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Decisione

31.2004.16

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive (nuovo personale). Limitata responsabilità sino alle dimissioni. Apprezzamento anticipato dell

17 agosto 2005Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti mezzi di prova permettono

di provare che non è stata commessa, da parte del Signor RI 1, alcuna

violazione dell'obbligo d'informare la Cassa __________.

Detti mezzi di prova

suffragano semmai che era stata data tempestiva comunicazione alla Cassa __________

circa l'assunzione di nuovo personale da parte della spett. FA 1." (doc. XII, Inc. 31.04.16)

1.8. I ricorsi presentati da RI 2,

RI 1 e RI 3 per il tramite degli avv. RA 2 e RA 1 vengono congiunti a norma

degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse

disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la

responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione

degli artt. 81 e 82 OAVS.

Mentre,

per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale

sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza

la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni

sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono

realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione

amministrativa contestata (DTF 130 V 3 consid. 3, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25

pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1,

pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4;

STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9

gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme

procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid.

6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8

pag. 820).

2.3. Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

In via di

principio, come visto (cfr. consid. 2.2), questa norma di procedura entra in

vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1°

gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i

campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

In una sentenza del 23 ottobre 2003 nella causa i. S. pubblicata in DTF 130 V 1

( = SVR 2004 AHV Nr. 3), il TFA ha inoltre stabilito che se l'azione di

risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina

secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo

diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione

amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su

opposizione impugnabile in via di ricorso.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

2.4. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve

risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro

(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996

pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52

LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In questo

contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta

ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i

contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito

richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società

esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla

notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di

risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.

137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid.

2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der

AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique

VSI pag. 79 ss).

L'Alta

Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale

concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai

lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse

indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi

interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

2.5. Si ha un

danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF

123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello

dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =

RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement

de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,

pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i

contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H

346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese

esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la

numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali,

"Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II

2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.

6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19

agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996

nella causa A., H 194/96).

Nell'evenienza

concreta, dagli estratti conto dei contributi (doc. 51 e 52, Inc. 31.04.16) e

dalle dichiarazione dei salari (doc. 12, 13, 14 e 18, Inc. 31.04.16), risulta

chiaramente l'importo dei contributi non saldati nel 2002, che, sommate le

spese e gli interessi di mora, ammonta a fr. 39'195.45.

Del resto

i ricorrenti non hanno contestato l’importo del danno come tale.

2.6. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique

VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52

LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue

disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di

pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.

1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre -

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere

il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.

608 consid. 5b).

2.7. La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza

delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre

da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213).

È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di

difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid.

4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,

op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

2.8. Ai sensi

della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore

di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura

della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che

si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di

lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC

1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit.,

pag. 53).

I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.

3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

Nel caso

di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b)

2.9. Innanzitutto va precisato

che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc.

31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento.

2.9.1. Per quanto attiene al problema

della mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive da

parte della società (assunzione di nuovo personale nel 2002), va precisato

quanto segue.

Nella

fattispecie in esame, occorre rammentare che la società versava acconti mensili

secondo il sistema forfetario (cfr. SVR 2003 Nr. 1 consid. 5 e riferimenti).

Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione

può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei

contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente

corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno

civile.

Questa

procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,

secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno

civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS

dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

Alla fine

dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi

forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,

dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto

(conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi,

edite dall'UFAS).

Secondo

l'Alta Corte Federale, una persona entrata nel CdA verso la fine dell'anno può

essere ritenuta responsabile del danno causato dal mancato pagamento del

conguaglio esigibile per tutto l'anno (cfr. STFA del 9 dicembre 2003 nella

causa A. e B., H 151/02, consid. 6; RCC 1992, pag. 259, consid. 5).

Secondo

il TFA, se un’azienda contabilizza i

propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfetaria,

un

organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde

dei

contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura

in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei

contributi effettivi – superiori od inferiori – determinati alla fine dell’anno

civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (VSI 2002 pag.

55 = SVR 2002 AHV Nr. 10 )

Nel caso

di specie la società aveva optato per il pagamento di acconti mensili.

L’ordinanza

dell’assicurazione per la vecchiaia e i supersiti (OAVS) prevede:

" Art. 241 Contributi d’acconto

1 Nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze

periodiche.

Considerandi

2.

Le casse di compensazione stabiliscono i

contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di

contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione

di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi

renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile.

3.

Se durante o dopo l’anno di contribuzione

risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le

casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

4.

Le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

5.

Se entro il termine fissato non vengono

date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d’acconto dovuti in una decisione.

---

Art. 251 Fissazione e compensazione

1.

Le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d’acconto pagati.

2.

I contributi non versati dagli assicurati

vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

3.

Le casse di compensazione devono restituire

o compensare i contributi non dovuti."

Il TFA in

una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 +

239/02, consid. 6.4, ha stabilito (sottolineature del redattore):

"

Les cotisations étaient en

l'espèce perçues sur la base d'acomptes, conformément à l'art. 34 al. 3 RAVS,

dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Cette disposition prévoit

que la caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du

montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant

correspondant approximativement à ces cotisations. Dans ce cas, le règlement de

comptes intervient à la fin de l'année civile, à la charge ou au profit de

l'employeur. D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 LAVS,

l'employeur qui acquitte les cotisations selon cette procédure forfaitaire

n'est pas tenu d'adapter en cours d'année le montant de ses versements à

l'augmentation de la masse des salaires ou de constituer une réserve qui soit

disponible au moment du décompte final. Il doit, le cas échéant, annoncer la

différence de salaire à la fin de l'année civile. Il faut cependant réserver

des situations où l'employeur verse des acomptes nettement insuffisants, en

raison de difficultés de trésorerie et afin de repousser au maximum l'échéance

de sa dette, tout en sachant qu'il ne sera peut-être pas en mesure, le moment

venu, de s'acquitter du solde restant à sa charge; dans cette éventualité, il

commet une faute qualifiée au sens l'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV no 1 p. 3 consid.

5). Il en va de même lorsque, à réception du décompte final, la société dispose

encore des liquidités suffisantes et que l'administration ne règle pas sans

délai le solde dû à teneur du décompte complémentaire (RCC 1992 p. 261 consid.

4a). En l'occurrence, le décompte final de l'année 1992 a effectivement été

établi le 26 mars 1993 soit plus de deux mois avant l'ouverture de la faillite.

Il est à relever, comme le constatent les premiers juges, que ce décompte n'a

pu être effectué qu'après deux rappels de la caisse de compensation et alors

que le formulaire d'attestation des salaires avait été envoyé en décembre 1992

avec l'indication de le renvoyer au mois de janvier suivant. De plus, toujours

selon les constatations du jugement attaqué, l'administration a procédé, au

début de l'année 1993, au paiement de diverses dettes, liées aux charges

d'exploitation courantes. L'état de la trésorerie aurait permis à

l'administration de verser sans délai le montant de 47'845 fr. 45, dès lors

qu'un virement de 180'000 fr. en faveur de la société a encore été effectué le

8.

avril 1993."

Nella fattispecie, la società ha assunto nuovo personale a partire

dal mese di marzo 2002 (doc. 18 e 52, Inc. 31.04.16). Tale fatto ha generato un

aumento della massa salariale per complessivi fr. 263'763.15 (doc. 18, Inc.

31.04

), fatto questo che imponeva una tempestiva comunicazione alla Cassa in

modo che quest’ultima potesse adeguare, aumentandolo, l’importo degli acconti

mensili.

Per

quanto è dato di capire, non sembra che ciò è stato fatto (doc. X pag. 4, Inc.

31.04

).

I

ricorrenti sostengono sostanzialmente che ci sono stati dei problemi con il

trasferimento della sede societaria in Ticino e con il cambiamento di Cassa e

che comunque la Cassa era stata informata dell’assunzione del nuovo personale.

Ora, già

di per sè quest’ultimo fatto non può essere addotto quale valido motivo di

discolpa, e ciò poiché tale presunto “disguido” non doveva e non poteva

impedire alla società di accantonare

la parte di contributi comunque già dedotta dal salario dei dipendenti; accantonando tali quote la società non

avrebbe avuto in seguito problemi nel saldare il conguaglio/saldo 2002. Un

aumento così importante della massa salariale imponeva alla società un’attenzione

maggiore, e ciò soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che, come

nella fattispecie, le difficoltà finanziarie della società all’epoca

dell’assunzione di nuovo personale (marzo-agosto 2002) erano presumibilmente

tali (il fallimento è infatti stato decretato già l’8 gennaio 2003) da non

permetterle di riversare nel prossimo futuro i contributi sociali già prelevati

dai salari dei dipendenti (cfr. STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 citata).

Il

ricorrenti a loro discolpa sostengono, come visto, che la Cassa era stata

tempestivamente avvisata dell’assunzione di nuovo personale (circostanza questa

comunque contestata dalla Cassa, cfr. doc. X pag. 4, Inc. 31.04.16). Agli atti

vi sono solo comunicazioni/note risalenti al luglio, novembre e dicembre 2002

(doc. 9-17, Inc. 31.04.16). Quella del luglio 2002 indica

“wurden noch nie Löhne gemeldet” (doc. 9, Inc. 31.04.16). Quindi i salari

nel mese di luglio 2002 non erano ancora stati comunicati alla Cassa, e non lo

saranno sino al dicembre 2002 (cfr. doc. 9-17, Inc. 31.04.16).

Se quanto sostenuto dai

ricorrenti fosse comunque vero, tale fatto non li esentava

tuttavia dal dovere di accantonare la cifra corrispondente ai contributi

prelevati dall’ingente nuova massa salariale.

Si

rammenta ai ricorrenti che l’adempimento del dovere d’informare la Cassa in

caso di aumento della massa salariale non è di per sé sufficiente per liberare gli

amministratori dall’obbligo successivo di riversare alla Cassa quanto prelevato

dai salari dei dipendenti, questi ultimi danneggiati nella fattispecie.

Ora, la

società è fallita l’8 gennaio 2003 (FUSC del 21 gennaio 2003 e FUSC 11

aprile 2003) ossia prima della richiesta febbraio 2003 della

Cassa di saldare il conguaglio 2002. Ciò significa che la società al momento

dell’assunzione del nuovo personale (avvenuta dal marzo 2002 all’agosto 2002,

doc. 18 Inc. 31.04.16) era verosimilmente già in serie difficoltà finanziarie

che l’hanno portata inesorabilmente al fallimento qualche mese più tardi. I

ricorrenti (verosimilmente) sapevano quindi di non poter riversare alla Cassa

la quota contributiva prelevata dal salario dei dipendenti; come detto, la

responsabilità dei ricorrenti deriva tuttavia sostanzialmente dall’omissione di

accantonare la quota parte

prelevata dall’ingente nuova mole salariale.

Per i

motivi sopra esposti RI 2, RI 1 e RI 3 sono

responsabili del buco contributivo in oggetto.

2.9.2

Per quanto attiene a RI 1,

deve essere valutato fino a quando egli deve essere reso responsabile del

danno, ritenuto che lo stesso ha dimissionato dalla carica di membro del CdA (delegato)

con diritto di firma collettiva a due il 18 settembre 2002 (doc.

42, Inc. 31.04.16, estratto RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre

2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).

Innanzitutto

giova ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da

ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli

ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non

dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna

facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF

126.

V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio

2002.

nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr.

anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 §

27.

n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante

ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore

è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 27 febbraio

2002.

nella causa S., H 282/01, consid. 3a).

Concretamente,

dunque, RI 1, può essere chiamato a rispondere soltanto per quei contributi

rimasti insoluti e che non solo erano già scaduti, ma pure pagabili prima della

sua uscita dal C.d.A.. Prescrive l'articolo 34 cpv. 1 OAVS alla lett. a che i

datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se la somma dei salari

non supera i fr. 200'000.--, ogni trimestre.

RI 1 risponde

dunque soltanto di quella parte di acconti mensili pagabili entro il 10

settembre 2002 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS; art. 34 cpv. 4 v OAVS; STFA

del 2 maggio 2005 nella causa G., H 316/03, consid. 5.3; STFA

del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid.

3.5

; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid.

4.

; cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3b),

quindi sino al mese di agosto 2002. L’importo del danno nei confronti di RI 1

deve essere di conseguenza ridotto di 4/10 (4/10 poiché il primo salario è

stato versato dal mese di marzo a 2 persone, dal mese di maggio a 3 persone,

dal mese di giugno a una persona e dal mese di agosto ancora ad una persona, e

facendo una media empirica si arriva ad un totale compreso tredicesima di 10

mesi lavorativi, doc. 18, Inc. 31.04.16), ossia di fr. 15'678.-- (4/10 di fr.

39'195.45; per un calcolo simile cfr. STFA del 2 maggio 2005 nella causa G., H

316/03, consid. 5.4).

Riassumendo, RI 1 deve

rispondere in via solidale con RI 2 e RI 3 per i motivi

indicati al considerando 2.9.1 tuttavia limitatamente all’importo di fr.

23'517.30.

2.10

Per quanto

riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del diritto di essere

sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF - formulata dai ricorrenti con scritto

25.

aprile 2005 (edizione da parte della Cassa dell’incarto completo relativo

alla FA 1 e l’audizione testimoniale di __________ e __________,

cfr. doc. XII Inc. 31.04.16), per costante

giurisprudenza, da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere

dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid.

2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

È

utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente

determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di

prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non

porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti

all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a

con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,

Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

Quindi,

se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al

giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e

J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H

153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III

223.

consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In

tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag.

28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Nel caso in esame, la

documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire in merito alla

presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

In particolare non è

necessario procedere all'audizione testimoniale di __________

e __________, in quanto i fatti che dovrebbero riferire (confermare che i ricorrenti non hanno violato “l'obbligo

d'informare la Cassa __________” circa l'assunzione di

nuovo personale da parte della FA 1) risultano ampiamente chiariti (sul

tema audizione testi cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa

P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.5; STFA del 28 aprile 2003

nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1; STFA del 15 novembre

2002.

nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa

F., H 153/01, consid. 4a.) Va inoltre rammentato che

non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento

irrilevante ai fini del giudizio (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H

310/02, consid. 3.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01

e H 269/01, consid. 5.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.

4.

).

Non è nemmeno necessario

procedere all'edizione dalla Cassa dell’intero incarto della società (in gran

parte comunque depositato agli atti), in quanto la documentazione presente

nell’inserto è sufficiente per definire le responsabilità dei ricorrenti (per

un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H

153/01, consid. 4c.). Inoltre, il TFA non ammette una

richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è

preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a

dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che

proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova

rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA

del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.

4.3

; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01,

consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.) Inoltre, i membri del CdA devono procedere in modo selettivo e

mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il

giudizio, indicandone partitamente

gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio

perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di

consentire l'autorità giudicante

di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (STFA del

28.

aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA

del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre

2002.

nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella

causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23

luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- l ricorsi

di RI 2 e RI 3 sono respinti.

2.- Il ricorso

di RI 1 è parzialmente accolto.

§ La

decisione 17 agosto 2004 della CO 1 Ausgleichskasse nei

confronti di RI 1 è annullata.

§§ RI

1 è condannato a risarcire la CO 1 Ausgleichskasse fr. 23'517.30 con vincolo di solidarietà con RI 2 e RI 3.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

CO 1 Ausgleichskasse verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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