30.2025.6
Contestazione della qualifica di dipendente di una guida turistica affiliata dal 1° gennaio 2004 quale operatrice turistica indipendente. In concreto gli elementi a favore di un'attività lucrativa indipendente sono nettamente preponderanti rispetto a quelli per un'attività dipendente
26 settembre 2025Italiano50 min
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
30.2025.6
cs
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
aprile 2025 emanata da
chiamata in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1958, è iscritta presso
la Cassa CO 1 quale indipendente dal 1° gennaio 2004 per l’attività di
operatrice turistica (organizzazione di tour e tour operator).
1.2. Nel luglio 2024 la Cassa, rilevato
nel sito web dell’__________ __________ che vi figurava anche il nome
dell’assicurata, ha avviato un riesame della qualifica della sua attività
lavorativa.
1.3. Dopo aver sentito altre colleghe
attive nel medesimo settore lavorativo, con decisione di revisione e
riconsiderazione del 12 novembre 2024 la Cassa ha confermato l’affiliazione
quale indipendente di RI 1, ma l’ha informata che l’attività di guida turistica
in favore dei clienti dell’TERZ 1 va considerata quale dipendente dal 1°
gennaio 2024.
1.4. In seguito alle censure sollevate dall’interessata,
che ha rilevato che l’importo fatturato all’TERZ 1 nel 2024 non ha superato fr.
1'692.20, la Cassa con decisione su opposizione del 12 novembre 2024 ha
confermato l’affiliazione quale dipendente dell’TERZ 1, affermando:
" (…) La
Cassa ha definito la posizione della signora RI 1 quale dipendente, mancando i
requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali, in
particolare prestando la propria manodopera ad una società attiva nel medesimo
ramo professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è
manifesto il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non
vengono emesse direttamente a turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali),
bensì vengono emesse ad una società attiva nel medesimo ramo e che propone a
sua volta, tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità di visite
guidate.
Il datore di lavoro, nel caso di specie la
società TERZ 1, si assume pertanto il rischio economico, mentre la signora RI 1,
non agendo a proprio nome e proprio conto, non si assume alcun rischio
particolare verso i terzi. Tale circostanza indica dunque l’assenza di un
rischio d’incasso verso la committenza della ditta individuale RI 1.
Inoltre risulterebbe che la citata società,
crea e pubblicizza gli itinerari da visitare, incassando direttamente le quote
d’iscrizione. Tali pacchetti di visite guidate, vengono successivamente
“subappaltati” alla signora RI 1, la quale riceve il compito di guidare e
accompagnare il turista (o gruppi) in tali luoghi.
In caso di eventuali disservizi oppure in
caso di eventuali infortuni occorsi durante la gita, il cliente si rivolgerà
direttamente alla società che ha fornito il pacchetto turistico e sarà quindi
responsabile nel trattare in prima persona il reclamo/regresso del cliente.
3.
Il fatto che la signora RI 1 esegue il
lavoro al servizio d’altri, seppur su chiamata, costituisce un elemento
essenziale che permette di qualificare la retribuzione come salario
determinante. La situazione di lavoratore al servizio d’altri si manifesta nel
rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e
nell’organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo particolare
dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al lavoratore
(cfr. RCC 1953, pag. 94).
(…)
6.
In considerazione di quanto precede, alla
signora RI 1 viene confermato lo statuto di lavoratrice salariata quando presta
la sua manodopera di guida turistica/visita guidata a favore della società TERZ
1, anch’essa attiva professionalmente nel ramo professionale dei servizi
turistici.
L’TERZ 1 deve essere considerata “datore di
lavoro” della signora RI 1, conformemente all’art. 12 cpv. 1 LAVS, e la
“Decisione di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA)” contestata, deve
essere mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.
7.
D’altra parte, la Cassa è d’accordo di
mantenere l’iscrizione della signora RI 1 quale lavoratrice indipendente a
titolo principale dal 01.01.2004, unicamente quando
l’attività quale guida turistica viene svolta in nome e per proprio conto,
fatturando direttamente al cliente finale (turisti, gruppi di turisti) o per
società/organizzazioni che non sono attive nel suo medesimo ramo professionale
e per società con sede all’estero, come da nostra “Decisione di revisione e
riconsiderazione (art. 53 LPGA) datata 30 luglio 2024.” (doc. J)
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando la conferma dello stato di operatrice turistica che
svolge attività lucrativa indipendente anche a far tempo dal 1° gennaio 2004
(recte: 2024).
La ricorrente, che richiama
l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, afferma di essere attiva da
molti anni nell’ambito del turismo e di svolgere in proprio l’attività di
operatrice del settore, assumendo mandati, sempre in ambito turistico, volti ad
organizzare visite e attività legate al territorio, all’interno del Cantone,
nel resto della Svizzera e nella vicina Italia. Ella agisce come ditta
individuale e a tale scopo l’Ufficio federale di statistica le ha assegnato in
data 3 ottobre 2019 un numero d’impresa. Il 12 dicembre 2018 la Cassa ha
riconfermato la sua iscrizione come indipendente, sulla base degli stessi
criteri che hanno ora portato l’amministrazione a giungere ad una soluzione
diversa. L’insorgente rileva di agire tramite un brand personalizzato (“__________”),
riceve ed elabora richieste di clientela privata, a cui fattura direttamente le
prestazioni, rispettivamente collabora al contempo con diversi attori del
settore che di volta in volta, a seconda della domanda, le assegnano l’incarico
di occuparsi dei propri clienti. Per cui in relazione all’attività che svolge
in subappalto ella fattura direttamente alle società che le portano i clienti
da intrattenere e accompagnare presso i diversi siti turistici del Cantone. Nel
2024 ella ha elencato 15 clienti, compresa l’TERZ 1, ai quali ha fornito le
proprie prestazioni. A dipendenza dell’andamento del mercato turistico ella
fattura maggiormente ad un cliente piuttosto che ad un altro. La ricorrente può
decidere se assumere o meno determinati mandati, rispettivamente, nella misura
in cui non le fosse possibile dar seguito o meno alle richieste della
clientela, si avvale della facoltà di assegnare in subappalto, a suoi colleghi,
determinate prestazioni.
L’insorgente evidenzia che nel
2024 dall’TERZ 1 ha incassato prestazioni, dedotte le spese, pari a fr. 1'520,
che non avrebbe comunque implicato l’obbligo di prelevare contributi poiché
inferiore all’importo di fr. 2'300.
La ricorrente afferma che
collabora con l’TERZ 1 seguendo un programma stabilito dalla medesima TERZ 1,
che è libera di accettare o meno il mandato, che decide lei stessa l’itinerario
o cosa mostrare ai clienti (si tratta per lo più di giornalisti, agenti di
viaggio, tour operator o influencer), ciò che avviene in base all’interesse di
questi ultimi. Se sono richieste prestazioni più impegnative, viene contattata
telefonicamente, allo scopo di ottenere il suo input, così come i suggerimenti
sulla logistica, i luoghi da visitare, sui ristoranti eccetera, dopo di che
viene allestito uno specifico programma, con logo dell’TERZ 1, che la stessa __________
invia alle persone che spesso ospita gratuitamente in Ticino. Per questi casi
non c’è nessuna fatturazione al cliente finale né da parte dell’__________ né
da parte della ricorrente.
L’assicurata ribadisce di
disporre di un numero IDI, di agire verso l’esterno per il tramite della carta
intestata “__________”, che rappresenta il brand della sua ditta individuale, che
la fatturazione avviene direttamente a proprio nome ed è indirizzata oltre che
ai singoli turisti quando non passano attraverso un’agenzia, alle medesime
agenzie che di volta in volta le chiedono di collaborare e le mandano clienti
da trattare, compresa l’TERZ 1. Tra i suoi clienti vi sono dei privati, coppie,
famiglie o gruppi di amici, come pure agenzie che promuovono offerte turistiche
e che si affidano di volta in volta alle sue competenze.
La ricorrente afferma di
assumersi i costi dell’acquisto e dell’utilizzo degli strumenti di lavoro
(automobile, abiti, computer, tablet, telefono, ecc.), rispettivamente paga un
canone di locazione per i locali che occupa per il proprio lavoro. Ella si
assume pertanto un rischio economico.
L’insorgente evidenzia poi di non
essere legata ad alcun vincolo, né nella determinazione dei clienti, che può
accettare o rifiutare, né nella determinazione del proprio orario di lavoro,
che decide liberamente anche per quanto concerne l’attività svolta per l’TERZ 1.
Può sempre accettare o meno il mandato proposto da quest’ultima,
rispettivamente di farsi sostituire da un collega in subappalto, come è già
successo in alcune occasioni. Ella lavora sulla base di diversi mandati.
Per quanto concerne il fatto che svolge
la sua attività anche per un committente attivo nel suo stesso ramo
professionale, che fattura le sue prestazioni di guida turistica all’TERZ 1 e
non direttamente ai clienti e che non si assumerebbe un rischio d’incasso di
tipo imprenditoriale e che vi sarebbe una subordinazione e dipendenza
economica, la ricorrente ribadisce di non collaborare solo con la citata TERZ 1,
ma anche con altre agenzie, di mettere a disposizione le sue competenze in base
ad un contratto di mandato, ricevendo il compito di gestire, su suo incarico,
le persone che le sono affidate, e meglio organizzando attività di vario tipo.
La ricorrente, a differenza di un dipendente, può rifiutare i mandati
assegnatile dall’TERZ 1, non ha alcun rapporto di subordinazione, ma può
scegliere di fare quello che vuole, di volta in volta, delle prestazioni che le
sono richieste. Ella agisce a proprio nome e a proprio conto, assumendosi tutti
Fatti
i rischi del caso, compreso quello di non ricevere mandati.
La ricorrente contesta
l’argomento della cassa secondo la quale il fatto che l’TERZ 1 crea a
pubblicizza itinerari da visitare, per il tramite di pacchetti che comprendono
visite guidate, configura un ulteriore elemento per concludere che, nel caso di
specie, la ricorrente sarebbe una salariata dell’TERZ 1. Per la ricorrente
occorre distinguere l’attività dell’__________ dalla sua. Non è suo compito
creare e pubblicizzare itinerari da visitare, essendo invece il “core
business” dell’__________, che ha anche i mezzi per farlo e che così
facendo promuove il territorio. Evidente che l’__________ deve poi chiedere a
dei subappaltatori, tra i quali la ricorrente, di occuparsi di una serie di
prestazioni che lei stessa, direttamente, non è manifestamente in grado di
offrire. È inoltre normale che in caso di disservizi, o di infortuni, visto il
regime giuridico in essere, sia l’TERZ 1 a rispondere, sulla base dell’art. 101
CO. L’unico obbligo che ha nei confronti dell’TERZ 1, è quello di agire con la
dovuta diligenza e con la dovuta professionalità, pena la rescissione del
mandato.
L’interessata afferma che, per
coerenza, se fosse da considerare dipendente, la Cassa non avrebbe dovuto con
decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025, considerarla
datrice di lavoro di __________ che diventerebbe altrimenti un salariato di una
persona a sua volta salariata dell’TERZ 1.
1.6. Con risposta del 6 giugno 2025, cui
ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
affermando:
" (…)
3. L’TERZ 1 ha tra i vari scopi sociali
anche quello di __________. Inoltre, affiancare le __________ e __________.
Al fine di perseguire i propri scopi
sociali __________, l’TERZ 1 ha delegato alla sig.ra RI 1 il compito di
accompagnare alcune persone (o gruppi di persone) __________In questi casi,
poiché la responsabilità __________ è dell’TERZ 1, anche a quest’ultima
appartiene un eventuale responsabilità in caso di infortunio o danno causato
durante la visita organizzata da TERZ 1 verso il suo cliente/ospite.
4. Diversa invece la situazione dove TERZ 1,
per stessa ammissione della ricorrente (pag. 7 atto ricorsuale) dirotta i
turisti che prendono contatto con TERZ 1 medesima alla ditta individuale della
sig.ra RI 1 (__________). In quest’ultima circostanza, è la sig.ra RI 1 a
fatturare direttamente al cliente finale e prendersi direttamente la
responsabilità per tutto quanto accade durante la visita dei luoghi stabiliti.
5. In conclusione, seppur non rilevante ai
fini dell’oggetto del ricorso, rileviamo che il contratto di locazione prodotto
dalla ricorrente (doc. K) è un semplice contratto d’affitto dove si attesta che
l’ente locato è adibito a “abitazione familiare per 1 persone” e non è adibito
a uso misto personale e commerciale. Nemmeno è stata prodotta una conferma del
locatore (datata ottobre 2019) dove quest’ultimo attesta di essere a conoscenza
dello svolgimento di un’attività professionale autorizzata all’interno del
locale oggetto del contratto di locazione.” (doc. III)
1.7. Con decreto del 16 giugno 2025 il
Giudice delegato del TCA ha ordinato la chiamata in causa dell’TERZ 1,
mettendole a disposizione, a crescita in giudicato del decreto, tutti gli atti
ed assegnandole un termine scadente il 15 settembre 2025 per esaminare la
documentazione e determinarsi in merito alla procedura postulando
l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).
1.8. Con replica del 25 giugno 2025 la
ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni (doc. VI).
L’insorgente evidenzia che il
fatto di essere socia di __________, nella sua qualità di operatrice turistica,
è irrilevante. L’associazione contempla circa __________, tutte con situazioni
lavorative diverse fra loro; vi sono coloro che svolgono la propria attività in
modo accessorio, chi ha la sola qualifica di guida e chi, come la ricorrente, è
anche operatrice turistica ed organizza tour e visite a 360 gradi.
L’associazione è solo una piattaforma di visibilità, attraverso la quale i
potenziali clienti sono messi in condizione di scegliere una guida, in base
alla loro lingua e al territorio che intendono visitare. Il contatto successivo
con la guida avviene poi per via diretta; gli __________, pertanto, si
affidano, tramite mandato (spesso e volentieri gratuito), alle guide e si
limitano semmai ad indirizzare la clientela al sito dell’associazione.
La ricorrente rileva che nel
corso del mese di agosto 2024 ha avuto un colloquio con la Cassa, nel corso del
quale ha esposto la sua attività ed ha spiegato che gli operatori turistici
procurano lavoro a diversi servizi e che al contempo si sono organizzati
mediante l’associazione affinché ne sia tutelato il lavoro, se del caso
attraverso una piattaforma di collaborazione tra colleghi che permetta di farsi
sostituire, __________. Oltre a ribadire la sua posizione, la ricorrente ha
prodotto una dichiarazione redatta dalla proprietaria dell’appartamento dove si
attesta che parte dell’ente locato dalla ricorrente è espressamente dedicato
allo svolgimento dell’attività professionale.
Ella ribadisce di aver conseguito
un reddito di soli fr. 1'520.10 per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1 e
non di fr. 1'692.20, poiché la differenza deriva dal fatto che vi sono alcune
spese assunte in proprio, come pranzi per i visitatori, trasporti, ecc.
L’TERZ 1 delega le visite alla
ricorrente come ad altre guide attive nel Cantone poiché i suoi dipendenti non
sono preparati ad assumere determinati compiti e nemmeno per svolgerli. La
responsabilità, durante le visite guidate, ricade sulla guida, tanto è vero che
ha sottoscritto una polizza RC __________ e una polizza di Protezione Giuridica
__________. Ella, salvo nei casi in cui l’TERZ 1 desidera espressamente
promuovere il mezzo pubblico, utilizza il proprio mezzo di trasporto per
accompagnare giornalisti, agenti di viaggio durante le visite, assumendosi
tutti i rischi. Le campagne di promozione dell’TERZ 1 non implicano alcuna
fatturazione né da parte della guida né da parte dell’TERZ 1. I viaggiatori
sono ospitati a titolo gratuito. A queste persone non viene fatturato alcunché.
1.9. Nella replica del 4 luglio 2025 la
Cassa si è riconfermata nella sua decisione su opposizione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente, RI 1, dal 1° gennaio 2024 debba essere
affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 per il lavoro svolto in suo favore e che
nel 2024 ha fruttato un reddito di fr. 1'692.20 (spese comprese).
Infatti, la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.
3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV
Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18
Considerandi
aprile 2025 è l’affiliazione dal 1° gennaio 2024 della ricorrente come
dipendente della società chiamata in causa (cfr. punto II, pag. 2 della
decisione su opposizione e successivo esame approfondito del rapporto con l’TERZ
1; cfr. anche decisione formale, doc. 9; cfr. anche risposta di causa, in
particolare pag. 2 in fine e pag. 3 in alto).
Non sono oggetto del contendere i
rapporti lavorativi dell’assicurata con altri clienti, società o agenzie non
citate espressamente nella decisione formale e nella decisione su opposizione poiché
non hanno potuto esprimersi in merito, né essere chiamati in causa e perché il
rapporto nei loro confronti non è stato oggetto di particolare esame da parte
dell’amministrazione.
Non è in discussione neppure la
qualifica, in generale, delle guide turistiche né il “subappalto” ad altre
guide turistiche dei mandati ottenuti dalla ricorrente, non essendo oggetto di
esame specifico della decisione e della decisione su opposizione.
Come rammentato dal Tribunale
federale, infatti, le manifestazioni della vita economica possono rivestire
forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è
in presenza di un’attività salariata oppure di un’attività indipendente,
prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF
9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).
Nella misura in cui la ricorrente
chiede di essere affiliata quale indipendente in generale anche per attività
prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc. non oggetto di esame specifico
nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata e che in
parte concerne altre casse di compensazione, il ricorso si rivela irricevibile.
2.2
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art.
3.
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione
dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS
degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato
lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di
un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di
lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi
per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;
sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12
aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;
sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni
di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di
contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza
9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4
Secondo
la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività
indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti
dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF
119.
V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico
imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,
le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331
consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività
lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,
contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un
rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la
possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è
determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.
208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.
34.
segg.; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid.
3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5
Il Tribunale federale ha pure
stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non
dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o
su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139
consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.
3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto
modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e
sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare
un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e
nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio
convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà
economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF
9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,
consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,
consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;
sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di
lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di
vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale
specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata
in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,
consid. 3.2 con riferimenti).
A
questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico
dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in
perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o
comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile
2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).
La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza
di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera
investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,
assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si
procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali
commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza
9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi
principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme
e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le
attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che
prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°
aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26
gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove
gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si
equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui
occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano
contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo
mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.
2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il
medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività
per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera
differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF
119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza
H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul
tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,
9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Alla
luce della circostanza che l’insorgente è attiva nell’ambito dei servizi, va
qui rammentato che in una sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è
pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di
un’assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie
per diverse persone.
L’Alta Corte, ha innanzitutto
rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività dell’allora
ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va
posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello
del rischio aziendale.
In seguito il TF ha rilevato che
la circostanza che nel caso di specie l’interessata aveva effettuato pochi
investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a
priori la presenza di un’attività indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto
2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L’Alta Corte ha poi
lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un’assicurazione è
un criterio rilevante per l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché,
in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza
organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der
Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und
den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit
nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000
E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes
Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen
bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten
Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht
beizumessen ist“).
Per il TF né la
pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva le chiavi di
numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva far
concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere
Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse
auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt
der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene
Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen
Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere
wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen
die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer
Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die
Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder
für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).
L’Alta Corte ha
poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di
commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture
a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen
Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).
Per il TF, in
che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla
clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era
assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata
dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera
mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare
il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In welchem Ausmass
dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des
Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die
Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen
Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen
eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer
Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine
regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag,
welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine
Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).
Il TF ha
evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese di
gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva
svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich
den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier
Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von
rund vier Stunden tätig war“).
L’Alta Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale
cantonale affinché accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore
documentazione, se la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi
clienti (tre) oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di
clientela, aveva aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per
diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata
come indipendente (“Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der
Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob
die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von
wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht
als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie
durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt
hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie
als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).
In una
sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e con riferimento anche all’appena
citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha confermato
una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Zurigo che
ha qualificato di indipendente un’assicurata che svolgeva l’attività di “Haushaltshilfe,
Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr. consid. 4.2 della citata
sentenza).
L’Alta Corte ha rilevato che
l’insorgente svolge un lavoro nell’ambito dei servizi. La circostanza che in
questo caso non sono stati effettuati investimenti di una certa importanza
(acquisto di un veicolo di servizio, di materiali di pulizia e di lavoro), non
esclude la qualifica di attività indipendente. Semmai, ai fini della qualifica
dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF
9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che, decisiva è la questione di
sapere se nel caso di specie il rischio economico si esaurisce nella sola
dipendenza del successo personale e se in caso perdita del rapporto lavoro la
persona si trova nella medesima situazione di colui che perde il proprio posto
di lavoro oppure se la persona assicurata dimostra di avere un’attività di
acquisizione regolare e mirata che le permette di costituire il proprio
portafoglio di clienti come di solito ha una piccola impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin (Haushaltshilfe,
Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um Dienstleistungen.
Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich einzustufenden Investitionen
anfielen und anfallen (Anschaffung eines Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte
und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang, Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten,
Logo-Türmagnete), wie von der Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine
selbstständige Erwerbstätigkeit deshalb - im Sinne der Verneinung eines
Unternehmerrisikos - rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl.
E. 2.3 am Ende hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E.
4.2 mit Hinweis). Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die
Beschwerdegegnerin zurzeit weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch
eigenes Personal verfügt.
Vielmehr kommt in Konstellationen wie der vorliegenden dem Merkmal der
arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht zu. Dabei ist - so das
Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5.
August 2008 E. 4.2) - in erster Linie ausschlaggebend, ob sich das
wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen
Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine
Situation wie beim Stellenverlust einer arbeitnehmenden Person eintritt oder ob
sich die im Fokus stehende Person über eine regelmässige und zielgerichtete
Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer
Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein Kleinstunternehmen üblicherweise
verfügt.”).
Nel caso giudicato dal Tribunale
federale l’interessata si è iscritta a registro di commercio dal 2017 come
ditta individuale e fa pubblicità attiva tramite flyer, carte da visita e su
veicoli commerciali dove figurano i suoi estremi. Ella mostra in maniera visibile
che fattura e si presenta in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente
alla conclusione di un’assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in
favore di un rischio aziendale. Inoltre migliora le proprie prospettive
lavorative, con una formazione continua nell’ambito in cui è attiva.
Con ciò dimostra la volontà di
voler costituire una clientela più grande tramite attività di acquisizione
regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i clienti, così da
differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla pulizia, che è
attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1. Diesbezüglich
lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit...
2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen ist sowie mittels
Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten Geschäftsfahrzeugs
aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach aussen sichtbar in
eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil, was
überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen Betriebsversicherung - auch
als Indiz für das Vorliegen eines Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem
optimiert sie ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich
kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich weiterbildet (u.a. Absolvierung des
Kurses und der Abschlussprüfung zur eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin,
PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren bekundet sie den Willen, sich durch
regelmässige Akquisitionstätigkeit eine grössere Kundschaft (von maximal
jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von 80 %) zuzulegen sowie
Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen und sich dadurch vom
Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu unterscheiden, die
einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig sind.”).
La
circostanza che attualmente lavora circa 10 ore al mese per la famiglia X e
circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in maniera credibile,
dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non vogliono, per
questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro. Inoltre
l’assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua
formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale l’interessata
svolge l’attività nell’ambito dei due rapporti contrattuali dimostra che i
partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di subordinazione.
Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare le istruzioni, né è stato
concordato un divieto di concorrenza. Infine la ricorrente ha un rischio
d’incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano stabilito
(“Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben lediglich zirka zehn Stunden
monatlich für die Familie X.________ und etwa 80 Stunden für Herr Y.________
arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin, dass
potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine arbeitgeberähnliche
Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand scheuen. Zudem war
die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre Zusatzausbildung
absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die Beschwerdegegnerin die ihr im
Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse übertragenen Aufgaben in
gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz davon, dass sich die
Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein Abhängigkeitsverhältnis
hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Sodann ist
weder in Bezug auf die Ausführung der entsprechenden Arbeiten ein konkretes
Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte für ein Konkurrenzverbot.
Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie ihren Kunden jeweils nach
einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt, grundsätzlich auch das Inkasso- und
Delkredererisiko selber”).
In
una successiva sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020
AHV n. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa
cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza cantonale che
aveva qualificato di indipendente una fotografa.
Il Tribunale federale al consid.
4.3.1 ha accertato che l’assicurata non occupava personale e che non vi erano
prove documentali circa la locazione di locali commerciali. L’interessata nel
2015 aveva guadagnato circa fr. 4'878.35 di cui fr. 4'243, ossia l’87%
provenienti dal contratto con la C. AG. Nel 2016 a fronte di un fatturato di
fr. 5'550, fr. 1'472.50 erano stati conseguiti lavorando per la C. AG, ossia il
26%. L’Alta Corte ha sottolineato che si trattava di importi significativi. Per
contro non è stato comprovato che l’assicurata, in quei due anni, avesse
fatturato degli ordini a B. GmbH. Ella si è limitata a presentare delle offerte
(“Die Beschwerdegegnerin
beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen schlüssige Hinweise
für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch in der
Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die Beschwerdegegnerin
es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen zu belegen. Nach
den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf welche mangels
offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und 2.2 hiervor),
hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von rund Fr.
4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der
C.________ AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon
wiederum Fr. 1472.50 oder 26 % auf die C.________ AG entfielen. Beide Einnahmen
fallen ins Gewicht. Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die
Beschwerdegegnerin der B.________ GmbH in den beiden Jahren tatsächlich
realisierte Aufträge in Rechnung gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus
lediglich Offertstellungen (vom 15. Oktober 2015 und 22. Februar 2016)”).
Il
Tribunale federale ha sottolineato che l’interessata ha conseguito la maggior
parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti dalla C. AG. Anche se il
volume degli ordini è diminuito in maniera importante nel 2016, si è comunque
attestato al 25% del fatturato totale, ciò che implica una certa regolarità ed
importanza nell’attribuzione degli ordini. Per contro non vi è stata nessuna
collaborazione con B. GmbH. L’Alta Corte ha così concluso che almeno per gli
anni 2015 e 2016 per quanto riguarda l’attività pe C. AG l’assicurata deve
essere qualificata come dipendente. Per quanto concerne invece la B. GmbH, non
essendo stato conseguito alcun reddito, una valutazione non è possibile,
rispettivamente non è necessaria (“Die Beschwerdegegnerin
hat ihren Umsatz 2015 somit grösstenteils durch Aufträge der C.________ AG
generiert. Im Folgejahr verringerte sich das entsprechende Auftragsvolumen zwar
wesentlich, deutet mit einem Anteil von knapp über einem Viertel des
Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse Regelmässigkeit und
Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in Bezug auf die
B.________ GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des
Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der
C.________ AG jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und
2016 mit der Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich
arbeitnehmerähnlichen Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer
unselbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B.________ GmbH
anbelangt, ist eine entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich
eine solche mangels diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte”).
Il Tribunale federale ha di
conseguenza parzialmente accolto il ricorso ed annullato la sentenza cantonale
nella misura in cui aveva qualificato la fotografa di indipendente per il
reddito in esame. Per quanto riguarda B. GmbH i documenti disponibili non consentono
di concludere né per un’attività dipendente né per un’attività indipendente. La
decisione su opposizione, su questo punto, non può essere confermata (“Das vorinstanzliche Gericht hat sich demgemäss
bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die
zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer Selbstständigerwerbenden
zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin aufzuheben. Hinsichtlich
der B.________ GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder den Schluss auf
eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der
Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin
vom 30. November 2017 in
diesem Punkt nicht bestätigt werden kann”).
2.8. Va
ancora aggiunto che per l’art. 6quater cpv. 1 OAVS i contributi dei salariati
che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS
sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa
dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di
lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui i salariati hanno
raggiunto l’età di riferimento. Se l’attività non è esercitata per l’intero
anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è
ridotta in misura proporzionale.
Inoltre,
secondo l’art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2024 se il
salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile (dal 1° gennaio
2025: fr. 2'500) e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a
richiesta dell’assicurato.
2.9. Nel caso
di specie, va ribadito che oggetto del contendere è unicamente la qualifica
dell’attività svolta dalla ricorrente per l’TERZ 1. Non è in discussione la sua
affiliazione come indipendente quale operatrice turistica, né eventuali diverse
qualifiche dell’attività svolta dall’insorgente per altri clienti e/o società
e/o agenzie o per eventuali subappalti ad altri operatori.
In
concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1, nata nel 1958, è affiliata
quale indipendente dal 1° gennaio 2004 quale operatrice turistica (doc. 48).
Il
12 dicembre 2018 la Cassa CO 1 ha confermato la sua affiliazione come
indipendente nell’attività di operatrice turistica, attività svolta a titolo
professionale, precisando che può essere considerata indipendente unicamente
quando lavora in nome e per conto proprio mentre è considerata salariata quando
presta la propria manodopera a ditte del ramo (doc. 39).
Per
l’anno 2022 ella ha chiesto un adeguamento dei contributi sulla base di un
reddito aziendale annuo stimato in circa fr. 50'000 (doc. 29), poi confermato
anche nel 2023 (doc. 22, nel 2018 era di fr. 75'000 [doc. 40]). Per il 2025 è
stato stimato un reddito di circa fr. 25'000 (doc. 2).
Il
4 luglio 2024 la Cassa ha scritto alla ricorrente informandola di essere venuta
a conoscenza tramite il sito web dell’__________ __________, che si era
annunciata quale guida turistica e che per decidere se erano ancora soddisfatti
i criteri per la sua affiliazione quale indipendente, avrebbe dovuto produrre
le fatture, i contratti e gli accordi del 2024 (doc. 21).
Il
15 luglio 2024 l’interessata ha affermato di essere affiliata quale operatrice
turistica indipendente da oltre 20 anni, che da allora nulla è cambiato e nulla
le impedisce di fare anche la guida turistica, che fattura sia a clienti
privati che a agenzie per prestazioni complete (Hotel, attività, ristoranti,
trasporti), non per prestazioni ad ore tranne per le visite guidate individuali
molto rare.
Il
12 agosto 2024 la ricorrente ha risposto tramite email alla Cassa, rilevando di
avere un sito web (__________), dove c’è la presentazione di tour tipo e di
altre offerte su richiesta, che la “__________” è una ditta individuale, che
collaborazioni con altre agenzie comportano un servizio completo inclusivo di
trasporti, prenotazioni ristoranti musei monumenti e molto altro sia in
Svizzera che in Italia e di essere in possesso di una RC impresa e protezione
giuridica impresa. Ella ha prodotto le 56 fatture emesse nel 2024 relative a 15
clienti diversi (doc. 19). L’TERZ 1 il 14 novembre 2024 ha poi trasmesso le 3
fatture emesse da RI 1 il 2 maggio 2024 di fr. 1'095.30, il 25 aprile 2024 di
fr. 239.90 ed il 15 maggio 2024 di fr. 357 (doc. 6).
La
Cassa CO 1 ha interpellato le Casse di compensazioni nel Canton __________, __________
e __________ per sapere se RI 1 è stata affiliata quale dipendente per le
attività svolte in favore di società site nei rispettivi Cantoni e per le quali
nel 2024 sono state emesse fatture dall’interessata (doc. da 16 a 18).
Dalle
tavole processuali emerge che le Casse interpellate o non hanno risposto (doc.
16), o dopo essere state sollecitate (doc. 14 e 15) hanno affermato di non
essere competenti (doc. 3), o, pur competenti, hanno affermato di non avere
esaminato concretamente lo statuto della ricorrente nei confronti della società
ubicata nel loro Cantone (cfr. doc. 12), oppure ancora hanno affermato che
l’interessata andrebbe affiliata quale dipendente ma che la competenza è di
un’altra Cassa (doc. 11).
Con
decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025 la Cassa CO 1 ha
informato la ricorrente che __________ va considerato quale suo dipendente
(doc. L).
2.10. Nel
caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce delle tavole
processuali, questo TCA non può confermare la decisione su opposizione impugnata
nella misura in cui l’ha affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 dal 1° gennaio
2024.
TERZ 1è affiliata quale indipendente
per l’attività di operatrice turistica dal 1° gennaio 2004.
Ella ha costituito la società
individuale __________, che non è iscritta a registro di commercio ma ha
ottenuto il numero d’identificazione delle imprese, ed ha allestito uno
specifico sito web, __________ (consultato il 17 settembre 2025), dove, in inglese, pubblicizza attività turistiche in Svizzera ed in
Italia.
Nel sito si può leggere che “RI 1, __________.”
Nella presentazione figura inoltre che “__________s.”
Nel 2024, al 12 agosto 2024, la ricorrente aveva emesso 56 fatture per 15
clienti diversi, tra cui anche delle società o agenzie site nei Cantoni di __________,
__________ e __________ per diverse migliaia di franchi e di euro.
L’assicurata, pur non iscritta a
registro di commercio, verso l’esterno si presenta in nome proprio per
il tramite della carta intestata “__________”, che rappresenta il brand della
sua ditta individuale, emette le fatture a proprio nome e, grazie
al sito internet, effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di
acquisizione di clientela che le permette di diversificare il numero di
committenti come una piccola imprenditrice. L’interessata ha inoltre
sottoscritto un’assicurazione per la responsabilità civile delle imprese e
un’assicurazione per la protezione giuridica delle imprese. Ella loca un
appartamento di 4 locali e mezzo, dove si trova un locale adibito allo svolgimento
della sua professione.
La Cassa, con, contestata (cfr. doc.
I, pag. 11), decisione del 18 aprile 2025, ha inoltre stabilito che __________
deve essere ritenuto quale suo dipendente (doc. L).
Dalle tavole processuali emerge
pertanto che l’insorgente, in generale, collabora con numerose agenzie ed ha diversi
clienti. Nel 2024 ha emesso fatture per migliaia di franchi ed ha un reddito da
attività indipendente stimato nel 2022 e nel 2023 a fr. 50'000 all’anno (fr.
25'000 nel 2025).
In relazione all’attività svolta in
favore dell’TERZ 1 RI 1 ha emesso unicamente 3 fatture, per complessivi fr.
1'692.20, di cui una di fr. 1'095.30 per un servizio della __________ dal 29
aprile al 1° maggio 2024, una fattura di fr. 239.90 per un servizio __________
di 3 ore il 25 aprile 2024 (visita guidata di __________ e pranzo) e una
fattura di fr. 357 per un “viaggio __________” dalle 9:15 alle 14:50 del
15 maggio 2024.
La ricorrente nel 2024 ha lavorato solo 5 giorni per l’TERZ
1, percependo un reddito complessivo che se rapportato al reddito aziendale
stimato nel 2022 e del 2023 (fr. 50'000) non rappresenta neanche il 4% del
reddito totale e se rapportato al reddito aziendale stimato del 2025 (fr.
25'000) non raggiunge il 7%.
Si
tratta di percentuali ben lontane rispetto a quelle secondo le quali, per il
Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica (87%,
rispettivamente 26%: cfr. 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in
SVR 2020 AHV n. 19). Tale reddito, nel caso di qualifica dell’attività come
dipendente, non sarebbe neppure soggetto a contribuzione, vista la volontà
della ricorrente di non vedersi prelevare i contributi in caso di affiliazione
quale dipendente (cfr. doc. 5; cfr. art. 34d OAVS). Andrebbe del resto
applicata la franchigia annua di fr. 16'800, essendo l’insorgente, nata nel
1958, ormai pensionata (cfr. art. 6quater OAVS).
La
perdita dell’attività presso l’TERZ 1 sarebbe facilmente assorbibile
dall’assicurata tramite l’assunzione di altri mandati e non è dunque assimilabile
alla perdita di un posto di lavoro.
Nei
confronti della società chiamata in causa non solo manca il requisito della
dipendenza economica, ma non è neppure ravvisabile l’adempimento del criterio
principale, nell’ambito dei servizi, dell’integrazione funzionale, lavorativa
ed organizzativa. La ricorrente svolge la sua funzione senza
essere inserita nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’TERZ 1.
Ella ha
lavorato solo 5 giorni nel 2024 per la società e per poche ore.
Il 25
aprile 2024 dalle 10 alle 13, il 29 aprile 2024 dalle 10 alle 14, il 30 aprile
2024 dalle 9.55 alle 17:10, il 1° maggio 2024 dalle 9:30 alle 17:30 ed il 15
maggio 2024 dalle 9:15 alle 14:50.
L’insorgente,
inoltre, può rifiutare i mandati proposti dall’TERZ 1, con
la quale non ha nessun vincolo, e rispetto alla quale non deve sottostare ad
orari di lavoro precisi.
Certo, ella collabora
con l’TERZ 1 seguendo un programma preparato da quest’ultima e con logo dell’TERZ
1.
Tuttavia, il programma viene
allestito previo un contatto con l’interessata nel corso del quale vengono
concordati i luoghi da visitare, la logistica ed i ristoranti dove fermarsi a
mangiare. Spetta all’interessata applicare liberamente, sulla base della
propria esperienza e della propria creatività, il programma allestito insieme all’TERZ
1. L’obbligo per l’interessata di seguire il programma dell’TERZ 1 non si
estende a tal punto da eccedere quanto consuetudinario in tali circostanze.
L’insorgente non risulta aver diritto
a vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio,
come è invece usuale nell’ambito di una attività di carattere dipendente (cfr.
sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del
30 settembre 2010 consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33) e
neppure ad un divieto di concorrenza.
L’utilizzo delle
strutture della società non è previsto e non risulta il diritto ad una
fatturazione minima.
Inoltre i clienti, giornalisti, tour
operator e agenti di viaggio, non ricevono alcuna fattura dall’TERZ 1, poiché
sono ospitati a titolo gratuito. L’interessata, per il suo lavoro, può
fatturare le sue prestazioni solo all’TERZ 1.
Rilevante, nel caso di specie, è anche
la circostanza che non appare essere stato sottoscritto alcun contratto, per
cui la ricorrente può cessare la collaborazione in qualsiasi momento, ciò che
comporta un rischio aziendale estremamente elevato. A questo proposito, ed in
relazione all’investimento, poco importante, in mezzi propri, il
Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in
particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su
quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con
riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In
concreto l’assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa fanno
propendere per un’attività indipendente.
Ciò relativizza la circostanza
che ella lavora per un committente attivo nel suo stesso ramo professionale,
fatturando direttamente all’TERZ 1 e non al cliente finale e che non avrebbe un
rischio d’incasso.
La pluralità dei committenti, la
circostanza che il reddito conseguito con l’TERZ 1 nel 2024 costituisce
un’infima parte dell’importo fatturato quell’anno, il fatto che l’interessata
gode della massima libertà imprenditoriale, che può rifiutare il mandato senza
alcuna penalizzazione, che, con contestata decisione del 18 aprile 2025, è
stato stabilito che ha un salariato alle sue dipendenze e che non vi è alcuna subordinazione
organizzativo-lavorativa, sono tutti elementi determinanti in favore della
qualifica di attività indipendente per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve di conseguenza
concludere che gli elementi a favore di un’attività indipendente (possibilità di rifiutare i mandati, pluralità dei committenti, il
reddito conseguito con l’agenzia costituisce un’infima parte dell’importo conseguita
con la sua attività indipendente, l’interessata gode della massima libertà imprenditoriale,
rischio aziendale estremamente elevato, assenza di dipendenza
organizzativo-lavorativa, assenza di
una integrazione funzionale) sono predominanti
rispetto a quelli a favore di un’attività dipendente (segnatamente fatturare ad una ditta del ramo e non al cliente finale, seguire un
programma deciso anche dal committente, non essere direttamente responsabile in
caso di disservizi e eventuali infortuni).
Se tuttavia in futuro l’attività
dovesse cambiare e, segnatamente, il reddito conseguito con l’TERZ 1 dovesse
subire un (consistente) aumento rispetto a quanto conseguito con altri clienti,
la qualifica dell’attività per il futuro potrà essere rivista dalla
Cassa.
2.11. La decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente
dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, deve pertanto essere annullata.
Alla
ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
2.12. L’art.
61 lett. fbis LPGA prevede che per
le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio
2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere
una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52
consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò
nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente
dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà
fr. 1'000 alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti