31.2004.16
risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive (nuovo personale). Limitata responsabilità sino alle dimissioni. Apprezzamento anticipato dell
17 agosto 2005Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2004.16
Data decisione, Autorità:
17.08.2005, TCA
Titolo:
risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive (nuovo personale). Limitata responsabilità sino alle dimissioni. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 14 LAVS
art. 52 LAVS
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 34 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2004.16-18
ZA/td
Lugano
17 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2004
di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
1-3 rappr.
da: RA 1
tutti rappr.
da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto
2004 emanata da
CO 1
in materia di art 52 LAVS
In relazione alla fallita FA
1 in liquidazione, __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
ditta FA 1,
con sede ad __________ (sino al marzo 2002 con sede a __________, FUSC del 12
aprile 2002 e allegato 12/6 doc. I Inc. 31.04.16), è stata iscritta a Registro
di Commercio di __________ l’8 aprile 2002 (estratto RC informatizzato; FUSC
del 12 aprile 2004).
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione di un’ impresa generale di costruzioni attiva
in Svizzera e all'estero, la pianificazione e l'esecuzione di costruzioni
edili, riattazioni e ristrutturazioni, prestazione di servizi nell'ambito edile
come consulenza, direzione lavori e perizie edili, ecc..
RI 2 ha assunto la carica di presidente del CdA con diritto di
firma collettiva a due dal 14 novembre 2001 (estratto RC informatizzato, FUSC
del 21 dicembre 2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).
RI 1 ha ricoperto la
carica di delegato con diritto di firma collettiva a due dal 14 novembre 2001
al 18 settembre 2002 (doc. 42, Inc. 31.04.16, estratto
RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre 2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53
e 54 Inc. 31.04.16).
RI 3
ha assunto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due
dall’8 aprile 2002 (estratto RC informatizzato, FUSC del 12 aprile 2002, doc.
53 e 54 Inc. 31.04.16).
La ditta FA 1 è stata
affiliata alla CO 1 - Ausgleichskasse (in seguito la Cassa) in qualità di
datrice di lavoro sino al 31 dicembre 2002 (allegato 12/5 doc. I Inc. 31.04.16).
La società entrò in mora
con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli
atti - diffidarla dal mese di aprile 2003 (doc. 21) e precettarla dal mese di maggio
2003 (doc. 22).
In data 8 gennaio 2003 e 4
aprile 2003, il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura
del fallimento della FA 1, rispettivamente la
sospensione per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 21
gennaio 2003 e FUSC 11 aprile 2003).
Con decreto 12 maggio 2003
il Pretore del Distretto di __________ ha deciso la liquidazione in via
sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF. La società è stata reiscritta e la
radiazione ex art. 66 cpv. 2 ORC dichiarata priva d’oggetto (FUSC del 3 ottobre
2003) .
La Cassa ha in seguito
insinuato il proprio credito di fr. 39'295.45 all'UEF di __________ relativo ai
contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 2002.
1.2. Per questo motivo, costatato
di aver subito un danno, il 26 febbraio 2004 la Cassa ha emesso nei confronti
di RI 2 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 39'295.45
per contributi impagati nel 2002, in via solidale con e RI 3 per analogo
periodo ed importo (doc. 27-29, Inc. 31.04.16).
1.3. Con
opposizione 30 marzo 2004 RI 2, RI 1 e RI 3, tutti rappresentati
dall’avv. RA 1, hanno respinto l'addebito di intenzionalità e
grave negligenza, argomentando:
" Wie aus den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen
hervorgeht, erging die Beitragsrechtnung hinsichtlich der Forderung, für welche
Sie nun Schadenersatz fordern, erst am 14. Februar 2003. Zu diesem Zeitpunkt
war über die FA 1 bereits der Konkurs eröffnet (die Konkurseröffnung erfolgte
am 8. Januar 2003), weshalb es den Organen gar nicht mehr möglich war, dafür zu
sorgen, dass die Beitragsforderung bezahlt wird.
Entsprechend hat mein
Mandant auch nicht für Ihren Ausfall einzusehen. Er hat keine Pflichten
verletzt, waren die paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig,
als bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet war.
In zeitlicher Hinsicht
gilt es zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Einsprecher bereits per 18.
September 2002 aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausgetreten war (BO:
Rücktrittschreiben an den VR-Präsidenten vom 18. September 2002, Beilage 2, Schreiben
des Handäsregisteramtes Locarno vom 7. Oktober und 19. November 2002, Beilagen
3 und 4). Bereits ab diesem Zeitpunkt hatte er schon gar keine Möglichkeiten
mehr, Zahlungen an die Ausgleichskasse zu veranlassen. Selbstreden entfällt
aber auch eine Verantwortlichkeit für Forderungen, welche im Zeitpunkt des
Rücktritts aus dem Verwaltungsrat noch gar nicht fällig bzw. gar noch nicht
bestanden hatten. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3.
Oktober 2002 wurde meinem Mandanten Décharge erteilt (BO im Bestreitungsfalle
vorbehalten).
Schliesslich ist darauf
hinzuweisen, dass nicht der Einsprecher, sondern Herr __________ operativer
Geschäftsführer war. Er hatte denn auch die Korrespondenz mit der
Ausgleichskasse geführt und betriebsintern die Verantwortung gehabt, dafür zu
sorgen, dass die fälligen Rechnungen beglichen werden. Der Einsprecher ist
seinen Aufsichtspflichten als Verwaltungsrat vollumfänglich nachgekommen. Noch
anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Oktober 2002
versicherte Herr __________, dass die FA 1 einen Reingewinn von ca. Fr.
50'000.- ausweise.
Aus all diesen Gründen
beantrage ich daher namens meines Mandanten, dass die Schadenersatzverfügung
ohne Weiterungen unverzüglich aufgehoben und gleichzeitig festgestellt wird,
dass meinem Mandanten Ihnen gegenüber nicht schadenersatzpflichtig ist für
entgangene Sozialversicherungsbeiträge." (doc.
39, Inc. 31.04.16)
1.4. Nella sua decisione su
opposizione 17 agosto 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere
da RI 2, RI 1 e RI 3:
"
(…)
5. a)
In seiner Einsprache vom 30. März 2004 lässt RI 2 geltend machen, dass nicht er
selber, sondern __________ operativer Geschäftsführer gewesen sei. Dieser habe
denn auch die Korrespondenz mit der Ausgleichskasse geführt und betriebsintern
die Verantwortung gehabt, dafür zu sorgen, dass die fälligen Rechnungen
beglichen würden. RI 2 sei seinen Aufsichtspflichten als Verwaltungsrat
vollumfänglich nachgekommen. Noch anlässlich einer ausserordentlichen Generalsversammlung
vom 3. Oktober 2002 habe __________ versichert, dass die __________ einen
Reingewinn von CHF 50'000.- ausweise.
RI 2 hat dadurch, dass er als Organ der FA 1 den in Ziffer 3 und 4
dieses Entscheids erwähnten gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist
und deshalb die geschuldeten Beiträge nicht fristgerecht an die Ausgleichskasse
bezahlt worden sind, den Eintritt des Schadens verursacht. Auch die nicht
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sind in überschaubaren
Verhältnissen, die hier offensichtlich vorliegen, gehalten, die mit der Geschäftsführung
Beauftragten im Hinblick auf die Beobachtung der einschlägigen Vorschriften zu
überwachen und sich über den Geschäftsgang regelmässig im Detail unterrichten
zu lassen. Da es sich im konkreten Fall um ein kleines Unternehmen mit
einfacher Verwaltungsstruktur handelte - laut Jahresrechnung für das Jahr 2002
hatte die Gesellschaft sieben Angestellte - wäre es ihm möglich und zumutbar
gewesen, den Überblick über Kreditoren und Debitoren zu behalten oder sich zu
verschaffen und im Falle ungenügender Liquidität Weisungen über die Verwendung
der vorhandenen Mittel zu erteilen (ZAK 1989 S. 110). Dazu gehört auch, dass
er dafür hätten sorgen müssen, dass der Abrechnungspflicht nachgekommen wird
und die geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Aus den
unserer Kasse vorliegenden Akten geht jedoch nicht hervor, dass RI 2 seinen
diesbezüglichen Pflichten nachgekommen wäre, weshalb sich die Einwendungen in
seiner Eingabe vom 30. März 2004 als unbehelflich
erweisen." (doc. 46, inc. 31.04.16)
In particolare per quanto
concerne RI 2, la Cassa ha precisato:
" b) Weiter lässt RI 2 in seiner Eingabe vom 30. März
2004 anführen, dass die Beitragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für
welche unsere Kasse nun Schadenersatz fordere, erst am 14. Februar 2003
ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs
eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb
es den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die
Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe RI 2 auch nicht für den
Ausfall unserer Kasse einzusehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die
paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als
bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei.
Es ist korrekt, dass die
Lohnbeiträge für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst nach
Konkurseröffnung über die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt worden
sind. Dies ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass vorliegend unsere
Kasse gar keine Möglichkeit hatte, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 der
Gesellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu stellen,
da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die Gesellschaft
resp. deren Organe nahmen erst Ende November 2002 mit unserer Kasse Kontakt
auf; die Jahresabrechnung 2002 wurde schliesslich am 24. Januar 2003
eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unserer Kasse
bereits anfangs 2002 bzw. spätestens anfangs April 2002 mitgeteilt, dass - nach
einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden
sollten, wären für das Jahr 2002 gestützt auf die voraussichtliche Lohnsumme
(Akonto-) Beiträge in Rechnung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp.
deren Organe diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse
unterlassen haben, haben sie ihre Pflichten gemass Art. 14 AHVG in Verbindung
mit Art. 34 und Art. 35 MW verletzt (vgl. auch Ziffer 3 dieses Entscheides).
6. RI 2 war gemäss Eintraq im Handelsregister
während der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr Verhalten den Schaden
verursacht hatte, als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift
zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache vorgebrachten Argumente
stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine Exkulpationsgründe dar und solche
sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein Verhalten adäquat kausal für den
unserer Kasse entstandenen Schaden; unter den genannten Umständen liegt eine grobfahrlässige
Missachtung von AHV-Vorschriften vor. RI 2 hat demnach für den Betrag von CHF
39'295.45 einzustehen.
7. Gestützt auf die obigen Erwägungen müssen wir
daher seine Einsprache abweisen." (doc. 46,
inc. 31.04.16)
Per quanto concerne RI 1,
la Cassa ha precisato:
" b) Weiter lässt RI 1 in seiner Eingabe vom 30. März
2004 anführen, dass die Beitragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für
welche unsere Kasse nun Schadenersatz fordere, erst am 14. Februar 2003
ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs
eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb
es den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die
Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe er auch nicht für den
Ausfall unserer Kasse einzustehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die
paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als
bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei. Ausserdem sei in
zeitlicher Hinsicht zu berücksichtigen, dass er bereits per 18. September 2002
aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausgetreten sei. Bereits ab diesem Zeitpunkt
habe er gar keine Möglichkeiten mehr gehabt, Zahlungen an die Ausgleichskasse
zu veranlassen. Selbstredend entfalle aber auch eine Verantwortlichkeit für
Forderungen, welche im Zeitpunkt des Rücktritts aus dem Verwaltungsrat noch gar
nicht fällig gewesen wären bzw. noch gar nicht bestanden hätten. Anlässlich der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Oktober 2002 sei ihm die Décharge
erteilt worden.
Es ist korrekt, dass die Lohnbeiträge
für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst nach Konkurseröffnung über
die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt worden sind. Ebenso ist
richtig, dass - wie aus den bei uns vorhandenen und durch RI 1 zusätzlich
eingereichten Unterlagen ersichtlich ist - er gemäss Eintrag im Handelsregister
des Kantons Zürich ab dem 21. Dezember 2001 bis zu seinem Austritt am
18. September 2002 resp.
laut Eintrag im Handelsregister des Kantons Tessin bis 3. Dezember 2002
Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien der Firma
gewesen ist. Somit war RI 1 während dieser Zeit Organ der Firma. Nach ständiger
Rechtsprechung zu Art. 52 AHVG dauert die Verantwortüchkeit eines
Verwaltungsrates in der Regel längstens bis zum Moment seines tatsächlichen
Austritts aus dem Verwaltungsrat, d.h. so lange, als er tatsächlich Einfluss
auf die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt (vgl. BGE 126 V 61 = AHI 2000
S. 283).
Vorliegend hatte unsere
Kasse jedoch gar keine Möglichkeit, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 der
Gesellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu stellen,
da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die Gesellschaft
resp. deren Organe nahmen erst Ende November 2002 mit unserer Kasse Kontakt
auf; die Jahresabrechnung 2002 wurde schliesslich am 24. Januar 2003
eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unserer Kasse
bereits anfangs 2002 bzw. spätestens anfangs April 2002 mitgeteilt, dass - nach
einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden
sollten, wären für das Jahr 2002 gesetzt auf die voraussichtliche Lohnsumme (Akonto-)
Beiträge in Rechnung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp. deren Organe
diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse unterlassen
haben, haben sie ihre Pflichten gemäss Art. 14 AHVG in Verbindung mit Art. 34
und Art. 35 AHW verletzt (vgl. auch Ziffer 3 dieses Entscheides). Dies trifft
trotz seines nachweislichen Austritts vom 18. September 2002 auch auf RI 1 zu,
denn die Meldung, dass Lohnbeiträge abzurechnen waren, hätte zu einer Zeit
erfolgen miässen, als er noch Organ der Gesellschaft war (vgl. AHI 2000 S. 283
Erw. 4a in fine). Auch die anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung
vom 3. Oktober 2002 erfolgte Déchargeerteilung vermag __________ nicht zu
entlasten, denn diese hat nur Geltung gegenüber der Gesellschaft und den Geselischaftern,
nichtjedoch gegenüber den Gläubigern (vgi. auch Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. Aufl., Bern 2004, § 16 N 386a). Ihr
kommt nur interne Wirkung zu (vgl. Ziffer 2 dieses Entscheides). Die diesbezüglichen
Einwendungen erweisen sich daher als nicht stichhaltig.
6 RI 1 war gemäss Eintrag im Handelsregister während
der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr Verhalten den Schaden
verursacht hatte, als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift
zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache vorgebrachten Argumente
stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine Exkulpationsgründe dar und solche
sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein Verhalten adäquat kausal für den
unserer Kasse entstandenen Schaden; unter den genannten Umständen liegt eine
grobfahrlässige Missachtung von AHV-Vorschriften vor. RI 1 hat demnach für den
Betrag von CHF 39'295.45 einzustehen.
7 Gestützt auf die obigen Erwägungen müssen wir
daher seine Einsprache abweisen." (doc. 47,
inc. 31.04.16)
Per quanto concerne RI 3,
la Cassa ha precisato:
" b) Weiter lässt RI 3 in seiner Eingabe vom 30. März
2004 anführen, dass die Beitragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für
welche unsere Kasse nun Schadenersatz fordere, erst am 14. Februar 2003
ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs
eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb es
den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die
Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe er auch nicht für den
Ausfall unserer Kasse einzustehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die
paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als
bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei. Ausserdem sei in
zeitlicher Hinsicht zu berücksichtigen, dass er bereits per 31. Oktober 2002
aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausgetreten sei. Ab diesem Zeitpunkt habe er
schon gar keine Möglichkeiten mehr gehabt, Zahlungen an die Ausgleichskasse zu
veranlassen. Daran vermöge der Umstand, dass das Handelsregisteramt von __________
die Löschung versehentlich nicht vorgenommen hätte, was er mit Eingabe vom 8. Januar
2003 habe rügen müssen, nichts zu ändern. Selbstredend entfalle aber auch eine
Vera ntwortlichkeit für Forderungen, welche im Zeitpunkt des (faktischen) Rücktritts
aus dem Verwaltungsrat noch gar nicht fällig gewesen wären bzw. noch gar nicht
bestanden hätten.
Dem Einwand, dass RI 3
per 31. Oktober 2002 als Verwaltungsrat und damit als Organ der Gesellschaft
(faktisch) zurückgetreten sei, muss widersprochen werden. Denn selbst wenn dies
tatsächlich der Fall gewesen ist, zeigt sich aufgrund unserer Akten ein anderes
Bild: Aus dem Schreiben vom 11. Dezember 2002, welches RI 3 selber unterzeichnet
hat und worin er unserer Kasse die Bruttosaläre der Mitarbeiter der
Gesellschaft mitteilte (in einer Form, welche nicht als Jahresabrechnung
anerkannt werden konnte), geht hervor, dass er zu dieser Zeit sehr wohl noch
als (faktisches) Organ der Gesellschaft gehandelt hat.
Korrekt ist demgegenüber,
dass die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst
nach Konkurseröffnung über die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt
worden sind. Dies ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass vorliegend
unsere Kasse gar keine Möglichkeit hatte, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002
der Gesellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu
stellen, da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die
Gesellschaft resp. deren Organe nahmen erst Ende November 2002 mit unserer
Kasse Kontakt auf; die Jahresabrechnung 2002 wurde schliesslich am 24. Januar
2003 eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unserer
Kasse bereits anfangs bzw. spätestens im April 2002 mitgeteilt, dass - nach
einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden
sollten, wären für das Jahr 2002 gestützt auf die voraussichtliche Lohnsumme
(Akonto-) Beiträge in Rechnung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp.
deren Organe diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse
unterlassen haben, haben sie ihre Pflichten gemäss Art. 14 AHVG in Verbindung
mit Art. 34 und Art. 35 MW verletzt (vgi. auch Ziffer 3 dieses Entscheides).
6 RI 3 war gemäss Eintrag
im Handeisregister während der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr
Verhalten den Schaden verursacht hatte, als Mitglied des Verwaltungsrates mit
Kollektivunterschrift zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache
vorgebrachten Argumente stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine
Exkulpationsgründe dar und solche sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein
Verhalten adäquat kausal für den unserer Kasse entstandenen Schaden; unter den
genannten Umständen liegt eine grobfahrlässige Missachtung von AHV-Vorschriften
vor. RI 3 hat demnach für den Betrag von CHF 39'295.45 einzustehen.
7 Gestützt auf die obigen
Erwägungen müssen wir daher seine Einsprache abweisen."
(doc. 45, inc. 31.04.16)
1.5. In data 20
settembre 2004, RI 2, RI 1 e RI 3, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Zurigo (CO 1) ribadendo quanto sollevato con l’opposizione (allegato
1 doc. I, Inc. 31.04.16).
Con
decisione 28 ottobre 2004 detto Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso
presentato dai ricorrenti in quanto incompetente “rationae loci” ed ha
trasmesso l’incarto al TCA per competenza (doc. I, inc. 31.04.16).
Nei loro atti ricorsali,
tradotti dall’avv. RA 2, il quale ha ricevuto subdelega dall’avv. RA 1 per
rappresentare i ricorrenti dinanzi il TCA, RI 2, RI 1 e RI 3 hanno
sostanzialmente ribadito quanto sollevato con l'opposizione.
Le
posizioni dei ricorrenti si sovrappongono, salvo per quanto attiene alla durata
del mandato di RI 1, il quale, come visto, ha dimissionato il 18 settembre 2002
(doc. 42, Inc. 31.04.16).
Quindi, quanto
qui di seguito riportato corrisponde ad un estratto del ricorso di RI 1, che,
come detto, salvo per la durata del mandato, è d’identico tenore rispetto a
quello di RI 2 e RI 3. Questi ultimi infatti, hanno sostenuto che non
possono essere resi responsabili del danno subito dalla Cassa “siccome il
conteggio dei contributi è stato spedito soltanto in un momento in cui il
ricorrente non era più in grado, in seguito all’apertura del fallimento, di
esercitare un effettivo influsso sulla gestione della società” e che “non
essendo antecedentemente mai stati emessi dalla convenuta conteggi che non sarebbero
stati pagati, non poteva di conseguenza essere violato alcun obbligo di
pagamento” (doc. VI, Inc. 31.04.17-18)
" (…)
6.
La convenuta rimprovera al
ricorrente di avere violato perlomeno con negligenza grave gli obblighi di
conteggiare e pagare i contributi sociali e pertanto di averle provocato un
danno per un importo di CHF 39'295.45. Ciò è recisamente contestato per i
motivi qui di seguito esposti.
6.1. Nessuna violazione degli
obblighi di pagamento
Non è controverso che la convenuta
ha preteso i contributi sugli stipendi per l'anno 2002 soltanto il 14 febbraio
2003 e quindi dopo la dichiarazione del fallimento della FA 1. D'altronde non è
controverso che il ricorrente è uscito per il 18 settembre 2002 dal Consiglio
d'amministrazione della FA 1, il che ha posto fine dal profilo temporale alla
sua responsabilità.
Siccome il conteggio dei contributi
venne spedito soltanto in un momento in cui il ricorrente già da tempo non
ricopriva più una funzione d'organo e neppure era in grado d'esercitare un effettivo
influsso sulla gestione della società, e oltre a ciò era già stato dichiarato
il fallimento della FA 1, non può pertanto chiaramente essere mosso alcun
rimprovero al ricorrente per non avere pagato il conteggio dei contributi del
14 febbraio 2003.
Non essendo antecedentemente mai stati
emessi dalla convenuta conteggi che non sarebbero stati pagati, non poteva di
conseguenza essere violato alcun obbligo di pagamento.
6.2. Nessuna violazione degli
obblighi di conteggio
6.2.1.
A mente dell'art. 36 cpv. 2 OAVS i
datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Nel
presente caso si tratta dei contributi salariali per l'anno 2002; di
conseguenza doveva essere inoltrato entro il 30 gennaio 2003 alla Cassa __________
il regolare e completo conteggio per l'anno 2002. Come si evince dagli atti, la
FA 1 aveva prodotto alla convenuta il 24 gennaio 2003, e pertanto
tempestivamente, il relativo completo e regolare conteggio degli stipendi 2002.
Essa non aveva quindi violato al riguardo nessun obbligo d'allestire il
conteggio.
6.2.2. Annuncio durante l'anno
corrente?
La convenuta rimprovera a tale
proposito al ricorrente che egli avrebbe dovuto preoccuparsi di informare
all'inizio del 2002, rispettivamente al più tardi all'inizio di aprile 2002 la
Cassa di compensazione circa l'assunzione di lavoratori da parte di FA 1. A ciò
deve essere obbiettato quanto segue:
Di principio è corretto che i datori
di lavoro devono, a mente dell'art. 35 cpv. 2 OAVS, comunicare alla Cassa di
compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante
l'anno corrente. Né la legge né l'ordinanza concretizzano per contro quest'obbligo
d'annunciare; in particolare né la legge né l'ordinanza prevedono un termine
entro il quale deve essere prodotta la relativa comunicazione. Persino le
direttive circa la riscossione dei contributi, le quali comunque non sarebbero
vincolanti nei confronti del ricorrente, non contengono alcuna indicazione in
merito. Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, la
datrice di lavoro non era tenuta a comunicare entro un determinato termine
("inizio 2002 risp. inizio aprile 2002") i mutamenti importanti
riguardanti la somma dei salari.
La FA 1 non ha nemmeno violato quest'obbligo
d'annuncio. Per contro essa aveva prodotto alla Cassa di compensazione i
certificati AVS dei/delle neo assunti/e collaboratori/trici. Di conseguenza la
Cassa era al corrente che era stato assunto di nuovo del personale. Siccome FA
1 aveva nel frattempo trasferito l'8 aprile 2002 la sede ad __________ (vedi
estratto RC del distretto di __________, documento 3), essa si è rivolta
inizialmente a tale riguardo alla Cassa __________ (vedi l'annotazione nello
scritto di FA 1 del 2 dicembre 2002 della convenuta, nei suoi atti).
Circa il trasferimento della sede
era informata del resto pure la convenuta; essa aveva quindi indirizzato il
sollecito per la mancata produzione dell'attestazione del salario 2001 all'indirizzo
di FA 1 in __________ (prove: sollecito della convenuta dei 6 maggio 2002,
negli atti della convenuta).
Avendo la Cassa di compensazione Bellinzona
notificato ad FA 1 un nuovo numero di conteggio, insorse un conflitto di
competenza tra le Casse di compensazione di Bellinzona e Zurigo, che provocò
dei ritardi e contrattempi alla FA 1 (vedi al riguardo lo scritto della
convenuta del 28 novembre 2002 nonchè quello di FA 1 del 2 dicembre 2002,
entrambi negli atti della convenuta).
È così provato che FA 1 ha adempiuto
all'obbligo di comunicazione ancorato all'art. 35 cpv. 2 OAVS; non le può
essere mosso rimprovero di essersi rivolta inizialmente alla Cassa __________,
poiché l'Ufficio amministrativo, che si reputa incompetente, avrebbe dovuto
trasmettere la comunicazione all'Ufficio amministrativo competente. Nell'ottica
della datrice di lavoro sarebbe stato pertanto sufficiente dare comunicazione
alla Cassa __________, e ciò a maggior ragione quando la Cassa __________ non
appariva in ogni caso a priori incompetente in seguito al trasferimento della
sede dell'8 aprile 2002 ad __________. Pertanto né la datrice di lavoro né il
ricorrente hanno violato l'obbligo di comunicazione e in ogni caso non in modo
gravemente negligente. Siccome l'art. 35 cpv. 2 OAVS prevede unicamente che i
datori di lavoro devono comunicare alla Cassa __________ i mutamenti importanti
riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente, senza fissare al
riguardo un termine e avendo la datrice di lavoro ottemperato nello specifico
questo obbligo di comunicazione manifestamente nel corso dell'anno, non può
quindi essere dimostrato anche dal profilo temporale alcun comportamento
errato. Come detto,non è regolato quando una comunicazione sia
tardiva. Ciò esclude a priori una negligenza grave da parte del ricorrente.
Né FA 1 né tanto meno il ricorrente
sono responsabili per il fatto che la convenuta non aveva richiesto degli
acconti per i contributi. A prescindere da ciò la convenuta avrebbe avuto
senz'altro, prima della dichiarazione di fallimento, la possibilità di esigere
il versamento di un acconto. Al più tardi nel mese di novembre 2002 era del
resto anche la convenuta informata circa i/le diversi/e collaboratori/trici
assunti/e nel corso dell'anno. Ciò non indusse nel frattempo la convenuta ad
esigere degli acconti sui contributi; ella si limitò piuttosto a risolvere la
questione della competenza e a prestare attenzione se era stato usato il
formulario corretto per l'annuncio dei salari. Significativamente essa si
limitò ad inserire l'elenco allestito nuovamente il 2 dicembre 2002 negli atti
(vedi annotazione della convenuta del 5 dicembre 2002 sullo scritto della FA 1
del 2 dicembre 2002, negli atti della convenuta). Di conseguenza viene pure
contestato il nesso di causalità tra l'asserita violazione dei doveri e il
danno fatto valere.
7. Sugli aspetti quantitativi
Le seguenti esposizioni avvengono
unicamente a titolo di completamento nel senso di un'eventuale presa di
posizione.
Come si evince dall'elenco del 2
dicembre 2002, le collaboratrici e i collaboratori furono assunti nel corso
dell'anno. Le prime due collaboratrici iniziarono I'1 marzo 2002, __________
seguì il l'1 maggio 2002, __________ il 15 maggio 2002, __________ l'1. giugno
ed __________ l'1 agosto 2002. Di conseguenza non era affatto possibile alla
datrice di lavoro comunicare già all'inizio del 2002 risp. all'inizio d'aprile
2002 tutte queste "modifiche di stipendio". Siccome non era compito
del ricorrente controllare il personale, egli non avrebbe dovuto affatto
informarsi, prima delle sue dimissioni del 18 settembre 2002, se i cambiamenti
importanti della massa salariale erano stati annunciati alla cassa di
compensazione, gli doveva sicuramente essere concesso a tale riguardo un
termine adeguato. Egli non deve comunque rispondere per eventuali errori
commessi dopo le sue dimissioni del 18 settembre 2002. Non può assolutamente
essere messo in discussione che egli debba rispondere per contributi salariali
che sono diventati esigibili unicamente dopo le sue dimissioni. L'ammontare del
risarcimento danni preteso è pertanto contestato anche in relazione all'importo."
(doc. VI, Inc. 31.04.16))
1.6. La
Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame riconfermandosi
nella propria decisione su opposizione 17 agosto 2004, motivando (per tutti e
tre i ricorrenti):
" b) Il ricorrente, quale organo della debitrice fallita,
avrebbe dovuto occuparsi del corretto conteggio dei contributi nei confronti
della Cassa di compensazione, risp. avrebbe dovuto sorvegliare il relativo
obbligo di controllo. Considerando che egli non lo ha fatto, egli ha trascurato
ciò che in considerazione degli obblighi legali avrebbe dovuto imporsi. A
complemento, in questo contesto si deve ricordare che secondo la giurisprudenza
il fatto che ai dipendenti i contributi per le assicurazioni sociali e tralasci
in seguito di versarli alla Cassa di compensazione deve venire valutato quale
espressione di colpa grave. Un simile stato di cose è dato nel caso presente.
Di conseguenza il ricorrente avrebbe causato il danno risultante almeno per
negligenza, cioè in modo colposo, e sarebbe tenuto al risarcimento del danno se
egli non può giustificare l'illegittimità del suo agire o non può dimostrare la
sua assenza di colpevolezza.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale fed. della assicurazioni la Cassa di compensazione che constata un
danno risultante a seguito di violazione delle prescrizioni di legge, può
presumere che il datore di lavoro, risp. i suoi organi, hanno violato queste
disposizioni deliberatamente od almeno per colpa grave, a meno che non esistano
riferimenti per la legittimità o l'assenza di colpevolezza delle persone che
hanno agito. Tali motivi di giustificazione e di discolpa dovrebbero venir
fatti valere per principio nel quadro dell'obbligo di collaborazione nel
procedimento di opposizione (DTF 108 V 183; ZAK 1987 pag. 298).
a) Le obiezioni del ricorrente non
lo discolpano. A questo riguardo si può per principio rimandare alla
dichiarazioni nella dichiarazioni di opposizione del 17 agosto 2004 (atto 47).
b) Quale complemento di deve anche
considerare che spetta in particolare ai consiglieri di amministrazione ed ai
delegati del Consiglio di Amministrazione il controllo della direzione
aziendale per quanto concerne la sua legalità. Il ricorrente ammette lui stesso
che la debitrice fallita nell'anno 2002 - almeno a partire dall'aprile 2002 -
occupava dei collaboratori. Quando egli fa valere di aver ottemperato ai suoi
obblighi mediante l'invio dei certificati AVS alla Cassa di compensazione egli
si sbaglia. Con ciò in effetti non è stato risposto ovviamente a sufficienza
alle esigenze per l'adempimento accurato dei compiti del Consiglio di
Amministrazione. In conformità dell'art. 14 par. i LAVS in collegamento con gli
art. 34 e 35 OAVS il datore di lavoro, in occasione di ogni pagamento di
salario - ivi già compreso il primo - deve dedurre i contributi dei dipendenti
e versarli alla Cassa. Da un organo responsabile si pretende che egli si occupi
di una corretta contribuzione. Il fatto è che durante il periodo di carica dei
ricorrente i certificati di salario dei dipendenti occupati per la prima volta
nel 2002 non sono stati annunciati. Si tratta qui - contrariamente al parere
del ricorrente - non di una notifica "di una notevole modifica della somme
di salari", ma dell'obbligo summenzionato di dedurre subito, cioè al
momento del primo pagamento di salario, i contributi dei dipendenti e di
riversarli alla Cassa. Il ricorrente non ha mai adempiuto alla sua
responsabilità ai sensi delle citate disposizioni di una contribuzione
regolata. Il ricorrente non è in seguito in grado di discolparsi con le sue
contestazioni nello scritto di opposizione. Se il ricorrente, sin dal primo m
momento non si è preoccupato dei suoi obblighi, egli non può mettersi nella
posizione di dire che con ragione viene ritenuto che con il ritiro quale organo
la sua responsabilità sia cessata, come nella decisione sull'opposizione del 17
agosto 2004, con rimando alla Prassi AHI pag. 283, ann. 4a in fine
("Rimane riservato il caso nel quale il danno è stato causato mediante
atti i cui effetti tuttavia si sono manifestati solo dopo il suo ritiro quale
consigliere di amministrazione") (cfr. atto. 47, in particolare
annotazione 5b).
c) L'apprezzamento di
questi fatti è obbligatorio concludere che l'eccessivo indebitamento, risp.
l'insolvibilità della debitrice fallita devono venir fatti venir risalire alla
grave valutazione errata dell'effettiva situazione finanziaria e non
semplicemente a fattori esterni non influenzabili dal ricorrente. Di
conseguenza il ricorrente ha partecipato alla continuazione di un'azienda non
sicura, il cui finanziamento è avvenuto in parte a spese dell'assicurazione
sociale.
6 Concludendo constatiamo che il danno è stato
causato alla nostra Cassa a seguito del procedimento colposo adeguatamente
causale del ricorrente, per il quale egli deve rispondere. In questo contesto
rimandiamo alle dichiarazioni nella decisione di opposizione (atto 47).
Basandoci sulle annotazioni che precedono la decisione di opposizione non può
venire contestata e suggeriamo il rigetto dell'opposizione, a condizione che il
tribunale sia competente (cfr. nostre dichiarazioni sotto ann. II, 1)."
(doc. X, Inc. 31.04.16)
1.7. I ricorrenti in data 25
aprile 2005 hanno osservato:
"
Dando seguito a detta ordinanza, mi
pregio sottoporvi la richiesta d'assunzione dei seguenti mezzi di prova:
A) Edizione presso la Cassa __________, dell'incarto
completo della spett. FA 1;
B) Audizione delle seguenti
persone quali testi:
- Signor __________, il quale aveva funto allora da
Direttore operativo della spett. FA 1;
- Signor __________, il quale aveva assunto allora la
carica di revisore della predetta società.
Fatti
I suddetti mezzi di prova permettono
di provare che non è stata commessa, da parte del Signor RI 1, alcuna
violazione dell'obbligo d'informare la Cassa __________.
Detti mezzi di prova
suffragano semmai che era stata data tempestiva comunicazione alla Cassa __________
circa l'assunzione di nuovo personale da parte della spett. FA 1." (doc. XII, Inc. 31.04.16)
1.8. I ricorsi presentati da RI 2,
RI 1 e RI 3 per il tramite degli avv. RA 2 e RA 1 vengono congiunti a norma
degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse
disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la
responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione
degli artt. 81 e 82 OAVS.
Mentre,
per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale
sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza
la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni
sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono
realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (DTF 130 V 3 consid. 3, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25
pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1,
pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4;
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9
gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme
procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid.
6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8
pag. 820).
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
In via di
principio, come visto (cfr. consid. 2.2), questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1°
gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i
campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
In una sentenza del 23 ottobre 2003 nella causa i. S. pubblicata in DTF 130 V 1
( = SVR 2004 AHV Nr. 3), il TFA ha inoltre stabilito che se l'azione di
risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina
secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo
diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione
amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su
opposizione impugnabile in via di ricorso.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
2.4. In virtù
dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da
parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996
pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52
LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid.
2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der
AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).
Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a
proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique
VSI pag. 79 ss).
L'Alta
Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale
concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai
lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse
indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi
interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.
2.5. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF
123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella
causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H
346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese
di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese
esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di
risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la
numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali,
"Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della
Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II
2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19
agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996
nella causa A., H 194/96).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti conto dei contributi (doc. 51 e 52, Inc. 31.04.16) e
dalle dichiarazione dei salari (doc. 12, 13, 14 e 18, Inc. 31.04.16), risulta
chiaramente l'importo dei contributi non saldati nel 2002, che, sommate le
spese e gli interessi di mora, ammonta a fr. 39'195.45.
Del resto
i ricorrenti non hanno contestato l’importo del danno come tale.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V
186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti
della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit.,
pag. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.
4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b)
2.9. Innanzitutto va precisato
che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc.
31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento.
2.9.1. Per quanto attiene al problema
della mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive da
parte della società (assunzione di nuovo personale nel 2002), va precisato
quanto segue.
Nella
fattispecie in esame, occorre rammentare che la società versava acconti mensili
secondo il sistema forfetario (cfr. SVR 2003 Nr. 1 consid. 5 e riferimenti).
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione
può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto
(conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi,
edite dall'UFAS).
Secondo
l'Alta Corte Federale, una persona entrata nel CdA verso la fine dell'anno può
essere ritenuta responsabile del danno causato dal mancato pagamento del
conguaglio esigibile per tutto l'anno (cfr. STFA del 9 dicembre 2003 nella
causa A. e B., H 151/02, consid. 6; RCC 1992, pag. 259, consid. 5).
Secondo
il TFA, se un’azienda contabilizza i
propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfetaria,
un
organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde
dei
contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura
in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei
contributi effettivi – superiori od inferiori – determinati alla fine dell’anno
civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (VSI 2002 pag.
55 = SVR 2002 AHV Nr. 10 )
Nel caso
di specie la società aveva optato per il pagamento di acconti mensili.
L’ordinanza
dell’assicurazione per la vecchiaia e i supersiti (OAVS) prevede:
" Art. 241 Contributi d’acconto
1 Nell’anno di contribuzione corrente, le
persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze
periodiche.
Considerandi
2.
Le casse di compensazione stabiliscono i
contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di
contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione
di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi
renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
3.
Se durante o dopo l’anno di contribuzione
risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le
casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
4.
Le persone tenute a pagare i contributi
devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la
fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi
e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
5.
Se entro il termine fissato non vengono
date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d’acconto dovuti in una decisione.
---
Art. 251 Fissazione e compensazione
1.
Le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d’acconto pagati.
2.
I contributi non versati dagli assicurati
vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
3.
Le casse di compensazione devono restituire
o compensare i contributi non dovuti."
Il TFA in
una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 +
239/02, consid. 6.4, ha stabilito (sottolineature del redattore):
"
Les cotisations étaient en
l'espèce perçues sur la base d'acomptes, conformément à l'art. 34 al. 3 RAVS,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Cette disposition prévoit
que la caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du
montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant
correspondant approximativement à ces cotisations. Dans ce cas, le règlement de
comptes intervient à la fin de l'année civile, à la charge ou au profit de
l'employeur. D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 LAVS,
l'employeur qui acquitte les cotisations selon cette procédure forfaitaire
n'est pas tenu d'adapter en cours d'année le montant de ses versements à
l'augmentation de la masse des salaires ou de constituer une réserve qui soit
disponible au moment du décompte final. Il doit, le cas échéant, annoncer la
différence de salaire à la fin de l'année civile. Il faut cependant réserver
des situations où l'employeur verse des acomptes nettement insuffisants, en
raison de difficultés de trésorerie et afin de repousser au maximum l'échéance
de sa dette, tout en sachant qu'il ne sera peut-être pas en mesure, le moment
venu, de s'acquitter du solde restant à sa charge; dans cette éventualité, il
commet une faute qualifiée au sens l'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV no 1 p. 3 consid.
5). Il en va de même lorsque, à réception du décompte final, la société dispose
encore des liquidités suffisantes et que l'administration ne règle pas sans
délai le solde dû à teneur du décompte complémentaire (RCC 1992 p. 261 consid.
4a). En l'occurrence, le décompte final de l'année 1992 a effectivement été
établi le 26 mars 1993 soit plus de deux mois avant l'ouverture de la faillite.
Il est à relever, comme le constatent les premiers juges, que ce décompte n'a
pu être effectué qu'après deux rappels de la caisse de compensation et alors
que le formulaire d'attestation des salaires avait été envoyé en décembre 1992
avec l'indication de le renvoyer au mois de janvier suivant. De plus, toujours
selon les constatations du jugement attaqué, l'administration a procédé, au
début de l'année 1993, au paiement de diverses dettes, liées aux charges
d'exploitation courantes. L'état de la trésorerie aurait permis à
l'administration de verser sans délai le montant de 47'845 fr. 45, dès lors
qu'un virement de 180'000 fr. en faveur de la société a encore été effectué le
8.
avril 1993."
Nella fattispecie, la società ha assunto nuovo personale a partire
dal mese di marzo 2002 (doc. 18 e 52, Inc. 31.04.16). Tale fatto ha generato un
aumento della massa salariale per complessivi fr. 263'763.15 (doc. 18, Inc.
31.04
), fatto questo che imponeva una tempestiva comunicazione alla Cassa in
modo che quest’ultima potesse adeguare, aumentandolo, l’importo degli acconti
mensili.
Per
quanto è dato di capire, non sembra che ciò è stato fatto (doc. X pag. 4, Inc.
31.04
).
I
ricorrenti sostengono sostanzialmente che ci sono stati dei problemi con il
trasferimento della sede societaria in Ticino e con il cambiamento di Cassa e
che comunque la Cassa era stata informata dell’assunzione del nuovo personale.
Ora, già
di per sè quest’ultimo fatto non può essere addotto quale valido motivo di
discolpa, e ciò poiché tale presunto “disguido” non doveva e non poteva
impedire alla società di accantonare
la parte di contributi comunque già dedotta dal salario dei dipendenti; accantonando tali quote la società non
avrebbe avuto in seguito problemi nel saldare il conguaglio/saldo 2002. Un
aumento così importante della massa salariale imponeva alla società un’attenzione
maggiore, e ciò soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che, come
nella fattispecie, le difficoltà finanziarie della società all’epoca
dell’assunzione di nuovo personale (marzo-agosto 2002) erano presumibilmente
tali (il fallimento è infatti stato decretato già l’8 gennaio 2003) da non
permetterle di riversare nel prossimo futuro i contributi sociali già prelevati
dai salari dei dipendenti (cfr. STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 citata).
Il
ricorrenti a loro discolpa sostengono, come visto, che la Cassa era stata
tempestivamente avvisata dell’assunzione di nuovo personale (circostanza questa
comunque contestata dalla Cassa, cfr. doc. X pag. 4, Inc. 31.04.16). Agli atti
vi sono solo comunicazioni/note risalenti al luglio, novembre e dicembre 2002
(doc. 9-17, Inc. 31.04.16). Quella del luglio 2002 indica
“wurden noch nie Löhne gemeldet” (doc. 9, Inc. 31.04.16). Quindi i salari
nel mese di luglio 2002 non erano ancora stati comunicati alla Cassa, e non lo
saranno sino al dicembre 2002 (cfr. doc. 9-17, Inc. 31.04.16).
Se quanto sostenuto dai
ricorrenti fosse comunque vero, tale fatto non li esentava
tuttavia dal dovere di accantonare la cifra corrispondente ai contributi
prelevati dall’ingente nuova massa salariale.
Si
rammenta ai ricorrenti che l’adempimento del dovere d’informare la Cassa in
caso di aumento della massa salariale non è di per sé sufficiente per liberare gli
amministratori dall’obbligo successivo di riversare alla Cassa quanto prelevato
dai salari dei dipendenti, questi ultimi danneggiati nella fattispecie.
Ora, la
società è fallita l’8 gennaio 2003 (FUSC del 21 gennaio 2003 e FUSC 11
aprile 2003) ossia prima della richiesta febbraio 2003 della
Cassa di saldare il conguaglio 2002. Ciò significa che la società al momento
dell’assunzione del nuovo personale (avvenuta dal marzo 2002 all’agosto 2002,
doc. 18 Inc. 31.04.16) era verosimilmente già in serie difficoltà finanziarie
che l’hanno portata inesorabilmente al fallimento qualche mese più tardi. I
ricorrenti (verosimilmente) sapevano quindi di non poter riversare alla Cassa
la quota contributiva prelevata dal salario dei dipendenti; come detto, la
responsabilità dei ricorrenti deriva tuttavia sostanzialmente dall’omissione di
accantonare la quota parte
prelevata dall’ingente nuova mole salariale.
Per i
motivi sopra esposti RI 2, RI 1 e RI 3 sono
responsabili del buco contributivo in oggetto.
2.9.2
Per quanto attiene a RI 1,
deve essere valutato fino a quando egli deve essere reso responsabile del
danno, ritenuto che lo stesso ha dimissionato dalla carica di membro del CdA (delegato)
con diritto di firma collettiva a due il 18 settembre 2002 (doc.
42, Inc. 31.04.16, estratto RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre
2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).
Innanzitutto
giova ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da
ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli
ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non
dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna
facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF
126.
V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio
2002.
nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr.
anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 §
27.
n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante
ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore
è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 27 febbraio
2002.
nella causa S., H 282/01, consid. 3a).
Concretamente,
dunque, RI 1, può essere chiamato a rispondere soltanto per quei contributi
rimasti insoluti e che non solo erano già scaduti, ma pure pagabili prima della
sua uscita dal C.d.A.. Prescrive l'articolo 34 cpv. 1 OAVS alla lett. a che i
datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se la somma dei salari
non supera i fr. 200'000.--, ogni trimestre.
RI 1 risponde
dunque soltanto di quella parte di acconti mensili pagabili entro il 10
settembre 2002 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS; art. 34 cpv. 4 v OAVS; STFA
del 2 maggio 2005 nella causa G., H 316/03, consid. 5.3; STFA
del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid.
3.5
; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid.
4.
; cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3b),
quindi sino al mese di agosto 2002. L’importo del danno nei confronti di RI 1
deve essere di conseguenza ridotto di 4/10 (4/10 poiché il primo salario è
stato versato dal mese di marzo a 2 persone, dal mese di maggio a 3 persone,
dal mese di giugno a una persona e dal mese di agosto ancora ad una persona, e
facendo una media empirica si arriva ad un totale compreso tredicesima di 10
mesi lavorativi, doc. 18, Inc. 31.04.16), ossia di fr. 15'678.-- (4/10 di fr.
39'195.45; per un calcolo simile cfr. STFA del 2 maggio 2005 nella causa G., H
316/03, consid. 5.4).
Riassumendo, RI 1 deve
rispondere in via solidale con RI 2 e RI 3 per i motivi
indicati al considerando 2.9.1 tuttavia limitatamente all’importo di fr.
23'517.30.
2.10
Per quanto
riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del diritto di essere
sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF - formulata dai ricorrenti con scritto
25.
aprile 2005 (edizione da parte della Cassa dell’incarto completo relativo
alla FA 1 e l’audizione testimoniale di __________ e __________,
cfr. doc. XII Inc. 31.04.16), per costante
giurisprudenza, da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere
dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H
153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III
223.
consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In
tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag.
28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire in merito alla
presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è
necessario procedere all'audizione testimoniale di __________
e __________, in quanto i fatti che dovrebbero riferire (confermare che i ricorrenti non hanno violato “l'obbligo
d'informare la Cassa __________” circa l'assunzione di
nuovo personale da parte della FA 1) risultano ampiamente chiariti (sul
tema audizione testi cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa
P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.5; STFA del 28 aprile 2003
nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1; STFA del 15 novembre
2002.
nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 4a.) Va inoltre rammentato che
non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento
irrilevante ai fini del giudizio (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H
310/02, consid. 3.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01
e H 269/01, consid. 5.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
4.
).
Non è nemmeno necessario
procedere all'edizione dalla Cassa dell’intero incarto della società (in gran
parte comunque depositato agli atti), in quanto la documentazione presente
nell’inserto è sufficiente per definire le responsabilità dei ricorrenti (per
un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H
153/01, consid. 4c.). Inoltre, il TFA non ammette una
richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è
preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a
dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che
proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova
rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA
del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.
4.3
; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01,
consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.) Inoltre, i membri del CdA devono procedere in modo selettivo e
mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il
giudizio, indicandone partitamente
gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio
perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di
consentire l'autorità giudicante
di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (STFA del
28.
aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA
del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre
2002.
nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23
luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- l ricorsi
di RI 2 e RI 3 sono respinti.
2.- Il ricorso
di RI 1 è parzialmente accolto.
§ La
decisione 17 agosto 2004 della CO 1 Ausgleichskasse nei
confronti di RI 1 è annullata.
§§ RI
1 è condannato a risarcire la CO 1 Ausgleichskasse fr. 23'517.30 con vincolo di solidarietà con RI 2 e RI 3.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
CO 1 Ausgleichskasse verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster