Lexipedia

Decisione

31.2005.16

ricorso irricevibile in quanto tardivo

12 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

31.2005.16

Data decisione, Autorità:

12.08.2005, TCA

Titolo:

ricorso irricevibile in quanto tardivo

IRRICEVIBILITÀ

art. 38 LPGA

art. 60 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

31.2005.16

rg/td

Lugano

12 agosto

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 maggio

2005 emanata da

Cassa CO

1

in materia di art. 52 LAVS

considerato in fatto e in diritto

che - per

decisione su opposizione 20 maggio 2005 la Cassa CO 1, confermando la

precedente decisione 25 novembre 2004, ha stabilito l’obbligo di RI 1 - in via

solidale con __________, __________ e __________ - al risarcimento di fr.

4'024.20 per contributi paritetici non pagati da parte della __________ per

l’anno 2000;

- contro

suddetta decisione RI 1 ha interposto ricorso datato 8 luglio 2005 e pervenuto

allo scrivente TCA in data 11 luglio 2005;

- con

scritto 9 agosto 2005 la Cassa - invitata nel frattempo dal TCA a voler

accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'interessata

del querelato provvedimento - trasmettendo i risultati della ricerca postale

effettuata ha evidenziato la tardività del gravame, rinunciando quindi alla

presentazione della risposta di causa come da ordinanza TCA dell’11 luglio

2005;

- per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

Considerandi

emana una decisione o una decisione su opposizione. Nella materia che qui

interessa, competente a conoscere il ricorso avverso la decisione su

opposizione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di

lavoro è domiciliato (art. 52 cpv. 5 LAVS);

- giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in

relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- l'art.

38.

LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede

la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid.

3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

- un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,

l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il

ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di

sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa con riferimenti).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144);

- per

l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per

compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della

decisione. Se, come accennato, l’ultimo giorno del termine è un sabato, il

termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 cpv. 1 e 2 LPGA);

- le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità

oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno

del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

- nella fattispecie, dagli atti risulta che la

decisione su opposizione 20 maggio 2005 è stata spedita il medesimo giorno

all'interessata per invio raccomandato, il quale è stato da essa personalmente

ritirato in data 28 maggio 2005 (doc. VI/bis);

- di conseguenza il termine per interporre ricorso

ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 29 maggio 2005,

con scadenza il giorno di lunedì 27 giugno 2005;

- in

simili condizioni si deve concludere che, consegnato alla posta il 9 luglio

2005.

(cfr. busta d’impostazione), il gravame interposto da RI 1 avverso la

decisione su opposizione 20 maggio 2005 è tardivo;

-

per il resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei

combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

irricevibile in quanto tardivo.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster