31.2005.16
ricorso irricevibile in quanto tardivo
12 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
31.2005.16
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, TCA
Titolo:
ricorso irricevibile in quanto tardivo
IRRICEVIBILITÀ
art. 38 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.16
rg/td
Lugano
12 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2005 emanata da
Cassa CO
1
in materia di art. 52 LAVS
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione su opposizione 20 maggio 2005 la Cassa CO 1, confermando la
precedente decisione 25 novembre 2004, ha stabilito l’obbligo di RI 1 - in via
solidale con __________, __________ e __________ - al risarcimento di fr.
4'024.20 per contributi paritetici non pagati da parte della __________ per
l’anno 2000;
- contro
suddetta decisione RI 1 ha interposto ricorso datato 8 luglio 2005 e pervenuto
allo scrivente TCA in data 11 luglio 2005;
- con
scritto 9 agosto 2005 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler
accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessata
del querelato provvedimento - trasmettendo i risultati della ricerca postale
effettuata ha evidenziato la tardività del gravame, rinunciando quindi alla
presentazione della risposta di causa come da ordinanza TCA dell’11 luglio
2005;
- per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
Considerandi
emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui
interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su
opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di
lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);
- giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- l'art.
38.
LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede
la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid.
3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
- un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa con riferimenti).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144);
- per
l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della
decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il
termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);
- le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità
oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);
- nella fattispecie, dagli atti risulta che la
decisione su opposizione 20 maggio 2005 è stata spedita il medesimo giorno
all'interessata per invio raccomandato, il quale è stato da essa personalmente
ritirato in data 28 maggio 2005 (doc. VI/bis);
- di conseguenza il termine per interporre ricorso
ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 29 maggio 2005,
con scadenza il giorno di lunedì 27 giugno 2005;
- in
simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 9 luglio
2005.
(cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la
decisione su opposizione 20 maggio 2005 è tardivo;
-
per il resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei
combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
irricevibile in quanto tardivo.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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