31.2005.17
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; membro di un CdA con funzioni tecniche; importanza della durata del mandato in seno all'esecutivo
7 febbraio 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2005.17
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, TCA
Titolo:
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; membro di un CdA con funzioni tecniche; importanza della durata del mandato in seno all'esecutivo
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.17
rg/sc
Lugano
7 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno
2005 emanata da
in relazione alla ditta
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1, __________
considerato in fatto e in diritto
che - la
DT 1, con sede a __________ (precedentemente, dal 3 aprile 1996, con sede a __________)
è stata iscritta a RC del Distretto di __________ il 17 aprile 1996;
- RI
1 ha ricoperto la carica di membro del CdA di FA 1 dal 15 agosto 2002 al 7 marzo
2003 (data incontestata delle sue dimissioni), con diritto di firma collettiva
a due;
-
la DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di
lavoro dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 2002;
- a
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, rispettivamente del
rilascio, il 13 gennaio rispettivamente il 6 agosto 2004, di due ACB da parte
dell’UEF di __________, per decisione 17 febbraio 2005 - confermata con decisione
su opposizione 28 giugno 2005 - la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1, in
via solidale con __________ e __________, il risarcimento ex art. 52 LAVS di
fr. 3’117.80 per contributi (e spese) non pagati nel 2002 (acconti III e IV
trimestre);
- contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, riproponendo
in sostanza le medesime argomentazioni esposte in sede di opposizione. Egli
assevera segnatamente di aver assunto la carica di membro del CdA della DT 1
per un breve periodo e unicamente per motivi tecnici, di non aver mai avuto
comunicazione alcuna da parte del presidente del CdA in merito al versamento
dei contributi paritetici e di non aver per tale motivo richiesto informazioni
alla Cassa. Chiede quindi di essere liberato dall’obbligo di risarcimento e che
l’intera responsabilità per il mancato pagamento dei contributi venga addebitata
al presidente del CdA __________;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte
nella decisione su opposizione 28 giugno 2005, la Cassa rileva in particolare
come, alla luce della normativa e dei i dettami giurisprudenziali applicabili
in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a
liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza
grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento
sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti
in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità
o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA
1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di
carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento.
Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo
di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla
cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società
esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo
per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi
sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere
ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss). L'Alta
Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del CF concernente l'11a
revisione dell'AVS né dai lavori preparatori sono emerse indicazioni per un cambiamento
della prassi. Restano quindi interamente applicabili i dettami giurisprudenziali
sopra riportati;
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe
dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La
responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances
sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del
danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che
quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F.
[H166/02]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique
VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa
Fatti
A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese
di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese
esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,
RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT
Considerandi
II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H
113/00]). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA
19.
agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H
194/96]);
- nell'evenienza
concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (allegato
B al doc. 3), dagli estratti conto dei contributi 2002
(allegati C e D al doc. 3), risultano chiaramente i contributi e le spese non
saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano
complessivamente a fr. 3'117.80.
L’ammontare
del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare
e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF
111.
V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se
ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve
preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento
e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se
egli è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può
essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato
una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,
Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108.
V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V
193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.
31.95
) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento;
- come
visto RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA
della DT 1 dal 15 agosto 2002 al 7 marzo 2003 (data incontestata delle sue
dimissioni), con diritto di firma collettiva a due;
- accettando il mandato di membro del CdA RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2
dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H
5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]);
- nella fattispecie le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono
sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il fatto che RI 1, come asserito nel gravame, abbia assunto la carica
di membro del CdA unicamente per motivi tecnici e di non essersi mai informato
in merito alla questione contributiva presso la Cassa (poiché il presidente
dell’organo esecutivo nulla gli avrebbe mai comunicato circa il mancato versamento
dei contributi paritetici) non sono circostanze idonee a concretizzare un
motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA
31.
gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]; STCA 24 marzo 2003 nella causa
G., inc. 31.02.29). Anzitutto, come ricorda la costante giurisprudenza
federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5
CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per
quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e
delle istruzioni. Limitare i propri compiti, in casu ad aspetti di natura
tecnica, tralasciando la questione contributiva è contrario a quanto legge e giurisprudenza
prevedono. Pertanto l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente
dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo
rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella
causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC
1989.
p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11
novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H
33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108
V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto
all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta
tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B.
[H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27
febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i
membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio
2002.
nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15
dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la
dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF
99.
II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA
o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
RI
1.
non può pertanto, nella veste di membro del CdA di una società anonima,
pretendere di liberarsi da ogni responsabilità sostenendo di essere entrato
nell’organo esecutivo della DT 1 per ragioni tecniche rispettivamente che - per
quanto è dato di capire - i propri compiti fossero limitati ad aspetti tecnici.
Per giurisprudenza non è infatti sufficiente asserire
di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere in
nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 11 novembre 2003 nella
causa B. [H 310/02], 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29
agosto 1997 nella causa G.M. [H 318/95]; STCA 22 maggio 2002 nella causa
S., inc. 31.02.3). Questo principio è stato ribadito per esteso dal TCA in una
sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 nella causa M.B., inc. 31.96.29-30,
dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze
tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla cassa poiché non
aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla
legge.
Il
fatto di non essersi mai informato in merito alla situazione contributiva
configura una violazione per negligenza grave delle prescrizioni legali. Che la
sua astensione dal raccogliere informazioni sia riconducibile al fatto di
non aver mai ricevuto comunicazione da parte del presidente del CdA in merito
al mancato versamento dei contributi, è ininfluente ai fini del presente
giudizio, ritenuto che nulla agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene
- permette di ritenere che la mancata comunicazione sia stata preceduta da
esplicite richieste d’informazione del ricorrente né che questi sia stato
impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere informazioni
in merito al pagamento dei contributi. In violazione degli obblighi che gli
derivano dalla carica di membro del CdA di una SA egli non ha svolto nessun
tipo di controllo. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla sorte dei
contributi sociali costituisce quindi colpa grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (SVR
2003.
AHV Nr. 5 p. 14). L’amministratore avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B.
[H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile 2003 nella causa
P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01
+ H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). Egli avrebbe potuto
e dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e conduzione della
società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili
oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]), dai quali
avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o
perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una
accurata verifica della situazione finanziaria della ditta è segno di una grave
negligenza del membro del CdA. Se è vero che l'amministratore unico,
rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello
di curare che i contributi vengano pagati -, è pur anche vero che un’eventuale
delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente
svolte (STFA 27 gennaio 2003 nella causa L. [H 393/01], 23 agosto 2002
nella causa V. e C. [H 405 + 406] e 28 maggio 2002 nella causa F. [H 403/01]).
In siffatta evenienza incombe all'interessato il compito di esaminare
l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari,
in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001 AHV
Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]).
RI
1.
ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo
(STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella
causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H
265/00]). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo
dovere di diligenza (RCC 1992 p. 269). L’insorgente
non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi
di svolgere un ruolo passivo nella società o limitare la propria attività agli
aspetti prettamente tecnici. Del resto, la passività a dispetto della
conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.
115). La passività di RI 1 è quindi in relazione di causalità naturale e
adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa
A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella
causa A. e B. [H 38/01]);
-
a sua discolpa l’insorgente invoca inoltre la circostanza secondo cui egli
sarebbe stato in carica quale membro del CdA solo per un breve periodo (15
agosto 2002-7 marzo 2003).
La
questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi - in casu da
porre in relazione all’asserito breve periodo di carica in seno al CdA - costituisce
uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze del
singolo caso e può se del caso condurre ad un esonero dalla responsabilità ai
sensi della giurisprudenza precedentemente citata. La durata della violazione
dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di
liberazione da una responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA
4.
novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo
di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si
riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente
il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di
ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza
grave - il mancato versamento per un periodo contributivo di due
rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003
nella causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20
agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01]).
Nel caso concreto, considerato che i
contributi cui RI 1 (membro del CdA dal 15 agosto 2002 al 7 marzo 2003) è
chiamato a rispondere concernono l’acconto III trimestre 2002 (inviato per
pagamento il 6 settembre 2002, diffidato l’8 novembre 2002 e precettato il 10
gennaio 2003) e l’acconto IV trimestre 2002 (inviato per pagamento il 5 dicembre
2002.
e diffidato il 13 febbraio 2003) - quindi un periodo contributivo di 6
mesi -, atteso che il precedente acconto I trimestre 2002 è stato
soluto, con relativi interessi, spese di diffida ed esecutive solo nel febbraio
2003, ritenuto inoltre che egli, come sopra evidenziato, risulta non
essersi mai interessato o aver operato qualsivoglia controllo in merito alla
situazione contributiva della DT 1, l’asserito breve periodo di permanenza nel
CdA non può in concreto assurgere a valido motivo di discolpa;
- RI 1 sostiene infine che la responsabilità per il mancato
versamento dei contributi debba essere addebitata integralmente al presidente
del CdA __________.
A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi fondanti un’eventuale
responsabilità di __________, va ricordato che secondo la giurisprudenza del
TFA alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere
se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto alcuni di essi. Qualora la
cassa ometta di procedere contro uno dei debitori, nessun’altra autorità può
sostituirsi ad essa ed agire al suo posto. Per il resto l’art. 759 cpv. 1 CO -
secondo cui se diverse persone rispondono dello stesso danno, ognuna di esse è
solidalmente responsabile nella misura in cui il danno gli può essere imputato
personalmente in ragione della sua colpa - non trova applicazione nell’ambito
della responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 119 V 87, 108 V 195; STFA 15
aprile 2002 nella causa J. [H 365/01] e 8 novembre 2002 nella causa V. [H
392/01]);
-
in conclusione, le circostanze addotte da RI 1 non costituendo
validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza,
la decisione impugnata merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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