31.2005.19
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Asserita incapacità di gestire la società per motivi di salute invocato da una socia gerente di una SAGL non é riconosciuta in casu quale mot
28 giugno 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2005.19
Data decisione, Autorità:
28.06.2006, TCA
Titolo:
Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Asserita incapacità di gestire la società per motivi di salute invocato da una socia gerente di una SAGL non é riconosciuta in casu quale motivo di discolpa.
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.19
rg/td
Lugano
28 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS (in relazione
alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - la
FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC del Distretto di __________
il 27 marzo 1996 ed è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di
datrice di lavoro dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 2004;
- RI
1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale,
dalla costituzione della società e sino al suo fallimento;
- a
seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, dopo l’invio di diverse
diffide, la Cassa ha proceduto in via esecutiva nei confronti della FA 1 sino
al rilascio da parte dell’UEF di __________ di diversi attestati di carenza
beni, il primo risalente al 10 gennaio 2004 l’ultimo al 19 novembre 2004;
-
con decreti 29 novembre 2004 e 27 gennaio 2005 il Pretore del Distretto di __________
ha decretato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della
procedura fallimentare ex art. 230 LEF. La ragione sociale è stata in seguito
radiata d’ufficio giusta l’art. 66 cpv. 2 ORC;
- per
decisione 15 giugno 2005 - confermata con decisione su opposizione 20 ottobre
2005 - la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, in via
solidale con __________, in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici
(e spese) concernenti gli anni 1998 a 2003 per complessivi fr. 85'578.85.-;
- contro
predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, sostenendo in
buona sintesi di non poter essere ritenuta responsabile del danno subito dalla
Cassa a motivo del suo grave stato di salute, consecutivo ad un infortunio occorsole
nell’agosto 1997, che non le avrebbe segnatamente permesso di gestire gli
affari della società e di provvedere quindi al pagamento dei contributi
paritetici né di delegare tale compito a terzi;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella
decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come, alla luce della
normativa e dei i dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le
circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare la
ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, evidenziando in
particolare come dalla documentazione in atti non emerge che lo stato di salute
di RI 1 sia stato tale da impedirle di delegare a terze persone i compiti e le
mansioni prescritti dalla legge;
-
con scritto 10 febbraio 2006 l’insorgente si è riconfermata nella propria
domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione (anche medica) che
comproverebbe come a seguito dell’infortunio occorsole nel 1997 essa non è più
stata in grado di gestire gli affari della società e di provvedere quindi al versamento
dei contributi paritetici;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP
1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il
rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione
in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità
sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve
essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi AD, i
contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli
interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;
-
nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del
debito contributivo e dagli estratti conto dei contributi dal 1998 al 2003 (doc.
1) risultano chiaramente i contributi e le spese non saldati nel periodo
considerato nella querelata decisione, che ammontano complessivamente a fr.
85'578.85.
L’ammontare
del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato
dall’insorgente;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
Fatti
i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF
111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei
cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- organi
formali della Sagl sono i soci gerenti e i gerenti, a cui competono compiti
analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art.
808 ss CO; Meyer-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts,
1993, p. 354; Montavon, Droit et pratique de la SARL, 1996, p. 279, 281;
Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.
15; cfr. inc. TCA 31.1997.00056). In una sentenza pubblicata in DTF 126
V 238 (= Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002
pp. 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di
una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore
rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli
organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex
art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere
parificato ad un amministratore di una società anonima. Il loro comportamento
nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri
applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella
causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001
nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc.
31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- per
analogia a quanto previsto per gli amministratori di una società anonima, assumendo
la carica di socio gerente di una società a garanzia limitata, RI 1 ha quindi assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 5 giugno 2003 nella
causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M.
[H 208/00 e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003
nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01]);
- l'organo
di una società anonima, e quindi anche, mutatis mutandis, il socio gerente di
una Sagl, deve prestare particolare attenzione nella scelta del personale al
quale affida la gestione degli affari importanti (cura in eligendo), alle
istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura
in custodiendo). È segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202). L'organo è pure tenuto ad
informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda e sugli affari principali,
richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di
chiarire errori ed intervenendo per correggere irregolarità. Se dalle
informazioni raccoltesorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, il socio gerente deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 223);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in
materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a
cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,
cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono
necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti
esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un
organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di
quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono
porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle
prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza
ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla
cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di
lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF
121 V 244, 108 V 193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.
31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause
di un fallimento;
- in
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento
Considerandi
dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva
praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non
erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste
(STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 in
causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile
l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire
gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA
26.
novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E.,
K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Infine il TCA ha ribadito che la
persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze
persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli
non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso
responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 4 maggio 1995 in
causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in STFA
16.
aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale
motivo di discolpa lo stato di salute di un amministratore che per atti concludenti
aveva dimostrato di essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio
2001.
nella causa F.T, F.C., M.P., L.C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo
scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale,
malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare
un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue
dimissioni. Infine, in STCA 8 ottobre 2003 nella causa C.B., T.B., S.B. (inc.
31.2002
) il TCA ha confermato la responsabilità di un socio gerente di una
Sagl, il quale, nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è
stato ritenuto ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere
al pagamento dei contributi;
- nella specie RI 1 contesta l'addebito di grave negligenza, in
quanto sarebbe stata incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a
causa del suo grave stato di salute. Essa, sulla scorta della perizia
neurologica e psichiatrica 27 marzo 2002 allestita dal dr. __________ (doc. A/1),
di quanto da questi dichiarato in occasione della sua audizione testimoniale 31
gennaio 2006 presso la Pretura di __________ nell’ambito della vertenza che oppone
la qui insorgente alla __________ (doc. A/2), come pure facendo riferimento a
quanto da essa medesima dichiarato, nell’ambito di tale procedimento, in sede
d’interrogatorio formale (doc. C), assevera segnatamente che, a causa delle
sequele riconducibile all’infortunio di cui è rimasta vittima nell’agosto 1997,
non è più stata “in grado di comprendere, eseguire o delegare le sue
responsabilità” rispettivamente di “ottemperare ai propri obblighi di diligenza
e vigilanza” e di “gestire i suoi affari”;
- dal
fascicolo risulta che in data 22 agosto 1997 RI 1 è stata vittima di un infortunio.
Dal verbale d’udienza 25 ottobre 2005 della Pretura di __________, nel quale il
dr. __________, interrogato quale teste, ha ripreso puntualmente i contenuti della
sua perizia 27 marzo 2002 (doc. A1), emerge che RI 1 è stata esaminata da detto
specialista nell’ottobre 2001 sia dal profilo psichiatrico che
neurologico. Dal punto di vista neurologico, il
sanitario ha precisato che l’interessata lamentava dolori su tutta la calotta
cranica ed all'uscita dei nervi del trigemino, alla colonna cervicale ed alla
muscolatura delle spalle e che presentava difficoltà nei movimenti di
coordinazione (dito, naso, gomito, ginocchia) e che non poteva camminare su una
linea, che provava un senso di vertigini nel guardare. Egli non ha per
il resto ravvisato nulla di particolare in merito alla sensibilità, alle
capacità motorie ed ai riflessi. Dal punto di vista psichiatrico il dr. __________
ha rilevato che RI 1 risultava orientata nello spazio, nel tempo e nella persona,
che era irrequieta e nervosa e che gli stati d'animo risultavano labili e
vacillanti, con tendenza allo stato depressivo, che era molto insicura ed aveva
grosse difficoltà di concentrazione nonché segni di stanchezza, difficoltà di
memoria, mancanza di energia, non era dinamica e molto lenta nel pensiero.
Posta la diagnosi di “stato susseguente a un trauma distorsivo della colonna
cervicale con manifestazione di dolore al capo e alle spalle, stato dopo una commozione
cerebrale”, prese altresì in considerazione precedenti valutazioni operate da
specialisti che avevano avuto modo di visitare RI 1 - e che avevano in particolare
evidenziato la presenza di un trauma di distorsione nell'ambito della colonna
cervicale e la frattura della prima vertebra toracica (dr. __________) - e dopo
aver indicato un tasso di invalidità del 70%, lo specialista ha attestato che iI
grado (3) da esso indicato per descrivere il grave trauma distorsivo alla
colonna cervicale si basa sulle direttive tedesche, precisando per il resto di
aver trovato RI 1 affaticata, senza tuttavia riscontrare manifestazioni
ipocondriache e neppure tendenze alla dissimulazione né la volontà di voler aggravare
dolori o affezioni. Egli ha infine evidenziato come non gli risultava che l'interessata
fosse in grado di guidare l'automobile;
- orbene,
quanto evidenziato dal dr. __________ - come pure del resto la letteratura
scientifica prodotta pendente lite dall’insorgente (doc. E), dalla quale non è all’evidenza
dato trarre precise conclusioni riferite al caso concreto - non permette
di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad infortunio, RI
1.
non sia stata in grado di gestire gli affari della società ed in particolare
di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di
salute fossero di una gravità tale da impedirle di delegare a terzi tali compiti
e di controllarne il relativo operato. Dalla documentazione in atti emerge
infatti che malgrado le conseguenze legate all’infortunio RI 1 é stata
in grado di occuparsi in prima persona delle dichiarazioni di salario 2001 e
2002.
(doc. 1), della corrispondenza con l'CO 1 in merito alle difficoltà di
pagamento dei debiti contributivi (doc. 9) - presenti già in relazione al
versamento dei contributi 1996-1997 (doc. 11-13). Inoltre, come emerge dalla sentenza
14.
novembre 2002 (cresciuta in giudicato, inc. 38.2002.104) nella causa che
opponeva la FA 1 (agente in causa per il tramite della socia gerente RI 1) alla
Cassa __________ ed avente per oggetto il riconoscimento di indennità per
lavoro ridotto, lo scrivente Tribunale aveva potuto accertare che, durante il
periodo di malattia consecutivo ad infortunio, RI 1 aveva firmato
corrispondenza concernente la FA 1 (preannuncio di lavoro ridotto nel dicembre
2001, dichiarazione salari nel gennaio 2001 e domanda d’indennità per lavoro
ridotto nel gennaio 2001);
- é
quindi da ritenere che l’insorgente, malgrado l’infortunio, fosse ancora in
grado di svolgere mansioni operative in seno alla società o per lo meno le
conseguenze dell’infortunio non erano tali da impedirle una delega a terzi (se
ciò non fosse stato possibile, sarebbe stato dovere dell’interessata rassegnare
le dimissioni). Neppure il verbale 31 gennaio 2006 della Pretura di __________
relativo all’interrogatorio formale di RI 1 nell’ambito della vertenza che la
oppone alla __________ (doc. C) - dove (per quanto qui può interessare) RI 1 ha
dichiarato che dal giorno dell’infortunio essa non ha più svolto attività
lavorativa a causa di forti dolori alla testa - contiene elementi che permettono
di giungere a diversa conclusione;
-
in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non
costituiscono validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai
sensi della giurisprudenza sopra citata. RI 1
dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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