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31.2005.3

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23 novembre 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i paragrafi due e tre dell'opposizione, il che risulta dal paragrafo 1 cpv. 2

della motivazione della decisione su opposizione del 13 gennaio 2004. Ma in

particolare proprio questa parte dell'opposizione non contiene argomenti

rilevanti ai fini dei fatti del suddetto tipo. Per il resto, il ricorrente si

perde nella descrizione della situazione personale."

(doc. XVI 1)

Sostenendo

quindi che l’opposizione del 12 dicembre 2002 non soddisfava i requisiti di cui

all’art. 10 cpv. 1 OPGA e non avendo la Cassa assegnato un termine per

rimediarvi, il ricorrente è del parere che si tratti di un caso di diniego di

giustizia e che l’amministrazione abbia agito arbitrariamente.

Ora, è vero che all’opposizione ex art. 81 cpv. 2 vLAVS, la quale non aveva

bisogno di essere motivata in quanto era sufficiente che risultasse la volontà

di opporsi da parte dell’interessato (DTF 128 V 91 consid. 3b/aa, 117 V 134

consid. 5), va attribuito un diverso significato rispetto all’opposizione ai

sensi dell’art. 52 LPGA, che, come visto, necessita anche di una motivazione.

Altrettanto vero è che nel caso in cui l’opposizione secondo il vecchio diritto

viene qualificata ai sensi del nuovo diritto, in assenza di conclusione e di motivazione

la Cassa assegna un congruo termine per rimediarvi (cfr. in merito: DTF 130 V 8

consid. 4).

Tuttavia, come rettamente evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa, va

fatto presente che nella decisione di risarcimento

3 dicembre 2002 è stato indicato, a titolo di mezzo d’impugnazione, che

l’opposizione deve contenere una breve descrizione della fattispecie, una

conclusione chiara e una motivazione della medesima, motivo per cui il

ricorrente era informato sul da farsi. Inoltre, nello scritto 12 dicembre 2004 l’interessato,

oltre ad opporsi alla richiesta di risarcimento, ha chiaramente esposto le sue

motivazioni/giustificazioni in merito al mancato pagamento dei contributi.

Tenuto del resto conto che dal profilo formale l’art. 52 cpv. 1 LPGA non pone

alcun requisito all’opposizione (Kieser, op. cit., Art. 52 N. 10, pag. 521 seg.),

a mente del TCA, l’opposizione 12 dicembre 2004 adempiva i criteri di cui

all’art. 10 cpv. 1 OPGA e quindi la Cassa non era obbligata a fissare un

congruo termine, così come prescritto dall’art. 10 cpv. 5 OPGA.

Non vi è quindi ragione per annullare la decisione su opposizione del 13

gennaio 2004 e di rinviare gli atti alla Cassa.

Nel

merito

2.5. In virtù

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito

dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che

egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni

(dell’assicurazione).

I

presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,

la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da

parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

Nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta

allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via

sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con

riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

Sussidiarietà

significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore

di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo

obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e

direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la

cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro

(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996

pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art.

52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In questo

contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo

in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta

ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i

contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito

richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società

esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla

notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di

risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.

137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid.

2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der

AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità

sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a

proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente

all’entrata in vigore - il

1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003

pag. 79 segg.).

L'Alta

Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale

concernente l'11a revisione dell'AVS

(DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13

consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora

adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali

ivi riportate.

2.6. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei

contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa

assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono

essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta

perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di

lavoro (Nussbaumer, in

AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L.,

H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del

danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto

versare (DTF 98 V 26 =

RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le

non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA

1987, no. 10, pag. 9).

Costituiscono

elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella

causa A.,

Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della

disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid.

4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli

interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza

citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS,

RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in

Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di

risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei

confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre

2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

Non sono

invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella

causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H

194/96).

Nell'evenienza

concreta, alla base della richiesta di risarcimento danni di fr. 193'720,55 vi

sono le notifiche di tassazione per i periodi 1° aprile – 30 aprile 2001 e 1°

maggio – 31 maggio 2001 (doc. 21 e 22), le decisioni di pagamento del 24 maggio

2000 relative ai contributi arretrati per gli anni 1996-1998 (doc. 13 e 14) –

susseguiti alla determinazione della massa salariale per gli anni 1996-1998

stabilita in occasione del controllo del datore di lavoro eseguito il 14 marzo

2000 (doc. 9)- , gli attestati di carenza beni (doc. 7), il conteggio relativo

agli interessi di mora per il periodo 1° gennaio 2001 sino al 18 giugno 2001

(doc. 20), il tutto riassunto nelle 27 pagine dell’estratto conto dei

contributi

(doc. 3).

Con l’atto

di replica il ricorrente ha fatto presente come a suo tempo la FA 1 abbia contestato

il prelievo di contributi per le prestazioni eseguite da __________, contributi

richiesti a seguito del controllo del datore di lavoro eseguito il 14 marzo 2000

relativi agli anni 1996-1998. In particolare egli ha rilevato che:

" Subito dopo il controllo dei datori di lavoro il

ricorrente ha comunicato al resistente che __________ esercitava un'attività

lucrativa indipendente e come tale, avrebbe regolato i conti autonomamente con

l'AVS per quanto riguarda la retribuzione percepita della FA 1, la qual cosa

emerge anche dalla lettera del resistente del 17 dicembre 1997. Il ricorrente

con lettera del 22 giugno 2000 segnalava ancora una volta che __________

esercitava attività lucrativa indipendente. Con lettera del 10 luglio 2000 il

resistente comunicava che __________ era iscritto come esercitante un'attività

lucrativa indipendente solo per i settori ristorante/tennis club e che il

medesimo non si era iscritto come esercitante un'attività indipendente

lucrativa indipendente per l'attività svolta presso la FA 1. Il resistente

deduceva quindi che __________ era da considerarsi a tutti gli effetti un

lavoratore dipendente. Tuttavia, questa iscrizione rientrava nei diritti e

doveri esclusivi di __________. Era suo compito iscriversi e versare i

contributi dovuti. Non è ammissibile che il resistente a sua discrezione

rinunci a richiedere l'iscrizione, poiché nella fattispecie concreta è più

semplice addebitare i contributi ad un datore di lavoro già iscritto. La

classificazione o meno quale attività lucrativa indipendente non dipende

dall'iscrizione presso il resistente. Quindi, sulla massa salariale di __________

non dovevano essere addebitati i contributi." (doc. XVI 2)

Orbene,

al riguardo va fatto presente che con decisioni del 24 maggio 2000 la Cassa ha

fissato i contributi arretrati – tra cui quelli relativi a __________ -

risultanti dal controllo del datore di lavoro (doc. 13/14). Vero che con

scritto 22 giugno 2000 l’ex amministratore unico ha fatto presente che il

citato __________ aveva svolto un’attività indipendente non soggetta a

contribuzione da parte della società (doc. 15) e che il 10 luglio 2000 un

funzionario della Cassa aveva risposto che l’interessato non risultava essere

affiliato quale indipendente per le attività svolte per conto della FA 1, ma è

altrettanto vero che le decisioni del 24 maggio 2000 sono cresciute in

giudicato e quindi sono definitive.

Del resto i contributi arretrati si riferiscono al periodo in cui il ricorrente

agiva quale amministratore unico e le decisioni di contribuzione sono state

intimate prima della liquidazione per fallimento della società (su questo tema

cfr. la STFA

dell'11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 5.3).

In

conclusione, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente è da ritenere

responsabile ex art. 52 LAVS del mancato versamento da parte della FA 1, di cui

egli è stato amministratore unico, dei contributi sociali di diritto federale

(interessi moratori e spese accessorie incluse), posto come la richiesta

risarcitoria dei contributi per gli assegni familiari di diritto zurighese sia

di competenza del Tribunale delle assicurazioni del __________.

2.7.

2.7.1. Il ricorrente è del parere che

il diritto al risarcimento della Cassa sia perento, evidenziando quanto segue:

"

Come si evince dall'estratto conto

del resistente dal 1° gennaio 1996 al 14 gennaio 2003 la FA 1 ha saldato tutti

i crediti pendenti fino al e incluso il 1997. Tuttavia, già a partire dal 1996

si sono avute continue esecuzioni per i crediti correnti. Dal 1998 ci sono

stati pagamenti sporadici da parte della FA 1. Tuttavia, non sono mai stati

saldati tutti gli importi pendenti. L'ultima fattura emessa dal resistente è

datata 14 dicembre 2001. Viste le precedenti, innumerevoli esecuzioni e visto

il fatto che l'ultimo pagamento effettuato risaliva al 29 novembre 1999, il

resistente sapeva al più tardi già alla fine di novembre 2001 che il pagamento

in acconto previsto per dicembre 2001 non sarebbe stato effettuato e che non

avrebbe più ricevuto alcun pagamento per tutti gli importi dovuti per l'anno

2001. Infatti, nel paragrafo 5 cpv. 3 della decisione su opposizione afferma

che realisticamente non ci si poteva mai aspettare il risanamento finanziario.

Quindi, al più tardi il 1° dicembre 2001 aveva preso atto del totale degli

importi pendenti e di conseguenza del danno complessivo rivendicato, la cui

consistenza e importo, tuttavia, sono contestati.

Nonostante la conoscenza del danno,

il resistente ha emanato la disposizione per il risarcimento dei danni solo il

3 dicembre 2002, in altre parole oltre un anno dopo.

Nonostante la conoscenza del danno,

il resistente ha emanato la disposizione per il risarcimento dei danni solo il 3

dicembre 2002, in altre parole oltre un anno dopo. La presente rivendicazione

del diritto decade del tutto. Il resistente aveva certamente avuto la

possibilità e anche l'obbligo di decidere già immediatamente dopo la presa di

conoscenza del verificarsi del danno. In particolare avrebbe potuto emanare una

disposizione già in precedenza in relazione agli importi per i quali nel 1998

ha avviato l'esecuzione. Inoltre, al resistente viene impedito di appellarsi al

fatto che ha preso conoscenza del danno solo con l'emissione di attestati di

carenza di beni, poiché i primi attestati di carenza di beni sono stati emessi

il 17 dicembre 2001, non attendendo per l'emanazione della disposizione per il

risarcimento dei danni l'emissione di tali attestati, dato che altrimenti

avrebbe deciso immediatamente dopo il 17 dicembre 2001." (doc. XVI 1)

2.7.2. Come visto ai considerandi precedenti,

dal 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha modificato diverse

disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la

responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, ciò che ha

comportato l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

Con questa nuova norma il

legislatore ha voluto sostituire il precedente termine di perenzione relativo

di un anno (che, contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 vOAVS che

parlava di "prescrizione", trattava di termini di perenzione,

che venivano accertati d’ufficio; cfr. anche DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V

451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L.,

H 51/00, consid. 5a) con un termine di prescrizione di due anni (cfr.

"Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex

art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore

di lavoro, RDAT II 2002 pag. 525 s).

Il capoverso 3 del nuovo

artico 52 LAVS stabilisce che:

"

Il diritto al risarcimento del

danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione

competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni

dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore

di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione."

Per quel che concerne il

diritto intertemporale, le Direttive sulla riscossione dei

contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC) edite dall'UFAS, e più precisamente le

cifre 7057 (1/03) e 7081 (1/03), prevedono che le regole sulla prescrizione

secondo l'art. 52

cpv. 3 LAVS (quindi nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) valgono

unicamente per i crediti in riparazione del danno che non erano già prescritti

al 1° gennaio 2003 (in virtù del vecchio art. 82 OAVS).

La

versione italiana cifra 7057 della DRC ha infatti questo tenore:

"

Le disposizioni

concernenti la prescrizione giusta l’art. 52 capoverso 3 LAVS si applicano

soltanti ai diritti al risarcimento dei danni ancora non prescritti al 1° gennaio

2003 (ai sensi dell’art. 82 OAVS)."

Di

conseguenza, le regole sulla prescrizione secondo il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS

sono applicabili alle pretese risarcitorie non ancora perente al 1° gennaio

2003 in virtù dell’art. 82 cpv. 1 vOAVS (STCA non pubblicata 31 marzo 2004

nella causa D. J. e M.J. inc. 31.2003-12-13).

2.7.3. La

giurisprudenza sviluppatasi attorno all'art. 82 cpv. 1 vOAVS stabilisce che, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la

Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno

dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal

giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale del

citato articolo, si tratta di termini di perenzione, che vengono accertati

d’ufficio (cfr. DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451,

consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a).

Il TFA ha

pure precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui

il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto

giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento

che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la

procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170

consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi

recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H.,

pag. 4).

Decisiva

per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è però

la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne

viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das

Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem

Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA

inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

Il

termine inizia a decorrere solo dal giorno in cui, accanto al danno, la Cassa ha

pure conoscenza della persona tenuta al risarcimento (cfr. STFA del 23

agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 3.4; Pratique VSI

2002 pag. 96; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01,

consid. 3b e riferimenti, DTF 111 V 14; RCC 1991 pag 132;).

Quando il

danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del

danno" ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 vOAVS non coincide con quello in cui

la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di

carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore

intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento

conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è

informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce

o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella

liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV

Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche

nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid.

3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

La

conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere

già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente

allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,

in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà

distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze

viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni

provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di

motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162;

RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento

della prima assemblea dei creditori

cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).

Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il

deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo

degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili

devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non

può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c,

Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del

danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi

dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per

fallimento.

Da quel

momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (cfr. STFA

del 19 agosto 2003 nella causa M,

H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G.,

consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.;

STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132;

Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991

pag. 405 in fine).

Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di

carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha

Considerandi

conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione,

dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di

vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo

le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere

alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2

e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

Il momento della "conoscenza

del danno" può quindi avvenire precedentemente al fallimento, ossia in

caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via

di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate

condizioni, durante una moratoria concordataria

(DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

Ad

esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995

pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva

informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un

concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il

necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1

vOAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la

Cassa, che all'epoca, secondo la vecchia LEF, era collocata in seconda classe,

nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei

motivi che hanno indotto il giudice a rifiutare l'omologazione, motivi che in

quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non

sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di

ottenere dal fallimento

(cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

In una

recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194

e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i

crediti di contributi dovuti non modifica assolutamente l'attuale

giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di

fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento

del deposito della graduatoria.

2.7.4

Nel caso in esame,

conformemente alla succitata giurisprudenza, la Cassa ha avuto conoscenza del

danno al più presto il 17 dicembre 2001, data del rilascio del primo

attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 149 LEF, ciò dopo che la procedura

di realizzazione si è conclusa con l’assenza di beni pignorabili, salvo per un

importo di fr. 561,20 (doc. 7).

La decorrenza del termine per fare valere il proprio credito

risarcitorio deve pertanto essere fatto risalire a tale data di rilascio.

Essendo il termine di perenzione ex art. 82 cpv. 1 vOAVS scaduto il 17 dicembre

2002, nel caso in esame va applicato il vecchio diritto (consid. 2.7.2).

La decisione di risarcimento è stata emessa il 3 dicembre 2002 e

pertanto il credito non è perento.

2.8

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994

pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993.

pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre -

anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro

deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione

richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti

della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,

anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.

608.

consid. 5b).

2.9

La cassa di

compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza

delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre

da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui.

Incombe

allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70.

pag. 213).

È quindi

possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro

riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di

difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché

un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre

che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi

motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole

(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992

pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,

op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

2.10

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione.

La misura

della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che

si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di

lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988

pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus,

op. cit., pag. 53).

I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa.

Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;

RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit.

pag. 658).

Nel caso

di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto

concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con

riferimenti).

La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108.

V 186ss. consid. 1b).

Occorre

però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non

versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244

consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.11

Nel ricorso l’ex

amministratore unico ha fatto presente:

"

Nella fattispecie non si contesta

che la FA 1 abbia disatteso completamente il suo obbligo contributivo, tuttavia

non è possibile attribuire al ricorrente alcuna colpa. Il ricorrente ha sempre

tenuto al pagamento di tutti i debiti, in particolare di quelli di natura

pubblica. Infatti, fino al 1998 sono stati saldati senza interruzione gli

importi pendenti. Il ricorrente s'impegnava al pagamento dei contributi anche

quando l'andamento degli affari della FA 1 andava via via peggiorando. Tutti i

mezzi eccedenti venivano consegnati al resistente. Inoltre, il ricorrente non

ha potuto prelevare i contributi dal suo patrimonio personale. Il ricorrente è

stato esecutato anche personalmente, per cui si è proceduto alla vendita con

grossa perdita del suo immobile. Il ricorrente era sì conscio che i contributi

non corrispondevano alla sua intenzione. A causa dei mezzi finanziari mancanti

gli era semplicemente impossibile saldare gli importi pendenti. Poiché non

aveva alcuna altra possibilità di agire viene meno anche il comportamento di

negligenza grave.

Le opposizioni del resistente,

semmai pertinenti, sono errate: il ricorrente non era affatto libero di deporre

il suo mandato di consigliere d'amministrazione. Era consigliere

d'amministrazione unico della FA 1, assicurando così l'esistenza della stessa

ditta e, indirettamente, anche la propria. Non deponendo il suo mandato, ha

tentato di garantire il mantenimento in vita della FA 1. In questo senso era

quindi anche impegnato all'apporto dei mezzi finanziari per il saldo degli

importi pendenti del resistente.

Non è rilevante che si trattasse di

un'azienda piccola e non cambia il fatto che il ricorrente fosse

impossibilitato a saldare gli importi pendenti. Inoltre, non è possibile

rimproverare al ricorrente che il risanamento non era più realistico, dato che

ha fatto tutto il possibile per migliorare il risultato di gestione, al fine di

poter soddisfare l'obbligo contributivo.

Da queste argomentazioni segue che

il ricorrente non ha agito intenzionalmente né con negligenza grave. Di

conseguenza è da escludere una responsabilità del ricorrente." (doc. XVI)

2.12

Innanzitutto va precisato che,

secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc.

31.95

) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa

una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere

delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa

U.G., E. G e

R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio

1997.

nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

In un'altra

sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare

particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la

ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella

causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e

giurisprudenza ivi citata).

Va al

riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei

contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.

anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2

; STFA del

20.

agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile

2002.

nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del

27.

giugno 1994 in re M.).

Il TFA,

in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b,

parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per

diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di

discolparsi.

Inoltre,

secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il

procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari

criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995

nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

In una

sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è

espresso in questi termini:

" (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi

finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa

attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver,

a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi

per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale

solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento

aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona

cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di

qualsivoglia natura a favore dell'interessato. (…)"

Il TFA in

una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B.,

H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito che non è ammissibile sospendere il

pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è

possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

"

3.2

Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato

quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993

al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato

seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il

pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio,

nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II

modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso

il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

Neppure la circostanza, asserita ma

non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la

situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave

negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire

il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per

la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro

potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso

di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa

riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b),

ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da

ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola

a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del

1996.

compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare

cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere

riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere

che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in

materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui

appartiene (DTF 112

V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato

che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al

ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel

settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano

insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel

reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera

la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre

dipendenti."

In

una sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, il TFA si è ancora

così espresso:

"

4.2.1.5

Infine la tesi

dell'insorgente, secondo cui assumerebbe valenza liberatoria l'aver apportato

capitali propri per fr. 150'000.-, non muta l'esito della valutazione. Infatti

il comportamento di T. ________ non permette - secondo consolidata

giurisprudenza di questa Corte e come rettamente osservato dai primi giudici

(cfr. sentenza del 30 luglio 2002 in re A., B., C., D., H 192/01, consid. 4.1.1

con riferimento alla sentenza inedita del 16 aprile 1998 in re G., H 193/96) -

di ritenere tale fatto come valido motivo di giustificazione o di discolpa se

la società, come nel caso di specie, da anni aveva difficoltà nel pagamento dei

contributi sociali. In siffatto contesto, infatti, il solo fatto di avere

investito ingenti somme provenienti patrimonio privato risulta ininfluente,

allorquando la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS venga appurata. Seguendo

il ragionamento contrario, basterebbe altrimenti che una società che abbia

accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a

rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi

dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili

ai sensi

dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto

in esame (cfr. sentenza del 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E., H 277/01,

consid. 3.3)."

Infine in una sentenza del

1° settembre 2005 nella causa Z.

(H 183/04) l'Alta Corte ha riaffermato il medesimo concetto, rilevando:

"

L'interessato non può incentrare la

tesi difensiva, in sostanza, sul fatto di aver versato quasi fr. 18'000.- di

contributi arretrati di tasca propria, pochi giorni prima di far fallire la

società, e di aver chiuso il Grotto E.________ non appena aveva constatato che

non era redditizio. Né tanto meno egli può richiamarsi alle ingenti perdite

subite, ossia fr. 230'000.- per l'acquisto delle azioni societarie, nonché

ulteriori fr. 40'000.- per il prelevamento solo parziale, durante il periodo da

gennaio 2001 a gennaio 2003, dello stipendio che egli avrebbe dovuto percepire

in quanto trattasi di un rischio imprenditoriale che avrebbe dovuto valutare

all'inizio dell'operazione commerciale intrapresa e comunque avulso dal

contesto riferito al non versamento dei contributi assicurativi.

Vero è che Z._________ per anni, più

in particolare in concomitanza con l'apertura del Grotto E.________, è sempre

stato diffidato dalla Cassa a versare i contributi alle assicurazioni sociali

che pagava oltre un anno dopo l'esigibilità degli stessi (ad esempio 1°

trimestre 2001: diffida 3 maggio 2001, versamento 10 giugno e 25 luglio 2002;

2° trimestre 2001: diffida 3 agosto 2001, versamento 4 e 22 novembre 2002).

Siffatta argomentazione a nulla

sussidia. Va infatti rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha

ripetutamente avuto modo di affermare che la scelta di differire il pagamento

dei contributi paritetici deve essere, in primo luogo, obiettivamente

indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il

datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve

termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - ogni

suo credito nei confronti della Cassa (DTF 116 II 541 consid. 5a, 108 V 188).

Nel caso in esame, tali presupposti sono ben lungi dall'essersi

realizzati."

2.13

Nell'evenienza

concreta, il ricorrente ha ammesso (punto 25 del ricorso) che, nonostante le

difficoltà di pagamento dei contributi fossero iniziate già nel 1996, la società

ha saldato tutti i contributi sino al 1997 e parzialmente quelli del 1998 (dal

conteggio riassuntivo risultano infatti saldati interamente i contributi sino

al 30 giugno 1998; doc. 3 pag. 11). Non sono stati quindi liquidati i

contributi dal luglio 1998 fino alla fine dell’affiliazione della società (31

marzo 2002).

Egli sostiene, senza apportare il benché minimo indizio, di non essersi dimesso

da amministratore unico al fine di garantire l’andamento della FA 1 e di

essersi prodigato, nonostante le difficoltà economiche societarie, ad

estinguere gli scoperti nei confronti della Cassa.

Tantomeno il ricorrente ha minimamente sostanziato quali fossero

realisticamente parlando i motivi che potessero far sperare in un risanamento

della società.

Determinante è il fatto che i contributi scoperti riguardano un periodo di

quasi quattro anni, motivo per cui l'eluso versamento non può dirsi dovuto a

difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società

e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi almeno

dal 1999 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla

fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

Non siamo

dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto

eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, principi

ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P.,

H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D. C., A.

P. e M. P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

A titolo

di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF

121.

V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta,

oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato

immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando

prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

Non può

nemmeno essere invocato come motivo di discolpa la circostanza che il ricorrente

non avesse avuto liquidi a disposizione per saldare il debito contributivo

della società poiché egli stesso oggetto di diverse esecuzioni.

Ora,

l'avere, nella fattispecie, procrastinato costantemente il pagamento dei

contributi paritetici dal 1996 e averlo irrimediabilmente differito a partire

dal luglio 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di

lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Inoltre tali doveri

risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico (STFA

del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre

2002.

nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002 nella

causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid.

6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF

122.

III 198 consid. 3a).

Il

mancato pagamento dei premi era, dunque, da considerare cronico.

Nel caso

di specie, non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei

contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,

obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è

assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare

entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito

(cfr. STFA del

12.

dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01, consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

Viste le

circostanze rilevate era pensabile il contrario.

2.14

Il ricorrente

addebita infine una concolpa alla Cassa facendo presente che:

" Inoltre è necessario addurre che al resistente è da

imputare anche una colpa personale: con tre domande di vendita del 2 novembre

1999.

è stato fissato un termine alla FA 1 per il pagamento di CHF 80'000.--

entro il 15 novembre 1999. Nonostante fosse già chiaro al momento della

presentazione delle domande di vendita, considerato il mancato pagamento

regolare in atto già dalla metà del 1998 e vista anche la mancata prestazione

entro il termine fissato, il ricorrente non ha proceduto alla vendita delle

giacenze della FA 1, che avrebbero senz'altro coperto l'intero danno oggi

rivendicato." (doc. XVI 1)

In

merito, rettamente la Cassa ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza

del TFA, l’esistenza di un piano di pagamento rateale dei contributi può

costituire un motivo di discolpa per l’organo responsabile solo se i pagamenti

rateali si succedono regolarmente (STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa

R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124 V 253), ciò che non è avvenuto nella

fattispecie in esame.

Inoltre, non è verosimile che, dando seguito alla domanda di vendita, con gli

eventuali proventi dalla realizzazione dei pegni la Cassa avrebbe potuto

saldare i contributi rimasti scoperti. Non va infatti dimenticato che le

procedure esecutive promosse dall’amministrazione sono sfociate in numerosi attestati

di carenza beni ex art. 149 LEF (doc. 7).

In

conclusione, il ricorrente deve risarcire alla Cassa i contributi di diritto

federale non versati dalla FA 1, motivo per cui in tal senso la decisione

contestata è da confermare, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Gli atti

sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________ per

l’esame della richiesta di risarcimento danni limitatamente ai contributi per

gli assegni familiari cantonali rimasti insoluti.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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