31.2005.8
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4 maggio 2006Italiano29 min
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Numero d'incarto:
31.2005.8
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, TCA
Titolo:
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni; obbligo per un amministratore di informarsi regolarmente sulla situazione contributiva
RISARCIMENTO DANNI EX ART. 52 LAVS
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
31.2005.8
rg/td
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile
2005 emanata da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS (in relazione
alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - la
FA 1, con sede a ____________________ (precedentemente a __________) è stata
iscritta a RC del Distretto di __________ il 3 febbraio 1999;
- in
seno a detta società RI 1 dal 9 febbraio al 5 marzo 1999 ha ricoperto la carica
di amministratore unico ed in seguito, sino al 15 settembre 2000 (data
incontestata delle sue dimissioni), quella di membro del CdA con diritto di
firma collettiva a due;
-
la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di
lavoro dal 1° gennaio 1991 e sino al 11 giugno 2002;
- l’8
maggio 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento
della FA 1. Con decreto 11 giugno 2002 la procedura fallimentare è stata
sospesa per mancanza di attivo. Il fallimento è stato chiuso il 1° luglio 2002
non avendo nessun creditore richiesto la continuazione della procedura
anticipando le spese di rito. La ragione sociale è stata quindi radiata
d’ufficio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
- dopo
aver comunicato, nel gennaio 1995 - momento a partire dal quale fu (incontestatamente)
adottato il sistema d’incasso annuale dei contributi effettivi (XX) - di non
più occupare personale (doc. XX/2), nel dicembre 2000 la società ha notificato
alla Cassa la distinta i salari erogati nel 1999 per un importo complessivo di
fr. 62'621.20 (doc. 27 inc. Cassa), rispettivamente, nel marzo 2002, la
distinta dei salari erogati nel 2000 per complessivi fr. 156'401.15 (doc. 25
inc. Cassa);
- in
occasione del controllo effettuato nel giugno 2002, la Cassa ha accertato che -
per quanto qui interessa - nel 1999 (e precisamente a partire dal mese di febbraio)
la FA 1, oltre agli stipendi sopra menzionati, aveva erogato ulteriori salari
in ragione di fr. 82'810.--, nonché versato onorari al membro del CdA __________
per fr. 1'819.-- (cfr. rapporto revisione 9 luglio 2002, doc. 18-21 inc.
Cassa);
- per
decisione 26 maggio 2003 la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1, il risarcimento
ex art. 52 LAVS di fr. 43'111.15 per contributi paritetici non pagati nel periodo
febbraio 1999-settembre 2000. Con decisione su opposizione non datata ma
recante il timbro postale del 26 aprile 2005, la Cassa ha confermato la
richiesta di risarcimento nei confronti di RI 1, modificando tuttavia
l’ammontare del danno patito in fr. 41'956.15;
- contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, chiedendo
l’annullamento della stessa e riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni
esposte in sede di opposizione. Egli assevera anzitutto di non poter essere ritenuto
responsabile del danno subito dalla Cassa in virtù di una dichiarazione
rilasciata nel giugno 2003 dai due ex azionisti della FA 1 (__________e __________),
Fatti
i quali si sarebbero riconosciuti unici debitori dell’intero debito risarcitorio
e avrebbero essi stessi gestito, sulla base di una procura generale, tutti gli
affari della società senza mai coinvolgere i presidenti e i membri
dell’esecutivo, ai quali non sarebbero mai stati trasmessi i bilanci relativi
agli anni 1999-2000. L’insorgente sostiene altresì di non aver avuto la
possibilità di contestare il conteggio di revisione datato 9 luglio 2002 (in
cui, come visto, sono stati ripresi salari per fr. 84'629.--), essendo esso
stato rilasciato dopo il fallimento della FA 1. Egli contesta in particolare
gli importi ripresi dalla Cassa quali stipendi erogati a favore di __________,
il quale in realtà non sarebbe stato un dipendente della FA 1 bensì di altra
società (la __________), la quale fatturava le prestazioni del citato alla FA 1.
Il ricorrente evidenzia inoltre come mai nessuno abbia dato seguito alle sue
ripetute richieste di convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie della
società, di non essere stato convocato ad assemblee ed a incontri tenutesi a
sua insaputa e di non aver mai avuto alcuna possibilità di controllo su
contabilità, fatture, oneri scoperti e conti bancari e di aver invano richiesto
bilanci e conti economici. Al riguardo, in sede di opposizione, RI 1 aveva
peraltro pure rilevato di non essere mai stato incaricato da parte degli
effettivi amministratori della società di occuparsi delle questioni
contributive, di non aver mai saputo né a quanto ammontavano i salari versati
negli anni 1999-2000, né che la società fosse inadempiente per quanto riguarda
il pagamento dei relativi contributi paritetici;
- con
la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame. Riconfermandosi
nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in
particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili
in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a
liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Quo
all’ammontare del danno, essa evidenzia come anche le retribuzioni riconosciute
a __________ siano soggette a contribuzione essendo stato egli un dipendente
della FA 1 e i cui stipendi risultano essere stati iscritti come tali nei
registri contabili;
- pendente
lite il TCA ha richiamato dall’Ufficio fallimenti di __________ l’incarto relativo
alla fallita FA 1 ed ha inoltre invitato la Cassa a voler fornire alcuni
chiarimenti in merito alla procedura di riscossione dei contributi applicata
nel caso concreto e a produrre la relativa documentazione. Alle parti è quindi
stata data la facoltà di prender visione e di esprimersi sugli atti contenuti
nell’incarto fallimentare e ad RI 1 di pronunciarsi sulle chieste informazioni
e sull’ulteriore documentazione presentate dalla Cassa;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31
dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro
deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti
dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione
delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del
datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può
estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF
123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso
in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice
di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52
AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto
si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una
procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente,
oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi,
l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il
risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo,
dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC
1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF
129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
- si
ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26).
L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de
cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre
2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,
inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4
ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti
all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori
(art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di
risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del
datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche
la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA
24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili
le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H
142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96);
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello
derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge
attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei
contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1
LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta
il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF
111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se
ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve
preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il
prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in
seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,
relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli
periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai
modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di
lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave
negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di
lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei
cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle
prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze
speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,
rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,
cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo
il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di
gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene
l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,
p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente
imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in
quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,
tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta
medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle
responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108
V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto
severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF
108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la
mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura
una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
- secondo
costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.
31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento;
- RI
1, come visto, ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 dal 9 febbraio
al 5 marzo 1999 ed in seguito quella di membro del CdA sino al 15 settembre 2000
(data incontestata delle sue dimissioni decise dall’assemblea degli azionisti).
Nella decisione impugnata la Cassa lo ha ritenuto responsabile del mancato versamento
dei contributi paritetici relativamente al periodo febbraio 1999-settembre 2000
per un ammontare complessivo di fr. 41'956.15, corrispondente all’ammontare dei
contributi (e spese) non soluti e calcolati sui salari notificati dalla società
e su quelli ripresi in occasione del controllo eseguito a giugno/luglio 2002 dalla
__________ per conto della Cassa;
- accettando il mandato di amministratore unico, rispettivamente di
membro del CdA della FA 1 RI 1 ha assunto tutti gli
oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa
B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02);
- nella fattispecie le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono
sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, anche se, come
verrà di seguito esposto, egli non può essere ritenuto responsabile dell’intero
importo rivendicato dalla Cassa;
- dagli
atti risulta che CO 1, in carica quale membro del CdA dal 5 marzo 1999 (precedentemente,
dal 9 febbraio 1999, quale amministratore unico) ha iniziato a preoccuparsi -
come per altro da lui stesso dichiarato in sede d’opposizione - dell’andamento
della società ad inizio 2000, chiedendo dapprima (nel gennaio 2000) la
convocazione un’assemblea degli azionisti (cfr. ricorso; cfr. doc. 44 inc. Cassa).
Tenutasi all’insaputa di RI 1 un’assemblea straordinaria il 15 febbraio 2000
(doc. 45 inc. Cassa; precedentemente, il 26 ottobre 1999, ha inoltre avuto
luogo un’assemblea straordinaria alla quale l’insorgente risulta non essere
stato convocato, doc. 41 inc. Cassa), stante l’ulteriore scritto 13 aprile 2000
con cui l’insorgente ha chiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria
allo scopo principale di poter prendere visione del bilancio e del conto
economico 1999 nonché per valutare la situazione della società (doc. 48 inc.
Cassa), la stessa ha avuto luogo in presenza di quest’ultimo a fine maggio 2000
(doc. 50 inc. Cassa). Nell’ambito di detta assemblea non è stata tuttavia
presentata la documentazione relativa all’esercizio 1999, documentazione in
merito alla quale RI 1, a fine agosto 2000, ha quindi ancora chiesto di essere
orientato, richiedendo nuovamente la convocazione di una assemblea
straordinaria della società (doc. 51 inc. Cassa);
- il fatto di aver ripetutamente ed invano chiesto la convocazione di
assemblee ordinarie e/o straordinarie della FA 1 rispettivamente di poter prendere
conoscenza dei bilanci e conti economici non é nella specie circostanza idonea
a concretizzare un motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della
giurisprudenza (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STCA 24
marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29). Come ricorda la costante
giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a
Considerandi
cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni. Anche al membro del CdA senza compiti
gestionali incombe quale organo formale l’inalienabile obbligo di vigilare sulla
gestione della società segnatamente anche in ordine alle questioni contributive,
ritenuto che in caso di organo composto da poche persone i requisiti in punto
all’obbligo di vigilanza vanno valutati con maggior rigore (STFA 11
maggio 2004 nella causa Z., H 296/03), rispettivamente un membro del CdA non
può esimersi da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver
avuto alcun influsso sulla gestione degli affari della società (STFA 15
settembre 2000 nella causa V., H 45/00; DTF 109 V 88). L’amministratore
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli
attentamente, cercando di
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,
sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto
la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01; DTF 114
V 219 = RCC 1989 p. 116). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente prelevati dai salari dei dipendenti e
versati alla cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre
2003.
nella causa B., H 310/02; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA
1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le
poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA
2.
dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i
conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H
282/01; STFA 11 maggio 2004 nella causa Z., H 296/03). Secondo la nostra
Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,
nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA
17.
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,
secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C. e 19 maggio 1995
nella causa M. D.; DTF 99 II 179) il membro del CdA o l'amministratore
unico sarà ritenuto responsabile del danno;
- RI
1.
non risulta essersi interessato per sapere se e chi fossero i salariati della
società, se venissero prelevati i contributi sugli stipendi e quale fosse la
situazione contributiva nei confronti della Cassa, né d’altronde egli asserisce
di essersi interessato - sin dalla sua entrata in carica quale amministratore
unico ed in seguito quale membro CdA - puntualmente degli aspetti contributivi.
Egli si é limitato a chiedere informazioni all’inizio 2000 in merito alla
presentazione dei conti economici, ritenuto comunque che le sue ripetute
richieste - come emerge dai relativi scritti - erano in sostanza volte a
chiarire la situazione bancaria, quella del versamento degli incassi della società
sul conto presso il __________ e, in particolare, la questione relativa al
versamento degli onorari dei membri del CdA, come pure degli onorari per
prestazioni eseguite della __________ (presso cui egli era professionalmente
attivo quale fiduciario commercialista) senza per contro mai accennare alla
situazione contributiva (doc. 47, 48, 49, 51, 54 inc. Cassa);
- il
fatto di non essersi informato regolarmente sulla sorte dei contributi sociali
costituisce quindi colpa grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV
Nr. 5 p. 14). L’amministratore avrebbe dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero conteggiati
e versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 3
luglio 2003 nella causa V., H 265/02, 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H
208/00 e H 209/00, 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H
169/01). Egli avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della
gestione e conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione
attingendo ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02 e 11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. H 349/01) e se del
caso interpellando direttamente la Cassa. Non aver proceduto ad una accurata
verifica della situazione contributiva della ditta è segno di una grave
negligenza del membro del CdA. Se è vero che l'amministratore unico,
rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello
di curare che i contributi vengano pagati - è pur anche vero che un’eventuale
delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente
svolte (STFA 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, STFA 23
agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406 e STFA 28 maggio 2002 nella
causa F., H 403/0). All'interessato incombeva il compito di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre
2003.
nella causa B., H 310/02, 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H
268/01 e H 269/01 e 20 marzo 2003 nella causa W. H 265/00) e quindi il dovere
di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente
sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alla questioni
contributive (SVR 2001 AHV Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella
causa C., H 33/03);
-
in ogni caso, pur volendo per ipotesi ammettere che
l’insorgente abbia inteso, tramite le suddette sue richieste scritte (ed anche
telefoniche, cfr. ricorso), informarsi anche sulla situazione contributiva -
senza però trarre la conclusione che si imponeva, vale a dire la presentazione
delle sue dimissioni - il ripetuto inagire e l’inadempienza dei destinatari
delle richieste avrebbero dovuto indurre RI 1 ad attivarsi in maniera ben più
decisiva andando - come la giurisprudenza federale ha già avuto modo di stabilire
- a cercare sul posto (come la sua funzione di membro del CdA gli imponeva) la
documentazione contabile come pure quella inerente i rapporti di lavoro che
legavano la società ai propri dipendenti (STFA 28 maggio 2002 nella
causa P., H 445/00). Non può in ogni caso a tale riguardo non essere rilevato
come sia stata con ogni verosimiglianza la Interdebita SA, presso cui RI 1 era
attivo quale fiduciario commercialista, ad essersi occupata, per lo meno per un
certo periodo, della registrazioni di cassa della FA 1 [cfr. i fogli di registrazione
di cassa intestati alla __________ in cui sono iscritti i versamenti di
“stipendi” tra cui quelli di __________ relativi ai mesi di novembre e dicembre
1999, sub. doc. F; cfr. anche lo scritto 14 marzo 2000 di RI 1 all’azionista __________
nel quale viene fatto presente come le note per le prestazioni della __________
non fossero state all’epoca ancora onorate da parte della FA 1, doc. 47 inc. Cassa].
In tale ottica egli, non potendo nella sua qualità di fiduciario commercialista
aver dubbi sull’importanza della gestione societaria con particolare riguardo
alla situazione contributiva, avrebbe segnatamente potuto accertare quali
fossero i dipendenti della società ed i relativi versamenti salariali ed agire
conseguentemente al fine di garantire il prelievo, il conteggio - che, come
sopra accennato, costituisce un obbligo contemplato dalle prescrizioni la cui
violazione comporta una responsabilità ex art. 52 LAVS - ed il pagamento dei contributi.
In
particolare, agendo con la dovuta diligenza, egli avrebbe potuto rendersi conto
che - stante a far tempo dal 1995 il sistema di incasso annuale dei contributi
effettivi (XX/1 e 2) e quindi un periodo di pagamento (e di conteggio) annuale
- i contributi dovuti per il 1999 venivano a scadenza il 31 dicembre di tale
anno e dovevano essere pagati entro i 10 giorni che seguivano tale termine
(cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS e cifre marg. 2032ss, 2039 delle Direttive sulla
riscossione dei contributi [DRC] AVS/AI/IPG, in vigore nel periodo in esame).
Egli avrebbe in particolare anche avuto modo di verificare che, oltre ai
dipendenti i cui salari non stati in seguito comunicati alla Cassa (doc. 27 e
28.
inc. Cassa), anche __________ era stato assunto - contrariamente alle tesi
sostenuta nel gravame - quale dipendente della FA 1 (segnatamente quale
direttore dell’esercizio pubblico “__________” in __________) e ciò in virtù
del contratto di lavoro (il cui testo originale è contenuto nel richiamato incarto
dell’UF di __________ relativo al fallimento n. __________ della FA 1) sottoscritto
il 15 febbraio 1999 tra la stessa e il dipendente __________.
In
simili circostanze, la qui contestata ripresa salariale relativa agli importi
percepiti da __________ nel 1999 e operata dalla Cassa a seguito del controllo
effettuato nel giugno/luglio 2002 - la cui correttezza non può essere che
confermata in questa sede dal TCA, cui compete l’esame, nella misura in cui è
contestato, dell’ammontare del debito contributivo stabilito successivamente
all’apertura del fallimento e rimasto incontestato dall’amministrazione del
fallimento e pure, per carenza di legittimazione, dal datore di lavoro (Pratique
VSI 1993 p. 180) - appare fondata;
-
una regolare ed puntuale verifica nel senso sopra indicato della situazione
contributiva avrebbe quindi permesso a __________ - fiduciario attivo
presso la __________, per altro verosimilmente occupatasi, come accennato,
della registrazioni di cassa della FA 1 - di rendersi conto quali
fossero le persone salariate e la relativa massa salariale soggetta a
contribuzione ed adoperasi affinché i contributi venissero prelevati, conteggiati
e soluti alla Cassa nei termini sopra ricordati;
- riguardo
al fatto che i contributi siano stati stabiliti in occasione della revisione
effettuata nel giugno/luglio 2002 (in un momento quindi in cui l’insorgente non
era più in carica quale organo della società nel frattempo fallita) il
principio secondo cui fino alla data di un controllo da parte della Cassa il
datore di lavoro può in buona fede ignorare che la differenza di contributi sia
dovuta e che di conseguenza, se il controllo avviene dopo le dimissioni di un
amministratore, quest'ultimo non può più essere reso responsabile per il
mancato pagamento (STCA 21 settembre 1992 in causa P.F., E.M., T.F.) non
può trovare nella specie applicazione: la buona fede di RI 1 non può infatti
all’evidenza essere ammessa per i motivi sopra esposti, non avendo egli segnatamente
ottemperato con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e di
informazione, senza inoltre dimenticare che i contributi dovevano essere pagati
entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento annuale;
-
ne discende che RI 1 deve essere ritenuto responsabile del mancato versamento
dei contributi relativi al 1999, calcolati sull’intera massa salariale concernente
tale anno ed ammontante a fr. 147'249.-- (cfr. conteggio di cui al doc. 10 inc.
Cassa; cfr. distinta salari di cui al doc. 27 inc. Cassa, cfr. conteggio di revisione
9.
luglio 2002 di cui al doc. 18-19 inc. Cassa). Detti contributi (il cui
conteggio avrebbe dovuto essere trasmesso a fine anno alla Cassa, cfr. DRC
cifra marg. 2041ss) sono divenuti esigibili e dovevano essere versati, come
detto, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo annuale di pagamento (31 dicembre
1999), in un momento quindi in cui l’insorgente era ancora in carica quale
membro del CdA della __________ (le sue dimissioni risalgono infatti al 15
settembre 2000);
-
non può per contro essere riconosciuta la pretesa risarcitoria relativa al
mancato versamento dei contributi concernenti il 2000. Come visto,
secondo il sistema applicato in concreto, i contributi dovevano essere versati
entro i 10 giorni che seguivano il termine di scadenza del periodo annuale di
pagamento, in casu in un momento in cui RI 1 non era più in carica quale membro
del CdA della __________. Deve infatti al riguardo essere ricordato che per
giurisprudenza federale un organo non può essere ritenuto responsabile del
danno causato dal mancato pagamento dei contributi divenuti esigibili dopo le
sue dimissioni dal CdA (DTF 126 V 61; RCC 1992 p. 259; cfr. anche
RCC 1983 p. 472 e Nussbaumer, op. cit., in AJP p. 1081);
-
in conclusione, RI 1 dovendo essere ritenuto responsabile del mancato
versamento da parte della FA 1 dei contributi paritetici relativi al 1999, il
danno che egli è tenuto a risarcire alla Cassa ammonta (con interessi e spese)
a fr. 25'021.25 (cfr. conteggio al doc. 10 inc. Cassa);
- l’insorgente sostiene infine che la responsabilità
per il mancato versamento dei contributi debba essere addebitata integralmente
agli azionisti della FA 1 __________ e __________, e ciò in virtù di un
riconoscimento di responsabilità da questi sottoscritto in data 3 giugno 2003 e
con il quale hanno dichiarato di esonerare RI 1 da ogni responsabilità nei confronti
della Cassa (doc. H).
A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi fondanti
un’eventuale responsabilità dei due succitati azionisti, come pure dal fatto
che predetta dichiarazione sia stata resa solo successivamente all’avvio della
procedura di risarcimento da parte della Cassa, va ricordato che secondo la
giurisprudenza del TFA tale esonero da responsabilità è ininfluente nel
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna (STFA
28.
aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00; STFA 27 gennaio
2003.
nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 e H 169/01; STCA 3 febbraio
2004.
nella causa P., inc. 31.03.19).
Inoltre,
pur ammettendo una responsabilità anche dei due citati azionisti che avrebbero
agito, nel periodo in esame, quali amministratori di fatto della società, alla
cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere se convenire
in giudizio tutti i debitori o soltanto alcuni di essi. Qualora la cassa ometta
di procedere contro uno dei debitori, nessun’altra autorità può sostituirsi ad
essa ed agire al suo posto. Per il resto l’art. 759 cpv. 1 CO - secondo cui se
diverse persone rispondono dello stesso danno, ognuna di esse è solidalmente
responsabile nella misura in cui il danno gli può essere imputato personalmente
in ragione della sua colpa - non trova applicazione nell’ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 119 V 87, 108 V 195; STFA 15
aprile 2002 nella causa J., H 365/01 e 8 novembre 2002 nella causa V., H 392/01);
-
per quanto riguarda richiesta di assunzione di prove
- corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF - formulata
dal ricorrente (audizione degli azionisti __________ e __________ come pure dei
membri del CdA __________, __________ e __________.), per costante
giurisprudenza, da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere
dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono
in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del
giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una
circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento
alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza
diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti
d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su
un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 no. 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.
111.
e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non
sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel
caso in esame, la documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire
nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere
altre prove. In particolare non è necessario procedere all'audizione
testimoniale dei succitati azionisti e dei membri del CdA, ritenuto che i fatti
posti a fondamento del presente giudizio risultano ampiamente accertati sulla
base degli atti contenuti nel fascicolo (sul tema audizione testi cfr. STFA 16
aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02; STFA 28
aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00). Va inoltre rammentato
che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento
irrilevante ai fini del giudizio (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.,
H 310/02; STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
§ __________ dovrà versare alla CO 1 fr.
25'021.25.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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