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Decisione

31.2004.12

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Crisi finanziaria, cronica carenza di liquidità. Dipendente della società, membro del CdA unicamente quale prestanome

8 novembre 2004Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro

(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996

pag. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag.

163).

In questo

contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta

ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i

contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito

richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società

esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla

notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di

risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.

137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid.

2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der

AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

Qualora

più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più

organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne

rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA ha

recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli

organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52

LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

L'Alta

Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale

concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai

lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse

indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi

interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

2.5. Si ha un

danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF

123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello

dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =

RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement

de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli

assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art.

41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti,

L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi

anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni

sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52

LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di

lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e

S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla

Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del

4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nell'evenienza

concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo

(allegati A-A2 doc. I, Inc. 31.04.12), dall'estratto conto dei contributi

relativo al 2000, 2001 e 2002 (allegati 2 doc. III, Inc. 31.04.12), dalle

dichiarazione dei salari (allegati 3 doc. III, Inc. 31.04.12), risulta

chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 51'740.35.

Del resto

i ricorrenti non hanno contestato l'importo del danno come tale.

2.6. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.

1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre -

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52

LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,

pag. 608 consid. 5b).

2.7. La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza

delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre

da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale

o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a

giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca

a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag.

7).

2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La misura

della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che

si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di

lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit.,

pag. 53).

I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.

3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel caso

di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

2.9. Innanzitutto va precisato

che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc.

31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento.

2.9.1. RI 2 ha

assunto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma individuale dal

13 dicembre 1999 sino alla dichiarazione di fallimento della società, vale a

dire sino al 14 marzo 2003 (estratto RC informatizzato, FUSC del __________,

FUSC __________).

Il ricorrente

sostiene di non poter essere reso responsabile del mancato pagamento dei

contributi sociali, in quanto all'epoca non è stato possibile agire

diversamente e ciò a causa della particolare situazione in cui si é venuta a

trovare la FA 1 dopo i noti avvenimenti dell'11 settembre 2001.

Egli

sostiene di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per salvare la

società e i posti di lavoro dei dipendenti della società. Il ricorrente

sostiene che, dopo i tragici succitati eventi, il settore tecnologico in

generale - dopo l'espansione del 1999-2000 - sarebbe stato penalizzato in modo

considerevole. La crisi avrebbe provocato un immediato crollo della cifra

d'affari portando la società ad avere un grave ammanco di liquidità. Il

fallimento fu quindi, a detta del ricorrente, inevitabile.

Inoltre,

al momento dell'assunzione della carica di presidente del CdA egli sostiene di

non aver potuto usufruire immediatamente dei bilanci d'apertura; le prime bozze

di bilanci attendibili furono stilati solo all'inizio del 2001.

Trovatosi

confrontato con una crisi di liquidità la società avrebbe deciso di dare la

precedenza al pagamento degli stipendi e dell'"affitto".

Oltre al

grave momento di crisi di liquidità, la società, quale creditrice, non sarebbe

riuscita ad incassare gli "affitti" della __________, ciò che avrebbe

definitivamente segnato il futuro della società.

In

concreto va analizzato se i motivi invocati dal ricorrente sono idonei ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni

conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa

una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere

delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G.,

E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7

maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

In

un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001

nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,

p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

Va al

riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243;

STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.;

STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29

aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27

giugno 1994 in re M.).

Recentemente

il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid.

3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per

diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di

discolparsi:

"

(…)

b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden unbestrittenermassen

während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt, und dies bei

ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der

Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar

hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der

Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen

Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und

Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von

Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie

dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S.

248.

Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem

Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs

Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt

hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge

gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108 V 187 Erw. 2). Die

Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen Faktoren ab als dem

Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich insbesondere vom

unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel in der

Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der Erstattung

des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb je- doch völlig

unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden würde,

welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das Überleben

ermöglicht hätte. (…)"

Inoltre,

secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il

procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari

criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995

nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

Nell'evenienza

concreta, dagli atti risulta che la società entrò in mora con il

pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti -

sistematicamente diffidare e precettare la società dal mese di aprile 2001 e

precettarla a partire dal mese di gennaio 2002 (doc. A-A2, Inc. 31.04.12).

Lo stesso

ricorrente ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà già

all'inizio del 2001:

" (…)

in quei mesi mi arrivò una richiesta di pagamento da parte della

cassa AVS di Zurigo per i contributi del 1999-2000 che fu effettuato con dei

pagamenti rateali nel corso del 2001 (…)" (doc. I Inc. 31.04.12)

Il TCA

constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee

(STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid. 2.8.1). Infatti

la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure

esecutive per l'incasso dei contributi sin dall'aprile 2001 (cfr. per un caso

simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto

già indicato, risultato irrecuperabile.

Non siamo

dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora

confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H

134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e

M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

D'altra

parte nella citata sentenza del TFA (DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa (per altri casi simili, cfr.

recente sentenza del TFA del 9 dicembre 2003 nella causa A. e B., H 151/02, consid.

4, 5 e 6; STCA del 2 marzo 2004 nella causa S., Inc. 31.03.11, consid. 2.14.1).

I noti

tragici fatti dell'11 settembre 2001 - comunque posteriori all'inizio delle

difficoltà della società nel versamento dei contributi (vedi richiesta di

pagamento da parte della Cassa di compensazione AVS del Canton Zurigo per

contributi impagati nel 1999-2000 e l'inizio delle difficoltà di pagamento in

Ticino dall'aprile 2001, cfr. doc. I, A-A2, Inc. 31.04.12) -, la cui

concreta incidenza e connessione sulla invocata crisi del "settore

tecnologico" è tutt'altro che comprovata, hanno se del caso solo accentuato

la compromessa situazione finanziaria della società, che navigava in brutte

acque da ben prima dell'11 settembre 2001.

Gli

sforzi del ricorrente e della società non modificano dunque la situazione

secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un

qualsiasi motivo di discolpa (consid. 2.7.). Oltretutto la società ha

continuato la propria attività aumentando così il debito con la Cassa per altri

due anni.

In una

sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è

espresso in questi termini:

"

(…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i

problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa

attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni,

deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando

invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di

breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva

apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per

professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia

natura a favore dell'interessato. (…)"

Lo stesso

concetto è stato ribadito nella sentenza del 23 luglio 2002 nella causa U.G.,

E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:

"

(…)

4.4

Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il

mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di

giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla

documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre

dovuto richiamare al pagamento la E.________SA, adire le vie esecutive e

rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità

di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E.________ SA al 31

dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70

nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva

prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista

di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la

radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i

ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di

risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr.

1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.________". Va

però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto

rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi

liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli

prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova

atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato

nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio

di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la

comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi

e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr.

1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile,

non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo

cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le

ditte fornitrici - tra cui: F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA,

I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i

lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti

della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di

pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e

nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori

realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di

differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo

peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco

verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di

soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come

nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC

1992.

pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la

società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni

1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non

sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non

può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità

(…)"

In una

STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3.,

l'Alta Corte ha sancito che:

"

(…)

Le critère déterminant pour qualifier le comportement

des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que les retards dans

le paiement des cotisations sociales se sont étendus de l'année 1992 jusqu'à

l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles circonstances, les recourants

ne peuvent être considérés comme ayant eu des raisons sérieuses et objectives

de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales

n'était que passager, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid.

2.

in fine (a contrario, voir aussi ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés,

aux conditions posées par la jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer

le paiement des cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous

peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS

(…)"

Il TFA in

una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha

ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi

per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate

condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

" 3.2

Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a

partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità,

obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad

adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di

diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente

dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza

impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia

cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della

società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è

infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta

e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere

di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123

V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108

V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel

pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi,

anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati

pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in

avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei

contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità,

si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che

si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa

categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In

proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché

fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta -

caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle

imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda

l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel

caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che

disponeva di soli due/tre dipendenti."

Nella

citata sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1.

e 3.2., il TFA ha ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è

possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco

contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato

regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il

pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti,

finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa:

"

(…)

Tout manquement de l'employeur aux obligations

qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à

une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation

de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque

la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement

courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août

2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). Un

autre élément dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur

réside dans l'habitude qu'il pourrait avoir prise de laisser en souffrance les créances

de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes,

afin de bénéficier d'un financement illicite de son entreprise par les deniers

publics (cf. ATF 108 V 196 consid. 4).

3.2

En l'occurrence, il ne ressort pas des faits que

la société S.________ SA, constituée en 1980, aurait à un moment ou à un autre

de son existence connu des retards significatifs dans le versement des cotisations

paritaires prélevées sur les salaires. En particulier, il n'est pas établi que durant

les deux derniers mois de l'année 1990, les administrateurs auraient laissé en souffrance

les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes

plus pressantes dans le but de continuer leur activité. On ne peut donc faire

grief aux recourants d'avoir fait supporter durablement à l'assurance sociale

le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF 108 V 196 consid. 4),

car les cotisations perdues ne sont afférentes qu'aux salaires payés durant la réalisation

du film «N.________», en novembre et en décembre 1990. Dans le cas d'espèce, et

contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut considérer que la société

faillie ne disposait pas de moyens pour payer les cotisations sociales au

moment où celles-ci lui ont été notifiées (ce qui ne constitue en principe pas

un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement :

cf. RCC 1985 p. 646). Il en va de même ultérieurement et jusqu'à sa faillite, dès

lors que les deux versements provenant des recettes et droits du film avaient précisément

fait l'objet de cession par la convention du 5 juin 1991. En réalité, avant de céder

les droits dans la perspective d'un crédit supplémentaire, S.________ SA n'a

pas encaissé de recettes pour le film qu'elle avait produit, si bien qu'elle n'a

jamais été en mesure de payer ses dettes. En tablant sur les recettes hypothétiques

du film pour être en mesure de désintéresser les créanciers de la société, au

rang desquels figurait l'AVS, les recourant ont manqué à leur devoir de saine gestion

des cotisations paritaires prélevées sur les salaires, dans l'attente de leur versement

à la caisse de compensation. S'il constitue assurément

un cas de négligence, leur comportement ne se situe toutefois qu'à la limite du

degré de gravité sanctionné par l'art. 52 LAVS, compte tenu notamment du bref laps

de temps pendant lequel la négligence a été commise et du fait qu'ils n'ont pas

privilégié certains créanciers au détriment de l'AVS. Comme les conditions permettant

de retenir une responsabilité à raison d'une négligence grave des administrateurs

ne sont en l'espèce pas réunies, la demande en réparation du 21 octobre 1993 était

mal fondée. Il s'ensuit que le jugement du 17 janvier 2002 doit être annulé

(…)".

Ora,

l'avere nella fattispecie procrastinato costantemente il pagamento dei

contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire

dall'aprile 2001, è segno di una negligenza non indifferente del datore di

lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Inoltre tali doveri

risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente

del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999

nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).

Il

ricorrente riferisce inoltre che la precedente amministrazione non ha

mai consegnato il bilancio d'apertura, ciò che costrinse gli amministratori

subentranti a dover ricostruire il bilancio partendo da zero e che una prima

bozza con dei risultati attendibili fu ricostruita solo nei primi mesi del

2001.

Ora, di per sé questo fatto evidenzia un agire approssimativo dei nuovi

membri del CdA, nel senso che prima di assumere la carica avrebbero dovuto

verificare nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene

il pagamento dei contributi sociali.

Il

mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

In

concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei

contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,

obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è

assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare

entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito

(STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b,

108.

V 188).

Viste le

circostanze rilevate era pensabile il contrario.

Neanche

il mancato incasso delle pigioni della __________ Sagl può essere considerato

un valido motivo per essere esonerato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. La

crisi di liquidità, come abbiamo visto, era già tale da compromettere

seriamente il futuro dell'azienda.

Pertanto,

quanto sostenuto dal ricorrente non costituisce un valido motivo di discolpa

rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza succitata.

2.9.2

RI 1

ha ricoperto la carica di membro del CdA, con diritto di firma collettiva a

due, dall'11 dicembre 2000 sino al 29 novembre 2002, date delle proprie

dimissioni (estratto RC informatizzato, allegato 4F doc. VI Inc. 31.04.12).

Il

ricorrente respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo

di non poter essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS in quanto

egli avrebbe accettato la carica di membro del CdA solo a titolo formale. La

sua attività sarebbe stata limitata, quale dipendente della società, alla

funzione di responsabile del negozio e aiuto reparto tecnico. La società

sarebbe stata gestita unicamente da RI 2 il quale lo avrebbe anche esonerato da

ogni responsabilità.

Nel

settembre/ottobre 2002, resosi conto della critica situazione societaria egli

avrebbe prontamente dimissionato dalla carica di membro del CdA.

Accettando

il mandato di membro del CdA della FA 1 RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da

tale funzione derivano (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid.

4.

; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid.

7.

; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid.

7.2

; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27

gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3;

STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b).

La

responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la

diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva

quindi solo ad RI 2, bensì anche al membro del CdA __________ RI 1, trattandosi

di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA

del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile

2001.

nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella

causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare

la figura "dell'uomo di paglia" (STFA del 15 aprile 2002 nella

causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H

234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid.

3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 nella causa P.S.J (H

160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

Nella

presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal ricorrente non sono

sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

D'altronde

RI 1 non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere

informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come

e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati

(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il ricorrente sostiene di

essersi accorto dell'ammanco contributivo solo quando nell'ottobre del 2002

diede una mano alla contabile.

Gli

argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era una carica meramente

formale e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della

FA 1, visto che sarebbe stato RI 2 ad avere in mano le redini della società ed

a deciderne l'andamento, non concretizzano qualsivoglia motivo di

giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella

causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Un amministratore non può liberarsi

dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla

gestione della società, di aver partecipato alla fondazione della stessa solo a

titolo fiduciario, di non aver mai percepito un salario, pretendendo quindi di

aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché tutto ciò costituisce già un caso

di negligenza grave (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid.

3.

).

Il

ricorrente, in violazione degli obblighi che derivano dalla carica di membro di

una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.

Come

ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni“.

Pertanto

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto

di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate

(STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219,

consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella

causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente

versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid.

3.

; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA

dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7; STFA del 28 aprile

2003.

nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; DTF 108 V 202 consid.

3a; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). Egli era tenuto all'esame e

all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della

contabilità aziendale (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid.

3.

). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA del 27

febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5b). Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

Se non ha

adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

Il ruolo

predominante di RI 2, non giustifica comunque la passività di RI 1. Il

ricorrente non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima,

accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non

informarsi regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza

in questo ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave

ai sensi dell'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del

16.

aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3).

Il ricorrente avrebbero dovuto verificare puntualmente e personalmente che i

contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA del 2

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA del 3 luglio 2003

nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P.

e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,

A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella

causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli avrebbe anche potuto interpellare

l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili oggettivi (STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbe facilmente

potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili

difficoltà finanziarie della società (STFA dell'11 settembre 2002 nella causa

C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

Essersi

fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è

segno di una grave negligenza del membro del CdA. I controlli gli avrebbe

permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA

dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4; STFA dell'11

settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28

maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e

B., H 38/01, consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F.

F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso

tempo, costringendo, come visto, la Cassa a diffidarla sin dall'aprile 2001

(quindi parecchi mesi prima dell'ottobre 2002 allorquando, nell'aiutare la

contabile, egli si sarebbe accorto del grave ammanco contributivo) e

precettarla dal gennaio 2002 (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, consid. 4.4).

Se avesse

subito agito con determinazione (verificando puntualmente ogni mese il

pagamento dei contributi), egli sarebbe uscito dalla società per tempo ed

avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (STFA del 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Se è vero

che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare

compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è

pur anche vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate

siano effettivamente svolte (STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01,

consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid.

4.2

; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27

febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002

nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa

A., H 436/00, consid. 3b). In siffatta evenienza incombe all'interessato il

compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente

sull'andamento degli affari, in particolare in relazioni alla questioni

contributive (SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella

causa C., H 33/03, consid. 5.7). Non è possibile liberarsi da ogni

responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio

dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più

competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr.

9.

consid 3a).

Per

quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di RI 2, si ricorda in questo

contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del

risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile

(Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa

S., consid. 4b, H 238/98).

Il TFA ha

infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

"

En l'espèce, les faits reprochés aux recourants

sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,

quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de

l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en

relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du

code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur

jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable

(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs

de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de

l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43

al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss;

Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,

note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS

implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,

soit une négligence grave."

Anche il

fatto di rivestire la funzione di semplice dipendente (alle dipendenze

della FA 1 dal 1° gennaio 2000 sino al fallimento della società, cfr. allegato

4D doc. VI e allegato B doc. I, Inc. 31.04.12) e quindi di non aver potuto

influenzare l’andamento societario non può essere assurto a motivo di discolpa

(STCA del 14 novembre 2001 nella causa M. C e E. G., Inc. 31.1999. 27-28, consid.

2.8

e 2.9). Egli, oltre ad essere stato dipendente della FA 1, era soprattutto

membro del CdA della società, carica questa, come visto, con importanti responsabilità

soprattutto dal punto di vista contributivo.

L’Alta

Corte, in una sentenza non pubblicata del 30 dicembre 1997 nella causa V.B (H

66/96) ha ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi un membro

del CdA, operaio della società per la quale era amministratore con diritto di

firma collettiva, precisando quanto segue:

"

Come già si è detto, V.B. è stato membro del

Consiglio di amministrazione della società dal 1991 al 19 novembre 1993. Egli

beneficiava del diritto di firma collettiva a due e poteva quindi rappresentare

la ditta.

Nella sua qualità di amministratore, il

ricorrente doveva, secondo l'art. 722 cpv. 1 CO, nel testo vigente sino al 30

giugno 1992, rispettivamente secondo gli art. 716a cpv. 1 cifra 5 e 717 cpv. 1

CO, in vigore dal 1992, adempiere ai suoi compiti di vigilanza e controllo con

ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è soliti osservare nei

propri affari.

L'interessato contesta la sua

responsabilità facendo valere che la fallita nonché il suo Consiglio di

amministrazione dipendevano dal gruppo guidato da I.G. per il finanziamento e

la gestione della contabilità, in particolare per il versamento dei salari.

Questo argomento non lo libera dai suoi obblighi di amministratore che sono

diretti e primari, né basta a cancellare la grave negligenza che gli è

imputabile.

...

Né il ricorrente può liberarsi adducendo

che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice

operaio, ma il gruppo G.

V.B. era organo della O. SA e gli

spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto.

D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la

gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la

responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di

compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi

problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per

riversare i contributi.

L'interessato non ha provato l'esistenza di

motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento

della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti

per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.

Il fatto, addotto nel gravame, che dietro

la O. SA ci fosse il gruppo G. ad assicurarne la gestione non discolpa il

ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non

sfuggiva a V.B.

Egli non prova che, nonostante gli

esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come

amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata

sottratta."

Infine,

in un'altra sentenza non pubblicata (STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S. e

C.B, H159+164/97) il TFA non ha ritenuto validi i motivi di discolpa portati da

un membro del CdA, senza diritto di firma, rilevando quanto segue:

"

b) L'interessato, in sostanza, è dell'avviso che

costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato

alla gestione della ditta. Orbene, si tratta in tutta evidenza di circostanze

che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 3 marzo 1988

il mandato di membro del consiglio di amministrazione, pur senza diritto di

firma, C. S. si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come

già s'è detto in precedenza, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso,

che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato, in concreto, i compiti

dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri

assicurativi non incombeva pertanto solo ad un singolo membro - nel caso di

specie al presidente C. B., come sembrerebbe addursi dalle allegazioni ricorsuali

- bensì all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni inalienabili

nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. Si noti in questo contesto che

l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambio della responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione

con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (VSI 1996 pag. 306).

Il

ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di

membro del CdA di una società anonima (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa

B., H 310/02, consid. 4.5; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H

268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00,

consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid.

2.

; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha

omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa

omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC

1992, pag. 269).

Del

resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati

pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza

grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del ricorrente è

quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla

Cassa (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA del 13

maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella

causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

Per questo

motivo RI 1 é responsabili del mancato pagamento dei contributi sociali al pari

di RI 2, tuttavia, ritenute le dimissioni del 29 novembre 2002, limitatamente

al mese di ottobre 2002.

Egli è

quindi condannato a versare alla Cassa fr. 49'508.--.

Infine,

quanto al fatto che RI 2 abbia esonerato RI 1 da ogni responsabilità (cfr.

allegato 4E doc. VI Inc. 31.04.12), è ininfluente nel rapporto esterno con la

Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto

privato tra i due convenuti (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M.,

H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.2; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C.,

A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella

causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre

2002.

nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 30 aprile 1998

nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7; STCA del 3 febbraio 2004 nella

causa P., Inc. 31.03.19, consid. 2.9.3; STCA del 17 giugno 2003 nella causa R.V.,

A.P. e F.C., Inc. 31.02.7-9, consid. 2.11.5; STCA del 24 marzo 2003 nella causa

F. Inc. 31.02.30, consid. 2.7.2).

2.10

Per

quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove formulata dal ricorrente RI

1.

(oltre alla generica richiesta di edizione documenti, perizia e alla sua

"audizione testimoniale" [recte: audizione personale], doc. I e VII),

corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve,

tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa

i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b,

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

È

utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a

con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,

Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

Quindi,

se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al

giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato

delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag.

212.

no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e

J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H

153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III

223.

consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag.

28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Nel caso in esame, la

documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in

merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere

altre prove.

In particolare non è

necessario sentire il ricorrente in quanto non si vede, e nemmeno il suo legale

ha indicato alcunché al riguardo, cosa egli potrebbe riferire oltre a quello

che ha già dichiarato con gli allegati di causa.

Questa Corte evidenzia inoltre che l'audizione

richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi 2

luglio 2004 e 7 luglio 2004 di RI 2 e RI 1 sono respinti.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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