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Decisione

31.2005.17

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; membro di un CdA con funzioni tecniche; importanza della durata del mandato in seno all'esecutivo

7 febbraio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese

di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese

esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa

di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT

Considerandi

II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H

113/00]). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA

19.

agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H

194/96]);

- nell'evenienza

concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (allegato

B al doc. 3), dagli estratti conto dei contributi 2002

(allegati C e D al doc. 3), risultano chiaramente i contributi e le spese non

saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano

complessivamente a fr. 3'117.80.

L’ammontare

del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;

- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto

(art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare

e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF

111.

V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se

ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento

e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se

egli è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può

essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato

una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);

- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,

idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave

delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a

circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il

danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus,

Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108.

V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se

speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i

contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V

193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.

31.95

) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento;

- come

visto RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA

della DT 1 dal 15 agosto 2002 al 7 marzo 2003 (data incontestata delle sue

dimissioni), con diritto di firma collettiva a due;

- accettando il mandato di membro del CdA RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2

dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H

5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]);

- nella fattispecie le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono

sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Il fatto che RI 1, come asserito nel gravame, abbia assunto la carica

di membro del CdA unicamente per motivi tecnici e di non essersi mai informato

in merito alla questione contributiva presso la Cassa (poiché il presidente

dell’organo esecutivo nulla gli avrebbe mai comunicato circa il mancato versamento

dei contributi paritetici) non sono circostanze idonee a concretizzare un

motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA

31.

gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]; STCA 24 marzo 2003 nella causa

G., inc. 31.02.29). Anzitutto, come ricorda la costante giurisprudenza

federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5

CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per

quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. Limitare i propri compiti, in casu ad aspetti di natura

tecnica, tralasciando la questione contributiva è contrario a quanto legge e giurisprudenza

prevedono. Pertanto l’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo

rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella

causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC

1989.

p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.).

Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11

novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H

33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108

V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto

all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta

tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B.

[H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27

febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Secondo la nostra Massima istanza, i

membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le

sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio

2002.

nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15

dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la

dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso

osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF

99.

II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA

o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

RI

1.

non può pertanto, nella veste di membro del CdA di una società anonima,

pretendere di liberarsi da ogni responsabilità sostenendo di essere entrato

nell’organo esecutivo della DT 1 per ragioni tecniche rispettivamente che - per

quanto è dato di capire - i propri compiti fossero limitati ad aspetti tecnici.

Per giurisprudenza non è infatti sufficiente asserire

di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche per non incorrere in

nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA 11 novembre 2003 nella

causa B. [H 310/02], 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, [H 272/99] e 29

agosto 1997 nella causa G.M. [H 318/95]; STCA 22 maggio 2002 nella causa

S., inc. 31.02.3). Questo principio è stato ribadito per esteso dal TCA in una

sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 nella causa M.B., inc. 31.96.29-30,

dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze

tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla cassa poiché non

aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla

legge.

Il

fatto di non essersi mai informato in merito alla situazione contributiva

configura una violazione per negligenza grave delle prescrizioni legali. Che la

sua astensione dal raccogliere informazioni sia riconducibile al fatto di

non aver mai ricevuto comunicazione da parte del presidente del CdA in merito

al mancato versamento dei contributi, è ininfluente ai fini del presente

giudizio, ritenuto che nulla agli atti - né d’altronde l’insorgente lo sostiene

- permette di ritenere che la mancata comunicazione sia stata preceduta da

esplicite richieste d’informazione del ricorrente né che questi sia stato

impedito ad accedere alla contabilità della società o raccogliere informazioni

in merito al pagamento dei contributi. In violazione degli obblighi che gli

derivano dalla carica di membro del CdA di una SA egli non ha svolto nessun

tipo di controllo. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla sorte dei

contributi sociali costituisce quindi colpa grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (SVR

2003.

AHV Nr. 5 p. 14). L’amministratore avrebbe

dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero

effettivamente versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B.

[H 171/02], 3 luglio 2003 nella causa V. [H 265/02], 28 aprile 2003 nella causa

P. e M. [H 208/00 e H 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01

+ H 169/01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]). Egli avrebbe potuto

e dovuto interpellare le persone incaricate della gestione e conduzione della

società oppure anche l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili

oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]), dai quali

avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o

perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA 11

settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. [H 349/01]). Non aver proceduto ad una

accurata verifica della situazione finanziaria della ditta è segno di una grave

negligenza del membro del CdA. Se è vero che l'amministratore unico,

rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello

di curare che i contributi vengano pagati -, è pur anche vero che un’eventuale

delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente

svolte (STFA 27 gennaio 2003 nella causa L. [H 393/01], 23 agosto 2002

nella causa V. e C. [H 405 + 406] e 28 maggio 2002 nella causa F. [H 403/01]).

In siffatta evenienza incombe all'interessato il compito di esaminare

l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari,

in particolare in relazione alla questioni contributive (SVR 2001 AHV

Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03]).

RI

1.

ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo

(STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella

causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H

265/00]). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati

pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo

dovere di diligenza (RCC 1992 p. 269). L’insorgente

non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi

di svolgere un ruolo passivo nella società o limitare la propria attività agli

aspetti prettamente tecnici. Del resto, la passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata

un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag.

115). La passività di RI 1 è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa

A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella

causa A. e B. [H 38/01]);

-

a sua discolpa l’insorgente invoca inoltre la circostanza secondo cui egli

sarebbe stato in carica quale membro del CdA solo per un breve periodo (15

agosto 2002-7 marzo 2003).

La

questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi - in casu da

porre in relazione all’asserito breve periodo di carica in seno al CdA - costituisce

uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze del

singolo caso e può se del caso condurre ad un esonero dalla responsabilità ai

sensi della giurisprudenza precedentemente citata. La durata della violazione

dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di

liberazione da una responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243; STFA

4.

novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo

di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si

riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente

il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di

ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza

grave - il mancato versamento per un periodo contributivo di due

rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003

nella causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20

agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01]).

Nel caso concreto, considerato che i

contributi cui RI 1 (membro del CdA dal 15 agosto 2002 al 7 marzo 2003) è

chiamato a rispondere concernono l’acconto III trimestre 2002 (inviato per

pagamento il 6 settembre 2002, diffidato l’8 novembre 2002 e precettato il 10

gennaio 2003) e l’acconto IV trimestre 2002 (inviato per pagamento il 5 dicembre

2002.

e diffidato il 13 febbraio 2003) - quindi un periodo contributivo di 6

mesi -, atteso che il precedente acconto I trimestre 2002 è stato

soluto, con relativi interessi, spese di diffida ed esecutive solo nel febbraio

2003, ritenuto inoltre che egli, come sopra evidenziato, risulta non

essersi mai interessato o aver operato qualsivoglia controllo in merito alla

situazione contributiva della DT 1, l’asserito breve periodo di permanenza nel

CdA non può in concreto assurgere a valido motivo di discolpa;

- RI 1 sostiene infine che la responsabilità per il mancato

versamento dei contributi debba essere addebitata integralmente al presidente

del CdA __________.

A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi fondanti un’eventuale

responsabilità di __________, va ricordato che secondo la giurisprudenza del

TFA alla cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere

se convenire in giudizio tutti i debitori o soltanto alcuni di essi. Qualora la

cassa ometta di procedere contro uno dei debitori, nessun’altra autorità può

sostituirsi ad essa ed agire al suo posto. Per il resto l’art. 759 cpv. 1 CO -

secondo cui se diverse persone rispondono dello stesso danno, ognuna di esse è

solidalmente responsabile nella misura in cui il danno gli può essere imputato

personalmente in ragione della sua colpa - non trova applicazione nell’ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 119 V 87, 108 V 195; STFA 15

aprile 2002 nella causa J. [H 365/01] e 8 novembre 2002 nella causa V. [H

392/01]);

-

in conclusione, le circostanze addotte da RI 1 non costituendo

validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza,

la decisione impugnata merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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