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Decisione

30.2025.6

Contestazione della qualifica di dipendente di una guida turistica affiliata dal 1° gennaio 2004 quale operatrice turistica indipendente. In concreto gli elementi a favore di un'attività lucrativa indipendente sono nettamente preponderanti rispetto a quelli per un'attività dipendente

26 settembre 2025Italiano50 min

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

30.2025.6

cs

Lugano

26 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18

aprile 2025 emanata da

chiamata in causa:

CO 1

TERZ 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1958, è iscritta presso

la Cassa CO 1 quale indipendente dal 1° gennaio 2004 per l’attività di

operatrice turistica (organizzazione di tour e tour operator).

1.2. Nel luglio 2024 la Cassa, rilevato

nel sito web dell’__________ __________ che vi figurava anche il nome

dell’assicurata, ha avviato un riesame della qualifica della sua attività

lavorativa.

1.3. Dopo aver sentito altre colleghe

attive nel medesimo settore lavorativo, con decisione di revisione e

riconsiderazione del 12 novembre 2024 la Cassa ha confermato l’affiliazione

quale indipendente di RI 1, ma l’ha informata che l’attività di guida turistica

in favore dei clienti dell’TERZ 1 va considerata quale dipendente dal 1°

gennaio 2024.

1.4. In seguito alle censure sollevate dall’interessata,

che ha rilevato che l’importo fatturato all’TERZ 1 nel 2024 non ha superato fr.

1'692.20, la Cassa con decisione su opposizione del 12 novembre 2024 ha

confermato l’affiliazione quale dipendente dell’TERZ 1, affermando:

" (…) La

Cassa ha definito la posizione della signora RI 1 quale dipendente, mancando i

requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali, in

particolare prestando la propria manodopera ad una società attiva nel medesimo

ramo professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è

manifesto il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non

vengono emesse direttamente a turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali),

bensì vengono emesse ad una società attiva nel medesimo ramo e che propone a

sua volta, tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità di visite

guidate.

Il datore di lavoro, nel caso di specie la

società TERZ 1, si assume pertanto il rischio economico, mentre la signora RI 1,

non agendo a proprio nome e proprio conto, non si assume alcun rischio

particolare verso i terzi. Tale circostanza indica dunque l’assenza di un

rischio d’incasso verso la committenza della ditta individuale RI 1.

Inoltre risulterebbe che la citata società,

crea e pubblicizza gli itinerari da visitare, incassando direttamente le quote

d’iscrizione. Tali pacchetti di visite guidate, vengono successivamente

“subappaltati” alla signora RI 1, la quale riceve il compito di guidare e

accompagnare il turista (o gruppi) in tali luoghi.

In caso di eventuali disservizi oppure in

caso di eventuali infortuni occorsi durante la gita, il cliente si rivolgerà

direttamente alla società che ha fornito il pacchetto turistico e sarà quindi

responsabile nel trattare in prima persona il reclamo/regresso del cliente.

3.

Il fatto che la signora RI 1 esegue il

lavoro al servizio d’altri, seppur su chiamata, costituisce un elemento

essenziale che permette di qualificare la retribuzione come salario

determinante. La situazione di lavoratore al servizio d’altri si manifesta nel

rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e

nell’organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo particolare

dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al lavoratore

(cfr. RCC 1953, pag. 94).

(…)

6.

In considerazione di quanto precede, alla

signora RI 1 viene confermato lo statuto di lavoratrice salariata quando presta

la sua manodopera di guida turistica/visita guidata a favore della società TERZ

1, anch’essa attiva professionalmente nel ramo professionale dei servizi

turistici.

L’TERZ 1 deve essere considerata “datore di

lavoro” della signora RI 1, conformemente all’art. 12 cpv. 1 LAVS, e la

“Decisione di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA)” contestata, deve

essere mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.

7.

D’altra parte, la Cassa è d’accordo di

mantenere l’iscrizione della signora RI 1 quale lavoratrice indipendente a

titolo principale dal 01.01.2004, unicamente quando

l’attività quale guida turistica viene svolta in nome e per proprio conto,

fatturando direttamente al cliente finale (turisti, gruppi di turisti) o per

società/organizzazioni che non sono attive nel suo medesimo ramo professionale

e per società con sede all’estero, come da nostra “Decisione di revisione e

riconsiderazione (art. 53 LPGA) datata 30 luglio 2024.” (doc. J)

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e domandando la conferma dello stato di operatrice turistica che

svolge attività lucrativa indipendente anche a far tempo dal 1° gennaio 2004

(recte: 2024).

La ricorrente, che richiama

l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, afferma di essere attiva da

molti anni nell’ambito del turismo e di svolgere in proprio l’attività di

operatrice del settore, assumendo mandati, sempre in ambito turistico, volti ad

organizzare visite e attività legate al territorio, all’interno del Cantone,

nel resto della Svizzera e nella vicina Italia. Ella agisce come ditta

individuale e a tale scopo l’Ufficio federale di statistica le ha assegnato in

data 3 ottobre 2019 un numero d’impresa. Il 12 dicembre 2018 la Cassa ha

riconfermato la sua iscrizione come indipendente, sulla base degli stessi

criteri che hanno ora portato l’amministrazione a giungere ad una soluzione

diversa. L’insorgente rileva di agire tramite un brand personalizzato (“__________”),

riceve ed elabora richieste di clientela privata, a cui fattura direttamente le

prestazioni, rispettivamente collabora al contempo con diversi attori del

settore che di volta in volta, a seconda della domanda, le assegnano l’incarico

di occuparsi dei propri clienti. Per cui in relazione all’attività che svolge

in subappalto ella fattura direttamente alle società che le portano i clienti

da intrattenere e accompagnare presso i diversi siti turistici del Cantone. Nel

2024 ella ha elencato 15 clienti, compresa l’TERZ 1, ai quali ha fornito le

proprie prestazioni. A dipendenza dell’andamento del mercato turistico ella

fattura maggiormente ad un cliente piuttosto che ad un altro. La ricorrente può

decidere se assumere o meno determinati mandati, rispettivamente, nella misura

in cui non le fosse possibile dar seguito o meno alle richieste della

clientela, si avvale della facoltà di assegnare in subappalto, a suoi colleghi,

determinate prestazioni.

L’insorgente evidenzia che nel

2024 dall’TERZ 1 ha incassato prestazioni, dedotte le spese, pari a fr. 1'520,

che non avrebbe comunque implicato l’obbligo di prelevare contributi poiché

inferiore all’importo di fr. 2'300.

La ricorrente afferma che

collabora con l’TERZ 1 seguendo un programma stabilito dalla medesima TERZ 1,

che è libera di accettare o meno il mandato, che decide lei stessa l’itinerario

o cosa mostrare ai clienti (si tratta per lo più di giornalisti, agenti di

viaggio, tour operator o influencer), ciò che avviene in base all’interesse di

questi ultimi. Se sono richieste prestazioni più impegnative, viene contattata

telefonicamente, allo scopo di ottenere il suo input, così come i suggerimenti

sulla logistica, i luoghi da visitare, sui ristoranti eccetera, dopo di che

viene allestito uno specifico programma, con logo dell’TERZ 1, che la stessa __________

invia alle persone che spesso ospita gratuitamente in Ticino. Per questi casi

non c’è nessuna fatturazione al cliente finale né da parte dell’__________ né

da parte della ricorrente.

L’assicurata ribadisce di

disporre di un numero IDI, di agire verso l’esterno per il tramite della carta

intestata “__________”, che rappresenta il brand della sua ditta individuale, che

la fatturazione avviene direttamente a proprio nome ed è indirizzata oltre che

ai singoli turisti quando non passano attraverso un’agenzia, alle medesime

agenzie che di volta in volta le chiedono di collaborare e le mandano clienti

da trattare, compresa l’TERZ 1. Tra i suoi clienti vi sono dei privati, coppie,

famiglie o gruppi di amici, come pure agenzie che promuovono offerte turistiche

e che si affidano di volta in volta alle sue competenze.

La ricorrente afferma di

assumersi i costi dell’acquisto e dell’utilizzo degli strumenti di lavoro

(automobile, abiti, computer, tablet, telefono, ecc.), rispettivamente paga un

canone di locazione per i locali che occupa per il proprio lavoro. Ella si

assume pertanto un rischio economico.

L’insorgente evidenzia poi di non

essere legata ad alcun vincolo, né nella determinazione dei clienti, che può

accettare o rifiutare, né nella determinazione del proprio orario di lavoro,

che decide liberamente anche per quanto concerne l’attività svolta per l’TERZ 1.

Può sempre accettare o meno il mandato proposto da quest’ultima,

rispettivamente di farsi sostituire da un collega in subappalto, come è già

successo in alcune occasioni. Ella lavora sulla base di diversi mandati.

Per quanto concerne il fatto che svolge

la sua attività anche per un committente attivo nel suo stesso ramo

professionale, che fattura le sue prestazioni di guida turistica all’TERZ 1 e

non direttamente ai clienti e che non si assumerebbe un rischio d’incasso di

tipo imprenditoriale e che vi sarebbe una subordinazione e dipendenza

economica, la ricorrente ribadisce di non collaborare solo con la citata TERZ 1,

ma anche con altre agenzie, di mettere a disposizione le sue competenze in base

ad un contratto di mandato, ricevendo il compito di gestire, su suo incarico,

le persone che le sono affidate, e meglio organizzando attività di vario tipo.

La ricorrente, a differenza di un dipendente, può rifiutare i mandati

assegnatile dall’TERZ 1, non ha alcun rapporto di subordinazione, ma può

scegliere di fare quello che vuole, di volta in volta, delle prestazioni che le

sono richieste. Ella agisce a proprio nome e a proprio conto, assumendosi tutti

Fatti

i rischi del caso, compreso quello di non ricevere mandati.

La ricorrente contesta

l’argomento della cassa secondo la quale il fatto che l’TERZ 1 crea a

pubblicizza itinerari da visitare, per il tramite di pacchetti che comprendono

visite guidate, configura un ulteriore elemento per concludere che, nel caso di

specie, la ricorrente sarebbe una salariata dell’TERZ 1. Per la ricorrente

occorre distinguere l’attività dell’__________ dalla sua. Non è suo compito

creare e pubblicizzare itinerari da visitare, essendo invece il “core

business” dell’__________, che ha anche i mezzi per farlo e che così

facendo promuove il territorio. Evidente che l’__________ deve poi chiedere a

dei subappaltatori, tra i quali la ricorrente, di occuparsi di una serie di

prestazioni che lei stessa, direttamente, non è manifestamente in grado di

offrire. È inoltre normale che in caso di disservizi, o di infortuni, visto il

regime giuridico in essere, sia l’TERZ 1 a rispondere, sulla base dell’art. 101

CO. L’unico obbligo che ha nei confronti dell’TERZ 1, è quello di agire con la

dovuta diligenza e con la dovuta professionalità, pena la rescissione del

mandato.

L’interessata afferma che, per

coerenza, se fosse da considerare dipendente, la Cassa non avrebbe dovuto con

decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025, considerarla

datrice di lavoro di __________ che diventerebbe altrimenti un salariato di una

persona a sua volta salariata dell’TERZ 1.

1.6. Con risposta del 6 giugno 2025, cui

ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,

affermando:

" (…)

3. L’TERZ 1 ha tra i vari scopi sociali

anche quello di __________. Inoltre, affiancare le __________ e __________.

Al fine di perseguire i propri scopi

sociali __________, l’TERZ 1 ha delegato alla sig.ra RI 1 il compito di

accompagnare alcune persone (o gruppi di persone) __________In questi casi,

poiché la responsabilità __________ è dell’TERZ 1, anche a quest’ultima

appartiene un eventuale responsabilità in caso di infortunio o danno causato

durante la visita organizzata da TERZ 1 verso il suo cliente/ospite.

4. Diversa invece la situazione dove TERZ 1,

per stessa ammissione della ricorrente (pag. 7 atto ricorsuale) dirotta i

turisti che prendono contatto con TERZ 1 medesima alla ditta individuale della

sig.ra RI 1 (__________). In quest’ultima circostanza, è la sig.ra RI 1 a

fatturare direttamente al cliente finale e prendersi direttamente la

responsabilità per tutto quanto accade durante la visita dei luoghi stabiliti.

5. In conclusione, seppur non rilevante ai

fini dell’oggetto del ricorso, rileviamo che il contratto di locazione prodotto

dalla ricorrente (doc. K) è un semplice contratto d’affitto dove si attesta che

l’ente locato è adibito a “abitazione familiare per 1 persone” e non è adibito

a uso misto personale e commerciale. Nemmeno è stata prodotta una conferma del

locatore (datata ottobre 2019) dove quest’ultimo attesta di essere a conoscenza

dello svolgimento di un’attività professionale autorizzata all’interno del

locale oggetto del contratto di locazione.” (doc. III)

1.7. Con decreto del 16 giugno 2025 il

Giudice delegato del TCA ha ordinato la chiamata in causa dell’TERZ 1,

mettendole a disposizione, a crescita in giudicato del decreto, tutti gli atti

ed assegnandole un termine scadente il 15 settembre 2025 per esaminare la

documentazione e determinarsi in merito alla procedura postulando

l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).

1.8. Con replica del 25 giugno 2025 la

ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni (doc. VI).

L’insorgente evidenzia che il

fatto di essere socia di __________, nella sua qualità di operatrice turistica,

è irrilevante. L’associazione contempla circa __________, tutte con situazioni

lavorative diverse fra loro; vi sono coloro che svolgono la propria attività in

modo accessorio, chi ha la sola qualifica di guida e chi, come la ricorrente, è

anche operatrice turistica ed organizza tour e visite a 360 gradi.

L’associazione è solo una piattaforma di visibilità, attraverso la quale i

potenziali clienti sono messi in condizione di scegliere una guida, in base

alla loro lingua e al territorio che intendono visitare. Il contatto successivo

con la guida avviene poi per via diretta; gli __________, pertanto, si

affidano, tramite mandato (spesso e volentieri gratuito), alle guide e si

limitano semmai ad indirizzare la clientela al sito dell’associazione.

La ricorrente rileva che nel

corso del mese di agosto 2024 ha avuto un colloquio con la Cassa, nel corso del

quale ha esposto la sua attività ed ha spiegato che gli operatori turistici

procurano lavoro a diversi servizi e che al contempo si sono organizzati

mediante l’associazione affinché ne sia tutelato il lavoro, se del caso

attraverso una piattaforma di collaborazione tra colleghi che permetta di farsi

sostituire, __________. Oltre a ribadire la sua posizione, la ricorrente ha

prodotto una dichiarazione redatta dalla proprietaria dell’appartamento dove si

attesta che parte dell’ente locato dalla ricorrente è espressamente dedicato

allo svolgimento dell’attività professionale.

Ella ribadisce di aver conseguito

un reddito di soli fr. 1'520.10 per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1 e

non di fr. 1'692.20, poiché la differenza deriva dal fatto che vi sono alcune

spese assunte in proprio, come pranzi per i visitatori, trasporti, ecc.

L’TERZ 1 delega le visite alla

ricorrente come ad altre guide attive nel Cantone poiché i suoi dipendenti non

sono preparati ad assumere determinati compiti e nemmeno per svolgerli. La

responsabilità, durante le visite guidate, ricade sulla guida, tanto è vero che

ha sottoscritto una polizza RC __________ e una polizza di Protezione Giuridica

__________. Ella, salvo nei casi in cui l’TERZ 1 desidera espressamente

promuovere il mezzo pubblico, utilizza il proprio mezzo di trasporto per

accompagnare giornalisti, agenti di viaggio durante le visite, assumendosi

tutti i rischi. Le campagne di promozione dell’TERZ 1 non implicano alcuna

fatturazione né da parte della guida né da parte dell’TERZ 1. I viaggiatori

sono ospitati a titolo gratuito. A queste persone non viene fatturato alcunché.

1.9. Nella replica del 4 luglio 2025 la

Cassa si è riconfermata nella sua decisione su opposizione (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la ricorrente, RI 1, dal 1° gennaio 2024 debba essere

affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 per il lavoro svolto in suo favore e che

nel 2024 ha fruttato un reddito di fr. 1'692.20 (spese comprese).

Infatti, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.

3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV

Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18

Considerandi

aprile 2025 è l’affiliazione dal 1° gennaio 2024 della ricorrente come

dipendente della società chiamata in causa (cfr. punto II, pag. 2 della

decisione su opposizione e successivo esame approfondito del rapporto con l’TERZ

1; cfr. anche decisione formale, doc. 9; cfr. anche risposta di causa, in

particolare pag. 2 in fine e pag. 3 in alto).

Non sono oggetto del contendere i

rapporti lavorativi dell’assicurata con altri clienti, società o agenzie non

citate espressamente nella decisione formale e nella decisione su opposizione poiché

non hanno potuto esprimersi in merito, né essere chiamati in causa e perché il

rapporto nei loro confronti non è stato oggetto di particolare esame da parte

dell’amministrazione.

Non è in discussione neppure la

qualifica, in generale, delle guide turistiche né il “subappalto” ad altre

guide turistiche dei mandati ottenuti dalla ricorrente, non essendo oggetto di

esame specifico della decisione e della decisione su opposizione.

Come rammentato dal Tribunale

federale, infatti, le manifestazioni della vita economica possono rivestire

forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è

in presenza di un’attività salariata oppure di un’attività indipendente,

prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF

9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).

Nella misura in cui la ricorrente

chiede di essere affiliata quale indipendente in generale anche per attività

prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc. non oggetto di esame specifico

nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata e che in

parte concerne altre casse di compensazione, il ricorso si rivela irricevibile.

2.2

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art.

3.

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione

dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di

un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni

di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.3

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.4

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid.

3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.6. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF

9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere,

assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si

procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali

commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza

9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui

occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano

contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo

mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid.

2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il

medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività

per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera

differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF

119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.7. Alla

luce della circostanza che l’insorgente è attiva nell’ambito dei servizi, va

qui rammentato che in una sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è

pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di

un’assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie

per diverse persone.

L’Alta Corte, ha innanzitutto

rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività dell’allora

ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va

posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello

del rischio aziendale.

In seguito il TF ha rilevato che

la circostanza che nel caso di specie l’interessata aveva effettuato pochi

investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a

priori la presenza di un’attività indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto

2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L’Alta Corte ha poi

lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un’assicurazione è

un criterio rilevante per l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché,

in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza

organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der

Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und

den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit

nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000

E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes

Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen

bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten

Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht

beizumessen ist“).

Per il TF né la

pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva le chiavi di

numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva far

concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere

Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse

auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt

der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene

Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen

Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere

wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen

die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer

Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die

Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder

für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).

L’Alta Corte ha

poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di

commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture

a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen

Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem

Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).

Per il TF, in

che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla

clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era

assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata

dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera

mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare

il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In welchem Ausmass

dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des

Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die

Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen

Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen

eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer

Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine

regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag,

welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine

Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

Il TF ha

evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese di

gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva

svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich

den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier

Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von

rund vier Stunden tätig war“).

L’Alta Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale

cantonale affinché accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore

documentazione, se la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi

clienti (tre) oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di

clientela, aveva aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per

diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata

come indipendente (“Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der

Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob

die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von

wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht

als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie

durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt

hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie

als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).

In una

sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e con riferimento anche all’appena

citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha confermato

una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Zurigo che

ha qualificato di indipendente un’assicurata che svolgeva l’attività di “Haushaltshilfe,

Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr. consid. 4.2 della citata

sentenza).

L’Alta Corte ha rilevato che

l’insorgente svolge un lavoro nell’ambito dei servizi. La circostanza che in

questo caso non sono stati effettuati investimenti di una certa importanza

(acquisto di un veicolo di servizio, di materiali di pulizia e di lavoro), non

esclude la qualifica di attività indipendente. Semmai, ai fini della qualifica

dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF

9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che, decisiva è la questione di

sapere se nel caso di specie il rischio economico si esaurisce nella sola

dipendenza del successo personale e se in caso perdita del rapporto lavoro la

persona si trova nella medesima situazione di colui che perde il proprio posto

di lavoro oppure se la persona assicurata dimostra di avere un’attività di

acquisizione regolare e mirata che le permette di costituire il proprio

portafoglio di clienti come di solito ha una piccola impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin (Haushaltshilfe,

Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um Dienstleistungen.

Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich einzustufenden Investitionen

anfielen und anfallen (Anschaffung eines Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte

und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang, Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten,

Logo-Türmagnete), wie von der Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine

selbstständige Erwerbstätigkeit deshalb - im Sinne der Verneinung eines

Unternehmerrisikos - rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl.

E. 2.3 am Ende hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E.

4.2 mit Hinweis). Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die

Beschwerdegegnerin zurzeit weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch

eigenes Personal verfügt.

Vielmehr kommt in Konstellationen wie der vorliegenden dem Merkmal der

arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht zu. Dabei ist - so das

Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5.

August 2008 E. 4.2) - in erster Linie ausschlaggebend, ob sich das

wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen

Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine

Situation wie beim Stellenverlust einer arbeitnehmenden Person eintritt oder ob

sich die im Fokus stehende Person über eine regelmässige und zielgerichtete

Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer

Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein Kleinstunternehmen üblicherweise

verfügt.”).

Nel caso giudicato dal Tribunale

federale l’interessata si è iscritta a registro di commercio dal 2017 come

ditta individuale e fa pubblicità attiva tramite flyer, carte da visita e su

veicoli commerciali dove figurano i suoi estremi. Ella mostra in maniera visibile

che fattura e si presenta in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente

alla conclusione di un’assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in

favore di un rischio aziendale. Inoltre migliora le proprie prospettive

lavorative, con una formazione continua nell’ambito in cui è attiva.

Con ciò dimostra la volontà di

voler costituire una clientela più grande tramite attività di acquisizione

regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i clienti, così da

differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla pulizia, che è

attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1. Diesbezüglich

lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit...

2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen ist sowie mittels

Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten Geschäftsfahrzeugs

aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach aussen sichtbar in

eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil, was

überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen Betriebsversicherung - auch

als Indiz für das Vorliegen eines Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem

optimiert sie ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich

kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich weiterbildet (u.a. Absolvierung des

Kurses und der Abschlussprüfung zur eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin,

PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren bekundet sie den Willen, sich durch

regelmässige Akquisitionstätigkeit eine grössere Kundschaft (von maximal

jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von 80 %) zuzulegen sowie

Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen und sich dadurch vom

Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu unterscheiden, die

einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig sind.”).

La

circostanza che attualmente lavora circa 10 ore al mese per la famiglia X e

circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in maniera credibile,

dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non vogliono, per

questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro. Inoltre

l’assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua

formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale l’interessata

svolge l’attività nell’ambito dei due rapporti contrattuali dimostra che i

partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di subordinazione.

Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare le istruzioni, né è stato

concordato un divieto di concorrenza. Infine la ricorrente ha un rischio

d’incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano stabilito

(“Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben lediglich zirka zehn Stunden

monatlich für die Familie X.________ und etwa 80 Stunden für Herr Y.________

arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin, dass

potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine arbeitgeberähnliche

Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand scheuen. Zudem war

die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre Zusatzausbildung

absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die Beschwerdegegnerin die ihr im

Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse übertragenen Aufgaben in

gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz davon, dass sich die

Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein Abhängigkeitsverhältnis

hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Sodann ist

weder in Bezug auf die Ausführung der entsprechenden Arbeiten ein konkretes

Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte für ein Konkurrenzverbot.

Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie ihren Kunden jeweils nach

einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt, grundsätzlich auch das Inkasso- und

Delkredererisiko selber”).

In

una successiva sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020

AHV n. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa

cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza cantonale che

aveva qualificato di indipendente una fotografa.

Il Tribunale federale al consid.

4.3.1 ha accertato che l’assicurata non occupava personale e che non vi erano

prove documentali circa la locazione di locali commerciali. L’interessata nel

2015 aveva guadagnato circa fr. 4'878.35 di cui fr. 4'243, ossia l’87%

provenienti dal contratto con la C. AG. Nel 2016 a fronte di un fatturato di

fr. 5'550, fr. 1'472.50 erano stati conseguiti lavorando per la C. AG, ossia il

26%. L’Alta Corte ha sottolineato che si trattava di importi significativi. Per

contro non è stato comprovato che l’assicurata, in quei due anni, avesse

fatturato degli ordini a B. GmbH. Ella si è limitata a presentare delle offerte

(“Die Beschwerdegegnerin

beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen schlüssige Hinweise

für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch in der

Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die Beschwerdegegnerin

es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen zu belegen. Nach

den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf welche mangels

offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und 2.2 hiervor),

hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von rund Fr.

4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der

C.________ AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon

wiederum Fr. 1472.50 oder 26 % auf die C.________ AG entfielen. Beide Einnahmen

fallen ins Gewicht. Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die

Beschwerdegegnerin der B.________ GmbH in den beiden Jahren tatsächlich

realisierte Aufträge in Rechnung gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus

lediglich Offertstellungen (vom 15. Oktober 2015 und 22. Februar 2016)”).

Il

Tribunale federale ha sottolineato che l’interessata ha conseguito la maggior

parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti dalla C. AG. Anche se il

volume degli ordini è diminuito in maniera importante nel 2016, si è comunque

attestato al 25% del fatturato totale, ciò che implica una certa regolarità ed

importanza nell’attribuzione degli ordini. Per contro non vi è stata nessuna

collaborazione con B. GmbH. L’Alta Corte ha così concluso che almeno per gli

anni 2015 e 2016 per quanto riguarda l’attività pe C. AG l’assicurata deve

essere qualificata come dipendente. Per quanto concerne invece la B. GmbH, non

essendo stato conseguito alcun reddito, una valutazione non è possibile,

rispettivamente non è necessaria (“Die Beschwerdegegnerin

hat ihren Umsatz 2015 somit grösstenteils durch Aufträge der C.________ AG

generiert. Im Folgejahr verringerte sich das entsprechende Auftragsvolumen zwar

wesentlich, deutet mit einem Anteil von knapp über einem Viertel des

Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse Regelmässigkeit und

Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in Bezug auf die

B.________ GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des

Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der

C.________ AG jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und

2016 mit der Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich

arbeitnehmerähnlichen Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer

unselbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B.________ GmbH

anbelangt, ist eine entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich

eine solche mangels diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte”).

Il Tribunale federale ha di

conseguenza parzialmente accolto il ricorso ed annullato la sentenza cantonale

nella misura in cui aveva qualificato la fotografa di indipendente per il

reddito in esame. Per quanto riguarda B. GmbH i documenti disponibili non consentono

di concludere né per un’attività dipendente né per un’attività indipendente. La

decisione su opposizione, su questo punto, non può essere confermata (“Das vorinstanzliche Gericht hat sich demgemäss

bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die

zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer Selbstständigerwerbenden

zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin aufzuheben. Hinsichtlich

der B.________ GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder den Schluss auf

eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der

Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin

vom 30. November 2017 in

diesem Punkt nicht bestätigt werden kann”).

2.8. Va

ancora aggiunto che per l’art. 6quater cpv. 1 OAVS i contributi dei salariati

che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS

sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa

dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di

lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui i salariati hanno

raggiunto l’età di riferimento. Se l’attività non è esercitata per l’intero

anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è

ridotta in misura proporzionale.

Inoltre,

secondo l’art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2024 se il

salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile (dal 1° gennaio

2025: fr. 2'500) e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a

richiesta dell’assicurato.

2.9. Nel caso

di specie, va ribadito che oggetto del contendere è unicamente la qualifica

dell’attività svolta dalla ricorrente per l’TERZ 1. Non è in discussione la sua

affiliazione come indipendente quale operatrice turistica, né eventuali diverse

qualifiche dell’attività svolta dall’insorgente per altri clienti e/o società

e/o agenzie o per eventuali subappalti ad altri operatori.

In

concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1, nata nel 1958, è affiliata

quale indipendente dal 1° gennaio 2004 quale operatrice turistica (doc. 48).

Il

12 dicembre 2018 la Cassa CO 1 ha confermato la sua affiliazione come

indipendente nell’attività di operatrice turistica, attività svolta a titolo

professionale, precisando che può essere considerata indipendente unicamente

quando lavora in nome e per conto proprio mentre è considerata salariata quando

presta la propria manodopera a ditte del ramo (doc. 39).

Per

l’anno 2022 ella ha chiesto un adeguamento dei contributi sulla base di un

reddito aziendale annuo stimato in circa fr. 50'000 (doc. 29), poi confermato

anche nel 2023 (doc. 22, nel 2018 era di fr. 75'000 [doc. 40]). Per il 2025 è

stato stimato un reddito di circa fr. 25'000 (doc. 2).

Il

4 luglio 2024 la Cassa ha scritto alla ricorrente informandola di essere venuta

a conoscenza tramite il sito web dell’__________ __________, che si era

annunciata quale guida turistica e che per decidere se erano ancora soddisfatti

i criteri per la sua affiliazione quale indipendente, avrebbe dovuto produrre

le fatture, i contratti e gli accordi del 2024 (doc. 21).

Il

15 luglio 2024 l’interessata ha affermato di essere affiliata quale operatrice

turistica indipendente da oltre 20 anni, che da allora nulla è cambiato e nulla

le impedisce di fare anche la guida turistica, che fattura sia a clienti

privati che a agenzie per prestazioni complete (Hotel, attività, ristoranti,

trasporti), non per prestazioni ad ore tranne per le visite guidate individuali

molto rare.

Il

12 agosto 2024 la ricorrente ha risposto tramite email alla Cassa, rilevando di

avere un sito web (__________), dove c’è la presentazione di tour tipo e di

altre offerte su richiesta, che la “__________” è una ditta individuale, che

collaborazioni con altre agenzie comportano un servizio completo inclusivo di

trasporti, prenotazioni ristoranti musei monumenti e molto altro sia in

Svizzera che in Italia e di essere in possesso di una RC impresa e protezione

giuridica impresa. Ella ha prodotto le 56 fatture emesse nel 2024 relative a 15

clienti diversi (doc. 19). L’TERZ 1 il 14 novembre 2024 ha poi trasmesso le 3

fatture emesse da RI 1 il 2 maggio 2024 di fr. 1'095.30, il 25 aprile 2024 di

fr. 239.90 ed il 15 maggio 2024 di fr. 357 (doc. 6).

La

Cassa CO 1 ha interpellato le Casse di compensazioni nel Canton __________, __________

e __________ per sapere se RI 1 è stata affiliata quale dipendente per le

attività svolte in favore di società site nei rispettivi Cantoni e per le quali

nel 2024 sono state emesse fatture dall’interessata (doc. da 16 a 18).

Dalle

tavole processuali emerge che le Casse interpellate o non hanno risposto (doc.

16), o dopo essere state sollecitate (doc. 14 e 15) hanno affermato di non

essere competenti (doc. 3), o, pur competenti, hanno affermato di non avere

esaminato concretamente lo statuto della ricorrente nei confronti della società

ubicata nel loro Cantone (cfr. doc. 12), oppure ancora hanno affermato che

l’interessata andrebbe affiliata quale dipendente ma che la competenza è di

un’altra Cassa (doc. 11).

Con

decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025 la Cassa CO 1 ha

informato la ricorrente che __________ va considerato quale suo dipendente

(doc. L).

2.10. Nel

caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce delle tavole

processuali, questo TCA non può confermare la decisione su opposizione impugnata

nella misura in cui l’ha affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 dal 1° gennaio

2024.

TERZ 1è affiliata quale indipendente

per l’attività di operatrice turistica dal 1° gennaio 2004.

Ella ha costituito la società

individuale __________, che non è iscritta a registro di commercio ma ha

ottenuto il numero d’identificazione delle imprese, ed ha allestito uno

specifico sito web, __________ (consultato il 17 settembre 2025), dove, in inglese, pubblicizza attività turistiche in Svizzera ed in

Italia.

Nel sito si può leggere che “RI 1, __________.”

Nella presentazione figura inoltre che “__________s.”

Nel 2024, al 12 agosto 2024, la ricorrente aveva emesso 56 fatture per 15

clienti diversi, tra cui anche delle società o agenzie site nei Cantoni di __________,

__________ e __________ per diverse migliaia di franchi e di euro.

L’assicurata, pur non iscritta a

registro di commercio, verso l’esterno si presenta in nome proprio per

il tramite della carta intestata “__________”, che rappresenta il brand della

sua ditta individuale, emette le fatture a proprio nome e, grazie

al sito internet, effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di

acquisizione di clientela che le permette di diversificare il numero di

committenti come una piccola imprenditrice. L’interessata ha inoltre

sottoscritto un’assicurazione per la responsabilità civile delle imprese e

un’assicurazione per la protezione giuridica delle imprese. Ella loca un

appartamento di 4 locali e mezzo, dove si trova un locale adibito allo svolgimento

della sua professione.

La Cassa, con, contestata (cfr. doc.

I, pag. 11), decisione del 18 aprile 2025, ha inoltre stabilito che __________

deve essere ritenuto quale suo dipendente (doc. L).

Dalle tavole processuali emerge

pertanto che l’insorgente, in generale, collabora con numerose agenzie ed ha diversi

clienti. Nel 2024 ha emesso fatture per migliaia di franchi ed ha un reddito da

attività indipendente stimato nel 2022 e nel 2023 a fr. 50'000 all’anno (fr.

25'000 nel 2025).

In relazione all’attività svolta in

favore dell’TERZ 1 RI 1 ha emesso unicamente 3 fatture, per complessivi fr.

1'692.20, di cui una di fr. 1'095.30 per un servizio della __________ dal 29

aprile al 1° maggio 2024, una fattura di fr. 239.90 per un servizio __________

di 3 ore il 25 aprile 2024 (visita guidata di __________ e pranzo) e una

fattura di fr. 357 per un “viaggio __________” dalle 9:15 alle 14:50 del

15 maggio 2024.

La ricorrente nel 2024 ha lavorato solo 5 giorni per l’TERZ

1, percependo un reddito complessivo che se rapportato al reddito aziendale

stimato nel 2022 e del 2023 (fr. 50'000) non rappresenta neanche il 4% del

reddito totale e se rapportato al reddito aziendale stimato del 2025 (fr.

25'000) non raggiunge il 7%.

Si

tratta di percentuali ben lontane rispetto a quelle secondo le quali, per il

Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica (87%,

rispettivamente 26%: cfr. 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in

SVR 2020 AHV n. 19). Tale reddito, nel caso di qualifica dell’attività come

dipendente, non sarebbe neppure soggetto a contribuzione, vista la volontà

della ricorrente di non vedersi prelevare i contributi in caso di affiliazione

quale dipendente (cfr. doc. 5; cfr. art. 34d OAVS). Andrebbe del resto

applicata la franchigia annua di fr. 16'800, essendo l’insorgente, nata nel

1958, ormai pensionata (cfr. art. 6quater OAVS).

La

perdita dell’attività presso l’TERZ 1 sarebbe facilmente assorbibile

dall’assicurata tramite l’assunzione di altri mandati e non è dunque assimilabile

alla perdita di un posto di lavoro.

Nei

confronti della società chiamata in causa non solo manca il requisito della

dipendenza economica, ma non è neppure ravvisabile l’adempimento del criterio

principale, nell’ambito dei servizi, dell’integrazione funzionale, lavorativa

ed organizzativa. La ricorrente svolge la sua funzione senza

essere inserita nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’TERZ 1.

Ella ha

lavorato solo 5 giorni nel 2024 per la società e per poche ore.

Il 25

aprile 2024 dalle 10 alle 13, il 29 aprile 2024 dalle 10 alle 14, il 30 aprile

2024 dalle 9.55 alle 17:10, il 1° maggio 2024 dalle 9:30 alle 17:30 ed il 15

maggio 2024 dalle 9:15 alle 14:50.

L’insorgente,

inoltre, può rifiutare i mandati proposti dall’TERZ 1, con

la quale non ha nessun vincolo, e rispetto alla quale non deve sottostare ad

orari di lavoro precisi.

Certo, ella collabora

con l’TERZ 1 seguendo un programma preparato da quest’ultima e con logo dell’TERZ

1.

Tuttavia, il programma viene

allestito previo un contatto con l’interessata nel corso del quale vengono

concordati i luoghi da visitare, la logistica ed i ristoranti dove fermarsi a

mangiare. Spetta all’interessata applicare liberamente, sulla base della

propria esperienza e della propria creatività, il programma allestito insieme all’TERZ

1. L’obbligo per l’interessata di seguire il programma dell’TERZ 1 non si

estende a tal punto da eccedere quanto consuetudinario in tali circostanze.

L’insorgente non risulta aver diritto

a vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio,

come è invece usuale nell’ambito di una attività di carattere dipendente (cfr.

sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del

30 settembre 2010 consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33) e

neppure ad un divieto di concorrenza.

L’utilizzo delle

strutture della società non è previsto e non risulta il diritto ad una

fatturazione minima.

Inoltre i clienti, giornalisti, tour

operator e agenti di viaggio, non ricevono alcuna fattura dall’TERZ 1, poiché

sono ospitati a titolo gratuito. L’interessata, per il suo lavoro, può

fatturare le sue prestazioni solo all’TERZ 1.

Rilevante, nel caso di specie, è anche

la circostanza che non appare essere stato sottoscritto alcun contratto, per

cui la ricorrente può cessare la collaborazione in qualsiasi momento, ciò che

comporta un rischio aziendale estremamente elevato. A questo proposito, ed in

relazione all’investimento, poco importante, in mezzi propri, il

Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in

particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su

quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con

riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

concreto l’assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa fanno

propendere per un’attività indipendente.

Ciò relativizza la circostanza

che ella lavora per un committente attivo nel suo stesso ramo professionale,

fatturando direttamente all’TERZ 1 e non al cliente finale e che non avrebbe un

rischio d’incasso.

La pluralità dei committenti, la

circostanza che il reddito conseguito con l’TERZ 1 nel 2024 costituisce

un’infima parte dell’importo fatturato quell’anno, il fatto che l’interessata

gode della massima libertà imprenditoriale, che può rifiutare il mandato senza

alcuna penalizzazione, che, con contestata decisione del 18 aprile 2025, è

stato stabilito che ha un salariato alle sue dipendenze e che non vi è alcuna subordinazione

organizzativo-lavorativa, sono tutti elementi determinanti in favore della

qualifica di attività indipendente per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve di conseguenza

concludere che gli elementi a favore di un’attività indipendente (possibilità di rifiutare i mandati, pluralità dei committenti, il

reddito conseguito con l’agenzia costituisce un’infima parte dell’importo conseguita

con la sua attività indipendente, l’interessata gode della massima libertà imprenditoriale,

rischio aziendale estremamente elevato, assenza di dipendenza

organizzativo-lavorativa, assenza di

una integrazione funzionale) sono predominanti

rispetto a quelli a favore di un’attività dipendente (segnatamente fatturare ad una ditta del ramo e non al cliente finale, seguire un

programma deciso anche dal committente, non essere direttamente responsabile in

caso di disservizi e eventuali infortuni).

Se tuttavia in futuro l’attività

dovesse cambiare e, segnatamente, il reddito conseguito con l’TERZ 1 dovesse

subire un (consistente) aumento rispetto a quanto conseguito con altri clienti,

la qualifica dell’attività per il futuro potrà essere rivista dalla

Cassa.

2.11. La decisione su opposizione

impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente

dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, deve pertanto essere annullata.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

2.12. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente

dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà

fr. 1'000 alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti