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Decisione

31.2005.18

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Difficoltà finanziare e motivi di salute di un ex organo non ammessi in casu quali motivi di discolpa.

18 luglio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

108 V 193);

-

in casu l’insorgente - come visto - respinge l’addebito di responsabilità

adducendo anzitutto come nel corso del 2002 la FA 1 sarebbe venuta a trovarsi

in uno stato di grave illiquidità, che l’ha in seguito portata al fallimento,

causa la rinuncia da parte del Centro cantonale di informatica di rinnovare

l’assegnazione di incarichi alla società. Egli assevera inoltre di essersi

adoperato in ogni maniera per ovviare a tale “improvviso” stato di crisi -

immettendo segnatamente capitali propri (provenienti anche dal suo secondo

pilastro), provvedendo ad alcuni versamenti a parziale copertura del debito

contributivo, al versamento della quasi totalità degli stipendi ed al pagamento

dei principali fornitori - credendo che si trattasse di una crisi temporanea;

- in

concreto va analizzato se i motivi invocati dall’insorgente sono idonei ad escludere

una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente

a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Occorre segnatamente

esaminare se la ditta, all'epoca delle difficoltà finanziarie, poteva invocare

validi motivi a giustificazione del mancato pagamento dei contributi sociali;

- va

anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella

causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,

né a eventuali cause di un fallimento;

-

il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa

U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H

336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve

prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto

che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31

agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può

essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati

solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno

stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato

cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7

maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato

pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato

il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi

erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio

2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H

295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo

2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se

per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella

causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.

18).

In

STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta

una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari

erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale

apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA

23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie

in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi

paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della

società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente

presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo

a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi

essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr.

anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA

29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata

imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di

serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel

pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha quindi

ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un

lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un amministratore,

accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva essere

riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H

279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30

gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente

riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori

solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se

precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società

non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare

altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria

impresa (in argomento v. anche DTF 108 V

196);

- nella

fattispecie, dal fascicolo emerge che la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento

dei contributi ben prima dell’asserita decisione da parte del Cantone (asserzione

rimasta per altro allo stadio di puro parlato) di non più assegnare incarichi

alla ditta.

Dagli

atti si evince chiaramente che sin dall’inizio del 2001 la società è stata in

mora con il versamento degli oneri sociali. La Cassa ha infatti dovuto

diffidarla e precettarla già per l'incasso dei contributi di aprile 2001 (sub. doc.

11). La morosità della FA 1 è quindi continuata anche nel periodo successivo ed

ha costretto la Cassa ad avviare ben 23 ulteriori procedure esecutive (l’ultima

relativa all’incasso dei contributi di luglio-settembre 2003) sfociate quasi

tutte in avvisi di incanto (sub. doc. 11). Ogni richiesta di acconto è

stata quindi seguita da una diffida di pagamento con consecutiva procedura

esecutiva. In queste circostanze dunque il differimento dei pagamenti era divenuto

cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi

di una situazione di illiquidità passeggera. È pur vero che la

società ha a diverse riprese provveduto - a parziale copertura del debito

contributivo - al versamento di complessivi fr. 26’474 (praticamente sempre

dopo l’invio di diffide e l'intimazione di precetti esecutivi), ma ciò a fronte

di un debito contributivo complessivo di fr. 125'217’90. A seguito del

fallimento - alle cui cause, come detto, non va messa in relazione la

responsabilità ex art. 52 LAVS - sono dunque rimasti scoperti contributi (e spese)

per fr. 98'743.90 (fr. 37'319’95 per il 2001, fr. 39'832.90 per il 2002, fr.

20'883.35 per il 2003 e fr. 707.70 per il 2004; cfr. doc. 2, 6-10), di cui

rettamente fr. 97.516.15 (fr. 98'743.90 – fr.

1'227.75 di contributi scaduti dopo il fallimento) sono stati considerati dalla

Cassa in sede decisionale.

Come

accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico,

e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno

1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza

liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono

realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4

maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);

- l’insorgente

sostiene in particolare che per far fronte alla crisi di liquidità della ditta

e nel tentativo di sollevare le sorti della società ha provveduto ad importanti

versamenti destinati alla copertura di arretrati contributivi e di parte degli

stipendi.

La

summenzionata chiara giurisprudenza del TFA non permette tuttavia di ritenere

tale fatto quale motivo di discolpa se la ditta ha avuto difficoltà nel

pagamento dei contributi da diverso tempo e se i contributi non versati sono

relativi ad un lungo periodo, in casu dal 2001 al 2004. Anche se nella presente

fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi

soprattutto con l'apporto di capitali da parte dell’insorgente, ciò non è

sufficiente per esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il fatto

che un amministratore abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme

provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,

allorquando la loro responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA

Considerandi

29.

febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

Inoltre,

in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA

30.

gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento

dei contributi paritetici sia avvenuta per permettere di far fronte al

versamento dei salari dei dipendenti della FA 1 e per onorare le fatture dei

principali suoi fornitori, non può nelle circostanze concrete soccorre la tesi

dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;

- non

siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente

dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati

in STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 27 gennaio 2003

nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01]). In particolare nella citata

DTF 121 V 243, in cui è stata negata una responsabilità dell’amministratore,

la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato

immediatamente la propria attività dando prova della volontà di limitare al

massimo i danni causati alla Cassa.

Non

risulta dunque che nel caso di specie la scelta di differire il pagamento dei

contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,

obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è

assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare

entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul

punto v. STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio

2002.

nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata

una crisi passeggera di qualche mese. bensì una crisi che ha portato

inesorabilmente la società al fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare

parte dell'arretrato contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un

lasso di tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente

non ha peraltro reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per

presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine ed

idonei a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse

oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico.

L'eluso

versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee.

Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide alla

società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi

sin dal 2001 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9);

-

del resto, nella misura in cui - come nella specie sembra dato di capire - le

sorti della società dipendevano prevalentemente da mandati da parte dello

Stato, è bene rilevare come tale circostanza risulti altamente rischiosa, la

ditta avendo in tal modo fondato la propria esistenza su equilibri delicati.

La società avrebbe invece dovuto cercare altri importanti partner commerciali e

non dipendere dai mandati di un solo committente. In STCA 16 aprile 2003

(nella causa A.T., inc. 31.2002.21), questo Tribunale ha segnatamente ritenuto

rischioso affidare le sorti di una società all'apporto di un solo cliente ed

avrebbe invece dovuto differenziare la propria dipendenza commerciale;

- a

mente del ricorrente, inoltre, a determinare la mancata ripresa delle sorti

della società sarebbe stato anche l’infortunio occorsogli nel dicembre 2003,

che gli avrebbe impedito di attivamente gestire e guidare l’azienda.

In

passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato

pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del

CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri

amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le

particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P.,

L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato

ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era

più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo

l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo

1993.

nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine lo

scrivente Tribunale ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi

psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di

amministratore unico di una società e che non è in grado di gestire a cagione

del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento

dei contributi (STCA 4 maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un

amministratore unico con problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella

causa O.G. [H 193/96]) è stato negato quale motivo di discolpa lo stato di

salute di un amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di

essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa

F.T, F.C., M.P., L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) questa Corte ha ammesso

la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di

salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se

ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. In STCA 8

ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) è stato confermata

la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale, nonostante il suo

stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto ancora in grado di

gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi.

Nella

fattispecie - non senza rilevare il breve lasso di tempo intercorso tra

l’infortunio (2 dicembre 2003) ed il fallimento della FA 1 (28 gennaio 2004) -

non sono ravvisabili agli atti (cfr. in particolare i certificati

d’infortunio __________ prodotti col gravame sub doc. E) elementi che

permettono di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad

infortunio (caduta con lesione del ginocchio), RI 1 non sia stato più in

grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al

pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di

una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti (se ciò non

fosse stato possibile, sarebbe stato suo dovere rassegnare le dimissioni);

-

l’insorgente invoca infine l’applicabilità dell’art. 43 CO, in virtù del quale

il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal

giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.

A

prescindere dall’applicabilità o meno di tale norma civilistica alla

responsabilità sancita dall’art. 52 LAVS (la questione è stata lasciata aperta dal

TFA: cfr. Pratique VSI 2002 p. 54; STFA 13 novembre 2001 nella

causa M. [H 200/01] e 18 febbraio 2003 nella causa A.H., B.H. [H 43/02]), le

circostanze addotte al proposito dall’insorgente - segnatamente il fatto di

aver tentato il tutto per tutto per salvare la società ed anche quindi per

pagare i debiti contributivi (in particolare tramite apporto di capitali

propri) - come visto non costituiscono in concreto motivi sufficienti per

esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere quindi

l’esistenza di una negligenza grave, trattandosi di debito contributivo relativo

ad un lungo periodo (2001-2004). Neppure l’asserita precaria situazione economica

personale descritta nel gravame è rilevante ai fini della causa, la stessa non

potendo assurgere a motivo di discolpa. Va qui ricordato che nella procedura di

risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono.

Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede,

condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente

ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se

il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto

responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per

grave negligenza, per cui un condono deve essere a priori escluso (STCA 18

gennaio 1996 nella causa F., inc. 31.94.11).

Spetterà

comunque alla Cassa valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio

le reali possibilità d’incasso (sul punto ZAK 1986 p. 448);

- stante

quanto sopra, le circostanze addotte dall’insorgente non

costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai

sensi della giurisprudenza, egli dovrà

risarcire il danno subito dalla Cassa;

-

per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del

diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - formulata dal

ricorrente (una non meglio precisata audizione di testi, il richiamo presso

l’UEF di __________ dell’incarto relativo al fallimento della FA 1, l’audizione

personale e l’allestimento di una perizia), per costante giurisprudenza da

suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto

per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso

ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio;

possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza

già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento

diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino

una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non

potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.

111.

e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non

sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre

prove;

-

ancorché vincente in causa e patrocinata da un avvocato, alla Cassa non

vengono assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA; DTF 127 V 207, 126

V 150).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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