 2024 (doc. B2).

Il 18 settembre 2024 la

ricorrente ha inoltrato opposizione rilevando che tali indennità vengono

riconosciute non sulla base delle ore prestate ma sull’ubicazione del cantiere

e sono dovute anche quando l’occupazione lavorativa è limitata al 50%. La

società ha citato l’art. 23 cpv. 2 CCL nel ramo della pittura, verniciatura,

tappezzeria e sabbiatura per il quale se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km

dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di

località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere

per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al

lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo,

fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di

lavoro).

Il 23 ottobre 2024 la Cassa ha

interpellato il revisore della __________ che ha affermato:

" (…)

Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und

Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie

sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt. Während des

Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. Ausserdem ist

er, wie Sie unserer Betriebsbeschreibung entnehmen können, in erster Linie ein

Verwaltungsangestellter und hätte daher keinen Anspruch auf die Tarifvertrag

vorgesehen Zulage. (…)

Bei der __________ gab es keinen Einspruch und

die 30 Tage ab Rechnungsdatum sind verstrichen, so dass die zurückgenommenen

Beträge für uns gültig sind” (doc. B5)

Nella descrizione dell’impresa,

eseguita sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2

all’inizio), e che funge da base per i premi della __________, poiché

l’assicuratore attribuisce l’azienda alla relativa comunità di rischio (classe)

ed in seguito stabilisce il grado nella tariffa dei premi, figura che la

società nel suo complesso svolge l’attività di tinteggiatura e posa di carta da

parati per il 78% e di attività d’ufficio per il 22%. Da parte sua RI 2 svolge

per il 90% attività amministrativa e per il 10% attività di tinteggiatura (doc.

B5.2).

Il 24 ottobre 2024 la Cassa ha

informato la ricorrente che secondo l’art. 1 cpv. 1 in fine CCL sono esclusi

dal campo di applicazione i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica

di SA o Sagl che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il

personale d’ufficio: “Nel caso specifico lei è un socio e gerente” della

società “ed è generalmente escluso dal CCL. Inoltre, come risulta dalla

descrizione della __________ (allegato 1), la ripartizione delle attività

sarebbe pari al 90% nel settore uffici (…) e l’attività da Voi svolta come

tinteggiatura e posa di carta da parati 10%. Di conseguenza, solo per

l’attività del 10% si dovrebbe prendere in considerazione la compensazione

prevista dall’articolo 23 CCL. Sono stati controllati i totali degli stipendi

2019.2022. Secondo il colloquio con il revisore dei conti della __________, non

sono stati presentati fogli di presenza o altre prove delle spese effettive. Le

spese devono essere generalmente riconosciute nel loro importo effettivo. Il

datore di lavoro e/o il dipendente devono fornire la prova delle spese o almeno

dimostrare in modo credibile che le spese dichiarate sono state effettivamente

sostenute (…) L’importo di 17 franchi previsto dall’art. 23 del CCL dovrebbe

quindi corrispondere alle spese effettive, almeno nel complesso, ossia essere

in linea con le circostanze reali del singolo caso. Sulla base delle

dichiarazioni sopra riportate in merito all’esclusione di un amministratore

delegato di una SAGL e in considerazione della situazione generale dovuta alla

Sua incapacità lavorativa (malattie e infortunio nell’ordine del 50%) e tenendo

conto del suo effettivo carico di lavoro nel settore dei lavori di pittura e

tappezzeria (l’unico settore soggetto allo ZGB, ovvero all’art. 23 CCL), deve

essere approvata la compensazione dell’indennità di spesa di 17 franchi (…) con

il relativo stipendio. Inoltre per quanto riguarda la Vostra suddivisione del

lavoro in relazione all’art. 23 CCL, sembra necessario fornire in futuro prove

chiare (Rapporti orari/assegnazione)” (doc. B6).

Il 13 novembre 2024 la società

ricorrente ha informato la Cassa che dopo “un’attenta verifica del documento

__________ “descrizione dell’impresa” del 21 giugno 2024, abbiamo constatato

che la descrizione dell’impresa non è stata correttamente allestita ed è sfuggita

alla nostra attenzione. Per tale motivo abbiamo richiesto immediatamente alla __________

di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione

d’impresa che non è mutata nel tempo” (doc. 2). La ricorrente ha allegato

una lettera dell’11 novembre 2024 dell’__________ secondo cui “come risulta

dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio si

sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella

tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di

classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025”. Nella

nuova descrizione il 95% è attribuito a tinteggiatura e posa di carta da parati

e il 5% ad attività d’ufficio (alleati doc. A2).

Il 29 novembre 2024 la Cassa ha

scritto alla Commissione paritetica cantonale affermando:

" (…) Da un

lato, vorremmo sapere come interpretate in pratica l’art. 1 comma 2 del CCL:

<< Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di

SA o Sagl e il personale d’ufficio>>.

Si presume che nel caso di una posizione di azionista e

amministratore delegato, la ratio legis sia volta a escludere questa persona

dal CCL. Come si configura l’interpretazione nella pratica se questo socio

lavora anche nell’edilizia? Inoltre, come interpretate la situazione se due

soci sono iscritti nel registro delle imprese?

23 al. 2 CCL, in relazione ai lavoratori a tempo parziale (…)

Inoltre se una persona è soggetta a CCL ma lavora solo a tempo

parziale, riteniamo che l’art. 23 al. 2 CCL si applichi solo se questa persona

deve effettivamente fare una “pausa pranzo” in cantiere. L’art. 23 CCL, comma

2, viene interpretato nel senso che una persona che lavora a tempo parziale (ad

esempio al 50%), che lavora ogni giorno a più di 12 km di distanza dal

cantiere, ma che può tornare a casa per il pranzo dalle 8.00 alle 12.00, non ha

diritto alla regolamentazione delle spese prevista. Il criterio dell’art. 22

CCL, comma 2, non sono i 12 chilometri al giorno, ma l’effettiva necessità di

mangiare in cantiere.” (doc. B8)

Il 20 dicembre 2024 la Cassa, con

riferimento all’opposizione della ricorrente, le ha scritto affermando di

essere in attesa di “una dichiarazione ufficiale da parte della Commissione

paritetica in merito all’interpretazione degli art. 1 e 23 CCL nella pratica in

Ticino” ed ha chiesto di “dimostrarci (come già nella lettera del 24

ottobre 2024) tramite fogli di presenza/rapporti di lavoro o altre prove che

durante il carico di lavoro del 50% non siete potuti tornare a casa per la

pausa pranzo e che avete diritto all’indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL”

(doc. 7).

Il 7 gennaio 2025 la Commissione

paritetica cantonale ha risposto:

" (…)

1. (…)

Conformemente a una

decennale prassi adottata non solamente da questa CP, bensì anche da numerose

altre, attive in diversi settori dell’artigianato (falegnameria, posa di

piastrelle, posa di pavimenti, ecc.), se un’azienda viene costituita come una

SA o una Sagl e vi lavora un’unica persona fisica, quest’ultima viene considerata

come se fosse un lavoratore alle dipendenze della persona giuridica (SA o

Sagl). In quanto tale viene assoggettata al campo di applicazione personale e

aziendale CCL.

Se le persone fisiche

sono due ed entrambe dovessero risultare iscritte a registro di commercio,

siccome qualcuno deve inevitabilmente recarsi in modo preponderante in cantiere

a lavorare, la CP assoggetterebbe un unico lavoratore al CCL. L’altro, che in

modo preponderante assolve compiti amministrativi e/o dirigenziali, lo

escluderemmo dal campo di applicazione personale del CCL.

Ogni anno, tutte le

aziende assoggettate al CCL devono formalmente dichiarare alla CO quante

persone sono assoggettate al CCL, le generalità, il loro numero AVS in quale

classe salariale è stato inserito lo stipendio e a quanto ammonta. Questi dati

sono fondamentali per poter incassare i contributi paritetici ai sensi

dell’art. 12 CCL. La CP esegue controlli dell’assoggettamento sporadicamente e

a campione; se una ditta dovesse dichiarare tutti i propri dipendenti come

assoggettato al CCL, esse rimarranno assoggettati al campo di applicazione

personale fino a prova del contrario.

Considerandi

2.

(…)

L’indennità di cui

all’art. 23 cpv. 2 CCL non deve essere versata se il lavoratore può rientrare a

casa a consumare un pasto. A maggior ragione se è stato assunto a tempo

parziale.” (doc. B9)

Il 20 gennaio 2025 la Cassa ha

trasmesso le risposte alla ricorrente, chiedendo di inviarle le notifiche trasmesse

annualmente alla Commissione paritetica cantonale ed ha affermato che con un carico

di lavoro del 50%, e fatta salva la consegna di tutti i documenti

giustificativi (fogli di presenza, rapporti di lavoro, ecc.) che

dimostrerebbero la necessità di non poter tornare a casa all’ora di pranzo, non

va presa in considerazione alcuna indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL

per RI 2 (doc. B10).

Il 22 gennaio 2025 la società

ricorrente ha allegato i conteggi dei salari emessi dalla Commissione

paritetica cantonale (CPC) nel corso degli anni e che comprendono anche RI 2 ed

ha affermato che la risposta alla domanda due non concerne il caso di specie

poiché RI 2 era presente l’intera giornata lavorativa ma era attivo con un

carico di lavoro ridotto del 50%. Essa ha allegato uno scritto del 6 gennaio

2025.

dove aveva affermato che dal foglio di presenza o, meglio, “rapporto ore”,

si può desumere unicamente l’inizio e la fine del tempo di lavoro e l’inizio e

fine pausa, così come disposto dalla legge sul lavoro, che in ogni caso la

pausa pranzo, limitata ad un’ora, viene svolta in cantiere o in luoghi di

ristoro se disponibili nelle immediate vicinanze del cantiere e nel rapporto

ore o di presenza, non essendo disposto da alcuna legge, non è dato sapere come

o dove il dipendente consuma il pasto. Inoltre l’ispettore della __________ ha

indicato che l’indennità pranzo riconosciuta è quella del contratto collettivo

e non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio

vacanze e altro. Per la ricorrente “ovviamente per assenza s’intende

totalmente assente dal posto di lavoro” (allegato doc. A3).

Il 10 febbraio 2025, la Cassa,

dopo aver citato la dottrina e le direttive, ha chiesto alla società di “fornire

prove di documenti specifici (…) e di fornire alla cassa di compensazione prove

credibili sulla base, tra l’altro, con elementi come le ricevute di lavoro o le

buste paga mensili che indicano il numero di giorni in cui lavorate fuori casa

per 17 franchi al giorno. Per quanti giorni all’anno sono soddisfatte le

condizioni previste dal CCL e se ha prenotato correttamente questi giorni, cioè

in ogni singolo caso per evento CCL. Lei fa anche riferimento al lavoro a tempo

pieno in cantiere. Esiste un certificato medico se si dichiara di lavorare

tutto il giorno in cantiere, ma con una riduzione del 50% della prestazione

lavorativa rispetto all’orario pieno, con limitazioni di attività o di

intensità” (doc. B11).

Il 4 marzo 2025 la ricorrente ha

risposto allo scritto, non allegando ulteriore documentazione. Circa l’aspetto

medico l’insorgente ha aggiunto che “non vi sono documenti in merito ma solo

una disposizione orale del medico, tenuto conto della necessità di prestare

l’apporto lavorativo al 50% durante l’intera giornata lavorativa” (doc. A4).

In sede di ricorso l’insorgente

ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia e medicina generale, del 18 aprile 2025, del seguente tenore:

" (…) In

risposta alla vostra richiesta vi comunico che il Signor RI 2, in base alla

documentazione in mio possesso, nell’arco temporale dal 2019 al 2022. (sic!)

Nei periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale

era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale

stabilita, il proprio lavoro di titolare di impresa di pittura.” (doc. C)

Le parti, nelle more processuali,

hanno tra l’altro allegato uno scritto del 23 luglio 2024 della __________ che,

per quanto concerne le spese generali e le indennità pasti, conclude affermando

che “l’indennità pranzo riconosciuta è quella da contratto collettivo e non

è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o

altro” (doc. B12 e doc. B).

2.7

Nel caso di specie questo

Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la ripresa salariale effettuata

dall’amministrazione, poiché la ricorrente non ha comprovato, neppure secondo

il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (cfr. STF 9C_353/2024 del

25.

febbraio 2025, consid. 4.2.1 con rinvio alle DTF 150 II 321 consid. 3.6.3,

DTF 148 V 427, consid. 3.2 e DTF 144 V 427, consid. 3.2), che l’”indennità di

trasferta”, versata ad RI 2 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre

2022.

e così registrata nel suo conto salario (doc. B5.3) corrisponde nella sua

interezza alle spese da lui effettivamente sostenute.

Di principio, per costante

giurisprudenza, il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari

deve infatti corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente

risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96

dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari

devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere

adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD).

RI 2, socio e gerente della

società, e che nel periodo litigioso è stato incapace al lavoro, al 50% (cfr.

doc. VIII), malgrado gli sia stato richiesto già nell’ambito della revisione

della società, effettuata in loco dalla __________ il 18 giugno 2024, non ha

prodotto alcuna documentazione relativa ai suoi orari di lavoro (“[…]

Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. […]”),

alla presenza sui cantieri, ai rapporti di lavoro, ai lavori da lui eseguiti,

ecc..

Ciò non è avvenuto né nei mesi

successivi, quando la Cassa, in più occasioni (cfr. scritto del 24 ottobre 2024

[doc. B6]; scritto del 20 dicembre 2024 [doc. B7]; scritto del 10 febbraio 2025

[doc. B11]), ha chiesto alla ricorrente di produrre fogli di presenza, rapporti

di lavoro o altri atti che potessero comprovare la sua reale attività nel corso

degli anni, né nelle more processuali.

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni (a proposito

del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle

conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: STF 9C_384/2019 del 1°

ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF 145 V 90, consid. 3.2) non

è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava alla

ricorrente apportare le prove necessarie a sostegno della sua tesi, secondo cui

tutti i giorni in cui ha esposto le spese per il pranzo di fr. 17 (registrate

come indennità di trasferta) era effettivamente al lavoro sui cantieri.

L’insorgente sostiene che la

ripresa non deve essere effettuata poiché RI 2 è soggetto al contratto

collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e

sabbiatura, il cui art. 23 cpv. 2 prevede che se il lavoro viene eseguito a

oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non

si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente

percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve

corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo

per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto

dell’orario di lavoro).

Considerato che agli altri

dipendenti della sua ditta (6 nel 2022, 5 nel 2021 e nel 2020 e 3 nel 2019

[cfr. allegati doc. A3]) i forfait di trasferta (conto __________) sono stati

riconosciuti conformemente ad una prassi consolidata da anni e non hanno dato

luogo ad alcuna ripresa, la ricorrente non capisce per quale motivo invece RI 2

è stato trattato in maniera diversa.

Questo Tribunale rileva che,

indipendentemente dalla questione di sapere se all’interessato vada applicato

il contratto collettivo di lavoro, la sua situazione è differente rispetto a

quella degli altri dipendenti della società.

In primo luogo non può essere

sottaciuto che quando ancora non conosceva le conseguenze delle sue

affermazioni, lo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2, dati di contatto e “[…]

la

descrizione dell’impresa riporta le attività della sua azienda, da lei indicate,

e funge da base per determinare i premi […]”) aveva indicato alla __________

che la sua attività consisteva nel 90% in lavori amministrativi e nel 10% in

lavori di tinteggiatura (doc. B5.2, complessivamente per la società 78% di

lavori di tinteggiatura e 22% di lavori amministrativi).

Solo dopo aver ricevuto la

decisione della Cassa e la richiesta del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese

effettive di RI 2 in relazione alla percentuale delle attività svolte

(amministrative e di pittura), la ricorrente ha scritto alla __________, chiedendo

“di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione

d’impresa che non è mutata nel tempo” (doc. A2), ossia complessivamente,

per la ditta, 95% di lavori di tinteggiatura e 5% di lavori amministrativi.

Tuttavia, da una parte con

scritto dell’11 novembre 2024 la __________ ha affermato che “come risulta

dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio

si sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata

nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di

classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025”

(sottolineature del redattore).

La nuova descrizione vale

dunque solo per il futuro.

D’altra parte, nell'ambito delle assicurazioni sociali è

data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la

precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle

prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava

le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47)

In queste condizioni occorre

concludere che RI 2 nel periodo in esame svolgeva attività amministrativa nella

misura del 90% e per stabilire il diritto all’eventuale rimborso spese per il

pranzo era di conseguenza necessario disporre della documentazione atta a

comprovare l’attività giornaliera dell’interessato per stabilire quando e se

potevano essere riconosciute indennità per i pasti sul cantiere.

In secondo luogo, ed in ogni

caso, indipendentemente dalla percentuale di attività in ambito amministrativo,

non va dimenticato che nel periodo litigioso RI 2 è stato inabile al lavoro

(doc. B5: “Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre

überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen

können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt”), apparentemente

al 50% (cfr. doc. VIII).

La __________ dapprima, e la

Cassa in seguito, dovevano di conseguenza stabilire se e in quale misura

l’interessato era presente sui cantieri e se effettivamente non ritornava a

casa a mangiare. La sua situazione non è pertanto paragonabile a quella degli

altri dipendenti. Anche perché, come indicato dalla __________, l’indennità per

pranzo riconosciuta dal contratto collettivo non è dovuta in caso di assenza

del dipendente per malattia.

Ritenuto che l’interessato è anche

socio e gerente della società, e che dunque può organizzare la sua attività in

maniera più flessibile rispetto agli altri dipendenti, a ragione la Cassa, nel

preciso caso di specie, alla luce dell’incapacità lavorativa di RI 2, indipendentemente

dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, necessitava della

documentazione atta a comprovare se, quando ed in quale misura era attivo al di

fuori della sede dell’azienda. Anche perché, pur se previste dal CCL, le spese

devono essere state effettivamente sostenute per motivi professionali; in caso

di assenza esse non possono essere riconosciute.

Il certificato medico del dr.

med. __________, emesso solo il 18 aprile 2025, non cambia l’esito della

procedura. Il medico non indica la percentuale di incapacità lavorativa e si

limita ad affermare che nei “periodi in cui presentava una inabilità

lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella

percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare d’impresa di pittura”

(doc. C). Egli, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non ha

attestato che l’interessato lavorava al 100% con una riduzione del rendimento

del 50%. Al contrario, dal documento sembra semmai emergere che RI 2 poteva

lavorare solo nella percentuale per la quale non era inabile al lavoro (“era

autorizzato a proseguire per la durata del giorno nella percentuale stabilita”)

ed in ogni caso l’attività che poteva svolgere era quella di “titolare

d’impresa di pittura”, ossia un lavoro prettamente amministrativo che non

necessitava la presenza sui cantieri.

Alla luce di quanto sopra

esposto, nel preciso caso di specie, considerata la particolare situazione di RI

2.

(socio e gerente della società, inabile al lavoro al 50% durante tutto il

periodo litigioso, attivo al 90% in ambito amministrativo), la Cassa non poteva

riconoscere automaticamente il rimborso spese per pranzo di fr. 17 al giorno

previsto dal CCL per la pittura ed affini senza richiedere, come ha fatto, la

documentazione atta a comprovare l’attività svolta dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2022 per accertare la natura esatta dei compensi ricevuti e per

rendere credibili le spese in funzione dei rapporti sulle ore, dei rapporti di

lavoro, dei giornali di cantiere, dell’elenco dei luoghi di lavoro, ecc..

Le spese devono infatti di

principio corrispondere a quelle effettive e necessarie per una percentuale

ridotta di lavoro.

La circostanza che queste spese

sono previste da un contratto collettivo di lavoro non impedisce alla Cassa, in

caso di dubbi sull’effettività delle spese fatte valere, di accertarne la

veridicità.

Questo Tribunale ritiene semmai

che riconoscendo comunque il 50% delle spese, la Cassa ha deciso in maniera

favorevole alla ricorrente. Ci si potrebbe infatti chiedere se, alla luce della

mancata collaborazione della società, la ripresa non sarebbe potuta essere

maggiore e considerare l’intera indennità di trasferta (cfr. anche la STF 9C_577/2022

del 7 dicembre 2023, pubblicata in SVR 2024 AHV Nr. 7 secondo cui se delle

spese della vita privata sono prese a carico del datore di lavoro alla quale la

persona tenuta a pagare i contributi partecipa in virtù del diritto societario,

occorre determinare se sono i rapporti di lavoro o i rapporti societari che ne

costituiscono la base).

Non può invece essere d’aiuto la

citata, dalla ricorrente, DTF 142 V 395, trattandosi di un caso dove il

Tribunale federale ha dovuto statuire in merito alla legittimazione a ricorrere

contro la pianificazione ospedaliera e non concernendo il consid. 4.3.1 la

ripresa di spese (“Il ricorrente invoca infine un precedente nella sentenza 2C_796/2011 del

10.

luglio 2011. In quell'occasione il Tribunale federale ha riconosciuto la

legittimazione a ricorrere a un medico che aveva contestato nell'ambito di un

ricorso in materia di diritto pubblico una modifica della LCAMal concernente

l'organizzazione della pianificazione e del finanziamento ospedalieri. Per

provare la sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente aveva fatto valere che,

in caso di ricovero ospedaliero, la sua libertà di scelta della struttura

sanitaria, sarebbe stata toccata dalla modifica legislativa. Il Tribunale

federale ha ritenuto che tale evenienza non era inverosimile, motivo per cui è

entrato in materia sul ricorso (cfr. consid. 1.2.3 della sentenza citata)”). Del resto il passaggio citato

dall’insorgente (“in assenza di elementi oggettivi contrari,

l’amministrazione deve prendere in considerazione la documentazione fornita dal

datore di lavoro, specialmente se conforme alla prassi e al contratto

collettivo applicabile”), conferma che in presenza di elementi particolari,

e dunque in caso di dubbi, come in concreto, l’amministrazione può esigere la

documentazione necessaria atta a verificare l’effettività delle spese,

indipendentemente dall’applicazione di un CCL.

In concreto, in assenza della

documentazione rilevante, a giusta ragione le spese non sono state riconosciute

come tali nella loro interezza e sono state considerate come salario

determinante.

La decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

2.8

L’art.

61.

lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti