31.2005.18
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziare e motivi di salute di un ex organo non ammessi in casu quali motivi di discolpa.
18 luglio 2006Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2005.18
Data decisione, Autorità:
18.07.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziare e motivi di salute di un ex organo non ammessi in casu quali motivi di discolpa.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.18
rg/sc
Lugano
18 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione 4 luglio 2005
emanata da
Cassa di compensazione CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di art. 52 LAVS
(in relazione alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 ha ricoperto la carica di presidente del CdA della FA 1 (costituita nel novembre
1982), in __________, con diritto di firma collettiva a due, da marzo 1991 e
sino al fallimento della società decretato il 28 gennaio 2004 dal Pretore del Distretto di __________;
- la
FA 1 era affiliata alla CO 1 Cassa di compensazione AVS in qualità di
datrice di lavoro;
- a
fronte del mancato pagamento da parte della società - dopo l’invio di
diffide ed adite a più riprese (24) le vie esecutive (la prima
volta con precetto esecutivo 21 giugno 2001, l’ultima con precetto 12
dicembre 2003; cfr. sub. doc. 11) - dei contributi paritetici relativi
(per quanto qui interessa) agli anni 2001-2003, decretato, come detto, il fallimento
della società in data 28 gennaio 2004, stabilito in
seguito il relativo stato di riparto (riportante, per la Cassa, una perdita di
fr. 98'743.90 per contributi non versati nel 2001-2004) con consecutivo
rilascio di un attestato di carenza beni - la Cassa per decisione 14 febbraio
2004, confermata con decisione su opposizione 4 luglio 2005, ha stabilito la
responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 in relazione al mancato pagamento di
contributi (con spese e interessi) per complessivi fr. 97.516.15 (fr. 98'743.90
– fr. 1'227.75 di contributi scaduti dopo il fallimento);
- patrocinato
dall’avv. RA 1, RI 1 si aggrava al TCA chiedendo l’annullamento della decisione
su opposizione 4 luglio 2005. Egli sostiene di non
poter essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa in quanto nel corso
del 2002, a seguito del mancato rinnovo da parte del Centro cantonale di
informatica degli incarichi (ricevuti invece nei precedenti anni 1999 e 2000 e
che avevano reso necessaria l’assunzione da parte della FA 1 di nuovo personale
informatico nonché investimenti per veicoli strumenti ed attrezzature)
concernenti la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento degli impianti
informatici del Cantone, la società sarebbe stata privata della sua principale
fonte di introiti con conseguenti gravi problemi di liquidità. L’insorgente
assevera quindi di aver tentato di ovviare a tale stato di crisi “improvviso”
mettendo in atto, nella speranza di una ripresa dell’azienda, tutto quanto è
apparso ragionevolmente fattibile per salvare le sorti della società (immettendo
anche capitali propri) e credendo che si trattasse di una crisi temporanea. A
mente dell’’insorgente, oltre a suddetto stato di crisi, causale alla mancata
ripresa della società e quindi al suo fallimento sarebbe stato pure
l’infortunio occorsogli nel dicembre 2003 e che avrebbe privato l’azienda della
sua guida attiva. RI 1 evidenzia infine come la misura del risarcimento vada
nella specie operata secondo un equo apprezzamento giusta l’art. 43 CO, nel cui
ambito è pure doveroso considerare le rovinose conseguenze finanziarie personali
che comporterebbe una conferma giudiziale del suo obbligo risarcitorio nei confronti
della Cassa;
- con
la risposta di causa la Cassa, patrocinata dall’avv. RA 2, postula l'integrale
reiezione del gravame. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione
su opposizione, essa rileva in particolare come, alla luce della normativa e
dei i dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i
motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua
responsabilità ex art. 52 LAVS, evidenziando in sostanza come già prima
dell’asserito venir meno per la società di mandati da parte dello Stato a metà
2002, la società presentava uno scoperto contributivo e come l’infortunio verificatosi
pochi mesi prima del fallimento non possa essere ritenuto quale motivo
giustificante il mancato versamento di contributi, protrattosi a far tempo dal
2001;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la
cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo
nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo
contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP
1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il
rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione
in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della
responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora
adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI
pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi AD, i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;
-
nell'evenienza concreta, dalla documentazione in atti risultano chiaramente i
contributi e le spese non saldati nel periodo considerato nella querelata
decisione, che ammontano complessivamente a fr. 97'516.15. L’ammontare del
debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto
(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo
compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF
111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa,
idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave
delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia
di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui
appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo
determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono
porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle
prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa
dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre
però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non
versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244,
Fatti
108 V 193);
-
in casu l’insorgente - come visto - respinge l’addebito di responsabilità
adducendo anzitutto come nel corso del 2002 la FA 1 sarebbe venuta a trovarsi
in uno stato di grave illiquidità, che l’ha in seguito portata al fallimento,
causa la rinuncia da parte del Centro cantonale di informatica di rinnovare
l’assegnazione di incarichi alla società. Egli assevera inoltre di essersi
adoperato in ogni maniera per ovviare a tale “improvviso” stato di crisi -
immettendo segnatamente capitali propri (provenienti anche dal suo secondo
pilastro), provvedendo ad alcuni versamenti a parziale copertura del debito
contributivo, al versamento della quasi totalità degli stipendi ed al pagamento
dei principali fornitori - credendo che si trattasse di una crisi temporanea;
- in
concreto va analizzato se i motivi invocati dall’insorgente sono idonei ad escludere
una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Occorre segnatamente
esaminare se la ditta, all'epoca delle difficoltà finanziarie, poteva invocare
validi motivi a giustificazione del mancato pagamento dei contributi sociali;
- va
anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella
causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento;
-
il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase
difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle
misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H
336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31
agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può
essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei
pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati
solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno
stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato
cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7
maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato
pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi
erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio
2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H
295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo
2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se
per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella
causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.
18).
In
STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta
una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari
erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale
apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA
23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie
in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della
società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente
presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo
a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi
essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr.
anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA
29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata
imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di
serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel
pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha quindi
ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un
lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un amministratore,
accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva essere
riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H
279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30
gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente
riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori
solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se
precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società
non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare
altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria
impresa (in argomento v. anche DTF 108 V
196);
- nella
fattispecie, dal fascicolo emerge che la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento
dei contributi ben prima dell’asserita decisione da parte del Cantone (asserzione
rimasta per altro allo stadio di puro parlato) di non più assegnare incarichi
alla ditta.
Dagli
atti si evince chiaramente che sin dall’inizio del 2001 la società è stata in
mora con il versamento degli oneri sociali. La Cassa ha infatti dovuto
diffidarla e precettarla già per l'incasso dei contributi di aprile 2001 (sub. doc.
11). La morosità della FA 1 è quindi continuata anche nel periodo successivo ed
ha costretto la Cassa ad avviare ben 23 ulteriori procedure esecutive (l’ultima
relativa all’incasso dei contributi di luglio-settembre 2003) sfociate quasi
tutte in avvisi di incanto (sub. doc. 11). Ogni richiesta di acconto è
stata quindi seguita da una diffida di pagamento con consecutiva procedura
esecutiva. In queste circostanze dunque il differimento dei pagamenti era divenuto
cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi
di una situazione di illiquidità passeggera. È pur vero che la
società ha a diverse riprese provveduto - a parziale copertura del debito
contributivo - al versamento di complessivi fr. 26’474 (praticamente sempre
dopo l’invio di diffide e l'intimazione di precetti esecutivi), ma ciò a fronte
di un debito contributivo complessivo di fr. 125'217’90. A seguito del
fallimento - alle cui cause, come detto, non va messa in relazione la
responsabilità ex art. 52 LAVS - sono dunque rimasti scoperti contributi (e spese)
per fr. 98'743.90 (fr. 37'319’95 per il 2001, fr. 39'832.90 per il 2002, fr.
20'883.35 per il 2003 e fr. 707.70 per il 2004; cfr. doc. 2, 6-10), di cui
rettamente fr. 97.516.15 (fr. 98'743.90 – fr.
1'227.75 di contributi scaduti dopo il fallimento) sono stati considerati dalla
Cassa in sede decisionale.
Come
accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,
e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,
ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno
1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza
liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono
realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4
maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);
- l’insorgente
sostiene in particolare che per far fronte alla crisi di liquidità della ditta
e nel tentativo di sollevare le sorti della società ha provveduto ad importanti
versamenti destinati alla copertura di arretrati contributivi e di parte degli
stipendi.
La
summenzionata chiara giurisprudenza del TFA non permette tuttavia di ritenere
tale fatto quale motivo di discolpa se la ditta ha avuto difficoltà nel
pagamento dei contributi da diverso tempo e se i contributi non versati sono
relativi ad un lungo periodo, in casu dal 2001 al 2004. Anche se nella presente
fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi
soprattutto con l'apporto di capitali da parte dell’insorgente, ciò non è
sufficiente per esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il fatto
che un amministratore abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme
provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,
allorquando la loro responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA
Considerandi
29.
febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Inoltre,
in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA
30.
gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento
dei contributi paritetici sia avvenuta per permettere di far fronte al
versamento dei salari dei dipendenti della FA 1 e per onorare le fatture dei
principali suoi fornitori, non può nelle circostanze concrete soccorre la tesi
dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;
- non
siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente
dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati
in STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 27 gennaio 2003
nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01]). In particolare nella citata
DTF 121 V 243, in cui è stata negata una responsabilità dell’amministratore,
la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato
immediatamente la propria attività dando prova della volontà di limitare al
massimo i danni causati alla Cassa.
Non
risulta dunque che nel caso di specie la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul
punto v. STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio
2002.
nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata
una crisi passeggera di qualche mese. bensì una crisi che ha portato
inesorabilmente la società al fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare
parte dell'arretrato contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un
lasso di tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente
non ha peraltro reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per
presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine ed
idonei a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse
oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico.
L'eluso
versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide alla
società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
sin dal 2001 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9);
-
del resto, nella misura in cui - come nella specie sembra dato di capire - le
sorti della società dipendevano prevalentemente da mandati da parte dello
Stato, è bene rilevare come tale circostanza risulti altamente rischiosa, la
ditta avendo in tal modo fondato la propria esistenza su equilibri delicati.
La società avrebbe invece dovuto cercare altri importanti partner commerciali e
non dipendere dai mandati di un solo committente. In STCA 16 aprile 2003
(nella causa A.T., inc. 31.2002.21), questo Tribunale ha segnatamente ritenuto
rischioso affidare le sorti di una società all'apporto di un solo cliente ed
avrebbe invece dovuto differenziare la propria dipendenza commerciale;
- a
mente del ricorrente, inoltre, a determinare la mancata ripresa delle sorti
della società sarebbe stato anche l’infortunio occorsogli nel dicembre 2003,
che gli avrebbe impedito di attivamente gestire e guidare l’azienda.
In
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del
CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P.,
L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato
ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era
più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo
l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo
1993.
nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine lo
scrivente Tribunale ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi
psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di
amministratore unico di una società e che non è in grado di gestire a cagione
del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento
dei contributi (STCA 4 maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un
amministratore unico con problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella
causa O.G. [H 193/96]) è stato negato quale motivo di discolpa lo stato di
salute di un amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di
essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa
F.T, F.C., M.P., L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) questa Corte ha ammesso
la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di
salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se
ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. In STCA 8
ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) è stato confermata
la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale, nonostante il suo
stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto ancora in grado di
gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi.
Nella
fattispecie - non senza rilevare il breve lasso di tempo intercorso tra
l’infortunio (2 dicembre 2003) ed il fallimento della FA 1 (28 gennaio 2004) -
non sono ravvisabili agli atti (cfr. in particolare i certificati
d’infortunio __________ prodotti col gravame sub doc. E) elementi che
permettono di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad
infortunio (caduta con lesione del ginocchio), RI 1 non sia stato più in
grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al
pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di
una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti (se ciò non
fosse stato possibile, sarebbe stato suo dovere rassegnare le dimissioni);
-
l’insorgente invoca infine l’applicabilità dell’art. 43 CO, in virtù del quale
il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal
giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.
A
prescindere dall’applicabilità o meno di tale norma civilistica alla
responsabilità sancita dall’art. 52 LAVS (la questione è stata lasciata aperta dal
TFA: cfr. Pratique VSI 2002 p. 54; STFA 13 novembre 2001 nella
causa M. [H 200/01] e 18 febbraio 2003 nella causa A.H., B.H. [H 43/02]), le
circostanze addotte al proposito dall’insorgente - segnatamente il fatto di
aver tentato il tutto per tutto per salvare la società ed anche quindi per
pagare i debiti contributivi (in particolare tramite apporto di capitali
propri) - come visto non costituiscono in concreto motivi sufficienti per
esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere quindi
l’esistenza di una negligenza grave, trattandosi di debito contributivo relativo
ad un lungo periodo (2001-2004). Neppure l’asserita precaria situazione economica
personale descritta nel gravame è rilevante ai fini della causa, la stessa non
potendo assurgere a motivo di discolpa. Va qui ricordato che nella procedura di
risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono.
Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,
condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente
ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se
il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui un condono deve essere a priori escluso (STCA 18
gennaio 1996 nella causa F., inc. 31.94.11).
Spetterà
comunque alla Cassa valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio
le reali possibilità d’incasso (sul punto ZAK 1986 p. 448);
- stante
quanto sopra, le circostanze addotte dall’insorgente non
costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai
sensi della giurisprudenza, egli dovrà
risarcire il danno subito dalla Cassa;
-
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del
diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - formulata dal
ricorrente (una non meglio precisata audizione di testi, il richiamo presso
l’UEF di __________ dell’incarto relativo al fallimento della FA 1, l’audizione
personale e l’allestimento di una perizia), per costante giurisprudenza da
suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto
per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso
ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio;
possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza
già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino
una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.
111.
e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non
sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre
prove;
-
ancorché vincente in causa e patrocinata da un avvocato, alla Cassa non
vengono assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA; DTF 127 V 207, 126
V 150).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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