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31.2005.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i quali si sarebbero riconosciuti unici debitori dell’intero debito risarcitorio

e avrebbero essi stessi gestito, sulla base di una procura generale, tutti gli

affari della società senza mai coinvolgere i presidenti e i membri

dell’esecutivo, ai quali non sarebbero mai stati trasmessi i bilanci relativi

agli anni 1999-2000. L’insorgente sostiene altresì di non aver avuto la

possibilità di contestare il conteggio di revisione datato 9 luglio 2002 (in

cui, come visto, sono stati ripresi salari per fr. 84'629.--), essendo esso

stato rilasciato dopo il fallimento della FA 1. Egli contesta in particolare

gli importi ripresi dalla Cassa quali stipendi erogati a favore di __________,

il quale in realtà non sarebbe stato un dipendente della FA 1 bensì di altra

società (la __________), la quale fatturava le prestazioni del citato alla FA 1.

Il ricorrente evidenzia inoltre come mai nessuno abbia dato seguito alle sue

ripetute richieste di convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie della

società, di non essere stato convocato ad assemblee ed a incontri tenutesi a

sua insaputa e di non aver mai avuto alcuna possibilità di controllo su

contabilità, fatture, oneri scoperti e conti bancari e di aver invano richiesto

bilanci e conti economici. Al riguardo, in sede di opposizione, RI 1 aveva

peraltro pure rilevato di non essere mai stato incaricato da parte degli

effettivi amministratori della società di occuparsi delle questioni

contributive, di non aver mai saputo né a quanto ammontavano i salari versati

negli anni 1999-2000, né che la società fosse inadempiente per quanto riguarda

il pagamento dei relativi contributi paritetici;

- con

la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame. Riconfermandosi

nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in

particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili

in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a

liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Quo

all’ammontare del danno, essa evidenzia come anche le retribuzioni riconosciute

a __________ siano soggette a contribuzione essendo stato egli un dipendente

della FA 1 e i cui stipendi risultano essere stati iscritti come tali nei

registri contabili;

- pendente

lite il TCA ha richiamato dall’Ufficio fallimenti di __________ l’incarto relativo

alla fallita FA 1 ed ha inoltre invitato la Cassa a voler fornire alcuni

chiarimenti in merito alla procedura di riscossione dei contributi applicata

nel caso concreto e a produrre la relativa documentazione. Alle parti è quindi

stata data la facoltà di prender visione e di esprimersi sugli atti contenuti

nell’incarto fallimentare e ad RI 1 di pronunciarsi sulle chieste informazioni

e sull’ulteriore documentazione presentate dalla Cassa;

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- in

virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31

dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro

deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per

negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti

dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione

delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del

datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

- nell’ipotesi

in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può

estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF

123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso

in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice

di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52

AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité

de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto

si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una

procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente,

oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi,

l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il

risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo,

dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di

risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC

1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente

riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha

concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF

129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

- si

ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici

legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra

allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto

o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS

o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26).

L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di

lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687;

Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de

cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per

la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre

2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A.,

inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4

ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti

all’assicurazione cantonale

degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori

(art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di

risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del

datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche

la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA

24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili

le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H

142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96);

- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello

derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge

attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei

contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito

costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta

il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF

111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se

ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve

preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il

prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;

- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in

seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS,

relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli

periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai

modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di

lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di

lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei

cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo

del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard,

cit., RSA 1987, p. 7);

- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una

negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta

nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo

il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di

gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit.,

p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente

imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in

quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato,

tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta

medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108

V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto

severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF

108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura

una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali

circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

- secondo

costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc.

31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS

non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali

cause di un fallimento;

- RI

1, come visto, ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 dal 9 febbraio

al 5 marzo 1999 ed in seguito quella di membro del CdA sino al 15 settembre 2000

(data incontestata delle sue dimissioni decise dall’assemblea degli azionisti).

Nella decisione impugnata la Cassa lo ha ritenuto responsabile del mancato versamento

dei contributi paritetici relativamente al periodo febbraio 1999-settembre 2000

per un ammontare complessivo di fr. 41'956.15, corrispondente all’ammontare dei

contributi (e spese) non soluti e calcolati sui salari notificati dalla società

e su quelli ripresi in occasione del controllo eseguito a giugno/luglio 2002 dalla

__________ per conto della Cassa;

- accettando il mandato di amministratore unico, rispettivamente di

membro del CdA della FA 1 RI 1 ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa

B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02);

- nella fattispecie le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono

sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS, anche se, come

verrà di seguito esposto, egli non può essere ritenuto responsabile dell’intero

importo rivendicato dalla Cassa;

- dagli

atti risulta che CO 1, in carica quale membro del CdA dal 5 marzo 1999 (precedentemente,

dal 9 febbraio 1999, quale amministratore unico) ha iniziato a preoccuparsi -

come per altro da lui stesso dichiarato in sede d’opposizione - dell’andamento

della società ad inizio 2000, chiedendo dapprima (nel gennaio 2000) la

convocazione un’assemblea degli azionisti (cfr. ricorso; cfr. doc. 44 inc. Cassa).

Tenutasi all’insaputa di RI 1 un’assemblea straordinaria il 15 febbraio 2000

(doc. 45 inc. Cassa; precedentemente, il 26 ottobre 1999, ha inoltre avuto

luogo un’assemblea straordinaria alla quale l’insorgente risulta non essere

stato convocato, doc. 41 inc. Cassa), stante l’ulteriore scritto 13 aprile 2000

con cui l’insorgente ha chiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria

allo scopo principale di poter prendere visione del bilancio e del conto

economico 1999 nonché per valutare la situazione della società (doc. 48 inc.

Cassa), la stessa ha avuto luogo in presenza di quest’ultimo a fine maggio 2000

(doc. 50 inc. Cassa). Nell’ambito di detta assemblea non è stata tuttavia

presentata la documentazione relativa all’esercizio 1999, documentazione in

merito alla quale RI 1, a fine agosto 2000, ha quindi ancora chiesto di essere

orientato, richiedendo nuovamente la convocazione di una assemblea

straordinaria della società (doc. 51 inc. Cassa);

- il fatto di aver ripetutamente ed invano chiesto la convocazione di

assemblee ordinarie e/o straordinarie della FA 1 rispettivamente di poter prendere

conoscenza dei bilanci e conti economici non é nella specie circostanza idonea

a concretizzare un motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della

giurisprudenza (STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STCA 24

marzo 2003 nella causa G., inc. 31.02.29). Come ricorda la costante

giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a

Considerandi

cpv. 1 cifra 5 CO l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in

particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei

regolamenti e delle istruzioni. Anche al membro del CdA senza compiti

gestionali incombe quale organo formale l’inalienabile obbligo di vigilare sulla

gestione della società segnatamente anche in ordine alle questioni contributive,

ritenuto che in caso di organo composto da poche persone i requisiti in punto

all’obbligo di vigilanza vanno valutati con maggior rigore (STFA 11

maggio 2004 nella causa Z., H 296/03), rispettivamente un membro del CdA non

può esimersi da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver

avuto alcun influsso sulla gestione degli affari della società (STFA 15

settembre 2000 nella causa V., H 45/00; DTF 109 V 88). L’amministratore

deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in

particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli

attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte,

sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto

la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01; DTF 114

V 219 = RCC 1989 p. 116). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché

i contributi vengano regolarmente prelevati dai salari dei dipendenti e

versati alla cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre

2003.

nella causa B., H 310/02; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA

1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le

poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA

2.

dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i

conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H

282/01; STFA 11 maggio 2004 nella causa Z., H 296/03). Secondo la nostra

Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA

17.

gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, 21 dicembre 1993 nella causa

M.T.S.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,

secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei

propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C. e 19 maggio 1995

nella causa M. D.; DTF 99 II 179) il membro del CdA o l'amministratore

unico sarà ritenuto responsabile del danno;

- RI

1.

non risulta essersi interessato per sapere se e chi fossero i salariati della

società, se venissero prelevati i contributi sugli stipendi e quale fosse la

situazione contributiva nei confronti della Cassa, né d’altronde egli asserisce

di essersi interessato - sin dalla sua entrata in carica quale amministratore

unico ed in seguito quale membro CdA - puntualmente degli aspetti contributivi.

Egli si é limitato a chiedere informazioni all’inizio 2000 in merito alla

presentazione dei conti economici, ritenuto comunque che le sue ripetute

richieste - come emerge dai relativi scritti - erano in sostanza volte a

chiarire la situazione bancaria, quella del versamento degli incassi della società

sul conto presso il __________ e, in particolare, la questione relativa al

versamento degli onorari dei membri del CdA, come pure degli onorari per

prestazioni eseguite della __________ (presso cui egli era professionalmente

attivo quale fiduciario commercialista) senza per contro mai accennare alla

situazione contributiva (doc. 47, 48, 49, 51, 54 inc. Cassa);

- il

fatto di non essersi informato regolarmente sulla sorte dei contributi sociali

costituisce quindi colpa grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV

Nr. 5 p. 14). L’amministratore avrebbe dovuto

verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero conteggiati

e versati alla Cassa (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 3

luglio 2003 nella causa V., H 265/02, 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H

208/00 e H 209/00, 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H

169/01). Egli avrebbe potuto e dovuto interpellare le persone incaricate della

gestione e conduzione della società oppure anche l'ufficio di revisione

attingendo ai dati contabili oggettivi (STFA 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02 e 11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C. H 349/01) e se del

caso interpellando direttamente la Cassa. Non aver proceduto ad una accurata

verifica della situazione contributiva della ditta è segno di una grave

negligenza del membro del CdA. Se è vero che l'amministratore unico,

rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello

di curare che i contributi vengano pagati - è pur anche vero che un’eventuale

delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente

svolte (STFA 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, STFA 23

agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406 e STFA 28 maggio 2002 nella

causa F., H 403/0). All'interessato incombeva il compito di compiere quanto

doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre

2003.

nella causa B., H 310/02, 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H

268/01 e H 269/01 e 20 marzo 2003 nella causa W. H 265/00) e quindi il dovere

di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente

sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alla questioni

contributive (SVR 2001 AHV Nr. 15; STFA 8 ottobre 2003 nella

causa C., H 33/03);

-

in ogni caso, pur volendo per ipotesi ammettere che

l’insorgente abbia inteso, tramite le suddette sue richieste scritte (ed anche

telefoniche, cfr. ricorso), informarsi anche sulla situazione contributiva -

senza però trarre la conclusione che si imponeva, vale a dire la presentazione

delle sue dimissioni - il ripetuto inagire e l’inadempienza dei destinatari

delle richieste avrebbero dovuto indurre RI 1 ad attivarsi in maniera ben più

decisiva andando - come la giurisprudenza federale ha già avuto modo di stabilire

- a cercare sul posto (come la sua funzione di membro del CdA gli imponeva) la

documentazione contabile come pure quella inerente i rapporti di lavoro che

legavano la società ai propri dipendenti (STFA 28 maggio 2002 nella

causa P., H 445/00). Non può in ogni caso a tale riguardo non essere rilevato

come sia stata con ogni verosimiglianza la Interdebita SA, presso cui RI 1 era

attivo quale fiduciario commercialista, ad essersi occupata, per lo meno per un

certo periodo, della registrazioni di cassa della FA 1 [cfr. i fogli di registrazione

di cassa intestati alla __________ in cui sono iscritti i versamenti di

“stipendi” tra cui quelli di __________ relativi ai mesi di novembre e dicembre

1999, sub. doc. F; cfr. anche lo scritto 14 marzo 2000 di RI 1 all’azionista __________

nel quale viene fatto presente come le note per le prestazioni della __________

non fossero state all’epoca ancora onorate da parte della FA 1, doc. 47 inc. Cassa].

In tale ottica egli, non potendo nella sua qualità di fiduciario commercialista

aver dubbi sull’importanza della gestione societaria con particolare riguardo

alla situazione contributiva, avrebbe segnatamente potuto accertare quali

fossero i dipendenti della società ed i relativi versamenti salariali ed agire

conseguentemente al fine di garantire il prelievo, il conteggio - che, come

sopra accennato, costituisce un obbligo contemplato dalle prescrizioni la cui

violazione comporta una responsabilità ex art. 52 LAVS - ed il pagamento dei contributi.

In

particolare, agendo con la dovuta diligenza, egli avrebbe potuto rendersi conto

che - stante a far tempo dal 1995 il sistema di incasso annuale dei contributi

effettivi (XX/1 e 2) e quindi un periodo di pagamento (e di conteggio) annuale

- i contributi dovuti per il 1999 venivano a scadenza il 31 dicembre di tale

anno e dovevano essere pagati entro i 10 giorni che seguivano tale termine

(cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS e cifre marg. 2032ss, 2039 delle Direttive sulla

riscossione dei contributi [DRC] AVS/AI/IPG, in vigore nel periodo in esame).

Egli avrebbe in particolare anche avuto modo di verificare che, oltre ai

dipendenti i cui salari non stati in seguito comunicati alla Cassa (doc. 27 e

28.

inc. Cassa), anche __________ era stato assunto - contrariamente alle tesi

sostenuta nel gravame - quale dipendente della FA 1 (segnatamente quale

direttore dell’esercizio pubblico “__________” in __________) e ciò in virtù

del contratto di lavoro (il cui testo originale è contenuto nel richiamato incarto

dell’UF di __________ relativo al fallimento n. __________ della FA 1) sottoscritto

il 15 febbraio 1999 tra la stessa e il dipendente __________.

In

simili circostanze, la qui contestata ripresa salariale relativa agli importi

percepiti da __________ nel 1999 e operata dalla Cassa a seguito del controllo

effettuato nel giugno/luglio 2002 - la cui correttezza non può essere che

confermata in questa sede dal TCA, cui compete l’esame, nella misura in cui è

contestato, dell’ammontare del debito contributivo stabilito successivamente

all’apertura del fallimento e rimasto incontestato dall’amministrazione del

fallimento e pure, per carenza di legittimazione, dal datore di lavoro (Pratique

VSI 1993 p. 180) - appare fondata;

-

una regolare ed puntuale verifica nel senso sopra indicato della situazione

contributiva avrebbe quindi permesso a __________ - fiduciario attivo

presso la __________, per altro verosimilmente occupatasi, come accennato,

della registrazioni di cassa della FA 1 - di rendersi conto quali

fossero le persone salariate e la relativa massa salariale soggetta a

contribuzione ed adoperasi affinché i contributi venissero prelevati, conteggiati

e soluti alla Cassa nei termini sopra ricordati;

- riguardo

al fatto che i contributi siano stati stabiliti in occasione della revisione

effettuata nel giugno/luglio 2002 (in un momento quindi in cui l’insorgente non

era più in carica quale organo della società nel frattempo fallita) il

principio secondo cui fino alla data di un controllo da parte della Cassa il

datore di lavoro può in buona fede ignorare che la differenza di contributi sia

dovuta e che di conseguenza, se il controllo avviene dopo le dimissioni di un

amministratore, quest'ultimo non può più essere reso responsabile per il

mancato pagamento (STCA 21 settembre 1992 in causa P.F., E.M., T.F.) non

può trovare nella specie applicazione: la buona fede di RI 1 non può infatti

all’evidenza essere ammessa per i motivi sopra esposti, non avendo egli segnatamente

ottemperato con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e di

informazione, senza inoltre dimenticare che i contributi dovevano essere pagati

entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento annuale;

-

ne discende che RI 1 deve essere ritenuto responsabile del mancato versamento

dei contributi relativi al 1999, calcolati sull’intera massa salariale concernente

tale anno ed ammontante a fr. 147'249.-- (cfr. conteggio di cui al doc. 10 inc.

Cassa; cfr. distinta salari di cui al doc. 27 inc. Cassa, cfr. conteggio di revisione

9.

luglio 2002 di cui al doc. 18-19 inc. Cassa). Detti contributi (il cui

conteggio avrebbe dovuto essere trasmesso a fine anno alla Cassa, cfr. DRC

cifra marg. 2041ss) sono divenuti esigibili e dovevano essere versati, come

detto, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo annuale di pagamento (31 dicembre

1999), in un momento quindi in cui l’insorgente era ancora in carica quale

membro del CdA della __________ (le sue dimissioni risalgono infatti al 15

settembre 2000);

-

non può per contro essere riconosciuta la pretesa risarcitoria relativa al

mancato versamento dei contributi concernenti il 2000. Come visto,

secondo il sistema applicato in concreto, i contributi dovevano essere versati

entro i 10 giorni che seguivano il termine di scadenza del periodo annuale di

pagamento, in casu in un momento in cui RI 1 non era più in carica quale membro

del CdA della __________. Deve infatti al riguardo essere ricordato che per

giurisprudenza federale un organo non può essere ritenuto responsabile del

danno causato dal mancato pagamento dei contributi divenuti esigibili dopo le

sue dimissioni dal CdA (DTF 126 V 61; RCC 1992 p. 259; cfr. anche

RCC 1983 p. 472 e Nussbaumer, op. cit., in AJP p. 1081);

-

in conclusione, RI 1 dovendo essere ritenuto responsabile del mancato

versamento da parte della FA 1 dei contributi paritetici relativi al 1999, il

danno che egli è tenuto a risarcire alla Cassa ammonta (con interessi e spese)

a fr. 25'021.25 (cfr. conteggio al doc. 10 inc. Cassa);

- l’insorgente sostiene infine che la responsabilità

per il mancato versamento dei contributi debba essere addebitata integralmente

agli azionisti della FA 1 __________ e __________, e ciò in virtù di un

riconoscimento di responsabilità da questi sottoscritto in data 3 giugno 2003 e

con il quale hanno dichiarato di esonerare RI 1 da ogni responsabilità nei confronti

della Cassa (doc. H).

A prescindere dall'esistenza o meno degli elementi fondanti

un’eventuale responsabilità dei due succitati azionisti, come pure dal fatto

che predetta dichiarazione sia stata resa solo successivamente all’avvio della

procedura di risarcimento da parte della Cassa, va ricordato che secondo la

giurisprudenza del TFA tale esonero da responsabilità è ininfluente nel

rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna (STFA

28.

aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00; STFA 27 gennaio

2003.

nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 e H 169/01; STCA 3 febbraio

2004.

nella causa P., inc. 31.03.19).

Inoltre,

pur ammettendo una responsabilità anche dei due citati azionisti che avrebbero

agito, nel periodo in esame, quali amministratori di fatto della società, alla

cassa di compensazione spetta per legge un’ampia facoltà di decidere se convenire

in giudizio tutti i debitori o soltanto alcuni di essi. Qualora la cassa ometta

di procedere contro uno dei debitori, nessun’altra autorità può sostituirsi ad

essa ed agire al suo posto. Per il resto l’art. 759 cpv. 1 CO - secondo cui se

diverse persone rispondono dello stesso danno, ognuna di esse è solidalmente

responsabile nella misura in cui il danno gli può essere imputato personalmente

in ragione della sua colpa - non trova applicazione nell’ambito della

responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 119 V 87, 108 V 195; STFA 15

aprile 2002 nella causa J., H 365/01 e 8 novembre 2002 nella causa V., H 392/01);

-

per quanto riguarda richiesta di assunzione di prove

- corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF - formulata

dal ricorrente (audizione degli azionisti __________ e __________ come pure dei

membri del CdA __________, __________ e __________.), per costante

giurisprudenza, da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere

dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,

quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono

in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del

giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una

circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento

alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza

diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti

d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su

un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi

fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure

probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere

altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 no. 450; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no.

111.

e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non

sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel

caso in esame, la documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire

nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere

altre prove. In particolare non è necessario procedere all'audizione

testimoniale dei succitati azionisti e dei membri del CdA, ritenuto che i fatti

posti a fondamento del presente giudizio risultano ampiamente accertati sulla

base degli atti contenuti nel fascicolo (sul tema audizione testi cfr. STFA 16

aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02; STFA 28

aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00). Va inoltre rammentato

che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento

irrilevante ai fini del giudizio (STFA 11 novembre 2003 nella causa B.,

H 310/02; STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

§ __________ dovrà versare alla CO 1 fr.

25'021.25.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

FA 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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