Lexipedia

Decisione

31.2005.19

Responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS. Asserita incapacità di gestire la società per motivi di salute invocato da una socia gerente di una SAGL non é riconosciuta in casu quale mot

28 giugno 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e

comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF

111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei

cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., RSA 1987, p. 7);

- organi

formali della Sagl sono i soci gerenti e i gerenti, a cui competono compiti

analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art.

808 ss CO; Meyer-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts,

1993, p. 354; Montavon, Droit et pratique de la SARL, 1996, p. 279, 281;

Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p.

15; cfr. inc. TCA 31.1997.00056). In una sentenza pubblicata in DTF 126

V 238 (= Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002

pp. 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di

una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore

rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli

organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex

art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere

parificato ad un amministratore di una società anonima. Il loro comportamento

nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri

applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella

causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001

nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc.

31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);

- per

analogia a quanto previsto per gli amministratori di una società anonima, assumendo

la carica di socio gerente di una società a garanzia limitata, RI 1 ha quindi assunto

tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 5 giugno 2003 nella

causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 28 aprile 2003 nella causa P. e M.

[H 208/00 e H 209/00], 20 marzo 2003 nella causa W. [H265/00], 27 gennaio 2003

nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01], 16 settembre 2002 nella

causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01]);

- l'organo

di una società anonima, e quindi anche, mutatis mutandis, il socio gerente di

una Sagl, deve prestare particolare attenzione nella scelta del personale al

quale affida la gestione degli affari importanti (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura

in custodiendo). È segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi

vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202). L'organo è pure tenuto ad

informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda e sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed intervenendo per correggere irregolarità. Se dalle

informazioni raccoltesorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, il socio gerente deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 223);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata

secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in

materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a

cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus,

cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono

necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti

esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un

organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di

quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono

porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle

prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza

ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla

cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF

121 V 244, 108 V 193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.

31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause

di un fallimento;

- in

passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento

Considerandi

dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva

praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non

erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste

(STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 in

causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile

l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire

gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA

26.

novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E.,

K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Infine il TCA ha ribadito che la

persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze

persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli

non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso

responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 4 maggio 1995 in

causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in STFA

16.

aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale

motivo di discolpa lo stato di salute di un amministratore che per atti concludenti

aveva dimostrato di essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio

2001.

nella causa F.T, F.C., M.P., L.C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) lo

scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale,

malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare

un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue

dimissioni. Infine, in STCA 8 ottobre 2003 nella causa C.B., T.B., S.B. (inc.

31.2002

) il TCA ha confermato la responsabilità di un socio gerente di una

Sagl, il quale, nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è

stato ritenuto ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere

al pagamento dei contributi;

- nella specie RI 1 contesta l'addebito di grave negligenza, in

quanto sarebbe stata incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a

causa del suo grave stato di salute. Essa, sulla scorta della perizia

neurologica e psichiatrica 27 marzo 2002 allestita dal dr. __________ (doc. A/1),

di quanto da questi dichiarato in occasione della sua audizione testimoniale 31

gennaio 2006 presso la Pretura di __________ nell’ambito della vertenza che oppone

la qui insorgente alla __________ (doc. A/2), come pure facendo riferimento a

quanto da essa medesima dichiarato, nell’ambito di tale procedimento, in sede

d’interrogatorio formale (doc. C), assevera segnatamente che, a causa delle

sequele riconducibile all’infortunio di cui è rimasta vittima nell’agosto 1997,

non è più stata “in grado di comprendere, eseguire o delegare le sue

responsabilità” rispettivamente di “ottemperare ai propri obblighi di diligenza

e vigilanza” e di “gestire i suoi affari”;

- dal

fascicolo risulta che in data 22 agosto 1997 RI 1 è stata vittima di un infortunio.

Dal verbale d’udienza 25 ottobre 2005 della Pretura di __________, nel quale il

dr. __________, interrogato quale teste, ha ripreso puntualmente i contenuti della

sua perizia 27 marzo 2002 (doc. A1), emerge che RI 1 è stata esaminata da detto

specialista nell’ottobre 2001 sia dal profilo psichiatrico che

neurologico. Dal punto di vista neurologico, il

sanitario ha precisato che l’interessata lamentava dolori su tutta la calotta

cranica ed all'uscita dei nervi del trigemino, alla colonna cervicale ed alla

muscolatura delle spalle e che presentava difficoltà nei movimenti di

coordinazione (dito, naso, gomito, ginocchia) e che non poteva camminare su una

linea, che provava un senso di vertigini nel guardare. Egli non ha per

il resto ravvisato nulla di particolare in merito alla sensibilità, alle

capacità motorie ed ai riflessi. Dal punto di vista psichiatrico il dr. __________

ha rilevato che RI 1 risultava orientata nello spazio, nel tempo e nella persona,

che era irrequieta e nervosa e che gli stati d'animo risultavano labili e

vacillanti, con tendenza allo stato depressivo, che era molto insicura ed aveva

grosse difficoltà di concentrazione nonché segni di stanchezza, difficoltà di

memoria, mancanza di energia, non era dinamica e molto lenta nel pensiero.

Posta la diagnosi di “stato susseguente a un trauma distorsivo della colonna

cervicale con manifestazione di dolore al capo e alle spalle, stato dopo una commozione

cerebrale”, prese altresì in considerazione precedenti valutazioni operate da

specialisti che avevano avuto modo di visitare RI 1 - e che avevano in particolare

evidenziato la presenza di un trauma di distorsione nell'ambito della colonna

cervicale e la frattura della prima vertebra toracica (dr. __________) - e dopo

aver indicato un tasso di invalidità del 70%, lo specialista ha attestato che iI

grado (3) da esso indicato per descrivere il grave trauma distorsivo alla

colonna cervicale si basa sulle direttive tedesche, precisando per il resto di

aver trovato RI 1 affaticata, senza tuttavia riscontrare manifestazioni

ipocondriache e neppure tendenze alla dissimulazione né la volontà di voler aggravare

dolori o affezioni. Egli ha infine evidenziato come non gli risultava che l'interessata

fosse in grado di guidare l'automobile;

- orbene,

quanto evidenziato dal dr. __________ - come pure del resto la letteratura

scientifica prodotta pendente lite dall’insorgente (doc. E), dalla quale non è all’evidenza

dato trarre precise conclusioni riferite al caso concreto - non permette

di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad infortunio, RI

1.

non sia stata in grado di gestire gli affari della società ed in particolare

di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di

salute fossero di una gravità tale da impedirle di delegare a terzi tali compiti

e di controllarne il relativo operato. Dalla documentazione in atti emerge

infatti che malgrado le conseguenze legate all’infortunio RI 1 é stata

in grado di occuparsi in prima persona delle dichiarazioni di salario 2001 e

2002.

(doc. 1), della corrispondenza con l'CO 1 in merito alle difficoltà di

pagamento dei debiti contributivi (doc. 9) - presenti già in relazione al

versamento dei contributi 1996-1997 (doc. 11-13). Inoltre, come emerge dalla sentenza

14.

novembre 2002 (cresciuta in giudicato, inc. 38.2002.104) nella causa che

opponeva la FA 1 (agente in causa per il tramite della socia gerente RI 1) alla

Cassa __________ ed avente per oggetto il riconoscimento di indennità per

lavoro ridotto, lo scrivente Tribunale aveva potuto accertare che, durante il

periodo di malattia consecutivo ad infortunio, RI 1 aveva firmato

corrispondenza concernente la FA 1 (preannuncio di lavoro ridotto nel dicembre

2001, dichiarazione salari nel gennaio 2001 e domanda d’indennità per lavoro

ridotto nel gennaio 2001);

- é

quindi da ritenere che l’insorgente, malgrado l’infortunio, fosse ancora in

grado di svolgere mansioni operative in seno alla società o per lo meno le

conseguenze dell’infortunio non erano tali da impedirle una delega a terzi (se

ciò non fosse stato possibile, sarebbe stato dovere dell’interessata rassegnare

le dimissioni). Neppure il verbale 31 gennaio 2006 della Pretura di __________

relativo all’interrogatorio formale di RI 1 nell’ambito della vertenza che la

oppone alla __________ (doc. C) - dove (per quanto qui può interessare) RI 1 ha

dichiarato che dal giorno dell’infortunio essa non ha più svolto attività

lavorativa a causa di forti dolori alla testa - contiene elementi che permettono

di giungere a diversa conclusione;

-

in conclusione, le circostanze addotte dall’insorgente non

costituiscono validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai

sensi della giurisprudenza sopra citata. RI 1

dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster